Concorso per 20 funzionari (lazio) PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

I testi riportati sono gratuiti e non hanno carattere di ufficialità: ai sensi di legge l'unico testo definitivo, che prevale in caso di discordanza, è quello pubblicato a mezzo stampa.

Concorso

Attenzione, il bando selezionato non è attivo, poichè è scaduto il termine per la presentazione della domanda


Tipologia Concorso
Tipologia Contratto Assunzione
Posti 20
Fonte: Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana N. 96 del 06-12-2022
Sintesi: PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI CONCORSO (Scad. 05-01-2023) Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di venti posti di funzionario, vari profili a tempo indeterminato, per l'Autorita' nazionale anticorruzion ...
Ente: PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Regione: LAZIO
Provincia: ROMA
Comune: ROMA
Data di inserimento: 06-12-2022
Data Scadenza bando 05-01-2023
Condividi Invia tramite Whatsapp

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

CONCORSO (Scad. 05-01-2023)

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di venti posti di funzionario, vari profili a tempo indeterminato, per l'Autorita' nazionale anticorruzione.

 
 
                        LA COMMISSIONE RIPAM 
 
    Visto il decreto legislativo del 30 marzo 2001,  n.  165  recante
«Norme generali sull'ordinamento del  lavoro  alle  dipendenze  delle
amministrazioni pubbliche» in quanto compatibile; 
    Visto il decreto-legge 24 giugno  2014,  n.  90,  convertito  con
modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014,  n.  114  recante  «Misure
urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e  per
l'efficienza degli uffici giudiziari» e  in  particolare  l'art.  19,
comma 2; 
    Visto il decreto-legge 24 aprile  2017,  n.  50,  convertito  con
modificazione dalla legge n. 96 del 21 giugno 2017, e in  particolare
l'art. 52-quater; 
    Visto il regolamento sull'ordinamento giuridico ed economico  del
personale  dell'Autorita'  nazionale  anticorruzione,  approvato  dal
Consiglio nell'adunanza del  9  gennaio  2019  e  modificato  con  le
delibere n. 303 del 3 aprile 2019 e n. 1194 del 18 dicembre  2019,  e
in particolare l'art. 29; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994 n.
487,  concernente  «Regolamento  recante  norme   sull'accesso   agli
impieghi  nelle  pubbliche  amministrazioni   e   le   modalita'   di
svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre  forme  di
assunzione nei pubblici impieghi»; 
    Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127 recante «Misure urgenti per
lo snellimento dell'attivita' amministrativa e  dei  procedimenti  di
decisione e di controllo» e, in particolare, l'art. 3, comma  7,  che
preferisce il candidato piu' giovane di eta' in caso  di  parita'  di
punteggio a conclusione delle operazioni di valutazione dei titoli  e
delle prove di esame; 
    Visto il decreto legislativo del 27 ottobre 2009, n. 150  recante
«Attuazione  della  legge  4  marzo  2009,  n.  15,  in  materia   di
ottimizzazione  della  produttivita'  del  lavoro   pubblico   e   di
efficienza  e  trasparenza  delle  pubbliche  amministrazioni»,  come
modificato dal decreto-legge 30 aprile 2022, n.  36,  convertito  con
modificazioni dalla legge 29 giugno 2022, n. 79; 
    Visto il decreto-legge 31 agosto 2013,  n.  101,  convertito  con
modificazioni  dalla  legge  30  ottobre   2013,   n.   125   recante
«Disposizioni  urgenti  per  il   perseguimento   di   obiettivi   di
razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni»; 
    Vista la legge 19 giugno 2019, n. 56 recante «Interventi  per  la
concretezza  delle  azioni  delle  pubbliche  amministrazioni  e   la
prevenzione dell'assenteismo»; 
    Visto il decreto-legge 19 maggio  2020,  n.  34  recante  «Misure
urgenti in materia di salute e sostegno  al  lavoro  e  all'economia,
nonche' di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da
COVID-19», convertito con modificazioni dalla legge 7 luglio 2020, n.
77; 
    Visto il decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36 recante «Misure  per
l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza  in  materia
di pubblica amministrazione e universita' e ricerca», convertito  con
modificazioni dalla legge 29 giugno 2022, n. 79; 
    Visto, in particolare l'art. 2  comma  7,  del  decreto-legge  30
aprile 2022,  n.  36  secondo  cui  i  componenti  delle  commissioni
esaminatrici  dei  concorsi  pubblici  svolti  secondo  le  modalita'
previste dall'art. 4, comma 3-quinquies, del decreto-legge 31  agosto
2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge  30  ottobre
2013, n. 125, sono individuati attraverso il portale di cui  all'art.
35-ter del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001; 
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  28  dicembre
2000, n. 445 recante il «Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa»; 
    Vista la legge 7 agosto 1990, n.  241  recante  «Nuove  norme  in
materia di procedimento amministrativo e di  diritto  di  accesso  ai
documenti amministrativi»; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile  2006,
n. 184, concernente «Regolamento recante  disciplina  in  materia  di
accesso ai documenti amministrativi»; 
    Visto il  decreto  legislativo  14  marzo  2013,  n.  33  recante
«Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e
gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni
da parte delle pubbliche amministrazioni»; 
    Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190 recante «Disposizioni  per
la prevenzione e la repressione della corruzione  e  dell'illegalita'
nella pubblica amministrazione»; 
    Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 recante  «Codice
dell'amministrazione digitale»; 
    Visti i decreti legislativi 9  luglio  2003,  n.  215  e  n.  216
recanti, rispettivamente, «Attuazione della direttiva 2000/43/CE  per
la parita' di trattamento tra  le  persone,  indipendentemente  dalla
razza e dall'origine etnica» e «Attuazione della direttiva 2000/78/CE
per la  parita'  di  trattamento  in  materia  di  occupazione  e  di
condizioni di lavoro»; 
    Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 «Codice delle
pari opportunita' tra uomo e donna, a norma dell'art. 6 della legge 8
novembre 2005, n. 246»; 
    Visto il decreto legislativo 25 gennaio 2010,  n.  5  concernente
«Attuazione della direttiva 2006/54/CE relativa  al  principio  delle
pari opportunita' e della parita' di trattamento fra uomini  e  donne
in materia di occupazione e impiego»; 
    Visto il decreto del Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  7
febbraio 1994, n. 174 recante «Regolamento recante norme sull'accesso
dei cittadini degli Stati membri  dell'Unione  europea  ai  posti  di
lavoro presso le amministrazioni pubbliche»; 
    Vista la legge 19 novembre 1990, n.  34  recante  «Riforma  degli
ordinamenti didattici universitari»; 
    Visto  il  decreto  3  novembre  1999,  n.   509   del   Ministro
dell'istruzione,  dell'universita'  e  della  ricerca  scientifica  e
tecnologica  denominato  «Regolamento   recante   norme   concernenti
l'autonomia didattica degli Atenei»; 
    Visto  il  decreto  22  ottobre  2004,  n.   270   del   Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca recante  «Modifiche
al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica  degli
Atenei, approvato con decreto ministeriale 3 novembre  1999,  n.  509
del  Ministro  dell'universita'  e  della   ricerca   scientifica   e
tecnologica»; 
    Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca 9 luglio 2009 in materia di equiparazioni  tra  diplomi
di lauree di vecchio ordinamento (DL), lauree specialistiche (LS)  ex
decreto n. 509/1999 e lauree magistrali (LM) ex decreto n.  270/2004,
ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi; 
    Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104 recante «Legge quadro  per
l'assistenza, l'integrazione,  sociale  e  i  diritti  delle  persone
handicappate»; 
    Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68 recante «Norme per il diritto
al lavoro dei disabili» e in particolare gli articoli 3 e  18,  comma
2, concernenti le quote d'obbligo a favore delle categorie protette; 
    Atteso  che  in  base  a  quanto   rappresentato   dall'Autorita'
nazionale   anticorruzione   con    riferimento    alla    situazione
occupazionale  riferita  all'anno  2021  rispetto  agli  obblighi  di
assunzione di personale con disabilita'  e  appartenente  alle  altre
categorie protette - le quote di riserva di cui all'art. 3 e all'art.
18 della legge 12 marzo 1999, n. 68 recante «Norme per il diritto  al
lavoro dei disabili» risultano coperte; 
    Visto il decreto-legge 9  giugno  2021,  n.  80,  convertito  con
modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, n.  113,  e  in  particolare
l'art.  3,  comma  4-bis,  concernente  i   disturbi   specifici   di
apprendimento; 
    Visto il decreto 9 novembre 2021 del  Ministro  per  la  pubblica
amministrazione, di concerto con  il  Ministro  del  lavoro  e  delle
politiche  sociali  e  il  Ministro  per  le   disabilita',   recante
«Modalita' di partecipazione ai concorsi pubblici per i soggetti  con
disturbi specifici di  apprendimento  ai  sensi  dell'art.  3,  comma
4-bis, del  decreto-legge  9  giugno  2021,  n.  80,  convertito  con
modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, n. 113»; 
    Visto  il   regolamento   concernente   l'organizzazione   e   il
funzionamento dell'Autorita' nazionale anticorruzione approvato il 16
ottobre 2019 come modificato dalle delibere n. 1125  del  4  dicembre
2019, n. 50 del 22 gennaio 2020, n. 458 del 27 maggio 2020 e  n.  453
del 14 giugno 2021, coordinato con le modifiche recate dalla delibera
n. 654 del 22 settembre 2021; 
    Vista la legge 23 dicembre 2021, n. 238 recante «Disposizioni per
l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza  dell'Italia
all'Unione europea - legge europea 2019-2020» e in particolare l'art.
45   «Assunzione   di   personale   presso   l'Autorita'    nazionale
anticorruzione»; 
    Vista la  vigente  dotazione  organica  dell'Autorita'  nazionale
anticorruzione avente carattere meramente ricognitivo delle modifiche
ope legis intervenute; 
    Tenuto conto che, in applicazione del principio di  cui  all'art.
2, comma 28, della legge 14 novembre 1995, n.  481,  l'ANAC  gode  di
autonomia organizzativa e funzionale, esteso anche  alla  definizione
della pianta organica del proprio personale di ruolo; 
    Vista la deliberazione n. 140 del 16 marzo 2022 con la  quale  il
Consiglio  ha  individuato  le  figure  professionali  da   reclutare
mediante adesione al progetto RIPAM; 
    Vista la deliberazione n. 260 del 25 maggio 2022 con la quale  il
Consiglio ha delegato alla Commissione RIPAM la procedura concorsuale
oggetto del presente bando; 
    Vista la convenzione quadro in materia di  procedure  concorsuali
per il reclutamento del personale delle  autorita'  indipendenti,  ai
sensi dell'art. 22, comma 4, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90,
convertito con modificazioni, dalla legge 11  agosto  2014,  n.  114,
sottoscritta in data 9 marzo 2015, la quale prevede all'art. 2, comma
1, che, qualora  un'Autorita'  intenda  dar  luogo  a  una  procedura
concorsuale per il reclutamento di  personale,  comunica  alle  altre
autorita' il numero dei  posti,  i  requisiti  di  partecipazione  al
concorso  e  le  caratteristiche  della  specifica   professionalita'
richiesta; 
    Visto il comma 2 del menzionato art. 2 della  convenzione  quadro
in materia di procedure concorsuali per il reclutamento del personale
delle autorita' indipendenti, ai sensi del quale entro trenta  giorni
dalla comunicazione di cui al comma 1,  le  autorita'  che  intendano
aderire alla procedura concorsuale ne danno comunicazione alle  altre
autorita', indicando il numero di personale che ciascuna di  esse  ha
l'esigenza di assumere; 
    Vista la nota prot. n. 23628 del  30  marzo  2022  con  la  quale
l'Autorita' nazionale anticorruzione  ha  comunicato  alle  autorita'
indipendenti l'intenzione di dare avvio  alla  procedura  concorsuale
oggetto del presente bando; 
    Vista  la  comunicazione  di   non   adesione   delle   autorita'
indipendenti   alla   presente   procedura   concorsuale    trasmessa
dall'Autorita' nazionale anticorruzione in data 2 maggio 2022; 
    Visto il decreto del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  24
aprile 2020 recante «Determinazione dei compensi da corrispondere  ai
componenti delle commissioni esaminatrici  e  della  Commissione  per
l'attuazione  del  progetto  di  riqualificazione   delle   pubbliche
amministrazioni (RIPAM)»; 
    Visto il decreto del Ministro per la pubblica amministrazione del
30 giugno 2022 che nomina la Commissione RIPAM; 
    Visto il decreto  legislativo  25  gennaio  2010,  n.  6  recante
«Riorganizzazione del Centro di formazione e studi (FORMEZ), a  norma
dell'art. 24 della legge 18 giugno 2009, n. 69»; 
    Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 recante «Codice
dell'ordinamento militare», e in particolare gli articoli 678 e  1014
sulle riserve dei posti; 
    Visto  l'art.  37  del  decreto-legge  6  luglio  2011,  n.   98,
convertito con modificazioni, dalla legge 15  luglio  2011,  n.  111,
rubricato «Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria»; 
    Visto l'art. 16-octies del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179,
convertito con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012,  n.  221,
rubricato «Ufficio per il processo»; 
    Visto l'art. 73, comma 14, del decreto-legge 21 giugno  2013,  n.
69, convertito con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013,  n.  98,
rubricato «Formazione presso gli uffici giudiziari»; 
    Visto il decreto-legge 24 giugno  2014,  n.  90,  convertito  con
modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014,  n.  114  recante  «Misure
urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e  per
l'efficienza degli uffici giudiziari» e in particolare l'art. 50; 
    Visto il decreto legislativo del 30 giugno 2003, n.  196  recante
«Codice in materia di protezione dei dati personali»; 
    Visto il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo  e  del
Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione  delle  persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche'  alla
libera circolazione di tali dati e che abroga la  direttiva  95/46/CE
(regolamento generale sulla protezione dei dati); 
    Visto il decreto legislativo  10  agosto  2018,  n.  101  recante
«Disposizioni  per  l'adeguamento  della  normativa  nazionale   alle
disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento  europeo  e
del Consiglio, del 27 aprile 2016,  relativo  alla  protezione  delle
persone fisiche con  riguardo  al  trattamento  dei  dati  personali,
nonche' alla libera  circolazione  di  tali  dati  e  che  abroga  la
direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)»; 
    Visto il decreto  legislativo  18  maggio  2018,  n.  51  recante
«Attuazione della direttiva (UE) 2016/680 del  Parlamento  europeo  e
del Consiglio, del 27 aprile 2016,  relativa  alla  protezione  delle
persone fisiche con riguardo al trattamento  dei  dati  personali  da
parte delle autorita' competenti a  fini  di  prevenzione,  indagine,
accertamento e  perseguimento  di  reati  o  esecuzione  di  sanzioni
penali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la
decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio»; 
    Visto  il  decreto-legge  9   febbraio   2012,   n.   5   recante
«Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e  di  sviluppo»,
convertito con legge 4 aprile 2012, n. 35 e, in particolare l'art.  8
concernente  l'invio  per  via  telematica  delle  domande   per   la
partecipazione  a  selezioni  e  concorsi  per   l'assunzione   nelle
pubbliche amministrazioni; 
    Vista l'ordinanza del Ministro della salute datata 25 maggio 2022
recante  l'aggiornamento  del  «Protocollo  per  lo  svolgimento  dei
concorsi pubblici»; 
 
                              Delibera: 
 
 
                               Art. 1 
 
 
                       Posti messi a concorso 
 
 
    1. E' indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami,  per  il
reclutamento  di  un  contingente  complessivo  di  venti  unita'  di
personale non dirigenziale a tempo indeterminato da inquadrare  nella
carriera direttiva, qualifica di funzionario - livello retributivo  0
(zero) - dell'Autorita' nazionale anticorruzione (ANAC) per i profili
di seguito indicati: 
      dodici funzionari giuridico-amministrativi (codice ANAC/FGA); 
      otto  funzionari  in   analisi   economico-statistica   (codice
ANAC/FES). 
    2. Ai sensi degli articoli 678 e 1014 del decreto legislativo  15
marzo 2010, n. 66, il trenta per cento  dei  posti  e'  riservato  ai
volontari in ferma  breve  e  ferma  prefissata  delle  Forze  armate
congedati senza demerito ovvero durante il periodo  di  rafferma,  ai
volontari  in  servizio  permanente,  nonche'   agli   ufficiali   di
complemento in ferma biennale e agli ufficiali  in  ferma  prefissata
che hanno completato  senza  demerito  la  ferma  contratta,  ove  in
possesso dei requisiti previsti dal bando.  La  suddetta  percentuale
del trenta per cento e' computata sui posti previsti per ogni  codice
di concorso. 
    3. Il trenta per cento dei posti messi a concorso per ogni codice
di concorso di cui  al  comma  1,  fermo  restando  il  possesso  dei
requisiti di cui all'art. 2,  e'  riservato  al  personale  di  ruolo
presso l'ANAC. 
    4. Le riserve di legge e i titoli di preferenza, in  applicazione
della normativa vigente, sono valutati esclusivamente ai  fini  della
formazione delle graduatorie finali di merito di  cui  al  successivo
art. 9. 
                               Art. 2 
 
 
                     Requisiti per l'ammissione 
 
 
    1.  Per  l'ammissione  al  concorso  sono  richiesti  i  seguenti
requisiti, che devono essere posseduti  alla  data  di  scadenza  del
termine di presentazione della domanda di partecipazione, nonche'  al
momento dell'assunzione in servizio: 
      a) cittadinanza italiana o di altro  Stato  membro  dell'Unione
europea. Per i soggetti appartenenti all'Unione europea si applica il
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 febbraio 1994, n.
174; 
      b) idoneita' fisica allo  svolgimento  delle  funzioni  cui  il
concorso si riferisce; 
      c) eta' non inferiore agli anni diciotto; 
      d) godimento dei diritti civili e politici; 
      e) non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso
una   pubblica   amministrazione   per   persistente    insufficiente
rendimento, ovvero non essere stati dichiarati decaduti o  licenziati
da un impiego statale, ai sensi dell'art. 127, primo  comma,  lettera
d), del testo unico delle disposizioni concernenti lo  statuto  degli
impiegati civili dello Stato, approvato con  decreto  del  Presidente
della  Repubblica  10  gennaio  1957,  n.  3   e   ai   sensi   delle
corrispondenti disposizioni  di  legge  e  dei  contratti  collettivi
nazionali di lavoro relativi al personale dei vari comparti; 
      f)  buona  condotta  e  qualita'  morali  quali  previste   per
l'accesso ai concorsi in magistratura; 
      g) possesso  dei  titoli  di  studio  di  seguito  indicati  in
relazione ai singoli profili professionali: 
        i.  Profilo  funzionario   giuridico-amministrativo   (codice
ANAC/FGA): 
          a) laurea magistrale in giurisprudenza (LMG-01)  o  scienze
della politica (LM-62) o titoli equiparati o equipollenti secondo  la
normativa vigente, 
        e in aggiunta: 
          b) esperienza qualificata di almeno  tre  anni  nell'ultimo
quinquennio  antecedente  alla  data  di  pubblicazione  del   bando,
maturata  successivamente  al  conseguimento  del  titolo  di  studio
richiesto per l'ammissione in almeno uno dei seguenti ambiti: 
          1. contrattualistica pubblica; 
          2. misure di prevenzione  della  corruzione  nell'attivita'
amministrativa; 
          3. obblighi di trasparenza; 
          4.  inconferibilita'  e  incompatibilita'  degli  incarichi
amministrativi e conflitti di interesse. 
        Almeno un anno  di  esperienza  deve  essere  stata  maturata
nell'ambito della contrattualistica pubblica. 
        L'esperienza deve essere comprovata attraverso almeno uno dei
seguenti requisiti: 
          attivita'  lavorativa  nella  carriera   direttiva   presso
istituzioni, enti o amministrazioni pubbliche nazionali,  comunitarie
o internazionali svolta con particolare riferimento agli ambiti sopra
indicati; 
          attivita'  lavorativa  presso  organizzazioni   o   imprese
pubbliche o private di  notevole  rilievo  nazionale,  comunitario  o
internazionale, svolta negli ambiti sopra indicati; 
          attivita'   professionale   svolta,   successivamente    al
conseguimento del  titolo  abilitativo,  nel  settore  degli  appalti
pubblici; 
          significative e continuative esperienze di  ricerca  svolte
in  istituzioni  universitarie  ovvero  presso   istituzioni   aventi
attribuzioni in settori che interessano l'autorita'. 
        Ai fini del calcolo dei tre anni di esperienza  di  cui  alla
precedente lettera b), sono considerate solo le attivita' svolte  per
un periodo continuativo di almeno quattro mesi. 
        Al fine del calcolo dell'anzianita' di servizio,  il  periodo
di svolgimento delle predette attivita' puo' essere cumulato. 
        Nel  caso  in  cui  siano  state  svolte  piu'  attivita'  ed
esperienze, anche in contesti lavorativi diversi, i relativi  periodi
potranno essere cumulati;  tuttavia,  qualora  piu'  attivita'  siano
state svolte contemporaneamente, si terra' conto, ai fini del  cumulo
dei periodi, di una sola di esse. 
        ii.  Profilo  funzionario  in  analisi   statistico-economico
(codice ANAC/FES): 
          a) laurea  magistrale  in  scienze  dell'economia  (LM-56);
scienze  economico-aziendali  (LM-  77);  finanza  (LM-16);   scienze
statistiche (LM-82); scienze  statistiche  attuariali  e  finanziarie
(LM-83); modellistica  matematico-fisica  per  l'ingegneria  (LM-44);
matematica (LM-40); fisica (LM-17) o titoli equiparati o equipollenti
secondo la normativa vigente, 
        e in aggiunta: 
          b) esperienza qualificata di almeno  tre  anni  nell'ultimo
quinquennio  antecedente  alla  data  di  pubblicazione  del   bando,
maturata  successivamente  al  conseguimento  del  titolo  di  studio
richiesto per l'ammissione, in almeno uno di seguenti ambiti: 
          1. ricerca economica e/o statistica; 
          2. economia della concorrenza e della regolazione; 
          3.  economia  pubblica  e  metodi  di   valutazione   delle
politiche; 
          4. statistica e probabilita'; 
          5. econometria e statistica economica; 
          6. analisi dei dati. 
        La predetta  esperienza  deve  essere  comprovata  attraverso
almeno uno dei seguenti requisiti: 
          attivita'  lavorativa  nella  carriera   direttiva   presso
istituzioni, enti o amministrazioni pubbliche nazionali,  comunitarie
o internazionali svolta negli ambiti sopra indicati; 
          attivita'  lavorativa  presso  organizzazioni   o   imprese
pubbliche o private di  notevole  rilievo  nazionale,  comunitario  o
internazionale, svolta negli ambiti sopra indicati; 
          attivita'   professionale   svolta,   successivamente    al
conseguimento  del  titolo  abilitativo,  in   ambito   economico   e
statistico; 
          significative e continuative esperienze di  ricerca  svolte
in  istituzioni  universitarie  ovvero  presso   istituzioni   aventi
attribuzioni in settori che interessano l'autorita'. 
        Ai fini del calcolo dei tre anni di esperienza  di  cui  alla
precedente lettera b), sono considerate solo le attivita' svolte  per
un periodo continuativo di almeno quattro mesi. 
        Al fine del calcolo dell'anzianita' di servizio,  il  periodo
di svolgimento delle predette attivita' puo' essere cumulato. 
        Nel  caso  in  cui  siano  state  svolte  piu'  attivita'  ed
esperienze, anche in contesti lavorativi diversi, i relativi  periodi
potranno essere cumulati;  tuttavia,  qualora  piu'  attivita'  siano
state svolte contemporaneamente, si terra' conto, ai fini del  cumulo
dei periodi, di una sola di esse. 
        I titoli di  studio  sopra  citati  si  intendono  conseguiti
presso universita'  o  altri  istituti  equiparati  della  Repubblica
italiana. I candidati in possesso di titolo accademico rilasciato  da
un Paese dell'Unione europea o da un Paese terzo  sono  ammessi  alle
prove concorsuali, purche' il titolo sia stato dichiarato equivalente
con provvedimento della  Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri  -
Dipartimento  della   funzione   pubblica,   sentito   il   Ministero
dell'universita' e della ricerca, ai sensi dell'art. 38, comma 3, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ovvero sia stata  attivata
la predetta procedura di equivalenza. Il  candidato  e'  ammesso  con
riserva alle prove di concorso  in  attesa  dell'emanazione  di  tale
provvedimento. La dichiarazione di equivalenza va acquisita anche nel
caso  in  cui  il  provvedimento  sia  gia'  stato  ottenuto  per  la
partecipazione ad altri concorsi. La modulistica e la  documentazione
necessaria per la richiesta di equivalenza sono reperibili  sul  sito
istituzionale  della  Presidenza  del  Consiglio   dei   ministri   -
Dipartimento  della   funzione   pubblica   all'indirizzo   internet:
www.funzionepubblica.gov.it 
      h) non essere stati esclusi dall'elettorato politico attivo; 
      i) non aver riportato condanne penali,  passate  in  giudicato,
per reati che comportano l'interdizione dai pubblici uffici; 
      j) per i candidati di sesso maschile,  posizione  regolare  nei
riguardi  degli  obblighi  di  leva  secondo  la  vigente   normativa
italiana. 
    2.  I  candidati  vengono  ammessi  alle  prove  concorsuali  con
riserva, fermo restando quanto previsto dall'art. 15,  comma  3,  del
presente bando di concorso. 
                               Art. 3 
 
 
                        Procedura concorsuale 
 
 
    1. Nell'ambito della procedura concorsuale  di  cui  al  presente
bando la  Commissione  interministeriale  RIPAM,  da  ora  in  avanti
Commissione RIPAM, svolge i compiti di cui all'art. 35, comma 5,  del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, fatte salve le  competenze
delle commissioni esaminatrici. 
    2. Per l'espletamento della procedura concorsuale, la Commissione
RIPAM,  ferme  le  competenze  delle  commissioni  esaminatrici,   si
avvarra' anche di Formez PA. 
    3. Il concorso sara' espletato in base alla procedura di  seguito
indicata che si articola attraverso: 
      a) una prova preselettiva, secondo la  disciplina  dell'art.  6
(Prova preselettiva), ai fini  dell'ammissione  alla  prova  scritta,
distinta per i codici concorso di cui al precedente art. 1, comma  1,
che la commissione esaminatrice si riserva  di  svolgere  qualora  il
numero dei candidati che abbiano presentato domanda di partecipazione
al concorso sia pari o superiore a dieci volte il  numero  dei  posti
messi a concorso per ciascuno dei predetti codici concorso; 
      b) una prova  selettiva  scritta  teorico-pratica,  secondo  la
disciplina  dell'art.  7  (Prova  scritta),  distinta  per  i  codici
concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, riservata ai candidati
che avranno superato l'eventuale prova preselettiva  ai  sensi  della
precedente lettera a); 
      c) una prova selettiva orale, secondo la disciplina dell'art. 8
(Prova orale), per ciascuno dei codici concorso di cui al  precedente
art. 1, comma 1, riservata ai candidati che avranno superato la prova
scritta di cui alla precedente lettera b); 
      d) la valutazione dei titoli distinta per i codici concorso  di
cui al precedente art. 1, comma  1,  che  verra'  effettuata  con  le
modalita' previste dall'art. 9  (Valutazione  dei  titoli  e  stesura
delle graduatorie finali di merito) solo a seguito  dell'espletamento
della prova orale con esclusivo riferimento  ai  candidati  risultati
idonei alla prova e sulla base delle dichiarazioni rese dagli  stessi
nella domanda di partecipazione. 
    Le prove di cui alle precedenti lettere a) e  b)  si  svolgeranno
esclusivamente  mediante  l'utilizzo  di  strumenti   informatici   e
piattaforme digitali, anche in  sedi  decentrate  e  anche  con  piu'
sessioni  consecutive  non  contestuali,  assicurando   comunque   la
trasparenza e l'omogeneita' delle  prove  somministrate  in  modo  da
garantire il medesimo grado di selettivita' tra tutti i partecipanti. 
    La prova di cui alla precedente lettera c) puo' essere svolta  in
videoconferenza, attraverso l'utilizzo  di  strumenti  informatici  e
digitali, garantendo comunque l'adozione di  soluzioni  tecniche  che
assicurino  la  pubblicita'  della  stessa  e  l'identificazione  dei
partecipanti, nonche' la sicurezza  delle  comunicazioni  e  la  loro
tracciabilita'. 
    4. La commissione esaminatrice nominata per ciascuno  dei  codici
concorso di cui all'art. 1, comma 1, redigera' la graduatoria  finale
di merito sommando i punteggi conseguiti nella prova  scritta,  nella
prova orale e nella valutazione dei titoli. 
    5. I primi classificati nell'ambito della graduatoria  finale  di
merito, validata ai sensi del successivo art.  11  dalla  Commissione
RIPAM, in numero pari ai  posti  disponibili  e  tenuto  conto  delle
riserve dei posti di cui  al  precedente  art.  1,  saranno  nominati
vincitori  e  assegnati  all'autorita'  per  l'assunzione   a   tempo
indeterminato, secondo quanto previsto dal  successivo  art.  12  del
presente bando. 
    6. Il punteggio  massimo  attribuibile  di  80  (ottanta)  punti,
determinato dalla somma dei punteggi conseguiti nella prova  scritta,
nella prova orale e nella valutazione dei titoli, e' distribuito come
segue: 
      50 (cinquanta)  punti  massimo  per  la  prova  teorico-pratica
scritta,  con  un  punteggio  minimo   di   idoneita'   pari   a   35
(trentacinque) punti; 
      20 (venti) punti massimo per la prova orale, con  un  punteggio
minimo di idoneita' pari a 14 (quattordici) punti; 
      10 (dieci) punti massimo per la valutazione dei titoli. 
                               Art. 4 
 
 
   Pubblicazione del bando e presentazione della domanda. Termini 
               e modalita'. Comunicazioni ai candidati 
 
 
    1. Il presente bando sara' pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale  «Concorsi  ed  esami».
Sara'  altresi'  consultabile   sul   portale   «inPA»,   disponibile
all'indirizzo  internet:  https://www.inpa.gov.it  -   e   sul   sito
ufficiale dell'autorita'. 
    2. La domanda puo' essere  presentata  per  ciascuno  dei  codici
concorso di cui al precedente art. 1, comma 1.  Il  candidato  dovra'
inviare la domanda di ammissione al concorso esclusivamente  per  via
telematica,  autenticandosi  con  SPID/CIE/CNS/eIDAS,   mediante   la
compilazione  del  format  di   candidatura   sul   portale   «inPA»,
disponibile all'indirizzo internet: https://www.inpa.gov.it -  previa
registrazione sullo stesso portale. Per la partecipazione al concorso
il candidato deve  essere  in  possesso  di  un  indirizzo  di  posta
elettronica certificata (pec) a  lui  intestato  o  di  un  domicilio
digitale. La registrazione, la compilazione e l'invio  on-line  della
domanda devono essere completati entro il termine  di  trenta  giorni
decorrenti dal  giorno  successivo  a  quello  di  pubblicazione  del
presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana  -
4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Tale termine e'  perentorio  e
sono accettate esclusivamente e indifferibilmente le domande  inviate
prima dello spirare dello stesso. 
    3.  La  data  di   presentazione   on-line   della   domanda   di
partecipazione al concorso e' certificata e  comprovata  da  apposita
ricevuta scaricabile,  al  termine  della  procedura  di  invio,  dal
portale «inPA» che, allo scadere del suddetto termine ultimo  per  la
presentazione della  domanda,  improrogabilmente  non  permette  piu'
l'accesso alla procedura di candidatura e l'invio  della  domanda  di
partecipazione. Ai fini della partecipazione al concorso, in caso  di
piu'  invii  della  domanda  di  partecipazione,  si   terra'   conto
unicamente  della  domanda  inviata  cronologicamente   per   ultima,
intendendosi le precedenti integralmente e definitivamente revocate e
private d'effetto. 
    4. Per la partecipazione al concorso deve  essere  effettuato,  a
pena di esclusione, il versamento della quota  di  partecipazione  di
euro 10,00 (dieci/00 euro) sulla base delle indicazioni riportate sul
portale «inPA». Il versamento  della  quota  di  partecipazione  deve
essere effettuato entro il termine di scadenza di cui  al  precedente
comma  2.  Qualora  il  candidato  intenda  presentare   domanda   di
partecipazione per piu' codici concorso di cui al precedente art.  1,
comma 1, il versamento della  quota  di  partecipazione  deve  essere
effettuato  per  ciascun  codice  concorsuale.   Il   contributo   di
ammissione non e' rimborsabile. 
    5. Nell'apposito modulo di presentazione  della  domanda,  tenuto
conto dell'effettivo possesso dei requisiti che vengono in  tal  modo
autocertificati ai sensi dell'art.  47  del  decreto  del  Presidente
della Repubblica  28  dicembre  2000,  n.  445,  i  candidati  devono
dichiarare negli appositi spazi, a pena di esclusione: 
      a) il cognome e il nome, la  data,  il  luogo  di  nascita,  la
cittadinanza e, se cittadini  italiani  nati  all'estero,  il  comune
italiano nei cui registri di stato civile e' stato trascritto  l'atto
di nascita; 
      b) il codice fiscale; 
      c) la residenza, con l'esatta indicazione del numero di  codice
di avviamento postale, il domicilio, ove differente dalla  residenza,
con l'esatta indicazione del numero di codice di avviamento  postale,
con  l'impegno  di  far  conoscere   tempestivamente   le   eventuali
variazioni, nonche' il recapito telefonico e  il  recapito  di  posta
elettronica   certificata,   con   l'impegno   di    far    conoscere
tempestivamente le eventuali variazioni; 
      d) il godimento dei diritti civili e politici; 
      e) di non essere stati esclusi dall'elettorato politico attivo; 
      f) non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso
una   pubblica   amministrazione   per   persistente    insufficiente
rendimento, ovvero non essere stati dichiarati decaduti o  licenziati
da un impiego statale, ai sensi dell'art. 127, primo  comma,  lettera
d), del Testo unico delle disposizioni concernenti lo  statuto  degli
impiegati civili dello Stato, approvato con  decreto  del  Presidente
della  Repubblica  10  gennaio  1957,  n.  3   e   ai   sensi   delle
corrispondenti disposizioni  di  legge  e  dei  contratti  collettivi
nazionali di lavoro relativi al personale dei vari comparti; 
      g) di non aver riportato condanne penali, passate in giudicato,
per reati che comportano l'interdizione dai pubblici uffici o di  non
avere procedimenti penali in corso di cui si e' a  conoscenza,  fermo
restando l'obbligo di indicarli in caso contrario; 
      h) di essere in possesso dell'idoneita' fisica all'impiego; 
      i) di essere in regola, secondo la legge italiana, nei riguardi
degli obblighi di leva; 
      j) di essere in possesso della condotta incensurabile ai  sensi
dell'art. 35, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; 
      k) il possesso del titolo di studio di cui all'art. 2, comma 1,
lettera g) del presente bando; 
      l)  di  procedere,  ove   necessario,   all'attivazione   della
procedura di equivalenza secondo le  modalita'  e  i  tempi  indicati
nell'art. 2 del presente bando; 
      m)  il  possesso  di  eventuali  titoli  da   sottoporre   alla
valutazione  di  cui  al  successivo  art.  9  del   presente   bando
(Valutazione  dei  titoli  e  stesura  delle  graduatorie  finali  di
merito); 
      n)  il  possesso  di  eventuali  titoli  preferenziali   o   di
precedenza  alla  nomina  previsti   dall'art.   10   (Preferenze   e
precedenze) del presente bando; 
      o) l'indicazione dell'eventuale titolarita'  delle  riserve  di
cui all'art. 1 del presente bando; 
      p) il codice di concorso di cui all'art. 1, comma 1, per cui si
intende partecipare; 
      q) di aver preso  visione  e  di  accettare  in  modo  pieno  e
incondizionato le informazioni, disposizioni e condizioni del  bando,
ivi incluso l'art. 14 (Trattamento dei dati personali). 
    6. I candidati, dovranno  inoltre  dichiarare  esplicitamente  di
possedere tutti i requisiti di cui all'art. 2 del presente  bando.  I
titoli non espressamente dichiarati nella domanda  di  ammissione  al
concorso non sono presi in considerazione. 
    7. I candidati con disabilita' dovranno specificare, in  apposito
spazio disponibile sul format elettronico, la richiesta di ausili e/o
tempi aggiuntivi in funzione  della  propria  necessita'  che  andra'
opportunamente documentata ed esplicitata con apposita  dichiarazione
resa dalla commissione medico-legale dell'ASL  di  riferimento  o  da
equivalente struttura pubblica. La concessione  e  l'assegnazione  di
ausili  e/o  tempi  aggiuntivi  sara'  determinata  a   insindacabile
giudizio  della  commissione   esaminatrice,   sulla   scorta   della
documentazione esibita e dell'esame obiettivo di ogni specifico caso.
In ogni caso, i tempi aggiuntivi non eccederanno  il  50%  del  tempo
assegnato per la prova. Tutta  la  documentazione  di  supporto  alla
dichiarazione resa dovra' essere caricata sul portale «inPA»  durante
la fase di inoltro candidatura  quando  richiesto,  i  file  dovranno
essere in formato PDF. Il mancato inoltro di tale documentazione  non
consentira'  a  Formez  PA  di  fornire  adeguatamente   l'assistenza
richiesta. 
    8.   Eventuali    gravi    limitazioni    fisiche    sopravvenute
successivamente alla data di scadenza di cui al precedente  comma  7,
che  potrebbero  prevedere  la  concessione  di  ausili   e/o   tempi
aggiuntivi, dovranno essere documentate con certificazione medica che
sara' valutata dalla  commissione  esaminatrice,  la  cui  decisione,
sulla  scorta  della  documentazione  sanitaria   che   consenta   di
quantificare  il  tempo   aggiuntivo   ritenuto   necessario,   resta
insindacabile e inoppugnabile. Solo ed esclusivamente in questo  caso
la documentazione potra' essere inviata  a  mezzo  posta  elettronica
certificata (pec) all'indirizzo: protocollo@pec.formez.it 
    9.  I  candidati  con   diagnosi   di   disturbi   specifici   di
apprendimento (DSA) dovranno fare esplicita  richiesta,  in  apposito
spazio disponibile sul format elettronico, della misura dispensativa,
dello strumento compensativo e/o dei tempi  aggiuntivi  necessari  in
funzione della propria  esigenza  che  dovra'  essere  opportunamente
documentata ed esplicitata  con  apposita  dichiarazione  resa  dalla
commissione medico-legale dell'ASL di riferimento  o  da  equivalente
struttura  pubblica.  L'adozione  delle   richiamate   misure   sara'
determinata a insindacabile giudizio della commissione  esaminatrice,
sulla scorta della documentazione esibita e dell'esame  obiettivo  di
ogni  specifico  caso,  e  comunque   nell'ambito   delle   modalita'
individuate dal decreto 9 novembre 2021 del Ministro per la  pubblica
amministrazione. In ogni caso, i tempi aggiuntivi non eccederanno  il
50% del tempo assegnato per la  prova.  Tutta  la  documentazione  di
supporto alla dichiarazione resa dovra' essere caricata  sul  portale
«inPA» durante la fase di inoltro  candidatura  quando  richiesto,  i
file dovranno essere in formato  PDF.  Il  mancato  inoltro  di  tale
documentazione non consentira' a Formez PA di  fornire  adeguatamente
l'assistenza richiesta. 
    10.   L'ANAC   effettua   controlli   sulla   veridicita'   delle
dichiarazioni rese dai candidati utilmente collocati in  graduatoria.
Qualora  il  controllo  accerti  la  falsita'  del  contenuto   delle
dichiarazioni, il candidato  sara'  escluso  dalla  selezione,  ferme
restando le sanzioni penali previste dall'art.  76  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. 
    11. La mancata esclusione da ognuna delle fasi della procedura di
reclutamento  non  costituisce,  in   ogni   caso,   garanzia   della
regolarita', ne' sana l'irregolarita' della domanda di partecipazione
al concorso. 
    12. La Commissione  RIPAM,  Formez  PA  e  l'autorita'  non  sono
responsabili in caso di  smarrimento  o  di  mancato  recapito  delle
proprie comunicazioni inviate al candidato quando cio' sia dipendente
da dichiarazioni inesatte o incomplete rese  dallo  stesso  circa  il
proprio recapito, oppure  da  mancata  o  tardiva  comunicazione  del
cambiamento del predetto recapito rispetto a  quello  indicato  nella
domanda, nonche' da eventuali disguidi imputabili a fatto di terzo, a
caso fortuito o forza maggiore. 
    13. Non sono considerate valide le domande redatte, presentate  o
inviate con modalita' diverse da quelle prescritte e quelle compilate
in modo difforme o incompleto rispetto a quanto indicato nel presente
bando di concorso. 
    14. Per le richieste di assistenza  di  tipo  informatico  legate
alla procedura di iscrizione on-line i candidati  devono  utilizzare,
esclusivamente e previa lettura della guida alla  compilazione  della
domanda presente in home page e delle relative FAQ, l'apposito modulo
di assistenza presente  sul  portale  «inPA».  Non  e'  garantita  la
soddisfazione entro il termine di scadenza previsto per l'invio della
domanda di partecipazione delle  richieste  inviate  nei  tre  giorni
antecedenti il medesimo termine. Le richieste pervenute in  modalita'
differenti da quelle sopra indicate  non  potranno  essere  prese  in
considerazione. 
    15. Ogni  comunicazione  concernente  il  concorso,  compreso  il
calendario dell'eventuale prova preselettiva,  della  prova  scritta,
della prova orale e i relativi esiti,  e'  effettuata  attraverso  il
portale «inPA» e/o sul sito http://riqualificazione.formez.it Data  e
luogo di svolgimento della eventuale prova preselettiva, della  prova
scritta e della prova orale sono resi disponibili sul portale  «inPA»
e/o sul sito http://riqualificazione.formez.it 
                               Art. 5 
 
 
                      Commissioni esaminatrici 
 
 
    1. La Commissione RIPAM nomina la  commissione  esaminatrice  per
ciascun profilo concorsuale di cui al precedente  art.  1,  comma  1,
sulla base dei criteri previsti  dal  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 9 maggio 1994, n.  487.  La  commissione  esaminatrice  e'
competente per l'espletamento di tutte le fasi del concorso, compresa
la formazione delle graduatorie finali di  merito.  Alla  commissione
esaminatrice  possono  essere  aggregati  membri  aggiunti   per   la
valutazione della conoscenza della lingua inglese e delle  competenze
informatiche. 
    2.  Secondo  quanto  disposto  dall'art.  29,   comma   12,   del
regolamento sull'ordinamento giuridico  ed  economico  del  personale
dell'ANAC la commissione d'esame e' formata  da  esperti  di  provata
competenza nelle materie del concorso scelti tra professori  ordinari
in discipline attinenti all'attivita'  istituzionale  dell'autorita',
tra magistrati delle  giurisdizioni  superiori,  e  da  un  dirigente
dell'autorita'. 
    3. Secondo quanto disposto dall'art.  249  del  decreto-legge  19
maggio 2020, n. 34,  la  commissione  esaminatrice  puo'  svolgere  i
propri  lavori  in  modalita'  telematica,  garantendo  comunque   la
sicurezza e la tracciabilita' delle comunicazioni. 
    4. Per lo svolgimento della eventuale prova preselettiva  di  cui
all'art. 6 del presente bando e della prova scritta di cui all'art. 7
del presente bando,  la  Commissione  RIPAM  puo'  nominare  appositi
comitati di vigilanza. 
    5. Inoltre, la Commissione RIPAM, per esigenze di funzionalita' e
celerita' della  procedura  concorsuale,  si  riserva  la  nomina  di
sottocommissioni. 
    6.  Secondo  quanto  disposto   dall'art.   2,   comma   7,   del
decreto-legge 30 aprile 2022, n.  36,  convertito  con  modificazioni
dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, la  Commissione  RIPAM  nomina  le
commissioni  esaminatrici,  le  sottocommissioni  e  i  comitati   di
vigilanza sulla base di  nominativi  individuati,  nel  rispetto  dei
principi della parita'  di  genere,  attraverso  il  portale  di  cui
all'art. 35-ter del decreto legislativo 30 marzo 2001,  n.  165,  tra
soggetti in possesso di requisiti di  comprovata  professionalita'  e
competenza nelle materie del concorso. 
                               Art. 6 
 
 
                         Prova preselettiva 
 
 
    1. La prova preselettiva,  che  la  commissione  esaminatrice  si
riserva di svolgere, per ciascuno dei codici concorso di cui all'art.
1, comma 1, del presente bando, qualora il numero dei  candidati  che
abbiano presentato la domanda di partecipazione al concorso sia  pari
o superiore a dieci volte il  numero  dei  posti  messi  a  concorso,
consistera' nella somministrazione di un test di quaranta  quesiti  a
risposta multipla da risolvere in sessanta minuti  e  si  articolera'
come segue: 
      a)  una  parte  composta  da  venticinque  quesiti,   volti   a
verificare le conoscenze e le competenze dei candidati nelle  materie
concorsuali oggetto della prova scritta. 
      A ciascuna risposta e' attribuito il seguente punteggio: 
        risposta esatta: +0,75 punti; 
        mancata risposta: 0 punti; 
        risposta errata: -0,25 punti. 
      b) una parte composta da otto quesiti  volti  a  verificare  la
capacita' logico-deduttiva e di ragionamento critico-verbale. 
      A ciascuna risposta e' attribuito il seguente punteggio: 
        risposta esatta: +0,75 punti; 
        mancata risposta: 0 punti; 
        risposta errata: -0,25 punti; 
      c) una parte composta da sette quesiti situazionali relativi  a
problematiche organizzative e gestionali ricadenti nell'ambito  degli
studi  sul  comportamento  organizzativo.  I  quesiti   descriveranno
situazioni di lavoro, rispetto alle  quali  si  intende  valutare  la
capacita' di giudizio dei candidati, chiedendo loro di decidere,  tra
alternative predefinite di possibili corsi d'azione, quale  ritengano
piu' adeguata. 
      A ciascuna risposta e' attribuito in funzione  del  livello  di
efficacia il seguente punteggio: 
        risposta piu' efficace: +0,75 punti; 
        risposta neutra: +0,375 punti; 
        risposta meno efficace: 0 punti. 
    2. In esito alla prova preselettiva verra' ammesso a sostenere la
prova scritta un numero di candidati pari a otto volte il numero  dei
posti messi a concorso per ciascun profilo, compresi gli ex aequo. 
    3.  Sono  esentati   dalla   prova   preselettiva   i   candidati
diversamente abili con percentuale di invalidita'  pari  o  superiore
all'80%, in base all'art. 20, comma 2-bis,  della  legge  5  febbraio
1992, n. 104. 
    4.  Ogni  comunicazione  concernente  la   prova,   compreso   il
calendario, il numero di quesiti, la durata della prova, i criteri di
attribuzione  dei  punteggi  e  il  relativo  esito,  e'   effettuata
attraverso    il    predetto    portale    «inPA»    e    sul    sito
http://riqualificazione.formez.it La data e il luogo  di  svolgimento
della prova, nonche' le eventuali misure per la tutela  della  salute
pubblica  a  fronte  della  situazione  epidemiologica,   sono   rese
disponibili     sul     portale     «inPA»     e/o      sul      sito
http://riqualificazione.formez.it - almeno dieci giorni  prima  della
data stabilita per lo svolgimento della stessa. 
    5. Non e' prevista la pubblicazione della banca dati dei  quesiti
prima dello svolgimento della prova. 
    6. I candidati regolarmente iscritti  on-line,  che  non  abbiano
avuto comunicazione dell'esclusione dal concorso e  siano  in  regola
con il versamento  della  quota  di  partecipazione,  sono  tenuti  a
presentarsi per sostenere  la  prova  preselettiva  nella  sede,  nel
giorno  e  nell'ora  indicati  sul  portale  «inPA»  e/o   sul   sito
http://riqualificazione.formez.it  -   nel   pieno   rispetto   delle
eventuali misure per la tutela della salute pubblica a  fronte  della
situazione epidemiologica. I  candidati  devono  presentarsi  con  un
valido documento di riconoscimento, il codice fiscale e  la  ricevuta
rilasciata dal sistema  informatico  al  momento  della  compilazione
on-line della domanda. 
    7. L'assenza dalla sede di svolgimento della prova nella  data  e
nell'ora stabilita, per qualsiasi causa,  ancorche'  dovuta  a  forza
maggiore, nonche' la violazione delle eventuali misure per la  tutela
della salute  pubblica  a  fronte  della  situazione  epidemiologica,
comporta l'esclusione dal concorso. 
    8. I candidati ammessi a sostenere la prova preselettiva hanno  a
disposizione strumenti informatici e digitali. Al termine  del  tempo
previsto  per  la  prova,  il  sistema  interrompe  la  procedura  ed
acquisisce definitivamente le risposte fornite dal candidato  fino  a
quel momento. Fino  all'acquisizione  definitiva  il  candidato  puo'
correggere le risposte gia' date. La correzione della prova da  parte
delle commissioni esaminatrici avviene con modalita'  che  assicurano
l'anonimato del candidato, utilizzando strumenti digitali. Al termine
delle operazioni viene  formulato  apposito  elenco  sulla  base  del
punteggio conseguito  e  l'esito  della  prova  e'  reso  disponibile
mediante   pubblicazione   sul   portale   «inPA»   e/o   sul    sito
http://riqualificazione.formez.it 
    9. Durante la  prova  i  candidati  non  possono  in  alcun  modo
comunicare tra loro e non possono  introdurre  nella  sede  di  esame
carta da scrivere,  pubblicazioni,  raccolte  normative,  vocabolari,
testi, appunti di qualsiasi  natura  e  telefoni  cellulari  o  altri
dispositivi mobili idonei alla memorizzazione o trasmissione  dati  o
allo svolgimento di calcoli matematici. In caso di violazione di tali
disposizioni la commissione esaminatrice o il comitato di  vigilanza,
ove presente, dispone l'immediata esclusione dal concorso. 
    10. Il punteggio conseguito nella prova preselettiva non concorre
alla formazione del voto finale di merito. 
                               Art. 7 
 
 
                            Prova scritta 
 
 
    1. La  prova  teorico-pratica  scritta,  distinta  per  i  codici
concorso di cui all'art. 1, comma 1, del presente  bando  consistera'
nella somministrazione di quesiti a risposta sintetica, ovvero  nella
redazione di schemi di provvedimenti o  atti  relativi  all'attivita'
dell'autorita'. 
    2. La prova scritta sara' volta a verificare le conoscenze  nelle
seguenti materie: 
      A. Profilo funzionario giuridico amministrativo (codice FGA): 
        nozioni di diritto dell'Unione europea; 
        nozioni di contabilita' dello Stato e degli enti pubblici; 
        diritto penale, con particolare riferimento ai reati conto la
pubblica amministrazione; 
        diritto costituzionale; 
        diritto civile e commerciale; 
        diritto amministrativo; 
        ruolo  e  attivita'  istituzionale  dell'Autorita'  nazionale
anticorruzione; 
        disciplina  del  lavoro  pubblico   e   responsabilita'   dei
dipendenti pubblici, con particolare riferimento alle responsabilita'
contabili e disciplinari. 
      B. Profilo funzionario in analisi statistico-economico  (codice
FSE): 
        elementi di microeconomia e macroeconomia; 
        economia della concorrenza e della regolazione; 
        economia pubblica e metodi di valutazione delle politiche; 
        statistica e probabilita'; 
        econometria e statistica economica; 
        analisi dei dati; 
        diritto  amministrativo,  con  particolare  riferimento  alla
normativa   concernente   la   prevenzione   della   corruzione,   la
trasparenza, la contabilita' di stato e i contratti pubblici; 
        ruolo  e  attivita'  istituzionale  dell'Autorita'  nazionale
anticorruzione. 
    3.  Ogni  comunicazione  concernente  la   prova,   compreso   il
calendario e il relativo esito, e' effettuata attraverso il  predetto
portale «inPA» e/o sul sito http://riqualificazione.formez.it La data
e il luogo di svolgimento della prova, nonche'  le  eventuali  misure
per la  tutela  della  salute  pubblica  a  fronte  della  situazione
epidemiologica, sono resi disponibili sul portale «inPA» e/o sul sito
http://riqualificazione.formez.it - almeno dieci giorni  prima  della
data stabilita per lo svolgimento della stessa. 
    4. I candidati regolarmente iscritti  on-line,  che  non  abbiano
avuto comunicazione dell'esclusione dal concorso e  siano  in  regola
con il versamento  della  quota  di  partecipazione,  sono  tenuti  a
presentarsi per sostenere la prova scritta nella sede, nel  giorno  e
nell'ora   indicati    sul    portale    «inPA»    e/o    sul    sito
http://riqualificazione.formez.it  -   nel   pieno   rispetto   delle
eventuali misure per la tutela della salute pubblica a  fronte  della
situazione epidemiologica. I  candidati  devono  presentarsi  con  un
valido documento di riconoscimento, il codice fiscale e  la  ricevuta
rilasciata dal sistema  informatico  al  momento  della  compilazione
on-line della domanda. 
    5. L'assenza dalla sede di svolgimento della prova nella  data  e
nell'ora stabilita, per qualsiasi causa,  ancorche'  dovuta  a  forza
maggiore, nonche' la violazione delle eventuali misure per la  tutela
della salute  pubblica  a  fronte  della  situazione  epidemiologica,
comporta l'esclusione dal concorso. 
    6. I candidati ammessi a  sostenere  la  prova  scritta  hanno  a
disposizione strumenti informatici e digitali. Al termine  del  tempo
previsto  per  la  prova,  il  sistema  interrompe  la  procedura   e
acquisisce definitivamente le risposte fornite dal candidato  fino  a
quel momento. Fino  all'acquisizione  definitiva  il  candidato  puo'
correggere le risposte gia' date. La correzione della prova da  parte
delle commissioni esaminatrici avviene con modalita'  che  assicurano
l'anonimato del candidato, utilizzando  strumenti  digitali.  L'esito
della prova e' reso disponibile mediante  pubblicazione  sul  portale
«inPA» e/o sul sito http://riqualificazione.formez.it 
    7. Durante la  prova  i  candidati  non  possono  in  alcun  modo
comunicare tra loro e non possono  introdurre  nella  sede  di  esame
carta da scrivere,  pubblicazioni,  raccolte  normative,  vocabolari,
testi, appunti di qualsiasi  natura  e  telefoni  cellulari  o  altri
dispositivi mobili idonei alla memorizzazione o trasmissione  dati  o
allo svolgimento di calcoli matematici. In caso di violazione di tali
disposizioni la commissione esaminatrice o il comitato di  vigilanza,
ove presente, dispone l'immediata esclusione dal concorso. 
    8. Alla prova scritta verra' attribuito un punteggio  massimo  di
50 (cinquanta) punti e si intende superata con il punteggio minimo di
idoneita' pari a 35 (trentacinque) punti. 
                               Art. 8 
 
 
                             Prova orale 
 
 
    1. L'avviso di convocazione per la prova  orale,  contenente  gli
elenchi degli ammessi alla medesima prova selettiva e il  diario  con
l'indicazione della sede, del giorno e dell'ora in cui si  svolgera',
per ciascun codice concorsuale  di  cui  all'art.  1,  comma  1,  del
presente bando,  e'  pubblicato  sul  portale  «inPA»  e/o  sul  sito
http://riqualificazione.formez.it  -  e/o  sul  sito   dell'autorita'
almeno venti giorni prima del suo svolgimento. L'avviso ha valore  di
notifica a tutti gli effetti. 
    2. La prova selettiva orale, distinta per ciascun codice concorso
di cui al precedente art.  1,  comma  1,  consiste  in  un  colloquio
interdisciplinare volto ad accertare la preparazione e  la  capacita'
professionale dei candidati nelle materie della prova scritta di  cui
all'art. 7 del presente bando. 
    3. In sede di prova orale si procede altresi' all'accertamento: 
      della  conoscenza   della   lingua   inglese   attraverso   una
conversazione che accerti il livello di  competenze  linguistiche  di
livello almeno B2 del Quadro comune europeo  di  riferimento  per  le
lingue; 
      della conoscenza e dell'uso delle tecnologie  informatiche  e/o
della comunicazione e/o del codice dell'amministrazione digitale. 
    4. La commissione esaminatrice, d'intesa con la Commissione RIPAM
e avvalendosi del supporto  tecnico  di  Formez  PA,  si  riserva  di
pubblicare     sul     portale     «inPA»      e/o      sul      sito
http://riqualificazione.formez.it     -     contestualmente      alla
pubblicazione  dell'avviso  di  convocazione  per  la  prova   orale,
eventuali indicazioni di dettaglio in merito al suo svolgimento. 
    5. Alla prova selettiva orale e' assegnato un  punteggio  massimo
di 20 (venti) punti e la prova si intendera'  superata  se  e'  stato
raggiunto il punteggio minimo di 14/20 (quattordici/venti). 
                               Art. 9 
 
 
                  Valutazione dei titoli e stesura 
                 delle graduatorie finali di merito 
 
 
    1. La valutazione dei titoli, distinta per i codici  concorso  di
cui  all'art.  1,  comma   1,   e'   effettuata   dalla   commissione
esaminatrice, dopo lo svolgimento della prova orale nei confronti dei
soli candidati che hanno superato la stessa. 
    2. La valutazione e' effettuata sulla base dei titoli  dichiarati
dai candidati nella domanda di partecipazione al  concorso.  Tutti  i
titoli di cui il candidato  richiede  la  valutazione  devono  essere
posseduti alla data di scadenza del termine  di  presentazione  della
domanda di cui  al  presente  bando.  Sono  valutati  solo  i  titoli
inseriti negli appositi spazi della domanda di ammissione al concorso
e completi di tutte le informazioni necessarie  per  la  valutazione.
Sono valutati solo titoli diversi e ulteriori rispetto a quelli  gia'
indicati come requisiti di ammissione. Per la valutazione dei  titoli
la commissione esaminatrice ha a disposizione 10 (dieci) punti. 
    3. Le  categorie  di  titoli  valutabili  e  i  punteggi  massimi
attribuibili sono i seguenti: 
      fino a 3 (tre) punti per  lo  svolgimento  di  attivita'  e  di
servizi, dopo la laurea,  attinenti  ai  settori  le  cui  discipline
interessino l'autorita', ulteriore rispetto a  quella  richiesta  per
essere ammessi a partecipare al concorso,  maturata  nel  quinquennio
antecedente la data di pubblicazione del bando; 
      fino a 2 (due) punti per pubblicazioni di carattere  economico,
tecnico   o   giuridico   e,   comunque,   attinenti    all'attivita'
istituzionale dell'autorita'. Non  saranno  presi  in  considerazione
lavori ciclostilati, dattilografati e manoscritti. I lavori in  corso
di stampa saranno presi in considerazione soltanto se accompagnati da
una dichiarazione dell'editore  che  siano  stati  accettati  per  la
pubblicazione; 
      fino a 5 (cinque)  punti  per  ogni  altro  titolo  accademico,
professionale  o  di  studio  attinente  all'attivita'  istituzionale
dell'autorita'  e  servizio  prestato  presso  l'Autorita'  nazionale
anticorruzione: 
        titoli di specializzazione post lauream, inerenti ai  settori
di attivita' individuati per ciascun profilo della durata  di  almeno
un anno presso universita' o  istituti  di  istruzione  universitaria
italiani o esteri; 
        ulteriori diplomi di laurea quadriennale vecchio  ordinamento
(DL) ovvero lauree specialistiche  (LS)  o  lauree  magistrali  (LM),
inerenti ai settori di attivita' individuati per ciascun profilo; 
        dottorato  di  ricerca,  inerente  ai  settori  di  attivita'
individuati per  ciascun  profilo  conseguito  presso  universita'  o
istituti di istruzione universitaria o di ricerca italiani o esteri; 
        abilitazione       all'esercizio        di        professioni
giuridico-economiche; 
        master universitari di I o II livello inerenti i  settori  di
attivita'  individuati  per   ciascun   profilo   conseguiti   presso
universita' o istituti  di  istruzione  universitaria  o  di  ricerca
italiani o esteri; 
        voto di  laurea  conseguito  con  un  punteggio  superiore  a
105/110 con specifica valorizzazione della lode; 
        conseguimento  dell'idoneita'  in   concorsi   pubblici   per
l'accesso alla carriera direttiva in amministrazioni pubbliche; 
        servizio prestato presso l'Autorita' nazionale anticorruzione
di almeno trentasei mesi (0,5 per ogni anno di servizio prestato). 
    4.  Ultimata  la   valutazione   dei   titoli,   la   commissione
esaminatrice stilera', per ciascuno dei profili di  cui  all'art.  1,
comma 1, la relativa graduatoria di merito, sulla base del  punteggio
complessivo conseguito nella prova scritta, nella prova orale  e  del
punteggio attribuito in sede di valutazione  dei  titoli  di  cui  al
presente articolo. 
    5. Le graduatorie finali di merito  sono  trasmesse  da  ciascuna
commissione esaminatrice alla Commissione RIPAM. 
                               Art. 10 
 
 
                       Preferenze e precedenze 
 
 
    1. A parita' di merito, ai sensi  dell'art.  5  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, sono preferiti: 
      a) gli insigniti di medaglia al valor militare; 
      b) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti; 
      c) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra; 
      d) i mutilati ed invalidi per servizio nel settore  pubblico  e
privato; 
      e) gli orfani di guerra; 
      f) gli orfani di caduti per fatto di guerra; 
      g) gli orfani di caduti per servizio  nel  settore  pubblico  e
privato; 
      h) i feriti in combattimento; 
      i) gli insigniti di croce di guerra  o  di  altra  attestazione
speciale di merito di guerra nonche' i capi di famiglia numerosa; 
      j)  i  figli  dei  mutilati  e  degli  invalidi  di  guerra  ex
combattenti; 
      k) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra; 
      l) i figli dei mutilati  e  degli  invalidi  per  servizio  nel
settore pubblico e privato; 
      m) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non  risposati  e
le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti di guerra; 
      n) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non  risposati  e
le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di
guerra; 
      o) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non  risposati  e
le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio
nel settore pubblico o privato; 
      p)  coloro  che  abbiano  prestato   servizio   militare   come
combattenti; 
      q) coloro che abbiano prestato lodevole  servizio  a  qualunque
titolo, per non meno di un anno, nell'amministrazione che ha  indetto
il concorso; 
      r) i coniugati ed i non coniugati con riguardo  al  numero  dei
figli a carico; 
      s) gli invalidi e i mutilati civili; 
      t) i militari volontari  delle  Forze  armate  congedati  senza
demerito al termine della ferma o rafferma. 
    2. Costituiscono, altresi', titoli di  preferenza  a  parita'  di
merito: 
      a) avere svolto, con esito  positivo,  l'ulteriore  periodo  di
perfezionamento presso l'ufficio per il processo ai  sensi  dell'art.
16-octies, comma 1-quater, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179,
convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre  2012,  n.  221,
come modificato dall'art. 50 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90,
convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114; 
      b) avere completato, con esito positivo, il tirocinio formativo
presso gli uffici giudiziari ai sensi dell'art.  37,  comma  11,  del
decreto-legge 6 luglio 2011,  n.  98,  convertito  con  modificazioni
dalla  legge  15  luglio  2011,  n.  111,  pur  non   facendo   parte
dell'ufficio  per  il  processo,  cosi'   come   indicato   dall'art.
16-octies, comma 1-quinquies, del decreto-legge 18 ottobre  2012,  n.
179, convertito con modificazioni dalla legge 17  dicembre  2012,  n.
221, come modificato dall'art. 50 del decreto-legge 24  giugno  2014,
n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11  agosto  2014,  n.
114. 
    3. A parita' di merito e di titoli,  ai  sensi  dell'art.  5  del
decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio  1994,  n.  487,  la
preferenza e' determinata: 
      a) dal numero dei figli a carico, indipendentemente  dal  fatto
che il candidato sia coniugato o meno; 
      b) dall'aver prestato lodevole servizio  nelle  amministrazioni
pubbliche. 
    Costituisce, altresi', titolo di preferenza a parita' di merito e
di titoli l'avere svolto, con esito positivo,  lo  stage  presso  gli
uffici giudiziari ai sensi dell'art. 73, comma 14, del  decreto-legge
21 giugno 2013, n. 69, convertito dalla legge 9 agosto 2013, n. 98. 
    4. Se a conclusione delle operazioni di  valutazione  dei  titoli
preferenziali due o piu' candidati si collocano in pari posizione, e'
preferito il candidato piu' giovane di eta'  ai  sensi  dell'art.  2,
comma 9, della legge 16 giugno 1998, n. 191 che ha modificato  l'art.
3, comma 7, della legge 15 maggio 1997, n. 127. 
    5. I predetti  titoli  devono  essere  posseduti  al  termine  di
scadenza per la presentazione della domanda ed  essere  espressamente
dichiarati nella domanda di ammissione alle prove concorsuali, da cui
deve risultare il possesso dei titoli  di  preferenza  alla  data  di
scadenza del termine utile per  la  presentazione  della  domanda  di
ammissione al concorso. 
                               Art. 11 
 
 
    Validazione e pubblicita' delle graduatorie finali di merito 
               e comunicazione dell'esito del concorso 
 
 
    1. Le graduatorie finali di merito, per ciascun  codice  concorso
di cui all'art. 1, comma 1, del presente bando saranno validate dalla
Commissione  RIPAM  e  trasmesse  all'autorita'.  I  candidati  primi
classificati in  numero  pari  ai  posti  messi  a  concorso  saranno
nominati vincitori. Le predette graduatorie  saranno  pubblicate  sul
portale «inPA» e/o sul sito http://riqualificazione.formez.it - e sul
sito istituzionale dell'autorita'. 
    2.   L'avviso   relativo   all'avvenuta   validazione   e    alla
pubblicazione  delle  predette  graduatorie  sara'  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana  -  4ª  Serie  speciale
«Concorsi ed esami»  -  e  sara'  consultabile  sul  portale  «inPA»,
disponibile all'indirizzo internet https://www.inpa.gov.it 
    3. Ogni comunicazione ai candidati sara' in ogni caso  effettuata
mediante pubblicazione di specifici avvisi sul portale «inPA» e/o sul
sito  http://riqualificazione.formez.it  Tale   pubblicazione   avra'
valore di notifica a tutti gli effetti. 
    4. Avverso la graduatoria finale di merito e' ammesso ricorso  in
sede giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale del  Lazio
entro  sessanta  giorni  dalla  data  di  pubblicazione   o   ricorso
straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi  giorni
dalla stessa data. 
                               Art. 12 
 
 
                       Assunzione in servizio 
                          e nomina in prova 
 
 
    1. Ai candidati vincitori e' data  comunicazione  dell'esito  del
concorso attraverso la  pubblicazione  della  graduatoria  finale  di
merito. L'assunzione dei vincitori avviene compatibilmente ai  limiti
imposti dalla vigente normativa in materia di  vincoli  finanziari  e
regime delle assunzioni. In caso di rinuncia all'assunzione da  parte
dei  vincitori  o  di  dichiarazione  di   decadenza   dei   medesimi
subentreranno i primi idonei in ordine di graduatoria. 
    2. I candidati dichiarati  vincitori  del  concorso  oggetto  del
presente bando saranno assunti a tempo indeterminato, presso la  sede
di Roma, con riserva dell'autorita' di controllare il possesso  e  la
piena corrispondenza dei requisiti  e  dei  titoli  dichiarati  nella
domanda di partecipazione, secondo la disciplina vigente  al  momento
dell'immissione in servizio nei profili di cui all'art. 1,  comma  1,
del presente bando. 
    3. Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato  viene  instaurato
mediante  il  provvedimento  di  nomina  in  prova.  Non  si  procede
all'instaurazione del rapporto di lavoro nei confronti dei  candidati
che abbiano  superato  il  limite  di  eta'  previsto  dalla  vigente
normativa in materia pensionistica. 
    4. Il prescritto periodo di prova, della durata  di  sei  mesi  a
decorrere dal giorno di effettivo inizio del  servizio  e  prolungato
per un periodo di tempo eguale a quello  in  cui  il  dipendente  sia
stato assente, a qualunque titolo, se superato, sara' computato  come
servizio di ruolo effettivo. 
    5. In caso di esito sfavorevole  del  periodo  di  prova,  verra'
dichiarata la risoluzione del rapporto. In  tal  caso  il  dipendente
avra' titolo ad un'indennita'  di  liquidazione  ragguagliata  ad  un
dodicesimo degli emolumenti retributivi annuali previsti. 
    6. Il vincitore del concorso che, senza giustificato motivo,  non
assuma servizio  entro  il  termine  stabilito,  decade  dal  diritto
all'assunzione. 
                               Art. 13 
 
 
                          Accesso agli atti 
 
 
    1. I candidati possono esercitare il diritto di accesso agli atti
della procedura concorsuale ai sensi delle  vigenti  disposizioni  di
legge. 
    2. Ai candidati che sosterranno l'eventuale prova preselettiva  e
la  prova  scritta  sara'  consentito,  mediante  l'apposito  sistema
telematico     «atti     on-line»      disponibile      sul      sito
http://riqualificazione.formez.it - e previa attribuzione di password
personale  riservata,  accedere  per   via   telematica   agli   atti
concorsuali relativi ai propri elaborati. 
    3. Con la presentazione  della  domanda  di  partecipazione  alla
presente procedura, il candidato dichiara di essere  consapevole  che
eventuali richieste di accesso agli atti da  parte  dei  partecipanti
saranno evase da Formez PA, previa informativa ai titolari  di  tutti
gli atti oggetto  delle  richieste  e  facenti  parte  del  fascicolo
concorsuale del candidato. A  tal  fine  i  candidati,  nel  caso  di
legittimo esercizio del diritto di accesso, autorizzano la visione  e
l'estrazione di copie degli atti inerenti la procedura medesima. 
    4. Per le spese di segreteria e/o di riproduzione degli atti  non
consultabili on-line con le proprie  credenziali,  i  candidati  sono
tenuti a versare la quota prevista dal «Regolamento per l'accesso  ai
documenti formati o detenuti da Formez  PA  e  a  quelli  oggetto  di
pubblicazione» disponibile sul sito http://riqualificazione.formez.it
- secondo le modalita' ivi previste. All'atto del versamento  occorre
indicare la causale «accesso  agli  atti  -  concorso  pubblico,  per
titoli ed esami, per il reclutamento di un contingente complessivo di
venti unita' di personale non dirigenziale a tempo  indeterminato  da
inquadrare nella  carriera  direttiva,  qualifica  di  funzionario  -
livello   retributivo   0   (zero)   -    dell'Autorita'    nazionale
anticorruzione  (ANAC)  per   il   profilo   "funzionario   giuridico
amministrativo"  e   per   il   profilo   "funzionario   in   analisi
statistico-economico"». La  ricevuta  dell'avvenuto  versamento  deve
essere esibita al momento della presentazione presso la  sede  Formez
PA di Roma per la visione e riproduzione degli atti richiesti. 
    5.  Il  responsabile  unico  del  procedimento  e'  il  dirigente
dell'area produzione preposta alle attivita' RIPAM di Formez PA. 
                               Art. 14 
 
 
                   Trattamento dei dati personali 
 
 
    1.  I  dati  raccolti  con  la  domanda  di  partecipazione  alla
procedura di selezione saranno trattati nel  rispetto  della  vigente
normativa  specifica,  esclusivamente  per  le   finalita'   connesse
all'espletamento della procedura stessa e per le successive attivita'
inerenti all'eventuale procedimento di assunzione. 
    2. I dati  forniti  dai  candidati  per  la  partecipazione  alla
selezione pubblica potranno essere inseriti in apposite banche dati e
potranno essere trattati e conservati, nel  rispetto  degli  obblighi
previsti dalla normativa vigente e per il tempo  necessario  connesso
alla gestione della  procedura  selettiva  e  delle  graduatorie,  in
archivi informatici e/o cartacei  per  i  necessari  adempimenti  che
competono alla Commissione RIPAM,  alla  commissione  esaminatrice  e
all'amministrazione destinataria del presente bando, anche in  ordine
alle  procedure  assunzionali,  nonche'  per  adempiere  a  specifici
obblighi imposti da leggi, regolamenti e dalla normativa comunitaria. 
    3. Il conferimento dei dati  e'  obbligatorio  e  il  rifiuto  di
fornire gli stessi comportera' l'impossibilita'  di  dar  corso  alla
valutazione della domanda di partecipazione alla  selezione,  nonche'
agli adempimenti conseguenti e inerenti alla procedura concorsuale. 
    4. I dati personali in questione saranno trattati,  nel  rispetto
delle disposizioni di legge, con l'impiego  di  misure  di  sicurezza
atte a garantire la riservatezza del soggetto interessato cui i  dati
si riferiscono. 
    5. Il titolare del trattamento dei dati e' l'ANAC - nella persona
del dirigente dell'ufficio risorse umane e formazione pro tempore. Il
responsabile  del  trattamento  e'  Formez  PA,  con  sede  legale  e
amministrativa in viale Marx n. 15 -  00137  Roma  e,  per  esso,  il
dirigente dell'area obiettivo RIPAM. Incaricati del trattamento  sono
le persone preposte alla procedura di selezione individuate da Formez
PA nell'ambito della procedura medesima. 
    6. I dati personali potranno essere comunicati ad altri soggetti,
pubblici e privati, quando cio' e' previsto da disposizioni di  legge
o di regolamento ovvero dal presente bando. 
    7. I dati personali potranno essere  oggetto  di  diffusione  nel
rispetto delle delibere dell'Autorita' garante per la protezione  dei
dati personali. Le graduatorie, approvate dagli organi competenti  in
esito alla selezione, verranno diffuse mediante  pubblicazione  nelle
forme previste dalle norme in materia e, nel rispetto dei principi di
pertinenza   e   non   eccedenza,   attraverso   il   sito   internet
http://riqualificazione.formez.it e/o attraverso il portale «inPA». 
    8. L'interessato potra' esercitare, alle condizioni e nei  limiti
di cui al regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo,  i  diritti
previsti dagli articoli 15 e seguenti indicati di seguito:  l'accesso
ai propri dati personali, la rettifica o la cancellazione  dei  dati,
la  limitazione  del   trattamento,   la   portabilita'   dei   dati,
l'opposizione  al  trattamento.   L'interessato   potra',   altresi',
esercitare il diritto di proporre reclamo all'Autorita'  garante  per
la protezione dei dati personali. 
                               Art. 15 
 
 
                        Norme di salvaguardia 
 
 
    1. Per quanto non previsto dal presente bando trova applicazione,
in quanto compatibile, la normativa nazionale vigente in materia. 
    2.  Avverso  il  presente  bando  e'  ammesso  ricorso  in   sede
giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale del Lazio entro
sessanta giorni dalla data di pubblicazione o  ricorso  straordinario
al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni  dalla  stessa
data. 
    3. Resta ferma la facolta' della Commissione  RIPAM  di  disporre
con provvedimento motivato,  in  qualsiasi  momento  della  procedura
concorsuale, l'esclusione dal concorso  per  difetto  dei  prescritti
requisiti,  per  la  mancata   o   incompleta   presentazione   della
documentazione prevista o in esito  alle  verifiche  richieste  dalla
medesima procedura concorsuale. 
      Roma, 28 novembre 2022 
 
                         Per il Dipartimento 
                       della funzione pubblica 
                                Fiori 
 
 
                   Per il Ministero dell'economia 
                           e delle finanze 
                              Castaldi 
 
 
                    Per il Ministero dell'interno 
                              Perrotta