Concorso per MINISTERO DELLA DIFESA

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Concorso

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Tipologia Concorso
Tipologia Contratto
Posti 0
Fonte: Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana N. 45 del 07-06-2022
Sintesi: MINISTERO DELLA DIFESA CONCORSO (Scad. 07-07-2022) Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di trentaquattro marescialli, a nomina diretta, da immettere nei ruoli marescialli in servizio permanente delle Forze ...
Ente: MINISTERO DELLA DIFESA
Regione: LAZIO
Provincia: ROMA
Comune: ROMA
Data di inserimento: 07-06-2022
Data Scadenza bando 07-07-2022
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MINISTERO DELLA DIFESA

CONCORSO (Scad. 07-07-2022)

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di trentaquattro marescialli, a nomina diretta, da immettere nei ruoli marescialli in servizio permanente delle Forze armate, anno 2022.

 
 
                        IL DIRETTORE GENERALE 
                      per il personale militare 
 
    Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241,  recante  «Nuove  norme  in
materia di procedimento amministrativo e di  diritto  di  accesso  ai
documenti amministrativi» e successive modifiche e integrazioni; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9  maggio  1994,
n. 487, concernente il regolamento recante «Norme  sull'accesso  agli
impieghi  nelle  pubbliche  amministrazioni   e   le   modalita'   di
svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre  forme  di
assunzione  nei  pubblici  impieghi»   e   successive   modifiche   e
integrazioni; 
    Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, concernente misure urgenti
per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e  dei  procedimenti
di decisione e di controllo e successive modifiche e integrazioni; 
    Visto il decreto legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,  recante
«Norme generali sull'ordinamento del  lavoro  alle  dipendenze  delle
amministrazioni pubbliche» e successive modifiche e integrazioni; 
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  14  novembre
2002, n. 313, recante «Testo unico delle disposizioni  legislative  e
regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe  delle
sanzioni amministrative dipendenti da reato e  dei  relativi  carichi
pendenti» e successive modifiche e integrazioni; 
    Visto il decreto legislativo 30  giugno  2003,  n.  196,  recante
«Codice in materia di protezione dei  dati  personali»  e  successive
modifiche e integrazioni; 
    Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante «Codice
dell'amministrazione digitale» e successive modifiche e integrazioni; 
    Visto il decreto legislativo 11  aprile  2006,  n.  198,  recante
«Codice delle pari opportunita' tra uomo e donna, a norma dell'art. 6
della legge 28 novembre 2005, n. 246»; 
    Visti i decreti interministeriali emanati il 9  luglio  2009  dal
Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e  della   ricerca   di
concerto  con  il   Ministro   della   pubblica   amministrazione   e
l'innovazione concernenti equiparazioni  tra  diplomi  di  lauree  di
vecchio ordinamento, lauree specialistiche (LS) e  lauree  magistrali
(LM),  ai  fini  della  partecipazione  ai   pubblici   concorsi   ed
equiparazioni  tra  classi  delle  lauree  decreto  ministeriale   n.
509/1999 e classi delle lauree decreto ministeriale n.  270/2004,  ai
fini della partecipazione ai pubblici concorsi; 
    Visto il decreto  legislativo  15  marzo  2010,  n.  66,  recante
«Codice  dell'ordinamento  militare»   e   successive   modifiche   e
integrazioni, in particolare, il titolo II del libro IV,  concernente
norme per il reclutamento del personale militare; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15  marzo  2010,
n. 90, recante  «Testo  unico  delle  disposizioni  regolamentari  in
materia  di  ordinamento   militare»   e   successive   modifiche   e
integrazioni, in particolare, il titolo II del libro IV,  concernente
norme per il reclutamento del personale militare; 
    Vista la legge 12 luglio 2010, n. 109, recante «Disposizioni  per
l'ammissione dei soggetti fabici nelle Forze armate e di polizia»; 
    Visto il decreto-legge 9 febbraio  2012,  n.  5,  convertito  con
modificazioni dalla legge 4 aprile 2012,  n.  35,  e  in  particolare
l'art. 8 concernente semplificazioni per la partecipazione a concorsi
e prove selettive; 
    Visto il decreto ministeriale 16 gennaio 2013 -  registrato  alla
Corte dei conti il 1° marzo 2013, registro  n.  1,  foglio  n.  390 -
concernente, tra l'altro, la struttura  ordinativa  e  le  competenze
della direzione generale per il personale militare; 
    Visto  il  decreto-legge  21  giugno   2013,   n.   69,   recante
«Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia», convertito  con
modificazioni in legge 9 agosto 2013, n. 98; 
    Visto  il   decreto   ministeriale   4   giugno   2014,   recante
l'approvazione della  direttiva  tecnica  riguardante  l'accertamento
delle imperfezioni e infermita' che sono causa di  non  idoneita'  al
servizio militare e della direttiva tecnica riguardante i criteri per
delineare il profilo  sanitario  dei  soggetti  giudicati  idonei  al
servizio militare; 
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  17  dicembre
2015, n. 207, recante «Regolamento in materia di parametri fisici per
l'ammissione ai concorsi per  il  reclutamento  nelle  Forze  armate,
nelle Forze di polizia a ordinamento militare e civile  e  nel  Corpo
nazionale dei vigili del fuoco, a norma della legge 12 gennaio  2015,
n. 2»; 
    Vista la direttiva tecnica relativa alle «modalita' tecniche  per
l'accertamento  e  la  verifica   dei   parametri   fisici»   emanata
dall'Ispettorato generale della sanita' militare il 9  febbraio  2016
ai sensi dell'art. 5, comma 2, del predetto  decreto  del  Presidente
della Repubblica 17 dicembre 2015, n. 207; 
    Visto il comma 4-bis dell'art. 643  del  Codice  dell'ordinamento
militare, introdotto dal decreto legislativo 26 aprile 2016,  n.  91,
il  quale  stabilisce  che  nei  concorsi  per  il  reclutamento  del
personale delle Forze armate i termini di validita' delle graduatorie
finali approvate, ai fini dell'arruolamento  di  candidati  risultati
idonei ma non vincitori, sono prorogabili solo nei casi e nei termini
previsti dallo stesso Codice; 
    Visto  l'art.  682,  comma  5-bis,  del  Codice  dell'ordinamento
militare, introdotto dal decreto legislativo 26 aprile 2016,  n.  91,
il quale prevede che, per specifiche  esigenze  delle  singole  Forze
armate, possano essere banditi, nei limiti delle risorse  finanziarie
disponibili, concorsi per titoli ed esami per trarre, con il grado di
maresciallo  e  corrispondenti,  giovani  di  eta'  non  superiore  a
trentadue anni alla data indicata nel bando di concorso e in possesso
di laurea definita con decreto del Ministro della difesa, di concerto
con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti per  i  concorsi
relativi al Corpo delle capitanerie di porto; 
    Visto  l'art.  760,  comma  5-bis,  del  Codice  dell'ordinamento
militare, introdotto dal decreto legislativo 26 aprile 2016,  n.  91,
il  quale  prevede  che,  i  candidati  utilmente   collocati   nelle
graduatorie di merito dei concorsi di cui all'art. 682, comma  5-bis,
frequentino corsi applicativi di  durata  non  superiore  a  un  anno
accademico le cui modalita' sono disciplinate con determinazione  dei
rispettivi Capi di Stato Maggiore; 
    Visto il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo  e  del
Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle  persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche'  alla
libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva  95/46/CE,
recante il regolamento generale sulla protezione dei dati; 
    Visto l'art. 1 del decreto legislativo 29  maggio  2017,  n.  94,
recante «Disposizioni in  materia  di  riordino  dei  ruoli  e  delle
carriere del personale delle Forze armate», che ha modificato  l'art.
635, comma 2 del Codice dell'ordinamento militare, disponendo  che  i
parametri fisici correlati alla  composizione  corporea,  alla  forza
muscolare e alla massa metabolicamente attiva non sono accertati  nei
confronti  del   personale   militare   in   servizio   in   possesso
dell'idoneita' incondizionata al servizio militare; 
    Visto il decreto interministeriale del 16  maggio  2018,  con  il
quale  e'  stata  approvata  la  «Direttiva  tecnica  in  materia  di
protocollo sanitario per la somministrazione di profilassi  vaccinali
al personale militare»; 
    Vista la legge 19 dicembre 2019, n. 157 di conversione in  legge,
con modificazioni, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, recante
disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria; 
    Visto il decreto-legge 14 agosto 2020, n.  104,  recante  «Misure
urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia», convertito  con
modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126; 
    Visto il decreto Ministeriale del 30 ottobre 2020, concernente le
disposizioni  applicate  «ai  concorsi  per   il   reclutamento   dei
Marescialli dell'Esercito, della Marina militare, compreso  il  Corpo
delle Capitanerie di porto, e dell'Aeronautica militare»; 
    Visto il foglio n. M_D SSMD REG2021 0108980 del  10  giugno  2021
con il quale lo Stato Maggiore della  Difesa  ha  definito  il  piano
delle assunzioni  per  l'anno  2022  dell'Esercito,  della  Marina  e
dell'Aeronautica  e  le  consistenze  previsionali  per  il  triennio
2022-2024; 
    Visto il foglio n. M_D ARM001 REG2021  0125401  del  23  dicembre
2021 dello Stato Maggiore dell'Aeronautica militare  concernente  gli
elementi di programmazione per il reclutamento di Marescialli con  il
grado di Maresciallo  di  3ª  classe  nell'Aeronautica  militare  per
l'anno 2022; 
    Visto il foglio n. M_D MSTAT 0011964 del 4  febbraio  2022  dello
Stato Maggiore della Marina  militare  concernente  gli  elementi  di
programmazione per il reclutamento di giovani da immettere nel  ruolo
dei Marescialli del Corpo equipaggi militari marittimi  (CEMM)  della
Marina militare con il grado di Capo di 3ª classe per il 2022; 
    Visto il foglio n. M_D AE1C1B2 REG2022 0105998 del 17 marzo  2022
dello  Stato  Maggiore  dell'Esercito  concernente  gli  elementi  di
programmazione per il reclutamento di Marescialli a «nomina  diretta»
nell'Esercito Italiano per l'anno 2022; 
    Visto  il  decreto-legge  del  24  marzo  2022,  n.  24   recante
«Disposizioni urgenti per il superamento delle  misure  di  contrasto
alla diffusione  dell'epidemia  da  COVID-19,  in  conseguenza  della
cessazione dello stato di emergenza»; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 novembre 2021
- registrato alla Corte dei conti il 1°  dicembre  2021,  foglio.  n.
3226 -  concernente  la  sua  nomina  a  direttore  generale  per  il
Personale militare; 
 
                              Decreta: 
 
 
                               Art. 1 
 
 
                             Generalita' 
 
 
    1. Sono indetti i  seguenti  concorsi  per  il  reclutamento  dei
marescialli delle Forze armate: 
      a) concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento,
a nomina  diretta,  di  dieci  marescialli  da  immettere  nei  ruoli
marescialli   dell'Esercito   in   servizio   permanente    con    la
specializzazione sanita'; 
      b) concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento,
a nomina diretta, di quattordici capi di  3ª  cl.  da  immettere  nel
ruolo marescialli della Marina militare in servizio permanente  nelle
categorie  Specialisti  del  sistema   di   combattimento/ricercatori
elettronici  e  Servizio  sanitario  del  Corpo  equipaggi   militari
marittimi (C.E.M.M.); 
      c) concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento,
a nomina diretta, di dieci marescialli di 3^  cl.  da  immettere  nei
ruoli marescialli dell'Aeronautica militare  in  servizio  permanente
per la categoria supporto, specialita' sanita'. 
    La ripartizione tra le categorie/specialita' sono indicate  nelle
rispettive Appendici di Forza armata, del presente bando di concorso. 
    2. Nei concorsi di cui  al  precedente  comma  1,  sono  previste
riserve di posti a favore del coniuge e dei figli superstiti,  ovvero
dei  parenti  in  linea  collaterale  di  secondo  grado   se   unici
superstiti, del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia
deceduto in servizio e per causa di servizio, nonche', dei  diplomati
presso le Scuole militari e degli assistiti dall'Opera  nazionale  di
assistenza per gli orfani dei  militari  di  carriera  dell'Esercito,
dall'Istituto Andrea Doria per l'assistenza  dei  familiari  e  degli
orfani del personale della Marina militare, dall'Opera nazionale  per
i figli degli aviatori e dall'Opera nazionale di assistenza  per  gli
orfani dei militari dell'Arma dei carabinieri di  cui  agli  articoli
645 e 681 del citato decreto legislativo 15 marzo  2010,  n.  66,  in
possesso dei prescritti requisiti. I  posti  riservati  eventualmente
non ricoperti per insufficienza  di  concorrenti  riservatari  idonei
saranno devoluti, nell'ordine della graduatoria di merito, agli altri
concorrenti idonei. 
    L'appartenenza a una delle categorie che da' diritto alla riserva
dei posti, deve essere dichiarata nella domanda di partecipazione  ai
sensi degli articoli  46  e  76  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. 
    3. Nei concorsi di  cui  al  precedente  comma  1,  i  titoli  di
preferenza, ai sensi dell'art.  5,  commi  4  e  5  del  decreto  del
Presidente della Repubblica n. 487/1994  e  dell'art.  73,  comma  14
della legge 9 agosto 2013, n. 98, saranno considerati solo per coloro
che li dichiareranno nella domanda di partecipazione ai  sensi  degli
articoli 46 e 76 del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  28
dicembre 2000, n. 445. 
    4. I vincitori dei concorsi di cui al precedente comma 1  saranno
ammessi quali marescialli alla frequenza dei  corsi  applicativi  con
riserva  di  accertamento,  anche  successiva   all'ammissione,   dei
requisiti  prescritti   e   subordinatamente   all'autorizzazione   a
effettuare assunzioni eventualmente previste dalla normativa vigente. 
    5. Resta impregiudicata per  l'Amministrazione  della  difesa  la
facolta', esercitabile in qualunque momento, di revocare il  presente
bando  di  concorso,  variare  il  numero  dei   posti,   modificare,
annullare, sospendere  o  rinviare  lo  svolgimento  delle  attivita'
concorsuali previste nei successivi articoli o  l'incorporamento  dei
vincitori, in ragione di  esigenze  attualmente  non  valutabili  ne'
prevedibili, ovvero in applicazione di leggi di bilancio dello  Stato
o finanziarie o di disposizioni di contenimento della spesa pubblica.
In tal caso, ove necessario, l'Amministrazione della difesa ne  dara'
immediata comunicazione nel sito www.difesa.it che  avra'  valore  di
notifica a tutti gli effetti per gli interessati.  In  ogni  caso  la
stessa Amministrazione provvedera'  a  darne  comunicazione  mediante
avviso  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale -  4ª  Serie  speciale
«Concorsi ed esami» - e sul portale dei concorsi secondo le modalita'
riportate nel successivo art.  5.  Qualora  il  numero  dei  posti  a
concorso venga modificato secondo le previsioni  del  presente  comma
sara' altresi' modificato il numero dei posti riservati ai sensi  del
precedente comma 2. 
    6. Nel caso in cui  l'Amministrazione  eserciti  la  potesta'  di
auto-organizzazione prevista dal comma precedente, non  sara'  dovuto
alcun rimborso pecuniario ai candidati circa  eventuali  spese  dagli
stessi sostenute per la partecipazione alle selezioni concorsuali. 
    7. La Direzione generale per il personale  militare  si  riserva,
altresi', la facolta',  nel  caso  di  eventi  avversi  di  carattere
eccezionale che impediscano oggettivamente a un rilevante  numero  di
candidati  di  presentarsi  nei  tempi  e  nei  giorni  previsti  per
l'espletamento delle prove  concorsuali,  di  prevedere  sessioni  di
recupero delle prove stesse. In tal caso, sara' dato avviso nel  sito
www.difesa.it nonche' nel portale dei concorsi on-line del  Ministero
della difesa di cui al successivo art. 3, definendone  le  modalita'.
Il citato avviso avra' valore di notifica a tutti gli effetti  e  per
tutti gli interessati. 
                               Art. 2 
 
 
                Requisiti generali di partecipazione 
 
 
    1. Per partecipare ai concorsi di cui al precedente art. 1, comma
1, i candidati devono possedere i seguenti requisiti generali: 
      a) essere cittadini italiani; 
      b) essere in possesso del  titolo  di  studio  indicato  tra  i
requisiti speciali; 
      c) essere in possesso dell'idoneita' psicofisica e attitudinale
al servizio militare incondizionato; 
      d) rientrare nei parametri fisici correlati  alla  composizione
corporea, alla forza muscolare e alla massa  metabolicamente  attiva,
secondo le tabelle stabile dal regolamento; 
      e) godere dei diritti civili e politici; 
      f)  non  essere  stati  destituiti,  dispensati  o   dichiarati
decaduti dall'impiego in una pubblica amministrazione, licenziati dal
lavoro alle dipendenze di  Pubbliche  amministrazioni  a  seguito  di
procedimento   disciplinare,   ovvero   prosciolti,   d'autorita'   o
d'ufficio,  da  precedente  arruolamento  nelle  Forze  Armate  o  di
Polizia,   a   esclusione   dei   proscioglimenti   per   inidoneita'
psico-fisica. Ai  fini  sopracitati  non  rileva  il  proscioglimento
disposto ai sensi dell'art. 957, comma 1, lettere b)  ed  e-bis)  del
Codice dell'ordinamento militare; 
      g) non essere stati condannati per delitti non  colposi,  anche
con  sentenza  di  applicazione  della  pena  su  richiesta,  a  pena
condizionalmente sospesa o con decreto penale di condanna, ovvero non
essere in atto  imputati  in  procedimenti  penali  per  delitti  non
colposi; 
      h) se militare, non avere in atto un procedimento  disciplinare
avviato a seguito di procedimento penale che non si sia concluso  con
sentenza irrevocabile di assoluzione perche' il  fatto  non  sussiste
ovvero perche' l'imputato non lo ha commesso,  pronunciata  ai  sensi
dell'art. 530 del codice di procedura penale; 
      i) non essere sottoposti a misure di prevenzione; 
      j) aver tenuto condotta incensurabile; 
      k)  non  aver  tenuto   comportamenti   nei   confronti   delle
istituzioni  democratiche  che  non  diano  sicuro   affidamento   di
scrupolosa fedelta' alla Costituzione repubblicana e alle ragioni  di
sicurezza dello Stato; 
      l) aver riportato esito negativo agli accertamenti  diagnostici
per l'abuso di alcool, per l'uso, anche saltuario od occasionale,  di
sostanze stupefacenti, nonche' per l'utilizzo di sostanze  psicotrope
a scopo non terapeutico. 
    2. Il requisito di cui al comma 1, lettera d), non e'  nuovamente
accertato  nei  confronti  del  personale  militare  in  servizio  in
possesso  dell'idoneita'  incondizionata  al  servizio  militare  che
partecipa ai concorsi nelle Forze armate. 
    3. Sono, altresi', previsti i  seguenti  requisiti  speciali  per
l'accesso  al  ruolo  dei  marescialli  dell'Esercito,  della  Marina
militare e dell'Aeronautica  militare  ai  sensi  dell'art.  682  del
decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66: 
      a) essere in possesso di uno  dei  titoli  di  studio  indicati
nelle appendici al presente bando, ovvero essere in  possesso  di  un
titolo di studio che, ai fini della partecipazione ai  concorsi,  sia
ad  essi  equiparato/equipollente.  Allo   scopo,   la   domanda   di
partecipazione ha valore di dichiarazione sostitutiva ai sensi  degli
articoli 46 e 76 del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  28
dicembre 2000, n. 445. Per i titoli di studio  conseguiti  all'estero
e' richiesta la dichiarazione di equipollenza ovvero  di  equivalenza
secondo la procedura prevista dall'art. 38 del decreto legislativo n.
165/2001,  la  cui  modulistica  e'  disponibile  sul  sito  web  del
Dipartimento            della            funzione            pubblica
www.funzionepubblica.gov.it/articolo/dipartimento/22-02-2016/modulo-l
a-richiesta-dellequivalenza-del-titolo-di-studio-stranieri         Il
candidato che  non  sia  ancora  in  possesso  del  provvedimento  di
equipollenza  o  equivalenza  dovra'  dichiarare  nella  domanda   di
partecipazione di aver presentato la relativa richiesta; 
      b) non aver compiuto il trentaduesimo anno di eta'; 
      c) per i soli posti per la categoria Specialisti del Sistema di
combattimento del Corpo equipaggi militari  marittimi  (C.E.M.M.)  di
cui all'Appendice Marina al bando, essere in possesso di  nulla  osta
di sicurezza (NOS) con  classifica  di  segretezza  non  inferiore  a
«Segreto NATO». Il rilascio del NOS a cura dell'Autorita' preposta e'
subordinato al favorevole esito  di  un  preventivo  procedimento  di
accertamento soggettivo sulla base  delle  disposizioni  emanate  dal
Presidente del Consiglio dei ministri  (decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri n. 5/2015, articoli dal 25 al 29),  a  seguito
del  quale  deve  essere  comunque  esclusa  dalla   trattazione   di
informazioni  classificate  la  persona  il  cui  comportamento   nei
confronti delle istituzioni democratiche non dia  sicuro  affidamento
di scrupolosa fedelta' ai valori della Costituzione  repubblicana  ed
alle  ragioni  di  sicurezza  dello  Stato,  nonche'  ai  fini  della
conservazione del segreto. 
    4. I militari in servizio per partecipare al  concorso,  oltre  a
possedere i requisiti indicati ai precedenti commi devono: 
      a) non aver riportato sanzioni disciplinari  piu'  gravi  della
consegna nell'ultimo biennio o nel periodo di  servizio  prestato  se
inferiore a due anni; 
      b)  non  aver  riportato   sanzioni   disciplinari   di   stato
nell'ultimo  quinquennio  o  nel  periodo  di  servizio  prestato  se
inferiore a cinque anni; 
      c)  essere  in  possesso  della  qualifica  non   inferiore   a
«superiore alla media» o giudizio corrispondente nell'ultimo  biennio
o nel periodo di servizio prestato se inferiore a due anni e comunque
di almeno sessanta giorni nel caso rapporto informativo. 
    Nel  caso  di  rapporto  informativo,  si  fa  rinvio  a   quanto
disciplinato  al  punto  2  dell'allegato  D  al  presente  bando  di
concorso. 
    5. I requisiti  prescritti  per  la  partecipazione  al  concorso
devono  essere  posseduti  alla  data  di  scadenza  del  termine  di
presentazione delle domande indicato al successivo art. 4, comma 1 ed
essere mantenuti, fatta eccezione per l'eta', fino all'ammissione  al
corso applicativo, pena l'esclusione dal concorso o  dalla  frequenza
del corso con provvedimento del direttore generale per  il  personale
militare o di autorita' da lui delegata. 
    I requisiti generali e speciali, devono  essere  posseduti  dalla
data indicata nel bando fino alla nomina a  maresciallo  in  servizio
permanente nei concorsi a nomina diretta,  ad  eccezione  del  limite
massimo di eta' che puo' essere superato  al  momento  dell'effettiva
incorporazione o dell'inizio del corso applicativo e del NOS, il  cui
rilascio si realizzera' al termine della prevista procedura. 
    6.  L'accertamento,  anche  successivo  al  reclutamento,   della
mancanza di uno dei predetti requisiti, comportera' la  decadenza  di
diritto dall'arruolamento volontario. 
    7. I candidati in servizio, risultati vincitori dei  concorsi  di
cui al precedente art. 1, comma  1,  saranno  ammessi  ai  rispettivi
corsi previo rilascio, nei casi previsti dalla normativa vigente, del
nulla osta della Forza Armata/Corpo Armato d'appartenenza. 
    8. Tutti i candidati partecipano con riserva alle  prove  e  agli
accertamenti previsti dal presente bando di concorso. 
                               Art. 3 
 
 
       Portale dei concorsi on-line del Ministero della difesa 
 
 
    1. Le procedure relative ai concorsi di cui al precedente art. 1,
comma 1, vengono gestite tramite il portale dei concorsi on-line  del
Ministero della difesa  (da  ora  in  poi  «portale»),  raggiungibile
attraverso il sito internet www.difesa.it area «siti di  interesse  e
approfondimenti», pagina «Concorsi e Scuole Militari», link «concorsi
on-line»     ovvero     collegandosi     direttamente     al     sito
«https://concorsi.difesa.it». 
    2. Attraverso detto  portale,  i  candidati  potranno  presentare
domanda di partecipazione ai concorsi di cui al  precedente  art.  1,
comma 1, e ricevere con le modalita' di cui al successivo art.  5  le
successive comunicazioni inviate  dalla  Direzione  generale  per  il
personale militare o da enti dalla stessa delegati alla gestione  dei
concorsi. 
    3. Per usufruire  dei  servizi  offerti  dal  portale,  ai  sensi
dell'art. 24 del decreto-legge n.  76/2020,  i  concorrenti  dovranno
essere in  possesso  di  credenziali  rilasciate  da  un  gestore  di
identita' digitale nell'ambito  del  Sistema  pubblico  di  identita'
digitale (SPID), carta d'identita' elettronica (CIE), carta nazionale
dei servizi (CNS). 
    4. La  progressiva  conclusione  degli  adeguamenti  sistemistici
necessari garantira' la  disponibilita'  di  tutte  le  modalita'  di
accesso sopraindicate. 
                               Art. 4 
 
 
                      Domande di partecipazione 
 
 
    1. Previo accesso al proprio profilo  sul  portale,  i  candidati
compilano e inoltrano  la  domanda  di  partecipazione  al  concorso,
secondo le modalita' descritte ai commi successivi, entro il  termine
perentorio di trenta giorni  decorrenti  da  quello  successivo  alla
pubblicazione del  presente  bando  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 
    2. I concorrenti devono accedere al proprio profilo sul  portale,
scegliere il concorso al  quale  intendono  partecipare  e  compilare
on-line la domanda. Il sistema informatico salva automaticamente  nel
proprio profilo on-line una  bozza  della  candidatura  all'atto  del
passaggio ad una successiva pagina della domanda, ferma la necessita'
di completarla e/o inoltrarla entro il termine  di  presentazione  di
cui al precedente comma 1. Per gli  allegati  alla  domanda,  qualora
previsti, il modulo  riportera'  le  indicazioni  che  guideranno  il
concorrente nel corretto inserimento degli stessi. 
    3. Nei concorsi di cui al presente bando, e' possibile presentare
domanda di partecipazione, nell'ambito di ciascuna Forza armata,  per
una  sola  delle  categorie/specialita'/abilitazioni  indicate  nelle
relative Appendici. 
    4. I candidati potranno integrare o modificare quanto  dichiarato
nella domanda di partecipazione, ovvero revocare la stessa, entro  la
scadenza del termine previsto  per  la  presentazione  della  stessa.
Terminata  la  compilazione  i  candidati  procedono  all'inoltro  al
sistema informatico centrale di acquisizione on-line senza uscire dal
proprio profilo, per  poi  ricevere  una  comunicazione  a  video  e,
successivamente, un  messaggio  di  posta  elettronica  dell'avvenuta
acquisizione. Con l'inoltro della candidatura  il  sistema  generera'
una ricevuta della stessa che riporta tutti i dati inseriti  in  sede
di compilazione. Tale ricevuta, che verra' automaticamente salvata ed
eventualmente aggiornata a seguito di integrazioni e/o  modifiche  da
parte dell'utente,  nell'area  personale  del  profilo  utente  nella
sezione «i miei concorsi», sara' sempre disponibile per  le  esigenze
del concorrente e dovra' essere esibita e, ove richiesto,  consegnata
in occasione della  prima  prova  concorsuale.  Successivamente  alla
scadenza del termine di presentazione della domanda di partecipazione
al concorso, dichiarazioni  integrative  o  modificative  rispetto  a
quanto dichiarato nella domanda stessa gia' inoltrata potranno essere
trasmesse dai candidati con le modalita' indicate nel successivo art.
5. 
    5. Nella domanda di partecipazione i concorrenti devono  indicare
i loro dati anagrafici, le informazioni attestanti  il  possesso  dei
requisiti  di  partecipazione,   l'Universita'   presso   cui   hanno
conseguito   il   titolo   di   studio   costituente   requisito   di
partecipazione compreso l'indirizzo e-mail istituzionale e  i  titoli
che danno luogo a riserva o preferenza a parita' di punteggio. 
    6. L'invio della domanda secondo le modalita' descritte  conclude
la procedura di presentazione della stessa e l'acquisizione dei  dati
sui quali l'Amministrazione effettuera' la verifica del possesso  dei
requisiti di partecipazione al concorso, nonche' dei titoli di merito
e/o preferenziali. 
    7. Le domande di partecipazione inoltrate  con  qualsiasi  mezzo,
anche telematico, diverso da quello sopraindicato e/o senza la previa
registrazione al portale non saranno prese  in  considerazione  e  il
candidato non sara' ammesso alla procedura concorsuale. 
    8. In caso di avaria temporanea del sistema informatico  centrale
che si verificasse durante il periodo previsto per  la  presentazione
delle  domande,  l'Amministrazione  si  riserva  di  posticipare   il
relativo termine di scadenza per un numero di giorni congruo rispetto
a  quelli  di  mancata  operativita'   del   sistema.   Dell'avvenuto
ripristino e della proroga del termine  per  la  presentazione  delle
domande  sara'  data  notizia  con   avviso   pubblicato   nel   sito
www.difesa.it e nel portale, secondo quanto previsto  dal  successivo
art. 5. 
    In tal caso, la  data  relativa  al  possesso  dei  requisiti  di
partecipazione indicati al precedente art. 2,  commi  1,  3  e  4,  e
relativa a tutti i titoli richiesti dal presente bando resta comunque
fissata all'originario termine di scadenza per la presentazione delle
domande stabilito al precedente comma 1. 
    9. Qualora l'avaria del  sistema  informatico  sia  tale  da  non
consentire  un  ripristino  della  procedura  in  tempi  rapidi,   la
Direzione generale per il personale militare provvedera' a  informare
i candidati con avviso pubblicato sul  sito  www.difesa.it  circa  le
determinazioni adottate al riguardo. 
    10. Con l'inoltro telematico della domanda, il candidato, oltre a
manifestare esplicitamente il consenso alla raccolta e al trattamento
dei  dati  personali  che  lo  riguardano  e   che   sono   necessari
all'espletamento dell'iter  concorsuale,  compresa  la  verifica  dei
requisiti di partecipazione per il tramite  degli  organi  competenti
e/o dipendenti, si assume la responsabilita' penale  circa  eventuali
dichiarazioni  mendaci,  ai  sensi  dell'art.  76  del  decreto   del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. 
    11. Per i  concorrenti  in  servizio  il  sistema  provvedera'  a
informare  i  Comandi  degli  enti/reparti  d'appartenenza,   tramite
messaggio all'indirizzo di posta elettronica istituzionale (non  PEC)
indicato  dal  candidato  in  sede  di  compilazione  della  domanda,
dell'avvenuta presentazione della stessa da parte del personale  alle
rispettive dipendenze e a trasmettere ai suddetti Comandi copia della
domanda  di  partecipazione.  Detti  candidati  dovranno   verificare
l'avvenuta ricezione del citato messaggio e  l'avvenuta  acquisizione
della copia della domanda di  partecipazione  da  parte  dei  Comandi
degli enti/reparti d'appartenenza che provvederanno agli  adempimenti
previsti dal successivo art. 6. 
                               Art. 5 
 
 
                   Comunicazioni con i concorrenti 
 
 
    1. Tramite il proprio profilo nel portale,  il  candidato  accede
alla  sezione  relativa  alle  comunicazioni  suddivisa  in   un'area
pubblica, relativa alle comunicazioni di carattere collettivo (avvisi
di modifica del bando, di eventuale pubblicazione delle  banche  dati
contenenti i  quesiti  oggetto  delle  prove  scritte,  calendari  di
svolgimento delle prove previste dall'iter concorsuale  e  variazioni
delle date, ecc.), e in un'area privata, relativa alle  comunicazioni
di carattere personale. I candidati ricevono notizia  della  presenza
di  tali  comunicazioni  mediante  messaggio  di  posta  elettronica,
inviato  all'indirizzo  fornito  in  fase  di  registrazione,  ovvero
mediante sms.  Le  comunicazioni  di  carattere  collettivo  inserite
nell'area pubblica del portale hanno valore di notifica a  tutti  gli
effetti e nei confronti di  tutti  i  candidati.  Tali  comunicazioni
saranno anche pubblicate nel sito www.difesa.it 
    Le comunicazioni di carattere personale potranno  essere  inviate
ai concorrenti  anche  con  messaggio  di  posta  elettronica,  posta
elettronica certificata o comunicazione presso il domicilio  digitale
(se dichiarati dai concorrenti nella domanda di partecipazione),  con
lettera raccomandata o telegramma. 
    2. Successivamente alla scadenza del termine per la presentazione
delle  domande,  variazioni  e/o  integrazioni   della   domanda   di
partecipazione  al  concorso  (variazioni  della  residenza   o   del
recapito,  dell'indirizzo  di   posta   elettronica,   dell'eventuale
indirizzo di posta elettronica certificata, del numero di  utenza  di
telefonia  fissa  e/o  mobile,  variazioni  relative   alla   propria
posizione giudiziaria e posizione militare), possono essere trasmesse
a mezzo  e-mail  all'indirizzo  di  posta  elettronica  istituzionale
persomil@persomil.difesa.it ovvero all'indirizzo di posta certificata
persomil@postacert.difesa.it   e   per    conoscenza    all'indirizzo
r1d1s4@persomil.difesa.it Per i soli  partecipanti  al  concorso  per
l'Esercito,   tali   richieste   devono   essere   inoltrate    anche
all'indirizzo            di             posta             elettronica
centro_selezione@esercito.difesa.it  ovvero  all'indirizzo  di  posta
certificata  centro_selezione@postacert.difesa.it   del   Centro   di
selezione e reclutamento nazionale dell'esercito. Non  saranno  prese
in  considerazione  le  comunicazioni  pervenute  al  solo  indirizzo
r1d1s4@persomil.difesa.it   Non   saranno,   altresi',    prese    in
considerazione  variazioni  riguardanti   l'omessa   o   l'incompleta
indicazione di titoli  di  merito  e/o  di  preferenza  previsti  dal
presente decreto ancorche' posseduti entro i termini di  scadenza  di
cui al precedente art. 4, comma 1. 
    A tutti i messaggi di  cui  al  presente  comma  dovra'  comunque
essere allegata copia per immagine  (file  formato  PDF  o  JPEG  con
dimensione  massima  3  Mb)  di  un  valido  documento  di  identita'
rilasciato da un'Amministrazione dello Stato. 
    3. I concorrenti che, successivamente  alla  presentazione  della
domanda di partecipazione al concorso o ai concorsi d'interesse, sono
incorporati presso  un  reparto/ente  militare  devono  informare  il
competente ufficio del medesimo reparto/ente circa la  partecipazione
al concorso. Detto ufficio  provvedera'  agli  eventuali  adempimenti
previsti al successivo art. 6. 
    4.  Resta  a  carico  del  candidato  la  responsabilita'   circa
eventuali  disguidi  derivanti   da   errate,   mancate   o   tardive
comunicazioni da parte del medesimo di variazioni  dell'indirizzo  di
posta elettronica ovvero del numero di utenza di telefonia mobile. 
                               Art. 6 
 
 
               Adempimenti degli enti/reparti militari 
 
 
    1. Il sistema informatico centrale provvedera' a: 
      a) informare  i  comandi/reparti/enti  di  appartenenza  per  i
concorrenti  militari  in  servizio  ovvero   i   competenti   Uffici
Documentali/Centri  Documentali  (UDOC/CEDOC),   o   i   Dipartimenti
militari marittimi/Capitanerie di porto o il Reparto territoriale del
comando scuole/3ª Regione  aerea  ovvero  il  Reparto  personale  del
comando della 1ª Regione aerea  dell'Aeronautica  per  i  concorrenti
militari in congedo, ovvero il Centro  nazionale  amministrativo  del
Comando  generale  dell'Arma  dei  carabinieri,   tramite   messaggio
all'indirizzo di posta elettronica istituzionale (non  PEC)  indicato
dal concorrente in sede di compilazione della domanda,  dell'avvenuta
presentazione della stessa da parte  del  personale  alle  rispettive
dipendenze; 
      b)  altresi'  ad  inviare  ai  Comandi  degli  enti/reparti  di
appartenenza   ovvero   i   competenti   Uffici    documentali/Centri
documentali    (UDOC/CEDOC),    o     i     Dipartimenti     militari
marittimi/Capitanerie di porto o il Reparto territoriale del  comando
scuole/3ª Regione aerea ovvero il Reparto personale del Comando della
1ª Regione aerea  dell'aeronautica  per  i  concorrenti  militari  in
congedo,  ovvero  il  Centro  nazionale  amministrativo  del  Comando
generale dell'Arma dei carabinieri, al  termine  delle  fasi  di  cui
all'art. 7, comma 1, lettere a), comma  2,  lettera  a)  e  comma  3,
lettera a), al medesimo indirizzo di posta elettronica istituzionale,
una e-mail - riportante le informazioni per l'accesso alla  specifica
area dedicata per produrre la scheda di sintesi di  cui  al  presente
art.  6,  per  il  personale   loro   dipendente   risultato   idoneo
all'effettuazione delle successive  prove  - nella  quale  troveranno
l'elenco della citata documentazione. 
    2. I suddetti enti, in base alle rispettive competenze, devono: 
      a) per il personale in servizio: 
        1) verificare se il candidato,  alla  data  di  scadenza  del
termine utile per la presentazione della  domanda  di  ammissione  al
concorso, e' in possesso dei requisiti prescritti al precedente  art.
2. 
    Se il candidato non risulta in possesso dei  predetti  requisiti,
gli stessi Comandi devono inviare all'indirizzo di posta  elettronica
certificata    persomil@postacert.difesa.it    e    per    conoscenza
all'indirizzo  r1d1s4@persomil.difesa.it  al   fine   di   consentire
l'esclusione  dal  concorso  e  l'avvio  delle  relative  azioni   di
competenza, il modello in allegato A rinvenibile tra gli allegati  al
bando, debitamente compilato e corredato dal documento comprovante la
mancanza dei requisiti di cui trattasi, alla Direzione  generale  per
il personale militare, entro il terzo giorno successivo a  quello  di
scadenza del termine di  presentazione  delle  domande.  Non  saranno
prese in considerazione le comunicazioni pervenute al solo  indirizzo
r1d1s4@persomil.difesa.it 
        2) successivamente all'esito delle fasi di  cui  all'art.  7,
comma 1, lettera a), comma 2, lettera a) e comma 3, lettera  a),  gli
stessi  Comandi   devono   compilare,   le   informazioni   richieste
nell'allegato B (fac simile scheda di sintesi); 
        3) compilare,  inoltre,  per  i  soli  militari  in  servizio
nell'Esercito che partecipano al concorso di cui al  precedente  art.
1,  comma  1,  lettera  a),  a  cura   delle   competenti   autorita'
gerarchiche, il previsto documento valutativo  chiuso  alla  data  di
scadenza del termine di presentazione delle domande  indicando  quale
motivo della compilazione: «partecipazione al concorso pubblico,  per
titoli  ed  esami,  per  il  reclutamento,  a  nomina  diretta,   dei
Marescialli da  immettere  nei  ruoli  Marescialli  dell'Esercito  in
servizio permanente con la specializzazione sanita'»; 
        4) nominare, con ordine del giorno del Comandante  dell'ente,
un'apposita Commissione interna (composta da Presidente, 1° membro  e
2°  membro)  che  rediga,  per  ogni  militare   partecipante   al/ai
concorso/i, la rispettiva scheda  di  sintesi  secondo  le  modalita'
indicate nell'allegato D, il modulo relativo alla scheda  di  sintesi
che riproduce le informazioni richieste nell'allegato B  avendo  cura
di  riportare,  tra  l'altro,  gli   estremi   della   documentazione
valutativa in ordine cronologico  riferita  a  tutto  il  periodo  di
servizio  prestato  dal  candidato  antecedentemente  alla  data   di
scadenza del termine di presentazione delle domande (per  i  militari
candidati al concorso per l'Aeronautica militare, solo gli ultimi due
anni o periodo di servizio prestato se inferiore a due anni).  Per  i
candidati che prima di  essere  incorporati  per  l'attuale  servizio
hanno ultimato una ferma volontaria e,  successivamente,  sono  stati
posti in  congedo,  dovra'  essere  inserito  il  giudizio  riportato
sull'estratto della documentazione di servizio rilasciato al  termine
della ferma.  Tale  scheda  di  sintesi  deve  essere  firmata  dalla
Commissione interna, controfirmata dal  Comandante  dell'ente  o  suo
delegato e posta in visione per tre giorni  lavorativi  al  candidato
per le opportune verifiche, il quale, qualora la  riterra'  completa,
regolare e aggiornata, sottoscrivera' la  relativa  Dichiarazione  di
completezza; 
        5)  Compilare,  firmare  e  trasmettere  on-line  tramite  il
portale dei concorsi on-line del Ministero della difesa, la scheda di
sintesi secondo le modalita' indicate nell'allegato D,  entro  trenta
giorni dalla pubblicazione dell'esito delle prove; 
        6) informare, in caso  di  trasferimento  del  candidato,  il
nuovo ente di  destinazione  della  partecipazione  del  militare  al
concorso. L'ente di nuova destinazione assumera'  la  competenza  per
tutte le successive incombenze relative alla procedura concorsuale; 
        7) comunicare tempestivamente alla Direzione generale per  il
personale militare, all'indirizzo di  posta  elettronica  certificata
persomil@postacert.difesa.it   e   per    conoscenza    all'indirizzo
r1d1s4@persomil.difesa.it, ogni variazione riguardante  la  posizione
del   candidato   (trasferimento,   instaurazione   di   procedimenti
disciplinari e penali, collocamento in congedo, ecc.). 
      b) per il personale in congedo, successivamente all'esito delle
fasi di cui all'art. 7, comma 1, lettera a), comma 2,  lettera  a)  e
comma  3,  lettera  a),  i   competenti   Uffici   documentali/Centri
documentali    (UDOC/CEDOC),    o     i     Dipartimenti     militari
marittimi/Capitanerie di porto o il Reparto territoriale del  comando
scuole/3ª Regione aerea ovvero il Reparto personale del Comando della
1ª Regione aerea  dell'aeronautica  per  i  concorrenti  militari  in
congedo,  ovvero  il  Centro  nazionale  amministrativo  del  Comando
generale dell'Arma dei carabinieri devono: 
        1) nominare, con ordine del giorno del Comandante  dell'ente,
un'apposita Commissione interna (composta da presidente, 1° membro  e
2° membro) che rediga, per ogni militare  in  congedo  di  rispettiva
competenza partecipante al/ai concorso/i,  la  rispettiva  scheda  di
sintesi, in allegato C, secondo le modalita'  indicate  nell'allegato
D; 
        2)  compilare,  firmare  e  trasmettere  on-line  tramite  il
portale  dei  concorsi  on-line  del  Ministero  della   difesa,   la
rispettiva  scheda  di  sintesi   secondo   le   modalita'   indicate
nell'allegato D, entro trenta giorni dalla  pubblicazione  dell'esito
delle prove. 
                               Art. 7 
 
 
                      Svolgimento dei concorsi 
 
 
    1. Il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1,  lettera  a)
prevede l'espletamento delle seguenti fasi: 
      a) prova scritta per la verifica  delle  qualita'  culturali  e
intellettive; 
      b) prove di verifica dell'efficienza fisica; 
      c) accertamento dell'idoneita' psico-fisica; 
      d) accertamento dell'idoneita' attitudinale; 
      e) valutazione dei titoli di merito; 
      f) prova orale. 
    2. Il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1,  lettera  b)
prevede l'espletamento delle seguenti fasi: 
      a) prova scritta per la verifica  delle  qualita'  culturali  e
intellettive; 
      b) accertamento dell'idoneita' psico-fisica; 
      c) accertamento dell'idoneita' attitudinale; 
      d) prove di verifica dell'efficienza fisica; 
      e) valutazione dei titoli di merito; 
      f) prova orale. 
    3. Il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1,  lettera  c)
prevede l'espletamento delle seguenti fasi: 
      a) prova scritta per la verifica  delle  qualita'  culturali  e
intellettive; 
      b) accertamento dell'idoneita' psico-fisica; 
      c) accertamento dell'idoneita' attitudinale; 
      d) valutazione dei titoli di merito; 
      e) prova orale. 
    4. Per cio' che concerne le modalita' di svolgimento delle  prove
saranno osservate, in quanto applicabili, le disposizioni del decreto
del Presidente della Repubblica  9  maggio  1994,  n.  487  e  quelle
indicate nelle appendici al bando. 
    5. Saranno ammessi a  sostenere  le  prove  e  gli  accertamenti,
secondo le sequenze sopra riportate,  i  soli  concorrenti  giudicati
idonei  alla  prova  precedente,  fatti  salvi  specifici   casi   di
ammissione  con  riserva,  disciplinati  nelle  appendici  al  bando.
Saranno  esclusi  dal  prosieguo  del  concorso   i   candidati   che
rinunceranno a sostenere le prove obbligatorie di concorso. 
    I concorrenti che, regolarmente convocati, non  si  presenteranno
nel giorno e nell'ora stabiliti  per  l'espletamento  delle  suddette
fasi concorsuali, saranno considerati rinunciatari e  quindi  esclusi
dal concorso di interesse, quali che siano le  ragioni  dell'assenza,
comprese quelle dovute  a  causa  di  forza  maggiore,  salvo  quanto
disposto al precedente art. 1, comma 7. 
    Saranno previste riconvocazioni per concomitante  svolgimento  di
prove nell'ambito di altri concorsi indetti con il presente  bando  o
di  analoghi  concorsi  dell'Arma  dei  carabinieri,   ai   quali   i
concorrenti hanno chiesto di  partecipare  e,  per  i  militari,  per
inderogabili esigenze di servizio. In tali ipotesi gli  interessati -
per i militari in servizio i Comandi di appartenenza -  dovranno  far
pervenire agli indirizzi di posta elettronica indicati al  precedente
art. 5, comma 2, un'istanza di nuova convocazione entro le ore  13,00
del quarto giorno feriale (sabato escluso) antecedente  a  quello  di
prevista presentazione con in allegato copie per immagine, ovvero  in
formato PDF, di  un  valido  documento  di  identita'  rilasciato  da
un'Amministrazione dello Stato e della documentazione probatoria.  La
riconvocazione, che potra' essere disposta solo  compatibilmente  con
il periodo di svolgimento delle prove stesse  e  nel  rispetto  delle
specifiche disposizioni di  cui  agli  articoli  successivi  e  nelle
appendici al  bando,  avverra'  mediante  avviso  inserito  nell'area
privata della sezione comunicazioni del portale ovvero,  per  ragioni
organizzative, con messaggio di posta elettronica, posta  elettronica
certificata  (se  dichiarata  dai  concorrenti   nella   domanda   di
partecipazione), con lettera raccomandata o telegramma. 
    I  calendari  di  svolgimento  delle  prove  concorsuali  nonche'
eventuali modifiche delle sedi  di  svolgimento  delle  prove  stesse
saranno resi noti mediante avviso - che avra' valore  di  notifica  a
tutti gli effetti e per  tutti  i  concorrenti -  inserito  nell'area
pubblica della sezione comunicazioni del portale ovvero, per  ragioni
organizzative, con messaggio di posta elettronica, posta  elettronica
certificata  (se  dichiarata  dai  concorrenti   nella   domanda   di
partecipazione), con  lettera  raccomandata  o  telegramma.  Mediante
avviso inserito nella sezione comunicazioni del portale ovvero con le
altre modalita' sopra indicate, saranno altresi' resi noti gli  esiti
delle prove. Sara' anche possibile chiedere informazioni al  riguardo
al Ministero della  difesa -  Direzione  generale  per  il  personale
militare - Sezione relazioni con il  pubblico -  viale  dell'Esercito
186 - 00143 Roma - tel. 06/517051012 (mail: urp@persomil.difesa.it). 
    6. A mente dell'art. 580, comma  3  del  decreto  del  Presidente
della Repubblica 15 marzo  2010,  n.  90,  i  concorrenti -  compresi
quelli di sesso femminile che si sono trovati nelle condizioni di cui
all'art. 580,  comma  2  del  citato  decreto  del  Presidente  della
Repubblica n. 90/2010 - dovranno essere sottoposti agli  accertamenti
e alle prove previste in data compatibile con quella della formazione
delle  graduatorie  generali  di  merito,   fatte   salve   ulteriori
specifiche disposizioni di cui alle Appendici al bando. 
    7. Alle prove e agli accertamenti di cui ai  precedenti  commi  i
concorrenti dovranno presentarsi muniti di  carta  d'identita'  o  di
altro documento di riconoscimento provvisto di fotografia  rilasciato
da un'Amministrazione dello Stato, in corso di validita'. 
    8. Le spese per i viaggi da e per le sedi  delle  prove  previste
per ciascun concorso di cui al precedente art. 1, comma 1  saranno  a
carico  dei  concorrenti,  rimanendo  escluso  qualsiasi   intervento
dell'Amministrazione della difesa per i  candidati  che  risulteranno
sprovvisti di mezzi per i viaggi. 
    9. I  concorrenti  in  servizio  potranno  fruire  della  licenza
straordinaria per esami limitatamente ai giorni di svolgimento  delle
fasi concorsuali, nonche' al tempo  strettamente  necessario  per  il
raggiungimento della sede ove si  svolgeranno  tali  fasi  e  per  il
rientro nella sede di servizio. 
    10.  I   candidati   incorporati   in   qualita'   di   volontari
successivamente  alla  data  di  presentazione   della   domanda   di
partecipazione a uno o piu' concorsi dovranno informare per  iscritto
il reparto/ente d'incorporamento circa  l'inoltro  della  domanda  di
partecipazione.  Detti  reparti/enti  comunicheranno  alla  Direzione
generale per il personale militare l'avvenuta assunzione in forza dei
predetti  candidati  a  mezzo  e-mail  agli  indirizzi  indicati  nel
precedente art. 6, comma 2, lettera a), numero 1). 
    11. I candidati rinviati a domanda  dalle  procedure  concorsuali
per l'ammissione al 5° concorso pubblico, per titoli ed esami, per il
reclutamento, a nomina diretta,  dei  marescialli  da  immettere  nei
ruoli marescialli dell'Esercito in servizio permanente, dei  Capi  di
3ª cl. da immettere nei ruoli marescialli della  Marina  militare  in
servizio permanente e dei capi di  3ª  cl.  da  immettere  nei  ruoli
marescialli dell'Aeronautica  militare  in  servizio  permanente,  ai
sensi dell'art. 259, comma 4 del decreto-legge n. 34  del  19  maggio
2020, citato nelle premesse, sosterranno le prove non  ancora  svolte
nell'ambito  delle  procedure  del  presente  bando.   Altresi',   le
risultanze di prove e  accertamenti  precedentemente  svolti  saranno
valutate secondo le disposizioni e i criteri  del  presente  bando  e
secondo le modalita' che saranno indicate con apposita determinazione
dirigenziale. 
    12. L'Amministrazione non risponde di eventuale danneggiamento  o
perdita di oggetti personali che i  concorrenti  lascino  incustoditi
nel corso delle  prove  e  degli  accertamenti  di  cui  al  presente
articolo. 
    13.  Il  Ministero  della  difesa  provvedera'  ad  assicurare  i
candidati per eventuali infortuni che dovessero  verificarsi  durante
il periodo di permanenza presso le sedi di  svolgimento  delle  prove
d'esame. 
                               Art. 8 
 
 
                             Commissioni 
 
 
    1. Nell'ambito di ciascun concorso di cui al precedente  art.  1,
comma 1, con successivi  decreti  dirigenziali  saranno  nominate  le
seguenti commissioni: 
      a) per il concorso di cui al precedente art. 1 comma 1, lettera
a): 
        1) commissione esaminatrice  per  la  prova  scritta  per  la
verifica delle qualita' culturali e intellettive, per la prova orale,
per la valutazione dei titoli di merito e  per  la  formazione  della
graduatoria di merito; 
        2) commissione  per  le  prove  di  verifica  dell'efficienza
fisica; 
        3)    commissione    per    l'accertamento     dell'idoneita'
psico-fisica; 
        4)    commissione    per    l'accertamento     dell'idoneita'
attitudinale; 
      b) per il concorso di  cui  al  precedente  art.  1,  comma  1,
lettera b): 
        1) commissione esaminatrice  per  la  prova  scritta  per  la
verifica delle qualita' culturali e intellettive, per la prova orale,
per la valutazione dei titoli di merito e  per  la  formazione  delle
graduatorie di merito; 
        2)    commissione    per    l'accertamento     dell'idoneita'
psico-fisica; 
        3)    commissione    per    l'accertamento     dell'idoneita'
attitudinale; 
        4) commissione per le prove dell'efficienza fisica; 
      c) per il concorso di  cui  al  precedente  art.  1,  comma  1,
lettera c): 
        1) commissione esaminatrice  per  la  prova  scritta  per  la
verifica delle qualita' culturali e intellettive, per la prova orale,
per la valutazione  dei  titoli  di  merito  e  la  formazione  delle
graduatorie di merito; 
        2)   commissione   per   gli   accertamenti    dell'idoneita'
psico-fisica; 
        3)    commissione    per    l'accertamento     dell'idoneita'
attitudinale; 
        4) commissione per gli ulteriori accertamenti psico-fisici. 
                               Art. 9 
 
 
Prova scritta per la verifica delle qualita' culturali e intellettive 
 
 
    1. I candidati ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal
concorso,  sono  tenuti  a  presentarsi,   senza   attendere   alcuna
convocazione,  nella  sede,  nel  giorno  e  nell'ora  indicati   nel
calendario consultabile nell'area pubblica del  portale  e  nei  siti
www.difesa.it  -  www.esercito.difesa.it  -  www.marina.difesa.it   e
www.aeronautica.difesa.it - esibendo la ricevuta generata dal sistema
in occasione dell'inoltro della candidatura con le modalita'  di  cui
al precedente art. 4 del presente bando. 
    La prova si svolgera', a cura della competente  Commissione,  con
le modalita' e sui programmi di cui alle Appendici al bando. 
    2. Sulla base dei punteggi conseguiti dai concorrenti nelle prove
scritte le competenti Commissioni provvederanno a formare gli elenchi
per individuare i concorrenti  da  ammettere  a  sostenere  le  prove
successive, entro i limiti numerici di cui alle rispettive  Appendici
al bando. 
    3. Il punteggio riportato nelle suddette  prove  sara'  utile  ai
fini della formazione delle graduatorie finali del concorso. 
                               Art. 10 
 
 
              Accertamento dell'idoneita' psico-fisica 
 
 
    1. Nell'ambito di tutti i concorsi di cui al precedente  art.  1,
comma 1, i concorrenti, previa sottoscrizione della dichiarazione  di
consenso informato all'effettuazione del protocollo diagnostico e  di
informazione sul  protocollo  vaccinale  previsto  per  il  personale
militare secondo il modello rinvenibile tra gli  allegati  al  bando,
saranno  sottoposti,  a  cura  delle   competenti   commissioni,   ad
accertamenti volti al riconoscimento dell'idoneita'  psico-fisica  al
servizio  militare  incondizionato  quale  maresciallo  in   servizio
permanente in base alla normativa vigente per  l'accesso  alla  Forza
armata prescelta.  L'idoneita'  psico-fisica  dei  concorrenti  sara'
definita tenendo conto del vigente elenco delle imperfezioni e  delle
infermita' che sono causa di inidoneita' al servizio militare,  delle
direttive tecniche riguardanti l'accertamento  delle  imperfezioni  e
infermita' che sono causa di non idoneita'  al  servizio  militare  e
criteri per delineare il profilo  sanitario  dei  soggetti  giudicati
idonei al servizio militare, approvate con il decreto ministeriale  4
giugno 2014, nonche' dei parametri fisici correlati alla composizione
corporea, alla forza muscolare e alla massa  metabolicamente  attiva,
nei limiti previsti dall'art. 587 del decreto  del  Presidente  della
Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, come modificato dall'art.  4,  comma
1, lettera c) del decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre
2015,  n.  207  rilevati  secondo  le  prescrizioni  fissate  con  la
direttiva tecnica ed. 2016 dell'Ispettorato  generale  della  sanita'
militare, di cui in premessa. Questi ultimi non saranno accertati nei
confronti  del   personale   militare   in   servizio   in   possesso
dell'idoneita' incondizionata al servizio militare,  fatto  salvo  il
rispetto di ulteriori disposizioni normative indicate nelle appendici
al bando. La facolta' di proporre istanza di  riconvocazione  non  e'
prevista per il concorso di  cui  al  precedente  art.  1,  comma  1,
lettere a) in quanto l'accertamento dell'idoneita' psico-fisica avra'
luogo contestualmente alle  prove  di  efficienza  fisica.  Pertanto,
eventuali istanze di riconvocazione, nei casi e con le  modalita'  di
cui al precedente art. 7, comma 5, dovranno essere proposte  all'atto
della convocazione alla prova di verifica dell'efficienza fisica. 
    2. Le modalita' di espletamento dell'accertamento  dell'idoneita'
psico-fisica, la documentazione da portare al seguito - in  originale
o in copia resa conforme secondo le modalita' stabilite  dalla  legge
- all'atto della presentazione ai rispettivi Enti di Selezione e  gli
accertamenti   a   cui   saranno   sottoposti   i   candidati    sono
dettagliatamente indicati nelle Appendici al bando, nelle quali  sono
altresi'  prescritti  i  requisiti  fisici  necessari  ai  fini   del
conseguimento dell'idoneita' nonche' i  profili  sanitari  minimi.  A
pena di esclusione, tutti gli  esami  strumentali  e  di  laboratorio
chiesti ai candidati  dovranno  essere  effettuati  presso  strutture
sanitarie pubbliche, anche militari, o  private  accreditate  con  il
Servizio sanitario nazionale. Sara'  cura  del  concorrente  produrre
anche l'attestazione - in originale o in copia resa conforme  secondo
le  modalita'  stabilite  dalla  legge -  della  struttura  sanitaria
medesima comprovante detto accreditamento. 
    3. Nei confronti dei concorrenti che, in sede di  visita  saranno
riconosciuti  affetti  da  malattie  o  lesioni  acute   di   recente
insorgenza e di presumibile breve durata,  per  le  quali  risultera'
scientificamente probabile un'evoluzione migliorativa tale da lasciar
prevedere il possibile recupero dei requisiti in tempi contenuti,  la
commissione  non  esprimera'  giudizio,  ne'  definira'  il   profilo
sanitario. Essa fissera' il termine entro il quale sottoporra'  detti
concorrenti al previsto accertamento dell'idoneita' psico-fisica, per
verificare l'eventuale recupero dell'idoneita', compatibilmente con i
termini della procedura concorsuale. 
    I  concorrenti  riconvocati  ai  sensi  del  presente  comma  che
risulteranno  assenti  al   momento   dell'inizio   dell'accertamento
dell'idoneita'  psico-fisica  saranno  considerati  rinunciatari   e,
pertanto,  esclusi  dal  concorso,  quali  che   siano   le   ragioni
dell'assenza, comprese quelle dovute a causa di forza maggiore, salvo
quanto disposto al precedente art. 1, comma 7. Non  saranno  previste
ulteriori riconvocazioni. 
    4. Le concorrenti che si trovano in stato  di  gravidanza  e  non
possono essere sottoposte agli accertamenti psicofisici ai sensi  del
regolamento, sono ammesse d'ufficio, anche in deroga,  per  una  sola
volta,  ai  limiti  di  eta',  a  svolgere  i  predetti  accertamenti
nell'ambito del primo concorso utile successivo  alla  cessazione  di
tale stato di temporaneo impedimento. Il provvedimento di rinvio puo'
essere revocato, su  istanza  di  parte,  se  il  suddetto  stato  di
temporaneo  impedimento  cessa  in  data  compatibile  con  i   tempi
necessari per la definizione della  graduatoria.  Fermo  restando  il
numero  delle  assunzioni  annualmente  autorizzate,   le   candidate
rinviate risultate idonee e  nominate  vincitrici  nella  graduatoria
finale di merito del concorso per il quale hanno  presentato  istanza
di partecipazione sono avviate alla  frequenza  del  primo  corso  di
formazione utile in aggiunta ai vincitori di concorso cui sono  state
rinviate. 
    5.  Il  giudizio  espresso  dalla   suddetta   commissione,   con
esclusione del concorso di cui all'art. 1, comma 1,  lettera  c)  del
presente bando, e' definitivo e sara' comunicato seduta stante. Per i
concorrenti giudicati idonei la commissione provvedera' a definire il
profilo sanitario. 
                               Art. 11 
 
 
              Accertamento dell'idoneita' attitudinale 
 
 
    1.   I   partecipanti   saranno    sottoposti    all'accertamento
dell'idoneita' attitudinale, a cura delle competenti commissioni.  Le
modalita' di espletamento  dell'accertamento,  la  documentazione  da
portare al seguito - in originale o in copia resa conforme secondo le
modalita' stabilite dalla legge -  all'atto  della  presentazione  ai
rispettivi  Enti  di  Selezione  e  gli  accertamenti   cui   saranno
sottoposti i candidati sono indicati nelle appendici al bando. 
    2. I concorrenti saranno sottoposti ad accertamenti finalizzati a
valutarne le qualita' attitudinali  nonche'  rispetto  alle  distinte
caratteristiche  di  impiego,  il  possesso  delle  capacita'  e  dei
requisiti necessari al fine di un positivo  inserimento  nelle  Forze
armate. Tali accertamenti saranno  svolti  secondo  i  criteri  e  le
modalita' indicati nelle Appendici al bando. 
    3. Poiche' per i concorsi di cui all'art. 1, comma 1, lettere  a)
e b) l'espletamento dell'accertamento dell'idoneita' attitudinale  e'
previsto  contestualmente  ad  altre  prove  concorsuali,   eventuali
istanze di riconvocazione, nei casi e con  le  modalita'  di  cui  al
precedente art. 7, comma 5, dovranno essere rispettivamente proposte: 
      a) per il concorso di cui all'art.  1,  comma  1,  lettera  a),
all'atto della convocazione alle prove  di  verifica  dell'efficienza
fisica; 
      b) per il concorso di cui all'art.  1,  comma  1,  lettera  b),
all'atto   della   convocazione    all'accertamento    dell'idoneita'
psico-fisica. 
    4.  Al  termine  dell'accertamento  attitudinale,  la  competente
commissione esprimera',  nei  riguardi  di  ciascun  concorrente,  un
giudizio sull'idoneita', senza attribuzione di punteggio. Il giudizio
espresso e' definitivo e sara' comunicato seduta stante. 
                               Art. 12 
 
 
              Prove di verifica dell'efficienza fisica 
 
 
    1. I partecipanti al concorso di cui al precedente art. 1,  comma
1, lettera a) e  b)  saranno  sottoposti,  a  cura  della  competente
commissione, alle prove di verifica dell'efficienza fisica. 
    2. L'efficienza fisica  dei  candidati  al  concorso  di  cui  al
precedente art. 1, comma 1, lettera  c)  sara'  valutata  nell'ambito
dell'accertamento dell'idoneita' attitudinale. 
    3. Le prove di verifica dell'efficienza fisica potranno prevedere
l'espletamento di esercizi obbligatori ovvero facoltativi. Il mancato
superamento degli esercizi facoltativi non determinera'  l'esclusione
dal concorso. 
    4. Le modalita' di espletamento delle prove sono  indicate  nelle
appendici al bando. 
    5. I  concorrenti  regolarmente  convocati  dovranno  presentarsi
muniti della documentazione, in originale o in  copia  resa  conforme
secondo le modalita' stabilite dalla legge, indicata nelle rispettive
appendici del bando. 
    6.   I   concorrenti   che   lamentano   postumi   di   infortuni
precedentemente subiti potranno portare al seguito ed esibire,  prima
dell'inizio delle  prove,  idonea  certificazione  medica  che  sara'
valutata dalla commissione per le prove di  verifica  dell'efficienza
fisica. Questa, sentito il dirigente del Servizio sanitario o il  suo
sostituto, adottera'  le  conseguenti  determinazioni,  eventualmente
autorizzando l'effettuazione delle prove in altra data.  Allo  stesso
modo, i concorrenti che prima dell'inizio delle  prove  accusano  una
indisposizione, o che si  infortunano  durante  l'esecuzione  di  uno
degli esercizi, dovranno immediatamente comunicarlo alla  commissione
la quale adottera' le conseguenti determinazioni. 
    Al  di  fuori  dei  casi  summenzionati,  non  saranno  prese  in
considerazione richieste di differimento o di ripetizione delle prove
di verifica dell'efficienza fisica. 
    7. I concorrenti che, nei casi di  cui  al  precedente  comma  6,
otterranno  dalla  commissione   l'autorizzazione   al   differimento
dell'effettuazione delle prove di  verifica  dell'efficienza  fisica,
saranno convocati, mediante avviso inserito nell'area  privata  della
sezione comunicazioni del portale ovvero per  ragioni  organizzative,
con messaggio di posta elettronica, posta elettronica certificata (se
dichiarata dai concorrenti nella domanda  di  partecipazione)  o  con
lettera raccomandata o telegramma o, ove possibile, mediante notifica
diretta agli interessati, per sostenere tali prove in altra data.  La
data di riconvocazione dovra', in ogni caso, essere  compatibile  con
il calendario di svolgimento delle prove di verifica  dell'efficienza
fisica o, nel caso del concorso di cui all'art. 1, comma  1,  lettera
c), con il calendario di svolgimento dell'accertamento attitudinale. 
    I  concorrenti  riconvocati  ai  sensi  del  presente  comma  che
risulteranno assenti al momento dell'inizio delle prove  di  verifica
dell'efficienza fisica ovvero che saranno impossibilitati a sostenere
le prove a causa di indisposizione o infortunio, saranno  considerati
rinunciatari e, pertanto, esclusi dal concorso,  qualunque  siano  le
ragioni, comprese quelle dovute a  causa  di  forza  maggiore,  salvo
quanto disposto al precedente art. 1, comma 7. Non  saranno  previste
ulteriori riconvocazioni. 
    8. L'esito delle prove di verifica dell'efficienza  fisica  sara'
comunicato seduta stante. 
                               Art. 13 
 
 
                             Prova orale 
 
 
    1.  I  concorrenti  risultati  idonei  al  termine  delle   prove
concorsuali  di  cui  ai  precedenti  articoli,  saranno  ammessi   a
sostenere la prova orale. 
    2. La prova si svolgera', a  cura  della  competenti  commissioni
esaminatrici,  con  le  modalita'  e  sugli  argomenti  previsti  dai
programmi riportati nelle Appendici al bando. 
                               Art. 14 
 
 
                          Titoli di merito 
 
 
    La  commissione  esaminatrice  ai  fini  della  formazione  della
graduatoria di  merito  valutera'  i  titoli  di  merito  secondo  le
modalita' di cui alle appendici  al  bando,  provvedendo  a  redigere
un'apposita scheda di valutazione. 
                               Art. 15 
 
 
                        Graduatorie di merito 
 
 
    1. Le graduatorie di merito dei concorsi  di  cui  al  precedente
art.  1,  comma  1  saranno  formate  dalle  rispettive   commissioni
esaminatrici, secondo le modalita' di cui alle appendici al bando. Le
graduatorie di merito saranno approvate con decreti dirigenziali. 
    2. Nei predetti decreti si terra' conto delle  riserve  di  posti
previste  per  ciascun  concorso  e,  a   parita'   di   merito,   si
applicheranno le disposizioni di  cui  all'art.  5  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n.  487  e  dall'art.  73,
comma 14 del decreto-legge 21 giugno 2013, n.  69,  convertito  dalla
legge 9 agosto 2013, n. 98,  posseduti  alla  data  di  scadenza  del
termine di presentazione delle domande,  che  i  concorrenti  abbiano
dichiarato nella domanda di partecipazione al concorso o con apposita
dichiarazione sostitutiva  allegata  alla  medesima.  In  assenza  di
titoli di preferenza sara' preferito il concorrente piu'  giovane  di
eta', in applicazione del 2° periodo dell'art. 3, comma 7 della legge
15 maggio 1997, n. 127, come aggiunto dall'art. 2 comma 9 della legge
16 giugno 1998, n. 191. 
    3.  Saranno  dichiarati  vincitori,  salvo  quanto  disposto   al
precedente art. 1,  comma  5,  i  concorrenti  che  si  collocheranno
utilmente nelle graduatorie finali di merito. 
    4. I decreti di approvazione delle graduatorie di merito  saranno
pubblicati nel portale e nel sito  www.difesa.it  tale  pubblicazione
avra' valore di notifica a tutti gli effetti e nei confronti di tutti
i candidati. 
                               Art. 16 
 
 
                    Documentazione amministrativa 
 
 
    1. I candidati utilmente collocati nelle  graduatorie  finali  di
merito relative ai concorsi di cui al  precedente  art.  1,  comma  1
riceveranno da  parte  della  Direzione  generale  per  il  personale
militare apposita comunicazione inserita nell'area privata e pubblica
del portale, secondo le modalita'  indicate  al  precedente  art.  5,
consultabile anche nel sito  www.difesa.it  e  dovranno  produrre  la
seguente documentazione: 
      a) dichiarazione sostitutiva di certificazione,  ai  sensi  del
decreto del Presidente della Repubblica 28  dicembre  2000,  n.  445,
nella quale risulti: 
        1) il godimento dei diritti civili e politici; 
        2) non essere in atto imputati  in  procedimenti  penali  per
delitti non colposi e di non essere  stati  sottoposti  a  misure  di
prevenzione; 
      b) certificato attestante il gruppo sanguigno e il  fattore  Rh
rilasciato da struttura sanitaria pubblica. 
    2. I medesimi candidati saranno sottoposti,  ove  necessario,  al
completamento del profilo vaccinale, secondo  le  modalita'  definite
nella «Direttiva tecnica in materia di  protocolli  sanitari  per  la
somministrazione  di  profilassi  vaccinali  al  personale  militare,
allegata al decreto interministeriale 16 maggio  2018.  A  tal  fine,
dovranno presentare, all'atto dell'incorporazione: 
      a) il certificato attestante l'esecuzione  del  ciclo  completo
delle vaccinazioni previste per la propria fascia  d'eta',  ai  sensi
del  decreto-legge  7   giugno   2017,   n.   73,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 31 luglio 2017,  n.  119,  nonche'  quelle
eventualmente effettuate  per  turismo  e  per  attivita'  lavorative
pregresse; 
      b) in caso  di  assenza  della  relativa  vaccinazione,  dovra'
essere prodotto referto attestante il dosaggio degli anticorpi (Ig G)
per morbillo, rosolia, parotite e varicella. 
                               Art. 17 
 
 
                     Accertamento dei requisiti 
 
 
    1. Ai fini dell'accertamento dei requisiti di cui  al  precedente
art. 2 del presente bando, la Direzione  generale  per  il  personale
militare provvedera' a effettuare idonei controlli sulla  veridicita'
delle dichiarazioni rese nonche' a  richiedere  alle  amministrazioni
pubbliche e agli enti competenti la conferma di quanto dichiarato dal
candidato  nella  domanda  di  partecipazione  al  concorso  e  nelle
dichiarazioni sostitutive eventualmente prodotte. 
    2. Fermo restando quanto previsto in materia  di  responsabilita'
penale dall'art. 76 del decreto del Presidente  della  Repubblica  28
dicembre 2000, n. 445, qualora dal controllo  di  cui  al  precedente
comma  1  emerga  la  mancata   veridicita'   del   contenuto   della
dichiarazione   resa,   il   dichiarante   decadra'   dai    benefici
eventualmente conseguiti con  il  provvedimento  emanato  sulla  base
della dichiarazione non veritiera. 
    3.  Il  certificato  generale  del  casellario  giudiziale  sara'
acquisito d'ufficio. 
                               Art. 18 
 
 
                               Nomina 
 
 
    1. I candidati utilmente collocati nelle graduatorie  di  merito,
frequenteranno corsi applicativi di durata non superiore  a  un  anno
accademico le cui modalita' sono disciplinate con determinazione  dei
rispettivi Capi  di  Stato  Maggiore.  Inoltre  gli  stessi  dovranno
presentare, pena la revoca della nomina, copia  della  documentazione
comprovante l'avvenuta iscrizione all'albo dell'ordine di competenza,
in ottemperanza a quanto  disposto  dall'art.  4  della  legge  n.  3
dell'11 gennaio 2018. 
    2.  I  concorrenti  saranno  nominati  maresciallo  in   servizio
permanente dell'Esercito, Capo di 3ª classe della Marina  militare  e
Maresciallo  di  3ª  classe  dell'Aeronautica  militare  con  decreto
dirigenziale ed iscritti in ruolo dopo coloro che  hanno  frequentato
il corso di cui all'art. 760, comma  1  del  decreto  legislativo  15
marzo 2010, n. 66 e comunque prima di quelli che hanno frequentato il
corso di qualificazione di cui al comma 1-bis, del medesimo articolo,
iscritti in ruolo nello stesso anno. 
    3. L'anzianita' relativa  dei  marescialli  e'  rideterminata,  a
seguito del  superamento  del  corso  applicativo,  dalla  media  del
punteggio della graduatoria del concorso e di  quello  conseguito  al
termine del corso. 
    4. I candidati  che  non  superano  il  corso  applicativo,  sono
collocati in congedo illimitato,  ovvero  reintegrati  nel  ruolo  di
provenienza se gia' in servizio, in tal caso il periodo svolto  quale
frequentatore del corso e' considerato come  servizio  effettivamente
prestato. 
    5. Il conferimento della nomina e' subordinato  all'accertamento,
anche successivo alla nomina stessa, del possesso  dei  requisiti  di
partecipazione di cui all'art. 2 del presente bando. 
    6. I vincitori assumeranno servizio con riserva dell'accertamento
del possesso dei requisiti prescritti per la nomina e del superamento
del corso applicativo di cui al precedente comma 1. 
    7. All'atto della presentazione al corso, i  Marescialli/Capi  di
3ª classe dovranno contrarre una  ferma  di  cinque  anni  decorrente
dalla data di inizio del corso medesimo. Il rifiuto di  sottoscrivere
la ferma  comportera'  la  revoca  della  nomina.  Detti  Marescialli
saranno sottoposti a visita di incorporamento e  in  tale  sede,  nel
caso non vi abbiano provveduto in sede di accertamento dell'idoneita'
psico-fisica,  dovranno  produrre  il  referto  analitico  attestante
l'esito del dosaggio quantitativo del glucosio 6-fosfato-deidrogenasi
(G6PD), eseguito sulle emazie ed espresso in termini  di  percentuale
enzimatica, rilasciato entro trenta giorni dalla data  di  ammissione
ai  corsi  da  strutture  sanitarie   pubbliche.   Inoltre,   saranno
sottoposti alle vaccinazioni obbligatorie  previste  dalla  normativa
sanitaria in ambito militare per il servizio in Patria e  all'estero.
A tal fine,  dovranno  presentare  all'atto  dell'incorporamento,  la
documentazione di cui al precedente art. 16, comma 2. 
    8. Eventuali richieste di cessazione a domanda, anche nelle  more
della  formalizzazione  della  nomina  a  Maresciallo   in   servizio
permanente, saranno  trattate  a  mente  dell'art.  933  del  decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66. 
    9. La mancata presentazione al corso applicativo  comportera'  la
decadenza dalla  nomina,  ai  sensi  dell'art.  17  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. 
    10. Nei concorsi di cui al presente bando, se  alcuni  dei  posti
messi a concorso risultano scoperti  per  rinuncia  o  decadenza,  la
Direzione  generale  per  il  personale  militare  puo'   autorizzare
altrettante  ammissioni  ai  corsi  stessi  secondo  l'ordine   della
graduatoria entro  1/12  della  durata  del  corso  stesso  ai  sensi
dell'art. 643, comma 4 del decreto legislativo n. 66/2010. 
    11. Le vincitrici del concorso rinviate al primo corso successivo
utile ai sensi del precedente art. 10, comma  4  saranno  immesse  in
servizio con la medesima anzianita' assoluta, ai soli fini giuridici,
dei  vincitori  del  presente  concorso.  La  relativa  posizione  di
graduatoria verra' determinata  sulla  base  del  punteggio  ottenuto
nella graduatoria finale al termine del periodo  di  formazione.  Gli
effetti economici della nomina decorreranno, in ogni caso, dalla data
di effettivo incorporamento. 
    12.  Il  concorrente  di  sesso  femminile  nominato  maresciallo
dell'Esercito Italiano, Capo di 3ª classe  della  Marina  militare  e
maresciallo  di  3ª  classe  dell'Aeronautica  militare,  in   quanto
dichiarato  vincitore  che,  trovandosi  nelle  condizioni   previste
dall'art. 1494 del decreto Legislativo 15  marzo  2010,  n.  66,  non
possa frequentare o completare il corso applicativo,  sara'  rinviato
d'ufficio al corso successivo. 
    13. Ai marescialli, una volta ammessi alla  frequenza  del  corso
applicativo, e ai concorrenti  idonei  non  vincitori  potra'  essere
chiesto di prestare il consenso all'essere presi in considerazione ai
fini di un eventuale  successivo  impiego  presso  gli  Organismi  di
informazione e sicurezza di cui alla legge 3  agosto  2007,  n.  124,
previa verifica del possesso dei requisiti. 
    14. Gli Ufficiali, i Sottufficiali e i Graduati in servizio o  in
congedo, nonche' il personale appartenente alle Forze di polizia o ai
Corpi armati dello Stato, potranno accedere alla frequenza del  corso
previa  rinuncia  al  grado  e  alla  qualifica  rivestiti   all'atto
dell'ammissione al corso stesso con la conseguente cancellazione  dai
rispettivi ruoli di provenienza  e  essere  nominati  Maresciallo  in
servizio permanente dell'Esercito, Capo di  3ª  classe  della  Marina
militare e Maresciallo di  3ª  classe  dell'Aeronautica  militare.  I
volontari in ferma prefissata, se in servizio, potranno accedere alla
frequenza del corso previo  provvedimento  di  proscioglimento  dalla
ferma prefissata annuale o quadriennale, con contestuale perdita  del
grado e collocamento in congedo  dalla  ferma  medesima,  secondo  la
procedura  disciplinata  dalla  «Direttiva  di  stato  giuridico  dei
volontari in erma prefissata». 
    Il personale sottoposto - secondo i  rispettivi  ordinamenti -  a
obblighi di servizio dovra', all'atto dell'effettivo  incorporamento,
presentare documentazione attestante l'assenso al proscioglimento  da
detti obblighi rilasciato dall'amministrazione di appartenenza. 
                               Art. 19 
 
 
                             Esclusioni 
 
 
    La  Direzione  generale  per  il  personale  militare  puo',  con
provvedimento del direttore generale o  autorita'  da  lui  delegata,
escludere in ogni momento dal concorso i concorrenti ritenuti non  in
possesso dei prescritti requisiti  di  cui  ai  precedenti  articoli,
ovvero dalla frequenza del corso, se il difetto dei  requisiti  sara'
accertato  dopo  l'incorporazione  presso  il  relativo  Istituto  di
formazione. 
                               Art. 20 
 
 
                   Trattamento dei dati personali 
 
 
    1. Ai sensi degli articoli 13 e 14 del regolamento (UE)  679/2016
del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla protezione delle
persone fisiche con riguardo al trattamento dei  dati  personali  (di
seguito regolamento), si informano i concorrenti che  il  trattamento
dei dati personali da loro  forniti  in  sede  di  partecipazione  al
concorso/procedura di reclutamento o, comunque, acquisiti a tal fine,
e'  finalizzato  esclusivamente   all'espletamento   delle   relative
attivita'  istituzionali.  Il  trattamento  dei  dati   personali   e
particolari  avverra'  a  cura  dei  soggetti  a  cio'  appositamente
autorizzati, ivi compresi  quelli  facenti  parte  delle  commissioni
previste dal  presente  bando,  con  l'utilizzo  di  procedure  anche
informatizzate e con l'ausilio di apposite banche-dati automatizzate,
nei modi e nei limiti necessari per il perseguimento delle  finalita'
per cui i dati personali e particolari son trattati;  cio'  anche  in
caso di eventuale  comunicazione  a  terzi  e  anche  successivamente
all'eventuale instaurazione del rapporto di impiego/servizio, per  le
finalita' inerenti alla gestione del rapporto stesso. 
    2. Il conferimento di tali dati e'  obbligatorio  ai  fini  della
valutazione dei requisiti di  partecipazione  e  del  possesso  degli
eventuali titoli previsti dal presente bando, pena  l'esclusione  dal
concorso o, dalla procedura di reclutamento. 
    3. In relazione al trattamento dei dati si comunica che: 
      a) il titolare del trattamento e' la Direzione generale per  il
personale militare, con sede in Roma al viale dell'Esercito  n.  186.
Il titolare  puo'  essere  contattato  inviando  apposita  e-mail  ai
seguenti indirizzi di posta elettronica:  persomil@persomil.difesa.it
- posta elettronica certificata: persomil@postacert.difesa.it 
      b) il Responsabile per la protezione dei  dati  personali  puo'
essere  contattato  ai  seguenti  recapiti  e-mail:  rpd@difesa.it  -
indirizzo posta elettronica certificata: rpd@postacert.difesa.it come
reso noto sul sito istituzionale www.difesa.it 
      c)    la    finalita'    del    trattamento    e'    costituita
dall'instaurazione del rapporto d'impiego/servizio  e  trova  la  sua
base giuridica nel decreto legislativo n. 66/2010 e nel  decreto  del
Presidente della Repubblica n. 90/2010, con  particolare  riferimento
agli articoli 1053 e 1075; 
      d) i  dati  potranno  essere  comunicati  alle  amministrazioni
pubbliche   direttamente    interessate    allo    svolgimento    del
concorso/procedura  di  reclutamento  e  alla   posizione   giuridico
economica  o  di  impiego  del   concorrente,   nonche'   agli   enti
previdenziali; 
      e) l'eventuale trasferimento dei dati ha luogo si  sensi  delle
disposizioni previste dal regolamento, di cui all'art. 49,  paragrafo
1, lettera d) e  paragrafo  4,  nonche'  ai  sensi  del  decreto  del
Presidente della  Repubblica  n.  90/2010,  secondo  le  prescrizioni
previste dall'art. 1055, commi 5 e 7; 
      f) il periodo di conservazione per i militari e per i cittadini
idonei/vincitori e' stabilito in un arco temporale non superiore alla
permanenza in servizio e sino al collocamento in congedo  e  relativo
versamento agli enti  competenti;  per  i  cittadini  non  idonei/non
vincitori e' fissato fino al conseguimento delle finalita'  pubbliche
per le quali i dati sono  trattati,  ivi  compresa  la  tutela  degli
interessi dell'Amministrazione della difesa presso le competenti sedi
giudiziarie; 
      g) l'eventuale reclamo  potra'  essere  proposto  all'Autorita'
garante  per  la  protezione  dei  dati  personali,  in  qualita'  di
Autorita' di controllo, con sede in piazza Venezia n. 11, 00187 Roma,
indirizzi e-mail: garante@gpdp.it - protocollo@pec.gpdp.it 
    4. Ai concorrenti sono  riconosciuti  i  diritti  previsti  dagli
articoli da 15 a 21 del citato regolamento, tra i quali il diritto di
accedere ai dati  che  li  riguardano,  il  diritto  di  rettificare,
aggiornare, completare,  cancellare  i  dati  erronei,  incompleti  o
raccolti in termini non conformi alla legge, nonche'  il  diritto  di
opporsi per  motivi  legittimi  al  loro  trattamento.  Tali  diritti
potranno essere fatti valere nei confronti della  Direzione  generale
per il personale militare, titolare del trattamento. 
    Il presente  decreto,  sottoposto  al  controllo  previsto  dalla
normativa vigente, sara' pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 
      Roma, 19 maggio 2022 
 
                                     Il direttore generale: Vittiglio 
                                                             Allegato 
 

              Parte di provvedimento in formato grafico