Concorso per MINISTERO DELLA DIFESA

I testi riportati sono gratuiti e non hanno carattere di ufficialità: ai sensi di legge l'unico testo definitivo, che prevale in caso di discordanza, è quello pubblicato a mezzo stampa.

Concorso

Attenzione, il bando selezionato non è attivo, poichè è scaduto il termine per la presentazione della domanda


Tipologia Concorso
Tipologia Contratto
Posti 0
Fonte: Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana N. 94 del 26-11-2021
Sintesi: MINISTERO DELLA DIFESA CONCORSO (Scad. 26-12-2021) Concorso, per titoli ed esami, per la nomina di diciassette Sottotenenti di Vascello in servizio permanente nel ruolo normale dei Corpi della Marina Militare. Anno 2022. ...
Ente: MINISTERO DELLA DIFESA
Regione: LAZIO
Provincia: ROMA
Comune: ROMA
Data di inserimento: 26-11-2021
Data Scadenza bando 26-12-2021
Condividi

MINISTERO DELLA DIFESA

CONCORSO (Scad. 26-12-2021)

Concorso, per titoli ed esami, per la nomina di diciassette Sottotenenti di Vascello in servizio permanente nel ruolo normale dei Corpi della Marina Militare. Anno 2022.

 
                        IL DIRETTORE GENERALE 
                      per il personale militare 
 
                           di concerto con 
 
                       IL COMANDANTE GENERALE 
                del corpo delle capitanerie di porto 
 
    Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241,  recante  «Nuove  norme  in
materia di procedimento amministrativo e di  diritto  di  accesso  ai
documenti amministrativi» e successive modifiche e integrazioni; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9  maggio  1994,
n. 487, concernente il «regolamento recante norme  sull'accesso  agli
impieghi  nelle  pubbliche  amministrazioni   e   le   modalita'   di
svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre  forme  di
assunzione nei pubblici impieghi» e successive modifiche; 
    Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, concernente misure urgenti
per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e  dei  procedimenti
di decisione e di controllo e successive modifiche e integrazioni; 
    Visto l'art. 16 del decreto legislativo 30 marzo  2001,  n.  165,
concernente  le  funzioni  dei  dirigenti  di   Uffici   dirigenziali
generali; 
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  14  novembre
2002, n. 313, recante «Testo unico delle disposizioni  legislative  e
regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe  delle
sanzioni amministrative dipendenti da reato e  dei  relativi  carichi
pendenti» e successive modificazioni e integrazioni; 
    Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,  concernente
il «Codice in materia di protezione dei dati  personali»  e  relative
disposizioni  per   l'adeguamento   dell'ordinamento   nazionale   al
regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del  Consiglio,
del 27 aprile 2016, relativo alla «Protezione delle  persone  fisiche
con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche'  alla  libera
circolazione di tali dati e che abroga la direttiva  n.  95/46/CE»  e
successive modifiche e integrazioni; 
    Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, concernente  il
«Codice  dell'amministrazione  digitale»  e  successive  modifiche  e
integrazioni; 
    Visto il decreto legislativo 11  aprile  2006,  n.  198,  recante
«Codice delle pari opportunita' tra uomo e donna, a norma dell'art. 6
della legge 28 novembre  2005,  n.  246»  e  successive  modifiche  e
integrazioni; 
    Visto il decreto interministeriale 9 luglio 2009  concernente  le
equiparazioni tra i diplomi di laurea ai fini della partecipazione ai
concorsi pubblici; 
    Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010,  n.  66,  recante  il
«Codice  dell'ordinamento  militare»   e   successive   modifiche   e
integrazioni  e,  in  particolare,  il  titolo  II  del   libro   IV,
concernente norme per  il  reclutamento  del  personale  militare,  e
l'art. 2186 che fa salva l'efficacia  dei  decreti  ministeriali  non
regolamentari, delle direttive, delle  istruzioni,  delle  circolari,
delle determinazioni generali del Ministero della difesa, dello Stato
maggiore della difesa e degli Stati maggiori di Forza  armata  e  del
Comando generale dell'Arma  dei  carabinieri  emanati  in  attuazione
della precedente normativa abrogata dal predetto  codice,  fino  alla
loro sostituzione; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15  marzo  2010,
n. 90, recante il «Testo unico delle  disposizioni  regolamentari  in
materia  di  Ordinamento   militare»   e   successive   modifiche   e
integrazioni, e, in particolare, i titoli II  e  III  del  libro  IV,
concernenti norme per il reclutamento e la formazione  del  personale
militare; 
    Vista la legge 12 luglio 2010, n. 109,  concernente  disposizioni
per l'ammissione dei soggetti fabici nelle Forze armate e di polizia; 
    Visto il decreto ministeriale 16 gennaio 2013 -  registrato  alla
Corte dei conti il 1° marzo 2013,  registro  n.  1,  foglio  n.  390-
recante,  tra  l'altro,  struttura  ordinativa  e  competenze   della
Direzione generale per il personale militare; 
    Visti il decreto ministeriale 4 giugno 2014 recante la  direttiva
tecnica riguardante i criteri per delineare il profilo sanitario  dei
soggetti giudicati idonei al servizio militare e la direttiva tecnica
riguardante i criteri per delineare il profilo sanitario dei soggetti
giudicati idonei al servizio militare; 
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  17  dicembre
2015, n. 207, recante il «Regolamento in materia di parametri  fisici
per l'ammissione ai concorsi per il reclutamento nelle Forze  armate,
nelle Forze di polizia a Ordinamento militare e civile  e  nel  Corpo
nazionale dei Vigili del fuoco», emanato in attuazione della legge 12
gennaio 2015, n. 2; 
    Vista  la  direttiva  tecnica  edizione   2016   dell'Ispettorato
generale della Sanita'  militare,  recante  «Modalita'  tecniche  per
l'accertamento e la verifica dei parametri fisici», emanata ai  sensi
del precitato decreto del Presidente  della  Repubblica  17  dicembre
2015, n. 207; 
    Visto  il  comma  4-bis   dell'art.   643   del   citato   Codice
dell'Ordinamento militare,  introdotto  dal  decreto  legislativo  26
aprile 2016, n. 91, il quale  stabilisce  che  nei  concorsi  per  il
reclutamento del personale delle Forze armate i termini di  validita'
delle graduatorie finali  approvate,  ai  fini  dell'arruolamento  di
candidati risultati idonei ma non vincitori,  sono  prorogabili  solo
nei casi e nei termini previsti dallo stesso Codice; 
    Visto l'art. 2, comma 1, lettera c) del  decreto  legislativo  29
maggio 2017, n. 94, recante «Disposizioni in materia di riordino  dei
ruoli e delle carriere del personale delle  Forze  armate,  ai  sensi
dell'art. 1, comma 5, secondo periodo, della legge 31 dicembre  2012,
n. 244»; 
    Vista la direttiva tecnica in materia di protocolli sanitari  per
la somministrazione di profilassi vaccinali  al  personale  militare,
allegata al decreto interministeriale 16 maggio 2018; 
    Visto il decreto ministeriale 18 ottobre 2018,  concernente,  tra
l'altro, requisiti di partecipazione, titoli di studio,  tipologia  e
modalita' di svolgimento dei concorsi e delle prove  d'esame  per  il
reclutamento degli ufficiali  in  servizio  permanente  dell'Esercito
italiano,  della  Marina  militare  e  dell'Aeronautica  militare   e
successive modificazioni e integrazioni; 
    Vista la legge 30 dicembre 2020, n.  178,  recante  «Bilancio  di
previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2021  e  bilancio
pluriennale per il triennio 2021 - 2023 (Legge di bilancio 2021); 
    Vista la lettera n. M_D SSMD REG2021 0093503 del 17  maggio  2021
dello  Stato  maggiore  della  difesa  concernente   il   piano   dei
reclutamenti per l'anno 2022; 
    Vista la lettera n. M_D MSTAT0064620 del 30 luglio 2021,  con  la
quale lo Stato maggiore della Marina militare ha  chiesto  di  indire
per l'anno 2022 quattro concorsi, per titoli ed esami, per la  nomina
di complessivi diciassette ufficiali in servizio permanente nei ruoli
normali della Marina militare, di cui sei nel Corpo del  genio  della
Marina   - uno   specialita'   genio   navale    sommergibilista, tre
specialita' armi navali e due specialita' infrastrutture  -, tre  nel
Corpo sanitario militare marittimo, tre nel  Corpo  di  commissariato
militare marittimo e  cinque nel Corpo delle capitanerie di porto; 
    Visto il decreto-legge 19 maggio 2020,  n.  34,  recante  «Misure
urgenti in materia di salute,  sostegno  al  lavoro  e  all'economia,
nonche' di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da
COVID-19», convertito con modificazioni dalla legge 17  luglio  2020,
n. 77; 
    Visto il  decreto  ministeriale  6  luglio  2020  concernente  le
«Prescrizioni tecniche per lo svolgimento delle procedure concorsuali
per l'accesso ai ruoli e alle qualifiche delle  Forze  armate,  delle
Forze di polizia, del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco,  volte  a
prevenire possibili fenomeni di diffusione del contagio da COVID-19»; 
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  in  data  16
luglio 2021, concernente la nomina dell'Ammiraglio  ispettore  Nicola
Carlone a Comandante generale del Corpo delle capitanerie di porto; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 2018 -
registrato alla Corte dei conti il 17 agosto 2018,  reg.ne  succ.  n.
1832- concernente la sua nomina a direttore generale per il personale
militare; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                          Posti a concorso 
 
    1. Sono indetti i sottonotati concorsi, per titoli ed esami,  per
la nomina a Ufficiale in servizio permanente nei ruoli normali  della
Marina militare: 
      a) concorso per la nomina di sei sottotenenti di  vascello  del
Corpo del genio della Marina, cosi' suddivisi: 
        1) uno per la specialita' genio navale sommergibilista; 
        2)  tre  per  la  specialita'  armi  navali   (di   cui   uno
sommergibilista); 
        3) due per la specialita' infrastrutturali; 
      b) concorso per la nomina di tre ufficiali del Corpo  sanitario
militare marittimo - medici, cosi' suddivisi: 
        1)  due  tenenti  di  vascello,   specialisti   in   malattie
dell'apparato respiratorio, chirurgia generale,  chirurgia  toracica,
chirurgia  vascolare,  dermatologia  e  venereologia,  ginecologia  e
ostetricia, igiene e medicina preventiva, medicina interna,  medicina
del   lavoro,   neurologia,    oftalmologia,    otorinolaringoiatria,
psichiatria, radiodiagnostica, traumatologia e  ortopedia,  urologia,
chirurgia maxillo-facciale, medicina  d'emergenza-urgenza,  anestesia
rianimazione  terapia  intensiva  e  del  dolore,  malattie  apparato
cardiovascolare, medicina  legale  e  delle  assicurazioni,  medicina
dello sport e dell'esercizio fisico; 
        2) un sottotenente di vascello, medico generico; 
      c) concorso per la nomina di tre sottotenenti di  vascello  del
Corpo di commissariato militare marittimo; 
      d) concorso per la nomina di cinque  sottotenenti  di  vascello
del Corpo delle Capitanerie di Porto, cosi' suddivisi: 
        1) due per laureati in giurisprudenza; 
        2)  tre  per  laureati  nelle  seguenti  classi  di   laurea:
ingegneria   informatica,   ingegneria   elettronica,    informatica,
sicurezza informatica, ingegneria delle telecomunicazioni. 
    2. Nell'ambito dei concorsi di cui al precedente  comma  1,  sono
previste le seguenti  riserve  di  posti  a  favore  degli  ufficiali
ausiliari che abbiano  prestato  per  almeno diciotto  mesi  servizio
senza   demerito   nell'Esercito,    nella    Marina    militare    e
nell'Aeronautica militare,  ai  sensi  dell'art.  678,  comma  4  del
decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66: 
      a) un posto per il concorso di cui  al  comma  1,  lettera  a),
numero 1), due posti per il concorso di cui al comma 1,  lettera  a),
numero 2) e due posti per il concorso di cui al comma 1, lettera  a),
numero 3); 
      b) un posto per il concorso di cui  al  comma  1,  lettera  b),
numero 1) e un posto per il concorso di cui al comma 1,  lettera  b),
numero 2); 
      c) due posti per il concorso di cui al comma 1, lettera c); 
      d) due posti per il concorso di cui al  comma  1,  lettera  d),
numero 1) e due posti per il concorso di cui al comma 1, lettera  d),
numero 2). 
    Inoltre nel concorso di cui  al  precedente  comma  1,  ai  sensi
all'art. 645 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n.  66, un  posto
e' riservato al coniuge e ai figli superstiti ovvero  ai  parenti  in
linea  collaterale  di  secondo  grado  (se  unici  superstiti)   del
personale delle Forze armate e delle Forze  di  polizia  deceduto  in
servizio e per causa di servizio. 
    3. In caso di mancata copertura dei posti in uno dei concorsi  di
cui al precedente comma 1, lettere  a),  b)  e  c)  per  mancanza  di
concorrenti idonei, la Direzione generale per il  personale  militare
si riserva la  facolta',  in  relazione  alle  esigenze  della  Forza
armata, di portare i posti non ricoperti in  aumento  a  uno  o  agli
altri due rimanenti  concorsi  secondo  la  relativa  graduatoria  di
merito. In caso di mancata copertura dei posti in uno dei concorsi di
cui al precedente comma 1, lettera d), numeri 1) e 2),  per  mancanza
di  concorrenti  idonei,  la  Direzione  generale  per  il  personale
militare si riserva la facolta', in  relazione  alle  esigenze  della
Forza armata, di portare i posti non ricoperti in  aumento  all'altro
concorso secondo la relativa graduatoria di merito. Qualora il  posto
non ricoperto  sia  un  posto  riservato,  esso  sara'  a  sua  volta
destinato prioritariamente  ai  concorrenti  riservatari,  sempreche'
nella graduatoria del concorso oggetto  della  devoluzione  vi  siano
concorrenti riservatari idonei e sia rispettato  il  limite  dell'80%
previsto dal gia' citato art. 678, comma 4 del decreto legislativo 15
marzo 2010, n. 66. 
    4.  Resta  impregiudicata  per  l'Amministrazione  la   facolta',
esercitabile in qualunque momento, di revocare il presente  bando  di
concorso,  variare  il  numero  dei  posti,  modificare,   annullare,
sospendere o rinviare lo svolgimento  delle  attivita'  previste  dal
concorso o  l'ammissione  al  corso  applicativo  dei  vincitori,  in
ragione di  esigenze  attualmente  non  valutabili  ne'  prevedibili,
ovvero in applicazione di leggi di bilancio dello Stato o finanziarie
o di disposizioni di contenimento della spesa pubblica. In tal  caso,
ove necessario, l'Amministrazione della  difesa  ne  dara'  immediata
comunicazione nel portale dei concorsi on-line  del  Ministero  della
difesa che avra' valore di notifica a tutti gli effetti. 
    5. Nel caso in cui  l'Amministrazione  eserciti  la  potesta'  di
auto-organizzazione prevista dal comma precedente, non  sara'  dovuto
alcun rimborso pecuniario ai candidati circa  eventuali  spese  dagli
stessi sostenute per la partecipazione alle selezioni concorsuali. 
    6.  La  predetta  Direzione  generale  si  riserva  altresi'   la
facolta', nel caso di eventi avversi  di  carattere  eccezionale  che
impediscano oggettivamente a un  rilevante  numero  di  candidati  di
presentarsi nei tempi e nei giorni previsti per l'espletamento  delle
prove concorsuali, di prevedere  sessioni  di  recupero  delle  prove
stesse. In tal caso, sara'  dato  avviso  nel  portale  dei  concorsi
on-line del Ministero della difesa definendone le modalita'  e  avra'
valore di notifica a tutti gli effetti, per tutti gli interessati. 
                               Art. 2 
 
                     Requisiti di partecipazione 
 
    1. Possono partecipare,  a  uno  solo  dei  concorsi  di  cui  al
precedente art. 1, i candidati di entrambi i sessi che, alla data  di
scadenza del termine di  presentazione  delle  domande  indicato  nel
successivo art. 4, comma 1: 
      a) non abbiano superato il giorno di compimento del: 
        1) 40°  anno  di  eta',  se  ufficiali  in  ferma  prefissata
dell'Esercito, della Marina militare o dell'Aeronautica militare  che
abbiano completato un  anno  di  servizio  in  tale  posizione  o  se
ufficiali inferiori delle Forze di completamento, ai sensi  dell'art.
653, comma 1 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66; 
        2) 34°  anno  di  eta',  se  ufficiali  in  ferma  prefissata
dell'Arma dei carabinieri che abbiano completato un anno di  servizio
o se ufficiali inferiori delle Forze di completamento  dell'Arma  dei
carabinieri, ai sensi dell'art. 653, comma 1 del decreto  legislativo
15 marzo 2010, n. 66; 
        3) se non appartenenti alle predette categorie: 
          38° anno di eta' per i tre  posti  a  concorso  di  cui  al
precedente art. 1, comma 1, lettera b), numero 1); 
          35° anno di eta' per i restanti posti a concorso; 
      b) siano cittadini italiani; 
      c) godano dei diritti civili e politici; 
      d) non siano stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti
dall'impiego presso  una  pubblica  amministrazione,  licenziati  dal
lavoro alle dipendenze di  pubbliche  amministrazioni  a  seguito  di
procedimento disciplinare ovvero prosciolti, d'autorita' o d'ufficio,
da precedente arruolamento volontario nelle Forze armate o di Polizia
per motivi disciplinari o  di  inattitudine  alla  vita  militare,  a
esclusione dei proscioglimenti per inidoneita' psico-fisica; 
    e) se concorrenti di sesso maschile, non siano  stati  dichiarati
obiettori di coscienza ovvero ammessi a prestare servizio sostitutivo
civile ai sensi della legge 8 luglio 1998, n. 230, a meno che abbiano
presentato  apposita  dichiarazione  irrevocabile  di  rinuncia  allo
status di obiettore di coscienza presso l'Ufficio  nazionale  per  il
servizio civile non prima che siano decorsi almeno cinque anni  dalla
data in cui sono stati collocati in congedo, come disposto  dall'art.
636 del decreto legislativo 15  marzo  2010,  n.  66.  In  tal  caso,
l'esito della dichiarazione dovra' essere allegato in copia  digitale
alla domanda di partecipazione al concorso; 
      f) non siano stati condannati per delitti  non  colposi,  anche
con  sentenza  di  applicazione  della  pena  su  richiesta,  a  pena
condizionalmente sospesa o con decreto penale di condanna, ovvero non
siano in  atto  imputati  in  procedimenti  penali  per  delitti  non
colposi; 
      g) non siano stati sottoposti a misure di prevenzione; 
      h) abbiano tenuto condotta incensurabile; 
      i)  non  abbiano  tenuto  comportamenti  nei  confronti   delle
istituzioni  democratiche  che  non  danno  sicuro   affidamento   di
scrupolosa fedelta' alla Costituzione repubblicana e alle ragioni  di
sicurezza dello Stato; 
      j) siano in possesso di uno dei seguenti titoli di studio: 
        1) per il concorso di cui al  precedente  art.  1,  comma  1,
lettera a, numero 1):  LM  28  (classe  delle  lauree  magistrali  in
ingegneria elettrica), LM  33  (classe  delle  lauree  magistrali  in
ingegneria meccanica), LM  34  (classe  delle  lauree  magistrali  in
ingegneria navale); 
        2) per il concorso di cui al  precedente  art.  1,  comma  1,
lettera a, numero 2):  LM  32  (classe  delle  lauree  magistrali  in
ingegneria informatica), LM 18 (classe  delle  lauree  magistrali  in
informatica), LM 66 (classe  delle  lauree  magistrali  in  sicurezza
informatica), LM-40 (classe delle lauree magistrali  in  matematica),
LM 17 (classe delle lauree magistrali in fisica), LM 29 (classe delle
lauree  in  ingegneria  elettronica),  LM  27  (classe  delle  lauree
magistrali in telecomunicazioni); 
        3) per il concorso di cui al  precedente  art.  1,  comma  1,
lettera a)  numero  3):  LM-4  (classe  delle  lauree  magistrali  in
architettura e ingegneria edile-architettura),  LM-23  (classe  delle
lauree magistrali in ingegneria civile), LM-24 (classe  delle  lauree
magistrali in ingegneria dei sistemi edilizi),  LM-26  (classe  delle
lauree magistrali in ingegneria della sicurezza), LM-35 (classe delle
lauree magistrali in ingegneria per l'ambiente  e  il  territorio)  e
LM-48 (classe delle lauree magistrali in pianificazione  territoriale
urbanistica e ambientale). I concorrenti devono, inoltre,  essere  in
possesso  dell'abilitazione  all'esercizio  di  una  delle   seguenti
professioni, ai sensi degli articoli 15, 16, 45 e 46 del decreto  del
Presidente della Repubblica n. 328/2001: 
          architetto; 
          pianificatore territoriale; 
          ingegnere civile e ambientale; 
        4) per il concorso di cui al  precedente  art.  1,  comma  1,
lettera b), n. 1): LM-41 (classe delle lauree magistrali in  medicina
e chirurgia). I concorrenti devono, inoltre, essere  in  possesso  di
una   delle   seguenti   specializzazioni:   malattie   dell'apparato
respiratorio,  chirurgia  generale,  chirurgia  toracica,   chirurgia
vascolare, dermatologia e  venereologia,  ginecologia  e  ostetricia,
igiene e medicina preventiva, medicina interna, medicina del  lavoro,
neurologia,    oftalmologia,    otorinolaringoiatria,    psichiatria,
radiodiagnostica,  traumatologia  e  ortopedia,  urologia,  chirurgia
maxillo-facciale,     medicina     d'emergenza-urgenza,     anestesia
rianimazione  terapia  intensiva  e  del  dolore,  malattie  apparato
cardiovascolare, medicina  legale  e  delle  assicurazioni,  medicina
dello sport e dell'esercizio fisico; 
        5) per il concorso di cui al  precedente  art.  1,  comma  1,
lettera b), numero 2):  LM-41  (classe  delle  lauree  magistrali  in
medicina e chirurgia).  I  concorrenti  devono,  inoltre,  essere  in
possesso dell'abilitazione all'esercizio della professione di  medico
chirurgo; 
        6) per il concorso di cui al  precedente  art.  1,  comma  1,
lettera c): LM-16 (classe delle lauree magistrali in finanza),  LM-56
(classe delle lauree magistrali in  scienze  dell'economia)  e  LM-77
(classe delle lauree magistrali in scienze economico-aziendali); 
        7) per il concorso di cui al  precedente  art.  1,  comma  1,
lettera d), numero 1): LMG/01  (classe  delle  lauree  magistrali  in
giurisprudenza); 
        8) per il concorso di cui al  precedente  art.  1,  comma  1,
lettera d), numero 2):  LM-32  (classe  delle  lauree  magistrali  in
ingegneria informatica), LM-29 (classe  delle  lauree  magistrali  in
ingegneria elettronica), LM-18 (classe  delle  lauree  magistrali  in
informatica), LM-66 (classe  delle  lauree  magistrali  in  sicurezza
informatica), LM-27 (classe delle  lauree  magistrali  in  ingegneria
delle telecomunicazioni). 
    Saranno ritenuti validi  anche  i  titoli  di  laurea  conseguiti
secondo i precedenti  ordinamenti,  in  virtu'  delle  corrispondenze
indicate dal decreto interministeriale 9  luglio  2009  e  successive
modifiche e integrazioni. 
    Per i titoli di studio  conseguiti  all'estero  e'  richiesta  la
dichiarazione  di  equipollenza  ovvero  di  equivalenza  secondo  la
procedura prevista dall'art. 38 del decreto legislativo 165/2001,  la
cui modulistica e' disponibile sul sito web  del  Dipartimento  della
funzione                                                     pubblica
(http://www.funzionepubblica.gov.it/articolo/dipartimento/22-02-2016/
modulo-la-richiesta-dellequivalenza-del-titolo-di-studio-stranieri).
Il candidato che non sia ancora  in  possesso  del  provvedimento  di
equipollenza  o  equivalenza  dovra'  dichiarare  nella  domanda   di
partecipazione di aver presentato la relativa  richiesta,  ovvero  le
sole  lauree   magistrali   conseguite   in   territorio   nazionale,
riconosciute per legge o per decreto ministeriale equipollente ad una
di quelle prescritte per la partecipazione al concorso indetto con il
presente decreto. 
    In entrambi i casi, i concorrenti dovranno produrre  ed  allegare
alla domanda di candidatura una dichiarazione che riporti gli estremi
del provvedimento di  equipollenza  oppure  copia  del  provvedimento
stesso. 
    Il difetto anche di uno soltanto dei requisiti di cui al presente
articolo, determinera' l'esclusione dal concorso. 
    2. Il conferimento della nomina ai vincitori dei concorsi indetti
con il presente bando e l'ammissione dei medesimi al prescritto corso
applicativo sono subordinati al possesso dell'idoneita'  psico-fisica
e attitudinale al servizio incondizionato quali ufficiali in servizio
permanente nei ruoli normali della Marina militare, da accertarsi con
le modalita' di cui ai successivi articoli 10 e 11. 
    3. I requisiti di partecipazione di cui  al  precedente  comma  1
devono  essere  posseduti  alla  data  di  scadenza  del  termine  di
presentazione  delle  domande  di  partecipazione  ai  concorsi.  Gli
stessi, fatta eccezione per quello di cui al comma 1, lettera a)  del
presente articolo dovranno essere mantenuti fino alla data di  nomina
a ufficiale  in  servizio  permanente  e  durante  la  frequenza  del
previsto corso applicativo. 
                               Art. 3 
 
       Portale dei concorsi on-line del Ministero della difesa 
 
    1. Le procedure relative ai concorsi di cui al precedente art. 1,
comma 1, vengono gestite tramite il portale dei concorsi on-line  del
Ministero della difesa  (da  ora  in  poi  «portale»),  raggiungibile
attraverso il sito internet www.difesa.it area «siti di  interesse  e
approfondimenti», pagina «Concorsi e scuole militari», link «concorsi
on-line»     ovvero     collegandosi     direttamente     al     sito
«https://concorsi.difesa.it». 
    2. Attraverso detto  portale,  i  candidati  potranno  presentare
domanda di partecipazione ai concorsi di cui al  precedente  art.  1,
comma 1, e ricevere con le modalita' di cui al successivo art.  5  le
successive comunicazioni inviate  dalla  Direzione  generale  per  il
personale militare o da enti dalla stessa delegati alla gestione  dei
concorsi. 
    3. Per usufruire  dei  servizi  offerti  dal  portale,  ai  sensi
dell'art. 24 del decreto-legge n.  76/2020,  i  concorrenti  dovranno
essere in  possesso  di  credenziali  rilasciate  da  un  gestore  di
identita' digitale nell'ambito  del  Sistema  pubblico  di  identita'
digitale (SPID), Carta d'identita' elettronica (CIE), Carta nazionale
dei servizi (CNS). 
    4. La  progressiva  conclusione  degli  adeguamenti  sistemistici
necessari garantira' la  disponibilita'  di  tutte  le  modalita'  di
accesso sopraindicate. 
                               Art. 4 
 
                      Domande di partecipazione 
 
    1. Previo accesso al proprio profilo  sul  portale,  i  candidati
compilano e inoltrano  la  domanda  di  partecipazione  al  concorso,
secondo le modalita' descritte ai commi successivi, entro il  termine
perentorio  di  30  giorni  decorrenti  da  quello  successivo   alla
pubblicazione del  presente  bando  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 
    2. Il sistema informatico consente di  salvare  una  bozza  della
domanda  nel  proprio  profilo  on-line,  ferma  la   necessita'   di
completarla e/o inoltrarla entro il termine di presentazione  di  cui
al precedente comma 1. I candidati,  al  momento  della  compilazione
della domanda di partecipazione, predispongono copia per immagini (un
unico file in formato PDF o JPEG con dimensione massima di 3 Mb)  dei
documenti/autocertificazioni che intendono  o  devono  allegare  alla
domanda di partecipazione al fine della valutazione dei titoli di cui
al successivo art. 14, ovvero quelle attestanti  l'equiparazione  del
titolo di studio posseduto, qualora  conseguito  all'estero,  nonche'
quelle  attestanti  eventuali  titoli  di  preferenza.  E'  cura  del
candidato  assegnare  a  tale  file   il   nome   corrispondente   al
certificato/attestazione   nello   stesso    contenute    (ad    es.:
titoli_merito.pdf, equiparazione.pdf, titoli_preferenza.pdf ecc.). 
    3. I candidati potranno integrare o modificare quanto  dichiarato
nella domanda di partecipazione, ovvero revocare la stessa, entro  la
scadenza del termine previsto  per  la  presentazione  della  stessa.
Terminata  la  compilazione  i  candidati  procedono  all'inoltro  al
sistema informatico centrale di acquisizione on-line senza uscire dal
proprio profilo, per  poi  ricevere  una  comunicazione  a  video  e,
successivamente, un  messaggio  di  posta  elettronica  dell'avvenuta
acquisizione. Con l'inoltro della candidatura  il  sistema  generera'
una ricevuta della stessa che riporta tutti i dati inseriti  in  sede
di compilazione. Tale ricevuta, che verra' automaticamente salvata ed
eventualmente aggiornata a seguito di integrazioni e/o  modifiche  da
parte dell'utente,  nell'area  personale  del  profilo  utente  nella
sezione «i miei concorsi», sara' sempre disponibile per  le  esigenze
del concorrente e dovra' essere esibita e, ove richiesto,  consegnata
in occasione della prima prova concorsuale. 
    4. Nella domanda di partecipazione i concorrenti devono  indicare
i loro dati anagrafici, le informazioni attestanti  il  possesso  dei
requisiti  di  partecipazione,   l'universita'   presso   cui   hanno
conseguito   il   titolo   di   studio   costituente   requisito   di
partecipazione compreso l'indirizzo e-mail istituzionale e  i  titoli
che danno luogo a riserva o preferenza a parita' di punteggio. 
    5. L'invio della domanda secondo le modalita' descritte  conclude
la procedura di presentazione della stessa e l'acquisizione dei  dati
sui quali l'Amministrazione effettuera' la verifica del possesso  dei
requisiti di partecipazione al concorso, nonche' dei titoli di merito
e/o preferenziali. 
    6. Le domande di partecipazione inoltrate  con  qualsiasi  mezzo,
anche telematico, diverso rispetto a quelli sopraindicati  e/o  senza
la  previa  registrazione   al   portale   non   saranno   prese   in
considerazione e il  candidato  non  verra'  ammesso  alla  procedura
concorsuale. 
    7. In caso di avaria temporanea del sistema informatico  centrale
che si verificasse durante il periodo previsto per  la  presentazione
delle  domande,  l'Amministrazione  si  riserva  di  posticipare   il
relativo termine di scadenza per un numero di giorni congruo rispetto
a  quelli  di  mancata  operativita'   del   sistema.   Dell'avvenuto
ripristino e della proroga del termine  per  la  presentazione  delle
domande  sara'  data  notizia  con   avviso   pubblicato   nel   sito
www.difesa.it e nel portale, secondo quanto previsto  dal  successivo
art. 6. In tal caso, resta comunque invariata all'iniziale termine di
scadenza per la presentazione delle  domande  di  cui  al  precedente
comma 1 la data relativa al possesso dei requisiti di  partecipazione
indicata al precedente art. 2. 
    8. Qualora l'avaria del sistema informatico  fosse  tale  da  non
consentire  un  ripristino  della  procedura  in  tempi  rapidi,   la
Direzione generale per il personale militare provvedera' a  informare
i candidati con avviso pubblicato nel portale  dei  concorsi  nonche'
nel sito www.persomil.difesa.it circa le determinazioni  adottate  al
riguardo. 
    9. Con l'inoltro telematico della domanda, il candidato, oltre  a
manifestare esplicitamente il consenso alla raccolta e al trattamento
dei  dati  personali  che  lo  riguardano  e   che   sono   necessari
all'espletamento dell'iter  concorsuale,  compresa  la  verifica  dei
requisiti di partecipazione per il tramite  degli  organi  competenti
e/o dipendenti, si assume la responsabilita' penale  circa  eventuali
dichiarazioni  mendaci,  ai  sensi  dell'art.  76  del  decreto   del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. 
    10. La  Direzione  generale  per  il  personale  militare  potra'
chiedere  la  regolarizzazione  delle  domande  che,  presentate  nei
termini, risultino formalmente irregolari per vizi sanabili. 
    11. Il sistema provvedera' a informare i Comandi di appartenenza,
tramite  messaggio  al  rispettivo  indirizzo  di  posta  elettronica
istituzionale  (non  PEC)  indicato  dal  concorrente  in   sede   di
compilazione della domanda, dell'avvenuta presentazione della  stessa
da parte del personale alle loro dipendenze.  Tali  comandi,  per  il
personale dell'Esercito, dell'Aeronautica militare  e  dell'Arma  dei
carabinieri, dovranno provvedere: 
      a) se in servizio a: 
        redigere,  per  ciascun   concorrente,   apposito   documento
caratteristico, redatto fino alla data di  scadenza  del  termine  di
presentazione delle domande di partecipazione  al  concorso,  con  la
seguente motivazione: «partecipazione al concorso ruolo normale della
Marina militare - anno 2022»; 
        predisporre, la copia per  immagine  (file  in  formato  PDF)
salvata su idoneo supporto informatico non riscrivibile (CD/DVD), uno
per  ogni  concorrente  alla  proprie   dipendenze   della   seguente
documentazione: 
          stato di servizio  o  foglio  matricolare  aggiornati  come
sopra; 
          attestazione e dichiarazione di completezza; 
          libretto personale o cartella personale. 
    La suddetta documentazione, unitamente  ad  apposita  lettera  di
trasmissione sulla quale dovra' essere  rilasciata  dichiarazione  di
conformita' all'originale ai sensi dell'art. 22, comma 2 del  decreto
legislativo 7 marzo  2005  n.  82  (fac-simile  in  allegato  A,  che
costituisce parte integrante al  presente  bando)  dovra'  pervenire,
entro il ventesimo giorno successivo alla scadenza del termine per la
presentazione  delle  domande,  all'indirizzo  di  posta  certificata
«persomil@postacert.difesa.it»  della  Direzione  generale   per   il
personale militare che provvedera'  a  consegnarla  alla  commissione
esaminatrice; 
      b) se in  congedo  predisporre  la  documentazione  di  cui  al
secondo alinea della precedente lettera a) da trasmettere, unitamente
ad  apposita  lettera  di  trasmissione  sulla  quale  dovra'  essere
rilasciata dichiarazione  di  conformita'  di  cui  sopra,  entro  il
ventesimo  giorno  successivo  al  termine   di   scadenza   per   la
presentazione  delle   domande   di   partecipazione   al   concorso,
all'indirizzo  di  posta  certificata  «persomil@postacert.difesa.it»
della Direzione generale per il personale militare che provvedera'  a
consegnarla alla commissione esaminatrice. 
    12. Per i concorrenti in  servizio  o  in  congedo  della  Marina
militare, fatto salvo l'obbligo per  i  comandi  dei  concorrenti  in
servizio di redigere e trasmettere,  nei  termini  sopraindicati,  il
documento  caratteristico,  l'attestazione  e  la  dichiarazione   di
completezza prescritti per  la  partecipazione  ai  concorsi  all'11^
Divisione della Direzione generale  per  il  personale  militare,  le
pratiche  personali  riservate   verranno   rese   disponibili   alle
commissioni esaminatrici direttamente dalla Direzione generale per il
personale militare. 
                               Art. 5 
 
                   Comunicazioni con i concorrenti 
 
    1. Tramite il proprio profilo nel portale,  il  concorrente  puo'
anche accedere alla sezione relativa alle comunicazioni. Tale sezione
sara' suddivisa in un'area pubblica relativa  alle  comunicazioni  di
carattere collettivo (avvisi di modifica del  bando,  variazione  del
diario di svolgimento delle prove scritte, calendari  di  svolgimento
degli accertamenti psico-fisici  e  attitudinali,  ecc.),  e  un'area
privata nella quale saranno  rese  disponibili  le  comunicazioni  di
carattere personale. I candidati ricevono notizia della  presenza  di
tali comunicazioni mediante messaggio di posta  elettronica,  inviato
all'indirizzo fornito in fase di registrazione, ovvero mediante sms. 
    2. Le comunicazioni di  carattere  collettivo,  hanno  valore  di
notifica a tutti gli effetti e nei confronti di tutti i candidati. Le
eventuali  comunicazioni  di  carattere  personale  potranno   essere
inviate ai concorrenti anche  con  messaggio  di  posta  elettronica,
posta elettronica certificata (se dichiarata  dai  concorrenti  nella
domanda di partecipazione), con lettera raccomandata o telegramma. 
    3. Salvo quanto previsto  dal  precedente  art.  4,  comma  4,  i
candidati possono inviare, successivamente al termine di scadenza per
la presentazione  delle  domande,  eventuali  comunicazioni  (ad  es.
variazione della residenza, della posizione giudiziaria,  della  sede
di  servizio,  dei  recapiti  ecc.),  tramite  messaggio   di   posta
elettronica  (PE)  -utilizzando  esclusivamente  un  account  di  PE-
all'indirizzo   persomil@persomil.difesa.it   o   posta   elettronica
certificata (PEC) -utilizzando  esclusivamente  un  account  di  PEC-
all'indirizzo persomil@postacert.difesa.it indicando il  concorso  al
quale partecipano e allegando copia per immagine (file formato PDF  o
JPEG con dimensione massima di 3 Mb) di  un  documento  di  identita'
rilasciato da un'Amministrazione dello Stato. 
    4.  Resta  a  carico  del  candidato  la  responsabilita'   circa
eventuali  disguidi  derivanti   da   errate,   mancate   o   tardive
comunicazioni da parte del medesimo di variazioni  dell'indirizzo  di
posta elettronica ovvero del numero di utenza di  telefonia  fisso  e
mobile. 
    5.  Per  semplificare  le  operazioni  di  gestione  del   flusso
automatizzato della posta in ingresso alla Direzione generale per  il
personale militare, l'oggetto di tutte le comunicazioni  inviate  dai
candidati dovra' essere preceduto dal codice «RN_MM_2022_3S». 
                               Art. 6 
 
                      Svolgimento dei concorsi 
 
    1. Lo svolgimento di ciascuno dei concorsi di cui  al  precedente
art. 1, comma 1, prevede: 
      a) due prove scritte; 
      b) valutazione dei titoli di merito; 
      c) accertamenti psico-fisici; 
      d) accertamento attitudinale; 
      e) prova orale; 
      f) prova orale facoltativa di lingua straniera. 
    I concorrenti ammessi alle prove e agli  accertamenti  suindicati
dovranno presentarsi muniti di carta d'identita' o altro documento di
riconoscimento  provvisto  di  fotografia,  in  corso  di  validita',
rilasciato da un'Amministrazione dello Stato. 
    2. L'Amministrazione della difesa non  rispondera'  di  eventuale
danneggiamento o perdita  di  oggetti  personali  che  i  concorrenti
lasceranno incustoditi nel corso delle prove e degli accertamenti  di
cui al comma 1 del presente articolo. 
    3. A mente dell'art. 580, comma  3  del  decreto  del  Presidente
della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, i concorrenti -compresi quelli
di sesso femminile che si  siano  trovati  nelle  condizioni  di  cui
all'art. 585 dello stesso decreto- all'atto  dell'approvazione  della
graduatoria di merito del  concorso  al  quale  partecipano  dovranno
essere risultati idonei in tutte le prove e in tutti gli accertamenti
previsti nel precedente comma 1. In caso  contrario  saranno  esclusi
dal concorso. 
                               Art. 7 
 
                             Commissioni 
 
    1. Con successivi decreti dirigenziali saranno nominate: 
      a) la commissione esaminatrice, distinta per ciascun corpo, per
le prove scritte, per la valutazione dei titoli  di  merito,  per  le
prove orali e per la formazione della graduatoria di merito; 
      b) la commissione per gli accertamenti psico-fisici, unica  per
tutti i corpi; 
      c) la commissione per gli ulteriori accertamenti sanitari,  per
tutti i corpi; 
      d) la commissione per l'accertamento  attitudinale,  unica  per
tutti i corpi. 
    2. Le commissioni esaminatrici di  cui  al  precedente  comma  1,
lettera a), distinte per ciascun corpo, saranno cosi' composte: 
      a) un ufficiale di grado non inferiore a Capitano di  Vascello,
presidente; 
      b) due o piu' ufficiali di grado non inferiore  a  Capitano  di
Corvetta, membri; 
      c) un ufficiale  inferiore  o  un  sottufficiale  della  Marina
militare di  grado  non  inferiore  a  Primo  Maresciallo  ovvero  un
dipendente civile del Ministero della difesa appartenente alla  terza
area funzionale, segretario senza diritto di voto. 
    La predetta commissione potra' essere integrata  da  uno  o  piu'
esperti civili o militari, per le singole materie oggetto  di  esame,
in qualita' di membri aggiunti. I membri aggiunti avranno diritto  di
voto nelle sole materie per le quali sono stati chiamati a  integrare
la commissione. 
    3. La commissione per gli accertamenti  psico-fisici  di  cui  al
precedente comma 1, lettera b) sara' composta da: 
      a) un ufficiale medico di grado non  inferiore  a  Capitano  di
Fregata del Corpo sanitario militare marittimo, presidente; 
      b) due o piu' ufficiali medici di grado non inferiore a Tenente
di Vascello del Corpo sanitario militare marittimo, membri; 
      c) un ufficiale inferiore ovvero un sottufficiale della  Marina
militare del ruolo marescialli, segretario senza diritto di voto. 
    Detta commissione si avvarra' del supporto  di  ufficiali  medici
specialisti dell'Amministrazione della difesa o di medici specialisti
esterni. 
    4. La commissione per gli ulteriori accertamenti sanitari, di cui
al precedente comma 1, lettera c) sara' composta da: 
      a) un ufficiale medico di grado non  inferiore  a  Capitano  di
Fregata del Corpo sanitario militare marittimo, presidente; 
      b) due o piu' ufficiali medici di grado non inferiore a Tenente
di Vascello del Corpo sanitario militare marittimo, membri; 
      c) un ufficiale inferiore ovvero un sottufficiale della  Marina
militare del ruolo marescialli, segretario senza diritto di voto. 
    Detta commissione si avvarra' del supporto  di  ufficiali  medici
specialisti della Marina militare o di medici specialisti esterni. 
    Gli ufficiali del  Corpo  sanitario  militare  marittimo  facenti
parte di detta commissione dovranno  essere  diversi  da  quelli  che
abbiano  fatto  parte  della   commissione   per   gli   accertamenti
psico-fisici di cui al precedente comma 3. 
    5. La commissione  per  l'accertamento  attitudinale  di  cui  al
precedente comma 1, lettera d) sara' composta da: 
      a) un ufficiale di grado non inferiore a Capitano  di  Fregata,
presidente; 
      b) due ufficiali specialisti in selezione  attitudinale  o  con
qualifica di «perito in materia di selezione attitudinale», di  grado
inferiore  a  quello  del  Presidente,  ovvero  funzionari   sanitari
psicologi appartenenti alla terza area funzionale del Ministero della
difesa, membri; 
      c) un ufficiale inferiore ovvero un sottufficiale della  Marina
militare appartenente al  ruolo  dei  marescialli,  segretario  senza
diritto di voto. 
    Detta  commissione  si  avvarra'  del   supporto   di   ufficiali
specialisti in selezione attitudinale. 
    6. Le commissioni di cui al precedente comma 1, lettere b)  e  d)
devono  far  pervenire  alla  Direzione  generale  per  il  personale
militare -  I  Reparto  reclutamento  e  disciplina  -  1^  Divisione
reclutamento  ufficiali  e  sottufficiali  -  3^  Sezione   -   viale
dell'Esercito n. 186 - 00143 Roma,  i  rispettivi  verbali  entro  il
terzo giorno dalla data di completamento degli stessi. 
                               Art. 8 
 
                            Prove scritte 
 
    1. I candidati ai concorsi che non riceveranno  comunicazione  di
esclusione  dovranno  sostenere   le   prove   scritte   di   cultura
tecnico-professionale, con inizio non prima delle  8,30,  secondo  il
calendario e le sedi che verranno rese note con avviso pubblicato sul
portale dei concorsi, aventi valore di notifica a tutti gli effetti e
per tutti i concorrenti. 
    Dette prove scritte avranno luogo presso  l'Accademia  navale  di
Livorno, viale Italia n. 72 ovvero  presso  il  centro  di  selezione
della Marina militare di Ancona - via della Marina n. 1,  con  inizio
presumibilmente dal mese di gennaio 2022 ed avranno la durata  di due
giorni. 
    Eventuali modifiche delle date o della  sede  di  svolgimento  di
dette prove saranno rese note con avviso pubblicato sul  portale  dei
concorsi di cui al precedente art. 5, comma 2, con valore di notifica
a tutti gli effetti e per tutti i concorrenti. 
    2. I concorrenti saranno tenuti  a  presentarsi  entro  le  7,30,
nella sede e nei giorni indicati  nel  predetto  avviso,  muniti  del
documento di riconoscimento di cui all'art. 6, comma  1,  nonche'  di
copia del messaggio di posta elettronica della corretta  acquisizione
e protocollazione della domanda di partecipazione al concorso di  cui
all'art. 4, comma 4. Essi dovranno portare al  seguito  una  penna  a
sfera a inchiostro  indelebile  nero,  mentre  la  carta  sara'  loro
fornita  sul  posto.  Coloro  che  risulteranno  assenti  al  momento
dell'inizio di ciascuna prova  saranno  considerati  rinunciatari  e,
quindi,  esclusi  dal  concorso,   quali   che   siano   le   ragioni
dell'assenza, comprese quelle dovute a causa di forza maggiore, ferme
restando le salvaguardie previste per gli eventi di cui all'art. 259,
comma 4 del decreto-legge n. 34/2020. 
    3. Le materie  sulle  quali  verteranno  le  prove  scritte  e  i
relativi programmi sono riportati, in relazione a  ciascun  concorso,
negli allegati B,  C,  D,  E,  F,  G  e  H  che  costituiscono  parte
integrante del presente bando. Per quanto concerne  le  modalita'  di
svolgimento delle prove,  saranno  osservate  le  disposizioni  degli
articoli 11, 12, 13 e 14 del decreto del Presidente della  Repubblica
9 maggio 1994, n. 487. 
    4.  Prima  dell'inizio  della  prova,  la  predetta   commissione
valutatrice rendera' note ai concorrenti le modalita' di svolgimento,
il tempo a disposizione per effettuare la prova, nonche' le modalita'
di valutazione della stessa 
    5. Le prove scritte si intenderanno superate  se  il  concorrente
avra' conseguito in ciascuna di esse un  punteggio  non  inferiore  a
18/30. 
    6.   La   Direzione   generale   per   il   personale   militare,
presumibilmente a partire dal mese di marzo  2022,  pubblichera'  nel
portale dei concorsi, l'esito delle prove scritte e  per  coloro  che
abbiano superato le citate prove, nello stesso periodo,  pubblichera'
anche il diario di convocazione per i successivi accertamenti di  cui
agli articoli 10, 11.  La  predetta  comunicazione  avra'  valore  di
notifica a tutti gli effetti e per tutti i concorrenti. 
                               Art. 9 
 
                  Valutazione dei titoli di merito 
 
    1. Allo scopo di contrarre i tempi  delle  procedure  concorsuali
nel   rispetto   della   economicita'   e    celerita'    dell'azione
amministrativa, le commissioni esaminatrici di cui al precedente art.
7, comma  1,  lettera  a)  valuteranno,  previa  identificazione  dei
relativi criteri,  i  titoli  di  merito  dei  soli  concorrenti  che
risulteranno idonei alle prove scritte. A tal  fine  le  commissioni,
dopo aver corretto in forma anonima  gli  elaborati,  procederanno  a
identificare  esclusivamente   gli   autori   di   quelli   giudicati
insufficienti, in modo da definire,  per  sottrazione,  l'elenco  dei
concorrenti  idonei.  Il  riconoscimento  di  questi  ultimi   dovra'
comunque avvenire dopo  la  valutazione  dei  titoli  di  merito.  Le
commissioni esaminatrici valuteranno i titoli, posseduti alla data di
scadenza del termine di presentazione delle domande, che siano  stati
dichiarati con le modalita' indicate nel precedente  art.  4,  ovvero
risultino dalla documentazione matricolare e caratteristica. 
    E' onere dei  concorrenti  fornire  informazioni  dettagliate  su
ciascuno dei titoli posseduti, tra quelli indicati  nell'allegato  I,
ai fini della loro corretta valutazione da  parte  della  commissione
esaminatrice. Qualora sul modello di domanda on-line l'area  relativa
alla descrizione dei titoli di merito posseduti  fosse  insufficiente
per  elencare  gli  stessi  in  maniera  dettagliata  e  completa,  i
concorrenti  potranno  allegare  alla  domanda  delle   dichiarazioni
sostitutive rilasciate ai sensi  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con le  modalita'  indicate  nel
comma  3  dell'art.  4  del  presente  decreto.  Per  quanto  attiene
all'attivita' pubblicistica svolta da concorrenti, qualora la  stessa
sia reperibile sui siti internet  delle  societa'  editrici  o  delle
riviste on-line  nelle  quali  sono  stati  inseriti,  i  concorrenti
dovranno indicare nella domanda i percorsi (URL  -  Uniform  resource
locator) necessari per raggiungere nella  rete  la  pubblicazione  di
interesse. Per le pubblicazioni edite a stampa  i  concorrenti,  dopo
averle indicate nella domanda di  partecipazione,  dovranno  produrne
copia all'atto della presentazione alla prova scritta. 
    2. Formeranno oggetto di  valutazione  da  parte  della  predetta
commissione, fermo restando quanto precisato per le pubblicazioni  di
carattere tecnico-scientifico, solo i titoli di merito posseduti alla
data di scadenza  del  termine  di  presentazione  delle  domande  di
partecipazione  ai  concorsi,  per  i  quali  i  concorrenti  abbiano
fornito, entro la data medesima, analitiche e  complete  informazioni
con una delle modalita' suindicate. 
    3. La commissione disporra' di un punteggio complessivo fino a un
massimo di 15 punti, ripartiti secondo quanto  riportato  nel  citato
allegato I. 
                               Art. 10 
 
                      Accertamenti psico-fisici 
 
    1. Tutti i concorrenti idonei alle prove  di  cui  al  precedente
art. 8 verranno  sottoposti  agli  accertamenti  sanitari,  volti  al
riconoscimento del possesso dell'idoneita' psico-fisica  al  servizio
militare quali ufficiali in servizio  permanente  nei  ruoli  normali
della Marina  militare.  Gli  accertamenti  psico-fisici  di  cui  al
presente articolo, nonche'  l'accertamento  attitudinale  di  cui  al
successivo art. 11 avranno luogo indicativamente nel  mese  di  marzo
2022, secondo il calendario di convocazione di cui al precedente art.
8, comma 6, presso il Centro di selezione della  Marina  militare  di
Ancona, via delle Palombare n. 3. I concorrenti per essere sottoposti
agli accertamenti dovranno essere muniti dei documenti  indicati  nel
successivo comma 2 e, durante il  periodo  di  permanenza  presso  il
predetto Centro (durata presunta: giorni due), non fruiranno di vitto
e  alloggio  a  carico  dell'Amministrazione.  Coloro  che   non   si
presenteranno nel giorno stabilito saranno  considerati  rinunciatari
e,  quindi,  esclusi  dal  concorso,  quali  che  siano  le   ragioni
dell'assenza, comprese quelle dovute a causa di forza maggiore, fatte
salve le salvaguardie previste per gli eventi di  cui  all'art.  259,
comma 4 del decreto-legge n. 34/2020. 
    2. I concorrenti, all'atto della presentazione presso  il  Centro
di selezione della Marina militare di Ancona, dovranno  consegnare  i
seguenti documenti, in originale o in copia resa conforme nei termini
di  legge,  rilasciati,  da  struttura  sanitaria   pubblica,   anche
militare,  o  privata   accreditata   con   il   Servizio   sanitario
nazionale (in  quest'ultimo  caso  dovra'   essere   prodotta   anche
l'attestazione  in  originale  della  struttura  sanitaria   medesima
comprovante detto accreditamento), in data non anteriore a  sei  mesi
da quella di  presentazione  agli  accertamenti  psico-fisici,  salvo
diverse indicazioni: 
      a) se ne sono gia' in possesso, esame radiografico  del  torace
in due proiezioni con  relativo  referto  -  solo  se  esiste  dubbio
diagnostico da parte della commissione  medica  l'esame  radiografico
verra' effettuato presso il Centro di selezione -; 
      b) ai soli fini dell'eventuale successivo impiego,  referto  di
analisi di  laboratorio  concernente  il  dosaggio  quantitativo  del
glucosio 6-fosfatodeidrogenasi (G6PD); 
      c) originale o copia conforme dei seguenti  esami  ematochimici
ed esami strumentali, corredati di referto, rilasciati  in  data  non
anteriore a sei mesi precedenti la visita,  ad  eccezione  di  quello
riguardante il gruppo sanguigno: 
        1) emocromo completo con formula leucocitaria; 
        2) VES; 
        3) glicemia; 
        4) creatininemia; 
        5) trigliceridemia; 
        6) colesterolemia totale e frazionata; 
        7) bilirubinemia diretta e indiretta; 
        8) gamma GT; 
        9) transaminasemia (GOT e GPT); 
        10) markers virali delle epatiti: anti-HAV, HbsAg,  anti-HBs,
anti-HBc e anti-HCV; 
        11) analisi completa delle urine con esame del sedimento; 
        12) attestazione del gruppo sanguigno; 
        13) markers virali: anti HAV (IgM ed IgG), HbsAg,  anti  HBs,
anti HBc e anti HCV; 
        14) ricerca anticorpi per HIV; 
        15) azotemia; 
      d) certificato, conforme al modello riportato nell'allegato  L,
che costituisce parte integrante del presente decreto, rilasciato dal
proprio  medico  di  fiducia  e  controfirmato   dagli   interessati,
attestante lo stato di buona salute, la presenza/assenza di pregresse
manifestazioni  emolitiche,  gravi  manifestazioni  immunoallergiche,
gravi intolleranze  ed  idiosincrasie  a  farmaci  o  alimenti.  Tale
certificato dovra' avere una data di rilascio  non  anteriore  a  sei
mesi a quella di presentazione e la sua mancata consegna determinera'
l'esclusione dal concorso; 
      e) originale e copia conforme del certificato medico  in  corso
di validita' annuale, attestante l'idoneita'  all'attivita'  sportiva
agonistica per l'atletica leggera e  per  il  nuoto,  ovvero  per  le
discipline  sportive  riportate  nella  tabella  B  del  decreto  del
Ministero della sanita' del 18 febbraio  1982  ovvero  per  le  prove
indette  dal  Ministero  della  difesa  per  la  partecipazione  alle
selezioni per  l'arruolamento,  in  data  non  anteriore  a  un  anno
rispetto a quella di  presentazione  alle  prove,  rilasciato  da  un
medico appartenente alla Federazione medico-sportiva italiana  ovvero
a struttura sanitaria pubblica o privata accreditata con il  Servizio
sanitario nazionale (in  quest'ultimo  caso  dovra'  essere  prodotta
anche l'attestazione in originale della struttura sanitaria  medesima
comprovante detto accreditamento) e che esercita in  tali  ambiti  in
qualita' di medico specializzato in medicina dello sport. La  mancata
o difforme presentazione di tale certificato comportera' l'esclusione
dal concorso; 
      f) i soli concorrenti di  sesso  femminile  dovranno,  inoltre,
presentarsi muniti di: 
        1) ecografia pelvica  con  relativo  referto,  eseguita,  con
modalita' sovrapubica, entro i sei  mesi  precedenti  la  data  degli
accertamenti psico-fisici; 
        2)  referto  attestante  l'esito  del  test   di   gravidanza
(mediante analisi su sangue  o  urine),  effettuato  entro  i  cinque
giorni  precedenti  la  data  di  presentazione   agli   accertamenti
psico-fisici; 
      g) i soli concorrenti  risultati  vincitori  dei  concorsi,  al
momento della presentazione al corso applicativo,  dovranno  produrre
inoltre, il certificato di cui al successivo art. 15, comma 5. 
    Tutti gli esami strumentali e di laboratorio chiesti ai candidati
dovranno essere  effettuati  presso  strutture  sanitarie  pubbliche,
anche militari, o  private  accreditate  con  il  Servizio  sanitario
nazionale  (in  quest'ultimo  caso  dovra'  essere   prodotta   anche
l'attestazione  in  originale  della  struttura  sanitaria   medesima
comprovante detto accreditamento). La mancata presentazione anche  di
uno solo dei suddetti documenti sanitari, a eccezione  di  quelli  di
cui alle lettere a), b), c),  numero  11,  c)  numero  12  e  g)  del
presente   comma,   comportera'   l'esclusione   dagli   accertamenti
psico-fisici e, quindi,  dal  concorso.  Il  referto  di  analisi  di
laboratorio concernente il dosaggio del G6PD dovra'  comunque  essere
prodotto  dai  concorrenti  all'atto   dell'incorporamento,   qualora
vincitori. 
    3. La commissione di cui al precedente art. 7, comma  1,  lettera
b), acquisiti i documenti indicati nel comma 2 del presente articolo,
accertera' direttamente il possesso dei seguenti ulteriori  specifici
requisiti: 
      a) parametri fisici: composizione corporea, forza  muscolare  e
massa metabolicamente attiva nei limiti previsti  dall'art.  587  del
decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010,  n.  90,  come
modificato  dall'art.  4,  comma  1,  lettera  c)  del  decreto   del
Presidente della Repubblica 17 dicembre 2015, n. 207 accertati con le
modalita'   previste   dalla   direttiva   tecnica   edizione    2016
dell'Ispettorato  generale  della  sanita'  militare,  citati   nelle
premesse. I predetti parametri  fisici  correlati  alla  composizione
corporea, alla forza muscolare e alla  massa  metabolicamente  attiva
non sono accertati nei confronti del personale militare  in  servizio
in possesso dell'idoneita' incondizionata al servizio militare; 
      b) apparato visivo: visus corretto non  inferiore  a  10/10  in
ciascun occhio dopo aver corretto con lenti ben tollerate il vizio di
rifrazione che non dovra' superare in ciascun occhio  le  3  diottrie
per la miopia e l'astigmatismo miopico composto, le  3  diottrie  per
l'ipermetropia e l'astigmatismo ipermetropico composto, le 2 diottrie
per l'astigmatismo miopico e ipermetropico semplice,  le  3  diottrie
per  l'astigmatismo  misto,  le  1,5  diottrie  per   la   componente
cilindrica negli astigmatismi composti e misti,  le  3  diottrie  per
l'anisometropia sferica e  astigmatica,  purche'  siano  presenti  la
fusione e la visione binoculare. Senso cromatico normale alle lane; 
      c) apparato uditivo: la funzionalita'  uditiva  sara'  saggiata
con esame audiometrico tonale  liminare  in  camera  silente.  Potra'
essere tollerata una perdita uditiva monolaterale/bilaterale isolata:
valori >20 e ≤ 30 dB per le frequenze tra 500 e 3000 Hz e ≤ 35  dB  a
250-4000-6000-8000 Hz. 
        Monolaterale: valori maggiori di 20 e ≤ 30 dB; 
        Bilaterale: PPT maggiore del 20% e ≤ 25%; 
      d) dentatura: in buone condizioni; sara' consentita la mancanza
di un massimo di otto denti non contrapposti, purche' non associati a
parodontopatia giovanile e non tutti dallo stesso lato e tra i  quali
non figurino piu' di un incisivo e di  un  canino;  nel  computo  dei
mancanti non dovranno essere conteggiati i terzi molari; gli elementi
mancanti dovranno essere sostituiti con  moderna  protesi  fissa  che
assicuri  la  completa  funzionalita'  della  masticazione;  i  denti
cariati dovranno essere opportunamente curati. 
    4. La suddetta commissione disporra'  per  tutti  i  concorrenti,
tranne quelli in  accertato  stato  di  gravidanza,  che  costituisce
temporaneo impedimento all'accertamento  dell'idoneita'  al  servizio
militare, le visite specialistiche e gli accertamenti sottoelencati: 
      a)  visita  medica  generale,  in  tale  sede  la   commissione
giudichera' altresi' inidoneo il candidato che  presenti  tatuaggi  e
altre  permanenti  alterazioni  volontarie  dell'aspetto  fisico  non
conseguenti a interventi di natura comunque sanitaria, se lesivi  del
decoro dell'uniforme o della dignita' della condizione  del  militare
di cui al regolamento e alle eventuali discendenti norme tecniche; 
      b) visita cardiologica con ECG a riposo; 
      c) visita otorinolaringoiatrica con esame audiometrico; 
      d) visita oculistica; 
      e) visita odontoiatrica; 
      f) valutazione dell'apparato locomotore; 
      g) visita psichiatrica; 
      h) analisi delle urine per la ricerca di  eventuali  cataboliti
di   sostanze   stupefacenti   e/o   psicotrope   quali   amfetamine,
cannabinoidi,  barbiturici,  oppiacei   e   cocaina.   In   caso   di
positivita', disporra' l'effettuazione sul medesimo campione del test
di conferma (gascromatografia con spettrometria di massa); 
      i) controllo dell'abuso sistematico di alcool; 
      j)   ogni    ulteriore    indagine    clinico    specialistica,
laboratoristica  e/o  strumentale  (compreso   l'esame   radiologico)
ritenuta utile  per  consentire  un'adeguata  valutazione  clinica  e
medico-legale. 
    Nel caso in cui si rendesse necessario sottoporre il  concorrente
a indagini  radiologiche,  indispensabili  per  l'accertamento  e  la
valutazione  di  eventuali  patologie,  in  atto  o  pregresse,   non
altrimenti osservabili ne' valutabili con diverse metodiche o  visite
specialistiche, lo stesso dovra' sottoscrivere  la  dichiarazione  di
cui all'allegato M, che costituisce  parte  integrante  del  presente
bando. 
    Gli   interessati,   all'atto   della   presentazione,   dovranno
rilasciare     un'apposita     dichiarazione     di      informazione
all'effettuazione  del  predetto  protocollo   diagnostico,   nonche'
un'ulteriore dichiarazione di informazione sui  protocolli  vaccinali
previsti per il personale militare, in conformita' a quanto riportato
nell'allegato N, che costituisce parte integrante del presente bando. 
    5. In caso  di  accertato  stato  di  gravidanza  la  commissione
preposta ai suddetti accertamenti psico-fisici non potra'  in  nessun
caso procedere agli accertamenti di cui ai precedenti commi 3 e  4  e
dovra' astenersi dalla pronuncia del giudizio, a mente dell'art.  580
del decreto del Presidente della Repubblica 15  marzo  2010,  n.  90,
secondo il  quale  lo  stato  di  gravidanza  costituisce  temporaneo
impedimento all'accertamento  dell'idoneita'  al  servizio  militare.
Pertanto, nei confronti delle concorrenti il cui stato di  gravidanza
e' stato accertato anche  con  le  modalita'  previste  dal  presente
articolo, la commissione procedera'  alla  convocazione  al  predetto
accertamento in data compatibile con la definizione della graduatoria
di  cui  al  successivo  art.  14.  Se  in  occasione  della  seconda
convocazione  il  temporaneo   impedimento   perdura,   la   preposta
commissione di cui al precedente art. 7, comma 1, lettera b) ne dara'
notizia  alla  Direzione  generale  per  il  personale  militare  che
ammettera' d'ufficio le stesse concorrenti, anche in deroga, per  una
sola volta, ai limiti di eta', a  svolgere  i  predetti  accertamenti
nell'ambito del primo concorso utile successivo  alla  cessazione  di
tale stato di temporaneo impedimento. Il provvedimento di rinvio puo'
essere revocato, su  istanza  di  parte,  se  il  suddetto  stato  di
temporaneo  impedimento  cessa  in  data  compatibile  con  i   tempi
necessari per la definizione della  graduatoria.  Fermo  restando  il
numero  delle  assunzioni  annualmente  autorizzate,   le   candidate
rinviate risultate idonee e  nominate  vincitrici  nella  graduatoria
finale di merito del concorso per il quale hanno  presentato  istanza
di partecipazione sono avviate alla  frequenza  del  primo  corso  di
formazione utile in aggiunta ai vincitori di concorso cui sono  state
rinviate. 
    Le vincitrici dei concorsi rinviate, per i motivi di  cui  sopra,
saranno immesse in servizio con la medesima anzianita'  assoluta,  ai
soli  fini  giuridici,  dei  vincitori  del  concorso  per  il  quale
originariamente hanno presentato domanda. La  relativa  posizione  di
graduatoria nell'ambito del corso originario verra' determinata,  ove
previsto, sulla base del punteggio ottenuto nella graduatoria  finale
al termine del periodo di formazione.  Gli  effetti  economici  della
nomina  decorreranno.  In  ogni  caso,  dalla   data   di   effettivo
incorporamento. 
    6. Gli accertamenti di cui al presente articolo saranno volti  al
riconoscimento  dell'idoneita'  psico-fisica   dei   concorrenti   al
servizio incondizionato  quali  Ufficiali  nei  ruoli  normali  della
Marina militare.  La  commissione,  al  termine  degli  accertamenti,
provvedera' a definire per ciascun  concorrente,  secondo  i  criteri
stabiliti dalla normativa  e  dalle  direttive  vigenti,  il  profilo
sanitario che terra' conto delle  caratteristiche  somato-funzionali,
nonche' degli specifici requisiti psico-fisici suindicati. In caso di
mancata  presentazione  del  referto  di   analisi   di   laboratorio
concernente il dosaggio del G6PD, ai  fini  della  definizione  della
caratteristica somato-funzionale AV, limitatamente alla  carenza  del
predetto  enzima,  al  coefficiente  attribuito  sara'  aggiunta   la
dicitura «deficit di G6PD non definito». 
    7. Saranno giudicati idonei i concorrenti: 
      a) non  affetti  da  alcuna  delle  imperfezioni  o  infermita'
previste dall'elenco delle imperfezioni e delle infermita'  che  sono
causa di inidoneita' al servizio militare di  cui  all'art.  582  del
decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90 e  della
vigente direttiva applicativa  emanata  con  decreto  ministeriale  4
giugno 2014; 
      b) in possesso di un profilo somato-funzionale minimo pari a  2
in tutti gli apparati in base alla direttiva tecnica per delineare il
profilo sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare,
emanata dalla vigente direttiva applicativa con decreto  ministeriale
4  giugno  2014.  Per   la   caratteristica   somato-funzionale   AV,
indipendentemente dal coefficiente assegnato, la  carenza  accertata,
totale o  parziale,  dell'enzima  G6PD  non  puo'  essere  motivo  di
esclusione, ai sensi dell'art. 1 della legge n. 109/2010,  richiamata
nelle premesse al bando. Altresi', i concorrenti riconosciuti affetti
dal predetto deficit di G6PD dovranno rilasciare la dichiarazione  di
ricevuta  informazione   e   di   responsabilizzazione,   rinvenibile
nell'allegato O del bando; 
    8. Saranno giudicati inidonei i  concorrenti  per  i  quali  sono
comprovati: 
      a) imperfezioni e infermita' previste dalla  vigente  normativa
in materia di inabilita' al servizio militare; 
      b) abuso sistematico di alcool; 
      c)  uso   anche   saltuario   od   occasionale,   di   sostanze
stupefacenti,  nonche'  utilizzo  di  sostanze  psicotrope  a   scopo
voluttuario non terapeutico; 
      d) malattie o lesioni acute per le quali siano  previsti  tempi
lunghi di recupero dello stato di salute e  dei  requisiti  necessari
per la frequenza del corso applicativo; 
      e) malformazioni e infermita'  comunque  incompatibili  con  la
frequenza del corso e con il successivo impiego  quale  Ufficiale  in
servizio permanente nei ruoli normali della Marina militare. 
    9.  La  commissione  medica,  seduta  stante,   comunichera'   al
concorrente l'esito degli accertamenti psico-fisici,  sottoponendogli
il verbale contenente uno dei seguenti giudizi: 
      a) «idoneo quale ufficiale in  servizio  permanente  nel  ruolo
normale del  Corpo  del  genio  della  Marina  o  Sanitario  militare
marittimo o  delle  Capitanerie  di  porto»,  con  l'indicazione  del
profilo sanitario; 
      b) «inidoneo quale ufficiale in servizio permanente  nel  ruolo
normale del  Corpo  del  genio  della  Marina  o  Sanitario  militare
marittimo o delle Capitanerie  di  porto»,  con  l'indicazione  della
causa di inidoneita'. 
    10. Nei confronti dei candidati che all'atto  degli  accertamenti
psico-fisici siano riconosciuti affetti da malattie o  lesioni  acute
di recente insorgenza e di presumibile breve  durata,  per  le  quali
risulta scientificamente probabile un'evoluzione  migliorativa,  tale
da lasciar prevedere il possibile recupero dei requisiti richiesti in
tempi compatibili con lo svolgimento del concorso, la commissione non
esprimera' giudizio, ne' definira' il profilo sanitario, ma  fissera'
il  termine,  che  non  potra'  superare  la  data  prevista  per  il
completamento della prova orale da  parte  di  tutti  i  concorrenti,
entro il quale li sottoporra' a ulteriori  accertamenti  psico-fisici
per verificare  l'eventuale  recupero  dell'idoneita'.  Costoro,  per
esigenze  organizzative,  potranno  essere  ammessi  con  riserva   a
sostenere  gli  accertamenti  attitudinali  e  le  successive   prove
concorsuali. I concorrenti che, al momento della  nuova  visita,  non
avranno  recuperato  la  prevista  idoneita'   psico-fisica   saranno
giudicati inidonei ed  esclusi  dal  concorso.  Tale  giudizio  sara'
comunicato seduta stante agli interessati. 
    11.  Il  giudizio  riportato  negli  accertamenti   sanitari   e'
definitivo.  Pertanto,  i  concorrenti  giudicati  inidonei   saranno
esclusi dal concorso senza  ulteriori  comunicazioni.  Essi  potranno
tuttavia presentare, seduta stante a pena di inammissibilita', presso
lo stesso Centro  di  selezione  della  Marina  militare  di  Ancona,
specifica istanza di riesame di tale  giudizio  di  inidoneita',  che
dovra' poi essere supportata da specifica documentazione rilasciata a
riguardo da struttura sanitaria pubblica,  relativamente  alle  cause
che hanno determinato il giudizio di inidoneita'. Tale documentazione
dovra' improrogabilmente  giungere,  con  le  modalita'  indicate  al
precedente art. 5, comma 3, al Ministero  della  difesa  -  Direzione
generale per il personale militare, entro il decimo giorno successivo
a  quello  di  effettuazione  degli  accertamenti  psico-fisici.  Per
ragioni di carattere organizzativo, al  fine  di  contrarre  i  tempi
delle procedure concorsuali, i concorrenti che presentano istanza  di
ulteriori accertamenti sanitari sono ammessi con riserva a  sostenere
gli accertamenti attitudinali  di  cui  al  successivo  art.  11.  Il
mancato  inoltro   della   documentazione   sanitaria   di   supporto
dell'istanza di ulteriori accertamenti sanitari, con le  modalita'  e
nella tempistica sopraindicata, nonche' alle istanze di revisione per
i motivi di inidoneita' di cui al precedente comma 8, lettere a) e b)
determineranno il mancato accoglimento  dell'istanza  medesima  e  il
giudizio di  inidoneita'  riportato  al  termine  degli  accertamenti
psico-fisici si intendera' confermato. In tal  caso  gli  interessati
riceveranno apposita comunicazione da parte della Direzione  generale
per  il  personale  militare.  Sara'  considerato  nullo  l'eventuale
giudizio di  idoneita'  conseguito  negli  accertamenti  attitudinali
sostenuti con riserva. Qualora  invece  la  documentazione  sanitaria
giunga correttamente alla sopracitata Direzione generale,  la  stessa
sara' valutata dalla commissione di cui al precedente art.  7,  comma
1, lettera c) la  quale,  solo  se  lo  riterra'  necessario,  potra'
sottoporre gli interessati a ulteriori accertamenti sanitari prima di
emettere il giudizio definitivo.  I  concorrenti  giudicati  inidonei
anche a seguito della valutazione sanitaria di cui al presente  comma
o degli ulteriori accertamenti sanitari disposti, nonche' quelli  che
rinunceranno ai medesimi, saranno esclusi dal concorso. 
                               Art. 11 
 
                      Accertamenti attitudinali 
 
    1. Contestualmente  agli  accertamenti  psico-fisici  di  cui  al
precedente art. 10, i candidati  saranno  sottoposti,  a  cura  della
commissione di cui all'art. 7, comma 1, lettera d),  all'accertamento
attitudinale, consistente nello svolgimento di  una  serie  di  prove
(test, questionari e intervista  attitudinale  individuale)  volte  a
valutare oggettivamente il possesso dei requisiti  necessari  per  un
positivo inserimento in Forza armata e nello  specifico  ruolo.  Tale
valutazione si articolera' in specifici indicatori  attitudinali  per
le seguenti aree di indagine: 
      a) area dello stile di pensiero; 
      b) area delle emozioni e relazioni; 
      c) area della produttivita' e delle competenze gestionali; 
      d) area motivazionale. 
    2. A ciascuno degli indicatori attitudinali verra' attribuito  un
punteggio di livello, la cui assegnazione terra' conto della seguente
scala di valori: 
      a) punteggio 1: livello di forte carenza dell'indice in esame; 
      b) punteggio 2: livello scarso dell'indice in esame; 
      c) punteggio 3: livello medio dell'indice in esame; 
      d) punteggio 4: livello discreto dell'indice in esame; 
      e) punteggio 5: livello buono/ottimo dell'indice in esame. 
    3. La commissione assegnera' il punteggio  di  livello  finale  a
ciascun concorrente sulla base delle risultanze dei test, delle prove
di performance, delle valutazioni  degli  ufficiali  psicologi  e  di
quelle degli ufficiali colloquiatori; tale  punteggio  sara'  diretta
espressione  degli  elementi  preponderanti  emergenti  dai   diversi
momenti valutativi. Al  termine  dell'accertamento  attitudinale,  la
commissione esprimera' nei confronti di ciascun candidato un giudizio
di idoneita' o di inidoneita'.  Il  giudizio  di  inidoneita'  verra'
espresso nel caso in cui  il  concorrente  riporti  un  punteggio  di
livello attitudinale globale inferiore a quello minimo previsto dalla
vigente normativa tecnica. 
    4.  La  commissione,  seduta  stante,  comunichera'   a   ciascun
concorrente l'esito dell'accertamento  attitudinale,  sottoponendogli
il verbale contenente uno dei seguenti giudizi: 
      a) «idoneo quale ufficiale in  servizio  permanente  nel  ruolo
normale della Marina»; 
      b) «inidoneo quale ufficiale in servizio permanente  nel  ruolo
normale della Marina» con l'indicazione del motivo. 
    Il   giudizio   riportato   nell'accertamento   attitudinale   e'
definitivo.  Pertanto,  i  concorrenti  giudicati  inidonei   saranno
esclusi dal concorso. 
    5. A detto accertamento saranno sottoposti, con riserva, anche  i
concorrenti di cui al  precedente  art.  10,  commi  10  e  11.  Tali
concorrenti,  se  giudicati  inidonei  al  termine  dell'accertamento
attitudinale, non saranno ammessi a sostenere i predetti accertamenti
psico-fisici. 
                               Art. 12 
 
                             Prove orali 
 
    1. I concorrenti risultati agli accertamenti di cui agli articoli
10 e 11 saranno ammessi a sostenere le prove orali, che avranno luogo
presso l'Accademia navale, viale Italia n.  72  (indicativamente  nel
mese di maggio 2022). Il calendario  di  convocazione  a  tali  prove
sara' reso noto almeno venti giorni  prima  dell'effettuazione  delle
prove orali, con avviso inserito  nell'area  pubblica  della  sezione
comunicazioni del portale concorsi. La predetta  comunicazione  avra'
valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i concorrenti. 
    2. Coloro che risulteranno assenti nel giorno  stabilito  saranno
considerati rinunciatari e, quindi, esclusi dal concorso,  quali  che
siano le ragioni dell'assenza, comprese  quelle  dovute  a  causa  di
forza maggiore, ferme  restando  le  salvaguardie  previste  per  gli
eventi di cui all'art. 259, comma 4 del decreto-legge n. 34/2020. 
    3. Le modalita' di svolgimento e i programmi  delle  prove  orali
sono riportati nei citati allegati B, C, D, E, F, G e H. 
    4. La prova orale si intendera' superata se il concorrente  avra'
ottenuto in ciascuna delle materie oggetto della stessa una votazione
non inferiore a 18/30, utile per la formazione delle  graduatorie  di
merito di cui  al  successivo  art.  14.  Il  punteggio  della  prova
risultera' dalla media dei voti riportati in ciascuna materia. 
    5. I concorrenti idonei nella prova orale, se lo abbiano  chiesto
nella relativa domanda di partecipazione al concorso, sosterranno  la
prova orale facoltativa di una lingua straniera scelta tra  francese,
inglese, spagnola e tedesca, con le modalita' riportate nel paragrafo
3 dei citati allegati B, C, D, E, F, G e H. 
    6. Ai concorrenti che supereranno la prova orale  facoltativa  di
lingua straniera sara' assegnato un punteggio aggiuntivo in relazione
al voto conseguito, cosi' determinato: 
      a) fino a 20/30: punti 0; 
      b) 21/30: punti 0,20; 
      c) 22/30: punti 0,40; 
      d) 23/30: punti 0,60; 
      e) 24/30: punti 0,80; 
      f) 25/30: punti 1,00; 
      g) 26/30: punti 1,20; 
      h) 27/30: punti 1,40; 
      i) 28/30: punti 1,60; 
      j) 29/30: punti 1,80; 
      k) 30/30: punti 2,00. 
                               Art. 13 
 
                        Graduatorie di merito 
 
    1. Le graduatorie di merito degli idonei, distinte  per  ciascuno
dei concorsi di cui  all'art.  1,  comma  1,  saranno  formate  dalle
commissioni esaminatrici di ciascun  concorso  secondo  l'ordine  del
punteggio conseguito da ogni singolo candidato, ottenuto sommando: 
      a) la media dei punteggi conseguiti nelle prove scritte; 
      b) il punteggio riportato nella prova orale; 
      c) l'eventuale punteggio attribuito per i titoli di merito; 
      d) l'eventuale  punteggio  aggiuntivo  conseguito  nella  prova
orale facoltativa di lingua straniera; 
    2. Nei decreti di approvazione delle graduatorie si terra'  conto
della riserva di posti per gli Ufficiali ausiliari  di  cui  all'art.
678, comma 4 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n.  66.  I  posti
riservati, qualora non ricoperti per carenza di  riservatari  idonei,
saranno  devoluti  a  favore  di  altri  concorrenti  idonei  secondo
l'ordine della relativa graduatoria di merito. 
    3. Fermo restando quanto indicato nel  precedente  comma  2,  nei
decreti di approvazione delle graduatorie si terra' conto, a  parita'
di merito, dei titoli di preferenza previsti dall'art. 5 del  decreto
del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e dall'art. 73,
comma 14 del decreto-legge 21 giugno 2013, n.  69,  convertito  dalla
legge 9 agosto 2013, n. 98,  eventualmente  posseduti  alla  data  di
scadenza  del  termine  di  presentazione  delle   domande,   che   i
concorrenti abbiano dichiarato nella  domanda  di  partecipazione  al
concorso. In assenza di titoli  di  preferenza,  sara'  preferito  il
concorrente piu' giovane d'eta', in applicazione del secondo  periodo
dell'art. 3, comma 7  della  legge  15  maggio  1997,  n.  127,  come
aggiunto dall'art. 2, comma 9 della legge 16 giugno 1998, n. 191. 
    4. Nel caso di impossibilita' di assegnare i posti a concorso per
carenza di idonei e/o a seguito di rinunce, nonostante la devoluzione
prevista dal precedente art. 1, comma 3,  del  presente  decreto,  la
Direzione  generale  si  riserva   la   possibilita'   di   devolvere
ulteriormente i posti non  assegnati  ad  altro  concorso  dei  ruoli
speciali o dei ruoli normali della Marina militare, in relazione alle
esigenze della Forza armata. 
    5. Saranno dichiarati vincitori -se  non  sono  sopravvenuti  gli
elementi impeditivi di cui all'art. 1, comma 4 del presente bando-  i
concorrenti  che,  per  quanto  indicato  nei  commi  precedenti,  si
collocheranno utilmente nella rispettiva graduatoria di merito. 
    6. I decreti di approvazione delle graduatorie saranno pubblicati
nel giornale ufficiale della Difesa. Di tale pubblicazione sara' data
notizia mediante  avviso  inserito  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana. Inoltre, essi saranno pubblicati, a puro  titolo
informativo, nel portale dei concorsi. 
                               Art. 14 
 
                               Nomina 
 
    1. I vincitori dei concorsi saranno  nominati,  in  relazione  al
concorso a cui hanno partecipato, Tenenti  di  Vascello  in  servizio
permanente nel ruolo normale del Corpo sanitario  militare  marittimo
ovvero sottotenenti di Vascello  in  servizio  permanente  nel  ruolo
normale,  rispettivamente,  del  Corpo   del   genio   della   Marina
-specialita' genio navale o specialita'  armi  navali  o  specialita'
infrastrutture-, del Corpo sanitario militare marittimo, del Corpo di
commissariato militare marittimo e del  Corpo  delle  Capitanerie  di
porto, con l'anzianita' assoluta nel  grado  stabilita  nel  relativo
decreto ministeriale di nomina, che sara' immediatamente esecutivo. 
    2. Il vincitore del concorso sottoposto  -secondo  il  rispettivo
ordinamento- a obblighi di servizio  dovra',  all'atto  di  effettivo
incorporamento, presentare  documentazione  attestante  l'assenso  al
proscioglimento da detti obblighi rilasciato dall'Amministrazione  di
competenza. 
    3. Il conferimento della nomina e' subordinato  all'accertamento,
anche successivo alla nomina stessa, del possesso dei requisiti della
condotta e delle qualita' morali  di  cui  all'art.  2  del  presente
bando. 
    4. I  decreti  ministeriali  di  nomina  saranno  pubblicati  nel
giornale ufficiale della Difesa. 
    5. I vincitori -se non sono sopravvenuti gli elementi  impeditivi
di cui all'art. 1, comma 4 del presente bando-  saranno  invitati  ad
assumere servizio in via provvisoria, con  riserva  dell'accertamento
del possesso dei requisiti prescritti per la nomina e del superamento
del corso applicativo di cui al successivo comma 5. 
    6. Dopo la nomina essi frequenteranno  un  corso  applicativo  di
durata non superiore a un anno accademico, con le modalita' stabilite
dal Comando scuole della Marina militare. 
    All'atto della presentazione al  corso,  gli  ufficiali  dovranno
contrarre una ferma di cinque anni, ai sensi dell'art. 724, comma  5,
del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, decorrente  dalla  data
di inizio del corso medesimo, che avra' pieno effetto, tuttavia, solo
al superamento del corso applicativo. Il rifiuto di sottoscrivere  la
ferma comportera'  la  revoca  della  nomina.  Inoltre,  gli  stessi,
dovranno  presentare,  pena  revoca   della   nomina,   copia   della
documentazione comprovante l'avvenuta iscrizione all'albo dell'ordine
dei medici, in ottemperanza a quanto disposto dall'art.  5,  comma  2
della legge n.  3  dell'11  gennaio  2018.  Detti  ufficiali  saranno
sottoposti  a  visita  di  incorporamento  volta  a   verificare   il
mantenimento dei requisiti previsti per il  reclutamento  e  in  tale
sede, nel caso non vi abbiano  provveduto  in  sede  di  accertamenti
psicofisici,  dovranno  produrre  il  referto  analitico   attestante
l'esito del dosaggio del glucosio  6-fosfato-deidrogenasi  rilasciato
entro trenta giorni dalla data di ammissione ai  corsi  da  strutture
sanitarie pubbliche. Inoltre, saranno sottoposti, ove necessario,  al
completamento del profilo vaccinale, secondo  le  modalita'  definite
nella direttiva tecnica in materia  di  protocolli  sanitari  per  la
somministrazione  di  profilassi  vaccinali  al  personale  militare,
allegata al decreto interministeriale 16 maggio  2018.  A  tal  fine,
dovranno presentare, prima dell'incorporamento: 
      certificato attestante l'esecuzione del  ciclo  completo  delle
vaccinazioni previste per la propria  fascia  d'eta',  ai  sensi  del
decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 31 luglio 2017,  n.  119,  nonche'  quelle  eventualmente
effettuate per turismo e per attivita' lavorative pregresse; 
      in caso di assenza della relativa vaccinazione,  dovra'  essere
prodotto referto attestante il dosaggio degli anticorpi  (Ig  G)  per
morbillo, rosolia, parotite e varicella. 
    La mancata presentazione  al  corso  applicativo  comportera'  la
decadenza dalla  nomina,  ai  sensi  dell'art.  17  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. 
    Nel caso in cui alcuni dei posti messi  a  concorso  risulteranno
non ricoperti per rinuncia o decadenza  di  vincitori,  la  Direzione
generale per il personale militare potra' procedere all'ammissione al
corso, entro 1/12 della  durata  del  corso  stesso,  di  altrettanti
concorrenti idonei, secondo l'ordine della rispettiva graduatoria  di
merito. 
    7. Il  concorrente  di  sesso  femminile  nominato  ufficiale  in
servizio permanente del ruolo normale del Corpo per il quale e' stato
dichiarato  vincitore  che,  trovandosi  nelle  condizioni   previste
dall'art. 1494 del decreto legislativo 15  marzo  2010,  n.  66,  non
possa frequentare o completare il corso applicativo,  sara'  rinviato
d'ufficio al corso successivo. 
    8.  Nei  confronti  degli  ufficiali  che  supereranno  il  corso
applicativo, la riserva di cui al precedente comma 3 verra' sciolta e
l'anzianita' relativa verra' rideterminata in  base  alla  media  del
punteggio  ottenuto  nella  graduatoria  del  concorso  e  di  quello
conseguito nella graduatoria di fine corso. 
    9. Coloro che non supereranno o non porteranno  a  compimento  il
corso applicativo, se provenienti dalla vita civile saranno collocati
in  congedo,  se  provenienti  dal  personale  in  servizio   saranno
restituiti ai ruoli di provenienza. In quest'ultimo caso  il  periodo
di  durata  del  corso   sara'   computato   per   intero   ai   fini
dell'anzianita' di servizio. 
    10. Agli ufficiali, una volta ammessi alla  frequenza  del  corso
applicativo, e ai concorrenti  idonei  non  vincitori  potra'  essere
chiesto di prestare il consenso all'essere presi in considerazione ai
fini di un eventuale  successivo  impiego  presso  gli  organismi  di
informazione e sicurezza di cui alla legge 3  agosto  2007,  n.  124,
previa verifica del possesso dei requisiti. 
                               Art. 15 
 
                     Disposizioni per i militari 
 
    1. All'atto dell'ammissione alla frequenza dei  corsi  presso  le
Accademie, i concorrenti gia'  alle  armi  e  quelli  richiamati  dal
congedo, fatto  salvo  quanto  previsto  dall'art.  933  del  decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66, saranno  cancellati  dal  ruolo  di
appartenenza, con la conseguente perdita del grado rivestito, a  cura
della  Direzione  generale  per  il  personale  militare,  ai   sensi
dell'art. 864, comma 1, lettere b) e c) e dell'art. 867, comma 4  del
suddetto decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.  La  cancellazione
avra' effetto dalla data di presentazione al corso applicativo. A tal
fine, gli istituti forniranno,  al  termine  dei  ripianamenti,  alle
competenti  Divisioni  della  Direzione  generale  per  il  personale
militare gli elenchi dettagliati dei concorrenti gia' alle armi e  di
quelli  richiamati  dal  congedo  ammessi  al  precitato  corso.   Ai
frequentatori del corso in parola provenienti  dagli  ufficiali,  dai
sottufficiali e  dai  volontari  in  servizio  permanente  espulsi  o
dimessi dai corsi  si  applicheranno  le  disposizioni  di  cui  agli
articoli 599 e 600 del decreto del  Presidente  della  Repubblica  15
marzo 2010, n. 90,  in  materia  di,  rispettivamente,  espulsioni  e
dimissioni dai corsi. 
    2. I comandi di reparto/ente presso i quali prestano  servizio  i
concorrenti alle  armi  risultati  vincitori  del  concorso  dovranno
trasmettere, entro quindici giorni dalla  richiesta  da  parte  degli
enti  competenti,  la  copia  resa  conforme  secondo  le   modalita'
stabilite  dalla  legge  dello  stato  di  servizio  o   del   foglio
matricolare  e  tutti  i  documenti  personali  aggiornati  di   ogni
variazione, compresa quella  relativa  all'ammissione  in  Accademia,
senza alcuna soluzione di continuita', nonche' quelli concernenti  il
trattamento economico. 
                               Art. 16 
 
                     Accertamento dei requisiti 
 
    1. Ai fini dell'accertamento dei requisiti di cui all'art. 2  del
presente decreto, la Direzione generale  per  il  personale  militare
provvedera' a chiedere alle amministrazioni  pubbliche  e  agli  enti
competenti la conferma  di  quanto  dichiarato  dai  candidati  nelle
domande  di  partecipazione  al  concorso   e   nelle   dichiarazioni
sostitutive eventualmente prodotte.  Il  certificato  del  casellario
giudiziale verra' acquisito d'ufficio. 
    2. Fermo restando quanto previsto in materia  di  responsabilita'
penale dall'art. 76 del gia'  citato  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,  se  dal  controllo  di  cui  al
precedente comma 1 emergesse la  mancata  veridicita'  del  contenuto
delle   dichiarazioni,   il   dichiarante   decadra'   dai   benefici
eventualmente conseguiti con  il  provvedimento  emanato  sulla  base
delle dichiarazioni non veritiere. 
                               Art. 17 
 
                             Esclusioni 
 
    La Direzione generale per  il  personale  militare  procedera'  a
escludere in ogni momento dal concorso i concorrenti che non  saranno
ritenuti in possesso dei prescritti requisiti, nonche' a dichiarare i
medesimi decaduti dalla nomina a ufficiale  in  servizio  permanente,
qualora il difetto dei requisiti fosse accertato dopo la nomina. 
                               Art. 18 
 
                      Spese di viaggio. Licenza 
 
    1. Le spese sostenute per i viaggi da e per le sedi delle prove e
degli accertamenti di cui all'art. 6 del presente  decreto  (compresi
quelli  eventualmente  necessari  per  completare   le   varie   fasi
concorsuali), nonche' per la permanenza presso le  relative  sedi  di
svolgimento, sono a carico dei concorrenti. 
    2. I concorrenti, se militari in servizio, potranno fruire  della
licenza straordinaria per esami, compatibilmente con le  esigenze  di
servizio, fino a un massimo di trenta giorni, nei quali devono essere
computati i giorni di svolgimento delle prove  e  degli  accertamenti
suindicati, nonche' quelli necessari per il raggiungimento della sede
ove si svolgeranno e per il rientro in sede.  In  particolare,  detta
licenza, cumulabile con la licenza ordinaria, potra' essere  concessa
nell'intera misura prevista oppure frazionata in piu' periodi, di cui
uno, non superiore a dieci  giorni,  per  le  prove  scritte.  Se  il
concorrente manchera'  di  sostenere  gli  accertamenti  e  le  prove
d'esame  per  motivi  dipendenti  dalla  sua  volonta',  la   licenza
straordinaria sara'  computata  in  licenza  ordinaria  dell'anno  in
corso. 
                               Art. 19 
 
                   Trattamento dei dati personali 
 
    1. Ai sensi degli articoli 13 e 14 del regolamento (UE)  679/2016
del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla protezione delle
persone fisiche con riguardo al trattamento dei  dati  personali  (di
seguito regolamento), si informano i candidati che il trattamento dei
dati  personali  da  loro  forniti  in  sede  di  partecipazione   al
concorso/procedura di reclutamento o, comunque, acquisiti a tal fine,
e'  finalizzato  esclusivamente   all'espletamento   delle   relative
attivita'  istituzionali.  Il  trattamento  dei  dati   personali   e
particolari  avverra'  a  cura  dei  soggetti  a  cio'  appositamente
autorizzati, ivi compresi  quelli  facenti  parte  delle  commissioni
previste dal  presente  bando,  con  l'utilizzo  di  procedure  anche
informatizzate e con l'ausilio di apposite banche-dati automatizzate,
nei modi e nei limiti necessari per il perseguimento delle  finalita'
per cui i dati personali e particolari sono trattati; cio'  anche  in
caso di eventuale  comunicazione  a  terzi  e  anche  successivamente
all'eventuale instaurazione del rapporto di impiego/servizio, per  le
finalita' inerenti alla gestione del rapporto stesso. 
    2. Il conferimento di tali dati e'  obbligatorio  ai  fini  della
valutazione dei requisiti di  partecipazione  e  del  possesso  degli
eventuali titoli previsti dal presente bando, pena  l'esclusione  dal
concorso o dalla procedura di reclutamento. 
    3. In relazione al trattamento dei dati si comunica che: 
      a) il titolare del trattamento e' la Direzione generale per  il
personale militare, con sede in Roma al viale dell'Esercito  n.  186.
Il titolare  puo'  essere  contattato  inviando  apposita  e-mail  ai
seguenti indirizzi di posta elettronica:  persomil@persomil.difesa.it
posta elettronica certificata: persomil@postacert.difesa.it 
      b) il responsabile per la protezione dei  dati  personali  puo'
essere  contattato  ai  seguenti   recapiti   e-mail:   rpd@difesa.it
indirizzo posta elettronica certificata: rpd@postacert.difesa.it come
reso noto sul sito istituzionale www.difesa.it 
      c) la finalita' del trattamento e' costituita dall'istaurazione
del rapporto d'impiego/servizio e trova la  sua  base  giuridica  nel
decreto legislativo n. 66/2010 e nel  decreto  del  Presidente  della
Repubblica n. 90/2010, con particolare riferimento agli  articoli  da
1053 a 1075; 
      d) i  dati  potranno  essere  comunicati  alle  amministrazioni
pubbliche   direttamente    interessate    allo    svolgimento    del
concorso/procedura    di    reclutamento     e     alla     posizione
giuridico-economica o di impiego del  candidato,  nonche'  agli  Enti
previdenziali; 
      e) l'eventuale trasferimento dei dati ha luogo ai  sensi  delle
disposizioni previste dal regolamento, di cui all'art. 49,  paragrafo
1, lettera d) e  paragrafo  4,  nonche'  ai  sensi  del  decreto  del
Presidente della  Repubblica  n.  90/2010,  secondo  le  prescrizioni
previste dall'art. 1055, commi 5 e 7; 
      f) il periodo di conservazione per i militari e per i cittadini
idonei/vincitori e' stabilito in un arco temporale non superiore alla
permanenza in servizio e sino al collocamento in congedo  e  relativo
versamento agli enti  competenti;  per  i  cittadini  non  idonei/non
vincitori e' fissato sino al conseguimento delle finalita'  pubbliche
per le quali i dati sono  trattati,  ivi  compresa  la  tutela  degli
interessi dell'Amministrazione della difesa presso le competenti sedi
giudiziarie; 
      g) l'eventuale reclamo  potra'  essere  proposto  all'Autorita'
garante  per  la  protezione  dei  dati  personali,  in  qualita'  di
Autorita' di controllo, con sede in piazza  Venezia  n.  11  -  00187
Roma, indirizzi e-mail: garante@gpdp.it protocollo@pec.gpdp.it 
    4. Ai  candidati  sono  riconosciuti  i  diritti  previsti  dagli
articoli da 15 a 21 del citato regolamento, tra i quali il diritto di
accedere ai dati  che  li  riguardano,  il  diritto  di  rettificare,
aggiornare, completare,  cancellare  i  dati  erronei,  incompleti  o
raccolti in termini non conformi alla legge, nonche'  il  diritto  di
opporsi per  motivi  legittimi  al  loro  trattamento.  Tali  diritti
potranno essere fatti valere nei confronti della  Direzione  generale
per il personale militare, titolare del trattamento. 
    Il presente decreto,  sottoposto  al  controllo  ai  sensi  della
normativa vigente, sara' pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana. 
      Roma, 16 novembre 2021 
 
                                              Il direttore generale   
                                            per il personale militare 
                                                       Ricca          
       Il comandante generale        
del Corpo delle capitanerie di porto 
               Carlone               
                                                           Allegato A 
 

              Parte di provvedimento in formato grafico

 
                                                           Allegato B 
 

              Parte di provvedimento in formato grafico

 
                                                           Allegato C 
 

              Parte di provvedimento in formato grafico

 
                                                           Allegato D 
 

              Parte di provvedimento in formato grafico

 
                                                           Allegato E 
 

              Parte di provvedimento in formato grafico

 
                                                           Allegato F 
 

              Parte di provvedimento in formato grafico

 
                                                           Allegato G 
 

              Parte di provvedimento in formato grafico

 
                                                           Allegato H 
 

              Parte di provvedimento in formato grafico

 
                                                           Allegato I 
 

              Parte di provvedimento in formato grafico

 
                                                           Allegato L 
 

              Parte di provvedimento in formato grafico

 
                                                           Allegato M 
 

              Parte di provvedimento in formato grafico

 
                                                           Allegato N 
 

              Parte di provvedimento in formato grafico

 
                                                           Allegato O 
 

              Parte di provvedimento in formato grafico