Concorso per PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
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Concorso
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Tipologia | Concorso |
Tipologia Contratto | |
Posti | 0 |
Fonte: | Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana N. 97 del 07-12-2021 |
Sintesi: | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI CONCORSO (Scad. 28-12-2021) Concorso pubblico, per esami, per l'ammissione di settantacinque allievi al corso-concorso selettivo di formazione dirigenziale per il reclutamento di cinquanta di ... |
Ente: | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI |
Regione: | LAZIO |
Provincia: | ROMA |
Comune: | ROMA |
Data di inserimento: | 07-12-2021 |
Data Scadenza bando | 28-12-2021 |
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PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
CONCORSO (Scad. 28-12-2021)
Concorso pubblico, per esami, per l'ammissione di settantacinque allievi al corso-concorso selettivo di formazione dirigenziale per il reclutamento di cinquanta dirigenti di seconda fascia, da inserire nel ruolo della dirigenza tecnica del Ministero della cultura, nelle seguenti aree: archivi e biblioteche, soprintendenze archeologia, belle arti e paesaggio, musei.
IL PRESIDENTE della Scuola nazionale dell'amministrazione Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, «Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato»; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», e in particolare l'art. 28 concernente l'accesso alla qualifica di dirigente della seconda fascia; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 2004, n. 272, «Regolamento di disciplina in materia di accesso alla qualifica di dirigente, ai sensi dell'art. 28, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, «Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi»; Visto il decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, con legge 13 ottobre 2020, n. 126, recante «Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia», e in particolare l'art. 24, comma 5 e seguenti, per il quale «Al fine di reclutare personale dotato di specifiche professionalita' tecniche nei settori della tutela e della valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, l'accesso alla qualifica dirigenziale tecnica, nel Ministero per i beni e le attivita' culturali e per il turismo avviene anche per corso-concorso selettivo di formazione bandito dalla Scuola nazionale dell'amministrazione, che si avvale, mediante apposita convenzione, della Scuola dei beni e delle attivita' culturali, per gli aspetti relativi alle materie specialistiche, nonche' per i profili organizzativi e logistici del concorso e del corso-concorso»; Visto il decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, recante: «Proroga di termini previsti da disposizioni legislative», convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11, e in particolare l'art. 5, ai sensi del quale la «Scuola dei beni e delle attivita' culturali» subentra in tutti i rapporti giuridici alla Fondazione per gli studi universitari e di perfezionamento sul turismo di cui all'art. 67 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134; Visto lo statuto della Fondazione scuola dei beni e delle attivita' culturali e in particolare l'art. 2, comma 3, ai sensi del quale la Scuola opera, tra l'altro, come istituto di alta formazione, attraverso un corso di perfezionamento internazionale denominato «Scuola del patrimonio», al fine di sviluppare le competenze necessarie alla direzione di strutture operanti nella tutela, gestione, valorizzazione e promozione dei beni e delle attivita' culturali; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 70, «Regolamento recante riordino del sistema di reclutamento e formazione dei dipendenti pubblici e delle scuole pubbliche di formazione, a norma dell'art. 11 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135»; Visto il decreto legislativo 1° dicembre 2009, n. 178, recante «Riorganizzazione della Scuola superiore della pubblica amministrazione (SSPA) a norma dell'art. 24 della legge 18 giugno 2009, n. 69», e in particolare l'art. 3, comma 1, lettera a) ai sensi del quale la SNA svolge «attivita' di formazione, selezione e reclutamento dei dirigenti e funzionari dello Stato in base alla legislazione vigente»; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 febbraio 1994, n. 174, «Regolamento recante norme sull'accesso dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea ai posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche», e in particolare l'art. 1, comma 1, lettera a); Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, del 9 luglio 2009, «Equiparazioni tra diplomi di lauree di vecchio ordinamento, lauree specialistiche e lauree magistrali ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi»; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 aprile 2018, n. 80, «Regolamento recante l'individuazione, ai sensi dell'art. 7, commi 1 e 2, del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 70, delle scuole di specializzazione che rilasciano i diplomi di specializzazione che consentono la partecipazione ai concorsi per l'accesso alla qualifica di dirigente della seconda fascia»; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»; Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, «Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate»; Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, «Misure urgenti per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo», e in particolare l'art. 3, comma 7; Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68, «Norme per il diritto al lavoro dei disabili»; Vista la circolare del 24 luglio 1999 n. 6 del Dipartimento della funzione pubblica «Applicazione dell'art. 20 della legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate (legge n. 104/1992) - portatori di handicap candidati ai concorsi pubblici»; Visto il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80 «Misure urgenti per il rafforzamento della capacita' amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia», convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, n. 113 ed in particolare l'art. 3, comma 4-bis introdotto dalla legge di conversione; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa»; Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, «Codice in materia di protezione dei dati personali» come modificato dal decreto legislativo 18 agosto 2018, n. 101 recante «Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)»; Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, «Codice delle pari opportunita' tra uomo e donna, a norma dell'art. 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n. 184, «Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 luglio 2009, n. 189, «Regolamento concernente il riconoscimento dei titoli di studio accademici, a norma dell'art. 5 della legge 11 luglio 2002, n. 148»; Vista la legge 12 novembre 2011, n. 183, «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato», ed in particolare l'art. 4, comma 45; Visto il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con modificazioni dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, «Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni e di sviluppo»; Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, «Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»; Visto il decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n, 98, «Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia»; Visto il decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97, «Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicita' e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'art. 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche»; Vista la convenzione stipulata in data 16 novembre 2020 tra la SNA e la Fondazione scuola dei beni e delle attivita' culturali che disciplina la definizione delle modalita' di organizzazione e svolgimento del concorso e del corso-concorso selettivo di formazione previsto, a decorrere dal 2020, dall'art. 24 del decreto-legge n. 104 del 2020, per l'accesso alla qualifica dirigenziale tecnica nel Ministero per i beni e le attivita' culturali e per il turismo nel rispetto delle competenze della SNA e della Scuola; Vista la nota del Segretariato generale MiBACT del 26 gennaio 2021, con la quale sono stati individuati la tipologia e il numero delle posizioni da bandire; Visto il parere del Consiglio universitario nazionale del 15 aprile 2021 sulla congruita' delle classi di laurea magistrale indicate per ciascuna figura; Decreta: Art. 1 Posti a concorso 1. E' indetto un concorso pubblico, per esami, per l'ammissione di settentacinque allievi al corso-concorso selettivo di formazione per il reclutamento di cinquanta dirigenti di seconda fascia del Ministero della cultura per le seguenti professionalita': Area A - Archivi e biblioteche: ventiquattro allievi ammessi al corso-concorso selettivo di formazione per il reclutamento di sedici dirigenti di seconda fascia; Area B - Soprintendenze archeologia, belle arti e paesaggio: trentasei allievi ammessi al corso-concorso selettivo di formazione per il reclutamento di ventiquattro dirigenti di seconda fascia; Area C - Musei: quindici allievi ammessi al corso-concorso selettivo di formazione per il reclutamento dieci dirigenti di seconda fascia.
Art. 2 Collaborazione con la Fondazione scuola dei beni e delle attivita' culturali 1. Per gli aspetti relativi alle materie specialistiche, nonche' per i profili organizzativi e logistici del concorso e del corso-concorso, la Scuola nazionale dell'amministrazione (d'ora in avanti SNA), ai sensi dell'art. 24, comma 5, del decreto-legge n. 104/2020 convertito con modificazioni dalla legge n. 126/2020, si avvale, mediante apposita convenzione, della Fondazione scuola dei beni e delle attivita' culturali.
Art. 3 Requisiti di ammissione 1. Per l'ammissione al concorso e' richiesto il possesso dei requisiti di seguito indicati. a) Titolo di studio: 1) Area A - Archivi e biblioteche. E' richiesto il possesso dei requisiti previsti da una delle seguenti alternative A) o B): alternativa A): 1.1.1 laurea magistrale in archivistica e biblioteconomia (LM-5) ovvero laurea specialistica o diploma di laurea, conseguito secondo l'ordinamento didattico previgente al regolamento di cui al decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, equiparati dal decreto ministeriale 9 luglio 2009 alla laurea magistrale in archivistica e biblioteconomia (LM-5) ai fini della partecipazione ai concorsi pubblici, ovvero titolo di studio equivalente o equipollente anche conseguito all'estero; e, in aggiunta, uno tra i seguenti due requisiti: 1.1.2a) dottorato di ricerca, o master universitario di secondo livello (120 CFU conseguiti al termine di un master universitario di secondo livello di durata biennale o di due master universitari di secondo livello di durata annuale), o diploma di specializzazione conseguito presso le scuole di specializzazione individuate con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 aprile 2018, n. 80, ovvero titolo di studio equivalente o equipollente anche conseguito all'estero; oppure, 1.1.2b) se dipendente di ruolo delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 alla data di scadenza del termine stabilito dall'art. 4, comma 2, del presente bando per la presentazione delle domande di ammissione al concorso: cinque anni di servizio maturati nelle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, svolti in posizioni funzionali per l'accesso alle quali e' richiesto il possesso della laurea; alternativa B): 1.2.1 laurea specialistica o magistrale, ovvero diploma di laurea conseguito secondo l'ordinamento didattico previgente al regolamento di cui al decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, ovvero titolo di studio equivalente o equipollente anche conseguito all'estero; e, in aggiunta, uno tra i seguenti due requisiti: 1.2.2a) dottorato di ricerca o master universitario di secondo livello (120 CFU conseguiti al termine di un master universitario di secondo livello di durata biennale o di due master universitari di secondo livello di durata annuale) in materie attinenti all'archivistica, alla biblioteconomia, ai beni archivistici e librari, ovvero diploma di specializzazione conseguito presso le scuole di specializzazione in beni archivistici e librari, ovvero diploma rilasciato dalle scuole di archivistica, paleografia e diplomatica istituite presso gli Archivi di Stato, ovvero diploma rilasciato dalla Scuola Vaticana di paleografia, diplomatica e archivistica al termine del corso biennale di paleografia, diplomatica e archivistica o al termine del corso annuale di archivistica o dalla Scuola Vaticana di biblioteconomia, ovvero titolo di studio equivalente o equipollente anche conseguito all'estero; oppure, 1.2.2b) se dipendente di ruolo delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 alla data di scadenza del termine stabilito dall'art. 4, comma 2, del presente bando per la presentazione delle domande di ammissione al concorso: cinque anni di servizio maturati nelle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, svolti in posizioni funzionali attinenti all'ambito dei beni archivistici e librari per l'accesso alle quali e' richiesto il possesso della laurea. L'attinenza delle mansioni in concreto svolte all'ambito dei beni archivistici e librari deve essere comprovabile con idonea documentazione (contratto di lavoro, ordini di servizio, etc.). 2) Area B - Soprintendenze archeologia, belle arti e paesaggio. E' richiesto il possesso dei requisiti previsti da una delle seguenti alternative A) o B): alternativa A): 2.1.1. laurea magistrale appartenente a una delle seguenti classi: LM-1 - Antropologia culturale ed etnologia; LM-2 - Archeologia; LM-3 - Architettura del paesaggio; LM-4 - Architettura e ingegneria edile-architettura; LM-48 - Pianificazione territoriale urbanistica e ambientale; LM-89 - Storia dell'arte; LM-10 - Conservazione dei beni architettonici e ambientali; LM-11 - Scienze per la conservazione dei beni culturali; LMR-02 - Conservazione e restauro dei beni culturali, ovvero laurea specialistica o diploma di laurea, conseguito secondo l'ordinamento didattico previgente al regolamento di cui al decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, equiparati dal decreto ministeriale 9 luglio 2009 alle lauree magistrali sopra elencate ai fini della partecipazione ai concorsi pubblici, ovvero diploma rilasciato dalle scuole di alta formazione e di studio dell'Istituto centrale per il restauro, dell'Opificio delle pietre dure, della Scuola per il restauro del mosaico di Ravenna e dell'Istituto centrale per la patologia del libro equiparato al diploma di laurea magistrale a ciclo unico in Conservazione e restauro dei beni culturali (LMR-02) dal decreto ministeriale 21 dicembre 2017, ovvero titolo di studio equivalente o equipollente anche conseguito all'estero; e, in aggiunta, uno tra i seguenti due requisiti: 2.1.2a) dottorato di ricerca, o master universitario di secondo livello (120 CFU conseguiti al termine di un master universitario di secondo livello di durata biennale o di due master universitari di secondo livello di durata annuale), o diploma di specializzazione conseguito presso le scuole di specializzazione individuate con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 aprile 2018 n. 80, ovvero titolo di studio equivalente o equipollente anche conseguito all'estero; oppure: 2.1.2b) se dipendente di ruolo delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 alla data di scadenza del termine stabilito dall'art. 4, comma 2, del presente bando per la presentazione delle domande di ammissione al concorso: cinque anni di servizio maturati nelle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, svolti in posizioni funzionali per l'accesso alle quali e' richiesto il possesso della laurea; alternativa B): 2.2.1. laurea specialistica o magistrale, ovvero diploma di laurea conseguito secondo l'ordinamento didattico previgente al regolamento di cui al decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, ovvero titolo di studio equivalente o equipollente anche conseguito all'estero; e, in aggiunta, uno tra i seguenti due requisiti: 2.2.2a) dottorato di ricerca o master universitario di secondo livello (120 CFU conseguiti al termine di un master universitario di secondo livello di durata biennale o di due master universitari di secondo livello di durata annuale) in materie attinenti al patrimonio culturale, ovvero diploma di specializzazione conseguito presso le scuole di specializzazione di cui al decreto ministeriale 31 gennaio 2006 n. 147, ovvero titolo di studio equivalente o equipollente anche conseguito all'estero; oppure, 2.2.2b) se dipendente di ruolo delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 alla data di scadenza del termine stabilito dall'art. 4, comma 2, del presente bando per la presentazione delle domande di ammissione al concorso: cinque anni di servizio maturati nelle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, svolti in posizioni funzionali attinenti all'ambito del patrimonio culturale per l'accesso alle quali e' richiesto il possesso della laurea. L'attinenza delle mansioni in concreto svolte all'ambito del patrimonio culturale deve essere comprovabile con idonea documentazione (contratto di lavoro, ordini di servizio, etc.). 3) Area C - Musei. E' richiesto il possesso dei requisiti previsti da una delle seguenti alternative A) o B): alternativa A): 3.1.1. laurea magistrale appartenente a una delle seguenti classi: LM-1 - Antropologia culturale ed etnologia; LM-2 - Archeologia; LM-3 - Architettura del paesaggio; LM-4 - Architettura e ingegneria edile-architettura; LM-76 - Scienze economiche per l'ambiente e la cultura; LM-89 - Storia dell'arte, ovvero laurea specialistica o diploma di laurea, conseguito secondo l'ordinamento didattico previgente al regolamento di cui al decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, equiparati dal decreto ministeriale 9 luglio 2009 alle lauree magistrali sopra elencate ai fini della partecipazione ai concorsi pubblici, ovvero titolo di studio equivalente o equipollente anche conseguito all'estero; e, in aggiunta, uno tra i seguenti due requisiti: 3.1.2a) dottorato di ricerca, o master universitario di secondo livello (120 CFU conseguiti al termine di un master universitario di secondo livello di durata biennale o di due master universitari di secondo livello di durata annuale), o diploma di specializzazione conseguito presso le scuole di specializzazione individuate con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 aprile 2018, n. 80, ovvero titolo di studio equivalente o equipollente anche conseguito all'estero; oppure, 3.1.2b) se dipendente di ruolo delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 alla data di scadenza del termine stabilito dall'art. 4, comma 2, del presente bando per la presentazione delle domande di ammissione al concorso: cinque anni di servizio maturati nelle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, svolti in posizioni funzionali per l'accesso alle quali e' richiesto il possesso della laurea; alternativa B): 3.2.1. laurea specialistica o magistrale, ovvero diploma di laurea conseguito secondo l'ordinamento didattico previgente al regolamento di cui al decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, ovvero titolo di studio equivalente o equipollente anche conseguito all'estero; e, in aggiunta, uno tra i seguenti due requisiti: 3.2.2a) dottorato di ricerca o master universitario di secondo livello (120 CFU conseguiti al termine di un master universitario di secondo livello di durata biennale o di due master universitari di secondo livello di durata annuale) in materie attinenti al patrimonio culturale, ovvero diploma di specializzazione conseguito presso le scuole di specializzazione di cui al decreto ministeriale 31 gennaio 2006, n. 147, ovvero titolo di studio equivalente o equipollente conseguito all'estero; oppure, 3.2.2b) se dipendente di ruolo delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 alla data di scadenza del termine stabilito dall'art. 4, comma 2, del presente bando per la presentazione delle domande di ammissione al concorso: cinque anni di servizio maturati nelle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, svolti in posizioni funzionali attinenti all'ambito del patrimonio culturale per l'accesso alle quali e' richiesto il possesso della laurea. L'attinenza delle mansioni in concreto svolte all'ambito del patrimonio culturale deve essere comprovabile con idonea documentazione (contratto di lavoro, ordini di servizio, etc.). b) Cittadinanza italiana. c) Idoneita' fisica alla frequenza del corso-concorso e allo svolgimento delle funzioni proprie del dirigente. La Fondazione scuola dei beni e delle attivita' culturali si riserva la facolta' di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso in base alla normativa vigente. d) Godimento dei diritti civili e politici. Non sono ammessi al concorso coloro che sono stati esclusi dall'elettorato politico attivo, nonche' coloro che sono stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento o decaduti dall'impiego statale ai sensi dell'art. 127, comma 1, lettera d) del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, o licenziati per motivi disciplinari ai sensi della normativa o delle disposizioni contrattuali disciplinanti la materia, o per aver conseguito l'impiego o sottoscritto il contratto individuale di lavoro mediante produzione di documenti falsi o, comunque, con mezzi fraudolenti. 2. I titoli di studio di cui al comma 1 conseguiti all'estero presso universita' e istituti di istruzione universitaria sono considerati validi per l'ammissione al concorso se sono dichiarati equipollenti o equivalenti a titoli universitari italiani secondo la normativa vigente. 3. I requisiti di ammissione devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dall'art. 4, comma 2, del presente bando per la presentazione delle domande di ammissione al concorso. 4. Non sono ammessi al concorso i dipendenti della SNA, della Fondazione scuola dei beni e delle attivita' culturali e del Ministero della cultura che abbiano avuto responsabilita' diretta o abbiano comunque partecipato alle attivita' preparatorie o all'organizzazione della presente procedura. 5. La verifica in ordine a quanto previsto dai commi precedenti e' effettuata dalla Fondazione scuola dei beni e delle attivita' culturali che, per difetto dei requisiti, puo' disporre in qualsiasi momento l'esclusione del candidato dal concorso con provvedimento motivato.
Art. 4 Pubblicazione del bando e domanda di ammissione al concorso 1. Il presente bando viene pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». E' altresi' disponibile tramite apposito link sui siti istituzionali della SNA, del Ministero della cultura, della Fondazione scuola dei beni e delle attivita' culturali. 2. La domanda di ammissione al concorso deve essere presentata esclusivamente per via telematica attraverso il portale https://candidatureconcorsi.it utilizzando il sistema pubblico di identita' digitale (SPID), compilando l'apposito modulo elettronico, previa registrazione del candidato. Il candidato puo' presentare una sola domanda di partecipazione al corso-concorso, scegliendo una tra le tre aree di cui all'art. 1 del presente bando e nella domanda deve essere specificata l'area per la quale intende concorrere. Per la partecipazione al concorso, il candidato deve essere in possesso di un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) a lui intestato. La registrazione, la compilazione e l'invio on-line della domanda devono essere completati entro il ventunesimo giorno, decorrente dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora il termine di scadenza per l'invio on-line della domanda cada in un giorno festivo, il termine sara' prorogato al primo giorno successivo non festivo. Sono accettate esclusivamente e indifferibilmente le domande inviate entro le ore 23,59,59 di detto termine. La data di presentazione della domanda di partecipazione al concorso e' certificata dall'applicazione informatica presente sul portale che, allo scadere del termine utile per la presentazione, non consente piu' l'accesso e l'invio della domanda. Il sistema rilascia la ricevuta di avvenuta iscrizione al concorso che il candidato deve stampare e presentare all'atto dell'identificazione il giorno della prova preselettiva o della prova scritta ove la preselezione non abbia luogo. Ai fini della partecipazione al concorso, in caso di piu' invii, si terra' conto unicamente della domanda inviata cronologicamente per ultima. 3. Nell'apposito modulo elettronico di presentazione della domanda, il candidato deve dichiarare, sotto la propria responsabilita' e consapevole delle conseguenze derivanti da dichiarazioni mendaci ai sensi dell'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, quanto segue: a) il cognome, il nome e il codice fiscale; b) il luogo e la data di nascita; c) di essere cittadino italiano; d) il luogo di residenza (indirizzo, comune e codice di avviamento postale), con l'impegno di far conoscere tempestivamente le eventuali variazioni; e) il comune nelle cui liste elettorali e' iscritto, oppure i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime; f) di essere in possesso del titolo o dei titoli di studio previsti per ciascuna area dall'art. 3, comma 1, lettera a), del presente bando; per ciascun titolo dichiarato il candidato deve indicare l'universita' o l'istituzione che lo ha rilasciato e la data del conseguimento, e le altre eventuali informazioni utili a valutare l'attinenza di cui all'art. 3, comma 1, lettera a), punti 1.2.2a), 2.2.2a), 3.2.2a); se il titolo di studio e' stato conseguito all'estero, il candidato deve indicare gli estremi del provvedimento con il quale il titolo stesso e' stato riconosciuto equipollente al corrispondente titolo italiano; qualora il candidato non sia ancora in possesso della dichiarazione di equipollenza/equivalenza, dovra' comunicare nella domanda di partecipazione al concorso la data di presentazione della richiesta alla competente autorita', fermo restando che il provvedimento di equipollenza/equivalenza dovra' essere trasmesso all'indirizzo di posta elettronica certificata corsoconcorso.dirigenzatecnica.mic@pec.it ai fini dell'inserimento in graduatoria e dell'assunzione dopo il superamento di concorso pubblico; g) di essere/non essere dipendente di ruolo della pubblica amministrazione e, in particolare del Ministero della cultura; h) ove applicabile ai fini del possesso dei requisiti di ammissione, il candidato che sia dipendente di ruolo delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 alla data di scadenza del termine stabilito dall'art. 4, comma 2, del presente bando per la presentazione delle domande di ammissione al concorso dichiara il possesso dei requisiti previsti all'art. 3; i) di essere fisicamente idoneo alla frequenza del corso-concorso e allo svolgimento delle funzioni proprie del dirigente; l) le eventuali condanne penali riportate (anche se sono stati concessi amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale, riabilitazione, sospensione della pena, beneficio della non menzione) e gli eventuali procedimenti penali pendenti, in Italia e all'estero; m) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento e di non essere stato licenziato da altro impiego pubblico ai sensi della normativa e delle disposizioni contrattuali vigenti, di non aver conseguito l'impiego o sottoscritto il contratto individuale di lavoro mediante produzione di documenti falsi o, comunque, con mezzi fraudolenti; in caso contrario il candidato deve indicare la causa di risoluzione del rapporto d'impiego; n) il possesso di titoli previsti dall'art. 5, commi 4 e 5, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, che, a parita' di merito, danno luogo a preferenza; in materia di titoli di preferenza si applicano, inoltre, le disposizioni di cui all'art. 3, comma 7, della legge 15 maggio 1997, n. 127, come modificato dall'art. 2, comma 9, della legge 16 giugno 1998, n. 191, e di cui all'art. 73, comma 14, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98 e dall'art. 16-octies del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, come modificato dall'art. 50 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114. I titoli devono essere posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda; o) l'indirizzo, comprensivo di codice di avviamento postale, il numero telefonico, il recapito di posta elettronica certificata presso cui chiede di ricevere le comunicazioni relative al concorso, con l'impegno di far conoscere tempestivamente le eventuali variazioni; p) di essere portatore/portatrice di handicap e di avere necessita', ai sensi della legge n. 104/1992, di ausili e/o tempi aggiuntivi per lo svolgimento delle prove concorsuali; e' fatto comunque salvo il requisito dell'idoneita' fisica, di cui all'art. 3, comma 1, lettera c) del presente bando. La documentazione inerente alla condizione di handicap rilasciata dalla competente commissione medica dovra' essere trasmessa a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo corsoconcorso.dirigenzatecnica.mic@pec.it entro il termine di venti giorni successivi alla data di scadenza della presentazione delle domande di partecipazione al concorso, unitamente alla specifica autorizzazione al trattamento dei dati sensibili. Gli ausili richiesti dovranno essere specificati nella domanda; q) di aver diritto ad essere esonerato dal sostenere la prova preselettiva (art. 20, comma 2-bis, legge n. 104/1992), eventualmente prevista, stante il riconoscimento dello stato di portatore di handicap e di una percentuale di invalidita' pari o superiore all'ottanta per cento; e' fatto comunque salvo il requisito dell'idoneita' fisica, di cui all'art. 3, comma 1, lettera c) del presente bando. La documentazione inerente al riconoscimento dello stato di handicap e di un grado di invalidita' uguale o superiore all'ottanta per cento, rilasciata dalle competenti commissioni mediche, dovra' essere trasmessa a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo corsoconcorso.dirigenzatecnica.mic@pec.it entro il termine di venti giorni successivi alla data di scadenza della presentazione delle domande di partecipazione al concorso, unitamente alla specifica autorizzazione al trattamento dei dati sensibili; r) di aver versato il contributo di segreteria stabilito dall'art. 4, comma 45, della legge 12 novembre 2011, n. 183, di 10,00 euro secondo le modalita' indicate nel portale per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso; s) il consenso al trattamento dei dati personali per le finalita' e con le modalita' di cui al regolamento europeo (UE) n. 2016/679, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e del decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101. 4. Non si tiene conto delle domande che non contengono tutte le indicazioni circa il possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione al concorso e tutte le dichiarazioni previste dal presente bando. 5. Nel caso in cui le prove d'esame siano precedute dalla prova preselettiva di cui al successivo art. 6, la Fondazione scuola dei beni e delle attivita' culturali verifica la validita' delle domande solo dopo lo svolgimento della medesima e limitatamente ai candidati ammessi, per punteggio, alla successiva prova scritta. La mancata esclusione dalla prova preselettiva non costituisce garanzia della regolarita' della domanda di partecipazione al concorso, ne' sana le irregolarita' della domanda stessa. 6. Ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 le dichiarazioni rese nella domanda di ammissione saranno sottoscritte in sede di espletamento della prima delle prove scritte di cui all'art. 7 del presente bando, e avranno valore di autocertificazione; nel caso di falsita' in atti e dichiarazioni mendaci si applicano le sanzioni penali previste dall'art. 76 del decreto n. 445/2000. 7. La Fondazione scuola dei beni e delle attivita' culturali non e' responsabile in caso di smarrimento delle comunicazioni, dipendente da inesatte o incomplete dichiarazioni da parte del candidato circa il proprio recapito, oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento di recapito rispetto a quello indicato nella domanda o comunque imputabile a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
Art. 5 Commissione esaminatrice 1. La commissione esaminatrice e' nominata con decreto del Ministro della cultura di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione ai sensi dell'art. 24, comma 7 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 convertito dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126. 2. La commissione esaminatrice puo' essere articolata in sottocommissioni ai sensi dell'art 10, comma 6 del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44 convertito dalla legge 28 maggio 2021, n. 76.
Art. 6 Prova preselettiva 1. Nel caso in cui il numero di domande di partecipazione sia pari o superiore a tre volte il numero dei posti messi a concorso, si svolge, presso sedi decentrate o con modalita' da remoto attraverso l'utilizzo di strumenti informatici e digitali, una prova preselettiva per determinare l'ammissione dei candidati alle prove scritte. 2. Con avviso da pubblicarsi in data 11 febbraio 2022 nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 12 dell'11 febbraio 2022, e' data notizia riguardante la pubblicazione del calendario e le sedi di svolgimento dell'eventuale prova preselettiva; tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti. I candidati che non ricevono dalla Fondazione scuola dei beni e delle attivita' culturali comunicazione di esclusione dal concorso sono tenuti a presentarsi per sostenere la prova preselettiva secondo le indicazioni contenute in detto avviso, muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento in corso di validita': carta di identita', passaporto, patente di guida, patente nautica, libretto di pensione, patentino di abilitazione alla conduzione di impianti termici, porto d'armi, tessera di riconoscimento, purche' munita di fotografia e di timbro o di altra segnatura equivalente, rilasciata da un'amministrazione dello Stato. L'avviso e' pubblicato almeno quindici giorni prima della data di svolgimento della prova. 3. La mancata presentazione nel giorno, ora e sedi stabiliti comporta l'esclusione dal concorso. 4. Il candidato, portatore di handicap ed affetto da invalidita' uguale o superiore all'ottanta per cento non e' tenuto a sostenere la prova preselettiva eventualmente prevista. 5. La prova preselettiva consiste in un test composto da sessanta quesiti a risposta multipla comprendenti: quesiti tecnici di ruolo, differenziati per ciascuna delle tre aree del corso-concorso, sui seguenti temi: principi, storia e politiche della tutela e della valorizzazione del patrimonio culturale di settore, anche in riferimento alle convenzioni internazionali; organizzazione e processi di lavoro caratterizzanti degli istituti di settore; principi e contesti operativi per la ricerca, la formazione e l'educazione al patrimonio culturale di settore (14); quesiti di logica (10); quesiti di diritto amministrativo (5); quesiti di diritto del patrimonio culturale (5); quesiti di diritto dell'Unione europea (2); quesiti di diritto privato (4); quesiti di economia delle amministrazioni pubbliche (5); quesiti di management pubblico (6); quesiti di trasformazione digitale della pubblica amministrazione (4); quesiti di lingua inglese - livello B2 QCER (5). 6. Sono ammessi alle prove scritte: per l'Area A - Archivi e biblioteche: i candidati classificati nella graduatoria relativa alla medesima area entro il centoquarantaquattresimo posto (corrispondente a sei volte il numero degli allievi ammessi al corso-concorso per l'Area A) e i candidati che riportano lo stesso punteggio del candidato collocatosi al centoquarantaquattresimo posto; per l'Area B - Soprintendenze archeologia, belle arti e paesaggio: i candidati classificati nella graduatoria relativa alla medesima area entro il duecentosedicesimo posto (corrispondente a sei volte il numero degli allievi ammessi al corso-concorso per l'Area B) e i candidati che riportano lo stesso punteggio del candidato collocatosi al duecentosedicesimo posto; per l'Area C - Musei: i candidati classificati nella graduatoria relativa alla medesima area entro il novantesimo posto (corrispondente a sei volte il numero degli allievi ammessi al corso-concorso per l'Area C) e i candidati che riportano lo stesso punteggio del candidato collocatosi al novantesimo posto. 7. Il punteggio conseguito nella prova preselettiva non concorre alla formazione del punteggio finale di merito. 8. Nell'avviso di cui al comma 2 sono fornite ulteriori istruzioni circa le modalita' di svolgimento della prova preselettiva. Nel medesimo avviso sono determinati i punteggi da attribuire alle risposte fornite dai candidati in relazione ai quesiti somministrati, incluso l'eventuale punteggio minimo da ottenere, ai fini dell'ammissione alle prove scritte, nell'ambito dei quattordici quesiti tecnici di ruolo. 9. Durante la prova preselettiva, i candidati non possono introdurre nella sede di esame carta da scrivere, appunti manoscritti, libri, codici, dizionari, testi di legge, pubblicazioni, telefoni cellulari e altri dispositivi mobili idonei alla memorizzazione o alla trasmissione di dati, ne' possono comunicare tra di loro. In caso di violazione di tali disposizioni la commissione esaminatrice e/o il comitato di vigilanza deliberano l'immediata esclusione dal concorso. 10. Al termine della correzione di tutti i test, svolta con l'ausilio di sistemi informatizzati, viene compilata la graduatoria dei candidati. 11. L'elenco dei candidati ammessi alle prove scritte e il relativo calendario sono pubblicati sul portale https://candidatureconcorsi.it 12. L'ammissione alle successive prove scritte non preclude alla Fondazione scuola dei beni e delle attivita' culturali l'adozione di provvedimenti di esclusione dal concorso a seguito di accertamenti esperibili in qualunque momento della procedura concorsuale relativamente al possesso dei requisiti per la partecipazione al concorso.
Art. 7 Prove d'esame 1. Gli esami consistono in due prove scritte e una prova orale.
Art. 8 Prove scritte 1. La prima prova scritta, comune alle tre aree, e' diretta a verificare le conoscenze e le competenze dei candidati nelle materie giuridiche ed economiche applicate all'ambito del patrimonio culturale (diritto costituzionale, diritto amministrativo, diritto del patrimonio culturale, diritto dell'Unione europea, economia politica, politica economica, economia delle amministrazioni pubbliche, management pubblico, analisi delle politiche pubbliche) e alle relative procedure, l'attitudine al ragionamento giuridico, la capacita' di impostare analisi critiche di problemi complessi e la capacita' di sintesi nel proporre soluzioni argomentate, sulla base di un dossier distribuito ai candidati. Il dossier contiene documenti in lingua italiana e in lingua inglese e potrebbe riferirsi a casi di studio; la traccia prevede anche una specifica domanda a cui deve essere fornita risposta in lingua inglese (livello atteso B2 QCER). E' facolta' della commissione definire le dimensioni massime dell'elaborato. 2. La seconda prova scritta e' volta a verificare le conoscenze e le competenze dei candidati negli ambiti che caratterizzano ciascuna delle tre aree e la loro capacita' di formulare valutazioni e proposte argomentate, in un'ottica di raggiungimento dei risultati complessivi, in relazione a problemi e processi attinenti alle attivita' proprie di ciascuna delle tre aree, come di seguito specificato: Area A - Archivi e biblioteche: tutela, conservazione e valorizzazione, anche al fine della pubblica fruizione, del patrimonio bibliografico, dei beni librari e dei beni archivistici, nonche' degli archivi, correnti e di deposito, dello Stato; Area B - Soprintendenze archeologia, belle arti e paesaggio: tutela e valorizzazione, anche al fine della pubblica fruizione, dei beni di interesse archeologico, dei beni storici, artistici, demoetnoantropologici, sia materiali che immateriali, dei beni architettonici e del paesaggio; Area C - Musei: tutela e valorizzazione, anche al fine della pubblica fruizione, di musei, parchi archeologici, aree archeologiche e altri luoghi della cultura. La prova consiste nella redazione di un elaborato, sulla base di un dossier distribuito ai candidati. Il dossier contiene documenti in lingua italiana e in lingua inglese e la traccia prevede anche una specifica domanda a cui deve essere fornita risposta in lingua inglese (livello atteso B2 QCER). E' facolta' della commissione definire le dimensioni massime dell'elaborato. 3. Le prove scritte si svolgono anche mediante l'utilizzo di strumentazione e procedure informatiche e possono tenersi anche nella medesima data e in sedi decentrate, tenendo conto di esigenze di tutela della salute, fermo restando la contemporaneita' dello svolgimento per tutti i candidati ammessi. Il calendario delle prove e' reso noto con il medesimo avviso di cui all'art. 6, comma 11, recante l'elenco dei nominativi dei candidati che hanno superato la prova preselettiva. Il calendario e' pubblicato almeno quindici giorni prima della data di inizio delle prove scritte e ha valore di notifica a tutti gli effetti. I candidati ammessi alle prove scritte sono tenuti a presentarsi muniti di uno dei documenti di riconoscimento in corso di validita' indicati all'art. 6, comma 2, del presente bando. La mancata presentazione nel giorno, ora e sede stabiliti per ciascuna prova scritta comporta l'esclusione dal concorso. 4. I candidati non possono introdurre nella sede di esame testi di legge, carta da scrivere, appunti manoscritti, libri, codici, pubblicazioni, telefoni cellulari e altri dispositivi mobili idonei alla memorizzazione o alla trasmissione di dati, ne' possono comunicare tra di loro. In caso di violazione di tali disposizioni la commissione esaminatrice o il comitato di vigilanza deliberano l'immediata esclusione dal concorso. 5. La commissione esaminatrice e le sottocommissioni procedono alla valutazione delle prove scritte anche mediante sedute svolte in modalita' telematica, secondo procedure che garantiscano principi di anonimato nella correzione delle prove nonche' la sicurezza e la tracciabilita' delle comunicazioni. 6. Superano le prove scritte e sono ammessi alla prova orale i candidati che riportano un punteggio di almeno settanta centesimi in ciascuna prova scritta. 7. I candidati ammessi alla prova orale ne ricevono comunicazione a mezzo messaggio di posta elettronica certificata con l'indicazione delle votazioni riportate in ciascuna delle prove scritte. L'avviso per la presentazione alla prova orale e' recapitato ai candidati almeno venti giorni prima della data in cui essi devono sostenerla.
Art. 9 Prova orale 1. La prova orale puo' essere svolta anche in videoconferenza e consiste in un colloquio diretto ad accertare nel candidato: a) il possesso di adeguate conoscenze nelle discipline indicate nell'art. 8 del bando e afferenti all'area professionale prescelta; b) il possesso di adeguate conoscenze in tema di tecnologie digitali, competenze in ordine all'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione ai fini gestionali e competenze digitali volte a favorire processi di innovazione amministrativa e di trasformazione digitale della pubblica amministrazione; c) le capacita' organizzative e manageriali in rapporto a specifiche situazioni proprie del ruolo dirigenziale. 2. La verifica della conoscenza della lingua inglese avviene attraverso una conversazione che ne accerti il livello (B2 QCER). 3. I candidati sostengono la prova orale dopo aver esibito uno dei documenti di riconoscimento in corso di validita' indicati all'art. 6, comma 2, del presente bando. 4. Superano la prova orale i candidati che conseguono un punteggio di almeno settanta centesimi. 5. Al termine di ogni seduta la commissione esaminatrice compila l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione del punteggio da ciascuno riportato; tale elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione esaminatrice, e' affisso nella sede d'esame se l'esame si svolge in presenza o e' pubblicato sulla bacheca del portale utilizzato se l'esame si svolge in videoconferenza.
Art. 10 Graduatorie 1. Il punteggio finale da attribuire al candidato al termine delle prove concorsuali e' determinato sommando i voti riportati in ciascuna delle due prove scritte e il voto riportato nella prova orale. 2. Le graduatorie di merito relative alle tre aree del concorso sono predisposte dalla commissione esaminatrice secondo l'ordine derivante dal punteggio finale conseguito da ciascun candidato. 3. Le graduatorie finali sono approvate con provvedimento del direttore generale organizzazione del Ministero della cultura. Nel decreto di approvazione trovano applicazione le disposizioni sui titoli di preferenza previsti dall'art. 5, commi 4 e 5, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, dall'art. 3, comma 7, della legge 15 maggio 1997, n. 127, come modificato dall'art. 2, comma 9, della legge 16 giugno 1998, n. 191, e dall'art. 73, comma 14, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98. Le graduatorie sono pubblicate sul portale https://candidatureconcorsi.it - della pubblicazione viene dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 4. Sono ammessi alla frequenza del corso-concorso i candidati che sono risultati vincitori del concorso, essendosi utilmente collocati: nei primi ventiquattro posti della graduatoria relativa all'Area A - Archivi e biblioteche; nei primi trentasei posti della graduatoria relativa all'Area B - Soprintendenze archeologia, belle arti e paesaggio; nei primi quindici posti della graduatoria relativa all'Area C - Musei. 5. La percentuale dei posti da riservare al personale dipendente del Ministero della cultura, in possesso dei titoli richiesti per l'accesso al corso-concorso, e' pari nel massimo al 10 per cento dei posti per ciascuna delle aree del corso-concorso, cosi' come previsto dall'art. 24, comma 10, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126.
Art. 11 Termini per la presentazione dei titoli di preferenza 1. Entro il termine perentorio di quindici giorni, decorrenti dal giorno successivo a quello in cui ha sostenuto la prova orale con esito positivo, il candidato che intende far valere i titoli di preferenza, elencati all'art. 12 del presente bando, avendoli espressamente dichiarati nella domanda di ammissione al concorso, deve far pervenire, a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo corsoconcorso.dirigenzatecnica.mic@pec.it le relative dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, accompagnate dalla copia fotostatica non autenticata di uno dei documenti di riconoscimento in corso di validita' indicati all'art. 6, comma 2 del presente bando. Nella dichiarazione sostitutiva il candidato deve indicare, fatta eccezione per i titoli di cui all'art. 12, comma 1, lettera t) e comma 3, lettera a), l'amministrazione che ha emesso il provvedimento di conferimento del titolo di preferenza e la data di emissione. Dalle dichiarazioni sostitutive deve risultare il possesso dei titoli di preferenza alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso.
Art. 12 Titoli di preferenza 1. Ai sensi dell'art. 5, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, ai fini della compilazione della graduatoria di cui all'art. 9 del presente bando, a parita' di merito, hanno preferenza: a) gli insigniti di medaglia al valor militare; b) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti; c) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra; d) i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e privato; e) gli orfani di guerra; f) gli orfani dei caduti per fatto di guerra; g) gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato; h) i feriti in combattimento; i) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, nonche' i capi di famiglia numerosa; l) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti; m) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra; n) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore pubblico e privato; o) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti in guerra; p) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di guerra; q) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato; r) coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti; s) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno, in una pubblica amministrazione; t) i coniugati ed i non coniugati con riguardo al numero dei figli a carico; u) gli invalidi ed i mutilati civili; v) i militari volontari delle Forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma. 2. Costituiscono, altresi', titoli di preferenza a parita' di merito: a) l'avere svolto, con esito positivo, l'ulteriore periodo di perfezionamento presso l'ufficio per il processo ai sensi dell'art. 16-octies, comma 1-quater del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, come modificato dall'art. 50 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114; b) l'avere completato, con esito positivo, il tirocinio formativo presso gli uffici giudiziari ai sensi dell'art. 37, comma 11, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, pur non facendo parte dell'ufficio per il processo, cosi' come indicato dall'art. 16-octies, comma 1-quinquies del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, come modificato dall'art. 50 del decreto- legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114. 3. A parita' di merito e di titoli ai sensi dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, la preferenza e' determinata: a) dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto che il candidato sia coniugato o meno; b) dall'aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni pubbliche. 4. Se, a conclusione delle operazioni di valutazione dei titoli preferenziali, due o piu' candidati si collocano in pari posizione, e' preferito il candidato piu' giovane di eta' ai sensi dell'art. 3, comma 7, della legge 15 maggio 1997, n. 127.
Art. 13 Adempimenti dei vincitori 1. I candidati dichiarati vincitori del concorso ricevono comunicazione relativa alla sede di svolgimento e alla data di inizio del corso-concorso. Gli stessi, entro il termine perentorio di quindici giorni dalla data di ricezione di tale comunicazione, devono presentare o far pervenire a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo corsoconcorso.dirigenzatecnica.mic@pec.it una dichiarazione, sottoscritta sotto la propria responsabilita' ed ai sensi degli articoli 38, 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 2000, n. 445, attestante che gli stati, fatti e qualita' personali suscettibili di modifica, autocertificati nella domanda di ammissione al concorso, non hanno subito variazioni; a norma degli articoli 71, 75 e 76 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, la Fondazione scuola dei beni e delle attivita' culturali ha facolta' di effettuare idonei controlli, anche a campione, sulla veridicita' delle predette dichiarazioni con le conseguenze previste in caso di dichiarazioni mendaci.
Art. 14 Trattamento dei dati personali 1. I dati personali forniti dai candidati sono trattati ai sensi del regolamento europeo (UE) n. 2016/679, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e del decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, e utilizzati esclusivamente per le finalita' del concorso e del successivo corso-concorso. 2. La comunicazione dei dati e' obbligatoria ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione dal concorso. 3. Il trattamento dei dati e' effettuato anche con modalita' informatiche e puo' essere affidato dalla Fondazione scuola dei beni e delle attivita' culturali ad una societa' specializzata. 4. Ciascun candidato ha il diritto di accedere ai dati che lo riguardano, di far rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonche' il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi illegittimi. Tali diritti possono essere fatti valere nei confronti della Fondazione scuola dei beni e delle attivita' culturali (Roma, via del Collegio Romano n. 27; email: privacy@fondazionescuolapatrimonio.it; pec: scuoladelpatrimonio@pec.it).
Art. 15 Svolgimento del corso-concorso 1. Il corso-concorso e' coordinato dalla SNA d'intesa con la Fondazione scuola dei beni e delle attivita' culturali e ha la durata massima di dodici mesi, comprensivi di un periodo di applicazione presso il Ministero della cultura, nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio. I programmi del corso forniscono ai partecipanti una formazione complementare rispetto al titolo posseduto per l'accesso al corso-concorso. Durante la partecipazione al corso-concorso e nel periodo di applicazione e' corrisposta una borsa di studio a carico della Fondazione Scuola dei beni e delle attivita' culturali. Agli allievi del corso-concorso e' corrisposto, a cura dell'amministrazione di appartenenza, il trattamento economico complessivo in godimento, senza alcun trattamento di missione. 2. Il corso-concorso si svolge secondo le modalita' stabilite dal decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 2004, n. 272, come modificato dall'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 70, e dall'art. 24 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104. 3. La Fondazione scuola dei beni e delle attivita' culturali ha facolta' di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso ai fini della valutazione dell'idoneita' fisica alla frequenza del corso-concorso, in base alla normativa vigente.
Art. 16 Norme di salvaguardia 1. Per quanto non previsto dal presente bando, valgono, in quanto applicabili, le disposizioni sullo svolgimento dei concorsi contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni, e le disposizioni in materia di accesso alla qualifica di dirigente di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 2004, n. 272. 2. Avverso il presente bando e' ammesso ricorso in sede giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale del Lazio entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla stessa data. Il presente bando e' trasmesso all'ufficio del bilancio e per il riscontro di regolarita' amministrativo-contabile della Presidenza del Consiglio dei ministri per il visto di competenza ed e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Roma, 15 novembre 2021 Il Presidente: Severino