Concorso per 6 chimici (trentino alto adige) MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

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Concorso

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Tipologia Concorso
Tipologia Contratto Assunzione
Posti 6
Fonte: Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana N. 81 del 11-10-2022
Sintesi: MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI CONCORSO (Scad. 10-11-2022) Concorso pubblico, per titoli e per esami, per la copertura di sei posti di esperto chimico, area III, nel ruolo del Dipartimento dell'Ispettor ...
Ente: MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
Regione: TRENTINO ALTO ADIGE
Provincia: TRENTO
Comune: TRENTO
Data di inserimento: 11-10-2022
Data Scadenza bando 10-11-2022
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MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

CONCORSO (Scad. 10-11-2022)

Concorso pubblico, per titoli e per esami, per la copertura di sei posti di esperto chimico, area III, nel ruolo del Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualita' e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari.

 
                        IL DIRETTORE GENERALE 
degli affari generali, delle risorse umane  e  strumentali  e  per  i
           rapporti con le regioni e gli enti territoriali 
 
    Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165  e  successive
modificazioni    ed    integrazioni,    recante    «Norme    generali
sull'ordinamento del lavoro  alle  dipendenze  della  amministrazioni
pubbliche»; 
    Visto il decreto legislativo  25  maggio  2017,  n.  75,  recante
«Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30  marzo  2001,  n.
165, ai sensi degli articoli 16, comma 1, lettera a),  e  2,  lettere
b), c), d) ed e), e 17, comma 1, lettere a), c), e), f), g), h),  l),
m), n), o), q), r), s), e z), della legge 7 agosto 2015, n.  124,  in
materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche»; 
    Visto in particolare l'art. 35 del citato decreto legislativo  30
marzo 2001, n. 165, concernente il «Reclutamento del personale»; 
    Vista la direttiva n. 3 del 24 aprile 2018 del Dipartimento della
funzione  pubblica  contenente  le  «Linee  guida   sulle   procedure
concorsuali»; 
    Visto il Testo unico delle disposizioni  concernenti  lo  statuto
degli  impiegati  civili  dello  Stato,  approvato  con  decreto  del
Presidente della Repubblica  10  gennaio  1957,  n.  3  e  successive
modificazioni ed integrazioni; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3  maggio  1957,
n. 686, concernente  «Norme  di  esecuzione  del  Testo  unico  delle
disposizioni  sullo  statuto  degli  impiegati  civili  dello  Stato,
approvato con decreto del  Presidente  della  Repubblica  10  gennaio
1957, n. 3»; 
    Visto il decreto-legge 31 agosto 2013, n.  101,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  30  ottobre  2013,  n.   125,   recante
«Disposizioni  urgenti  per  il   perseguimento   di   obiettivi   di
razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni»; 
    Vista la legge 19 giugno 2019, n. 56, recante «Interventi per  la
concretezza  delle  azioni  delle  pubbliche  amministrazioni  e   la
prevenzione dell'assenteismo» e come modificato dal decreto-legge  30
aprile 2022, n. 36,  convertito  con  modificazioni  dalla  legge  22
giugno 2022 n. 79; 
    Visto il decreto-legge 30 aprile  2022,  n.  36,  convertito  con
modificazioni dalla legge 29 giugno 2022 n. 79; 
    Vista la legge 12 marzo  1999,  n.  68,  recante  «Norme  per  il
diritto al lavoro dei disabili» e in particolare gli articoli 3 e 18,
comma 2, concernente le quote  d'obbligo  a  favore  delle  categorie
protette; 
    Visto il decreto 9 novembre 2021 del  Ministro  per  la  pubblica
amministrazione, di concerto con  il  Ministro  del  lavoro  e  delle
politiche sociali e il Ministro per le  disabilita',  concernente  le
modalita' di partecipazione ai concorsi pubblici per i  soggetti  con
disturbi specifici di  apprendimento  ai  sensi  dell'art.  3,  comma
4-bis, del  decreto-legge  9  giugno  2021,  n.  80,  convertito  con
modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, n. 113; 
    Vista la legge 28 marzo 1991, n. 120 e successive  modificazioni,
recante «Norme a favore dei privi della  vista  per  l'ammissione  ai
concorsi,   nonche'   alla   carriera   direttiva   nella    pubblica
amministrazione»; 
    Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104 e successive modificazioni
ed  integrazioni,  legge  quadro  per  l'assistenza,   l'integrazione
sociale e i  diritti  delle  persone  disabili,  come  integrata  dal
decreto-legge 24 giugno 2014, n.  90,  convertito  con  modificazioni
dalla legge 11 agosto 2014, n. 114; 
    Visti i decreti legislativi 9 luglio  2003,  n.  215  e  n.  216,
recanti, rispettivamente, l'«Attuazione  della  direttiva  2000/43/CE
per la parita' di trattamento tra le persone, indipendentemente dalla
razza  e  dall'origine  etnica»,  e  l'«Attuazione  della   direttiva
2007/78/CE per la parita' di trattamento in materia di occupazione  e
di condizioni di lavoro»; 
    Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198,  recante  il
«Codice delle pari opportunita' tra uomo e donna, a norma dell'art. 6
della legge 8 novembre 2005, n. 246»; 
    Visto il decreto legislativo 25 gennaio 2010, n.  5,  concernente
l'«Attuazione della direttiva 2006/54/CE  relativa  al  principio  di
pari opportunita' e della parita' di trattamento fra uomini  e  donne
in materia di occupazione e impiego»; 
    Visto  il  richiamato  decreto-legge  30  aprile  2022,  n.   36,
convertito con modificazioni dalla legge 22 giugno 2022, n. 79, e, in
particolare,  l'art.  5  recante   misure   per   il   «Rafforzamento
dell'impiego a favore dell'equilibrio di genere»; 
    Visto il decreto legislativo 7 marzo  2005,  n.  82,  recante  il
«Codice dell'amministrazione digitale»; 
    Visto  il  decreto-legge  9  febbraio   2012,   n.   5,   recante
«Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e  di  sviluppo»,
convertito con legge 4 aprile 2012, n. 35 e successive  modifiche  ed
integrazioni, e, in particolare, l'art. 8,  concernente  l'invio  per
via telematica delle domande per  la  partecipazione  a  selezioni  e
concorsi per l'assunzione nelle pubbliche amministrazioni»; 
    Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e
integrazioni,  recante  «Nuove  norme  in  materia  di   procedimento
amministrativo e diritto di accesso ai documenti amministrativi»; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 28  dicembre
2000, n. 445, recante il «Testo unico delle disposizioni  legislative
e regolamentari in materia di documentazione amministrativa»; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile  2006,
n. 184, concernente il «Regolamento recante disciplina in materia  di
accesso ai documenti amministrativi»; 
    Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, concernente il
riordino della  disciplina  sul  diritto  di  accesso  civico  e  gli
obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni  da
parte delle pubbliche amministrazioni; 
    Visto il decreto del Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  7
febbraio  1994,  n.  174  e  successive  modificazioni,   concernente
«Regolamento recante norme sull'accesso  dei  cittadini  degli  Stati
membri  dell'Unione  europea   ai   posti   di   lavoro   presso   le
amministrazioni pubbliche» ed in  particolare,  l'art.  1,  comma  1,
lettera a); 
    Visto il decreto legislativo del 30 giugno 2003, n. 196,  recante
il «Codice in materia di protezione dei dati personali»; 
    Visto il regolamento (UE) del Parlamento europeo  del  27  aprile
2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo  al
trattamento dei dati personali da parte delle autorita', nonche' alla
libera circolazione di tali dati e che abroga la  direttiva  95/46/CE
(regolamento generale sulla protezione dei dati); 
    Visto il decreto legislativo  18  maggio  2018,  n.  51,  recante
«Attuazione della direttiva (UE) 2016/680 del  Parlamento  europeo  e
del Consiglio, del 27 aprile 2016,  relativa  alla  protezione  delle
persone fisiche con riguardo al trattamento  dei  dati  personali  da
parte delle autorita' competenti a  fini  di  prevenzione,  indagine,
accertamento e  perseguimento  di  reati  o  esecuzione  di  sanzioni
penali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la
decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio»; 
    Visto il decreto legislativo 10  agosto  2018,  n.  101,  recante
«Disposizioni  per  l'adeguamento  della  normativa  nazionale   alle
disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento  europeo  e
del Consiglio, del 27 aprile 2016,  relativo  alla  protezione  delle
persone fisiche con  riguardo  al  trattamento  dei  dati  personali,
nonche' alla libera  circolazione  di  tali  dati  e  che  abroga  la
direttiva 95/46/CE»; 
    Vista la normativa in materia di  equipollenze  ed  equiparazione
dei titoli di studio per l'ammissione ai concorsi pubblici; 
    Vista l'ordinanza del Ministero della salute del 25  maggio  2022
concernente l'aggiornamento del «Protocollo per  lo  svolgimento  dei
concorsi pubblici»; 
    Vista la comunicazione ai  sensi  dell'art.  34-bis  del  decreto
legislativo n. 165/2001 di cui alla nota del 18  gennaio  2022,  nota
prot. 20554; 
    Fermi restando gli  esiti  della  mobilita'  ai  sensi  dell'art.
34-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; 
    Visti i Contratti collettivi nazionali  di  lavoro  del  comparto
funzioni centrali (ex comparto Ministeri) 2016-2018  sottoscritto  il
12 febbraio 2018 e 2019-2021 sottoscritto il 9 maggio 2022; 
    Visto il Contratto collettivo nazionale integrativo del Ministero
delle politiche agricole alimentari e forestali sottoscritto in  data
19 maggio 2009; 
    Visto il sistema di classificazione dei profili professionali del
personale oggetto del presente bando; 
    Visto il decreto del Ministero dell'universita' e  della  ricerca
16 marzo 2007, pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  155  del  6
luglio 2007 - Supplemento ordinario n. 153,  recante  «Determinazione
delle classi delle lauree universitarie»; 
    Visto il decreto del Ministero dell'universita' e  della  ricerca
16 marzo 2007, pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  157  del  9
luglio 2007 - Supplemento ordinario n. 155,  recante  «Determinazione
delle classi di laurea magistrale»; 
    Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca e  del  Ministro  per  la  pubblica  amministrazione  e
l'innovazione 9 luglio 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  del
7 ottobre 2009, n. 233, recante equiparazioni tra diplomi  di  lauree
vecchio ordinamento, lauree specialistiche e  lauree  magistrali,  ai
fini della partecipazione ai concorsi pubblici, e in particolare  gli
allegati A e B; 
    Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca e  del  Ministro  per  la  pubblica  amministrazione  e
l'innovazione 9 luglio 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  del
7 ottobre  2009,  n.  233,  recante  l'equiparazione  tra  le  lauree
universitarie di cui al decreto  ministeriale  4  agosto  2000  e  le
lauree universitarie di cui al decreto ministeriale 16 marzo 2007; 
    Ritenuto di dover precisare che ai fini  del  presente  bando  si
intende: per diploma di laurea (DL), il titolo accademico, di  durata
non inferiore a quattro  anni,  conseguito  secondo  gli  ordinamenti
didattici previgenti al decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509,
per laurea  specialistica  (LS),  il  titolo  accademico,  di  durata
normale di  due  anni,  conseguito  dopo  la  laurea  (L)  di  durata
triennale, ora denominato laurea magistrale (LM), ai sensi  dell'art.
3, comma 1, lettera b), del decreto ministeriale 22 dicembre 2004, n.
270, per laurea magistrale (LM), il titolo accademico a  ciclo  unico
della durata di cinque anni o di  sei  anni,  ai  sensi  del  decreto
ministeriale 2 luglio 2010, n. 244, e del decreto interministeriale 2
marzo 2011; 
    Viste le  tabelle  di  equiparazione  allegati  suddetti  decreti
ministeriali; 
    Visto il decreto del Ministro della salute 23 marzo 2018, recante
«Ordinamento della professione di chimico e fisico»; 
    Vista la legge 18 gennaio 1994, n. 59, recante «Ordinamento della
professione di tecnologo alimentare»; 
    Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 179
del 5 dicembre 2019  recante  «Regolamento  di  riorganizzazione  del
Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali,  a  norma
dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge 21 settembre  2019,  n.  104,
convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019,  n.  132
(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 4 marzo  2020)  ed  in
particolare l'art. 3 , comma 2, lettera c), relativo ai compiti della
Direzione generale degli affari generali, delle risorse umane e per i
rapporti con le regioni e gli enti territoriali»; 
    Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n.  53
del 24  marzo  2020  che  modifica  il  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri  5  dicembre  2019,  n.  179,  concernente  la
riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari  e
forestali; 
    Visto l'art. 7 del  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri 20 agosto 2019, con il quale il  Ministero  delle  politiche
agricole alimentari e forestali - ruolo ICQRF e' stato autorizzato ad
indire procedure di reclutamento e ad assumere a tempo  indeterminato
le unita' di personale indicate nella tabella 7 allegata al  suddetto
provvedimento, tra le quali sei unita' per il  profilo  professionale
di esperto chimico (Terza area funzionale, fascia retributiva F3); 
    Visto l'art. 1, comma 669, della legge 30 dicembre 2018, n.  145,
come successivamente modificato, secondo  cui  «Per  le  inderogabili
esigenze dell'attivita' di controllo  a  tutela  della  qualita'  dei
prodotti agroalimentari e della reputazione del  made  in  Italy,  il
Dipartimento dell'ispettorato centrale della tutela della qualita'  e
della repressione frodi dei  prodotti  agroalimentari  del  Ministero
delle politiche agricole alimentari  e  forestali  e'  autorizzato  a
reclutare e ad assumere un numero massimo di unita' di personale  nel
limite di un importo massimo di 0,5 milioni di euro per l'anno 2019 e
di 2,9 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020»; 
    Viste le note del Ministro per la pubblica amministrazione, prot.
n. 2099, dell'11 giugno 2019 e prot. n. 2305 del 21 giugno  2019  con
le quali e' stato concesso a  questo  Ministero  il  reclutamento  in
autonomia delle unita' di personale autorizzate ex art. 1, comma 669,
della citata legge 30 dicembre 2018, n. 145; 
    Ritenuto di dover procedere all'emanazione del bando del concorso
per il reclutamento di sei esperti chimici nel ruolo del Dipartimento
dell'ispettorato  centrale  della  tutela  della  qualita'  e   della
repressione frodi dei prodotti  agroalimentari  del  Ministero  delle
politiche agricole alimentari e forestali; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                          Posti a concorso 
 
    E' indetto un concorso pubblico, per titoli e per esami,  per  il
reclutamento di un contingente complessivo di sei unita' di personale
non dirigenziale a tempo indeterminato da inquadrare nell'Area terza,
posizione economica F3, nel profilo professionale di esperto  chimico
presso il Dipartimento dell'ispettorato centrale della  tutela  della
qualita' e della repressione frodi dei  prodotti  agroalimentari  del
Ministero  delle  politiche  agricole  alimentari  e  forestali,   da
assegnare ai seguenti Laboratori: 
      tre posti presso il laboratorio di Perugia; 
      due posti presso il laboratorio di Modena; 
      uno posti presso il laboratorio di Conegliano/Susegana. 
    Il 20% dei posti messi  a  concorso  e'  riservato  al  personale
inquadrato nel ruolo dell'Ispettorato  centrale  della  tutela  della
qualita' e della repressione frodi dei  prodotti  agroalimentari  del
Ministero  delle  politiche  agricole  alimentari  e  forestali,  nei
profili professionali della prima area  funzionale  o  di  quelli  di
livello retributivo iniziale (F1 o F2) della seconda area funzionale,
in possesso del titolo di studio  di  cui  all'art.  2,  lettera  a),
requisiti specifici del bando. 
    In materia  di  riserva  dei  posti  si  applicano,  inoltre,  le
seguenti disposizioni: 
      a) ai sensi dell'art. 7, comma 2, della legge 12 marzo 1999, n.
68, i lavoratori disabili iscritti nell'elenco  di  cui  all'art.  8,
comma 2, della medesima legge, hanno diritto alla riserva nei  limiti
della complessiva quota d'obbligo; 
      b) ai sensi dell'art. 18, comma 2, della legge 12  marzo  1999,
n. 68, gli orfani e i coniugi superstiti di coloro che siano deceduti
per causa di lavoro, di guerra o di servizio, ovvero  in  conseguenza
dell'aggravarsi dell'invalidita' riportata per tali cause, nonche'  i
coniugi e i figli di soggetti riconosciuti grandi invalidi per  causa
di  guerra,  di  servizio  e  di  lavoro  e  dei  profughi   italiani
rimpatriati, il cui status e' riconosciuto ai sensi  della  legge  26
dicembre 1981, n. 763, hanno diritto alla riserva  nei  limiti  della
complessiva quota d'obbligo; 
      c) ai sensi degli articoli 678 e 1014 del  decreto  legislativo
15 marzo 2010, n. 66, il 30% dei posti e' riservato ai  volontari  in
forma breve e ferma prefissata delle  Forze  armate  congedati  senza
demerito ovvero durante il periodo di ferma, ai volontari in servizio
permanente, nonche' agli ufficiali di completamento in ferma biennale
e agli ufficiali in  ferma  prefissata  che  hanno  completato  senza
demerito la ferma contratta. 
    I titoli di riserva di cui al  presente  articolo  devono  essere
posseduti al  termine  della  scadenza  per  la  presentazione  delle
domande ed essere espressamente  dichiarati  nella  stessa;  in  caso
contrario non saranno tenuti in considerazione. 
    La riserva di legge  e  i  titoli  di  preferenza  sono  valutati
esclusivamente all'atto della formulazione della  graduatoria  finale
di merito di cui all'art. 12. 
    I posti eventualmente  non  coperti  per  mancanza  di  candidati
riservatari  risultati  idonei  saranno  assegnati  ad  altri  idonei
secondo l'ordine di graduatoria finale. 
                               Art. 2 
 
            Requisiti generali e specifici di ammissione 
 
    Per l'ammissione  al  concorso,  i  candidati  devono  essere  in
possesso dei seguenti requisiti alla data di scadenza del termine per
la presentazione della domanda nonche' al momento dell'assunzione  in
servizio: 
      requisiti generali: 
        a)  cittadinanza  italiana  o  di  uno  degli  Stati   membri
dell'Unione europea, oppure cittadinanza  di  uno  Stato  diverso  da
quelli  appartenenti  all'Unione  europea,   qualora   ricorrano   le
condizioni di cui all'art. 38 del decreto legislativo 30 marzo  2001,
n. 165, come modificato dall'art. 7 della legge 6 agosto 2013, n. 97; 
        b)   idoneita'   fisica   all'impiego.   Nell'ambito    della
sorveglianza sanitaria ai sensi dell'art. 41 del decreto  legislativo
n. 81/2008, l'amministrazione ha facolta' di sottoporre  i  vincitori
del concorso a visita medica preventiva; 
        c) godimento dei diritti civili e politici; 
        d) non essere stati esclusi dall'elettorato politico attivo; 
        e) posizione regolare nei confronti del servizio di leva  per
i cittadini soggetti a tale obbligo; 
        f) non aver superato l'eta' prevista dal vigente  ordinamento
per il collocamento a riposo d'ufficio. 
    Non possono essere ammessi al concorso  coloro  che  siano  stati
esclusi dall'elettorato politico attivo,  nonche'  coloro  che  siano
stati  destituiti  o  dispensati  dall'impiego  presso  una  pubblica
amministrazione per persistente insufficiente rendimento o dichiarati
decaduti per aver conseguito la nomina  o  l'assunzione  mediante  la
produzione di documenti  falsi  o  viziati  da  nullita'  insanabile,
ovvero licenziati ai sensi  della  vigente  normativa  di  legge  e/o
contrattuale, nonche' coloro che abbiano  riportato  condanne  penali
con sentenza passata in giudicato  per  reati  che  costituiscono  un
impedimento all'assunzione presso una pubblica amministrazione. 
    Per i candidati di cittadinanza diversa da  quella  italiana,  ai
fini  dell'accesso  ai  posti  nella  pubblica  amministrazione,   e'
richiesto, oltre ad un'adeguata conoscenza della lingua italiana,  il
possesso di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini  della
Repubblica  italiana,  fatta  eccezione  per  la  titolarita'   della
cittadinanza. 
      requisiti specifici: 
        a) possesso di uno dei sotto indicati titoli di studio: 
          laurea (L) in una delle seguenti classi: 
          L 27 - Scienze e tecnologie chimiche;  L  29  -  Scienze  e
tecnologie farmaceutiche; classe 21 - Scienze e tecnologie  chimiche;
classe 24 - Scienze e tecnologie farmaceutiche; 
          laurea magistrale (LM)  in  una  delle  seguenti  classi  o
titoli equiparati: LM 13 - Farmacia e farmacia industriale; LM  54  -
Scienza  chimiche;  LM  71  -  Scienze  e  tecnologie  della  chimica
industriale; LM 70 - Scienze e tecnologie alimentari. 
    I titoli sopra citati si intendono conseguiti presso  universita'
o altri istituti equiparati della Repubblica. I candidati in possesso
di titolo accademico rilasciato da un Paese dell'Unione europea o  da
uno Paese terzo sono  ammessi  alle  prove  concorsuali,  purche'  il
titolo sia  stato  dichiarato  equivalente  con  provvedimento  della
Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento  della  funzione
pubblica, sentito il Ministero dell'universita' e della  ricerca,  ai
sensi dell'art. 38, comma 3, del decreto legislativo 30  marzo  2001,
n.  165,  ovvero  sia  stata  attivata  la  predetta   procedura   di
equivalenza. A tal fine, nella  domanda  di  concorso  devono  essere
indicati, a pena di esclusione,  gli  estremi  del  provvedimento  di
riconoscimento dell'equiparazione al corrispondente titolo di  studio
rilasciato dalle universita' italiane in base alla normativa  vigente
o della richiesta di riconoscimento entro la data del termine per  la
presentazione dell'istanza di partecipazione; 
    Il candidato e' ammesso con riserva alle  prove  di  concorso  in
attesa dell'emanazione di tale  provvedimento.  La  dichiarazione  di
equivalenza va acquisita anche nel caso in cui il  provvedimento  sia
gia' stato ottenuto per  la  partecipazione  ad  altri  concorsi.  La
modulistica e  la  documentazione  necessaria  per  la  richiesta  di
equivalenza sono reperibili sul sito istituzionale  della  Presidenza
del Consiglio dei ministri -  Dipartimento  della  funzione  pubblica
https://www.funzionepubblica.gov.it/ 
        b) iscrizione all'albo professionale dei chimici (sezione A o
sezione  B)  o  dei  tecnologi  alimentari  per   i   candidati   con
cittadinanza  italiana,  per  gli  altri  candidati,  iscrizione   al
corrispondente  albo  professionale  di  uno  dei  Paesi  dell'Unione
europea;  fermo  rimanendo,  per  tutti,  l'obbligo   dell'iscrizione
all'albo in Italia, ovvero l'obbligo di aver avviato l'iter per  tale
iscrizione prima dell'assunzione in  servizio,  cosi'  come  previsto
dalla normativa vigente. 
    I requisiti  richiesti  devono  essere  posseduti  alla  data  di
scadenza  del  termine  per  la  presentazione   della   domanda   di
partecipazione al concorso. 
                               Art. 3 
 
         Termini e modalita' di presentazione della domanda 
 
    Il presente bando sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi  ed  esami».  Sara'
altresi' consultabile sul Portale «inPA» - disponibile  all'indirizzo
internet:  https://www.inpa.gov.it/  -  e  sul  sito  ufficiale   del
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. 
    La  domanda  puo'  essere  presentata  a  decorrere  dal   giorno
successivo alla  data  di  pubblicazione  del  bando  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi  ed
esami». 
    Il candidato dovra' inviare la domanda di ammissione al  concorso
esclusivamente    per    via    telematica,    autenticandosi     con
SPID/CIE/CNS/eIDAS, compilando il format di candidatura  sul  portale
«inPA»   raggiungibile    dalla    rete    internet    all'indirizzo:
«https://www.inpa.gov.it» - previa registrazione del candidato  sullo
stesso portale. 
    Per la partecipazione al concorso il  candidato  deve  essere  in
possesso di un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) a lui
intestato. 
    La registrazione, la compilazione e l'invio on-line della domanda
devono essere completati entro le ore  23,59  del  trentesimo  giorno
successivo alla pubblicazione  del  bando  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale  «Concorsi  ed  esami».
Tale  termine  e'  perentorio  e  sono  accettate  esclusivamente   e
indifferibilmente  le  domande  inviate  prima  dello  spirare  dello
stesso. Qualora la  scadenza  coincida  con  un  giorno  festivo,  il
termine e' prorogato alle ore 23,59 (ora italiana) del  primo  giorno
seguente non festivo. 
    La data di presentazione on-line della domanda di  partecipazione
al  concorso  e'  certificata  e  comprovata  da  apposita   ricevuta
scaricabile, al termine della procedura di invio,  dal  portale  inPA
che, allo scadere del suddetto termine ultimo  per  la  presentazione
della domanda, non permette piu', improrogabilmente,  l'accesso  alla
procedura di candidatura e l'invio della domanda di partecipazione. 
    Ai fini della partecipazione al concorso, in caso di  piu'  invii
della domanda di partecipazione, si  terra'  conto  unicamente  della
domanda  di  partecipazione  inviata  cronologicamente  per   ultima,
intendendosi le precedenti integralmente e definitivamente revocate e
private d'effetto. 
    Per le richieste di assistenza di tipo  informatico  legate  alla
domanda   di   partecipazione   i   candidati   devono    utilizzare,
esclusivamente e previa lettura delle eventuali FAQ, l'apposito  form
di assistenza presente  sul  portale  «inPA».  Non  e'  garantita  la
soddisfazione entro il termine di scadenza previsto per l'invio della
domanda di partecipazione delle  richieste  inviate  nei  tre  giorni
antecedenti il medesimo termine. Le richieste pervenute in  modalita'
differenti da quelle sopra  indicate  non  possono  essere  prese  in
considerazione. 
    Non  sono  valide  le  domande  di  partecipazione  al   concorso
incomplete,  irregolari   ovvero   presentate   con   modalita'   e/o
tempistiche diverse da quelle  previste  dal  presente  bando  e,  in
particolare,  quelle  per  le  quali  non  sia  stata  effettuata  la
procedura di compilazione e invio on-line. La presentazione o l'invio
delle domande di partecipazione con modalita' diverse da quelle sopra
indicate comporta l'esclusione dalla procedura concorsuale. 
                               Art. 4 
 
                       Contenuto della domanda 
 
    Nella domanda il candidato  deve  dichiarare,  sotto  la  propria
responsabilita'  e  consapevole  delle   conseguenze   derivanti   da
dichiarazioni  mendaci  ai  sensi  dell'art.  76  del   decreto   del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, quanto segue: 
      a)  il  cognome  e  nome,  la  data,  il  luogo  di  nascita  e
l'eventuale Stato estero di nascita, nonche' il codice fiscale; 
      b) l'indirizzo  di  residenza,  con  l'esatta  indicazione  del
codice di avviamento postale, nonche' il  recapito  telefonico  e  il
recapito  di  posta  elettronica  certificata  personale  presso  cui
chiedono di ricevere  le  comunicazioni  relative  al  concorso,  con
l'impegno di far conoscere tempestivamente le eventuali variazioni; 
      c)  il  possesso  della  cittadinanza  italiana,  ovvero  della
cittadinanza di uno degli stati membri  dell'Unione  europea,  ovvero
dichiarazione attestante le condizioni di cui all'art. 7 della  legge
6 agosto 2013, n. 97; 
      d) il comune di iscrizione  nelle  liste  elettorali  ovvero  i
motivi della mancata iscrizione o  della  cancellazione  dalle  liste
medesime; 
      e) il godimento dei diritti civili e politici; 
      f) l'idoneita' fisica all'impiego; 
      g) di aver prestato servizio  e/o  essere  in  servizio  presso
uffici pubblici; 
      h) di non aver riportato condanne penali con  sentenza  passata
in   giudicato   per   reati   che   costituiscono   un   impedimento
all'assunzione presso una pubblica amministrazione e di non avere  in
corso  procedimenti  penali,  ne'  procedimenti  amministrativi   per
l'applicazione di misure  di  sicurezza  o  di  prevenzione,  nonche'
precedenti  penali  a  proprio  carico  iscrivibili  nel   casellario
giudiziale, ai sensi dell'art. 3 del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 14 novembre 2002, n. 313. In caso contrario, devono essere
indicate le condanne e i procedimenti  a  carico  ed  ogni  eventuale
precedente penale, precisando la data del provvedimento e l'autorita'
giudiziaria che lo ha emanato ovvero quella presso la quale penda  un
eventuale procedimento penale; 
      i) di non essere stato  destituito  o  dispensato  dall'impiego
presso una pubblica  amministrazione  per  persistente  insufficiente
rendimento e di non essere stato licenziato da altro impiego  statale
ai sensi  della  normativa  vigente  per  aver  conseguito  l'impiego
mediante  produzione  di  documenti  falsi  e,  comunque,  con  mezzi
fraudolenti, ovvero per aver sottoscritto il contratto individuale di
lavoro a seguito della presentazione  di  documenti  falsi.  In  caso
contrario il candidato deve indicare  la  causa  di  risoluzione  del
rapporto d'impiego; 
      l) la posizione regolare nei confronti del  servizio  di  leva,
per i cittadini soggetti a tale obbligo; 
      m) il possesso dei titoli di studio richiesti  quali  requisiti
di ammissione, con l'indicazione della data di  conseguimento,  della
sede e della denominazione completa dell'istituto o degli istituti in
cui i titoli stessi sono stati conseguiti (per  i  titoli  di  studio
conseguiti all'estero, indicare anche gli estremi  del  provvedimento
di dichiarazione dell'equivalenza ovvero della relativa istanza); 
      n) l'iscrizione all'albo professionale dei chimici (sezione A o
sezione B) o dei tecnologi alimentari; 
      o) l'eventuale possesso dei titoli di riserva di cui all'art. 1
del bando; 
      p) per i candidati di  cui  all'art.  1,  aventi  diritto  alla
riserva del 20% dei posti, l'inquadramento nel ruolo  dell'ICQRF  nei
profili professionali della prima area  funzionale  o  di  quelli  di
livello retributivo iniziale (F1 o F2) della seconda area funzionale,
in possesso del titolo di studio  di  cui  all'art.  2,  lettera  a),
requisiti specifici del bando; 
      q) l'eventuale possesso di titoli previsti dall'art. 5, commi 4
e 5, del decreto del Presidente della Repubblica 9  maggio  1994,  n.
487, che, a parita' di merito o a parita' di merito e  titoli,  danno
luogo a preferenza. Tali titoli, qualora non espressamente dichiarati
nella domanda di ammissione, non saranno presi in  considerazione  in
sede di formazione della graduatoria finale; 
      r) di esprimere il consenso al trattamento dei  dati  personali
per le finalita' e con le modalita' di cui al decreto legislativo  30
giugno 2003, n. 196 e successive  modificazioni,  e  del  regolamento
(UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del  27  aprile
2016 (GDPR). Il trattamento riguarda anche le  categorie  particolari
di dati personali e i dati personali relativi  a  condanne  penali  e
reati di cui agli articoli 9 e 10 del GDPR; 
      s) l'eventuale condizione di portatore di handicap in  apposito
spazio disponibile sul format elettronico, la richiesta di ausili e/o
tempi aggiuntivi in funzione  della  propria  necessita'  che  andra'
opportunamente documentata ed esplicitata con apposita  dichiarazione
resa dalla commissione medico-legale dell'ASL  di  riferimento  o  da
equivalente struttura pubblica. 
    La concessione e l'assegnazione di ausili  e/o  tempi  aggiuntivi
sara'  determinata  a  insindacabile   giudizio   della   commissione
esaminatrice, sulla scorta della documentazione esibita e  dell'esame
obiettivo di ogni specifico caso. In ogni caso,  i  tempi  aggiuntivi
non eccederanno il 50% del tempo assegnato per  la  prova.  Tutta  la
documentazione di supporto  alla  dichiarazione  resa  dovra'  essere
caricata sul portale «inPA» durante la fase  di  inoltro  candidatura
quando richiesto, i file dovranno essere in formato PDF.  Il  mancato
inoltro di tale documentazione non  consentira'  al  Ministero  delle
politiche agricole alimentari e forestali  di  fornire  adeguatamente
l'assistenza richiesta. 
      t) l'eventuale condizione di soggetto con diagnosi di  disturbi
specifici di apprendimento (DSA) in apposito spazio  disponibile  sul
format  elettronico,  della  misura  dispensativa,  dello   strumento
compensativo e/o dei tempi aggiuntivi  necessari  in  funzione  della
propria esigenza che  dovra'  essere  opportunamente  documentata  ed
esplicitata  con  apposita  dichiarazione  resa   dalla   commissione
medico-legale dell'ASL di  riferimento  o  da  equivalente  struttura
pubblica. 
    L'adozione  delle   richiamate   misure   sara'   determinata   a
insindacabile giudizio della commissione esaminatrice,  sulla  scorta
della documentazione esibita e comunque nell'ambito  delle  modalita'
individuate dal decreto ministeriale 11 novembre 2021. In ogni  caso,
i tempi aggiuntivi non eccederanno il 50% del tempo assegnato per  la
prova. 
    Tutta la  documentazione  di  supporto  alla  dichiarazione  resa
dovra' essere caricata sul portale «inPA» durante la fase di  inoltro
candidatura quando richiesto, i file dovranno essere in formato  PDF.
Il  mancato  inoltro  di  tale  documentazione  non  consentira'   al
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali di  fornire
adeguatamente l'assistenza richiesta. 
    E' fatto comunque salvo il requisito dell'idoneita' fisica di cui
all'art. 4, lettera f). 
    Eventuali gravi limitazioni fisiche, sopravvenute successivamente
alla data di scadenza prevista al punto  precedente,  che  potrebbero
prevedere la concessione di ausili  e/o  tempi  aggiuntivi,  dovranno
essere documentate con  certificazione  medica,  che  sara'  valutata
dalla commissione esaminatrice, la cui decisione, sulla scorta  della
documentazione  sanitaria  che  consenta  di  quantificare  il  tempo
aggiuntivo ritenuto necessario, resta insindacabile e inoppugnabile. 
    Le domande prive degli elementi indicati  nel  presente  articolo
saranno escluse. 
    A norma dell'art. 71 del decreto del Presidente della  Repubblica
n. 445/2000, il Ministero potra' effettuare,  in  qualunque  momento,
idonei  controlli,  anche  a  campione,   sulla   veridicita'   delle
dichiarazioni sostitutive con le conseguenze  di  cui  ai  successivi
articoli 75 e 76, in caso di dichiarazioni non veritiere o mendaci. 
                               Art. 5 
 
                       Ammissione al concorso 
 
    I candidati sono ammessi al concorso con riserva di  accertamento
del possesso dei requisiti di ammissione. In caso  di  carenza  degli
stessi,  nonche'  per  l'eventuale  mancata  osservanza  dei  termini
perentori stabiliti nel presente bando, l'amministrazione dispone  in
qualsiasi momento, anche successivamente  all'eventuale  stipula  del
contratto  individuale  di  lavoro,  l'esclusione   dalla   procedura
concorsuale. 
    L'eventuale  esclusione  dal  concorso  verra'  comunicata   agli
interessati con provvedimento motivato. 
                               Art. 6 
 
                      Commissione esaminatrice 
 
    Con successivo provvedimento del direttore generale degli  affari
generali, delle risorse umane e strumentali e per i rapporti  con  le
regioni  e  gli  enti  territoriali  sara'  nominata  la  commissione
esaminatrice composta  da  tre  esperti  nelle  materie  oggetto  del
concorso  secondo  quanto  previsto  dall'art.  9  del  decreto   del
Presidente della Repubblica n. 487/1994, garantendo il rispetto delle
situazioni  di  incompatibilita',  prevenzione  del  fenomeno   della
corruzione e pari opportunita' previste dagli articoli 35,  35-bis  e
57 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. 
    Il Presidente e i membri della commissione potranno essere scelti
anche tra il personale in quiescenza da  non  piu'  di  quattro  anni
dalla data di pubblicazione del presente bando. 
    Le funzioni di segretario saranno svolte da un funzionario  della
terza area funzionale in servizio presso il Ministero delle politiche
agricole alimentari e forestali. 
    Alla commissione potranno essere  aggregati  membri  aggiunti  di
comprovata esperienza nella lingua inglese e nell'informatica. 
    La commissione esaminatrice stabilisce preventivamente i  criteri
di valutazione delle prove concorsuali da formalizzare  nei  relativi
verbali. 
    La commissione esaminatrice potra' svolgere i  propri  lavori  in
modalita'  telematica  e/o  mediante  strumenti  di  videoconferenza,
garantendo  comunque  la  sicurezza   e   la   tracciabilita'   delle
comunicazioni. 
                               Art. 7 
 
                            Prove d'esame 
 
    Le prove del concorso consistono in una prova scritta a contenuto
teorico-pratico e in una prova orale. 
    Le prove sono valutate in centesimi e si intendono  superate  con
un punteggio non inferiore a settanta centesimi. 
    Alla prova orale sono ammessi i candidati che  avranno  riportato
nella prova scritta una votazione minima di 70/100. 
    I candidati ammessi alla prova orale sono avvertiti almeno  venti
giorni prima della data fissata per sostenere  le  prove  stesse.  Ai
medesimi e' contemporaneamente comunicato  il  voto  riportato  nella
prova scritta. 
    La votazione complessiva e'  determinata  dalla  somma  dei  voti
riportati nella prova scritta e nella prova orale. 
    Eventuali  indicazioni  specifiche  in  ordine  alle  prove  sono
definite dalla commissione esaminatrice e  comunicate  attraverso  il
sito internet del Ministero delle  politiche  agricole  alimentari  e
forestali. 
                               Art. 8 
 
                           Prova scritta  
 
    La prova scritta consistera' nella  somministrazione  di  test  a
contenuto teorico-pratico, con risposte a scelta multipla, e vertera'
sui seguenti argomenti: 
      a) chimica analitica generale, organica ed inorganica; 
      b) chimica degli alimenti e di sostanze di uso agrario. 
    La durata della prova e il  numero  dei  quesiti  sono  stabiliti
dalla commissione esaminatrice. 
    Verra' attribuito il punteggio pari a 2 per ogni risposta esatta,
il punteggio pari a -0,75 per ogni risposta errata,  e  un  punteggio
pari a 0 per la mancata risposta. 
    Accedono alla prova orale i candidati che avranno  conseguito  la
votazione minima di 70/100. 
    La prova scritta si svolgera' esclusivamente mediante  l'utilizzo
di strumentazione informatica e  di  tecnologia  digitale,  anche  in
sessioni  consecutive  non  contestuali,  assicurando   comunque   la
trasparenza e l'omogeneita' delle  prove  somministrate  in  modo  da
garantire il medesimo grado di selettivita' tra tutti i partecipanti. 
    La correzione della  prova  da  parte  della  commissione  potra'
avvenire con l'utilizzo di strumenti digitali  e  con  modalita'  che
assicurino in ogni caso l'anonimato del candidato. 
    Con  avviso  da  pubblicarsi  nella  Gazzetta   Ufficiale   della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi  ed  esami»  e  sul
sito internet del Ministero delle  politiche  agricole  alimentari  e
forestali nella sezione «Concorsi», e' reso noto il giorno e l'ora di
svolgimento della prova scritta.  Parimenti  sul  sito  internet  del
Ministero  nella  sezione  «Concorsi»  e'  pubblicato  l'elenco   dei
candidati ammessi alle prove scritte. La pubblicazione di tale avviso
e di tale elenco ha valore di notifica a tutti gli effetti.  L'esatta
ubicazione della sede della prova scritta e le  ulteriori  istruzioni
operative sono comunicate almeno quindici giorni prima della data  di
svolgimento delle prove tramite avviso pubblicato sul  sito  internet
del Ministero delle politiche agricole alimentari e  forestali  nella
sezione «Concorsi». Tale pubblicazione ha valore di notifica a  tutti
gli effetti. 
    I candidati che non si presenteranno a sostenere la prova scritta
nei giorni e nella sede  stabilita,  qualunque  sia  la  motivazione,
saranno esclusi dalla procedura. 
    I candidati si devono presentare nella sede d'esame muniti di  un
documento di riconoscimento  in  corso  di  validita'  e  del  codice
fiscale. La mancata presentazione nel giorno, ora e sede stabiliti, a
qualsiasi causa dovuta, comporta l'esclusione dal concorso.  Qualora,
per  cause  di  forza  maggiore  sopravvenute,  non   sia   possibile
l'espletamento delle prove scritte  nelle  giornate  programmate,  ne
viene stabilito il rinvio con comunicazione, anche in forma orale, ai
candidati presenti. 
    Durante  la  prova,  i  candidati   non   possono   disporre   di
pubblicazioni, raccolte  normative,  vocabolari,  testi,  appunti  di
qualsiasi natura e telefoni cellulari o altri dispositivi idonei alla
memorizzazione o trasmissione dati  o  allo  svolgimento  di  calcoli
matematici. In caso di violazione di tali disposizioni la commissione
esaminatrice dispone l'immediata esclusione dal concorso. 
    Il punteggio e' tempestivamente pubblicato sul sito internet  del
Ministero delle politiche  agricole  alimentari  e  forestali,  nella
sezione «Concorsi». 
                               Art. 9 
 
                             Prova orale 
 
    Saranno ammessi alla prova orale tutti i  candidati  che  abbiano
conseguito nella prova scritta il punteggio minimo di 70/100. 
    La sede, il giorno e  l'ora  di  svolgimento  della  prova  orale
saranno pubblicati sul sito internet del  Ministero  delle  politiche
agricole alimentari e forestali  e  comunicati  tramite  PEC,  almeno
venti giorni prima della data della prova stessa.  Il  candidato  che
non si presenta nel giorno, luogo ed ora stabiliti senza giustificato
motivo e' escluso dal concorso. 
    La prova orale, volta ad accertare la preparazione  professionale
del candidato, consiste in: 
      1) un colloquio sugli  argomenti  delle  prove  scritte  e  sui
seguenti: 
        tecnologie alimentari; 
        analisi chimica strumentale; 
        normativa  nazionale  e  dell'Unione  europea   relativa   ai
prodotti  agroalimentari  ed  alle  sostanze  di  uso  agrario,   con
particolare  riferimento  a  leggi  e  regolamenti  in   materia   di
etichettatura dei prodotti agroalimentari, sui regimi di qualita' dei
prodotti agricoli e alimentari  nonche'  delle  norme  relative  alle
produzioni da agricoltura biologica ed agli  organismi  geneticamente
modificati; 
        normativa  nazionale  e  comunitaria  relativa  ai   prodotti
agroalimentari ed alle  sostanze  di  uso  agrario,  con  particolare
riferimento  a  leggi  e  regolamenti  comunitari   in   materia   di
indicazioni  geografiche,  denominazioni  di  origine,  attestati  di
specificita',  nonche'  delle  norme  relative  alle  produzioni   da
agricoltura biologica ed agli organismi geneticamente modificati; 
        elementi  di   diritto   penale,   limitatamente   ai   reati
alimentari; 
        elementi  di  diritto   processuale   penale,   limitatamente
all'attivita' ed ai poteri degli organi di polizia giudiziaria; 
        elementi di diritto amministrativo; 
        nozioni generali sui sistemi di gestione per la qualita'  dei
laboratori di prova e di taratura secondo la norma SO/IEC 17025; 
        nozioni generali in materia di salute e sicurezza sui  luoghi
di lavoro; 
        organizzazione e  funzioni  dell'Ispettorato  centrale  della
tutela  della  qualita'  e  della  repressione  frodi  dei   prodotti
agroalimentari. 
      2) Nell'ambito della prova orale sara' accertata la  conoscenza
della lingua inglese tramite la lettura, la traduzione di  testi  e/o
la  conversazione  in  tale  lingua;  sara'  inoltre   accertata   la
conoscenza  dell'utilizzo  del  personal  computer  e  dei   software
applicativi piu' diffusi. 
    La commissione assegna alla  prova  orale  un  punteggio  massimo
complessivo di 100 punti. La prova  e'  superata  dai  candidati  che
conseguono un punteggio non inferiore a 70 punti. 
    Potranno essere  adottate,  a  tutela  della  salute,  specifiche
misure di sicurezza anti-contagio durante lo svolgimento delle  prove
al cui rispetto sono tenuti tutti i candidati. 
    Le sedute della prova orale sono pubbliche. Al  termine  di  ogni
seduta, la commissione  esaminatrice  forma  l'elenco  dei  candidati
esaminati, con l'indicazione del voto  da  ciascuno  riportato,  che,
sottoscritto dal presidente e dal segretario  della  commissione,  e'
affisso nel medesimo giorno nell'albo della sede d'esame. 
    Per sostenere le prove i candidati devono  essere  muniti  di  un
documento  di  riconoscimento  in  corso  di  validita',  tra  quelli
previsti dal decreto del  Presidente  della  Repubblica  28  dicembre
2000, n. 445. 
    Con avviso da pubblicarsi sul sito internet del Ministero  almeno
venti giorni prima dell'inizio della prova  orale  e'  resa  nota  la
sede,  la  data  e  l'ora  di  svolgimento  della  prova  stessa.  La
pubblicazione di tale avviso  ha  valore  di  notifica  a  tutti  gli
effetti. I candidati ammessi alla prova orale ricevono comunicazione,
esclusivamente a mezzo di posta  elettronica  all'indirizzo  indicato
nella domanda di partecipazione  al  concorso,  del  voto  conseguito
nelle prove scritte. 
    I candidati che abbiano superato la prova orale e  che  intendano
far valere i titoli di preferenza e/o riserva previsti  dalla  legge,
gia' dichiarati nella domanda e posseduti alla data di  scadenza  del
bando, dovranno far pervenire alla Direzione  generale  degli  affari
generali, delle risorse umane e strumentali e per i rapporti  con  le
regioni    e    gli    enti    territoriali,    all'indirizzo     pec
seam4@pec.politicheagricole.gov.it entro  il  termine  perentorio  di
quindici giorni decorrenti dal giorno  successivo  a  quello  in  cui
hanno sostenuto  la  prova  orale,  i  relativi  documenti  in  carta
semplice ovvero le dichiarazioni sostitutive secondo quanto  previsto
dagli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445. 
    I documenti o le dichiarazioni sostitutive dovranno  indicare  il
possesso  del  requisito  alla  data  di  scadenza  del  bando  della
procedura concorsuale. 
    La mancata presentazione nel termine  come  sopra  stabilito  dei
documenti o delle relative dichiarazioni sostitutive  comprovanti  il
possesso dei titoli di preferenza e/o riserva, comporta  l'esclusione
dai benefici derivanti dai titoli  stessi.  Fara'  fede  la  data  di
arrivo  all'indirizzo  Pec  alla  Direzione  generale  degli   affari
generali, delle risorse umane e strumentali e per i rapporti  con  le
regioni e gli enti territoriali. 
                               Art. 10 
 
                       Valutazione dei titoli 
 
    La  valutazione  dei  titoli  e'  effettuata  dalla   commissione
esaminatrice dopo lo svolgimento della prova orale nei confronti  dei
candidati che hanno superato la stessa. Resta fermo che i titoli  non
espressamente dichiarati  nella  domanda  di  ammissione  alle  prove
concorsuali non sono presi in considerazione. 
    Tutti i titoli di cui il candidato richiede la valutazione devono
essere posseduti alla data di scadenza del termine  di  presentazione
della domanda di cui al presente bando. La  commissione  esaminatrice
valuta solo valutati solo i  titoli  inseriti  negli  appositi  spazi
della domanda di partecipazione al concorso e completi  di  tutte  le
informazioni necessarie per la valutazione. 
    I titoli valutabili, ai fini della stesura della  graduatoria  di
merito, non potranno superare il valore massimo complessivo di  punti
30. 
    Per  la  valutazione  dei  titoli,  la  commissione  esaminatrice
attribuisce i seguenti punteggi: 
      a) laurea specialistica, laurea magistrale e diploma di  laurea
vecchio ordinamento di cui ai requisiti specifici dell'art. 2,  punti
2; 
      b) master universitari di primo livello, per il cui accesso sia
stato richiesto uno dei  titoli  di  studio  universitari,  o  titoli
equipollenti, previsti per l'ammissione al concorso, punti 3; 
      c) master universitari di secondo livello, per il  cui  accesso
sia stato richiesto uno dei titoli di studio universitari,  o  titoli
equipollenti, previsti per l'ammissione al concorso, punti 5; 
      c) diploma di specializzazione (DS), per  il  cui  accesso  sia
stato richiesto uno dei  titoli  di  studio  universitari,  o  titoli
equipollenti, previsti per l'ammissione al concorso, punti 8; 
      d) dottorato (D) per il cui accesso sia stato richiesto uno dei
titoli di studio universitari, o titoli  equipollenti,  previsti  per
l'ammissione al concorso, punti 12. 
    I  titoli  di  cui   al   presente   articolo   sono   valutabili
esclusivamente  se  conseguiti  o  svolti   presso   le   istituzioni
universitarie  pubbliche,  le  universita'  non  statali   legalmente
riconosciute, nonche' le istituzioni formative pubbliche  o  private,
autorizzate   e/o   accreditate   dal   Ministero    dell'istruzione,
universita' e ricerca, costituite anche in consorzio, fermo  restando
quanto previsto dall'art. 38 del predetto decreto legislativo n.  165
del 2001. 
    I criteri di valutazione relativi ai titoli di cui alla  presente
disposizione  sono  la  durata  dei  corsi,   la   votazione   finale
conseguita, il livello  di  attinenza  con  le  materie  delle  prove
d'esame. 
                               Art. 11 
 
                       Preferenze e precedenze 
 
    A parita' di  merito,  ai  sensi  dell'art.  5  del  decreto  del
Presidente della Repubblica n. 487/1994, sono preferiti: 
      1) gli insigniti di medaglia al valor militare; 
      2) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti; 
      3) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra; 
      4) i mutilati ed invalidi per servizio nel settore  pubblico  e
privato; 
      5) gli orfani di guerra; 
      6) gli orfani dei caduti per fatto di guerra; 
      7) gli orfani dei caduti per servizio nel  settore  pubblico  e
privato; 
      8) i feriti in combattimento; 
      9) gli insigniti di croce di guerra  o  di  altra  attestazione
speciale di merito di guerra, nonche' i capi di famiglia numerosa; 
      10) i  figli  dei  mutilati  e  degli  invalidi  di  guerra  ex
combattenti; 
      11) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra; 
      12) i figli dei mutilati e  degli  invalidi  per  servizio  nel
settore pubblico e privato; 
      13) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati  e
le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti di guerra; 
      14) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati  e
le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di
guerra; 
      15) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati  e
le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio
nel settore pubblico o privato; 
      16)  coloro  che  abbiano  prestato  servizio   militare   come
combattenti; 
      17) coloro che abbiano prestato lodevole servizio  a  qualunque
titolo, per non meno di un anno nell'amministrazione che  ha  indetto
il concorso; 
      18) i coniugati e i non coniugati con riguardo  al  numero  dei
figli a carico; 
      19) gli invalidi ed i mutilati civili; 
      20) militari  volontari  delle  Forze  armate  congedati  senza
demerito al termine della ferma o rafferma. 
    A parita' di merito e di titoli ai sensi dell'art. 5 del  decreto
del  Presidente  della  Repubblica  n.  487/1994,  la  preferenza  e'
determinata: 
      1) dal numero dei figli a carico, indipendentemente  dal  fatto
che il candidato sia coniugato o meno; 
      2) dall'aver prestato lodevole servizio  nelle  amministrazioni
pubbliche. 
    Se, a conclusione delle  operazioni  di  valutazione  dei  titoli
preferenziali, due o piu' candidati si collocano in  pari  posizione,
e' preferito il candidato piu' giovane d'eta' ai sensi  dell'art.  2,
comma 9, della legge 16 giugno 1998, n. 191, che ha modificato l'art.
3, comma 7, della legge 15 maggio 1997 n. 127. 
    I candidati che abbiano superato la prova orale e  che  intendano
far valere i titoli di preferenza e/o riserva previsti  dalla  legge,
gia' dichiarati nella domanda e posseduti alla data di  scadenza  del
bando, dovranno far pervenire alla Direzione  generale  degli  affari
generali, delle risorse umane e strumentali e per i rapporti  con  le
regioni    e    gli    enti    territoriali,    all'indirizzo     Pec
seam4@pec.politicheagricole.gov.it entro  il  termine  perentorio  di
quindici giorni decorrenti dal giorno  successivo  a  quello  in  cui
hanno sostenuto  la  prova  orale,  i  relativi  documenti  in  carta
semplice ovvero le dichiarazioni sostitutive secondo quanto  previsto
dagli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445. 
    I documenti o le dichiarazioni sostitutive dovranno  indicare  il
possesso  del  requisito  alla  data  di  scadenza  del  bando  della
procedura concorsuale. 
    La mancata presentazione nel termine  come  sopra  stabilito  dei
documenti o delle relative dichiarazioni sostitutive  comprovanti  il
possesso dei titoli di preferenza e/o riserva, comporta  l'esclusione
dai benefici derivanti dai titoli  stessi.  Fara'  fede  la  data  di
arrivo  all'indirizzo  Pec  alla  Direzione  generale  degli   affari
generali, delle risorse umane e strumentali e per i rapporti  con  le
regioni e gli enti territoriali. 
                               Art. 12 
 
                         Graduatorie finali 
 
    Espletate le prove del  concorso,  la  commissione  esaminatrice,
forma la graduatoria di merito sulla base del  punteggio  complessivo
ottenuto da  ciascun  candidato,  costituito  dalla  somma  del  voto
riportato nella prova  scritta,  dal  punteggio  dei  titoli,  previa
verifica della inerenza degli stessi,  e  dal  voto  riportato  nella
prova orale fino ad un totale massimo di punti 228. 
    A seguito  della  verifica  formale,  da  parte  della  Direzione
generale degli affari generali, delle risorse umane e  strumentali  e
per i rapporti con le regioni e gli enti territoriali  del  Ministero
delle politiche agricole alimentari e  forestali,  della  veridicita'
delle dichiarazioni sostitutive della  documentazione  presentata  da
parte dei candidati nonche' dei titoli  di  studio  dichiarati  sara'
redatta la graduatoria finale e quella specifica dei vincitori. 
    In caso di parita' di  punteggio  si  applicano  le  disposizioni
previste dall'art. 5 del decreto del Presidente della  Repubblica  n.
487/1994 e successive modificazioni ed integrazioni. 
    Qualora, a conclusione delle operazioni di valutazione dei titoli
preferenziali, due o piu' candidati si collocano in  pari  posizione,
e' preferito il candidato piu' giovane d'eta' ai sensi  dell'art.  2,
comma 9, della legge 16 giugno 1998, n. 191, che ha modificato l'art.
3, comma 7, della legge 15 maggio 1997 n. 127. 
    La  graduatoria  di  cui  sopra  e'  approvata  con  decreto  del
direttore generale della Direzione generale  degli  affari  generali,
delle risorse umane e strumentali e per i rapporti con le  regioni  e
gli  enti  territoriali  del  Ministero  delle   politiche   agricole
alimentari e forestali e pubblicata  sul  sito  del  Ministero  delle
politiche agricole alimentari e forestali nella sezione «Concorsi». 
    Di tale pubblicazione e' dato  avviso  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 
    Dalla pubblicazione nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana - 4ª Serie  speciale  «Concorsi  ed  esami»  -  decorrono  i
termini per le eventuali impugnative. 
    La graduatoria finale, ai sensi dell'art. 35,  comma  5-ter,  del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive  modificazioni
ed integrazioni, rimane efficace per un termine  di  due  anni  dalla
data di approvazione. 
                               Art. 13 
 
Presentazione dei documenti da parte dei vincitori  e  assunzione  in
                              servizio 
 
    L'utile collocazione nella graduatoria dei vincitori del concorso
non  costituisce  garanzia  dell'assunzione.  La   costituzione   del
rapporto di lavoro avviene  nel  rispetto  dei  vincoli  assunzionali
previsti dal legislatore. 
    L'amministrazione, prima della sottoscrizione  del  contratto  da
parte dei candidati dichiarati vincitori, si riserva di procedere, ai
sensi dell'art. 41, comma 2-bis, del  decreto  legislativo  9  aprile
2008, n. 81, all'accertamento,  mediante  visita  medica  preventiva,
dell'idoneita' fisica allo svolgimento  delle  mansioni  proprie  del
profilo professionale di assistente di  laboratorio  dell'Ispettorato
centrale della tutela della qualita' e della  repressione  frodi  dei
prodotti agroalimentari di cui all'allegato al  contratto  collettivo
nazionale integrativo 2006-2009 del personale  non  dirigenziale  del
Ministero delle politiche agricole  alimentari  e  forestali  (vedasi
link               di               seguito               riportato):
https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDP
agina/6246 
    Il candidato dichiarato vincitore del concorso, in regola con  la
prescritta documentazione,  e'  invitato  a  stipulare  un  contratto
individuale di lavoro, finalizzato all'instaurazione di  un  rapporto
di lavoro a tempo pieno ed indeterminato nel profilo professionale di
assistente di laboratorio, nell'area seconda, fascia retributiva  F2,
nel ruolo del Dipartimento  dell'Ispettorato  centrale  della  tutela
della qualita' e della repressione frodi dei prodotti  agroalimentari
del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. 
    Gli  aventi  titolo  all'immissione  in  ruolo  sono   tenuti   a
presentare i documenti di rito richiesti per la stipula del contratto
a tempo indeterminato. Ai sensi dell'art. 15 della legge 12  novembre
2011, n. 183, i certificati e gli atti di notorieta' rilasciati dalle
pubbliche  amministrazioni  sono   sostituiti   dalle   dichiarazioni
previste dagli articoli 46 e 47  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. 
    Sono  confermate  le  eccezioni  e  le  deroghe  in  materia   di
presentazione dei documenti  di  rito,  previste  dalle  disposizioni
vigenti a favore di particolari categorie. 
    Il trattamento giuridico ed economico del rapporto di  lavoro  e'
disciplinato  dai  contratti  nazionali  del  lavoro   del   comparto
Ministeri, nonche' dal CCNL del comparto Funzioni centrali  2019-2021
(ex comparto Ministeri), sottoscritto il 9 maggio 2022. 
    Se  l'avente  titolo,  senza  giustificato  motivo,  non   assume
servizio entro il termine stabilito, decade dall'assunzione.  In  tal
caso subentra il primo candidato in posizione utile secondo  l'ordine
di graduatoria. 
    I vincitori sono sottoposti, per la conferma in ruolo, al periodo
di prova ai sensi  del  vigente  contratto  collettivo  nazionale  di
lavoro. Sono esonerati dal periodo di prova i soggetti che lo abbiano
gia'  superato  nel  medesimo   profilo   professionale   oppure   in
corrispondente profilo di altra amministrazione  pubblica,  anche  di
diverso comparto. 
    Ai sensi dell'art. 35, comma 5-bis, del  decreto  legislativo  30
marzo 2001, n. 165, i vincitori devono permanere nella sede di  prima
assegnazione per un periodo non inferiore a cinque anni. 
                               Art. 14 
 
                   Accesso agli atti del concorso 
 
    Ai sensi dell'art. 24, comma 6, della legge  7  agosto  1990,  n.
241, e conformemente  a  quanto  previsto  dall'art.  3  del  decreto
ministeriale 10 gennaio 1996, n. 60,  l'accesso  alla  documentazione
attinente ai lavori  concorsuali  e'  consentito  in  relazione  alla
conclusione delle varie fasi del procedimento, ai cui fini  gli  atti
stessi sono preordinati. 
    Fino  a  quando  la  procedura  concorsuale  non  sia   conclusa,
l'accesso e' limitato ai soli atti  che  riguardino  direttamente  il
richiedente, con esclusione degli atti relativi ad altri concorrenti. 
    L'amministrazione puo' disporre il differimento  dell'accesso  al
fine di assicurare la riservatezza dei lavori della  commissione,  la
tutela dell'anonimato e la speditezza delle operazioni concorsuali. 
                               Art. 15 
 
           Informativa sul trattamento dei dati personali 
 
    Il titolare del  trattamento  dei  dati  e'  il  Ministero  delle
politiche agricole alimentari e forestali con sede  legale  in  Roma,
via XX Settembre  n.  20  -  00187  -  Roma.  Il  responsabile  della
protezione dei dati (RDP) e'  raggiungibile  al  seguente  indirizzo:
Ministero delle politiche agricole alimentari  e  forestali,  via  XX
Settembre n. 20 - 00187 - Roma, e-mail: rpd@politicheagricole.it 
    I dati personali forniti dai candidati in sede di  partecipazione
al concorso  o  comunque  acquisiti  a  tal  fine,  sono  raccolti  e
conservati  dal  Ministero  delle  politiche  agricole  alimentari  e
forestali e possono essere trattati anche con l'utilizzo di procedure
anche automatizzate, ai soli fini dell'espletamento di tutte le  fasi
della procedura concorsuale oltre che, successivamente  all'eventuale
instaurazione del rapporto di lavoro, per la gestione del rapporto di
impiego. 
    Il conferimento di tali dati e' da considerarsi  obbligatorio  ai
fini della valutazione dei requisiti  di  partecipazione  e  la  loro
mancata comunicazione comporta l'esclusione dal concorso. 
    Il trattamento dei dati personali  e'  realizzato  con  modalita'
elettroniche   e   cartacee,   mediante   operazioni   di   raccolta,
registrazione,    organizzazione,    conservazione,    consultazione,
estrazione,  utilizzo,  comunicazione,  cancellazione  e  distruzione
dati. Il trattamento dei dati e' svolto dai soggetti autorizzati  dal
titolare e individuati  dal  designato  dallo  stesso,  nonche',  dai
soggetti che operano per conto del Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali in qualita' di responsabili del trattamento ai
sensi dell'art. 28 del regolamento (UE) n. 2016/679  e  che  agiscono
sulla base di specifiche istruzioni fornite dal  titolare  in  ordine
alle finalita' e modalita' del trattamento medesimo. 
    I dati potranno essere comunicati, nel rispetto  della  normativa
vigente, esclusivamente alle  amministrazioni  pubbliche  interessate
alla  posizione  giuridico-economica  del  dipendente,   nonche',   a
organismi di vigilanza, autorita' giudiziarie e a quei soggetti per i
quali la comunicazione e' obbligatoria per legge. 
    I dati personali saranno conservati  per  il  tempo  strettamente
necessario  all'espletamento  di  tutte  le  fasi   della   procedura
concorsuale e per la gestione di eventuali controversie o,  nel  caso
di assunzione, per il tempo previsto dalla normativa vigente in  tema
di conservazione del fascicolo personale. 
    Gli interessati hanno il diritto di ottenere dal Ministero  delle
politiche  agricole  alimentari  e  forestali,  nei  casi   previsti,
l'accesso ai propri dati personali, la rettifica o  la  cancellazione
degli stessi, la limitazione del trattamento che  li  riguarda  o  di
opporsi al trattamento (art. 15 e  seguenti  del  regolamento  UE  n.
2016/679), presentando istanza al Ministero delle politiche  agricole
alimentari e forestali al direttore generale degli  affari  generali,
delle risorse umane  e  dei  rapporti  con  le  regioni  e  gli  enti
territoriali designato ai sensi dell'art. 2-quaterdecies del  decreto
legislativo       n.        196/2003,        all'indirizzo        Pec
seam.direzione@pec.politicheagricole.gov.it 
    Gli  interessati  che  ritengono  che  il  trattamento  dei  dati
personali a loro riferiti avvenga in violazione  di  quanto  previsto
dal Regolamento UE 2016/679, hanno il diritto di proporre reclamo  al
Garante per la protezione dei dati personali, come previsto dall'art.
77 del Regolamento stesso, o di adire le vie legali  nelle  opportune
sedi giudiziarie, ai sensi dell'art. 79 del Regolamento medesimo. 
                               Art. 16 
 
                        Norme di salvaguardia 
 
    Per quanto non previsto  dal  presente  bando,  si  applicano  le
disposizioni di cui al Testo unico  e  le  altre  disposizioni  sullo
svolgimento dei concorsi ordinari per l'accesso agli  impieghi  nelle
pubbliche amministrazioni,  in  quanto  compatibili,  nonche'  quelle
previste dal vigente C.C.N.L. del  personale  del  comparto  funzioni
centrali 2019-2021 (ex comparto Ministeri). 
    Il presente bando sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 
    Avverso il presente bando  di  concorso  e'  proponibile  ricorso
giurisdizionale  al  competente  Tribunale  amministrativo  regionale
entro  sessanta  giorni  dalla  data  di  pubblicazione   o   ricorso
straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi  giorni
della stessa data. 
    Resta ferma la  facolta'  dell'amministrazione  di  disporre  con
provvedimento  motivato,  in  qualsiasi   momento   della   procedura
concorsuale, l'esclusione del concorso, per  difetto  dei  prescritti
requisiti,  per  la  mancata   o   incompleta   presentazione   della
documentazione prevista o in esito  alle  verifiche  richieste  dalla
medesima   procedura   concorsuale,   nonche'   di   non    procedere
all'assunzione o di  revocare  la  medesima,  in  caso  di  accertata
mancanza, originaria o sopravvenuta, dei requisiti richiesti  per  la
partecipazione al concorso. 
    L'amministrazione si riserva inoltre, la facolta' di annullare  o
revocare il presente bando di  concorso,  sospendere  o  rinviare  lo
svolgimento dello stesso, anche per cause operative  o  tecniche  non
prevedibili, nonche' le connesse attivita' di assunzione;  sospendere
l'assunzione dei vincitori in ragioni  di  esigenze  attualmente  non
valutabili, ne' prevedibili, anche in applicazione di disposizioni di
contenimento della spesa pubblica che  impedissero,  in  tutto  o  in
parte,  o  imponessero  di  differire  o  ritardare   assunzioni   di
personale. 
      Roma, 4 ottobre 2022 
 
                                      Il direttore generale: Pruneddu