Concorso per 1 tenente (lazio) MINISTERO DELLA DIFESA

I testi riportati sono gratuiti e non hanno carattere di ufficialità: ai sensi di legge l'unico testo definitivo, che prevale in caso di discordanza, è quello pubblicato a mezzo stampa.

Concorso

Attenzione, il bando selezionato non è attivo, poichè è scaduto il termine per la presentazione della domanda


Tipologia Concorso
Tipologia Contratto Assunzione
Posti 1
Fonte: Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana N. 25 del 29-03-2022
Sintesi: MINISTERO DELLA DIFESA CONCORSO Concorso, per titoli ed esami, per la nomina di complessivi tredici tenenti in servizio permanente nel ruolo tecnico dell'Arma dei carabinieri. Anno 2022. ...
Ente: MINISTERO DELLA DIFESA
Regione: LAZIO
Provincia: ROMA
Comune: ROMA
Data di inserimento: 29-03-2022
Data Scadenza bando 28-04-2022
Condividi

MINISTERO DELLA DIFESA

CONCORSO

Concorso, per titoli ed esami, per la nomina di complessivi tredici tenenti in servizio permanente nel ruolo tecnico dell'Arma dei carabinieri. Anno 2022.

 
                        IL DIRETTORE GENERALE 
                      per il personale militare 
 
    Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241,  recante  «Nuove  norme  in
materia di procedimento amministrativo e di  diritto  di  accesso  ai
documenti amministrativi» e successive modifiche ed integrazioni; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre  1990,
n. 309, recante «Testo unico delle leggi  in  materia  di  disciplina
degli  stupefacenti  e  sostanze  psicotrope,  prevenzione,  cura   e
riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza» e  successive
modificazioni; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9  maggio  1994,
n. 487, concernente il «Regolamento recante norme  sull'accesso  agli
impieghi  nelle  pubbliche  amministrazioni   e   le   modalita'   di
svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre  forme  di
assunzione nei pubblici impieghi»; 
    Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127,  recante  «Misure  urgenti
per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e  dei  procedimenti
di decisione e di controllo» e successive modifiche ed integrazioni; 
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  28  dicembre
2000, n. 445, recante «Testo unico delle disposizioni  legislative  e
regolamentari  in  materia  di   documentazione   amministrativa»   e
successive modifiche ed integrazioni; 
    Visto il decreto legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,  recante
«Norme generali sull'ordinamento del  lavoro  alle  dipendenze  delle
amministrazioni pubbliche» e, in particolare, l'art. 16,  concernente
le funzioni dei dirigenti di Uffici dirigenziali generali; 
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  14  novembre
2002, n. 313, recante «Testo unico delle disposizioni  legislative  e
regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe  delle
sanzioni amministrative dipendenti da reato e  dei  relativi  carichi
pendenti» e successive modificazioni e integrazioni; 
    Visto il decreto legislativo 30  giugno  2003,  n.  196,  recante
«Codice in materia di  protezione  dei  dati  personali»  e  relative
disposizioni  per   l'adeguamento   dell'ordinamento   nazionale   al
regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del  Consiglio,
del 27 aprile 2016, relativo alla protezione  delle  persone  fisiche
con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche'  alla  libera
circolazione di tali dati  e  che  abroga  la  direttiva  95/46/CE  e
successive modificazioni; 
    Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante «Codice
dell'Amministrazione   digitale»   e   successive   modificazioni   e
integrazioni; 
    Visto il decreto legislativo 11  aprile  2006,  n.  198,  recante
«Codice delle pari opportunita' tra uomo e donna, a norma dell'art. 6
della legge 28 novembre  2005,  n.  246»  e  successive  modifiche  e
integrazioni; 
    Visto l'art. 66, comma 10, del decreto-legge 25 giugno  2008,  n.
112, convertito con modificazione dalla legge 6 agosto 2008, n.  133,
il quale richiama, ai soli fini dell'autorizzazione ad  assumere,  la
procedura prevista dall'art. 35, comma 4, del decreto legislativo  30
marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, previa richiesta delle
amministrazioni interessate,  corredata  da  analitica  dimostrazione
delle cessazioni avvenute nell'anno precedente  e  delle  conseguenti
economie  e  dall'individuazione  delle  unita'  da  assumere  e  dei
correlati oneri, asseverate dai relativi organi di controllo; 
    Visto il decreto  interministeriale  9  luglio  2009  concernente
l'equiparazione tra i diplomi di laurea ai fini della  partecipazione
ai pubblici concorsi e successive modificazioni e integrazioni; 
    Visto il decreto  legislativo  15  marzo  2010,  n.  66,  recante
«Codice  dell'ordinamento  militare»   e   successive   modifiche   e
integrazioni e, in particolare, i titoli  II  e  III  del  libro  IV,
concernente norme per il reclutamento e la formazione  del  personale
militare; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15  marzo  2010,
n. 90, recante  «Testo  unico  delle  disposizioni  regolamentari  in
materia  di  ordinamento   militare»   e   successive   modifiche   e
integrazioni, in particolare,  i  titoli  II  e  III  del  libro  IV,
concernente norme per il reclutamento e la formazione  del  personale
militare; 
    Vista la legge 12 luglio 2010, n. 109, recante «Disposizioni  per
l'ammissione dei soggetti fabici nelle Forze armate e di polizia»; 
    Visto  il  decreto-legge  9  febbraio   2012,   n.   5,   recante
«Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e  di  sviluppo»,
convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma  1,  della
legge 4 aprile 2012, n. 35 e, in particolare, l'art.  8,  concernente
l'invio, esclusivamente per via  telematica,  delle  domande  per  la
partecipazione  a  selezioni  e  concorsi  per   l'assunzione   nelle
pubbliche amministrazioni centrali; 
    Visto il decreto ministeriale 16 gennaio  2013  -registrato  alla
Corte dei conti il 1° marzo 2013, registro n.  I,  foglio  n.  390  -
concernente, tra l'altro, struttura  ordinativa  e  competenze  della
Direzione generale per il personale militare; 
    Visto  il   decreto   ministeriale   4   giugno   2014,   recante
«Approvazione  della  direttiva  tecnica  riguardante  l'accertamento
delle imperfezioni e infermita' che sono causa di  non  idoneita'  al
servizio militare e della direttiva tecnica riguardante i criteri per
delineare il profilo  sanitario  dei  soggetti  giudicati  idonei  al
servizio militare»; 
    Vista la legge 12 gennaio 2015, n. 2, recante «Modifica  all'art.
635  del  Codice  dell'ordinamento  militare,  di  cui   al   decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66 e altre disposizioni in  materia  di
parametri fisici per l'ammissione ai  concorsi  per  il  reclutamento
nelle Forze armate, nelle Forze di polizia e nel Corpo dei vigili del
fuoco»; 
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  17  dicembre
2015, n. 207, recante «Regolamento in materia di parametri fisici per
l'ammissione ai concorsi per  il  reclutamento  nelle  Forze  armate,
nelle Forze di polizia a ordinamento militare e civile  e  nel  Corpo
nazionale dei vigili del fuoco», in attuazione della legge 12 gennaio
2015, n. 2; 
    Vista  la  direttiva  tecnica  dell'Ispettorato  generale   della
sanita' militare, in data 9  febbraio  2016,  emanata  ai  sensi  del
decreto del Presidente della Repubblica  17  dicembre  2015,  n.  207
recante «Modalita' tecniche per  l'accertamento  e  la  verifica  dei
parametri fisici»; 
    Visto il comma 4-bis dell'art. 643  del  decreto  legislativo  15
marzo  2010,  n.  66,  recante  «Codice  dell'ordinamento  militare»,
introdotto dal decreto legislativo 26 aprile 2016, n.  91,  il  quale
stabilisce che nei concorsi per il reclutamento del  personale  delle
Forze  armate,  i  termini  di  validita'  delle  graduatorie  finali
approvate, ai fini dell'arruolamento di candidati risultati idonei ma
non vincitori, sono prorogabili solo nei casi e nei termini  previsti
dal Codice stesso; 
    Visto il decreto legislativo  19  agosto  2016,  n.  177  recante
«Disposizioni in  materia  di  razionalizzazione  delle  funzioni  di
polizia e assorbimento del Corpo  forestale  dello  Stato,  ai  sensi
dell'art. 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n.  124,
in materia  di  riorganizzazione  delle  amministrazioni  pubbliche»,
cosi' come integrato e corretto dal decreto legislativo  12  dicembre
2017, n. 228; 
    Visto il decreto  legislativo  29  maggio  2017,  n.  95  recante
«Disposizioni in materia  di  revisione  dei  ruoli  delle  Forze  di
polizia ai sensi dell'art. 8, comma 1,  lettera  a),  della  legge  7
agosto  2015,  n.  124,  in   materia   di   riorganizzazione   delle
amministrazioni pubbliche»; 
    Visto il decreto legislativo  29  maggio  2017,  n.  94,  recante
«Disposizioni in materia di riordino dei ruoli e delle  carriere  del
personale delle Forze armate, ai sensi dell'art. 1, comma 5,  secondo
periodo, della legge 31 dicembre 2012, n. 244»; 
    Visto il decreto del Ministro della  difesa  1°  settembre  2017,
concernente, tra l'altro,  requisiti  di  partecipazione,  titoli  di
studio, tipologia e modalita' di svolgimento  dei  concorsi  e  delle
prove d'esame per il reclutamento degli ufficiali del  ruolo  tecnico
dell'Arma dei carabinieri; 
    Visto il decreto legislativo 5  ottobre  2018,  n.  126,  recante
«Disposizioni integrative e correttive, a norma dell'art. 8, comma 6,
della legge 7 agosto 2015, n. 124, al decreto legislativo  29  maggio
2017, n. 95, concernente disposizioni in  materia  di  revisione  dei
ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell'art. 8, comma 1,  lettera
a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione
delle amministrazioni pubbliche»; 
    Vista la legge 30 dicembre 2021, n.  234,  recante  «Bilancio  di
previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2022  e  bilancio
pluriennale per il triennio 2022 - 2024» (Legge di bilancio 2022); 
    Visto il decreto legislativo 27 dicembre  2019,  n.  172  recante
«Disposizioni integrative e correttive, a norma dell'art. 1, commi  2
e 3, della legge 1° dicembre 2018, n. 132, al decreto legislativo  29
maggio 2017, n. 95, recante disposizioni in materia di revisione  dei
ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell'art. 8, comma 1,  lettera
a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione
delle amministrazioni pubbliche»; 
    Visto il decreto legislativo 27 dicembre  2019,  n.  173  recante
«Disposizioni in materia di riordino dei ruoli e delle  carriere  del
personale delle Forze armate, ai sensi dell'art. 1, commi 2,  lettera
a), 3, 4 e 5, della legge 1° dicembre 2018, n. 132»; 
    Visto il decreto-legge 19 maggio  2020,  n.  34,  convertito  con
modificazioni con legge  17  luglio  2020,  n.  77,  recante  «Misure
urgenti in materia di salute,  sostegno  al  lavoro  e  all'economia,
nonche' di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da
COVID-19» e, in particolare, l'art. 259; 
    Considerato che, ai sensi dell'art. 664, del decreto  legislativo
15 marzo 2010, n. 66,  il  reclutamento  degli  ufficiali  del  ruolo
tecnico dell'Arma dei carabinieri, in relazione ai posti  disponibili
in organico, avviene per pubblico concorso, per titoli ed  esami,  al
quale possono partecipare i cittadini  italiani  e  con  riserva  non
superiore al venti per cento dei posti  disponibili,  i  militari  in
servizio permanente dell'Arma dei carabinieri appartenenti  ai  ruoli
degli ispettori, dei sovrintendenti, degli appuntati e carabinieri; 
    Ravvisata la necessita' di  indire,  per  il  2022,  al  fine  di
soddisfare  specifiche  esigenze  dell'Arma   dei   carabinieri,   un
concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di tredici tenenti
in servizio permanente nel ruolo tecnico dell'Arma dei carabinieri; 
    Vista la lettera n. M_D A0D32CC REG2022 0090331 del 16 marzo 2022
con la quale il  I  reparto  personale  dello  Stato  maggiore  della
difesa, esprime il previsto nulla osta e  autorizza  l'emissione  del
bando in questione per l'anno 2022; 
    Ravvisata l'opportunita' di prevedere una prova  di  preselezione
cui sottoporre i concorrenti, con riserva di disporre che, per motivi
di economicita' e speditezza dell'azione amministrativa, detta  prova
non abbia luogo qualora il numero delle domande presentate, per  ogni
singola specialita' cui sono ripartiti i posti messi a  concorso  con
il presente decreto, fosse ritenuto compatibile con  le  esigenze  di
selezione dell'Arma dei carabinieri e con i  termini  di  conclusione
della procedura concorsuale; 
    Ritenuto che, qualora abbia luogo la predetta prova, l'ammissione
alle successive prove scritte di concorrenti in numero non  superiore
a trenta volte quello dei posti previsti per ogni singola specialita'
offra adeguata garanzia di selezione; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 novembre 2021
- registrato alla Corte dei conti il 1° dicembre 2021, foglio n. 3226
- concernente la sua nomina a direttore  generale  per  il  personale
militare; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                          Posti a concorso 
 
    1. E' indetto un concorso, per titoli ed esami, per la nomina  di
complessivi tredici tenenti in servizio permanente nel ruolo  tecnico
dell'Arma dei carabinieri cosi' ripartiti: 
      a) undici posti per i  cittadini  italiani  che  alla  data  di
scadenza  del  termine  per  la  presentazione   della   domanda   di
partecipazione sono in possesso dei requisiti di  cui  al  successivo
art. 2, del presente decreto, di cui: 
        1) tre posti per la specialita' medicina; 
        2) un posto per la specialita' veterinaria; 
        3) un posto per la specialita' psicologia; 
        4) un posto per la specialita' investigazioni scientifiche  -
fisica; 
        5) un posto per la specialita' investigazioni scientifiche  -
chimica; 
        6) un posto specialita' telematica - informatica; 
        7)   un   posto   per    la    specialita'    telematica    -
telecomunicazioni; 
        8) un posto per la specialita' genio; 
        9)  un   posto   per   la   specialita'   amministrazione   e
commissariato 
      b)  due  posti  per  i  militari  dell'Arma   dei   carabinieri
appartenenti   ai   ruoli   ispettori,   sovrintendenti,   appuntati,
carabinieri,   nonche'   ai   ruoli   forestali   degli    ispettori,
sovrintendenti,    appuntati,    carabinieri,    periti,    revisori,
collaboratori,  che  alla  data  di  scadenza  del  termine  per   la
presentazione della domanda di partecipazione sono  in  possesso  dei
requisiti di cui al successivo art. 2, del presente decreto, di cui: 
        1) un posto per la specialita' psicologia; 
        2) un posto per la specialita' telematica - informatica. 
    2. Per i posti disponibili di cui al precedente comma 1,  lettera
a), due sono riservati come di seguito specificato: 
      un posto, e' riservato agli ufficiali in ferma  prefissata  che
abbiano prestato, alla data di scadenza del termine di  presentazione
delle domande di cui all'art. 3, comma 1,  almeno  diciotto  mesi  di
servizio, comprensivi di quelli del corso formativo,  agli  ufficiali
di complemento, agli ufficiali  delle  Forze  di  completamento,  che
hanno prestato servizio senza demerito nell'Arma dei carabinieri; 
      un posto e' riservato al coniuge e ai figli superstiti,  ovvero
ai  parenti  in  linea  collaterale  di  secondo  grado   (se   unici
superstiti)  del  personale  delle  Forze   armate,   dell'Arma   dei
carabinieri e delle Forze di polizia,  deceduto  in  servizio  e  per
causa di servizio. 
    I posti riservati, di cui al presente  comma,  eventualmente  non
ricoperti per insufficienza di riservatari idonei,  saranno  devoluti
agli altri  concorrenti  idonei  secondo  l'ordine  della  rispettiva
graduatoria. 
    3. Il numero dei posti disponibili di cui al precedente comma  1,
lettere a) e b), del presente articolo e  la  loro  ripartizione  per
specialita' potranno subire modifiche, fino alla data di approvazione
della relativa graduatoria finale di merito, qualora fosse necessario
soddisfare  esigenze  dell'Arma   dei   carabinieri   connesse   alla
consistenza degli ufficiali del ruolo tecnico. 
    4. Resta impregiudicata per  l'amministrazione  della  difesa  la
facolta' di revocare il presente bando  di  concorso,  modificare  il
numero dei posti, annullare, sospendere  o  rinviare  lo  svolgimento
delle  attivita'  previste  dal  concorso  o   l'incorporamento   dei
vincitori, in ragione di  esigenze  attualmente  non  valutabili  ne'
prevedibili, ovvero in applicazione di leggi di bilancio dello  Stato
o finanziarie o di disposizioni di contenimento della spesa pubblica.
In tal caso,  l'amministrazione  della  difesa  provvedera'  a  darne
formale  comunicazione  mediante  avviso  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi  ed
esami». 
    5. Nel caso in cui  l'amministrazione  eserciti  la  potesta'  di
auto-organizzazione prevista dal comma precedente, non  sara'  dovuto
alcun rimborso pecuniario ai candidati circa  eventuali  spese  dagli
stessi sostenute per la partecipazione alle selezioni concorsuali. 
    6. La Direzione generale si riserva  altresi'  la  facolta',  nel
caso di eventi  avversi  di  carattere  eccezionale  che  impediscano
oggettivamente a un rilevante numero di candidati di presentarsi  nei
tempi  e  nei  giorni  previsti  per   l'espletamento   delle   prove
concorsuali, di prevedere sessioni di recupero delle prove stesse. In
tal caso, sara' dato avviso nel sito  internet  «www.carabinieri.it»,
definendone le modalita'. Il citato avviso avra' valore di notifica a
tutti gli effetti e per tutti gli interessati. 
                               Art. 2 
 
                     Requisiti di partecipazione 
 
    1. Al concorso possono partecipare, per una sola  specialita',  i
cittadini  italiani  che,  alla  data  di  scadenza  del  termine  di
presentazione delle domande, indicata nel successivo art. 3, comma 1: 
      a) non abbiano superato il giorno di compimento del: 
        1) quarantacinquesimo anno di eta', se militari dell'Arma dei
carabinieri, con  almeno  cinque  anni  di  servizio  e  che  abbiano
riportato nell'ultimo biennio la qualifica  finale  non  inferiore  a
«eccellente»; 
        2) trentaquattresimo anno di  eta',  se  ufficiali  in  ferma
prefissata che abbiano completato un anno di servizio e se  ufficiali
inferiori  delle  forze  di  completamento.  Non  rientrano  in  tale
categoria gli ufficiali di complemento che sono stati  richiamati,  a
mente dell'art. 1255 del decreto legislativo 15 marzo  2010,  n.  66,
per addestramento finalizzato all'avanzamento nel congedo; 
        3) trentaduesimo anno  di  eta',  se  non  appartenenti  alle
precedenti categorie. 
    Eventuali aumenti dei  limiti  di  eta'  previsti  dalle  vigenti
disposizioni di legge  per  l'ammissione  ai  pubblici  impieghi  non
trovano applicazione; 
      b) siano in possesso della cittadinanza italiana; 
      c) godano dei diritti civili e politici; 
      d) siano in possesso di uno dei titoli di  studio  appartenenti
alle classi di laurea magistrale appresso indicate: 
        1)  per  la  specialita'  sanita'  -  medicina:  medicina   e
chirurgia (LM 41), a  ciclo  unico,  con  abilitazione  all'esercizio
della professione di medico chirurgo  e  di  iscrizione  al  relativo
ordine professionale; 
        2) per la specialita' veterinaria: medicina  veterinaria  (LM
42), con  abilitazione  all'esercizio  della  professione  di  medico
veterinario e di iscrizione al relativo ordine professionale; 
        3) per la specialita' psicologia:  psicologia  (LM  51),  con
abilitazione all'esercizio della  professione  di  psicologo/a  e  di
iscrizione al relativo ordine professionale; 
        4) per la specialita' investigazioni  scientifiche  -  Fisica
con abilitazione all'esercizio della professione relativa  al  titolo
di studio richiesto: 
          fisica (LM 17); 
          ingegneria aereospaziale e astronautica (LM 20); 
          ingegneria biomedica (LM 21); 
          ingegneria chimica (LM 22); 
          ingegneria civile (LM 23); 
          ingegneria di sistemi edilizi (LM 24); 
          ingegneria dell'automazione (LM 25); 
          ingegneria della sicurezza (LM 26); 
          ingegneria delle telecomunicazioni (LM 27); 
          ingegneria elettrica (LM 28); 
          ingegneria elettronica (LM 29); 
          ingegneria energetica e nucleare (LM 30); 
          ingegneria gestionale (LM 31); 
          ingegneria informatica (LM 32); 
          ingegneria meccanica (LM 33); 
          ingegneria navale (LM 34); 
          ingegneria per l'ambiente ed il territorio (LM 35); 
          scienze e ingegneria dei materiali (LM 53); 
        5) per la specialita' investigazioni scientifiche -  chimica,
con abilitazione all'esercizio della professione relativa  al  titolo
di studio richiesto: 
          chimica e tecnologie farmaceutiche (LM 13); 
          scienze chimiche (LM 54); 
          scienze e tecnologie della chimica industriale (LM 71. 
        6) per la specialita' telematica - informatica: 
          informatica (LM 18); 
          ingegneria delle telecomunicazioni (LM 27); 
          ingegneria informatica (LM 32); 
          sicurezza informatica (LM 66); 
        7) specialita' telematica - telecomunicazioni: 
          ingegneria delle telecomunicazioni (LM 27); 
          ingegneria elettronica (LM 29); 
          ingegneria informatica (LM 32); 
          sicurezza informatica (LM 66); 
        8) specialita' genio, con  abilitazione  all'esercizio  della
professione relativa al titolo di studio richiesto: 
          architettura e ingegneria edile - architettura (LM 4) 
          ingegneria civile (LM 23). 
        9) specialita' amministrazione: 
          giurisprudenza (LMG 01) 
          scienze politiche (LM 87 e LM 52); 
          scienze dell'amministrazione (LM 63); 
          economia (LM 16, LM 56, LM 76 e LM 77); 
    Saranno ritenuti validi  anche  i  titoli  di  laurea  conseguiti
secondo i precedenti  ordinamenti,  in  virtu'  delle  corrispondenze
indicate dal decreto interministeriale 9  luglio  2009  e  successive
modifiche e integrazioni. 
    Per  i  titoli  di  laurea  conseguiti  all'estero,  invece,   e'
richiesta la dichiarazione  di  equipollenza  ovvero  di  equivalenza
secondo la procedura prevista dall'art. 38 del decreto legislativo n.
165/2001,  la  cui  modulistica  e'  disponibile  sul  sito  web  del
Dipartimento            della            funzione            pubblica
(http://www.funzionepubblica.gov.it/articolo/dipartimento/22-02-2016/
modulo-la-richiesta-dellequivalenza-del-titolo-di-studio-stranieri).
Il candidato che non sia ancora  in  possesso  del  provvedimento  di
equipollenza  o  equivalenza  dovra'  dichiarare  nella  domanda   di
partecipazione di aver presentato la relativa  richiesta,  ovvero  le
sole  lauree   magistrali   conseguite   in   territorio   nazionale,
riconosciute per legge o per decreto ministeriale equipollente ad una
di quelle prescritte per la partecipazione al concorso indetto con il
presente decreto. In ogni caso i concorrenti dovranno, all'atto della
presentazione  per  la  prova   scritta,   consegnare   la   relativa
documentazione probante; 
      e) non siano stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti
dall'impiego presso  una  pubblica  amministrazione,  licenziati  dal
lavoro alle dipendenze di  pubbliche  amministrazioni  a  seguito  di
procedimento disciplinare ovvero prosciolti, d'autorita' o d'ufficio,
da precedente arruolamento nelle  Forze  armate  o  di  polizia,  per
motivi  disciplinari  o  di  inattitudine  alla  vita   militare,   a
esclusione dei proscioglimenti per inidoneita' psico-fisica; 
      f) non siano stati condannati per delitti  non  colposi,  anche
con  sentenza  di  applicazione  di  pena  su   richiesta,   a   pena
condizionalmente sospesa o con decreto penale  di  condanna,  ne'  si
trovino in situazioni  incompatibili  con  l'acquisizione  ovvero  la
conservazione dello stato di ufficiale dell'Arma dei carabinieri; 
      g) non essere in  atto  imputati  in  procedimenti  penali  per
delitti non colposi; 
      h) non avere in atto un  procedimento  disciplinare  avviato  a
seguito di procedimento penale di cui alla precedente lettera g)  che
non si sia concluso con sentenza irrevocabile di assoluzione  perche'
il fatto non sussiste ovvero perche' l'imputato non lo  ha  commesso,
pronunciata ai sensi dell'art. 530 del  codice  di  procedura  penale
(solo se militari in servizio permanente); 
      i) non siano stati sottoposti a misure di prevenzione; 
      j) non siano stati dichiarati inidonei  all'avanzamento  ovvero
non vi abbiano rinunciato negli ultimi cinque anni di servizio  (solo
se militari in servizio permanente); 
      k) abbiano tenuto condotta incensurabile; 
      l)  non  abbiano  tenuto  comportamenti  nei  confronti   delle
istituzioni  democratiche  che  non  diano  sicuro   affidamento   di
scrupolosa fedelta' alla Costituzione repubblicana e alle ragioni  di
sicurezza dello Stato; 
      m) solo per i concorrenti in servizio nell'Arma dei carabinieri
che partecipano per i posti di cui all'art. 1, comma 1,  lettera  b):
abbiano riportato, nel biennio antecedente la data  di  scadenza  del
termine per la presentazione delle domande la qualifica non inferiore
a «eccellente», ovvero in caso di rapporto  informativo  un  giudizio
equivalente; 
      n) se concorrenti  di  sesso  maschile,  non  abbiano  prestato
servizio sostitutivo civile ai sensi della legge 8  luglio  1998,  n.
230,  a  meno   che   abbiano   presentato   apposita   dichiarazione
irrevocabile di rinuncia allo status di obiettore di coscienza presso
l'Ufficio nazionale per  il  servizio  civile  non  prima  che  siano
decorsi almeno cinque anni dalla data in cui sono stati collocati  in
congedo, come disposto dall'art. 636 del decreto legislativo 15 marzo
2010, n. 66. In tal caso,  la  dichiarazione  potra'  essere  esibita
all'atto della presentazione alla prima prova del concorso; 
      o) non abbiano  riportato,  nel  precedente  biennio,  sanzioni
disciplinari registrate a matricola 
    Il difetto anche di uno soltanto dei requisiti di cui al presente
articolo, determinera' l'esclusione dal concorso. 
    2. Il conferimento della nomina ai vincitori del concorso indetto
con il presente decreto e l'ammissione  dei  medesimi  al  prescritto
corso formativo sono subordinati al riconoscimento del possesso: 
      a)  dell'idoneita'  psico-fisica  e  attitudinale  al  servizio
militare  incondizionato  quali  ufficiali  in  servizio   permanente
dell'Arma dei carabinieri, da accertarsi con le modalita' di  cui  ai
successivi articoli 11 e 12; 
      b)  dei  requisiti  di  moralita'  e  condotta  stabiliti   per
l'ammissione ai  concorsi  nella  magistratura  ordinaria,  ai  sensi
dell'art. 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53.  L'accertamento  di
tali requisiti sara' effettuato d'ufficio dall'Arma  dei  carabinieri
con le modalita' previste dalla normativa vigente. 
    3. I requisiti di cui al comma 1  devono  essere  posseduti  alla
data di scadenza  del  termine  di  presentazione  delle  domande  di
partecipazione al concorso, indicato al successivo art. 3,  comma  1.
Gli stessi, fatta eccezione per quello di  cui  alla  lettera  a),  e
quelli di cui al precedente comma 2,  devono  essere  mantenuti  sino
alla data di nomina a ufficiale  in  servizio  permanente  del  ruolo
tecnico dell'Arma dei carabinieri. 
                               Art. 3 
 
                      Domanda di partecipazione 
 
    1. La domanda di partecipazione al concorso deve essere compilata
ed inviata esclusivamente on-line seguendo la procedura indicata  sul
sito www.carabinieri.it - area concorsi, entro il termine  di  trenta
giorni a decorrere dal giorno successivo a  quello  di  pubblicazione
del  presente  decreto  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale  «Concorsi  ed  esami».  Se  il  termine
coincide con  un  giorno  festivo,  questo  e'  prorogato  al  giorno
successivo. Per la data di presentazione fara' fede quella  riportata
sul modulo di domanda rilasciato dal sistema automatizzato. 
    2.  Per  poter  presentare  la  domanda  di   partecipazione   e'
necessario, munirsi per tempo di uno  tra  i  seguenti  strumenti  di
identificazione: 
      a) credenziali SPID con livello di sicurezza 2  che  consentono
l'accesso  ai  servizi   on-line   della   pubblica   amministrazione
attraverso l'utilizzo di nome utente, password e la generazione di un
codice temporaneo (one time password). Le istruzioni per il  rilascio
di SPID (Sistema pubblico di identita' digitale) sono disponibili sul
sito   ufficiale   dell'Agenzia   per   l'Italia   digitale    (AgID)
all'indirizzo www.spid.gov.it 
      b) idoneo lettore di smart-card  installato  nel  computer  per
l'utilizzo con carta  nazionale  dei  servizi  (CNS)  precedentemente
attivata presso gli sportelli pubblici preposti, i quali provvedono a
rilasciare un PIN. 
    3.  Lo  strumento  di  identificazione  prescelto  dovra'  essere
intestato esclusivamente al candidato che presenta la domanda. 
    4. Non sono ammesse le domande di partecipazione, presentate  con
modalita' diverse da quanto previsto dal presente articolo  (compreso
quelle  cartacee)  o  presentate  con  sistemi   di   identificazione
intestati a persone  diverse  da  quelle  indicate  al  comma  3  del
presente articolo ad eccezione di quanto previsto al successivo comma
7. 
    5.  Una  volta  autenticato  nel  sito,  il  concorrente   dovra'
compilare tutti i campi presenti seguendo i passaggi  indicati  dalla
procedura. 
    6. La procedura chiedera' al concorrente di: 
      a) indicare due indirizzi e-mail validi: 
        posta elettronica standard, su cui ricevera' una copia  della
domanda di presentazione; 
        posta elettronica  certificata  (PEC)  da/su  cui  inviare  e
ricevere le comunicazioni attinenti alla procedura concorsuale; 
      b) caricare una fototessera in formato digitale. 
    7. Il concorrente, consapevole delle conseguenze penali  in  caso
di dichiarazioni non veritiere, di cui all'art. 76  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,  nella  domanda
di partecipazione, deve dichiarare: 
      a) la specialita' (una sola) per la quale  intende  concorrere.
Non  e'  consentito,  neanche  con  distinte  domande,  chiedere   di
partecipare al concorso per piu' di una delle  specialita'  previste,
anche se in possesso dei relativi requisiti; 
      b) i propri dati anagrafici (cognome, nome,  luogo  e  data  di
nascita) e il codice fiscale; 
      c) il proprio stato civile; 
      d) la residenza e il recapito al  quale  desidera  ricevere  le
comunicazioni relative al concorso, completo di codice di  avviamento
postale e  di  numero  telefonico  (telefonia  fissa  e  mobile).  Se
cittadino  italiano  residente  all'estero,  dovra'  indicare   anche
l'ultima residenza in Italia della famiglia e la  data  di  espatrio.
Per il concorrente che e'  stato  identificato  mediante  la  propria
casella di posta  elettronica  certificata,  tutte  le  comunicazioni
saranno inviate esclusivamente alla predetta casella. Il  concorrente
che e' stato identificato mediante SPID/carta d'identita' elettronica
/  carta  nazionale  dei  servizi  o  firma   digitale/   elettronica
qualificata  deve  indicare  un  indirizzo   di   posta   elettronica
certificata  ove  desidera  ricevere  le  comunicazioni  relative  al
concorso.  Dovra'  essere  segnalata,  altresi',   a   mezzo   e-mail
(all'indirizzo cnsrconcuff@pec.carabinieri.it),  al  predetto  Centro
nazionale di selezione e reclutamento, ogni variazione  del  recapito
indicato. L'amministrazione non  assume  alcuna  responsabilita'  per
l'eventuale  dispersione  di  comunicazioni  dipendente  da  inesatta
indicazione del recapito da parte del concorrente ovvero da mancata o
tardiva comunicazione del cambiamento del  recapito  stesso  indicato
nella domanda, ne'  per  eventuali  disguidi  telematici  o  comunque
imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore; 
      e) il possesso della cittadinanza italiana. In caso  di  doppia
cittadinanza,   il   concorrente   dovra'   indicare,   in   apposita
dichiarazione da consegnare all'atto della presentazione  alla  prima
prova del concorso, la seconda  cittadinanza  e  in  quale  Stato  e'
soggetto o ha assolto agli obblighi militari; 
      f) il comune nelle cui liste elettorali e'  iscritto  ovvero  i
motivi della mancata iscrizione o  della  cancellazione  dalle  liste
medesime; 
      g) di aver tenuto condotta incensurabile; 
      h) di non  essere  stato  condannato,  anche  con  sentenza  di
applicazione della pena su richiesta, a pena condizionalmente sospesa
o con decreto penale di condanna; 
      i) di non essere in atto imputato in  procedimenti  penali  per
delitti non colposi, di non  essere  stato  sottoposto  a  misure  di
prevenzione, ne' che risultino a  proprio  carico  precedenti  penali
iscrivibili nel  casellario  giudiziale  ai  sensi  dell'art.  3  del
decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313  (in
caso contrario dovra' indicare le condanne, le applicazioni di  pena,
i procedimenti a carico e ogni  altro  eventuale  precedente  penale,
precisando la data del provvedimento e l'Autorita' giudiziaria che lo
ha emanato, ovvero quella  presso  la  quale  pende  un  procedimento
penale per aver assunto la qualifica di imputato); 
    Il concorrente  dovra'  impegnarsi,  altresi',  a  comunicare  al
Comando generale dell'Arma dei  carabinieri  -  Centro  nazionale  di
selezione e reclutamento - ufficio concorsi e  contenzioso,  a  mezzo
e-mail  (all'indirizzo   cnsrconcuff@pec.carabinieri.it),   qualsiasi
variazione   della   sua   posizione   giudiziaria   che   intervenga
successivamente alla dichiarazione di cui sopra, fino alla  nomina  a
ufficiale in servizio permanente; 
      j) gli eventuali servizi prestati  come  impiegato  presso  una
pubblica amministrazione e di non essere stato destituito, dispensato
o dichiarato decaduto dall'impiego  presso  l'amministrazione  stessa
ovvero   prosciolto,   d'autorita'   o   d'ufficio,   da   precedente
arruolamento nelle Forze armate o di polizia per motivi  disciplinari
o di inattitudine alla vita militare o  per  perdita  permanente  dei
requisiti di idoneita' fisica. Tale dichiarazione va  resa  anche  se
negativa; 
      k) di non essere stato dichiarato obiettore di coscienza ovvero
ammesso a prestare servizio sostitutivo civile ai sensi della legge 8
luglio  1998,  n.  230,  a  meno  che   abbia   presentato   apposita
dichiarazione irrevocabile di rinuncia allo status  di  obiettore  di
coscienza presso l'Ufficio nazionale per il servizio civile non prima
che siano decorsi almeno cinque anni  dalla  data  in  cui  e'  stato
collocato  in  congedo,  come  previsto  dall'art.  636  del  decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66. Tale dichiarazione va resa anche se
negativa; 
      l) l'eventuale  appartenenza  a  una  delle  categorie  di  cui
all'art. 645 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (coniuge  e
figli superstiti, ovvero parenti  in  linea  collaterale  di  secondo
grado qualora unici superstiti, del  personale  delle  Forze  armate,
compresa l'Arma dei carabinieri, e delle Forze di polizia deceduto in
servizio e per causa di servizio); 
      m) il servizio militare eventualmente prestato, con indicazione
della durata e del grado rivestito. Se  ufficiale  di  complemento  o
ufficiale in ferma prefissata, dovra' indicare la data di inizio  del
corso allievi ufficiali di complemento o del corso allievi  ufficiali
in  ferma  prefissata,  il  numero,  la  tipologia  dello  stesso   e
l'anzianita' giuridica di nomina. Inoltre, dovra' indicare: 
        1) se ufficiale di complemento, la data di fine del  servizio
di prima nomina,  l'eventuale  ammissione  alla  ferma  biennale  non
rinnovabile e la data di fine della ferma biennale; 
        2) se ufficiale in  ferma  prefissata,  la  data  in  cui  ha
maturato i diciotto mesi di servizio a partire dall'inizio del  corso
formativo; 
        3) se ufficiale delle  forze  di  completamento,  i  richiami
effettuati, la loro durata e l'esigenza per cui e' stato richiamato; 
      n)  il  Centro  documentale  (ex  Distretto  militare)   o   il
Dipartimento militare marittimo/Capitaneria di porto o  la  Direzione
territoriale  del  personale  della  regione  aerea  competente   per
territorio o il Comando aeronautica militare di Roma,  di  ascrizione
in relazione alla residenza; 
      o) di non essere stato dichiarato inidoneo  all'avanzamento  in
qualsiasi grado ovvero di non avervi rinunciato negli  ultimi  cinque
anni di servizio (solo se militare in servizio permanente); 
      p) la lingua straniera  (una  sola,  scelta  tra  la  francese,
l'inglese, la spagnola e la tedesca) nella quale intende sostenere la
prova facoltativa di lingua; 
      q)  l'eventuale  possesso  di  certificazione   di   conoscenze
linguistiche, di cui al successivo art. 9,  certificate  con  sistema
STANAG/NATO o «Common European Framework of Reference for languages -
CEFR», risultante da attestato in corso di  validita'  rilasciato  da
«ente certificatore» riconosciuto dal Ministero  dell'istruzione  (da
consegnare all'atto della presentazione per le  prove  di  efficienza
fisica) in corso di validita'; 
      r) l'eventuale possesso di uno o  piu'  dei  titoli  di  merito
indicati nel successivo art. 9. I concorrenti dovranno  fornire,  con
le modalita' di  cui  al  citato  art.  9,  informazioni  sui  titoli
posseduti; 
      s) il possesso  di  una  delle  lauree  magistrali  tra  quelle
previste al precedente art. 2, comma 1, lettera d), la durata  legale
del corso di studi, l'Universita' presso cui e' stata conseguita  con
il relativo indirizzo, la data di conseguimento e il voto riportato. 
    Per i titoli di studio  conseguiti  all'estero  e'  richiesta  la
dichiarazione  di  equipollenza  ovvero  di  equivalenza  secondo  la
procedura prevista dall'art. 38 del decreto legislativo n.  165/2001,
la cui modulistica e' disponibile sul sito web del Dipartimento della
funzione                                                     pubblica
(http://www.funzionepubblica.gov.it/articolo/dipartimento/22-02-2016/
modulo-la-richiesta-dellequivalenze-del-titolo-di-studio-stranieri).
Il candidato che non sia ancora  in  possesso  del  provvedimento  di
equipollenza  o  equivalenza  dovra'  dichiarare  nella  domanda   di
partecipazione di aver presentato la relativa richiesta; 
      t) per i posti di cui all'art. 1, comma 1, lettera  a),  numeri
1), 2), 3) 4), 5), 8) e lettera b) numero 1) il possesso del  diploma
di abilitazione all'esercizio della professione, l'Universita' presso
cui e' stato conseguito,  con  il  relativo  indirizzo,  la  data  di
conseguimento e la votazione riportata; 
      u) l'eventuale possesso  di  un  diploma  di  specializzazione,
l'Universita' presso la quale e' stato  conseguito  con  il  relativo
indirizzo, la data di conseguimento e la votazione riportata; 
      v) per i posti a concorso di cui all'art. 1, comma  1,  lettera
a), numeri 1), 2), 3) e lettera b), numero 1, l'iscrizione all'Ordine
professionale; 
      w) l'eventuale possesso di uno o piu' dei titoli di  preferenza
previsti dall'art. 5 del decreto del Presidente  della  Repubblica  9
maggio 1994, n. 487 e dal disposto di cui all'art. 73, comma 14,  del
decreto-legge 21 giugno 2013, convertito in legge 9 agosto  2013,  n.
98. Il concorrente  dovra'  fornire  tutte  le  indicazioni  utili  a
consentire  all'amministrazione  di  esperire  con   immediatezza   i
controlli previsti su tali titoli, che devono essere  posseduti  alla
data di scadenza  del  termine  di  presentazione  delle  domande  di
partecipazione al concorso; 
      x) di essere a conoscenza dell'obbligo, qualora vincitore e non
gia' militare in servizio permanente, di contrarre la ferma di cui al
successivo art. 16, comma 7; 
      y) di  aver  preso  conoscenza  del  bando  di  concorso  e  di
acconsentire, senza riserve, a tutto cio' che in esso e' stabilito; 
      z) di  prestare  il  proprio  consenso  ai  sensi  del  decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196, del decreto legislativo 10 agosto
2018, n. 101, e del regolamento (UE) 2016/679 per la  protezione  dei
dati personali, alla raccolta e al trattamento dei dati personali che
lo riguardano, necessario ai fini della valutazione dei requisiti  di
partecipazione. 
    8. All'esito della procedura correttamente eseguita,  il  sistema
automatizzato  generera'  una  ricevuta  dell'avvenuta  presentazione
della domanda on-line, inviandola  automaticamente  all'indirizzo  di
posta elettronica indicato dal  concorrente.  Detta  ricevuta  dovra'
essere  esibita  all'atto  della  presentazione  a  tutte  le   prove
concorsuali. 
    9. I candidati possono integrare o modificare  quanto  dichiarato
nella domanda di partecipazione entro  il  termine  previsto  per  la
presentazione della stessa accedendo al proprio profilo  on-line  del
portale, annullando la domanda presentata e procedendo alla redazione
di  una  nuova  che  dovra',  quindi,  essere  rinviata  al   sistema
informatico centrale di acquisizione on-line delle domande. 
    10. Il concorrente non deve allegare alla domanda, inoltrata  con
le procedure informatizzate di cui al precedente comma 2, l'eventuale
documentazione probatoria dei titoli di  studio,  di  merito  e/o  di
preferenza. Detti titoli dovranno, comunque,  essere  posseduti  alla
data di scadenza del termine per la presentazione  delle  domande  di
partecipazione al concorso e  dichiarati  nella  domanda  stessa.  La
predetta documentazione potra' essere consegnata, anche  sotto  forma
di dichiarazione sostitutiva rilasciata  ai  sensi  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, all'atto  della
presentazione alla prima prova  scritta  di  cui  all'art.  8.  salvo
eventuali   successive    modifiche    della    procedura    medesima
tempestivamente comunicate con avviso, a valore di notifica per tutti
i concorrenti  sul  sito  www.carabinieri.it  nell'area  dedicata  al
concorso. 
    11. Fermo restando che la domanda presentata on-line  non  potra'
essere  modificata  una  volta  scaduto  il  termine  ultimo  per  la
presentazione delle domande di partecipazione, il Centro nazionale di
selezione e reclutamento dell'Arma dei carabinieri potra' chiedere la
regolarizzazione delle domande che, benche'  sottoscritte  e  inviate
nei  termini  e  con  le  modalita'  indicate  ai  precedenti  commi,
risultino formalmente irregolari per vizi sanabili. 
    12.  Le  domande  di  partecipazione  inoltrate,  anche  in   via
telematica, con qualsiasi altro mezzo rispetto a quelli indicati  nel
presente articolo, non saranno prese in considerazione e il candidato
non verra' ammesso alla procedura concorsuale. 
    13.  Con  l'invio  telematico  della  domanda  con  le  modalita'
indicate nel presente articolo  il  candidato,  oltre  a  manifestare
esplicitamente il consenso alla raccolta e al  trattamento  dei  dati
personali che lo riguardano e  che  sono  necessari  all'espletamento
dell'iter concorsuale (in quanto il  conferimento  di  tali  dati  e'
obbligatorio   ai   fini   della   valutazione   dei   requisiti   di
partecipazione), si assume la responsabilita' penale circa  eventuali
dichiarazioni  mendaci,  ai  sensi  dell'art.  76  del  decreto   del
Presidente della  Repubblica  28  dicembre  2000,  n.  445.  Pertanto
l'accertata natura mendace delle di dichiarazioni rese, finalizzate a
trarre un indebito beneficio, comporta: 
      la segnalazione alla competente Procura della Repubblica per le
valutazioni di competenza; 
      l'esclusione dal concorso o, se vincitore, la revoca dal corso. 
    14. Il concorrente, se militare in  servizio,  dovra'  consegnare
copia della suddetta domanda al Comando del reparto/ente  presso  cui
e' in forza, per consentire al medesimo di curare  le  incombenze  di
cui al successivo art. 4. 
    15. I candidati eventualmente rinviati a domanda - da  presentare
entro il termine perentorio di cui al precedente art. 3,  comma  1  -
dall'analoga  procedura  concorsuale  per  l'anno  2021,   ai   sensi
dell'art. 259, comma 4, del decreto-legge del 19 maggio 2020, n.  34,
citato nelle  premesse,  sosterranno  le  prove  non  ancora  svolte,
nell'ambito delle procedure del presente bando. Le  risultanze  delle
prove precedentemente svolte saranno valutate secondo le disposizioni
e i criteri del presente bando e secondo  le  modalita'  che  saranno
indicate con apposita  determinazione  dirigenziale  della  Direzione
generale per il personale militare. 
                               Art. 4 
 
        Istruttoria delle domande e documentazione d'ufficio 
 
    1.  I  reparti/enti  di  appartenenza,  cui  sono  in   forza   i
concorrenti che alla data di scadenza del  termine  di  presentazione
della  domanda  di  partecipazione  al  concorso  sono  in  servizio,
dovranno inoltrare al rispettivo Comando di Corpo: 
      a) copia delle domande di partecipazione al concorso consegnate
dagli interessati; 
      b) libretto personale o cartella personale, stato di servizio o
foglio matricolare, attestazione e dichiarazione di completezza  (per
gli ufficiali in servizio o in  congedo,  per  i  sottufficiali  e  i
volontari in servizio permanente  delle  Forze  armate  e  dei  Corpi
armati dello Stato, nonche' per gli appartenenti al  ruolo  ispettori
dell'Arma dei carabinieri); 
      c) foglio matricolare (per i militari in ferma breve/prefissata
in servizio o in congedo). 
    I Comandi di Corpo,  all'atto  della  ricezione  di  copia  della
domanda di partecipazione al concorso, procedono immediatamente  alla
verifica del possesso dei requisiti  di  cui  all'art.  2,  comma  1,
comunicando al Centro nazionale di selezione e reclutamento eventuali
candidati privi degli stessi, onde consentire l'eventuale  tempestiva
esclusione. 
    Una copia della suddetta documentazione dovra' essere inviata  al
Comando generale dell'Arma dei  carabinieri  -  Centro  nazionale  di
selezione e reclutamento - ufficio concorsi e contenzioso - viale Tor
di Quinto n.  119  -  00191  -  Roma,  entro  quindici  giorni  dalla
pubblicazione degli esiti della prova di preselezione di cui all'art.
7, se essa ha avuto luogo, ovvero dell'avviso del mancato svolgimento
della stessa con le modalita' di cui  all'art.  7,  comma  1.  Per  i
militari in servizio nell'Arma dei  carabinieri  la  trasmissione  di
detta documentazione  potra'  avvenire  avvalendosi  dell'applicativo
Ge.Do.C.I. (Gestione documentale concorsi interni), per i militari in
servizio o in congedo appartenenti ad altre Forze armate/Corpi armati
dello Stato, la trasmissione  della  medesima  documentazione  potra'
avvenire attraverso l'invio tramite posta  certificata  all'indirizzo
cnsrconcuff@pec.carabinieri.it ovvero spedizione per raccomandata con
ricevuta di ritorno al seguente indirizzo: Viale di Tor di Quinto  n.
119 cap. 00191 - Roma oppure a mezzo corriere. 
    2. Per i concorrenti  che  nella  domanda  di  partecipazione  al
concorso dichiarano di aver prestato servizio militare volontario, la
documentazione di cui al precedente comma 1 sara' acquisita d'ufficio
dal Comando generale dell'Arma dei carabinieri - Centro nazionale  di
selezione e reclutamento - ufficio concorsi e contenzioso. 
                               Art. 5 
 
                      Svolgimento del concorso 
 
    1. Lo svolgimento del concorso prevede: 
      a) eventuale prova di preselezione; 
      b) una prova scritta; 
      c) valutazione dei titoli di merito; 
      d) prove di efficienza fisica; 
      e) accertamenti psico-fisici; 
      f) accertamenti attitudinali; 
      g) prova orale; 
      h) prova facoltativa di lingua straniera. 
    I concorrenti ammessi alle prove e agli  accertamenti  suindicati
dovranno presentarsi muniti di carta d'identita' o altro documento di
riconoscimento  provvisto  di  fotografia,  in  corso  di  validita',
rilasciato da un'amministrazione dello Stato. 
    2. L'amministrazione della difesa non  rispondera'  di  eventuale
danneggiamento o perdita  di  oggetti  personali  che  i  concorrenti
lasceranno incustoditi nel corso delle prove e degli accertamenti  di
cui al comma 1 del presente  articolo;  per  contro,  provvedera'  ad
assicurare  i  concorrenti  per  eventuali  infortuni  che  dovessero
verificarsi durante il  periodo  di  permanenza  presso  la  sede  di
svolgimento delle prove e degli accertamenti stessi. 
                               Art. 6 
 
                             Commissioni 
 
    1. Con successivi decreti dirigenziali saranno nominate: 
      a)  la  commissione  esaminatrice  per  l'eventuale  prova   di
preselezione, per la prova scritta, per la valutazione dei titoli  di
merito, per le prove  orali,  per  la  prova  facoltativa  di  lingua
straniera e per la formazione delle graduatorie di merito; 
      b) la commissione per le prove di efficienza fisica; 
      c) la commissione per gli accertamenti psico-fisici; 
      d) la commissione per gli accertamenti attitudinali. 
    2. La commissione esaminatrice di  cui  al  precedente  comma  1,
lettera a) sara' composta da: 
      a)  un  ufficiale  dell'Arma  dei  carabinieri  di  grado   non
inferiore a generale di brigata, presidente; 
      b) due o piu' ufficiali dell'Arma dei carabinieri di grado  non
inferiore a maggiore, membri, uno dei quali  puo'  essere  sostituito
con un docente universitario o di istituto di  istruzione  secondaria
di secondo grado, ovvero con  un  tecnico  o  esperto  nelle  materie
oggetto del concorso, appartenente anche ad altra amministrazione; 
      c)  un  ufficiale  dell'Arma  dei  carabinieri  di  grado   non
inferiore a capitano ovvero un dipendente civile dell'amministrazione
della difesa appartenente alla terza area funzionale, con funzioni di
segretario senza diritto di voto. 
    Detta commissione potra' essere integrata da docenti universitari
o di istituto di istruzione secondaria di  secondo  grado  ovvero  da
tecnici o esperti nelle materie oggetto di esame, appartenenti  anche
ad altra amministrazione, in qualita' di  membri  aggiunti,  i  quali
hanno diritto di voto nelle sole materie per le quali sono aggregati. 
    3. La commissione per le prove di efficienza  fisica  di  cui  al
precedente comma 1, lettera b) sara' composta da: 
      a)  un  ufficiale  dell'Arma  dei  carabinieri  di  grado   non
inferiore a tenente colonnello, presidente; 
      b)  due  ufficiali  dell'Arma  dei  carabinieri  di  grado  non
inferiore a capitano, membri, dei quali il meno elevato in grado o, a
parita' di grado, il meno anziano  svolgera'  anche  le  funzioni  di
segretario. 
    4. La commissione per gli accertamenti  psico-fisici  di  cui  al
precedente comma 1, lettera c), sara' composta da: 
      a) un  ufficiale  medico  di  grado  non  inferiore  a  tenente
colonnello in servizio presso il  Centro  nazionale  di  selezione  e
reclutamento  del  Comando   generale   dell'Arma   dei   carabinieri
(C.N.S.R.), presidente; 
      b) due o piu' ufficiali medici, in servizio  presso  il  Centro
nazionale di selezione e reclutamento del Comando generale  dell'Arma
dei carabinieri (C.N.S.R.), membri, dei  quali  il  meno  elevato  in
grado o, a parita' di grado,  il  meno  anziano  svolgera'  anche  le
funzioni di segretario. 
    5. La commissione per gli accertamenti  attitudinali  di  cui  al
precedente comma 1, lettera d), sara' composta da: 
      a) un ufficiale di grado non inferiore a tenente colonnello, in
servizio presso il Centro nazionale di selezione e  reclutamento  del
Comando generale dell'Arma dei carabinieri (C.N.S.R.) presidente; 
      b) ufficiali con qualifica di perito selettore  attitudinale  e
ufficiali psicologi,  in  servizio  presso  il  Centro  nazionale  di
selezione  e  reclutamento  del  Comando   generale   dell'Arma   dei
carabinieri (C.N.S.R.), membri, dei quali il meno elevato in grado o,
a parita' di grado, il meno anziano svolgera' anche  le  funzioni  di
segretario. 
    6. Dette commissioni di cui ai precedenti commi 3,  4  e  5,  del
presente articolo, possono avvalersi,  per  la  parte  di  rispettiva
competenza, del supporto di periti selettori  e  psicologi  dell'Arma
dei carabinieri e della collaborazione  di  personale  specialistico,
tecnico    ovvero    esperto    del    settore,     anche     esterno
all'amministrazione. 
                               Art. 7 
 
                   Eventuale prova di preselezione 
 
    1. I concorrenti saranno sottoposti -con riserva di  accertamento
del possesso  dei  requisiti  prescritti  per  la  partecipazione  al
concorso- a una eventuale prova di preselezione. 
    2.  La  presentazione  dei  candidati  dovra'  avvenire  con   le
modalita' e le indicazioni circa la  data,  l'orario  e  la  sede  di
svolgimento della suddetta  prova  che  saranno  rese  note  mediante
avviso consultabile nei siti web www.carabinieri.it che avra'  valore
di notifica a tutti gli effetti e per  tutti  i  concorrenti,  ovvero
chiedendo informazioni al Comando generale dell'Arma dei  carabinieri
- V Reparto - Ufficio relazioni con il pubblico - piazza Bligny n.  2
- 00197 Roma, tel. 0680982935. Resta pertanto  a  carico  di  ciascun
candidato  l'onere  di  verificare  la  pubblicazione  di   eventuali
variazioni o di ulteriori indicazioni per lo svolgimento della  prova
nel precitato sito. 
    3. Con le stesse modalita' descritte al precedente comma 2, sara'
data notizia dell'eventuale mancato svolgimento della prova,  qualora
in base al  numero  dei  concorrenti  non  sara'  ritenuto  opportuno
effettuarla. 
    4. Qualora non si  verifichi  quanto  prospettato  al  precedente
comma 3, i candidati al concorso che non riceveranno comunicazione di
esclusione dovranno presentarsi nella sede  e  nel  giorno  previsti,
senza   attendere   alcun   preavviso,   muniti   di   documento   di
riconoscimento provvisto di  fotografia  e  in  corso  di  validita',
rilasciato  da  un'amministrazione  dello   Stato,   della   ricevuta
attestante la presentazione della domanda on-line o  di  copia  della
domanda di partecipazione al concorso, nonche' di  penna  a  sfera  a
inchiostro  indelebile  nero.  Coloro  che  risulteranno  assenti  al
momento dell'inizio della prova saranno considerati  rinunciatari  e,
quindi,  esclusi  dal  concorso,   quali   che   siano   le   ragioni
dell'assenza, comprese quelle dovute a causa di forza maggiore, ferme
restando le salvaguardie previste per gli eventi di cui al precedente
art. 1, comma 6  e  all'art.  259,  comma  4,  del  decreto-legge  n.
34/2020. Se la prova verra'  svolta  in  piu'  di  una  sessione  non
saranno  previste  riconvocazioni,  a   eccezione   dei   concorrenti
interessati al concomitante svolgimento di prove nell'ambito di altri
concorsi indetti  dall'Amministrazione  della  difesa  ai  quali  gli
stessi hanno chiesto di  partecipare.  A  tal  fine  gli  interessati
dovranno far pervenire al predetto Centro nazionale  di  selezione  e
reclutamento,       a       mezzo        e-mail        (all'indirizzo
cnsrconcuff@pec.carabinieri.it), un'istanza  di  nuova  convocazione,
entro le ore 13,00 del quinto giorno lavorativo antecedente (sabati e
festivi  esclusi)  a  quello  di  prevista  presentazione,   inviando
documentazione  probatoria.  La  riconvocazione,  che  potra'  essere
disposta compatibilmente con il periodo di  svolgimento  della  prova
stessa, avverra' esclusivamente a mezzo e-mail (inviata all'indirizzo
di posta elettronica indicato  nella  domanda  di  partecipazione  al
concorso). Se la prova verra' svolta in una sola sessione non saranno
possibili riconvocazioni. 
    5.  Argomenti  e  modalita'  di  svolgimento  della  prova   sono
riportati nell'allegato  A,  che  costituisce  parte  integrante  del
presente decreto. 
    6. La prova si svolgera' secondo  le  specifiche  norme  tecniche
approvate con provvedimento del direttore  del  Centro  nazionale  di
selezione e reclutamento emanato in applicazione dell'art.  2,  comma
1, lettera g) del decreto ministeriale 1° settembre  2017  citato  in
premessa e, per quanto applicabili, secondo l'articoli 13,  commi  1,
3, 4 e 5, e 15, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 9
maggio 1994, n. 487. Dette norme tecniche saranno  rese  disponibili,
prima della data di svolgimento  della  prova  concorsuale,  mediante
pubblicazione sul sito www.carabinieri.it, con valore di  notifica  a
tutti gli effetti e per tutti i concorrenti. 
    7. All'esito delle operazioni di correzione e  valutazione  della
prova di cui al presente articolo, la commissione  formera'  distinte
graduatorie provvisorie per ciascuna specialita', al  solo  scopo  di
individuare coloro che saranno ammessi alla prova scritta di  cui  al
successivo art. 8. 
    Saranno  ammessi  alla  prova  scritta,  secondo  l'ordine  delle
predette  graduatorie  provvisorie,  i  concorrenti  nel  limite  non
superiore  a  trenta  volte  quello  dei  posti  previsti  per   ogni
specialita'. Inoltre, saranno ammessi a sostenere la prova scritta  i
concorrenti  che  avranno  conseguito   lo   stesso   punteggio   del
concorrente classificatosi, nella rispettiva graduatoria  provvisoria
di specialita' all'ultimo posto utile. 
    8. L'esito  della  prova  di  preselezione  e  i  nominativi  dei
concorrenti ammessi a sostenere  la  successiva  prova  scritta,  per
essere rientrati nelle graduatorie nei limiti numerici  indicati  nel
precedente comma 7, saranno resi noti agli interessati a partire  dal
giorno successivo a quello di svolgimento dell'ultimo turno di prova,
con valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i concorrenti,
nei siti web «www.carabinieri.it», ovvero chiedendo  informazioni  al
Comando generale dell'Arma dei carabinieri  -  V  reparto  -  Ufficio
relazioni con il pubblico - piazza Bligny n. 2  -  00197  Roma,  tel.
0680982935. 
    9.  Ciascun  candidato,  potra'  formulare  entro  cinque  giorni
successivi   a   quello   di    pubblicazione,    del    questionario
somministratogli, della relativa griglia di correzione e del  proprio
modulo di risposta test, nella  pagina  del  sito  www.carabinieri.it
dedicata al concorso,  eventuali  osservazioni  relative  agli  esiti
della prova, per le successive valutazioni da parte della commissione
esaminatrice. 
                               Art. 8 
 
                            Prova scritta 
 
    1. I concorrenti che avranno superato la  prova  di  preselezione
(qualora abbiano avuto luogo) ovvero ai quali  non  sara'  comunicata
l'esclusione dal concorso (qualora la prova di preselezione non abbia
avuto luogo) dovranno sostenere la prova scritta di cultura tecnico -
professionale su argomenti compresi nei  programmi  delle  rispettive
specialita' riportati nel citato allegato A,  che  costituisce  parte
integrante del presente decreto. 
    2. La presentazione dei  candidati  dovra'  avvenire  secondo  le
modalita' e le indicazioni circa la  data,  l'orario  e  la  sede  di
svolgimento che saranno rese note  ai  concorrenti,  mediante  avviso
consultabile nei siti web «www.carabinieri.it», che avra'  valore  di
notifica a tutti gli  effetti  e  per  tutti  i  concorrenti,  ovvero
chiedendo informazioni al Comando generale dell'Arma dei  carabinieri
- V reparto - Ufficio relazioni con il pubblico - piazza Bligny n.  2
- 00197 Roma, tel. 0680982935. 
    3. I concorrenti che  riceveranno  notizia  dell'ammissione  alla
prova scritta secondo le modalita' di cui al precedente art. 7, comma
8 (qualora abbia avuto luogo la  prova  di  preselezione)  ovvero  ai
quali non sara' comunicata  l'esclusione  dal  concorso  (qualora  la
prova di  preselezione  non  abbia  avuto  luogo)  saranno  tenuti  a
presentarsi,   per   sostenere   la   prova   scritta   di    cultura
tecnico-professionale,  portando   al   seguito   un   documento   di
riconoscimento  provvisto  di  fotografia,  in  corso  di  validita',
rilasciato da un'amministrazione dello Stato, una  penna  a  sfera  a
inchiostro indelebile nero, nonche' (solo per le specialita'  per  le
quali la prova di  preselezione  non  ha  avuto  luogo)  la  ricevuta
attestante la presentazione della domanda on-line o  la  copia  della
domanda di partecipazione al concorso, tenendo conto che: 
      a) in ogni caso, a  partire  dalle  ore  9,30  non  sara'  piu'
consentito l'accesso all'interno della struttura prescelta ove verra'
effettuata la prova; 
      b) non sara'  permesso  ai  candidati  di  entrare  nella  sede
d'esame portando al  seguito  borse,  borselli,  bagagli,  dizionari,
telefoni cellulari, computer e tablet, appunti, carta per scrivere  e
pubblicazioni varie (eventuali indicazioni saranno fornite secondo le
modalita' di cui al precedente comma 2). 
    4. I concorrenti  assenti  al  momento  dell'inizio  della  prova
saranno  esclusi  dal  concorso,   quali   che   siano   le   ragioni
dell'assenza, comprese quelle dovute a causa di forza maggiore, ferme
restando le salvaguardie previste per gli eventi di cui al precedente
art. 1, comma 6 e all'art. 259, comma 4 del decreto-legge n. 34/2020. 
    5. Per quanto concerne la modalita' di svolgimento della suddetta
prova scritta, saranno osservate le disposizioni degli articoli 13  e
14 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.
Durante  lo  svolgimento  della  prova  sara'  consentita   solo   la
consultazione di dizionari della lingua italiana  o  codici  messi  a
disposizione dalla commissione  esaminatrice  (eventuali  indicazioni
saranno fornite secondo le modalita' di cui al precedente comma 2). 
    6. La prova scritta  si  intendera'  superata  se  i  concorrenti
avranno riportato una votazione non inferiore a 18/30. 
    7. L'esito della prova scritta, della valutazione dei  titoli  di
merito ed il calendario di convocazione  dei  concorrenti  ammessi  a
sostenere  le  prove   di   efficienza   fisica,   gli   accertamenti
psico-fisici e attitudinali di cui ai successivi articoli 10, 11 e 12
saranno resi noti agli interessati con le modalita' e i tempi di  cui
al successivo art. 9, comma 1. 
                               Art. 9 
 
                  Valutazione dei titoli di merito 
 
    1. La commissione esaminatrice, indicata nel precedente  art.  6,
comma 1, lettera a), procedera' alla valutazione dei titoli di merito
dei concorrenti che hanno sostenuto la prova scritta.  L'esito  della
prova  scritta,  della  valutazione  dei  titoli  di  merito  ed   il
calendario di convocazione dei concorrenti  ammessi  a  sostenere  le
prove  di  efficienza  fisica,  gli   accertamenti   psico-fisici   e
attitudinali saranno resi noti agli interessati secondo le  modalita'
e le indicazioni circa la data e l'orario, che saranno rese  note  ai
concorrenti   mediante   avviso    consultabile    nel    sito    web
www.carabinieri.it che avra' valore di notifica a tutti gli effetti e
per tutti i concorrenti  ovvero  chiedendo  informazioni  al  Comando
generale dell'Arma dei carabinieri - V reparto  -  Ufficio  relazioni
con il pubblico - piazza Bligny n. 2 - 00197 Roma, tel. 0680982935. 
    2. E' onere dei concorrenti fornire informazioni  dettagliate  su
ciascuno  dei  titoli  posseduti,  ai  fini   della   loro   corretta
valutazione da parte della commissione esaminatrice.  A  tale  scopo,
all'atto della presentazione alla prova scritta di cui al  precedente
art. 8, i concorrenti potranno  consegnare  eventuale  documentazione
probatoria ovvero una o piu' dichiarazioni sostitutive rilasciate  ai
sensi delle disposizioni del decreto del Presidente della  Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445, relative ai titoli  gia'  dichiarati  nella
domanda di partecipazione. Con le stesse  modalita'  potranno  essere
consegnate  le  pubblicazioni  tecnico-scientifiche  gia'  dichiarate
nella medesima domanda di partecipazione (al fine di favorire l'opera
di  catalogazione  e   valutazione   da   parte   della   commissione
esaminatrice,  la  documentazione  probatoria  e/o  le  pubblicazioni
dovranno essere consegnate in separati raccoglitori e riepilogate  in
un apposito elenco). Per i militari  in  servizio  o  in  congedo  la
documentazione matricolare e caratteristica verra' acquisita  con  le
modalita' indicate nel precedente art. 4. 
    3. Formeranno oggetto di  valutazione  da  parte  della  predetta
commissione,  fermo  restando   quanto   sopra   precisato   per   le
pubblicazioni di carattere  tecnico-scientifico,  solo  i  titoli  di
merito dichiarati nella  domanda  di  partecipazione  al  concorso  e
posseduti alla data di scadenza del termine  di  presentazione  della
stessa, per i quali i concorrenti  abbiano  fornito,  entro  la  data
medesima, analitiche e complete  informazioni  nella  domanda  stessa
ovvero  in  apposita  documentazione  e/o  dichiarazioni  sostitutive
consegnate con le modalita' indicate al comma 2. 
    4. Per la valutazione dei titoli la commissione disporra'  di  un
punteggio fino a un massimo di dieci punti cosi' ripartiti: 
      a)  servizio  prestato  presso   enti/reparti   dell'Arma   dei
carabinieri nella specialita' per la quale si  concorre:  fino  a  un
punto (solo qualora si sia optato per la scelta di  partecipare  alla
riserva dei posti prevista dall'art. 1, comma 1, lettera b); 
      b) voto della laurea magistrale/specialistica richiesta per  la
partecipazione al concorso: fino a due punti; 
      c) diploma di specializzazione o master in medicina del lavoro,
cardiologia, medicina interna e psicoterapia: fino a quattro punti; 
      d) diplomi di specializzazione diversi da quelli  di  cui  alla
precedente lettera c), dottorati di ricerca, master  e  altri  titoli
accademici e tecnici  posseduti  in  aggiunta  al  titolo  di  studio
richiesto per la partecipazione al concorso: fino a un punto; 
      e) pubblicazioni a  stampa  di  carattere  tecnico-scientifico,
attinenti allo  specifico  indirizzo  professionale  e  riportate  in
riviste  scientifiche,  con  esclusione  delle  tesi  di  laurea,  di
specializzazione o di  dottorato,  solo  se  consegnate  allegate  in
apposita documentazione e/o dichiarazioni sostitutive consegnate  con
le  modalita'  indicate  al  comma  2   (per   quelle   prodotte   in
collaborazione la valutabilita' della singola pubblicazione  avverra'
solo ove sia possibile scindere e individuare l'apporto  dei  singoli
autori): fino a un punto; 
      f) servizio  militare,  con  esclusione  del  periodo  di  leva
obbligatorio  se   effettuato,   nonche'   servizi,   attivita'   e/o
collaborazioni prestati alle dipendenze o per conto di  una  pubblica
amministrazione: fino a un punto; 
      g) certificazione della conoscenza linguistica: 
        1) conoscenza di  una  lingua  straniera  fra  l'inglese,  il
francese, il tedesco e lo spagnolo,  certificata  secondo  lo  STANAG
NATO, in corso di validita': 
        (a) per la lingua inglese fino ad un massimo  di  2,00  cosi'
ripartiti: 
          2,00 punti per un livello di conoscenza pari a 16; 
          1,50 punti per un livello di conoscenza non inferiore a 14; 
          1,00 punti per un livello di conoscenza non inferiore a 12; 
          0,50 punti per un livello di conoscenza non inferiore a 8; 
        (b) per le restanti lingue straniere fino ad  un  massimo  di
1,00 cosi' ripartiti: 
          1,00 punti per un livello di conoscenza pari a 16; 
          0,75 punti per un livello di conoscenza non inferiore a 14; 
          0,50 punti per un livello di conoscenza non inferiore a 12; 
        2) conoscenza di  una  lingua  straniera  fra  l'inglese,  il
francese, il tedesco e lo spagnolo, secondo il livello di  conoscenza
correlato al «Common European frame work of Reference for languages -
CEFR»,  attestata  dagli  «enti   certificatori»   riconosciuti   dal
Ministero dell'istruzione: 
        (a) per la lingua inglese fino ad un massimo  di  2,00  cosi'
ripartiti: 
          2,00 punti per un livello di conoscenza C2; 
          1,50 punti per un livello di conoscenza C1; 
          1,00 punti per un livello di conoscenza B2; 
          0,50 punti per un livello di conoscenza B1; 
        (b) per altre lingue straniere fino ad  un  massimo  di  1,00
cosi' ripartiti: 
          1,00 punti per un livello di conoscenza C2; 
          0,75 punti per un livello di conoscenza C1; 
          0,50 punti per un livello di conoscenza B2. 
    I concorrenti cui sia stata valutata  l'eventuale  certificazione
linguistica di cui sopra non saranno sottoposti, anche se  richiesta,
alla prova facoltativa della medesima lingua straniera e  quindi  gli
sara' attribuito unicamente  il  punteggio  relativo  al  livello  di
certificazione. Ai  candidati  che  dovessero  risultare  conoscitori
certificati di piu' lingue potra' essere  riconosciuto  il  punteggio
solo per una di esse. 
    5. Allo scopo di contrarre i tempi delle  procedure  concorsuali,
nel   rispetto   della   economicita'   e    celerita'    dell'azione
amministrativa,  la  commissione   esaminatrice   valutera',   previa
identificazione dei relativi criteri, i titoli  di  merito  dei  soli
concorrenti che risulteranno idonei alla prova scritta. A tal fine la
commissione, dopo aver  corretto  in  forma  anonima  gli  elaborati,
procedera'  a  identificare  esclusivamente  gli  autori  di   quelli
giudicati  insufficienti,  in  modo  da  definire,  per  sottrazione,
l'elenco dei concorrenti idonei. Il riconoscimento di  questi  ultimi
dovra' comunque avvenire dopo la valutazione dei titoli di merito. 
    6. La commissione comunichera' al Comando generale dell'Arma  dei
carabinieri - Centro nazionale di selezione e reclutamento -  ufficio
concorsi e contenzioso  i  nominativi  del  personale  dell'Arma  dei
carabinieri, che partecipa alla riserva di cui all'art. 1,  comma  1,
lettera b), dalla cui documentazione caratteristica, redatta in forma
di rapporti informativi, sia stato rilevato il difetto del  requisito
della qualita' del servizio  prestato  nell'ultimo  biennio,  di  cui
all'art. 2, comma 1, lettera m). 
                               Art. 10 
 
                     Prove di efficienza fisica 
 
    1. I concorrenti che avranno superato la prova scritta di cui  al
precedente art. 8 saranno ammessi alle prove  di  efficienza  fisica,
alle quali saranno convocati, secondo le modalita' e  le  indicazioni
circa la data e l'orario, che saranno rese  note,  mediante  apposito
avviso consultabile nei siti web www.carabinieri.it che avra'  valore
di notifica a tutti gli effetti e per  tutti  i  concorrenti  con  le
modalita' riportate nell'art. 9, comma 1. 
    2. Il concorrente che, regolarmente convocato, non si presentera'
nel giorno e ora stabiliti per le prove di  efficienza  fisica  sara'
considerato rinunciatario e, quindi, escluso dal concorso, quali  che
siano le ragioni dell'assenza, comprese  quelle  dovute  a  causa  di
forza maggiore, ferme  restando  le  salvaguardie  previste  per  gli
eventi di cui al precedente art. 1, comma 9 e all'art. 259,  comma  4
del decreto-legge n. 34/2020. Non saranno previste riconvocazioni,  a
eccezione dei concorrenti interessati al concomitante svolgimento  di
prove nell'ambito  di  altri  concorsi  indetti  dall'amministrazione
della difesa, ai quali gli stessi hanno chiesto di partecipare. A tal
fine gli  interessati  dovranno  far  pervenire  al  predetto  Centro
nazionale di selezione e reclutamento, a mezzo e-mail  (all'indirizzo
cnsrconcuff@pec.carabinieri.it), un'istanza  di  nuova  convocazione,
entro le ore 13,00 del quinto giorno lavorativo antecedente (sabati e
festivi  esclusi)  a  quello  di  prevista  presentazione,   inviando
documentazione  probatoria.  La  riconvocazione,  che  potra'  essere
disposta compatibilmente con il periodo di  svolgimento  della  prova
stessa, avverra' esclusivamente a mezzo e-mail (inviata all'indirizzo
di  posta  elettronica  certificata   indicato   nella   domanda   di
partecipazione al concorso). 
    3. Le prove di efficienza fisica  saranno  svolte  osservando  le
disposizioni contenute in  apposite  norme  tecniche,  approvate  con
provvedimento del direttore  del  Centro  nazionale  di  selezione  e
reclutamento, emanate in applicazione dell'art. 2, comma  1,  lettera
g) del decreto ministeriale 1° settembre 2017 citato in premessa. 
    Dette norme tecniche saranno rese disponibili, prima  della  data
di svolgimento della prova concorsuale,  mediante  pubblicazione  sul
sito www.carabinieri.it con valore di notifica a tutti gli effetti  e
per tutti i concorrenti. 
    Alle prove di efficienza fisica i concorrenti convocati  dovranno
presentarsi indossando una tenuta ginnica (si consiglia di portare al
seguito anche una giacca a vento, in caso di pioggia), muniti  di  un
documento d'identita' in  corso  di  validita'  (oltre  all'originale
dovra' essere portata al  seguito  una  fotocopia  del  documento)  e
produrre il certificato medico di  idoneita'  ad  attivita'  sportiva
agonistica per atletica leggera di tipo B, in corso di validita' (non
antecedente a un anno all'atto della presentazione per  le  prove  di
efficienza  fisica),   rilasciato   da   medici   appartenenti   alla
Federazione  medico  sportiva  italiana  ovvero  da  specialisti  che
operano presso strutture sanitarie pubbliche  o  private  accreditate
con  il  Servizio  sanitario  nazionale   in   qualita'   di   medici
specializzati  in  medicina  dello  sport.  La  mancata  o   difforme
presentazione di  tale  certificato  comportera'  l'esclusione  dalle
prove e, quindi, dal concorso. 
    I concorrenti di sesso femminile dovranno,  inoltre,  presentarsi
muniti di referto attestante l'esito del test di gravidanza (mediante
analisi su sangue o urine) effettuato presso una struttura  sanitaria
pubblica, anche militare,  o  privata  accreditata  con  il  Servizio
sanitario nazionale, in  quest'ultimo  caso  dovra'  essere  prodotta
anche l'attestazione in originale della struttura sanitaria  medesima
comprovante detto accreditamento, entro i cinque  giorni  antecedenti
alla data di presentazione  (la  data  di  presentazione  non  e'  da
calcolare nel computo dei cinque giorni) alle prove medesime, per  lo
svolgimento in piena sicurezza delle prove di efficienza fisica e per
le finalita' indicate nel successivo art. 11,  comma  8.  La  mancata
presentazione ovvero la constatata  irregolarita'  di  detto  referto
comportera' l'esclusione dalle prove e, quindi, dal concorso. 
    Le concorrenti che si  trovano  in  stato  di  gravidanza  e  non
possono essere sottoposte agli  accertamenti  di  efficienza  fisica,
psico-fisici e attitudinali ai sensi della  normativa  vigente,  sono
ammesse d'ufficio, anche in deroga, per una sola volta, ai limiti  di
eta', a  svolgere  i  predetti  accertamenti  nell'ambito  del  primo
concorso utile successivo alla cessazione di tale stato di temporaneo
impedimento. Il provvedimento di  rinvio  puo'  essere  revocato,  su
istanza di parte, se il  suddetto  stato  di  temporaneo  impedimento
cessa in data compatibile con i tempi necessari  per  la  definizione
della graduatoria finale di merito di cui al successivo art.  15.  Le
concorrenti che si trovano in accertato stato di  gravidanza  saranno
comunque ammesse, con riserva, a sostenere la prova  orale  e  quella
facoltativa di lingua straniera. 
    Fermo   restando   il   numero   delle   assunzioni   annualmente
autorizzate,  le  candidate  rinviate  risultate  idonee  e  nominate
vincitrici nella graduatoria finale di merito  del  concorso  per  il
quale hanno presentato istanza di partecipazione  sono  avviate  alla
frequenza  del  primo  corso  di  formazione  utile  in  aggiunta  ai
vincitori di concorso cui sono state rinviate. 
    4. Il prospetto delle prove di  efficienza  fisica  e'  riportato
nell'allegato  B,  che  costituisce  parte  integrante  del  presente
decreto. In tale allegato sono precisate le modalita' di  svolgimento
degli esercizi, nonche' quelle di  valutazione  dell'idoneita'  e  le
disposizioni sui comportamenti da tenere in caso  di  indisposizione,
di  precedente  infortunio  o  di  infortunio  verificatosi   durante
l'esecuzione degli esercizi. 
    5. Il mancato  superamento  anche  di  uno  solo  degli  esercizi
determinera' il giudizio di inidoneita', quindi la mancata ammissione
ai successivi accertamenti psico-fisici e attitudinali e l'esclusione
dal concorso. 
    6. Il superamento di tutte le prove determinera' il  giudizio  di
idoneita',  con  eventuale  attribuzione  di  punteggio  incrementale
secondo le modalita' indicate nel citato Allegato B. 
                               Art. 11 
 
                      Accertamenti psico-fisici 
 
    1. I concorrenti che avranno riportato il giudizio  di  idoneita'
nelle prove di efficienza fisica di cui al precedente art. 10 saranno
sottoposti, a cura della commissione di  cui  all'art.  6,  comma  1,
lettera c), presso il Comando generale dell'Arma  dei  carabinieri  -
Centro nazionale di selezione e  reclutamento,  all'accertamento  del
possesso dell'idoneita' psico-fisica al servizio incondizionato quale
ufficiale in  servizio  permanente  del  ruolo  tecnico  -  logistico
dell'Arma dei carabinieri. 
    2. L'idoneita' psico-fisica dei concorrenti sara'  accertata  con
le modalita' previste dall'art. 582 del decreto del Presidente  della
Repubblica 15 marzo 2010, n. 90 e dalle direttive tecniche  approvate
con decreto ministeriale del 4 giugno 2014,  citate  nelle  premesse,
per l'accertamento delle imperfezioni e  delle  infermita'  che  sono
causa di inidoneita' al servizio militare e per delineare il  profilo
sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare, nonche'
secondo  le  disposizioni  contenute  in  apposite  norme   tecniche,
approvate con provvedimento del direttore  del  Centro  nazionale  di
selezione e reclutamento emanante in applicazione dell'art. 2,  comma
1, lettera g) del decreto ministeriale 1° settembre 2017 citato nelle
premessa. Dette norme tecniche saranno rese disponibili, prima  della
data di svolgimento della prova concorsuale,  mediante  pubblicazione
sul sito www.carabinieri.it  con  valore  di  notifica  a  tutti  gli
effetti e per  tutti  i  concorrenti.  L'accertamento  dell'idoneita'
sara' eseguito in ragione delle condizioni del  soggetto  al  momento
della visita. 
    3. Il concorrente che, regolarmente convocato, non si presentera'
nel giorno e ora  stabiliti  per  gli  accertamenti  psico-fisici  ed
attitudinali sara' considerato rinunciatario e, quindi,  escluso  dal
concorso, quali che siano le ragioni  dell'assenza,  comprese  quelle
dovute a causa di forza  maggiore,  ferme  restando  le  salvaguardie
previste per gli eventi di cui  al  precedente  art.  1,  comma  6  e
all'art. 259, comma 4  del  decreto-legge  n.  34/2020.  Non  saranno
previste riconvocazioni, a eccezione dei concorrenti  interessati  al
concomitante svolgimento  di  prove  nell'ambito  di  altri  concorsi
indetti dall'amministrazione della difesa ai quali gli  stessi  hanno
chiesto di partecipare e di quelli che non siano  in  possesso,  alla
data prevista per i predetti accertamenti, dei certificati e  referti
di cui al  comma  4  del  presente  articolo  in  ragione  dei  tempi
necessari per il rilascio di tali documenti  da  parte  di  strutture
sanitarie pubbliche o private accreditate con il  Servizio  sanitario
nazionale,  in  quest'ultimo  caso  dovra'  essere   prodotta   anche
l'attestazione  in  originale  della  struttura  sanitaria   medesima
comprovante detto accreditamento. A tal fine gli interessati dovranno
far  pervenire  al  predetto  Centro   nazionale   di   selezione   e
reclutamento,       a       mezzo        e-mail        (all'indirizzo
cnsrconcuff@pec.carabinieri.it), un'istanza  di  nuova  convocazione,
entro le ore 13,00 del quinto giorno lavorativo antecedente (sabati e
festivi  esclusi)  a  quello  di  prevista  presentazione,   inviando
documentazione  probatoria.  La  riconvocazione,  che  potra'  essere
disposta  compatibilmente  con  il  periodo  di   svolgimento   degli
accertamenti stessi, avverra' esclusivamente a mezzo  e-mail  inviata
all'indirizzo di posta elettronica certificata indicato nella domanda
di partecipazione al concorso. 
    4.  I  concorrenti   dovranno   presentarsi   agli   accertamenti
psico-fisici  indossando  una  tuta  ginnica,  muniti  dei   seguenti
documenti,  in  originale  o  in  copia  con  originale  in  visione,
rilasciati  in  data  non  anteriore  a  sei  mesi   da   quella   di
presentazione, salvo diverse indicazioni: 
      a) se ne sono gia' in possesso, esame radiografico  del  torace
in due proiezioni con relativo referto, effettuato entro i  sei  mesi
precedenti la data fissata per gli accertamenti psico-fisici; 
      b) referto attestante la ricerca dei seguenti  markers  virali:
HbsAg, anticorpi anti HCV e anticorpi anti HIV; 
      c) certificato, compilato  in  ogni  sua  parte  e  in  maniera
conforme al modello riportato nell'allegato C, che costituisce  parte
integrante del presente decreto, rilasciato  dal  proprio  medico  di
fiducia, di cui all'art. 25 della legge  23  dicembre  1978  n.  833,
attestante lo stato di salute, 
      d) i concorrenti di sesso  femminile  dovranno  presentare,  in
aggiunta a quanto sopra: 
        1) referto attestante l'esito di test di gravidanza (mediante
analisi  su  sangue  o  urine)  effettuato  entro  i  cinque   giorni
antecedenti la data di presentazione (la data di presentazione non e'
da calcolare nel computo dei cinque giorni) di cui al precedente art.
10, comma 3; 
        2) referto e immagini di ecografia pelvica (finalizzata  alla
verifica della morfologia, di masse atipiche,  reperti  patologici  o
malformazioni di utero e ovaie) effettuati presso strutture sanitarie
pubbliche, anche militari, o  private  accreditate  con  il  Servizio
sanitario nazionale, in  quest'ultimo  caso  dovra'  essere  prodotta
anche l'attestazione in originale della struttura sanitaria  medesima
comprovante detto accreditamento, in data non anteriore  a  sei  mesi
dalla data di presentazione per gli accertamenti psico-fisici; 
      e) specchio riepilogativo delle vicende sanitarie pregresse e/o
in atto  rilasciato  dalle  infermerie  competenti  (se  militari  in
servizio); 
      f) elettrocardiogramma refertato; 
      g) esame audiometrico tonale (la prova deve  essere  effettuata
testando le frequenze 250, 500, 1000, 2000, 3000, 4000, 6000  e  8000
Hz); 
      h) esami ematochimici: 
        emocromo completo; 
        VES; 
        glicemia; 
        creatinemia; 
        trigliceridemia; 
        colesterolemia totale; 
        transaminasemia (GOT e GPT); 
        bilirubinemia totale e frazionata; 
        gamma GT; 
        esame delle urine standard e del sedimento. 
    Tutti gli esami strumentali e di laboratorio chiesti ai candidati
dovranno essere  effettuati  presso  strutture  sanitarie  pubbliche,
anche militari, o  private  accreditate  con  il  Servizio  sanitario
nazionale.  In  quest'ultimo  caso  dovra'  essere   prodotta   anche
l'attestazione  in  originale  della  struttura  sanitaria   medesima
comprovante detto accreditamento. La mancata presentazione  anche  di
uno solo dei suddetti  esami  strumentali  e  di  laboratorio,  fatta
eccezione di quello di  cui  alla  lettera  a)  del  presente  comma,
comportera' l'esclusione dagli accertamenti psico-fisici  e,  quindi,
dal concorso. 
    5. La  commissione  di  cui  all'art.  6,  comma  1,  lettera  c)
disporra' per tutti i concorrenti  le  visite  specialistiche  e  gli
accertamenti sottoelencati: 
      a) visita cardiologica; 
      b) visita oculistica; 
      c) visita odontoiatrica; 
      d) visita otorinolaringoiatrica; 
      e) visita psichiatrica (avvalendosi  anche  dei  test  e  delle
prove somministrate in aula); 
      f) analisi completa delle urine, anche finalizzate alla ricerca
di eventuali cataboliti di sostanze stupefacenti e/o psicotrope quali
anfetamine,   cocaina,   oppiacei,   cannabinoidi,   barbiturici    e
benzodiazepine. In caso di positivita', disporra' l'effettuazione sul
medesimo  campione  del  test  di  conferma   (gascromatografia   con
spettrometria  di  massa).  I  candidati   dovranno   rilasciare   la
dichiarazione di consenso ad essere sottoposti ai predetti esami; 
      g) controllo dell'abuso sistematico di alcool; 
      h) visita medica generale; 
      i) visita ginecologica; 
      j)  ogni  ulteriore  indagine  clinico  -   specialistica,   di
laboratorio e/o strumentale (compreso l'esame radiografico)  ritenuta
utile per consentire  un'adeguata  valutazione  clinica  e  medico  -
legale. 
    Nel caso in cui si rendera' necessario sottoporre il  concorrente
a indagini  radiologiche,  indispensabili  per  l'accertamento  e  la
valutazione  di  eventuali  patologie,  in  atto  o  pregresse,   non
altrimenti osservabili ne' valutabili con diverse metodiche o  visite
specialistiche, lo stesso dovra' sottoscrivere  la  dichiarazione  di
cui all'allegato D, che costituisce  parte  integrante  del  presente
decreto. 
    6. Per le concorrenti  che  si  trovano  in  accertato  stato  di
gravidanza, si applicano le disposizioni di cui  al  precedente  art.
10, comma 3. 
    7. Gli accertamenti psico-fisici verificheranno: 
      a) per i  concorrenti  in  servizio  permanente  nell'Arma  dei
carabinieri,   l'assenza   di   infermita'   invalidanti   in    atto
incompatibili con quanto previsto dalla vigente normativa in  materia
di idoneita' psico-fisica; 
      b) il possesso del seguente profilo  sanitario  minimo:  psiche
(PS) 1; costituzione (CO)  3;  apparato  cardiocircolatorio  (AC)  2;
apparato  respiratorio  (AR)  2;  apparati  vari  (AV)   2   apparato
locomotore superiore (LS) 2; apparato locomotore  inferiore  (LI)  2;
apparato uditivo (AU) 2; apparato visivo (VS) 3; 
      c) acutezza visiva uguale o superiore a complessivi 10/10 e non
inferiore  a  4/10  nell'occhio  che  vede  meno  raggiungibile   con
correzione non superiore a 6 diottrie per la miopia e  l'astigmatismo
miopico,  a  cinque  diottrie  per  l'ipermetropia  e  l'astigmatismo
ipermetropico e a quattro diottrie per l'astigmatismo misto anche  in
un solo occhio; campo visivo, senso  cromatico  e  motilita'  oculare
normali; 
      d) parametri fisici relativi alla composizione corporea,  forza
muscolare  e  massa  metabolicamente  attiva  rientranti  nei  limiti
previsti dall'art. 587 del decreto del Presidente della Repubblica 15
marzo 2010, n. 90, come modificato dall'art. 4, comma 1,  lettera  c)
del decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 2015, n. 207,
accertato secondo  le  modalita'  previste  dalla  direttiva  tecnica
dell'Ispettorato  generale  della  sanita'  militare,  citati   nelle
premesse. Tale accertamento non sara' effettuato  nei  confronti  dei
militari in servizio. 
    8. Saranno  giudicati  inidonei  dalla  predetta  commissione,  i
concorrenti: 
      a) militari in servizio permanente e in possesso dell'idoneita'
al servizio militare incondizionato nei cui confronti venga accertata
la presenza di malattie invalidanti in atto; 
      b) in possesso di  un  profilo  sanitario  inferiore  a  quello
indicato al precedente comma 7, lettera b); 
      c) che non rientrino nei parametri fisici di cui al  precedente
comma 7, lettera d); 
      d) che risultino affetti da: 
        imperfezioni e infermita' contemplate nella direttiva tecnica
riguardante,  tra  l'altro,  l'accertamento  delle   imperfezioni   e
infermita' che sono causa di non idoneita' al servizio  militare,  di
cui al decreto ministeriale 4 giugno 2014 e  successive  modifiche  e
integrazioni, citato nelle premesse; 
        positivita' agli  accertamenti  diagnostici  per  l'abuso  di
alcool  e  ai  cataboliti  urinari  di  sostanze   stupefacenti   e/o
psicotrope, da confermarsi presso una struttura ospedaliera  militare
o civile; 
        malattie o lesioni  per  le  quali  sono  previsti  tempi  di
recupero  dello  stato  di   salute   e   dei   requisiti   necessari
incompatibili con i tempi della procedura concorsuale e l'avvio  alla
frequenza del corso; 
        tutte le imperfezioni e le infermita' non  contemplate  nelle
precedenti lettere, comunque incompatibili con la frequenza del corso
e con il successivo impiego quale ufficiale  in  servizio  permanente
del ruolo tecnico dell'Arma dei carabinieri; 
      e) la commissione per gli accertamenti psico-fisici giudichera'
altresi'  inidoneo  il  candidato  che  presenti  tatuaggi  o   altre
permanenti alterazioni volontarie dell'aspetto fisico non conseguenti
a interventi di natura  comunque  sanitaria,  se  lesivi  del  decoro
dell'uniforme o della dignita' della condizione del militare  di  cui
al regolamento e alle norme tecniche discendenti dal  presente  bando
di concorso. Il regolamento e le norme tecniche  discendenti  saranno
pubblicate sul sito http://carabinieri.it 
    9. I concorrenti che  all'atto  degli  accertamenti  psico-fisici
saranno riconosciuti affetti da malattie o lesioni acute  di  recente
insorgenza e di  presumibile  breve  durata,  per  le  quali  risulta
scientificamente  probabile  un'evoluzione  migliorativa,   tale   da
lasciar prevedere il possibile recupero dei  requisiti  richiesti  in
tempi compatibili con lo svolgimento del concorso, saranno sottoposti
a ulteriore valutazione sanitaria a  cura  della  stessa  commissione
medica per verificare  l'eventuale  recupero  dell'idoneita'  fisica.
Costoro, per esigenze  organizzative,  potranno  essere  ammessi  con
riserva a sostenere le ulteriori  prove  concorsuali.  I  concorrenti
che, al momento della nuova visita medica, non avranno recuperato  la
prevista idoneita' psico-fisica saranno giudicati inidonei ed esclusi
dal concorso. Tale giudizio sara' comunicato agli interessati. 
    10.  Il  giudizio  riportato  al   termine   degli   accertamenti
psico-fisici,  che  sara'   comunicato   per   iscritto   a   ciascun
concorrente,  e'  definitivo.  Pertanto,  i   concorrenti   giudicati
inidonei  non  saranno   ammessi   a   sostenere   gli   accertamenti
attitudinali. 
                               Art. 12 
 
                      Accertamenti attitudinali 
 
    1. Al termine degli accertamenti psico-fisici di cui all'art. 11,
i concorrenti giudicati  idonei  saranno  sottoposti,  a  cura  della
commissione di cui all'art. 6, comma 1, lettera d), agli accertamenti
attitudinali, svolti con le  modalita'  definite  in  apposite  norme
tecniche,  approvate  con  provvedimento  del  direttore  del  Centro
nazionale di selezione e reclutamento, in applicazione  dell'art.  2,
comma 1, lettera g)  del  decreto  ministeriale  1°  settembre  2017,
citato nelle premesse. Dette norme tecniche saranno rese disponibili,
prima della data di svolgimento  della  prova  concorsuale,  mediante
pubblicazione sul sito www.carabinieri.it con valore  di  notifica  a
tutti gli effetti e per tutti i concorrenti. 
    2. Gli accertamenti attitudinali sono articolati su due  distinte
fasi, una istruttoria e una costitutiva, come di seguito specificato: 
      a) fase istruttoria volta alla preliminare  ricognizione  degli
elementi rilevanti ai fini della formazione della  decisione  finale,
costituita da tre distinti stadi/momenti: 
        somministrazione  collettiva,  a   cura   di   un   ufficiale
psicologo,  di  uno  o  piu'  test  di  prestazione  tipica  e/o   di
performance e/o questionari tesi  alla  raccolta  semistrutturata  di
informazioni sul candidato in funzione di quanto previsto dal profilo
attitudinale di riferimento. Dette prove costituiscono il «protocollo
testologico»; 
        valutazione  del  «protocollo  testologico»  a  cura  di   un
ufficiale psicologo che, al riguardo, redige  un'apposita  «relazione
psicologica» sul candidato; 
        intervista attitudinale con  un  ufficiale  perito  selettore
attitudinale  che,  al  termine,  dell'esplorazione  delle  aree  del
«profilo  attitudinale»  di  riferimento,  redige  una   «scheda   di
valutazione attitudinale»; 
      b)  fase  costitutiva,  nella  quale  la  commissione  per  gli
accertamenti attitudinali,  composta  da  membri  diversi  da  quelli
intervenuti nella fase precedente, valutati i referti istruttori e le
risultanze  di  un  ulteriore  colloquio   condotto   collegialmente,
assumera' le deliberazioni  conclusive  in  merito  al  possesso  dei
requisiti  attitudinali  previsti  dal  «profilo   attitudinale»   di
riferimento quale ufficiale  in  servizio  permanente  dell'Arma  dei
carabinieri  e  alle  potenzialita'  indispensabili  all'espletamento
delle  mansioni  di  ufficiale  del  ruolo  tecnico   dell'Arma   dei
carabinieri  e  all'assunzione  delle  discendenti  dallo  status  da
assumere e dallo specifico settore di impiego, nonche' una favorevole
predisposizione al particolare contesto militare  valutando,  in  una
prospettiva  a  breve  termine  connessa  alla  frequenza  del  corso
formativo, la capacita' di  adattamento  o  riadattamento  all'ambito
scolastico-addestrativo. 
    3. Il concorrente che, regolarmente convocato, non si presentera'
nel giorno e all'ora stabiliti  per  gli  accertamenti  attitudinali,
sara' considerato rinunciatario  e,  quindi,  escluso  dal  concorso,
quali che siano le ragioni dell'assenza,  comprese  quelle  dovute  a
causa di forza maggiore, ferme restando le salvaguardie previste  per
gli eventi di cui al precedente art. 1, comma 6 e all'art. 259, comma
4 del decreto-legge n. 34/2020. Non saranno previste  riconvocazioni,
a eccezione dei concorrenti interessati al  concomitante  svolgimento
di prove nell'ambito di altri concorsi  indetti  dall'amministrazione
della difesa ai quali gli stessi hanno chiesto di partecipare. A  tal
fine gli  interessati  dovranno  far  pervenire  al  predetto  Centro
nazionale di selezione e reclutamento, a mezzo e-mail  (all'indirizzo
cnsrconcuff@pec.carabinieri.it), un'istanza  di  nuova  convocazione,
entro le ore 13,00 del quinto del  giorno  lavorativo  antecedente  a
quello di prevista presentazione, inviando documentazione probatoria.
La riconvocazione, che potra' essere disposta compatibilmente con  il
periodo  di   svolgimento   degli   accertamenti   stessi,   avverra'
esclusivamente  a  mezzo  e-mail  (inviata  all'indirizzo  di   posta
elettronica indicato nella domanda di partecipazione al concorso). 
    4. Il giudizio relativo all'idoneita' o all'inidoneita' riportato
al termine degli accertamenti attitudinali, che sara' notificato  per
iscritto agli interessati a fine giornata, e' definitivo. Pertanto, i
concorrenti giudicati inidonei non saranno  ammessi  alle  successive
fasi concorsuali e quindi esclusi dal concorso. 
    5. Tutti i concorrenti,  compresi  i  militari,  nel  periodo  di
effettuazione   degli   accertamenti   psico-fisici   e   di   quelli
attitudinali dovranno attenersi alle norme  disciplinari  e  di  vita
interna di caserma; gli stessi, qualora le attivita'  concorsuali  si
protraggano anche nel  pomeriggio,  fruiranno  del  pranzo  a  carico
dell'amministrazione militare. I concorrenti che sono gia' alle  armi
dovranno indossare l'uniforme limitatamente al giorno di  svolgimento
degli accertamenti attitudinali. 
    6. Per le concorrenti  che  si  trovano  in  accertato  stato  di
gravidanza, si richiamano le disposizioni di cui all'art.  10,  comma
3. 
                               Art. 13 
 
                             Prova orale 
 
    1. I concorrenti risultati idonei al termine  degli  accertamenti
attitudinali di cui al precedente art. 12 saranno ammessi a sostenere
la prova orale di cultura tecnico - professionale. 
    2. La sede di svolgimento e il calendario  di  convocazione  alla
prova orale, vertente sulle  materie  comprese  nei  programmi  delle
rispettive specialita' riportati nel citato allegato A, saranno  resi
noti, mediante avviso consultabile nel sito web «www.carabinieri.it»,
che avra' valore di notifica a  tutti  gli  effetti  e  per  tutti  i
concorrenti,  ovvero  chiedendo  informazioni  al  Comando   generale
dell'Arma dei carabinieri - V reparto  -  Ufficio  relazioni  con  il
pubblico - piazza Bligny n. 2 - 00197 Roma, tel. 0680982935. 
    3. I concorrenti  assenti  al  momento  dell'inizio  della  prova
orale, nonche' quelli che abbiano rinunciato  a  sostenerla,  saranno
esclusi dal  concorso,  quali  che  siano  le  ragioni  dell'assenza,
comprese quelle dovute a causa di forza maggiore, ferme  restando  le
salvaguardie previste per gli eventi di cui  al  precedente  art.  1,
comma 6 e all'art. 259, comma 4 del  decreto-legge  n.  34/2020.  Non
saranno  previste  riconvocazioni,  a   eccezione   dei   concorrenti
interessati al concomitante svolgimento di prove nell'ambito di altri
concorsi indetti  dall'amministrazione  della  difesa  ai  quali  gli
stessi hanno chiesto di  partecipare.  A  tal  fine  gli  interessati
dovranno far pervenire al predetto Centro nazionale  di  selezione  e
reclutamento,       a       mezzo        e-mail        (all'indirizzo
cnsrconcuff@pec.carabinieri.it),  un'istanza  di  nuova  convocazione
entro le ore 13,00 del quinto giorno lavorativo antecedente a  quello
di prevista presentazione,  inviando  documentazione  probatoria.  La
riconvocazione, che potra' essere  disposta  compatibilmente  con  il
periodo di svolgimento della prova stessa, avverra' esclusivamente  a
mezzo e-mail (inviata all'indirizzo  di  posta  elettronica  indicato
nella domanda di partecipazione al concorso). 
    4. La prova orale si intendera' superata se il concorrente  avra'
riportato il voto minimo di almeno 18/30. 
                               Art. 14 
 
                Prova facoltativa di lingua straniera 
 
    1. La prova facoltativa di lingua straniera (solo una, scelta tra
francese, inglese, spagnolo  e  tedesco)  sara'  sostenuta  dai  soli
concorrenti che ne' abbiano fatto specifica richiesta  nella  domanda
di partecipazione al concorso, sempreche'  detta  prova  sia  diversa
dall'eventuale certificazione linguistica presentata  ai  fini  della
valutazione dei titoli di cui al precedente art. 9,  comma  4  e  che
hanno conseguito il giudizio di idoneita' alla prova orale di cui  al
precedente art. 13. La stessa consistera' in una prova scritta di una
soltanto delle sopracitate lingue e la  presentazione  dei  candidati
dovra' avvenire secondo le indicazioni comunicate mediante avviso con
le modalita' indicate al precedente art. 8, comma 2. 
    2. Detta prova sara' effettuata  con  le  modalita'  indicate  al
punto 3  dell'Allegato  «A»  che  costituisce  parte  integrante  del
presente  decreto,  e  si  precisa  che  non  saranno  ammesse  nuove
convocazioni rispetto alle date che saranno indicate. 
                               Art. 15 
 
                        Graduatorie di merito 
 
    1. Le graduatorie di merito  saranno  formate  dalla  commissione
esaminatrice in base alla  ripartizione  dei  posti  per  specialita'
indicati nell'art. 1, comma 1, del  presente  decreto.  Il  punteggio
finale di ciascun concorrente sara' formato dalla somma: 
      a) del punteggio riportato nella prova scritta; 
      b) del punteggio riportato  nella  valutazione  dei  titoli  di
merito; 
      c)  dell'eventuale  punteggio  incrementale  nelle   prove   di
efficienza fisica; 
      d) del punteggio riportato nella prova orale; 
      e) dell'eventuale punteggio riportato nella  prova  facoltativa
di lingua straniera. 
    2.  Le  graduatorie  di  merito  saranno  approvate  con  decreto
dirigenziale, nel quale si terra' conto delle riserve di posti di cui
all'art. 1, comma 2. I posti riservati, eventualmente  non  ricoperti
per insufficienza di riservatari idonei, saranno devoluti agli  altri
concorrenti idonei secondo l'ordine della rispettiva graduatoria. 
    3. Fermo restando quanto indicato nel  precedente  comma  2,  nel
decreto di approvazione delle graduatorie si terra' conto, a  parita'
di merito, dell'eventuale possesso, alla data di scadenza del termine
di presentazione delle domande, dei  titoli  di  preferenza  previsti
dall'art. 5 del decreto del  Presidente  della  Repubblica  9  maggio
1994, n. 487 e dal  disposto  di  cui  all'art.  73,  comma  14,  del
decreto-legge 21 giugno 2013, convertito in legge 9 agosto  2013,  n.
98, sempreche' siano stati dichiarati nella domanda di partecipazione
al concorso o in apposita  dichiarazione  sostitutiva  da  consegnare
all'atto della presentazione alla prova scritta di cui all'art. 8. In
assenza di titoli di preferenza, sempre a parita'  di  merito,  sara'
preferito il concorrente piu' giovane  d'eta',  in  applicazione  del
secondo periodo dell'art. 3, comma 7 della legge 15 maggio  1997,  n.
127, come modificato dall'art. 2, comma 9 della legge 16 giugno 1998,
n. 191. 
    4. Gli idonei che, nella graduatoria di cui al presente articolo,
saranno compresi nel numero  dei  posti  a  concorso,  ripartiti  per
specialita' di cui all'art. 1, comma 1 saranno  dichiarati  vincitori
del concorso. 
    5. Il decreto di approvazione della graduatoria sara'  pubblicato
nel  Giornale  Ufficiale  del  Ministero  della   difesa.   Di   tale
pubblicazione sara'  data  notizia  mediante  avviso  inserito  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 
    6. Le vincitrici del concorso rinviate al primo corso  successivo
utile ai sensi del precedente art. 10, comma 3,  saranno  immesse  in
servizio con la medesima anzianita' assoluta, ai soli fini giuridici,
dei  vincitori  del  presente  concorso.  La  relativa  posizione  di
graduatoria verra' determinata  sulla  base  del  punteggio  ottenuto
nella graduatoria finale al termine del periodo  di  formazione.  Gli
effetti economici della nomina decorreranno, in ogni caso, dalla data
di effettivo incorporamento. 
                               Art. 16 
 
                               Nomina 
 
    1. I concorrenti di cui al precedente art. 15,  comma  4  saranno
nominati -sempreche' non siano sopravvenuti gli  elementi  impeditivi
di cui all'art. 1, comma 4 del presente decreto- tenenti in  servizio
permanente nel ruolo tecnico dell'Arma dei carabinieri. 
    2. Il conferimento della nomina e' subordinato  all'accertamento,
anche successivo alla nomina stessa, del possesso  dei  requisiti  di
cui all'art. 2 del presente decreto, nonche' al superamento del corso
formativo di cui al successivo comma 4, del presente articolo. 
    3. L'anzianita' assoluta sara' fissata dal decreto  del  Ministro
della  difesa  con  il  quale  sara'  conferita  la  nomina,   mentre
l'anzianita' relativa sara' determinata dal punteggio  conseguito  al
termine del concorso (graduatoria finale di merito), la quale  verra'
rideterminata al superamento del corso formativo con le modalita'  di
cui al successivo comma 12, del presente articolo. 
    4. Dopo la nomina gli  ufficiali  saranno  invitati  ad  assumere
servizio e frequenteranno, come prescritto dall'art. 737, del decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66, un corso formativo, di  durata  non
inferiore ad un anno, con le modalita' stabilite dal Comando generale
dell'Arma dei carabinieri. 
    5. Il conferimento della nomina e' subordinato: 
      a) all'accertamento, anche successivo alla stessa, del possesso
dei requisiti di partecipazione di cui al precedente art. 2; 
      b) al superamento del  citato  corso  formativo,  dal  quale  i
frequentatori potranno essere espulsi in ogni momento al ricorrere di
una qualsiasi delle circostanze previste dall'art.  599  del  decreto
del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90. 
    6. Gli stessi dovranno presentarsi  presso  la  Scuola  ufficiali
dell'Arma -Via Aurelia 511 -  Roma  -  per  la  frequenza  del  corso
medesimo, in uniforme se militari in servizio, muniti di documento di
riconoscimento provvisto di  fotografia  e  in  corso  di  validita',
rilasciato  da  un'amministrazione  dello  Stato  e   della   tessera
sanitaria. 
    7. All'atto della presentazione al corso, gli ufficiali  dovranno
contrarre, ai sensi dell'art. 738 del decreto  legislativo  15  marzo
2010, n. 66, una ferma di sette anni decorrente dalla data di  inizio
del  corso  stesso,  che  avra'  pieno  effetto,  tuttavia,  solo  al
superamento del medesimo corso formativo. Il rifiuto di sottoscrivere
la ferma comportera' la revoca della nomina e quindi l'allontanamento
dal corso. La mancata presentazione nel giorno prefissato comportera'
la decadenza dalla nomina, ai sensi  dell'art.  17  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. 
    8. Detti ufficiali saranno sottoposti a visita di  incorporamento
volta a verificare il mantenimento  dei  requisiti  previsti  per  il
reclutamento e in tale sede, dovranno produrre il  referto  analitico
attestante il dosaggio  del  glucosio  6-fosfato-deidrogenasi  (G6PD)
rilasciato entro sessanta giorni dalla data di ammissione ai corsi da
strutture sanitarie pubbliche o private accreditate con  il  Servizio
sanitario nazionale, in  quest'ultimo  caso  dovra'  essere  prodotta
anche l'attestazione in originale della struttura sanitaria  medesima
comprovante detto accreditamento. Gli ufficiali riconosciuti  affetti
da carenza accertata, totale o parziale, dell'enzima  G6PD,  dovranno
rilasciare   dichiarazione   di   ricevuta    informazione    e    di
responsabilizzazione conforme al modello riportato  nell'allegato  E.
Inoltre, saranno sottoposti, ove  necessario,  al  completamento  del
profilo vaccinale, secondo  le  modalita'  definite  nella  direttiva
tecnica in materia di protocolli sanitari per la somministrazione  di
profilassi vaccinali  al  personale  militare,  allegata  al  decreto
interministeriale 16 maggio 2018. A tal  fine,  dovranno  presentare,
prima dell'incorporamento: 
      certificato attestante l'esecuzione del  ciclo  completo  delle
vaccinazioni previste per la propria  fascia  d'eta',  ai  sensi  del
decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 31 luglio 2017,  n.  119,  nonche'  quelle  eventualmente
effettuate per turismo e per attivita' lavorative pregresse; 
      in caso di assenza della relativa vaccinazione,  dovra'  essere
prodotto referto attestante il dosaggio degli anticorpi  (Ig  G)  per
morbillo, rosolia, parotite e varicella. 
    Se durante la visita medica di incorporamento insorgeranno  dubbi
sulla   persistenza   dell'idoneita'   psico-fisica   precedentemente
riconosciuta, il predetto Istituto ha facolta' di  far  sottoporre  i
vincitori  a  un  supplemento  di  indagini  presso   una   struttura
ospedaliera, al fine di accertare che non siano insorti fatti morbosi
nuovi tali  da  determinare  un  provvedimento  medico  -  legale  di
inidoneita' al servizio militare. 
    9. Gli ufficiali di sesso femminile saranno sottoposti al test di
gravidanza mediante analisi delle urine. In caso di  positivita'  del
predetto test la visita medica di  incorporamento  sara'  sospesa  ai
sensi dell'art.  580,  comma  2  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, secondo cui lo stato  di  gravidanza
costituisce temporaneo impedimento all'accertamento dell'idoneita' al
servizio militare e,  pertanto,  non  potendo  frequentare  il  corso
formativo, saranno rinviate al primo corso utile successivo, ai sensi
dell'art. 1494, comma 5 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. 
    10. I candidati nominati vincitori sono obbligati  a  presentarsi
il giorno di prevista convocazione. Gli stessi, qualora per cause  di
forza  maggiore,  non  possano   ottemperare   tempestivamente   alla
convocazione, dovranno darne comunicazione, entro la data di prevista
presentazione, alla Scuola ufficiali dell'Arma  -Via  Aurelia  511  -
Roma - (scufrepcorsi@carabinieri.it) che, riconosciuta  la  validita'
della motivazione  prospettata,  potra'  concedere  al  candidato  un
differimento dalla data di presentazione, che in nessun caso,  potra'
essere superiore ai quindici giorni dall'inizio del corso  formativo,
ferme restando le salvaguardie previste per  gli  eventi  di  cui  al
precedente  art.  1,  comma  6,  e  dall'art.  259,  comma   4,   del
decreto-legge n. 34/2020. 
    Il  provvedimento  di  differimento  dovra'  essere  inviati   al
candidato, al Centro nazionale di selezione e reclutamento  dell'Arma
dei carabinieri  per  gli  eventuali  successivi  adempimenti  e  per
conoscenza anche alla Direzione generale per il personale militare. 
    I candidati qualora non facciano pervenire, entro quarantotto ore
comunicazioni al riguardo  saranno  considerati  rinunciatari  e  non
saranno ammessi al corso formativo. 
    11. Nel caso in cui alcuni posti risulteranno non  ricoperti  per
rinuncia o decadenza, la Direzione generale per il personale militare
potra' procedere all'ammissione al corso, con i criteri e nei  limiti
indicati nel precedente art. 15, entro 1/12 della  durata  del  corso
stesso, di altrettanti  concorrenti  idonei  secondo  l'ordine  della
relativa graduatoria. 
    12. Nei  confronti  degli  ufficiali  che  supereranno  il  corso
formativo, la riserva di cui al precedente comma 3 verra'  sciolta  e
l'anzianita' relativa  verra'  rideterminata  in  base  al  punteggio
conseguito nella graduatoria di fine corso. 
    13. Per gli ufficiali che non  supereranno  o  non  porteranno  a
compimento il corso formativo verra' disposta la revoca della nomina,
a decorrere dalla data di conferimento della stessa e  sanzionato  il
proscioglimento  dalla  ferma  contratta.  Gli  interessati   saranno
collocati in congedo ovvero restituiti ai ruoli  di  provenienza.  Il
periodo  di  durata  del  corso  e'  computato  per  intero  ai  fini
dell'anzianita' di servizio per i militari in servizio permanente. 
    14. Agli ufficiali ammessi alla frequenza del corso  formativo  e
ai concorrenti idonei non vincitori potra' essere chiesto di prestare
il consenso a essere presi in considerazione ai fini di un  eventuale
successivo impiego presso gli organismi di informazione  e  sicurezza
di cui alla legge 3 agosto 2007, n. 124, previa verifica del possesso
dei requisiti. 
                               Art. 17 
 
                     Accertamento dei requisiti 
 
    1. Fermi restando gli adempimenti previsti dai Comandi  di  Corpo
di cui al precedente art. 4, comma 1, ai fini  dell'accertamento  dei
requisiti di cui  all'art.  2  del  presente  decreto,  la  Direzione
generale per  il  personale  militare  provvedera'  a  chiedere  alle
amministrazioni pubbliche e  agli  enti  competenti  la  conferma  di
quanto dichiarato dai candidati, risultati  vincitori  del  concorso,
nelle domande di partecipazione  e  nelle  dichiarazioni  sostitutive
eventualmente prodotte. 
    Verranno acquisiti d'ufficio: 
      a) il certificato generale del casellario giudiziale; 
      b) il nulla osta per l'arruolamento nell'Arma  dei  carabinieri
per coloro che sono in servizio presso altra  Forza  armata  o  Corpo
armato dello Stato. 
    2. Fermo restando quanto previsto in materia  di  responsabilita'
penale  dall'art.  76  del  citato  decreto  del   Presidente   della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, se dal controllo di cui al comma
1  emergera'  la  falsita'  del  contenuto  delle  dichiarazioni,  il
dichiarante decadra' dai benefici  eventualmente  conseguiti  con  il
provvedimento emanato sulla base delle dichiarazioni non veritiere. 
                               Art. 18 
 
                             Esclusioni 
 
    1. I  concorrenti  che  risulteranno  in  difetto  anche  di  uno
soltanto dei requisiti prescritti per l'ammissione al concorso di cui
al presente decreto  e  stabiliti  dal  precedente  art.  2,  saranno
esclusi con provvedimento dalla Direzione generale per  il  personale
militare. 
    2. La Direzione generale per  il  personale  militare  puo',  con
provvedimento motivato, escludere in  ogni  momento  dal  concorso  i
concorrenti che non  saranno  ritenuti  in  possesso  dei  prescritti
requisiti, nonche' dichiarare i  medesimi  decaduti  dalla  nomina  a
ufficiale in servizio permanente, se il difetto dei  requisiti  sara'
accertato dopo la nomina. 
                               Art. 19 
 
                      Spese di viaggio. Licenza 
 
    1. Le spese sostenute per i viaggi da e per le sedi delle prove e
degli  accertamenti  previsti  dall'art.  5  del   presente   decreto
(comprese quelle eventualmente necessarie  per  completare  le  varie
fasi concorsuali), nonche' quelle sostenute per la permanenza  presso
le relative sedi di svolgimento, sono a carico dei concorrenti. 
    2. I candidati militari in servizio potranno fruire della licenza
straordinaria per esami limitatamente ai giorni di svolgimento  delle
prove e degli accertamenti previsti dal precedente art. 5,  comma  1,
nonche' per quelli necessari per raggiungere la sede  delle  prove  e
degli accertamenti e per il rientro nella sede  di  servizio.  Se  il
candidato non sosterra'  le  prove  e  gli  accertamenti  per  motivi
dipendenti  dalla  sua  volonta'  la  licenza   straordinaria   sara'
commutata in licenza ordinaria dell'anno in corso. 
                               Art. 20 
 
                   Trattamento dei dati personali 
 
    1. Ai sensi degli articoli 13 e 14 del regolamento (UE)  679/2016
del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla protezione delle
persone fisiche con riguardo al trattamento dei  dati  personali  (di
seguito regolamento), si informano i candidati che il trattamento dei
dati  personali  da  loro  forniti  in  sede  di  partecipazione   al
concorso/procedura di reclutamento o, comunque, acquisiti a tal fine,
e'  finalizzato  esclusivamente   all'espletamento   delle   relative
attivita'  istituzionali.  Il  trattamento  dei  dati   personali   e
particolari  avverra'  a  cura  dei  soggetti  a  cio'  appositamente
autorizzati, ivi compresi  quelli  facenti  parte  delle  commissioni
previste dal  presente  bando,  con  l'utilizzo  di  procedure  anche
informatizzate e con l'ausilio di apposite banche-dati automatizzate,
nei modi e nei limiti necessari per il perseguimento delle  finalita'
per cui i dati personali e particolari sono trattati; cio'  anche  in
caso di eventuale  comunicazione  a  terzi  e  anche  successivamente
all'eventuale instaurazione del rapporto di impiego/servizio, per  le
finalita' inerenti alla gestione del rapporto stesso. 
    2. Il conferimento di tali dati e'  obbligatorio  ai  fini  della
valutazione dei requisiti di  partecipazione  e  del  possesso  degli
eventuali titoli previsti dal presente bando, pena  l'esclusione  dal
concorso o dalla procedura di reclutamento. 
    3. In relazione al trattamento dei dati si comunica che: 
      a) il titolare del trattamento e' la Direzione generale per  il
personale militare, con sede in Roma al Viale dell'Esercito  n.  186.
Il titolare  puo'  essere  contattato  inviando  apposita  e-mail  ai
seguenti indirizzi di posta elettronica:  persomil@persomil.difesa.it
- posta elettronica certificata: persomil@postacert.difesa.it 
      b) il responsabile per la protezione dei  dati  personali  puo'
essere  contattato  ai  seguenti  recapiti  e-mail:  rpd@difesa.it  -
indirizzo posta elettronica certificata: rpd@postacert.difesa.it come
reso noto sul sito istituzionale www.difesa.it 
      c) la finalita' del trattamento e' costituita dall'istaurazione
del rapporto d'impiego/servizio e trova la  sua  base  giuridica  nel
decreto legislativo n. 66/2010 e nel  decreto  del  Presidente  della
Repubblica n. 90/2010, con particolare riferimento agli  articoli  da
1053 a 1075; 
      d) i  dati  potranno  essere  comunicati  alle  amministrazioni
pubbliche   direttamente    interessate    allo    svolgimento    del
concorso/procedura    di    reclutamento     e     alla     posizione
giuridico-economica o di impiego del  candidato,  nonche'  agli  enti
previdenziali; 
      e) l'eventuale trasferimento dei dati ha luogo ai  sensi  delle
disposizioni previste dal regolamento, di cui all'art. 49,  paragrafo
1, lettera d) e  paragrafo  4,  nonche'  ai  sensi  del  decreto  del
Presidente della  Repubblica  n.  90/2010,  secondo  le  prescrizioni
previste dall'art. 1055, commi 5 e 7; 
      f) il periodo di conservazione per i militari e per i cittadini
idonei/vincitori e' stabilito in un arco temporale non superiore alla
permanenza in servizio e sino al collocamento in congedo  e  relativo
versamento agli enti  competenti;  per  i  cittadini  non  idonei/non
vincitori e' fissato sino al conseguimento delle finalita'  pubbliche
per le quali i dati sono  trattati,  ivi  compresa  la  tutela  degli
interessi dell'amministrazione della difesa presso le competenti sedi
giudiziarie; 
      g) l'eventuale reclamo  potra'  essere  proposto  all'Autorita'
garante  per  la  protezione  dei  dati  personali,  in  qualita'  di
autorita' di controllo, con sede in Piazza  Venezia  n.  11  -  00187
Roma, indirizzi e-mail: garante@gpdp.it - protocollo@pec.gpdp.it 
    4. Ai  candidati  sono  riconosciuti  i  diritti  previsti  dagli
articoli da 15 a 21 del citato regolamento, tra i quali il diritto di
accedere ai dati  che  li  riguardano,  il  diritto  di  rettificare,
aggiornare, completare,  cancellare  i  dati  erronei,  incompleti  o
raccolti in termini non conformi alla legge, nonche'  il  diritto  di
opporsi per  motivi  legittimi  al  loro  trattamento.  Tali  diritti
potranno essere fatti valere nei confronti della  Direzione  generale
per il personale militare, titolare del trattamento. 
                               Art. 21 
 
                     Accesso atti amministrativi 
 
    Eventuali richieste di accesso  ai  documenti  amministrativi  da
parte degli interessati alla procedura concorsuale,  ai  sensi  della
legge 7 agosto 1990, n. 241, potranno essere trasmesse a mezzo e-mail
al    seguente    indirizzo     «cnsrcontenzioso@pec.carabinieri.it»,
preferibilmente secondo il modello in allegato F. 
    Il presente decreto,  sottoposto  al  controllo  ai  sensi  della
normativa vigente, sara' pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 
    Roma, 17 marzo 2022 
 
                                     Il direttore generale: Vittiglio 
                                                           Allegato A 
 

              Parte di provvedimento in formato grafico

 
                                                           Allegato B 
 

              Parte di provvedimento in formato grafico

 
                                                           Allegato C 
 

              Parte di provvedimento in formato grafico

 
                                                           Allegato D 
 

              Parte di provvedimento in formato grafico

 
                                                           Allegato E 
 

              Parte di provvedimento in formato grafico

 
                                                           Allegato F 
 

              Parte di provvedimento in formato grafico