Concorso per SEGRETARIATO GENERALE DELLA GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA

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Concorso

Attenzione, il bando selezionato non è attivo, poichè è scaduto il termine per la presentazione della domanda


Tipologia Concorso
Tipologia Contratto
Posti 0
Fonte: Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana N. 39 del 17-05-2022
Sintesi: SEGRETARIATO GENERALE DELLA GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA CONCORSO (Scad. 16-06-2022) Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di sei dirigenti amministrativi di seconda fascia nei ruoli della giustizia amministrati ...
Ente: SEGRETARIATO GENERALE DELLA GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA
Regione: LAZIO
Provincia: ROMA
Comune: ROMA
Data di inserimento: 17-05-2022
Data Scadenza bando 16-06-2022
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SEGRETARIATO GENERALE DELLA GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA

CONCORSO (Scad. 16-06-2022)

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di sei dirigenti amministrativi di seconda fascia nei ruoli della giustizia amministrativa.

 
                       IL SEGRETARIO GENERALE 
                   della giustizia amministrativa 
 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,
n. 3, recante «Testo unico delle disposizioni concernenti lo  statuto
degli impiegati civili dello Stato»; 
    Visto il decreto legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,  recante
«Norme generali sull'ordinamento del  lavoro  alle  dipendenze  delle
amministrazioni pubbliche», e in particolare  l'art.  28  concernente
l'accesso alla qualifica di dirigente della II fascia; 
    Visto il decreto del Presidente  della  Repubblica  24  settembre
2004, n. 272,  recante  «Regolamento  di  disciplina  in  materia  di
accesso alla qualifica di dirigente, ai sensi dell'art. 28, comma  5,
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165»; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9  maggio  1994,
n. 487,  contenente  «Regolamento  recante  norme  sull'accesso  agli
impieghi  nelle  pubbliche  amministrazioni   e   le   modalita'   di
svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre  forme  di
assunzione nei pubblici impieghi»; 
    Visto il decreto del Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  7
febbraio  1994,  n.  174,  contenente  «Regolamento   recante   norme
sull'accesso dei cittadini degli stati membri dell'Unione europea  ai
posti  di  lavoro  presso  le  amministrazioni   pubbliche»,   e   in
particolare l'art. 1, comma 1, lettera a); 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile  2013,
n. 70, contenente il «Regolamento recante  riordino  del  sistema  di
reclutamento e formazione dei  dipendenti  pubblici  e  delle  scuole
pubbliche di formazione»; 
    Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della  ricerca,  di  concerto  con  il  Ministro  per   la   pubblica
amministrazione  e  l'innovazione,  del  9   luglio   2009,   recante
«Equiparazioni tra diplomi di lauree di vecchio  ordinamento,  lauree
specialistiche e lauree magistrali ai fini  della  partecipazione  ai
pubblici concorsi»; 
    Visto il decreto del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  27
aprile 2018, n. 80, contenente «Regolamento recante l'individuazione,
ai sensi dell'art. 7, commi 1 e 2, del decreto del  Presidente  della
Repubblica 16 aprile 2013, n. 70, delle  scuole  di  specializzazione
che rilasciano  i  diplomi  di  specializzazione  che  consentono  la
partecipazione ai concorsi per l'accesso alla qualifica di  dirigente
della seconda fascia»; 
    Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241,  recante  «Nuove  norme  in
materia di procedimento amministrativo e di  diritto  di  accesso  ai
documenti amministrativi»; 
    Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante «Legge quadro per
l'assistenza,  l'integrazione  sociale  e  i  diritti  delle  persone
handicappate»; 
    Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127,  recante  «Misure  urgenti
per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e  dei  procedimenti
di decisione e di controllo», e in particolare l'art. 3, comma 7; 
    Vista la legge 12 marzo  1999,  n.  68,  recante  «Norme  per  il
diritto al lavoro dei disabili»; 
    Vista la circolare n. 6 del 24 luglio 1999 del Dipartimento della
funzione pubblica, recante «Applicazione  dell'art.  20  della  legge
quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale  e  i  diritti  delle
persone handicappate  (legge  n.  104/1992),  portatori  di  handicap
candidati ai concorsi pubblici»; 
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  28  dicembre
2000, n. 445, recante «Testo unico delle disposizioni  legislative  e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa»; 
    Visto il decreto legislativo 30  giugno  2003,  n.  196,  recante
«Codice in materia di protezione dei dati personali»; 
    Visto il decreto legislativo 11  aprile  2006,  n.  198,  recante
«Codice delle pari opportunita' tra uomo e donna, a norma dell'art. 6
della legge 28 novembre 2005, n. 246»; 
    Visto il decreto-legge 9 febbraio  2012,  n.  5,  convertito  con
modificazioni dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, recante «Disposizioni
urgenti in materia di semplificazioni e di sviluppo»; 
    Visto il decreto  legislativo  14  marzo  2013,  n.  33,  recante
«Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e
gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni
da parte delle pubbliche amministrazioni»; 
    Visto   il   regolamento   di   organizzazione    degli    uffici
amministrativi della Giustizia amministrativa adottato con il decreto
del Presidente del Consiglio di Stato n. 251 del  22  dicembre  2020,
registrato alla Corte dei conti in data 29 dicembre 2020; 
    Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 29
marzo 2022, registrato dalla Corte dei conti l'11 aprile 2022 n.  844
e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 93 del 21
aprile 2022, di autorizzazione ad avviare procedure di reclutamento e
ad assumere personale  in  favore  di  varie  PA,  con  il  quale  la
Giustizia amministrativa e' stata autorizzata, tra l'altro, a bandire
una procedura concorsuale per sei dirigenti di II fascia; 
    Vista la nota della  Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri  -
Dipartimento della funzione pubblica, prot. n. 24461  del  13  aprile
2021, con la quale la Giustizia amministrativa e' stata  autorizzata,
tra l'altro, a svolgere direttamente  procedure  concorsuali  per  il
reclutamento di dirigenti di II fascia; 
    Visto il decreto n. 117 del 2 maggio 2022 del Segretario generale
della giustizia amministrativa di determina  a  bandire  il  concorso
pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di  sei  dirigenti
amministrativi  di  seconda  fascia   nei   ruoli   della   Giustizia
amministrativa; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                          Posti a concorso 
 
    1. E' indetto un concorso pubblico,  per  titoli  ed  esami,  per
l'accesso al profilo professionale di sei dirigenti amministrativi di
seconda   fascia   nei   ruoli   del   personale   della    giustizia
amministrativa. 
    2. Il 30% dei posti a concorso e' riservato al personale di ruolo
della predetta amministrazione, purche' in possesso dei requisiti  di
cui al presente bando. 
    3. I candidati che intendano avvalersi della suddetta riserva  ne
devono fare espressa richiesta nella  domanda  di  partecipazione  al
concorso. 
    4. Il posto riservato, qualora non  coperto,  e'  assegnato  agli
altri concorrenti secondo l'ordine della graduatoria di merito. 
                               Art. 2 
 
                   Requisiti minimi di ammissione 
 
    l. Per l'ammissione al presente concorso e' richiesto il possesso
dei seguenti requisiti: 
      a) cittadinanza italiana ovvero,  secondo  le  condizioni  e  i
limiti stabiliti dalla legge,  cittadinanza  di  altro  Stato  membro
dell'Unione europea; 
      b) godimento dei diritti civili e politici; 
      c) titolo di studio tra quelli di seguito indicati: 
        laurea triennale  (L)  nelle  seguenti  classi  di  laurea  o
equiparate:  scienze  economiche  (L  33);  scienze  dell'economia  e
gestione aziendale (L 18); scienze  dei  servizi  giuridici  (L  14);
scienze dell'amministrazione e dell'organizzazione  (L  16);  scienze
politiche e delle relazioni internazionali (L 36); 
        laurea magistrale (LM), appartenente ad  una  delle  seguenti
classi: scienze dell'economia (LM  56);  scienze  economico-aziendali
(LM  77);  giurisprudenza   (LMG   01);   scienze   delle   pubbliche
amministrazioni (LM 63); relazioni internazionali  (LM  52);  scienza
della  politica  (LM  62);  o  altra  laurea  specialistica  (LS)   o
magistrale (LM) equipollente, secondo l'equiparazione stabilita dalla
tabella allegata al  decreto  ministeriale  9  luglio  2009,  recante
«Equiparazione tra classi delle  lauree  di  cui  all'ex  decreto  n.
5091_999 e classi delle lauree di cui all'ex decreto n. 270,12004, ai
fini della partecipazione ai pubblici concorsi»; 
        diplomi di laurea (DL), di cui  all'art.  1  della  legge  19
novembre 1990, n. 341, equiparati alle suindicate  classi  di  lauree
specialistiche (LS) e magistrali (LM) secondo la tabella allegata  al
decreto  ministeriale  9  luglio  2009,  recante  «Equiparazioni  tra
diplomi di lauree di vecchio ordinamento, lauree specialistiche  (LS)
ex decreto n. 509j1_999  e  lauree  magistrali  (LM)  ex  decreto  n.
270,12004, ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi»; 
      d) trovarsi in una delle seguenti posizioni: 
        1) dipendenti di ruolo delle  pubbliche  amministrazioni,  in
possesso di laurea (come individuata al punto c)  che  precede),  che
abbiano compiuto almeno cinque anni di servizio o, se in possesso del
dottorato di ricerca o del  diploma  di  specializzazione  conseguito
presso le scuole di  specializzazione  individuate  con  decreto  del
Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto  con  il  Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, almeno tre anni di
servizio, svolti in posizioni funzionali per l'accesso alle quali  e'
richiesto il possesso del diploma di laurea; 
        2) soggetti in possesso della qualifica di dirigente in  enti
e  strutture  pubbliche  non  comprese  nel  campo  di   applicazione
dell'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165,
muniti di laurea (come individuata al  punto  c)  che  precede),  che
abbiano svolto per almeno due anni le funzioni dirigenziali; 
        3) aver ricoperto  incarichi  dirigenziali  o  equiparati  in
amministrazioni pubbliche per un periodo non inferiore a cinque anni,
purche' muniti di laurea (come individuata al punto c) che precede); 
        4) cittadini italiani, forniti  di  diploma  di  laurea,  che
abbiano maturato, con servizio continuativo per almeno  quattro  anni
presso enti od organismi  internazionali,  esperienze  lavorative  in
posizioni funzionali apicali per l'accesso alle quali e' richiesto il
possesso di laurea (come individuata al punto c) che precede); 
      e) idoneita' allo svolgimento delle mansioni relative al  posto
da ricoprire; 
      f) qualita' morali e condotta incensurabili; 
      g) posizione regolare nei confronti del servizio di leva, per i
cittadini soggetti a tale obbligo. 
    2. Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano  stati
esclusi dall'elettorato politico attivo,  nonche'  coloro  che  siano
stati  destituiti  o  dispensati  dall'impiego  presso  una  pubblica
amministrazione per persistente insufficiente rendimento o dichiarati
decaduti per aver conseguito la nomina  o  l'assunzione  mediante  la
produzione di documenti  falsi  o  viziati  da  nullita'  insanabile,
ovvero licenziati ai sensi  della  vigente  normativa  di  legge  e/o
contrattuale, nonche' coloro che abbiano  riportato  condanne  penali
con sentenza passata in giudicato  per  reati  che  costituiscono  un
impedimento all'assunzione presso una pubblica amministrazione. 
    3. I requisiti richiesti devono essere  posseduti  alla  data  di
scadenza del termine utile per  la  presentazione  della  domanda  di
partecipazione al concorso. 
    4.  L'amministrazione  si   riserva   di   provvedere   d'ufficio
all'accertamento dei requisiti,  nonche'  delle  eventuali  cause  di
risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico impiego. 
                               Art. 3 
 
                       Esclusione dal concorso 
 
    1. In caso di  difetto  dei  requisiti  minimi  di  ammissione  -
conseguente anche alla non valutabilita' di un titolo autocertificato
e prodotto successivamente, dopo il superamento della prova scritta -
nonche' per l'eventuale  mancata  osservanza  dei  termini  perentori
stabiliti nel presente  bando,  l'amministrazione  puo'  disporre  in
qualsiasi momento, anche successivamente  all'eventuale  stipula  del
contratto individuale di lavoro, l'esclusione dal concorso. 
    2. Nelle more della verifica del possesso dei requisiti, tutti  i
concorrenti partecipano con riserva alle prove. 
                               Art. 4 
 
                       Valutazione dei titoli 
 
    1.  Nell'allegato  1  sono  individuati  i  titoli   oggetto   di
valutazione e i punteggi ad essi attribuibili. 
    2. I titoli sono valutati limitatamente ai  candidati  che  hanno
partecipato alla prova scritta e prima  che  la  commissione  proceda
alla correzione. 
    3.  I  titoli  di  cui  si  chiede   la   valutazione   ai   fini
dell'attribuzione del punteggio, ove autocertificati e  non  prodotti
contestualmente  alla  presentazione  della  domanda,  devono  essere
inviati entro dieci giorni decorrenti  dal  primo  giorno  successivo
all'ultimo giorno delle prove scritte, a mezzo di  posta  elettronica
certificata   (PEC)   all'indirizzo   concorsoseidirigenti@ga-cert.it
professionale di dirigente  amministrativo  di  seconda  fascia».  Il
mancato rispetto  del  termine  comporta  la  non  valutabilita'  del
titolo. 
    4. Il punteggio attribuito ai titoli concorre al punteggio  utile
ai fini della formazione della graduatoria. 
                               Art. 5 
 
                         Termine e modalita' 
                 per la presentazione delle domande 
 
    1. La domanda di partecipazione deve pervenire entro e non  oltre
le  ore  24:00  del  trentesimo  giorno  successivo  alla   data   di
pubblicazione del  presente  bando  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi  ed  esami»  -  nel
caso in cui la scadenza coincida con un giorno festivo, il termine si
intende prorogato al primo giorno successivo non festivo. 
    2. Salvo i casi previsti dal successivo comma 3,  la  domanda  di
partecipazione deve essere presentata a pena di  esclusione,  secondo
lo schema di  cui  all'allegato  2,  a  mezzo  di  posta  elettronica
certificata                    (PEC)                    all'indirizzo
concorsoseidirigenti@ga-cert.it recante  l'oggetto  «Concorso  a  sei
unita' di  personale  da  inquadrare  nel  profilo  professionale  di
dirigente amministrativo di seconda  fascia».  Per  la  presentazione
della domanda i candidati devono essere in possesso di  un  indirizzo
di  posta  elettronica   certificata   personalmente   intestato   al
candidato. La data di presentazione della domanda e' attestata  dalla
ricevuta elettronica di accettazione della PEC. 
    3. In alternativa, e soltanto per i candidati  in  condizioni  di
disabilita'  per  minorazioni  visive,   certificate   da   struttura
sanitaria pubblica, la partecipazione al concorso puo'  avvenire  con
la seguente modalita': domanda redatta in formato cartaceo secondo lo
schema di cui all'allegato 2 ed inviata o consegnata a mano entro  il
termine di cui al comma 1, al seguente indirizzo: 
      Consiglio di Stato  -  Segretariato  generale  della  giustizia
amministrativa  -  Ufficio  per   il   personale   amministrativo   e
l'organizzazione, presso Ufficio spedizioni, piazza Capo di Ferro, 13
- 00186 Roma, indicando sulla busta la seguente dicitura «Concorso  a
sei unita' di personale da inquadrare nel  profilo  professionale  di
dirigente amministrativo di seconda fascia». 
    4. Non sono considerate valide le domande inviate  con  modalita'
diverse da quelle prescritte, o trasmesse oltre il termine  suddetto,
e quelle compilate in modo difforme o incompleto  rispetto  a  quanto
prescritto nel presente bando di concorso. 
    5. L'amministrazione non assume alcuna responsabilita'  nel  caso
di dispersione e/o ritardata ricezione  da  parte  dei  candidati  di
comunicazioni e/o di avvisi di convocazione, derivanti da inesatte od
incomplete indicazioni o da mancata,  oppure  tardiva,  comunicazione
del  cambiamento  del  recapito  indicato  nella  domanda,  ne'   per
eventuali disguidi postali o telematici o altre cause non  imputabili
a colpa dell'amministrazione stessa o cause di forza maggiore. 
                               Art. 6 
 
                       Contenuto della domanda 
 
    1. Nella domanda il candidato deve dichiarare, sotto  la  propria
responsabilita'  e  consapevole  delle   conseguenze   derivanti   da
dichiarazioni  mendaci  ai  sensi  dell'art.  76  del   decreto   del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, quanto segue: 
      a) il cognome, il nome e il codice fiscale; 
      b) il luogo e la data di nascita; 
      c) di essere cittadino italiano o di altro Stato dell'UE; 
      d) il  luogo  di  residenza  (indirizzo,  comune  e  codice  di
avviamento postale) e il domicilio (se diverso dalla residenza); 
      e) il comune nelle cui liste elettorali e' iscritto,  oppure  i
motivi  della  non  iscrizione  o  della  cancellazione  dalle  liste
medesime; 
      f) la posizione regolare nei confronti del  servizio  di  leva,
per i cittadini soggetti a tale obbligo; 
      g) di non essere stato  destituito  o  dispensato  dall'impiego
presso una pubblica  amministrazione  per  persistente  insufficiente
rendimento o dichiarato decaduto per  aver  conseguito  la  nomina  o
l'assunzione mediante la produzione di documenti falsi o  viziati  da
nullita'  insanabile,  ovvero  licenziato  ai  sensi  della   vigente
normativa di legge e/o contrattuale; 
      h) di non aver riportato condanne penali con  sentenza  passata
in giudicato e  di  non  avere  in  corso  procedimenti  penali,  ne'
procedimenti amministrativi per l'applicazione di misure di sicurezza
o  di  prevenzione,  nonche'  precedenti  penali  a  proprio   carico
iscrivibili nel casellario  giudiziale,  ai  sensi  dell'art.  3  del
decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313.  In
caso contrario, devono essere indicate le condanne e i procedimenti a
carico ed ogni eventuale precedente penale, precisando  la  data  del
provvedimento e l'autorita' giudiziaria  che  lo  ha  emanato  ovvero
quella presso la quale penda un eventuale procedimento penale; 
      i) di essere in possesso del titolo  o  dei  titoli  di  studio
previsti dall'art. 2, comma 1, lettera c), del  presente  bando;  per
ciascun titolo dichiarato il candidato deve indicare l'universita'  o
l'istituzione che lo ha  rilasciato,  la  votazione  e  la  data  del
conseguimento; se il titolo di studio e' stato conseguito  all'estero
il candidato deve indicare gli estremi del provvedimento con il quale
il titolo stesso e' stato riconosciuto equipollente al corrispondente
titolo italiano; 
      j)  in  quale  posizione  si  trovi  tra  quelle  elencate  nel
precedente art. 2, comma 1, lettera d) precisando: 
        se si trova  nella  posizione  1)  la  qualifica  attualmente
rivestita e la  sua  decorrenza,  l'ufficio  e  l'amministrazione  di
appartenenza,  nonche'  l'attuale  sede  di   servizio,   l'eventuale
possesso  del  titolo  di  dottore  di  ricerca  o  del  diploma   di
specializzazione, fornendone  i  relativi  estremi  e  se  sia  stato
reclutato in un'amministrazione statale a seguito di corso-concorso; 
        se si trova  nella  posizione  2)  la  qualifica  attualmente
rivestita e la sua  decorrenza,  l'ufficio,  l'ente  o  la  struttura
pubblica di appartenenza, nonche' l'attuale sede di servizio; 
        se si trova nella posizione 3) l'ufficio e  l'amministrazione
presso i quali ha  ricoperto  incarichi  dirigenziali  o  equiparati,
nonche' il periodo di servizio prestato nelle suddette funzioni; 
        se  si  trova  nella  posizione  4)  l'ente   o   l'organismo
internazionale presso il quale  ha  maturato  esperienze  lavorative,
indicando il periodo di servizio,  nonche'  la  posizione  funzionale
nella quale ha svolto il predetto servizio; 
      k)  gli  estremi  di  eventuali  provvedimenti  relativi   alla
concessione di periodi di  aspettativa  autorizzati,  la  durata  dei
periodi stessi, nonche' ogni  altro  provvedimento  interruttivo  del
computo dell'effettivo servizio; tale dichiarazione deve essere  resa
anche se negativa; 
      l) l'eventuale diritto alla riserva e/o di essere  in  possesso
dei titoli di preferenza di cui all'art. 7 del presente bando; 
      m)  l'eventuale   necessita',   in   relazione   alla   propria
disabilita', di ausilio e/o di tempi  aggiuntivi  per  l'espletamento
delle  prove  di  esame;  e'  fatto  comunque  salvo   il   requisito
dell'idoneita' fisica, di cui all'art. 2, comma  1,  lettera  e)  del
presente bando. Tutta la documentazione inerente alla  condizione  di
handicap  dovra'  essere  trasmessa   a   mezzo   posta   elettronica
certificata   all'indirizzo    pec    concorsoseidirigenti@ga-cert.it
unitamente  alla  domanda  di  partecipazione  al  concorso  e   alla
specifica  autorizzazione  al  trattamento  dei  dati  sensibili.  La
concessione  ed  assegnazione  di  ausili  e/o  tempi  aggiuntivi  ai
candidati  che  ne  abbiano  fatto  richiesta  sara'  determinata  ad
insindacabile giudizio della commissione  esaminatrice  sulla  scorta
della documentazione esibita e sull'esame obiettivo di ogni specifico
caso. Il mancato inoltro di tale documentazione, nei tempi richiesti,
non consentira' all'amministrazione di organizzarsi per  tempo  e  di
fornire adeguatamente l'assistenza richiesta. Il candidato affetto da
invalidita' uguale o superiore all'80%, ai sensi dell'art.  20  della
legge 5 febbraio 1992, n. 104, come integrata  dal  decreto-legge  24
giugno 2014, n. 90, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  11
agosto 2014, n. 114, non e'  tenuto  a  sostenere  l'eventuale  prova
preselettiva  ed  e'  ammesso  alle  prove  scritte,  sempre   previa
presentazione, con le medesime  suddette  modalita'  e  nei  medesimi
termini di cui al presente comma, della documentazione comprovante la
patologia da cui e' affetto ed il grado di invalidita'. A  tal  fine,
il candidato nella domanda dovra' dichiarare di volersi avvalere  del
presente beneficio. Il candidato con diagnosi di  disturbi  specifici
di apprendimento (DSA) deve indicare la  propria  condizione  e  fare
esplicita  richiesta  della  misura  dispensativa,  dello   strumento
compensativo e/o dei tempi aggiuntivi  necessari  in  funzione  della
propria esigenza  che  dovra'  essere  opportunamente  documentata  e
esplicitata  con  apposita  dichiarazione  resa   dalla   commissione
medico-legale dell'ASL di  riferimento  o  da  equivalente  struttura
pubblica. L'adozione delle  richiamate  misure  sara'  determinata  a
insindacabile giudizio della commissione esaminatrice,  sulla  scorta
della documentazione esibita e comunque nell'ambito  delle  modalita'
individuate dal decreto ministeriale 9 novembre 2021. In ogni caso, i
tempi aggiuntivi non eccederanno il 50% del tempo  assegnato  per  la
prova. Tutta la documentazione di supporto  alla  dichiarazione  resa
dovra' essere allegata alla  domanda.  Il  mancato  inoltro  di  tale
documentazione non consentira' di fornire adeguatamente  l'assistenza
richiesta; 
      n) il numero telefonico  e  l'indirizzo  di  posta  elettronica
certificata,  con  l'impegno  di  far  conoscere  tempestivamente  le
eventuali successive variazioni; 
      o) di  aver  versato  il  contributo  di  segreteria  stabilito
dall'art. 4, comma 45, della legge 12 novembre 2011, n. 183, di 15,00
(quindici) euro mediante  versamento  sul  c/c  postale  n.  37142015
intestato a Banca d'Italia - Tesoreria centrale dello Stato - entrate
Consiglio di Stato e TAR - Ufficio bilancio, ovvero tramite  bonifico
IBAN IT97L0760103200000037142015, con indicazione causale «contributo
concorso a sei 6 posti da dirigente»; 
      p) di rilasciare il consenso al trattamento dei dati  personali
per le finalita' e con le modalita' di  cui  al  regolamento  europeo
(UE) n. 2016/679 del 27 aprile 2016  e  del  decreto  legislativo  30
giugno 2003, n. 196. 
    2. Non si tiene conto delle domande che non contengono  tutte  le
indicazioni  circa  il   possesso   dei   requisiti   richiesti   per
l'ammissione al  concorso  e  tutte  le  dichiarazioni  previste  dal
presente bando. 
    3. L'amministrazione si riserva di provvedere alla verifica della
veridicita' delle  dichiarazioni  rilasciate  dai  partecipanti  alla
procedura, i quali si intendono consapevoli delle  conseguenze  sotto
il profilo penale, civile, amministrativo delle dichiarazioni false o
mendaci, ai sensi degli articoli 75 e 76 del decreto  del  Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive  modifiche  ed
integrazioni,  ivi  compresa  la  perdita  degli  eventuali  benefici
conseguiti sulla base di dichiarazioni non veritiere. 
    4. Nel caso in cui le prove d'esame siano precedute  dalla  prova
preselettiva di  cui  al  successivo  art.  9,  sara'  verificata  la
validita' delle domande solo dopo lo  svolgimento  della  medesima  e
limitatamente  ai  candidati  che  l'hanno   superata.   La   mancata
esclusione dalla prova preselettiva non  costituisce  garanzia  della
regolarita' della domanda di partecipazione al concorso, ne' sana  le
irregolarita' della domanda stessa. 
                               Art. 7 
 
                        Titoli di preferenza 
 
    1.  In  materia  di  titoli  di  preferenza   si   applicano   le
disposizioni di cui all'art.  5  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 9 maggio 1994,  n.  487  e  all'art.  73,  comma  14,  del
decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69. 
    2. Gli eventuali titoli di preferenza, per poter  essere  oggetto
di valutazione, devono essere posseduti alla  data  di  scadenza  del
termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione ed
indicati nella domanda stessa. 
    3. I titoli di preferenza sono valutati  esclusivamente  all'atto
della formulazione della graduatoria definitiva. 
                               Art. 8 
 
                      Commissione esaminatrice 
 
    1. Con successivo provvedimento  sara'  nominata  la  commissione
esaminatrice, composta da tre componenti scelti tra: a)  in  qualita'
di Presidente, un consigliere di Stato; b) in qualita' di componenti,
un magistrato amministrativo, un  dirigente  di  prima  fascia  o  un
dirigente di seconda  fascia  esperto  di  comprovata  qualificazione
nelle materie oggetto del concorso. Le funzioni  di  segretario  sono
svolte da personale appartenente alla terza area funzionale. 
                               Art. 9 
 
                         Prova preselettiva 
 
    1.   In   relazione   al   numero   delle    domande    pervenute
l'amministrazione si riserva la  facolta'  di  effettuare  una  prova
preselettiva, che  consiste  in  una  serie  di  quesiti  a  risposta
multipla, nelle materie oggetto delle prove scritte. 
    2. Con avviso  da  pubblicarsi  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» -  n.  53
del 5 luglio 2022  e'  data  notizia  della  pubblicazione  sul  sito
internet della Giustizia amministrativa, dell'avviso  riguardante  il
calendario  e   la   sede   di   svolgimento   dell'eventuale   prova
preselettiva; tale pubblicazione ha valore di notifica  a  tutti  gli
effetti. I candidati che non ricevono comunicazione di esclusione dal
concorso  sono  tenuti  a  presentarsi   per   sostenere   la   prova
preselettiva secondo le indicazioni contenute in detto avviso, muniti
di documento di riconoscimento in corso di validita'. 
    3. La mancata presentazione nel giorno,  ora  e  sede  stabiliti,
comunque  giustificata  ed  a  qualsiasi   causa   dovuta,   comporta
l'esclusione dal concorso. 
    4.  Sono  esonerati  dalla  prova  preselettiva  i  candidati  in
condizione di handicap con invalidita'  uguale  o  superiore  all'80%
dichiarata  e,  successivamente  attestata,  secondo   le   modalita'
previste all'art. 6, comma 1, lettera m). 
    5. La prova preselettiva consiste nella  somministrazione  di  60
quesiti, vertenti sulle discipline previste per le prove scritte,  da
risolvere nel tempo massimo di 60 minuti. Ciascun quesito consiste in
una domanda seguita da quattro risposte alternative, delle quali solo
una e' esatta. Nell'avviso di cui al comma 2 sono  fornite  ulteriori
istruzioni  circa  le  modalita'  di  svolgimento,   anche   mediante
strumentazione e procedure informatiche,  della  prova  preselettiva.
Nel medesimo  avviso  sono  determinati  i  punteggi  delle  risposte
fornite dai candidati in relazione ai quesiti somministrati. 
    6. All'esito della preselezione,  sono  ammessi  a  sostenere  le
prove scritte un numero di candidati pari a trenta  volte  il  numero
dei posti messi a concorso. Sono comunque  ammessi  i  candidati  che
abbiano conseguito un punteggio uguale al piu' basso risultato  utile
ai fini dell'ammissione alle prove scritte. 
    7. Non e' prevista la pubblicazione della banca dati dei  quesiti
prima dello svolgimento della prova. 
    8. L'amministrazione puo' avvalersi,  per  la  predisposizione  e
formulazione  dei  quesiti,  nonche'   per   l'organizzazione   della
preselezione, di enti, aziende o istituti specializzati operanti  nel
settore  della  selezione  delle  risorse   umane.   La   commissione
esaminatrice provvedera' alla validazione dei quesiti. 
    9.  La  correzione  della  prova  preselettiva  viene  effettuata
attraverso procedimenti automatizzati/informatizzati. 
    10.  Con  avviso  pubblicato  nella  Gazzetta   Ufficiale   della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»  -  viene
resa  nota  la  pubblicazione  sul  sito  internet  della   Giustizia
amministrativa dell'elenco dei candidati ammessi a sostenere le prove
scritte, delle  modalita',  del  luogo,  della  data  e  dell'ora  di
svolgimento delle prove stesse. Il  diario  delle  prove  scritte  e'
pubblicato almeno quindici giorni prima dello svolgimento delle prove
medesime. I suddetti candidati sono tenuti a presentarsi, senza altro
preavviso,  nel  giorno,  nell'ora  e  nel   luogo   indicati.   Tale
pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti. 
    11.  Durante  la  prova  preselettiva  i  candidati  non  possono
introdurre  nella  sede  di  esame   carta   da   scrivere,   appunti
manoscritti,  libri,  dizionari,  testi  di   legge,   pubblicazioni,
telefoni  cellulari  e   altri   dispositivi   mobili   idonei   alla
memorizzazione o alla trasmissione di dati,  ne'  possono  comunicare
tra  di  loro.  In  caso  di  violazione  di  tali  disposizioni   la
commissione  esaminatrice   delibera   l'immediata   esclusione   dal
concorso. 
    12. L'ammissione alle successive prove scritte non preclude  alla
amministrazione  l'adozione  di  provvedimenti  di   esclusione   dal
concorso a seguito di accertamenti esperibili  in  qualunque  momento
della procedura concorsuale relativamente al possesso  dei  requisiti
per la partecipazione al concorso. 
                               Art. 10 
 
                            Prove d'esame 
 
    1. Gli esami consistono in due prove scritte a contenuto  teorico
e pratico  ed  un  colloquio  interdisciplinare  e  sono  dirette  ad
accertare     il     possesso     di     una     adeguata     cultura
giuridico-amministrativa e processuale. 
                               Art. 11 
 
                            Prove scritte 
 
    1. La prima prova scritta, della  durata  di  sei  ore,  consiste
nella redazione di  un  elaborato  su  una  delle  seguenti  materie:
diritto  costituzionale,  diritto  amministrativo,  pubblico  impiego
privatizzato e non. 
    2. La seconda prova scritta, della durata di  sei  ore,  consiste
nella   redazione   di   un   elaborato   su   diritto    processuale
amministrativo.  La  commissione  puo'  scegliere  di   chiedere   al
candidato la redazione di  un  tema  o  la  risoluzione  di  un  caso
pratico. 
    3. Nel corso delle prove scritte, ai candidati e'  fatto  divieto
di avvalersi di telefoni cellulari, palmari, calcolatrici,  strumenti
idonei alla memorizzazione di informazioni od  alla  trasmissione  di
dati,  supporti  cartacei,  pubblicazioni  e  stampe   di   qualsiasi
tipologia e genere, nonche'  di  comunicare  tra  loro.  In  caso  di
violazione,  la   commissione   esaminatrice   delibera   l'immediata
esclusione dal concorso. 
    4. I candidati possono consultare soltanto i dizionari e i  testi
di legge non commentati autorizzati dalla  commissione  esaminatrice.
E' fatto, pertanto, assoluto divieto di introdurre ed usare nell'aula
d'esame durante la prova codici giuridici contenenti i testi di legge
commentati con la dottrina e/o la giurisprudenza. 
    5. L'assenza anche ad  una  sola  delle  prove  scritte  comporta
l'esclusione dal concorso, qualunque ne sia la causa. 
    6. Superano le prove scritte e sono ammessi alla  prova  orale  i
candidati che abbiano riportato non meno di 70/100 punti in  ciascuna
prova scritta. 
    7. I candidati  che  conseguono  l'ammissione  alla  prova  orale
ricevono la relativa comunicazione, con valore di notifica, via  PEC,
con l'indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte,
almeno venti giorni prima del giorno in cui devono sostenere la prova
stessa. 
                               Art. 12 
 
                             Prova orale 
 
    1. Il colloquio orale verte, in aggiunta alle materie di cui alle
prove  scritte,  sulle  seguenti  materie:  a)  diritto  penale,  con
particolare   riferimento   ai    delitti    contro    la    pubblica
amministrazione;  b)  elementi  di  diritto  processuale  civile;  c)
ordinamento del Consiglio di Stato  e  dei  Tribunali  amministrativi
regionali; d) elementi di informatica, utilizzo di internet  e  della
posta elettronica: conoscenza dell'uso delle apparecchiature e  delle
applicazioni informatiche piu' diffuse; e) lingua inglese. 
    2. Il colloquio orale e',  altresi',  diretto  ad  accertare  nel
candidato le capacita' organizzative  e  manageriali  in  rapporto  a
specifiche situazioni proprie del  ruolo  dirigenziale,  verifica  in
relazione alla quale la commissione assegna un punteggio compreso nel
totale riservato alla prova orale. 
    3.  La  prova  orale  si  intende  superata  dai  candidati   che
conseguono un punteggio non inferiore a 70/100 punti. 
    4. La commissione, prima dell'inizio di ciascuna  sessione  della
prova orale, determina i quesiti da porre ai  singoli  candidati  per
ciascuna delle materie di esame; tali quesiti sono proposti a ciascun
candidato con estrazione a sorte. 
    5. Le sedute della prova orale sono pubbliche. Al termine di ogni
seduta, la commissione  esaminatrice  forma  l'elenco  dei  candidati
esaminati, con l'indicazione del voto  da  ciascuno  riportato,  che,
sottoscritto dal Presidente e dal segretario  della  commissione,  e'
affisso nel medesimo giorno nell'albo della sede d'esame. 
    6. Per sostenere la prova i candidati devono essere muniti di  un
documento  di  riconoscimento  in  corso  di  validita',  tra  quelli
previsti dal decreto del  Presidente  della  Repubblica  28  dicembre
2000, n. 445. 
                               Art. 13 
 
                              Punteggio 
 
    1. La commissione dispone, complessivamente, di 390 punti. 
    2. I punti sono cosi' ripartiti: a) fino a un massimo di 90 punti
per i titoli; b) fino a un massimo di 100 punti per  la  prima  prova
scritta; c) fino a un massimo di  100  punti  per  la  seconda  prova
scritta; d) fino a un massimo di 100 punti per la prova orale. 
                               Art. 14 
 
                             Graduatoria 
 
    1. Il punteggio finale da  attribuire  al  candidato  al  termine
delle prove concorsuali e' determinato sommando i voti  riportati  in
ciascuna delle due prove scritte, il voto riportato nella prova orale
ed  il  punteggio  derivante  dai  titoli.  Il   punteggio   ottenuto
nell'eventuale  prova  preselettiva  non  ha  valore  ai  fini  della
votazione complessiva. 
    2. I candidati che  abbiano  superato  il  colloquio  devono  far
pervenire  i  documenti  attestanti  il  possesso   dei   titoli   di
preferenza, gia' indicati nella domanda,  a  pena  di  decadenza  dai
benefici, entro il termine perentorio di giorni  quindici  decorrenti
dal giorno successivo a quello in cui hanno sostenuto il colloquio, a
mezzo      posta      elettronica      certificata      all'indirizzo
concorsoseidirigenti@ga-cert.it 
    3. Non sono valutati titoli la cui documentazione non e' conforme
a quanto prescritto dal bando. 
    4. Il Segretario  generale  della  giustizia  amministrativa,  al
termine dei lavori della commissione  esaminatrice,  riconosciuta  la
regolarita'  del  procedimento  del  concorso,  approva  con  proprio
decreto, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti prescritti,
la graduatoria di merito dei candidati risultati idonei  nelle  prove
concorsuali. Con lo  stesso  provvedimento,  dichiara  vincitori  del
concorso i candidati utilmente collocati nella graduatoria di merito,
tenuto conto delle riserve di posti  e,  a  parita'  di  merito,  dei
titoli di preferenza di cui all'art. 5  del  decreto  del  Presidente
della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487,  e  successive  modifiche  ed
integrazioni. 
    5. La graduatoria di merito, unitamente a  quella  dei  vincitori
del  concorso,  e'  pubblicata  nel  sito  internet  della  Giustizia
amministrativa. Di tale pubblicazione e' data notizia mediante avviso
nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana  -  4ª  Serie
speciale  «Concorsi  ed  esami»  -  Dalla   data   di   pubblicazione
dell'avviso decorre il termine per le eventuali impugnative. 
    6. Una volta pubblicata la graduatoria definitiva  dei  vincitori
del concorso, l'amministrazione rendera' note, tramite  pubblicazione
sul sito istituzionale, le sedi da ricoprire. 
                               Art. 15 
 
                 Assegnazione dei posti ai vincitori 
 
    1.  I  vincitori  del  concorso  saranno  invitati  a  comunicare
l'ordine di preferenza delle  sedi  disponibili,  tratte  dall'elenco
pubblicato ai sensi dell'art. 14, comma 6. 
    2. I vincitori che intendessero avvalersi dei  titoli  preferenza
nell'assegnazione della sede previsti dagli articoli 21, comma  1,  e
33, comma 5 della  legge  5  febbraio  1992,  n.  104,  devono  farne
espressa dichiarazione contestualmente alla comunicazione di  cui  al
comma 1, allegando la  documentazione  comprovante  il  possesso  del
titolo. 
                               Art. 16 
 
                 Costituzione del rapporto di lavoro 
 
    1.  Il  superamento  del  concorso   non   costituisce   garanzia
dell'assunzione che risulta, in ogni caso, subordinata alla  verifica
del possesso dei requisiti di ammissione e dei titoli dichiarati. 
    2. Il candidato dichiarato vincitore del concorso e'  invitato  a
stipulare un contratto  individuale  di  lavoro,  a  tempo  pieno  ed
indeterminato,  per  l'assunzione  nei  ruoli  dei  dirigenti   della
Giustizia amministrativa, ai sensi della normativa vigente. 
    3. I vincitori del concorso sono soggetti ad un periodo di  prova
di sei mesi previsto dall'art. 18  del  C.C.N.L.  del  personale  con
qualifica dirigenziale, sottoscritto il 21 aprile  2006.  Decorso  il
periodo di prova senza che il rapporto di lavoro sia  stato  risolto,
gli interessati sono confermati in ruolo dalla data di assunzione  in
servizio. 
    4.  Se  un  vincitore,  senza  giustificato  motivo,  non  assume
servizio entro il termine stabilito, decade dall'assunzione.  In  tal
caso, subentra il primo idoneo in ordine di graduatoria. 
                               Art. 17 
 
                   Accesso agli atti del concorso 
 
    1. Fino a quando  la  procedura  concorsuale  non  sia  conclusa,
l'accesso e' limitato ai soli atti  che  riguardino  direttamente  il
richiedente, con esclusione degli atti relativi ad altri concorrenti. 
    2. L'amministrazione puo' disporre il  differimento  al  fine  di
assicurare la riservatezza dei lavori della  commissione,  la  tutela
dell'anonimato e la speditezza delle operazioni concorsuali. 
                               Art. 18 
 
                   Trattamento dei dati personali 
 
    1.   Titolare   del   trattamento   dei   dati    personali    e'
l'amministrazione  Consiglio  di  Stato  -  Tribunali  amministrativi
regionali. 
    2.  La  presentazione  della  domanda  di   partecipazione   alla
procedura concorsuale comporta il trattamento dei dati  personali  ai
fini della  gestione  della  procedura  medesima,  nel  rispetto  del
regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e  del  Consiglio
del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con
riguardo al trattamento  dei  dati  personali,  nonche'  alla  libera
circolazione  di  tali  dati  e  che  abroga  la  direttiva  95/46/CE
(regolamento  generale  sulla  protezione  dei  dati),  (di   seguito
regolamento) e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.  196,  come
modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101. 
    3. I dati personali oggetto del trattamento  verranno  utilizzati
esclusivamente per il perseguimento delle finalita' istituzionali; in
particolare,  i  dati  saranno  trattati  per  finalita'  connesse  e
strumentali allo svolgimento della procedura e per la  formazione  di
eventuali ulteriori atti alla stessa connessi,  anche  con  l'uso  di
procedure informatizzate, nei modi e limiti necessari per  perseguire
tali finalita'. 
    La base giuridica del trattamento e' da rinvenirsi  nell'art.  6,
paragrafo 1, lettera c), nell' art. 9, paragrafo 2, lettera  b),  del
regolamento e negli  articoli  2-sexies,  comma  2,  lettera  dd),  e
2-octies, comma 3, lettera a),  del  decreto  legislativo  30  giugno
2003, n. 196 e successive modifiche ed integrazioni. 
    Il conferimento di  tali  dati  e'  obbligatorio  anche  ai  fini
dell'accertamento del possesso dei requisiti di partecipazione,  pena
l'esclusione dalla procedura. 
    4.  I  dati  forniti  dai  candidati  sono  raccolti  presso   il
Segretariato generale della giustizia  amministrativa  e  presso  gli
uffici ove si svolgono le procedure concorsuali per le  finalita'  di
gestione della procedura e vengono trattati  dalle  persone  preposte
alla  procedura   di   selezione   individuate   dall'amministrazione
nell'ambito della procedura medesima. 
    5. Qualora, in occasione delle operazioni di trattamento dei dati
personali,  l'amministrazione  venisse  a  conoscenza  di   categorie
particolari di dati personali ai sensi dell'art.  9  del  regolamento
generale sulla protezione dei dati, ovvero di dati personali relativi
a condanne penali e reati, ai sensi  del  successivo  art.  10,  essi
saranno trattati con la massima riservatezza e per le sole  finalita'
previste connesse alla procedura o previste dalla legge. 
    6. Ai sensi degli articoli 15 e  seguenti  del  regolamento,  gli
interessati  hanno  diritto  di  ottenere  dal  titolare,  nei   casi
previsti,  l'accesso  ai  dati  personali  e  la   rettifica   o   la
cancellazione degli stessi o la limitazione del  trattamento  che  li
riguarda o di opporsi al trattamento. Qualora  l'interessato  ritenga
che il trattamento dei dati personali avvenga in violazione di quanto
previsto dal regolamento ha il diritto di proporre reclamo al Garante
per la protezione dei dati personali, come previsto dall'art. 77  del
regolamento stesso, o di adire  le  opportune  sedi  giudiziarie,  ai
sensi dell'art. 79 del regolamento. 
    7. Si forniscono i seguenti dati di  contatto  (casella  PEC)  al
quale l'interessato puo' rivolgersi per esercitare  i  diritti  sopra
indicati:  cds-affarigenerali@ga-cert.it.  Gli  interessati  possono,
inoltre, contattare il responsabile della  protezione  dei  dati  per
tutte le questioni relative al trattamento dei loro dati personali  e
all'esercizio dei loro diritti derivanti dal regolamento. 
    I dati di contatto del responsabile  della  protezione  dei  dati
sono: PEC  rpd@ga-cert.it  -  e-mail  rpd@giustizia-amministrativa.it
Tali dati di contatto concernono le sole  problematiche  inerenti  al
trattamento dei dati personali  e  non  l'andamento  della  procedura
selettiva o la presentazione di istanze di autotutela. 
    8.  La  competenza  per  l'accesso  agli  atti  della   procedura
concorsuale e' in capo all'ufficio  presso  il  quale  si  svolge  la
procedura. 
                               Art. 19 
 
                        Norme di salvaguardia 
 
    1.  La  Giustizia  amministrativa  si  riserva  la  facolta'   di
annullare o revocare il presente  bando  di  concorso,  sospendere  o
rinviare lo svolgimento del  concorso  stesso,  nonche'  le  connesse
attivita' di assunzione, modificare, fino alla data di assunzione dei
vincitori, il numero dei posti in aumento o in decremento, sospendere
l'assunzione dei vincitori in ragione  di  esigenze  attualmente  non
valutabili ne' prevedibili, anche in applicazione di disposizioni  di
contenimento della spesa pubblica che  impedissero,  in  tutto  o  in
parte,  o  imponessero  di  differire  o  ritardare   assunzioni   di
personale. 
    2. Per quanto, inoltre, non previsto dal presente bando,  valgono
le disposizioni  normative  e  contrattuali  vigenti  in  materia  di
reclutamento di personale. 
    3.  Avverso  il  presente  bando  e'  ammesso  ricorso  in   sede
giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale del Lazio entro
sessanta giorni dalla data di pubblicazione o  ricorso  straordinario
al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni  dalla  stessa
data. 
      Roma, 6 maggio 2022 
 
                                    Il segretario generale: De Felice 
                                                           Allegato 1 
 

              Parte di provvedimento in formato grafico

 
                                                           Allegato 2 
 

              Parte di provvedimento in formato grafico