Concorso per 6 chimici (trentino alto adige) MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
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Concorso
Attenzione, il bando selezionato non è attivo, poichè è scaduto il termine per la presentazione della domanda
Tipologia | Concorso |
Tipologia Contratto | Assunzione |
Posti | 6 |
Fonte: | Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana N. 81 del 11-10-2022 |
Sintesi: | MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI CONCORSO (Scad. 10-11-2022) Concorso pubblico, per titoli e per esami, per la copertura di sei posti di esperto chimico, area III, nel ruolo del Dipartimento dell'Ispettor ... |
Ente: | MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI |
Regione: | TRENTINO ALTO ADIGE |
Provincia: | TRENTO |
Comune: | TRENTO |
Data di inserimento: | 11-10-2022 |
Data Scadenza bando | 10-11-2022 |
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MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
CONCORSO (Scad. 10-11-2022)
Concorso pubblico, per titoli e per esami, per la copertura di sei posti di esperto chimico, area III, nel ruolo del Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualita' e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari.
IL DIRETTORE GENERALE degli affari generali, delle risorse umane e strumentali e per i rapporti con le regioni e gli enti territoriali Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze della amministrazioni pubbliche»; Visto il decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, recante «Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi degli articoli 16, comma 1, lettera a), e 2, lettere b), c), d) ed e), e 17, comma 1, lettere a), c), e), f), g), h), l), m), n), o), q), r), s), e z), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche»; Visto in particolare l'art. 35 del citato decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, concernente il «Reclutamento del personale»; Vista la direttiva n. 3 del 24 aprile 2018 del Dipartimento della funzione pubblica contenente le «Linee guida sulle procedure concorsuali»; Visto il Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e successive modificazioni ed integrazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, concernente «Norme di esecuzione del Testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3»; Visto il decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, recante «Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni»; Vista la legge 19 giugno 2019, n. 56, recante «Interventi per la concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni e la prevenzione dell'assenteismo» e come modificato dal decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito con modificazioni dalla legge 22 giugno 2022 n. 79; Visto il decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito con modificazioni dalla legge 29 giugno 2022 n. 79; Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68, recante «Norme per il diritto al lavoro dei disabili» e in particolare gli articoli 3 e 18, comma 2, concernente le quote d'obbligo a favore delle categorie protette; Visto il decreto 9 novembre 2021 del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro per le disabilita', concernente le modalita' di partecipazione ai concorsi pubblici per i soggetti con disturbi specifici di apprendimento ai sensi dell'art. 3, comma 4-bis, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, n. 113; Vista la legge 28 marzo 1991, n. 120 e successive modificazioni, recante «Norme a favore dei privi della vista per l'ammissione ai concorsi, nonche' alla carriera direttiva nella pubblica amministrazione»; Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104 e successive modificazioni ed integrazioni, legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone disabili, come integrata dal decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114; Visti i decreti legislativi 9 luglio 2003, n. 215 e n. 216, recanti, rispettivamente, l'«Attuazione della direttiva 2000/43/CE per la parita' di trattamento tra le persone, indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica», e l'«Attuazione della direttiva 2007/78/CE per la parita' di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro»; Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante il «Codice delle pari opportunita' tra uomo e donna, a norma dell'art. 6 della legge 8 novembre 2005, n. 246»; Visto il decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 5, concernente l'«Attuazione della direttiva 2006/54/CE relativa al principio di pari opportunita' e della parita' di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego»; Visto il richiamato decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito con modificazioni dalla legge 22 giugno 2022, n. 79, e, in particolare, l'art. 5 recante misure per il «Rafforzamento dell'impiego a favore dell'equilibrio di genere»; Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il «Codice dell'amministrazione digitale»; Visto il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, recante «Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo», convertito con legge 4 aprile 2012, n. 35 e successive modifiche ed integrazioni, e, in particolare, l'art. 8, concernente l'invio per via telematica delle domande per la partecipazione a selezioni e concorsi per l'assunzione nelle pubbliche amministrazioni»; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso ai documenti amministrativi»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, recante il «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n. 184, concernente il «Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi»; Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, concernente il riordino della disciplina sul diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 febbraio 1994, n. 174 e successive modificazioni, concernente «Regolamento recante norme sull'accesso dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea ai posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche» ed in particolare, l'art. 1, comma 1, lettera a); Visto il decreto legislativo del 30 giugno 2003, n. 196, recante il «Codice in materia di protezione dei dati personali»; Visto il regolamento (UE) del Parlamento europeo del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorita', nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati); Visto il decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51, recante «Attuazione della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorita' competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio»; Visto il decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, recante «Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE»; Vista la normativa in materia di equipollenze ed equiparazione dei titoli di studio per l'ammissione ai concorsi pubblici; Vista l'ordinanza del Ministero della salute del 25 maggio 2022 concernente l'aggiornamento del «Protocollo per lo svolgimento dei concorsi pubblici»; Vista la comunicazione ai sensi dell'art. 34-bis del decreto legislativo n. 165/2001 di cui alla nota del 18 gennaio 2022, nota prot. 20554; Fermi restando gli esiti della mobilita' ai sensi dell'art. 34-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; Visti i Contratti collettivi nazionali di lavoro del comparto funzioni centrali (ex comparto Ministeri) 2016-2018 sottoscritto il 12 febbraio 2018 e 2019-2021 sottoscritto il 9 maggio 2022; Visto il Contratto collettivo nazionale integrativo del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali sottoscritto in data 19 maggio 2009; Visto il sistema di classificazione dei profili professionali del personale oggetto del presente bando; Visto il decreto del Ministero dell'universita' e della ricerca 16 marzo 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 155 del 6 luglio 2007 - Supplemento ordinario n. 153, recante «Determinazione delle classi delle lauree universitarie»; Visto il decreto del Ministero dell'universita' e della ricerca 16 marzo 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 157 del 9 luglio 2007 - Supplemento ordinario n. 155, recante «Determinazione delle classi di laurea magistrale»; Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione 9 luglio 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 7 ottobre 2009, n. 233, recante equiparazioni tra diplomi di lauree vecchio ordinamento, lauree specialistiche e lauree magistrali, ai fini della partecipazione ai concorsi pubblici, e in particolare gli allegati A e B; Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione 9 luglio 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 7 ottobre 2009, n. 233, recante l'equiparazione tra le lauree universitarie di cui al decreto ministeriale 4 agosto 2000 e le lauree universitarie di cui al decreto ministeriale 16 marzo 2007; Ritenuto di dover precisare che ai fini del presente bando si intende: per diploma di laurea (DL), il titolo accademico, di durata non inferiore a quattro anni, conseguito secondo gli ordinamenti didattici previgenti al decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, per laurea specialistica (LS), il titolo accademico, di durata normale di due anni, conseguito dopo la laurea (L) di durata triennale, ora denominato laurea magistrale (LM), ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera b), del decreto ministeriale 22 dicembre 2004, n. 270, per laurea magistrale (LM), il titolo accademico a ciclo unico della durata di cinque anni o di sei anni, ai sensi del decreto ministeriale 2 luglio 2010, n. 244, e del decreto interministeriale 2 marzo 2011; Viste le tabelle di equiparazione allegati suddetti decreti ministeriali; Visto il decreto del Ministro della salute 23 marzo 2018, recante «Ordinamento della professione di chimico e fisico»; Vista la legge 18 gennaio 1994, n. 59, recante «Ordinamento della professione di tecnologo alimentare»; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 179 del 5 dicembre 2019 recante «Regolamento di riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, a norma dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 4 marzo 2020) ed in particolare l'art. 3 , comma 2, lettera c), relativo ai compiti della Direzione generale degli affari generali, delle risorse umane e per i rapporti con le regioni e gli enti territoriali»; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 53 del 24 marzo 2020 che modifica il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2019, n. 179, concernente la riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali; Visto l'art. 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 agosto 2019, con il quale il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - ruolo ICQRF e' stato autorizzato ad indire procedure di reclutamento e ad assumere a tempo indeterminato le unita' di personale indicate nella tabella 7 allegata al suddetto provvedimento, tra le quali sei unita' per il profilo professionale di esperto chimico (Terza area funzionale, fascia retributiva F3); Visto l'art. 1, comma 669, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, come successivamente modificato, secondo cui «Per le inderogabili esigenze dell'attivita' di controllo a tutela della qualita' dei prodotti agroalimentari e della reputazione del made in Italy, il Dipartimento dell'ispettorato centrale della tutela della qualita' e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e' autorizzato a reclutare e ad assumere un numero massimo di unita' di personale nel limite di un importo massimo di 0,5 milioni di euro per l'anno 2019 e di 2,9 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020»; Viste le note del Ministro per la pubblica amministrazione, prot. n. 2099, dell'11 giugno 2019 e prot. n. 2305 del 21 giugno 2019 con le quali e' stato concesso a questo Ministero il reclutamento in autonomia delle unita' di personale autorizzate ex art. 1, comma 669, della citata legge 30 dicembre 2018, n. 145; Ritenuto di dover procedere all'emanazione del bando del concorso per il reclutamento di sei esperti chimici nel ruolo del Dipartimento dell'ispettorato centrale della tutela della qualita' e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali; Decreta: Art. 1 Posti a concorso E' indetto un concorso pubblico, per titoli e per esami, per il reclutamento di un contingente complessivo di sei unita' di personale non dirigenziale a tempo indeterminato da inquadrare nell'Area terza, posizione economica F3, nel profilo professionale di esperto chimico presso il Dipartimento dell'ispettorato centrale della tutela della qualita' e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, da assegnare ai seguenti Laboratori: tre posti presso il laboratorio di Perugia; due posti presso il laboratorio di Modena; uno posti presso il laboratorio di Conegliano/Susegana. Il 20% dei posti messi a concorso e' riservato al personale inquadrato nel ruolo dell'Ispettorato centrale della tutela della qualita' e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, nei profili professionali della prima area funzionale o di quelli di livello retributivo iniziale (F1 o F2) della seconda area funzionale, in possesso del titolo di studio di cui all'art. 2, lettera a), requisiti specifici del bando. In materia di riserva dei posti si applicano, inoltre, le seguenti disposizioni: a) ai sensi dell'art. 7, comma 2, della legge 12 marzo 1999, n. 68, i lavoratori disabili iscritti nell'elenco di cui all'art. 8, comma 2, della medesima legge, hanno diritto alla riserva nei limiti della complessiva quota d'obbligo; b) ai sensi dell'art. 18, comma 2, della legge 12 marzo 1999, n. 68, gli orfani e i coniugi superstiti di coloro che siano deceduti per causa di lavoro, di guerra o di servizio, ovvero in conseguenza dell'aggravarsi dell'invalidita' riportata per tali cause, nonche' i coniugi e i figli di soggetti riconosciuti grandi invalidi per causa di guerra, di servizio e di lavoro e dei profughi italiani rimpatriati, il cui status e' riconosciuto ai sensi della legge 26 dicembre 1981, n. 763, hanno diritto alla riserva nei limiti della complessiva quota d'obbligo; c) ai sensi degli articoli 678 e 1014 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, il 30% dei posti e' riservato ai volontari in forma breve e ferma prefissata delle Forze armate congedati senza demerito ovvero durante il periodo di ferma, ai volontari in servizio permanente, nonche' agli ufficiali di completamento in ferma biennale e agli ufficiali in ferma prefissata che hanno completato senza demerito la ferma contratta. I titoli di riserva di cui al presente articolo devono essere posseduti al termine della scadenza per la presentazione delle domande ed essere espressamente dichiarati nella stessa; in caso contrario non saranno tenuti in considerazione. La riserva di legge e i titoli di preferenza sono valutati esclusivamente all'atto della formulazione della graduatoria finale di merito di cui all'art. 12. I posti eventualmente non coperti per mancanza di candidati riservatari risultati idonei saranno assegnati ad altri idonei secondo l'ordine di graduatoria finale.
Art. 2 Requisiti generali e specifici di ammissione Per l'ammissione al concorso, i candidati devono essere in possesso dei seguenti requisiti alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda nonche' al momento dell'assunzione in servizio: requisiti generali: a) cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione europea, oppure cittadinanza di uno Stato diverso da quelli appartenenti all'Unione europea, qualora ricorrano le condizioni di cui all'art. 38 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dall'art. 7 della legge 6 agosto 2013, n. 97; b) idoneita' fisica all'impiego. Nell'ambito della sorveglianza sanitaria ai sensi dell'art. 41 del decreto legislativo n. 81/2008, l'amministrazione ha facolta' di sottoporre i vincitori del concorso a visita medica preventiva; c) godimento dei diritti civili e politici; d) non essere stati esclusi dall'elettorato politico attivo; e) posizione regolare nei confronti del servizio di leva per i cittadini soggetti a tale obbligo; f) non aver superato l'eta' prevista dal vigente ordinamento per il collocamento a riposo d'ufficio. Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano stati esclusi dall'elettorato politico attivo, nonche' coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento o dichiarati decaduti per aver conseguito la nomina o l'assunzione mediante la produzione di documenti falsi o viziati da nullita' insanabile, ovvero licenziati ai sensi della vigente normativa di legge e/o contrattuale, nonche' coloro che abbiano riportato condanne penali con sentenza passata in giudicato per reati che costituiscono un impedimento all'assunzione presso una pubblica amministrazione. Per i candidati di cittadinanza diversa da quella italiana, ai fini dell'accesso ai posti nella pubblica amministrazione, e' richiesto, oltre ad un'adeguata conoscenza della lingua italiana, il possesso di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della Repubblica italiana, fatta eccezione per la titolarita' della cittadinanza. requisiti specifici: a) possesso di uno dei sotto indicati titoli di studio: laurea (L) in una delle seguenti classi: L 27 - Scienze e tecnologie chimiche; L 29 - Scienze e tecnologie farmaceutiche; classe 21 - Scienze e tecnologie chimiche; classe 24 - Scienze e tecnologie farmaceutiche; laurea magistrale (LM) in una delle seguenti classi o titoli equiparati: LM 13 - Farmacia e farmacia industriale; LM 54 - Scienza chimiche; LM 71 - Scienze e tecnologie della chimica industriale; LM 70 - Scienze e tecnologie alimentari. I titoli sopra citati si intendono conseguiti presso universita' o altri istituti equiparati della Repubblica. I candidati in possesso di titolo accademico rilasciato da un Paese dell'Unione europea o da uno Paese terzo sono ammessi alle prove concorsuali, purche' il titolo sia stato dichiarato equivalente con provvedimento della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, sentito il Ministero dell'universita' e della ricerca, ai sensi dell'art. 38, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ovvero sia stata attivata la predetta procedura di equivalenza. A tal fine, nella domanda di concorso devono essere indicati, a pena di esclusione, gli estremi del provvedimento di riconoscimento dell'equiparazione al corrispondente titolo di studio rilasciato dalle universita' italiane in base alla normativa vigente o della richiesta di riconoscimento entro la data del termine per la presentazione dell'istanza di partecipazione; Il candidato e' ammesso con riserva alle prove di concorso in attesa dell'emanazione di tale provvedimento. La dichiarazione di equivalenza va acquisita anche nel caso in cui il provvedimento sia gia' stato ottenuto per la partecipazione ad altri concorsi. La modulistica e la documentazione necessaria per la richiesta di equivalenza sono reperibili sul sito istituzionale della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica https://www.funzionepubblica.gov.it/ b) iscrizione all'albo professionale dei chimici (sezione A o sezione B) o dei tecnologi alimentari per i candidati con cittadinanza italiana, per gli altri candidati, iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei Paesi dell'Unione europea; fermo rimanendo, per tutti, l'obbligo dell'iscrizione all'albo in Italia, ovvero l'obbligo di aver avviato l'iter per tale iscrizione prima dell'assunzione in servizio, cosi' come previsto dalla normativa vigente. I requisiti richiesti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso.
Art. 3 Termini e modalita' di presentazione della domanda Il presente bando sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Sara' altresi' consultabile sul Portale «inPA» - disponibile all'indirizzo internet: https://www.inpa.gov.it/ - e sul sito ufficiale del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. La domanda puo' essere presentata a decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione del bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Il candidato dovra' inviare la domanda di ammissione al concorso esclusivamente per via telematica, autenticandosi con SPID/CIE/CNS/eIDAS, compilando il format di candidatura sul portale «inPA» raggiungibile dalla rete internet all'indirizzo: «https://www.inpa.gov.it» - previa registrazione del candidato sullo stesso portale. Per la partecipazione al concorso il candidato deve essere in possesso di un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) a lui intestato. La registrazione, la compilazione e l'invio on-line della domanda devono essere completati entro le ore 23,59 del trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Tale termine e' perentorio e sono accettate esclusivamente e indifferibilmente le domande inviate prima dello spirare dello stesso. Qualora la scadenza coincida con un giorno festivo, il termine e' prorogato alle ore 23,59 (ora italiana) del primo giorno seguente non festivo. La data di presentazione on-line della domanda di partecipazione al concorso e' certificata e comprovata da apposita ricevuta scaricabile, al termine della procedura di invio, dal portale inPA che, allo scadere del suddetto termine ultimo per la presentazione della domanda, non permette piu', improrogabilmente, l'accesso alla procedura di candidatura e l'invio della domanda di partecipazione. Ai fini della partecipazione al concorso, in caso di piu' invii della domanda di partecipazione, si terra' conto unicamente della domanda di partecipazione inviata cronologicamente per ultima, intendendosi le precedenti integralmente e definitivamente revocate e private d'effetto. Per le richieste di assistenza di tipo informatico legate alla domanda di partecipazione i candidati devono utilizzare, esclusivamente e previa lettura delle eventuali FAQ, l'apposito form di assistenza presente sul portale «inPA». Non e' garantita la soddisfazione entro il termine di scadenza previsto per l'invio della domanda di partecipazione delle richieste inviate nei tre giorni antecedenti il medesimo termine. Le richieste pervenute in modalita' differenti da quelle sopra indicate non possono essere prese in considerazione. Non sono valide le domande di partecipazione al concorso incomplete, irregolari ovvero presentate con modalita' e/o tempistiche diverse da quelle previste dal presente bando e, in particolare, quelle per le quali non sia stata effettuata la procedura di compilazione e invio on-line. La presentazione o l'invio delle domande di partecipazione con modalita' diverse da quelle sopra indicate comporta l'esclusione dalla procedura concorsuale.
Art. 4 Contenuto della domanda Nella domanda il candidato deve dichiarare, sotto la propria responsabilita' e consapevole delle conseguenze derivanti da dichiarazioni mendaci ai sensi dell'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, quanto segue: a) il cognome e nome, la data, il luogo di nascita e l'eventuale Stato estero di nascita, nonche' il codice fiscale; b) l'indirizzo di residenza, con l'esatta indicazione del codice di avviamento postale, nonche' il recapito telefonico e il recapito di posta elettronica certificata personale presso cui chiedono di ricevere le comunicazioni relative al concorso, con l'impegno di far conoscere tempestivamente le eventuali variazioni; c) il possesso della cittadinanza italiana, ovvero della cittadinanza di uno degli stati membri dell'Unione europea, ovvero dichiarazione attestante le condizioni di cui all'art. 7 della legge 6 agosto 2013, n. 97; d) il comune di iscrizione nelle liste elettorali ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime; e) il godimento dei diritti civili e politici; f) l'idoneita' fisica all'impiego; g) di aver prestato servizio e/o essere in servizio presso uffici pubblici; h) di non aver riportato condanne penali con sentenza passata in giudicato per reati che costituiscono un impedimento all'assunzione presso una pubblica amministrazione e di non avere in corso procedimenti penali, ne' procedimenti amministrativi per l'applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione, nonche' precedenti penali a proprio carico iscrivibili nel casellario giudiziale, ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313. In caso contrario, devono essere indicate le condanne e i procedimenti a carico ed ogni eventuale precedente penale, precisando la data del provvedimento e l'autorita' giudiziaria che lo ha emanato ovvero quella presso la quale penda un eventuale procedimento penale; i) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento e di non essere stato licenziato da altro impiego statale ai sensi della normativa vigente per aver conseguito l'impiego mediante produzione di documenti falsi e, comunque, con mezzi fraudolenti, ovvero per aver sottoscritto il contratto individuale di lavoro a seguito della presentazione di documenti falsi. In caso contrario il candidato deve indicare la causa di risoluzione del rapporto d'impiego; l) la posizione regolare nei confronti del servizio di leva, per i cittadini soggetti a tale obbligo; m) il possesso dei titoli di studio richiesti quali requisiti di ammissione, con l'indicazione della data di conseguimento, della sede e della denominazione completa dell'istituto o degli istituti in cui i titoli stessi sono stati conseguiti (per i titoli di studio conseguiti all'estero, indicare anche gli estremi del provvedimento di dichiarazione dell'equivalenza ovvero della relativa istanza); n) l'iscrizione all'albo professionale dei chimici (sezione A o sezione B) o dei tecnologi alimentari; o) l'eventuale possesso dei titoli di riserva di cui all'art. 1 del bando; p) per i candidati di cui all'art. 1, aventi diritto alla riserva del 20% dei posti, l'inquadramento nel ruolo dell'ICQRF nei profili professionali della prima area funzionale o di quelli di livello retributivo iniziale (F1 o F2) della seconda area funzionale, in possesso del titolo di studio di cui all'art. 2, lettera a), requisiti specifici del bando; q) l'eventuale possesso di titoli previsti dall'art. 5, commi 4 e 5, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, che, a parita' di merito o a parita' di merito e titoli, danno luogo a preferenza. Tali titoli, qualora non espressamente dichiarati nella domanda di ammissione, non saranno presi in considerazione in sede di formazione della graduatoria finale; r) di esprimere il consenso al trattamento dei dati personali per le finalita' e con le modalita' di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni, e del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016 (GDPR). Il trattamento riguarda anche le categorie particolari di dati personali e i dati personali relativi a condanne penali e reati di cui agli articoli 9 e 10 del GDPR; s) l'eventuale condizione di portatore di handicap in apposito spazio disponibile sul format elettronico, la richiesta di ausili e/o tempi aggiuntivi in funzione della propria necessita' che andra' opportunamente documentata ed esplicitata con apposita dichiarazione resa dalla commissione medico-legale dell'ASL di riferimento o da equivalente struttura pubblica. La concessione e l'assegnazione di ausili e/o tempi aggiuntivi sara' determinata a insindacabile giudizio della commissione esaminatrice, sulla scorta della documentazione esibita e dell'esame obiettivo di ogni specifico caso. In ogni caso, i tempi aggiuntivi non eccederanno il 50% del tempo assegnato per la prova. Tutta la documentazione di supporto alla dichiarazione resa dovra' essere caricata sul portale «inPA» durante la fase di inoltro candidatura quando richiesto, i file dovranno essere in formato PDF. Il mancato inoltro di tale documentazione non consentira' al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali di fornire adeguatamente l'assistenza richiesta. t) l'eventuale condizione di soggetto con diagnosi di disturbi specifici di apprendimento (DSA) in apposito spazio disponibile sul format elettronico, della misura dispensativa, dello strumento compensativo e/o dei tempi aggiuntivi necessari in funzione della propria esigenza che dovra' essere opportunamente documentata ed esplicitata con apposita dichiarazione resa dalla commissione medico-legale dell'ASL di riferimento o da equivalente struttura pubblica. L'adozione delle richiamate misure sara' determinata a insindacabile giudizio della commissione esaminatrice, sulla scorta della documentazione esibita e comunque nell'ambito delle modalita' individuate dal decreto ministeriale 11 novembre 2021. In ogni caso, i tempi aggiuntivi non eccederanno il 50% del tempo assegnato per la prova. Tutta la documentazione di supporto alla dichiarazione resa dovra' essere caricata sul portale «inPA» durante la fase di inoltro candidatura quando richiesto, i file dovranno essere in formato PDF. Il mancato inoltro di tale documentazione non consentira' al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali di fornire adeguatamente l'assistenza richiesta. E' fatto comunque salvo il requisito dell'idoneita' fisica di cui all'art. 4, lettera f). Eventuali gravi limitazioni fisiche, sopravvenute successivamente alla data di scadenza prevista al punto precedente, che potrebbero prevedere la concessione di ausili e/o tempi aggiuntivi, dovranno essere documentate con certificazione medica, che sara' valutata dalla commissione esaminatrice, la cui decisione, sulla scorta della documentazione sanitaria che consenta di quantificare il tempo aggiuntivo ritenuto necessario, resta insindacabile e inoppugnabile. Le domande prive degli elementi indicati nel presente articolo saranno escluse. A norma dell'art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, il Ministero potra' effettuare, in qualunque momento, idonei controlli, anche a campione, sulla veridicita' delle dichiarazioni sostitutive con le conseguenze di cui ai successivi articoli 75 e 76, in caso di dichiarazioni non veritiere o mendaci.
Art. 5 Ammissione al concorso I candidati sono ammessi al concorso con riserva di accertamento del possesso dei requisiti di ammissione. In caso di carenza degli stessi, nonche' per l'eventuale mancata osservanza dei termini perentori stabiliti nel presente bando, l'amministrazione dispone in qualsiasi momento, anche successivamente all'eventuale stipula del contratto individuale di lavoro, l'esclusione dalla procedura concorsuale. L'eventuale esclusione dal concorso verra' comunicata agli interessati con provvedimento motivato.
Art. 6 Commissione esaminatrice Con successivo provvedimento del direttore generale degli affari generali, delle risorse umane e strumentali e per i rapporti con le regioni e gli enti territoriali sara' nominata la commissione esaminatrice composta da tre esperti nelle materie oggetto del concorso secondo quanto previsto dall'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 487/1994, garantendo il rispetto delle situazioni di incompatibilita', prevenzione del fenomeno della corruzione e pari opportunita' previste dagli articoli 35, 35-bis e 57 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Il Presidente e i membri della commissione potranno essere scelti anche tra il personale in quiescenza da non piu' di quattro anni dalla data di pubblicazione del presente bando. Le funzioni di segretario saranno svolte da un funzionario della terza area funzionale in servizio presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. Alla commissione potranno essere aggregati membri aggiunti di comprovata esperienza nella lingua inglese e nell'informatica. La commissione esaminatrice stabilisce preventivamente i criteri di valutazione delle prove concorsuali da formalizzare nei relativi verbali. La commissione esaminatrice potra' svolgere i propri lavori in modalita' telematica e/o mediante strumenti di videoconferenza, garantendo comunque la sicurezza e la tracciabilita' delle comunicazioni.
Art. 7 Prove d'esame Le prove del concorso consistono in una prova scritta a contenuto teorico-pratico e in una prova orale. Le prove sono valutate in centesimi e si intendono superate con un punteggio non inferiore a settanta centesimi. Alla prova orale sono ammessi i candidati che avranno riportato nella prova scritta una votazione minima di 70/100. I candidati ammessi alla prova orale sono avvertiti almeno venti giorni prima della data fissata per sostenere le prove stesse. Ai medesimi e' contemporaneamente comunicato il voto riportato nella prova scritta. La votazione complessiva e' determinata dalla somma dei voti riportati nella prova scritta e nella prova orale. Eventuali indicazioni specifiche in ordine alle prove sono definite dalla commissione esaminatrice e comunicate attraverso il sito internet del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.
Art. 8 Prova scritta La prova scritta consistera' nella somministrazione di test a contenuto teorico-pratico, con risposte a scelta multipla, e vertera' sui seguenti argomenti: a) chimica analitica generale, organica ed inorganica; b) chimica degli alimenti e di sostanze di uso agrario. La durata della prova e il numero dei quesiti sono stabiliti dalla commissione esaminatrice. Verra' attribuito il punteggio pari a 2 per ogni risposta esatta, il punteggio pari a -0,75 per ogni risposta errata, e un punteggio pari a 0 per la mancata risposta. Accedono alla prova orale i candidati che avranno conseguito la votazione minima di 70/100. La prova scritta si svolgera' esclusivamente mediante l'utilizzo di strumentazione informatica e di tecnologia digitale, anche in sessioni consecutive non contestuali, assicurando comunque la trasparenza e l'omogeneita' delle prove somministrate in modo da garantire il medesimo grado di selettivita' tra tutti i partecipanti. La correzione della prova da parte della commissione potra' avvenire con l'utilizzo di strumenti digitali e con modalita' che assicurino in ogni caso l'anonimato del candidato. Con avviso da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» e sul sito internet del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali nella sezione «Concorsi», e' reso noto il giorno e l'ora di svolgimento della prova scritta. Parimenti sul sito internet del Ministero nella sezione «Concorsi» e' pubblicato l'elenco dei candidati ammessi alle prove scritte. La pubblicazione di tale avviso e di tale elenco ha valore di notifica a tutti gli effetti. L'esatta ubicazione della sede della prova scritta e le ulteriori istruzioni operative sono comunicate almeno quindici giorni prima della data di svolgimento delle prove tramite avviso pubblicato sul sito internet del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali nella sezione «Concorsi». Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti. I candidati che non si presenteranno a sostenere la prova scritta nei giorni e nella sede stabilita, qualunque sia la motivazione, saranno esclusi dalla procedura. I candidati si devono presentare nella sede d'esame muniti di un documento di riconoscimento in corso di validita' e del codice fiscale. La mancata presentazione nel giorno, ora e sede stabiliti, a qualsiasi causa dovuta, comporta l'esclusione dal concorso. Qualora, per cause di forza maggiore sopravvenute, non sia possibile l'espletamento delle prove scritte nelle giornate programmate, ne viene stabilito il rinvio con comunicazione, anche in forma orale, ai candidati presenti. Durante la prova, i candidati non possono disporre di pubblicazioni, raccolte normative, vocabolari, testi, appunti di qualsiasi natura e telefoni cellulari o altri dispositivi idonei alla memorizzazione o trasmissione dati o allo svolgimento di calcoli matematici. In caso di violazione di tali disposizioni la commissione esaminatrice dispone l'immediata esclusione dal concorso. Il punteggio e' tempestivamente pubblicato sul sito internet del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, nella sezione «Concorsi».
Art. 9 Prova orale Saranno ammessi alla prova orale tutti i candidati che abbiano conseguito nella prova scritta il punteggio minimo di 70/100. La sede, il giorno e l'ora di svolgimento della prova orale saranno pubblicati sul sito internet del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e comunicati tramite PEC, almeno venti giorni prima della data della prova stessa. Il candidato che non si presenta nel giorno, luogo ed ora stabiliti senza giustificato motivo e' escluso dal concorso. La prova orale, volta ad accertare la preparazione professionale del candidato, consiste in: 1) un colloquio sugli argomenti delle prove scritte e sui seguenti: tecnologie alimentari; analisi chimica strumentale; normativa nazionale e dell'Unione europea relativa ai prodotti agroalimentari ed alle sostanze di uso agrario, con particolare riferimento a leggi e regolamenti in materia di etichettatura dei prodotti agroalimentari, sui regimi di qualita' dei prodotti agricoli e alimentari nonche' delle norme relative alle produzioni da agricoltura biologica ed agli organismi geneticamente modificati; normativa nazionale e comunitaria relativa ai prodotti agroalimentari ed alle sostanze di uso agrario, con particolare riferimento a leggi e regolamenti comunitari in materia di indicazioni geografiche, denominazioni di origine, attestati di specificita', nonche' delle norme relative alle produzioni da agricoltura biologica ed agli organismi geneticamente modificati; elementi di diritto penale, limitatamente ai reati alimentari; elementi di diritto processuale penale, limitatamente all'attivita' ed ai poteri degli organi di polizia giudiziaria; elementi di diritto amministrativo; nozioni generali sui sistemi di gestione per la qualita' dei laboratori di prova e di taratura secondo la norma SO/IEC 17025; nozioni generali in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro; organizzazione e funzioni dell'Ispettorato centrale della tutela della qualita' e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari. 2) Nell'ambito della prova orale sara' accertata la conoscenza della lingua inglese tramite la lettura, la traduzione di testi e/o la conversazione in tale lingua; sara' inoltre accertata la conoscenza dell'utilizzo del personal computer e dei software applicativi piu' diffusi. La commissione assegna alla prova orale un punteggio massimo complessivo di 100 punti. La prova e' superata dai candidati che conseguono un punteggio non inferiore a 70 punti. Potranno essere adottate, a tutela della salute, specifiche misure di sicurezza anti-contagio durante lo svolgimento delle prove al cui rispetto sono tenuti tutti i candidati. Le sedute della prova orale sono pubbliche. Al termine di ogni seduta, la commissione esaminatrice forma l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione del voto da ciascuno riportato, che, sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione, e' affisso nel medesimo giorno nell'albo della sede d'esame. Per sostenere le prove i candidati devono essere muniti di un documento di riconoscimento in corso di validita', tra quelli previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Con avviso da pubblicarsi sul sito internet del Ministero almeno venti giorni prima dell'inizio della prova orale e' resa nota la sede, la data e l'ora di svolgimento della prova stessa. La pubblicazione di tale avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti. I candidati ammessi alla prova orale ricevono comunicazione, esclusivamente a mezzo di posta elettronica all'indirizzo indicato nella domanda di partecipazione al concorso, del voto conseguito nelle prove scritte. I candidati che abbiano superato la prova orale e che intendano far valere i titoli di preferenza e/o riserva previsti dalla legge, gia' dichiarati nella domanda e posseduti alla data di scadenza del bando, dovranno far pervenire alla Direzione generale degli affari generali, delle risorse umane e strumentali e per i rapporti con le regioni e gli enti territoriali, all'indirizzo pec seam4@pec.politicheagricole.gov.it entro il termine perentorio di quindici giorni decorrenti dal giorno successivo a quello in cui hanno sostenuto la prova orale, i relativi documenti in carta semplice ovvero le dichiarazioni sostitutive secondo quanto previsto dagli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. I documenti o le dichiarazioni sostitutive dovranno indicare il possesso del requisito alla data di scadenza del bando della procedura concorsuale. La mancata presentazione nel termine come sopra stabilito dei documenti o delle relative dichiarazioni sostitutive comprovanti il possesso dei titoli di preferenza e/o riserva, comporta l'esclusione dai benefici derivanti dai titoli stessi. Fara' fede la data di arrivo all'indirizzo Pec alla Direzione generale degli affari generali, delle risorse umane e strumentali e per i rapporti con le regioni e gli enti territoriali.
Art. 10 Valutazione dei titoli La valutazione dei titoli e' effettuata dalla commissione esaminatrice dopo lo svolgimento della prova orale nei confronti dei candidati che hanno superato la stessa. Resta fermo che i titoli non espressamente dichiarati nella domanda di ammissione alle prove concorsuali non sono presi in considerazione. Tutti i titoli di cui il candidato richiede la valutazione devono essere posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda di cui al presente bando. La commissione esaminatrice valuta solo valutati solo i titoli inseriti negli appositi spazi della domanda di partecipazione al concorso e completi di tutte le informazioni necessarie per la valutazione. I titoli valutabili, ai fini della stesura della graduatoria di merito, non potranno superare il valore massimo complessivo di punti 30. Per la valutazione dei titoli, la commissione esaminatrice attribuisce i seguenti punteggi: a) laurea specialistica, laurea magistrale e diploma di laurea vecchio ordinamento di cui ai requisiti specifici dell'art. 2, punti 2; b) master universitari di primo livello, per il cui accesso sia stato richiesto uno dei titoli di studio universitari, o titoli equipollenti, previsti per l'ammissione al concorso, punti 3; c) master universitari di secondo livello, per il cui accesso sia stato richiesto uno dei titoli di studio universitari, o titoli equipollenti, previsti per l'ammissione al concorso, punti 5; c) diploma di specializzazione (DS), per il cui accesso sia stato richiesto uno dei titoli di studio universitari, o titoli equipollenti, previsti per l'ammissione al concorso, punti 8; d) dottorato (D) per il cui accesso sia stato richiesto uno dei titoli di studio universitari, o titoli equipollenti, previsti per l'ammissione al concorso, punti 12. I titoli di cui al presente articolo sono valutabili esclusivamente se conseguiti o svolti presso le istituzioni universitarie pubbliche, le universita' non statali legalmente riconosciute, nonche' le istituzioni formative pubbliche o private, autorizzate e/o accreditate dal Ministero dell'istruzione, universita' e ricerca, costituite anche in consorzio, fermo restando quanto previsto dall'art. 38 del predetto decreto legislativo n. 165 del 2001. I criteri di valutazione relativi ai titoli di cui alla presente disposizione sono la durata dei corsi, la votazione finale conseguita, il livello di attinenza con le materie delle prove d'esame.
Art. 11 Preferenze e precedenze A parita' di merito, ai sensi dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 487/1994, sono preferiti: 1) gli insigniti di medaglia al valor militare; 2) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti; 3) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra; 4) i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e privato; 5) gli orfani di guerra; 6) gli orfani dei caduti per fatto di guerra; 7) gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato; 8) i feriti in combattimento; 9) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, nonche' i capi di famiglia numerosa; 10) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti; 11) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra; 12) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore pubblico e privato; 13) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti di guerra; 14) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di guerra; 15) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio nel settore pubblico o privato; 16) coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti; 17) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno nell'amministrazione che ha indetto il concorso; 18) i coniugati e i non coniugati con riguardo al numero dei figli a carico; 19) gli invalidi ed i mutilati civili; 20) militari volontari delle Forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma. A parita' di merito e di titoli ai sensi dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 487/1994, la preferenza e' determinata: 1) dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto che il candidato sia coniugato o meno; 2) dall'aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni pubbliche. Se, a conclusione delle operazioni di valutazione dei titoli preferenziali, due o piu' candidati si collocano in pari posizione, e' preferito il candidato piu' giovane d'eta' ai sensi dell'art. 2, comma 9, della legge 16 giugno 1998, n. 191, che ha modificato l'art. 3, comma 7, della legge 15 maggio 1997 n. 127. I candidati che abbiano superato la prova orale e che intendano far valere i titoli di preferenza e/o riserva previsti dalla legge, gia' dichiarati nella domanda e posseduti alla data di scadenza del bando, dovranno far pervenire alla Direzione generale degli affari generali, delle risorse umane e strumentali e per i rapporti con le regioni e gli enti territoriali, all'indirizzo Pec seam4@pec.politicheagricole.gov.it entro il termine perentorio di quindici giorni decorrenti dal giorno successivo a quello in cui hanno sostenuto la prova orale, i relativi documenti in carta semplice ovvero le dichiarazioni sostitutive secondo quanto previsto dagli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. I documenti o le dichiarazioni sostitutive dovranno indicare il possesso del requisito alla data di scadenza del bando della procedura concorsuale. La mancata presentazione nel termine come sopra stabilito dei documenti o delle relative dichiarazioni sostitutive comprovanti il possesso dei titoli di preferenza e/o riserva, comporta l'esclusione dai benefici derivanti dai titoli stessi. Fara' fede la data di arrivo all'indirizzo Pec alla Direzione generale degli affari generali, delle risorse umane e strumentali e per i rapporti con le regioni e gli enti territoriali.
Art. 12 Graduatorie finali Espletate le prove del concorso, la commissione esaminatrice, forma la graduatoria di merito sulla base del punteggio complessivo ottenuto da ciascun candidato, costituito dalla somma del voto riportato nella prova scritta, dal punteggio dei titoli, previa verifica della inerenza degli stessi, e dal voto riportato nella prova orale fino ad un totale massimo di punti 228. A seguito della verifica formale, da parte della Direzione generale degli affari generali, delle risorse umane e strumentali e per i rapporti con le regioni e gli enti territoriali del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, della veridicita' delle dichiarazioni sostitutive della documentazione presentata da parte dei candidati nonche' dei titoli di studio dichiarati sara' redatta la graduatoria finale e quella specifica dei vincitori. In caso di parita' di punteggio si applicano le disposizioni previste dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 487/1994 e successive modificazioni ed integrazioni. Qualora, a conclusione delle operazioni di valutazione dei titoli preferenziali, due o piu' candidati si collocano in pari posizione, e' preferito il candidato piu' giovane d'eta' ai sensi dell'art. 2, comma 9, della legge 16 giugno 1998, n. 191, che ha modificato l'art. 3, comma 7, della legge 15 maggio 1997 n. 127. La graduatoria di cui sopra e' approvata con decreto del direttore generale della Direzione generale degli affari generali, delle risorse umane e strumentali e per i rapporti con le regioni e gli enti territoriali del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e pubblicata sul sito del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali nella sezione «Concorsi». Di tale pubblicazione e' dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - decorrono i termini per le eventuali impugnative. La graduatoria finale, ai sensi dell'art. 35, comma 5-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni, rimane efficace per un termine di due anni dalla data di approvazione.
Art. 13 Presentazione dei documenti da parte dei vincitori e assunzione in servizio L'utile collocazione nella graduatoria dei vincitori del concorso non costituisce garanzia dell'assunzione. La costituzione del rapporto di lavoro avviene nel rispetto dei vincoli assunzionali previsti dal legislatore. L'amministrazione, prima della sottoscrizione del contratto da parte dei candidati dichiarati vincitori, si riserva di procedere, ai sensi dell'art. 41, comma 2-bis, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, all'accertamento, mediante visita medica preventiva, dell'idoneita' fisica allo svolgimento delle mansioni proprie del profilo professionale di assistente di laboratorio dell'Ispettorato centrale della tutela della qualita' e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari di cui all'allegato al contratto collettivo nazionale integrativo 2006-2009 del personale non dirigenziale del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (vedasi link di seguito riportato): https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDP agina/6246 Il candidato dichiarato vincitore del concorso, in regola con la prescritta documentazione, e' invitato a stipulare un contratto individuale di lavoro, finalizzato all'instaurazione di un rapporto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato nel profilo professionale di assistente di laboratorio, nell'area seconda, fascia retributiva F2, nel ruolo del Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualita' e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. Gli aventi titolo all'immissione in ruolo sono tenuti a presentare i documenti di rito richiesti per la stipula del contratto a tempo indeterminato. Ai sensi dell'art. 15 della legge 12 novembre 2011, n. 183, i certificati e gli atti di notorieta' rilasciati dalle pubbliche amministrazioni sono sostituiti dalle dichiarazioni previste dagli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Sono confermate le eccezioni e le deroghe in materia di presentazione dei documenti di rito, previste dalle disposizioni vigenti a favore di particolari categorie. Il trattamento giuridico ed economico del rapporto di lavoro e' disciplinato dai contratti nazionali del lavoro del comparto Ministeri, nonche' dal CCNL del comparto Funzioni centrali 2019-2021 (ex comparto Ministeri), sottoscritto il 9 maggio 2022. Se l'avente titolo, senza giustificato motivo, non assume servizio entro il termine stabilito, decade dall'assunzione. In tal caso subentra il primo candidato in posizione utile secondo l'ordine di graduatoria. I vincitori sono sottoposti, per la conferma in ruolo, al periodo di prova ai sensi del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro. Sono esonerati dal periodo di prova i soggetti che lo abbiano gia' superato nel medesimo profilo professionale oppure in corrispondente profilo di altra amministrazione pubblica, anche di diverso comparto. Ai sensi dell'art. 35, comma 5-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, i vincitori devono permanere nella sede di prima assegnazione per un periodo non inferiore a cinque anni.
Art. 14 Accesso agli atti del concorso Ai sensi dell'art. 24, comma 6, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e conformemente a quanto previsto dall'art. 3 del decreto ministeriale 10 gennaio 1996, n. 60, l'accesso alla documentazione attinente ai lavori concorsuali e' consentito in relazione alla conclusione delle varie fasi del procedimento, ai cui fini gli atti stessi sono preordinati. Fino a quando la procedura concorsuale non sia conclusa, l'accesso e' limitato ai soli atti che riguardino direttamente il richiedente, con esclusione degli atti relativi ad altri concorrenti. L'amministrazione puo' disporre il differimento dell'accesso al fine di assicurare la riservatezza dei lavori della commissione, la tutela dell'anonimato e la speditezza delle operazioni concorsuali.
Art. 15 Informativa sul trattamento dei dati personali Il titolare del trattamento dei dati e' il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali con sede legale in Roma, via XX Settembre n. 20 - 00187 - Roma. Il responsabile della protezione dei dati (RDP) e' raggiungibile al seguente indirizzo: Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, via XX Settembre n. 20 - 00187 - Roma, e-mail: rpd@politicheagricole.it I dati personali forniti dai candidati in sede di partecipazione al concorso o comunque acquisiti a tal fine, sono raccolti e conservati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e possono essere trattati anche con l'utilizzo di procedure anche automatizzate, ai soli fini dell'espletamento di tutte le fasi della procedura concorsuale oltre che, successivamente all'eventuale instaurazione del rapporto di lavoro, per la gestione del rapporto di impiego. Il conferimento di tali dati e' da considerarsi obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione e la loro mancata comunicazione comporta l'esclusione dal concorso. Il trattamento dei dati personali e' realizzato con modalita' elettroniche e cartacee, mediante operazioni di raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, estrazione, utilizzo, comunicazione, cancellazione e distruzione dati. Il trattamento dei dati e' svolto dai soggetti autorizzati dal titolare e individuati dal designato dallo stesso, nonche', dai soggetti che operano per conto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali in qualita' di responsabili del trattamento ai sensi dell'art. 28 del regolamento (UE) n. 2016/679 e che agiscono sulla base di specifiche istruzioni fornite dal titolare in ordine alle finalita' e modalita' del trattamento medesimo. I dati potranno essere comunicati, nel rispetto della normativa vigente, esclusivamente alle amministrazioni pubbliche interessate alla posizione giuridico-economica del dipendente, nonche', a organismi di vigilanza, autorita' giudiziarie e a quei soggetti per i quali la comunicazione e' obbligatoria per legge. I dati personali saranno conservati per il tempo strettamente necessario all'espletamento di tutte le fasi della procedura concorsuale e per la gestione di eventuali controversie o, nel caso di assunzione, per il tempo previsto dalla normativa vigente in tema di conservazione del fascicolo personale. Gli interessati hanno il diritto di ottenere dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, nei casi previsti, l'accesso ai propri dati personali, la rettifica o la cancellazione degli stessi, la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (art. 15 e seguenti del regolamento UE n. 2016/679), presentando istanza al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali al direttore generale degli affari generali, delle risorse umane e dei rapporti con le regioni e gli enti territoriali designato ai sensi dell'art. 2-quaterdecies del decreto legislativo n. 196/2003, all'indirizzo Pec seam.direzione@pec.politicheagricole.gov.it Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti avvenga in violazione di quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679, hanno il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, come previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso, o di adire le vie legali nelle opportune sedi giudiziarie, ai sensi dell'art. 79 del Regolamento medesimo.
Art. 16 Norme di salvaguardia Per quanto non previsto dal presente bando, si applicano le disposizioni di cui al Testo unico e le altre disposizioni sullo svolgimento dei concorsi ordinari per l'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni, in quanto compatibili, nonche' quelle previste dal vigente C.C.N.L. del personale del comparto funzioni centrali 2019-2021 (ex comparto Ministeri). Il presente bando sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Avverso il presente bando di concorso e' proponibile ricorso giurisdizionale al competente Tribunale amministrativo regionale entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni della stessa data. Resta ferma la facolta' dell'amministrazione di disporre con provvedimento motivato, in qualsiasi momento della procedura concorsuale, l'esclusione del concorso, per difetto dei prescritti requisiti, per la mancata o incompleta presentazione della documentazione prevista o in esito alle verifiche richieste dalla medesima procedura concorsuale, nonche' di non procedere all'assunzione o di revocare la medesima, in caso di accertata mancanza, originaria o sopravvenuta, dei requisiti richiesti per la partecipazione al concorso. L'amministrazione si riserva inoltre, la facolta' di annullare o revocare il presente bando di concorso, sospendere o rinviare lo svolgimento dello stesso, anche per cause operative o tecniche non prevedibili, nonche' le connesse attivita' di assunzione; sospendere l'assunzione dei vincitori in ragioni di esigenze attualmente non valutabili, ne' prevedibili, anche in applicazione di disposizioni di contenimento della spesa pubblica che impedissero, in tutto o in parte, o imponessero di differire o ritardare assunzioni di personale. Roma, 4 ottobre 2022 Il direttore generale: Pruneddu