Concorso per MINISTERO DELLA DIFESA

I testi riportati sono gratuiti e non hanno carattere di ufficialità: ai sensi di legge l'unico testo definitivo, che prevale in caso di discordanza, è quello pubblicato a mezzo stampa.

Concorso

Attenzione, il bando selezionato non è attivo, poichè è scaduto il termine per la presentazione della domanda


Tipologia Concorso
Tipologia Contratto
Posti 0
Fonte: Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana N. 15 del 22-02-2022
Sintesi: MINISTERO DELLA DIFESA CONCORSO (Scad. 24-03-2022) Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di cinque orchestrali presso la banda musicale dell'Aeronautica militare. ...
Ente: MINISTERO DELLA DIFESA
Regione: LAZIO
Provincia: ROMA
Comune: ROMA
Data di inserimento: 22-02-2022
Data Scadenza bando 24-03-2022
Condividi

MINISTERO DELLA DIFESA

CONCORSO (Scad. 24-03-2022)

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di cinque orchestrali presso la banda musicale dell'Aeronautica militare.

 
                        IL DIRETTORE GENERALE 
                      per il personale militare 
 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9  maggio  1994,
n. 487, recante «Norme sull'accesso  agli  impieghi  nelle  pubbliche
amministrazioni e le  modalita'  di  svolgimento  dei  concorsi,  dei
concorsi unici  e  delle  altre  forme  di  assunzione  nei  pubblici
impieghi» e successive modifiche e integrazioni; 
    Vista la legge 16 giugno 1998,  n.  191  recante  modifiche  alla
legge 15 maggio 1997, n. 127; 
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  28  dicembre
2000, n. 445, recante «Testo unico delle disposizioni  legislative  e
regolamentari  in  materia  di   documentazione   amministrativa»   e
successive modifiche e integrazioni; 
    Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165,  concernente
«Norme generali sull'ordinamento del  lavoro  alle  dipendenze  delle
amministrazioni pubbliche» e successive modifiche e integrazioni; 
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  14  novembre
2002, n. 313, recante «Testo unico delle disposizioni  legislative  e
regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe  delle
sanzioni amministrative dipendenti da reato e  dei  relativi  carichi
pendenti»; 
    Visto il decreto legislativo 30  giugno  2003,  n.  196,  recante
«Codice in materia  di  protezione  dei  dati  personali  e  relative
disposizioni  per   l'adeguamento   dell'ordinamento   nazionale   al
regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del  Consiglio,
del 27 aprile 2016, relativo alla protezione  delle  persone  fisiche
con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche'  alla  libera
circolazione di tali dati e che abroga la direttiva  n.  95/46/CE»  e
successive modifiche e integrazioni; 
    Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante «Codice
dell'amministrazione digitale» e successive modifiche e integrazioni; 
    Visto il decreto  legislativo  15  marzo  2010,  n.  66,  recante
«Codice  dell'ordinamento  militare»   e   successive   modifiche   e
integrazioni; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15  marzo  2010,
n. 90, recante  «Testo  unico  delle  disposizioni  regolamentari  in
materia  di  Ordinamento   militare»   e   successive   modifiche   e
integrazioni; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 novembre 2021
-registrato alla Corte dei conti il 1° dicembre 2021, foglio n. 3226-
concernente la sua nomina  a  direttore  generale  per  il  personale
militare; 
    Visto il decreto ministeriale 16 gennaio  2013  -registrato  alla
Corte dei conti il 1° marzo 2013,  registro  n.  1,  foglio  n.  390-
recante,  tra  l'altro,  struttura  ordinativa  e  competenze   della
Direzione generale per il personale militare; 
    Vista la legge 12 luglio 2010, n. 109, recante «Disposizioni  per
l'ammissione dei soggetti fabici nelle Forze armate e di polizia»; 
    Visto il decreto-legge 9 febbraio  2012,  n.  5,  convertito  con
modificazioni dalla legge 4 aprile 2012 n. 35 e in particolare l'art.
8 concernente semplificazioni per  la  partecipazione  a  concorsi  e
prove selettive; 
    Visto  il   decreto   ministeriale   4   giugno   2014,   recante
l'approvazione della  direttiva  tecnica  riguardante  l'accertamento
delle imperfezioni e infermita' che sono causa di  non  idoneita'  al
servizio militare e della direttiva tecnica riguardante i criteri per
delineare il profilo  sanitario  dei  soggetti  giudicati  idonei  al
servizio militare; 
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  17  dicembre
2015, n. 207, recante «Regolamento in materia di parametri fisici per
l'ammissione ai concorsi per  il  reclutamento  nelle  Forze  armate,
nelle Forze di polizia a ordinamento militare e civile  e  nel  Corpo
nazionale dei Vigili del fuoco, a norma della legge 12 gennaio  2015,
n. 2»; 
    Vista  la  direttiva  tecnica  edizione   2016   dell'Ispettorato
generale della sanita'  militare,  recante  «Modalita'  tecniche  per
l'accertamento e la verifica dei parametri fisici», emanata ai  sensi
del precitato decreto del Presidente  della  Repubblica  17  dicembre
2015, n. 207; 
    Visto  il  comma  4-bis   dell'art.   643   del   citato   Codice
dell'ordinamento militare,  introdotto  dal  decreto  legislativo  26
aprile 2016, n. 91, il quale  stabilisce  che  nei  concorsi  per  il
reclutamento del personale delle Forze armate i termini di  validita'
delle graduatorie finali  approvate,  ai  fini  dell'arruolamento  di
candidati risultati idonei ma non vincitori,  sono  prorogabili  solo
nei casi e nei termini previsti dallo stesso codice; 
    Visto il decreto legislativo  29  maggio  2017,  n.  94,  recante
«Disposizioni in materia di riordino dei ruoli e delle  carriere  del
personale delle Forze armate ai sensi dell'art. 1, comma  5,  secondo
periodo, della legge 31 dicembre 2012, n. 244.»; 
    Visto il decreto-legge 19 maggio  2020,  n.  34,  convertito  con
modificazioni dalla legge 17 luglio  2020,  n.  77,  recante  «Misure
urgenti in materia di salute,  sostegno  al  lavoro  e  all'economia,
nonche' di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da
COVID-19»  e  in  particolare  l'art.  259  recante  «Misure  per  la
funzionalita' delle Forze armate, delle Forze di polizia e del  Corpo
nazionale dei Vigili del fuoco in materia di  procedure  concorsuali»
la cui efficacia e' stata prorogata al 31  marzo  2022  dall'art.  1,
comma 8, lettera a, numero 2, del decreto-legge 31 dicembre 2021,  n.
228 recante «Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi»; 
    Visto  il   decreto   ministeriale   6   luglio   2020,   recante
«Prescrizioni tecniche per lo svolgimento delle procedure concorsuali
per l'accesso ai ruoli e alle qualifiche delle  Forze  armate,  delle
Forze di polizia, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco,  volte  a
prevenire possibili fenomeni di diffusione del contagio da  COVID-19»
e successive modifiche e integrazioni; 
    Vista la legge 16 settembre 2021, n. 126, recante «Conversione in
legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 luglio  2021,  n.  105
recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da
COVID-19 e per l'esercizio  in  sicurezza  di  attivita'  sociali  ed
economiche» e successive modifiche e integrazioni; 
    Vista la legge 30 dicembre 2021, n.  234,  recante  «Bilancio  di
previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2022  e  bilancio
pluriennale per il triennio 2022-2024»; 
    Visto il foglio n. 20463 del 3 febbraio  2021  con  il  quale  lo
Stato Maggiore della difesa ha definito il piano delle assunzioni per
l'anno 2021; 
    Vista la lettera dello Stato  Maggiore  dell'aeronautica  del  19
novembre  2021  concernente  gli  elementi  di   programmazione   per
l'emanazione del bando di concorso  per  il  reclutamento  di  cinque
orchestrali della banda musicale; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                          Posti a concorso 
 
    1. E' indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami,  per  il
reclutamento  di  cinque  orchestrali  presso   la   banda   musicale
dell'Aeronautica militare cosi' suddivisi: 
      a) un posto di maresciallo 2^ classe per il seguente strumento: 
        2° sassofono tenore in Sib - 3^ parte A; 
      b) un posto di maresciallo 1^ classe per il seguente strumento: 
        1° trombone tenore - 1^ parte B; 
      c) un posto di maresciallo 1^ classe per il seguente strumento: 
        2^ tromba in Sib - 2^ parte A; 
      d) un posto di maresciallo 1^ classe per il seguente strumento: 
        2° flicorno soprano in Sib - 2^ parte A; 
      e) un posto di primo maresciallo per il seguente strumento: 
        1° corno in Fa-Sib - 1^ parte A. 
    2. Resta impregiudicata per  l'Amministrazione  della  difesa  la
facolta', esercitabile in qualunque momento, di revocare il  presente
bando  di  concorso,  variare  il  numero  dei   posti,   modificare,
annullare, sospendere  o  rinviare  lo  svolgimento  delle  attivita'
concorsuali previste nei successivi articoli o  l'incorporamento  dei
vincitori, in ragione di  esigenze  attualmente  non  valutabili  ne'
prevedibili, ovvero in applicazione di leggi di bilancio dello  Stato
o finanziarie o di disposizioni di contenimento della spesa pubblica.
In tal caso, ove necessario, l'Amministrazione della difesa ne  dara'
immediata comunicazione nel sito www.difesa.it che  avra'  valore  di
notifica a tutti gli effetti per gli interessati.  In  ogni  caso  la
stessa Amministrazione provvedera'  a  darne  comunicazione  mediante
avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana
- 4ª Serie speciale e sul portale dei concorsi secondo  le  modalita'
riportate nel successivo art. 5. 
    3. Nel caso in cui  l'Amministrazione  eserciti  la  potesta'  di
auto-organizzazione prevista dal comma precedente, non  sara'  dovuto
alcun rimborso pecuniario ai candidati circa  eventuali  spese  dagli
stessi sostenute per la partecipazione alle selezioni concorsuali. 
    4. La Direzione generale per il Personale  militare  si  riserva,
altresi', la facolta',  nel  caso  di  eventi  avversi  di  carattere
eccezionale che impediscano oggettivamente a un rilevante  numero  di
candidati  di  presentarsi  nei  tempi  e  nei  giorni  previsti  per
l'espletamento delle prove  concorsuali,  di  prevedere  sessioni  di
recupero delle prove stesse. In tal caso, sara' dato avviso nel  sito
www.difesa.it/concorsi nonche' nel portale dei concorsi  on-line  del
Ministero della difesa di cui all'art. 3, definendone  le  modalita'.
Il citato avviso avra' valore di notifica a tutti gli effetti  e  per
tutti gli interessati. 
                               Art. 2 
 
               Requisiti per l'ammissione al concorso 
 
    1. Per la partecipazione al concorso i candidati devono possedere
i seguenti requisiti: 
      a) essere cittadini italiani; 
      b) aver conseguito o essere in grado di conseguire, al  termine
dell'anno scolastico 2021-2022, il diploma di  istruzione  secondaria
di secondo grado di durata quinquennale o quadriennale integrato  dal
corso  annuale  previsto  per  l'ammissione  ai  corsi   universitari
dall'art. 1 della  legge  11  dicembre  1969,  n.  910  e  successive
modificazioni. Il candidato che ha conseguito  il  titolo  di  studio
all'estero dovra' documentarne  l'equipollenza  ovvero  l'equivalenza
secondo la procedura prevista dall'art. 38  del  decreto  legislativo
n. 165/2001, la cui modulistica  e'  disponibile  sul  sito  web  del
Dipartimento            della            funzione            pubblica
(http://www.funzionepubblica.gov.it/articolo/dipartimento/22-02-2016/
modulo-la-richiesta-dellequivalenza-del-titolo-di-studio-stranieri).
Il candidato che non sia ancora  in  possesso  del  provvedimento  di
equipollenza o equivalenza dovra' dichiarare di  aver  presentato  la
relativa richiesta; 
      c) godere dei diritti civili e politici; 
      d) aver compiuto il 18° anno di eta' e  non  aver  superato  il
giorno di compimento del 40° anno di eta' alla data di  scadenza  del
termine di presentazione delle domande. Il predetto massimo limite di
eta' e' elevato di cinque anni per i militari delle  Forze  armate  e
dei corpi di polizia in attivita' di servizio.  Per  gli  orchestrali
della banda musicale dell'Aeronautica militare che concorrono per una
parte superiore a quella di  appartenenza  si  prescinde  dal  limite
massimo di eta'; 
      e) aver conseguito in  un  conservatorio  statale  o  in  altro
analogo istituto legalmente riconosciuto il diploma nello strumento o
negli strumenti per il/i quale/i concorrono o in uno strumento affine
di cui all'allegato A, che costituisce parte integrante del  presente
bando; 
      f) essere riconosciuti in possesso  dell'idoneita'  psicofisica
ed attitudinale al servizio  incondizionato  quale  sottufficiale  in
servizio permanente. Tale idoneita' sara' accertata con le  modalita'
previste ai successivi articoli 11 e 12; 
      g)  non  essere  stati  destituiti,  dispensati  o   dichiarati
decaduti dall'impiego in una pubblica amministrazione, licenziati dal
lavoro alle dipendenze di  pubbliche  amministrazioni  a  seguito  di
procedimento   disciplinare,   ovvero   prosciolto,   d'autorita'   o
d'ufficio,  da  precedente  arruolamento  nelle  Forze  armate  o  di
Polizia,  ad   esclusione   dei   proscioglimenti   per   inidoneita'
psicofisica; 
      h) non essere stati condannati per delitti non  colposi,  anche
con  sentenza  di  applicazione  della  pena  su  richiesta,  a  pena
condizionalmente sospesa o con decreto penale di condanna, ovvero non
essere in atto  imputati  in  procedimenti  penali  per  delitti  non
colposi; 
      i) non essere stati sottoposti a misure di prevenzione; 
      j) aver tenuto condotta incensurabile; 
      k)  non  aver  tenuto   comportamenti   nei   confronti   delle
istituzioni  democratiche  che  non  diano  sicuro   affidamento   di
scrupolosa fedelta' alla Costituzione repubblicana e alle ragioni  di
sicurezza dello Stato; 
      l) aver riportato esito negativo agli accertamenti  diagnostici
per l'abuso di alcool, per l'uso, anche saltuario od  occasionale  di
sostante stupefacenti, nonche' per l'utilizzo di sostanze  psicotrope
a scopo non terapeutico. Tale requisito verra' verificato nell'ambito
degli accertamenti sanitari; 
      m) se candidati di sesso maschile non  aver  prestato  servizio
sostitutivo civile ai sensi dell'art.  15,  comma  7  della  legge  8
luglio 1998, n. 230  a  meno  che  non  abbiano  presentato  apposita
dichiarazione irrevocabile di rinuncia allo status  di  obiettore  di
coscienza presso l'Ufficio nazionale per il servizio civile non prima
che siano decorsi almeno cinque anni dalla data  in  cui  sono  stati
collocati  in  congedo,  come  disposto  dall'art.  636  del  decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66. 
    2. Gli appartenenti ai ruoli dei marescialli e sergenti, al ruolo
dei volontari in servizio  permanente  e  i  volontari  in  ferma  in
servizio per partecipare al concorso, oltre a possedere  i  requisiti
indicati al precedente comma 1, dovranno: 
      a) non aver riportato sanzioni disciplinari  piu'  gravi  della
consegna nell'ultimo biennio o nel periodo di  servizio  prestato  se
inferiore a due anni; 
      b) essere in possesso della qualifica non  inferiore  a  «nella
media» o giudizio corrispondente nell'ultimo biennio o nel periodo di
servizio prestato se inferiore a due anni. 
    3. I requisiti  prescritti  per  la  partecipazione  al  concorso
devono  essere  posseduti  alla  data  di  scadenza  del  termine  di
presentazione delle domande indicato al successivo art. 4, comma 1 ed
essere mantenuti, fatta eccezione per  l'eta',  fino  alla  nomina  a
orchestrale della  banda  musicale  dell'Aeronautica  militare,  pena
l'esclusione  dal  concorso  o  dalla   frequenza   del   corso   con
provvedimento del direttore generale per il personale militare  o  di
autorita'  da  lui  delegata.  L'accertamento,  anche  successivo  al
reclutamento,  della  mancanza  di   uno   dei   predetti   requisiti
comportera' la decadenza di diritto dall'arruolamento volontario. 
    4. I candidati in servizio nominati vincitori del concorso di cui
al precedente art. 1, comma 1, saranno ammessi  al  rispettivo  corso
militare e di istruzione tecnico - professionale previo rilascio, nei
casi previsti dalla normativa vigente, del  nulla  osta  della  Forza
armata/Corpo armato d'appartenenza. 
    5. Tutti i candidati partecipano con riserva alle  prove  e  agli
accertamenti previsti dal presente bando di concorso. 
                               Art. 3 
 
       Portale dei concorsi on-line del Ministero della difesa 
 
    1. La procedura relativa ai concorsi di cui all'art. 1,  comma  1
del presente bando viene gestita  tramite  il  portale  dei  concorsi
on-line del  Ministero  della  difesa  (da  ora  in  poi  «portale»),
raggiungibile attraverso  il  sito  internet  www.difesa.it,  sezione
Focus «Concorsi on-line» ovvero  collegandosi  direttamente  al  sito
«https://concorsi.difesa.it». 
    2. Attraverso detto portale, i candidati potranno  presentare  la
domanda di partecipazione e ricevere  con  le  modalita'  di  cui  al
successivo art. 5 le successive comunicazioni inviate dalla Direzione
generale per il personale militare. 
    3. Per usufruire  dei  servizi  offerti  dal  portale,  ai  sensi
dell'art. 24 del  decreto-legge  n.  76/2020,  i  candidati  dovranno
essere in  possesso  di  credenziali  rilasciate  da  un  gestore  di
identita' digitale nell'ambito  del  Sistema  pubblico  di  identita'
digitale (SPID), carta d'identita' elettronica (CIE), carta nazionale
dei servizi (CNS). 
    4. La  progressiva  conclusione  degli  adeguamenti  sistemistici
necessari garantira' la  disponibilita'  di  tutte  le  modalita'  di
accesso sopraindicate. 
    5. Sempre  tramite  il  portale  dei  concorsi  i  comandi  degli
enti/reparti di appartenenza  dovranno  produrre  l'attestazione  dei
requisiti di partecipazione di cui al successivo art. 6, lettere c) e
d).  A  tal  fine  riceveranno  all'indirizzo  di  posta  elettronica
istituzionale inserito dai candidati nella domanda di  partecipazione
un'email riportante le informazioni per l'accesso alla specifica area
dedicata nella quale  troveranno  l'elenco  della  documentazione  da
produrre per il personale loro dipendente. 
                               Art. 4 
 
                      Domanda di partecipazione 
 
    1. Previo accesso al proprio profilo  sul  portale,  i  candidati
compilano e inoltrano  la  domanda  di  partecipazione  al  concorso,
secondo le modalita' descritte ai commi successivi, entro il  termine
perentorio di trenta giorni  decorrenti  da  quello  successivo  alla
pubblicazione del presente bando di concorso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale. 
    2. I concorrenti devono accedere al proprio profilo sul  portale,
scegliere il concorso al  quale  intendono  partecipare  e  compilare
on-line la domanda. Il sistema informatico salva automaticamente  nel
profilo on-line una bozza della candidatura all'atto del passaggio ad
una  successiva  pagina  della  domanda,  ferma  la   necessita'   di
completarla e/o inoltrarla entro il termine di presentazione  di  cui
al precedente comma 1. 
    3. Nella domanda di partecipazione i candidati devono indicare  i
loro dati anagrafici, le  informazioni  attestanti  il  possesso  dei
requisiti di partecipazione, i titoli che danno  luogo  a  riserva  o
preferenza a parita' di punteggio,  nonche'  il  recapito  presso  il
quale intendono ricevere gli eventuali provvedimenti  di  esclusione,
fatto salvo per le altre comunicazioni quanto disposto ai  sensi  del
successivo art. 5. 
    4. Terminata la compilazione della domanda, i candidati procedono
all'inoltro al sistema informatico centrale di  acquisizione  on-line
senza uscire dal proprio profilo, per poi ricevere una  comunicazione
a  video  e,  successivamente,  un  messaggio  di  posta  elettronica
dell'avvenuta  acquisizione.  Con  l'inoltro  della  candidatura   il
sistema generera' una ricevuta della stessa che riporta tutti i  dati
inseriti  in  sede  di  compilazione.  Tale  ricevuta,   che   verra'
automaticamente salvata ed  eventualmente  aggiornata  a  seguito  di
integrazioni e/o modifica da parte dell'utente,  nell'area  personale
del profilo utente nella sezione  «i  miei  concorsi»,  sara'  sempre
disponibile per le esigenze del candidato e dovra' essere esibita  e,
ove  richiesto,  consegnata  alla  presentazione  agli   accertamenti
sanitari. 
    5. I candidati potranno integrare o modificare quanto  dichiarato
nella domanda di partecipazione ovvero revocare la  stessa  entro  il
termine di scadenza previsto per la presentazione della stessa. 
    6. Con l'inoltro telematico della domanda, il candidato, oltre  a
manifestare esplicitamente il consenso alla raccolta e al trattamento
dei  dati  personali  che  lo  riguardano  e   che   sono   necessari
all'espletamento dell'iter  concorsuale,  compresa  la  verifica  dei
requisiti di partecipazione per il tramite  degli  organi  competenti
e/o dipendenti, si assume la responsabilita' penale  circa  eventuali
dichiarazioni  mendaci,  ai  sensi  dell'art.  76  del  decreto   del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. 
    Con l'invio della domanda, secondo  le  modalita'  descritte,  si
conclude la procedura di presentazione della stessa  e  si  intendono
acquisiti i dati sui quali l'Amministrazione effettuera' la  verifica
del possesso dei requisiti di partecipazione al concorso nonche'  dei
titoli preferenziali. 
    7. Le domande di partecipazione  inoltrate  con  qualsiasi  altro
mezzo  diverso  da  quello  sopraindicato,  non  saranno   prese   in
considerazione e  il  candidato  non  sara'  ammesso  alla  procedura
concorsuale. 
    8. In caso di avaria temporanea del sistema informatico  centrale
che si verificasse durante il periodo previsto per  la  presentazione
delle  domande,  l'Amministrazione  si  riserva  di  posticipare   il
relativo termine di scadenza per un numero di giorni pari a quelli di
mancata operativita' del sistema. Dell'avvenuto  ripristino  e  della
proroga del termine per la presentazione  delle  domande  sara'  data
notizia con avviso pubblicato nel sito www.difesa.it e  nel  portale,
secondo quanto previsto dal successivo art. 5. 
    In tal caso, la  data  relativa  al  possesso  dei  requisiti  di
partecipazione indicata al precedente art. 2, comma 3 resta  comunque
fissata all'originario termine di scadenza per la presentazione delle
domande stabilito al precedente comma 1. 
    9. Qualora l'avaria del  sistema  informatico  sia  tale  da  non
consentire  un  ripristino  della  procedura  in  tempi  rapidi,   la
Direzione generale per il personale militare provvedera' a  informare
i candidati con avviso pubblicato sul  sito  www.difesa.it  circa  le
determinazioni adottate al riguardo. 
    10. Per i militari in servizio il sistema provvedera' a informare
i  comandi  degli  enti/reparti  d'appartenenza,  tramite   messaggio
all'indirizzo di posta elettronica istituzionale (non  PEC)  indicata
dal candidato in sede di compilazione  della  domanda,  dell'avvenuta
presentazione della stessa da parte  del  personale  alle  rispettive
dipendenze e a trasmettere ai suddetti Comandi copia della domanda di
partecipazione. I candidati dovranno verificare l'avvenuta  ricezione
del predetto messaggio e l'avvenuta acquisizione  della  copia  della
domanda di partecipazione da parte dei comandi degli enti/reparti  di
appartenenza  che  provvederanno  agli   adempimenti   previsti   dal
successivo art. 6. 
    11. Successivamente alla scadenza del  termine  di  presentazione
della  domanda   di   partecipazione   al   concorso,   dichiarazioni
integrative o modificative rispetto a quanto dichiarato nella domanda
stessa gia' inoltrata potranno essere trasmesse dai candidati con  le
modalita' indicate nel successivo art. 5. 
    12. I titoli di merito non dovranno essere  indicati  e  allegati
nella  domanda  di  partecipazione  ma  dovranno  essere   consegnati
esclusivamente secondo le modalita' previste nell'art. 14 del bando. 
                               Art. 5 
 
                    Comunicazioni con i candidati 
 
    1. Tramite il proprio profilo nel portale,  il  candidato  accede
alla  sezione  relativa  alle  comunicazioni,  suddivisa  in  un'area
pubblica, relativa alle comunicazioni di carattere collettivo (avvisi
di modifica del bando, calendari di svolgimento delle prove  previste
dall'iter concorsuale e variazioni delle date, ecc.),  e  in  un'area
privata,  relativa  alle  comunicazioni  di  carattere  personale.  I
candidati ricevono  notizia  della  presenza  di  tali  comunicazioni
mediante  messaggio  di  posta  elettronica,  inviato   all'indirizzo
fornito in fase di registrazione, ovvero mediante sms. 
    Le  comunicazioni  di  carattere  collettivo  inserite  nell'area
pubblica del portale hanno valore di notifica a tutti gli  effetti  e
nei confronti di tutti i candidati. Tali comunicazioni saranno  anche
pubblicate nel sito www.difesa.it 
    Le comunicazioni di carattere personale potranno  essere  inviate
ai  candidati  anche  con  messaggio  di  posta  elettronica,   posta
elettronica certificata (se dichiarata dai concorrenti nella  domanda
di partecipazione), con lettera raccomandata o telegramma. 
    2. Successivamente alla data  di  scadenza  del  termine  per  la
presentazione delle domande, eventuali  variazioni  e/o  integrazioni
della domanda di partecipazione al concorso relative alla  residenza,
al recapito, all'indirizzo di posta elettronica e/o posta elettronica
certificata, al numero  di  utenza  di  telefonia  fissa  e/o  mobile
nonche'  variazioni  relative  alla  propria  posizione  giudiziaria,
possono  essere  inviate  a  mezzo  e-mail  all'indirizzo  di   posta
elettronica istituzionale persomil@persomil.difesa.it o all'indirizzo
di posta  certificata  persomil@postacert.difesa.it  e  all'indirizzo
r1d1s5@persomil.difesa.it indicando il concorso al quale partecipano.
Non saranno prese in considerazione variazioni riguardanti l'omessa o
l'incompleta indicazione dei titoli di preferenza ancorche' posseduti
entro i termini di scadenza di cui al precedente  art.  4,  comma  1,
eccezion fatta per i soli candidati che conseguiranno  il  titolo  di
studio di cui al precedente art. 2, comma  1,  lettera  b)  nell'anno
scolastico 2021-2022. 
    A tutte le comunicazioni di cui al presente comma dovra' comunque
essere allegata copia per immagine  (file  formato  PDF  e  JPEG  con
dimensione massima di  3  Mb)  di  un  valido  documento  d'identita'
rilasciato da un'Amministrazione dello Stato. 
    3. I  candidati  che  successivamente  alla  presentazione  della
domanda di partecipazione al  concorso  sono  incorporati  presso  un
reparto/ente militare devono  informare  il  competente  ufficio  del
medesimo reparto/ente circa  la  partecipazione  al  concorso.  Detto
ufficio provvedera' agli adempimenti previsti al successivo art. 6. 
    4.  Resta  a  carico  del  candidato  la  responsabilita'   circa
eventuali  disguidi  derivanti   da   errate,   mancate   o   tardive
comunicazioni da parte del medesimo, di variazioni dell'indirizzo  di
posta elettronica ovvero del numero di utenza di telefonia mobile  da
parte dei candidati. 
                               Art. 6 
 
               Adempimenti degli enti/reparti militari 
 
    1. Il sistema  provvedera'  a  informare  i  comandi/reparti/enti
d'appartenenza per i candidati militari in servizio tramite messaggio
all'indirizzo di posta elettronica istituzionale (non PEC),  indicato
dal candidato in sede di compilazione  della  domanda,  dell'avvenuta
presentazione della stessa da parte  del  personale  alle  rispettive
dipendenze. 
    2. I suddetti enti, in base alle rispettive  competenze,  per  il
personale in servizio dovranno: 
      a) verificare se  il  candidato,  alla  data  di  scadenza  del
termine utile per la presentazione delle  domande  di  ammissione  al
concorso, e' in possesso dei requisiti prescritti al precedente  art.
2, comma 1, lettere b), d), e) e comma 2, lettere  a)  e  b).  Se  il
candidato non risulta in possesso dei predetti requisiti, gli  stessi
Comandi  dovranno  inviare  agli  indirizzi  di   posta   elettronica
r1d1s5@persomil.difesa.it  e   persomil@persomil.difesa.it   (o,   in
alternativa a quest'ultimo, persomil@postacert.difesa.it), il modello
in allegato B, che costituisce parte integrante del  presente  bando,
debitamente  compilato  e  corredato  dal  documento  comprovante  la
mancanza dei requisiti di cui trattasi, alla Direzione  generale  per
il personale militare, entro il 3°  giorno  successivo  a  quello  di
scadenza del termine di presentazione delle domande; 
      b) predisporre per ogni militare partecipante  al  concorso  un
unico file, in formato PDF, contenente: 
        la  documentazione  matricolare  aggiornata  alla   data   di
scadenza del bando; 
        la documentazione valutativa raccolta in  ordine  cronologico
riferita a tutto il periodo  di  servizio  prestato  antecedentemente
alla data di scadenza del  termine  di  presentazione  delle  domande
(solo gli ultimi due anni o periodo di servizio prestato se inferiore
a due anni); 
      c) informare, in caso di trasferimento del candidato, il  nuovo
ente di destinazione della partecipazione del militare  al  concorso.
L'Ente di nuova destinazione assumera' la  competenza  per  tutte  le
successive incombenze relative alla procedura concorsuale; 
      d) comunicare tempestivamente alla Direzione  generale  per  il
personale militare  ogni  variazione  riguardante  la  posizione  del
candidato (trasferimento, instaurazione di procedimenti  disciplinari
e penali, collocamento in congedo, ecc.). 
    3. La Direzione generale per il personale militare,  per  i  soli
candidati risultati idonei alle prove di cui all'art.  13,  chiedera'
ai rispettivi enti di trasmettere il suddetto file in formato PDF che
dovra' essere trasmesso esclusivamente a mezzo posta elettronica agli
indirizzi di cui al precedente comma 2, lettere a)  nei  termini  che
saranno indicati. 
                               Art. 7 
 
                             Commissioni 
 
    1. Con decreti del direttore generale per il personale militare o
di  autorita'  da  lui  delegata   saranno   nominate   le   seguenti
commissioni: 
      a) commissione esaminatrice; 
      b) commissione per l'accertamento sanitario; 
      c) commissione per l'accertamento attitudinale. 
    2. La commissione esaminatrice di  cui  al  precedente  comma  1,
lettera a) sara' composta da: 
      a) un generale dell'Aeronautica in  servizio  permanente  o  in
ausiliaria da non oltre tre anni, presidente; 
      b) il maestro direttore della banda  musicale  dell'Aeronautica
militare o della banda musicale di altra  Forza  armata  o  corpo  di
Polizia, membro; 
      c)  un  professore  di   strumentazione   per   banda   di   un
conservatorio statale o un maestro diplomato  in  strumentazione  per
banda, membro; 
      d) un dipendente civile del Ministero della difesa appartenente
alla terza area funzionale, segretario (senza diritto al voto). 
    3.  La  commissione  per  l'accertamento  sanitario  di  cui   al
precedente comma 1, lettera b) sara' composta da: 
      a) un ufficiale  superiore  medico  dell'Aeronautica  militare,
presidente; 
      b) due ufficiali medici dell'Aeronautica militare di grado  non
inferiore a capitano, o grado corrispondente, membri; 
      c) un sottufficiale dell'Aeronautica militare  appartenente  al
ruolo marescialli senza diritto di voto, segretario. 
    La commissione si  avvarra'  del  supporto  di  ufficiali  medici
dell'Aeronautica militare o di medici specialisti esterni. 
    4. La commissione  per  l'accertamento  attitudinale  di  cui  al
precedente comma 1, lettera c) sara' composta da: 
      a)   un   ufficiale   superiore   dell'Aeronautica    militare,
presidente; 
      b)  due  ufficiali  con  qualifica  di  perito  in  materia  di
selezione attitudinale o  specialisti  in  selezione  attitudinale  o
psicologi, ovvero funzionari  sanitari  psicologi  appartenenti  alla
terza area funzionale del Ministero della difesa, membri; 
      c) un sottufficiale dell'Aeronautica militare  appartenente  al
ruolo marescialli senza diritto di voto, segretario. 
    La commissione si avvarra' del supporto di ufficiali  specialisti
in selezione attitudinale. 
                               Art. 8 
 
                      Svolgimento del concorso 
 
    1. Lo svolgimento del concorso prevede: 
      a) prova di preselezione (eventuale); 
      b) accertamento sanitario; 
      c) accertamento attitudinale; 
      d) prove pratiche di esecuzione e teoriche; 
      e) valutazione dei titoli di merito. 
    2. Per sostenere le prove e gli accertamenti  previsti  dall'iter
concorsuale il candidato dovra' esibire, all'atto della presentazione
presso le sedi di svolgimento delle citate prove e  accertamenti,  un
documento  di  identita'  in  corso  di  validita',   rilasciato   da
un'amministrazione dello Stato. 
    3. I candidati che non si presenteranno  alle  prove  concorsuali
nei termini stabiliti per cause di cui l'Amministrazione della difesa
non puo' essere  ritenuta  responsabile,  non  saranno  ammessi  alle
predette prove e quindi verranno esclusi dal concorso senza ulteriori
comunicazioni. 
                               Art. 9 
 
                        Prova di preselezione 
 
    1. L'Amministrazione della difesa, in presenza  di  un  rilevante
numero di domande di partecipazione al concorso, potra' far  svolgere
la prova di preselezione. 
    Per le modalita' di svolgimento della prova saranno osservate  le
disposizioni dell'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica
9 maggio 1994, n. 487 riportate nell'allegato C. 
    2. Sara' cura della Direzione generale per il personale  militare
comunicare a ciascun candidato la data  dell'eventuale  effettuazione
della prova, mediante le modalita' previste nell'art. 5 del bando. 
                               Art. 10 
 
             Documentazione da produrre per l'ammissione 
             agli accertamenti sanitario e attitudinale 
 
    1. I candidati ammessi agli accertamenti sanitario e attitudinale
dovranno  presentarsi  presso  l'Istituto  di  medicina  aerospaziale
dell'Aeronautica militare «Aldo di Loreto» sito in via Piero  Gobetti
n. 2 - Roma,  per  gli  accertamenti  psicofisici  e  successivamente
presso il  Centro  di  selezione  dell'Aeronautica  militare  in  via
Tenente Colonello Di  Trani,  Guidonia  (RM)  per  essere  sottoposti
all'accertamento attitudinale. 
    2. L'ordine  di  convocazione,  la  sede,  la  data  e  l'ora  di
svolgimento dei suddetti  accertamenti  saranno  resi  noti  mediante
avviso, con valore di notifica  a  tutti  gli  effetti,  consultabile
nell'area pubblica del portale,  nonche'  nei  siti  www.difesa.it  e
www.aeronautica.difesa.it 
    3.  Gli  assenti  saranno  considerati  rinunciatari  e  pertanto
esclusi dal concorso, salvo quanto previsto al  successivo  art.  17,
comma 3. 
    4. Per essere sottoposti all'accertamento sanitario, i  candidati
dovranno   sottoscrivere,   all'atto   della   presentazione   presso
l'Istituto di  medicina  aerospaziale  dell'Aeronautica  militare  di
Roma, la dichiarazione di consenso  informato  all'effettuazione  del
protocollo diagnostico e di informazione  sui  protocolli  vaccinali,
secondo  quanto  indicato  nell'allegato  D,  che  costituisce  parte
integrante   del   presente   bando,   e   consegnare   la   seguente
documentazione: 
      a) certificato rilasciato dal medico di medicina  generale  (ai
sensi dell'art. 25 della legge 23 dicembre 1978 n.  833)  secondo  il
modello rinvenibile all'allegato E del bando. Tale certificato dovra'
avere una data  non  anteriore  a  tre  mesi  rispetto  a  quella  di
presentazione; 
      b)  referto  attestante   l'esito   negativo   del   test   per
l'accertamento  della  positivita'  per  anticorpi  per   HIV;   tale
certificato per essere ritenuto valido deve essere rilasciato in data
non anteriore a tre mesi dal  giorno  stabilito  per  l'effettuazione
dell'accertamento sanitario; 
      c) referto degli esami di cui al sottostante elenco, effettuati
in  data  non  anteriore  a  tre  mesi  dal  giorno   stabilito   per
l'effettuazione degli accertamenti psico-fisici e sanitari: 
        markers virali anti HAV, HbsAg, anti HBs,  anti  HBc  e  anti
HVC; 
        emocromo con formula, VES, glicemia, creatininemia, ALT, AST,
GGT,  bilirubina  totale   e   frazionata,   colesterolemia   totale,
trigliceridemia; 
      d) ai soli  fini  dell'eventuale  successivo  impiego,  referto
concernente   il   dosaggio   quantitativo   del   glucosio-6-fosfato
deidrogenasi (G6PD) eseguito sulle emazie ed espresso in  termini  di
percentuale di attivita' enzimatica. I candidati riconosciuti affetti
da carenza accertata, totale o parziale, dell'enzima  G6PD,  dovranno
rilasciare   la   dichiarazione   di    ricevuta    informazione    e
responsabilizzazione di cui all'allegato F. 
    In caso di  mancata  presentazione  del  referto  di  analisi  di
laboratorio concernente il dosaggio quantitativo del  G6PD,  ai  fini
della definizione della caratteristica  somato-funzionale  AV-EI,  al
coefficiente attribuito sara' aggiunta la dicitura «deficit  di  G6PD
non definito». 
    I candidati di sesso  femminile,  in  aggiunta  a  quanto  sopra,
dovranno consegnare anche: 
      ecografia pelvica, con relativo referto, eseguita in  data  non
anteriore  a  tre  mesi  dal  giorno  stabilito  per  l'effettuazione
dell'accertamento sanitario; 
    I certificati/referti di cui alle precedenti lettere b)  e  c)  e
d), nonche' dell'ecografia pelvica dovranno essere rilasciati da  una
struttura sanitaria pubblica, anche militare, o  privata  accreditata
con il Servizio  sanitario  nazionale  (SSN).  In  quest'ultimo  caso
dovra' essere prodotto anche certificato in originale attestante  che
trattasi  di  struttura  sanitaria  accreditata  presso  il  Servizio
sanitario nazionale. 
    5. I certificati/referti devono essere  consegnati  in  originale
ovvero in copia resa conforme nei termini di legge. Se gli  originali
sono gia' in possesso  dell'amministrazione  e  ancora  in  corso  di
validita' secondo i relativi limiti temporali indicati al  precedente
comma  4,  il  candidato  dovra'  indicare  l'ente  che  detiene   la
documentazione in originale,  utilizzando  la  dichiarazione  di  cui
all'allegato G, che costituisce parte integrante del presente bando. 
    6. La mancata presentazione anche di uno  soltanto  dei  suddetti
certificati/referti,  ovvero  la  non   conformita'   degli   stessi,
determinera'  la  non  ammissione  all'accertamento  sanitario  e  la
conseguente esclusione dal concorso. 
                               Art. 11 
 
                       Accertamento sanitario 
 
    1. I candidati,  previa  sottoscrizione  della  dichiarazione  di
consenso informato all'effettuazione del protocollo diagnostico e  di
informazione sui protocolli  vaccinali  secondo  il  modello  di  cui
all'allegato D, saranno sottoposti, da parte della commissione di cui
al precedente art. 7, comma 1, lettera b), all'accertamento sanitario
al  fine  di  constatare  il  possesso  dell'idoneita'  al   servizio
permanente quale maresciallo  del  ruolo  musicisti  dell'Aeronautica
militare. 
    2. L'idoneita' psicofisica dei candidati sara'  definita  tenendo
conto sia del vigente elenco delle imperfezioni  e  delle  infermita'
che sono causa di inidoneita' al servizio militare e delle  direttive
tecniche riguardanti l'accertamento delle imperfezioni  e  infermita'
che sono causa di non idoneita' al servizio militare  e  criteri  per
delineare il profilo  sanitario  dei  soggetti  giudicati  idonei  al
servizio militare, approvate con il  decreto  Ministeriale  4  giugno
2014 citato nelle premesse. 
    3. I candidati devono, altresi', rientrare nei valori limite  dei
parametri fisici correlati alla  composizione  corporea,  alla  forza
muscolare e alla massa metabolicamente attiva riportati nell'art. 587
del decreto del Presidente della Repubblica  15  marzo  2010,  n.  90
cosi' come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica  17
dicembre 2015, n. 207, accertati con  le  modalita'  riportate  nella
direttiva tecnica emanata  dall'Ispettorato  generale  della  sanita'
militare citata in premessa. La verifica dei parametri correlati alla
massa corporea non sara' effettuata per i candidati in servizio nelle
Forze armate. 
    4.  La   citata   commissione   medica,   presa   visione   della
documentazione sanitaria  di  cui  al  precedente  art.  10  prodotta
dall'interessato, sottoporra' i candidati a: 
      per i soli candidati di sesso femminile: test di gravidanza. In
caso di accertato stato di gravidanza non si potra'  in  nessun  caso
procedere  agli  accertamenti  di  cui  al  successivo  alinea  e  si
applichera' quanto previsto dal comma 8 del presente articolo; 
      per tutti i candidati, tranne quelli per cui ricorre il caso di
cui al precedente alinea,  l'effettuazione  del  seguente  protocollo
diagnostico: 
        a) visita cardiologica con E.C.G.; 
        b) visita oculistica; 
        c) visita otorinolaringoiatrica con esame audiometrico; 
        d) visita psichiatrica; 
        e) analisi delle urine per la ricerca dei seguenti cataboliti
urinari di sostanza stupefacenti e/o psicotrope: amfetamine, cocaina,
oppiacei,  cannabinoidi  e  barbiturici.  In  caso  di   positivita',
disporra' sul medesimo campione di test di conferma (gascromatografia
con spettrometria di massa); 
        f) analisi completa delle urine con esame del sedimento; 
        g) accertamenti volti alla verifica per l'abuso di alcool; 
        h) visita  medica  generale:  in  tale  sede  la  commissione
giudichera' inidoneo il  candidato  che  presenti  tatuaggi  e  altre
permanenti alterazioni volontarie dell'aspetto fisico non conseguenti
a interventi di natura  comunque  sanitaria,  se  lesivi  del  decoro
dell'uniforme o della dignita' della condizione del militare  di  cui
al regolamento e alle eventuali discendenti norme tecniche; 
        i) ogni ulteriore  indagine  ritenuta  utile  per  consentire
un'adeguata valutazione clinica e medico-legale del candidato. 
    5. La citata commissione medica definira' il profilo sanitario di
ciascun  candidato,  secondo  i  criteri  stabiliti  dalla  normativa
vigente, sulla base delle risultanze della visita medica  generale  e
degli accertamenti eseguiti. Saranno giudicati idonei i candidati  ai
quali sia stato attribuito il seguente profilo minimo: 
      a) psiche (PS) 2; 
      b) costituzione (CO) 2; 
      c) apparato cardio-circolatorio (AC) 2; 
      d) apparato respiratorio (AR) 2; 
      e) apparati vari (AV) 2; 
      f) apparato osteo-artro-muscolare superiore (LS) 2; 
      g) apparato osteo-artro-muscolare inferiore (LI) 2; 
      h) vista (VS) 2; 
      i) udito (AU) 2. 
    Tale profilo minimo dovra' essere conservato per tutta la  durata
del corso. 
    Per la caratteristica somato-funzionale AV, indipendentemente dal
coefficiente assegnato, la  carenza  accertata,  totale  o  parziale,
dell'enzima G6PD non puo'  essere  motivo  di  esclusione,  ai  sensi
dell'art. 1 della legge n. 109/2010,  richiamata  nelle  premesse  al
bando. 
    6. La citata commissione medica, seduta stante, comunichera'  per
iscritto al candidato, che dovra' apporre la data e la propria  firma
sul  foglio  di   notifica,   l'esito   dell'accertamento   sanitario
sottoponendogli il verbale contenente uno dei seguenti giudizi: 
      «idoneo quale maresciallo del ruolo musicisti  dell'Aeronautica
militare», con l'indicazione del profilo sanitario; 
      «inidoneo    quale    maresciallo    del    ruolo     musicisti
dell'Aeronautica  militare»,  con  l'indicazione   della   causa   di
inidoneita'. 
    Il  giudizio  e'  definitivo  e  non  comporta  attribuzione   di
punteggio. 
    7. I candidati che all'atto degli accertamenti sanitari risultano
affetti da malattie o  lesioni  acute  di  recente  insorgenza  e  di
presumibile breve durata, per le quali e' scientificamente  probabile
un'evoluzione migliorativa tale da  lasciar  prevedere  il  possibile
recupero  dei  requisiti  prescritti  in  tempi  compatibili  con  lo
svolgimento del concorso  e,  comunque,  entro  i  successivi  trenta
giorni, saranno sottoposti ad ulteriori accertamenti sanitari a  cura
della stessa commissione medica, per verificare l'eventuale  recupero
dell'idoneita' fisica; nel frattempo, detti candidati potranno essere
ammessi a sostenere con riserva l'accertamento attitudinale di cui al
successivo art. 12. Se i candidati non avranno recuperato, al momento
della nuova visita, la prevista idoneita' fisica,  saranno  giudicati
«inidonei» e  l'esito  dell'accertamento  attitudinale  eventualmente
disposto  sara'  considerato  nullo.  Il  giudizio  di   inidoneita',
comunicato seduta stante agli interessati, e' definitivo  e  comporta
l'esclusione dal concorso senza ulteriori comunicazioni. I  candidati
che risulteranno assenti il giorno della nuova  convocazione  saranno
considerati rinunciatari ed esclusi dal concorso. 
    8. Le concorrenti che si trovano in stato  di  gravidanza  e  non
possono essere sottoposte agli  accertamenti  previsti  sono  ammesse
d'ufficio, anche in deroga, per una sola volta, ai limiti di eta',  a
svolgere i predetti accertamenti nell'ambito del primo concorso utile
successivo alla cessazione di tale stato di  temporaneo  impedimento.
Il provvedimento di rinvio puo' essere revocato, su istanza di parte,
se  il  suddetto  stato  di  temporaneo  impedimento  cessa  in  data
compatibile  con  i  tempi  necessari  per   la   definizione   della
graduatoria. Fermo restando il numero  delle  assunzioni  annualmente
autorizzate, le  candidate  rinviate,  risultate  idonee  e  nominate
vincitrici nella graduatoria finale di merito  del  concorso  per  il
quale hanno presentato istanza di partecipazione, sono  avviate  alla
frequenza  del  primo  corso  di  formazione  utile  in  aggiunta  ai
vincitori di concorso cui sono state rinviate. 
                               Art. 12 
 
                      Accertamento attitudinale 
 
    1.  I  candidati  giudicati  idonei  all'accertamento  sanitario,
nonche' quelli ammessi con riserva ai sensi del precedente  art.  11,
comma 7, saranno sottoposti, a  cura  della  commissione  di  cui  al
precedente art. 7, comma 1, lettera c), all'accertamento attitudinale
inteso a verificare il possesso del requisito attitudinale necessario
per  l'espletamento  delle  funzioni  quale  maresciallo  del   ruolo
musicisti dell'Aeronautica militare.  L'accertamento  sara'  condotto
con i criteri stabiliti nell'allegato  F  della  direttiva  CSAM  201
edizione 2020, recante:  «Protocollo  accertamenti  psicoattitudinali
dei candidati quali componenti la banda musicale». 
    2. L'accertamento consistera' nella valutazione: 
      dell'efficienza  intellettiva,  mediante  la   somministrazione
individuale (o collettiva)  di  uno  o  piu'  test  intellettivi  e/o
attitudinali; 
      psicoattitudinale, mediante un colloquio individuale, integrato
dalle  risultanze  di  eventuali  questionari  di  personalita';   la
commissione  potra'  predisporre  l'effettuazione   di   un   secondo
colloquio di approfondimento. 
    3.  Al  termine  dell'accertamento   attitudinale   la   preposta
commissione esprimera' un giudizio di idoneita' o di inidoneita'. 
    Sara'  giudicato  non  idoneo  ed  escluso  contestualmente   dal
concorso il candidato che si  trovi  almeno  in  una  delle  seguenti
condizioni: 
      nella prova di efficienza  intellettiva,  abbia  conseguito  un
punteggio totale inferiore a 3/10; 
      nel giudizio psicoattitudinale, abbia riportato una valutazione
inferiore a 3/10; 
      nella valutazione complessiva (somma dei punteggi  della  prova
di efficienza intellettiva e del giudizio  psicoattitudinale),  abbia
conseguito un punteggio totale inferiore a 9/20. 
    Il  giudizio  e'  definitivo  e  non  comporta  attribuzione   di
punteggio. 
    Il  giudizio  di  inidoneita',  comunicato  seduta  stante   agli
interessati, e' definitivo e comporta l'esclusione dal concorso senza
ulteriori comunicazioni. 
                               Art. 13 
 
               Prove pratiche di esecuzione e teoriche 
 
    1. I candidati risultati idonei all'accertamento  sanitario  e  a
quello attitudinale saranno convocati mediante avviso, con valore  di
notifica a tutti gli effetti,  consultabile  nell'area  pubblica  del
portale, nonche' nei siti www.difesa.it  e  www.aeronautica.difesa.it
per  sostenere  le  prove   pratiche   e   teoriche   da   effettuare
distintamente per ogni posto per il quale  si  concorre,  di  seguito
indicate: 
      a) per tutti i candidati: 
        1) esecuzione, con lo strumento per il quale si concorre,  di
uno dei due brani estratto a sorte dal  candidato  e  dei  due  studi
obbligatori rispettivamente indicati nell'elenco in allegato H; 
        2) esecuzione a prima vista di uno o piu' brani scelti  dalla
commissione esaminatrice con lo strumento per il quale si concorre; 
        3)  nozioni  inerenti  alla  storia,  all'organologia  e   al
repertorio dello strumento per il quale  si  concorre  e/o  strumenti
considerati affini secondo l'allegato A del bando; 
      b) per i soli candidati delle prime e delle seconde parti: 
        1) nozioni  inerenti  alla  formazione  e  all'organizzazione
degli organici d'insieme, dalla piccola banda fino alla grande  banda
da concerto e agli ensemble per strumenti a fiato e percussione. 
      c) per i soli candidati delle prime parti: 
        1) esecuzione, nell'insieme  della  banda  musicale,  con  lo
strumento per il quale si concorre, di uno o piu' brani a prima vista
scelti dalla commissione esaminatrice. 
    I candidati orchestrali  della  banda  musicale  dell'Aeronautica
militare eseguiranno la suddetta prova con la banda musicale di altra
Forza armata. 
    2. I candidati eseguiranno le prove del concorso al  quale  hanno
chiesto  di  partecipare  utilizzando  esclusivamente  gli  strumenti
indicati all'art. 1 del presente bando che dovranno avere al seguito. 
    3. La commissione esaminatrice attribuira' un punteggio da 1 a 70
per ciascuna prova. Il punteggio complessivo sara' ottenuto  sommando
quello  delle  singole  prove  diviso  per  il  numero  delle   prove
sostenute. 
    Sara' giudicato idoneo il candidato che raggiungera' un punteggio
medio non inferiore a 56 se concorre per le prime e le seconde  parti
e non inferiore a 49 se concorre per le terze parti. 
    Sara',  comunque,  giudicato  inidoneo  il  candidato   che   non
raggiunga, in ciascuna prova, il punteggio di 49. 
    4. Il candidato che non si  presentera'  nel  giorno  e  nell'ora
stabiliti per le prove, sara' considerato  rinunciatario  ed  escluso
dal concorso. 
                               Art. 14 
 
                          Titoli di merito 
 
    1. La commissione esaminatrice di cui al precedente art. 7, comma
1, lettera a), ai fini della  formazione  delle  graduatorie  finali,
valutera', per i soli candidati giudicati idonei alle prove  pratiche
e teoriche di cui all'art. 13, i soli titoli di merito sottoelencati: 
      a) titoli accademici: 
        2° livello (punteggio massimo 10): 
          diploma di Conservatorio (vecchio ordinamento); 
          diploma accademico di 2° livello  (che  assorbe  quello  di
primo livello) per lo strumento per il quale si concorre o affine; 
          diploma accademico di 2° livello per  altri  strumenti  e/o
discipline. 
        1° livello (punteggio massimo 8): 
          diploma accademico di 1° livello per lo  strumento  per  il
quale si concorre o affine; 
          diploma accademico di 1° livello per  altri  strumenti  e/o
discipline. 
      b) Titoli didattici (punteggio massimo 5): 
        ogni  anno  accademico  (frazioni  di   anno   non   verranno
computate)  di  insegnamento  presso  un  Conservatorio   statale   o
parificato dello strumento per il quale si concorre o affine; 
        ogni  anno  scolastico  (frazioni  di   anno   non   verranno
computate) di  insegnamento  presso  una  scuola  media  inferiore  e
superiore statale o parificata ad indirizzo musicale dello  strumento
per il quale si concorre o affine; 
        ogni anno accademico e/o scolastico  (frazioni  di  anno  non
verranno computate) di insegnamento degli strumenti diversi da quello
per il quale si concorre e da quelli ad esso affini. 
      c) titoli professionali (punteggio massimo 15 punti): 
        contratti con  importanti  istituzioni  sinfoniche,  liriche,
concertistiche italiane e/o estere della durata di almeno sei  giorni
ciascuno (contratti di durata inferiore  a sei  giorni  non  verranno
presi in considerazione) per lo strumento per il quale si concorre  o
affine; 
        concerti per importanti associazioni concertistiche  musicali
da solista o  in  formazione  da  camera  fino  a  13  strumenti  (da
accertarsi obbligatoriamente tramite attestazione  di  partecipazione
rilasciata dal Presidente o  direttore  artistico  dell'associazione)
con lo strumento per il quale si concorre o affine; 
        vincite di importanti concorsi nazionali od internazionali da
solista o in formazione da camera per lo strumento per  il  quale  si
concorre o affine; 
        far parte delle bande musicali di Forza armata e dei corpi di
Polizia per lo strumento per il quale si concorre o affine; 
        far parte delle fanfare della Forza armata per  lo  strumento
per il quale si concorre o affine; 
        aver conseguito l'idoneita', negli  ultimi ventiquattro  mesi
dalla data di pubblicazione del bando, per lo strumento per il  quale
si concorre o affine al concorso presso le bande  musicali  di  Forza
armata e dei corpi di Polizia; 
        pubblicazioni  di  metodi  di  tecnica   strumentale   o   di
organologia relativi allo  strumento  per  il  quale  si  concorre  o
affine; 
        incisioni su cd e/o dvd in formazione da camera,  da  solista
fino a 13 strumenti relative allo strumento per il quale si  concorre
o affine; 
        incisioni  su cd  e/o dvd  da  solista  con   accompagnamento
orchestrale o pianistico relative allo  strumento  per  il  quale  si
concorre o affine; 
        composizioni  originali  pubblicate  dall'evidente  contenuto
tecnico strumentale relative allo strumento per il quale si  concorre
o affine. 
    2. Saranno valutati solo i titoli di merito posseduti  alla  data
di scadenza del termine di presentazione delle domande. 
    3. I soli candidati risultati idonei alle prove di  cui  all'art.
13, in occasione dell'ultima prova sostenuta, dovranno  consegnare  i
titoli di merito in formato cartaceo o su supporto  informatico  alla
commissione   esaminatrice.   I   titoli   di    merito    consegnati
successivamente  rispetto  al  giorno  dell'ultima  prova   sostenuta
dall'interessato non saranno valutati. 
    4. I  titoli  di  merito,  accompagnati  da  un  elenco  numerico
cartaceo in duplice copia (suddiviso in titoli accademici,  didattici
e professionali), dovranno essere presentati in  una  delle  seguenti
modalita': 
      a) in originale o copia  resa  conforme  secondo  le  modalita'
stabilite dalla legge; 
      b) con dichiarazione sostitutiva di certificazione e  dell'atto
di notorieta' ex articoli 46  e  47,  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; in tal caso il candidato  dovra'
fornire  dettagliatamente   tutti   gli   elementi   necessari   alla
valutazione  del  titolo  che  si  intende  produrre,   conformemente
all'allegato I del bando. L'omissione anche di uno solo dei  suddetti
elementi comportera' la non valutazione del  titolo  autocertificato.
Resta inteso che per le pubblicazioni, incisioni  e  composizioni  il
candidato dovra' fornire una copia resa conforme secondo le modalita'
stabilite dalla legge. 
    La conformita' agli originali dei titoli consegnati  su  supporto
informatico potra' essere attestata dal concorrente con dichiarazione
in calce al citato elenco cartaceo. 
    5. Sara' cura dell'amministrazione  effettuare  idonei  controlli
sulla veridicita' delle dichiarazioni sostitutive a  norma  dell'art.
71, decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, riservandosi
la  facolta'  di  chiedere  al  candidato,   per   le   dichiarazioni
sostitutive dell'atto  di  notorieta',  l'esibizione  dei  titoli  di
merito in originale  o  copia  resa  conforme  secondo  le  modalita'
stabilite dalla legge. 
                               Art. 15 
 
                         Graduatorie finali 
 
    1. La citata commissione esaminatrice formera', sulla base  della
media del  punteggio  riportato  da  ciascun  candidato  nelle  prove
pratiche di cui al precedente art. 13 e di quello  riportato  per  il
possesso dei titoli di merito  di  cui  al  precedente  art.  14,  le
graduatorie finali distinte per i singoli strumenti a concorso. 
    2. I titoli di preferenza saranno valutati solo se posseduti alla
data di  scadenza  del  termine  di  presentazione  della  domanda  e
dovranno essere indicati nella domanda di partecipazione. 
    3. Costituisce titolo  di  preferenza,  a  parita'  di  punteggio
complessivo, l'appartenenza del candidato alla Aeronautica  militare.
A parita' di  punteggio  complessivo  fra  i  candidati  appartenenti
all'Aeronautica militare sara' preferito il candidato che riveste  il
grado piu' elevato e, in caso di parita' di grado, il  candidato  con
maggiore anzianita' di servizio. 
    4. In caso di parita' di punteggio complessivo tra candidati  non
appartenenti  all'Aeronautica  militare,  sara'  data  precedenza  al
candidato in possesso dei titoli di preferenza di cui all'allegato L.
In caso di ulteriore parita' e' preferito l'aspirante piu' giovane di
eta', ai sensi dell'art. 3, comma 7, della legge 15 maggio  1997,  n.
127, come modificato dall'art. 2, della legge 16 giugno 1998, n. 191.
Il  presidente  della  commissione  esaminatrice   consegnera'   alla
Direzione  generale  per  il  personale   militare   le   graduatorie
definitive  su  supporto  cartaceo  e  informatico  non  riscrivibile
protetto da password (CD-rom/DVD, in formato pdf). 
    5.  Le  graduatorie  finali  di  merito  dei  vincitori   saranno
approvate  con  decreto  del  direttore  generale  per  il  Personale
militare o di autorita' da lui delegata  e  pubblicate  nel  Giornale
ufficiale della difesa. Di  tale  pubblicazione  sara'  data  notizia
mediante avviso inserito nella Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale. Dal giorno di pubblicazione del  citato
avviso decorre il termine per eventuali impugnative. 
                               Art. 16 
 
                        Nomina a orchestrale 
 
    1. I candidati dichiarati vincitori del  concorso  sono  nominati
primo maresciallo, maresciallo 1^ classe e maresciallo 2^ classe  del
ruolo   dei   musicisti   dell'Aeronautica   militare   e    inseriti
rispettivamente nell'organizzazione strumentale delle prime,  seconde
e terze parti della banda come indicato nell'art.  1515  del  decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66. 
    2. La nomina ad orchestrale decorre dal giorno di incorporamento,
fissato   con   determinazione   del   Capo   di    Stato    maggiore
dell'Aeronautica militare. 
    3. I vincitori del  concorso  che,  alla  data  di  scadenza  del
termine della presentazione  della  domanda,  non  siano  marescialli
dell'Aeronautica  militare,  verranno  ammessi   ad   un   corso   di
formazione. 
    4. I frequentatori del corso, all'atto di presentazione presso il
reparto d'istruzione designato,  saranno  sottoposti  ad  una  visita
medica di incorporamento  volta  ad  accertare  il  mantenimento  dei
requisiti di idoneita' al servizio militare e dovranno  produrre  una
dichiarazione sostitutiva, ai  sensi  degli  articoli  46  e  47  del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,  in
cui si attesta il possesso/mantenimento dei  requisiti  previsti  dal
precedente art. 2. 
    5. I vincitori di concorso saranno sottoposti  alle  vaccinazioni
obbligatorie previste dalla normativa sanitaria  in  ambito  militare
per il servizio in Patria e all'estero. Informazioni in  ordine  agli
eventuali rischi derivanti dal protocollo  vaccinale  sara'  resa  ai
vincitori incorporati dal personale sanitario di cui alla sezione  7,
paragrafo 5), lettera a) della direttiva  tecnica  14  febbraio  2008
dalla Direzione generale della Sanita' militare,  recante  «Procedure
applicative e data di introduzione delle schedule vaccinali  e  delle
altre misure di profilassi». 
    6. All'atto dell'incorporamento dovranno presentare: 
      a) certificato  anamnestico/referto  rilasciato,  entro  trenta
giorni dalla data di ammissione  al  corso,  da  strutture  sanitarie
pubbliche (scheda o libretto sanitario se militari); 
      b) certificato  vaccinale  infantile  e  quello  relativo  alle
eventuali  vaccinazioni  effettuate  per  turismo  e  per   attivita'
lavorative pregresse; in caso di assenza della relativa vaccinazione,
il dosaggio degli anticorpi per morbillo, rosolia e parotite; 
      c) certificato  rilasciato  da  struttura  sanitaria  pubblica,
anche  militare,  o  privata  convenzionata  attestante   il   gruppo
sanguigno e il fattore Rh. 
    I militari in servizio nell'Aeronautica militare compileranno una
dichiarazione attestante il possesso del titolo di studio  richiesto,
qualora non risultasse dalla documentazione personale. I diplomi e  i
certificati  rilasciati   da   istituti   parificati   o   legalmente
riconosciuti dovranno essere legalizzati dal provveditore agli  studi
(art. 32 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000). 
    7. I candidati vincitori dovranno,  inoltre,  produrre,  ai  fini
dell'attribuzione del  profilo  sanitario  eventualmente  ancora  non
definito per la caratteristica somato-funzionale  AV-EI,  il  referto
rilasciato da struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata
accreditata con il Servizio sanitario nazionale in data non anteriore
a sessanta giorni rispetto a quello di incorporazione, di analisi  di
laboratorio concernente il dosaggio quantitativo del  G6PD,  eseguito
sulle emazie ed espresso  in  termini  di  percentuale  di  attivita'
enzimatica. 
    I predetti candidati che  presenteranno  un  deficit  G6PD  e  ai
quali, per tale deficit, sara' attribuito un coefficiente 3 o 4 nella
caratteristica  somato-funzionale  AV-EI,  dovranno  rilasciare   una
dichiarazione di ricevuta  informazione  e  di  responsabilizzazione,
redatta conformemente all'allegato F del presente bando. 
    8. I vincitori del concorso  provenienti  dal  ruolo  marescialli
dell'Aeronautica militare, se di grado: 
      a) uguale a quello iniziale della categoria per la quale  hanno
concorso, conservano l'anzianita' posseduta nel ruolo di provenienza; 
      b) superiore, sono nominati col grado corrispondente  a  quello
rivestito nel ruolo di  provenienza,  ma  comunque  non  superiore  a
quello  massimo  previsto  per  la  categoria  stessa,  e  conservano
l'anzianita' posseduta, seguendo nel ruolo i pari grado aventi uguale
anzianita' assoluta. 
                               Art. 17 
 
                 Disposizioni amministrative e varie 
 
    1. Le spese per  i  viaggi  da  e  per  le  sedi  di  svolgimento
dell'eventuale  prova  di  preselezione,  delle  prove  pratiche   di
esecuzione  e  degli  accertamenti  dei  requisiti  di  idoneita'  al
servizio militare del  concorso  sono  a  carico  dei  candidati.  Ai
candidati in  servizio  militare  deve  essere  concessa  la  licenza
straordinaria per esami  della  durata  limitata  al/ai  giorno/i  di
effettuazione  delle  prove  e  degli  accertamenti  piu'  il   tempo
necessario per il raggiungimento delle sedi  delle  prove  e  per  il
rientro nella sede di servizio, mentre non puo' essere rilasciato  il
certificato di  viaggio.  Se  tali  candidati  non  si  presentano  a
sostenere le prove, salvi motivi indipendenti dalla loro volonta', la
licenza straordinaria dovra' essere commutata  in  licenza  ordinaria
dell'anno in corso. 
    2.  Durante  le  fasi  concorsuali,  i  candidati  non   potranno
usufruire  di  vitto  e  alloggio  a   carico   dell'Amministrazione.
Pertanto, le spese sostenute per l'effettuazione di  tutte  le  prove
concorsuali saranno a carico dei partecipanti. 
    3. I candidati  assenti  nel  giorno  e  nell'ora  stabiliti  per
sostenere le prove e gli accertamenti concorsuali saranno considerati
rinunciatari ed esclusi  dal  concorso.  Tuttavia,  per  le  prove  e
l'accertamento dei requisiti previsti dal precedente art. 8, comma 1,
lettere b), c) e d), la Direzione generale per il personale militare,
compatibilmente con i relativi tempi di svolgimento,  potra'  fissare
una nuova  ed  ultima  data  di  presentazione  non  suscettibile  di
ulteriore proroga, in presenza di impedimento dovuto a: 
      a) motivi di salute, debitamente documentati da  certificazione
sanitaria rilasciata dal medico  curante  o  da  struttura  sanitaria
pubblica ovvero struttura sanitaria militare; 
      b)   inderogabili   esigenze   di   servizio   debitamente    e
tempestivamente  documentate  dal  comando  di  appartenenza  per   i
militari in servizio. 
    Al fine di ottenere il differimento il candidato -per i  militari
in servizio, il Comando di appartenenza- dovra' trasmettere, entro 24
ore dalla data in cui  e'  prevista  la  convocazione,  l'istanza  di
differimento, la documentazione comprovante l'impedimento e copia  di
un  documento  di  identita'  in  corso  di  validita'   via   e-mail
all'indirizzo  di  posta  elettronica  r1d1s5@persomil.difesa.it   Le
istanze incomplete non verranno prese in considerazione. La Direzione
generale  per  il  personale   militare   comunichera'   le   proprie
determinazioni nell'area privata del  portale  e,  con  messaggio  di
posta elettronica, all'indirizzo  e-mail  indicato  dall'interessato,
che avra' valore di notifica a tutti gli effetti. 
    La predetta Direzione generale si riserva altresi'  la  facolta',
nel caso di eventi avversi di carattere eccezionale  che  impediscano
oggettivamente ad un rilevante numero di candidati di presentarsi nei
tempi  e  nei  giorni  previsti  per   l'espletamento   delle   prove
concorsuali, di prevedere sessioni di recupero delle prove stesse. In
tal caso, sara' dato  avviso  con  comunicazione  inserita  nell'area
pubblica del portale, secondo quanto stabilito al precedente art.  5,
e nei siti www.difesa.it e www.aeronautica.difesa.it  definendone  le
modalita'. 
    Il citato avviso avra' valore di notifica a  tutti  gli  effetti,
per tutti gli interessati. 
    4.  Il  Ministero  della  difesa  provvedera'  ad  assicurare   i
candidati per eventuali infortuni che dovessero  verificarsi  durante
il periodo di permanenza presso le sedi di svolgimento dell'eventuale
prova di preselezione, delle prove pratiche  di  esecuzione  e  degli
accertamenti dei requisiti di idoneita' al servizio militare. 
    5. Per informazioni sull'esito delle prove stabilite nel presente
bando di  concorso  potra'  essere  consultata  l'area  pubblica  del
portale  secondo  quanto  stabilito  al  precedente  art.  5   ovvero
contattata  la  sezione  Ufficio  relazioni  con  il  pubblico  della
Direzione generale per il personale militare al numero 06/517051012. 
                               Art. 18 
 
                   Trattamento dei dati personali 
 
    1. Ai sensi degli articoli  13  e  14  del  regolamento  (UE)  n.
2016/679  del  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio  relativo  alla
protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati
personali (di seguito regolamento), si informano i candidati  che  il
trattamento  dei  dati  personali  da  loro  forniti   in   sede   di
partecipazione al concorso/procedura  di  reclutamento  o,  comunque,
acquisiti a tal fine, e' finalizzato esclusivamente  all'espletamento
delle relative  attivita'  istituzionali.  Il  trattamento  dei  dati
personali  e  particolari  avverra'  a  cura  dei  soggetti  a   cio'
appositamente autorizzati, ivi compresi quelli  facenti  parte  delle
commissioni previste dal presente bando, con l'utilizzo di  procedure
anche  informatizzate  e  con  l'ausilio  di   apposite   banche-dati
automatizzate, nei modi e nei limiti necessari per  il  perseguimento
delle finalita' per cui i dati personali e particolari sono trattati;
cio' anche in  caso  di  eventuale  comunicazione  a  terzi  e  anche
successivamente   all'eventuale   instaurazione   del   rapporto   di
impiego/servizio,  per  le  finalita'  inerenti  alla  gestione   del
rapporto stesso. 
    2. Il conferimento di tali dati e'  obbligatorio  ai  fini  della
valutazione dei requisiti di  partecipazione  e  del  possesso  degli
eventuali titoli previsti dal presente bando, pena  l'esclusione  dal
concorso o dalla procedura di reclutamento. 
    3. In relazione al trattamento dei dati si comunica che: 
      a) il titolare del trattamento e' la Direzione generale per  il
personale militare, con sede in Roma al viale dell'Esercito  n.  186.
Il titolare  puo'  essere  contattato  inviando  apposita  e-mail  ai
seguenti indirizzi di posta elettronica:  persomil@persomil.difesa.it
posta elettronica certificata: persomil@postacert.difesa.it 
      b) il responsabile per la protezione dei  dati  personali  puo'
essere  contattato  ai  seguenti   recapiti   e-mail:   rpd@difesa.it
indirizzo posta elettronica certificata: rpd@postacert.difesa.it come
reso noto sul sito istituzionale www.difesa.it 
      c) la finalita' del trattamento e' costituita dall'istaurazione
del rapporto d'impiego/servizio e trova la  sua  base  giuridica  nel
decreto legislativo n. 66/2010 e nel  decreto  del  Presidente  della
Repubblica n. 90/2010, con particolare riferimento agli  articoli  da
1053 a 1075; 
      d) i  dati  potranno  essere  comunicati  alle  amministrazioni
pubbliche   direttamente    interessate    allo    svolgimento    del
concorso/procedura    di    reclutamento     e     alla     posizione
giuridico-economica o di impiego  del  candidato  nonche'  agli  enti
previdenziali; 
      e) l'eventuale trasferimento dei dati ha luogo ai  sensi  delle
disposizioni previste dal regolamento, di cui all'art. 49,  paragrafo
1, lettere d) e  paragrafo  4,  nonche'  ai  sensi  del  decreto  del
Presidente della  Repubblica  n.  90/2010,  secondo  le  prescrizioni
previste dall'art. 1055, commi 5 e 7; 
      f) il periodo di conservazione per i militari e per i cittadini
idonei/vincitori e' stabilito in un arco temporale non superiore alla
permanenza in servizio e sino al collocamento in congedo  e  relativo
versamento agli enti  competenti;  per  i  cittadini  non  idonei/non
vincitori e' fissato sino al conseguimento delle finalita'  pubbliche
per le quali i dati sono  trattati,  ivi  compresa  la  tutela  degli
interessi dell'Amministrazione della difesa presso le competenti sedi
giudiziarie; 
      g) l'eventuale reclamo  potra'  essere  proposto  all'Autorita'
garante  per  la  protezione  dei  dati  personali,  in  qualita'  di
Autorita' di controllo, con sede in Piazza  Venezia  n.  11  -  00187
Roma, indirizzi e-mail: garante@gpdp.it protocollo@pec.gpdp.it 
    4. Ai  candidati  sono  riconosciuti  i  diritti  previsti  dagli
articoli da 15 a 21 del citato regolamento, tra i quali il diritto di
accedere ai dati  che  li  riguardano,  il  diritto  di  rettificare,
aggiornare, completare,  cancellare  i  dati  erronei,  incompleti  o
raccolti in termini non conformi alla legge, nonche'  il  diritto  di
opporsi per  motivi  legittimi  al  loro  trattamento.  Tali  diritti
potranno essere fatti valere nei confronti della  Direzione  generale
per il personale militare, titolare del trattamento. 
                               Art. 19 
 
                     Accertamento dei requisiti 
 
    1. Ai fini dell'accertamento dei requisiti di cui  al  precedente
art. 2 del presente bando, la Direzione  generale  per  il  Personale
militare provvedera' a effettuare idonei controlli sulla  veridicita'
delle dichiarazioni rese, nonche' a richiedere  alle  amministrazioni
pubbliche e agli enti competenti la conferma di quanto dichiarato dal
candidato  nella  domanda  di  partecipazione  al  concorso  e  nelle
dichiarazioni sostitutive eventualmente prodotte. 
    2. Fermo restando quanto previsto in materia  di  responsabilita'
penale dall'art. 76 del decreto del Presidente  della  Repubblica  28
dicembre 2000, n. 445, qualora dal controllo  di  cui  al  precedente
comma  1  emerga  la  mancata   veridicita'   del   contenuto   della
dichiarazione   resa,   il   dichiarante   decadra'   dai    benefici
eventualmente conseguiti al provvedimento emanato  sulla  base  della
dichiarazione non veritiera. 
                               Art. 20 
 
                             Esclusioni 
 
    La  Direzione   generale   per   il   personale   militare,   con
provvedimento del direttore generale o  autorita'  da  lui  delegata,
procedera' a escludere dal concorso, in ogni momento, i candidati non
in possesso dei prescritti requisiti di cui ai  precedenti  articoli,
ovvero dalla frequenza del corso, se il difetto dei  requisiti  sara'
accertato  dopo  l'incorporazione  presso  il  relativo  Istituto  di
formazione. 
    Il presente decreto sara' sottoposto al controllo previsto  dalla
normativa  vigente  e  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale   della
Repubblica italiana. 
    Roma, 7 febbraio 2022 
 
                                     Il direttore generale: Vittiglio 
                                                           Allegato A 
 

              Parte di provvedimento in formato grafico

 
                                                           Allegato B 
 

              Parte di provvedimento in formato grafico

 
                                                           Allegato C 
 

              Parte di provvedimento in formato grafico

 
                                                           Allegato D 
 

              Parte di provvedimento in formato grafico

 
                                                           Allegato E 
 

              Parte di provvedimento in formato grafico

 
                                                           Allegato F 
 

              Parte di provvedimento in formato grafico

 
                                                           Allegato G 
 

              Parte di provvedimento in formato grafico

 
                                                           Allegato H 
 

              Parte di provvedimento in formato grafico

 
                                                           Allegato I 
 

              Parte di provvedimento in formato grafico

 
                                                           Allegato L 
 

              Parte di provvedimento in formato grafico