Concorso per MINISTERO DELLA DIFESA
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Rettifica-Revoca
Attenzione, il bando selezionato non è attivo, poichè è scaduto il termine per la presentazione della domanda
Tipologia | Rettifica-Revoca |
Tipologia Contratto | |
Posti | 0 |
Fonte: | Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana N. 58 del 22-07-2022 |
Sintesi: | MINISTERO DELLA DIFESA RETTIFICA Modifica al bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di diciannove orchestrali presso la banda musicale dell'Arma dei carabinieri. ... |
Ente: | MINISTERO DELLA DIFESA |
Regione: | LAZIO |
Provincia: | ROMA |
Comune: | ROMA |
Data di inserimento: | 22-07-2022 |
Data Scadenza bando | 21-08-2022 |
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MINISTERO DELLA DIFESA
RETTIFICA
Modifica al bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di diciannove orchestrali presso la banda musicale dell'Arma dei carabinieri.
IL VICE DIRETTORE GENERALE per il personale militare Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante «Codice dell'ordinamento militare» e successive modifiche e integrazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, recante «Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare» e successive modifiche e integrazioni; Visto il decreto ministeriale 16 gennaio 2013 - registrato alla Corte dei conti il 1° marzo 2013, registro n. 1, foglio n. 390 - concernente, tra l'altro, struttura ordinativa e competenze della Direzione generale per il personale militare; Visto il decreto dirigenziale n. M_D GMIL REG2021 0530174 del 3 dicembre 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 101 del 21 dicembre 2021, con il quale e' stato indetto il concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di diciannove orchestrali presso la banda musicale dell'Arma dei carabinieri; Vista la lettera n. 43/1-13-2021 del 24 giugno 2022 con la quale il Comando generale dell'Arma dei carabinieri comunicava la necessita' di modificare il bando di concorso, eliminando l'art. 8, comma 8, lettera b), n. 2) nella parte in cui prevede l'inidoneita' per coloro che risultano affetti da «disturbi della parola anche se in forma lieve (balbuzie e disartria)»; Ravvisata la necessita' di uniformare il suddetto bando di concorso per diciannove orchestrali alle altre procedure di reclutamento per l'accesso ai vari ruoli dell'Arma dei carabinieri; Visto l'art. 1 del decreto dirigenziale n. 372, prot. n. M_D AB05933 REG2022 393856 dell'8 luglio 2022, con il quale gli e' stata attribuita la delega all'adozione di taluni atti di gestione amministrativa, in materia di reclutamento del personale delle Forze armate e dell'Arma dei carabinieri, tra cui provvedimenti attuativi, modificativi ed integrativi di bandi di concorso; Decreta: L'art. 8 del decreto dirigenziale n. 0530174 del 3 dicembre 2021, citato nelle premesse, e' cosi' sostituito: «Art. 8 (Accertamenti psico-fisici). - 1. I candidati saranno sottoposti ad accertamenti per la verifica dell'idoneita' psicofisica al servizio militare quale maresciallo del ruolo orchestrale dell'Arma dei carabinieri presso il Centro nazionale di selezione e reclutamento dell'Arma dei carabinieri, viale Tor di Quinto n. 153 - Roma, a cura della commissione di cui all'art. 5, comma 1, lettera b). L'idoneita' psico-fisica dei candidati sara' accertata con le modalita' previste dagli articoli 580 e 582 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90 e con le modalita' previste dal decreto ministeriale 4 giugno 2014, citate nelle premesse, nonche' secondo quelle definite in apposite norme tecniche approvate con provvedimento dirigenziale del direttore del Centro nazionale di selezione e reclutamento dell'Arma dei carabinieri. Le citate norme tecniche saranno rese disponibili, prima della data di svolgimento della prova concorsuale, mediante pubblicazione sul sito www.carabinieri.it - con valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti gli interessati. 2. La mancata esibizione della documentazione sanitaria di cui all'art. 7, anche successivamente alla richiesta di riconvocazione, determinera' l'impossibilita' per la commissione di esprimersi in relazione al possesso dei requisiti psico-fisici con la conseguente esclusione dal concorso. 3. Il calendario e le modalita' di convocazione dei candidati ammessi a sostenere gli accertamenti psico-fisici saranno resi noti con le modalita' di cui all'art. 6, comma 4. 4. La commissione disporra' per tutti i candidati una visita medica generale e i seguenti accertamenti specialistici e di laboratorio: a) cardiologico; b) oculistico; c) odontoiatrico; d) otorinolaringoiatrico; e) psichiatrico (avvalendosi anche dei test e delle prove somministrate in aula); f) analisi delle urine, finalizzata alla ricerca di eventuali cataboliti urinari di sostanze stupefacenti e/o psicotrope quali anfetamine, cocaina, oppiacei, cannabinoidi, barbiturici e benzodiazepine. I candidati dovranno rilasciare la dichiarazione di consenso ad essere sottoposti ai predetti esami; g) controllo dell'abuso sistematico di alcool; h) ogni ulteriore indagine ritenuta utile per consentire una adeguata valutazione clinica e medico-legale, ivi compreso l'eventuale esame radiografico del torace in due proiezioni. Se si rende necessario sottoporre il candidato ad indagini radiologiche, indispensabili per l'accertamento e la valutazione di eventuali patologie in atto o pregresse, non altrimenti osservabili ne' valutabili con diverse metodiche o visite specialistiche, lo stesso dovra' sottoscrivere la dichiarazione di cui all'allegato C che costituisce parte integrante del presente bando. La mancata presentazione di detta dichiarazione determinera' l'impossibilita' di sottoporre il candidato agli esami radiologici e la conseguente esclusione dello stesso dalle procedure concorsuali. Potra' essere richiesta documentazione sanitaria relativa a precedenti traumatici o patologici del candidato degni di nota ai fini della valutazione dell'idoneita' psico-fisica. I candidati di sesso femminile saranno sottoposti a visita ginecologica. 5. Gli accertamenti psico-fisici verificheranno: a) per i candidati in servizio nell'Arma dei carabinieri, ad eccezione degli allievi carabinieri, l'assenza di infermita' invalidanti in atto, ai sensi dell'art. 686, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, ovvero quanto previsto dal punto 2 delle avvertenze della direttiva tecnica riguardante l'accertamento delle imperfezioni e infermita' che sono causa di non idoneita' al servizio militare di cui al decreto ministeriale 4 giugno 2014; b) per i restanti candidati, il possesso del seguente profilo sanitario minimo: psiche (PS) 1, costituzione (CO) 2, apparato cardiocircolatorio (AC) 2, apparato respiratorio (AR) 2, apparati vari (AV) 2 (indipendentemente dal coefficiente assegnato, la carenza accertata, totale o parziale, dell'enzima G6PD non puo' essere motivo di esclusione, ai sensi dell'art. 1 della legge n. 109/2010 richiamata nelle premesse del bando), apparato locomotore superiore (LS) 2, apparato locomotore inferiore (LI) 2, apparato uditivo (AU) 2, apparato visivo (VS) 2 (acutezza visiva uguale o superiore a complessivi 16/10 e non inferiore a 7/10 nell'occhio che vede meno, raggiungibile con correzione non superiore alle 4 diottrie per la sola miopia, anche in un solo occhio e non superiore a 3 diottrie, anche in un solo occhio, per gli altri vizi di refrazione); campo visivo e motilita' oculare normali, senso cromatico normale (sono ammessi tra gli interventi di chirurgia rifrattiva solamente la PRK ed il LASIK). 6. I candidati devono, altresi', rientrare nei valori limite dei parametri fisici correlati alla composizione corporea, alla forza muscolare e alla massa metabolicamente attiva riportati nell'art. 587 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90 cosi' come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 2015, n. 207, accertati con le modalita' riportate nella direttiva tecnica emanata dall'Ispettorato generale della sanita' militare citata in premessa. Il suddetto requisito non sara' nuovamente accertato nei confronti del personale militare in servizio in possesso dell'idoneita' incondizionata al servizio militare che partecipa ai concorsi delle Forze armate. 7. La commissione comunichera' per iscritto al candidato l'esito della visita medica sottoponendo il verbale contenente uno dei seguenti giudizi: a) "idoneo" con l'indicazione del profilo sanitario per coloro i quali e' previsto; b) "inidoneo" con l'indicazione del motivo. 8. Saranno giudicati «inidonei» i candidati: a) che non rientrino nei parametri fisici correlati alla composizione corporea, alla forza muscolare e alla massa metabolicamente attiva di cui al precedente comma 6; b) risultati affetti da: 1) imperfezioni ed infermita' che siano contemplate nel decreto ministeriale del 4 giugno 2014 - direttiva tecnica per l'applicazione dell'elenco delle imperfezioni e delle infermita' che sono causa di non idoneita' al servizio militare di cui all'art. 582 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90 o che determinino l'attribuzione di un profilo sanitario inferiore a quello di cui al comma 5, lettera b); 2) positivita' agli accertamenti diagnostici per l'abuso di alcool e ai cataboliti urinari di sostanze stupefacenti e/o psicotrope, confermata presso una struttura ospedaliera militare o civile; 3) malattie o lesioni per le quali sono previsti tempi lunghi di recupero dello stato di salute e dei requisiti necessari per la nomina a ispettore del ruolo orchestrale; 4) tutte quelle imperfezioni ed infermita' non contemplate dai precedenti numeri, comunque incompatibili con il successivo impiego quale maresciallo del ruolo orchestrali dell'Arma dei carabinieri. 9. Saranno, altresi', giudicati inidonei i candidati che presentino tatuaggi sulla testa, sul collo (fino alla circonferenza delimitata, anteriormente, dal centro dello sterno e, posteriormente, dall'apofisi spinosa della 7ª vertebra cervicale cd «prominente»), sui due terzi distali delle braccia (al di sotto della circonferenza all'altezza dell'inserzione del deltoide sull'omero), sugli avambracci, sulle mani e sulle gambe (al di sotto della rotula, anteriormente, e della cavita' poplitea, posteriormente; al di sopra dei malleoli) ovvero, anche se localizzati nelle aree del corpo consentite, quando per dimensioni, contenuto o natura siano deturpanti o contrari al decoro dell'uniforme o di discredito alle istituzioni. Disposizioni di dettaglio saranno contenute nelle norme tecniche per gli accertamenti psico-fisici. 10. Il giudizio riportato negli accertamenti psico-fisici e' definitivo e non suscettibile di riesame, essendo adottato in ragione delle condizioni del soggetto al momento della visita. Pertanto, i candidati giudicati "inidonei" non saranno ammessi a sostenere le ulteriori prove concorsuali. 11. Le candidate che si trovano in stato di gravidanza e non possono essere sottoposte agli accertamenti fisio-psico-attitudinali ai sensi dell'art. 640, comma 1-bis e ter del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono ammesse d'ufficio, anche in deroga, per una sola volta, ai limiti di eta', a svolgere i predetti accertamenti nell'ambito del primo concorso utile successivo alla cessazione di tale stato di temporaneo impedimento. Il provvedimento di rinvio puo' essere revocato, su istanza di parte, se il suddetto stato di temporaneo impedimento cessa in data compatibile con i tempi necessari per la definizione della graduatoria finale di merito di cui al successivo art. 14. Dette candidate saranno comunque ammesse, con riserva, a sostenere le successive prove concorsuali. Le vincitrici dei concorsi rinviate ai sensi del presente comma sono immesse in servizio con la medesima anzianita' assoluta, ai soli fini giuridici, dei vincitori del concorso per il quale originariamente hanno presentato domanda. Gli effetti economici della nomina decorrono, in ogni caso, dalla data di effettivo incorporamento. 12. I candidati che all'atto degli accertamenti psico-fisici verranno riconosciuti affetti da malattie o lesioni acute di recente insorgenza e presumibile breve durata, per le quali risulta scientificamente probabile un'evoluzione migliorativa tale da lasciar prevedere il possibile recupero dei requisiti richiesti in tempi compatibili con lo svolgimento del concorso, saranno sottoposti ad ulteriore valutazione sanitaria, a cura della stessa commissione medica, per verificare l'eventuale recupero dell'idoneita' fisica, in una data compatibile con la definizione delle graduatorie finali di merito di cui all'art. 14. I medesimi, per esigenze organizzative, potranno essere ammessi con riserva a sostenere le ulteriori prove concorsuali. I candidati che, al momento della nuova visita medica, non avranno recuperato la prevista idoneita' psico-fisica saranno giudicati "inidonei" ed esclusi dal concorso. Tale giudizio sara' comunicato agli interessati.» Il presente decreto sara' sottoposto al controllo previsto dalla normativa vigente e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 12 luglio 2022 Il vice direttore generale: Venditti