Concorso per COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA

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Concorso

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Tipologia Concorso
Tipologia Contratto
Posti 0
Fonte: Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana N. 14 del 18-02-2022
Sintesi: COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA CONCORSO (Scad. 20-03-2022) Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'ammissione di millecentosettantacinque allievi marescialli al 94° corso presso la Scuola ispettori e sovrintende ...
Ente: COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA
Regione: LAZIO
Provincia: ROMA
Comune: ROMA
Data di inserimento: 18-02-2022
Data Scadenza bando 20-03-2022
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COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA

CONCORSO (Scad. 20-03-2022)

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'ammissione di millecentosettantacinque allievi marescialli al 94° corso presso la Scuola ispettori e sovrintendenti della Guardia di finanza, per l'anno accademico 2022/2023.

 
                       IL COMANDANTE GENERALE 
                      della Guardia di finanza 
 
    Visto il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, e successive
modificazioni, recante «Attuazione dell'art. 3 della  legge  6  marzo
1992, n. 216, in materia di nuovo  inquadramento  del  personale  non
direttivo e non dirigente del Corpo della Guardia di finanza»; 
    Visto il decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, e  successive
modificazioni, recante «Disposizioni  in  materia  di  revisione  dei
ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell'art. 8, comma 1,  lettera
a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione
delle amministrazioni pubbliche» e, in particolare, l'art. 36,  comma
23, in base al quale, in deroga a quanto previsto  dall'art.  35  del
richiamato decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, i  marescialli
della Guardia di finanza sono tratti, per l'anno 2022,  nella  misura
del 60% dei posti complessivamente messi  a  concorso  attraverso  un
concorso pubblico, per titoli ed esami; 
    Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e  successive
modificazioni, recante «Norme generali  sull'ordinamento  del  lavoro
alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e,  in  particolare,
l'art. 3, comma 1, ai sensi del quale il personale militare  e  delle
Forze di polizia rimane disciplinato dai rispettivi ordinamenti; 
    Visto il regolamento (UE) n. 2016/679 del  Parlamento  europeo  e
del Consiglio, del 27 aprile 2016,  relativo  alla  protezione  delle
persone fisiche con  riguardo  al  trattamento  dei  dati  personali,
nonche' alla libera  circolazione  di  tali  dati  e  che  abroga  la
direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati); 
    Visto il regio decreto  16  marzo  1942,  n.  262,  e  successive
modificazioni, recante «Approvazione del testo del codice civile», e,
in particolare, gli articoli 316, 317 e 320; 
    Vista  la  legge  23  aprile   1959,   n.   189,   e   successive
modificazioni,  recante  «Ordinamento  del  Corpo  della  Guardia  di
finanza»; 
    Vista la legge 18 dicembre 1973,  n.  836,  recante  «Trattamento
economico di missione e di trasferimento dei dipendenti  statali»  e,
in particolare, l'art. 29; 
    Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante «Istituzione del
servizio sanitario nazionale»; 
    Vista la  legge  23  agosto  1988,  n.  370,  recante  «Esenzione
dall'imposta di bollo per le domande  di  concorso  e  di  assunzione
presso le amministrazioni pubbliche»; 
    Visto l'art. 26, della legge 1° febbraio  1989,  n.  53,  recante
«Modifiche alle norme sullo stato  giuridico  degli  appartenenti  ai
ruoli ispettori e appuntati e finanzieri del Corpo della  Guardia  di
finanza nonche' disposizioni relative alla  Polizia  di  Stato,  alla
Polizia penitenziaria e al Corpo forestale dello Stato»; 
    Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni,
recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo  e  di
diritto di accesso ai documenti amministrativi»; 
    Vista  la  legge  15  maggio   1997,   n.   127,   e   successive
modificazioni,   recante   «Misure   urgenti   per   lo   snellimento
dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti di  decisione  e  di
controllo»; 
    Vista la legge 16 giugno  1998,  n.  191,  recante  «Modifiche  e
integrazioni alle leggi 15 marzo 1997, n. 59, e 15  maggio  1997,  n.
127, nonche' norme in materia di formazione del personale  dipendente
e di lavoro a distanza nelle pubbliche amministrazioni.  Disposizioni
in materia di edilizia scolastica»; 
    Vista la legge 6 marzo 2001, n. 64, concernente «Istituzione  del
servizio civile nazionale»; 
    Vista la legge 18 giugno 2009, n. 69, recante  «Disposizioni  per
lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita'  nonche'
in  materia  di  processo  civile»,  e,  in  particolare,  l'art.  32
concernente l'eliminazione degli sprechi relativi al mantenimento dei
documenti in forma cartacea; 
    Vista la legge 12 luglio 2010, n. 109, concernente  «Disposizioni
per  l'ammissione  dei  soggetti  fabici  nelle  Forze  armate  e  di
polizia»; 
    Vista la legge 12 gennaio 2015, n. 2, recante «Modifica  all'art.
635  del  Codice  dell'ordinamento  militare,  di  cui   al   decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e altre disposizioni in materia  di
parametri fisici per l'ammissione ai  concorsi  per  il  reclutamento
nelle Forze armate, nelle Forze di polizia e nel Corpo nazionale  dei
vigili del fuoco»; 
    Vista la legge 30 dicembre 2021, n.  234,  recante  «Bilancio  di
previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2022  e  bilancio
pluriennale per il triennio 2022-2024» e, in particolare,  l'art.  1,
comma 69; 
    Visto il decreto legislativo 16  aprile  1994,  n.  297,  recante
«Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative  vigenti
in materia di istruzione, relative  alle  scuole  di  ogni  ordine  e
grado»; 
    Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive
modificazioni, concernente «Codice in materia di protezione dei  dati
personali, recante disposizioni  per  l'adeguamento  dell'ordinamento
nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del  Parlamento  europeo  e
del Consiglio, del 27 aprile 2016,  relativo  alla  protezione  delle
persone fisiche con  riguardo  al  trattamento  dei  dati  personali,
nonche' alla libera  circolazione  di  tali  dati  e  che  abroga  la
direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)»; 
    Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n.  82,  e  successive
modificazioni, recante «Codice dell'amministrazione digitale»; 
    Visto il decreto  legislativo  15  marzo  2010,  n.  66,  recante
«Codice dell'ordinamento militare» e successive modificazioni; 
    Visto il decreto legislativo 10  agosto  2018,  n.  101,  recante
«Disposizioni  per  l'adeguamento  della  normativa  nazionale   alle
disposizioni del regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento  europeo
e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla  protezione  delle
persone fisiche con  riguardo  al  trattamento  dei  dati  personali,
nonche' alla libera  circolazione  di  tali  dati  e  che  abroga  la
direttiva 95/46/CE»; 
    Visto il decreto-legge 25  giugno  2008,  n.  112,  e  successive
modificazioni, convertito in legge, con modificazioni,  dall'art.  1,
comma 1, della legge 6 agosto 2008,  n.  133,  recante  «Disposizioni
urgenti  per  lo   sviluppo   economico,   la   semplificazione,   la
competitivita',  la  stabilizzazione  della  finanza  pubblica  e  la
perequazione tributaria», e, in particolare, l'art. 66, comma 9-bis; 
    Visto il decreto-legge 21 giugno  2013,  n.  69,  convertito  con
modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, recante «Disposizioni
urgenti per il rilancio dell'economia», e, in particolare, l'art. 73,
comma 14; 
    Visto il decreto-legge 19 maggio  2020,  n.  34  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020,  n.  77,  recante  «Misure
urgenti in materia di salute,  sostegno  al  lavoro  e  all'economia,
nonche' di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da
COVID-19» e, in particolare, gli articoli 259 e 260; 
    Visto il decreto-legge 16 luglio  2020,  n.  76,  convertito  con
modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 11  settembre  2020,
n.  120,  recante  «Misure   urgenti   per   la   semplificazione   e
l'innovazione digitale»; 
    Visto il decreto-legge 22 aprile  2021,  n.  52,  convertito  con
modificazioni dalla legge 17 giugno  2021,  n.  87,  recante  «Misure
urgenti per la graduale ripresa delle attivita' economiche e  sociali
nel  rispetto  delle  esigenze  di  contenimento   della   diffusione
dell'epidemia  da  COVID-19»  e,  in   particolare,   l'art.   9-bis,
introdotto dall'art. 3, comma 1, del decreto-legge  23  luglio  2021,
convertito con modificazioni dalla legge 16 settembre 2021, n. 126; 
    Visto il decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172, recante  «Misure
urgenti per il  contenimento  dell'epidemia  da  COVID-19  e  per  lo
svolgimento in sicurezza delle attivita' economiche e sociali»; 
    Visti il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto  1972,
n.  670,  recante  «Approvazione  del   testo   unico   delle   leggi
costituzionali concernenti  lo  statuto  speciale  del  Trentino-Alto
Adige», e il decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio  1976,
n. 752, e successive  modificazioni,  recante  «Norme  di  attuazione
dello statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige  in  materia
di proporzione negli uffici statali siti nella Provincia di Bolzano e
di conoscenza delle due lingue nel pubblico impiego»; 
    Visti il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 642, recante «Disciplina dell'imposta di bollo», e l'art. 19 della
legge 18 febbraio 1999, n. 28, concernente «Esenzione dall'imposta di
bollo per copie conformi di atti»; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio  1988,
n. 574, recante «Norme di attuazione dello statuto  speciale  per  la
Regione Trentino-Alto Adige in materia di uso della lingua tedesca  e
della lingua ladina  nei  rapporti  dei  cittadini  con  la  pubblica
amministrazione e nei procedimenti giudiziari»; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9  maggio  1994,
n. 487, e successive modificazioni, concernente «Regolamento  recante
norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le
modalita' di svolgimento dei concorsi, dei  concorsi  unici  e  delle
altre forme di assunzione nei pubblici impieghi»; 
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  28  dicembre
2000, n. 445, e successive modificazioni, recante «Testo unico  delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa (Testo A)»; 
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  17  dicembre
2015, n. 207, recante «Regolamento in materia di parametri fisici per
l'ammissione ai concorsi per  il  reclutamento  nelle  Forze  armate,
nelle Forze di polizia a ordinamento militare e civile  e  nel  Corpo
nazionale dei vigili del fuoco, a norma della legge 12 gennaio  2015,
n. 2»; 
    Visto  il  decreto  ministeriale  17  maggio  2000,  n.  155,   e
successive modificazioni, concernente «Regolamento recante norme  per
l'accertamento dell'idoneita' al servizio nella Guardia  di  finanza,
ai sensi dell'art. 1, comma 5, della legge 20 ottobre 1999, n. 380»; 
    Visto il decreto del Ministro della salute 6 luglio 2020, recante
«Prescrizioni tecniche per lo svolgimento delle procedure concorsuali
per l'accesso ai ruoli e alle qualifiche delle  Forze  armate,  delle
Forze di polizia, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco,  volte  a
prevenire possibili fenomeni di diffusione del contagio da Covid-19»; 
    Visto il decreto ministeriale 23 aprile 1999, n. 142, concernente
«Regolamento recante norme per l'individuazione dei  limiti  di  eta'
per la partecipazione ai concorsi indetti dal Corpo della Guardia  di
finanza, ai sensi dell'art. 3, comma 6, della legge 15  maggio  1997,
n. 127»; 
    Visto  il   decreto   ministeriale   16   marzo   2007,   recante
«Determinazione delle classi delle lauree universitarie»; 
    Visto il decreto del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  24
ottobre 2014 recante «Definizione delle caratteristiche  del  sistema
pubblico per la  gestione  dell'identita'  digitale  di  cittadini  e
imprese (SPID), nonche' dei tempi e delle modalita' di  adozione  del
sistema  SPID  da  parte  delle  pubbliche  amministrazioni  e  delle
imprese»; 
    Vista la determinazione n. 188523, datata  25  giugno  2013,  del
Comandante  generale  della   Guardia   di   finanza   e   successive
modificazioni,  concernente   le   modalita'   per   lo   svolgimento
dell'accertamento dell'idoneita' attitudinale al servizio  nel  Corpo
della   Guardia   di   finanza   nei   confronti   degli    aspiranti
all'arruolamento; 
    Vista la determinazione n. 152279, datata  1°  giugno  2021,  del
Comandante generale della Guardia di finanza, registrata  all'Ufficio
centrale del bilancio, presso  il  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze,  in  data  8  giugno   2021,   al   n.   2649,   concernente
l'attribuzione  di  specifiche  competenze   alle   varie   Autorita'
gerarchiche del Corpo; 
    Visto  il  decreto  n.  45755,  datato  17  febbraio  2015,   del
Comandante  generale  della  Guardia  di  finanza,   riguardante   le
direttive tecniche da adottare ai sensi dell'art.  3,  comma  4,  del
citato decreto ministeriale 17 maggio  2000,  n.  155,  e  successive
modificazioni; 
    Ritenuto di dover riservare dei posti in favore dei candidati  in
possesso dell'attestato di cui all'art. 4 del decreto del  Presidente
della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752 e dei candidati  appartenenti
a una delle categorie di cui all'art. 2151, comma 1, lettera b),  del
citato decreto legislativo n. 66/2010; 
    Considerata  l'opportunita'   di   prevedere   che   alle   prove
concorsuali successive a quella scritta di preselezione venga ammesso
comunque un numero di  concorrenti  idonei  sufficiente  a  garantire
un'adeguata e rigorosa selezione nonche' la copertura dei posti messi
a concorso; 
    Rilevato   che   per   il   corrente   anno   sono    disponibili
millecentotrenta posti da turnover cui si  aggiungono  quarantacinque
unita' straordinarie autorizzate dal richiamato  art.  1,  comma  69,
della legge 30 dicembre 2021, n. 234; 
 
                             Determina: 
 
                               Art. 1 
 
                          Posti a concorso 
 
    1. E' indetto,  per  l'anno  accademico  2022/2023,  un  pubblico
concorso,   per   titoli    ed    esami,    per    l'ammissione    di
millecentosettantacinque allievi marescialli al 94° corso  presso  la
Scuola ispettori e sovrintendenti della Guardia di finanza. 
    2. I posti disponibili sono cosi' ripartiti: 
      a) millecentotrentatre' sono destinati al contingente ordinario
di cui: 
        1)  quattordici  sono  riservati  ai  candidati  in  possesso
dell'attestato di cui all'art. 4 del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, riferito al  diploma  d'istruzione
secondaria di secondo grado o superiore; 
        2) otto sono riservati al  coniuge  e  ai  figli  superstiti,
ovvero ai parenti in linea collaterale  di  secondo  grado  se  unici
superstiti, del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia
deceduto in servizio e per causa di servizio; 
      b) quarantadue sono destinati al contingente di mare di cui: 
        1) sette per  la  specializzazione  «nocchiere  abilitato  al
comando» (NAC); 
        2) trentacinque per la specializzazione «tecnico di macchine»
(TDM). 
    3. Dei trentacinque posti disponibili per il contingente di  mare
- specializzazione «tecnico di  macchine»,  otto  sono  riservati  ai
militari del Corpo, in possesso dei  requisiti  di  cui  all'art.  2,
comma 1, lettera a), che abbiano frequentato, con  esito  favorevole,
il corso per  «motorista  navale»  presso  la  Scuola  nautica  della
Guardia di finanza, se giudicati meritevoli dalle  Autorita'  di  cui
all'art. 2, comma 5, sulla base dei requisiti  di  cui  all'art.  10,
comma 3, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199. 
    I militari in possesso  dei  suddetti  requisiti  possono  essere
ammessi, a domanda, al relativo corso di cui al comma 1  con  esonero
dalle prove  concorsuali.  A  tal  fine,  i  posti  disponibili  sono
assegnati ai militari giudicati meritevoli che abbiano conseguito  la
specializzazione di  «motorista  navale»  con  maggior  punteggio  di
merito, maggiorato  degli  eventuali  titoli  ovvero,  a  parita'  di
punteggio, a quelli di grado piu' elevato. A  parita'  di  grado,  e'
prevalente l'anzianita' di servizio e, a  parita'  della  stessa,  la
maggiore eta'. 
    4. La specializzazione «motorista navale» deve  essere  posseduta
alla data di scadenza del termine di  cui  all'art.  3,  comma  1,  e
conservata fino all'ammissione al corso di formazione. 
    5. La partecipazione al concorso per i posti di cui  al  comma  3
non e' ammessa per piu' di due volte. 
    6. I concorrenti possono presentare domanda di partecipazione per
uno solo dei predetti contingenti e specializzazioni. 
    7. Lo svolgimento del concorso comprende: 
      a) prova scritta di preselezione, consistente in questionario a
risposta multipla di cultura generale; 
      b) prova scritta di cultura generale; 
      c) prova di efficienza fisica; 
      d) accertamento dell'idoneita' psico-fisica; 
      e) accertamento dell'idoneita' attitudinale; 
      f) prova orale; 
      g) prova facoltativa di conoscenza di una lingua straniera; 
      h) valutazione dei titoli. 
    8. Il Corpo della guardia di finanza si riserva,  in  ragione  di
esigenze attualmente non valutabili ne'  prevedibili  anche  connesse
all'eventuale proroga del  periodo  di  emergenza  epidemiologica  da
«COVID-19», la facolta' di revocare il presente bando, di sospendere,
rinviare e modificare le prove concorsuali, di rimodulare, fino  alla
data di approvazione delle graduatorie finali di  merito,  il  numero
dei posti, di sospendere l'ammissione  al  corso  di  formazione  dei
vincitori anche sulla base del numero di assunzioni  complessivamente
autorizzate dall'Autorita' di Governo. 
                               Art. 2 
 
         Requisiti e condizioni per l'ammissione al concorso 
 
    1. Possono partecipare al concorso: 
      a)  gli  appartenenti  al  ruolo  sovrintendenti  e  al   ruolo
appuntati e finanzieri, gli allievi finanzieri nonche' gli  ufficiali
di complemento o in ferma prefissata che abbiano completato  diciotto
mesi di servizio, del Corpo della guardia di finanza che: 
        1) alla data di scadenza del  termine  per  la  presentazione
della domanda di cui all'art. 3, comma 1,  non  abbiano  superato  il
giorno del compimento del trentacinquesimo anno di eta'; 
        2) non abbiano demeritato durante il servizio prestato; 
        3) se in servizio permanente, non siano stati dichiarati  non
idonei all'avanzamento al grado superiore, ovvero se  dichiarati  non
idonei al grado  superiore,  abbiano  successivamente  conseguito  un
giudizio di  idoneita'  e  siano  trascorsi  almeno  due  anni  dalla
dichiarazione di non idoneita'; 
        4) non risultino imputati o  condannati  ovvero  non  abbiano
ottenuto l'applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 del  codice
di procedura penale per delitti non colposi, ne' siano o siano  stati
sottoposti a misure di prevenzione; 
        5) non siano sottoposti a  un  procedimento  disciplinare  di
corpo da cui possa derivare l'irrogazione di una sanzione piu'  grave
della consegna, a un  procedimento  disciplinare  di  stato  o  a  un
procedimento disciplinare  ai  sensi  dell'art.  17  delle  norme  di
attuazione, di coordinamento e transitorie del  codice  di  procedura
penale (decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271); 
        6) non siano sospesi dal servizio o  dall'impiego  ovvero  in
aspettativa; 
        7) non siano gia'  stati  rinviati,  d'autorita',  dal  corso
allievi marescialli, ovvero da corsi equipollenti, della  Guardia  di
finanza; 
      b) i cittadini italiani, anche se gia' alle armi, che: 
        1)  abbiano,  alla  data  di  scadenza  del  termine  per  la
presentazione della domanda di cui all'art. 3, comma 1,  compiuto  il
17° anno di eta' e non superato il giorno di compimento del 26°  anno
di eta'; 
        2) abbiano, se minorenni alla  data  di  presentazione  della
domanda, il consenso dei genitori o del  genitore  esercente  in  via
esclusiva la potesta'  o  del  tutore  per  contrarre  l'arruolamento
volontario nella Guardia di finanza; 
        3) godano dei diritti civili e politici; 
        4)  non  siano  stati  destituiti,  dispensati  o  dichiarati
decaduti dall'impiego presso una pubblica amministrazione, licenziati
dal lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni a  seguito
di  procedimento  disciplinare  ovvero  prosciolti,   d'autorita'   o
d'ufficio,  da  precedente  arruolamento  nelle  Forze  armate  e  di
polizia,   a   eccezione,   per   il   contingente   ordinario,   dei
proscioglimenti per inattitudine al volo o alla vita di bordo e,  per
il contingente di mare, dei proscioglimenti per inattitudine al volo; 
        5) non siano stati ammessi  a  prestare  il  servizio  civile
nazionale quali obiettori di coscienza ovvero  abbiano  rinunciato  a
tale status, ai sensi dell'art. 636, comma 3, del decreto legislativo
15 marzo 2010, n. 66; 
        6) non siano stati dimessi, per  motivi  disciplinari  o  per
inattitudine alla vita militare, da accademie,  scuole,  istituti  di
formazione delle Forze armate e di polizia; 
        7)  alla  data  dell'effettivo  incorporamento,   non   siano
imputati,  non  siano   stati   condannati   ne'   abbiano   ottenuto
l'applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 codice di  procedura
penale per delitti non colposi, ne' siano o siano stati sottoposti  a
misure di prevenzione; 
        8) non si trovino, alla data  dell'effettivo  incorporamento,
in  situazioni  comunque  incompatibili  con  l'acquisizione   o   la
conservazione dello stato di ispettore della Guardia di finanza; 
        9) siano in possesso dei requisiti di cui all'art.  26  della
legge 1° febbraio 1989, n. 53. A tal fine, il Corpo della guardia  di
finanza accerta, d'ufficio, l'irreprensibilita' del comportamento del
candidato in rapporto alle funzioni proprie del grado  da  rivestire.
Sono causa di esclusione  dall'arruolamento  anche  l'esito  positivo
agli  accertamenti  diagnostici,  la  guida  in  stato  di   ebbrezza
costituente reato, l'uso o la detenzione di sostanze  stupefacenti  o
psicotrope a scopo non terapeutico, anche se saltuari, occasionali  o
risalenti; 
        10) non siano gia' stati  rinviati,  d'autorita',  dal  corso
allievi marescialli, ovvero da corsi equipollenti, della  Guardia  di
finanza. 
    2. Tutti i candidati devono possedere,  inoltre,  un  diploma  di
istruzione secondaria di secondo grado che  consenta  l'iscrizione  a
corsi di laurea  previsti  dalle  Universita'  statali  o  legalmente
riconosciute. 
    Possono partecipare anche coloro che, pur non essendo in possesso
del previsto diploma alla data di scadenza per la presentazione delle
domande, lo conseguano nell'anno scolastico 2021/2022. 
    3. I concorrenti per i posti riservati di cui all'art.  1,  comma
2, lettera a), numero 1, laddove risultino  privi  dell'attestato  di
cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26  luglio
1976, n. 752, riferito al diploma di istruzione secondaria di secondo
grado o superiore, sono esclusi dal concorso. 
    4. I requisiti,  se  non  diversamente  indicato,  devono  essere
posseduti alla data di scadenza  del  termine  per  la  presentazione
della domanda di partecipazione di cui all'art. 3, comma  1,  e  alla
data di effettivo incorporamento, pena l'esclusione dal concorso. 
    5. Il giudizio di meritevolezza, di cui al comma 1,  lettera  a),
numero 2), e' espresso, sulla base dei requisiti di cui all'art.  10,
comma 3, del decreto  legislativo  12  maggio  1995,  n.  199,  dalle
seguenti Autorita': 
      a)  Capo  di  Stato  Maggiore  del  Comando  interregionale  (o
equiparato), relativamente al personale in forza allo stesso Comando; 
      b)  Comandante  regionale  (o  equiparato),  relativamente   al
personale in forza allo stesso Comando e ai reparti dipendenti; 
      c) Sottocapo di Stato  Maggiore  e  Capi  reparto  del  Comando
generale  relativamente  al  personale  in  forza   alle   rispettive
Articolazioni. Per il  personale  in  forza  alle  Articolazioni  del
Comando generale di diretta collaborazione del  Comandante  generale,
del Comandante in Seconda e del Capo di Stato Maggiore,  il  giudizio
e' espresso dai rispettivi Capi ufficio; 
      d) Comandante del  Quartier  Generale,  Comandante  del  Centro
informatico   amministrativo   nazionale,   Comandante   del   Centro
logistico, Comandante del Reparto  tecnico  logistico  amministrativo
degli  istituti  di  istruzione,  Comandante  del   Reparto   tecnico
logistico amministrativo dei reparti speciali, Comandante del  Centro
navale  e  Comandante  del  Centro  di  aviazione,  relativamente  al
personale dipendente. 
    6. Non si applicano gli aumenti dei limiti di eta'  previsti  per
l'ammissione ai pubblici concorsi. 
                               Art. 3 
 
                      Domanda di partecipazione 
 
    1. La domanda di partecipazione al concorso deve essere compilata
esclusivamente  mediante  la  procedura  telematica  disponibile  sul
portale attivo all'indirizzo «https://concorsi.gdf.gov.it»,  seguendo
le istruzioni del sistema  automatizzato,  entro  le  ore  12,00  del
trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del  presente
bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana -  4ª  Serie
speciale «Concorsi ed esami». 
    2. Ai fini della presentazione della domanda di partecipazione al
concorso, i concorrenti devono munirsi di uno dei seguenti  strumenti
di autenticazione: 
      a) Sistema pubblico di identita' digitale (SPID). Le istruzioni
per il rilascio delle credenziali  SPID  sono  disponibili  sul  sito
ufficiale dell'Agenzia per  l'Italia  digitale  (AgID)  all'indirizzo
www.spid.gov.it 
      b) Sistema di identificazione  digitale  «Entra  con  CIE»  con
l'impiego della carta di identita' elettronica (CIE)  rilasciata  dal
comune di residenza.  Le  modalita'  con  le  quali  i  candidati  in
possesso di una CIE possono autenticarsi ai servizi on-line abilitati
sono disponibili sul sito www.cartaidentita.interno.gov.it 
    Ultimata  la  registrazione  al  portale,  i  candidati   possono
compilare il form della domanda  di  partecipazione  -  raggiungibile
tramite la propria area riservata - e  concluderne  la  presentazione
seguendo la relativa procedura automatizzata. 
    3. Il concorrente minorenne dovra' altresi': 
      a) ricorrere al/ai sistema/i di  identificazione  specificato/i
con apposito avviso sul portale di  cui  al  comma  1  ed  essere  in
possesso  di  un  account  PEC  in  uso  a  uno  dei  titolari  della
responsabilita' genitoriale; 
      b) effettuare,  al  termine  della  procedura  di  compilazione
dell'istanza, il salvataggio in locale del pdf dell'atto di assenso a
contrarre l'arruolamento e di autorizzazione all'esecuzione di  esami
clinici e strumentali utili all'accertamento dell'idoneita' fisica  e
attitudinale che, una volta stampato e  corredato  per  esteso  dalla
firma autografa, a pena di nullita', di entrambi  i  genitori  o  del
solo  genitore  esercente  in  via   esclusiva   la   responsabilita'
genitoriale o, in mancanza, del tutore, dovra' essere  scansionato  e
caricato a portale mediante l'apposita funzione «upload»,  unitamente
alla scansione fronte-retro dei/del documenti/o di riconoscimento  in
corso di validita' dei/del sottoscrittore/i. 
    4. I candidati, ove richiesto in sede di svolgimento di  ciascuna
prova  concorsuale,  dovranno  fornire   il   numero   identificativo
dell'istanza  («ID  istanza»)  rinvenibile  attraverso  la   funzione
«visualizza  istanza»  presente  nella  propria  area  riservata  del
portale nonche' comunicato sulla propria casella di posta elettronica
certificata o esibire - in formato digitale o cartaceo - il  relativo
QR-code disponibile sull'APP Mobile «GdF Concorsi» e sull'istanza. 
    5. In  caso  di  problematiche  di  natura  tecnica  del  sistema
informatico,   verificatesi   nell'ultimo   giorno   utile   per   la
presentazione   della   domanda   di   partecipazione   e   accertate
dall'amministrazione, sara'  considerata  comunque  valida  l'istanza
presentata dal candidato utilizzando il modello riportato in allegato
1, corredato per esteso dalla  propria  firma  autografa  e  inviato,
unitamente alla  scansione  fronte/retro  del  proprio  documento  di
riconoscimento  in  corso  di  validita',  all'indirizzo   di   posta
elettronica certificata concorsoAM@pec.gdf.it entro le ore 14,00  del
trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del  presente
bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana -  4ª  Serie
speciale «Concorsi ed esami». 
    Qualora l'istanza sia presentata da un  candidato  minorenne,  il
modello  dovra'  essere  sottoscritto  dallo  stesso  e,  a  pena  di
nullita', da entrambi i genitori o dal solo genitore esercente in via
esclusiva la responsabilita' genitoriale o, in mancanza,  dal  tutore
ai fini dell'assenso a contrarre l'arruolamento e dell'autorizzazione
all'esecuzione di esami clinici e strumentali utili  all'accertamento
dell'idoneita'  fisica  e  attitudinale.  L'istanza   dovra'   essere
corredata, in  tal  caso,  anche  dalla  scansione  fronte/retro  del
documento di riconoscimento in corso di validita' di chi esercita  la
responsabilita' genitoriale. 
    6. I militari del Corpo in servizio che presentano  l'istanza  di
partecipazione ne daranno comunicazione scritta,  per  i  profili  di
competenza,  al  Reparto  dal  quale   dipendono   direttamente   per
l'impiego.  Per  i  militari  in  forza  al   Comando   generale   la
comunicazione scritta deve essere inviata al Quartier Generale. 
    I militari che risultano  assegnati  a  una  Sezione  di  Polizia
giudiziaria   presso   una   Procura   della   Repubblica    dovranno
tempestivamente notiziare  della  partecipazione  al  concorso  anche
l'Autorita'  giudiziaria  dalla   quale   funzionalmente   dipendono.
Quest'ultima  dovra'  essere,  altresi',  informata  dei  profili  di
impiego specificati al successivo art. 4, comma 1, lettera b), numero
9).  Dell'avvenuto  adempimento  dovra'   essere   fornita   apposita
dichiarazione  al  Reparto  dal  quale  dipendono  direttamente   per
l'impiego. 
    7. Le domande di partecipazione, presentate  tramite  il  portale
attivo  all'indirizzo  «https://concorsi.gdf.gov.it»  o  secondo   le
modalita'  di  cui   al   comma   5,   potranno   essere   modificate
esclusivamente entro i termini di cui ai commi 1 e 5. 
    8. Successivamente al termine di cui ai commi 1  e  5,  eventuali
variazioni: 
      a)  di  residenza,  dovranno  essere  apportate  dal  candidato
accedendo alla propria area riservata - sezione  Profilo  Utente  del
portale attivo all'indirizzo https://concorsi.gdf.gov.it 
      b) del reparto di appartenenza, dovranno essere tempestivamente
comunicate dall'aspirante  appartenente  al  Corpo  all'indirizzo  di
posta elettronica certificata concorsoAM@pec.gdf.it 
                               Art. 4 
 
                 Elementi da indicare nella domanda 
 
    1. All'atto della presentazione della domanda  di  partecipazione
al concorso, il candidato: 
      a) ha l'obbligo di verificare la correttezza dei seguenti dati: 
        1)  luogo  di  residenza,  account   di   posta   elettronica
certificata (PEC) e recapito telefonico. In caso di difformita', deve
provvedere alla relativa rettifica  dalla  propria  area  riservata -
sezione Profilo Utente; 
        2) se appartenente al Corpo, grado, matricola meccanografica,
data e luogo di nascita, Reparto di appartenenza e la sede.  In  caso
di difformita', deve provvedere alla relativa rettifica; 
      b) deve dichiarare: 
        1)  il   contingente   (ordinario   o   mare   con   relativa
specializzazione) per il quale intende concorrere; 
        2) se intende concorrere per i posti riservati: 
          (a) ai possessori dell'attestato  di  cui  all'art.  4  del
decreto del Presidente della  Repubblica  26  luglio  1976,  n.  752,
precisando - in tal caso - gli estremi e il  livello  del  titolo  in
base al quale concorre per tale posto nonche' la lingua  (italiana  o
tedesca) nella quale intende sostenere  le  prove  scritte  e  quella
orale; 
          (b) al coniuge, ai figli superstiti, ovvero ai  parenti  in
linea collaterale di secondo  grado  qualora  unici  superstiti,  del
personale delle Forze armate e delle Forze  di  polizia  deceduto  in
servizio e per causa  di  servizio,  deve  compilare  la  domanda  di
partecipazione precisando gli estremi e l'Autorita' che ha  attestato
il possesso del requisito richiesto; 
        3) lo stato civile e il  numero  dei  figli  eventualmente  a
carico; 
        4) il titolo di studio posseduto, la data e l'istituto presso
il quale e' stato conseguito. 
      Coloro che, pur non essendo in possesso  del  previsto  diploma
alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande,
lo  conseguano  nell'anno  scolastico  2021/2022  dovranno   indicare
l'istituto presso il quale sara' conseguito e il relativo indirizzo; 
        5)  il  possesso  dei  requisiti  previsti  dall'art.  2  del
presente bando; 
        6) se alle armi, il grado rivestito e il reparto a cui e'  in
forza; 
        7) l'eventuale possesso di uno o piu' titoli maggiorativi e/o
preferenziali richiamati, rispettivamente, agli articoli 22 e 23  del
presente bando. Al riguardo, si precisa che e'  onere  del  candidato
consegnare o far pervenire, secondo  le  modalita'  e  la  tempistica
indicate all'art. 6, comma 4, la documentazione o  le  certificazioni
ovvero dichiarazioni sostitutive,  nei  casi  previsti  dalla  legge,
comprovanti il possesso di tali titoli; 
        8) di essere consapevole che, in caso di ammissione al  corso
di  formazione  per  allievi  marescialli,  sara'  iscritto,  a  cura
dell'Amministrazione, a un corso di  laurea  individuato  dal  Corpo.
Pertanto, non dovra' trovarsi in  situazioni  comunque  incompatibili
con l'iscrizione all'universita'; 
        9) di essere disposto, in caso di  nomina  a  maresciallo,  a
raggiungere qualsiasi sede di servizio; 
      c) puo' richiedere di essere  sottoposto  anche  alle  seguenti
prove facoltative di: 
        1) conoscenza di una lingua straniera  scelta  tra:  inglese,
francese, tedesco (a eccezione di coloro che concorrono per  i  posti
riservati ai bilinguisti), spagnolo; 
        2) efficienza fisica scelta: 
          (a) se concorrente per il contingente ordinario, tra: corsa
piana 100 metri e prova di nuoto 25 metri stile libero; 
          (b) se concorrente per il contingente di mare,  tra:  corsa
piana 100 metri e piegamenti sulle braccia. 
    2. Una volta presentata la domanda di partecipazione,  e'  sempre
possibile modificarne - entro i termini di cui all'art. 3, comma 1  -
i relativi dati accedendo alla propria area riservata e  seguendo  la
prevista procedura automatizzata. Ove la rettifica attenga ai dati di
cui al precedente comma 1, lettera a), prima di iniziare la procedura
di modifica dell'istanza,  e'  necessario  provvedere  alla  relativa
variazione nella sezione Profilo Utente della propria area riservata. 
    3. I candidati, inoltre, nella domanda di partecipazione,  devono
dichiarare di essere a conoscenza delle  disposizioni  del  bando  di
concorso  e,  in  particolare,  degli  articoli  11,  12,  13  e  23,
concernenti, tra l'altro, il calendario di  svolgimento  della  prova
scritta di preselezione e della prova  scritta  di  cultura  generale
nonche' le modalita' di notifica dei relativi esiti e di convocazione
per le prove successive e le modalita' di notifica delle  graduatorie
finali di merito. 
    4. La domanda di partecipazione ha valore di autocertificazione e
il sottoscrittore attesta, tra l'altro, di: 
      a) aver preso visione dell'informativa sul trattamento dei dati
personali di cui all'art. 29 del bando di concorso; 
      b) essere consapevole  che  in  caso  di  false  dichiarazioni,
accertate  dall'Amministrazione  a  seguito  di  controlli,  anche  a
campione, ai sensi dell'art. 71  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, incorre nelle sanzioni  previste
dal codice penale e dalle leggi speciali in  materia  e  decadra'  da
ogni beneficio eventualmente  conseguente  al  provvedimento  emanato
sulla base della dichiarazione non veritiera fornita. 
                               Art. 5 
 
                Cause di archiviazione della domanda 
 
    1. Decorsi i  termini  per  la  presentazione  delle  domande  di
partecipazione al concorso di cui all'art. 3, commi 1 e 5, le istanze
sono archiviate  con  provvedimento  del  Comandante  del  Centro  di
reclutamento della Guardia di finanza, nel caso in cui: 
      a) pur se compilate telematicamente o su modello in allegato  1
e debitamente sottoscritte, pervengano: 
        1) oltre  i  termini  previsti  per  la  presentazione  della
domanda; 
        2) con modalita' differenti da quelle previste; 
        3)   all'indirizzo   di   posta    elettronica    certificata
concorsoAM@pec.gdf.it in assenza dei  relativi  presupposti.  A  tale
fine,  fa  fede  la  data  riportata  sulla  «ricevuta  di   avvenuta
accettazione» purche' in presenza di «ricevuta di avvenuta consegna»; 
      b) se previsto, non siano sottoscritte, dai candidati e/o per i
minorenni, non siano corredate dall'atto di assenso di cui all'art. 3
debitamente sottoscritto da entrambi i genitori o dal  solo  genitore
esercente in via  esclusiva  la  responsabilita'  genitoriale  o,  in
mancanza,  dal  tutore  e/o  dalla  scansione  fronte/retro   del/dei
documento/i di riconoscimento in corso di validita'. 
    2. I provvedimenti di archiviazione  di  cui  al  comma  1,  sono
notificati  agli  interessati  che  possono   impugnarli   producendo
ricorso: 
      a) gerarchico,  al  Generale  ispettore  per  gli  Istituti  di
istruzione della Guardia di finanza, entro trenta giorni  dalla  data
della notificazione o della comunicazione dell'atto  impugnato  o  da
quando ne abbiano avuto piena conoscenza, ai sensi dell'art. 2, comma
1, del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre  1971,  n.
1199; 
      b) giurisdizionale, al competente  T.A.R.,  per  le  azioni  di
cognizione previste dagli articoli  29  e  seguenti  del  Codice  del
processo amministrativo, approvato con decreto legislativo  2  luglio
2010, n. 104, secondo i termini ivi indicati. 
    3. I candidati le cui istanze di partecipazione siano considerate
valide  sono  ammessi   al   concorso,   con   riserva,   in   attesa
dell'accertamento dell'effettivo possesso dei requisiti previsti. 
    4. Tale riserva deve intendersi fino all'ammissione al  corso  di
formazione. 
                               Art. 6 
 
                           Documentazione 
 
    1. Per i candidati in servizio nella Guardia di finanza: 
      a) la relativa documentazione caratteristica deve essere: 
        1) chiusa, nei confronti di tutti, alla data di scadenza  del
termine di presentazione  della  domanda  di  partecipazione  di  cui
all'art. 3, comma 1; 
        2) inderogabilmente compilata  entro  il  trentesimo  giorno,
revisionata e perfezionata - con  la  firma  per  presa  visione  del
valutato - entro il quarantesimo giorno successivo al verificarsi del
motivo determinante la sua formazione; 
      b) il Centro di reclutamento provvede a richiedere il  giudizio
di meritevolezza di cui agli articoli 1,  comma  3,  e  2,  comma  1,
lettera a), numero 2), riferito alla data di scadenza del termine  di
cui all'art. 3, comma 1; 
      c)   i   Comandi   di   secondo   livello   devono   comunicare
tempestivamente al Centro di Reclutamento  eventuali  situazioni  che
possano  comportare  la  perdita  di  uno  dei  prescritti  requisiti
previsti all'art. 2, da parte dei partecipanti al concorso. 
    2. I dati presenti negli atti matricolari  utili  alla  procedura
saranno rilevati dalla competente sottocommissione  direttamente  dal
«Documento unico matricolare»  (D.U.M.).  A  tal  fine  le  strutture
periferiche del nuovo servizio matricolare della Guardia  di  finanza
di cui all'allegato 2 delle relative norme  di  attuazione  approvate
con determinazione n. 225632, in data 20 luglio 2016, del  Comandante
generale e successive modificazioni, devono: 
      a) redigere o a  far  redigere  uno  dei  prescritti  documenti
caratteristici avente come data finale quella di scadenza dei termini
di presentazione della domanda di partecipazione; 
      b) aggiornare alla medesima data il Documento unico matricolare
(D.U.M.) dei militari interessati alla procedura in argomento; 
      c) parificare  i  relativi  D.U.M.,  inderogabilmente  entro  i
termini comunicati dal Centro di reclutamento, secondo  le  modalita'
di cui alla circolare del Comando generale - I Reparto n. 225647/102,
in data 20 luglio 2016; 
      d) far sottoscrivere  agli  stessi  apposita  dichiarazione  di
completezza ex art.  10  norme  di  attuazione  del  «Nuovo  servizio
matricolare del Corpo della Guardia di Finanza»; 
      e) comunicare, per  il  tramite  del  Centro  di  reclutamento,
l'avvenuto  aggiornamento  dei  dati  del  D.U.M.   alla   competente
sottocommissione  in  modo  da  consentirne  la  rilevazione  diretta
dall'applicativo informatico. 
    3. Per i candidati che non prestano  servizio  nella  Guardia  di
finanza, risultati idonei alla prova scritta di cultura  generale  di
cui all'art. 12, il Centro di reclutamento, ai  fini  della  verifica
del possesso dei requisiti di cui all'art.  2,  provvede,  tramite  i
reparti  del  Corpo  territorialmente  competenti,  a  richiedere   i
seguenti atti: 
      a) rapporto sul servizio prestato, per i candidati  militari  o
impiegati delle pubbliche amministrazioni, da redigersi  e  annotarsi
dai superiori  gerarchici  cui  spetti  la  compilazione  delle  note
caratteristiche o di qualifica; 
      b) copia del libretto personale e dello stato  di  servizio  (o
della cartella personale) e  del  foglio  matricolare  del  candidato
militare   e,   per   il   personale   di   ruolo   nelle   pubbliche
amministrazioni, copia integrale dello stato matricolare; 
      c) certificato generale del casellario giudiziale e quello  dei
carichi pendenti. 
    4. E' altresi' onere dei candidati ammessi a sostenere  le  prove
di efficienza fisica di cui all'art. 14 consegnare  in  tale  sede  i
documenti in carta semplice, ovvero le dichiarazioni sostitutive, nei
casi previsti dalla legge, comprovanti il  possesso  di  uno  o  piu'
titoli maggiorativi e/o  preferenziali  richiamati,  rispettivamente,
agli articoli 22 e 23 del presente bando, anche se non indicati nella
domanda di partecipazione purche' posseduti alla data di scadenza del
termine di presentazione della stessa. In  alternativa,  la  predetta
documentazione puo'  essere  inviata,  entro  la  data  di  effettivo
sostenimento delle prove di efficienza fisica, all'indirizzo di posta
elettronica certificata concorsoAM@pec.gdf.it. In tal caso,  fa  fede
la data riportata sulla «ricevuta di avvenuta  accettazione»  purche'
in presenza della «ricevuta di avvenuta consegna». 
    I  candidati  che  concorrono  per   i   posti   riservati   agli
appartenenti al Corpo in possesso della  specializzazione  «motorista
navale»    devono    inviare    a    mezzo     PEC,     all'indirizzo
concorsoAM@pec.gdf.it  -  la  citata  documentazione  al  Centro   di
reclutamento della Guardia di finanza entro l'8 agosto 2022,  qualora
non gia' presente agli atti matricolari. 
    I titoli preferenziali e/o maggiorativi di punteggio in relazione
ai quali  il  candidato  non  abbia  presentato,  nei  termini  sopra
indicati, la documentazione attestante il relativo possesso,  saranno
comunque valutati qualora l'aspirante abbia indicato nella domanda di
partecipazione o comunicato - in forma scritta -  entro  la  data  di
effettivo   sostenimento   delle   prove   di   efficienza    fisica,
l'Amministrazione pubblica che la detiene. 
    Non saranno oggetto di  valutazione  i  titoli  per  i  quali  la
preposta Sottocommissione non dispone di informazioni dettagliate per
la  corretta  attribuzione  del  punteggio  maggiorativo  e/o   della
preferenza ovvero presentati oltre la data di svolgimento della prova
di efficienza fisica o l'8 agosto 2022 se  concorrenti  per  i  posti
riservati   agli   appartenenti   al   Corpo   in   possesso    della
specializzazione «motorista navale». 
    5.  I  candidati  che  conseguiranno  il  diploma  di  istruzione
secondaria di secondo grado nell'anno scolastico  2021/2022  dovranno
presentare,  secondo  le  modalita'  e  la  tempistica  che   saranno
comunicate dal Centro  di  reclutamento  della  Guardia  di  finanza,
idonea documentazione attestante il possesso  del  citato  titolo  di
studio, ovvero  la  dichiarazione  sostitutiva,  redatta  secondo  il
modello in allegato 2. 
    6. I documenti  incompleti  o  affetti  da  vizio  sanabile  sono
restituiti  agli  interessati  per  essere  regolarizzati   entro   i
successivi trenta giorni. 
    7. Fatta salva  l'applicazione  delle  sanzioni  penali  previste
dalla  legge,  la  dichiarazione  mendace  sul  possesso  dei  titoli
comporta,  in  qualunque  momento,  il   decadimento   dai   benefici
eventualmente derivanti dal provvedimento emanato  sulla  base  della
dichiarazione non veritiera. 
                               Art. 7 
 
                      Commissione giudicatrice 
 
    1.  La  Commissione  giudicatrice,  da  nominare  con  successiva
determinazione del Comandante in Seconda della Guardia di finanza, e'
presieduta da un ufficiale  Generale  del  Corpo  e  ripartita  nelle
seguenti sottocommissioni, ciascuna  delle  quali  presieduta  da  un
ufficiale  della  Guardia  di  finanza  di  grado  non  inferiore   a
Colonnello: 
      a) Sottocommissione per l'accertamento dei requisiti prescritti
per l'ammissione al concorso, composta da tre ufficiali della Guardia
di finanza, membri; 
      b) Sottocommissione per la valutazione delle prove di esame, la
valutazione dei titoli e la formazione delle  graduatorie  finali  di
merito, composta da due ufficiali della Guardia di finanza, membri. 
      A partire  dalla  prova  scritta  di  cultura  generale,  detta
Sottocommissione e' integrata: 
        1) da due esperti o docenti, membri, nelle materie oggetto di
valutazione in servizio presso istituti pubblici o in  quiescenza  da
non piu' di tre anni dalla data di nomina della Commissione; 
        2) da almeno una ulteriore sottocommissione,  fermo  restando
l'unico  Presidente,  avente  la  medesima  composizione  di   quella
originaria e comprensiva di esperti o docenti nei termini di  cui  al
numero 1). Alle stesse  non  puo'  essere  attribuito  un  numero  di
candidati inferiore a cinquecento; 
      c)  Sottocommissione  per  la  valutazione   delle   prove   di
efficienza fisica, costituita da quattro ufficiali della  Guardia  di
finanza, membri; 
      d) Sottocommissione per la visita medica di primo accertamento,
composta da un ufficiale della Guardia di  finanza  e  tre  ufficiali
medici, membri; 
      e) Sottocommissione per  la  visita  medica  di  revisione  dei
candidati  giudicati  non  idonei  alla  visita   medica   di   primo
accertamento, composta da due ufficiali della Guardia di finanza e da
due ufficiali medici (di cui uno di  grado  superiore  a  quello  dei
medici della precedente  Sottocommissione  o,  a  parita'  di  grado,
comunque con anzianita' superiore), membri; 
      f)   Sottocommissione   per    l'accertamento    dell'idoneita'
attitudinale dei candidati al servizio incondizionato nel  Corpo,  in
qualita' di ispettori in servizio permanente effettivo,  composta  da
un ufficiale (segretario) e almeno dieci ufficiali della  Guardia  di
finanza periti selettori, membri. 
    2. Gli ufficiali  della  Guardia  di  finanza  devono  essere  in
servizio. 
    3.  Per  l'effettuazione  delle  prove  facoltative   di   lingua
straniera, le sottocommissioni di cui al comma  1,  lettera  b)  sono
integrate da docenti della lingua straniera prescelta  dal  candidato
in servizio presso istituti pubblici o in quiescenza da non  piu'  di
tre anni dalla data di nomina della Commissione o da ufficiali  della
Guardia di finanza qualificati conoscitori della medesima lingua. 
    4. Per l'eventuale valutazione delle prove scritte  e  orale  dei
candidati che hanno richiesto di sostenerle  in  lingua  tedesca,  le
competenti sottocommissioni sono integrate da un ufficiale del  Corpo
qualificato conoscitore della lingua  straniera  ovvero  in  possesso
dell'attestato di cui all'art. 4 del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, riferito al  diploma  d'istruzione
secondaria di secondo grado o superiore. 
    5. Le sottocommissioni, per i lavori  di  rispettiva  competenza,
possono avvalersi: 
      a)  di   personale   di   sorveglianza   all'uopo   individuato
dall'Ispettorato per gli Istituti di istruzione; 
      b) dell'ausilio di esperti ovvero di docenti,  compresi  quelli
di cui al comma 1, lettera b); 
      c) di personale specializzato e tecnico. 
    6. La Sottocommissione di  cui  al  comma  1,  lettera  f),  puo'
avvalersi,   altresi',   durante   gli   accertamenti   attitudinali,
dell'ausilio di psicologi. 
                               Art. 8 
 
                 Adempimenti delle sottocommissioni 
 
    1. Ciascuna sottocommissione  di  cui  all'art.  7,  prima  dello
svolgimento dei lavori di rispettiva competenza, fissa in un apposito
verbale i criteri di valutazione cui attenersi nel rispetto di quanto
previsto dal presente bando di concorso e dalle vigenti  disposizioni
normative. 
    2. Le sottocommissioni previste all'art. 7, comma 1,  lettere  d)
ed e), compilano, per ogni candidato, un verbale firmato da  tutti  i
componenti. 
    3. Gli atti compilati  dalle  sottocommissioni  sono  riveduti  e
controfirmati dal Presidente della Commissione giudicatrice. 
                               Art. 9 
 
                       Esclusione dal concorso 
 
    1. Con determinazione motivata del Capo del I Reparto del Comando
generale della Guardia di finanza,  puo'  essere  disposta,  in  ogni
momento, ai sensi dell'art. 36, comma 6, del decreto  legislativo  12
maggio 1995, n. 199, l'esclusione dei concorrenti non in possesso dei
requisiti di cui al presente bando. 
    2. Le proposte di esclusione dei candidati sono  formulate  dalla
Sottocommissione indicata all'art. 7, comma 1, lettera a). 
    3. Avverso i provvedimenti  di  esclusione  di  cui  al  presente
articolo, gli interessati possono produrre ricorso: 
      a) gerarchico, al Capo di Stato Maggiore del  Comando  generale
della Guardia di  finanza,  entro  trenta  giorni  dalla  data  della
notificazione o della comunicazione dell'atto impugnato o  da  quando
ne abbiano avuto piena conoscenza, ai sensi dell'art. 2, comma 1, del
decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199; 
      b) giurisdizionale, al competente  T.A.R.,  per  le  azioni  di
cognizione previste dagli articoli  29  e  seguenti  del  Codice  del
processo amministrativo approvato con decreto  legislativo  2  luglio
2010, n. 104, secondo i termini ivi indicati. 
                               Art. 10 
 
                    Documento di identificazione 
 
    1. A ogni visita o prova d'esame, i candidati devono  esibire  la
carta di identita', oppure un documento di riconoscimento  rilasciato
da un'Amministrazione dello Stato, in corso di validita'. 
                               Art. 11 
 
 Data e modalita' di svolgimento della prova scritta di preselezione 
 
    1. I candidati, che abbiano  validamente  presentato  domanda  di
partecipazione al concorso e non abbiano  ricevuto  comunicazione  di
esclusione, sosterranno, a  partire  dal  28  marzo  2022,  la  prova
scritta di preselezione  consistente  nella  somministrazione  di  un
questionario composto da n. 100 domande a risposta multipla di cui: 
      a) n. 35 volte ad accertare le abilita' logico-matematiche; 
      b) n. 25 volte ad  accertare  le  abilita'  linguistiche  e  la
conoscenza orto-grammaticale e sintattica della lingua italiana; 
      c) n. 20 vertenti su argomenti di storia ed  educazione  civica
(n. 10 per ogni disciplina); 
      d) n. 20 volte ad accertare la conoscenza della lingua  inglese
e dell'informatica (n. 10 per ogni disciplina). 
    2. La sede,  l'elenco  dei  candidati  di  cui  al  comma  1,  il
calendario e le modalita' di svolgimento della suddetta prova  e,  in
caso  di  proroga  dello  stato  di  emergenza   epidemiologica,   le
prescrizioni da osservare ai fini della prevenzione e protezione  dal
rischio di contagio  da  «COVID-19»,  nonche'  eventuali  variazioni,
saranno resi noti, a partire dal giorno successivo (esclusi i  giorni
di sabato, domenica e festivi) al termine di cui all'art. 3, comma 1,
mediante  avviso  pubblicato   sul   portale   attivo   all'indirizzo
«https://concorsi.gdf.gov.it» e presso l'Ufficio  centrale  relazioni
con il pubblico e comunicazione interna  della  Guardia  di  finanza,
viale XXI Aprile, n. 51, Roma (numero verde: 800669666). 
    3. Quanto stabilito ai precedenti commi ha valore di  notifica  a
tutti gli effetti e per tutti i candidati. 
    4. I candidati che concorrono per i posti riservati ai possessori
dell'attestato di bilinguismo di  cui  all'art.  4  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752,  qualora  abbiano
fatto richiesta, nella domanda  di  partecipazione  al  concorso,  di
sostenere anche la prova scritta di preselezione in  lingua  tedesca,
possono richiedere, sul posto, l'assistenza di personale  qualificato
conoscitore della  lingua  stessa,  per  ottenere  chiarimenti  sulle
modalita' di esecuzione della predetta prova. 
    5. Ciascun candidato deve  presentarsi  per  sostenere  la  prova
scritta di preselezione munito di una penna biro a inchiostro nero. 
    6. Nella sede di esame non possono essere introdotti  vocabolari,
dizionari dei sinonimi e  contrari,  calcolatrici,  appunti  o  altre
pubblicazioni. Eventuali apparecchi telefonici e ricetrasmittenti  o,
comunque, di comunicazione, devono essere obbligatoriamente spenti. 
    I candidati che contravvengono a tali disposizioni  sono  esclusi
dal concorso a cura della Sottocommissione di cui all'art.  7,  comma
1, lettera b). 
    7. La banca dati contenente i quesiti che  saranno  somministrati
ai candidati in sede  di  prova  non  sara'  pubblicata.  Le  domande
relative alle discipline  di  cui  al  comma  1,  lettere  c)  e  d),
verteranno sugli argomenti elencati in allegato 3. 
    Sul portale attivo  all'indirizzo  https://concorsi.gdf.gov.it  -
nella sezione relativa ai  concorsi,  saranno  resi  disponibili  due
questionari-tipo  contenenti  domande  tratte  dalla  banca  dati  in
argomento e che non saranno somministrate nel corso della prova. 
    8. Al fine di agevolare i candidati nel raggiungimento della sede
della prova in argomento, saranno rese disponibili informazioni utili
sul citato portale. 
    9. La sottocommissione di cui all'art. 7, comma  1,  lettera  b),
provvede a: 
      a) somministrare i test; 
      b) revisionare e attribuire a ciascun  candidato  un  punto  di
merito  da  zero  a  dieci,  pari  alla  conversione  aritmetica  del
punteggio del citato test, arrotondato alla seconda cifra decimale. 
    10. Superano la prova scritta di preselezione e sono ammessi alla
prova di cui all'art. 12, i candidati classificatisi nei primi: 
      a) quattromiladuecento posti della graduatoria del  contingente
ordinario; 
      b) sessanta posti della  graduatoria  riservata  ai  possessori
dell'attestato di bilinguismo; 
      c) centotrentasei posti della graduatoria  del  contingente  di
mare, cosi' distinti: 
        1) ventotto posti della graduatoria per  la  specializzazione
«nocchiere abilitato al comando» (NAC); 
        2) centootto posti della graduatoria per la  specializzazione
«tecnico di macchine» (TDM). 
    Sono, inoltre, ammessi i concorrenti che  abbiano  conseguito  lo
stesso punteggio  dell'aspirante  classificatosi,  nell'ambito  delle
predette graduatorie, all'ultimo posto utile.  I  restanti  candidati
sono esclusi dal concorso. 
    11. L'esito della prova sara' reso  noto,  a  partire  dal  terzo
giorno successivo (esclusi i giorni di sabato, domenica e festivi)  a
quello di svolgimento  dell'ultima  sessione  della  predetta  prova,
mediante     avviso     sul     portale     attivo      all'indirizzo
«https://concorsi.gdf.gov.it» o presso l'Ufficio  centrale  relazioni
con il pubblico e comunicazione interna  della  Guardia  di  finanza,
viale XXI Aprile, n. 51, Roma (numero verde: 800669666). 
    Detto avviso ha valore di notifica a  tutti  gli  effetti  e  per
tutti i concorrenti  e  dalla  data  di  pubblicazione  dello  stesso
decorrono i termini per esercitare le azioni di cui al comma 12. 
    12. Avverso le  esclusioni  di  cui  al  presente  articolo,  gli
interessati possono produrre ricorso: 
      a) giurisdizionale, al competente  T.A.R.,  per  le  azioni  di
cognizione previste dagli articoli  29  e  seguenti  del  Codice  del
processo amministrativo approvato con decreto  legislativo  2  luglio
2010, n. 104, secondo i termini ivi indicati; 
      b) straordinario, al  Presidente  della  Repubblica,  ai  sensi
dell'art. 9, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica  24
novembre 1971, n. 1199, entro  centoventi  giorni  dalla  data  della
notificazione o della comunicazione dell'atto impugnato o  da  quando
ne abbiano avuto piena conoscenza. 
                               Art. 12 
 
Modalita' e data  di  svolgimento  della  prova  scritta  di  cultura
                              generale 
 
    1. I candidati ammessi alla prova scritta  di  cultura  generale,
senza attendere alcuna convocazione, sono tenuti a  presentarsi  alle
ore 8,00 del giorno 22 aprile 2022, nella sede che  sara'  resa  nota
con l'avviso di cui all'art. 11, comma 11, che ha valore di  notifica
a tutti gli effetti e per tutti i concorrenti. 
    2. La prova scritta, della durata di quattro ore, consiste  nello
svolgimento di una prova di composizione italiana unica per  tutti  i
candidati,  adeguata  ai  programmi  degli  istituti  di   istruzione
secondaria di secondo grado. 
    3. Eventuali variazioni della data  di  svolgimento  della  prova
saranno parimenti rese note con uno degli avvisi di cui all'art.  11,
commi 2 e 11. 
    Detto avviso ha valore di notifica a  tutti  gli  effetti  e  per
tutti i concorrenti. 
    4. Alle Sottocommissioni di cui all'art. 7, comma 1, lettera  b),
e ai candidati e' fatto obbligo di osservare, in quanto  compatibili,
le prescrizioni di cui agli articoli 11, 12 (commi 1 e 3), 13,  14  e
15, del decreto del Presidente della Repubblica  9  maggio  1994,  n.
487, e successive modificazioni. 
    5. Durante la prova scritta: 
      a)  possono  essere  consultati  il  vocabolario  della  lingua
italiana e il dizionario dei sinonimi e contrari. Tali  supporti  non
devono essere commentati ne' annotati; 
      b)  eventuali  apparecchi  telefonici  e  ricetrasmittenti   o,
comunque, di comunicazione, devono essere obbligatoriamente spenti. 
    I candidati che contravvengono a tali disposizioni  sono  esclusi
dal concorso a cura delle Sottocommissioni di cui all'art.  7,  comma
1, lettera b). 
                               Art. 13 
 
          Revisione della prova scritta di cultura generale 
 
    1. Le sottocommissioni di cui all'art. 7,  comma  1,  lettera  b)
provvedono alla  revisione  degli  elaborati  scritti  dei  candidati
assegnando a ogni elaborato un  punto  di  merito  da  zero  a  venti
ventesimi, arrotondato alla seconda cifra decimale. 
    Il punto di merito riportato  da  ciascun  candidato  si  ottiene
sommando i punti attribuiti dai singoli esaminatori e dividendo  tale
somma per il numero dei medesimi. 
    2. Conseguono l'idoneita' i candidati che riportano il  punteggio
minimo di dieci ventesimi. I candidati non idonei  sono  esclusi  dal
concorso. 
    3. Avverso tale  esclusione,  gli  interessati  possono  produrre
ricorso secondo le modalita' di cui all'ultimo comma dell'art. 11. 
    4. L'esito della prova scritta sara'  reso  noto  a  partire  dal
giorno successivo al termine della  relativa  correzione  (esclusi  i
giorni di sabato, domenica e festivi) e comunque entro  il  giorno  9
giugno 2022, con avviso disponibile sul portale attivo  all'indirizzo
«https://concorsi.gdf.gov.it» o presso l'Ufficio  centrale  relazioni
con il pubblico e comunicazione interna  della  Guardia  di  finanza,
viale XXI Aprile, n. 51,  Roma  (numero  verde:  800669666).  Con  il
medesimo avviso saranno rese note eventuali variazioni della data  di
pubblicazione dell'esito della prova scritta. 
    Detto avviso ha valore di notifica a  tutti  gli  effetti  e  per
tutti i concorrenti  e  dalla  data  di  pubblicazione  dello  stesso
decorrono i termini per esercitare le azioni di cui all'ultimo  comma
dell'art. 11. 
    5. I candidati risultati idonei alla  prova  scritta  di  cultura
generale,  senza  attendere  alcuna  convocazione,  sono   tenuti   a
presentarsi per essere sottoposti - nell'ordine e in sequenza -  alle
prove   di   efficienza   fisica,   all'accertamento   dell'idoneita'
psico-fisica (solo se non appartenenti al Corpo)  e  all'accertamento
dell'idoneita' attitudinale, secondo il  calendario  e  le  modalita'
comunicati con un ulteriore avviso che sara' reso noto sul portale  e
presso l'ufficio di cui al comma 4 a partire dal giorno successivo  a
quello di pubblicazione dell'avviso relativo  all'esito  della  prova
scritta di cultura generale di cui al medesimo  comma.  Per  esigenze
organizzative,  le   convocazioni   potranno   avvenire   anche   per
contingente, specializzazione e/o sesso. 
                               Art. 14 
 
                     Prove di efficienza fisica 
 
    1. La Sottocommissione di cui all'art. 7,  comma  1,  lettera  c)
sottopone i candidati idonei alla prova scritta di  cultura  generale
alle prove di efficienza fisica  consistenti  nei  seguenti  esercizi
ginnici: 
      a) per il contingente ordinario: 
        1) prove obbligatorie di salto in alto, corsa piana 1000 m  e
piegamenti sulle braccia; 
        2) prova facoltativa a scelta tra corsa piana 100 m  e  prova
di nuoto 25 m stile libero; 
      b) per il contingente di mare: 
        1) prove obbligatorie di salto in alto, corsa piana 1000 m  e
nuoto 25 m stile libero; 
        2) prova facoltativa  a  scelta  tra  corsa  piana  100  m  e
piegamenti sulle braccia. 
    2. Sono ammessi a  sostenere  le  prove  facoltative  di  cui  al
precedente comma 1, lettera a), numero 2) e lettera  b),  numero  2),
unicamente  i  candidati  che  le  abbiano  specificamente  richieste
all'atto della  presentazione  della  domanda  di  partecipazione  al
concorso. 
    3. Il mancato raggiungimento dei parametri minimi previsti  nelle
tabelle in allegato 4: 
      a)  anche  in   una   sola   delle   discipline   obbligatorie,
determinera' la non idoneita' e, quindi, l'esclusione dal concorso; 
      b) nella prova facoltativa, non incide  sulla  gia'  conseguita
idoneita' al termine degli esercizi obbligatori. 
    4. Il candidato idoneo che  riporta  un  punteggio  tra  1  e  12
(comprensivo  dell'esito  della  prova  facoltativa)  consegue,   nel
punteggio  delle  rispettive  graduatorie  uniche  di   merito,   una
maggiorazione secondo le seguenti fasce di merito: 
 
         ===================================================
         |Punteggio conseguito |       Maggiorazione       |
         +=====================+===========================+
         |      da 1 a 2       |           0,05            |
         +---------------------+---------------------------+
         |    da 2,5 a 3,5     |           0,10            |
         +---------------------+---------------------------+
         |      da 4 a 5       |           0,15            |
         +---------------------+---------------------------+
         |    da 5,5 a 6,5     |           0,20            |
         +---------------------+---------------------------+
         |      da 7 a 8       |           0,25            |
         +---------------------+---------------------------+
         |    da 8,5 a 9,5     |           0,30            |
         +---------------------+---------------------------+
         |     da 10 a 11      |           0,35            |
         +---------------------+---------------------------+
         |    da 11,5 a 12     |           0,40            |
         +---------------------+---------------------------+
 
    5. Tutti i candidati ammessi a sostenere le prove  di  efficienza
fisica devono essere in  possesso  di  un  certificato  in  corso  di
validita'  di  idoneita'  all'attivita'   sportiva   agonistica   per
l'atletica leggera o per altro sport di cui alla tabella  B  allegata
al decreto ministeriale 18 febbraio 1982 e successive  modificazioni,
rilasciato da medici specializzati in medicina dello sport  abilitati
all'emissione di detta certificazione, previa idonea visita. 
    6. Le aspiranti devono altresi' produrre un test  di  gravidanza,
effettuato in data non  anteriore  a  cinque  giorni  dalla  data  di
effettivo svolgimento delle prove,  che  escluda  la  sussistenza  di
detto stato. 
    Le concorrenti che, alla  data  di  svolgimento  delle  prove  di
efficienza fisica, risultino in stato di gravidanza sono ammesse  con
provvedimento del Comandante del Centro di reclutamento: 
      a) con riserva,  alla  prova  orale  e  facoltativa  di  lingua
straniera; 
      b) d'ufficio, anche in deroga per una sola volta, ai limiti  di
eta', a  svolgere  le  prove  di  cui  al  comma  1  e  i  successivi
accertamenti di idoneita' psico-fisica e attitudinale nell'ambito del
primo concorso utile successivo alla  cessazione  di  tale  stato  di
temporaneo impedimento. 
    Il provvedimento di rinvio puo' essere  revocato  su  istanza  di
parte quando tale stato  di  temporaneo  impedimento  cessa  in  data
compatibile  con  i  tempi  necessari  per   la   definizione   della
graduatoria del presente concorso. 
    7. Il certificato di cui al comma 5 e il referto relativo al test
di gravidanza di cui  al  comma  6  dovranno  essere  presentati,  in
originale o copia conforme, il giorno di sostenimento delle prove  di
efficienza fisica, ovvero alternativamente: 
      a) consegnati  o  fatti  pervenire  in  originale  o  in  copia
conforme al Centro di reclutamento, via delle Fiamme Gialle,  n.  18,
00122 - Roma/Lido di Ostia entro il giorno  antecedente  la  data  di
convocazione alle suddette prove; 
      b)  inviati,  qualora  redatti  in  originale  come   documento
informatico ai sensi dell'art. 20 del  decreto  legislativo  7  marzo
2005, n. 82,  e  successive  modifiche,  ovvero  attestati,  a  norma
dell'art. 22 del medesimo decreto,  con  firma  digitale  del  medico
specializzato o del responsabile della struttura sanitaria  che  l'ha
rilasciato in caso di copia informatica di documento analogico, entro
il termine di cui alla lettera a), all'indirizzo di posta elettronica
certificata concorsoAM@pec.gdf.it - In tal  caso,  fa  fede  la  data
riportata  sulla  «ricevuta  di  avvenuta  accettazione»  purche'  in
presenza della «ricevuta di avvenuta consegna». 
    8. Fermo restando  quanto  previsto  all'art.  21,  comma  1,  il
Presidente della sottocommissione di cui all'art. 7, comma 1, lettera
c), con giudizio motivato e insindacabile, puo' rinviare a  data  non
successiva al termine ultimo indicato nell'avviso di convocazione, il
candidato: 
      a) per il quale, nel giorno  di  effettivo  sostenimento  delle
prove e prima dell'inizio delle stesse, non dispone dell'originale  o
di copia conforme del certificato/referto di cui ai commi 5 e 6; 
      b) che, impossibilitato a sostenere le prove, consegni o faccia
pervenire prima dell'inizio delle stesse idonea certificazione medica
attestante postumi di infortuni precedentemente subiti o uno stato di
temporanea  indisposizione.  Detta  documentazione  puo'  essere,  in
alternativa, inviata prima dell'inizio delle prove  all'indirizzo  di
posta elettronica certificata concorsoAM@pec.gdf.it. A tale fine,  fa
fede la data riportata  sulla  «ricevuta  di  avvenuta  accettazione»
purche' in presenza di «ricevuta di avvenuta consegna»; 
      c) che si infortuni prima o durante l'espletamento di una delle
prove e lo faccia presente a  uno  dei  membri  del  preposto  Organo
collegiale, ferma restando la validita' degli esiti  degli  eventuali
esercizi  ginnici  svolti  fino  al   momento   della   comunicazione
dell'infortunio subito. 
    9. I candidati risultati idonei alle prove di efficienza  fisica,
se non appartenenti al Corpo della guardia di finanza, sono ammessi a
sostenere l'accertamento dell'idoneita' psico-fisica,  mentre  coloro
che   risultino   non   idonei,   assenti,   rinunciatari   o    che,
impossibilitati   a   sostenere   le   prove,   non   presentino   la
documentazione di cui al  comma  8,  lettera  b),  sono  esclusi  dal
concorso. Sono parimenti  esclusi  i  candidati  che,  rinviati,  non
esibiscano la documentazione prevista nel giorno di riconvocazione  e
prima dell'inizio delle prove. 
    10. Avverso le  esclusioni  di  cui  al  presente  articolo,  gli
interessati possono produrre ricorso  secondo  le  modalita'  di  cui
all'ultimo comma dell'art. 11. 
                               Art. 15 
 
              Accertamento dell'idoneita' psico-fisica 
 
    1. La Sottocommissione di cui all'art. 7, comma  1,  lettera  d),
provvede all'accertamento dell'idoneita' psico-fisica  nei  confronti
dei  candidati  non  appartenenti  al  Corpo  idonei  alle  prove  di
efficienza fisica in ragione delle condizioni in cui  si  trovano  al
momento della visita medica di primo accertamento  effettuata  presso
il Centro di reclutamento della Guardia di finanza, via delle  Fiamme
Gialle, n. 18, 00122 - Roma/Lido di Ostia. 
    2.  Per  il  conseguimento   dell'idoneita'   psico-fisica,   gli
aspiranti  devono  risultare  in  possesso  del   profilo   sanitario
compatibile con  l'idoneita'  psico-fisica  al  servizio  nel  Corpo,
stabilita  dal  decreto  ministeriale  17  maggio  2000,  n.  155,  e
successive modificazioni e  dalle  direttive  tecniche  adottate  con
decreto del Comandante generale della Guardia di finanza  disponibili
sul sito internet del Corpo www.gdf.gov.it 
    In tema di: 
      a) difetti totali o  parziali  dell'enzima  G6PDH,  si  applica
esclusivamente il punto 2, lettera d), dell'elenco allegato al citato
decreto ministeriale n. 155/2000 e successive modificazioni,  che  ne
prevede la compatibilita' con l'arruolamento nel Corpo; 
      b) visus, i candidati che concorrono per il: 
        1)   contingente   ordinario   e   per   quello   di   mare -
specializzazioni «nocchiere» (NCH) e  «tecnico  di  macchine»  (TDM),
devono essere in possesso di un'acutezza visiva uguale o superiore  a
complessivi 16/10 e non inferiore a 7/10 nell'occhio  che  vede  meno
raggiungibile anche con  correzione  diottrica  secondo  i  parametri
specificati al punto 17, lettera p), delle citate direttive  tecniche
cui si rinvia per il dettaglio; 
      2) contingente di mare - specializzazioni «nocchiere  abilitato
al comando» (NAC) e «tecnico dei sistemi di comunicazione e scoperta»
(TSC), devono essere in  possesso  di  un'acutezza  visiva  uguale  o
superiore a complessivi 16/10 e non inferiore a 7/10 nell'occhio  che
vede  meno,  senza  correzione;  campo  visivo  e  motilita'  oculare
normali; senso cromatico normale alle tavole pseudo-isocromatiche; 
      c)  tatuaggi  o  di  altre  permanenti  alterazioni  volontarie
dell'aspetto fisico, non conseguenti a interventi di natura  comunque
sanitaria, la relativa presenza e' causa di esclusione  dal  concorso
se gli stessi risultano  lesivi  del  decoro  dell'uniforme  o  della
dignita' della condizione dell'appartenente al Corpo della guardia di
finanza  di  cui  all'art.  721  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 15 marzo 2010, n. 90. In particolare,  saranno  esclusi  i
concorrenti che presentano tali tatuaggi/alterazioni permanenti: 
        1)  sulla  testa,  sul   collo   (fino   alla   circonferenza
delimitata, anteriormente, dal centro dello sterno e, posteriormente,
dall'apofisi spinosa della 7ª vertebra cervicale  cd.  «prominente»),
sui due terzi distali delle braccia (al di sotto della  circonferenza
all'altezza   dell'inserzione   del   deltoide   sull'omero),   sugli
avambracci, sulle mani e sulle  gambe  (al  di  sotto  della  rotula,
anteriormente, e della cavita' poplitea, posteriormente; al di  sopra
dei malleoli); 
        2)  nelle  aree  del  corpo  consentite  se  per  dimensioni,
contenuto  o  natura  siano   deturpanti   o   contrari   al   decoro
dell'uniforme  o  di  discredito  delle  Istituzioni  o   indice   di
personalita'  abnorme  (in  tal  caso   da   accertare   con   visita
psichiatrica e appropriati test psicodiagnostici). 
    Coloro che concorrono per i posti destinati alla specializzazione
«nocchiere abilitato al comando»  non  devono  essere  affetti  dalle
ulteriori imperfezioni, infermita' e condizioni somato-funzionali  di
cui all'elenco in allegato 10. 
    3. Ai fini dell'accertamento dell'idoneita' psico-fisica e  fatto
salvo quanto previsto al comma 5, sono eseguiti i  seguenti  esami  e
visite: 
      a) visita medica generale; 
      b) esami delle urine ed ematochimici; 
      c) visita neurologica; 
      d) visita cardiologica con elettrocardiogramma; 
      e) visita psichiatrica, comprensiva di test psico-clinici. 
    I suddetti accertamenti saranno svolti nell'ordine  definito  dal
Centro di Reclutamento, sulla base della  disponibilita'  dei  medici
specialisti e delle ulteriori esigenze logistiche e organizzative. 
    4. La Sottocommissione di cui all'art. 7, comma  1,  lettera  d),
puo' disporre, qualora  lo  ritenga  necessario,  l'effettuazione  di
ulteriori visite specialistiche ed esami strumentali e di laboratorio
anche  prevedendo  aggiuntive  giornate  di  attivita'  rispetto   al
calendario reso noto con l'avviso di cui all'art. 11, comma 11. 
    In  particolare,  nel  caso  in  cui  per  l'accertamento  e   la
valutazione di eventuali patologie non diversamente  osservabili  ne'
valutabili si dovessero rendere indispensabili indagini radiologiche,
l'interessato  dovra'   sottoscrivere   apposita   dichiarazione   di
consenso. Il mancato consenso sara' considerato quale  rinuncia  alla
prosecuzione del concorso. 
    5. I candidati che, nei trecentosessantacinque giorni antecedenti
alla data di convocazione per lo  svolgimento  degli  esami  e  delle
visite  di  cui  al  comma  3,  hanno  gia'  conseguito   l'idoneita'
psico-fisica al servizio  incondizionato  nel  Corpo  nell'ambito  di
altri concorsi indetti dalla  Guardia  di  finanza,  sono  sottoposti
esclusivamente ai seguenti accertamenti: 
      a) visita medica generale; 
      b) esame delle urine, per la ricerca di cataboliti di  sostanze
stupefacenti e/o psicotrope; 
      c)  eventuali  ulteriori  visite   specialistiche   e/o   esami
strumentali e di laboratorio necessari ai  fini  della  verifica  del
possesso dei requisiti specifici previsti  per  l'accesso  al  ruolo,
ovvero ai fini di cui al comma 4. 
    In tali casi, la competente sottocommissione esprime il  giudizio
definitivo sulla base dei suddetti accertamenti. 
    6. I candidati che alla data di effettuazione della visita medica
di primo accertamento prestano servizio nel Corpo  della  guardia  di
finanza non sono sottoposti alla relativa visita. 
    7. Il giudizio  espresso  in  sede  di  visita  medica  di  primo
accertamento da parte della Sottocommissione di cui all'art. 7, comma
1, lettera d) e' immediatamente comunicato all'interessato, il quale,
qualora non idoneo, puo', contestualmente, presentare  al  Centro  di
reclutamento  la  richiesta  di  ammissione  alla  visita  medica  di
revisione, a eccezione dei casi di: 
      a) disturbi della  parola  (balbuzie,  dislalia  e  paralalia),
anche se in forma lieve; 
      b) difetto di senso cromatico normale alle: 
        1)  matassine  colorate  per  i  candidati  del   contingente
ordinario e del contingente di  mare -  specializzazioni  «nocchiere»
(NCH) e «tecnico di macchine» (TDM); 
        2) tavole pseudoisocromatiche per i candidati che  concorrono
per i posti del contingente  di  mare -  specializzazioni  «nocchiere
abilitato al comando» (NAC) e «tecnico dei sistemi di comunicazione e
scoperta» (TSC); 
      c) positivita'  alle  sostanze  psico-attive,  accertata  anche
mediante test tossicologici di I e di II livello. 
    In tal caso, il Centro di reclutamento provvedera'  a  notificare
all'interessato la nuova data di svolgimento della prova  orale,  che
sosterra' qualora idoneo agli accertamenti attitudinali e alla visita
medica di revisione. 
    8.  La  Sottocommissione  per   la   visita   medica   di   primo
accertamento: 
      a) nei casi di cui al  comma  7,  lettere  a)  e  b),  dichiara
immediatamente la non idoneita' dell'aspirante che, pertanto, non  e'
sottoposto a ulteriori visite o esami; 
      b) nel caso di positivita' alle sostanze psico-attive accertata
mediante test di I livello, sospende gli accertamenti sanitari  nelle
more dell'esito del test di  II  livello,  all'esito  del  quale,  se
confermata la positivita', dichiara la non  idoneita';  diversamente,
l'aspirante sara' riconvocato per essere  sottoposto  agli  ulteriori
accertamenti sanitari. 
    9. La richiesta di ammissione alla visita medica di revisione: 
      a) deve essere integrata da documentazione relativa alle  cause
che  hanno  determinato  l'esclusione   (modello   in   allegato   5)
rilasciata -  inderogabilmente  entro   il   decimo   giorno   solare
successivo a quello della comunicazione di non idoneita' alla  visita
medica di primo accertamento - da una struttura  sanitaria  pubblica,
anche militare,  o  da  una  struttura  privata  accreditata  con  il
Servizio sanitario nazionale. In  tale  ultimo  caso,  il  Centro  di
reclutamento potra' eventualmente richiedere ai candidati gli estremi
di tale accreditamento. 
      L'originale di tale documentazione  deve  essere  consegnato  o
fatto  pervenire  al  Centro  di  reclutamento -  Reparto  Concorsi -
Ufficio procedure reclutative -  Sezione  allievi  marescialli -  via
delle Fiamme Gialle, n. 18, 00122 Roma/Lido di Ostia  perentoriamente
entro il termine comunicato dal predetto Reparto. 
      Entro tale ultimo termine, la citata documentazione puo' essere
inviata,  in  alternativa,   all'indirizzo   di   posta   elettronica
certificata rm0300000p@pec.gdf.it purche': 
        1) redatta in originale come documento informatico  ai  sensi
dell'art.  20  del  decreto  legislativo  7  marzo  2005,  n.  82,  e
successive modifiche, ovvero attestata,  a  norma  dell'art.  22  del
medesimo decreto, con firma digitale del responsabile della struttura
sanitaria che  l'ha  rilasciata  in  caso  di  copia  informatica  di
documento analogico; 
        2) non contenente immagini diagnostiche strumentali. 
    In caso di invio telematico, fa  fede  la  data  riportata  sulla
«ricevuta di avvenuta accettazione» purche' in presenza di  «ricevuta
di avvenuta consegna». 
    In   ogni   caso   l'amministrazione   non   si   assume   alcuna
responsabilita' per la  mancata  ricezione  o  per  i  ritardi  nella
consegna dell'originale della documentazione entro  i  termini  sopra
indicati; 
      b) non e' accolta: 
        1) qualora sia avanzata oltre il termine di cui al comma 7; 
        2) in caso di omessa presentazione ovvero di presentazione di
documentazione sanitaria: 
          (a) rilasciata oltre il decimo giorno successivo  a  quello
della comunicazione di non idoneita'  alla  visita  medica  di  primo
accertamento o da  una  struttura  privata  non  accreditata  con  il
Servizio sanitario nazionale; 
          (b) in mera scansione o copia, anche se effettuata entro il
termine stabilito dal Centro di reclutamento; 
          (c) oltre il termine stabilito dal citato Reparto, anche se
spedita o inviata prima dello stesso. 
    I provvedimenti di non accoglimento sono adottati dal  Comandante
del Centro di reclutamento della Guardia di finanza e notificati agli
interessati, che possono impugnarli, producendo  ricorso  secondo  le
modalita' di cui all'art. 5, comma 2. 
    10. l candidati risultati idonei agli  accertamenti  psico-fisici
sono ammessi a sostenere l'accertamento dell'idoneita'  attitudinale.
A eccezione dei casi di non idoneita' alla visita di cui al comma  3,
lettera e), sono parimenti ammessi, con  riserva,  a  tale  ulteriore
fase selettiva  gli  aspiranti  giudicati  non  idonei  e  che  hanno
presentato la richiesta di cui al comma 7. 
    11. Il giudizio di revisione verte soltanto sulle cause che hanno
dato luogo al giudizio di inidoneita' della Sottocommissione  per  la
visita medica di primo accertamento. 
    12. Anche  ai  fini  dello  scioglimento  della  riserva  di  cui
all'ultimo periodo del comma 10, la Sottocommissione  per  la  visita
medica di revisione, acquisita  la  domanda  di  cui  al  comma  7  e
valutata la certificazione prodotta a mente  di  quanto  previsto  al
comma 9, puo': 
      a) esprimere  direttamente  un  giudizio  di  idoneita'  o  non
idoneita', che sara' notificato al candidato  tramite  il  Centro  di
reclutamento; 
      b) riconvocare l'aspirante presso il  Centro  di  reclutamento,
per  sottoporlo  a  ulteriori   visite   specialistiche   e/o   esami
strumentali e di laboratorio, ritenuti necessari, all'esito dei quali
formulera' l'apposito giudizio. 
    Ai candidati giudicati idonei in  base  a  quanto  indicato  alle
lettere a) e b) verra' data comunicazione della data di  convocazione
all'accertamento dell'idoneita' attitudinale, ove non gia' sostenuta. 
    13. Il candidato risultato assente alla visita  medica  di  primo
accertamento o di revisione, nei casi in cui sia  stato  riconvocato,
ovvero giudicato non idoneo, e' escluso dal concorso. 
    14.  Il  giudizio  espresso  dalle  competenti  sottocommissioni,
notificato agli interessati, e' definitivo. 
    15. Avverso le  esclusioni  di  cui  al  presente  articolo,  gli
interessati possono produrre ricorso  secondo  le  modalita'  di  cui
all'ultimo comma dell'art. 11. 
                               Art. 16 
 
Documentazione da produrre in  sede  di  accertamento  dell'idoneita'
                            psico-fisica 
 
    1. I concorrenti convocati presso il Centro di  reclutamento  per
sostenere la visita medica di primo accertamento  devono  presentare,
in originale: 
      a) un certificato attestante  l'effettuazione  e  il  risultato
dell'accertamento per i markers  dell'epatite  B  (riportanti  almeno
HBsAg e Anti HBs) e C (riportanti almeno Anti HCV); 
      b)   un   certificato   attestante   l'esito   del   test   per
l'accertamento della positivita' per anticorpi per HIV; 
      c) un test audiometrico in  cabina  silente,  da  cui  emergano
almeno i valori indagati alle frequenze di 500, 1000,  2000,  3000  e
4000 Hz; 
      d) se di sesso femminile, un'ecografia pelvica  comprensiva  di
immagini e relativo referto. 
    La richiamata documentazione sanitaria, avente data non anteriore
a sessanta giorni da quello di convocazione, deve  essere  rilasciata
da una  struttura  sanitaria  pubblica,  anche  militare,  o  da  una
struttura privata accreditata con il Servizio sanitario nazionale. In
tale ultimo caso, il  Centro  di  reclutamento  potra'  eventualmente
richiedere ai candidati gli estremi di tale accreditamento; 
      e) un certificato medico (format in allegato 6), rilasciato dal
medico di fiducia di cui all'art. 25 della legge 23 dicembre 1978, n.
833; 
      f)  idonea  certificazione/prescrizione  di  eventuale  terapia
farmacologica assunta, o somministrata, nei trenta giorni  precedenti
la data di convocazione alle visite  mediche.  In  assenza  di  detta
documentazione, l'eventuale positivita' riscontrata in sede  di  test
tossicologici e' causa di non idoneita'; 
      g) se di sesso  femminile,  un  ulteriore  test  di  gravidanza
effettuato in data non anteriore a cinque  giorni  qualora  non  piu'
valido quello presentato ai fini  del  sostenimento  delle  prove  di
efficienza fisica di cui all'art. 14. 
    Alle concorrenti eventualmente positive  al  test  di  gravidanza
sulla base dei certificati prodotti, si applicano le disposizioni  di
cui all'art. 14, comma 6. 
    2. Sono causa di esclusione dal concorso: 
      a) la positivita' agli accertamenti di cui al comma 1,  lettere
a) e b); 
      b) l'attestata presenza, nella Sezione A del certificato medico
di cui al precedente comma 1, lettera e), di pregresse manifestazioni
emolitiche  e/o  gravi  manifestazioni  immuno-allergiche  e/o  gravi
intolleranze o idiosincrasie a farmaci o alimenti. 
    3. Il candidato che, all'atto della presentazione al primo giorno
di convocazione, non consegna i certificati di cui al comma 1: 
      a) lettere a),  b)  ed  e),  viene  ammesso  con  riserva  alle
successive fasi concorsuali  ed  escluso  qualora  non  proceda  alla
consegna secondo le modalita' e la tempistica stabilite dal Centro di
reclutamento; 
      b) lettere c), d) e g),  potra'  avanzare  istanza  per  essere
convocato  in  data  successiva  per   sostenere   gli   accertamenti
dell'idoneita' psico-fisica.  Il  Presidente  della  Sottocommissione
indicata all'art. 7, comma 1, lettera d), potra' concedere - per  una
sola  volta  -  il  differimento  nel  rispetto  del  calendario   di
svolgimento delle visite mediche di primo accertamento.  La  data  di
convocazione viene immediatamente comunicata all'interessato. Qualora
l'aspirante non avanzi la menzionata istanza ovvero non  si  presenti
nel giorno in cui e' stato riconvocato o non esibisca in tale data  i
certificati in argomento, e' escluso dal concorso. 
    4. Avverso  le  esclusioni  di  cui  al  presente  articolo,  gli
interessati possono produrre ricorso  secondo  le  modalita'  di  cui
all'ultimo comma dell'art. 11. 
                               Art. 17 
 
              Accertamento dell'idoneita' attitudinale 
 
    1. L'idoneita' attitudinale dei concorrenti  e'  accertata  dalla
Sottocommissione indicata all'art. 7, comma 1, lettera f), secondo le
modalita' tecniche definite con provvedimento del Comandante generale
della Guardia di finanza, pubblicato sul sito internet www.gdf.gov.it 
    2. L'accertamento dell'idoneita' attitudinale  e'  finalizzato  a
riscontrare il possesso del profilo  attitudinale  richiesto  per  il
ruolo ambito. 
    3. Detto accertamento si articola in: 
      a) uno o piu' test attitudinali, per valutare le  capacita'  di
ragionamento; 
      b) uno o piu' test di personalita' per acquisire elementi circa
il carattere,  le  inclinazioni  e  la  struttura  personologica  del
candidato; 
      c) uno o piu' questionari  biografici  e/o  motivazionali,  per
valutare  le  esperienze  di  vita   passata   e   presente   nonche'
l'inclinazione a intraprendere lo specifico percorso; 
      d) un  colloquio  attitudinale,  a  cura  di  ufficiali  periti
selettori, per un  esame  diretto  dei  candidati,  alla  luce  delle
risultanze dei predetti test e questionari; 
      e) un eventuale secondo colloquio, a cura di uno psicologo. 
    4. Durante lo svolgimento degli accertamenti di cui  al  presente
articolo: 
      a) non possono essere introdotti nella sede concorsuale scritti
di qualsiasi  natura,  carta  da  scrivere  o  altri  supporti  anche
informatici; 
      b)  eventuali  apparecchi  telefonici  e  ricetrasmittenti   o,
comunque, di comunicazione, devono essere obbligatoriamente spenti. 
    I candidati che contravvengono a tali disposizioni  sono  esclusi
dal concorso a cura della Sottocommissione di cui all'art.  7,  comma
1, lettera f). 
    5. I candidati risultati idonei all'accertamento attitudinale,  a
eccezione di coloro che  hanno  chiesto  di  essere  sottoposti  alla
visita medica di revisione, sono ammessi a sostenere la  prova  orale
secondo il calendario e le modalita' comunicati con l'avviso  di  cui
all'art. 13, comma 5, mentre i non idonei sono esclusi dal concorso. 
    6. Il giudizio espresso dalla competente Sottocommissione, che e'
notificato agli interessati, e' definitivo. 
    7. Avverso  le  esclusioni  di  cui  al  presente  articolo,  gli
interessati possono produrre ricorso  secondo  le  modalita'  di  cui
all'ultimo comma dell'art. 11. 
                               Art. 18 
 
                             Prova orale 
 
    1. La prova orale ha luogo davanti alle sottocommissioni indicate
all'art. 7, comma 1, lettera b), e consiste in: 
      a) un esame di storia ed educazione civica (durata  massima  15
minuti); 
      b) un esame di geografia (durata massima 15 minuti); 
      c) un esame di matematica (durata massima 15 minuti). 
    2. I programmi riportati in allegato  7,  relativi  alle  singole
materie, sono suddivisi in tesi e su due di queste, estratte a sorte,
vertono gli esami. 
    3. Le sottocommissioni di cui al  comma  1  assegnano  a  ciascun
concorrente, per la prova orale, un punto di merito da zero  a  venti
ventesimi arrotondato alla seconda cifra decimale. Il punto di merito
si ottiene sommando i punti  attribuiti  dai  singoli  esaminatori  e
dividendo tale somma per il numero dei medesimi. 
    4. Al termine di  ogni  seduta,  le  competenti  sottocommissioni
compilano l'elenco dei candidati  esaminati,  con  l'indicazione  del
voto da ciascuno riportato. Tale elenco, sottoscritto dal  Presidente
e da un membro, e' reso  noto,  nel  medesimo  giorno,  ai  candidati
ricorrendo, ove necessario per il rispetto delle prescrizioni in tema
di prevenzione e protezione dal rischio di contagio da «COVID-19»,  a
modalita'  telematiche.  L'esito  della  prova  orale  e',  comunque,
notificato a ogni candidato. 
    5. Conseguono l'idoneita' i candidati che  abbiano  riportato  un
punto di merito non inferiore a dieci ventesimi. 
    6. I concorrenti che riportano un punto  di  merito  inferiore  a
dieci ventesimi sono dichiarati non idonei ed esclusi dal concorso. 
    7. Avverso tale  esclusione,  gli  interessati  possono  produrre
ricorso secondo le modalita' di cui all'ultimo comma dell'art. 11. 
                               Art. 19 
 
       Prova facoltativa di conoscenza di una lingua straniera 
 
    1. Il candidato che ne abbia fatto  richiesta  nella  domanda  di
partecipazione e abbia riportato l'idoneita' nella prova orale di cui
all'art. 18, e' sottoposto alla prova facoltativa di conoscenza della
lingua straniera prescelta secondo le modalita' indicate in  allegato
8. 
    2.   Il   giudizio   sul   citato   esame   e'   espresso   dalle
sottocommissioni di cui all'art. 7, comma 1, lettera b), integrate  a
norma del comma 3 dello stesso articolo. 
    3.  Le  sottocommissioni  per  la  prova  facoltativa  di  lingua
straniera assegnano un voto espresso in  ventesimi  pari  alla  media
aritmetica dei voti attribuiti alla parte scritta e a quella orale. 
    Al concorrente che  nella  prova  facoltativa  consegue  un  voto
compreso tra dieci e venti ventesimi, sono attribuite, ai fini  della
redazione  della  graduatoria   finale   di   merito,   le   seguenti
maggiorazioni: 
 
          =================================================
          |     Punteggio     |       Maggiorazioni       |
          +===================+===========================+
          | Da 10,00 a 11,00  |           0,10            |
          +-------------------+---------------------------+
          | Da 11,01 a 13,00  |           0,30            |
          +-------------------+---------------------------+
          | Da 13,01 a 15,00  |           0,60            |
          +-------------------+---------------------------+
          | Da 15,01 a 17,00  |           1,00            |
          +-------------------+---------------------------+
          | Da 17,01 a 20,00  |           1,50            |
          +-------------------+---------------------------+
 
    4. L'aspirante che concorre per i posti riservati ai candidati in
possesso dell'attestato di cui all'art. 4 del decreto del  Presidente
della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, puo': 
      a) richiedere di sostenere l'esame facoltativo  in  una  lingua
straniera a scelta tra inglese, francese, spagnolo; 
      b)  essere  comunque  assistito,  sul   posto,   da   personale
qualificato  conoscitore  della  lingua  tedesca,  per   ottenere   i
chiarimenti necessari sulle modalita' di esecuzione della prova. 
                               Art. 20 
 
Mancata  presentazione  e  differimento  del  candidato  alle   prove
                             concorsuali 
 
    1. Fermo restando quanto previsto al successivo art. 21, comma 1,
il candidato a cui e' inibito l'accesso  alla  sede  concorsuale  per
inosservanza delle prescrizioni impartite in tema di prevenzione  del
contagio  da  «COVID-19»  o  che,   per   cause   non   riconducibili
all'Amministrazione che ha  indetto  il  presente  concorso,  non  si
presenta nel giorno e nell'ora stabiliti per sostenere: 
      a) la prova scritta di preselezione,  le  prove  di  efficienza
fisica, l'accertamento  dell'idoneita'  psico-fisica,  l'accertamento
dell'idoneita'   attitudinale   e   la   prova    orale,    previste,
rispettivamente, dagli articoli 11, 14, 15, 17 e 18, e'  escluso  dal
concorso. Compatibilmente con i tempi tecnici di  espletamento  delle
succitate fasi selettive i presidenti delle sottocommissioni  di  cui
all'art. 7, comma 1, lettere b), c), d), e) ed f), hanno  facolta'  -
su istanza dell'interessato e, nei  casi  di  mancata  presentazione,
esclusivamente per documentate cause di  forza  maggiore  ovvero,  se
militare in servizio della  Guardia  di  finanza,  su  richiesta  del
Reparto di appartenenza, solo per improvvise e improrogabili esigenze
di servizio  -  di  anticipare  o  posticipare  la  convocazione  dei
candidati, nel rispetto del calendario di svolgimento  delle  stesse.
L'istanza deve essere  inviata  all'indirizzo  di  posta  elettronica
certificata concorsoAM@pec.gdf.it 
      b) la prova scritta di cultura generale,  nella  data  prevista
dall'art. 12, e' escluso dal concorso. 
    Le decisioni assunte  in  relazione  alle  istanze  di  cui  alla
lettera a) sono comunicate agli interessati  a  cura  del  Centro  di
reclutamento della Guardia di finanza. 
    2. Il candidato che, avendo chiesto e  ottenuto  il  differimento
delle prove ai sensi del comma 1, lettera a),  non  si  presenta  nel
giorno e nell'ora stabiliti e'  escluso  dal  concorso,  fatto  salvo
quanto previsto al successivo art. 21, comma 1. 
    3. Avverso tali  esclusioni,  gli  interessati  possono  produrre
ricorso secondo le modalita' di cui all'ultimo comma dell'art. 11. 
                               Art. 21 
 
Rinvio dei candidati in conseguenza di  misure  di  contenimento  del
                             «COVID-19» 
 
    1. In caso di proroga dello stato di emergenza epidemiologica,  i
candidati impossibilitati a partecipare, a seguito  delle  misure  di
contenimento del «COVID-19»,  a  una  o  piu'  prove  o  accertamenti
concorsuali di cui all'art. 1, comma  7,  sono  rinviati  su  istanza
dell'interessato a sostenere le prove o gli accertamenti  nell'ambito
del primo analogo concorso successivo alla cessazione di tali misure. 
    L'istanza, debitamente sottoscritta e  documentata,  deve  essere
inviata    all'indirizzo    di    posta    elettronica    certificata
concorsoAM@pec.gdf.it  e  corredata  da  scansione  fronte-retro  del
documento di riconoscimento. 
    2. Le eventuali risultanze di  prove  valutative  gia'  sostenute
nell'ambito  del  presente  concorso  saranno  valutate  secondo   le
disposizioni e i criteri del bando  relativo  al  concorso  cui  sono
rinviati e i candidati,  se  utilmente  collocati  nelle  graduatorie
finali di merito di tale ultimo concorso, sono avviati alla frequenza
del relativo corso di formazione e iscritti in ruolo con la  medesima
decorrenza giuridica ed economica degli altri vincitori del  concorso
cui sono stati rinviati. 
    3. Ai fini del presente concorso: 
      a)  le  risultanze  delle  prove  e  degli  accertamenti   gia'
sostenuti  nell'ambito  della  precedente  edizione  della  procedura
reclutativa  dai  candidati  rinviati  per  effetto  delle   analoghe
disposizioni previste dal relativo bando, sono considerate secondo  i
seguenti criteri: 
        1) il punto di  merito  conseguito  nella  prova  scritta  di
preselezione e' convertito aritmeticamente da ventesimi  a  decimi  e
arrotondato alla seconda cifra decimale; 
        2) la maggiorazione di punteggio delle  prove  di  efficienza
fisica e' rimodulata secondo le disposizioni di cui all'art.  14.  Al
candidato e' data facolta' di sostenere, inviando apposita richiesta,
uno degli esercizi ginnici facoltativi; 
        3)  il  giudizio  di  idoneita'  conseguito  all'accertamento
attitudinale e' validato; 
      b)  i  candidati  rinviati  devono   comunque   sostenere   gli
accertamenti psico-fisici di cui al precedente art. 15 e le  prove  e
gli accertamenti di cui al presente bando  non  previsti  nell'ambito
della precedente analoga procedura. Agli  stessi,  e'  data  altresi'
facolta'  di  sostenere,  inviando  apposita  richiesta,   la   prova
facoltativa di conoscenza di una lingua straniera. 
    4. Le richieste di cui al  comma  3,  lettera  a),  numero  2)  e
lettera  b),  dovranno  essere   inviate   all'indirizzo   di   posta
elettronica certificata concorsoAM@pec.gdf.it - nei termini  indicati
dal Centro di reclutamento. 
    5.  L'eventuale   presentazione   di   una   nuova   istanza   di
partecipazione da parte di un candidato rinviato ai sensi  del  comma
1, costituisce formale revoca della richiamata istanza di rinvio. 
                               Art. 22 
 
                       Valutazione dei titoli 
 
    1. Le sottocommissioni di cui all'art. 7,  comma  1,  lettera  b)
procedono alla valutazione dei titoli attribuendo a ciascun candidato
idoneo alla prova orale e per gli appartenenti al Corpo  in  possesso
di specializzazione «motorista navale» che concorrono per i posti  di
cui all'art. 1, comma 3, una maggiorazione di  punteggio  determinata
sulla base di quanto riportato nella scheda in allegato 9. 
    2. I titoli in argomento sono ritenuti validi se  posseduti  alla
data di scadenza del termine per la presentazione  della  domanda  di
ammissione al concorso e se i medesimi, ovvero la certificazione  che
ne attesta il possesso, sono prodotti secondo  le  modalita'  di  cui
all'art. 6, comma 4. 
    3. Ai candidati che concorrono per i  posti  del  contingente  di
mare, i punteggi maggiorativi relativi ai diplomi di  cui  al  citato
allegato 9 sono attribuiti anche nel caso in  cui  gli  stessi  siano
conseguiti nell'anno scolastico 2021/2022  e  ne  sia  stata  fornita
idonea documentazione ai sensi dell'art. 6, comma 5. 
    4. Per i militari in servizio nella Guardia di finanza, i  titoli
saranno  acquisiti  d'ufficio   qualora   trascritti   nei   relativi
«Documenti Unici Matricolari». 
                               Art. 23 
 
                    Graduatorie finali di merito 
 
    1. Le Sottocommissioni di cui all'art. 7, comma  1,  lettera  b),
predispongono  distinte  graduatorie  finali   di   merito   per   il
contingente ordinario, per i posti riservati  ai  bilinguisti  e  per
ogni specializzazione del contingente di mare. 
    2. Sono iscritti nelle  anzidette  graduatorie  i  candidati  che
abbiano  conseguito  il  giudizio  di  idoneita'  a  tutte  le   fasi
concorsuali di cui all'art. 1, comma 7, a esclusione delle lettere g)
e h). 
    3. Le graduatorie finali  di  merito  degli  idonei  al  concorso
saranno  formate  secondo  l'ordine  dei  punteggi   conseguiti   dai
concorrenti,  calcolati  sommando  i  punti  merito/maggiorazioni  di
punteggio ottenuti: 
      a) nella prova scritta di preselezione di cui all'art. 11; 
      b) nella prova scritta di cultura generale di cui all'art. 12; 
      c) nelle prove di efficienza fisica di cui all'art. 14; 
      d) nella prova orale di cui all'art. 18; 
      e) nella prova facoltativa di lingua straniera di cui  all'art.
19; 
      f) nella valutazione dei titoli di cui all'art. 22. 
    4. A parita' di merito, e' data la precedenza, nell'ordine,  agli
orfani di guerra  ed  equiparati,  ai  figli  di  decorati  al  valor
militare, nonche' ai figli di decorati di medaglia d'oro al valor  di
marina, al valor aeronautico  o  al  valor  civile,  ai  militari  in
servizio nel Soccorso Alpino della Guardia di finanza. 
    5. In caso di ulteriore parita', si  terra'  conto -  per  quanto
compatibili - dei titoli di preferenza previsti dall'art. 5, commi  4
e 5, del decreto del Presidente della Repubblica 9  maggio  1994,  n.
487, e successive modificazioni, e dal disposto di cui  all'art.  73,
comma 14, del decreto-legge 21 giugno  2013,  n.  69,  convertito  in
legge 9 agosto 2013, n. 98. A parita'  o  in  assenza  di  titoli  di
preferenza, sara' preferito il concorrente  piu'  giovane  d'eta'  in
applicazione dell'art. 3, comma 7, della legge  15  maggio  1997,  n.
127, come modificato dall'art. 2, comma  9,  della  legge  16  giugno
1998, n. 191. 
    I titoli preferenziali sono ritenuti  validi  se  posseduti  alla
data di scadenza del termine  previsto  per  la  presentazione  della
domanda di  ammissione  al  concorso  e  se  i  medesimi,  ovvero  la
certificazione che ne  attesta  il  possesso,  siano  stati  prodotti
secondo le modalita' di cui all'art. 6, comma 4. 
    6. La graduatoria per i posti riservati ai militari  in  possesso
della specializzazione di «motorista navale» e'  formata  secondo  le
disposizioni dell'art. 1, comma 3, incrementata  della  maggiorazione
di punteggio ottenuta all'esito della valutazione dei titoli  di  cui
all'art. 22. 
    7. Con determinazione del Comandante generale  della  Guardia  di
finanza sono  approvate  le  graduatorie  finali  di  merito  e  sono
dichiarati vincitori del concorso i candidati che, nell'ordine  delle
stesse, risultino compresi nel numero dei  posti  messi  a  concorso,
tenuto conto delle riserve di posti di cui all'art. 1, comma 2. 
    I concorrenti per i posti riservati di cui all'art. 1,  comma  2,
lettera a), numero 2), laddove risultino non appartenenti a una delle
categorie di cui all'art. 2151, comma  1,  lettera  b),  del  decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66, non beneficiano di tale riserva. 
    La riserva di cui al citato art. 1, comma 2, lettera  a),  numero
2), sara' soddisfatta conteggiando tra  i  beneficiari  della  stessa
anche i concorrenti che,  nella  graduatoria  finale  di  merito  del
contingente ordinario, si collochino  gia'  in  posizione  utile  per
essere nominati vincitori. 
    8. A mente dell'art. 2139 del decreto legislativo 15 marzo  2010,
n. 66, le candidate  risultate  positive  al  test  di  gravidanza  e
rinviate, d'ufficio a svolgere - anche in deroga, per una sola volta,
ai limiti di eta' - una o piu'  prove  e  accertamenti  di  cui  agli
articoli 14, 15 e 17, nell'ambito del primo concorso utile successivo
alla cessazione di tale stato di temporaneo impedimento saranno: 
      a) qualora idonee, inserite secondo l'ordine  di  punteggio  di
merito conseguito nelle graduatorie finali di merito  della  presente
procedura  reclutativa  e,  se  nominate  vincitrici,  avviate   alla
frequenza del corso  di  formazione  in  aggiunta  ai  vincitori  del
concorso cui sono state rinviate; 
      b) immesse in servizio con la medesima anzianita' assoluta,  ai
soli  fini  giuridici,   dei   vincitori   del   presente   concorso.
L'iscrizione in ruolo nell'ambito del corso di formazione  originario
avverra' secondo la posizione di graduatoria determinata  sulla  base
del  punteggio  ottenuto  nella  graduatoria  finale  del  corso   di
formazione effettivamente frequentato. Gli  effetti  economici  della
nomina sono riconosciuti, in ogni  caso,  con  la  stessa  decorrenza
prevista  per  i  militari  appartenenti  al   corso   effettivamente
frequentato. 
    9. Qualora, per mancanza di candidati idonei, non possano  essere
ricoperti i posti riservati di cui all'art. 1: 
      a) comma 2, lettera a), gli stessi  sono  devoluti  in  aumento
agli altri candidati iscritti nella graduatoria finale di merito  del
contingente ordinario; 
      b) comma 3, gli stessi sono  devoluti  in  aumento  agli  altri
candidati  iscritti  nella  graduatoria  finale   di   merito   della
specializzazione «Tecnico di macchine» che concorrono per i posti non
riservati.  Il  medesimo   meccanismo   opera   a   beneficio   degli
appartenenti al Corpo  in  possesso  di  specializzazione  «motorista
navale» nel caso in cui risulti non coperto  uno  o  piu'  posti  non
riservati di cui all'art. 1, comma 2, lettera b),  numero  2),  fermo
restando  il  limite  di  cui  all'art.  36,  comma  2,  del  decreto
legislativo 12 maggio 1995, n.  199,  e  successive  modificazioni  e
integrazioni. 
    10. Qualora per mancanza di candidati idonei non  possano  essere
ricoperti: 
      a) i posti del contingente  ordinario,  le  unita'  disponibili
sono conferite in aumento al contingente di mare  in  proporzione  al
numero dei posti messi a concorso nelle singole specializzazioni; 
      b) i posti di una o piu' specializzazioni  del  contingente  di
mare, le unita' disponibili sono conferite in aumento: 
        (1) all'altra specializzazione a  concorso  con  il  medesimo
criterio di cui alla precedente lettera a); 
        (2) al contingente ordinario. 
    11. Le graduatorie sono rese note con avviso sul  portale  attivo
all'indirizzo https://concorsi.gdf.gov.it - sulla rete  intranet  del
Corpo e  presso  l'Ufficio  centrale  relazioni  con  il  pubblico  e
comunicazione interna della Guardia di finanza, viale XXI Aprile,  n.
51, Roma (numero verde: 800669666). 
    Detto avviso ha valore di notifica a  tutti  gli  effetti  e  per
tutti  i  candidati  e  dalla  data  di  pubblicazione  dello  stesso
decorrono i termini per esercitare le azioni di cui all'ultimo  comma
dell'art. 11. 
                               Art. 24 
 
Ammissione alla Scuola Ispettori e Sovrintendenti dei  vincitori  del
                              concorso 
 
    1. Subordinatamente al rilascio dell'autorizzazione  ad  assumere
di cui all'art. 1, i vincitori sono ammessi a un corso di  formazione
a carattere universitario, in qualita' di allievi marescialli, previo
superamento (solo per i  non  appartenenti  al  Corpo)  della  visita
medica di incorporamento alla  quale  sono  sottoposti,  prima  della
firma  dell'atto  di  arruolamento,  presso  il  competente   Ufficio
sanitario della Scuola Ispettori e Sovrintendenti, da parte di almeno
un ufficiale medico del Corpo individuato dal Comandante  del  citato
Istituto. Nell'espletamento dei propri lavori, il predetto  ufficiale
medico puo' disporre l'esecuzione di tutti gli accertamenti  ritenuti
utili a una migliore valutazione del quadro clinico  avvalendosi,  se
necessario, anche del supporto tecnico  del  Centro  di  reclutamento
della Guardia di  finanza,  al  fine  di  accertare  il  mantenimento
dell'idoneita' psico-fisica. 
    2. I  provvedimenti  con  i  quali  il  citato  Ufficiale  medico
accerta,  ai  sensi  del  presente   articolo,   la   non   idoneita'
psico-fisica dei candidati devono essere notificati agli interessati,
che possono impugnarli, producendo ricorso: 
      a) gerarchico,  al  Generale  Ispettore  per  gli  Istituti  di
istruzione della Guardia di finanza, entro trenta giorni  dalla  data
della notificazione o della comunicazione dell'atto  impugnato  o  da
quando ne abbiano avuto piena conoscenza, ai sensi dell'art. 2, comma
1, del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre  1971,  n.
1199; 
      b) giurisdizionale, al competente  T.A.R.,  per  le  azioni  di
cognizione previste dagli articoli  29  e  seguenti  del  Codice  del
processo amministrativo approvato con decreto  legislativo  2  luglio
2010, n. 104, secondo i termini ivi indicati. 
    3. Il corso di formazione ha  inizio  nella  data  stabilita  dal
Comando generale della  Guardia  di  finanza  e  ha  una  durata  non
inferiore a due anni accademici. 
    4.  Possono  essere  dichiarati  vincitori  del  concorso   altri
concorrenti idonei nell'ordine delle graduatorie: 
      a) nel massimo di un  quinto  dei  posti  messi  a  concorso  e
comunque nel limite  delle  vacanze  organiche  nel  ruolo  ispettori
nell'anno in cui gli aspiranti dovrebbero  conseguire  la  nomina  al
grado  di  maresciallo,  fermo  restando  il  numero  di   assunzioni
annualmente  autorizzate  secondo  quanto  previsto  dalla  normativa
vigente; 
      b) per ricoprire  i  posti  resisi  comunque  disponibili,  nei
trenta   giorni   dall'inizio   del   corso,   tra   i    concorrenti
precedentemente dichiarati  vincitori.  Decorso  il  termine  per  le
ulteriori ammissioni al corso a seguito di rinunce  o  decadenze,  le
relative graduatorie cessano di avere validita'. 
    5. I frequentatori del corso saranno iscritti, a cura del  Corpo,
a un corso di laurea in  discipline  economico-giuridiche.  Pertanto,
gli stessi non dovranno trovarsi in situazioni comunque incompatibili
con l'iscrizione all'universita'. 
    6. Gli ufficiali di complemento e i  militari  in  congedo  della
Guardia di finanza, i militari in servizio e in congedo  delle  altre
Forze armate, nonche' il personale appartenente alle Forze di polizia
a ordinamento civile perdono, all'atto dell'ammissione  al  corso  di
formazione, rispettivamente, il grado e la qualifica. 
    7. I vincitori gia' in servizio nelle Forze armate o  di  polizia
devono  essere  collocati   in   congedo/dimessi   dalle   rispettive
amministrazioni e consegnare alla Scuola Ispettori  e  Sovrintendenti
della Guardia di finanza, copia: 
      a) della domanda di proscioglimento dalla ferma,  se  volontari
in ferma prefissata; 
      b) della dichiarazione  di  accettazione  della  frequenza  del
corso, di cancellazione dal ruolo e di  perdita  del  grado/qualifica
diretta al competente Ministero per il tramite  del  Comando/ente  di
provenienza, se ufficiali, sottufficiali,  graduati  o  personale  di
qualifiche corrispondenti. 
    Le suddette domande/dichiarazioni  dovranno  recare  gli  estremi
della presa in carico da parte del Comando/ente di appartenenza. 
    Il personale sottoposto - secondo i  rispettivi  ordinamenti -  a
obblighi di servizio dovra', all'atto dell'effettivo  incorporamento,
presentare documentazione attestante l'assenso al proscioglimento  da
detti obblighi rilasciato dall'amministrazione di appartenenza. 
    8. Gli ufficiali in ferma prefissata del Corpo della  guardia  di
finanza,  all'atto  dell'ammissione  al  corso  di  formazione,  sono
cancellati dal ruolo di appartenenza,  con  conseguente  perdita  del
grado rivestito e avviati alla frequenza dell'attivita' formativa  in
qualita' di allievo maresciallo. 
    Il  periodo  di  servizio  prestato  come  ufficiale   in   ferma
prefissata e' comunque: 
      a) computato per intero agli effetti della determinazione dello
stipendio; 
      b) valido a tutti gli effetti per l'inquadramento  economico  e
per  la  determinazione  dell'anzianita'  lavorativa  ai   fini   del
trattamento previdenziale. 
    9. Agli allievi marescialli ammessi a  frequentare  il  corso  di
formazione potra' essere richiesto di prestare il consenso  a  essere
presi in considerazione ai fini di un eventuale  impiego  presso  gli
Organismi di informazione e sicurezza di  cui  alla  legge  3  agosto
2007, n. 124, e alla verifica del possesso dei relativi requisiti. 
                               Art. 25 
 
     Mancata presentazione al corso e differimento del candidato 
 
    1. Il vincitore del concorso che,  per  cause  non  riconducibili
all'amministrazione, non si presenti presso  la  Scuola  Ispettori  e
Sovrintendenti nel giorno e  nell'ora  stabiliti  per  l'espletamento
delle procedure propedeutiche all'avvio al  corso  di  formazione  e'
considerato rinunciatario. 
    2. Eventuali ritardi nella presentazione, dovuti a cause di forza
maggiore, debitamente documentati, comunicati dal candidato, entro il
terzo  giorno  solare  successivo  alla  data  di  convocazione,   al
Comandante della Scuola Ispettori e Sovrintendenti della  Guardia  di
finanza,  tramite   posta   elettronica   certificata   all'indirizzo
aq0230000p@pec.gdf.it - sono  valutati  a  giudizio  discrezionale  e
insindacabile  del  citato   Comandante   che   puo'   differire   la
presentazione del candidato  in  altra  data.  I  giorni  di  assenza
maturati, a eccezione di quelli effettuati  per  motivi  connessi  al
fenomeno epidemiologico da «COVID-19», sono computati ai  fini  della
proposta di rinvio d'autorita' dal  corso,  secondo  le  disposizioni
vigenti. 
    Le decisioni assunte in  relazione  alle  predette  istanze  sono
comunicate  agli  interessati  a  cura  della  Scuola   Ispettori   e
Sovrintendenti della Guardia di finanza. 
    3. Nel caso in cui il ritardo  si  protragga  per  oltre  novanta
giorni  dall'inizio  del  corso,  l'interessato  e'   rinviato   alla
frequenza del corso successivo a quello  di  cessazione  della  causa
impeditiva. 
                               Art. 26 
 
Spese per la partecipazione al concorso e concessione  della  licenza
                       straordinaria per esami 
 
    1. Le spese  di  viaggio,  vitto  e  alloggio  sostenute  per  la
partecipazione alle prove del concorso sono a carico degli aspiranti. 
    2. Per sostenere le prove del concorso, ai candidati appartenenti
al Corpo della guardia di finanza sono concesse licenze straordinarie
per esami militari per i giorni strettamente necessari. La  rimanente
licenza straordinaria per esami,  fino  alla  concorrenza  di  giorni
trenta, puo' essere concessa, per la preparazione agli  esami  orali,
solo  a  coloro  che  hanno  conseguito  il  giudizio  di   idoneita'
all'accertamento attitudinale. Per i militari frequentatori di corso,
le assenze maturate per la fruizione  della  predetta  licenza,  sono
computate  ai  fini  del  calcolo  dei  periodi  massimi  di  assenza
dall'attivita'  didattica,  oltre  i  quali  e'  disposto  il  rinvio
d'autorita' dal corso stesso, secondo le disposizioni vigenti. 
    3. Qualora i medesimi militari, nello stesso anno solare, abbiano
usufruito di analoghe concessioni  per  altri  concorsi  banditi  dal
Corpo, possono beneficiare della predetta  licenza  soltanto  per  la
parte residua fino alla concorrenza di giorni trenta, fermo  restando
il  tetto  massimo  di  quarantacinque  giorni   annui   di   licenza
straordinaria previsto dalla normativa in vigore. 
    Qualora il concorrente non si  presenti  alla  prova  orale,  per
cause dipendenti dalla propria volonta', la licenza straordinaria  e'
computata in detrazione a quella ordinaria dell'anno in corso  e,  se
questa  e'  stata  gia'  fruita,  alla  licenza  ordinaria  dell'anno
successivo. 
    4. Ai candidati  dichiarati  vincitori  del  concorso  spetta  il
rimborso delle spese di viaggio sostenute  per  raggiungere  la  sede
della Scuola Ispettori e Sovrintendenti della Guardia di finanza  per
la  frequenza  del  corso  di  formazione,  secondo  le  disposizioni
vigenti. 
                               Art. 27 
 
Trattamento   economico   degli   allievi   marescialli.   Nomina   a
  maresciallo, completamento della  formazione  e  assegnazione  alle
  sedi di servizio 
 
    1. Durante il corso,  gli  allievi  marescialli  percepiscono  il
trattamento economico come da norme amministrative in vigore. 
    2. Al termine del corso di cui all'art. 24, gli allievi giudicati
idonei sono nominati marescialli e avviati alla frequenza di un corso
di qualificazione operativa,  a  completamento  della  formazione  di
base. 
    3. I marescialli del contingente di mare,  durante  il  corso  di
qualificazione operativa, conseguono altresi' la specializzazione per
la quale hanno concorso. 
    4. A conclusione dell'intero ciclo formativo, i marescialli  sono
destinati  nelle  sedi  ove  esigenze  organiche  e  di  servizio  lo
richiederanno, con obbligo  di  permanenza  secondo  le  disposizioni
interne del Corpo. I marescialli reclutati quali vincitori dei  posti
riservati ai possessori dell'attestato di cui all'art. 4 del  decreto
del Presidente della Repubblica  26  luglio  1976,  n.  752,  saranno
assegnati, quale prima sede  di  servizio,  presso  i  Reparti  della
Provincia di Bolzano ovvero della Provincia di Trento con  competenza
Regionale. 
                               Art. 28 
 
Sito internet e app  mobile  «GdF  Concorsi»,  informazioni  utili  e
                        modalita' di notifica 
 
    1. Ulteriori informazioni sul concorso e relativi  esiti  possono
essere     reperiti     sul     portale     attivo      all'indirizzo
https://concorsi.gdf.gov.it e tramite l'APP  Mobile  «GdF  Concorsi»,
disponibile sui servizi di distribuzione digitale Google Play 
 

              Parte di provvedimento in formato grafico

 
     e App Store 
 

              Parte di provvedimento in formato grafico

 
     oppure scansionando con il proprio dispositivo mobile il QR code
presente sul citato portale. 
    2. Laddove non  diversamente  disciplinato  dal  presente  bando,
tutte le notifiche nei confronti dei concorrenti al concorso  saranno
effettuate a cura del Centro di Reclutamento della Guardia di finanza
esclusivamente   mediante   l'invio   di    apposite    comunicazioni
all'indirizzo di posta elettronica certificata (P.E.C.) utilizzato da
ogni candidato per la registrazione al portale di cui all'art. 3  del
presente bando di concorso. 
    E' onere dei candidati  verificare  che  tale  casella  di  posta
elettronica certificata resti sempre attiva sino  alla  pubblicazione
delle  graduatorie  finali  di   merito   sul   richiamato   portale.
L'Amministrazione che ha indetto il presente concorso non  si  assume
alcuna responsabilita'  per  la  mancata  notifica  di  provvedimenti
connessa all'inattivita' di detta casella postale. 
    3. Ove  non  diversamente  disposto,  eventuali  comunicazioni  o
istanze riguardanti la procedura concorsuale devono essere  inoltrate
all'indirizzo di posta elettronica certificata concorsoAM@pec.gdf.it 
                               Art. 29 
 
                   Trattamento dei dati personali 
 
    1. Ai sensi degli articoli 13 e 14 del regolamento  europeo  (UE)
2016/679  (di  seguito  RGPD)  si   rendono   agli   interessati   le
informazioni relative al trattamento dei dati  personali  forniti  in
sede di partecipazione al concorso  o,  comunque,  acquisiti  a  tale
scopo. 
    2. In relazione al trattamento dei dati si comunica che: 
      a) il titolare del trattamento dei dati personali e'  il  Corpo
della guardia di finanza, con sede in Roma, viale XXI Aprile, n.  51,
che puo' essere contattato agli  indirizzi  e-mail  urp@gdf.it  o  di
posta elettronica certificata urp.reclutamento@pec.gdf.it 
    Il «punto di contatto» del titolare e' il Centro di  reclutamento
della Guardia di finanza, con sede in Roma/Lido di Ostia,  via  delle
Fiamme  Gialle,  n.  18/22 -   e-mail:   rm0300001@gdf.it   -   posta
elettronica certificata rm0300000p@pec.gdf.it 
      b) il responsabile della protezione dei dati designato  per  il
Corpo della guardia di  finanza  puo'  essere  contattato  al  numero
06/442236053  o  agli  indirizzi  e-mail  rpd@gdf.it   o   di   posta
elettronica certificata rpd@pec.gdf.it 
      c) la comunicazione dei dati personali e' obbligatoria ai  fini
della valutazione dei requisiti  di  partecipazione  e  del  possesso
degli eventuali titoli previsti dalla presente  determinazione,  pena
l'esclusione dal concorso o dalla procedura di reclutamento; 
      d) il trattamento dei dati personali: 
        1) e' finalizzato: 
          allo   svolgimento   delle   procedure   di   selezione   e
all'instaurazione del rapporto di lavoro che trovano  base  giuridica
nel  decreto  legislativo  12  maggio  1995,  n.  199  e   successive
modificazioni, nel decreto legislativo 15  marzo  2010,  n.  66,  con
particolare riferimento all'art. 2151, comma 1, lettera  b),  nonche'
nel decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988,  n.  574,
con particolare riferimento all'art. 33; 
          alla tutela degli interessi dell'amministrazione presso  le
giurisdizioni ordinaria, amministrativa e contabile; 
        2) e' limitato a quanto «necessario per  l'esecuzione  di  un
compito d'interesse pubblico» (art. 6, paragrafo 1,  lettera  e,  del
RGPD) e, relativamente alle «categorie particolari di dati personali»
di cui all'art. 9 del RGPD (c.d. dati sensibili), per  l'assolvimento
degli obblighi «in materia di diritto del lavoro» (art. 9,  paragrafo
2, lettera b, del RGPD), i quali trovano base giuridica  nelle  leggi
e, nei casi previsti dalla legge, nei regolamenti che disciplinano le
procedure per l'accesso mediante concorso ai ruoli  e  alle  carriere
del Corpo della guardia di finanza. Il trattamento riguardera'  anche
i dati relativi a condanne penali e reati  di  cui  all'art.  10  del
RGPD; 
        3) avverra' a cura dei soggetti appositamente  autorizzati  e
istruiti, ivi compresi quelli facenti  parte  delle  Sottocommissioni
previste dal  presente  bando,  con  l'utilizzo  di  procedure  anche
informatizzate e con l'ausilio di apposita banca dati  automatizzata,
nei modi e nei limiti necessari per il perseguimento delle  finalita'
per cui i dati personali sono raccolti e successivamente trattati  e,
comunque, in conformita' a quanto previsto dall'art. 6, paragrafo  3,
del RGPD e dall'art. 2-ter del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.
196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n.  101.
Cio', anche in caso  di  eventuale  comunicazione  a  terzi  e  anche
all'eventuale successiva instaurazione del rapporto di lavoro, per le
finalita' inerenti alla gestione del rapporto stesso; 
        4) sara' effettuato, ai fini della tutela dei diritti e delle
liberta' degli interessati, mettendo in atto  le  misure  tecniche  e
organizzative adeguate per garantire  il  rispetto  dei  principi  di
liceita', correttezza e trasparenza, di limitazione della  finalita',
di minimizzazione  dei  dati,  di  esattezza,  di  limitazione  della
conservazione e d'integrita' e riservatezza, nonche' delle regole  in
materia di protezione dei dati personali, previste  dal  RGPD  e  dal
decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196; 
        5) potra' prevedere la diffusione dei dati personali nei casi
in cui sia previsto nell'ambito del presente bando ovvero da norme di
legge o  regolamento  e  comunicati  alle  amministrazioni  pubbliche
direttamente  interessate  allo  svolgimento  del  concorso  e   alla
posizione giuridico-economica o di impiego del candidato, nonche', in
caso di esito  positivo  del  concorso,  ai  soggetti  competenti  in
materia previdenziale; 
        6) potra' prevedere il trasferimento dei dati personali a  un
paese terzo o a una  organizzazione  internazionale  ai  sensi  delle
disposizioni previste all'art. 49, paragrafi 1, lettera d) e  4,  del
RGPD; 
      e) la conservazione dei dati personali  avverra'  nel  rispetto
della disciplina in tema di scarto  dei  documenti  d'archivio  delle
pubbliche  amministrazioni  e  relative  disposizioni  attuative   e,
comunque, sino al conseguimento  delle  finalita'  pubbliche  per  le
quali i dati sono trattati; 
      f) l'eventuale reclamo  potra'  essere  proposto  all'Autorita'
garante  per  la  protezione  dei  dati  personali,  in  qualita'  di
Autorita' di controllo. 
    3. Ai sensi del RGPD, il candidato - in qualita'  di  interessato
al trattamento dei dati personali che lo riguardano - ha diritto di: 
      a) accedere ai dati che lo riguardano, chiedere  la  rettifica,
l'integrazione, l'aggiornamento, la cancellazione dei  dati  erronei,
incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonche'  il
diritto di opporsi per motivi legittimi al loro trattamento. 
    L'esercizio dei  predetti  diritti  potra'  avvenire  presentando
istanza, anche  telematica,  al  «punto  di  contatto»  del  titolare
(Centro di reclutamento della Guardia di finanza); 
      b) proporre reclamo al  Garante  per  la  protezione  dei  dati
personali. 
        Roma, 10 febbraio 2022 
 
                                     Il Comandante generale: Zafarana 
                                                           Allegato 1 
 

              Parte di provvedimento in formato grafico

 
                                                           Allegato 2 
 

              Parte di provvedimento in formato grafico

 
                                                           Allegato 3 
 

              Parte di provvedimento in formato grafico

 
                                                           Allegato 4 
 

              Parte di provvedimento in formato grafico

 
                                                           Allegato 5 
 

              Parte di provvedimento in formato grafico

 
                                                           Allegato 6 
 

              Parte di provvedimento in formato grafico

 
                                                           Allegato 7 
 

              Parte di provvedimento in formato grafico

 
                                                           Allegato 8 
 

              Parte di provvedimento in formato grafico

 
                                                           Allegato 9 
 

              Parte di provvedimento in formato grafico

 
                                                          Allegato 10 
 

              Parte di provvedimento in formato grafico