Concorso per CORTE DEI CONTI

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Concorso

Attenzione, il bando selezionato non è attivo, poichè è scaduto il termine per la presentazione della domanda


Tipologia Concorso
Tipologia Contratto
Posti 0
Fonte: Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana N. 98 del 10-12-2021
Sintesi: CORTE DEI CONTI CONCORSO (Scad. 09-02-2022) Reclutamento di cento tirocinanti laureati di giurisprudenza per lo svolgimento di un periodo di formazione teorico-pratica, per le sezioni giurisdizionali, le sezioni di controllo e le ...
Ente: CORTE DEI CONTI
Regione: CALABRIA
Provincia: COSENZA
Comune: TRENTA
Data di inserimento: 10-12-2021
Data Scadenza bando 09-02-2022
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CORTE DEI CONTI

CONCORSO (Scad. 09-02-2022)

Reclutamento di cento tirocinanti laureati di giurisprudenza per lo svolgimento di un periodo di formazione teorico-pratica, per le sezioni giurisdizionali, le sezioni di controllo e le Procure generali.

 
                       IL SEGRETARIO GENERALE 
 
    Ai sensi dell'art. 25-bis, comma 3, dell'allegato  2  al  decreto
legislativo 26 agosto 2016, n. 174, e dell'art. 73, decreto-legge  21
giugno 2013, n. 69, sulla base delle risorse disponibili, e'  indetta
la procedura per la  selezione  di  cento  tirocinanti  da  immettere
presso le Sezioni giurisdizionali,  le  Sezioni  di  controllo  e  la
Procura generale,  nonche'  presso  le  Sezioni  giurisdizionali,  le
Sezioni di controllo e le Procure regionali della Corte dei conti,  a
supporto  dell'attivita'  del  Magistrato  e  dell'ufficio   per   il
processo, come deliberato con decreto presidenziale n.  230/DECP/2021
del 6 novembre 2021. 
 
                               Art. 1 
 
                               Oggetto 
 
    1. E' indetta una procedura per la selezione di cento laureati in
giurisprudenza, ai fini dello svolgimento di un periodo di formazione
teorico-pratica (tirocinio) presso  le  Sezioni  giurisdizionali,  le
Sezioni di controllo e la Procura generale, nonche' presso le Sezioni
giurisdizionali, le Sezioni di controllo e le Procure Regionali della
Corte dei conti, ai sensi dell'art. 25-bis,  decreto  legislativo  26
agosto 2016, n. 174 e dell'art. 73, decreto-legge 21 giugno 2013,  n.
69, di cui all'allegato prospetto che  costituisce  parte  integrante
del presente bando. 
    2. Sulla base delle risorse disponibili, il numero  di  borse  di
studio attribuibili  e'  pari  a  100,  che  saranno  successivamente
ripartite tra la sede centrale e le sedi regionali. 
                               Art. 2 
 
                     Requisiti di partecipazione 
 
    1. Per la partecipazione alla procedura  di  cui  all'art.  1  e'
richiesto il possesso dei seguenti requisiti: 
      a) avere conseguito la laurea in giurisprudenza,  all'esito  di
un corso di durata almeno quadriennale; 
      b) avere riportato una media di almeno  27/30  negli  esami  di
diritto costituzionale, diritto privato, diritto processuale  civile,
diritto commerciale,  diritto  penale,  diritto  processuale  penale,
diritto del lavoro e diritto amministrativo, ovvero un  punteggio  di
laurea non inferiore a 105/110; 
      c) non avere ancora compiuto i trenta anni di eta'; 
      d) non avere avuto, in precedenza,  accesso  a  un  periodo  di
formazione teorico-pratica della durata complessiva di diciotto  mesi
presso la Corte di cassazione,  le  Corti  di  appello,  i  Tribunali
ordinari, la Procura generale presso  la  Corte  di  cassazione,  gli
Uffici requirenti di primo e secondo grado, gli uffici e i  tribunali
di sorveglianza e i tribunali per i minorenni; 
      e) possedere i requisiti di onorabilita'  di  cui  all'art.  4,
comma 2, lettera a) e lettera b), decreto legislativo 13 luglio 2017,
n. 116 (gia' previsti dall'art. 42-ter, comma 2, lettera  g, r.d.  30
gennaio 1941, n. 12), ossia non avere riportato condanne per  delitti
non colposi o a pena detentiva per contravvenzioni e non essere stato
sottoposto a misure di prevenzione o di sicurezza. 
    2. I  requisiti  di  cui  al  precedente  comma  dovranno  essere
posseduti alla data di scadenza del termine  di  presentazione  della
domanda. L'Amministrazione si riserva in ogni momento  di  accertarne
il perdurante possesso da parte di ciascun tirocinante. 
    3. E' onere  del  candidato  comunicare,  a  pena  di  decadenza,
eventuali variazioni rispetto a quanto dichiarato ai sensi del  primo
comma, lettera e), del presente articolo. 
                               Art. 3 
 
Criteri di  preferenza  ove  non  sia  possibile  ammettere  tutti  i
                             richiedenti 
 
    1. Ove non sia possibile avviare al periodo di formazione tutti i
richiedenti  muniti  dei  requisiti  di  cui  all'art.   2,   saranno
applicati, nell'ordine, i seguenti criteri di preferenza: 
      media piu' elevata negli esami indicati all'art. 2, lettera b); 
      punteggio di laurea piu' elevato; 
      minore eta' anagrafica. 
    2. A parita'  dei  requisiti  previsti  dal  primo  comma,  sara'
attribuita preferenza a  coloro  che  abbiano  frequentato  corsi  di
perfezionamento in materie giuridiche successivi alla laurea. 
                               Art. 4 
 
                      Domanda di partecipazione 
 
    1. La domanda per l'accesso al periodo di formazione deve  essere
presentata entro e non oltre le ore  17.00  del  sessantesimo  giorno
successivo alla  data  di  pubblicazione  del  presente  bando  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana  -  4ª  Serie  concorsi
«Concorsi ed esami»; nel caso in cui  la  scadenza  coincida  con  un
giorno festivo, il termine  si  intende  prorogato  al  primo  giorno
successivo non festivo. 
    2. La domanda per l'accesso al periodo di formazione deve  essere
presentata esclusivamente per via telematica  attraverso  il  Sistema
pubblico di identita' digitale (SPID).  Per  la  presentazione  della
domanda i candidati devono essere in  possesso  di  un  indirizzo  di
posta elettronica certificata (PEC) personalmente  intestato,  devono
registrarsi       al       Portale       concorsi       all'indirizzo
https://concorsi.corteconti.it e seguire la procedura ivi indicata. 
    3.  Gli  aspiranti  tirocinanti  possono  presentare  la  propria
istanza di partecipazione a tale procedura selettiva per  piu'  sedi,
indicando l'ordine di preferenza. Delle preferenze  si  terra'  conto
secondo l'ordine di  graduatoria,  compatibilmente  con  le  esigenze
dell'ufficio. 
                               Art. 5 
 
           Graduatoria di accesso al periodo di formazione 
 
    1. Scaduto il termine per la presentazione delle domande  di  cui
all'art. 4, verra' redatta la graduatoria degli ammessi al periodo di
formazione, secondo i criteri di cui all'art. 3. 
    2. La graduatoria verra' pubblicata sul sito internet della Corte
dei conti (https://www.corteconti.it), nella sezione «Amministrazione
trasparente», «Bandi tirocini», ove verra' resa nota anche la data di
inizio del tirocinio. 
    3.  Ai  vincitori  sara'   data   comunicazione   dell'ammissione
all'indirizzo  di  posta  elettronica  certificata   indicato   nella
domanda. 
    4. L'eventuale rinuncia dovra' essere comunicata all'indirizzo di
posta                     elettronica                     certificata
tirocini.extracurriculari@corteconticert.it entro dieci giorni  dalla
comunicazione di ammissione di cui al precedente comma. 
    5.  I  soggetti  ammessi  che   non   si   presenteranno,   senza
giustificati motivi, alla data di inizio del periodo di formazione di
cui al comma 2, saranno dichiarati  decaduti  e  saranno  sostituiti,
mediante scorrimento  della  graduatoria  e  secondo  l'ordine  della
stessa,  con  altri  candidati   in   possesso   dei   requisiti   di
partecipazione di cui all'art. 2. 
                               Art. 6 
 
                             Commissione 
 
    1. Con decreto del segretario generale  della  Corte  dei  conti,
sara' nominata  un'apposita  Commissione  che  avra'  il  compito  di
verificare il possesso dei requisiti di cui all'art. 2  del  presente
bando, l'ammissibilita' e la tempestivita' delle domande presentate e
di applicare la valutazione dei titoli di preferenza di cui  all'art.
3 del bando, ove non sia possibile ammettere tutti i richiedenti. 
    2. La Commissione avra' il compito di redigere la graduatoria  di
cui all'art. 5 del presente bando. 
    3. Almeno  un  terzo  dei  posti  di  componente  della  predetta
Commissione sara'  riservato  alle  donne,  ai  sensi  dell'art.  57,
lettera a), del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. 
                               Art. 7 
 
            Durata e decorrenza del periodo di formazione 
 
    1. Il periodo di  formazione  teorico-pratica  ha  la  durata  di
diciotto mesi, con decorrenza che verra' successivamente  comunicata.
I tirocinanti  dovranno  svolgere  attivita'  presso  gli  uffici  di
assegnazione per un minimo  di  ottanta  ore  mensili,  che  dovranno
essere attestate dal Magistrato formatore. 
    2. Le assenze dei tirocinanti non possono superare la soglia  del
20% delle ore di cui al comma 1 del presente articolo. 
                               Art. 8 
 
         Modalita' di svolgimento del periodo di formazione 
 
    1. I soggetti ammessi al periodo di formazione  saranno  affidati
ad  un  Magistrato  formatore   che   abbia   espresso   la   propria
disponibilita'  ovvero,  qualora   sia   necessario   assicurare   la
continuita' della formazione, a un Magistrato designato  dal  Vertice
dell'ufficio. 
    2.  I  soggetti  di  cui  al  precedente  comma  assisteranno   e
coadiuveranno il Magistrato nel compimento delle ordinarie attivita'. 
    3. Ai  soggetti  di  cui  al  primo  comma  verranno  fornite  le
dotazioni strumentali  necessarie  per  svolgere  le  attivita'  loro
assegnate.  I  medesimi  soggetti,  in  relazione  ai  compiti   loro
assegnati,  potranno  essere  autorizzati  ad  accedere  ai   sistemi
informatici della Corte dei conti, nonche' alle relative banche  dati
e riceveranno l'assistenza tecnica necessaria. 
    4. L'attivita' dei soggetti ammessi al periodo di  formazione  si
svolgera' sotto la guida e il controllo del Magistrato formatore  cui
saranno  assegnati,  nel  rispetto  degli  obblighi  di  riservatezza
riguardo ai dati, alle informazioni e alle notizie acquisite  durante
il periodo di formazione, con obbligo  di  mantenere  il  segreto  su
quanto appreso in ragione della loro attivita' e di  astenersi  dalla
deposizione testimoniale. 
    5. I soggetti ammessi al periodo  di  formazione  potranno  avere
accesso alle attivita' formative organizzate  dalla  Scuola  di  Alta
formazione F. Staderini e alla Biblioteca Antonino de Stefano. 
    6. Il periodo di formazione  di  cui  al  presente  bando  potra'
essere  svolto  contestualmente  ad  altre  attivita',  compreso   il
dottorato di ricerca, il tirocinio per l'accesso alla professione  di
avvocato o di notaio  e  la  frequenza  dei  corsi  delle  Scuole  di
specializzazione per le professioni  legali,  purche'  con  modalita'
compatibili  con  il  conseguimento  di  un'adeguata  formazione.  Il
tirocinante si impegna a rendere apposita dichiarazione relativa allo
svolgimento delle surrichiamate attivita'. 
    7. Il contestuale svolgimento del tirocinio  per  l'accesso  alla
professione forense non impedisce all'avvocato  presso  il  quale  il
tirocinio si svolge di esercitare l'attivita'  professionale  innanzi
al Magistrato formatore. 
    8. Qualora i soggetti ammessi al periodo di formazione  risultino
iscritti alla pratica forense o ad una Scuola di specializzazione per
le professioni legali, l'attivita' di formazione presso la Corte  dei
conti sara' condotta in collaborazione con il  Consiglio  dell'Ordine
degli avvocati di riferimento e con il Consiglio  nazionale  forense,
nonche' con le Scuole di specializzazione per le professioni  legali,
secondo le modalita' individuate dal Vertice dell'ufficio. 
    9. I soggetti ammessi al periodo di formazione avranno accesso ai
fascicoli processuali,  parteciperanno  alle  udienze  del  processo,
anche non pubbliche e dinanzi al Collegio,  nonche'  alle  camere  di
consiglio, salvo diversa disposizione del Giudice; non potranno avere
accesso ai fascicoli  relativi  ai  procedimenti  rispetto  ai  quali
versano in conflitto di interessi per conto proprio o di  terzi,  ivi
compresi i fascicoli relativi ai procedimenti trattati  dall'Avvocato
presso il quale svolgono contestualmente il tirocinio per la  pratica
forense. 
    10. I soggetti di cui al precedente comma non potranno esercitare
attivita' professionale innanzi l'ufficio ove il tirocinio si svolge,
ne' potranno rappresentare o difendere, anche nelle fasi o nei  gradi
successivi della causa, le parti dei procedimenti che si sono  svolti
dinanzi al Magistrato  formatore  o  assumere  da  costoro  qualsiasi
incarico professionale. 
    11. I soggetti di cui al comma  9  sono  obbligati  a  comunicare
immediatamente al Magistrato formatore eventuali  incompatibilita'  o
situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi, rispetto  ai
compiti svolti nell'ambito del tirocinio. 
                               Art. 9 
 
Esclusione di compensi e  obblighi  previdenziali  e  assicurativi  a
                    carico della Corte dei conti 
 
    1. Lo svolgimento del periodo di formazione di  cui  al  presente
bando non da' diritto ad alcun compenso (salva  l'assegnazione  delle
borse di studio  di  cui  all'art.  13  del  presente  bando)  e  non
determina il sorgere  di  alcun  rapporto  di  lavoro  subordinato  o
autonomo, ne' di obblighi previdenziali e assicurativi a carico della
Corte dei conti. 
                               Art. 10 
 
                       Copertura assicurativa 
 
    1. I soggetti ammessi al periodo di formazione di cui al presente
bando dovranno provvedere personalmente alla  copertura  assicurativa
sia per malattie ed eventuali infortuni subiti durante lo svolgimento
del periodo di formazione teorico-pratica, o comunque a  cagione  del
tirocinio svolto, sia per eventuali danni causati a persone  e  cose,
mediante la stipula di due distinte polizze. 
                               Art. 11 
 
               Interruzione del periodo di formazione 
 
    1. Il periodo di formazione  potra'  essere  interrotto  in  ogni
momento dal Vertice dell'ufficio, anche su  proposta  del  Magistrato
formatore, per sopravvenute ragioni organizzative o per il venir meno
del rapporto fiduciario, anche in relazione ai possibili  rischi  per
l'indipendenza e l'imparzialita' dell'ufficio o la credibilita' della
funzione  giudiziaria,  nonche'  per  l'immagine   e   il   prestigio
dell'ufficio e dell'ordine giudiziario. 
                               Art. 12 
 
             Esito ed effetti del periodo di formazione 
 
    1. Al termine del periodo di formazione, il Magistrato  formatore
redigera' una relazione sul  relativo  esito  e  la  trasmettera'  al
Vertice dell'ufficio, il quale provvedera' all'attestazione. 
    2. L'esito positivo attestato  ai  sensi  del  comma  precedente,
produce gli effetti di cui ai commi dall'11-bis al 20  dell'art.  73,
decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69. 
                               Art. 13 
 
                           Borse di studio 
 
    1.  Ai  soggetti  ammessi  al  periodo  di   formazione   saranno
attribuite delle borse di studio, ai sensi dei successivi commi. 
    2. L'importo  della  borsa  di  studio  e'  determinato  in  euro
quattrocento mensili. 
    3. Gli importi saranno corrisposti a ciascun borsista in base  al
periodo di stage effettivamente svolto, su base mensile. 
    4. Le borse di studio, previste ai sensi dell'art. 25-bis,  comma
3, all. n. 2, decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174 a valere sul
bilancio autonomo della Corte dei conti, verranno  imputate  al  cap.
4100, P.G. 01, del bilancio di assestamento 2021 ed ai corrispondenti
capitoli per gli esercizi 2022 e 2023. 
                               Art. 14 
 
                   Trattamento dei dati personali 
 
    1. Titolare del trattamento dei dati personali, ex  art.  26  del
regolamento (UE) 2016/679, in base  a  quanto  previsto  dal  decreto
legislativo del 30 giugno 2003, n. 196,  cosi'  come  modificato  dal
decreto legislativo del 10 agosto 2018, n. 101 e' la Corte dei conti. 
    2.  Responsabile  del  trattamento  dei  dati  ex  art.  28   del
regolamento (UE) 2016/679, in relazione alla fase della presentazione
in via telematica delle domande, e' Dedagroup Public Services S.r.l.,
sulla base dell'atto di designazione  del  16  febbraio  2021  (prot.
Corte dei conti PRES. PRES. 0000484 del 16 febbraio 2021). 
    3.  La  presentazione  della  domanda  di   partecipazione   alla
selezione comporta il trattamento dei dati personali  ai  fini  della
gestione della procedura di selezione, nel rispetto  del  regolamento
(UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio  del  27  aprile
2016 «relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo  al
trattamento dei dati personali, nonche' alla libera  circolazione  di
tali dati e che abroga la direttiva  95/46/CE  «Regolamento  generale
sulla protezione dei dati» (di seguito Regolamento). 
    4. I dati personali oggetto del trattamento  verranno  utilizzati
esclusivamente per il perseguimento delle finalita' istituzionali; in
particolare,  i  dati  saranno  trattati  per  finalita'  connesse  e
strumentali allo svolgimento  della  procedura  selettiva  e  per  la
formazione di eventuali ulteriori atti alla  stessa  connessi,  anche
con l'uso di procedure informatizzate, nei modi  e  limiti  necessari
per perseguire tali finalita'. 
    5. Il conferimento di tali dati e'  obbligatorio  anche  ai  fini
dell'accertamento del possesso dei requisiti di partecipazione,  pena
l'esclusione da detta procedura. 
    6. I dati forniti dai candidati saranno raccolti e trattati dalle
persone   preposte   alla   procedura   di   selezione    individuate
dall'Amministrazione nell'ambito della procedura medesima. 
    7.  Si  fa  presente  che  in  occasione  delle   operazioni   di
trattamento  dei  dati  personali  l'Amministrazione  puo'  venire  a
conoscenza di dati che il Regolamento generale sulla  protezione  dei
dati definisce «categorie particolari di dati personali» (art. 9), in
quanto gli stessi sono idonei, tra l'altro, a rivelare uno  stato  di
salute. Tali dati saranno trattati con la massima riservatezza e  per
le sole finalita' previste connesse alla procedura o  previste  dalla
legge. 
    8. Ai sensi e per gli effetti  del  Regolamento  gli  interessati
hanno diritto di ottenere dal titolare, nei casi previsti,  l'accesso
ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la
limitazione  del  trattamento  che  li  riguarda  o  di  opporsi   al
trattamento (artt. 15 e ss. del Regolamento). 
    9. Qualora l'interessato ritenga  che  il  trattamento  dei  dati
personali, avvenga in violazione di quanto previsto  dal  Regolamento
ha il diritto di proporre reclamo al Garante, come previsto dall'art.
77 del Regolamento stesso, o di adire le opportune  sedi  giudiziarie
(art. 79 del Regolamento). 
    10. Il Titolare del trattamento indica  i  seguenti  contatti  al
quale l'interessato puo' rivolgersi per esercitare  i  diritti  sopra
indicati: Corte dei conti, che ha sede in Roma (Italia), via  Antonio
Baiamonti   n.   25,    00195    (Tel.:    (+39)    06.38761;    PEC:
ufficio.gabinetto@corteconticert.it). 
    11. Gli interessati possono, inoltre, contattare il  Responsabile
della  protezione  dei  dati  per  tutte  le  questioni  relative  al
trattamento dei loro dati personali e all'esercizio dei loro  diritti
derivanti dal Regolamento. 
    12. In relazione all'espletamento della procedura  selettiva,  il
dato di contatto  del  Responsabile  della  protezione  dei  dati  e'
l'indirizzo       di       posta       elettronica        certificata
responsabile.protezione.dati@corteconticert.it 
    13. Tale dato di contatto concerne le sole problematiche inerenti
il trattamento dei dati personali e non l'andamento  della  procedura
selettiva o la presentazione di istanze di autotutela. 
    Roma, 1° dicembre 2021 
 
                                        Il Segretario generale: Massi 
                                                             Allegato 
 

              Parte di provvedimento in formato grafico