Concorso per CORTE DEI CONTI
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Concorso
Attenzione, il bando selezionato non è attivo, poichè è scaduto il termine per la presentazione della domanda
Tipologia | Concorso |
Tipologia Contratto | |
Posti | 0 |
Fonte: | Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana N. 98 del 10-12-2021 |
Sintesi: | CORTE DEI CONTI CONCORSO (Scad. 09-02-2022) Reclutamento di cento tirocinanti laureati di giurisprudenza per lo svolgimento di un periodo di formazione teorico-pratica, per le sezioni giurisdizionali, le sezioni di controllo e le ... |
Ente: | CORTE DEI CONTI |
Regione: | CALABRIA |
Provincia: | COSENZA |
Comune: | TRENTA |
Data di inserimento: | 10-12-2021 |
Data Scadenza bando | 09-02-2022 |
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CORTE DEI CONTI
CONCORSO (Scad. 09-02-2022)
Reclutamento di cento tirocinanti laureati di giurisprudenza per lo svolgimento di un periodo di formazione teorico-pratica, per le sezioni giurisdizionali, le sezioni di controllo e le Procure generali.
IL SEGRETARIO GENERALE Ai sensi dell'art. 25-bis, comma 3, dell'allegato 2 al decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174, e dell'art. 73, decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, sulla base delle risorse disponibili, e' indetta la procedura per la selezione di cento tirocinanti da immettere presso le Sezioni giurisdizionali, le Sezioni di controllo e la Procura generale, nonche' presso le Sezioni giurisdizionali, le Sezioni di controllo e le Procure regionali della Corte dei conti, a supporto dell'attivita' del Magistrato e dell'ufficio per il processo, come deliberato con decreto presidenziale n. 230/DECP/2021 del 6 novembre 2021. Art. 1 Oggetto 1. E' indetta una procedura per la selezione di cento laureati in giurisprudenza, ai fini dello svolgimento di un periodo di formazione teorico-pratica (tirocinio) presso le Sezioni giurisdizionali, le Sezioni di controllo e la Procura generale, nonche' presso le Sezioni giurisdizionali, le Sezioni di controllo e le Procure Regionali della Corte dei conti, ai sensi dell'art. 25-bis, decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174 e dell'art. 73, decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, di cui all'allegato prospetto che costituisce parte integrante del presente bando. 2. Sulla base delle risorse disponibili, il numero di borse di studio attribuibili e' pari a 100, che saranno successivamente ripartite tra la sede centrale e le sedi regionali.
Art. 2 Requisiti di partecipazione 1. Per la partecipazione alla procedura di cui all'art. 1 e' richiesto il possesso dei seguenti requisiti: a) avere conseguito la laurea in giurisprudenza, all'esito di un corso di durata almeno quadriennale; b) avere riportato una media di almeno 27/30 negli esami di diritto costituzionale, diritto privato, diritto processuale civile, diritto commerciale, diritto penale, diritto processuale penale, diritto del lavoro e diritto amministrativo, ovvero un punteggio di laurea non inferiore a 105/110; c) non avere ancora compiuto i trenta anni di eta'; d) non avere avuto, in precedenza, accesso a un periodo di formazione teorico-pratica della durata complessiva di diciotto mesi presso la Corte di cassazione, le Corti di appello, i Tribunali ordinari, la Procura generale presso la Corte di cassazione, gli Uffici requirenti di primo e secondo grado, gli uffici e i tribunali di sorveglianza e i tribunali per i minorenni; e) possedere i requisiti di onorabilita' di cui all'art. 4, comma 2, lettera a) e lettera b), decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116 (gia' previsti dall'art. 42-ter, comma 2, lettera g, r.d. 30 gennaio 1941, n. 12), ossia non avere riportato condanne per delitti non colposi o a pena detentiva per contravvenzioni e non essere stato sottoposto a misure di prevenzione o di sicurezza. 2. I requisiti di cui al precedente comma dovranno essere posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda. L'Amministrazione si riserva in ogni momento di accertarne il perdurante possesso da parte di ciascun tirocinante. 3. E' onere del candidato comunicare, a pena di decadenza, eventuali variazioni rispetto a quanto dichiarato ai sensi del primo comma, lettera e), del presente articolo.
Art. 3 Criteri di preferenza ove non sia possibile ammettere tutti i richiedenti 1. Ove non sia possibile avviare al periodo di formazione tutti i richiedenti muniti dei requisiti di cui all'art. 2, saranno applicati, nell'ordine, i seguenti criteri di preferenza: media piu' elevata negli esami indicati all'art. 2, lettera b); punteggio di laurea piu' elevato; minore eta' anagrafica. 2. A parita' dei requisiti previsti dal primo comma, sara' attribuita preferenza a coloro che abbiano frequentato corsi di perfezionamento in materie giuridiche successivi alla laurea.
Art. 4 Domanda di partecipazione 1. La domanda per l'accesso al periodo di formazione deve essere presentata entro e non oltre le ore 17.00 del sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie concorsi «Concorsi ed esami»; nel caso in cui la scadenza coincida con un giorno festivo, il termine si intende prorogato al primo giorno successivo non festivo. 2. La domanda per l'accesso al periodo di formazione deve essere presentata esclusivamente per via telematica attraverso il Sistema pubblico di identita' digitale (SPID). Per la presentazione della domanda i candidati devono essere in possesso di un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) personalmente intestato, devono registrarsi al Portale concorsi all'indirizzo https://concorsi.corteconti.it e seguire la procedura ivi indicata. 3. Gli aspiranti tirocinanti possono presentare la propria istanza di partecipazione a tale procedura selettiva per piu' sedi, indicando l'ordine di preferenza. Delle preferenze si terra' conto secondo l'ordine di graduatoria, compatibilmente con le esigenze dell'ufficio.
Art. 5 Graduatoria di accesso al periodo di formazione 1. Scaduto il termine per la presentazione delle domande di cui all'art. 4, verra' redatta la graduatoria degli ammessi al periodo di formazione, secondo i criteri di cui all'art. 3. 2. La graduatoria verra' pubblicata sul sito internet della Corte dei conti (https://www.corteconti.it), nella sezione «Amministrazione trasparente», «Bandi tirocini», ove verra' resa nota anche la data di inizio del tirocinio. 3. Ai vincitori sara' data comunicazione dell'ammissione all'indirizzo di posta elettronica certificata indicato nella domanda. 4. L'eventuale rinuncia dovra' essere comunicata all'indirizzo di posta elettronica certificata tirocini.extracurriculari@corteconticert.it entro dieci giorni dalla comunicazione di ammissione di cui al precedente comma. 5. I soggetti ammessi che non si presenteranno, senza giustificati motivi, alla data di inizio del periodo di formazione di cui al comma 2, saranno dichiarati decaduti e saranno sostituiti, mediante scorrimento della graduatoria e secondo l'ordine della stessa, con altri candidati in possesso dei requisiti di partecipazione di cui all'art. 2.
Art. 6 Commissione 1. Con decreto del segretario generale della Corte dei conti, sara' nominata un'apposita Commissione che avra' il compito di verificare il possesso dei requisiti di cui all'art. 2 del presente bando, l'ammissibilita' e la tempestivita' delle domande presentate e di applicare la valutazione dei titoli di preferenza di cui all'art. 3 del bando, ove non sia possibile ammettere tutti i richiedenti. 2. La Commissione avra' il compito di redigere la graduatoria di cui all'art. 5 del presente bando. 3. Almeno un terzo dei posti di componente della predetta Commissione sara' riservato alle donne, ai sensi dell'art. 57, lettera a), del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
Art. 7 Durata e decorrenza del periodo di formazione 1. Il periodo di formazione teorico-pratica ha la durata di diciotto mesi, con decorrenza che verra' successivamente comunicata. I tirocinanti dovranno svolgere attivita' presso gli uffici di assegnazione per un minimo di ottanta ore mensili, che dovranno essere attestate dal Magistrato formatore. 2. Le assenze dei tirocinanti non possono superare la soglia del 20% delle ore di cui al comma 1 del presente articolo.
Art. 8 Modalita' di svolgimento del periodo di formazione 1. I soggetti ammessi al periodo di formazione saranno affidati ad un Magistrato formatore che abbia espresso la propria disponibilita' ovvero, qualora sia necessario assicurare la continuita' della formazione, a un Magistrato designato dal Vertice dell'ufficio. 2. I soggetti di cui al precedente comma assisteranno e coadiuveranno il Magistrato nel compimento delle ordinarie attivita'. 3. Ai soggetti di cui al primo comma verranno fornite le dotazioni strumentali necessarie per svolgere le attivita' loro assegnate. I medesimi soggetti, in relazione ai compiti loro assegnati, potranno essere autorizzati ad accedere ai sistemi informatici della Corte dei conti, nonche' alle relative banche dati e riceveranno l'assistenza tecnica necessaria. 4. L'attivita' dei soggetti ammessi al periodo di formazione si svolgera' sotto la guida e il controllo del Magistrato formatore cui saranno assegnati, nel rispetto degli obblighi di riservatezza riguardo ai dati, alle informazioni e alle notizie acquisite durante il periodo di formazione, con obbligo di mantenere il segreto su quanto appreso in ragione della loro attivita' e di astenersi dalla deposizione testimoniale. 5. I soggetti ammessi al periodo di formazione potranno avere accesso alle attivita' formative organizzate dalla Scuola di Alta formazione F. Staderini e alla Biblioteca Antonino de Stefano. 6. Il periodo di formazione di cui al presente bando potra' essere svolto contestualmente ad altre attivita', compreso il dottorato di ricerca, il tirocinio per l'accesso alla professione di avvocato o di notaio e la frequenza dei corsi delle Scuole di specializzazione per le professioni legali, purche' con modalita' compatibili con il conseguimento di un'adeguata formazione. Il tirocinante si impegna a rendere apposita dichiarazione relativa allo svolgimento delle surrichiamate attivita'. 7. Il contestuale svolgimento del tirocinio per l'accesso alla professione forense non impedisce all'avvocato presso il quale il tirocinio si svolge di esercitare l'attivita' professionale innanzi al Magistrato formatore. 8. Qualora i soggetti ammessi al periodo di formazione risultino iscritti alla pratica forense o ad una Scuola di specializzazione per le professioni legali, l'attivita' di formazione presso la Corte dei conti sara' condotta in collaborazione con il Consiglio dell'Ordine degli avvocati di riferimento e con il Consiglio nazionale forense, nonche' con le Scuole di specializzazione per le professioni legali, secondo le modalita' individuate dal Vertice dell'ufficio. 9. I soggetti ammessi al periodo di formazione avranno accesso ai fascicoli processuali, parteciperanno alle udienze del processo, anche non pubbliche e dinanzi al Collegio, nonche' alle camere di consiglio, salvo diversa disposizione del Giudice; non potranno avere accesso ai fascicoli relativi ai procedimenti rispetto ai quali versano in conflitto di interessi per conto proprio o di terzi, ivi compresi i fascicoli relativi ai procedimenti trattati dall'Avvocato presso il quale svolgono contestualmente il tirocinio per la pratica forense. 10. I soggetti di cui al precedente comma non potranno esercitare attivita' professionale innanzi l'ufficio ove il tirocinio si svolge, ne' potranno rappresentare o difendere, anche nelle fasi o nei gradi successivi della causa, le parti dei procedimenti che si sono svolti dinanzi al Magistrato formatore o assumere da costoro qualsiasi incarico professionale. 11. I soggetti di cui al comma 9 sono obbligati a comunicare immediatamente al Magistrato formatore eventuali incompatibilita' o situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi, rispetto ai compiti svolti nell'ambito del tirocinio.
Art. 9 Esclusione di compensi e obblighi previdenziali e assicurativi a carico della Corte dei conti 1. Lo svolgimento del periodo di formazione di cui al presente bando non da' diritto ad alcun compenso (salva l'assegnazione delle borse di studio di cui all'art. 13 del presente bando) e non determina il sorgere di alcun rapporto di lavoro subordinato o autonomo, ne' di obblighi previdenziali e assicurativi a carico della Corte dei conti.
Art. 10 Copertura assicurativa 1. I soggetti ammessi al periodo di formazione di cui al presente bando dovranno provvedere personalmente alla copertura assicurativa sia per malattie ed eventuali infortuni subiti durante lo svolgimento del periodo di formazione teorico-pratica, o comunque a cagione del tirocinio svolto, sia per eventuali danni causati a persone e cose, mediante la stipula di due distinte polizze.
Art. 11 Interruzione del periodo di formazione 1. Il periodo di formazione potra' essere interrotto in ogni momento dal Vertice dell'ufficio, anche su proposta del Magistrato formatore, per sopravvenute ragioni organizzative o per il venir meno del rapporto fiduciario, anche in relazione ai possibili rischi per l'indipendenza e l'imparzialita' dell'ufficio o la credibilita' della funzione giudiziaria, nonche' per l'immagine e il prestigio dell'ufficio e dell'ordine giudiziario.
Art. 12 Esito ed effetti del periodo di formazione 1. Al termine del periodo di formazione, il Magistrato formatore redigera' una relazione sul relativo esito e la trasmettera' al Vertice dell'ufficio, il quale provvedera' all'attestazione. 2. L'esito positivo attestato ai sensi del comma precedente, produce gli effetti di cui ai commi dall'11-bis al 20 dell'art. 73, decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69.
Art. 13 Borse di studio 1. Ai soggetti ammessi al periodo di formazione saranno attribuite delle borse di studio, ai sensi dei successivi commi. 2. L'importo della borsa di studio e' determinato in euro quattrocento mensili. 3. Gli importi saranno corrisposti a ciascun borsista in base al periodo di stage effettivamente svolto, su base mensile. 4. Le borse di studio, previste ai sensi dell'art. 25-bis, comma 3, all. n. 2, decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174 a valere sul bilancio autonomo della Corte dei conti, verranno imputate al cap. 4100, P.G. 01, del bilancio di assestamento 2021 ed ai corrispondenti capitoli per gli esercizi 2022 e 2023.
Art. 14 Trattamento dei dati personali 1. Titolare del trattamento dei dati personali, ex art. 26 del regolamento (UE) 2016/679, in base a quanto previsto dal decreto legislativo del 30 giugno 2003, n. 196, cosi' come modificato dal decreto legislativo del 10 agosto 2018, n. 101 e' la Corte dei conti. 2. Responsabile del trattamento dei dati ex art. 28 del regolamento (UE) 2016/679, in relazione alla fase della presentazione in via telematica delle domande, e' Dedagroup Public Services S.r.l., sulla base dell'atto di designazione del 16 febbraio 2021 (prot. Corte dei conti PRES. PRES. 0000484 del 16 febbraio 2021). 3. La presentazione della domanda di partecipazione alla selezione comporta il trattamento dei dati personali ai fini della gestione della procedura di selezione, nel rispetto del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 «relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE «Regolamento generale sulla protezione dei dati» (di seguito Regolamento). 4. I dati personali oggetto del trattamento verranno utilizzati esclusivamente per il perseguimento delle finalita' istituzionali; in particolare, i dati saranno trattati per finalita' connesse e strumentali allo svolgimento della procedura selettiva e per la formazione di eventuali ulteriori atti alla stessa connessi, anche con l'uso di procedure informatizzate, nei modi e limiti necessari per perseguire tali finalita'. 5. Il conferimento di tali dati e' obbligatorio anche ai fini dell'accertamento del possesso dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione da detta procedura. 6. I dati forniti dai candidati saranno raccolti e trattati dalle persone preposte alla procedura di selezione individuate dall'Amministrazione nell'ambito della procedura medesima. 7. Si fa presente che in occasione delle operazioni di trattamento dei dati personali l'Amministrazione puo' venire a conoscenza di dati che il Regolamento generale sulla protezione dei dati definisce «categorie particolari di dati personali» (art. 9), in quanto gli stessi sono idonei, tra l'altro, a rivelare uno stato di salute. Tali dati saranno trattati con la massima riservatezza e per le sole finalita' previste connesse alla procedura o previste dalla legge. 8. Ai sensi e per gli effetti del Regolamento gli interessati hanno diritto di ottenere dal titolare, nei casi previsti, l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del Regolamento). 9. Qualora l'interessato ritenga che il trattamento dei dati personali, avvenga in violazione di quanto previsto dal Regolamento ha il diritto di proporre reclamo al Garante, come previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento). 10. Il Titolare del trattamento indica i seguenti contatti al quale l'interessato puo' rivolgersi per esercitare i diritti sopra indicati: Corte dei conti, che ha sede in Roma (Italia), via Antonio Baiamonti n. 25, 00195 (Tel.: (+39) 06.38761; PEC: ufficio.gabinetto@corteconticert.it). 11. Gli interessati possono, inoltre, contattare il Responsabile della protezione dei dati per tutte le questioni relative al trattamento dei loro dati personali e all'esercizio dei loro diritti derivanti dal Regolamento. 12. In relazione all'espletamento della procedura selettiva, il dato di contatto del Responsabile della protezione dei dati e' l'indirizzo di posta elettronica certificata responsabile.protezione.dati@corteconticert.it 13. Tale dato di contatto concerne le sole problematiche inerenti il trattamento dei dati personali e non l'andamento della procedura selettiva o la presentazione di istanze di autotutela. Roma, 1° dicembre 2021 Il Segretario generale: Massi
Allegato
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