Concorso per MINISTERO DELL'INTERNO
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Concorso
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Tipologia | Concorso |
Tipologia Contratto | |
Posti | 0 |
Fonte: | Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana N. 89 del 09-11-2021 |
Sintesi: | MINISTERO DELL'INTERNO CONCORSO (Scad. 09-12-2021) Concorso pubblico, per esami, per l'ammissione di quattrocentoquarantotto borsisti al corso-concorso selettivo di formazione - edizione 2021 per il conseguimento dell'abilitazion ... |
Ente: | MINISTERO DELL'INTERNO |
Regione: | LAZIO |
Provincia: | ROMA |
Comune: | ROMA |
Data di inserimento: | 09-11-2021 |
Data Scadenza bando | 09-12-2021 |
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MINISTERO DELL'INTERNO
CONCORSO (Scad. 09-12-2021)
Concorso pubblico, per esami, per l'ammissione di quattrocentoquarantotto borsisti al corso-concorso selettivo di formazione - edizione 2021 per il conseguimento dell'abilitazione richiesta ai fini dell'iscrizione di trecentoquarantacinque segretari comunali nella fascia iniziale dell'Albo nazionale dei segretari comunali e provinciali.
IL CAPO DIPARTIMENTO per gli affari interni e territoriali Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modifiche e integrazioni, contenente il Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche ed integrazioni, concernente«» «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»; Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante «Riforma degli ordinamenti didattici universitari»; Vista la legge 28 marzo 1991, n. 120, recante «Norme a favore dei privi della vista per l'ammissione ai pubblici concorsi nonche' alla carriera direttiva nella pubblica amministrazione e negli enti pubblici, per il pensionamento, per l'assegnazione di sede e la mobilita' del personale direttivo e docente della scuola»; Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante «Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate»; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 febbraio 1994, n. 174, concernente il «Regolamento recante norme sull'accesso dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea ai posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, concernente il «Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi» e successive modifiche ed integrazioni; Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modifiche ed integrazioni, recante «Misure urgenti per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465, concernente il «Regolamento recante disposizioni in materia di ordinamento dei segretari comunali e provinciali, a norma dell'art. 17, comma 78, della legge 15 maggio 1997, n. 127» ed in particolare l'art. 13; Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68, recante «Norme per il diritto al lavoro dei disabili»; Visto il decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, contenente il «Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei»; Vista la circolare n. 6/99 del 24 luglio 1999 del Dipartimento della funzione pubblica avente ad oggetto «Applicazione dell'art. 20 della legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate (legge n. 104/1992) - portatori di handicap candidati ai concorsi pubblici»; Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante il «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa»; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modifiche ed integrazioni, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»; Vista la legge 11 luglio 2002, n. 148, recante «Ratifica ed esecuzione della Convenzione sul riconoscimento dei titoli di studio relativi all'insegnamento superiore nella Regione europea, fatta a Lisbona l'11 aprile 1997, e norme di adeguamento dell'ordinamento interno»; Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, concernente il «Codice in materia di protezione dei dati personali» recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE»; Visti i decreti legislativi 9 luglio 2003, n. 215 e n. 216 recanti, rispettivamente, «Attuazione della direttiva 2000/43/CE per la parita' di trattamento tra le persone, indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica», e «Attuazione della direttiva 2000/78/CE per la parita' di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, concernente il «Regolamento recante disposizioni per l'utilizzo della posta elettronica certificata, a norma dell'art. 27 della legge 16 gennaio 2003, n. 3»; Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il «Codice dell'amministrazione digitale» e successive modifiche ed integrazioni; Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante il «Codice delle pari opportunita' tra uomo e donna, a norma dell'art. 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n. 184, concernente il «Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi»; Visto il decreto 9 luglio 2009 adottato dal Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, recante «Equiparazioni tra diplomi di lauree di vecchio ordinamento, lauree specialistiche (LS) ex decreto n. 509/1999 e lauree magistrali (LM) ex decreto n. 270/2004, ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 luglio 2009, n. 189, recante il «Regolamento concernente il riconoscimento dei titoli di studio accademici, a norma dell'art. 5 della legge 11 luglio 2002, n. 148»; Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, e successive modifiche ed integrazioni, recante «Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttivita' del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni»; Visto il decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 5, in attuazione della direttiva 2006/54/CE relativa al principio delle pari opportunita' e della parita' di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego; Vista la legge 12 novembre 2011, n. 183, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilita' 2012)» e, in particolare, il comma 45 dell'art. 4; Visto il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, recante «Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo», convertito con legge 4 aprile 2012, n. 35, e successive modifiche ed integrazioni, e in particolare l'art. 8, concernente l'invio per via telematica delle domande per la partecipazione a selezioni e concorsi per l'assunzione nelle pubbliche amministrazioni; Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante «Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalita' nella pubblica amministrazione»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 70, contenente il «Regolamento recante riordino del sistema di reclutamento e formazione dei dipendenti pubblici e delle Scuole pubbliche di formazione»; Visto il decreto legislativo 14 maggio 2013, n. 33, recante «Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»; Visto il decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, recante «Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni»; Visto il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e relativo decreto legislativo di adeguamento n. 101 del 10 agosto 2018; Visto il decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97, recante «Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicita' e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'art. 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche»; Vista la direttiva n. 3 del 24 aprile 2018 del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, recante «Linee guida sulle procedure concorsuali»; Visto il decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, recante «Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonche' di innovazione tecnologica», e in particolare l'art. 16-ter che dispone disposizioni urgenti per il potenziamento delle funzioni dei Segretari comunali e provinciali; Visto il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e in particolare l'art. 74, comma 7-ter; Visto il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, recante «Misure urgenti in materia di salute e sostegno al lavoro e all'economia, nonche' di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19» e in particolare gli articoli 247 e seguenti; Visto l'art. 25-bis, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020 n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n.126, concernente la semplificazione della procedura di accesso alla carriera di segretario comunale e provinciale per il triennio 2020-2022; Visto l'art. 10 del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito con modificazioni dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, che introduce nuove misure urgenti di semplificazione delle procedure concorsuali; Visto il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, n. 113 recante «Misure urgenti per il rafforzamento della capacita' amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia»; Visto il decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito con modificazioni dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attivita' sociali ed economiche», in particolare l'art. 3 che prevede l'impiego delle certificazioni verdi COVID-19 per l'accesso ai concorsi pubblici; Visto il «Protocollo per lo svolgimento dei concorsi pubblici» del 15 aprile 2021, emanato dal Dipartimento della funzione pubblica, che regola lo svolgimento delle prove in presenza; Visto l'art. 7, comma 31-ter del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, con il quale e' stata prevista la soppressione dell'Agenzia autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari comunali e provinciali, e la successione a titolo universale alla soppressa Agenzia del Ministero dell'interno, con il correlato trasferimento delle risorse strumentali e di personale ivi in servizio; Visto il decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito nella legge 7 dicembre 2012, n. 213, recante «Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonche' ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012» e, in particolare, l'art. 10, che detta disposizioni per la gestione dell'Albo dei Segretari comunali e provinciali; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell'11 giugno 2019, n. 78, di riorganizzazione del Ministero dell'interno, il quale prevede che le funzioni connesse alla gestione dell'Albo nazionale dei segretari comunali e provinciali sono attribuite alla Direzione centrale per le autonomie; Vista la direttiva del Ministro dell'interno in data 12 aprile 2019 che definisce il fabbisogno dei segretari comunali e provinciali e la conseguente indizione di un concorso pubblico per l'accesso in carriera di 171 segretari comunali; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2019, recante autorizzazione al Ministero dell'interno, ex Agenzia autonoma per la gestione dell'Albo dei segretari comunali e provinciali (AGES), ad avviare procedure concorsuali e a procedere alle relative assunzioni, per n. 171 unita' di segretari comunali e provinciali; Vista la direttiva del Ministro dell'interno in data 4 dicembre 2020 che definisce il fabbisogno dei segretari comunali e provinciali e la conseguente indizione di un concorso pubblico per l'accesso in carriera di 174 segretari comunali; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 21 giugno 2021, recante autorizzazione al Ministero dell'interno, ex Agenzia autonoma per la gestione dell'Albo dei segretari comunali e provinciali (AGES), ad avviare procedure concorsuali, relative ad un corso-concorso per l'accesso in carriera e a procedere alle relative assunzioni, per n. 174 unita' di segretari comunali e provinciali; Decreta: Art. 1 Posti a concorso 1. E' indetto un concorso pubblico, per esami, per l'ammissione di quattrocentoquarantotto borsisti al corso-concorso selettivo di formazione - edizione 2021 per il conseguimento dell'abilitazione richiesta ai fini dell'iscrizione di trecentoquarantacinque segretari comunali nella fascia iniziale dell'Albo nazionale dei segretari comunali e provinciali di cui all'art. 98 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 2. Ai sensi dell'art. 16-ter, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, il trenta per cento dei posti (centotrentaquattro) e' riservato ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in possesso dei titoli di studio previsti per l'accesso alla carriera dei Segretari comunali e provinciali e con un'anzianita' di servizio di almeno cinque anni in posizioni funzionali per l'accesso alle quali e' previsto il possesso dei medesimi titoli di studio. 3. I candidati che - al termine delle prove del concorso di cui al successivo art. 5 - si siano utilmente collocati nei primi quattrocentoquarantotto posti, saranno ammessi a partecipare al corso-concorso selettivo di formazione previsto dall'art. 13, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465, per il conseguimento dell'abilitazione richiesta ai fini dell'iscrizione di trecentoquarantacinque segretari comunali nella fascia iniziale dell'Albo dei Segretari comunali e provinciali di cui all'art. 98 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
Art. 2 Requisiti per l'ammissione 1. Per l'ammissione al concorso e' richiesto il possesso dei seguenti requisiti: a) cittadinanza italiana; b) idoneita' fisica all'impiego. A tal fine l'Albo nazionale puo' sottoporre a visita medica i vincitori in base alla normativa vigente; c) godimento dei diritti politici; d) posizione regolare nei confronti degli obblighi militari, per i cittadini soggetti a tale obbligo; e) laurea magistrale (ordinamento di cui al decreto ministeriale n. 270/2004) in: LM-56 Scienze dell'economia LM-77 Scienze economico-aziendali LMG/01 Giurisprudenza LM-87 Servizio sociale e politiche sociali LM-52 Relazioni internazionali LM-62 Scienze della politica LM-63 Scienze delle pubbliche amministrazioni LM-81 Scienze per la cooperazione allo sviluppo LM-88 Sociologia e ricerca sociale LM-90 Studi europei Possono presentare domanda anche i candidati in possesso di laurea specialistica ex decreto ministeriale n. 509/1999 oppure di diploma di laurea conseguito con l'ordinamento universitario previgente al decreto ministeriale 509/99, equiparati con Decreto Interministeriale del 9 luglio 2009 alle suddette lauree magistrali (come da tabella "EQUIPARAZIONI TRA LAUREE DI VECCHIO ORDINAMENTO, LAUREE SPECIALISTICHE E LAUREE MAGISTRALI" allegata al Decreto medesimo), oppure i candidati in possesso di altro titolo di studio equipollente per legge. I titoli di studio conseguiti presso universita' o istituti di istruzione universitaria e/o superiore esteri saranno considerati validi se sono stati riconosciuti dagli atenei competenti con apposito provvedimento, ovvero riconosciuti equivalenti ai sensi della normativa vigente in materia. La dichiarazione di equivalenza andra' acquisita anche nel caso in cui il provvedimento sia gia' stato ottenuto per la partecipazione ad altri concorsi. Saranno ammessi con riserva i candidati che posseggano titoli esteri per i quali, entro il termine ultimo di presentazione della domanda di partecipazione al concorso, sia stata presentata istanza di equivalenza alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Il modulo per le richieste di equivalenza del titolo di studio estero puo' essere scaricato accedendo all'indirizzo internet https://www.funzionepubblica.gov.it/articolo/dipartimento/22-02-2016/m odulo-la-richiesta-dellequivalenza-del-titolo-di-studio-stranieri. E' onere del candidato specificare nella domanda di partecipazione gli estremi del provvedimento di equipollenza, ovvero gli estremi del provvedimento di equipollenza o equivalenza del titolo di studio conseguito all'estero o, in assenza del predetto provvedimento, la data di presentazione dell'istanza di equivalenza alla Presidenza del Consiglio dei ministri. 2. I requisiti di ammissione al concorso devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione. 3. Non sono ammessi al concorso coloro che siano stati esclusi dall'elettorato politico attivo, nonche' coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento, ovvero siano stati dichiarati decaduti, ovvero licenziati ai sensi della vigente normativa di legge e/o contrattuale, oppure siano stati interdetti dai pubblici uffici con sentenza passata in giudicato. 4. Resta ferma la facolta' dell'Amministrazione di disporre in qualsiasi momento, anche successivamente all'espletamento delle prove d'esame, ovvero alla formazione della graduatoria finale di cui all'art. 13, comma 9, del decreto del Presidente della Repubblica n. 465/1997, l'esclusione dal concorso dei candidati per difetto dei requisiti richiesti, nonche' per la mancata osservanza dei termini perentori e delle modalita' stabiliti dal presente bando. 5. L'esclusione dal concorso sara' disposta con provvedimento motivato del Vice Capo Dipartimento per l'espletamento delle funzioni vicarie-Direttore centrale per le autonomie presso il Dipartimento per gli affari interni e territoriali (di seguito denominato Vice Capo Dipartimento Vicario - Direttore centrale per le autonomie). 6. Nelle more della verifica del possesso dei requisiti, tutti gli aspiranti saranno ammessi con riserva alle prove concorsuali.
Art. 3 Domanda di partecipazione 1. Il candidato deve produrre domanda di partecipazione al concorso esclusivamente, a pena di irricevibilita', in via telematica, accedendo all'apposita piattaforma digitale raggiungibile all'indirizzo internet https://app.scanshareservice.it/albo-nazionale-segretari/coa2021 (di seguito denominata "piattaforma"), mediante l'utilizzo delle credenziali del Sistema Pubblico di Identita' Digitale (SPID). 2. La procedura di compilazione e di invio on-line della domanda deve essere effettuata entro il termine perentorio di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora il termine di invio on-line della domanda cada in un giorno festivo, il termine sara' prorogato al primo giorno successivo non festivo. Saranno accettate esclusivamente le domande inviate entro le ore 23:59:59 di detto termine. 3. La data di presentazione on-line della domanda di partecipazione al concorso sara' certificata dal sistema informatico che rilascera' ricevuta di avvenuta iscrizione al concorso, e allo scadere del termine ultimo per la presentazione non permettera' piu' l'invio del modulo elettronico di domanda o la modifica dello stesso. Ai fini della partecipazione al concorso, in caso di piu' invii, si terra' conto unicamente della domanda inviata cronologicamente per ultima. 4. In caso di malfunzionamento temporaneo del sistema informatico di acquisizione delle domande, l'Amministrazione si riserva di posticipare il termine per il solo invio on-line delle stesse, fermo restando il termine di scadenza previsto nel presente bando per il possesso dei requisiti. Dell'avvenuto ripristino e dell'eventuale proroga verra' data notizia tramite piattaforma e sul sito istituzionale dell'Albo https://albosegretari.interno.gov.it. 5. Dopo aver presentato la domanda, il candidato effettuera' la stampa della ricevuta di avvenuta iscrizione al concorso che dovra' essere consegnata il giorno stabilito per la prova preselettiva. 6. Nella domanda di ammissione il candidato deve dichiarare, sotto la propria responsabilita' e consapevole delle conseguenze derivanti da dichiarazioni mendaci ai sensi dell'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, quanto segue: a) il cognome (per le donne coniugate, quello da nubile) e il nome; b) la data e il luogo di nascita; c) il codice fiscale; d) il luogo di residenza, nonche' quello di domicilio, se diverso; e) il possesso della cittadinanza italiana; f) il comune nelle cui liste elettorali e' iscritto, ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime; g) di non aver riportato condanne penali, di non avere procedimenti penali pendenti e di non essere stato sottoposto ad applicazione della pena ex art. 444 c.p.p. In caso contrario, devono essere indicate le condanne riportate, anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono, perdono giudiziale, riabilitazione e sospensione della pena, devono essere specificati i carichi pendenti; h) la posizione nei riguardi degli obblighi militari, per i cittadini soggetti a tale obbligo; i) di essere in possesso dell'idoneita' fisica all'impiego; j) il possesso, a pena di decadenza, di eventuali titoli di preferenza o di precedenza di cui al successivo art. 9 del presente bando; k) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero di non essere decaduto, ovvero licenziato ai sensi della vigente normativa di legge e/o contrattuale, dall'impiego stesso; l) di non essere stato interdetto dai pubblici uffici in base a sentenza passata in giudicato; m) il titolo di studio di cui all'art. 2, comma 1, lettera e), del presente bando, precisando il corso di laurea, l'ateneo, il luogo e la data del conseguimento. Nel caso di possesso di titolo di studio equipollente per legge, il candidato dovra' indicare espressamente il provvedimento che stabilisce l'equipollenza. Nel caso in cui il titolo di studio sia stato conseguito presso universita' estere il candidato deve indicare gli estremi del provvedimento di equipollenza o equivalenza e l'ente che ha effettuato il riconoscimento ovvero deve dichiarare di aver presentato istanza di equivalenza alla Presidenza del Consiglio dei ministri; n) ai fini della riserva prevista dall'art. 16-ter, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, di essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 1, comma 2, del presente bando. In tal caso, il candidato deve dichiarare di essere in possesso dei titoli di studio previsti per l'accesso alla carriera di segretario comunale e provinciale e di avere un'anzianita' di servizio di almeno cinque anni in posizioni funzionali per l'accesso alle quali e' previsto il possesso dei medesimi titoli di studio. Il candidato deve altresi' indicare la denominazione della pubblica amministrazione, la posizione funzionale occupata e gli anni di effettivo servizio svolti in tale posizione; o) di aver eseguito il bonifico relativo al pagamento dei diritti di segreteria di cui al successivo comma 15 del presente articolo, indicandone, altresi', gli estremi; p) di autorizzare il Ministero dell'interno - Dipartimento per gli Affari interni e territoriali - Direzione centrale per le autonomie, al trattamento dei dati personali per le finalita' di cui al presente bando, ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, del regolamento europeo (UE) n. 2016/679 e del relativo decreto legislativo di adeguamento n. 101 del 10 agosto 2018. 7. Al fine di consentire all'Amministrazione di predisporre per tempo i mezzi e gli strumenti atti a garantire una regolare partecipazione al concorso, il candidato diversamente abile, nell'apposito spazio della domanda on-line, dovra' fare esplicita richiesta dell'ausilio necessario e/o di tempi aggiuntivi necessari per l'espletamento delle prove di esame in relazione alla propria disabilita'. Quest'ultima andra' opportunamente esplicitata e documentata con apposita dichiarazione resa dalla commissione medico legale dell'ASL di riferimento o da struttura equivalente. Tale dichiarazione dovra' esplicitare le limitazioni che la disabilita' determina in funzione delle procedure preselettive e selettive. E' fatto comunque salvo il requisito dell'idoneita' fisica di cui all'art. 2, comma 1, lettera b), del presente bando. L'assegnazione di ausili e/o tempi aggiuntivi sara' concessa a insindacabile giudizio della Commissione esaminatrice sulla scorta della documentazione esibita e sull'esame obiettivo di ogni specifico caso. Tutta la documentazione di supporto alla dichiarazione resa sulla propria disabilita' dovra' essere caricata in formato elettronico esclusivamente nell'area riservata della piattaforma, entro il termine perentorio di venti giorni decorrenti dalla data di scadenza della presentazione della domanda. 8. La mancata trasmissione in formato elettronico di tale documentazione entro il termine sopra indicato non consentira' di concedere gli ausili, ovvero i tempi aggiuntivi richiesti. 9. Eventuali gravi limitazioni fisiche sopravvenute successivamente alla data di scadenza della presentazione della domanda, ovvero successivamente al termine perentorio di cui al precedente comma 7, che potrebbero prevedere la concessione di ausili e/o tempi aggiuntivi, dovranno essere documentate con certificazione medica che sara' valutata dalla competente Commissione esaminatrice e che dovra' pervenire entro il termine perentorio di dieci giorni antecedenti alla data di svolgimento delle prove, con le medesime modalita' di cui al comma 7 del presente articolo. 10. Il candidato affetto da invalidita' uguale o superiore all'80%, ai sensi dell'art. 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, come integrata dal decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, non sara' tenuto a sostenere la prova preselettiva e sara' ammesso alle prove scritte, previa presentazione, con le medesime suddette modalita' e nei medesimi termini di cui al precedente comma 7, della documentazione comprovante la patologia da cui e' affetto e il grado di invalidita', nonche' della esplicita autorizzazione al trattamento dei dati sensibili. A tal fine il candidato, nella domanda compilata on-line, dovra' dichiarare di volersi avvalere del presente beneficio. 11. Eventuali invalidita' uguali o superiori all'80% certificate successivamente alla data di scadenza della presentazione della domanda, ovvero successivamente al termine perentorio di cui al precedente comma 7, dovranno essere documentate con certificazione medica che sara' valutata dalla competente Commissione esaminatrice e che dovra' essere acquisita dall'Amministrazione entro dieci giorni antecedenti alla data di svolgimento della prova preselettiva con le medesime modalita' di cui al comma 7 del presente articolo. 12. Nella domanda andranno, inoltre, indicati, obbligatoriamente: - un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) personalmente intestato al candidato; - un indirizzo di posta elettronica ordinaria; - un recapito telefonico. 13. Eventuali variazioni di indirizzo e/o di recapito della posta elettronica certificata (PEC) e/o della posta elettronica ordinaria dovranno essere comunicate dal candidato esclusivamente mediante la piattaforma. 14. L'Amministrazione non assume alcuna responsabilita' nel caso di mancata e/o ritardata ricezione da parte dei candidati di comunicazioni e/o di avvisi di convocazione, derivanti da inesatte o incomplete indicazioni o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dei recapiti di PEC e/o indirizzo mail ordinario indicato nella domanda, ne' per eventuali disguidi telematici o altre cause non imputabili a colpa dell'Albo nazionale stesso o cause di forza maggiore. 15. Per la partecipazione al concorso, ai sensi dell'art. 4, comma 45, della legge 12 novembre 2011, n. 183, e' dovuto un diritto di segreteria, quale contributo per la copertura delle spese della procedura. L'importo e' fissato in 10,00 (dieci) euro da versare mediante bonifico bancario, utilizzando il codice IBAN IT23F0100003245348014244201 intestato alla Tesoreria dello Stato - Roma succursale, con la causale "cognome nome/codice fiscale/COA2021"; il candidato deve indicare obbligatoriamente nella domanda gli elementi identificativi del bonifico. 16. Non saranno considerate valide le domande inviate con modalita' diverse da quelle prescritte e quelle compilate in modo difforme o incompleto rispetto a quanto prescritto nel presente bando di concorso. 17. Ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni rese e sottoscritte nella domanda di partecipazione hanno valore di autocertificazione; nel caso di falsita' in atti e dichiarazioni mendaci si applicano le sanzioni previste dagli articoli 75 e 76 del suddetto decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000. Il candidato deve essere consapevole della decadenza dai benefici e delle sanzioni penali previste per le ipotesi di falsita' in atti e dichiarazioni mendaci.
Art. 4 Commissione esaminatrice 1. La Commissione esaminatrice di cui all'art. 13, comma 4, del d.P.R. n. 465/1997, sara' nominata, successivamente alla scadenza del bando, con decreto del Vice Capo Dipartimento Vicario - Direttore centrale per le autonomie. 2. La Commissione esaminatrice potra' essere articolata in sottocommissioni ai sensi dell'articolo 25-bis, comma 1, lettera e), del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 e operera' secondo i principi stabiliti all'articolo 10, comma 6, del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito con modificazioni dalla legge n. 76 del 28 maggio 2021. La Commissione esaminatrice potra' svolgere i propri lavori in modalita' telematica, garantendo comunque la sicurezza e la tracciabilita' delle comunicazioni.
Art. 5 Svolgimento del concorso 1. Gli esami del concorso consisteranno in due prove scritte e una prova orale. 2. Le prove concorsuali, svolte secondo le modalita' indicate nei successivi articoli 7 e 8, saranno precedute, ai sensi dell'art. 13, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465, da una prova preselettiva da svolgersi secondo le modalita' di cui al successivo art. 6. 3. Prima di ciascuna prova saranno pubblicate sulla piattaforma e sul sito internet dell'Albo nazionale all'indirizzo https://albosegretari.interno.gov.it le misure per la tutela della salute pubblica a fronte della situazione epidemiologica ai sensi della normativa vigente, nonche' le indicazioni di dettaglio in merito allo svolgimento della prova. La violazione di tali misure comportera' l'esclusione dal concorso.
Art. 6 Prova preselettiva del concorso 1. L'ammissione del candidato alla prova scritta e' subordinata allo svolgimento di una prova preselettiva che potra' essere svolta anche ricorrendo a sedi decentrate ai sensi dell'articolo 25-bis, comma 1, lettera b), del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126. Nel caso di svolgimento della prova preselettiva in sedi decentrate ai fini della ripartizione dei candidati su base territoriale si fara' riferimento all'indicazione del luogo di residenza, o se diverso, del domicilio, inseriti nella domanda di partecipazione. 2. La prova preselettiva, svolta con modalita' telematiche o comunque tali da consentirne la valutazione con l'ausilio di strumenti informatici, consistera' nella soluzione in un tempo predeterminato di 70 quesiti a risposta multipla, da risolvere nel tempo massimo di 45 minuti, attinenti alle materie oggetto delle prove scritte e orali del concorso, ivi compresa la conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche piu' diffuse e della lingua inglese, nonche' al ragionamento logico, deduttivo e numerico. 3. La valutazione della prova preselettiva sara' effettuata attribuendo i seguenti punteggi: risposta esatta: +1 (piu' uno) punto; risposta errata o multipla: -0,75 (meno zero virgola settantacinque) punti; mancata risposta: -0,25 (meno zero virgola venticinque) punti. 4. Della sede, del giorno e dell'ora di svolgimento della prova di preselezione sara' data comunicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» del 25 marzo 2022, nonche' tramite piattaforma e sul sito internet dell'Albo nazionale all'indirizzo https://albosegretari.interno.gov.it, con valore di notifica a tutti gli effetti. Nello stesso avviso saranno fornite informazioni circa le modalita' di svolgimento della prova preselettiva, che potrebbe svolgersi anche mediante strumentazioni e procedure informatiche o telematiche. Eventuali ulteriori comunicazioni relative allo svolgimento della prova saranno rese note tramite piattaforma e sul sito internet dell'Albo nazionale all'indirizzo https://albosegretari.interno.gov.it. Coloro che non sono stati esclusi dalla procedura concorsuale sono tenuti a presentarsi nel giorno, nel luogo e nell'ora stabiliti. La prova potra' svolgersi anche in piu' sessioni qualora il numero dei candidati non renda possibile lo svolgimento contestuale della prova per tutti. 5. L'assenza per qualsiasi motivo dalla prova preselettiva, per qualsiasi causa, anche se dovuta a forza maggiore, comportera' l'automatica esclusione dei candidati dal concorso. 6. Nel caso in cui, per circostanze straordinarie e impreviste, si renda necessario, dopo la pubblicazione del calendario delle prove preselettive, rinviarne lo svolgimento, le notizie relative al rinvio e al nuovo calendario saranno ugualmente rese note nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami», nonche' tramite piattaforma e sul sito internet dell'Albo nazionale all'indirizzo https://albosegretari.interno.gov.it. 7. Eventuali reclami in ordine all'esclusione dalla prova preselettiva potranno essere avanzati all'Albo entro e non oltre sette giorni dalla data di comunicazione dell'avvenuta esclusione soltanto tramite piattaforma indicando le motivazioni del reclamo. 8. I candidati dovranno presentarsi alla prova preselettiva muniti di un valido documento di riconoscimento in corso di validita' tra quelli previsti dall'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, nonche' della ricevuta di avvenuta iscrizione al concorso di cui all'articolo 3, comma 5, del presente bando. 9. Durante la prova preselettiva i candidati non possono avvalersi di codici, raccolte normative, vocabolari, testi, appunti di qualsiasi natura e di telefoni cellulari e altri dispositivi mobili idonei alla memorizzazione o alla trasmissione di dati o allo svolgimento di calcoli, ne' potranno comunicare tra di loro. 10. Sono ammessi a sostenere le prove scritte del concorso i candidati che, dopo la prova preselettiva, risultino collocati entro i primi milletrentacinque (1035) posti, corrispondenti a tre volte il numero delle iscrizioni all'albo da effettuare. Saranno comunque ammessi alle prove scritte i candidati che abbiano conseguito un punteggio uguale al piu' basso risultato utile. 11. La valutazione della prova preselettiva non concorrera' alla formazione del voto complessivo. 12. L'elenco dei candidati ammessi alle prove scritte e il diario delle prove medesime saranno resi noti tramite comunicazione sulla piattaforma, nonche' mediante pubblicazione sul sito internet dell'Albo nazionale all'indirizzo https://albosegretari.interno.gov.it, con valore di notifica a tutti gli effetti. 13. La banca dati dei quesiti che saranno utilizzati per elaborare i questionari per la prova preselettiva, sara' pubblicata sul sito dell'Albo nazionale all'indirizzo https://albosegretari.interno.gov.it, nonche' sulla piattaforma almeno quindici giorni prima dell'inizio della medesima prova.
Art. 7 Prove scritte del concorso 1. Il diario relativo allo svolgimento delle prove scritte, con precisazione della sede, delle date e dell'ora di convocazione sara' reso noto ai candidati con il medesimo avviso di cui all'art. 6, comma 12 recante l'elenco dei candidati ammessi alle prove scritte. Il diario sara' pubblicato almeno quindici giorni prima della data di inizio delle prove scritte. I candidati dovranno presentarsi alle prove muniti, a pena di esclusione, di un valido documento di riconoscimento tra quelli previsti dall'art. 35 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000. 2. Secondo quanto previsto dall'art. 25-bis, comma 1, lettera c), del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla Legge 13 ottobre 2020, n. 126, le prove scritte del concorso sono due. Tali prove possono essere svolte, anche nella medesima data, mediante l'utilizzo di strumenti informatici e piattaforme digitali e consisteranno, ciascuna, in tre quesiti a risposta aperta, diretti ad accertare le capacita' di analisi e di sintesi dei candidati. E' facolta' della Commissione definire le dimensioni massime dell'elaborato. 3. La prima prova scritta, la cui durata e' stabilita dalla Commissione, avra' ad oggetto argomenti di carattere giuridico, con specifico riferimento al diritto costituzionale e/o diritto amministrativo e/o ordinamento degli enti locali e/o diritto privato. La seconda prova scritta, la cui durata e' stabilita dalla Commissione, avra' ad oggetto argomenti di carattere economico e finanziario-contabile, con specifico riferimento ad economia politica, scienza delle finanze e diritto finanziario e/o ordinamento finanziario e contabile degli enti locali, nonche' management pubblico. 4. A ciascuna delle prove scritte la Commissione, ovvero la sottocommissione, assegnera' un punteggio espresso in decimi, con un massimo di dieci punti per ogni prova. Alla prova orale saranno ammessi i candidati che abbiano conseguito nelle due prove scritte il punteggio complessivo di 14/20 con un punteggio minimo di 6/10 per ogni prova. 5. Durante le prove scritte i candidati non potranno introdurre nella sede di esame carta da scrivere, appunti manoscritti, libri, pubblicazioni, telefoni cellulari e altri dispositivi mobili idonei alla memorizzazione o alla trasmissione di dati o allo svolgimento di calcoli matematici, ne' potranno comunicare tra di loro. In caso di violazione di tali disposizioni la Commissione esaminatrice (ovvero la sottocommissione) o il comitato di vigilanza deliberano l'immediata esclusione dal concorso. 6. E' fatto, altresi', assoluto divieto di introdurre ed usare nell'aula d'esame durante la prova codici giuridici contenenti testi di legge commentati con la dottrina e/o la giurisprudenza, nonche' il vocabolario della lingua italiana.
Art. 8 Prova orale del concorso 1. L'elenco alfabetico dei candidati ammessi alla prova orale sara' reso noto mediante comunicazione sulla piattaforma, nonche' pubblicato sul sito internet dell'Albo nazionale all'indirizzo https://albosegretari.interno.gov.it, con valore di notifica a tutti gli effetti. 2. Il luogo, le date e l'ora di svolgimento della prova orale saranno resi noti ai candidati ammessi tramite comunicazione sulla piattaforma almeno venti giorni prima della data in cui dovra' essere sostenuta la prova, nonche' mediante pubblicazione sul sito internet dell'Albo nazionale all'indirizzo https://albosegretari.interno.gov.it, con valore di notifica a tutti gli effetti. 3. La prova orale vertera' sulle materie di cui all'art. 13, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465, nonche' su management pubblico. Nel corso della stessa sara' accertata anche la conoscenza della lingua inglese nonche' dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche piu' diffuse. 4. La prova orale potra' essere effettuata in videoconferenza attraverso l'utilizzo di strumenti informatici e digitali, garantendo comunque l'adozione di soluzioni tecniche che assicurino la pubblicita' della stessa, l'identificazione dei partecipanti, nonche' la sicurezza delle comunicazioni e la loro tracciabilita'. 5. La Commissione predeterminera' i quesiti da porre ai candidati nelle diverse materie d'esame. Immediatamente prima dell'inizio della prova orale di ogni candidato, i quesiti da porre al candidato medesimo saranno estratti per sorteggio tra quelli predeterminati dalla Commissione, in modo da garantirne l'imparzialita'. 6. La valutazione della prova orale sara' espressa in ventesimi. L'esame si intendera' superato se il candidato otterra' un punteggio non inferiore a 14/20. 7. Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale la Commissione esaminatrice formera' l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione dei voti da ciascuno riportati, che viene reso noto tramite comunicazione sulla piattaforma, nonche' mediante pubblicazione sul sito internet dell'Albo nazionale all'indirizzo https://albosegretari.interno.gov.it e affissione nella sede degli esami.
Art. 9 Preferenze e precedenze 1. A parita' di merito, ai sensi dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, sono preferiti: 1) gli insigniti di medaglia al valor militare; 2) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti; 3) mutilati ed invalidi per fatto di guerra; 4) i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e privato; 5) gli orfani di guerra; 6) gli orfani di caduti per fatto di guerra; 7) gli orfani di caduti per servizio nel settore pubblico e privato; 8) i feriti in combattimento; 9) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra nonche' i capi di famiglia numerosa; 10) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti; 11) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra; 12) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore pubblico e privato; 13) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti di guerra; 14) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di guerra; 15) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio nel settore pubblico o privato; 16) coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti; 17) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno, nell'amministrazione che ha indetto il concorso; 18) i coniugati ed i non coniugati con riguardo al numero dei figli a carico; 19) gli invalidi e i mutilati civili; 20) i militari volontari delle forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma. 2. Costituiscono, altresi', titoli di preferenza a parita' di merito: a) l'avere svolto, con esito positivo, l'ulteriore periodo di perfezionamento presso l'ufficio per il processo ai sensi dell'art. 16-octies, comma 1-quater del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, come modificato dall'art. 50 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114; b) l'avere completato, con esito positivo, il tirocinio formativo presso gli uffici giudiziari ai sensi dell'art. 37, comma 11, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, pur non facendo parte dell'ufficio per il processo, cosi' come indicato dall'art. 16-octies, comma 1-quinquies del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, come modificato dall'art. 50 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114. 3. A parita' di merito e di titoli ai sensi dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, la preferenza sara' determinata: a) dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto che il candidato sia coniugato o meno; b) dall'aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni pubbliche. Costituisce, altresi', titolo di preferenza a parita' di merito e di titoli l'avere svolto, con esito positivo, lo stage presso gli uffici giudiziari ai sensi dell'art. 73, comma 14, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito dalla legge 9 agosto 2013, n. 98. Se a conclusione delle operazioni di valutazione dei titoli preferenziali due o piu' candidati si collocheranno in pari posizione, sara' preferito il candidato piu' giovane di eta' ai sensi dell'art. 2, comma 9, della legge 16 giugno 1998, n. 191, che ha modificato l'art. 3, comma 7, della legge 15 maggio 1997, n. 127. 4. I predetti titoli dovranno essere posseduti al termine di scadenza per la presentazione della domanda ed essere espressamente dichiarati nella domanda di ammissione alle prove concorsuali. 5. Entro il termine perentorio di quindici giorni, decorrenti dal giorno successivo a quello in cui ha sostenuto la prova orale con esito positivo, il candidato che intenda far valere il titolo di riserva cui all'art. 1, comma 2, del presente bando e i titoli di preferenza elencati nel presente articolo, avendoli espressamente dichiarati nella domanda di ammissione al concorso, dovra' caricare, in formato elettronico sulla piattaforma, le relative dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Nella dichiarazione sostitutiva il candidato dovra' indicare, fatta eccezione per i titoli di cui al comma 1, punto 18) e comma 3, lettera a), del presente articolo, l'amministrazione che ha emesso il provvedimento di conferimento del titolo di preferenza e la data di emissione. Dalle dichiarazioni sostitutive dovra' risultare il possesso dei titoli alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso.
Art. 10 Ammissione al corso-concorso 1. La graduatoria di ammissione al corso-concorso di formazione e' compilata dalla Commissione esaminatrice, tenuto conto della riserva di posti prevista dall'art. 1, comma 2. I posti riservati, qualora non coperti, saranno assegnati agli altri concorrenti in ordine di graduatoria. Tale graduatoria e' redatta in ordine decrescente in base al punteggio finale conseguito dai candidati, espresso in quarantesimi, che risultera' dalla somma dei voti delle due prove scritte e del voto dell'esame orale. A parita' di punteggio si terra' conto dei titoli di preferenza di cui all'art. 9 del presente bando dichiarati nella domanda di partecipazione e di quanto previsto dall'art. 3, comma 7, della legge 15 maggio 1997, n. 127, come modificato dall'art. 2, comma 9, della legge 16 giugno 1998, n. 191. Detta graduatoria e' trasmessa per l'approvazione al Vice Capo Dipartimento Vicario - Direttore centrale per le autonomie. 2. Sono ammessi a partecipare al successivo corso-concorso di formazione non piu' di quattrocentoquarantotto candidati, individuati con le modalita' di cui al comma 1. 3. La graduatoria di ammissione al corso-concorso, con i relativi punteggi e l'elenco degli ammessi al corso-concorso di formazione saranno pubblicati sulla piattaforma e sul sito internet dell'Albo nazionale all'indirizzo https://albosegretari.interno.gov.it e ne sara' data notizia sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». La pubblicazione avra' valore di notifica a tutti gli effetti. Ogni comunicazione ai candidati sara' in ogni caso effettuata attraverso piattaforma e mediante pubblicazione di specifici avvisi sul sito internet dell'Albo nazionale all'indirizzo https://albosegretari.interno.gov.it. 4. Eventuali reclami contro la graduatoria di ammissione al corso-concorso potranno essere proposti entro e non oltre il termine di sette giorni dalla data di pubblicazione. Detti reclami dovranno essere avanzati esclusivamente tramite la piattaforma indicando le motivazioni del reclamo stesso. 5. Entro quindici giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria di ammissione al corso-concorso di cui al precedente comma 3, i candidati ammessi dovranno, a pena di decadenza, confermare tramite piattaforma l'impegno a partecipare al corso-concorso. 6. Ai candidati ammessi che prima dell'avvio del corso rinuncino esplicitamente allo stesso o che siano dichiarati decaduti ai sensi del precedente comma 5, subentreranno i primi non ammessi risultanti dalla graduatoria di cui al comma 1. Saranno, inoltre, esclusi dal corso coloro i quali non si presentino all'avvio delle attivita' formative senza giustificato motivo.
Art. 11 Svolgimento del corso-concorso di formazione 1. Il corso-concorso di formazione, organizzato dall'Albo nazionale, avra' una durata di sei mesi e sara' seguito da un tirocinio pratico di due mesi presso uno o piu' comuni. Con decreto del Vice Capo Dipartimento Vicario - Direttore centrale per le autonomie si provvedera' a definirne le modalita' di svolgimento, le articolazioni e i contenuti didattici nonche' le modalita' di espletamento dell'esame finale e il conseguente rilascio dell'abilitazione. Durante il corso sara' prevista una verifica volta ad accertare l'apprendimento, secondo i criteri stabiliti dal Consiglio direttivo per l'Albo nazionale dei segretari comunali e provinciali. 2. I comuni presso i quali, al termine del corso, i partecipanti svolgeranno il tirocinio pratico saranno individuati dall'Albo nazionale in accordo con gli organismi associativi dei comuni e delle province. 3. L'approvazione della graduatoria finale del corso-concorso, denominata graduatoria finale, e le conseguenti iscrizioni all'albo saranno di competenza del Vice Capo Dipartimento Vicario - Direttore centrale per le autonomie. 4. Al termine del corso e del tirocinio i partecipanti saranno tenuti a una prova finale, consistente nella discussione di una tesi e in una prova orale, sulla base della quale si dara' luogo alla predisposizione della graduatoria finale del corso-concorso. 5. In base alla graduatoria di cui al comma 4, si procedera' sia al rilascio dell'abilitazione nei limiti del numero delle iscrizioni da effettuarsi all'albo, secondo quanto previsto dal presente bando, sia alle assegnazioni negli albi regionali con le modalita' previste dall'art. 13, comma 9, del decreto del Presidente della Repubblica n. 465/1997. 6. Coloro che conseguiranno l'iscrizione all'albo dovranno permanere almeno due anni, a decorrere dall'assunzione in servizio quale segretario titolare, nell'albo regionale di prima assegnazione, fatto salvo quanto previsto dall'art. 11, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica n. 465/1997. In tale ultimo caso l'obbligo di permanenza biennale si intende riferito all'albo regionale in cui viene conseguita la prima nomina.
Art. 12 Borse di studio 1. Ai partecipanti al corso-concorso sara' corrisposta una borsa di studio, il cui importo sara' determinato dal Vice Capo Dipartimento Vicario - Direttore centrale per le autonomie, nei limiti e secondo i criteri previsti nell'art. 13, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465. 2. La mancata accettazione della prima nomina presso una sede di segreteria o la mancata assunzione del servizio, ovvero il mancato completamento del corso-concorso per qualunque motivo, comportera' automaticamente la restituzione di una percentuale della borsa di studio percepita, fissata dal Vice Capo Dipartimento Vicario - Direttore centrale per le autonomie, secondo le modalita' dallo stesso stabilite. La mancata accettazione della prima nomina presso una sede di segreteria o la mancata assunzione del servizio comportera' anche la cancellazione dall'albo.
Art. 13 Trattamento dei dati personali 1. I dati personali e sensibili forniti dai candidati saranno trattati ai sensi del regolamento europeo (UE) n. 2016/679 e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e utilizzati esclusivamente per le finalita' del concorso e del successivo corso-concorso. I dati personali forniti dai candidati saranno, altresi', raccolti presso il Ministero dell'interno - Dipartimento per gli affari interni e territoriali - Direzione centrale per le autonomie, e potranno essere comunicati dallo stesso, esclusivamente alle amministrazioni direttamente interessate alla posizione giuridico-economica del candidato. 2. La comunicazione dei dati sara' obbligatoria ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione dal concorso. 3. Il trattamento dei dati sara' effettuato anche con modalita' informatiche e potra' essere affidato a una societa' specializzata. 4. Ai candidati saranno riconosciuti i diritti previsti dagli articoli da 15 a 21 del regolamento europeo (UE) n. 2016/679. Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti del Ministero dell'interno con sede in Piazza del Viminale n. 1 - 00184, Roma, titolare del trattamento. 5. Le informazioni previste dagli articoli 13 e 14 del regolamento europeo (UE) n. 2016/679 saranno rese note sulla piattaforma.
Art. 14 Norme di salvaguardia 1. Per quanto non previsto dal presente bando trovera' applicazione, in quanto compatibile, la normativa vigente in materia. 2. Avverso il presente bando sara' ammesso ricorso in sede giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale del Lazio entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla stessa data. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami», nonche' sul sito internet dell'Albo nazionale https://albosegretari.interno.gov.it e sulla piattaforma digitale raggiungibile all'indirizzo https://app.scanshareservice.it/albo-nazionale-segretari/coa2021 Roma, 28 ottobre 2021 Il Capo Dipartimento: Sgaraglia