Concorso per 1 dirigente tecnico (toscana) MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA' SOSTENIBILI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE PER LE OPERE PUBBLICHE TOSCANA - UMBRIA
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Concorso
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Tipologia | Concorso |
Tipologia Contratto | Assunzione |
Posti | 1 |
Fonte: | Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana N. 27 del 05-04-2022 |
Sintesi: | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA' SOSTENIBILI CONCORSO (Scad. 05-05-2022) Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di otto posti di dirigente tecnico di seconda fascia a tempo indeterminato da inqua ... |
Ente: | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA' SOSTENIBILI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE PER LE OPERE PUBBLICHE TOSCANA - UMBRIA |
Regione: | TOSCANA |
Provincia: | FIRENZE |
Comune: | FIRENZE |
Data di inserimento: | 05-04-2022 |
Data Scadenza bando | 05-05-2022 |
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MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA' SOSTENIBILI
CONCORSO (Scad. 05-05-2022)
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di otto posti di dirigente tecnico di seconda fascia a tempo indeterminato da inquadrare nei ruoli del Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili, per le esigenze in materia di dighe e di infrastrutture idriche.
IL DIRETTORE GENERALE del personale, del bilancio, degli affari generali e della gestione sostenibile del Ministero Visto l'art. 97, comma 4, della Costituzione ai sensi del quale agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, «Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, concernente «Norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3»; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»; Vista la legge 28 marzo 1991, n. 120, recante «Norme a favore dei privi della vista per l'ammissione ai concorsi nonche' alla carriera direttiva nella pubblica amministrazione e negli enti pubblici, per il pensionamento, per l'assegnazione di sede e la mobilita' del personale direttivo e docente della scuola»; Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, «Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate»; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 febbraio 1994, n. 174, «Regolamento recante norme sull'accesso dei cittadini degli stati membri dell'Unione europea ai posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche», e in particolare l'art. 1, comma 1, lettera a); Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, «Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi»; Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, «Misure urgenti per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo», e in particolare l'art. 3, comma 7; Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68, «Norme per il diritto al lavoro dei disabili»; Vista la circolare n. 6/99 del 24 luglio 1999 del Dipartimento della funzione pubblica «Applicazione dell'art. 20 della legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate (legge n. 104/1992) - portatori di handicap candidati ai concorsi pubblici»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa»; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e in particolare l'art. 28 concernente l'accesso alla qualifica di dirigente della seconda fascia; Visto l'art. 28, comma 1-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, inserito dall'art. 3, comma 3, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni in legge 6 agosto 2021, n. 113, il quale prevede che «Nelle procedure concorsuali per l'accesso alla dirigenza in aggiunta all'accertamento delle conoscenze delle materie disciplinate dal decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, i bandi definiscono le aree di competenza osservate e prevedono la valutazione delle capacita', attitudini e motivazioni individuali, anche attraverso prove, scritte e orali, finalizzate alla loro osservazione e valutazione comparativa, definite secondo metodologie e standard riconosciuti»; Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, «Codice in materia di protezione dei dati personali», come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, ed il regolamento europeo (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali; Visti i decreti legislativi 9 luglio 2003, n. 215 e n. 216 recanti, rispettivamente, «Attuazione della direttiva 2000/43/CE per la parita' di trattamento tra le persone, indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica», e «Attuazione della direttiva 2000/78/CE per la parita' di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 2004, n. 272, «Regolamento di disciplina in materia di accesso alla qualifica di dirigente, ai sensi dell'art. 28, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165»; Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante «Codice dell'amministrazione digitale» e successive modificazioni; Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, «Codice delle pari opportunita' tra uomo e donna, a norma dell'art. 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n. 184, «Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi»; Visto l'art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69, ai sensi del quale «a far data dal 1° gennaio 2010, gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicita' legale si intendono assolti con la pubblicazione nei propri siti informatici da parte delle amministrazioni e degli enti pubblici obbligati»; Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante «Riforma degli ordinamenti didattici universitari»; Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 3 novembre 1999, n. 509, concernente il «Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei»; Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, recante «Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica»; Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 9 luglio 2009, in materia di equiparazioni tra diplomi di lauree di vecchio ordinamento, lauree specialistiche (LS) ex decreto n. 509/1999 e lauree magistrali (LM) ex decreto n. 270/2004, ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi; Vista la normativa in materia di equipollenze ed equiparazione dei titoli di studio per l'ammissione ai concorsi pubblici; Visto il decreto legislativo del 27 ottobre 2009, n. 150, recante «Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttivita' del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni» e, in particolare, l'art. 24 e l'art. 62 che sostituisce il comma 1 dell'art. 52 del citato decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; Visto il decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 5, in attuazione della direttiva 2006/54/CE relativa al principio delle pari opportunita' e della parita' di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego; Visto il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, recante «Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo», convertito con legge 4 aprile 2012, n. 35, e successive modifiche ed integrazioni, e in particolare l'art. 8, concernente l'invio per via telematica delle domande per la partecipazione a selezioni e concorsi per l'assunzione nelle pubbliche amministrazioni; Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante «Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalita' nella pubblica amministrazione»; Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, «Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 70, «Regolamento recante riordino del sistema di reclutamento e formazione dei dipendenti pubblici e delle scuole pubbliche di formazione, a norma dell'art. 11 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135»; Visto l'art. 73, comma 14, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, recante «Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia»; Visto il decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, recante «Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni» e, in particolare, l'art. 4, comma 3-sexies, ai sensi del quale, con le modalita' di cui all'art. 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, o previste dalla normativa vigente, le amministrazioni e gli enti ivi indicati possono essere autorizzati a svolgere direttamente i concorsi pubblici per specifiche professionalita'; Visto il decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, recante modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 aprile 2018, n. 78, «Regolamento che stabilisce i titoli valutabili nell'ambito del concorso per l'accesso alla qualifica di dirigente e il valore massimo assegnabile, ad ognuno di essi, ai sensi dell'art. 3, comma 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 2004, n. 272»; Vista la direttiva n. 3 del 24 aprile 2018 del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, contenente le linee guida sulle procedure concorsuali; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 aprile 2018, n. 80, «Regolamento recante l'individuazione, ai sensi dell'art. 7, commi 1 e 2, del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 70, delle scuole di specializzazione che rilasciano i diplomi di specializzazione che consentono la partecipazione ai concorsi per l'accesso alla qualifica di dirigente della seconda fascia»; Vista la legge 19 giugno 2019, n. 56, recante «Interventi per la concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni e la prevenzione dell'assenteismo»; Visto l'art. 249, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni in legge 17 luglio 2020, n. 77, il quale prevede che «A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto i principi e i criteri direttivi concernenti lo svolgimento delle prove concorsuali in modalita' decentrata (omissis) di cui al comma 7 dell'art. 247 (omissis), possono essere applicati dalle singole amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165»; Visto il vigente Contratto collettivo nazionale di lavoro del personale dirigente dell'area funzioni centrali; Visto l'art. 10, comma 1, lettera b), del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito con modificazioni in legge 28 maggio 2021, n. 76, il quale prevede che, «1. Al fine di ridurre i tempi di reclutamento del personale, le amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, prevedono, anche in deroga alla disciplina del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 2004, n. 272, e della legge 19 giugno 2019, n. 56, le seguenti modalita' semplificate di svolgimento delle prove, assicurandone comunque il profilo comparativo: (omissis) b) l'utilizzo di strumenti informatici e digitali e, facoltativamente, lo svolgimento in videoconferenza della prova orale, garantendo comunque l'adozione di soluzioni tecniche che ne assicurino la pubblicita', l'identificazione dei partecipanti, la sicurezza delle comunicazioni e la loro tracciabilita', nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali e nel limite delle pertinenti risorse disponibili a legislazione vigente»; Visto il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, recante «Misure urgenti per il rafforzamento della capacita' amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia», convertito con modificazioni in legge 6 agosto 2021, n. 113; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 giugno 2019, recante autorizzazione ad avviare procedure di reclutamento e ad assumere unita' di personale, ai sensi dell'art. 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; Accertata la situazione organizzativa della Direzione generale per le dighe e le infrastrutture idriche anche in relazione alla mancata copertura, nonostante gli interpelli esperiti, di diversi uffici tecnico-specialistici per i quali non si e' potuto procedere ad assegnare le funzioni di direzione; Verificato che tra le strutture della Direzione generale per le dighe e le infrastrutture idriche prive di unita' dirigenziali sussistono uffici tecnici per le dighe di diversi bacini idrografici nazionali, competenti per la vigilanza sulla sicurezza delle dighe aventi le caratteristiche di cui all'art. 1 del decreto-legge n. 507/1994, convertito in legge n. 584/1994 (di seguito «grandi dighe»), e divisioni specialistiche competenti nelle materie di idraulica, geologia applicata, strutture e geotecnica, e titolari di procedimenti in materia di rivalutazione della sicurezza sismica e idrologico-idraulica delle grandi dighe; Costatato che risultano altresi' prive di unita' dirigenziali gli uffici competenti per le opere di derivazione, per le funzioni di supporto alle amministrazioni protezione civile e per la gestione di piani finanziari in materia di infrastrutture idriche, e degli interventi di cui al PNRR; Preso atto che tale situazione potrebbe compromettere o rallentare le funzioni di vigilanza sulla sicurezza delle grandi dighe, oltre che la gestione di importanti linee di finanziamento, rallentando potenzialmente l'avanzamento delle attivita' gia' programmate e finanziate dal Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili proprio in materia di riqualificazione della sicurezza delle infrastrutture esistenti; Ritenuto di procedere all'indizione di un concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'assunzione di otto unita' di dirigente tecnico di seconda fascia a tempo indeterminato da inquadrare nei ruoli del Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili per le esigenze in materia di dighe ed infrastrutture idriche della Direzione generale per le dighe e le infrastrutture idriche e degli uffici tecnici funzionalmente dipendenti; Considerato che le predette unita' di dirigente tecnico sono destinate, mediante successivo interpello riservato ai vincitori del concorso, a svolgere le funzioni di direzione delle attivita' vigilanza e controllo della sicurezza delle dighe e delle infrastrutture idriche e di rivalutazione della sicurezza sismica e idraulica delle stesse attribuiti dalla normativa speciale di settore alla Direzione generale per le dighe e le infrastrutture idriche di questo Ministero ed agli uffici tecnici per le dighe da essa funzionalmente dipendenti; Considerato che detta attivita' di direzione tecnica concerne la vigilanza sulla sicurezza delle dighe e delle infrastrutture idriche di competenza del Ministero e sulle operazioni di controllo spettanti ai concessionari di derivazione, l'approvazione tecnica dei progetti, la vigilanza sulla costruzione e manutenzione delle opere, la rivalutazione delle condizioni di sicurezza sismica ed idraulica delle predette infrastrutture, il supporto alle amministrazioni competenti in materia di protezione civile per eventi coinvolgenti le dighe e le infrastrutture idriche nonche' la gestione tecnica di linee di finanziamento inerenti in particolare l'incremento della sicurezza delle predette opere; Considerata la necessita' di acquisire al ruolo dei dirigenti tecnici di questo Ministero unita' di alta specializzazione tecnica, atteso anche il fatto che numerosi interpelli per l'attribuzione dei relativi incarichi riservati al personale dirigenziale in servizio sono gia' risultati ripetutamente privi di candidature; Considerato che per tale attivita' di direzione tecnico-specialistica, altamente qualificata in relazione alle competenze indicate nelle premesse, e' indispensabile avvalersi di tecnici di specifica esperienza tecnica o in possesso di laurea con percorso quinquennale in specifici settori dell'ingegneria civile e ambientale e della geologia, abilitati rispettivamente all'esercizio della professione di ingegnere e geologo, con iscrizione al relativo albo richiesta per l'assunzione in servizio, in coerenza anche con la qualificazione del personale tecnico delle aree funzionali adibito allo svolgimento delle attivita' da dirigersi, esulando tali attivita' dalle competenze professionali di tecnici aventi titoli di studio, esperienza e abilitazione diversi da quelli richiesti; Considerato che le materie di esame sono di natura specialistica stante la disciplina speciale tecnica e amministrativa che regola il settore delle dighe e delle infrastrutture idriche; Considerato che la presente procedura concorsuale e' stata condivisa con il Ministro per la pubblica amministrazione, come da nota ministeriale 25915 in data 7 luglio 2021; Visto il decreto ministeriale prot. 481 del 30 novembre 2021, debitamente registrato alla Corte dei conti il 19 dicembre 2021, con il quale sono stati rimodulati il numero ed i compiti degli uffici dirigenziali di livello non generale, nell'ambito degli uffici dirigenziali di livello generale della struttura organizzativa del Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili; Decreta: Art. 1 Posti messi a concorso E' indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di complessive otto unita', a tempo indeterminato, di personale dirigenziale di seconda fascia, in prova, nel ruolo dei dirigenti del Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili per le esigenze in materia di dighe ed infrastrutture idriche e in particolare di quelle della Direzione generale per le dighe e le infrastrutture idriche e degli uffici tecnici funzionalmente dipendenti. Il 30 per cento dei suddetti posti e' riservato al personale di ruolo del Ministero che indice la presente procedura in possesso dei prescritti requisiti. I posti riservati, ove non utilizzati, sono conferiti agli idonei secondo l'ordine di graduatoria. L'attribuzione del primo incarico dirigenziale e la conseguente assegnazione alla sede di servizio nel territorio nazionale nei confronti dei vincitori del concorso avra' luogo mediante procedura di interpello.
Art. 2 Requisiti per l'ammissione Per l'ammissione alle procedure concorsuali di cui all'art. 1 e' richiesto il possesso dei requisiti di seguito indicati: requisiti generali: a) cittadinanza italiana; b) godimento dei diritti civili e politici; c) idoneita' fisica all'impiego; l'amministrazione ha la facolta' di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori di concorso, in base alla normativa vigente; requisiti specifici: e' richiesto il possesso dei requisiti previsti da una delle seguenti alternative d1) o d2): alternativa d1): d1.1) essere in possesso di uno dei seguenti titoli di studio: laurea magistrale (LM) in ingegneria, ottenuta in una delle seguenti classi: LM-4 Architettura e ingegneria edile-architettura, LM-23 Ingegneria civile, LM-24 Ingegneria dei sistemi edilizi, LM-26 Ingegneria della sicurezza, LM-35 Ingegneria per l'ambiente e il territorio; ovvero laurea specialistica (LS) in ingegneria, ottenuta in una delle seguenti classi: 4S Ingegneria edile architettura, 28S Ingegneria civile, 38S Ingegneria per l'ambiente e il territorio; ovvero diploma di laurea quinquennale secondo il previgente ordinamento in ingegneria civile o ingegneria edile o ingegneria per l'ambiente ed il territorio; oppure laurea magistrale (LM) ottenuta in una delle seguenti classi: LM74 Scienze e tecnologie geologiche; LM75 Scienze e tecnologie per l'ambiente e il territorio; ovvero laurea specialistica (LS) ottenuta in una delle seguenti classi: 82S Scienze e tecnologie per l'ambiente e il territorio, 86S Scienze geologiche; ovvero diploma di laurea secondo il previgente ordinamento in scienze geologiche; d1.2) essere in possesso: dell'abilitazione all'esercizio della professione di ingegnere; oppure dell'abilitazione all'esercizio della professione di geologo; d.1.3) trovarsi in una delle seguenti posizioni: essere dipendenti di ruolo delle pubbliche amministrazioni, che hanno compiuto almeno cinque anni di servizio o, se in possesso del dottorato di ricerca o del diploma di specializzazione (DS) conseguito presso le scuole di specializzazione individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'universita' e della ricerca, almeno tre anni di servizio, svolti in posizioni funzionali per l'accesso alle quali e' richiesto il possesso del dottorato di ricerca o del diploma di laurea. Per i dipendenti delle amministrazioni statali che siano stati reclutati a seguito di corso-concorso, il periodo di servizio e' ridotto a quattro anni; essere in possesso della qualifica di dirigente in enti e strutture pubbliche non ricomprese nel campo di applicazione dell'art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165/2001, muniti del diploma di laurea, che abbiano svolto per almeno due anni le funzioni dirigenziali; aver ricoperto incarichi dirigenziali o equiparati in amministrazioni pubbliche per un periodo non inferiore a cinque anni, purche' muniti del diploma di laurea; essere cittadini italiani che hanno svolto servizio continuativo per almeno quattro anni presso enti od organismi internazionali in posizioni funzionali apicali per l'accesso alle quali e' richiesto il possesso del diploma di laurea; alternativa d2): d2.1) essere in possesso di uno dei seguenti titoli di studio: laurea magistrale (LM) in ingegneria, ovvero laurea specialistica (LS) in ingegneria, ovvero diploma di laurea quinquennale secondo il previgente ordinamento in ingegneria; d2.2) essere in possesso: dell'abilitazione all'esercizio della professione di ingegnere; d.2.3) trovarsi in una delle seguenti posizioni: essere dipendenti di ruolo delle pubbliche amministrazioni che hanno compiuto almeno cinque anni di servizio o, se in possesso del dottorato di ricerca o del diploma di specializzazione (DS) conseguito presso le scuole di specializzazione individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con il Ministro dell'universita' e della ricerca, almeno tre anni di servizio, svolti in entrambi i casi in posizioni funzionali con competenze per la vigilanza sulla sicurezza delle dighe per l'accesso alle quali e' richiesto il possesso del diploma di laurea o del dottorato di ricerca. Per i dipendenti delle amministrazioni statali che siano stati reclutati a seguito di corso-concorso, il periodo di servizio e' ridotto a quattro anni; essere in possesso della qualifica di dirigente in enti e strutture pubbliche non ricomprese nel campo di applicazione dell'art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165/2001, muniti del diploma di laurea, che abbiano svolto per almeno due anni le funzioni dirigenziali con competenze per la vigilanza sulla sicurezza delle dighe; aver ricoperto incarichi dirigenziali o equiparati, con competenza per la vigilanza sulla sicurezza delle dighe, in amministrazioni pubbliche per un periodo non inferiore a cinque anni, purche' muniti del diploma di laurea; essere cittadini italiani che hanno svolto servizio continuativo per almeno quattro anni presso enti od organismi internazionali in posizioni funzionali apicali, con competenza sulla sicurezza delle dighe, per l'accesso alle quali e' richiesto il possesso del diploma di laurea; l'attinenza delle mansioni in concreto svolte all'ambito della vigilanza sulle dighe, di cui al presente punto d.2.3, con i relativi periodi, deve essere comprovabile con idonea dichiarazione da formulare nella domanda di partecipazione, nelle sezioni dedicate alle esperienze professionali. Tutti i titoli di studio in precedenza citati si intendono conseguiti presso universita' o altri istituti equiparati della Repubblica. I candidati in possesso di titolo accademico rilasciato da un Paese dell'Unione europea sono ammessi alle prove concorsuali, purche' il titolo sia stato dichiarato equivalente con provvedimento della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, sentito il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, ai sensi dell'art. 38, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ovvero sia stata attivata la predetta procedura di equivalenza. Il candidato e' ammesso con riserva alle prove di concorso in attesa dell'emanazione di tale provvedimento. La dichiarazione di equivalenza va acquisita anche nel caso in cui il provvedimento sia gia' stato ottenuto per la partecipazione ad altri concorsi. La modulistica e la documentazione necessaria per la richiesta di equivalenza sono reperibili sul sito istituzionale della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica www.funzionepubblica.gov.it - La procedura di equivalenza puo' essere attivata sino alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso di cui al successivo art. 3. I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, indicato al successivo art. 3. Non sono ammessi al concorso coloro che sono stati esclusi dall'elettorato politico attivo nonche' coloro che sono stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento o decaduti dall'impiego statale ai sensi dell'art. 127, comma 1, lettera d), del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, o licenziati per motivi disciplinari ai sensi della normativa o delle disposizioni contrattuali disciplinanti la materia, o per aver conseguito l'impiego o sottoscritto il contratto individuale di lavoro mediante produzione di documenti falsi o, comunque, con mezzi fraudolenti. Non sono altresi' ammessi al concorso coloro che abbiano riportato condanne penali che impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, la costituzione del rapporto d'impiego con le pubbliche amministrazioni.
Art. 3 Presentazione della domanda. Termini e modalita' Le domande di partecipazione dovranno essere redatte esclusivamente in forma telematica, sulla piattaforma Concorsi Smart cui si accede attraverso il seguente link: https://mims.concorsismart.it Per la compilazione della domanda di partecipazione on-line, il candidato deve seguire le indicazioni contenute nel «Manuale d'uso» per gli utenti, scaricabile dalla piattaforma e seguire le indicazioni sotto riportate: il candidato dovra' cliccare sul link sopra indicato per accedere alla piattaforma Concorsi Smart; accedere alla piattaforma tramite il Sistema pubblico di identita' digitale (SPID); dopo aver completato la procedura di autenticazione e aver acconsentito al trattamento dei dati personali, sara' possibile accedere alla sezione «Concorsi» e selezionare il concorso di interesse. Nella compilazione della domanda telematica nella parte sinistra della schermata apparira' il menu di tutte le sezioni che dovranno essere compilate. Al termine della compilazione di tutte le sezioni, si potra' procedere all'invio della domanda di partecipazione. La domanda potra' essere trasmessa solo dopo aver completato tutte le sezioni e confermato l'invio. In caso contrario il sistema generera' automaticamente un messaggio di richiesta di compilazione dei campi mancanti e di errore. Nella sezione «Conferma e Invio» saranno visualizzati i seguenti campi: «Annulla domanda»: permette di eliminare tutte le sezioni della domanda compilata; «Anteprima domanda» permette di visualizzare l'anteprima della domanda compilata e scaricarla; «Invia domanda» consente di inviare definitivamente la propria candidatura. Il sistema informatico inoltrera' al candidato una mail di conferma dell'avvenuto invio della domanda. Qualora non si ricevesse la mail, e' possibile scaricare e stampare il riepilogo della domanda nella sezione «Riepilogo Candidatura». Per la modifica e variazione di eventuali informazioni erroneamente inserite o mancanti, il candidato puo' effettuare richiesta di riapertura della domanda contattando l'assistenza attraverso la chat dedicata sulla piattaforma, entro la data di scadenza del concorso pubblico. Una volta effettuate le modifiche, il candidato dovra' inviare nuovamente la domanda di partecipazione, cliccando il tasto «Invia domanda», presente nella sezione «Conferma e Invio». Il termine di presentazione delle domande e' perentorio e, pertanto, non e' ammessa la presentazione della domanda e/o di documenti oltre la scadenza del termine utile per l'invio delle domande o con modalita' diverse da quelle indicate. Si raccomanda di non inoltrare la domanda in prossimita' delle ultime ore dell'ultimo giorno utile per la presentazione, per evitare sovraccarichi del sistema, dei quali il Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili non assume responsabilita' alcuna. Per la partecipazione al concorso il candidato deve essere in possesso di un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) a lui intestato. La procedura di compilazione ed invio on-line della domanda dovra' essere perentoriamente completata entro le ore 23,59 (ora italiana) del trentesimo giorno, compresi i giorni festivi, decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora la scadenza coincida con un giorno festivo, il termine e' prorogato alle ore 23,59 (ora italiana) del primo giorno seguente non festivo. L'assistenza ai candidati con gli operatori e' garantita fino alle ore 18,00 del giorno di scadenza. Non sono ammesse altre forme di produzione o di invio delle domande di partecipazione al concorso oltre a quella di compilazione ed invio on-line. In fase di inoltro della domanda, verra' automaticamente attribuito un codice identificativo della candidatura presente anche nella ricevuta d'iscrizione. La data di presentazione telematica della domanda di partecipazione al concorso e' certificata dal sistema informatico che, allo scadere del termine utile per la sua presentazione, non permettera' piu' l'invio della domanda, ma soltanto l'accesso per la visione e la stampa della domanda precedentemente inviata. Nella domanda il candidato deve dichiarare, sotto la propria responsabilita' e ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni: a) cognome e nome, luogo, data di nascita e codice fiscale; b) il luogo di residenza (indirizzo, comune, provincia e codice di avviamento postale); c) un indirizzo di posta elettronica ordinario (e-mail) e, obbligatoriamente, un indirizzo di posta elettronica certificata personale (PEC); d) di essere cittadino/a italiano; e) il titolo di studio nonche' il titolo professionale (abilitazione professionale) prescritti dal presente bando, posseduti tra quelli previsti per l'ammissione al concorso dal presente bando all'art. 2, con l'esatta indicazione dell'universita' che li ha rilasciati e della data di conseguimento degli stessi, nonche' gli estremi del provvedimento di riconoscimento di equipollenza con uno dei titoli di studio richiesti, qualora il titolo di studio sia stato conseguito all'estero; f) il possesso di uno dei requisiti di cui ai punti d.1.3 o d.2.3 dell'art. 2 del presente bando, con idonea dichiarazione da formulare nella domanda di partecipazione, nelle sezioni dedicate alle esperienze professionali; g) l'eventuale possesso dei titoli di cui all'art. 10 del presente bando, con idonea dichiarazione da formulare nella domanda di partecipazione, nelle sezioni dedicate, allegando la documentazione ove richiesta; h) l'idoneita' fisica all'impiego e di essere a conoscenza che l'amministrazione ha la facolta' di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori di concorso, in base alla normativa vigente; i) le eventuali condanne penali riportate o sentenze di applicazione della pena su richiesta, in Italia o all'estero ovvero i procedimenti penali pendenti; tale dichiarazione deve essere resa anche se negativa; j) il godimento dei diritti civili e politici e in particolare di non essere stato escluso dall'elettorato politico attivo, di non essere stato interdetto dai pubblici uffici, di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento, nonche' di non essere stato licenziato da altro impiego statale, ai sensi della vigente normativa contrattuale, per aver conseguito l'impiego mediante la presentazione di documenti falsi e, comunque, con mezzi fraudolenti; k) il possesso di eventuali titoli di preferenza tra quelli previsti dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487; tali titoli devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda; i titoli non espressamente dichiarati nella domanda di partecipazione al concorso non saranno presi in considerazione in sede di formazione della graduatoria dei vincitori; l) di essere/non essere dipendente di ruolo del Ministero che indice la presente procedura; m) l'indirizzo, comprensivo di codice di avviamento postale, di numero telefonico, del recapito di posta elettronica certificata, presso cui chiede che siano trasmesse eventuali comunicazioni, con l'impegno di far conoscere tempestivamente le eventuali successive variazioni; n) di essere a conoscenza delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, per le ipotesi di falsita' in atti e dichiarazioni mendaci; o) di esprimere il consenso al trattamento dei dati personali per le finalita' e con le modalita' di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni e del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016 (GDPR). Il trattamento riguarda anche le categorie particolari di dati personali e i dati personali relativi a condanne penali e reati di cui agli articoli 9 e 10 del GDPR. Per la partecipazione al concorso, il candidato dovra' versare, a pena di esclusione, un contributo di partecipazione pari a euro 20,00 (venti/00 euro); la ricevuta del versamento dovra' essere allegata alla domanda di partecipazione. Il contributo di ammissione non e' rimborsabile. Il versamento della somma in questione potra' essere eseguito esclusivamente attraverso una delle seguenti modalita': 1) presso la Banca d'Italia - Tesoreria provinciale dello Stato di Roma - con imputazione diretta al capo 15 del capitolo 3570 del Bilancio di entrata dello Stato per il corrente esercizio finanziario, la cui denominazione e' «Entrate eventuali e diverse concernenti il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti»; 2) mediante bonifico bancario, intestato alla Banca d'Italia - Tesoreria dello Stato di Roma, IBAN IT 70R 01000 03245 348 0 15 3570 03. In entrambi i casi dovra' essere riportata nella causale il nominativo del candidato e la procedura concorsuale alla quale ha avanzato istanza. Per supporto ed assistenza relativi alla presente procedura, i candidati possono contattare il team di assistenza Concorsi Smart attraverso la chat presente in piattaforma, cliccando sul tasto «Contattaci» in basso a destra della pagina. La chat automatica, con operatore virtuale, e' attiva 24 ore su 24, 7 giorni su 7 e fornisce risposte preimpostate alle domande piu' frequenti. Sara' possibile interrogare il sistema per ottenere indirizzi di posta elettronica specifici a cui rivolgersi. Per informazioni non reperibili autonomamente o tramite Chatbot, e' possibile parlare direttamente con gli operatori digitando la parola «Operatore». Gli addetti all'assistenza sono disponibili dal lunedi' al venerdi', dalle ore 9,00 alle 13,00 e dalle ore 14,00 alle 18,00 (esclusi i festivi). Non e' garantita la soddisfazione entro il termine di scadenza previsto per l'invio della domanda di partecipazione delle richieste di assistenza inviate oltre le ore 18,00 del giorno di scadenza. Le richieste pervenute in modalita' differenti da quelle sopra indicate non possono essere prese in considerazione. Ogni comunicazione concernente il concorso, compreso il calendario delle prove e il relativo esito, e' effettuata attraverso apposite comunicazioni che verranno pubblicate sul sito internet dell'amministrazione: www.mit.gov.it I candidati diversamente abili devono specificare, in apposito spazio disponibile nel modulo elettronico la richiesta di ausili e/o tempi aggiuntivi, nonche' di strumenti compensativi e dispensativi dalla prova scritta, in funzione del proprio handicap o disturbo specifico dell'apprendimento (DSA) che deve essere opportunamente documentato ed esplicitato con apposita dichiarazione resa dalla commissione medico-legale dell'ASL di riferimento o da equivalente struttura pubblica. Detta dichiarazione deve contenere esplicito riferimento alle limitazioni che l'handicap o il DSA determina in funzione della procedura selettiva. La concessione e l'assegnazione di ausili, misure dispensative, sostitutive, strumenti compensativi e/o tempi aggiuntivi e' determinata a insindacabile giudizio della commissione esaminatrice, sulla scorta della documentazione esibita e dell'esame obiettivo di ogni specifico caso. In ogni caso, i tempi aggiuntivi non eccederanno il 50 per cento del tempo assegnato per la prova. Tutta la documentazione di supporto alla dichiarazione resa sul proprio handicap o DSA dovra' essere allegata alla domanda di partecipazione. Il mancato caricamento di tale documentazione non consente di fornire adeguatamente l'assistenza richiesta. Eventuali gravi limitazioni fisiche, sopravvenute successivamente alla data di scadenza prevista al punto precedente, che potrebbero prevedere la concessione di ausili e/o tempi aggiuntivi, da comunicarsi a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo di posta elettronica certificata: concorsi@pec.mit.gov.it devono essere documentate con certificazione medica, che e' valutata dalla competente commissione esaminatrice la cui decisione, sulla scorta della documentazione sanitaria rilasciata dall'azienda sanitaria che consenta di quantificare il tempo aggiuntivo ritenuto necessario, resta insindacabile e inoppugnabile. Il candidato, ove riconosciuto persona affetta da invalidita' uguale o superiore all'80 per cento, non e' tenuto a sostenere la prova preselettiva ed e' ammesso alle prove scritte, previa presentazione della documentazione comprovante la patologia da cui e' affetto ed il grado di invalidita'. Detta documentazione dovra' essere presentata con le stesse modalita' e gli stessi termini di cui al periodo precedente. Qualsiasi comunicazione inviata alla suddetta casella di posta elettronica non riguardante quanto specificato nei paragrafi precedenti non sara' presa in considerazione e non verra' riscontrata. E' fatto comunque salvo il requisito dell'idoneita' fisica a rivestire la qualifica dirigenziale. Non sono valide le domande di partecipazione al concorso incomplete, irregolari ovvero presentate con modalita' e/o tempistiche diverse da quelle previste dal presente bando e, in particolare, quelle per le quali non sia stata effettuata la procedura di compilazione e invio on-line ed il pagamento del contributo di segreteria. L'amministrazione si riserva di verificare la validita' delle domande in qualsiasi momento della procedura prevista dal presente bando. La mancata esclusione dalla eventuale prova di preselezione o dalle prove scritte non costituisce garanzia della regolarita' della domanda di partecipazione al concorso, ne' sana le irregolarita' della domanda stessa. L'amministrazione non e' responsabile del mancato ricevimento da parte del candidato delle comunicazioni relative alla procedura concorsuale in caso di inesatte o incomplete dichiarazioni da parte del candidato circa il proprio recapito ovvero di mancata o tardiva comunicazione del cambiamento di recapito rispetto a quello indicato nella domanda, nonche' in caso di eventuali disguidi postali o informatici comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.
Art. 4 Ammissione al concorso Tutti i candidati sono ammessi al concorso con riserva di accertamento del possesso dei requisiti di ammissione dichiarati. L'amministrazione puo' disporre l'esclusione dei candidati in qualsiasi momento della procedura concorsuale, ove venga accertata la mancanza dei requisiti richiesti. L'eventuale esclusione dal concorso verra' comunicata agli interessati con provvedimento motivato. Eventuali indicazioni specifiche in ordine alle prove sono definite dalla commissione esaminatrice e comunicate attraverso il sito internet del Ministero che indice la presente procedura.
Art. 5 Commissione esaminatrice Con decreto direttoriale e' disposta la nomina, secondo la normativa vigente, della commissione esaminatrice.
Art. 6 Prova preselettiva Nel caso in cui il numero di domande di partecipazione sia pari o superiore a venti volte il numero dei posti messi a concorso, e' facolta' dell'amministrazione svolgere anche attraverso l'utilizzo di strumenti informatici e digitali, una prova preselettiva per determinare l'ammissione dei candidati alle prove scritte. Con avviso da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - e' data notizia riguardante la pubblicazione del calendario e le sedi di svolgimento dell'eventuale prova preselettiva; tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti. I candidati che non ricevono dall'amministrazione comunicazione di esclusione dal concorso sono tenuti a presentarsi per sostenere la prova preselettiva secondo le indicazioni contenute in detto avviso, muniti di documento di riconoscimento in corso di validita'. L'avviso e' pubblicato almeno quindici giorni prima della data di svolgimento della prova. La mancata presentazione a qualsiasi titolo nel giorno, ora e sedi stabiliti comporta l'esclusione dal concorso. Il candidato, portatore di handicap ed affetto da invalidita' uguale o superiore all'80 per cento non e' tenuto a sostenere la prova preselettiva eventualmente prevista. La prova preselettiva consiste in un test composto da quesiti a risposta multipla nelle materie d'esame e potra' essere effettuata mediante l'utilizzo di strumenti informatici. Sono ammessi alle prove scritte i candidati classificati nella graduatoria entro il centosessantesimo posto e i candidati che riportano lo stesso punteggio del candidato collocatosi al centosessantesimo posto. Il punteggio conseguito nella prova preselettiva non concorre alla formazione del punteggio finale di merito. Nell'avviso sono fornite eventuali ulteriori istruzioni circa le modalita' di svolgimento della prova preselettiva, incluso l'eventuale punteggio minimo da ottenere, ai fini dell'ammissione alle prove scritte. Durante la prova preselettiva, i candidati non possono introdurre nella sede di esame carta da scrivere, appunti manoscritti, libri, codici, dizionari, testi di legge, pubblicazioni, telefoni cellulari e altri dispositivi mobili idonei alla memorizzazione o alla trasmissione di dati, ne' possono comunicare tra di loro. In caso di violazione di tali disposizioni la commissione esaminatrice e/o il comitato di vigilanza deliberano l'immediata esclusione dal concorso. Al termine della correzione di tutti i test, svolta con l'ausilio di sistemi informatizzati, viene compilata la graduatoria dei candidati. L'elenco dei candidati ammessi alle prove scritte e il relativo calendario sono pubblicati sul sito internet istituzionale dell'amministrazione www.mit.gov.it - Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti. L'ammissione alle successive prove scritte non preclude all'amministrazione l'adozione di provvedimenti di esclusione dal concorso a seguito di accertamenti esperibili in qualunque momento della procedura concorsuale relativamente al possesso dei requisiti per la partecipazione al concorso.
Art. 7 Prove d'esame Le prove del concorso consistono in due prove scritte e in una prova orale. Le prove sono valutate in centesimi e si intendono superate con un punteggio non inferiore a settanta centesimi. Pertanto, alla prova orale sono ammessi i candidati che avranno riportato nelle prove scritte una votazione minima, in ciascuna prova, di 70/100 (settanta/centesimi). L'elenco dei candidati ammessi alla prova orale sara' pubblicato sul sito internet istituzionale dell'amministrazione www.mit.gov.it - Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti. Nell'elenco e' altresi' indicato il voto riportato in ciascuna prova scritta e nella valutazione dei titoli. La votazione complessiva e' determinata dalla somma dei voti riportati nelle prove scritte, nella prova orale e del punteggio conseguito nella valutazione dei titoli.
Art. 8 Prove scritte Le prove scritte sono volte ad accertare la preparazione del candidato sia sotto il profilo teorico sia sotto quello applicativo-operativo. La prima prova scritta a contenuto teorico consistera' in quesiti a risposta multipla o a risposta sintetica e vertera' sulle seguenti materie: normativa amministrativa in materia di dighe e infrastrutture idriche; normativa tecnica per la progettazione e la costruzione di sbarramenti di ritenuta e in generale per le costruzioni; normativa in materia di concessioni di derivazione di acqua pubblica e in generale in materia di acque; normativa in materia di contratti pubblici di servizi e lavori e connessa regolamentazione; elementi di diritto amministrativo e di contabilita' di Stato relativamente alle funzioni da svolgersi. La seconda prova scritta, a contenuto teorico-pratico, e' diretta ad accertare l'attitudine del candidato all'analisi e alla riflessione critica con riferimento agli ambiti di competenze di cui alle materie indicate nel presente articolo nonche' a verificarne le capacita' organizzative e gestionali e l'attitudine manageriale; la prova consistera' nella redazione di un tema o un elaborato risolutivo di problemi o un provvedimento amministrativo e vertera' su piu' materie di seguito indicate, oltre a quelle della prima prova scritta: procedimenti tecnico-amministrativi per la costruzione o il miglioramento/adeguamento della sicurezza di uno sbarramento di ritenuta; procedure di programmazione e finanziamento di un'infrastruttura idrica; analisi di rischio delle infrastrutture idriche e analisi costi benefici dei progetti; gestione del personale, organizzazione del lavoro e controllo di gestione. I candidati, durante le prove scritte, potranno consultare soltanto i dizionari di lingua italiana e di inglese monolingua. Durante le prove scritte non e' possibile avvalersi di testi di qualunque tipo anche di legge, periodici, giornali, quotidiani ed altre pubblicazioni o appunti di alcun genere, ne' di supporti cartacei, di telefoni portatili, di strumenti idonei alla memorizzazione di informazioni o alla trasmissione di dati, ne' e' possibile comunicare tra candidati nell'aula ove si svolge la prova. In caso di violazione, la commissione esaminatrice delibera l'immediata esclusione dal concorso. Le prove scritte potranno essere svolte anche nella medesima giornata. Per l'effettuazione delle prove scritte, l'amministrazione puo' ricorrere all'utilizzo di strumenti informatici e digitali, garantendo comunque l'adozione di soluzioni tecniche che ne assicurino la pubblicita', l'identificazione dei partecipanti, la sicurezza delle comunicazioni e la loro tracciabilita', nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali e nel limite delle pertinenti risorse disponibili a legislazione vigente. L'amministrazione puo' prevedere lo svolgimento delle prove scritte presso sedi decentrate. La commissione esaminatrice, in occasione della pubblicazione del diario delle prove, indichera' il tempo a disposizione dei candidati per lo svolgimento delle prove scritte. Ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto ministeriale 12 novembre 2021, attuativo dell'art. 3, comma 4-bis, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, la commissione esaminatrice si riserva di definire le misure compensative e dispensative per le difficolta' di lettura, di scrittura e di calcolo, nonche' il prolungamento dei tempi stabiliti per lo svolgimento delle medesime prove, per i candidati che attestino di essere affetti da disturbo specifico dell'apprendimento (DSA). I candidati ammessi alle prove dovranno presentarsi muniti di un valido documento di riconoscimento. La mancata presentazione a qualsiasi titolo del candidato nel giorno, ora e sede stabiliti per le prove comporta l'esclusione automatica del concorrente dal concorso.
Art. 9 Prova orale La prova orale mira ad accertare la preparazione e la professionalita' del candidato nonche' l'attitudine all'espletamento delle funzioni dirigenziali e consiste in un colloquio sulle materie previste dal precedente articolo nonche' sulle seguenti aree di competenza: possesso di adeguate conoscenze in tema di tecnologie digitali e informatiche anche ai fini gestionali; osservazione e valutazione comparativa, definite secondo metodologie e standard riconosciuti, delle capacita' attitudini e motivazioni individuali; capacita' organizzative e tecniche manageriali in rapporto a specifiche situazioni proprie del ruolo dirigenziale; ordinamento e attribuzioni del Ministero che indice la presente procedura; normativa in materia trasparenza e prevenzione della corruzione; possesso di adeguata conoscenza della lingua inglese. La prova orale e' valutata in centesimi e si intende superata con un punteggio non inferiore a settanta/centesimi. I candidati ammessi alla prova orale dovranno presentarsi muniti di un valido documento di riconoscimento. Al termine di ogni seduta la commissione esaminatrice compila l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione del voto da ciascuno riportato; tale elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione, e' affisso nella sede di esame. La sede, il giorno e l'ora di svolgimento della prova orale sono pubblicati sul sito internet dell'amministrazione. Nella medesima comunicazione verra' indicato il voto riportato in ciascuna delle prove scritte e nella valutazione dei titoli. Per l'effettuazione della prova orale, l'amministrazione puo' ricorrere all'utilizzo di strumenti informatici e digitali, anche relativi a videoconferenza, garantendo comunque l'adozione di soluzioni tecniche che ne assicurino la pubblicita', l'identificazione dei partecipanti, la sicurezza delle comunicazioni e la loro tracciabilita', nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali e nel limite delle pertinenti risorse disponibili a legislazione vigente. L'amministrazione puo' prevedere lo svolgimento della prova orale presso sedi decentrate.
Art. 10 Valutazione dei titoli La valutazione dei titoli avviene previa individuazione, ove necessario, dei criteri stabiliti dalla commissione esaminatrice ed e' effettuata dopo le prove scritte soltanto nei confronti di coloro che hanno riportato, in entrambe le prove, un punteggio di almeno 70/100. Ai titoli, articolati in titoli di studio universitari, titoli di carriera e di servizio, pubblicazioni la commissione esaminatrice, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 16 aprile 2018, n. 78, attribuisce un valore massimo complessivo di 83 punti sulla base dei seguenti criteri: 1) titoli di studio universitari (fino a 36 punti): i titoli di studio universitari sono valutati fino a un massimo di 36 punti, con i seguenti punteggi per ciascun titolo: a) voto di laurea relativo al titolo utile per l'ammissione al concorso: punti 1 per ogni punto superiore alla votazione di 105 e ulteriori punti 2 in caso di votazione di 110 con lode, fino ad un massimo di 7 punti; b) diploma di laurea (DL) o laurea di primo livello (L), diverso da quello preordinato a conseguire la laurea specialistica o magistrale utilizzata per l'ammissione al concorso: 2 punti; c) laurea specialistica (LS) o magistrale (LM) diversa da quella utilizzata per l'ammissione al concorso: 2 punti; d) master universitari di secondo livello per il cui accesso sia stato richiesto uno dei titoli di studio universitari, o titoli equipollenti, indicati all'art. 2, riconosciuti: 2,5 punti per ciascuno, fino ad un massimo di 5 punti; e) diploma di specializzazione (DS) per il cui accesso sia stato richiesto uno dei titoli di studio universitari, o titoli equipollenti, indicati all'art. 2: 8 punti; ove il diploma di specializzazione venga utilizzato quale requisito di ammissione al concorso, ai fini del conteggio del periodo di servizio utile, ai sensi dell'art. 7, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 70 del 2013: 4 punti; f) dottorato di ricerca (DR) per il cui accesso sia stato richiesto uno dei titoli di studio universitari, o titoli equipollenti, indicati all'art. 2: 12 punti; ove il dottorato di ricerca venga utilizzato quale requisito di ammissione al concorso, ai fini del conteggio del periodo di servizio utile, ai sensi dell'art. 7, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 70 del 2013: 6 punti. I titoli di studio universitari sono valutabili esclusivamente se conseguiti presso le istituzioni universitarie pubbliche, le universita' non statali legalmente riconosciute, nonche' le istituzioni formative pubbliche o private, autorizzate o accreditate dal Ministero dell'istruzione, universita' e ricerca, costituite anche in consorzio, fermo restando quanto previsto dall'art. 38 del decreto legislativo n. 165 del 2001; 2) titoli di carriera e di servizio (fino a 41 punti): i titoli di carriera e di servizio, per i quali puo' essere attribuito il punteggio complessivo fino ad un massimo di 41 punti, sono: a) rapporti di lavoro subordinato, a tempo indeterminato o determinato, con effettivo e formale inquadramento in una qualifica, area o categoria per il cui accesso dall'esterno era o e' richiesto il possesso di uno dei titoli di studio universitari di cui al precedente punto 1) del presente articolo, per i quali e' attribuibile un punteggio di 1,2 punti per anno, fino a un massimo di 30 punti. Le anzianita' di ruolo nella qualifica dirigenziale, nonche' i rapporti di lavoro con incarico dirigenziale a tempo determinato, sono valutati con un punteggio pari a 2,4 punti per anno, fermo restando il suddetto limite di 30 punti; i servizi prestati in qualifica o incarico equiparati a quelli dirigenziali sono valutati come tali solo se tale equiparazione e' stabilita, anche ai fini giuridici, da un'espressa disposizione normativa; b) incarichi che presuppongono una particolare competenza professionale, aventi ad oggetto attivita' coerenti con le competenze specifiche richieste dal presente bando per il profilo messo a concorso, conferiti con provvedimenti formali, sia dell'amministrazione pubblica di appartenenza, sia da altri soggetti pubblici su designazione dell'amministrazione pubblica di appartenenza, per i quali e' attribuibile un punteggio massimo di 6 punti, secondo quanto di seguito specificato: incarichi attribuiti ai sensi dell'art. 19, comma 6, del decreto legislativo n. 165/2001 di direzione di uffici aventi competenze in materia di vigilanza sulla sicurezza di infrastrutture: punti 3 per anno; incarichi di delega anche parziale di funzioni dirigenziali in materia di vigilanza sulla sicurezza di infrastrutture, ai sensi dell'art. 17, comma 1-bis, del decreto legislativo n. 165/2001, punti 1,25 per semestre; sono valutabili esclusivamente i periodi di incarico gia' espletati alla data di pubblicazione del presente bando e deve essere allegato alla domanda l'atto di incarico; c) inclusione in graduatorie finali di concorso pubblico per esami scritti ed orali o per titoli ed esami scritti ed orali o a seguito di corso-concorso per esami scritti ed orali, purche' non seguita dall'assunzione in servizio, bandito dalle amministrazioni, enti e soggetti pubblici, per l'assunzione in qualifica dirigenziale, per l'accesso alla quale sia stato richiesto uno dei titoli di studio universitari richiesti per l'ammissione al concorso: e' attribuito un punteggio pari a punti 5 in caso di graduatoria per l'assunzione in qualifica dirigenziale tecnica a tempo indeterminato e pari a punti 2,5 in caso di altra graduatoria per l'assunzione in qualifica dirigenziale, fino ad un massimo di punti 5; 3) pubblicazioni scientifiche (fino ad un massimo di punti 6): le pubblicazioni scientifiche valutabili sono esclusivamente quelle in materia di dighe e di infrastrutture idriche, secondo i seguenti criteri: a) le pubblicazioni scientifiche fino ad un massimo di punti 6 sono valutate con un punteggio di punti 1 a pubblicazione nel caso in cui il candidato sia autore unico e punti 0,25 fino ad un massimo punti 0,5 nel caso il candidato sia co-autore. Sono valutabili quali titoli scientifici soltanto le pubblicazioni a stampa del candidato gia' pubblicate alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - del presente bando. Le pubblicazioni sottoposte a valutazione devono essere allegate alla domanda. Per la valutazione dei titoli di carriera e di servizio si applicano le disposizioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 aprile 2018, n. 78, art. 5, commi da 2 a 6.
Art. 11 Titoli di riserva e/o preferenza, formazione, approvazione e pubblicazione della graduatoria di merito Entro il termine perentorio di quindici giorni, decorrenti dal giorno successivo a quello in cui ha sostenuto la prova orale con esito positivo, il candidato che intende far valere i titoli di riserva e/o di preferenza, previsti dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, indicati in domanda, dovra' inviare a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo: concorsi@pec.mit.gov.it i documenti in carta semplice ovvero le dichiarazioni sostitutive secondo quanto previsto dagli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Da tali documenti o dichiarazioni sostitutive deve risultare che i titoli espressamente dichiarati nella domanda di ammissione al concorso erano gia' in possesso del candidato alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda stessa. Qualsiasi comunicazione inviata alla suddetta casella di posta elettronica non riguardante quanto specificato nel paragrafo precedente non sara' presa in considerazione e non verra' riscontrata. La graduatoria di merito sara' formulata dalla commissione esaminatrice secondo l'ordine decrescente dei punti riportati nella votazione complessiva conseguita da ciascun candidato. Sono dichiarati vincitori, sotto condizione dell'accertamento del possesso dei requisiti prescritti per l'ammissione all'impiego, i candidati utilmente collocati in graduatoria, nel limite dei posti messi a concorso, ferme restando le riserve specificate all'art. 1 del presente bando di concorso. La graduatoria sara' pubblicata sul sito internet del Ministero che indice la presente procedura e ne sara' data notizia nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana decorrono i termini per le eventuali impugnative.
Art. 12 Presentazione dei documenti da parte dei vincitori I vincitori della procedura selettiva, a pena di decadenza, presenteranno prima della stipulazione del contratto, la seguente documentazione: a) dichiarazione, sottoscritta sotto la propria responsabilita' ai sensi degli articoli 38, 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 2000, n. 445, attestante che gli stati, fatti e qualita' personali, suscettibili di modifica, dichiarati nella domanda di ammissione al concorso, non hanno subito variazioni; a norma degli articoli 71, 75 e 76 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, il Ministero effettua idonei controlli, anche a campione, sulla veridicita' delle predette dichiarazioni con le conseguenze previste in caso di dichiarazioni non veritiere o mendaci; b) dichiarazione ai sensi del suindicato decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 da cui risulti di non essere/essere stato/a condannato/a anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale; c) dichiarazione circa l'insussistenza delle situazioni di incompatibilita' previste dall'art. 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. L'amministrazione ha, inoltre, la facolta' di effettuare idonei controlli, anche a campione, sulla veridicita' delle dichiarazioni rese nella domanda di ammissione al concorso.
Art. 13 Assunzione in servizio Costituisce requisito per l'assunzione l'iscrizione all'albo professionale degli ingegneri Sezione «A» o all'albo dell'Ordine dei geologi. I candidati dichiarati vincitori del concorso, che risulteranno in possesso dei prescritti requisiti ed in regola con la documentazione di cui al precedente articolo, dovranno stipulare apposito contratto individuale di lavoro, secondo le modalita' previste dalla normativa vigente. I vincitori, per i quali verra' disposta l'assunzione in relazione a quanto previsto dal presente bando, saranno assunti a tempo indeterminato ed inquadrati, in prova, nella qualifica di dirigente nel ruolo dei dirigenti di seconda fascia del Ministero che indice la presente procedura. I vincitori, assunti in servizio a tempo indeterminato, saranno soggetti ad un periodo di prova della durata prevista dalle vigenti norme contrattuali nonche' ad un eventuale ciclo formativo che verra' definito successivamente all'assunzione.
Art. 14 Accesso agli atti del concorso e responsabile del procedimento I candidati possono esercitare il diritto di accesso agli atti della procedura concorsuale, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge per l'accesso ai documenti formati o detenuti. Ai candidati che sostengono la prova scritta e' consentito, mediante l'apposita procedura telematica presente nel format di accedere per via informatica agli atti concorsuali relativi ai propri elaborati. Con la presentazione della domanda di partecipazione alla presente procedura il candidato dichiara di essere consapevole che eventuali richieste di accesso agli atti da parte dei partecipanti saranno evase nel rispetto della normativa vigente. Per le spese di segreteria e/o di riproduzione degli atti non consultabili on-line i candidati sono tenuti a versare i diritti di segreteria. Il responsabile unico del procedimento e' il dirigente pro tempore del competente ufficio della Direzione del personale del Ministero che indice la presente procedura.
Art. 15 Dati personali Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (di seguito «RGPD»), recante disposizioni a tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, i dati personali forniti dai candidati formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza. I dati personali forniti dai candidati sono raccolti presso la Direzione del personale del Ministero che indice la presente procedura, ai soli fini della gestione dell'iter procedurale del concorso, possono essere comunicati a soggetti terzi che forniscono specifici servizi elaborativi strumentali allo svolgimento del concorso, nominati responsabili del trattamento ai sensi dell'art. 28 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016 (GDPR). Il titolare del trattamento dei dati personali e' la Direzione generale del personale del Ministero che indice la presente procedura e, nel caso di affidamento, la societa' che per conto del Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili in qualita' di responsabile del trattamento ai sensi dell'art. 28 del regolamento UE 2016/679 per i trattamenti necessari allo svolgimento delle attivita' ad esso affidate per lo svolgimento della procedura concorsuale di cui al presente bando. Il Responsabile per la protezione dei dati personali (R.P.D.) del Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili e' la dott.ssa Loredana Cappelloni. Il conferimento dei dati personali da parte dei candidati e' obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione al concorso; il mancato conferimento comporta l'esclusione dalla suddetta procedura. I dati forniti dai candidati sono trattati esclusivamente per le finalita' di gestione della procedura di concorso, con l'utilizzo di procedure informatizzate, nei modi e nei limiti, anche temporali, necessari per perseguire le predette finalita'. Il trattamento avverra' in modo lecito, corretto e trasparente, limitato a quanto necessario rispetto alle finalita' e sara' svolto con modalita' prevalentemente informatiche o telematiche. Potranno accedere ai dati personali dei candidati: 1. il personale del Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili espressamente autorizzato al trattamento; 2. i dipendenti di fornitori di servizi di supporto alla gestione delle procedure concorsuali/selettive; 3. il personale tecnico amministratore di sistema, sia dipendente del Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili sia di fornitori terzi delle attrezzature informatiche e del portale di gestione delle domande. L'interessato gode dei diritti di cui al capo III del GDPR, tra i quali figura quello di accesso ai dati che lo riguardano, il diritto di far rettificare, cancellare o limitare i propri dati nelle modalita' e nei casi ivi stabiliti nonche' il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi connessi alla sua situazione particolare. Tali diritti possono essere fatti valere inviando la relativa richiesta alla Direzione generale del personale del Ministero che indice la presente procedura. L'interessato puo' inoltre esercitare il diritto di proporre reclamo all'Autorita' garante per la protezione dei dati personali. In ogni momento, il candidato potra' esercitare i suoi diritti, ai sensi degli articoli 15, 16, 17, 18, 19, 21 e 22 del RGPD con richiesta scritta inviata al Responsabile della protezione dei dati all'indirizzo PEC: rpd@pec.mit.gov.it
Art. 16 Norme di salvaguardia Per quanto non previsto dal presente bando, valgono, in quanto applicabili, le disposizioni sullo svolgimento dei concorsi contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, nel decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 2004, n. 272, nelle disposizioni citate in premessa e nel vigente C.C.N.L. Il presente bando sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Avverso il presente bando di concorso e' proponibile ricorso giurisdizionale al competente Tribunale amministrativo regionale entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla stessa data. Resta ferma la facolta' dell'amministrazione di disporre con provvedimento motivato, in qualsiasi momento della procedura concorsuale, l'esclusione dal concorso, per difetto dei prescritti requisiti, per la mancata o incompleta presentazione della documentazione prevista o in esito alle verifiche richieste dalla medesima procedura concorsuale, nonche' di non procedere all'assunzione o di revocare la medesima, in caso di accertata mancanza, originaria o sopravvenuta, dei requisiti richiesti per la partecipazione al concorso. L'amministrazione si riserva, inoltre, la facolta' di annullare o revocare il presente bando di concorso, sospendere o rinviare lo svolgimento dello stesso, anche per cause operative o tecniche non prevedibili, nonche' le connesse attivita' di assunzione; sospendere l'assunzione dei vincitori in ragione di esigenze attualmente non valutabili ne' prevedibili, anche in applicazione di disposizioni di contenimento della spesa pubblica che impedissero, in tutto o in parte, o imponessero di differire o ritardare assunzioni di personale. Roma, 17 marzo 2022 Il direttore generale: Provinciali