Concorso per COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA

I testi riportati sono gratuiti e non hanno carattere di ufficialità: ai sensi di legge l'unico testo definitivo, che prevale in caso di discordanza, è quello pubblicato a mezzo stampa.

Concorso

Attenzione, il bando selezionato non è attivo, poichè è scaduto il termine per la presentazione della domanda


Tipologia Concorso
Tipologia Contratto
Posti 0
Fonte: Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana N. 94 del 26-11-2021
Sintesi: COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA CONCORSO (Scad. 26-12-2021) Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di trentatre' allievi finanzieri del contingente ordinario - specializzazione Tecnico di soccorso a ...
Ente: COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA
Regione: LAZIO
Provincia: ROMA
Comune: ROMA
Data di inserimento: 26-11-2021
Data Scadenza bando 26-12-2021
Condividi

COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA

CONCORSO (Scad. 26-12-2021)

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di trentatre' allievi finanzieri del contingente ordinario - specializzazione Tecnico di soccorso alpino (S.A.G.F.) - anno 2021.

 
                       IL COMANDANTE GENERALE 
 
    Visto il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, e successive
modificazioni, recante «Attuazione dell'art. 3 della  legge  6  marzo
1992, n. 216, in materia di nuovo  inquadramento  del  personale  non
direttivo e non dirigente del Corpo della Guardia di finanza»; 
    Visto il decreto legislativo  29  maggio  2017,  n.  95,  recante
«Disposizioni in materia  di  revisione  dei  ruoli  delle  Forze  di
polizia, ai sensi dell'art. 8, comma 1, lettera  a),  della  legge  7
agosto  2015,  n.  124,  in   materia   di   riorganizzazione   delle
amministrazioni pubbliche»; 
    Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e  successive
modificazioni, recante «Norme generali  sull'ordinamento  del  lavoro
alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e,  in  particolare,
l'art. 3, comma 1, il quale dispone che il personale militare e delle
Forze di polizia rimangono disciplinati dai rispettivi ordinamenti; 
    Visto il regolamento (UE) n. 2016/679 del  Parlamento  europeo  e
del Consiglio, del 27 aprile 2016,  relativo  alla  protezione  delle
persone fisiche con  riguardo  al  trattamento  dei  dati  personali,
nonche' alla libera  circolazione  di  tali  dati  e  che  abroga  la
direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati); 
    Vista  la  legge  23  aprile   1959,   n.   189,   e   successive
modificazioni,  recante  «Ordinamento  del  Corpo  della  Guardia  di
finanza»; 
    Vista la legge 18 dicembre 1973,  n.  836,  recante  «Trattamento
economico di missione e di trasferimento dei dipendenti  statali»  e,
in particolare, l'art. 29; 
    Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante «Istituzione del
servizio sanitario nazionale»; 
    Vista la  legge  23  agosto  1988,  n.  370,  recante  «Esenzione
dall'imposta di bollo per le domande  di  concorso  e  di  assunzione
presso le amministrazioni pubbliche»; 
    Vista la legge 1° febbraio 1989, n. 53, recante  «Modifiche  alle
norme sullo stato giuridico degli appartenenti ai ruoli  ispettori  e
appuntati e finanzieri del Corpo della  Guardia  di  finanza  nonche'
disposizioni  relative  alla   Polizia   di   Stato,   alla   Polizia
penitenziaria e al Corpo forestale dello Stato»  e,  in  particolare,
l'art. 26; 
    Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni,
recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo  e  di
diritto di accesso ai documenti amministrativi»; 
    Vista  la  legge  15  maggio   1997,   n.   127,   e   successive
modificazioni,   recante   «Misure   urgenti   per   lo   snellimento
dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti di  decisione  e  di
controllo»; 
    Vista la legge 16 giugno  1998,  n.  191,  recante  «Modifiche  e
integrazioni alle leggi 15 marzo 1997, n. 59, e 15  maggio  1997,  n.
127, nonche' norme in materia di formazione del personale  dipendente
e di lavoro a distanza nelle pubbliche amministrazioni.  Disposizioni
in materia di edilizia scolastica»; 
    Vista la legge 18 febbraio 1999, n.  28,  concernente  «Esenzione
dall'imposta di bollo per copie conformi di atti» e, in  particolare,
l'art. 19 che ha modificato l'art. 3, nota 2, dell'allegato A,  parte
I, della tariffa allegata al decreto del Presidente della  Repubblica
26 ottobre 1972, n. 642, recante «Disciplina dell'imposta di bollo»; 
    Vista la legge 6 marzo 2001, n. 64, concernente «Istituzione  del
servizio civile nazionale»; 
    Vista la legge 18 giugno 2009, n. 69, recante  «Disposizioni  per
lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita'  nonche'
in  materia  di  processo  civile»  e,  in  particolare   l'art.   32
concernente l'eliminazione degli sprechi relativi al mantenimento dei
documenti in forma cartacea; 
    Vista la legge 12 luglio 2010, n. 109, concernente  «Disposizioni
per  l'ammissione  dei  soggetti  fabici  nelle  Forze  armate  e  di
polizia»; 
    Vista la legge 12 gennaio 2015, n. 2, recante «Modifica  all'art.
635  del  Codice  dell'ordinamento  militare,  di  cui   al   decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e altre disposizioni in materia  di
parametri fisici per l'ammissione ai  concorsi  per  il  reclutamento
nelle Forze armate, nelle Forze di polizia e nel Corpo nazionale  dei
vigili del fuoco»; 
    Visto il decreto legislativo 16  aprile  1994,  n.  297,  recante
«Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative  vigenti
in materia di istruzione, relative  alle  scuole  di  ogni  ordine  e
grado»; 
    Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive
modificazioni, concernente «Codice in materia di protezione dei  dati
personali, recante disposizioni  per  l'adeguamento  dell'ordinamento
nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del  Parlamento  europeo  e
del Consiglio, del 27 aprile 2016,  relativo  alla  protezione  delle
persone fisiche con  riguardo  al  trattamento  dei  dati  personali,
nonche' alla libera  circolazione  di  tali  dati  e  che  abroga  la
direttiva 95/46/CE»; 
    Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n.  82,  e  successive
modificazioni, recante «Codice dell'amministrazione digitale»; 
    Visto il decreto  legislativo  15  marzo  2010,  n.  66,  recante
«Codice dell'ordinamento militare» e successive modificazioni; 
    Visto il decreto legislativo 10  agosto  2018,  n.  101,  recante
«Disposizioni  per  l'adeguamento  della  normativa  nazionale   alle
disposizioni del regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento  europeo
e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla  protezione  delle
persone fisiche con  riguardo  al  trattamento  dei  dati  personali,
nonche' alla libera  circolazione  di  tali  dati  e  che  abroga  la
direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)»; 
    Visto il decreto-legge 25  giugno  2008,  n.  112,  e  successive
modificazioni, convertito in legge, con modificazioni,  dall'art.  1,
comma 1, della legge 6 agosto 2008,  n.  133,  recante  «Disposizioni
urgenti  per  lo   sviluppo   economico,   la   semplificazione,   la
competitivita',  la  stabilizzazione  della  finanza  pubblica  e  la
perequazione tributaria» e, in particolare, l'art. 66, comma 9-bis; 
    Visto il decreto-legge 21 giugno  2013,  n.  69,  convertito  con
modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, recante «Disposizioni
urgenti per il rilancio dell'economia», e in particolare, l'art.  73,
comma 14; 
    Visto il decreto-legge 19 maggio  2020,  n.  34  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020,  n.  77,  recante  «Misure
urgenti in materia di salute,  sostegno  al  lavoro  e  all'economia,
nonche' di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da
COVID-19» e, in particolare, gli articoli 259 e 260; 
    Visto il decreto-legge  16  luglio  2020,  n.  76,  e  successive
modificazioni, convertito in legge, con modificazioni,  dall'art.  1,
comma 1, della legge 11  settembre  2020,  n.  120,  recante  «Misure
urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale»; 
    Visto il decreto-legge 22 aprile  2021,  n.  52,  convertito  con
modificazioni dalla legge 17 giugno  2021,  n.  87,  recante  «Misure
urgenti per la graduale ripresa delle attivita' economiche e  sociali
nel  rispetto  delle  esigenze  di  contenimento   della   diffusione
dell'epidemia da COVID-19» e, in particolare, l'art. 9-bis; 
    Visti il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto  1972,
n.  670,  recante  «Approvazione  del   testo   unico   delle   leggi
costituzionali concernenti  lo  statuto  speciale  del  Trentino-Alto
Adige», e il decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio  1976,
n. 752, e successive  modificazioni,  recante  «Norme  di  attuazione
dello statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige  in  materia
di proporzione negli uffici statali siti nella Provincia di Bolzano e
di conoscenza delle due lingue nel pubblico impiego»; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio  1988,
n. 574, recante «Norme di attuazione dello statuto  speciale  per  la
Regione Trentino-Alto Adige in materia di uso della lingua tedesca  e
della lingua ladina  nei  rapporti  dei  cittadini  con  la  pubblica
amministrazione e nei procedimenti giudiziari»; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9  maggio  1994,
n. 487, e successive modificazioni, concernente «Regolamento  recante
norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le
modalita' di svolgimento dei concorsi, dei  concorsi  unici  e  delle
altre forme di assunzione nei pubblici impieghi»; 
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  28  dicembre
2000, n. 445, e successive modificazioni, recante «Testo unico  delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa (Testo A)»; 
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  17  dicembre
2015, n. 207, recante «Regolamento in materia di parametri fisici per
l'ammissione ai concorsi per  il  reclutamento  nelle  Forze  armate,
nelle Forze di polizia a ordinamento militare e civile  e  nel  Corpo
nazionale dei vigili del fuoco, in attuazione della legge 12  gennaio
2015, n. 2»; 
    Visto il decreto ministeriale 23 aprile 1999, n. 142, concernente
«Regolamento recante norme per l'individuazione dei  limiti  di  eta'
per la partecipazione ai concorsi indetti dal Corpo della Guardia  di
finanza, ai sensi dell'art. 3, comma 6, della legge 15  maggio  1997,
n. 127»; 
    Visto  il  decreto  ministeriale  17  maggio  2000,  n.  155,   e
successive modificazioni, concernente «Regolamento recante norme  per
l'accertamento dell'idoneita' al servizio nella Guardia  di  finanza,
ai sensi dell'art. 1, comma 5, della legge 20 ottobre 1999, n. 380»; 
    Visto  il   decreto   ministeriale   16   marzo   2007,   recante
«Determinazione delle classi delle lauree universitarie»; 
    Visto il decreto del Ministro della salute  del  6  luglio  2020,
recante «Prescrizioni tecniche per  lo  svolgimento  delle  procedure
concorsuali per l'accesso ai ruoli  e  alle  qualifiche  delle  Forze
armate, delle Forze di polizia, del Corpo nazionale  dei  vigili  del
fuoco,  volte  a  prevenire  possibili  fenomeni  di  diffusione  del
contagio da COVID-19»; 
    Visto il decreto del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  24
ottobre 2014 recante «Definizione delle caratteristiche  del  sistema
pubblico per la  gestione  dell'identita'  digitale  di  cittadini  e
imprese (SPID), nonche' dei tempi e delle modalita' di  adozione  del
sistema  SPID  da  parte  delle  pubbliche  amministrazioni  e  delle
imprese»; 
    Vista la determinazione n. 152279, del Comandante generale  della
Guardia di finanza datata  1°  giugno  2021,  registrata  all'Ufficio
centrale del bilancio, presso  il  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze,  in  data  8  giugno   2021,   al   n.   2649,   concernente
l'attribuzione  di  specifiche  competenze   alle   varie   Autorita'
gerarchiche del Corpo; 
    Vista la determinazione n. 188523, datata  25  giugno  2013,  del
Comandante  generale  della   Guardia   di   finanza   e   successive
modificazioni,  concernente   le   modalita'   per   lo   svolgimento
dell'accertamento dell'idoneita' attitudinale al servizio  nel  Corpo
della   Guardia   di   finanza   nei   confronti   degli    aspiranti
all'arruolamento; 
    Visto  il  decreto  n.  45755,  datato  17  febbraio  2015,   del
Comandante  generale  della  Guardia  di  finanza,   riguardante   le
direttive tecniche da adottare ai sensi dell'art.  3,  comma  4,  del
citato decreto ministeriale 17 maggio  2000,  n.  155,  e  successive
modificazioni; 
    Tenuto conto che: 
      ai sensi dell'art. 7, comma 2, del citato  decreto  legislativo
n. 199/1995, le riserve di all'art. 703 del  decreto  legislativo  15
marzo 2010, n. 66 non operano per i posti  messi  a  concorso  per  i
reclutamenti di personale del servizio di  soccorso  alpino  e  della
componente specialistica  «Anti  Terrorismo  e  Pronto  Impiego»  nel
limite massimo di centottanta unita' annuali; 
      nel corso del corrente  anno,  centoquarantasette  unita'  sono
state gia' destinate - nell'ambito del concorso, per titoli ed esami,
per il  reclutamento  di  millequattrocentonove  allievi  finanzieri,
indetto con determinazione n. 245928, in data 3 settembre  2021,  del
Comandante  generale  della  Guardia  di  finanza  pubblicata   nella
Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»  -  n.  72
del 10 settembre 2021 - alla  selezione  di  personale  della  citata
componente specialistica «Anti Terrorismo e Pronto Impiego»; 
    Considerata la necessita' di accrescere l'efficienza del servizio
di soccorso alpino del Corpo della guardia di finanza selezionando le
migliori risorse nell'ambito di una  rinnovata  platea  di  candidati
anche alla luce della rimodulata fisionomia delle prove concorsuali; 
    Ritenuto di dover riservare dei posti in favore dei candidati  in
possesso dell'attestato di cui all'art. 4 del decreto del  Presidente
della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752; 
    Valutata l'opportunita' di prevedere che alle  prove  concorsuali
successive  a  quella  preliminare  venga  ammesso   un   numero   di
concorrenti sufficiente a garantire un'adeguata e rigorosa  selezione
nonche' la copertura dei posti messi a concorso; 
 
                             Determina: 
 
                               Art. 1 
 
                          Posti a concorso 
 
    1. E' indetto, nel 2021, un  pubblico  concorso,  per  titoli  ed
esami, per il  reclutamento  di  trentatre'  allievi  finanzieri  del
contingente ordinario - specializzazione Tecnico di  soccorso  alpino
(S.A.G.F.). 
    2. Dei suddetti posti, subordinatamente al possesso  degli  altri
requisiti prescritti dall'art. 2, sei sono riservati ai candidati  in
possesso dell'attestato di cui all'art. 4 del decreto del  Presidente
della Repubblica 26 luglio 1976,  n.  752,  riferito  al  diploma  di
istruzione secondaria di secondo grado o superiore. 
    3. Lo svolgimento del concorso comprende: 
      a)  prova  scritta   di   preselezione,   consistente   in   un
questionario a risposta multipla di cultura generale; 
      b) prove di efficienza fisica; 
      c) accertamento dell'idoneita' psico-fisica; 
      d) accertamento dell'idoneita' attitudinale; 
      e) accertamento dell'idoneita' al servizio di soccorso alpino; 
      f) valutazione dei titoli. 
    4. L'inizio e la durata del corso di  formazione  sono  stabiliti
dal Comando generale della Guardia di finanza. 
    5. Il Corpo della Guardia di finanza si riserva,  in  ragione  di
esigenze attualmente non valutabili ne'  prevedibili  anche  connesse
all'eventuale proroga del  periodo  di  emergenza  epidemiologica  da
«COVID-19», la facolta' di revocare il presente bando, di sospendere,
rinviare e modificare le prove concorsuali, di rimodulare, fino  alla
data di approvazione delle graduatorie finali di  merito,  il  numero
dei posti, di sospendere l'ammissione  al  corso  di  formazione  dei
vincitori anche sulla base del numero di assunzioni  complessivamente
autorizzate dall'Autorita' di Governo. 
                               Art. 2 
 
         Requisiti e condizioni per l'ammissione al concorso 
 
    1. Possono partecipare al concorso i cittadini italiani che: 
      a)  abbiano,  alla  data  di  scadenza  del  termine   per   la
presentazione della domanda di cui all'art. 3, comma 1,  compiuto  il
18° anno e non abbiano superato il giorno di compimento del 26°  anno
di eta'. Il limite anagrafico massimo cosi' fissato e' elevato di  un
periodo pari all'effettivo servizio militare  prestato  e,  comunque,
non superiore a tre anni per coloro che alla data del 6 luglio  2017,
svolgevano o avevano svolto servizio militare volontario, di  leva  o
di leva prolungato; 
      b) godano dei diritti civili e politici; 
      c) siano in possesso del diploma di  istruzione  secondaria  di
secondo grado che consenta l'iscrizione ai corsi per il conseguimento
della laurea; 
      d) non siano  stati  ammessi  a  prestare  il  servizio  civile
nazionale quali obiettori di coscienza ovvero  abbiano  rinunciato  a
tale status, ai sensi dell'art. 636, comma 3, del decreto legislativo
15 marzo 2010, n. 66; 
      e) alla data dell'effettivo incorporamento, non siano imputati,
non siano stati condannati ne' abbiano ottenuto l'applicazione  della
pena ai sensi dell'art. 444 codice di procedura  penale  per  delitti
non  colposi,  ne'  siano  o  siano  stati  sottoposti  a  misure  di
prevenzione; 
      f) non si trovino, alla data dell'effettivo incorporamento,  in
situazioni   comunque   incompatibili   con   l'acquisizione   o   la
conservazione dello stato giuridico di finanziere; 
      g) siano in possesso dei requisiti di  cui  all'art.  26  della
legge 1° febbraio 1989, n. 53. A tal fine, il Corpo della guardia  di
finanza accerta, d'ufficio, l'irreprensibilita' del comportamento del
candidato in rapporto alle funzioni proprie del grado  da  rivestire.
Sono causa di esclusione  dall'arruolamento  anche  l'esito  positivo
agli  accertamenti  diagnostici,  la  guida  in  stato  di   ebbrezza
costituente reato, l'uso o la detenzione di sostanze  stupefacenti  o
psicotrope a scopo non terapeutico, anche se saltuari, occasionali  o
risalenti; 
      h) non siano stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti
dall'impiego presso  una  pubblica  amministrazione,  licenziati  dal
lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni a  seguito  di
procedimento disciplinare ovvero prosciolti, d'autorita' o d'ufficio,
da precedente  arruolamento  nelle  Forze  armate  o  di  polizia,  a
eccezione dei proscioglimenti per inattitudine al volo o alla vita di
bordo; 
      i) non siano stati  dimessi,  per  motivi  disciplinari  o  per
inattitudine alla vita militare, da accademie, scuole o  istituti  di
formazione delle Forze armate o di polizia. 
    2. Fermo restando il possesso dei requisiti di cui al comma 1,  i
candidati che concorrono per la riserva di posti di cui  all'art.  1,
comma 2, devono essere in possesso, alla data di scadenza del termine
per la presentazione della domanda  di  partecipazione  al  concorso,
dell'attestato di cui all'art. 4 del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, riferito al diploma di  istruzione
secondaria di secondo grado (livello «B2») o superiore. 
    3. I requisiti di cui  al  comma  1  e  2,  se  non  diversamente
indicato,  devono  essere  posseduti -  a  pena  di  esclusione   dal
concorso - alla data di scadenza del  termine  per  la  presentazione
della relativa domanda di partecipazione e  alla  data  di  effettivo
incorporamento. 
    4. Non si applicano gli aumenti dei limiti di eta'  previsti  per
l'ammissione ai pubblici concorsi. 
                               Art. 3 
 
                      Domanda di partecipazione 
 
    1. La domanda di partecipazione al concorso deve essere compilata
esclusivamente  mediante  la  procedura  telematica  disponibile  sul
portale attivo all'indirizzo https://concorsi.gdf.gov.it  -  seguendo
le istruzioni del sistema  automatizzato,  entro  le  ore  12,00  del
trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del  presente
bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana -  4ª  Serie
speciale «Concorsi ed esami». 
    2. Ai fini della presentazione della domanda di partecipazione al
concorso, i concorrenti, oltre a essere in possesso di un account  di
posta elettronica  certificata  (PEC),  devono  munirsi  di  uno  dei
seguenti strumenti di autenticazione: 
      a) Sistema pubblico di identita' digitale (SPID). Le istruzioni
per il rilascio delle credenziali  SPID  sono  disponibili  sul  sito
ufficiale dell'Agenzia per  l'Italia  Digitale  (AgID)  all'indirizzo
www.spid.gov.it 
      b) Sistema di identificazione  digitale  «Entra  con  CIE»  con
l'impiego della carta di identita' elettronica (CIE)  rilasciata  dal
comune di residenza.  Le  modalita'  con  le  quali  i  candidati  in
possesso di una CIE possono autenticarsi ai servizi on-line abilitati
sono disponibili sul sito www.cartaidentita.interno.gov.it 
    Ultimata  la  registrazione  al  portale,  i  candidati   possono
compilare il form  della  domanda  di  partecipazione,  raggiungibile
tramite la propria area riservata,  e  concluderne  la  presentazione
seguendo la relativa procedura automatizzata. 
    3. I candidati, ove richiesto in sede di svolgimento di  ciascuna
prova  concorsuale,  dovranno  fornire   il   numero   identificativo
dell'istanza  («ID  istanza»),  rinvenibile  attraverso  la  funzione
«visualizza  istanza»  presente  nella  propria  area  riservata  del
portale nonche' comunicato sulla propria casella di posta elettronica
certificata o esibire - in formato digitale o cartaceo - il  relativo
QR-code disponibile sull'APP Mobile «GdF Concorsi» e sull'istanza. 
    4. In  caso  di  problematiche  di  natura  tecnica  del  sistema
informatico,   verificatasi   nell'ultimo   giorno   utile   per   la
presentazione   della   domanda   di   partecipazione   e   accertate
dall'amministrazione, sara'  considerata  comunque  valida  l'istanza
presentata dal candidato utilizzando il modello riportato in allegato
1, corredato per esteso dalla  propria  firma  autografa  e  inviato,
unitamente alla  scansione  fronte/retro  del  proprio  documento  di
riconoscimento  in  corso  di  validita',  all'indirizzo   di   posta
elettronica  certificata  concorsoSAGF2021@pec.gdf.it  entro  le  ore
14,00 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del
presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana  -
4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 
    5. Le domande di partecipazione  presentate  tramite  il  portale
attivo  all'indirizzo  https://concorsi.gdf.gov.it  -  o  secondo  le
modalita'  di  cui   al   comma   4,   potranno   essere   modificate
esclusivamente entro il termine di cui ai commi 1 e 4. 
    6. Eventuali variazioni di residenza intervenute  successivamente
al termine di cui ai commi 1 e  4,  dovranno  essere  tempestivamente
apportate dal  candidato  accedendo  alla  propria  area  riservata -
sezione   Profilo   Utente   del   portale    attivo    all'indirizzo
https://concorsi.gdf.gov.it 
                               Art. 4 
 
        Elementi della domanda di partecipazione al concorso 
 
    1. All'atto della presentazione della domanda, il candidato: 
      a) ha l'obbligo di verificare la correttezza dei dati  relativi
alla  residenza,  al  recapito  telefonico  e  all'account  di  posta
elettronica certificata (PEC). In caso difformita',  deve  provvedere
alla relativa  rettifica  dalla  propria  area  riservata  -  sezione
Profilo Utente; 
      b) deve dichiarare: 
        (1) se intende concorrere per i posti riservati ai possessori
dell'attestato di cui all'art. 4 del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, precisando -  in  tal  caso -  gli
estremi e il livello del titolo posseduto nonche' la lingua (italiana
o tedesca)  nella  quale  sostenere  la  prevista  prova  scritta  di
preselezione; 
        (2) lo stato civile e il numero  dei  figli  eventualmente  a
carico; 
        (3) il titolo di studio posseduto; 
        (4)  il  possesso  dei  requisiti  previsti  all'art.  2  del
presente bando; 
        (5) se volontario in ferma prefissata, la posizione  militare
con l'indicazione delle date di arruolamento e, se del  caso,  quella
di congedo,  nonche'  della  denominazione  dell'ultimo  Comando/Ente
militare di servizio; 
        (6) l'eventuale  possesso  di  titoli  preferenziali  di  cui
all'art. 5, comma 4, del decreto del Presidente  della  Repubblica  9
maggio 1994, n. 487 e/o maggiorativi di punteggio di cui all'art.  19
del presente  bando.  Al  riguardo,  si  precisa  che  e'  onere  del
candidato consegnare, o far pervenire,  secondo  le  modalita'  e  la
tempistica indicate all'art. 6,  comma  2,  la  documentazione  o  le
certificazioni ovvero dichiarazioni sostitutive,  nei  casi  previsti
dalla legge, comprovanti il possesso di tali titoli; 
        (7) di essere a conoscenza delle disposizioni  del  bando  di
concorso  e,  in  particolare,  degli  articoli  11,  16,  20  e  24,
concernenti, tra l'altro, il calendario di  svolgimento  della  prova
scritta di preselezione, le modalita' di notifica dei relativi  esiti
e  di  convocazione  per  le  prove  successive,  le   modalita'   di
convocazione/svolgimento dell'accertamento dell'idoneita' al servizio
di soccorso alpino e di notifica delle graduatorie finali  di  merito
nonche' i criteri di assegnazioni alle sedi di servizio; 
      c) puo' richiedere di sostenere la prova facoltativa: 
        (1) di efficienza fisica, consistente nella «corsa piana  100
metri»; 
        (2) prevista nell'ambito dell'accertamento dell'idoneita'  al
servizio di soccorso alpino,  consistente  nella  «discesa  in  corda
doppia». 
    2. Una volta presentata la domanda di partecipazione,  e'  sempre
possibile modificarne - entro i termini di cui all'art. 3, comma 1  -
i relativi dati accedendo alla propria area riservata e  seguendo  la
prevista procedura automatizzata. Ove la rettifica attenga ai dati di
cui al precedente comma 1, lettera a), prima di iniziare la procedura
di modifica dell'istanza,  e'  necessario  provvedere  alla  relativa
variazione nella sezione Profilo Utente della propria area riservata. 
    3. La domanda di partecipazione ha valore di autocertificazione e
il sottoscrittore attesta, tra l'altro, di: 
      a) aver preso visione dell'informativa sul trattamento dei dati
personali di cui all'art. 26 del bando di concorso; 
      b) essere consapevole  che  in  caso  di  false  dichiarazioni,
accertate  dall'Amministrazione  a  seguito  di  controlli,  anche  a
campione, ai sensi dell'art. 71  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, incorre nelle sanzioni  previste
dal codice penale e dalle leggi speciali in  materia  e  decadra'  da
ogni beneficio eventualmente  conseguente  al  provvedimento  emanato
sulla base della dichiarazione non veritiera fornita. 
                               Art. 5 
 
                Cause di archiviazione della domanda 
 
    1. Decorsi i  termini  per  la  presentazione  delle  domande  di
partecipazione al concorso di cui all'art. 3, commi 1 e 4, le istanze
sono archiviate  con  provvedimento  del  Comandante  del  Centro  di
reclutamento della Guardia di finanza, nel caso in cui: 
      a) pur se compilate telematicamente o su modello in allegato  1
e debitamente sottoscritte, pervengano: 
        (1) oltre i  termini  previsti  per  la  presentazione  della
domanda; 
        (2) con modalita' differenti da quelle previste; 
        (3)      all'indirizzo       di       posta       elettronica
concorsoSAGF2021@pec.gdf.it - in assenza dei relativi presupposti.  A
tale fine, fa fede la data  riportata  sulla  «ricevuta  di  avvenuta
accettazione» purche' in presenza di «ricevuta di avvenuta consegna»; 
      b) se previsto, non siano sottoscritte dal candidato. 
    2. I provvedimenti di archiviazione  di  cui  al  comma  1,  sono
notificati  agli  interessati  che  possono   impugnarli   producendo
ricorso: 
      a) gerarchico,  al  Generale  ispettore  per  gli  Istituti  di
istruzione della Guardia di finanza, entro trenta giorni  dalla  data
della notificazione o della comunicazione dell'atto  impugnato  o  da
quando ne abbiano avuto piena conoscenza, ai sensi dell'art. 2, comma
1, del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre  1971,  n.
1199; 
      b) giurisdizionale, al competente  T.A.R.,  per  le  azioni  di
cognizione previste dagli articoli  29  e  seguenti  del  Codice  del
processo amministrativo, approvato con decreto legislativo  2  luglio
2010, n. 104, secondo i termini ivi indicati. 
    3. I candidati le cui istanze di partecipazione siano considerate
valide  sono  ammessi   al   concorso,   con   riserva,   in   attesa
dell'accertamento dell'effettivo possesso dei requisiti previsti. 
    Tale riserva deve intendersi  fino  all'ammissione  al  corso  di
formazione. 
                               Art. 6 
 
                           Documentazione 
 
    1. Per  i  candidati  risultati  idonei  alla  prova  scritta  di
preselezione di cui all'art. 11,  il  Centro  di  reclutamento  della
Guardia  di  finanza  provvede,   tramite   i   reparti   del   Corpo
territorialmente competenti, a richiedere il certificato generale del
casellario giudiziale e quello dei carichi pendenti nonche': 
      a) il rapporto sul servizio prestato, per i candidati  militari
o impiegati delle pubbliche amministrazioni, da redigersi e annotarsi
dai superiori  gerarchici  cui  spetti  la  compilazione  delle  note
caratteristiche o di qualifica; 
      b) copia del libretto personale e dello stato  di  servizio  (o
della cartella personale) e  del  foglio  matricolare  del  candidato
militare   e,   per   il   personale   di   ruolo   nelle   pubbliche
amministrazioni, copia integrale dello stato matricolare. 
    2. E' altresi' onere degli aspiranti ammessi a sostenere le prove
di efficienza fisica di cui all'art. 12, consegnare in  tale  sede  i
documenti in carta semplice, ovvero le dichiarazioni sostitutive, nei
casi previsti dalla legge, comprovanti il  possesso  di  uno  o  piu'
titoli maggiorativi di punteggio di cui all'art. 19 del bando e/o  di
quelli preferenziali di  cui  al  vigente  art.  5  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 9 maggio  1994,  n.  487,  anche  se  non
indicati nella domanda di partecipazione purche' posseduti alla  data
di  scadenza  del  termine  di   presentazione   della   stessa.   In
alternativa, la predetta documentazione puo' essere inviata, entro la
data di effettivo sostenimento  delle  prove  di  efficienza  fisica,
all'indirizzo      di       posta       elettronica       certificata
concorsoSAGF2021@pec.gdf.it. In tal caso, fa fede la  data  riportata
sulla «ricevuta di avvenuta accettazione» purche' in  presenza  della
«ricevuta di avvenuta consegna». 
    I titoli preferenziali e/o maggiorativi di punteggio in relazione
ai quali  il  candidato  non  abbia  presentato,  nei  termini  sopra
indicati, la documentazione attestante il relativo possesso,  saranno
comunque valutati qualora l'aspirante abbia indicato nella domanda di
partecipazione o comunicato - in forma scritta -  entro  la  data  di
effettivo   sostenimento   delle   prove   di    efficienza    fisica
l'Amministrazione pubblica che la detiene. 
    Non saranno oggetto di  valutazione  i  titoli  per  i  quali  la
preposta sottocommissione non dispone di informazioni dettagliate per
la corretta attribuzione del punteggio maggiorativo e/o di preferenza
ovvero presentati oltre la data di effettivo svolgimento della  prova
di efficienza fisica. 
    3. I documenti  incompleti  o  affetti  da  vizio  sanabile  sono
restituiti agli interessati per essere successivamente  regolarizzati
entro i successivi trenta giorni. 
    4. Fatta salva  l'applicazione  delle  sanzioni  penali  previste
dalla  legge,  la  dichiarazione  mendace  sul  possesso  dei  titoli
comporta,  in  qualunque  momento,  il   decadimento   dai   benefici
eventualmente derivanti dal provvedimento emanato  sulla  base  della
dichiarazione non veritiera. 
                               Art. 7 
 
                      Commissione giudicatrice 
 
    1.  La  commissione  giudicatrice,  da  nominare  con  successiva
determinazione del Comandante in seconda della Guardia di finanza, e'
presieduta da un  ufficiale  generale  della  Guardia  di  finanza  e
ripartita  nelle  seguenti  sottocommissioni,  ciascuna  delle  quali
presieduta da un ufficiale superiore del Corpo: 
      a) sottocommissione per la valutazione della prova  scritta  di
preselezione, delle prove di efficienza fisica e dei titoli e per  la
formazione delle graduatorie finali di merito,  composta  da  quattro
ufficiali della Guardia di finanza, membri; 
      b) sottocommissione per la visita medica di primo accertamento,
composta da un ufficiale della Guardia di  finanza  e  tre  ufficiali
medici, membri; 
      c) sottocommissione per  la  visita  medica  di  revisione  dei
candidati  giudicati  non  idonei  alla  visita   medica   di   primo
accertamento, composta da due ufficiali della Guardia di finanza e da
due ufficiali medici (di cui almeno uno di grado superiore  a  quello
dei medici della precedente sottocommissione o, a parita'  di  grado,
comunque, con anzianita' superiore), membri; 
      d)   sottocommissione   per    l'accertamento    dell'idoneita'
attitudinale dei candidati  al  servizio  incondizionato  nel  Corpo,
composta da un ufficiale (segretario) e almeno sei  ufficiali  periti
selettori della Guardia di finanza, membri; 
      e)  sottocommissione  per  l'accertamento   dell'idoneita'   al
servizio di soccorso alpino, composta da due ufficiali della  Guardia
di finanza, membri. 
    2. Gli ufficiali  della  Guardia  di  finanza  devono  essere  in
servizio. 
    3. Le sottocommissioni, per i  lavori  di  rispettiva  competenza
possono avvalersi: 
      a) di  personale  di  sorveglianza,  all'uopo  individuato  dal
Centro di reclutamento; 
      b) dell'ausilio di esperti; 
      c) di personale specializzato e tecnico. 
    4. La sottocommissione di cui al comma 1: 
      a) lettera a), e' integrata,  ai  fini  della  valutazione  dei
titoli, da un ufficiale in servizio presso  la  Scuola  Alpina  della
Guardia di finanza; 
      b)  lettera  d),  puo'   avvalersi,   altresi',   durante   gli
accertamenti attitudinali, dell'ausilio di psicologi. 
                               Art. 8 
 
                 Adempimenti delle sottocommissioni 
 
    1. Ciascuna sottocommissione  di  cui  all'art.  7,  prima  dello
svolgimento dei lavori di rispettiva competenza, fissa in un apposito
verbale i criteri di valutazione cui attenersi nel rispetto di quanto
previsto dal presente bando di concorso e dalle vigenti  disposizioni
normative. 
    2. Le sottocommissioni previste all'art. 7, comma 1, lettere b) e
c), compilano, per ogni candidato, un  verbale  firmato  da  tutti  i
componenti. 
    3. Gli atti compilati  dalle  sottocommissioni  sono  riveduti  e
controfirmati dal Presidente della commissione giudicatrice. 
                               Art. 9 
 
                       Esclusione dal concorso 
 
    1. Con determinazione motivata del Capo del I Reparto del Comando
generale della Guardia di finanza,  puo'  essere  disposta,  in  ogni
momento, su proposta del Centro  di  reclutamento,  l'esclusione  dei
concorrenti non in possesso dei requisiti di cui al presente bando. 
    2. Avverso i provvedimenti  di  esclusione  di  cui  al  presente
articolo, gli interessati possono produrre ricorso: 
      a) gerarchico, al Capo di Stato Maggiore del  Comando  generale
della Guardia di  finanza,  entro  trenta  giorni  dalla  data  della
notificazione o della comunicazione dell'atto impugnato o  da  quando
ne abbiano avuto piena conoscenza, ai sensi dell'art. 2, comma 1, del
decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199; 
      b) giurisdizionale, al competente  T.A.R.,  per  le  azioni  di
cognizione previste dagli articoli  29  e  seguenti  del  Codice  del
processo amministrativo approvato con decreto  legislativo  2  luglio
2010, n. 104, secondo i termini ivi indicati. 
                               Art. 10 
 
                    Documento di identificazione 
 
    1. A ogni visita o prova d'esame, i candidati devono  esibire  la
carta di identita' o un documento  di  riconoscimento  rilasciato  da
un'Amministrazione dello Stato, in corso di validita'. 
                               Art. 11 
 
 Data e modalita' di svolgimento della prova scritta di preselezione 
 
    1. I candidati che  abbiano  validamente  presentato  domanda  di
partecipazione al concorso e non abbiano  ricevuto  comunicazione  di
esclusione sosterranno, a  partire  dal  19  gennaio  2022  la  prova
scritta di preselezione  consistente  nella  somministrazione  di  un
questionario composto da n. 90 domande a risposta multipla di cui: 
      a) n. 35 volte ad accertare le abilita' logico-matematiche; 
      b) n. 25 volte ad accertare la conoscenza  orto-grammaticale  e
sintattica della lingua italiana; 
      c) n. 30 vertenti su argomenti di storia, educazione  civica  e
geografia (n. 10 per ogni materia). 
    2. La sede,  l'elenco  dei  candidati  di  cui  al  comma  1,  il
calendario e le modalita' di svolgimento della suddetta prova  e,  in
caso  di  proroga  dello  stato  di  emergenza   epidemiologica,   le
prescrizioni da osservare ai fini della prevenzione e protezione  dal
rischio di contagio  da  «COVID-19»,  nonche'  eventuali  variazioni,
saranno resi noti, a partire dal terzo giorno successivo  (esclusi  i
giorni di sabato e festivi) al termine di cui all'art.  3,  comma  1,
mediante  avviso  pubblicato   sul   portale   attivo   all'indirizzo
https://concorsi.gdf.gov.it - e presso l'Ufficio  centrale  relazioni
con il pubblico della Guardia di finanza, viale XXI  Aprile,  n.  51,
Roma (numero verde: 800669666). 
    3. I candidati che  non  si  presentano  nel  giorno  e  nell'ora
stabiliti  per  sostenere  la  prova  scritta  di  preselezione  sono
considerati rinunciatari e, quindi, esclusi dal concorso, fatto salvo
quanto previsto all'art. 18, comma 1. 
    4. Quanto stabilito ai precedenti commi ha valore di notifica,  a
tutti gli effetti, e per tutti i candidati. 
    5.  I  concorrenti  per   i   posti   riservati   ai   possessori
dell'attestato di bilinguismo di  cui  all'art.  4  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, che abbiano fatto
richiesta, nella domanda di partecipazione al concorso, di  sostenere
la  prova  scritta  di  preselezione  in  lingua   tedesca,   possono
richiedere,  sul  posto,  l'assistenza   di   personale   qualificato
conoscitore della  lingua  stessa,  per  ottenere  chiarimenti  sulle
modalita' di esecuzione della predetta prova. 
    6. Ciascun candidato deve  presentarsi  per  sostenere  la  prova
scritta di preselezione munito di una penna biro a inchiostro nero. 
    7. Nella sede di esame non possono essere introdotti  vocabolari,
dizionari dei sinonimi e  contrari,  appunti  o  altre  pubblicazioni
nonche' elaboratori di calcolo.  Eventuali  apparecchi  telefonici  e
ricetrasmittenti  o,  comunque,  di  comunicazione,   devono   essere
obbligatoriamente spenti. 
    I candidati che contravvengono a tali disposizioni  sono  esclusi
dal concorso a cura della sottocommissione di cui all'art.  7,  comma
1, lettera a). 
    8. La banca dati contenente i quesiti che  saranno  somministrati
ai candidati in sede  di  prova  non  sara'  pubblicata.  Le  domande
relative alle materie di cui al comma 1, lettera c), verteranno sugli
argomenti elencati in allegato 2. 
    Sul portale attivo  all'indirizzo  https://concorsi.gdf.gov.it  -
nella sezione relativa ai  concorsi,  saranno  resi  disponibili  due
questionari-tipo  contenenti  domande  tratte  dalla  banca  dati  in
argomento e che non saranno somministrate nel corso della prova. 
    9. Al fine di agevolare il raggiungimento della sede della  prova
scritta  di  preselezione,  da  parte  dei  candidati,  saranno  rese
disponibili informazioni utili sul citato portale. 
    10. La sottocommissione di cui all'art. 7, comma 1,  lettera  a),
provvede a: 
      a) somministrare i test; 
      b) revisionare e attribuire a ciascun  candidato  un  punto  di
merito da  zero  a  trenta,  pari  alla  conversione  aritmetica  del
punteggio risultante dalla  correzione  del  test,  arrotondato  alla
seconda cifra decimale. 
    11. Superano la prova scritta di preselezione e,  pertanto,  sono
ammessi alle  prove  di  efficienza  fisica  di  cui  all'art.  12  i
candidati che si collocano nelle prime: 
      a) n. 230 posizioni  della  graduatoria  per  i  posti  di  cui
all'art. 1, comma 1; 
      b) n. 50  posizioni  della  graduatoria  per  i  posti  di  cui
all'art. 1, comma 2. 
    Il numero di candidati di cui alla lettera a) e' incrementato  in
misura corrispondente a quello eventualmente non coperto a  mente  di
quanto previsto alla lettera b). 
    Sono inoltre ammessi i  concorrenti  che  abbiano  conseguito  lo
stesso punteggio del concorrente classificatosi all'ultima  posizione
utile delle graduatorie di cui alle predette lettere a) e b), tenendo
conto  anche  degli  eventuali  incrementi  di  cui   al   precedente
capoverso. 
    I restanti aspiranti sono esclusi dal concorso. 
    12. L'esito della prova scritta di preselezione sara' reso  noto,
a partire dal terzo giorno successivo (esclusi i giorni di  sabato  e
festivi) a quello di svolgimento dell'ultima sessione della  predetta
prova, mediante avviso disponibile sul portale  attivo  all'indirizzo
https://concorsi.gdf.gov.it - e presso l'Ufficio  centrale  relazioni
con il pubblico della Guardia di finanza, viale XXI  Aprile,  n.  51,
Roma (numero verde: 800669666). 
    Detto avviso ha valore di notifica a  tutti  gli  effetti  e  per
tutti i concorrenti  e  dalla  data  di  pubblicazione  dello  stesso
decorrono i termini per esercitare le azioni di cui al comma 14. 
    13.  I  candidati  risultati  idonei  alla   prova   scritta   di
preselezione, senza attendere  alcuna  convocazione,  sono  tenuti  a
presentarsi per essere sottoposti - nell'ordine e in sequenza -  alle
prove   di   efficienza   fisica,   all'accertamento   dell'idoneita'
psico-fisica e all'accertamento dell'idoneita' attitudinale,  secondo
il calendario e le modalita'  comunicati  con  ulteriore  avviso  che
sara' reso noto sul portale e presso l'ufficio di cui  al  precedente
comma a partire dal giorno successivo (esclusi i giorni di  sabato  e
festivi) a quello di  pubblicazione  dell'avviso  relativo  all'esito
della prova scritta di preselezione di cui  al  medesimo  comma.  Per
esigenze organizzative, le convocazioni possono  avvenire  anche  per
sesso. 
    14. Avverso le  esclusioni  di  cui  al  presente  articolo,  gli
interessati possono produrre ricorso: 
      a) giurisdizionale, al competente  T.A.R.,  per  le  azioni  di
cognizione previste dagli articoli  29  e  seguenti  del  Codice  del
processo amministrativo approvato con decreto  legislativo  2  luglio
2010, n. 104, secondo i termini ivi indicati; 
      b) straordinario, al  Presidente  della  Repubblica,  ai  sensi
dell'art. 9, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica  24
novembre 1971, n. 1199, entro  centoventi  giorni  dalla  data  della
notificazione o della comunicazione dell'atto impugnato o  da  quando
ne abbiano avuto piena conoscenza. 
                               Art. 12 
 
                     Prove di efficienza fisica 
 
    1. La sottocommissione di cui all'art. 7,  comma  1,  lettera  a)
sottopone i candidati idonei alla prova scritta di preselezione, alle
prove di efficienza fisica consistenti nei seguenti esercizi ginnici: 
      a) prove obbligatorie di salto in alto, corsa piana 1.000  m  e
piegamenti sulle braccia; 
      b) prova facoltativa di corsa piana 100 m. 
    2. Sono ammessi a sostenere la prova  facoltativa,  unicamente  i
candidati  che  l'abbiano  specificamente  richiesto  all'atto  della
presentazione della domanda di partecipazione al concorso. 
    3. Il mancato raggiungimento dei parametri minimi previsti  nelle
tabelle in allegato 3: 
      a) anche in una sola delle discipline  obbligatorie,  determina
la non idoneita' e, quindi, l'esclusione dal concorso; 
      b) nella prova facoltativa, non incide  sulla  gia'  conseguita
idoneita' al termine degli esercizi obbligatori. 
    4. Ai fini della redazione delle graduatorie finali di merito, al
candidato risultato idoneo e' attribuito, sulla base della somma  dei
punti conseguiti  nelle  prove  di  efficienza  fisica  riportate  in
allegato 3, il seguente punteggio: 
 
           ===============================================
           |    Totale punti     |Punteggi utili ai fini |
           |  conseguiti nelle   |   delle graduatorie   |
           |        prove        |   finali di merito    |
           +=====================+=======================+
           |      da 1 a 2       |           1           |
           +---------------------+-----------------------+
           |     da 2,5 a 3      |          2,5          |
           +---------------------+-----------------------+
           |     da 3,5 a 4      |           4           |
           +---------------------+-----------------------+
           |     da 4,5 a 5      |          5,5          |
           +---------------------+-----------------------+
           |     da 5,5 a 6      |           7           |
           +---------------------+-----------------------+
           |     da 6,5 a 7      |          8,5          |
           +---------------------+-----------------------+
           |     da 7,5 a 8      |          10           |
           +---------------------+-----------------------+
           |     da 8,5 a 9      |         11,5          |
           +---------------------+-----------------------+
           |     da 9,5 a 10     |          13           |
           +---------------------+-----------------------+
           |    da 10,5 a 11     |         14,5          |
           +---------------------+-----------------------+
           |    da 11,5 a 12     |          16           |
           +---------------------+-----------------------+
 
    5. Tutti i candidati ammessi a sostenere le prove  di  efficienza
fisica devono essere in  possesso  di  un  certificato  in  corso  di
validita'  di  idoneita'  all'attivita'   sportiva   agonistica   per
l'atletica leggera o per altro sport di cui alla tabella  B  allegata
al decreto ministeriale 18 febbraio 1982 e successive  modificazioni,
rilasciato  da  medici  specializzati   in   medicina   dello   sport
appartenenti alla Federazione medico sportiva italiana o da strutture
sanitarie pubbliche o private accreditate con il  Servizio  sanitario
nazionale previa visita da parte di tali medici specializzati. 
    6. Le aspiranti devono altresi' produrre un  test  di  gravidanza
effettuato in data non  anteriore  a  cinque  giorni  dalla  data  di
presentazione, che escluda la sussistenza di detto stato. 
    Le concorrenti che, alla  data  di  svolgimento  delle  prove  di
efficienza fisica, risultino in  stato  di  gravidanza  sono  ammesse
d'ufficio,  con  provvedimento   del   Comandante   del   Centro   di
reclutamento, anche in deroga, per una sola volta, ai limiti di eta',
a svolgere le prove di cui al comma 1 e i successivi accertamenti  di
idoneita'    psico-fisica,    attitudinale     e     all'accertamento
dell'idoneita' al servizio di soccorso alpino, nell'ambito del  primo
concorso utile successivo alla cessazione di tale stato di temporaneo
impedimento. 
    Il provvedimento di rinvio puo' essere  revocato  su  istanza  di
parte quando tale stato  di  temporaneo  impedimento  cessi  in  data
compatibile  con  i  tempi  necessari  per   la   definizione   delle
graduatorie del presente concorso. 
    7. Il certificato di cui al comma 5 e il referto relativo al test
di gravidanza di cui  al  comma  6  dovranno  essere  presentati,  in
originale o copia conforme, il giorno di sostenimento delle prove  di
efficienza fisica, ovvero alternativamente: 
      a) consegnati  o  fatti  pervenire  in  originale  o  in  copia
conforme al Centro di reclutamento, via delle Fiamme Gialle,  n.  18,
00122 - Roma/Lido di Ostia entro il giorno  antecedente  la  data  di
convocazione alle suddette prove; 
      b)  inviati,  qualora  redatti  in  originale  come   documento
informatico ai sensi dell'art. 20 del  decreto  legislativo  7  marzo
2005, n. 82,  e  successive  modifiche,  ovvero  attestati,  a  norma
dell'art. 22 del medesimo decreto,  con  firma  digitale  del  medico
specializzato o del responsabile della struttura sanitaria  che  l'ha
rilasciato in caso di copia informatica di documento analogico, entro
il termine di cui alla lettera a), all'indirizzo di posta elettronica
certificata concorsoSAGF2021@pec.gdf.it - In tal  caso,  fa  fede  la
data riportata sulla «ricevuta di avvenuta accettazione»  purche'  in
presenza della «ricevuta di avvenuta consegna». 
    8. Fermo restando  quanto  previsto  all'art.  18,  comma  1,  il
Presidente della sottocommissione di cui all'art. 7, comma 1, lettera
a), con giudizio motivato e insindacabile, puo' rinviare a  data  non
successiva al termine ultimo indicato nell'avviso di convocazione  il
candidato: 
      a) per il quale, nel giorno  di  effettivo  sostenimento  delle
prove e prima dell'inizio delle stesse, non dispone dell'originale  o
di copia conforme del certificato/referto di cui ai commi 5 e 6; 
      b) che, impossibilitato a sostenere le prove, consegni o faccia
pervenire prima dell'inizio delle stesse idonea certificazione medica
attestante postumi di infortuni precedentemente subiti o uno stato di
temporanea  indisposizione.  Detta  documentazione  puo'  essere,  in
alternativa, inviata prima dell'inizio delle prove  all'indirizzo  di
posta elettronica  certificata  concorsoSAGF2021@pec.gdf.it.  A  tale
fine,  fa  fede  la  data  riportata  sulla  «ricevuta  di   avvenuta
accettazione» purche' in presenza di «ricevuta di avvenuta consegna»; 
      c) che si infortuni prima o durante l'espletamento di una delle
prove e lo faccia presente a  uno  dei  membri  del  preposto  Organo
collegiale, ferma restando la validita' degli esiti  degli  eventuali
esercizi  ginnici  svolti  fino  al   momento   della   comunicazione
dell'infortunio subito. 
    9. I candidati risultati idonei alle prove di  efficienza  fisica
sono ammessi a sostenere l'accertamento dell'idoneita'  psico-fisica,
mentre coloro che risultino non idonei, assenti, rinunciatari o  che,
impossibilitati   a   sostenere   le   prove,   non   presentino   la
documentazione di cui al  comma  8,  lettera  b),  sono  esclusi  dal
concorso. Sono parimenti  esclusi  i  candidati  che,  rinviati,  non
esibiscano la documentazione prevista nel giorno di riconvocazione  e
prima dell'inizio delle prove. 
    10. Avverso le  esclusioni  di  cui  al  presente  articolo,  gli
interessati possono produrre ricorso  secondo  le  modalita'  di  cui
all'ultimo comma dell'art. 11. 
                               Art. 13 
 
              Accertamento dell'idoneita' psico-fisica 
 
    1. La sottocommissione di cui all'art. 7, comma  1,  lettera  b),
provvede all'accertamento  dell'idoneita'  psico-fisica  al  servizio
incondizionato nel Corpo della guardia di finanza nei  confronti  dei
candidati idonei alle prove di efficienza fisica di cui al precedente
art. 12 in ragione delle condizioni in  cui  si  trovano  al  momento
della visita medica di primo accertamento effettuata presso il Centro
di reclutamento della Guardia di finanza, via delle Fiamme Gialle, n.
18, 00122 - Roma/Lido di Ostia. 
    2. Per il conseguimento dell'idoneita' psico-fisica gli aspiranti
devono risultare in possesso del profilo  sanitario  compatibile  con
l'idoneita' psico-fisica al servizio nel Corpo, stabilita dal decreto
ministeriale 17 maggio 2000, n. 155, e  successive  modificazioni,  e
dalle direttive tecniche adottate con decreto del Comandante generale
della Guardia di finanza disponibili  sul  sito  internet  del  Corpo
www.gdf.gov.it 
    In tema di: 
      a) difetti totali o  parziali  dell'enzima  G6PDH,  si  applica
esclusivamente il punto 2, lettera d), dell'elenco allegato al citato
decreto ministeriale n. 155/2000 e successive modificazioni,  che  ne
prevede la compatibilita' con l'arruolamento nel Corpo; 
      b)  tatuaggi  o  di  altre  permanenti  alterazioni  volontarie
dell'aspetto fisico, non conseguenti a interventi di natura  comunque
sanitaria, la relativa presenza e' causa di esclusione  dal  concorso
se gli stessi risultano  lesivi  del  decoro  dell'uniforme  o  della
dignita' della condizione dell'appartenente al Corpo della guardia di
finanza  di  cui  all'art.  721  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 15 marzo 2010, n. 90. In particolare,  saranno  esclusi  i
concorrenti che presentano tali tatuaggi/alterazioni permanenti: 
        (1)  sulla  testa,  sul  collo   (fino   alla   circonferenza
delimitata, anteriormente, dal centro dello sterno e, posteriormente,
dall'apofisi spinosa della 7ª vertebra cervicale  cd.  «prominente»),
sui due terzi distali delle braccia (al di sotto della  circonferenza
all'altezza   dell'inserzione   del   deltoide   sull'omero),   sugli
avambracci, sulle mani e sulle  gambe  (al  di  sotto  della  rotula,
anteriormente, e della cavita' poplitea, posteriormente; al di  sopra
dei malleoli); 
        (2) nelle  aree  del  corpo  consentite  se  per  dimensioni,
contenuto  o  natura  siano   deturpanti   o   contrari   al   decoro
dell'uniforme  o  di  discredito  delle  Istituzioni  o   indice   di
personalita'  abnorme  (in  tal  caso   da   accertare   con   visita
psichiatrica e appropriati test psicodiagnostici). 
    3. Ai fini dell'accertamento dell'idoneita' psico-fisica e  fatto
salvo quanto previsto al comma 5, sono eseguiti i  seguenti  esami  e
visite: 
      a) visita medica generale; 
      b) esami delle urine ed ematochimici; 
      c) visita neurologica; 
      d) visita cardiologica con elettrocardiogramma; 
      e) visita psichiatrica, comprensiva di test psico-clinici. 
    I suddetti accertamenti saranno svolti nell'ordine  definito  dal
Centro di reclutamento, sulla base della  disponibilita'  dei  medici
specialisti e delle ulteriori esigenze logistiche e organizzative. 
    4. La sottocommissione di cui all'art. 7, comma  1,  lettera  b),
puo' disporre, qualora  lo  ritenga  necessario,  l'effettuazione  di
ulteriori  visite  specialistiche   ed   esami   strumentali   e   di
laboratorio,  anche  prevedendo  ulteriori  giornate   di   attivita'
rispetto al calendario reso noto con avviso di cui all'art. 11, comma
13. 
    In  particolare,  nel  caso  in  cui  per  l'accertamento  e   la
valutazione di eventuali patologie non diversamente  osservabili  ne'
valutabili si dovessero rendere indispensabili indagini radiologiche,
l'interessato  dovra'   sottoscrivere   apposita   dichiarazione   di
consenso. Il mancato consenso sara' considerato quale  rinuncia  alla
prosecuzione del concorso. 
    5. I candidati che, nei trecentosessantacinque giorni antecedenti
alla data di convocazione per lo  svolgimento  degli  esami  e  delle
visite  di  cui  al  comma  3,  hanno  gia'  conseguito   l'idoneita'
psico-fisica al servizio  incondizionato  nel  Corpo  nell'ambito  di
altri concorsi indetti dalla  Guardia  di  finanza,  sono  sottoposti
esclusivamente ai seguenti accertamenti: 
      a) visita medica generale; 
      b) esame delle urine, per la ricerca di cataboliti di  sostanze
stupefacenti e/o psicotrope; 
      c)  eventuali  ulteriori  visite   specialistiche   e/o   esami
strumentali e di laboratorio necessari ai  fini  della  verifica  del
possesso dei requisiti specifici previsti  per  l'accesso  al  ruolo,
ovvero ai fini di cui al comma 4. 
    In tali casi, la competente sottocommissione esprime il  giudizio
definitivo sulla base dei suddetti accertamenti. 
    6. Il giudizio  espresso  in  sede  di  visita  medica  di  primo
accertamento da parte della sottocommissione di cui all'art. 7, comma
1, lettera b) e' immediatamente comunicato all'interessato, il quale,
qualora non idoneo, puo', contestualmente, presentare  al  Centro  di
reclutamento  la  richiesta  di  ammissione  alla  visita  medica  di
revisione, a eccezione dei casi di: 
      a) disturbi della  parola  (balbuzie,  dislalia  e  paralalia),
anche se in forma lieve; 
      b) difetto di senso cromatico normale alle matassine colorate; 
      c) positivita'  alle  sostanze  psico-attive,  accertata  anche
mediante test tossicologici di I e II livello. 
    7.  La  sottocommissione  per   la   visita   medica   di   primo
accertamento: 
      a) nei casi di cui al  comma  6,  lettere  a)  e  b),  dichiara
immediatamente la non idoneita' dell'aspirante che, pertanto, non  e'
sottoposto a ulteriori visite o esami; 
      b) nel caso di positivita' alle sostanze psico-attive accertata
mediante test di I livello, sospende gli accertamenti sanitari  nelle
more dell'esito del test di  II  livello,  all'esito  del  quale,  se
confermata la positivita', dichiara la non  idoneita';  diversamente,
l'aspirante sara' riconvocato per essere  sottoposto  agli  ulteriori
accertamenti sanitari. 
    8. La richiesta di ammissione alla visita medica di revisione: 
      a) deve essere integrata da documentazione relativa alle  cause
che hanno determinato l'esclusione (modello in allegato 4) rilasciata
- inderogabilmente entro il decimo giorno solare successivo a  quello
della comunicazione di non idoneita'  alla  visita  medica  di  primo
accertamento - da una struttura sanitaria pubblica, anche militare, o
da una  struttura  privata  accreditata  con  il  Servizio  sanitario
nazionale. In tale ultimo caso,  il  Centro  di  reclutamento  potra'
eventualmente  richiedere  ai   candidati   gli   estremi   di   tale
accreditamento. 
    L'originale di tale documentazione deve essere consegnato o fatto
pervenire al Centro  di  reclutamento -  Reparto  concorsi -  ufficio
procedure reclutative - Sezione allievi finanzieri, via delle  Fiamme
Gialle, n. 18, 00122 Roma/Lido  di  Ostia  perentoriamente  entro  il
termine comunicato dal predetto Centro di reclutamento. 
    Entro tale ultimo termine, la predetta documentazione puo' essere
inviata,  in  alternativa,   all'indirizzo   di   posta   elettronica
certificata rm0300000p@pec.gdf.it purche': 
      (1) redatta in originale come documento  informatico  ai  sensi
dell'art.  20  del  decreto  legislativo  7  marzo  2005,  n.  82,  e
successive modifiche, ovvero attestata,  a  norma  dell'art.  22  del
medesimo decreto, con firma digitale del responsabile della struttura
sanitaria che  l'ha  rilasciata  in  caso  di  copia  informatica  di
documento analogico; 
      (2) non contenente immagini diagnostiche strumentali. 
    In caso di invio telematico, fa  fede  la  data  riportata  sulla
«ricevuta di avvenuta accettazione» purche' in presenza di  «ricevuta
di avvenuta consegna». 
    In   ogni   caso   l'Amministrazione   non   si   assume   alcuna
responsabilita' per la  mancata  ricezione  o  per  i  ritardi  nella
consegna dell'originale della documentazione entro  i  termini  sopra
indicati; 
      b) non e' accolta: 
        (1) qualora sia avanzata oltre il termine di cui al comma 6; 
        (2) in caso di omessa presentazione ovvero  di  presentazione
di documentazione sanitaria: 
          (a) rilasciata oltre il decimo giorno successivo  a  quello
della comunicazione di non idoneita'  alla  visita  medica  di  primo
accertamento o da  una  struttura  privata  non  accreditata  con  il
Servizio sanitario nazionale; 
          (b) in mera scansione o copia, anche se effettuata entro il
termine stabilito dal Centro di reclutamento; 
          (c) oltre il termine stabilito dal citato reparto, anche se
spedita o inviata prima dello stesso. 
    I provvedimenti di non accoglimento sono adottati dal  Comandante
del Centro di reclutamento della Guardia di finanza e notificati agli
interessati, che possono impugnarli, producendo  ricorso  secondo  le
modalita' di cui all'art. 5, comma 2. 
    9. l candidati risultati idonei  agli  accertamenti  psico-fisici
sono ammessi a sostenere l'accertamento dell'idoneita'  attitudinale.
A eccezione dei casi di non idoneita' alla visita di cui al comma  3,
lettera e),  sono  parimenti  ammessi,  con  riserva,  gli  aspiranti
giudicati non idonei e che hanno presentato la richiesta  di  cui  al
comma 6. 
    10. Il giudizio di revisione verte soltanto sulle cause che hanno
dato luogo al giudizio di inidoneita' della sottocommissione  per  la
visita medica di primo accertamento. 
    11. Anche  ai  fini  dello  scioglimento  della  riserva  di  cui
all'ultimo periodo del comma 9, la  sottocommissione  per  la  visita
medica di revisione, acquisita  la  domanda  di  cui  al  comma  6  e
valutata la certificazione prodotta a mente  di  quanto  previsto  al
comma 8, puo': 
      a) esprimere  direttamente  un  giudizio  di  idoneita'  o  non
idoneita', che sara' notificato al candidato  tramite  il  Centro  di
reclutamento; 
      b) riconvocare l'aspirante presso  il  Centro  di  reclutamento
della  Guardia  di  finanza,  per  sottoporlo  a   ulteriori   visite
specialistiche e/o  esami  strumentali  e  di  laboratorio,  ritenuti
necessari, all'esito dei quali formulera' l'apposito giudizio. 
    Ai candidati giudicati idonei in  base  a  quanto  indicato  alle
lettere a) e b) verra' data comunicazione della data di  convocazione
all'accertamento dell'idoneita' attitudinale, ove non gia' sostenuta. 
    12. Il candidato risultato assente alla visita  medica  di  primo
accertamento o di revisione, nei casi in cui sia  stato  riconvocato,
ovvero giudicato non idoneo, e' escluso dal concorso. 
    13.  Il  giudizio  espresso  dalle  competenti  sottocommissioni,
immediatamente notificato agli interessati, e' definitivo. 
    14. Avverso le  esclusioni  di  cui  al  presente  articolo,  gli
interessati possono produrre ricorso  secondo  le  modalita'  di  cui
all'ultimo comma dell'art. 11. 
                               Art. 14 
 
                 Documentazione da produrre in sede 
             di accertamento dell'idoneita' psico-fisica 
 
    1. I concorrenti convocati presso il Centro di  reclutamento  per
sostenere la visita medica di primo accertamento  devono  presentare,
in originale: 
      a) un certificato attestante  l'effettuazione  e  il  risultato
dell'accertamento per i markers  dell'epatite  B  (riportanti  almeno
HBsAg e Anti HBs) e C (riportanti almeno Anti HCV); 
      b)   un   certificato   attestante   l'esito   del   test   per
l'accertamento della positivita' per anticorpi per HIV; 
      c) un test audiometrico in  cabina  silente,  da  cui  emergano
almeno i valori indagati alle frequenze di 500, 1.000, 2.000, 3.000 e
4.000 Hz; 
      d) se di sesso  femminile,  ecografia  pelvica  comprensiva  di
immagini e relativo referto. 
      La  richiamata  documentazione  sanitaria,  avente   data   non
anteriore a sessanta giorni dal giorno di convocazione,  deve  essere
rilasciata da una struttura sanitaria pubblica, anche militare, o  da
una  struttura  privata  accreditata  con   il   Servizio   sanitario
nazionale. In tale ultimo caso,  il  Centro  di  reclutamento  potra'
eventualmente  richiedere  ai   candidati   gli   estremi   di   tale
accreditamento; 
      e) certificato medico (format in allegato  5),  rilasciato  dal
medico di fiducia di cui all'art. 25 della legge 23 dicembre 1978, n.
833; 
      f)  idonea  certificazione/prescrizione  di  eventuale  terapia
farmacologica assunta, o somministrata, nei trenta giorni  precedenti
la data di convocazione alle visite  mediche.  In  assenza  di  detta
documentazione, l'eventuale positivita' riscontrata in sede  di  test
tossicologici e' causa di non idoneita'; 
      g) se di sesso  femminile,  un  ulteriore  test  di  gravidanza
effettuato in data non anteriore a cinque  giorni  qualora  non  piu'
valido quello presentato ai fini  del  sostenimento  delle  prove  di
efficienza fisica di cui all'art. 12. 
    Alle concorrenti eventualmente positive  al  test  di  gravidanza
sulla base dei certificati prodotti, si applicano le disposizioni  di
cui all'art. 12, comma 6. 
    2. Sono causa di esclusione dal concorso: 
      a) la positivita' agli accertamenti di cui al comma 1,  lettere
a) e b); 
      b) l'attestata presenza, nella Sezione A del certificato medico
di cui al precedente comma 1, lettera e), di pregresse manifestazioni
emolitiche  e/o  gravi  manifestazioni  immuno-allergiche  e/o  gravi
intolleranze o idiosincrasie a farmaci o alimenti. 
    3. Il candidato che, all'atto della presentazione al primo giorno
di convocazione, non consegna i certificati di cui al comma 1: 
      a) lettere a),  b)  ed  e),  viene  ammesso  con  riserva  alle
successive fasi concorsuali  ed  escluso  qualora  non  proceda  alla
consegna secondo le modalita' e la tempistica stabilite dal Centro di
reclutamento; 
      b) lettere c), d) e g),  potra'  avanzare  istanza  per  essere
convocato  in  data  successiva  per   sostenere   gli   accertamenti
dell'idoneita' psico-fisica.  Il  Presidente  della  sottocommissione
indicata all'art. 7, comma 1, lettera b), potra' concedere - per  una
sola  volta  -  il  differimento  nel  rispetto  del  calendario   di
svolgimento delle visite mediche di primo accertamento.  La  data  di
convocazione viene immediatamente comunicata all'interessato. Qualora
l'aspirante non avanzi la menzionata istanza, ovvero non si  presenti
nel giorno in cui e' stato riconvocato o non esibisca in tale data  i
certificati in argomento, e' escluso dal concorso. 
    4. Avverso  le  esclusioni  di  cui  al  presente  articolo,  gli
interessati possono produrre ricorso  secondo  le  modalita'  di  cui
all'ultimo comma dell'art. 11. 
                               Art. 15 
 
              Accertamento dell'idoneita' attitudinale 
 
    1. L'idoneita' attitudinale dei concorrenti  e'  accertata  dalla
sottocommissione di cui all'art. 7, comma 1, lettera d),  secondo  le
modalita' tecniche definite con provvedimento del Comandante generale
della Guardia di finanza, pubblicato  sul  sito  internet  del  Corpo
www.gdf.gov.it 
    2. L'accertamento dell'idoneita' attitudinale  e'  finalizzato  a
riscontrare il possesso del profilo  attitudinale  richiesto  per  il
ruolo ambito. 
    3. Detto accertamento si articola in: 
      a) uno o piu' test attitudinali, per valutare le  capacita'  di
ragionamento; 
      b) uno o piu' test di personalita' per acquisire elementi circa
il carattere,  le  inclinazioni  e  la  struttura  personologica  del
candidato; 
      c) uno o piu' questionari  biografici  e/o  motivazionali,  per
valutare  le  esperienze  di  vita   passata   e   presente   nonche'
l'inclinazione a intraprendere lo specifico percorso; 
      d) un  colloquio  attitudinale,  a  cura  di  ufficiali  periti
selettori, per un  esame  diretto  dei  candidati,  alla  luce  delle
risultanze dei predetti test e questionari; 
      e) un eventuale secondo colloquio, a cura di uno psicologo. 
    4. Durante lo svolgimento degli accertamenti di cui  al  presente
articolo: 
      a) non possono essere introdotti nella sede concorsuale scritti
di qualsiasi  natura,  carta  da  scrivere  o  altri  supporti  anche
informatici; 
      b)  eventuali  apparecchi  telefonici  e  ricetrasmittenti   o,
comunque, di comunicazione, devono essere obbligatoriamente spenti. 
    I candidati che contravvengono a tali disposizioni  sono  esclusi
dal concorso a cura della sottocommissione di cui all'art.  7,  comma
1, lettera d). 
    5. I candidati giudicati non idonei sono esclusi dal concorso. 
    6. Il giudizio espresso dalla competente sottocommissione, che e'
notificato agli interessati, e' definitivo. 
    7. Avverso  le  esclusioni  di  cui  al  presente  articolo,  gli
interessati possono produrre ricorso  secondo  le  modalita'  di  cui
all'ultimo comma dell'art. 11. 
                               Art. 16 
 
     Accertamento dell'idoneita' al servizio di soccorso alpino 
 
    1. I candidati che conseguono l'idoneita' all'accertamento di cui
all'art. 15 sono convocati presso la Scuola Alpina della  Guardia  di
finanza  di  Predazzo  (TN)  per  essere  sottoposti,  a  cura  della
sottocommissione di  cui  all'art.  7,  comma  1,  lettera  e),  alla
verifica dell'idoneita' al  servizio  di  soccorso  alpino,  mediante
avviso    disponibile    sul     portale     attivo     all'indirizzo
«https://concorsi.gdf.gov.it» e presso l'Ufficio  centrale  relazioni
con il pubblico della Guardia di finanza, viale XXI  Aprile,  n.  55,
Roma (numero verde: 800669666). 
    2. La fase selettiva consiste nel sostenimento di: 
      a) tre prove obbligatorie: «marcia in  montagna»,  «arrampicata
in palestra di roccia» e «sci alpino in pista». 
    L'ordine  cronologico  dello  svolgimento  delle   stesse   sara'
stabilito, tenendo  conto  delle  esigenze  organizzative  e/o  delle
condizioni meteo, dalla preposta sottocommissione; 
      b)  una  prova  facoltativa:  «discesa  in  corda  doppia»,  da
svolgersi al termine dell'iter selettivo sub a). 
    Per ciascuna prova e' consentito un solo tentativo. 
    3. Sono ammessi a sostenere la  prova  facoltativa  unicamente  i
candidati che l'abbiano  specificatamente  richiesto  all'atto  della
presentazione della domanda di partecipazione al concorso. 
    4. Il mancato raggiungimento dei parametri minimi indicati  nelle
tabelle in allegato 6: 
      a) anche in una sola delle discipline  obbligatorie,  determina
la non idoneita' e, quindi, l'esclusione dal concorso; 
      b) nella prova facoltativa, non incide  sulla  gia'  conseguita
idoneita' al termine degli esercizi obbligatori. 
    5. Ai fini della redazione delle graduatorie finali di merito, ai
candidati risultati idonei alle prove di attitudine  al  servizio  di
soccorso alpino sono attribuiti, sulla base  della  somma  dei  punti
conseguiti  secondo  quanto  riportato  in  allegato  6,  i  seguenti
punteggi: 
 
           ===============================================
           |    Totale punti     |Punteggi utili ai fini |
           |  conseguiti nelle   |   delle graduatorie   |
           |        prove        |   finali di merito    |
           +=====================+=======================+
           |          1          |          1,6          |
           +---------------------+-----------------------+
           |          2          |          3,2          |
           +---------------------+-----------------------+
           |          3          |          4,8          |
           +---------------------+-----------------------+
           |          4          |          6,4          |
           +---------------------+-----------------------+
           |          5          |           8           |
           +---------------------+-----------------------+
           |          6          |          9,6          |
           +---------------------+-----------------------+
           |          7          |         11,2          |
           +---------------------+-----------------------+
           |          8          |         12,8          |
           +---------------------+-----------------------+
           |          9          |         14,4          |
           +---------------------+-----------------------+
           |         10          |          16           |
           +---------------------+-----------------------+
           |         11          |         17,6          |
           +---------------------+-----------------------+
           |         12          |         19,2          |
           +---------------------+-----------------------+
           |         13          |         20,8          |
           +---------------------+-----------------------+
           |         14          |         22,4          |
           +---------------------+-----------------------+
           |         15          |          24           |
           +---------------------+-----------------------+
 
    6. Ai fini dello svolgimento della presente fase concorsuale,  si
applicano, per quanto compatibili, le disposizioni  di  cui  all'art.
12, commi da 5 a 8. Il certificato di cui al comma  5  dovra'  essere
nuovamente prodotto solo se non piu' valido quello presentato ai fini
del sostenimento delle prove di efficienza fisica. 
    7. Durante il periodo delle prove,  tutti  i  candidati  dovranno
munirsi,  per  esigenze  legate  allo  svolgimento  delle   attivita'
previste, di vestiario e di attrezzatura tecnica adeguata,  riportata
in allegato 7. 
    8. I candidati giudicati non idonei o rinunciatari  sono  esclusi
dal concorso. 
    9. Avverso  le  esclusioni  di  cui  al  presente  articolo,  gli
interessati possono produrre ricorso  secondo  le  modalita'  di  cui
all'ultimo comma dell'art. 11. 
                               Art. 17 
 
                Mancata presentazione e differimento 
                del candidato alle prove concorsuali 
 
    1. Fermo restando quanto previsto al successivo art. 18, comma 1,
il candidato a cui e' inibito l'accesso  alla  sede  concorsuale  per
inosservanza delle prescrizioni impartite in tema di prevenzione  del
contagio  da  «COVID-19»  o  che,   per   cause   non   riconducibili
all'amministrazione che ha  indetto  il  presente  concorso,  non  si
presenti nel giorno e  nell'ora  stabiliti  per  sostenere  la  prova
scritta   di   preselezione,   le   prove   di   efficienza   fisica,
l'accertamento dell'idoneita' psico-fisica, attitudinale e di  quella
al servizio di  soccorso  alpino,  previste,  rispettivamente,  dagli
articoli  11,  12,  13,  15  e   16,   e'   escluso   dal   concorso.
Compatibilmente con i tempi tecnici di espletamento  delle  succitate
fasi selettive, i presidenti delle sottocommissioni di  cui  all'art.
7, comma 1, hanno facolta' - su istanza dell'interessato, e, nei casi
di mancata presentazione, esclusivamente  per  documentate  cause  di
forza maggiore - di anticipare  o  posticipare  la  convocazione  dei
candidati, nel rispetto del calendario di svolgimento  delle  stesse.
L'istanza, deve essere inviata  all'indirizzo  di  posta  elettronica
certificata concorsoSAGF2021@pec.gdf.it 
    Le decisioni assunte in  relazione  alle  suddette  istanze  sono
comunicate agli interessati a cura del Centro di  reclutamento  della
Guardia di finanza. 
    2. Il candidato che, avendo chiesto e  ottenuto  il  differimento
delle prove ai sensi del comma  1,  non  si  presenti  nel  giorno  e
nell'ora stabiliti  e'  escluso  dal  concorso,  fatto  salvo  quanto
previsto all'art. 18, comma 1. 
    3. Avverso tali  esclusioni,  gli  interessati  possono  produrre
ricorso secondo le modalita' di cui all'ultimo comma dell'art. 11. 
                               Art. 18 
 
Rinvio dei candidati in conseguenza di  misure  di  contenimento  del
                             «COVID-19» 
 
    1. In caso di proroga dello stato di emergenza epidemiologica,  i
candidati impossibilitati a partecipare, a seguito  delle  misure  di
contenimento del «COVID-19»,  a  una  o  piu'  prove  o  accertamenti
concorsuali di cui all'art. 1, comma  3,  sono  rinviati  su  istanza
dell'interessato a sostenere le prove o gli accertamenti  nell'ambito
del primo analogo concorso successivo alla cessazione di tali misure. 
    L'istanza, debitamente sottoscritta e  documentata,  deve  essere
inviata    all'indirizzo    di    posta    elettronica    certificata
concorsoSAGF2021@pec.gdf.it e corredata da scansione fronte-retro del
documento di riconoscimento. 
    2. Le eventuali risultanze di  prove  valutative  gia'  sostenute
nell'ambito  del  presente  concorso  saranno  valutate  secondo   le
disposizioni e i criteri del bando  relativo  al  concorso  cui  sono
rinviati e i candidati,  se  utilmente  collocati  nelle  graduatorie
finali di merito di tale ultimo concorso, sono avviati alla frequenza
del relativo corso di formazione e iscritti in ruolo con la  medesima
decorrenza giuridica ed economica degli altri vincitori del  concorso
cui sono stati rinviati. 
    3. Ai fini del presente concorso: 
      a)  le  risultanze  delle  prove  e  degli  accertamenti   gia'
sostenuti  nell'ambito  della  precedente  edizione  della  procedura
reclutativa  dai  candidati  rinviati  per  effetto  delle   analoghe
disposizioni impartite, sono considerate secondo i seguenti criteri: 
        1) il  punto  di  merito  conseguito  nelle  varie  prove  e'
confermato; 
        2)  il  giudizio  di  idoneita'  conseguito  all'accertamento
attitudinale e' validato; 
      b)  i  candidati  rinviati  devono   comunque   sostenere   gli
accertamenti psico-fisici secondo quanto previsto dall'art. 13. 
    4. L'eventuale presentazione di nuova istanza  di  partecipazione
da parte di un candidato rinviato ai sensi del comma  1,  costituisce
formale revoca della richiamata istanza di rinvio. 
                               Art. 19 
 
                       Valutazione dei titoli 
 
    1. La sottocommissione di cui all'art. 7, comma  1,  lettera  a),
come integrata a mente del comma 4, lettera a), del medesimo art.  7,
procede, nei confronti  dei  candidati  risultati  idonei  alle  fasi
selettive, alla valutazione dei titoli secondo  quanto  riportato  in
allegato 8. 
    2. I titoli in argomento sono ritenuti validi se  posseduti  alla
data di scadenza del termine per la presentazione  della  domanda  di
ammissione al concorso e se i medesimi, ovvero la certificazione  che
ne attesta il possesso, siano stati prodotti secondo le modalita'  di
cui all'art. 6, comma 2. 
                               Art. 20 
 
                    Graduatorie finali di merito 
 
    1. La sottocommissione di cui all'art. 7, comma  1,  lettera  a),
predispone le graduatorie finali di merito, di cui  una  relativa  ai
posti riservati ai possessori dell'attestato di cui  all'art.  4  del
decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752. 
    2. Sono iscritti nelle  anzidette  graduatorie  i  candidati  che
abbiano  conseguito  il  giudizio  di  idoneita'  a  tutte  le   fasi
concorsuali. 
    3. Le graduatorie finali di merito degli idonei al concorso  sono
formate secondo l'ordine del  punteggio  complessivo  conseguito  dai
concorrenti calcolato sommando i seguenti valori numerici: 
      a)  punto  di  merito   ottenuto   nella   prova   scritta   di
preselezione; 
      b) eventuale punteggio incrementale  ottenuto  nelle  prove  di
efficienza fisica; 
      c) eventuale  punteggio  incrementale  ottenuto  alla  fase  di
accertamento dell'idoneita' al servizio di soccorso alpino; 
      d) eventuali maggiorazioni di punteggio per il possesso di  uno
o piu' titoli. 
    4. Qualora i posti riservati ai possessori dell'attestato di  cui
all'art. 4 del decreto del  Presidente  della  Repubblica  26  luglio
1976, n. 752 non possano essere ricoperti per mancanza  di  candidati
idonei, gli stessi sono devoluti  in  aumento  agli  altri  candidati
iscritti nell'altra graduatoria finale di merito. 
    5. Fermo restando quanto previsto ai precedenti commi, si  terra'
conto - per quanto compatibili - dei titoli  di  preferenza  previsti
dall'art. 5, commi 4 e 5, del decreto del Presidente della Repubblica
9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni, e dal disposto  di
cui all'art. 73, comma 14, del decreto-legge 21 giugno 2013,  n.  69,
convertito in legge 9 agosto 2013, n. 98. A parita' o in  assenza  di
titoli di preferenza, sara' preferito  il  concorrente  piu'  giovane
d'eta' in applicazione dell'art. 3, comma 7, della  legge  15  maggio
1997 n. 127, come modificato dall'art. 2, comma  9,  della  legge  16
giugno 1998, n. 191. 
    I titoli preferenziali sono ritenuti  validi  se  posseduti  alla
data di scadenza del termine per la presentazione  della  domanda  di
ammissione al concorso e se i medesimi, ovvero la certificazione  che
ne attesta il possesso, sono prodotti secondo  le  modalita'  di  cui
all'art. 6, comma 2. 
    6. Con determinazione del Comandante generale  della  Guardia  di
finanza vengono approvate le graduatorie  finali  di  merito  e  sono
dichiarati vincitori del concorso i candidati che risultino  compresi
nel numero dei posti messi a concorso, tenuto conto della riserva  di
posti di cui all'art. 1, comma 2. 
    7. A mente dell'art. 2139 del decreto legislativo 15 marzo  2010,
n. 66, le candidate  risultate  positive  al  test  di  gravidanza  e
ammesse, d'ufficio, a sostenere, anche in deroga, per una sola volta,
ai limiti di eta', una o  piu'  prove  e  accertamenti  di  cui  agli
articoli 12, 13, 15  e  16,  nell'ambito  del  primo  concorso  utile
successivo alla cessazione di tale stato  di  temporaneo  impedimento
saranno: 
      a) qualora  idonee,  inserite  secondo  l'ordine  di  punteggio
conseguito  nella  graduatoria  finale  di  merito   della   presente
procedura  reclutativa  e,  se  nominate  vincitrici,  avviate   alla
frequenza del primo corso utile in aggiunta ai vincitori del concorso
cui sono state rinviate; 
      b) immesse in servizio con la medesima anzianita' assoluta,  ai
soli  fini  giuridici,  dei  vincitori  del   presente   concorso   e
l'iscrizione in  ruolo  avverra'  secondo  quanto  previsto  all'art.
14-bis del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199,  e  successive
modificazioni.   Gli   effetti   economici   della   nomina   saranno
riconosciuti, in ogni caso, con la stessa decorrenza prevista  per  i
militari  appartenenti  al   corso   di   formazione   effettivamente
frequentato. 
    8. Le graduatorie  sono  rese  note  con  avviso  pubblicato  sul
portale attivo all'indirizzo «https://concorsi.gdf.gov.it»  e  presso
l'Ufficio  centrale  relazioni  con  il  pubblico  della  Guardia  di
finanza, viale XXI Aprile, n. 55, Roma (numero verde: 800669666). 
    Detto avviso ha valore di notifica a  tutti  gli  effetti  e  per
tutti  i  candidati  e  dalla  data  di  pubblicazione  dello  stesso
decorrono i termini per esercitare le azioni di cui all'ultimo  comma
dell'art. 11. 
                               Art. 21 
 
                  Ammissione al corso di formazione 
 
    1. Subordinatamente al rilascio dell'autorizzazione  ad  assumere
di cui all'art. 1, comma 5, i concorrenti dichiarati  vincitori  sono
ammessi al corso di formazione in  qualita'  di  allievi  finanzieri,
previo superamento della visita medica di incorporamento, alla  quale
sono sottoposti prima della firma dell'atto di arruolamento da  parte
del dirigente  il  Servizio  sanitario  del  Reparto  di  istruzione,
avvalendosi,  se  necessario,  del  supporto  tecnico  nonche'  delle
strutture del Centro di reclutamento della  Guardia  di  finanza,  al
fine di accertare il mantenimento dell'idoneita' psico-fisica. 
    2.  I  provvedimenti  con  i  quali  il  dirigente  del  Servizio
sanitario del Reparto di istruzione accerta, ai  sensi  del  presente
articolo, la non idoneita' psico-fisica dei candidati  devono  essere
notificati  agli  interessati,  che  possono  impugnarli,  producendo
ricorso: 
      a) gerarchico,  al  Generale  ispettore  per  gli  Istituti  di
istruzione della Guardia di finanza, entro trenta giorni  dalla  data
della notificazione o della comunicazione dell'atto  impugnato  o  da
quando ne abbiano avuto piena conoscenza, ai sensi dell'art. 2, comma
1, del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre  1971,  n.
1199; 
      b) giurisdizionale, al competente  T.A.R.,  per  le  azioni  di
cognizione previste dagli articoli  29  e  seguenti  del  Codice  del
processo amministrativo approvato con decreto  legislativo  2  luglio
2010, n. 104, secondo i termini ivi indicati. 
    3.  Possono  essere  dichiarati  vincitori  del  concorso   altri
concorrenti idonei nell'ordine delle  graduatorie,  per  ricoprire  i
posti resisi comunque disponibili, nei trenta giorni dall'inizio  del
corso di formazione, tra  i  concorrenti  precedentemente  dichiarati
vincitori. Decorso il termine per le ulteriori ammissioni al corso  a
seguito di rinunce o  decadenze,  le  graduatorie  cessano  di  avere
validita'. 
    4. I candidati risultati in posizione utile per l'avvio al  corso
di formazione, gia' in servizio nelle  Forze  armate  o  di  polizia,
devono  essere  collocati   in   congedo/dimessi   dalle   rispettive
amministrazioni consegnando  all'Istituto  di  istruzione  presso  il
quale  sono  stati  convocati   per   la   frequenza   dell'attivita'
addestrativa, copia: 
      a) della domanda di proscioglimento dalla ferma,  se  volontari
in ferma prefissata; 
      b) della dichiarazione  di  accettazione  della  frequenza  del
corso, di cancellazione dal ruolo e di  perdita  del  grado/qualifica
diretta al competente Ministero per il tramite  del  Comando/Ente  di
provenienza, se  sottufficiali/graduati  o  personale  di  qualifiche
corrispondenti. 
    Le suddette domande/dichiarazioni devono recare gli estremi della
presa in carico da parte del Comando/Ente di appartenenza. 
    Il personale sottoposto - secondo i rispettivi  ordinamenti  -  a
obblighi di servizio dovra', all'atto dell'effettivo  incorporamento,
presentare documentazione attestante l'assenso al proscioglimento  da
detti obblighi rilasciato dall'amministrazione di appartenenza. 
    5. Agli allievi finanzieri ammessi  a  frequentare  il  corso  di
formazione potra' essere richiesto di prestare il consenso  a  essere
presi in considerazione ai fini di un eventuale  impiego  presso  gli
Organismi di informazione e sicurezza di  cui  alla  legge  3  agosto
2007, n. 124, e alla verifica del possesso dei relativi requisiti. 
                               Art. 22 
 
            Mancata presentazione al corso di formazione 
 
    1. Il vincitore del concorso che,  per  cause  non  riconducibili
all'Amministrazione, non si presenti nel giorno e nell'ora  stabiliti
per l'espletamento delle procedure propedeutiche all'avvio  al  corso
di formazione e' considerato rinunciatario. 
    2. Eventuali ritardi nella presentazione, dovuti a causa di forza
maggiore, debitamente documentati, comunicati dal candidato, entro il
terzo  giorno  solare  successivo  alla  data  di  convocazione,   al
Comandante della Legione Allievi della Guardia  di  finanza,  tramite
posta elettronica certificata all'indirizzo  ba0220000p@pec.gdf.it  -
sono valutati a giudizio discrezionale  e  insindacabile  del  citato
Comandante che puo' differire la presentazione del candidato in altra
data. 
    I giorni di assenza maturati, a eccezione  di  quelli  effettuati
per motivi connessi al  fenomeno  epidemiologico  da  COVID-19,  sono
computati ai fini della proposta di  rinvio  d'autorita'  dal  corso,
secondo le disposizioni vigenti. 
    Le decisioni sono comunicate al candidato dalla  Legione  Allievi
della Guardia di finanza. 
    3. Nel caso in cui il ritardo  si  protragga  per  oltre  novanta
giorni  dall'inizio  del  corso,  l'interessato   e'   rinviato   dal
Comandante della Legione Allievi alla frequenza del corso  successivo
a quello di cessazione della causa impeditiva. 
                               Art. 23 
 
               Spese per la partecipazione al concorso 
 
    1. Le spese  di  viaggio,  vitto  e  alloggio  sostenute  per  la
partecipazione  alle  prove  del  concorso,  sono  a   carico   degli
aspiranti. 
    2. Ai candidati dichiarati vincitori della  procedura  spetta  il
rimborso delle spese di viaggio sostenute per raggiungere la sede del
Reparto di istruzione per  la  frequenza  del  corso  di  formazione,
secondo le disposizioni vigenti. 
                               Art. 24 
 
Trattamento economico degli allievi finanzieri, nomina a finanziere e
                 assegnazione alle sedi di servizio 
 
    1. Durante la frequenza del corso di formazione di  cui  all'art.
21, i frequentatori percepiscono il  trattamento  economico  come  da
norme amministrative in vigore. 
    2. Gli ammessi al predetto corso, dopo sei  mesi  dalla  data  di
arruolamento,   se   giudicati   idonei   da   apposita   commissione
esaminatrice,  sono  promossi  finanzieri  con   determinazione   del
Comandante generale della Guardia di finanza o dell'Autorita' da esso
delegata. 
    3.   Ultimata   la   formazione   di   base   e   conseguita   la
specializzazione  di  Tecnico  di  soccorso  alpino   (S.A.G.F.),   i
finanzieri saranno destinati presso le Stazioni del  Soccorso  Alpino
in relazione alle complessive e contingenti esigenze organiche  e  di
servizio  del  comparto.  In  merito,  attesa  la  peculiarita'   che
caratterizza i compiti del personale  dello  specifico  comparto,  ai
fini   dell'impiego,   l'Amministrazione    potra'    tenere    conto
dell'eventuale pregressa conoscenza del territorio di provenienza.  A
tal fine, posta la prioritaria necessita' di garantire un omogeneo  e
funzionale  ripianamento  dei  presidi  specialistici  su  tutto   il
territorio nazionale, i militari interessati  potranno  anche  essere
assegnati presso  la  regione  geografica  d'origine  propria  o  del
coniuge, ovvero quella limitrofa. 
                               Art. 25 
 
Sito internet e app  mobile  «GdF  Concorsi»,  informazioni  utili  e
                        modalita' di notifica 
 
    1. Ulteriori informazioni sul concorso  possono  essere  reperite
sul  portale  attivo  all'indirizzo   https://concorsi.gdf.gov.it   e
tramite l'APP Mobile  «GdF  Concorsi»,  disponibile  sui  servizi  di
distribuzione digitale Google Play e App  Store  oppure  scansionando
con il proprio dispositivo mobile il  QR  code  presente  sul  citato
portale. 
    2. Laddove non  diversamente  disciplinato  dal  presente  bando,
tutte le notifiche nei confronti dei concorrenti al concorso  saranno
effettuate a cura del Centro di reclutamento della Guardia di finanza
esclusivamente   mediante   l'invio   di    apposite    comunicazioni
all'indirizzo di posta elettronica  certificata  utilizzato  da  ogni
candidato per la registrazione al  portale  di  cui  all'art.  3  del
presente bando di concorso. 
    E' onere dei candidati  verificare  che  tale  casella  di  posta
elettronica certificata resti sempre attiva sino  alla  pubblicazione
delle  graduatorie  finali  di   merito   sul   richiamato   portale.
L'Amministrazione che ha indetto il presente concorso non  si  assume
alcuna responsabilita'  per  la  mancata  notifica  di  provvedimenti
connessa all'inattivita' di detta casella postale. 
    3. Ove  non  diversamente  disposto,  eventuali  comunicazioni  o
istanze riguardanti la procedura concorsuale devono essere  inoltrate
all'indirizzo      di       posta       elettronica       certificata
concorsoSAGF2021@pec.gdf.it 
                               Art. 26 
 
                   Trattamento dei dati personali 
 
    1. Ai sensi degli articoli 13 e 14 del regolamento  europeo  (UE)
n.  2016/679  (di  seguito  RGPD)  si  rendono  agli  interessati  le
informazioni relative al trattamento dei dati  personali  forniti  in
sede di partecipazione al concorso  o,  comunque,  acquisiti  a  tale
scopo. 
    2. In relazione al trattamento dei dati si comunica che: 
      a) il titolare del trattamento dei dati personali e'  il  Corpo
della guardia di finanza, con sede in Roma, viale XXI Aprile, n.  51,
che puo' essere contattato agli  indirizzi  e-mail  urp@gdf.it  o  di
posta elettronica certificata urp.reclutamento@pec.gdf.it 
      Il  «Punto  di  contatto»  del  titolare  e'   il   Centro   di
reclutamento della Guardia di  finanza,  con  sede  in  Roma/Lido  di
Ostia, via delle Fiamme Gialle, n. 18/22 - e-mail:  rm0300001@gdf.it;
posta elettronica certificata: rm0300000p@pec.gdf.it 
      b) il responsabile della protezione dei dati designato  per  il
Corpo della  guardia  di  finanza  puo'  essere  contatto  al  numero
06/442236053  o  agli  indirizzi  e-mail  rpd@gdf.it   o   di   posta
elettronica certificata rpd@pec.gdf.it 
      c) la comunicazione dei dati personali e' obbligatoria ai  fini
della valutazione dei requisiti  di  partecipazione  e  del  possesso
degli eventuali titoli previsti dalla presente  determinazione,  pena
l'esclusione dal concorso o dalla procedura di reclutamento; 
      d) il trattamento dei dati personali: 
        (1) e' finalizzato: 
          (a)  allo  svolgimento  delle  procedure  di  selezione   e
all'instaurazione del rapporto di lavoro che trovano  base  giuridica
nel  decreto  legislativo  12  maggio  1995,  n.  199,  e  successive
modificazioni e, in particolare, nell'art. 7, comma 2,  del  medesimo
decreto; 
          (b) alla tutela degli interessi dell'Amministrazione presso
le giurisdizioni ordinaria, amministrativa e contabile; 
        (2) e' limitato a quanto «necessario per l'esecuzione  di  un
compito d'interesse pubblico» (art. 6, paragrafo 1,  lettera  e,  del
RGPD) e, relativamente alle «categorie particolari di dati personali»
di cui all'art. 9 del RGPD (c.d. dati sensibili), per  l'assolvimento
degli obblighi «in materia di diritto del lavoro» (art. 9,  paragrafo
2, lettera b, del RGPD), i quali trovano base giuridica  nelle  leggi
e, nei casi previsti dalla legge, nei regolamenti che disciplinano le
procedure per l'accesso mediante concorso ai ruoli  e  alle  carriere
del Corpo della guardia di finanza. Il trattamento riguardera'  anche
i dati relativi a condanne penali e reati  di  cui  all'art.  10  del
RGPD; 
        (3) avverra' a cura dei soggetti appositamente autorizzati  e
istruiti, ivi compresi quelli facenti  parte  delle  sottocommissioni
previste dal  presente  bando,  con  l'utilizzo  di  procedure  anche
informatizzate e con l'ausilio di apposita banca dati  automatizzata,
nei modi e nei limiti necessari per il perseguimento delle  finalita'
per cui i dati personali sono raccolti e successivamente trattati  e,
comunque, in conformita' a quanto previsto dall'art. 6, paragrafo  3,
del RGPD e dall'art. 2-ter del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.
196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101. 
    Cio', anche in caso di eventuale comunicazione a  terzi  e  anche
all'eventuale successiva instaurazione del rapporto di lavoro, per le
finalita' inerenti alla gestione del rapporto stesso; 
        (4) sara' effettuato, ai fini  della  tutela  dei  diritti  e
delle liberta' degli interessati, mettendo in atto le misure tecniche
e organizzative adeguate per garantire il rispetto  dei  principi  di
liceita', correttezza e trasparenza, di limitazione della  finalita',
di minimizzazione  dei  dati,  di  esattezza,  di  limitazione  della
conservazione e d'integrita' e riservatezza, nonche' delle regole  in
materia di protezione dei dati personali, previste  dal  RGPD  e  dal
decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196; 
        (5) potra' prevedere la diffusione  dei  dati  personali  nei
casi in cui sia previsto nell'ambito del  presente  bando  ovvero  da
norme di  legge  o  regolamento  e  comunicati  alle  amministrazioni
pubbliche direttamente interessate allo svolgimento  del  concorso  e
alla  posizione  giuridico-economica  o  di  impiego  del  candidato,
nonche',  in  caso  di  esito  positivo  del  concorso,  ai  soggetti
competenti in materia previdenziale; 
        (6) potra' prevedere il trasferimento dei dati personali a un
paese terzo o a una  organizzazione  internazionale  ai  sensi  delle
disposizioni previste all'art. 49, paragrafi 1, lettera d) e  4,  del
RGPD; 
      e) la conservazione dei dati personali  avverra'  nel  rispetto
della disciplina in tema di scarto  dei  documenti  d'archivio  delle
pubbliche  amministrazioni  e  relative  disposizioni  attuative   e,
comunque, sino al conseguimento  delle  finalita'  pubbliche  per  le
quali i dati sono trattati; 
      f) l'eventuale reclamo  potra'  essere  proposto  all'Autorita'
garante  per  la  protezione  dei  dati  personali,  in  qualita'  di
Autorita' di controllo. 
    3. Ai sensi del RGPD, il candidato - in qualita'  di  interessato
al trattamento dei dati personali che lo riguardano - ha diritto di: 
      a) accedere ai dati che lo riguardano, chiedere  la  rettifica,
l'integrazione, l'aggiornamento, la cancellazione dei  dati  erronei,
incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonche'  il
diritto di opporsi per motivi legittimi al loro trattamento. 
    L'esercizio dei  predetti  diritti  potra'  avvenire  presentando
istanza, anche  telematica,  al  «punto  di  contatto»  del  titolare
(Centro di reclutamento della Guardia di finanza); 
      b) proporre reclamo al  Garante  per  la  protezione  dei  dati
personali. 
        Roma, 17 novembre 2021 
 
                                     Il Comandante generale: Zafarana 
                                                           Allegato 1 
 

              Parte di provvedimento in formato grafico

 
                                                           Allegato 2 
 

              Parte di provvedimento in formato grafico

 
                                                           Allegato 3 
 

              Parte di provvedimento in formato grafico

 
                                                           Allegato 4 
 

              Parte di provvedimento in formato grafico

 
                                                           Allegato 5 
 

              Parte di provvedimento in formato grafico

 
                                                           Allegato 6 
 

              Parte di provvedimento in formato grafico

 
                                                           Allegato 7 
 

              Parte di provvedimento in formato grafico

 
                                                           Allegato 8 
 

              Parte di provvedimento in formato grafico