Concorso per 1 personale non dirigenziale (lazio) PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

I testi riportati sono gratuiti e non hanno carattere di ufficialità: ai sensi di legge l'unico testo definitivo, che prevale in caso di discordanza, è quello pubblicato a mezzo stampa.

Concorso

Attenzione, il bando selezionato non è attivo, poichè è scaduto il termine per la presentazione della domanda


Tipologia Concorso
Tipologia Contratto Assunzione
Posti 1
Fonte: Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana N. 82 del 15-10-2021
Sintesi: PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI CONCORSO (Scad. 15-11-2021) Concorso pubblico per il reclutamento a tempo determinato di duemilaventidue posti di personale non dirigenziale di area III - F1 o categorie equiparate, nelle amm ...
Ente: PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Regione: LAZIO
Provincia: ROMA
Comune: ROMA
Data di inserimento: 15-10-2021
Data Scadenza bando 15-11-2021
Condividi

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

CONCORSO (Scad. 15-11-2021)

Concorso pubblico per il reclutamento a tempo determinato di duemilaventidue posti di personale non dirigenziale di area III - F1 o categorie equiparate, nelle amministrazioni pubbliche con ruolo di coordinamento nazionale nell'ambito degli interventi previsti dalla politica di coesione dell'Unione europea e nazionale per i cicli di programmazione 2014-2020 e 2021-2027, nelle autorita' di gestione, negli organismi intermedi e nei soggetti beneficiari delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.

 
                      IL CAPO DEL DIPARTIMENTO 
                       della funzione pubblica 
 
    Visto il decreto legislativo del 30 marzo 2001, n.  165,  recante
«Norme generali sull'ordinamento del  lavoro  alle  dipendenze  delle
amministrazioni pubbliche»; 
    Visto il decreto-legge 31 agosto 2013, n.  101,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  30  ottobre  2013,  n.   125,   recante
«Disposizioni  urgenti  per  il   perseguimento   di   obiettivi   di
razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni» e, in  particolare
l'art. 4, comma 3-quinquies; 
    Visto il decreto legislativo  25  maggio  2017,  n.  75,  recante
«Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30  marzo  2001,  n.
165, ai sensi degli articoli 16, commi 1, lettera a),  e  2,  lettere
b), c), d) ed e) e 17, comma 1, lettere a), c), e), f), g),  h),  l),
m), n), o), q), r), s) e z), della legge 7 agosto 2015,  n.  124,  in
materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche»; 
    Vista la legge 19 giugno 2019, n. 56, recante «Interventi per  la
concretezza  delle  azioni  delle  pubbliche  amministrazioni  e   la
prevenzione dell'assenteismo»; 
    Visto il decreto-legge 19 maggio 2020,  n.  34,  recante  «Misure
urgenti in materia di salute e sostegno  al  lavoro  e  all'economia,
nonche' di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da
COVID-19», convertito, con modificazioni, dalla legge 7 luglio  2020,
n. 77; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9  maggio  1994,
n. 487, concernente il «Regolamento recante norme  sull'accesso  agli
impieghi nelle amministrazioni e  le  modalita'  di  svolgimento  dei
concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme  di  assunzione  nei
pubblici impieghi»; 
    Visto il decreto del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  24
aprile 2020, recante «Determinazione dei compensi da corrispondere ai
componenti delle commissioni esaminatrici  e  della  Commissione  per
l'attuazione  del  progetto  di  riqualificazione   delle   pubbliche
amministrazioni (RIPAM)»; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,
n. 3, recante il  «Testo  unico  delle  disposizioni  concernenti  lo
statuto degli impiegati civili dello Stato»; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3  maggio  1957,
n. 686  concernente  «Norme  di  esecuzione  del  testo  unico  delle
disposizioni  sullo  statuto  degli  impiegati  civili  dello  Stato,
approvato con decreto del  Presidente  della  Repubblica  10  gennaio
1957, n. 3»; 
    Vista la legge 12 marzo  1999,  n.  68,  recante  «Norme  per  il
diritto al lavoro dei disabili», e in particolare l'art. 3  e  l'art.
18, comma 2, concernenti le quote d'obbligo occupazionali  in  favore
delle categorie protette; 
    Tenuto conto che, in caso di scopertura delle quote di riserva di
cui gli articoli 3 e 18, comma 2, della legge 12 marzo 1999,  n.  68,
all'atto  dell'assunzione  le  amministrazioni  del  presente   bando
applicheranno  la  riserva  dei  posti  in  favore  delle   categorie
protette; 
    Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante «Legge quadro per
l'assistenza,  l'integrazione  sociale  e  i  diritti  delle  persone
handicappate»; 
    Visto il decreto legislativo del 27 ottobre 2009, n. 150, recante
«Attuazione  della  legge  4  marzo  2009,  n.  15,  in  materia   di
ottimizzazione  della  produttivita'  del  lavoro   pubblico   e   di
efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni»; 
    Visto il decreto-legge 24 giugno 2014,  n.  90,  recante  «Misure
urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e  per
l'efficienza degli uffici giudiziari», convertito, con modificazioni,
nella legge 11 agosto 2014, n. 114, e in particolare l'art. 50, comma
1, che introduce l'art. 16-octies del decreto-legge 18 ottobre  2012,
n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre  2012,
n. 221; 
    Visto il  decreto  legislativo  25  marzo  2010,  n.  6,  recante
«Riorganizzazione del Centro di formazione e studi (Formez), a  norma
dell'art. 24 della legge 18 giugno 2009, n. 69»; 
    Considerato che il Dipartimento  della  funzione  pubblica  della
Presidenza del  Consiglio  dei  ministri,  per  l'organizzazione  del
concorso  indetto  con   il   presente   bando,   si   avvale   anche
dell'Associazione Formez PA; 
    Visto il decreto  legislativo  15  marzo  2010,  n.  66,  recante
«Codice dell'ordinamento militare», e in particolare gli articoli 678
e 1014; 
    Visto  l'art.  37  del  decreto-legge  6  luglio  2011,  n.   98,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio  2011,  n.  111,
recante «Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria»; 
    Visto l'art. 16-octies del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n.  221,
recante «Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese»; 
    Visto l'art. 73, comma 14, del decreto-legge 21 giugno  2013,  n.
69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n.  98,
recante «Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia»; 
    Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241,  recante  «Nuove  norme  in
materia di procedimento amministrativo e di  diritto  di  accesso  ai
documenti amministrativi»; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile  2006,
n. 184, concernente il «Regolamento recante disciplina in materia  di
accesso ai documenti amministrativi»; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 28  dicembre
2000, n. 445, recante il «Testo unico delle disposizioni  legislative
e regolamentari in materia di documentazione amministrativa»; 
    Visto il decreto  legislativo  14  marzo  2013,  n.  33,  recante
«Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e
gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni
da parte delle pubbliche amministrazioni»; 
    Visto il decreto legislativo del 30 giugno 2003, n. 196,  recante
il «Codice in materia di protezione dei dati personali»; 
    Visto il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo  e  del
Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione  delle  persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche'  alla
libera circolazione di  tali  dati  e  che  abroga  la  direttiva  n.
95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati); 
    Visto il decreto legislativo 10  agosto  2018,  n.  101,  recante
«Disposizioni  per  l'adeguamento  della  normativa  nazionale   alle
disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento  europeo  e
del Consiglio, del 27 aprile 2016,  relativo  alla  protezione  delle
persone fisiche con  riguardo  al  trattamento  dei  dati  personali,
nonche' alla libera  circolazione  di  tali  dati  e  che  abroga  la
direttiva n. 95/46/CE  (regolamento  generale  sulla  protezione  dei
dati)»; 
    Visto il decreto legislativo  18  maggio  2018,  n.  51,  recante
«Attuazione della direttiva  (UE) n. 2016/680 del Parlamento  europeo
e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla  protezione  delle
persone fisiche con riguardo al trattamento  dei  dati  personali  da
parte delle autorita' competenti a  fini  di  prevenzione,  indagine,
accertamento e  perseguimento  di  reati  o  esecuzione  di  sanzioni
penali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la
decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio»; 
    Visto il decreto legislativo 7 marzo  2005,  n.  82,  recante  il
«Codice dell'amministrazione digitale»; 
    Visti i decreti legislativi 9  luglio  2003,  n.  215  e  n.  216
recanti, rispettivamente, «Attuazione della direttiva  n.  2000/43/CE
per la parita' di trattamento tra le persone, indipendentemente dalla
razza e  dall'origine  etnica»,  e  «Attuazione  della  direttiva  n.
2000/78/CE per la parita' di trattamento in materia di occupazione  e
di condizioni di lavoro»; 
    Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198,  recante  il
«Codice delle pari opportunita' tra uomo e donna, a norma dell'art. 6
della legge 8 novembre 2005, n. 246»; 
    Visto il decreto legislativo  25  gennaio  2010,  n.  5,  recante
l'attuazione della direttiva  n.  2006/54/CE  relativa  al  principio
delle pari opportunita' e della parita' di trattamento fra  uomini  e
donne in materia di occupazione e impiego; 
    Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante  «Riforma  degli
ordinamenti didattici universitari»; 
    Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca scientifica e tecnologica  3  novembre  1999,  n.  509,
concernente il «Regolamento  recante  norme  concernenti  l'autonomia
didattica degli atenei»; 
    Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca 22 ottobre 2004,  n.  270,  concernente  «Modifiche  al
regolamento recante norme  concernenti  l'autonomia  didattica  degli
atenei, approvato con decreto ministeriale 3 novembre  1999,  n.  509
del  Ministro  dell'universita'  e  della   ricerca   scientifica   e
tecnologica»; 
    Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca 9 luglio 2009 concernente  l'equiparazione  tra  classi
delle lauree di cui al decreto n. 509 del 1999 e classi delle  lauree
di cui al decreto n. 270 del 2004, ai fini  della  partecipazione  ai
pubblici concorsi; 
    Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca 9 luglio 2009, in materia di equiparazioni tra  diplomi
di lauree di vecchio ordinamento, lauree specialistiche (LS)  decreto
n. 509 del 1999 e lauree magistrali (LM) decreto n. 270 del 2004,  ai
fini della partecipazione ai pubblici concorsi; 
    Visto  il  decreto-legge  9  febbraio   2012,   n.   5,   recante
«Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e  di  sviluppo»,
convertito con legge 4 aprile 2012, n. 35, e successive modifiche  ed
integrazioni, e in particolare l'art. 8, concernente l'invio per  via
telematica delle domande per la partecipazione a selezioni e concorsi
per l'assunzione nelle pubbliche amministrazioni; 
    Visto il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento  europeo  e
del  Consiglio  del  17  dicembre  2013  e  successive  modificazioni
ed integrazioni, recante disposizioni comuni  sul  Fondo  europeo  di
sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione,
sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo
per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo
europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo,  sul  Fondo
di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la  pesca,
e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio; 
    Visto il regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento  europeo  e
del Consiglio del 17 dicembre 2013,  relativo  al  Fondo  europeo  di
sviluppo  regionale   e   a   disposizioni   specifiche   concernenti
l'obiettivo «Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione»
e che abroga il regolamento (CE) n. 1080/2006; 
    Visto il regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento  europeo  e
del Consiglio del 17 dicembre 2013, relativo al Fondo sociale europeo
e che abroga il regolamento (CE) n. 1081/2006; 
    Visto il regolamento delegato (UE) n. 480/2014 della  Commissione
del 3 marzo 2014, che integra il regolamento (UE) n. 1303/2013; 
    Visto il  regolamento  di  esecuzione  (UE)  n.  1011/2014  della
Commissione del 22 settembre 2014, recante  modalita'  di  esecuzione
del regolamento (UE) n. 1303/2013; 
    Visto il regolamento (UE) 2018/1046 del Parlamento europeo e  del
Consiglio del  18  luglio  2018,  che  modifica,  tra  gli  altri,  i
regolamenti (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013 e (UE) n. 1304/2013; 
    Visto la comunicazione della Commissione europea COM (2010)  2020
del 3 marzo 2010,  «Europa  2020,  una  strategia  per  una  crescita
intelligente,  sostenibile  e  inclusiva»,  alla  cui   realizzazione
contribuiscono i fondi strutturali  e  di  investimento  europei  (di
seguito «fondi SIE»); 
    Visto il Position Paper della Commissione europea sull'Italia del
9 novembre 2012, che invita le istituzioni italiane  a  sostenere  la
qualita', l'efficacia e l'efficienza della pubblica  amministrazione,
attraverso  gli  obiettivi   tematici   2   e   11   che   prevedono,
rispettivamente   di   «Migliorare    l'accesso    alle    tecnologie
dell'informazione e  della  comunicazione,  nonche'  l'impiego  e  la
qualita' delle medesime» e di «Rafforzare la capacita'  istituzionale
delle   autorita'   pubbliche   e   delle   parti    interessate    e
un'Amministrazione pubblica efficiente»; 
    Viste le raccomandazioni specifiche per Paese del 2019 e del 2020
e, in particolare, la raccomandazione  del  Consiglio  sul  programma
nazionale di riforma 2020 dell'Italia e che  formula  un  parere  del
Consiglio  sul  programma  di  stabilita'  2020  dell'Italia  (2020/C
282/12), richiama l'Italia all'adozione di provvedimenti nel  2020  e
nel 2021 finalizzati al  miglioramento  dell'efficienza  del  sistema
giudiziario e del funzionamento della pubblica amministrazione; 
    Vista la legge 30 dicembre 2020, n.  178,  recante  «Bilancio  di
previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2021  e  bilancio
pluriennale per il triennio 2021-2023», e in  particolare  l'art.  1,
commi da 179 a 183; 
    Visto il decreto-legge 9  giugno  2021,  n.  80,  convertito  con
modificazioni dalla legge dalla legge 6 agosto 2021, n. 113,  recante
«Misure urgenti per il rafforzamento della  capacita'  amministrativa
delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione  del  Piano
nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)  e  per  l'efficienza  della
giustizia»; 
    Visto, in particolare,  l'art.  1,  comma  179,  della  legge  30
dicembre 2020, n. 178, cosi' come modificato dal citato decreto-legge
9 giugno 2021, n. 80, convertito  con  modificazioni  dalla  legge  6
agosto 2021, n. 113; 
    Considerato che, l'art. 1, comma 179,  della  legge  30  dicembre
2020, n. 178 dispone tra l'altro che  gli  oneri  finanziari  per  la
copertura  dei  posti  messi  a  concorso   sono   a   carico   delle
disponibilita' del Programma  operativo  complementare  al  Programma
operativo nazionale Governance e capacita' istituzionale 2014 - 2020,
di cui alla delibera CIPE n. 46/2016 del 10 agosto  2016,  pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 28 dicembre 2016,  integrato  sul
piano finanziario dalla deliberazione del  CIPE  n.  36/2020  del  28
luglio 2020,  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  218  del  2
settembre 2020, in applicazione dell'art.  242,  commi  2  e  5,  del
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 17 luglio 2020, n. 77; 
    Visto l'art. 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2020, n.  178,
nella parte in cui  dispone  che  «con  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro  per  il  sud  e  la
coesione territoriale di concerto con il  Ministro  per  la  pubblica
amministrazione e con il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,
sentita la  Conferenza  unificata  di  cui  all'art.  8  del  decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sulla base della ricognizione del
fabbisogno  di  personale  operato  dall'Agenzia  per   la   coesione
territoriale, sono ripartiti tra le  amministrazioni  interessate  le
risorse  finanziarie  e  il  personale   di   cui   al   comma   179,
individuandone i profili professionali e le categorie»; 
    Visto il decreto del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  30
marzo 2021, su proposta  del  Ministro  per  il  sud  e  la  coesione
territoriale  di  concerto  con   il   Ministro   per   la   pubblica
amministrazione e con il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,
sentita la  Conferenza  unificata  di  cui  all'art.  8  del  decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, con cui, ai  sensi  dell'art.  1,
comma 180, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono  ripartiti  tra
le amministrazioni interessate le risorse finanziarie e il  personale
di cui al comma 179, individuandone  i  profili  professionali  e  le
categorie; 
    Visto il parere della Conferenza unificata di cui all'art. 8  del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281  espresso  sul  richiamato
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 30  marzo  2021
nella seduta del 25 marzo 2021 (Repertorio atto n. 11/CU); 
    Visto il decreto-legge 1° aprile  2021,  n.  44,  convertito  con
modificazioni dalla legge 28 maggio  2021,  n.  76,  recante  «Misure
urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia  di
vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici», e
in particolare l'art. 10; 
    Visto il decreto-legge 23 luglio 2021,  n.  105,  convertito  con
modificazioni dalla legge 16 settembre 2021 n. 126,  recante  «Misure
urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per
l'esercizio in sicurezza di attivita' sociali ed economiche»; 
    Tenuto conto del concorso pubblico per il  reclutamento  a  tempo
determinato di 2.800 unita' di personale non dirigenziale di area III
- F1 o categorie equiparate nelle amministrazioni pubbliche con ruolo
di coordinamento  nazionale  nell'ambito  degli  interventi  previsti
dalla politica di coesione dell'Unione  europea  e  nazionale  per  i
cicli di programmazione 2014-2020 e  2021-2027,  nelle  autorita'  di
gestione, negli organismi intermedi e nei soggetti beneficiari  delle
Regioni Abruzzo,  Basilicata,  Calabria,  Campania,  Molise,  Puglia,
Sardegna e Sicilia (Gazzetta Ufficiale n. 27  del  6  aprile  2021  -
Gazzetta Ufficiale n. 46 dell'11 giugno 2021); 
    Considerata l'esigenza di reclutare personale non dirigenziale in
possesso delle correlate professionalita' e  di  adeguato  titolo  di
studio  coerente  con  i  profili  da  selezionare,  nell'ambito  del
contigente di cui all'art. 1, comma  179,  della  legge  30  dicembre
2020, n. 178; 
    Tenuto conto della necessita' di garantire la tutela della salute
pubblica nell'attuale situazione epidemiologica da COVID-19; 
    Tenuto conto che il presente bando disciplina, in via  esclusiva,
il concorso di cui all'art. 10,  comma  4,  decreto-legge  1°  aprile
2021, n. 44, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  28  maggio
2021, n. 76, anche in deroga alla disciplina regolamentare in materia
di  concorsi  degli  enti  interessati,   in   considerazione   della
specialita' della procedura, della necessita' della uniformita' della
stessa e della simultaneita' e della globalita' del percorso avviato; 
    Visti i vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro relativi
al personale dei  comparti  delle  amministrazioni  destinatarie  del
presente bando; 
    Visto il sistema di classificazione dei profili professionali del
personale oggetto del presente bando di concorso; 
 
                              Delibera: 
 
                               Art. 1 
 
                       Posti messi a concorso 
 
     1. E' indetto un concorso pubblico per il reclutamento  a  tempo
determinato di 2.022 unita' di personale non dirigenziale di Area III
F1 o categorie equiparate nelle amministrazioni pubbliche  con  ruolo
di coordinamento  nazionale  nell'ambito  degli  interventi  previsti
dalla politica di coesione dell'Unione  europea  e  nazionale  per  i
cicli di programmazione 2014-2020 e  2021-2027,  nelle  autorita'  di
gestione, negli organismi intermedi e nei soggetti beneficiari  delle
Regioni Abruzzo,  Basilicata,  Calabria,  Campania,  Molise,  Puglia,
Sardegna e Sicilia. 
    2.  Le  unita'  di  personale  di  cui  al  comma  1  sono  cosi'
ripartite:  
      A. Funzionario esperto tecnico (codice FT/COE)  con  competenza
in materia di supporto e progettazione tecnica, esecuzione di opere e
interventi pubblici e gestione  dei  procedimenti  legati  alla  loro
realizzazione (es. mobilita', edilizia pubblica, rigenerazione urbana
ed efficientamento energetico, etc.): 
        numero milleduecentosettanta  unita'  di  personale  a  tempo
determinato cosi' suddivise: 
        centosedici   unita'   nelle    amministrazioni    rientranti
nell'ambito territoriale della Regione Abruzzo; 
        cinquantatre'   unita'   nelle   amministrazioni   rientranti
nell'ambito territoriale della Regione Basilicata; 
        centosettantotto  unita'  nelle  amministrazioni   rientranti
nell'ambito territoriale della Regione Calabria; 
        duecentonovantasette unita' nelle amministrazioni  rientranti
nell'ambito territoriale della Regione Campania; 
        trentuno unita' nelle amministrazioni rientranti  nell'ambito
territoriale della Regione Molise; 
        centonovantasette  unita'  nelle  amministrazioni  rientranti
nell'ambito territoriale della Regione Puglia; 
        centosessantaquattro unita' nelle amministrazioni  rientranti
nell'ambito territoriale della Regione Sardegna; 
        duecentotrentaquattro unita' nelle amministrazioni rientranti
nell'ambito territoriale della Regione Sicilia; 
       B.  Funzionario  esperto  in   gestione,   rendicontazione   e
controllo (codice FG/COE) con competenza in materia di supporto  alla
programmazione  e  pianificazione  degli  interventi,  nonche'   alla
gestione, al monitoraggio e al controllo degli stessi ivi compreso il
supporto  ai  processi  di  rendicontazione  richiesti  dai   diversi
soggetti finanziatori, anche  attraverso  l'introduzione  di  sistemi
gestionali piu' efficaci e flessibili  tra  le  amministrazioni  e  i
propri fornitori: 
        numero  settecentotrentatre'  unita'  di  personale  a  tempo
determinato cosi' suddivise: 
          settantaquattro  unita'  nelle  amministrazioni  rientranti
nell'ambito territoriale della Regione Abruzzo; 
          quaranta   unita'    nelle    amministrazioni    rientranti
nell'ambito territoriale della Regione Basilicata; 
          novantaquattro  unita'  nelle  amministrazioni   rientranti
nell'ambito territoriale della Regione Calabria; 
        centottantanove  unita'  nelle   amministrazioni   rientranti
nell'ambito territoriale della Regione Campania; 
        ventuno unita' nelle amministrazioni  rientranti  nell'ambito
territoriale della Regione Molise; 
          centoquarantanove unita' nelle  amministrazioni  rientranti
nell'ambito territoriale della Regione Puglia; 
          ottantotto   unita'   nelle   amministrazioni    rientranti
nell'ambito territoriale della Regione Sardegna; 
          settantotto   unita'   nelle   amministrazioni   rientranti
nell'ambito territoriale della Regione Sicilia; 
       E. Funzionario esperto analista  informatico  (codice  FI/COE)
con  competenza  in  materia  di  analisi  dei  sistemi  esistenti  e
definizione di elementi di progettazione di dati logici per i sistemi
richiesti dai fabbisogni di digitalizzazione  delle  amministrazioni.
Identificazione e progettazione di chiavi per i dati e definizione di
cataloghi di dati. Definizione e realizzazione  delle  condizioni  di
interoperabilita' per l'acquisizione e scambio  di  dati  utili  alle
amministrazioni: 
        numero diciannove unita' di  personale  a  tempo  determinato
cosi' suddivise: 
          sette unita' nelle amministrazioni  rientranti  nell'ambito
territoriale della Regione Abruzzo; 
        una  unita'  nelle  amministrazioni  rientranti   nell'ambito
territoriale della Regione Basilicata; 
        quattro unita' nelle amministrazioni  rientranti  nell'ambito
territoriale della Regione Molise; 
        due  unita'  nelle  amministrazioni  rientranti   nell'ambito
territoriale della Regione Puglia; 
          quattro unita' nelle amministrazioni rientranti nell'ambito
territoriale della Regione Sardegna; 
          una unita'  nelle  amministrazioni  rientranti  nell'ambito
territoriale della Regione Sicilia; 
    Per l'individuazione delle amministrazioni rientranti in ciascuno
degli ambiti  regionali  richiamati  si  rinvia  all'allegato  1  del
presente bando pubblicato sul sito del  Dipartimento  della  funzione
pubblica      www.funzionepubblica.gov.it      e       sul       sito
http://riqualificazione.formez.it 
    Secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 179,  della  legge  30
dicembre 2020, n. 178, il contratto di  lavoro  a  tempo  determinato
avra' durata corrispondente ai programmi  operativi  complementari  e
comunque non superiore a trentasei mesi. 
    3. Ai sensi degli articoli 678 e 1014 del decreto legislativo  15
marzo 2010, n. 66, il trenta per cento  dei  posti  e'  riservato  ai
volontari in ferma  breve  e  ferma  prefissata  delle  Forze  armate
congedati senza demerito ovvero durante il periodo  di  rafferma,  ai
volontari  in  servizio  permanente,  nonche'   agli   ufficiali   di
complemento in ferma biennale e agli ufficiali  in  ferma  prefissata
che hanno completato  senza  demerito  la  ferma  contratta,  ove  in
possesso dei requisiti previsti dal bando. 
    4. Le riserve di legge, in applicazione della normativa  vigente,
e i titoli di preferenza sono valutati esclusivamente ai  fini  della
formazione della graduatoria finale di merito di  cui  al  successivo
art. 9. 
                               Art. 2 
 
                     Requisiti per l'ammissione 
 
     1. Per  l'ammissione  al  concorso  sono  richiesti  i  seguenti
requisiti che devono essere  posseduti  alla  data  di  scadenza  dei
termini per la presentazione della domanda di partecipazione  nonche'
al momento dell'assunzione: 
      a)  essere  cittadini  italiani  o  di   altro   Stato   membro
dell'Unione europea e i loro familiari non aventi la cittadinanza  di
uno Stato membro che siano titolari del diritto di  soggiorno  o  del
diritto di soggiorno permanente o cittadini di Paesi terzi che  siano
titolari del permesso di  soggiorno  UE  per  soggiornanti  di  lungo
periodo o che siano titolari dello status di rifugiato  ovvero  dello
status di protezione sussidiaria, ai sensi dell'art. 38  del  decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Per i soggetti di cui all'art.  38
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 essere in possesso  dei
requisiti, ove  compatibili,  di  cui  all'art.  3  del  decreto  del
Presidente del Consiglio dei ministri 7 febbraio 1994, n. 174; 
      b) avere un'eta' non inferiore ai diciotto anni; 
      c) essere in possesso di uno dei seguenti titolo di studio: 
         A. Funzionario esperto tecnico (codice FT/COE): 
          laurea (L): L-1 - Beni culturali; L-43 - Tecnologie per  la
conservazione e il restauro dei beni culturali  L;  L-7  - Ingegneria
civile e ambientale; L-17 - Scienze dell'architettura; L-21 - Scienze
della  pianificazione  territoriale,  urbanistica,  paesaggistica   e
ambientale; L-23 - Scienze e tecniche dell'edilizia; L-32 - Scienze e
tecnologie per l'ambiente e la natura; L-34 - Scienze geologiche; 
          laurea magistrale  (LM):  LM-10  - Conservazione  dei  beni
architettonici e ambientali; LM-11  - Conservazione  e  restauro  dei
beni culturali; LM-23 - Ingegneria  civile;  LM-24  - Ingegneria  dei
sistemi   edilizi;   LM-26   Ingegneria   della    sicurezza;    LM-3
- Architettura  del  paesaggio;  LM-4  - Architettura  e   ingegneria
edile-architettura; LM-48 - Pianificazione territoriale urbanistica e
ambientale;  LM-75  - Scienze  e  tecnologie  per  l'ambiente  e   il
territorio; LM-74 Scienze e tecnologie  geologiche;  LM-79  - Scienze
geofisiche; LM-35 - Ingegneria per l'ambiente e il territorio;  LM-31
- Ingegneria gestionale; o titoli  equiparati  secondo  la  normativa
vigente;  
        B.  Funzionario  esperto  in  gestione,   rendicontazione   e
controllo (codice FG/COE): 
          laurea  (L):  L-14  Scienze  dei  servizi  giuridici;  L-16
Scienze  dell'amministrazione  e  dell'organizzazione;  L-18  Scienze
dell'economia e della gestione aziendale;  L-33  Scienze  economiche;
L-36 Scienze politiche e delle relazioni internazionali; 
          laurea  magistrale  (LM):  LMG/01  - Giurisprudenza;  LM-63
- Scienze   delle   pubbliche   amministrazioni;   LM-56    - Scienze
dell'economia; LM-77 - Scienze economico-aziendali;  LM-76  - Scienze
economiche per  l'ambiente  e  la  cultura;  LM-16  - Finanza;  LM-87
- Servizio   sociale   e   politiche   sociali;   LM-52   - Relazioni
internazionali; LM-62 - Scienze della politica; LM-81  - Scienze  per
la cooperazione allo sviluppo; LM-88 - Sociologia e ricerca  sociale;
LM-90 - Studi europei;  o  titoli  equiparati  secondo  la  normativa
vigente. 
        E. Funzionario esperto analista informatico (codice FI/COE): 
           laurea  (L):  L-8  - Ingegneria  dell'informazione;   L-31
- Scienze e tecnologie informatiche; L-35 - Scienze matematiche; L-41
- Statistica; 
          laurea  magistrale   (LM):   LM-18   - Informatica;   LM-66
- Sicurezza  informatica;  LM-32  - Ingegneria   informatica;   LM-40
- Matematica;   LM-91   - Tecniche   e   metodi   per   la   societa'
dell'informazione;  LM-82  - Scienze  statistiche;  LM-83   - Scienze
statistiche  attuariali  e  finanziarie;   LM-16   - Finanza;   LM-29
- Ingegneria elettronica; o titoli equiparati  secondo  la  normativa
vigente.  
    Il titolo sopra citato si intende conseguito presso universita' o
altri istituti equiparati della Repubblica. I candidati  in  possesso
di titolo accademico rilasciato da un Paese dell'Unione europea o  da
uno Paese terzo sono  ammessi  alle  prove  concorsuali,  purche'  il
titolo sia  stato  dichiarato  equivalente  con  provvedimento  della
Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento  della  funzione
pubblica, sentito il Ministero dell'universita' e della  ricerca,  ai
sensi dell'art. 38, comma 3, del decreto legislativo 30  marzo  2001,
n.  165  ovvero  sia  stata  attivata  la   predetta   procedura   di
equivalenza. Il candidato  e'  ammesso  con  riserva  alle  prove  di
concorso  in  attesa  dell'emanazione  di  tale   provvedimento.   La
dichiarazione di equivalenza va acquisita anche nel caso  in  cui  il
provvedimento sia gia' stato ottenuto per la partecipazione ad  altri
concorsi. La  modulistica  e  la  documentazione  necessaria  per  la
richiesta di equivalenza sono reperibili sul sito istituzionale della
Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento  della  funzione
pubblica www.funzionepubblica.gov.it 
      d) idoneita' fisica allo  svolgimento  delle  funzioni  cui  il
concorso  si  riferisce.  Tale  requisito   sara'   accertato   prima
dell'assunzione all'impiego; 
      e) godimento dei diritti civili e politici; 
      f) non essere stati esclusi dall'elettorato politico attivo; 
      g) non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso
una   pubblica   amministrazione   per   persistente    insufficiente
rendimento, ovvero non essere stati dichiarati decaduti o  licenziati
da un impiego statale, ai sensi dell'art. 127, primo  comma,  lettera
d), del testo unico delle disposizioni concernenti lo  statuto  degli
impiegati civili dello Stato, approvato con  decreto  del  Presidente
della  Repubblica  10  gennaio  1957,  n.  3   e   ai   sensi   delle
corrispondenti disposizioni  di  legge  e  dei  contratti  collettivi
nazionali di lavoro relativi al personale dei vari comparti; 
      h) non aver riportato condanne penali,  passate  in  giudicato,
per reati che comportano l'interdizione dai pubblici uffici; 
      i) per i candidati di sesso maschile,  posizione  regolare  nei
riguardi  degli  obblighi  di  leva  secondo  la  vigente   normativa
italiana; 
    2. Per i candidati diversi dai cittadini italiani e dai cittadini
di uno Stato membro dell'Unione europea i precedenti punti e), f)  si
applicano solo in quanto compatibili. 
    3.  I  candidati  vengono  ammessi  alle  prove  concorsuali  con
riserva, fermo restando quanto previsto dall'art. 13,  comma  4,  del
presente bando di concorso. 
                               Art. 3 
 
                        Procedura concorsuale 
 
     1. Il concorso e' espletato in base alla  procedura  di  seguito
indicata, che si articola attraverso le seguenti fasi: 
      a) una prova selettiva scritta distinta per i  codici  concorso
di cui al precedente art. 1, comma 1, secondo la disciplina dell'art.
6, che si svolgera' esclusivamente mediante l'utilizzo  di  strumenti
informatici e piattaforme digitali, anche in sedi decentrate e  anche
con piu' sessioni consecutive non contestuali,  assicurando  comunque
la trasparenza e l'omogeneita' delle prove somministrate in  modo  da
garantire il medesimo grado di selettivita' tra tutti i partecipanti; 
      b) la valutazione dei titoli distinta per i codici concorso  di
cui al precedente art. 1, comma  1,  che  verra'  effettuata  con  le
modalita' previste dall'art. 7 solo a seguito dell'espletamento della
prova scritta con esclusivo riferimento ai candidati risultati idonei
alla prova e sulla base delle dichiarazioni degli stessi, rese  nella
domanda di partecipazione, e della documentazione prodotta. 
    2. La commissione esaminatrice, per ciascuno dei profili messi  a
concorso, redigera'  la  graduatoria  finale  di  merito  sommando  i
punteggi conseguiti nella  prova  scritta  e  nella  valutazione  dei
titoli. I primi classificati nell'ambito della graduatoria finale  di
merito di ciascun profilo professionale di cui al precedente art.  1,
comma 1, in numero pari ai  posti  disponibili,  tenuto  conto  delle
riserve dei  posti,  saranno  nominati  vincitori  e  assegnati  alle
amministrazioni interessate per  l'assunzione  a  tempo  determinato,
secondo quanto previsto dall'art. 10.  
                               Art. 4 
 
       Pubblicazione del bando e presentazione della domanda. 
          Termini e modalita'. Comunicazioni ai candidati. 
 
    1. Il presente bando sara' pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale  «Concorsi  ed  esami».
Sara' altresi' disponibile sul sito http://riqualificazione.formez.it
e sul sistema «Step-One 2019» messo a disposizione da Formez PA. 
    2. La domanda puo' essere  presentata  per  ciascuno  dei  codici
concorso di cui al precedente art. 1, comma 1. L'invio della  domanda
deve avvenire unicamente per via telematica,  attraverso  il  sistema
pubblico di identita' digitale (SPID), compilando  l'apposito  modulo
elettronico sul sistema «Step-One  2019»,  raggiungibile  sulla  rete
internet all'indirizzo  «https://ripam.cloud»,  previa  registrazione
del candidato sullo stesso sistema. Per la partecipazione al concorso
il candidato deve  essere  in  possesso  di  un  indirizzo  di  posta
elettronica certificata (PEC) a lui intestato. La  registrazione,  la
compilazione e l'invio on-line della domanda devono essere completati
entro le ore 14,00 del 15 novembre 2021. Tale termine e' perentorio e
sono accettate esclusivamente e indifferibilmente le domande  inviate
prima dello spirare dello stesso. 
    3.  La  data  di   presentazione   on-line   della   domanda   di
partecipazione al concorso e' certificata e  comprovata  da  apposita
ricevuta elettronica rilasciata, al termine della procedura di invio,
dal sistema informatico che, allo scadere del suddetto termine ultimo
per la presentazione, non permette piu', improrogabilmente, l'accesso
alla procedura di candidatura e l'invio del  modulo  elettronico.  Ai
fini della partecipazione al concorso, in  caso  di  piu'  invii,  si
terra' conto unicamente della domanda  inviata  cronologicamente  per
ultima. 
    4. Per la partecipazione al concorso deve  essere  effettuato,  a
pena di esclusione, il versamento della quota  di  partecipazione  di
euro 10,00 (dieci/00 euro) sulla base delle indicazioni riportate nel
suddetto sistema  «Step-One  2019».  Il  versamento  della  quota  di
partecipazione deve essere effettuato entro le ore 13,00 del  termine
di scadenza di cui al comma  2  del  presente  articolo.  Qualora  il
candidato intenda  presentare  domanda  di  partecipazione  per  piu'
codici concorso di cui al precedente art. 1, comma 1,  il  versamento
della quota di partecipazione  deve  essere  effettuato  per  ciascun
codice. Il contributo di ammissione non e' rimborsabile. 
    5.  Nell'apposito  modulo  elettronico  di  presentazione   della
domanda, tenuto  conto  dell'effettivo  possesso  dei  requisiti  che
vengono in tal modo autocertificati ai sensi dell'art. 47 del decreto
del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, i candidati
devono riportare: 
      a) il cognome, il nome,  la  data,  il  luogo  di  nascita,  la
cittadinanza e, se cittadini  italiani  nati  all'estero,  il  comune
italiano nei cui registri di stato civile e' stato trascritto  l'atto
di nascita; 
      b) il codice fiscale; 
      c) la residenza, con l'esatta indicazione del numero di  codice
di avviamento postale, il domicilio, ove differente dalla  residenza,
con l'esatta indicazione del numero di codice di avviamento  postale,
nonche' il recapito telefonico e il  recapito  di  posta  elettronica
certificata,  con  l'impegno  di  far  conoscere  tempestivamente  le
eventuali variazioni; 
      d) il godimento dei diritti civili e politici; 
      e) di non essere esclusi dall'elettorato politico attivo; 
      f) di non essere stati  destituiti  o  dispensati  dall'impiego
presso una pubblica  amministrazione  per  persistente  insufficiente
rendimento, ovvero non essere stati dichiarati decaduti o  licenziati
da un impiego statale, ai sensi dell'art. 127, primo  comma,  lettera
d), del testo unico delle disposizioni concernenti lo  statuto  degli
impiegati civili dello Stato, approvato con  decreto  del  Presidente
della  Repubblica  10  gennaio  1957,  n.  3   e   ai   sensi   delle
corrispondenti disposizioni  di  legge  e  dei  contratti  collettivi
nazionali di lavoro relativi al personale dei vari comparti; 
      g) di non aver riportato condanne penali, passate in giudicato,
per reati che comportano l'interdizione dai pubblici uffici o di  non
avere procedimenti penali in corso di cui si e' a  conoscenza,  fermo
restando l'obbligo di indicarli in caso contrario; 
      h) di essere in possesso dell'idoneita' fisica all'impiego; 
      i) di essere in regola nei riguardi degli obblighi di leva; 
      j) il possesso del titolo di  studio  di  cui  all'art.  2  del
presente bando, con esplicita indicazione dell'universita' che lo  ha
rilasciato, della data di conseguimento e del voto riportato; 
      k)  di  procedere,  ove   necessario,   all'attivazione   della
procedura di equivalenza secondo le  modalita'  e  i  tempi  indicati
nell'art. 2 del bando; 
      l)  il  possesso  di  eventuali  titoli  da   sottoporre   alla
valutazione di cui al successivo art. 7; 
      m)  il  possesso  di  eventuali  titoli  preferenziali   o   di
precedenza alla nomina previsti dall'art. 8 del presente bando; 
      n) l'indicazione dell'eventuale titolarita'  delle  riserve  di
cui all'art. 1 del presente bando e, fermo restando  quanto  previsto
nelle premesse del presente bando, di cui alla legge 12  marzo  1999,
n. 68; 
      o) il profilo/i profili, tra quelli  indicati  all'art.  1  del
presente bando, per cui si intende partecipare. 
    6. I candidati, salvo quanto indicato per chi non  sia  cittadino
italiano o di uno Stato membro dell'Unione europea, dovranno  inoltre
dichiarare esplicitamente di  possedere  tutti  i  requisiti  di  cui
all'art. 2 del presente bando. I titoli non espressamente  dichiarati
nella  domanda  di  ammissione  al  concorso  non   sono   presi   in
considerazione. 
    7. I soggetti di cui all'art. 38 del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165 devono altresi' dichiarare di  essere  in  possesso  dei
requisiti, ove  compatibili,  di  cui  all'art.  3  del  decreto  del
Presidente del Consiglio dei ministri 7 febbraio 1994, n. 174. 
    8. I candidati con disabilita' dovranno specificare, in  apposito
spazio disponibile sul format elettronico, la richiesta di ausili e/o
tempi aggiuntivi in funzione  della  propria  necessita'  che  andra'
opportunamente documentata ed esplicitata con apposita  dichiarazione
resa dalla commissione medico-legale dell'ASL  di  riferimento  o  da
equivalente struttura pubblica. La concessione  e  l'assegnazione  di
ausili  e/o  tempi  aggiuntivi  sara'  determinata  a   insindacabile
giudizio  della  commissione   esaminatrice,   sulla   scorta   della
documentazione esibita e dell'esame obiettivo di ogni specifico caso.
In ogni caso, i tempi aggiuntivi non eccederanno  il  50%  del  tempo
assegnato per la prova. Tutta  la  documentazione  di  supporto  alla
dichiarazione resa dovra' essere inoltrata a mezzo posta  elettronica
all'indirizzo  protocollo@pec.formez.it  entro  e  non  oltre  il  22
novembre   2021,   unitamente   all'apposito   modulo   compilato   e
sottoscritto che si rendera' automaticamente  disponibile  on-line  e
con  il  quale  si  autorizza  Formez  PA  al  trattamento  dei  dati
sensibili. Il mancato inoltro di tale documentazione non  consentira'
a Formez PA di fornire adeguatamente l'assistenza richiesta. 
    9.   Eventuali   gravi    limitazioni    fisiche,    sopravvenute
successivamente alla data di scadenza prevista al  punto  precedente,
che  potrebbero  prevedere  la  concessione  di  ausili   e/o   tempi
aggiuntivi devono essere documentate con certificazione  medica,  che
e'  valutata  dalla  competente  commissione  esaminatrice   la   cui
decisione, sulla scorta  della  documentazione  sanitaria  rilasciata
dall'azienda  sanitaria  che  consenta  di  quantificare   il   tempo
aggiuntivo ritenuto necessario, resta insindacabile e inoppugnabile. 
    10. Il Formez PA  puo'  effettuare  controlli  a  campione  sulla
veridicita' delle dichiarazioni rese  dal  candidato  all'atto  della
candidatura  mediante  il  sistema  «Step-One2019»  e  da'  conto  al
Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza  del  Consiglio
dei ministri dei relativi esiti. Le amministrazioni  di  destinazione
effettuano controlli sulla veridicita' delle dichiarazioni  rese  dai
candidati assegnati. Qualora il controllo  accerti  la  falsita'  del
contenuto  delle  dichiarazioni,  il  candidato  e'   escluso   dalla
selezione ai sensi dell'art. 13, comma 4, del presente  bando,  ferme
restando le sanzioni penali previste dall'art.  76  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. 
    11. La mancata esclusione da ognuna delle fasi  del  procedimento
selettivo non costituisce, in ogni caso, garanzia della  regolarita',
ne' sana l'irregolarita' della domanda di partecipazione al concorso. 
    12. Il Formez PA e il Dipartimento della funzione pubblica  della
Presidenza del Consiglio dei ministri non sono responsabili  in  caso
di smarrimento o di  mancato  recapito  delle  proprie  comunicazioni
inviate al candidato quando  cio'  sia  dipendente  da  dichiarazioni
inesatte o incomplete rese dal candidato circa il  proprio  recapito,
oppure  da  mancata  o  tardiva  comunicazione  del  cambiamento  del
predetto recapito rispetto a quello indicato nella  domanda,  nonche'
da eventuali disguidi imputabili a fatto di terzo, a caso fortuito  o
forza maggiore. 
    13. Non sono considerate valide le domande redatte, presentate  o
inviate con modalita' diverse da quelle prescritte e quelle compilate
in modo difforme o incompleto rispetto a quanto indicato nel presente
bando di concorso. 
    14. Per le richieste di assistenza  di  tipo  informatico  legate
alla procedura di iscrizione on-line i candidati  devono  utilizzare,
esclusivamente e previa completa compilazione, l'apposito  modulo  di
assistenza presente nella home page del sistema  «Step-One2019».  Per
altri tipi di richieste legate alla procedura selettiva  i  candidati
devono utilizzare, esclusivamente e previa completa compilazione, gli
appositi moduli di assistenza presenti nelle  diverse  sezioni  della
procedura di registrazione o di  candidatura  del  sistema  «Step-One
2019». Non e' garantita la soddisfazione entro il termine di scadenza
previsto per l'invio della domanda di partecipazione delle  richieste
inviate nei tre giorni antecedenti il medesimo termine. Le  richieste
pervenute in  modalita'  differenti  da  quelle  sopra  indicate  non
possono essere prese in considerazione. 
    15. Ogni  comunicazione  concernente  il  concorso,  compreso  il
calendario della prova scritta e il  relativo  esito,  e'  effettuata
attraverso il sistema «Step-One 2019». Data e  luogo  di  svolgimento
della prova scritta sono resi disponibili sul sistema «Step-One 2019»
con accesso da remoto  attraverso  l'identificazione  del  candidato,
almeno dieci giorni prima della data  stabilita  per  lo  svolgimento
della stessa. 
                               Art. 5 
 
                      Commissioni esaminatrici 
 
     1. Il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza  del
Consiglio  dei  ministri  nomina  le  commissioni  esaminatrici,  per
ciascun profilo concorsuale di cui al precedente art. 1,  sulla  base
dei criteri previsti dal decreto del Presidente  della  Repubblica  9
maggio 1994,  n.  487  e  successive  modificazioni.  La  commissione
esaminatrice e' competente per l'espletamento di tutte  le  fasi  del
concorso, compresa la formazione delle graduatorie finali di  merito.
Alle  commissioni  esaminatrici  possono  essere   aggregati   membri
aggiunti per la valutazione della conoscenza della lingua  inglese  e
delle competenze informatiche. 
    2. Secondo quanto disposto dall'art.  249  del  decreto-legge  19
maggio 2020, n. 34,  la  commissione  esaminatrice  puo'  svolgere  i
propri  lavori  in  modalita'  telematica,  garantendo  comunque   la
sicurezza e la tracciabilita' delle comunicazioni. 
    3. Per lo svolgimento della prova scritta di cui all'art.  6,  il
Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza  del  Consiglio
dei ministri provvede alla nomina di appositi comitati di vigilanza.  
                               Art. 6 
 
                            Prova scritta 
 
     1. La prova scritta, distinta per i codici concorso  di  cui  al
precedente art. 1, comma 1, consistera' in un test di  40  (quaranta)
domande con risposta a  scelta  multipla  da  risolvere  in  sessanta
minuti, con un punteggio massimo attribuibile di 30 (trenta) punti. 
    2. La prova scritta, che si intendera' superata con una votazione
minima di 21/30 (ventuno/trentesimi), sara'  volta  a  verificare  la
conoscenza teorica e pratica della lingua inglese,  delle  tecnologie
informatiche  e  con  riferimento  ai  codici  concorso  di  cui   al
precedente art. 1, comma 1 delle seguenti materie: 
       A. Funzionario esperto tecnico (codice FT/COE): 
        scienza e tecnica delle costruzioni; 
        legislazione nazionale in materia di edilizia e urbanistica; 
        diritto amministrativo, con particolare riferimento al codice
dei contratti pubblici (decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50); 
        norme in mteria  ambientale  (decreto  legislativo  3  aprile
2006, n. 152);  
      B. Funzionario esperto in gestione, rendicontazione e controllo
(codice FG/COE): 
        normativa  nazionale  e  comunitaria  in  materia  di   fondi
strutturali   con   particolare   riferimento   alle   attivita'   di
rendicontazione, monitoraggio e controllo dei progetti cofinanziati. 
        diritto  amministrativo,  con  particolare   riferimento   a:
procedimenti  amministrativi,   trasparenza,   accesso   agli   atti,
anticorruzione, codice dei contratti pubblici (decreto legislativo 18
aprile 2016, n. 50);  
      C. Funzionario esperto analista informatico (codice FI/COE): 
        codice dell'amministrazione digitale (decreto  legislativo  7
marzo 2005, n. 82); 
        conoscenza e capacita' di utilizzo dei principali applicativi
informatici e software in uso; 
        elementi di informatica; 
        elementi   di   statistica   inferenziale   e   tecniche   di
campionamento.  
    A ciascuna risposta sara' attribuito il seguente punteggio: 
      risposta esatta: + 0,75 punti; 
      mancata risposta: 0 punti; 
      risposta errata: -0,2 punti.  
    3. La prova si svolgera' esclusivamente  mediante  l'utilizzo  di
strumenti  informatici  e  piattaforme  digitali,   anche   in   sedi
decentrate  e  con  piu'  sessioni   consecutive   non   contestuali,
assicurando comunque  la  trasparenza  e  l'omogeneita'  delle  prove
somministrate in modo da garantire il medesimo grado di  selettivita'
tra tutti i partecipanti. Ogni comunicazione  concernente  la  prova,
compreso il calendario e il relativo esito, e' effettuata  attraverso
il  predetto  sistema  «Step-One  2019».  La  data  e  il  luogo   di
svolgimento della prova, nonche' le misure per la tutela della salute
pubblica  a  fronte  della  situazione  epidemiologica,   sono   resi
disponibili sul sistema «Step-One 2019»  almeno  dieci  giorni  prima
della data stabilita per lo svolgimento della stessa. 
    4. Non e' prevista la pubblicazione della banca dati dei  quesiti
prima dello svolgimento della prova. 
    5. I candidati regolarmente iscritti  on-line,  che  non  abbiano
avuto comunicazione dell'esclusione dal concorso e  siano  in  regola
con il versamento  della  quota  di  partecipazione,  sono  tenuti  a
presentarsi per sostenere la prova scritta nella sede, nel  giorno  e
nell'ora indicati sul sistema «Step-One  2019»,  nel  pieno  rispetto
delle misure di contrasto alla pandemia e di prevenzione del contagio
da COVID-19. I candidati devono presentarsi con un  valido  documento
di riconoscimento, il codice fiscale e  la  ricevuta  rilasciata  dal
sistema informatico  al  momento  della  compilazione  on-line  della
domanda. 
    6. L'assenza dalla sede di svolgimento della prova nella  data  e
nell'ora stabilita, per qualsiasi causa,  ancorche'  dovuta  a  forza
maggiore, nonche' la violazione delle  misure  per  la  tutela  della
salute pubblica a fronte della situazione epidemiologica  di  cui  al
comma 3, comporta l'esclusione dal concorso. 
    7. Eventuali indicazioni specifiche in  ordine  alla  prova  sono
definite dalla commissione esaminatrice e  comunicate  attraverso  il
sistema «Step-One 2019». 
    8. I candidati ammessi a  sostenere  la  prova  scritta  hanno  a
disposizione strumenti informatici e digitali. Al termine  del  tempo
previsto  per  la  prova,  il  sistema  interrompe  la  procedura   e
acquisisce definitivamente le risposte fornite dal candidato  fino  a
quel momento. Fino  all'acquisizione  definitiva  il  candidato  puo'
correggere le risposte gia' date. La correzione della prova da  parte
delle commissioni avviene con modalita'  che  assicurano  l'anonimato
del candidato,  utilizzando  strumenti  digitali.  Al  termine  delle
operazioni, viene formulato apposito elenco sulla base del  punteggio
conseguito  e  l'esito  della  prova  e'  reso  disponibile  mediante
pubblicazione sul sistema «Step-One 2019». 
    9. Durante la prova i candidati non possono introdurre nella sede
di  esame  carta  da  scrivere,  pubblicazioni,  raccolte  normative,
vocabolari, testi, appunti di qualsiasi natura e telefoni cellulari o
altri dispositivi mobili idonei alla  memorizzazione  o  trasmissione
dati o allo svolgimento di calcoli matematici, ne' possono comunicare
tra loro. In caso di violazione di tali disposizioni  la  commissione
esaminatrice  o  il  comitato  di   vigilanza   dispone   l'immediata
esclusione dal concorso.  
                               Art. 7 
 
 Valutazione dei titoli e stesura delle graduatorie finali di merito 
 
     1. La valutazione dei titoli, distinta per i codici concorso  di
cui al precedente art. 1, comma 1, e'  effettuata  dalla  commissione
esaminatrice, anche mediante il ricorso a piattaforme digitali,  dopo
lo svolgimento della prova scritta nei confronti dei  soli  candidati
che hanno superato la stessa. 
    2. La valutazione e' effettuata sulla base dei titoli  dichiarati
dai candidati nella domanda di ammissione al concorso. Tutti i titoli
di cui il candidato richiede la valutazione devono  essere  posseduti
alla data di scadenza del termine di presentazione della  domanda  di
cui al presente bando. Sono valutati solo i titoli completi di  tutte
le informazioni necessari per la valutazione. 
    3. I titoli valutabili non potranno superare  il  valore  massimo
complessivo di dieci punti, ripartiti tra titoli di  studio  (massimo
sei punti) e altri titoli (massimo quattro punti). La valutazione dei
titoli avverra' con l'assegnazione dei seguenti punteggi:  
      a) titoli di studio fino a un massimo di sei punti: 
        a.1) voto  di  laurea  relativo  al  titolo  di  studio  che,
nell'ambito di quelli utili per  l'ammissione  al  concorso  (laurea,
diploma di laurea, laurea specialistica, laurea magistrale, laurea  a
ciclo unico), produce per il candidato  il  miglior  risultato  avuto
riguardo al voto e alla data di conseguimento del  titolo  secondo  i
seguenti criteri; 
          qualora il predetto titolo di studio sia  stato  conseguito
non oltre quattro anni prima del termine ultimo per la  presentazione
della domanda di partecipazione al concorso, i  punteggi  di  seguito
previsti sono raddoppiati; 
          resta fermo che, qualora il candidato sia in possesso della
laurea specialistica o magistrale oltre alla laurea, sara' attribuito
il miglior punteggio conseguibile in base al  voto  e  alla  data  di
conseguimento dei titoli di studio.  
    Punteggi attribuiti al voto di laurea: 
      da 66/110 a 75/110 o equivalente punti 0,20; 
      da 76/110 a 84/110 o equivalente punti 0,30; 
      da 85/110 a 89/110 o equivalente punti 0,40; 
      da 90/110 a 94/110 o equivalente punti 0,50; 
      da 95/110 a 99/110 o equivalente punti 0,60; 
      da 100/110 a 103/110 o equivalente punti 0,80; 
      da 104/110 a 106/110 o equivalente punti 1,00; 
      da 107/110 a 109/110 o equivalente punti 1,50; 
      da 110/110 a 110/110 e lode o equivalente punti 2,00;  
        a.2) punteggi attribuiti agli  ulteriori  titoli  rispetto  a
quello minimo previsto come requisito per l'accesso:  
          0,50 punti per la laurea specialistica e magistrale che sia
il proseguimento della laurea indicata quale requisito ai fini  della
partecipazione ovvero per la laurea a ciclo unico o per il diploma di
laurea; 
          0,25 punti per ogni  laurea  (laurea,  diploma  di  laurea,
laurea  specialistica,  laurea  magistrale,  laurea  a  ciclo  unico)
ulteriore rispetto al titolo di  studio  utile  per  l'ammissione  al
concorso, con  esclusione  delle  lauree  propedeutiche  alla  laurea
specialistica o laurea magistrale di cui al punto precedente. 
        a.3) formazione post-laurea: 
          0,25 punti per ogni master universitario di primo livello; 
          0,50  punto  per  ogni  master  universitario  di   secondo
livello; 
          0,75 punti per ogni diploma di specializzazione; 
          0,75 punti per ogni dottorato di ricerca;  
      b) titoli professionali fino a un massimo di 4 punti, secondo i
seguenti criteri: 
        esperienza  professionale   maturata   nella   gestione   e/o
nell'assistenza tecnica di programmi o progetti finanziati  da  fondi
europei e  nazionali  afferenti  la  politica  di  coesione  che  sia
comprovabile, in fase di verifica dei titoli, a mezzo di contratti di
lavoro   o   incarichi   professionali   stipulati   con    pubbliche
amministrazioni o con enti privati; 
      Ai fini della valutazione  dell'esperienza  professionale  sono
riconosciuti i seguenti punteggi: 
        b.1)  In  caso  di  rapporti   di   lavoro   dipendente,   di
collaborazione e consulenza: 
          1,00 punto per ogni anno.  Ai  fini  dell'attribuzione  del
punteggio, per il computo dell'anno  si  richiedono  almeno  duecento
giornate lavorative; 
          0,50 punti per periodi compresi fra 100 e 199 giornate; 
          0,25 punti per periodi compresi fra 50 e 99 giornate; 
    0,10 punti per periodi compresi fra 20 e 49 giornate.  
    Per il computo delle  giornate  lavorative  possono  considerarsi
anche piu' rapporti di lavoro;  
        b.2) Abilitazione  all'esercizio  delle  professioni  per  le
quali e' richiesta la laurea, punti 1. 
     4. Ultimata la prova selettiva scritta di cui al precedente art.
6, la commissione esaminatrice stilera', per ciascun codice  concorso
di cui all'art. 1, comma 1, la relativa graduatoria finale di merito,
sulla base del punteggio complessivo conseguito da ciascun  candidato
nella prova scritta e del punteggio attribuito in base ai titoli. 
    5. La graduatoria finale di merito, per ciascuno dei  profili  di
cui al precedente art. 1, sara' espressa in quarantesimi. 
    6. La graduatoria finale di merito e' trasmessa dalla commissione
esaminatrice al Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza
del Consiglio dei ministri.  
                               Art. 8 
 
                       Preferenze e precedenze 
 
     1. A parita' di merito, ai sensi dell'art.  5  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, sono preferiti: 
      a) gli insigniti di medaglia al valor militare; 
      b) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti; 
      c) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra; 
      d) i mutilati ed invalidi per servizio nel settore  pubblico  e
privato; 
      e) gli orfani di guerra; 
      f) gli orfani di caduti per fatto di guerra; 
      g) gli orfani di caduti per servizio  nel  settore  pubblico  e
privato; 
      h) i feriti in combattimento; 
      i) gli insigniti di croce di guerra  o  di  altra  attestazione
speciale di merito di guerra nonche' i capi di famiglia numerosa; 
      j)  i  figli  dei  mutilati  e  degli  invalidi  di  guerra  ex
combattenti; 
      k) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra; 
      l) i figli dei mutilati  e  degli  invalidi  per  servizio  nel
settore pubblico e privato; 
      m) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non  risposati  e
le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti di guerra; 
      n) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non  risposati  e
le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di
guerra; 
      o) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non  risposati  e
le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio
nel settore pubblico o privato; 
      p)  coloro  che  abbiano  prestato   servizio   militare   come
combattenti; 
      q) coloro che abbiano prestato lodevole  servizio  a  qualunque
titolo, per non meno di un anno, nell'amministrazione che ha  indetto
il concorso; 
      r) i coniugati ed i non coniugati con riguardo  al  numero  dei
figli a carico; 
      s) gli invalidi e i mutilati civili; 
      t) i militari volontari  delle  forze  armate  congedati  senza
demerito al termine della ferma o rafferma. 
    2. Costituiscono, altresi', titoli di  preferenza  a  parita'  di
merito: 
      a) avere svolto, con esito  positivo,  l'ulteriore  periodo  di
perfezionamento presso l'ufficio per il processo ai  sensi  dell'art.
16-octies, comma 1-quater, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n.  221,
come modificato dall'art. 50 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114; 
      b) avere completato, con esito positivo, il tirocinio formativo
presso gli uffici giudiziari ai sensi dell'art.  37,  comma  11,  del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,  convertito,  con  modificazioni,
dalla  legge  15  luglio  2011,  n.  111,  pur  non   facendo   parte
dell'ufficio  per  il  processo,  cosi'   come   indicato   dall'art.
16-octies, comma 1-quinquies, del decreto-legge 18 ottobre  2012,  n.
179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012,  n.
221, come modificato dall'art. 50 del decreto-legge 24  giugno  2014,
n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014,  n.
114. 
    3. A parita' di merito e di  titoli  ai  sensi  dell'art.  5  del
decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio  1994,  n.  487,  la
preferenza e' determinata: 
      a) dal numero dei figli a carico, indipendentemente  dal  fatto
che il candidato sia coniugato o meno; 
      b) dall'aver prestato lodevole servizio  nelle  amministrazioni
pubbliche. 
    4. Se a conclusione delle operazioni di  valutazione  dei  titoli
preferenziali due o piu' candidati si collocano in pari posizione, e'
preferito il candidato piu' giovane di eta'  ai  sensi  dell'art.  2,
comma 9, della legge 16 giugno 1998, n. 191, che ha modificato l'art.
3, comma 7, della legge 15 maggio 1997, n. 127. 
    5. I predetti  titoli  devono  essere  posseduti  al  termine  di
scadenza per la presentazione della domanda ed  essere  espressamente
dichiarati nella domanda di ammissione alle prove concorsuali. 
    6. Entro il termine perentorio di quindici giorni, decorrenti dal
giorno successivo a quello in cui ha sostenuto la prova  scritta  con
esito positivo, il candidato che  intende  far  valere  i  titoli  di
preferenza elencati nel  presente  articolo,  avendoli  espressamente
dichiarati  nella  domanda  di  ammissione  al  concorso,  deve   far
pervenire  a  mezzo  posta  elettronica   certificata   all'indirizzo
protocollo@pec.formez.it le relative dichiarazioni sostitutive di cui
agli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica  28
dicembre 2000, n. 445. 
    7. Dalle dichiarazioni sostitutive deve risultare il possesso dei
titoli di preferenza alla data di scadenza del termine utile  per  la
presentazione della domanda di ammissione al concorso.  
                               Art. 9 
 
         Validazione e pubblicita' delle graduatorie finali 
         di merito e comunicazione dell'esito del concorso. 
 
    1. La graduatoria finale di merito, per ciascun  codice  concorso
di cui all'art. 1,  e'  approvata  dal  Dipartimento  della  funzione
pubblica della Presidenza del  Consiglio  dei  ministri  su  proposta
della  commissione  esaminatrice.  Contestualmente   all'approvazione
della graduatoria di merito, il Dipartimento della funzione  pubblica
dichiara vincitori del concorso i candidati utilmente collocati nella
graduatoria finale di merito, tenuto conto delle riserve di posti  e,
a parita' di merito, dei titoli di preferenza previsti dalle  vigenti
disposizioni. 
    2.  Sono  considerati  vincitori  i  soggetti   collocati   nella
graduatoria finale di merito in posizione utile ai  fini  di  cui  al
successivo art. 10, sino  ad  esaurimento  dei  posti  disponibili  e
compatibilmente con i requisiti di ammissione previsti. 
    3. La graduatoria finale di merito e'  pubblicata  sul  sito  del
Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza  del  Consiglio
dei ministri  www.funzionepubblica.gov.it  e  sul  sistema  «Step-One
2019», sul sito http://riqualificazione.formez.it. 
    4.  L'avviso  relativo   alla   avvenuta   validazione   e   alla
pubblicazione della predetta graduatoria sara'  pubblicato  sul  sito
http://riqualificazione.formez.it e nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 
    5. Ogni comunicazione ai candidati sara' in ogni caso  effettuata
mediante    pubblicazione    di    specifici    avvisi    su     sito
http://riqualificazione.formez.it    nonche'    sui    siti     delle
amministrazioni  interessate.  Tale  pubblicazione  avra'  valore  di
notifica a tutti gli effetti. 
    6. Mediante avviso sul sistema «Step-One 2019» sono rese note  le
modalita' di scelta delle amministrazioni per i diversi posti messi a
concorso con il presente bando, fermo restando  quanto  previsto  dal
successivo art. 10.  
                               Art. 10 
 
        Scelta delle amministrazioni e assunzione in servizio 
 
     1. I candidati vincitori per ciascun codice concorso di  cui  al
precedente art. 1, comma 1, a cui e'  data  comunicazione  dell'esito
del concorso, sono assegnati  alle  amministrazioni  di  destinazione
scelte sulla base  delle  preferenze  espresse  secondo  l'ordine  di
graduatoria, fermo restando  il  possesso  dei  requisiti  prescritti
dall'art. 2 del presente bando. 
    2. La scelta di cui al  comma  1  e'  manifestata  attraverso  le
modalita' che saranno indicate con successivo  avviso  sul  sito  del
Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza  del  Consiglio
dei     ministri      www.funzionepubblica.gov.it,      sul      sito
http://riqualificazione.formez.it e sul sistema «Step-One 2019». 
    3. Il rapporto  di  lavoro  a  tempo  determinato  e'  instaurato
mediante la stipula di contratto individuale di lavoro.  
                               Art. 11 
 
                          Accesso agli atti 
 
     1. I candidati possono esercitare il  diritto  di  accesso  agli
atti della procedura concorsuale, ai sensi delle vigenti disposizioni
di legge. 
    2.  Ai  candidati  che  sosterranno  la   prova   scritta   sara'
consentito, mediante l'apposito  sistema  telematico  «atti  on-line»
disponibile  sul  sito  http://riqualificazione.formez.it  e   previa
attribuzione  di  password  personale  riservata,  accedere  per  via
telematica agli atti concorsuali relativi ai propri elaborati. 
    3. Con la presentazione  della  domanda  di  partecipazione  alla
presente procedura, il candidato dichiara di essere  consapevole  che
eventuali richieste di accesso agli atti da  parte  dei  partecipanti
saranno evase da Formez PA previa informativa ai  titolari  di  tutti
gli atti oggetto  delle  richieste  e  facenti  parte  del  fascicolo
concorsuale del candidato. A  tal  fine  i  candidati,  nel  caso  di
legittimo esercizio del diritto di accesso, autorizzano la visione  e
l'estrazione di copie degli atti inerenti la procedura medesima. 
    4. Per le spese di segreteria e/o di riproduzione degli atti  non
consultabili on-line con le proprie  credenziali,  i  candidati  sono
tenuti a versare la quota  prevista  dal  suddetto  «Regolamento  per
l'accesso ai documenti formati o detenuti da Formez  PA  e  a  quelli
oggetto     di     pubblicazione»      disponibile      sul      sito
http://riqualificazione.formez.it secondo le modalita' ivi  previste.
All'atto del versamento occorre indicare  la  causale  «accesso  agli
atti concorso 2.022 Coesione». La ricevuta  dell'avvenuto  versamento
deve essere esibita al momento della  presentazione  presso  la  sede
Formez PA di Roma per la visione e riproduzione degli atti richiesti. 
    5. Il responsabile unico del procedimento  e'  l'Area  produzione
preposta alle attivita' RIPAM.  
                               Art. 12 
 
                   Trattamento dei dati personali 
 
     1. I  dati  raccolti  con  la  domanda  di  partecipazione  alla
procedura  di  selezione  saranno  trattati  esclusivamente  per   le
finalita' connesse all'espletamento della procedura stessa e  per  le
successive   attivita'   inerenti   all'eventuale   procedimento   di
assunzione, nel rispetto della normativa specifica. 
    2. I dati  forniti  dai  candidati  per  la  partecipazione  alla
selezione pubblica possono essere inseriti in  apposite  banche  dati
nonche' trattati e conservati, nel rispetto degli  obblighi  previsti
dalla normativa vigente e  per  il  tempo  necessario  connesso  alla
gestione della procedura selettiva e delle  graduatorie,  in  archivi
informatici/cartacei per i necessari  adempimenti  che  competono  al
Formez PA, al Dipartimento della funzione pubblica  della  Presidenza
del Consiglio dei ministri,  alle  amministrazioni  destinatarie  del
presente  bando  e  alle  commissioni  esaminatrici  in  ordine  alle
procedure selettive,  nonche'  per  adempiere  a  specifici  obblighi
imposti da leggi, regolamenti e dalla normativa comunitaria. 
    3. Il conferimento dei dati  e'  obbligatorio  e  il  rifiuto  di
fornire gli stessi comportera' l'impossibilita'  di  dar  corso  alla
valutazione della domanda di partecipazione alla  selezione,  nonche'
agli adempimenti conseguenti e inerenti alla procedura concorsuale. 
    4. I dati personali in questione saranno trattati,  nel  rispetto
delle disposizioni di legge, con l'impiego  di  misure  di  sicurezza
atte a garantire la riservatezza del soggetto interessato cui i  dati
si riferiscono. 
    5.  Il  titolare  del  trattamento  dei  dati  personali  e'   la
Presidenza del Consiglio dei ministri  e  il  Capo  del  Dipartimento
della funzione pubblica e' individuato per l'esercizio delle funzioni
di titolare del trattamento dei dati personali. Il  responsabile  del
trattamento e' Formez PA con sede legale e  amministrativa  in  viale
Marx, 15 00137 Roma e, per esso,  il  dirigente  dell'Area  obiettivo
Ripam. 6. I  dati  personali  potranno  essere  comunicati  ad  altri
soggetti, pubblici e privati, quando cio' e' previsto da disposizioni
di legge o di regolamento ovvero dal presente bando. 
    7. I dati personali potranno essere  oggetto  di  diffusione  nel
rispetto delle delibere dell'autorita' garante per la protezione  dei
dati personali. La graduatoria, approvata dagli organi competenti  in
esito alla selezione  verra'  diffusa  mediante  pubblicazione  nelle
forme previste dalle norme in materia e, nel rispetto dei principi di
pertinenza   e   non   eccedenza,   attraverso   il   sito   internet
http://riqualificazione.formez.it e/o attraverso i siti istituzionali
delle amministrazioni coinvolte nel procedimento selettivo. 
    8. L'interessato potra' esercitare, alle condizioni e nei  limiti
di cui al regolamento UE 2016/679, i diritti previsti dagli  articoli
15 e seguenti dello stesso: l'accesso ai propri  dati  personali,  la
rettifica  o  la  cancellazione  dei   dati,   la   limitazione   del
trattamento, la portabilita' dei dati, l'opposizione al  trattamento.
L'interessato potra', altresi', esercitare  il  diritto  di  proporre
reclamo all'autorita' garante per la protezione dei dati personali.  
                               Art. 13 
 
                        Norme di salvaguardia 
 
    1. Per quanto non previsto dal presente bando trova applicazione,
in quanto compatibile, la normativa nazionale vigente in materia. 
    2. Alla procedura concorsuale oggetto del presente bando  non  si
applica - tenuto conto della  specialita'  della  procedura  e  della
necessita'   della   uniformita'   della   stessa   - la   disciplina
regolamentare  in   materia   di   concorsi   delle   amministrazioni
destinatarie del presente bando, ove prevista. 
    3.  Avverso  il  presente  bando  e'  ammesso  ricorso  in   sede
giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale del Lazio entro
sessanta giorni dalla data di pubblicazione o  ricorso  straordinario
al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni  dalla  stessa
data. 
    4.  In  qualsiasi  momento   della   procedura   concorsuale   il
Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza  del  Consiglio
dei ministri, con provvedimento motivato, puo' disporre  l'esclusione
dal concorso per difetto dei prescritti requisiti, per la  mancata  o
incompleta presentazione della documentazione  prevista  o  in  esito
alle verifiche richieste dalla medesima procedura concorsuale. 
    5.   Le    amministrazioni    destinatarie    non    procederanno
all'assunzione o potranno revocare la medesima, in caso di  accertata
mancanza, originaria o sopravvenuta, dei requisiti richiesti  per  la
partecipazione al concorso.  
      Roma, 12 ottobre 2021 
 
                                      Il Capo del Dipartimento: Fiori