Concorso per 300 vigili del fuoco (lazio) MINISTERO DELL'INTERNO

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Concorso

Attenzione, il bando selezionato non è attivo, poichè è scaduto il termine per la presentazione della domanda


Tipologia Concorso
Tipologia Contratto Assunzione
Posti 300
Fonte: Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana N. 16 del 25-02-2022
Sintesi: MINISTERO DELL'INTERNO CONCORSO (Scad. 27-03-2022) Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di trecento posti di vigile del fuoco del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. ...
Ente: MINISTERO DELL'INTERNO
Regione: LAZIO
Provincia: ROMA
Comune: ROMA
Data di inserimento: 25-02-2022
Data Scadenza bando 27-03-2022
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MINISTERO DELL'INTERNO

CONCORSO (Scad. 27-03-2022)

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di trecento posti di vigile del fuoco del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

 
                        IL CAPO DIPARTIMENTO 
             dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico 
                        e della difesa civile 
 
    Visto il decreto legislativo 13 ottobre  2005,  n.  217,  recante
«Ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco a
norma dell'art. 2  della  legge  30  settembre  2004,  n.  252»  come
modificato dal decreto legislativo  29  maggio  2017,  n.  97  e  dal
decreto legislativo 6 ottobre 2018, n. 127; 
    Visto il decreto del Ministro dell'interno 18 settembre 2008,  n.
163, come modificato dal decreto del Ministro dell'interno 5  ottobre
2021, n.  203,  concernente  il  «Regolamento  recante  modifiche  al
decreto  del  Ministro  dell'interno  18  settembre  2008,  n.   163,
disciplinante il  concorso  pubblico  per  l'accesso  alla  qualifica
iniziale del ruolo dei vigili del fuoco. Art. 5, comma 6, del decreto
legislativo 13 ottobre 2005, n. 217»; 
    Visto il decreto del Ministro dell'interno 5  novembre  2019,  n.
167, concernente il «Regolamento recante norme  per  l'individuazione
dei limiti di eta' per  l'ammissione  ai  concorsi  pubblici  e  alle
procedure selettive di accesso  ai  ruoli  del  personale  del  Corpo
nazionale dei vigili del fuoco»; 
    Visto il decreto del Ministro dell'interno 4  novembre  2019,  n.
166,  concernente  il  «Regolamento  recante  requisiti   d'idoneita'
fisica, psichica e attitudinale per l'ammissione ai concorsi pubblici
e alle procedure selettive di accesso  ai  ruoli  del  personale  del
Corpo nazionale dei vigili del fuoco»; 
    Visto il decreto legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,  recante
«Norme generali sull'ordinamento del  lavoro  alle  dipendenze  delle
amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,
n. 3, recante il  «Testo  unico  delle  disposizioni  concernenti  lo
statuto  degli  impiegati  civili  dello  Stato»   ed   il   relativo
regolamento di esecuzione, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 3 maggio 1957, n. 686 e successive modificazioni; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9  maggio  1994,
n. 487, concernente il «Regolamento recante norme  sull'accesso  agli
impieghi  nelle  pubbliche  amministrazioni   e   le   modalita'   di
svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre  forme  di
assunzione nei pubblici impieghi» e successive modificazioni; 
    Visto  l'art.  8  del  decreto-legge  9  febbraio  2012,  n.   5,
convertito  nella  legge  4  aprile  2012,  n.   35,   in   tema   di
semplificazione per la partecipazione a concorsi e prove selettive; 
    Visto il decreto del Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  7
febbraio 1994, n. 174,  concernente  il  «Regolamento  recante  norme
sull'accesso dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea  ai
posti  di  lavoro  presso  le  amministrazioni   pubbliche»   e,   in
particolare l'art. 1, comma 1, lettera d), ai  sensi  del  quale  non
puo'  prescindersi  dal  possesso  della  cittadinanza  italiana  per
l'accesso nei ruoli del Ministero dell'interno; 
    Visto l'art. 703 del decreto legislativo 15 marzo  2010,  n.  66,
recante   «Codice    dell'ordinamento    militare»    e    successive
modificazioni; 
    Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241,  recante  «Nuove  norme  in
materia di procedimento amministrativo e di  diritto  di  accesso  ai
documenti amministrativi» e successive modificazioni; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile  2006,
n. 184, concernente il «Regolamento recante disciplina in materia  di
accesso ai documenti amministrativi»; 
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  28  dicembre
2000, n. 445, recante il «Testo unico delle disposizioni  legislative
e  regolamentari  in  materia  di  documentazione  amministrativa»  e
successive modificazioni; 
    Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,  concernente
il «Codice in materia  di  protezione  dei  dati  personali  (recante
disposizioni  per   l'adeguamento   dell'ordinamento   nazionale   al
regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del  Consiglio,
del 27 aprile 2016, relativo alla protezione  delle  persone  fisiche
con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche'  alla  libera
circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE)»; 
    Visto il decreto legislativo 7 marzo  2005,  n.  82,  recante  il
«Codice dell'amministrazione digitale» e successive modificazioni; 
    Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante «Disposizioni per
la prevenzione e la repressione della corruzione  e  dell'illegalita'
nella pubblica amministrazione» e successive modificazioni; 
    Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013,  n.  33,  recante  il
«Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e
gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni
da parte delle pubbliche amministrazioni» e successive modificazioni; 
    Vista la nota  della  Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri -
Dipartimento della funzione pubblica pervenuta il 27  dicembre  2021,
con la quale il Ministero dell'interno - Dipartimento dei vigili  del
fuoco, del  soccorso  pubblico  e  della  difesa  civile -  e'  stato
autorizzato ad avviare  la  procedura  concorsuale  pubblica  per  il
reclutamento di trecento unita' nella qualifica di vigile  del  fuoco
del ruolo dei vigili del fuoco del Corpo  nazionale  dei  vigili  del
fuoco; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                          Posti a concorso 
 
    E' indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, a  trecento
posti nella qualifica di vigile del fuoco  del  Corpo  nazionale  dei
vigili del fuoco. 
    Ai sensi dell'art. 5, comma 3, del decreto legislativo 13 ottobre
2005, n. 217: 
      il 45% dei posti e' riservato ai volontari in ferma  prefissata
delle Forze armate; 
      il 35% dei posti e' riservato al personale volontario del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco che, alla data di scadenza del termine
per la presentazione delle domande indicato  nel  presente  bando  di
concorso, sia iscritto negli appositi elenchi da almeno tre  anni  ed
abbia effettuato non meno di centoventi giorni di servizio. 
    I posti riservati, non coperti, sono conferiti, secondo  l'ordine
della graduatoria, agli altri candidati idonei. 
    Coloro che intendano avvalersi  di  una  delle  suddette  riserve
devono dichiararlo nella domanda di partecipazione al concorso. 
                               Art. 2 
 
                       Requisiti di ammissione 
 
    Per l'ammissione al concorso sono richiesti i seguenti requisiti: 
      a) cittadinanza italiana; 
      b) godimento dei diritti politici; 
      c) eta' non superiore agli anni ventisei. Il limite di eta'  e'
fissato in trentasette anni per il  personale  volontario  del  Corpo
nazionale dei vigili del fuoco, iscritto  da  almeno  un  anno  negli
appositi elenchi, in possesso  degli  altri  requisiti  previsti  dal
presente bando; 
      d) possesso dei requisiti psico-fisici ed attitudinali  di  cui
al decreto del Ministro  dell'interno  4  novembre  2019,  n.  166  e
successive modificazioni; 
      e) possesso del diploma di  istruzione  secondaria  di  secondo
grado; 
      f) possesso delle qualita' morali e di condotta di cui all'art.
26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53 nonche' all'art. 35, comma  6,
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. 
    Non sono ammessi al concorso coloro che siano stati espulsi dalle
Forze armate e dai  corpi  militarmente  organizzati  o  che  abbiano
riportato sentenza irrevocabile di condanna per delitto  non  colposo
ovvero siano stati sottoposti a misura di prevenzione nonche'  coloro
che  siano  stati  destituiti  da  pubblici   uffici   o   dispensati
dall'impiego presso  una  pubblica  amministrazione  per  persistente
insufficiente rendimento ovvero siano stati dichiarati decaduti da un
impiego statale ai sensi dell'art. 127,  comma  1,  lettera  d),  del
decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. 
    I requisiti di ammissione devono essere posseduti  alla  data  di
scadenza  del  termine  stabilito   nel   presente   bando   per   la
presentazione delle domande di partecipazione. 
    Il requisito dell'idoneita'  psico-fisica  ed  attitudinale  deve
sussistere al momento degli accertamenti effettuati dalla commissione
medica e permanere fino alla data di immissione in ruolo. 
                               Art. 3 
 
                       Esclusione dal concorso 
 
    Nelle more della verifica del possesso dei requisiti,  tutti  gli
aspiranti sono ammessi con riserva alle prove concorsuali. 
    L'amministrazione puo' disporre in  ogni  momento,  con  motivato
provvedimento, l'esclusione dal concorso per  difetto  dei  requisiti
prescritti, nonche' per la mancata osservanza dei  termini  perentori
stabiliti nel presente bando. 
                               Art. 4 
 
                      Domanda di partecipazione 
 
    La domanda di partecipazione al concorso deve essere inviata  per
via telematica esclusivamente attraverso  l'applicazione  disponibile
all'indirizzo   https://concorsionline.vigilfuoco.it   seguendo    le
istruzioni ivi specificate. 
    Per  accedere  all'applicazione  i  candidati  devono  essere  in
possesso di un'identita' nell'ambito del Sistema pubblico d'identita'
digitale (SPID). Chi ne fosse sprovvisto puo' richiederla secondo  le
procedure indicate nel sito www.spid.gov.it 
    La procedura di  compilazione  ed  invio  on-line  della  domanda
dovra' essere effettuata entro il termine perentorio di trenta giorni
decorrenti dal  giorno  successivo  a  quello  di  pubblicazione  del
presente bando nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana -
4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora l'ultimo giorno per la
presentazione  telematica  della  domanda  coincida  con  un   giorno
festivo, il termine e' prorogato al giorno successivo non festivo. 
    La  data   di   presentazione   telematica   della   domanda   di
partecipazione al concorso e'  certificata  dal  sistema  informatico
che, alle ore 24,00 del termine utile, non permettera'  piu'  l'invio
della domanda, ma soltanto l'accesso per la visione e la stampa della
domanda precedentemente inviata. 
    Non sono ammesse altre forme  di  produzione  o  di  invio  delle
domande di partecipazione al concorso oltre a quella di  compilazione
e di invio on-line. 
    In  caso  di  avaria  temporanea  del  sistema   informatico   di
acquisizione  delle  domande,   l'amministrazione   si   riserva   di
posticipare il termine per il solo invio on-line delle stesse,  fermo
restando il termine di scadenza previsto nel presente  bando  per  il
possesso dei requisiti  e  dei  titoli.  Dell'avvenuto  ripristino  e
dell'eventuale proroga verra' data notizia con avviso  sul  sito  del
Dipartimento dei vigili del fuoco,  del  soccorso  pubblico  e  della
difesa   civile   http://www.vigilfuoco.it   nonche'    all'indirizzo
https://concorsionline.vigilfuoco.it 
    Qualora il candidato compili piu'  volte  il  format  on-line  si
terra' conto unicamente dell'ultima domanda inviata nei termini. 
    Ai sensi dell'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445  e  successive  modificazioni,  i  candidati
dichiarano nella domanda di essere a conoscenza delle responsabilita'
penali cui possono andare incontro in caso  di  falsita'  in  atti  e
dichiarazioni mendaci. 
    L'amministrazione procedera' ai controlli previsti  dall'art.  71
del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.  445
e successive  modificazioni  sulla  veridicita'  delle  dichiarazioni
sostitutive, anche per gli effetti del successivo art. 75. 
    I candidati devono dichiarare nella domanda: 
      a) cognome e nome; 
      b) luogo e data di nascita; 
      c) l'esatta indicazione  della  residenza  anagrafica,  con  la
precisazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata; 
      d) il codice fiscale; 
      e) il possesso della cittadinanza italiana; 
      f) il godimento dei diritti politici; 
      g) il possesso del titolo di studio di cui  all'art.  2,  primo
comma, punto e) del presente bando, precisando l'istituto, il luogo e
la data di conseguimento; 
      h) di non essere stati espulsi dalle Forze armate e  dai  corpi
militarmente organizzati, di non essere stati destituiti da  pubblici
uffici o dispensati dall'impiego presso una pubblica  amministrazione
per  persistente  insufficiente  rendimento,  di  non  essere   stati
dichiarati decaduti da un impiego statale, ai  sensi  dell'art.  127,
comma 1, lettera d), del decreto del Presidente della  Repubblica  10
gennaio 1957, n. 3; 
      i) di non avere riportato sentenza irrevocabile di condanna per
delitto non colposo; 
      j) di non essere stati sottoposti a misure di prevenzione; 
      k) l'eventuale diritto alle riserve dei posti di cui all'art. 1
del presente bando; 
      l) l'eventuale possesso di titoli preferenziali di cui all'art.
5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e
successive modificazioni. 
    I requisiti di ammissione e gli  eventuali  titoli  indicati  nel
presente articolo devono essere posseduti alla data di  scadenza  del
termine stabilito per la presentazione della domanda;  i  titoli  non
espressamente dichiarati nella domanda di partecipazione non  saranno
presi in considerazione in sede di formazione della  graduatoria  dei
vincitori. 
    Il candidato ha inoltre l'obbligo  di  comunicare  le  successive
eventuali  variazioni  di  indirizzo   accedendo   con   le   proprie
credenziali         al         portale          dei          concorsi
https://concorsionline.vigilfuoco.it ed inserendo i nuovi dati  nella
sezione «Il mio profilo». 
    L'amministrazione non assume alcuna responsabilita'  in  caso  di
dispersione di comunicazioni  dipendenti  da  inesatte  o  incomplete
indicazioni riportate nella domanda di partecipazione o nel  caso  di
mancata, inesatta, incompleta o tardiva comunicazione del cambiamento
degli indirizzi stessi, ne' per eventuali disguidi informatici  o  di
altra natura o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso  fortuito
o forza maggiore. 
                               Art. 5 
 
                      Commissione esaminatrice 
 
    La commissione esaminatrice e' nominata con decreto del Capo  del
Dipartimento dei vigili del fuoco,  del  soccorso  pubblico  e  della
difesa civile ed e' presieduta da  un  prefetto  o  da  un  dirigente
generale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ed e'  composta  da
un numero di componenti esperti nelle  materie  oggetto  delle  prove
d'esame, non inferiore a quattro, di cui tre  appartenenti  ai  ruoli
dei direttivi e dei dirigenti del  Corpo  nazionale  dei  vigili  del
fuoco ed alla carriera prefettizia, ed un  docente  universitario  in
scienze motorie non appartenente  all'amministrazione.  Ove  non  sia
disponibile personale in servizio nel Dipartimento, si  applicano  le
disposizioni di cui all'art. 9, comma 4, del decreto  del  Presidente
della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. 
    Le funzioni  di  segretario  della  commissione  sono  svolte  da
personale    con    qualifica    non    inferiore     a     ispettore
logistico-gestionale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ovvero
da un appartenente ai ruoli dell'amministrazione civile  dell'interno
con qualifica equiparata  in  servizio  presso  il  Dipartimento  dei
vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile. 
    Per le ipotesi di assenza o impedimento del presidente, di uno  o
piu' componenti  e  del  segretario  della  commissione,  i  relativi
supplenti sono nominati con il decreto di nomina della commissione  o
con successivo provvedimento con le stesse modalita' di cui al  comma
1. 
                               Art. 6 
 
                Presentazione alla prova preselettiva 
 
    Le prove d'esame sono subordinate allo svolgimento di  una  prova
preselettiva. 
    Nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana -  4ª  Serie
speciale «Concorsi ed esami» - del 12 aprile 2022, nonche'  sul  sito
del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e  della
difesa civile http://www.vigilfuoco.it sara' data comunicazione della
modalita' di esecuzione della prova preselettiva. 
    Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti  gli  effetti  e
nei confronti di tutti i candidati. 
    La prova preselettiva potra' svolgersi presso sedi  decentrate  o
anche in via telematica da  remoto  e  la  mancata  presentazione  e'
considerata rinuncia al concorso, quale ne sia  stata  la  causa  che
l'ha determinata. 
    Per essere ammessi a sostenere la prova preselettiva, i candidati
devono  essere  in  possesso  di  uno  dei  seguenti   documenti   di
riconoscimento in corso di validita': 
      a) carta d'identita'; 
      b) patente di guida; 
      c) passaporto; 
      d) tessera di riconoscimento rilasciata da una  Amministrazione
dello Stato; 
      e) altro documento di riconoscimento previsto dall'art. 35  del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,  n.  445  e
successive modificazioni. 
                               Art. 7 
 
                         Prova preselettiva 
 
    La prova preselettiva consiste nella  risoluzione  di  quesiti  a
risposta multipla sulle seguenti materie: storia d'Italia dal 1861 ad
oggi ed elementi di chimica; di quesiti di  tipo  logico-deduttivo  e
analitico,  volti  a  esplorare  le  capacita'  intellettive   e   di
ragionamento; di  quesiti  finalizzati  ad  accertare  la  conoscenza
dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche piu'
diffuse e della lingua inglese. Nell'ambito della prova preselettiva,
i quesiti sono raggruppati ed ordinati secondo le  quattro  tipologie
di cui al primo periodo. 
    Per  la  formulazione  dei  quesiti  e   l'organizzazione   della
preselezione si applicano le disposizioni dell'art. 7,  comma  2-bis,
del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. 
    La  correzione  degli  elaborati  viene   effettuata   attraverso
procedimenti automatizzati. 
    E' ammesso a sostenere le prove di esame  di  cui  al  successivo
art. 8 un numero di candidati pari a dieci volte il numero dei  posti
messi a concorso secondo il punteggio attribuito alle risposte date e
a quelle errate. Sono ammessi alle prove di  esame  i  candidati  che
abbiano riportato un punteggio pari all'ultimo degli ammessi. 
    Il risultato della prova preselettiva e'  approvato  con  decreto
del Capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico
e della difesa civile. Con avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed  esami»  -
e' data notizia, con valore di notifica a tutti  gli  effetti,  della
pubblicazione sul sito del Dipartimento dei  vigili  del  fuoco,  del
soccorso pubblico  e  della  difesa  civile  http://www.vigilfuoco.it
dell'elenco dei candidati ammessi a sostenere le successive prove  di
esame. 
    Il  punteggio  della  prova  preselettiva   non   concorre   alla
formazione del voto finale di merito. 
    Alle  operazioni  di  preselezione  sovrintende  la   commissione
esaminatrice di cui al precedente art. 5. 
                               Art. 8 
 
               Prove di esame e valutazione dei titoli 
 
    Le   prove    d'esame    sono    costituite    da    tre    prove
motorio-attitudinali, ciascuna delle quali puo'  essere  composta  da
piu' moduli,  la  cui  tipologia  e  modalita'  di  svolgimento  sono
indicate nell'allegato A e sono seguite dalla valutazione dei titoli,
di cui all'allegato B. 
    La mancata presentazione, senza giustificato motivo,  alle  prove
motorio-attitudinali e' considerata rinuncia al concorso. 
    Per la valutazione delle prove di esame e dei titoli sono fissati
i  seguenti  punteggi  massimi  attribuiti  a  ciascun  elemento   di
valutazione: 
      a) ciascuna prova motorio-attitudinale: 30 punti; 
      b) titoli: 5 punti. 
    Le  prove  motorio-attitudinali  sono  dirette  ad  accertare  il
possesso dell'efficienza fisica e  la  predisposizione  all'esercizio
delle funzioni del ruolo dei vigili del  fuoco,  anche  eventualmente
con riferimento all'utilizzo di attrezzature e mezzi operativi e sono
finalizzate ad accertare la capacita' di  forza,  di  resistenza,  di
equilibrio, di coordinazione, di reazione motoria,  di  acquaticita',
nonche' l'attitudine a svolgere l'attivita' di vigile del fuoco. 
    I candidati devono presentarsi  alla  prova  motorio-attitudinale
muniti di certificato di idoneita' all'attivita' sportiva agonistica,
dal quale risulti l'assenza in atto di controindicazioni alla pratica
di attivita' sportive agonistiche, rilasciato  da  uno  dei  seguenti
enti: azienda sanitaria locale, federazione medico sportiva italiana,
centro convenzionato con la  federazione  medico  sportiva  italiana,
ambulatorio o studio autorizzato dalla  regione  di  appartenenza.  I
certificati devono  essere  rilasciati  in  data  non  antecedente  i
quarantacinque giorni  dall'effettuazione  della  prova.  La  mancata
presentazione del certificato  determinera'  la  non  ammissione  del
candidato alla prova motorio-attitudinale e la conseguente esclusione
dal concorso. Ciascuna prova motorio-attitudinale si intende superata
se il candidato ottiene una votazione di  almeno  21/30.  Qualora  la
prova sia composta da piu' moduli,  il  candidato  deve  ottenere  un
punteggio non  inferiore  a  21/30  in  ciascun  modulo  ed  il  voto
complessivo della prova e' dato dalla media dei singoli punteggi. 
    I concorrenti che si  infortunano  durante  l'esecuzione  di  uno
degli esercizi dovranno immediatamente comunicarlo  alla  commissione
esaminatrice, la quale adottera' le conseguenti determinazioni. 
    I concorrenti che otterranno dalla  commissione  l'autorizzazione
al  differimento  della  prova  saranno  riconvocati  in  altra  data
compatibile con il completamento della procedura concorsuale. 
    Tutti    i    concorrenti    riconvocati,    se     ulteriormente
impossibilitati, per qualsiasi motivo, a sostenere la prova entro  il
termine fissato per la definizione della graduatoria finale,  saranno
considerati rinunciatari e, pertanto, esclusi dal concorso. 
    I candidati che hanno superato le prove d'esame sono ammessi alla
valutazione dei titoli, di cui all'allegato B,  i  cui  punteggi  non
sono cumulabili tra loro. 
    I titoli valutabili devono essere posseduti alla data di scadenza
del termine stabilito nel presente bando per la  presentazione  delle
domande di partecipazione. 
    Non sono valutati  i  titoli  non  dichiarati  nella  domanda  di
partecipazione al concorso. 
                               Art. 9 
 
                    Formazione della graduatoria 
 
    A conclusione delle  prove  di  esame  e  della  valutazione  dei
titoli, la commissione esaminatrice forma la  graduatoria  di  merito
sulla base  delle  risultanze  delle  prove  di  esame,  sommando  le
votazioni  conseguite  nelle  prove  motorio-attitudinali   e   nella
valutazione dei titoli. 
    Sulla  base  di  tale  graduatoria  l'amministrazione  redige  la
graduatoria finale del concorso, tenendo conto, in  caso  di  parita'
nella graduatoria di merito, dei  titoli  di  preferenza  di  cui  al
decreto del Presidente della Repubblica  9  maggio  1994,  n.  487  e
successive modificazioni. 
    Se a conclusione  delle  operazioni  di  valutazione  dei  titoli
preferenziali due o piu' candidati si collocano in pari posizione, e'
preferito il candidato piu' giovane di eta'  ai  sensi  dell'art.  2,
comma 9, della legge 16 giugno 1998, n. 191, che ha modificato l'art.
3, comma 7, della legge 15 maggio 1997, n. 127. 
    I predetti  titoli  di  preferenza  devono  essere  posseduti  al
termine di scadenza stabilito nel presente bando per la presentazione
della domanda di partecipazione. 
    Non sono valutati  i  titoli  non  dichiarati  nella  domanda  di
partecipazione al concorso; non sono, altresi', valutati i titoli  di
preferenza la cui documentazione non sia conforme a quanto prescritto
nel  presente  bando  di  concorso   ovvero   che   siano   pervenuti
all'amministrazione  dopo  la  scadenza  del  termine  stabilito  nel
presente bando. 
    Al  fine  di  consentire  lo   svolgimento   degli   accertamenti
d'ufficio,  coloro  che  nella  domanda   di   partecipazione   hanno
dichiarato di appartenere ad una delle categorie riservatarie di  cui
all'art. 1 del presente bando e/o di possedere titoli di  preferenza,
devono  produrre,  ad  integrazione  della   domanda,   dichiarazioni
sostitutive,  comprensive  degli  elementi  indispensabili   per   lo
svolgimento  delle  verifiche  necessarie,  redatte  ai  sensi  degli
articoli 46 e 47 del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  28
dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni. 
    Tali dichiarazioni sostitutive potranno essere trasmesse, con  le
modalita' previste dagli articoli 46 e 47 del decreto del  Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive  modificazioni
attraverso l'utilizzo della posta elettronica certificata da  inviare
all'indirizzo ag.concorsiaccesso@cert.vigilfuoco.it entro e non oltre
il termine perentorio di quindici  giorni,  che  decorre  dal  giorno
successivo a quello in cui  i  candidati  hanno  sostenuto  le  prove
motorio-attitudinali. A tal fine fara' fede la data di invio  on-line
per l'inoltro a mezzo posta certificata. 
                               Art. 10 
 
        Approvazione e pubblicazione della graduatoria finale 
 
    Con decreto del Capo del Dipartimento dei vigili del  fuoco,  del
soccorso pubblico e della difesa civile, e' approvata la  graduatoria
finale del concorso e sono dichiarati vincitori i candidati utilmente
collocati  in  graduatoria,  ivi  compresi  quelli  derivanti   dalle
categorie riservatarie. 
    Detto decreto  e'  pubblicato  sul  sito  internet  istituzionale
www.vigilfuoco.it  con  avviso  della  pubblicazione  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi  ed
esami». 
    Dalla data  di  pubblicazione  del  suddetto  avviso  decorre  il
termine per le eventuali impugnative. 
                               Art. 11 
 
Accertamento dei requisiti di idoneita' psico-fisica ed attitudinale 
 
    Ai fini dell'accertamento del possesso dei requisiti di idoneita'
fisica, psichica e attitudinale  dei  candidati  utilmente  collocati
nella  graduatoria  finale,  si  applica  il  decreto  del   Ministro
dell'interno 4 novembre 2019, n.  166  ed  il  decreto  del  Ministro
dell'interno 18 settembre 2008, n. 163, come modificato  dal  decreto
ministeriale 5 ottobre 2021, n. 203. 
                               Art. 12 
 
                   Trattamento dei dati personali 
 
    Ai sensi del  decreto  legislativo  30  giugno  2003,  n.  196  e
successive modificazioni, recante il Codice in materia di  protezione
dei dati personali, i  dati  personali  forniti  dai  candidati  sono
raccolti presso il Ministero dell'interno - Dipartimento  dei  vigili
del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa  civile  -  Direzione
centrale  per  l'amministrazione  generale  -  Ufficio  II  -  affari
concorsuali  e  contenzioso  -  Roma  e  trattati,  anche  attraverso
procedure informatizzate, per le finalita' di gestione del concorso. 
    Il conferimento di  tali  dati  e'  obbligatorio  ai  fini  della
valutazione dei requisiti di ammissione, delle riserve e  dei  titoli
di preferenza. 
    L'interessato gode dei diritti del citato  riferimento  normativo
tra i quali figura il diritto di accesso ai dati  che  lo  riguardano
nonche' alcuni diritti complementari,  tra  cui  il  diritto  di  far
rettificare, limitare, aggiornare, completare  o  cancellare  i  dati
erronei, incompleti o raccolti in termini  non  conformi  alla  legge
nonche'  il  diritto  di  opporsi  per  motivi  legittimi   al   loro
trattamento. Tali diritti possono essere fatti valere  nei  confronti
del Ministero dell'interno - Dipartimento dei vigili del  fuoco,  del
soccorso pubblico e della difesa  civile  -  Direzione  centrale  per
l'amministrazione generale  -  Ufficio  II  -  affari  concorsuali  e
contenzioso - via Cavour n.  5  -  00184  Roma.  L'interessato  puo',
altresi', esercitare il diritto  di  proporre  reclamo  all'Autorita'
garante per la  protezione  dei  dati  personali  o  ricorso  dinanzi
all'autorita' giudiziaria. 
                               Art. 13 
 
                          Accesso agli atti 
 
    I candidati possono esercitare il diritto di  accesso  agli  atti
della procedura concorsuale ai sensi delle  vigenti  disposizioni  di
legge. 
    Il responsabile del  procedimento  concorsuale  e'  il  dirigente
dell'Ufficio II - affari concorsuali e  contenzioso  della  Direzione
centrale per l'amministrazione generale. 
                               Art. 14 
 
                         Disposizioni finali 
 
    Per quanto non previsto dal  presente  bando,  si  applicano,  in
quanto compatibili, le disposizioni del decreto del Presidente  della
Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. 
    Avverso  il  presente  bando   e'   ammesso   ricorso   in   sede
giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale del Lazio entro
sessanta giorni dalla data di pubblicazione o  ricorso  straordinario
al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni  dalla  stessa
data. 
    Il presente decreto sara'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi  ed  esami» -
nonche' sul sito del Dipartimento dei vigili del fuoco, del  soccorso
pubblico e della difesa civile http://www.vigilfuoco.it 
    Roma, 21 febbraio 2022 
 
                                           Il Capo Dipartimento: Lega 
                                                           Allegato A 
 
                           PROVE DI ESAME 
 

              Parte di provvedimento in formato grafico

 
                                                           Allegato B 
 
                               TITOLI 
 

              Parte di provvedimento in formato grafico