Concorso per 1 dirigente (piemonte) MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

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CONCORSO

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Tipologia CONCORSO
Tipologia Contratto Assunzione
Posti 20
Fonte: Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana N. 1 del 04-01-2022
Sintesi: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE CONCORSO (Scad. 04-02-2022) Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di venti posti di personale dirigenziale di seconda fascia, in prova, a tempo indeterminato, nel ruolo d ...
Ente: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Regione: PIEMONTE
Provincia: VERCELLI
Comune: VERCELLI
Data di inserimento: 04-01-2022
Data Scadenza bando 04-02-2022
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MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

CONCORSO (Scad. 04-02-2022)

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di venti posti di personale dirigenziale di seconda fascia, in prova, a tempo indeterminato, nel ruolo dei dirigenti, da destinare a funzioni ispettive in materia di finanza pubblica.

 
                        LA CAPO DIPARTIMENTO 
     dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi 
 
    Visto l'art. 97, comma 4, della Costituzione ai sensi  del  quale
agli impieghi nelle  pubbliche  amministrazioni  si  accede  mediante
concorso; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,
n. 3 «Testo unico delle disposizioni  concernenti  lo  statuto  degli
impiegati civili dello Stato»; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3  maggio  1957,
n. 686, concernente  «Norme  di  esecuzione  del  testo  unico  delle
disposizioni  sullo  statuto  degli  impiegati  civili  dello  Stato,
approvato con decreto del  Presidente  della  Repubblica  10  gennaio
1957, n. 3»; 
    Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, «Nuove norme in materia  di
procedimento amministrativo e di  diritto  di  accesso  ai  documenti
amministrativi»; 
    Vista la legge 28 marzo 1991, n. 120, recante «Norme a favore dei
privi della vista per l'ammissione ai concorsi nonche' alla  carriera
direttiva nella pubblica amministrazione e negli enti  pubblici,  per
il pensionamento, per l'assegnazione  di  sede  e  la  mobilita'  del
personale direttivo e docente della scuola»; 
    Vista la legge  5  febbraio  1992,  n.  104,  «Legge  quadro  per
l'assistenza,  l'integrazione  sociale  e  i  diritti  delle  persone
handicappate»; 
    Visto il decreto del Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  7
febbraio 1994, n. 174, «Regolamento recante  norme  sull'accesso  dei
cittadini degli stati membri dell'Unione europea ai posti  di  lavoro
presso le amministrazioni pubbliche»,  e  in  particolare  l'art.  1,
comma 1, lettera a); 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9  maggio  1994,
n. 487, «Regolamento recante norme sull'accesso agli  impieghi  nelle
pubbliche amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi,
dei concorsi unici e delle altre forme  di  assunzione  nei  pubblici
impieghi»; 
    Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127,  «Misure  urgenti  per  lo
snellimento  dell'attivita'  amministrativa  e  dei  procedimenti  di
decisione e di controllo», e in particolare l'art. 3, comma 7; 
    Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68, «Norme  per  il  diritto  al
lavoro dei disabili»; 
    Vista la circolare n. 6/99 del 24 luglio  1999  del  Dipartimento
della funzione pubblica «Applicazione dell'art. 20 della legge quadro
per l'assistenza, l'integrazione sociale e i  diritti  delle  persone
handicappate (legge n. 104/1992) - portatori di handicap candidati ai
concorsi pubblici»; 
    Visto  il  decreto  ministeriale  12  novembre  2021,   attuativo
dell'art. 3, comma 4-bis del decreto-legge  9  giugno  2021,  n.  80,
convertito con modificazioni dalla  legge  6  agosto  2021,  n.  113,
recante le  modalita'  operative  per  assicurare  alle  persone  con
disturbi  specifici  dell'apprendimento  (DSA)  misure  specifiche  e
strumenti compensativi per effettuare senza penalizzazioni  le  prove
concorsuali; 
    Visto il decreto legislativo  30  luglio  1999,  n.  300,  ed  in
particolare l'art. 23, con il quale e' stato istituito  il  Ministero
dell'economia e delle finanze; 
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  28  dicembre
2000,  n.  445,  «Testo  unico  delle  disposizioni   legislative   e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa»; 
    Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165  e  successive
modificazioni,  «Norme  generali  sull'ordinamento  del  lavoro  alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e in  particolare  l'art.
28 concernente l'accesso alla qualifica di  dirigente  della  seconda
fascia; 
    Visto l'art. 28, comma 1-bis, del decreto  legislativo  30  marzo
2001, n. 165, il quale prevede che «Nelle procedure  concorsuali  per
l'accesso  alla  dirigenza   in   aggiunta   all'accertamento   delle
conoscenze delle materie  disciplinate  dal  decreto  del  Presidente
della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, i bandi definiscono  le  aree
di competenza osservate e prevedono la valutazione  delle  capacita',
attitudini e motivazioni individuali, anche attraverso prove, scritte
e  orali,  finalizzate   alla   loro   osservazione   e   valutazione
comparativa, definite secondo metodologie e standard riconosciuti»; 
    Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,  «Codice  in
materia di  protezione  dei  dati  personali»,  come  modificato  dal
decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, ed il regolamento europeo
(UE) n. 2016/679 del 27 aprile 2016, relativo alla  protezione  delle
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali; 
    Visti i decreti legislativi 9  luglio  2003,  n.  215  e  n.  216
recanti, rispettivamente, «Attuazione della direttiva 2000/43/CE  per
la parita' di trattamento tra  le  persone,  indipendentemente  dalla
razza  e  dall'origine  etnica»,  e   «Attuazione   della   direttiva
2000/78/CE per la parita' di trattamento in materia di occupazione  e
di condizioni di lavoro»; 
    Visto il decreto del Presidente  della  Repubblica  24  settembre
2004, n. 272, «Regolamento di disciplina in materia di  accesso  alla
qualifica di dirigente, ai sensi dell'art. 28, comma 5,  del  decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165»; 
    Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante «Codice
dell'amministrazione digitale» e successive modificazioni; 
    Visto il decreto legislativo 11  aprile  2006,  n.  198,  «Codice
delle pari opportunita' tra uomo e donna, a norma dell'art.  6  della
legge 28 novembre 2005, n. 246»; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile  2006,
n. 184, «Regolamento recante disciplina  in  materia  di  accesso  ai
documenti amministrativi»; 
    Visto l'art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n.  69,  ai
sensi del quale «a far data dal 1°  gennaio  2010,  gli  obblighi  di
pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi  aventi  effetto
di pubblicita' legale si intendono assolti con la  pubblicazione  nei
propri siti informatici da parte delle amministrazioni e  degli  enti
pubblici obbligati»; 
    Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della  ricerca,  di  concerto  con  il  Ministro  per   la   pubblica
amministrazione e l'innovazione, del 9  luglio  2009,  «Equiparazioni
tra diplomi di lauree di vecchio ordinamento, lauree specialistiche e
lauree magistrali ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi»; 
    Visto il decreto legislativo del 27 ottobre 2009, n. 150  recante
«Attuazione  della  legge  4  marzo  2009,  n.  15,  in  materia   di
ottimizzazione  della  produttivita'  del  lavoro   pubblico   e   di
efficienza e  trasparenza  delle  pubbliche  amministrazioni»  e,  in
particolare, l'art. 24  e  l'art.  62  che  sostituisce  il  comma  1
dell'art. 52 del citato decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165; 
    Visto il decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 5, in attuazione
della  direttiva  2006/54/CE  relativa  al   principio   delle   pari
opportunita' e della parita' di trattamento fra  uomini  e  donne  in
materia di occupazione e impiego; 
    Visto il decreto legislativo  25  gennaio  2010,  n.  6,  recante
«Riorganizzazione del Centro di formazione e studi (FORMEZ), a  norma
dell'art. 24 della legge 18 giugno 2009, n. 69»; 
    Visto  l'art.  37  del  decreto-legge  6  luglio  2011,  n.   98,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio  2011,  n.  111,
recante «Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria»; 
    Vista la legge 12 novembre 2011, n.  183,  «Disposizioni  per  la
formazione del bilancio annuale e pluriennale  dello  Stato»,  ed  in
particolare l'art. 4, comma 45; 
    Visto  il  decreto-legge  9  febbraio   2012,   n.   5,   recante
«Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e  di  sviluppo»,
convertito con legge 4 aprile 2012, n. 35, e successive modifiche  ed
integrazioni, e in particolare l'art. 8, concernente l'invio per  via
telematica delle domande per la partecipazione a selezioni e concorsi
per l'assunzione nelle pubbliche amministrazioni; 
    Visto l'art. 16-octies del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n.  221,
recante «Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese»; 
    Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante «Disposizioni per
la prevenzione e la repressione della corruzione  e  dell'illegalita'
nella pubblica amministrazione»; 
    Visto il decreto legislativo 14  marzo  2013,  n.  33,  «Riordino
della disciplina riguardante il  diritto  di  accesso  civico  e  gli
obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni  da
parte delle pubbliche amministrazioni»; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile  2013,
n. 70, «Regolamento recante riordino del sistema  di  reclutamento  e
formazione dei  dipendenti  pubblici  e  delle  scuole  pubbliche  di
formazione, a norma dell'art. 11 del decreto-legge 6 luglio 2012,  n.
95, convertito, con modificazioni, dalla  legge  7  agosto  2012,  n.
135»; 
    Visto l'art. 73, comma 14, del decreto-legge 21 giugno  2013,  n.
69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n.  98,
recante «Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia»; 
    Visto il decreto-legge 31 agosto 2013, n.  101,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  30  ottobre  2013,  n.   125,   recante
«Disposizioni  urgenti  per  il   perseguimento   di   obiettivi   di
razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni» e, in particolare,
l'art. 4, comma 3-sexies, ai sensi del quale, con le modalita' di cui
all'art. 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165,
e successive modificazioni, o previste dalla  normativa  vigente,  le
amministrazioni e gli enti ivi indicati possono essere autorizzati  a
svolgere   direttamente   i   concorsi   pubblici   per    specifiche
professionalita'; 
    Visto il decreto  legislativo  25  maggio  2017,  n.  75  recante
modifiche e integrazioni al decreto legislativo  30  marzo  2001,  n.
165; 
    Visto il decreto del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  16
aprile 2018, n. 78, «Regolamento che stabilisce i  titoli  valutabili
nell'ambito del concorso per l'accesso alla qualifica di dirigente  e
il valore massimo assegnabile, ad ognuno di essi, ai sensi  dell'art.
3, comma 2-bis,  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  24
settembre 2004, n. 272»; 
    Vista la direttiva n. 3 del 24 aprile 2018 del  Ministro  per  la
semplificazione e la pubblica amministrazione,  contenente  le  Linee
guida sulle procedure concorsuali; 
    Visto il decreto del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  27
aprile 2018, n. 80, «Regolamento recante l'individuazione,  ai  sensi
dell'art. 7, commi 1 e 2, del decreto del Presidente della Repubblica
16  aprile  2013,  n.  70,  delle  scuole  di  specializzazione   che
rilasciano  i  diplomi  di   specializzazione   che   consentono   la
partecipazione ai concorsi per l'accesso alla qualifica di  dirigente
della seconda fascia»; 
    Vista la legge 19 giugno 2019, n. 56, recante «Interventi per  la
concretezza  delle  azioni  delle  pubbliche  amministrazioni  e   la
prevenzione dell'assenteismo»; 
    Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 26
giugno 2019,  n.  103,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana n. 221 del 20 settembre 2019,  recante  il  nuovo
regolamento di riorganizzazione del Ministero dell'economia  e  delle
finanze, come modificato ed integrato dal decreto del Presidente  del
Consiglio dei ministri del 30  settembre  2020,  n.  161,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana  n.  306  del  10
dicembre 2020; 
    Visto l'art. 249, comma 1, del decreto-legge 19 maggio  2020,  n.
34, convertito con modificazioni in legge 17 luglio 2020, n.  77,  il
quale prevede che «A decorrere dalla data di entrata  in  vigore  del
presente decreto i principi e  i  criteri  direttivi  concernenti  lo
svolgimento delle prove concorsuali in modalita' decentrata (omissis)
di cui al comma 7 dell'art. 247 (omissis), possono  essere  applicati
dalle singole amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165»; 
    Visto il Contratto collettivo nazionale di lavoro  2016/2018  del
personale dirigente dell'area funzioni centrali,  sottoscritto  il  9
marzo 2020; 
    Visto l'art. 10, comma 1, lett. b) e  c),  del  decreto-legge  1°
aprile 2021, n. 44, convertito con modificazioni in legge  28  maggio
2021, n. 76, il quale prevede che, «1. Al fine di ridurre i tempi  di
reclutamento del personale, le amministrazioni  di  cui  all'art.  1,
comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001,  n.  165,  prevedono,
anche in deroga alla disciplina  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, del regolamento di cui  al  decreto
del Presidente della Repubblica 24 settembre 2004, n.  272,  e  della
legge 19 giugno 2019, n. 56, le seguenti  modalita'  semplificate  di
svolgimento  delle   prove,   assicurandone   comunque   il   profilo
comparativo: b) l'utilizzo di strumenti  informatici  e  digitali  e,
facoltativamente,  lo  svolgimento  in  videoconferenza  della  prova
orale, garantendo comunque l'adozione di soluzioni  tecniche  che  ne
assicurino la pubblicita',  l'identificazione  dei  partecipanti,  la
sicurezza delle comunicazioni e la loro tracciabilita', nel  rispetto
della normativa in materia di protezione dei  dati  personali  e  nel
limite delle pertinenti risorse disponibili a  legislazione  vigente;
c) per i profili qualificati dalle amministrazioni, in sede di bando,
ad elevata specializzazione tecnica,  una  fase  di  valutazione  dei
titoli legalmente riconosciuti e strettamente correlati alla natura e
alle caratteristiche delle posizioni bandite, ai fini dell'ammissione
a successive fasi concorsuali»; 
    Visto il decreto-legge 9 giugno  2021,  n.  80,  recante  «Misure
urgenti per il rafforzamento  della  capacita'  amministrativa  delle
pubbliche  amministrazioni  funzionale   all'attuazione   del   Piano
nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)  e  per  l'efficienza  della
giustizia», convertito con modificazioni in legge 6 agosto  2021,  n.
113; 
    Visto l'art. 9-bis, comma 1, lettera  i),  del  decreto-legge  22
aprile 2021, n. 52, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  17
giugno 2021, n.  87,  come  modificato  dall'art.  3,  comma  1,  del
decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito, con  modificazioni,
dalla 16 settembre 2021, n. 126, il quale prevede che «A far data dal
6 agosto  2021,  e'  consentito  in  zona  bianca  esclusivamente  ai
soggetti muniti di una delle certificazioni verdi  COVID-19,  di  cui
all'arti. 9, comma 2, l'accesso ai seguenti servizi e  attivita':  i)
concorsi pubblici. 2. Le disposizioni di cui al comma 1 si  applicano
anche nelle zone gialla, arancione e rossa, laddove i  servizi  e  le
attivita' di cui al  comma  1  siano  consentiti  e  alle  condizioni
previste per le singole zone. 3. Le disposizioni di cui  al  comma  1
non  si  applicano  ai  soggetti  esclusi  per  eta'  dalla  campagna
vaccinale e ai soggetti esenti sulla base  di  idonea  certificazione
medica rilasciata  secondo  i  criteri  definiti  con  circolare  del
Ministero della salute. Con decreto del Presidente del Consiglio  dei
ministri, adottato di concerto  con  i  Ministri  della  salute,  per
l'innovazione tecnologica e la transizione digitale, e  dell'economia
e delle finanze, sentito  il  Garante  per  la  protezione  dei  dati
personali, sono individuate le specifiche tecniche  per  trattare  in
modalita' digitale le predette certificazioni, al fine di consentirne
la verifica digitale, assicurando contestualmente la  protezione  dei
dati personali  in  esse  contenuti.  Nelle  more  dell'adozione  del
predetto decreto, per  le  finalita'  di  cui  al  presente  articolo
possono essere utilizzate le  certificazioni  rilasciate  in  formato
cartaceo. 4. I titolari o i gestori dei servizi e delle attivita'  di
cui al comma 1 sono tenuti a verificare  che  l'accesso  ai  predetti
servizi e attivita' avvenga nel rispetto delle prescrizioni di cui al
medesimo comma 1. Le verifiche delle  certificazioni  verdi  COVID-19
sono effettuate con le modalita' indicate dal decreto del  Presidente
del Consiglio dei ministri adottato ai sensi dell'art. 9, comma 10»; 
    Visto il «Protocollo per lo svolgimento  dei  concorsi  pubblici»
del Dipartimento della funzione pubblica,  pubblicato  il  15  aprile
2021 sul sito del Ministero  per  la  pubblica  amministrazione,  che
disciplina le modalita' di  organizzazione  e  gestione  delle  prove
selettive, per consentirne lo svolgimento in presenza  in  condizioni
di massima sicurezza rispetto al contagio da COVID-19; 
    Visto  il  decreto  ministeriale  30  settembre   2021,   recante
«Individuazione e attribuzioni degli Uffici di  livello  dirigenziale
non generale dei Dipartimenti del  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze»; 
    Visto il decreto-legge 26 ottobre 2019,  n.  124  convertito  con
legge del 19 dicembre 2019, n. 157, recante «Disposizioni urgenti  in
materia fiscale e per esigenze indifferibili»; 
    Visto in particolare l'art. 16-ter, comma 4,  terzo  periodo  del
predetto decreto-legge del 26 ottobre 2019, n. 124, il quale  prevede
che  «[...]  sono  istituiti  ulteriori  venti  posti   di   funzione
dirigenziale di livello non  generale  per  i  servizi  ispettivi  di
finanza pubblica. Il  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  e'
conseguentemente  autorizzato,  in  aggiunta  alle  vigenti  facolta'
assunzionali,  a   bandire,   nel   triennio   2020-2022,   procedure
concorsuali pubbliche e ad assumere  a  tempo  indeterminato  fino  a
venti unita' di personale con qualifica di dirigente di  livello  non
generale»; 
    Considerato che le posizioni dirigenziali di cui all'art. 16-ter,
del decreto-legge 26  ottobre  2019,  124,  convertito  in  legge  19
dicembre 2019, n. 157, attengono a  profili  qualificati  ad  elevata
specializzazione tecnica; 
    Vista la nota prot.  n.  913  del  3  aprile  2019  del  Ministro
dell'economia  e  delle  finanze  al   Ministro   per   la   pubblica
amministrazione; 
    Vista la nota prot. 44968-P dell'8 luglio 2021  del  Dipartimento
della funzione pubblica di autorizzazione allo svolgimento diretto da
parte del Ministero dell'economia e delle finanze  del  concorso  per
venti unita' di personale  con  qualifica  di  dirigente  di  seconda
fascia ai sensi dell'art.  16-ter,  comma  4,  del  decreto-legge  26
ottobre 2019, n. 124, convertito con  modificazioni  dalla  legge  di
conversione 19 dicembre 2019, n. 157; 
    Vista  la  nota  prot.  n.  7046-P  del  22  ottobre   2021   del
Dipartimento  della  funzione  pubblica  con  la   quale   e'   stato
rappresentato  che  le  abilitazioni  professionali  possono   essere
annoverate tra i titoli  legalmente  riconosciuti  per  le  finalita'
dell'art. 10 del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito  con
legge n. 76 del 28 maggio 2021, con particolare riferimento a  quanto
previsto dal comma 1, lettera c, in relazione  alla  possibilita'  di
utilizzo della valutazione  dei  titoli  legalmente  riconosciuti  in
funzione preselettiva; 
    Viste le note del Dipartimento della funziona pubblica  prot.  n.
0064801 del 30 settembre 2021 e prot. n. 0080983 del 2 dicembre 2021,
con le quali detto Dipartimento ha comunicato il nulla osta, ai sensi
dell'art. 34-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  allo
svolgimento della procedura concorsuale di cui al presente bando; 
    Vista la Convenzione  fra  il  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze e l'associazione Formez PA sottoscritta il 29 dicembre 2021; 
    Ritenuto di dover procedere a bandire una  procedura  concorsuale
volta all'assunzione a tempo interminato di venti unita' dirigenziali
di livello non generale, come  previsto  dal  predetto  art.  16-ter,
comma 4, del decreto-legge del 26 ottobre 2019, n. 124, convertito in
legge 19 dicembre 2019, n. 157; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                       Posti messi a concorso 
 
    1. E' indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami,  per  il
reclutamento di complessive venti unita', a tempo  indeterminato,  di
personale dirigenziale di seconda fascia, in  prova,  nel  ruolo  dei
dirigenti del Ministero dell'economia e delle finanze, da destinare a
funzioni ispettive in materia di finanza pubblica. 
    2. Il 30% dei suddetti posti e' riservato al personale  di  ruolo
del Ministero dell'economia e delle finanze. 
    3. I posti riservati, ove non  utilizzati,  sono  conferiti  agli
idonei secondo l'ordine di graduatoria. 
                               Art. 2 
 
                     Requisiti per l'ammissione 
 
    1. Per l'ammissione alla procedura concorsuale di cui all'art.  1
e' richiesto il possesso dei requisiti di seguito indicati: 
      a) cittadinanza italiana; 
      b) godimento dei diritti civili e politici; 
      c) trovarsi in una delle seguenti posizioni: 
        essere dipendenti di ruolo delle  pubbliche  amministrazioni,
muniti di laurea, che hanno compiuto almeno cinque anni  di  servizio
o, se  in  possesso  del  dottorato  di  ricerca  o  del  diploma  di
specializzazione (DS) conseguito presso le Scuole di specializzazione
individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di
concerto con il Ministro dell'universita' e della ricerca, almeno tre
anni di servizio, svolti in posizioni funzionali per  l'accesso  alle
quali e' richiesto il possesso del dottorato di ricerca o del diploma
di laurea. Per i dipendenti delle amministrazioni statali  che  siano
stati reclutati a seguito di corso-concorso, il periodo  di  servizio
e' ridotto a quattro anni; 
        essere in possesso della qualifica di  dirigente  in  enti  e
strutture  pubbliche  non  ricomprese  nel  campo   di   applicazione
dell'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165,
muniti del diploma di laurea, che abbiano svolto per almeno due  anni
le funzioni dirigenziali; 
        aver  ricoperto  incarichi  dirigenziali  o   equiparati   in
amministrazioni pubbliche per un periodo non inferiore a cinque anni,
purche' muniti del diploma di laurea; 
        essere  cittadini  italiani   che   hanno   svolto   servizio
continuativo  per  almeno  quattro  anni  presso  enti  od  organismi
internazionali in posizioni funzionali  apicali  per  l'accesso  alle
quali e' richiesto il possesso del diploma di laurea; 
      d)  idoneita'  fisica  all'impiego.  L'Amministrazione  ha   la
facolta' di sottoporre a visita medica di controllo  i  vincitori  di
concorso, in base alla normativa vigente; 
      e) essere in possesso di uno dei  seguenti  titoli  di  studio:
laurea  magistrale   (LM)   in   Giurisprudenza   LMG   01;   Scienze
economico-aziendali LM-77; Scienze dell'economia LM-56; Scienze delle
pubbliche amministrazioni LM-63; o titoli equiparati ed  equipollenti
ai titoli equiparati secondo la normativa vigente. 
    2.  I  titoli  sopra  citati  si  intendono   conseguiti   presso
universita' o altri istituti equiparati della Repubblica. I candidati
in possesso di titolo accademico rilasciato da un  paese  dell'Unione
europea sono ammessi alle prove concorsuali, purche'  il  titolo  sia
stato dichiarato equivalente con provvedimento della  Presidenza  del
Consiglio  dei  ministri  -  Dipartimento  della  funzione  pubblica,
sentito  il  Ministero  dell'istruzione,  dell'universita'  e   della
ricerca, ai sensi dell'art. 38, comma 3, del decreto  legislativo  30
marzo 2001, n. 165 ovvero sia stata attivata la predetta procedura di
equivalenza. Il candidato  e'  ammesso  con  riserva  alle  prove  di
concorso  in  attesa  dell'emanazione  di  tale   provvedimento.   La
dichiarazione di equivalenza va acquisita anche nel caso  in  cui  il
provvedimento sia gia' stato ottenuto per la partecipazione ad  altri
concorsi. La  modulistica  e  la  documentazione  necessaria  per  la
richiesta di equivalenza sono reperibili sul sito istituzionale della
Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento  della  funzione
pubblica www.funzionepubblica.gov.it La procedura di equivalenza puo'
essere attivata dopo lo  svolgimento  della  fase  preselettiva,  ove
superata, e l'effettiva attivazione deve comunque essere  comunicata,
a pena d'esclusione dal concorso, prima dell'espletamento delle prove
orali. 
    3. I requisiti prescritti devono essere posseduti  alla  data  di
scadenza del termine utile per  la  presentazione  delle  domande  di
ammissione al concorso, indicato al successivo art. 3. 
    4. Non sono ammessi al concorso coloro  che  sono  stati  esclusi
dall'elettorato  politico  attivo  nonche'  coloro  che  sono   stati
destituiti   o   dispensati   dall'impiego   presso   una    pubblica
amministrazione per persistente insufficiente rendimento  o  decaduti
dall'impiego statale ai sensi dell'art. 127, comma 1, lettera d), del
decreto del Presidente della Repubblica 10  gennaio  1957,  n.  3,  o
licenziati per motivi disciplinari ai sensi della normativa  o  delle
disposizioni  contrattuali  disciplinanti  la  materia,  o  per  aver
conseguito l'impiego  o  sottoscritto  il  contratto  individuale  di
lavoro mediante produzione di documenti falsi o, comunque, con  mezzi
fraudolenti. 
                               Art. 3 
 
                     Presentazione della domanda 
                         Termini e modalita' 
 
    1. La domanda di ammissione al concorso  deve  essere  presentata
esclusivamente per via telematica, attraverso il Sistema pubblico  di
identita' digitale (SPID) o la Carta d'Identita'  Elettronica  (CIE),
compilando l'apposito modulo elettronico sul sistema  Step-One  2019,
raggiungibile sulla rete internet  all'indirizzo  https//ripam.cloud,
previa registrazione del  candidato  sullo  stesso  sistema.  Per  la
partecipazione al concorso il candidato deve essere in possesso di un
indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) a lui intestato. 
    2. La procedura di compilazione ed invio  on-line  della  domanda
dovra'  essere  perentoriamente  completata  entro  le  ore  16  (ora
italiana)  del  trentunesimo  giorno,  compresi  i  giorni   festivi,
decorrenti dal  giorno  successivo  a  quello  di  pubblicazione  del
presente bando nella Gazzetta ufficiale della Repubblica  italiana  -
4ª Serie speciale «Concorsi ed esami», concorsi ed esami. Qualora  la
scadenza coincida con un giorno festivo, il termine e' prorogato alle
ore 16 (ora italiana) del primo giorno seguente non festivo. 
    3. Qualora il candidato compili piu' volte il format on-line,  si
terra' conto unicamente dell'ultima domanda inviata nei termini.  Non
sono ammesse altre forme di produzione o di invio  delle  domande  di
partecipazione al concorso oltre a quella di  compilazione  ed  invio
on-line. 
    4. In fase  di  inoltro  della  domanda,  verra'  automaticamente
attribuito un codice identificativo della candidatura presente  anche
nella ricevuta d'iscrizione. Tale codice dovra' essere  indicato  per
qualsiasi comunicazione successiva. 
    5.  La  data  di  presentazione  telematica  della   domanda   di
partecipazione al concorso e'  certificata  dal  sistema  informatico
che, allo scadere del termine utile per  la  sua  presentazione,  non
permettera' piu' l'invio della domanda, ma soltanto l'accesso per  la
visione e la stampa della domanda precedentemente inviata. 
    6. Nella domanda il candidato deve dichiarare, sotto  la  propria
responsabilita' e ai sensi degli articoli 46 e  47  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,  n.  445  e  successive
modificazioni: 
      a) cognome e nome, luogo, data di nascita e codice fiscale; 
        b) di essere cittadino/a italiano/a; ai candidati  sprovvisti
del codice  fiscale,  il  servizio  di  assistenza  tecnica,  di  cui
all'indirizzo      Internet       http://riqualificazione.formez.it/,
provvedera',  su  richiesta,  a  fornire   un   codice   alfanumerico
necessario al completamento della procedura telematica; 
      c) la posizione rivestita ai sensi dell'art.  2,  prima  comma,
lettera c); 
      d) il luogo di residenza (indirizzo, comune, provincia e codice
di avviamento postale); 
      e) il titolo  di  studio  posseduto  tra  quelli  previsti  per
l'ammissione al concorso dal presente bando, con l'esatta indicazione
dell'Universita' che lo ha rilasciato e della data  di  conseguimento
dello stesso, nonche' gli estremi del provvedimento di riconoscimento
di equipollenza con uno dei titoli di studio  richiesti,  qualora  il
titolo di studio sia stato conseguito all'estero; 
      f) l'idoneita' fisica all'impiego e di essere a conoscenza  che
l'amministrazione ha la facolta' di sottoporre  a  visita  medica  di
controllo i vincitori di concorso, in base alla normativa vigente; 
      g)  le  eventuali  condanne  penali  riportate  o  sentenze  di
applicazione della pena su richiesta, in Italia o all'estero ovvero i
procedimenti penali pendenti; tale  dichiarazione  deve  essere  resa
anche se negativa; 
      h) di non essere stato escluso dall'elettorato politico attivo,
di non essere stato interdetto dai pubblici  uffici,  di  non  essere
stato  destituito  o  dispensato  dall'impiego  presso  una  pubblica
amministrazione per persistente insufficiente rendimento, nonche'  di
non essere stato licenziato da altro impiego statale, ai sensi  della
vigente  normativa  contrattuale,  per  aver   conseguito   l'impiego
mediante la presentazione di documenti falsi e, comunque,  con  mezzi
fraudolenti; 
      i) il possesso di eventuali titoli  di  preferenza  tra  quelli
previsti dall'art. 5 del decreto del Presidente  della  Repubblica  9
maggio 1994, n. 487; tali titoli devono essere posseduti alla data di
scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda;  i
titoli non espressamente dichiarati nella domanda  di  partecipazione
al concorso non saranno presi in considerazione in sede di formazione
della graduatoria dei vincitori; 
      l) di essere/non  essere  dipendente  di  ruolo  del  Ministero
dell'economia e delle finanze; 
      m) l'indirizzo, comprensivo di codice di avviamento postale, di
numero telefonico, del recapito di posta elettronica certificata  e/o
di posta elettronica,  presso  cui  chiede  che  siano  trasmesse  le
comunicazioni relative alle prove concorsuali, con l'impegno  di  far
conoscere tempestivamente le eventuali successive variazioni; 
      n) di  essere  a  conoscenza  delle  sanzioni  penali  previste
dall'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28  dicembre
2000, n. 445, per le ipotesi di  falsita'  in  atti  e  dichiarazioni
mendaci; 
      o) di esprimere il consenso al trattamento dei  dati  personali
per le finalita' e con le modalita' di cui al decreto legislativo  30
giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni e del regolamento (UE)
2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27  aprile  2016
(GDPR). Il trattamento riguarda anche  le  categorie  particolari  di
dati personali e i dati personali relativi a condanne penali e  reati
di cui agli articoli 9 e 10 del GDPR. 
    7.  Per  la  partecipazione  al  concorso,  il  candidato  dovra'
versare, a pena di esclusione, una quota  di  partecipazione  pari  a
euro 15,00 (quindici/00 euro) sulla base delle indicazioni  riportate
nel suddetto sistema Step-One 2019. 
    8. Il contributo di ammissione non e' rimborsabile. 
    9. Per le richieste di assistenza di tipo informatico legate alla
procedura  di  iscrizione  on-line  i  candidati  devono  utilizzare,
esclusivamente e previa completa compilazione, l'apposito  modulo  di
assistenza presente nella home page del sistema  Step-One  2019.  Per
altri tipi di richieste legate alla procedura selettiva  i  candidati
devono utilizzare, esclusivamente e previa completa compilazione, gli
appositi moduli di assistenza presenti nelle  diverse  sezioni  della
procedura di registrazione o  di  candidatura  del  sistema  Step-One
2019. Non e' garantita la soddisfazione entro il termine di  scadenza
previsto per l'invio della domanda di partecipazione delle  richieste
inviate nei tre giorni antecedenti il medesimo termine. Le  richieste
pervenute in  modalita'  differenti  da  quelle  sopra  indicate  non
possono essere prese in considerazione. 
    10. Ogni  comunicazione  concernente  il  concorso,  compreso  il
calendario delle prove e il relativo esito, e' effettuata  attraverso
il sistema Step-One 2019. Data e luogo  di  svolgimento  delle  prove
scritte sono resi disponibili sul sistema Step-One 2019  con  accesso
da remoto attraverso l'identificazione del  candidato,  almeno  dieci
giorni prima della data stabilita per lo svolgimento della stessa. 
    11.  I  candidati  diversamente  abili  devono  specificare,   in
apposito  spazio  disponibile  nel  modulo  elettronico  del  sistema
«Step-One 2019», la richiesta di ausili e/o tempi aggiuntivi, nonche'
di strumenti compensativi e  dispensativi  dalla  prova  scritta,  in
funzione del proprio handicap o disturbo specifico dell'apprendimento
(DSA) che deve essere opportunamente documentato ed  esplicitato  con
apposita dichiarazione resa dalla commissione medico-legale  dell'ASL
di  riferimento  o   da   equivalente   struttura   pubblica.   Detta
dichiarazione deve contenere esplicito riferimento  alle  limitazioni
che l'handicap  o  il  DSA  determina  in  funzione  della  procedura
selettiva.  La  concessione  e  l'assegnazione  di   ausili,   misure
dispensative,   sostitutive,   strumenti   compensativi   e/o   tempi
aggiuntivi e' determinata a insindacabile giudizio della  commissione
esaminatrice, sulla scorta della documentazione esibita e  dell'esame
obiettivo di ogni specifico caso. In ogni caso,  i  tempi  aggiuntivi
non eccederanno il 50% del tempo assegnato per  la  prova.  Tutta  la
documentazione  di  supporto  alla  dichiarazione  resa  sul  proprio
handicap o DSA, dovra' essere inoltrata  a  mezzo  posta  elettronica
all'indirizzo:  protocollo@pec.formez.it  entro  e  non  oltre  dieci
giorni successivi alla data di  scadenza  della  presentazione  della
domanda, unitamente all'apposito modulo compilato e sottoscritto  che
si rende automaticamente disponibile  on  line  e  con  il  quale  si
autorizza Formez PA al trattamento dei  dati  sensibili.  Il  mancato
inoltro di tale documentazione non consente a Formez  PA  di  fornire
adeguatamente l'assistenza richiesta. 
    12.   Eventuali   gravi   limitazioni    fisiche,    sopravvenute
successivamente alla data di scadenza prevista al  punto  precedente,
che  potrebbero  prevedere  la  concessione  di  ausili   e/o   tempi
aggiuntivi, da comunicarsi  a  mezzo  posta  elettronica  certificata
all'indirizzo protocollo@pec.formez.it, devono essere documentate con
certificazione medica, che e' valutata dalla  competente  commissione
esaminatrice la cui  decisione,  sulla  scorta  della  documentazione
sanitaria  rilasciata  dall'azienda   sanitaria   che   consenta   di
quantificare  il  tempo   aggiuntivo   ritenuto   necessario,   resta
insindacabile e inoppugnabile. 
    13. E' fatto comunque salvo il requisito dell'idoneita' fisica di
cui all'art. 2, comma 1, lettera d). 
    14. Non sono valide le  domande  di  partecipazione  al  concorso
incomplete,  irregolari   ovvero   presentate   con   modalita'   e/o
tempistiche diverse da quelle  previste  dal  presente  bando  e,  in
particolare,  quelle  per  le  quali  non  sia  stata  effettuata  la
procedura di  compilazione  e  invio  on-line  ed  il  pagamento  del
contributo di segreteria. 
    15. L'Amministrazione verifica la  validita'  delle  domande  dei
soli candidati che hanno superato la fase di preselezione. La mancata
esclusione  dalle  prove  scritte  non  costituisce  garanzia   della
regolarita' della domanda di partecipazione al concorso, ne' sana  le
irregolarita' della domanda stessa. 
    16. L'Amministrazione non e' responsabile del mancato ricevimento
da parte del candidato delle comunicazioni  relative  alla  procedura
concorsuale in caso di inesatte o incomplete dichiarazioni  da  parte
del candidato circa il proprio recapito ovvero di mancata  o  tardiva
comunicazione del cambiamento di recapito rispetto a quello  indicato
nella domanda, nonche'  in  caso  di  eventuali  disguidi  postali  o
informatici comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o a
forza maggiore. 
                               Art. 4 
 
                       Esclusione dal concorso 
 
    1. Tutti i candidati sono ammessi  al  concorso  con  riserva  di
accertamento   del   possesso   dei    requisiti    di    ammissione.
L'Amministrazione  puo'  disporre  l'esclusione  dei   candidati   in
qualsiasi momento della procedura concorsuale, ove venga accertata la
mancanza dei requisiti richiesti. 
    2. L'eventuale esclusione dal  concorso  verra'  comunicata  agli
interessati con provvedimento motivato. 
    3. La mancata esclusione dalla fase di preselezione ovvero  dalle
prove scritte o dalla prova  orale  non  costituisce  garanzia  della
regolarita' della domanda di partecipazione al concorso, ne' sana  le
irregolarita'  della  domanda  stessa.   L'Amministrazione   non   e'
responsabile del mancato ricevimento da  parte  del  candidato  delle
comunicazioni relative alla procedura concorsuale in caso di inesatte
o incomplete dichiarazioni da parte del candidato  circa  il  proprio
recapito ovvero di mancata o tardiva comunicazione del cambiamento di
recapito rispetto a quello indicato nella domanda, nonche' in caso di
eventuali disguidi postali o informatici comunque imputabili a  fatto
di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore. 
                               Art. 5 
 
                      Commissione esaminatrice 
 
    1.  Con  decreto  ministeriale  e'  disposta  la   nomina   della
Commissione esaminatrice composta da un numero dispari di membri,  di
cui uno con funzioni di presidente. 
    2. Il presidente della Commissione  esaminatrice  e'  scelto  tra
magistrati amministrativi, ordinari, contabili, avvocati dello Stato,
dirigenti di prima fascia, professori di prima fascia di  universita'
pubbliche o private designati nel rispetto delle norme dei rispettivi
ordinamenti di settore. 
    3. I componenti della Commissione esaminatrice  sono  scelti  tra
dirigenti di prima fascia delle amministrazioni pubbliche, professori
di prima fascia di  universita'  pubbliche  o  private,  nonche'  tra
esperti  di  comprovata  qualificazione  nelle  materie  oggetto  del
concorso. 
    4.  Le  funzioni  di  segretario   sono   svolte   da   personale
appartenente alla terza area funzionale. 
    5. La Commissione esaminatrice puo' essere  integrata  da  uno  o
piu' componenti esperti nelle lingue straniere oggetto del concorso e
da uno o piu' componenti esperti di informatica. 
    6. La Commissione esaminatrice puo' essere altresi' integrata  da
uno o piu' componenti  esperti  nella  valutazione  delle  dimensioni
relative  alle  capacita',  alle  attitudini   e   alle   motivazioni
individuali, definite secondo metodologie e standard riconosciuti. 
    7. La Commissione esaminatrice e'  composta  nel  rispetto  delle
norme sulla parita' di genere di cui all'art. 57,  comma  1-bis,  del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. 
    8. Il provvedimento  di  nomina  della  Commissione  esaminatrice
indica un supplente per ciascun componente secondo  le  modalita'  di
nomina indicate nel presente articolo. 
                               Art. 6 
 
                        Procedura concorsuale 
 
    1. Il concorso e' espletato in base  alla  procedura  di  seguito
indicata, che si articola attraverso le seguenti fasi: 
      a) valutazione dei titoli legalmente  riconosciuti,  di  studio
universitari e  relativi  alle  abilitazioni  professionali,  a  fini
preselettivi. Tale fase  e'  finalizzata  all'ammissione  alle  prove
scritte di un numero di candidati pari a dieci volte  il  numero  dei
relativi posti messi a  concorso  oltre  a  eventuali  ex  aequo.  Il
punteggio massimo conseguibile nella valutazione dei  titoli  a  fini
preselettivi e' pari a 52 punti; 
      b) due prove scritte. Le prove sono valutate in centesimi e  si
intendono superate con un punteggio non inferiore a 70/100. Pertanto,
alla prova orale sono ammessi i candidati che avranno riportato nelle
prove scritte una votazione minima, in ciascuna prova, di 70/100.  Il
punteggio massimo conseguibile nelle prove  scritte  e'  pari  a  200
punti; 
      c) valutazione degli ulteriori titoli rispetto a quelli di  cui
alla lettera a). Il punteggio massimo conseguibile nella  valutazione
degli ulteriori titoli rispetto a quelli di cui alla  lettera  a)  e'
pari a 40 punti; 
      d) prova orale. La prova orale e' valutata in  centesimi  e  si
intende  superata  con  un  punteggio  non  inferiore  a  70/100.  Il
punteggio massimo conseguibile nella prova orale e' pari a 100 punti. 
    2. Il  punteggio  complessivo  e'  determinato  dalla  somma  dei
punteggi riportati nelle prove  scritte,  nella  prova  orale  e  nel
punteggio conseguito nella valutazione dei titoli di cui alle lettere
a) e c), per un massimo conseguibile pari a 392 punti. 
    3. Per i candidati che attestino di essere  affetti  da  disturbo
specifico dell'apprendimento (DSA), la  Commissione  esaminatrice  si
riserva di definire le misure  compensative  e  dispensative  per  le
difficolta' di  lettura,  di  scrittura  e  di  calcolo,  nonche'  il
prolungamento dei tempi stabiliti per lo svolgimento  delle  medesime
prove, cosi' come previsto dal decreto ministeriale 12 novembre 2021. 
                               Art. 7 
 
Valutazione   dei   titoli   legalmente   riconosciuti   di    studio
  universitario e relativi alle  abilitazioni  professionali  a  fini
  preselettivi 
 
    1. La valutazione dei titoli legalmente riconosciuti, di studio e
relativi alle abilitazioni professionali,  a  fini  preselettivi,  e'
effettuata sulla base  dei  titoli  dichiarati  dai  candidati  nella
domanda di ammissione al concorso.  I  titoli  di  cui  il  candidato
richiede la valutazione devono essere posseduti alla data di scadenza
del termine di presentazione della domanda di cui al presente  bando.
Sono valutati  solo  i  titoli  completi  di  tutte  le  informazioni
necessarie per la valutazione. 
    2. La valutazione dei  titoli  avverra'  con  l'assegnazione  dei
seguenti punteggi. 
Punto 1): Titoli di studio universitari 
    I titoli di studio universitari sono valutati fino a  un  massimo
di 40 punti, con i seguenti punteggi per ciascun titolo: 
      a) voto di laurea relativo al titolo utile per l'ammissione  al
concorso: punti 1 per ogni punto superiore alla votazione  di  105  e
ulteriori punti 2 in caso di votazione di 110 con lode; 
      b) diploma di laurea (DL) o laurea  di  primo  livello  (L):  1
punto; 
      c) laurea specialistica (LS): 3 punti; 
      d) laurea magistrale (LM): 3 punti; 
      e) master universitari di primo livello, per il cui accesso sia
stato richiesto uno dei  titoli  di  studio  universitari,  o  titoli
equipollenti, richiesti per l'ammissione al concorso: 1,5  punti  per
ciascuno, fino a un massimo di 3 punti; 
      f) master universitari di secondo livello, per il  cui  accesso
sia stato richiesto uno dei titoli di studio universitari,  o  titoli
equipollenti, richiesti per l'ammissione al concorso: 2,5  punti  per
ciascuno, fino a un massimo di 5 punti; 
      g) diploma di specializzazione (DS): 8 punti; ove il diploma di
specializzazione venga utilizzato quale requisito  di  ammissione  al
concorso, ai fini del conteggio del periodo  di  servizio  utile,  ai
sensi  dell'art.  7,  comma  1,  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 16 aprile 2013, n. 70: 4 punti; 
      h) dottorato di ricerca (DR): 10 punti;  ove  il  dottorato  di
ricerca venga utilizzato quale requisito di ammissione  al  concorso,
ai fini del  conteggio  del  periodo  di  servizio  utile,  ai  sensi
dell'art. 7, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica  16
aprile 2013, n. 70: 5 punti. 
    I titoli di studio universitari sono valutabili esclusivamente se
conseguiti  presso  le  istituzioni   universitarie   pubbliche,   le
universita'  non  statali   legalmente   riconosciute,   nonche'   le
istituzioni formative pubbliche o private, autorizzate o  accreditate
dal Ministero  dell'istruzione,  universita'  e  ricerca,  costituite
anche in consorzio,  fermo  restando  quanto  previsto  dall'art.  38
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. 
Punto 2): Abilitazioni professionali 
    Le  abilitazioni  professionali,  per  le   quali   puo'   essere
attribuito un punteggio complessivo di 12 punti, sono valutabili solo
se attinenti alle materie di esame, con  il  seguente  punteggio  per
ciascun titolo: 
      a) abilitazione professionale conseguita previo superamento  di
un esame di Stato, per sostenere il quale e' stato richiesto uno  dei
titoli di studio universitari richiesti per l'ammissione al concorso:
10  punti  per  la  prima,  1  punto  per  ogni  ulteriore  di   tali
abilitazioni professionali, fino  a  un  massimo  complessivo  di  12
punti. 
    Le  abilitazioni  professionali  di  cui  alla  lettera  a)  sono
valutate  esclusivamente  se  conseguite  a  seguito   di   effettivo
superamento di un esame di abilitazione di Stato. 
                               Art. 8 
 
                            Prove scritte 
 
    1. Le prove scritte sono volte ad accertare la  preparazione  del
candidato  sia  sotto   il   profilo   teorico   sia   sotto   quello
applicativo-operativo. 
    2.  La  prima  prova  scritta  consiste  nella  redazione  di  un
elaborato anche nella forma di risposta sintetica a una pluralita' di
quesiti di carattere  teorico  sulle  materie  di  seguito  indicate:
diritto amministrativo,  con  particolare  riferimento  all'attivita'
ispettiva e di controllo di cui  al  decreto  legislativo  30  giugno
2011, n. 123  e  successive  modificazioni  e  integrazioni;  diritto
costituzionale; diritto dell'Unione europea; contabilita' di Stato  e
degli enti pubblici; scienza  delle  finanze  e  diritto  tributario;
diritto del  lavoro,  con  particolare  riferimento  al  lavoro  alle
dipendenze delle pubbliche amministrazioni;  ragioneria  generale  ed
applicata; diritto societario; elementi di statistica. La prova  puo'
prevedere documenti in lingua italiana e in lingua inglese. 
    3. La seconda prova scritta, a contenuto pratico, e'  diretta  ad
accertare l'attitudine del candidato all'analisi e  alla  riflessione
critica con riferimento agli ambiti di competenze di cui all'art. 1 e
alle materie indicate nel presente bando di concorso. 
    4. I candidati, durante le  prove  scritte,  potranno  consultare
soltanto i dizionari di lingua  italiana  e  di  inglese  monolingua,
nonche' i testi di legge non commentati. Durante le prove scritte non
e' possibile avvalersi di testi, periodici, giornali,  quotidiani  ed
altre pubblicazioni o  appunti  di  alcun  genere,  ne'  di  supporti
cartacei,  di  telefoni   portatili,   di   strumenti   idonei   alla
memorizzazione di informazioni o alla trasmissione di  dati,  ne'  e'
possibile comunicare tra candidati nell'aula ove si svolge la prova. 
    5. In caso di violazione, la  Commissione  esaminatrice  delibera
l'immediata esclusione dal concorso. 
    6. Le prove scritte potranno essere svolte anche  nella  medesima
giornata. 
    7. Per l'effettuazione  delle  prove  scritte,  l'amministrazione
puo' ricorrere all'utilizzo  di  strumenti  informatici  e  digitali,
garantendo  comunque  l'adozione  di  soluzioni   tecniche   che   ne
assicurino la pubblicita',  l'identificazione  dei  partecipanti,  la
sicurezza delle comunicazioni e la loro tracciabilita', nel  rispetto
della normativa in materia di protezione dei  dati  personali  e  nel
limite delle pertinenti risorse disponibili a legislazione vigente. 
    8. L'Amministrazione puo' prevedere lo  svolgimento  delle  prove
scritte presso sedi decentrate. 
    9. La Commissione esaminatrice, in occasione della  pubblicazione
del diario delle  prove,  indichera'  il  tempo  a  disposizione  dei
candidati per lo svolgimento delle prove scritte. 
    10. Ai sensi degli articoli 2 e 3  del  decreto  ministeriale  12
novembre 2021, attuativo dell'art. 3, comma 4-bis, del  decreto-legge
9 giugno 2021, n. 80, convertito  con  modificazioni  dalla  legge  6
agosto 2021, n.  113,  la  Commissione  esaminatrice  si  riserva  di
definire le misure compensative e dispensative per le difficolta'  di
lettura, di scrittura e di  calcolo,  nonche'  il  prolungamento  dei
tempi stabiliti per  lo  svolgimento  delle  medesime  prove,  per  i
candidati che attestino  di  essere  affetti  da  disturbo  specifico
dell'apprendimento (DSA). 
    11. L'Amministrazione, ove la normativa vigente alla  data  delle
prove lo preveda, richiede  ai  candidati  una  delle  certificazioni
verdi COVID-19 per l'ammissione allo svolgimento delle prove. 
                               Art. 9 
 
              Valutazione dei titoli ulteriori rispetto 
                a quelli valutati a fini preselettivi 
 
    1. La valutazione dei titoli avviene  previa  individuazione  dei
criteri stabiliti dalla Commissione  esaminatrice  ed  e'  effettuata
dopo le prove scritte e prima che  si  proceda  alla  correzione  dei
relativi elaborati. 
    2.  Ai  titoli  di  carriera  e  di   servizio   la   Commissione
esaminatrice, ai sensi del decreto del Presidente del  Consiglio  dei
ministri del 16 aprile 2018, n. 78,  attribuisce  un  valore  massimo
complessivo di 40 punti sulla base dei seguenti criteri: 
      a) rapporti di lavoro  subordinato,  a  tempo  indeterminato  o
determinato, con effettivo e formale inquadramento in una  qualifica,
area o categoria per il cui accesso dall'esterno era o  e'  richiesto
il possesso di uno dei titoli di studio universitari di cui  all'art.
7, punto 1), per i quali e' attribuibile un punteggio massimo di  1,5
punti per anno, fino  a  30  punti;  le  anzianita'  di  ruolo  nella
qualifica dirigenziale, nonche' i rapporti  di  lavoro  con  incarico
dirigenziale a tempo determinato, sono valutati con un punteggio fino
a 3 punti per anno;  i  servizi  prestati  in  qualifica  o  incarico
equiparati a quelli dirigenziali sono valutati come tali solo se tale
equiparazione e' stabilita, anche ai fini giuridici,  da  un'espressa
disposizione normativa; 
      b)  incarichi  che  presuppongono  una  particolare  competenza
professionale, avente ad oggetto attivita' coerenti con le competenze
specifiche richieste dal  presente  bando  per  il  profilo  messo  a
concorso,    conferiti     con     provvedimenti     formali,     sia
dell'amministrazione pubblica di appartenenza, sia da altri  soggetti
pubblici,   su   designazione   dell'amministrazione   pubblica    di
appartenenza, per i quali e' attribuibile un punteggio massimo di  10
punti, secondo quanto di seguito specificato: per ogni incarico  1,25
punti per ogni trimestre successivo al primo. 
    3.  I  titoli  di  cui  al  presente  articolo  sono   valutabili
esclusivamente se conseguiti o svolti presso organi costituzionali  o
di   rilevanza   costituzionale,   autorita'   indipendenti    ovvero
amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1,  comma  2,  del  decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165. 
    4. I servizi prestati con rapporto  di  lavoro  subordinato  alle
dipendenze di organi costituzionali o  di  rilevanza  costituzionale,
autorita'  indipendenti  ovvero  amministrazioni  pubbliche  di   cui
all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo  2001,  n.  165
sono  computati,  per   quelli   a   tempo   indeterminato,   secondo
l'anzianita' di ruolo alla data di scadenza del  presente  bando,  e,
per quelli a tempo determinato, dalla data di assunzione in  servizio
e, ove in corso, alla data di scadenza del presente bando; i  periodi
prestati con rapporto di lavoro a tempo  parziale  sono  valutati  in
relazione alla percentuale di prestazione di lavoro prestato. 
    5. Per la valutazione dei titoli di carriera e  di  servizio,  di
cui al presente articolo, si applicano i seguenti principi: 
      a) le frazioni  di  anno  sono  valutate  in  ragione  mensile,
considerando, come mese intero, periodi continuativi di giorni trenta
o frazioni superiori a quindici giorni; 
      b) in caso di servizi o rapporti di  lavoro  contemporanei,  e'
valutato esclusivamente quello piu' favorevole al candidato; 
      c) qualora non vengano dichiarati gli esatti termini  temporali
di inizio e fine di ciascun rapporto di lavoro  subordinato,  saranno
valutati, in carenza del giorno di inizio o di fine, un  solo  giorno
del mese indicato; in carenza del mese di inizio o di fine,  un  solo
giorno dell'anno indicato. 
    6. I servizi militari di leva sono valutati solo se  prestati  in
gradi e ruoli per il cui accesso sia stato richiesto uno  dei  titoli
di studi universitari indicati di cui all'art. 7, punto 1); i servizi
di leva prestati  in  costanza  di  rapporto  di  lavoro  con  organi
costituzionali o di rilevanza costituzionale, autorita'  indipendenti
ovvero amministrazioni pubbliche di cui  all'art.  1,  comma  2,  del
decreto legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,  sono  valutati  come
prestati nella qualifica di ruolo di appartenenza. 
    7. Ai fini del punteggio per i titoli di cui al comma 2,  lettera
a), e' valutabile esclusivamente il  periodo  di  servizio  ulteriore
rispetto a quello previsto dall'art. 7,  comma  1,  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 70 come  requisito  di
ammissione al concorso. 
                               Art. 10 
 
                             Prova orale 
 
    1. I candidati ammessi alla prova  orale  sono  avvertiti  almeno
venti giorni prima della data fissata per sostenere la prova  stessa.
Ai medesimi e' contemporaneamente comunicato il voto riportato  nella
valutazione dei  titoli  ed  il  voto  riportato  in  ciascuna  prova
scritta. 
    2. La  prova  orale  mira  ad  accertare  la  preparazione  e  la
professionalita' del candidato nonche' l'attitudine  all'espletamento
delle funzioni dirigenziali e consiste in un colloquio sulle  materie
previste dal  precedente  art.  8  nonche'  sui  seguenti  ambiti  di
valutazione: 
      il possesso  di  adeguate  conoscenze  in  tema  di  tecnologie
digitali e informatiche anche ai fini gestionali; 
      capacita',  attitudini   e   motivazioni   individuali,   anche
attraverso prove, nell'ambito della  prova  orale,  finalizzate  alla
loro  osservazione  e  valutazione  comparativa,   definite   secondo
metodologie e standard riconosciuti; 
      capacita' organizzative e manageriali in rapporto a  specifiche
situazioni proprie del ruolo dirigenziale; 
      ordinamento e attribuzioni del Ministero dell'economia e  delle
finanze; codice di comportamento del Ministero dell'economia e  delle
finanze;  normativa  in  materia  trasparenza  e  prevenzione   della
corruzione; 
      il possesso di adeguate conoscenze della lingua inglese. 
    3. La prova orale e' valutata in centesimi e si intende  superata
con un punteggio non inferiore a 70/100. 
    4. I candidati ammessi  alla  prova  orale  dovranno  presentarsi
muniti di un valido documento di riconoscimento. 
    5. Al termine di ogni seduta la Commissione esaminatrice  compila
l'elenco dei candidati  esaminati,  con  l'indicazione  del  voto  da
ciascuno riportato; tale elenco, sottoscritto dal  presidente  e  dal
segretario della Commissione, e' affisso nella sede di esame. 
    6. La sede, il giorno e l'ora di svolgimento  della  prova  orale
sono pubblicati sul sito internet dell'amministrazione  e  comunicati
con  raccomandata  con  avviso  di  ricevimento,  ovvero  con   posta
elettronica certificata, qualora il candidato la indichi come  canale
di comunicazione nella domanda di partecipazione al concorso,  almeno
venti giorni prima della data  della  prova  stessa.  Nella  medesima
comunicazione verra' indicato il voto  riportato  in  ciascuna  delle
prove scritte. 
    7. Nel caso di mancata presentazione del  candidato  nel  giorno,
ora e sede stabiliti per la  prova  orale  per  gravi  e  certificati
motivi di salute, la Commissione esaminatrice fissa una  nuova  data,
non oltre l'ultimo giorno previsto per  l'effettuazione  della  prova
orale  da  parte  di  tutti  i   candidati,   dandone   comunicazione
all'interessato. La ulteriore  mancata  presentazione  del  candidato
comporta l'esclusione automatica dal concorso. 
    8. Per l'effettuazione della prova orale, l'amministrazione  puo'
ricorrere all'utilizzo di strumenti  informatici  e  digitali,  anche
relativi  a  videoconferenza,  garantendo  comunque   l'adozione   di
soluzioni   tecniche    che    ne    assicurino    la    pubblicita',
l'identificazione dei partecipanti, la sicurezza delle  comunicazioni
e la loro tracciabilita', nel rispetto della normativa in materia  di
protezione dei dati personali e nel limite delle  pertinenti  risorse
disponibili a legislazione vigente. 
    9. L'Amministrazione puo' prevedere lo  svolgimento  della  prova
orale presso sedi decentrate. 
    10. L'Amministrazione, ove la normativa vigente alla  data  delle
prove lo preveda, richiede  ai  candidati  una  delle  certificazioni
verdi COVID-19 per l'ammissione allo svolgimento della prova. 
                               Art. 11 
 
Titoli di  precedenza  e/o  preferenza,  formazione,  approvazione  e
              pubblicazione della graduatoria di merito 
 
    1. Ai fini della  formazione  della  graduatoria  finale,  per  i
candidati che abbiano superato la prova  orale  con  esito  positivo,
l'amministrazione provvedera' d'ufficio, ai  sensi  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,  n.  445  e  successive
modificazioni ed integrazioni, a verificare il possesso dei requisiti
dichiarati dai candidati nella domanda di partecipazione. 
    2. Entro il termine perentorio di quindici giorni, decorrenti dal
giorno successivo a quello in cui ha sostenuto  la  prova  orale  con
esito positivo, il candidato che  intende  far  valere  i  titoli  di
riserva e/o di  preferenza  previsti  dall'art.  5  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,  n.  487,  a  mezzo  posta
elettronica certificata all'indirizzo dcp.dag@pec.mef.gov.it,  ovvero
tramite apposito applicativo, i relativi documenti in carta  semplice
ovvero le dichiarazioni sostitutive  secondo  quanto  previsto  dagli
articoli 46 e 47 del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  28
dicembre 2000, n. 445. Da tali documenti o dichiarazioni  sostitutive
deve risultare che i titoli espressamente dichiarati nella domanda di
ammissione al concorso erano gia' in possesso del candidato alla data
di scadenza del termine utile  per  la  presentazione  della  domanda
stessa. 
    3.  La  graduatoria  di  merito,  formulata   dalla   Commissione
esaminatrice secondo l'ordine dei  punti  riportati  nella  votazione
complessiva  conseguita  da  ciascun  candidato,  e'  successivamente
riformulata tenendo conto degli eventuali titoli  di  precedenza  e/o
preferenza previsti dal presente articolo. 
    4. Sono dichiarati vincitori, sotto condizione  dell'accertamento
del possesso dei requisiti prescritti per l'ammissione all'impiego, i
candidati utilmente collocati in graduatoria, nel  limite  dei  posti
messi a concorso, ferme restando  le  riserve  di  legge  specificate
all'art. 1 del presente bando. 
    5. La graduatoria di merito e' pubblicata sul sito  internet  del
Ministero dell'economia e delle finanze e ne sara' data notizia nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica  Italiana  -  4ª  Serie  speciale
«Concorsi ed esami». 
    6. Dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» decorrono i  termini
per le eventuali impugnative. 
                               Art. 12 
 
                     Presentazione dei documenti 
                       da parte dei vincitori 
 
    1. I candidati dichiarati vincitori della procedura selettiva,  a
pena di decadenza, presentano a mezzo posta  elettronica  certificata
all'indirizzo   dcp.dag@pec.mef.gov.it,   ovvero   tramite   apposito
applicativo, entro il termine perentorio di trenta giorni  decorrenti
dalla data di ricevimento dell'apposita  comunicazione,  la  seguente
documentazione: 
      a) dichiarazione, sottoscritta sotto la propria responsabilita'
ai sensi degli articoli 38, 46 e 47 del decreto del Presidente  della
Repubblica 18 dicembre 2000, n. 445, attestante che gli stati,  fatti
e qualita' personali,  suscettibili  di  modifica,  dichiarati  nella
domanda di ammissione al concorso, non  hanno  subito  variazioni;  a
norma degli articoli 71, 75 e 76 del citato decreto 18 dicembre 2000,
n. 445. 
      b) dichiarazione ai sensi  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica  18  dicembre  2000,  n.  445  da  cui  risulti   di   non
essere/essere stato/a condannato/a anche con sentenza non passata  in
giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo  II  del  libro
secondo del codice penale; 
      c) dichiarazione  circa  l'insussistenza  delle  situazioni  di
incompatibilita' previste dall'art. 53  del  decreto  legislativo  30
marzo 2001, n. 165. 
    2. La capacita' lavorativa del candidato  diversamente  abile  e'
accertata dalla Commissione di cui all'art. 4 della legge 5  febbraio
1992, n. 104. 
    3.  L'Amministrazione  ha  la  facolta'  di   effettuare   idonei
controlli, anche a campione, sulla  veridicita'  delle  dichiarazioni
rese nella domanda di ammissione al concorso. 
                               Art. 13 
 
                       Assunzione in servizio 
 
    1.  I  candidati   dichiarati   vincitori   del   concorso,   che
risulteranno in possesso dei prescritti requisiti ed in regola con la
documentazione di cui  al  precedente  art.  12,  dovranno  stipulare
apposito  contratto  individuale  di  lavoro,  secondo  le  modalita'
previste dalla normativa vigente. 
    2. I vincitori, per  i  quali  verra'  disposta  l'assunzione  in
relazione a quanto previsto dal presente  bando,  saranno  assunti  a
tempo indeterminato ed  inquadrati,  in  prova,  nella  qualifica  di
dirigente nel ruolo dei dirigenti di  seconda  fascia  del  Ministero
dell'economia e delle finanze. 
    3. I  vincitori,  assunti  in  servizio  a  tempo  indeterminato,
saranno soggetti ad un periodo di prova della durata  prevista  dalle
vigenti norme contrattuali nonche' ad un ciclo formativo  che  verra'
definito successivamente all'assunzione. 
                               Art. 14 
 
                   Accesso agli atti del concorso 
                   e responsabile del procedimento 
 
    1. I candidati possono esercitare il diritto di accesso agli atti
della procedura concorsuale, ai sensi delle vigenti  disposizioni  di
legge e  del  «regolamento  per  l'accesso  ai  documenti  formati  o
detenuti  da  Formez  PA  e  a  quelli  oggetto   di   pubblicazione»
disponibile sul sito http://riqualificazione.formez.it/ 
    2. Ai candidati che sostengono la prova  scritta  e'  consentito,
mediante l'apposita procedura telematica «atti  on-line»  disponibile
sul sistema Step-One 2019, accedere  per  via  telematica  agli  atti
concorsuali relativi ai propri elaborati. 
    3. Con la presentazione  della  domanda  di  partecipazione  alla
presente procedura il candidato dichiara di  essere  consapevole  che
eventuali richieste di accesso agli atti da  parte  dei  partecipanti
saranno evase da Formez PA previa informativa ai  titolari  di  tutti
gli atti oggetto  delle  richieste  e  facenti  parte  del  fascicolo
concorsuale del candidato. A  tal  fine  i  candidati,  nel  caso  di
legittimo esercizio del diritto di accesso, autorizzano la visione  e
l'estrazione di copie degli atti inerenti la procedura medesima. 
    4. Per le spese di segreteria e/o di riproduzione degli atti  non
consultabili on-line con le proprie  credenziali,  i  candidati  sono
tenuti a versare la quota  prevista  dal  suddetto  «regolamento  per
l'accesso ai documenti formati o detenuti da Formez  PA  e  a  quelli
oggetto     di     pubblicazione»      disponibile      sul      sito
http://riqualificazione.formez.it secondo le modalita' ivi previste. 
    5.  Il  responsabile  unico  del  procedimento  e'  il  dirigente
appositamente indicato con atto dell'amministrazione. 
                               Art. 15 
 
                           Dati personali 
 
    1. I dati personali forniti dai candidati sono raccolti presso il
Ministero   dell'economia   e   delle    finanze    -    Dipartimento
dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi, Direzione
del personale,  ai  soli  fini  della  gestione  della  procedura  di
concorso, possono essere comunicati a soggetti terzi  che  forniscono
specifici servizi  elaborativi  strumentali  allo  svolgimento  della
procedura concorsuale, nominati responsabili del trattamento ai sensi
dell'art. 28 del regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento  europeo
e del Consiglio, del 27 aprile 2016 (GDPR). 
    2. Il titolare del trattamento dei dati personali e' il Ministero
dell'economia e delle  finanze  -  Dipartimento  dell'amministrazione
generale, del personale e dei servizi, Direzione del personale. 
    3. Formez PA agisce per conto del Ministero dell'economia e delle
finanze  in  qualita'  di  responsabile  del  trattamento  ai   sensi
dell'art.  28  del  regolamento  (UE)  2016/679  per  i   trattamenti
necessari allo svolgimento delle attivita' ad esso  affidate  per  lo
svolgimento della procedura concorsuale di cui al presente bando. 
    4. I dati forniti dai candidati sono trattati esclusivamente  per
le finalita' di gestione della procedura di concorso, con  l'utilizzo
di procedure informatizzate, nei modi e nei limiti, anche  temporali,
necessari per perseguire le predette finalita'. 
    5. L'interessato gode dei diritti di cui al Capo  III  del  GDPR,
tra i quali figura quello di accesso ai dati che  lo  riguardano,  il
diritto di far rettificare, cancellare o limitare i propri dati nelle
modalita' e nei casi ivi stabiliti nonche' il diritto di  opporsi  al
loro trattamento per motivi connessi alla sua situazione particolare. 
    6. Tali diritti possono essere fatti valere inviando la  relativa
richiesta al Ministero dell'economia e  delle  finanze,  Dipartimento
dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi, Direzione
del personale, via XX Settembre n. 97 - 00187 Roma  (o  all'indirizzo
di posta elettronica dcp.dag@pec.mef.gov.it). 
    7. L'interessato puo' inoltre esercitare il diritto  di  proporre
reclamo all'Autorita' garante per la protezione dei dati personali. 
                               Art. 16 
 
                        Norme di salvaguardia 
 
    1. Per quanto non previsto dal presente bando, valgono, in quanto
applicabili, le disposizioni sullo svolgimento dei concorsi contenute
nel decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio  1994,  n.  487,
nel decreto del Presidente della Repubblica  24  settembre  2004,  n.
272, nelle disposizioni citate in premessa e nel vigente CCNL. 
    2. Il presente bando sara' pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 
    3. Avverso il presente bando di concorso e'  proponibile  ricorso
giurisdizionale  al  competente  Tribunale  amministrativo  regionale
entro  sessanta  giorni  dalla  data  di  pubblicazione   o   ricorso
straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi  giorni
dalla stessa data. 
    4. Resta ferma la facolta' dell'amministrazione di  disporre  con
provvedimento  motivato,  in  qualsiasi   momento   della   procedura
concorsuale, l'esclusione dal concorso, per  difetto  dei  prescritti
requisiti,  per  la  mancata   o   incompleta   presentazione   della
documentazione prevista o in esito  alle  verifiche  richieste  dalla
medesima   procedura   concorsuale,   nonche'   di   non    procedere
all'assunzione o di  revocare  la  medesima,  in  caso  di  accertata
mancanza, originaria o sopravvenuta, dei requisiti richiesti  per  la
partecipazione al concorso. 
    5.  L'Amministrazione  si  riserva,  inoltre,  la   facolta'   di
annullare o revocare il presente  bando  di  concorso,  sospendere  o
rinviare lo svolgimento dello stesso, anche  per  cause  operative  o
tecniche  non  prevedibili,  nonche'   le   connesse   attivita'   di
assunzione; sospendere  l'assunzione  dei  vincitori  in  ragione  di
esigenze  attualmente  non  valutabili  ne'  prevedibili,  anche   in
applicazione di disposizioni di contenimento della spesa pubblica che
impedissero, in tutto o  in  parte,  o  imponessero  di  differire  o
ritardare assunzioni di personale. 
      Roma, 30 dicembre 2021 
 
                                        La Capo Dipartimento: Vaccaro