Concorso per 20 funzionari (lazio) PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
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Concorso
Attenzione, il bando selezionato non è attivo, poichè è scaduto il termine per la presentazione della domanda
Tipologia | Concorso |
Tipologia Contratto | Assunzione |
Posti | 20 |
Fonte: | Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana N. 96 del 06-12-2022 |
Sintesi: | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI CONCORSO (Scad. 05-01-2023) Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di venti posti di funzionario, vari profili a tempo indeterminato, per l'Autorita' nazionale anticorruzion ... |
Ente: | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI |
Regione: | LAZIO |
Provincia: | ROMA |
Comune: | ROMA |
Data di inserimento: | 06-12-2022 |
Data Scadenza bando | 05-01-2023 |
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PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
CONCORSO (Scad. 05-01-2023)
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di venti posti di funzionario, vari profili a tempo indeterminato, per l'Autorita' nazionale anticorruzione.
LA COMMISSIONE RIPAM Visto il decreto legislativo del 30 marzo 2001, n. 165 recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» in quanto compatibile; Visto il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114 recante «Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari» e in particolare l'art. 19, comma 2; Visto il decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazione dalla legge n. 96 del 21 giugno 2017, e in particolare l'art. 52-quater; Visto il regolamento sull'ordinamento giuridico ed economico del personale dell'Autorita' nazionale anticorruzione, approvato dal Consiglio nell'adunanza del 9 gennaio 2019 e modificato con le delibere n. 303 del 3 aprile 2019 e n. 1194 del 18 dicembre 2019, e in particolare l'art. 29; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994 n. 487, concernente «Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi»; Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127 recante «Misure urgenti per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo» e, in particolare, l'art. 3, comma 7, che preferisce il candidato piu' giovane di eta' in caso di parita' di punteggio a conclusione delle operazioni di valutazione dei titoli e delle prove di esame; Visto il decreto legislativo del 27 ottobre 2009, n. 150 recante «Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttivita' del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni», come modificato dal decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito con modificazioni dalla legge 29 giugno 2022, n. 79; Visto il decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125 recante «Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni»; Vista la legge 19 giugno 2019, n. 56 recante «Interventi per la concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni e la prevenzione dell'assenteismo»; Visto il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 recante «Misure urgenti in materia di salute e sostegno al lavoro e all'economia, nonche' di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19», convertito con modificazioni dalla legge 7 luglio 2020, n. 77; Visto il decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36 recante «Misure per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza in materia di pubblica amministrazione e universita' e ricerca», convertito con modificazioni dalla legge 29 giugno 2022, n. 79; Visto, in particolare l'art. 2 comma 7, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36 secondo cui i componenti delle commissioni esaminatrici dei concorsi pubblici svolti secondo le modalita' previste dall'art. 4, comma 3-quinquies, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, sono individuati attraverso il portale di cui all'art. 35-ter del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 recante il «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa»; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n. 184, concernente «Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi»; Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 recante «Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»; Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190 recante «Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalita' nella pubblica amministrazione»; Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 recante «Codice dell'amministrazione digitale»; Visti i decreti legislativi 9 luglio 2003, n. 215 e n. 216 recanti, rispettivamente, «Attuazione della direttiva 2000/43/CE per la parita' di trattamento tra le persone, indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica» e «Attuazione della direttiva 2000/78/CE per la parita' di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro»; Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 «Codice delle pari opportunita' tra uomo e donna, a norma dell'art. 6 della legge 8 novembre 2005, n. 246»; Visto il decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 5 concernente «Attuazione della direttiva 2006/54/CE relativa al principio delle pari opportunita' e della parita' di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego»; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 febbraio 1994, n. 174 recante «Regolamento recante norme sull'accesso dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea ai posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche»; Vista la legge 19 novembre 1990, n. 34 recante «Riforma degli ordinamenti didattici universitari»; Visto il decreto 3 novembre 1999, n. 509 del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica denominato «Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli Atenei»; Visto il decreto 22 ottobre 2004, n. 270 del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca recante «Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli Atenei, approvato con decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509 del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica»; Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 9 luglio 2009 in materia di equiparazioni tra diplomi di lauree di vecchio ordinamento (DL), lauree specialistiche (LS) ex decreto n. 509/1999 e lauree magistrali (LM) ex decreto n. 270/2004, ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi; Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104 recante «Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione, sociale e i diritti delle persone handicappate»; Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68 recante «Norme per il diritto al lavoro dei disabili» e in particolare gli articoli 3 e 18, comma 2, concernenti le quote d'obbligo a favore delle categorie protette; Atteso che in base a quanto rappresentato dall'Autorita' nazionale anticorruzione con riferimento alla situazione occupazionale riferita all'anno 2021 rispetto agli obblighi di assunzione di personale con disabilita' e appartenente alle altre categorie protette - le quote di riserva di cui all'art. 3 e all'art. 18 della legge 12 marzo 1999, n. 68 recante «Norme per il diritto al lavoro dei disabili» risultano coperte; Visto il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, e in particolare l'art. 3, comma 4-bis, concernente i disturbi specifici di apprendimento; Visto il decreto 9 novembre 2021 del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro per le disabilita', recante «Modalita' di partecipazione ai concorsi pubblici per i soggetti con disturbi specifici di apprendimento ai sensi dell'art. 3, comma 4-bis, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, n. 113»; Visto il regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorita' nazionale anticorruzione approvato il 16 ottobre 2019 come modificato dalle delibere n. 1125 del 4 dicembre 2019, n. 50 del 22 gennaio 2020, n. 458 del 27 maggio 2020 e n. 453 del 14 giugno 2021, coordinato con le modifiche recate dalla delibera n. 654 del 22 settembre 2021; Vista la legge 23 dicembre 2021, n. 238 recante «Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - legge europea 2019-2020» e in particolare l'art. 45 «Assunzione di personale presso l'Autorita' nazionale anticorruzione»; Vista la vigente dotazione organica dell'Autorita' nazionale anticorruzione avente carattere meramente ricognitivo delle modifiche ope legis intervenute; Tenuto conto che, in applicazione del principio di cui all'art. 2, comma 28, della legge 14 novembre 1995, n. 481, l'ANAC gode di autonomia organizzativa e funzionale, esteso anche alla definizione della pianta organica del proprio personale di ruolo; Vista la deliberazione n. 140 del 16 marzo 2022 con la quale il Consiglio ha individuato le figure professionali da reclutare mediante adesione al progetto RIPAM; Vista la deliberazione n. 260 del 25 maggio 2022 con la quale il Consiglio ha delegato alla Commissione RIPAM la procedura concorsuale oggetto del presente bando; Vista la convenzione quadro in materia di procedure concorsuali per il reclutamento del personale delle autorita' indipendenti, ai sensi dell'art. 22, comma 4, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, sottoscritta in data 9 marzo 2015, la quale prevede all'art. 2, comma 1, che, qualora un'Autorita' intenda dar luogo a una procedura concorsuale per il reclutamento di personale, comunica alle altre autorita' il numero dei posti, i requisiti di partecipazione al concorso e le caratteristiche della specifica professionalita' richiesta; Visto il comma 2 del menzionato art. 2 della convenzione quadro in materia di procedure concorsuali per il reclutamento del personale delle autorita' indipendenti, ai sensi del quale entro trenta giorni dalla comunicazione di cui al comma 1, le autorita' che intendano aderire alla procedura concorsuale ne danno comunicazione alle altre autorita', indicando il numero di personale che ciascuna di esse ha l'esigenza di assumere; Vista la nota prot. n. 23628 del 30 marzo 2022 con la quale l'Autorita' nazionale anticorruzione ha comunicato alle autorita' indipendenti l'intenzione di dare avvio alla procedura concorsuale oggetto del presente bando; Vista la comunicazione di non adesione delle autorita' indipendenti alla presente procedura concorsuale trasmessa dall'Autorita' nazionale anticorruzione in data 2 maggio 2022; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 aprile 2020 recante «Determinazione dei compensi da corrispondere ai componenti delle commissioni esaminatrici e della Commissione per l'attuazione del progetto di riqualificazione delle pubbliche amministrazioni (RIPAM)»; Visto il decreto del Ministro per la pubblica amministrazione del 30 giugno 2022 che nomina la Commissione RIPAM; Visto il decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 6 recante «Riorganizzazione del Centro di formazione e studi (FORMEZ), a norma dell'art. 24 della legge 18 giugno 2009, n. 69»; Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 recante «Codice dell'ordinamento militare», e in particolare gli articoli 678 e 1014 sulle riserve dei posti; Visto l'art. 37 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, rubricato «Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria»; Visto l'art. 16-octies del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, rubricato «Ufficio per il processo»; Visto l'art. 73, comma 14, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, rubricato «Formazione presso gli uffici giudiziari»; Visto il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114 recante «Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari» e in particolare l'art. 50; Visto il decreto legislativo del 30 giugno 2003, n. 196 recante «Codice in materia di protezione dei dati personali»; Visto il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati); Visto il decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101 recante «Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)»; Visto il decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51 recante «Attuazione della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorita' competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio»; Visto il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5 recante «Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo», convertito con legge 4 aprile 2012, n. 35 e, in particolare l'art. 8 concernente l'invio per via telematica delle domande per la partecipazione a selezioni e concorsi per l'assunzione nelle pubbliche amministrazioni; Vista l'ordinanza del Ministro della salute datata 25 maggio 2022 recante l'aggiornamento del «Protocollo per lo svolgimento dei concorsi pubblici»; Delibera: Art. 1 Posti messi a concorso 1. E' indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di un contingente complessivo di venti unita' di personale non dirigenziale a tempo indeterminato da inquadrare nella carriera direttiva, qualifica di funzionario - livello retributivo 0 (zero) - dell'Autorita' nazionale anticorruzione (ANAC) per i profili di seguito indicati: dodici funzionari giuridico-amministrativi (codice ANAC/FGA); otto funzionari in analisi economico-statistica (codice ANAC/FES). 2. Ai sensi degli articoli 678 e 1014 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, il trenta per cento dei posti e' riservato ai volontari in ferma breve e ferma prefissata delle Forze armate congedati senza demerito ovvero durante il periodo di rafferma, ai volontari in servizio permanente, nonche' agli ufficiali di complemento in ferma biennale e agli ufficiali in ferma prefissata che hanno completato senza demerito la ferma contratta, ove in possesso dei requisiti previsti dal bando. La suddetta percentuale del trenta per cento e' computata sui posti previsti per ogni codice di concorso. 3. Il trenta per cento dei posti messi a concorso per ogni codice di concorso di cui al comma 1, fermo restando il possesso dei requisiti di cui all'art. 2, e' riservato al personale di ruolo presso l'ANAC. 4. Le riserve di legge e i titoli di preferenza, in applicazione della normativa vigente, sono valutati esclusivamente ai fini della formazione delle graduatorie finali di merito di cui al successivo art. 9.
Art. 2 Requisiti per l'ammissione 1. Per l'ammissione al concorso sono richiesti i seguenti requisiti, che devono essere posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda di partecipazione, nonche' al momento dell'assunzione in servizio: a) cittadinanza italiana o di altro Stato membro dell'Unione europea. Per i soggetti appartenenti all'Unione europea si applica il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 febbraio 1994, n. 174; b) idoneita' fisica allo svolgimento delle funzioni cui il concorso si riferisce; c) eta' non inferiore agli anni diciotto; d) godimento dei diritti civili e politici; e) non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento, ovvero non essere stati dichiarati decaduti o licenziati da un impiego statale, ai sensi dell'art. 127, primo comma, lettera d), del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e ai sensi delle corrispondenti disposizioni di legge e dei contratti collettivi nazionali di lavoro relativi al personale dei vari comparti; f) buona condotta e qualita' morali quali previste per l'accesso ai concorsi in magistratura; g) possesso dei titoli di studio di seguito indicati in relazione ai singoli profili professionali: i. Profilo funzionario giuridico-amministrativo (codice ANAC/FGA): a) laurea magistrale in giurisprudenza (LMG-01) o scienze della politica (LM-62) o titoli equiparati o equipollenti secondo la normativa vigente, e in aggiunta: b) esperienza qualificata di almeno tre anni nell'ultimo quinquennio antecedente alla data di pubblicazione del bando, maturata successivamente al conseguimento del titolo di studio richiesto per l'ammissione in almeno uno dei seguenti ambiti: 1. contrattualistica pubblica; 2. misure di prevenzione della corruzione nell'attivita' amministrativa; 3. obblighi di trasparenza; 4. inconferibilita' e incompatibilita' degli incarichi amministrativi e conflitti di interesse. Almeno un anno di esperienza deve essere stata maturata nell'ambito della contrattualistica pubblica. L'esperienza deve essere comprovata attraverso almeno uno dei seguenti requisiti: attivita' lavorativa nella carriera direttiva presso istituzioni, enti o amministrazioni pubbliche nazionali, comunitarie o internazionali svolta con particolare riferimento agli ambiti sopra indicati; attivita' lavorativa presso organizzazioni o imprese pubbliche o private di notevole rilievo nazionale, comunitario o internazionale, svolta negli ambiti sopra indicati; attivita' professionale svolta, successivamente al conseguimento del titolo abilitativo, nel settore degli appalti pubblici; significative e continuative esperienze di ricerca svolte in istituzioni universitarie ovvero presso istituzioni aventi attribuzioni in settori che interessano l'autorita'. Ai fini del calcolo dei tre anni di esperienza di cui alla precedente lettera b), sono considerate solo le attivita' svolte per un periodo continuativo di almeno quattro mesi. Al fine del calcolo dell'anzianita' di servizio, il periodo di svolgimento delle predette attivita' puo' essere cumulato. Nel caso in cui siano state svolte piu' attivita' ed esperienze, anche in contesti lavorativi diversi, i relativi periodi potranno essere cumulati; tuttavia, qualora piu' attivita' siano state svolte contemporaneamente, si terra' conto, ai fini del cumulo dei periodi, di una sola di esse. ii. Profilo funzionario in analisi statistico-economico (codice ANAC/FES): a) laurea magistrale in scienze dell'economia (LM-56); scienze economico-aziendali (LM- 77); finanza (LM-16); scienze statistiche (LM-82); scienze statistiche attuariali e finanziarie (LM-83); modellistica matematico-fisica per l'ingegneria (LM-44); matematica (LM-40); fisica (LM-17) o titoli equiparati o equipollenti secondo la normativa vigente, e in aggiunta: b) esperienza qualificata di almeno tre anni nell'ultimo quinquennio antecedente alla data di pubblicazione del bando, maturata successivamente al conseguimento del titolo di studio richiesto per l'ammissione, in almeno uno di seguenti ambiti: 1. ricerca economica e/o statistica; 2. economia della concorrenza e della regolazione; 3. economia pubblica e metodi di valutazione delle politiche; 4. statistica e probabilita'; 5. econometria e statistica economica; 6. analisi dei dati. La predetta esperienza deve essere comprovata attraverso almeno uno dei seguenti requisiti: attivita' lavorativa nella carriera direttiva presso istituzioni, enti o amministrazioni pubbliche nazionali, comunitarie o internazionali svolta negli ambiti sopra indicati; attivita' lavorativa presso organizzazioni o imprese pubbliche o private di notevole rilievo nazionale, comunitario o internazionale, svolta negli ambiti sopra indicati; attivita' professionale svolta, successivamente al conseguimento del titolo abilitativo, in ambito economico e statistico; significative e continuative esperienze di ricerca svolte in istituzioni universitarie ovvero presso istituzioni aventi attribuzioni in settori che interessano l'autorita'. Ai fini del calcolo dei tre anni di esperienza di cui alla precedente lettera b), sono considerate solo le attivita' svolte per un periodo continuativo di almeno quattro mesi. Al fine del calcolo dell'anzianita' di servizio, il periodo di svolgimento delle predette attivita' puo' essere cumulato. Nel caso in cui siano state svolte piu' attivita' ed esperienze, anche in contesti lavorativi diversi, i relativi periodi potranno essere cumulati; tuttavia, qualora piu' attivita' siano state svolte contemporaneamente, si terra' conto, ai fini del cumulo dei periodi, di una sola di esse. I titoli di studio sopra citati si intendono conseguiti presso universita' o altri istituti equiparati della Repubblica italiana. I candidati in possesso di titolo accademico rilasciato da un Paese dell'Unione europea o da un Paese terzo sono ammessi alle prove concorsuali, purche' il titolo sia stato dichiarato equivalente con provvedimento della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, sentito il Ministero dell'universita' e della ricerca, ai sensi dell'art. 38, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ovvero sia stata attivata la predetta procedura di equivalenza. Il candidato e' ammesso con riserva alle prove di concorso in attesa dell'emanazione di tale provvedimento. La dichiarazione di equivalenza va acquisita anche nel caso in cui il provvedimento sia gia' stato ottenuto per la partecipazione ad altri concorsi. La modulistica e la documentazione necessaria per la richiesta di equivalenza sono reperibili sul sito istituzionale della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica all'indirizzo internet: www.funzionepubblica.gov.it h) non essere stati esclusi dall'elettorato politico attivo; i) non aver riportato condanne penali, passate in giudicato, per reati che comportano l'interdizione dai pubblici uffici; j) per i candidati di sesso maschile, posizione regolare nei riguardi degli obblighi di leva secondo la vigente normativa italiana. 2. I candidati vengono ammessi alle prove concorsuali con riserva, fermo restando quanto previsto dall'art. 15, comma 3, del presente bando di concorso.
Art. 3 Procedura concorsuale 1. Nell'ambito della procedura concorsuale di cui al presente bando la Commissione interministeriale RIPAM, da ora in avanti Commissione RIPAM, svolge i compiti di cui all'art. 35, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, fatte salve le competenze delle commissioni esaminatrici. 2. Per l'espletamento della procedura concorsuale, la Commissione RIPAM, ferme le competenze delle commissioni esaminatrici, si avvarra' anche di Formez PA. 3. Il concorso sara' espletato in base alla procedura di seguito indicata che si articola attraverso: a) una prova preselettiva, secondo la disciplina dell'art. 6 (Prova preselettiva), ai fini dell'ammissione alla prova scritta, distinta per i codici concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, che la commissione esaminatrice si riserva di svolgere qualora il numero dei candidati che abbiano presentato domanda di partecipazione al concorso sia pari o superiore a dieci volte il numero dei posti messi a concorso per ciascuno dei predetti codici concorso; b) una prova selettiva scritta teorico-pratica, secondo la disciplina dell'art. 7 (Prova scritta), distinta per i codici concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, riservata ai candidati che avranno superato l'eventuale prova preselettiva ai sensi della precedente lettera a); c) una prova selettiva orale, secondo la disciplina dell'art. 8 (Prova orale), per ciascuno dei codici concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, riservata ai candidati che avranno superato la prova scritta di cui alla precedente lettera b); d) la valutazione dei titoli distinta per i codici concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, che verra' effettuata con le modalita' previste dall'art. 9 (Valutazione dei titoli e stesura delle graduatorie finali di merito) solo a seguito dell'espletamento della prova orale con esclusivo riferimento ai candidati risultati idonei alla prova e sulla base delle dichiarazioni rese dagli stessi nella domanda di partecipazione. Le prove di cui alle precedenti lettere a) e b) si svolgeranno esclusivamente mediante l'utilizzo di strumenti informatici e piattaforme digitali, anche in sedi decentrate e anche con piu' sessioni consecutive non contestuali, assicurando comunque la trasparenza e l'omogeneita' delle prove somministrate in modo da garantire il medesimo grado di selettivita' tra tutti i partecipanti. La prova di cui alla precedente lettera c) puo' essere svolta in videoconferenza, attraverso l'utilizzo di strumenti informatici e digitali, garantendo comunque l'adozione di soluzioni tecniche che assicurino la pubblicita' della stessa e l'identificazione dei partecipanti, nonche' la sicurezza delle comunicazioni e la loro tracciabilita'. 4. La commissione esaminatrice nominata per ciascuno dei codici concorso di cui all'art. 1, comma 1, redigera' la graduatoria finale di merito sommando i punteggi conseguiti nella prova scritta, nella prova orale e nella valutazione dei titoli. 5. I primi classificati nell'ambito della graduatoria finale di merito, validata ai sensi del successivo art. 11 dalla Commissione RIPAM, in numero pari ai posti disponibili e tenuto conto delle riserve dei posti di cui al precedente art. 1, saranno nominati vincitori e assegnati all'autorita' per l'assunzione a tempo indeterminato, secondo quanto previsto dal successivo art. 12 del presente bando. 6. Il punteggio massimo attribuibile di 80 (ottanta) punti, determinato dalla somma dei punteggi conseguiti nella prova scritta, nella prova orale e nella valutazione dei titoli, e' distribuito come segue: 50 (cinquanta) punti massimo per la prova teorico-pratica scritta, con un punteggio minimo di idoneita' pari a 35 (trentacinque) punti; 20 (venti) punti massimo per la prova orale, con un punteggio minimo di idoneita' pari a 14 (quattordici) punti; 10 (dieci) punti massimo per la valutazione dei titoli.
Art. 4 Pubblicazione del bando e presentazione della domanda. Termini e modalita'. Comunicazioni ai candidati 1. Il presente bando sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Sara' altresi' consultabile sul portale «inPA», disponibile all'indirizzo internet: https://www.inpa.gov.it - e sul sito ufficiale dell'autorita'. 2. La domanda puo' essere presentata per ciascuno dei codici concorso di cui al precedente art. 1, comma 1. Il candidato dovra' inviare la domanda di ammissione al concorso esclusivamente per via telematica, autenticandosi con SPID/CIE/CNS/eIDAS, mediante la compilazione del format di candidatura sul portale «inPA», disponibile all'indirizzo internet: https://www.inpa.gov.it - previa registrazione sullo stesso portale. Per la partecipazione al concorso il candidato deve essere in possesso di un indirizzo di posta elettronica certificata (pec) a lui intestato o di un domicilio digitale. La registrazione, la compilazione e l'invio on-line della domanda devono essere completati entro il termine di trenta giorni decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Tale termine e' perentorio e sono accettate esclusivamente e indifferibilmente le domande inviate prima dello spirare dello stesso. 3. La data di presentazione on-line della domanda di partecipazione al concorso e' certificata e comprovata da apposita ricevuta scaricabile, al termine della procedura di invio, dal portale «inPA» che, allo scadere del suddetto termine ultimo per la presentazione della domanda, improrogabilmente non permette piu' l'accesso alla procedura di candidatura e l'invio della domanda di partecipazione. Ai fini della partecipazione al concorso, in caso di piu' invii della domanda di partecipazione, si terra' conto unicamente della domanda inviata cronologicamente per ultima, intendendosi le precedenti integralmente e definitivamente revocate e private d'effetto. 4. Per la partecipazione al concorso deve essere effettuato, a pena di esclusione, il versamento della quota di partecipazione di euro 10,00 (dieci/00 euro) sulla base delle indicazioni riportate sul portale «inPA». Il versamento della quota di partecipazione deve essere effettuato entro il termine di scadenza di cui al precedente comma 2. Qualora il candidato intenda presentare domanda di partecipazione per piu' codici concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, il versamento della quota di partecipazione deve essere effettuato per ciascun codice concorsuale. Il contributo di ammissione non e' rimborsabile. 5. Nell'apposito modulo di presentazione della domanda, tenuto conto dell'effettivo possesso dei requisiti che vengono in tal modo autocertificati ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, i candidati devono dichiarare negli appositi spazi, a pena di esclusione: a) il cognome e il nome, la data, il luogo di nascita, la cittadinanza e, se cittadini italiani nati all'estero, il comune italiano nei cui registri di stato civile e' stato trascritto l'atto di nascita; b) il codice fiscale; c) la residenza, con l'esatta indicazione del numero di codice di avviamento postale, il domicilio, ove differente dalla residenza, con l'esatta indicazione del numero di codice di avviamento postale, con l'impegno di far conoscere tempestivamente le eventuali variazioni, nonche' il recapito telefonico e il recapito di posta elettronica certificata, con l'impegno di far conoscere tempestivamente le eventuali variazioni; d) il godimento dei diritti civili e politici; e) di non essere stati esclusi dall'elettorato politico attivo; f) non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento, ovvero non essere stati dichiarati decaduti o licenziati da un impiego statale, ai sensi dell'art. 127, primo comma, lettera d), del Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e ai sensi delle corrispondenti disposizioni di legge e dei contratti collettivi nazionali di lavoro relativi al personale dei vari comparti; g) di non aver riportato condanne penali, passate in giudicato, per reati che comportano l'interdizione dai pubblici uffici o di non avere procedimenti penali in corso di cui si e' a conoscenza, fermo restando l'obbligo di indicarli in caso contrario; h) di essere in possesso dell'idoneita' fisica all'impiego; i) di essere in regola, secondo la legge italiana, nei riguardi degli obblighi di leva; j) di essere in possesso della condotta incensurabile ai sensi dell'art. 35, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; k) il possesso del titolo di studio di cui all'art. 2, comma 1, lettera g) del presente bando; l) di procedere, ove necessario, all'attivazione della procedura di equivalenza secondo le modalita' e i tempi indicati nell'art. 2 del presente bando; m) il possesso di eventuali titoli da sottoporre alla valutazione di cui al successivo art. 9 del presente bando (Valutazione dei titoli e stesura delle graduatorie finali di merito); n) il possesso di eventuali titoli preferenziali o di precedenza alla nomina previsti dall'art. 10 (Preferenze e precedenze) del presente bando; o) l'indicazione dell'eventuale titolarita' delle riserve di cui all'art. 1 del presente bando; p) il codice di concorso di cui all'art. 1, comma 1, per cui si intende partecipare; q) di aver preso visione e di accettare in modo pieno e incondizionato le informazioni, disposizioni e condizioni del bando, ivi incluso l'art. 14 (Trattamento dei dati personali). 6. I candidati, dovranno inoltre dichiarare esplicitamente di possedere tutti i requisiti di cui all'art. 2 del presente bando. I titoli non espressamente dichiarati nella domanda di ammissione al concorso non sono presi in considerazione. 7. I candidati con disabilita' dovranno specificare, in apposito spazio disponibile sul format elettronico, la richiesta di ausili e/o tempi aggiuntivi in funzione della propria necessita' che andra' opportunamente documentata ed esplicitata con apposita dichiarazione resa dalla commissione medico-legale dell'ASL di riferimento o da equivalente struttura pubblica. La concessione e l'assegnazione di ausili e/o tempi aggiuntivi sara' determinata a insindacabile giudizio della commissione esaminatrice, sulla scorta della documentazione esibita e dell'esame obiettivo di ogni specifico caso. In ogni caso, i tempi aggiuntivi non eccederanno il 50% del tempo assegnato per la prova. Tutta la documentazione di supporto alla dichiarazione resa dovra' essere caricata sul portale «inPA» durante la fase di inoltro candidatura quando richiesto, i file dovranno essere in formato PDF. Il mancato inoltro di tale documentazione non consentira' a Formez PA di fornire adeguatamente l'assistenza richiesta. 8. Eventuali gravi limitazioni fisiche sopravvenute successivamente alla data di scadenza di cui al precedente comma 7, che potrebbero prevedere la concessione di ausili e/o tempi aggiuntivi, dovranno essere documentate con certificazione medica che sara' valutata dalla commissione esaminatrice, la cui decisione, sulla scorta della documentazione sanitaria che consenta di quantificare il tempo aggiuntivo ritenuto necessario, resta insindacabile e inoppugnabile. Solo ed esclusivamente in questo caso la documentazione potra' essere inviata a mezzo posta elettronica certificata (pec) all'indirizzo: protocollo@pec.formez.it 9. I candidati con diagnosi di disturbi specifici di apprendimento (DSA) dovranno fare esplicita richiesta, in apposito spazio disponibile sul format elettronico, della misura dispensativa, dello strumento compensativo e/o dei tempi aggiuntivi necessari in funzione della propria esigenza che dovra' essere opportunamente documentata ed esplicitata con apposita dichiarazione resa dalla commissione medico-legale dell'ASL di riferimento o da equivalente struttura pubblica. L'adozione delle richiamate misure sara' determinata a insindacabile giudizio della commissione esaminatrice, sulla scorta della documentazione esibita e dell'esame obiettivo di ogni specifico caso, e comunque nell'ambito delle modalita' individuate dal decreto 9 novembre 2021 del Ministro per la pubblica amministrazione. In ogni caso, i tempi aggiuntivi non eccederanno il 50% del tempo assegnato per la prova. Tutta la documentazione di supporto alla dichiarazione resa dovra' essere caricata sul portale «inPA» durante la fase di inoltro candidatura quando richiesto, i file dovranno essere in formato PDF. Il mancato inoltro di tale documentazione non consentira' a Formez PA di fornire adeguatamente l'assistenza richiesta. 10. L'ANAC effettua controlli sulla veridicita' delle dichiarazioni rese dai candidati utilmente collocati in graduatoria. Qualora il controllo accerti la falsita' del contenuto delle dichiarazioni, il candidato sara' escluso dalla selezione, ferme restando le sanzioni penali previste dall'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. 11. La mancata esclusione da ognuna delle fasi della procedura di reclutamento non costituisce, in ogni caso, garanzia della regolarita', ne' sana l'irregolarita' della domanda di partecipazione al concorso. 12. La Commissione RIPAM, Formez PA e l'autorita' non sono responsabili in caso di smarrimento o di mancato recapito delle proprie comunicazioni inviate al candidato quando cio' sia dipendente da dichiarazioni inesatte o incomplete rese dallo stesso circa il proprio recapito, oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento del predetto recapito rispetto a quello indicato nella domanda, nonche' da eventuali disguidi imputabili a fatto di terzo, a caso fortuito o forza maggiore. 13. Non sono considerate valide le domande redatte, presentate o inviate con modalita' diverse da quelle prescritte e quelle compilate in modo difforme o incompleto rispetto a quanto indicato nel presente bando di concorso. 14. Per le richieste di assistenza di tipo informatico legate alla procedura di iscrizione on-line i candidati devono utilizzare, esclusivamente e previa lettura della guida alla compilazione della domanda presente in home page e delle relative FAQ, l'apposito modulo di assistenza presente sul portale «inPA». Non e' garantita la soddisfazione entro il termine di scadenza previsto per l'invio della domanda di partecipazione delle richieste inviate nei tre giorni antecedenti il medesimo termine. Le richieste pervenute in modalita' differenti da quelle sopra indicate non potranno essere prese in considerazione. 15. Ogni comunicazione concernente il concorso, compreso il calendario dell'eventuale prova preselettiva, della prova scritta, della prova orale e i relativi esiti, e' effettuata attraverso il portale «inPA» e/o sul sito http://riqualificazione.formez.it Data e luogo di svolgimento della eventuale prova preselettiva, della prova scritta e della prova orale sono resi disponibili sul portale «inPA» e/o sul sito http://riqualificazione.formez.it
Art. 5 Commissioni esaminatrici 1. La Commissione RIPAM nomina la commissione esaminatrice per ciascun profilo concorsuale di cui al precedente art. 1, comma 1, sulla base dei criteri previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. La commissione esaminatrice e' competente per l'espletamento di tutte le fasi del concorso, compresa la formazione delle graduatorie finali di merito. Alla commissione esaminatrice possono essere aggregati membri aggiunti per la valutazione della conoscenza della lingua inglese e delle competenze informatiche. 2. Secondo quanto disposto dall'art. 29, comma 12, del regolamento sull'ordinamento giuridico ed economico del personale dell'ANAC la commissione d'esame e' formata da esperti di provata competenza nelle materie del concorso scelti tra professori ordinari in discipline attinenti all'attivita' istituzionale dell'autorita', tra magistrati delle giurisdizioni superiori, e da un dirigente dell'autorita'. 3. Secondo quanto disposto dall'art. 249 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, la commissione esaminatrice puo' svolgere i propri lavori in modalita' telematica, garantendo comunque la sicurezza e la tracciabilita' delle comunicazioni. 4. Per lo svolgimento della eventuale prova preselettiva di cui all'art. 6 del presente bando e della prova scritta di cui all'art. 7 del presente bando, la Commissione RIPAM puo' nominare appositi comitati di vigilanza. 5. Inoltre, la Commissione RIPAM, per esigenze di funzionalita' e celerita' della procedura concorsuale, si riserva la nomina di sottocommissioni. 6. Secondo quanto disposto dall'art. 2, comma 7, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito con modificazioni dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, la Commissione RIPAM nomina le commissioni esaminatrici, le sottocommissioni e i comitati di vigilanza sulla base di nominativi individuati, nel rispetto dei principi della parita' di genere, attraverso il portale di cui all'art. 35-ter del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, tra soggetti in possesso di requisiti di comprovata professionalita' e competenza nelle materie del concorso.
Art. 6 Prova preselettiva 1. La prova preselettiva, che la commissione esaminatrice si riserva di svolgere, per ciascuno dei codici concorso di cui all'art. 1, comma 1, del presente bando, qualora il numero dei candidati che abbiano presentato la domanda di partecipazione al concorso sia pari o superiore a dieci volte il numero dei posti messi a concorso, consistera' nella somministrazione di un test di quaranta quesiti a risposta multipla da risolvere in sessanta minuti e si articolera' come segue: a) una parte composta da venticinque quesiti, volti a verificare le conoscenze e le competenze dei candidati nelle materie concorsuali oggetto della prova scritta. A ciascuna risposta e' attribuito il seguente punteggio: risposta esatta: +0,75 punti; mancata risposta: 0 punti; risposta errata: -0,25 punti. b) una parte composta da otto quesiti volti a verificare la capacita' logico-deduttiva e di ragionamento critico-verbale. A ciascuna risposta e' attribuito il seguente punteggio: risposta esatta: +0,75 punti; mancata risposta: 0 punti; risposta errata: -0,25 punti; c) una parte composta da sette quesiti situazionali relativi a problematiche organizzative e gestionali ricadenti nell'ambito degli studi sul comportamento organizzativo. I quesiti descriveranno situazioni di lavoro, rispetto alle quali si intende valutare la capacita' di giudizio dei candidati, chiedendo loro di decidere, tra alternative predefinite di possibili corsi d'azione, quale ritengano piu' adeguata. A ciascuna risposta e' attribuito in funzione del livello di efficacia il seguente punteggio: risposta piu' efficace: +0,75 punti; risposta neutra: +0,375 punti; risposta meno efficace: 0 punti. 2. In esito alla prova preselettiva verra' ammesso a sostenere la prova scritta un numero di candidati pari a otto volte il numero dei posti messi a concorso per ciascun profilo, compresi gli ex aequo. 3. Sono esentati dalla prova preselettiva i candidati diversamente abili con percentuale di invalidita' pari o superiore all'80%, in base all'art. 20, comma 2-bis, della legge 5 febbraio 1992, n. 104. 4. Ogni comunicazione concernente la prova, compreso il calendario, il numero di quesiti, la durata della prova, i criteri di attribuzione dei punteggi e il relativo esito, e' effettuata attraverso il predetto portale «inPA» e sul sito http://riqualificazione.formez.it La data e il luogo di svolgimento della prova, nonche' le eventuali misure per la tutela della salute pubblica a fronte della situazione epidemiologica, sono rese disponibili sul portale «inPA» e/o sul sito http://riqualificazione.formez.it - almeno dieci giorni prima della data stabilita per lo svolgimento della stessa. 5. Non e' prevista la pubblicazione della banca dati dei quesiti prima dello svolgimento della prova. 6. I candidati regolarmente iscritti on-line, che non abbiano avuto comunicazione dell'esclusione dal concorso e siano in regola con il versamento della quota di partecipazione, sono tenuti a presentarsi per sostenere la prova preselettiva nella sede, nel giorno e nell'ora indicati sul portale «inPA» e/o sul sito http://riqualificazione.formez.it - nel pieno rispetto delle eventuali misure per la tutela della salute pubblica a fronte della situazione epidemiologica. I candidati devono presentarsi con un valido documento di riconoscimento, il codice fiscale e la ricevuta rilasciata dal sistema informatico al momento della compilazione on-line della domanda. 7. L'assenza dalla sede di svolgimento della prova nella data e nell'ora stabilita, per qualsiasi causa, ancorche' dovuta a forza maggiore, nonche' la violazione delle eventuali misure per la tutela della salute pubblica a fronte della situazione epidemiologica, comporta l'esclusione dal concorso. 8. I candidati ammessi a sostenere la prova preselettiva hanno a disposizione strumenti informatici e digitali. Al termine del tempo previsto per la prova, il sistema interrompe la procedura ed acquisisce definitivamente le risposte fornite dal candidato fino a quel momento. Fino all'acquisizione definitiva il candidato puo' correggere le risposte gia' date. La correzione della prova da parte delle commissioni esaminatrici avviene con modalita' che assicurano l'anonimato del candidato, utilizzando strumenti digitali. Al termine delle operazioni viene formulato apposito elenco sulla base del punteggio conseguito e l'esito della prova e' reso disponibile mediante pubblicazione sul portale «inPA» e/o sul sito http://riqualificazione.formez.it 9. Durante la prova i candidati non possono in alcun modo comunicare tra loro e non possono introdurre nella sede di esame carta da scrivere, pubblicazioni, raccolte normative, vocabolari, testi, appunti di qualsiasi natura e telefoni cellulari o altri dispositivi mobili idonei alla memorizzazione o trasmissione dati o allo svolgimento di calcoli matematici. In caso di violazione di tali disposizioni la commissione esaminatrice o il comitato di vigilanza, ove presente, dispone l'immediata esclusione dal concorso. 10. Il punteggio conseguito nella prova preselettiva non concorre alla formazione del voto finale di merito.
Art. 7 Prova scritta 1. La prova teorico-pratica scritta, distinta per i codici concorso di cui all'art. 1, comma 1, del presente bando consistera' nella somministrazione di quesiti a risposta sintetica, ovvero nella redazione di schemi di provvedimenti o atti relativi all'attivita' dell'autorita'. 2. La prova scritta sara' volta a verificare le conoscenze nelle seguenti materie: A. Profilo funzionario giuridico amministrativo (codice FGA): nozioni di diritto dell'Unione europea; nozioni di contabilita' dello Stato e degli enti pubblici; diritto penale, con particolare riferimento ai reati conto la pubblica amministrazione; diritto costituzionale; diritto civile e commerciale; diritto amministrativo; ruolo e attivita' istituzionale dell'Autorita' nazionale anticorruzione; disciplina del lavoro pubblico e responsabilita' dei dipendenti pubblici, con particolare riferimento alle responsabilita' contabili e disciplinari. B. Profilo funzionario in analisi statistico-economico (codice FSE): elementi di microeconomia e macroeconomia; economia della concorrenza e della regolazione; economia pubblica e metodi di valutazione delle politiche; statistica e probabilita'; econometria e statistica economica; analisi dei dati; diritto amministrativo, con particolare riferimento alla normativa concernente la prevenzione della corruzione, la trasparenza, la contabilita' di stato e i contratti pubblici; ruolo e attivita' istituzionale dell'Autorita' nazionale anticorruzione. 3. Ogni comunicazione concernente la prova, compreso il calendario e il relativo esito, e' effettuata attraverso il predetto portale «inPA» e/o sul sito http://riqualificazione.formez.it La data e il luogo di svolgimento della prova, nonche' le eventuali misure per la tutela della salute pubblica a fronte della situazione epidemiologica, sono resi disponibili sul portale «inPA» e/o sul sito http://riqualificazione.formez.it - almeno dieci giorni prima della data stabilita per lo svolgimento della stessa. 4. I candidati regolarmente iscritti on-line, che non abbiano avuto comunicazione dell'esclusione dal concorso e siano in regola con il versamento della quota di partecipazione, sono tenuti a presentarsi per sostenere la prova scritta nella sede, nel giorno e nell'ora indicati sul portale «inPA» e/o sul sito http://riqualificazione.formez.it - nel pieno rispetto delle eventuali misure per la tutela della salute pubblica a fronte della situazione epidemiologica. I candidati devono presentarsi con un valido documento di riconoscimento, il codice fiscale e la ricevuta rilasciata dal sistema informatico al momento della compilazione on-line della domanda. 5. L'assenza dalla sede di svolgimento della prova nella data e nell'ora stabilita, per qualsiasi causa, ancorche' dovuta a forza maggiore, nonche' la violazione delle eventuali misure per la tutela della salute pubblica a fronte della situazione epidemiologica, comporta l'esclusione dal concorso. 6. I candidati ammessi a sostenere la prova scritta hanno a disposizione strumenti informatici e digitali. Al termine del tempo previsto per la prova, il sistema interrompe la procedura e acquisisce definitivamente le risposte fornite dal candidato fino a quel momento. Fino all'acquisizione definitiva il candidato puo' correggere le risposte gia' date. La correzione della prova da parte delle commissioni esaminatrici avviene con modalita' che assicurano l'anonimato del candidato, utilizzando strumenti digitali. L'esito della prova e' reso disponibile mediante pubblicazione sul portale «inPA» e/o sul sito http://riqualificazione.formez.it 7. Durante la prova i candidati non possono in alcun modo comunicare tra loro e non possono introdurre nella sede di esame carta da scrivere, pubblicazioni, raccolte normative, vocabolari, testi, appunti di qualsiasi natura e telefoni cellulari o altri dispositivi mobili idonei alla memorizzazione o trasmissione dati o allo svolgimento di calcoli matematici. In caso di violazione di tali disposizioni la commissione esaminatrice o il comitato di vigilanza, ove presente, dispone l'immediata esclusione dal concorso. 8. Alla prova scritta verra' attribuito un punteggio massimo di 50 (cinquanta) punti e si intende superata con il punteggio minimo di idoneita' pari a 35 (trentacinque) punti.
Art. 8 Prova orale 1. L'avviso di convocazione per la prova orale, contenente gli elenchi degli ammessi alla medesima prova selettiva e il diario con l'indicazione della sede, del giorno e dell'ora in cui si svolgera', per ciascun codice concorsuale di cui all'art. 1, comma 1, del presente bando, e' pubblicato sul portale «inPA» e/o sul sito http://riqualificazione.formez.it - e/o sul sito dell'autorita' almeno venti giorni prima del suo svolgimento. L'avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti. 2. La prova selettiva orale, distinta per ciascun codice concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, consiste in un colloquio interdisciplinare volto ad accertare la preparazione e la capacita' professionale dei candidati nelle materie della prova scritta di cui all'art. 7 del presente bando. 3. In sede di prova orale si procede altresi' all'accertamento: della conoscenza della lingua inglese attraverso una conversazione che accerti il livello di competenze linguistiche di livello almeno B2 del Quadro comune europeo di riferimento per le lingue; della conoscenza e dell'uso delle tecnologie informatiche e/o della comunicazione e/o del codice dell'amministrazione digitale. 4. La commissione esaminatrice, d'intesa con la Commissione RIPAM e avvalendosi del supporto tecnico di Formez PA, si riserva di pubblicare sul portale «inPA» e/o sul sito http://riqualificazione.formez.it - contestualmente alla pubblicazione dell'avviso di convocazione per la prova orale, eventuali indicazioni di dettaglio in merito al suo svolgimento. 5. Alla prova selettiva orale e' assegnato un punteggio massimo di 20 (venti) punti e la prova si intendera' superata se e' stato raggiunto il punteggio minimo di 14/20 (quattordici/venti).
Art. 9 Valutazione dei titoli e stesura delle graduatorie finali di merito 1. La valutazione dei titoli, distinta per i codici concorso di cui all'art. 1, comma 1, e' effettuata dalla commissione esaminatrice, dopo lo svolgimento della prova orale nei confronti dei soli candidati che hanno superato la stessa. 2. La valutazione e' effettuata sulla base dei titoli dichiarati dai candidati nella domanda di partecipazione al concorso. Tutti i titoli di cui il candidato richiede la valutazione devono essere posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda di cui al presente bando. Sono valutati solo i titoli inseriti negli appositi spazi della domanda di ammissione al concorso e completi di tutte le informazioni necessarie per la valutazione. Sono valutati solo titoli diversi e ulteriori rispetto a quelli gia' indicati come requisiti di ammissione. Per la valutazione dei titoli la commissione esaminatrice ha a disposizione 10 (dieci) punti. 3. Le categorie di titoli valutabili e i punteggi massimi attribuibili sono i seguenti: fino a 3 (tre) punti per lo svolgimento di attivita' e di servizi, dopo la laurea, attinenti ai settori le cui discipline interessino l'autorita', ulteriore rispetto a quella richiesta per essere ammessi a partecipare al concorso, maturata nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando; fino a 2 (due) punti per pubblicazioni di carattere economico, tecnico o giuridico e, comunque, attinenti all'attivita' istituzionale dell'autorita'. Non saranno presi in considerazione lavori ciclostilati, dattilografati e manoscritti. I lavori in corso di stampa saranno presi in considerazione soltanto se accompagnati da una dichiarazione dell'editore che siano stati accettati per la pubblicazione; fino a 5 (cinque) punti per ogni altro titolo accademico, professionale o di studio attinente all'attivita' istituzionale dell'autorita' e servizio prestato presso l'Autorita' nazionale anticorruzione: titoli di specializzazione post lauream, inerenti ai settori di attivita' individuati per ciascun profilo della durata di almeno un anno presso universita' o istituti di istruzione universitaria italiani o esteri; ulteriori diplomi di laurea quadriennale vecchio ordinamento (DL) ovvero lauree specialistiche (LS) o lauree magistrali (LM), inerenti ai settori di attivita' individuati per ciascun profilo; dottorato di ricerca, inerente ai settori di attivita' individuati per ciascun profilo conseguito presso universita' o istituti di istruzione universitaria o di ricerca italiani o esteri; abilitazione all'esercizio di professioni giuridico-economiche; master universitari di I o II livello inerenti i settori di attivita' individuati per ciascun profilo conseguiti presso universita' o istituti di istruzione universitaria o di ricerca italiani o esteri; voto di laurea conseguito con un punteggio superiore a 105/110 con specifica valorizzazione della lode; conseguimento dell'idoneita' in concorsi pubblici per l'accesso alla carriera direttiva in amministrazioni pubbliche; servizio prestato presso l'Autorita' nazionale anticorruzione di almeno trentasei mesi (0,5 per ogni anno di servizio prestato). 4. Ultimata la valutazione dei titoli, la commissione esaminatrice stilera', per ciascuno dei profili di cui all'art. 1, comma 1, la relativa graduatoria di merito, sulla base del punteggio complessivo conseguito nella prova scritta, nella prova orale e del punteggio attribuito in sede di valutazione dei titoli di cui al presente articolo. 5. Le graduatorie finali di merito sono trasmesse da ciascuna commissione esaminatrice alla Commissione RIPAM.
Art. 10 Preferenze e precedenze 1. A parita' di merito, ai sensi dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, sono preferiti: a) gli insigniti di medaglia al valor militare; b) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti; c) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra; d) i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e privato; e) gli orfani di guerra; f) gli orfani di caduti per fatto di guerra; g) gli orfani di caduti per servizio nel settore pubblico e privato; h) i feriti in combattimento; i) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra nonche' i capi di famiglia numerosa; j) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti; k) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra; l) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore pubblico e privato; m) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti di guerra; n) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di guerra; o) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio nel settore pubblico o privato; p) coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti; q) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno, nell'amministrazione che ha indetto il concorso; r) i coniugati ed i non coniugati con riguardo al numero dei figli a carico; s) gli invalidi e i mutilati civili; t) i militari volontari delle Forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma. 2. Costituiscono, altresi', titoli di preferenza a parita' di merito: a) avere svolto, con esito positivo, l'ulteriore periodo di perfezionamento presso l'ufficio per il processo ai sensi dell'art. 16-octies, comma 1-quater, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, come modificato dall'art. 50 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114; b) avere completato, con esito positivo, il tirocinio formativo presso gli uffici giudiziari ai sensi dell'art. 37, comma 11, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, pur non facendo parte dell'ufficio per il processo, cosi' come indicato dall'art. 16-octies, comma 1-quinquies, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, come modificato dall'art. 50 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114. 3. A parita' di merito e di titoli, ai sensi dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, la preferenza e' determinata: a) dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto che il candidato sia coniugato o meno; b) dall'aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni pubbliche. Costituisce, altresi', titolo di preferenza a parita' di merito e di titoli l'avere svolto, con esito positivo, lo stage presso gli uffici giudiziari ai sensi dell'art. 73, comma 14, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito dalla legge 9 agosto 2013, n. 98. 4. Se a conclusione delle operazioni di valutazione dei titoli preferenziali due o piu' candidati si collocano in pari posizione, e' preferito il candidato piu' giovane di eta' ai sensi dell'art. 2, comma 9, della legge 16 giugno 1998, n. 191 che ha modificato l'art. 3, comma 7, della legge 15 maggio 1997, n. 127. 5. I predetti titoli devono essere posseduti al termine di scadenza per la presentazione della domanda ed essere espressamente dichiarati nella domanda di ammissione alle prove concorsuali, da cui deve risultare il possesso dei titoli di preferenza alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso.
Art. 11 Validazione e pubblicita' delle graduatorie finali di merito e comunicazione dell'esito del concorso 1. Le graduatorie finali di merito, per ciascun codice concorso di cui all'art. 1, comma 1, del presente bando saranno validate dalla Commissione RIPAM e trasmesse all'autorita'. I candidati primi classificati in numero pari ai posti messi a concorso saranno nominati vincitori. Le predette graduatorie saranno pubblicate sul portale «inPA» e/o sul sito http://riqualificazione.formez.it - e sul sito istituzionale dell'autorita'. 2. L'avviso relativo all'avvenuta validazione e alla pubblicazione delle predette graduatorie sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - e sara' consultabile sul portale «inPA», disponibile all'indirizzo internet https://www.inpa.gov.it 3. Ogni comunicazione ai candidati sara' in ogni caso effettuata mediante pubblicazione di specifici avvisi sul portale «inPA» e/o sul sito http://riqualificazione.formez.it Tale pubblicazione avra' valore di notifica a tutti gli effetti. 4. Avverso la graduatoria finale di merito e' ammesso ricorso in sede giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale del Lazio entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla stessa data.
Art. 12 Assunzione in servizio e nomina in prova 1. Ai candidati vincitori e' data comunicazione dell'esito del concorso attraverso la pubblicazione della graduatoria finale di merito. L'assunzione dei vincitori avviene compatibilmente ai limiti imposti dalla vigente normativa in materia di vincoli finanziari e regime delle assunzioni. In caso di rinuncia all'assunzione da parte dei vincitori o di dichiarazione di decadenza dei medesimi subentreranno i primi idonei in ordine di graduatoria. 2. I candidati dichiarati vincitori del concorso oggetto del presente bando saranno assunti a tempo indeterminato, presso la sede di Roma, con riserva dell'autorita' di controllare il possesso e la piena corrispondenza dei requisiti e dei titoli dichiarati nella domanda di partecipazione, secondo la disciplina vigente al momento dell'immissione in servizio nei profili di cui all'art. 1, comma 1, del presente bando. 3. Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato viene instaurato mediante il provvedimento di nomina in prova. Non si procede all'instaurazione del rapporto di lavoro nei confronti dei candidati che abbiano superato il limite di eta' previsto dalla vigente normativa in materia pensionistica. 4. Il prescritto periodo di prova, della durata di sei mesi a decorrere dal giorno di effettivo inizio del servizio e prolungato per un periodo di tempo eguale a quello in cui il dipendente sia stato assente, a qualunque titolo, se superato, sara' computato come servizio di ruolo effettivo. 5. In caso di esito sfavorevole del periodo di prova, verra' dichiarata la risoluzione del rapporto. In tal caso il dipendente avra' titolo ad un'indennita' di liquidazione ragguagliata ad un dodicesimo degli emolumenti retributivi annuali previsti. 6. Il vincitore del concorso che, senza giustificato motivo, non assuma servizio entro il termine stabilito, decade dal diritto all'assunzione.
Art. 13 Accesso agli atti 1. I candidati possono esercitare il diritto di accesso agli atti della procedura concorsuale ai sensi delle vigenti disposizioni di legge. 2. Ai candidati che sosterranno l'eventuale prova preselettiva e la prova scritta sara' consentito, mediante l'apposito sistema telematico «atti on-line» disponibile sul sito http://riqualificazione.formez.it - e previa attribuzione di password personale riservata, accedere per via telematica agli atti concorsuali relativi ai propri elaborati. 3. Con la presentazione della domanda di partecipazione alla presente procedura, il candidato dichiara di essere consapevole che eventuali richieste di accesso agli atti da parte dei partecipanti saranno evase da Formez PA, previa informativa ai titolari di tutti gli atti oggetto delle richieste e facenti parte del fascicolo concorsuale del candidato. A tal fine i candidati, nel caso di legittimo esercizio del diritto di accesso, autorizzano la visione e l'estrazione di copie degli atti inerenti la procedura medesima. 4. Per le spese di segreteria e/o di riproduzione degli atti non consultabili on-line con le proprie credenziali, i candidati sono tenuti a versare la quota prevista dal «Regolamento per l'accesso ai documenti formati o detenuti da Formez PA e a quelli oggetto di pubblicazione» disponibile sul sito http://riqualificazione.formez.it - secondo le modalita' ivi previste. All'atto del versamento occorre indicare la causale «accesso agli atti - concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di un contingente complessivo di venti unita' di personale non dirigenziale a tempo indeterminato da inquadrare nella carriera direttiva, qualifica di funzionario - livello retributivo 0 (zero) - dell'Autorita' nazionale anticorruzione (ANAC) per il profilo "funzionario giuridico amministrativo" e per il profilo "funzionario in analisi statistico-economico"». La ricevuta dell'avvenuto versamento deve essere esibita al momento della presentazione presso la sede Formez PA di Roma per la visione e riproduzione degli atti richiesti. 5. Il responsabile unico del procedimento e' il dirigente dell'area produzione preposta alle attivita' RIPAM di Formez PA.
Art. 14 Trattamento dei dati personali 1. I dati raccolti con la domanda di partecipazione alla procedura di selezione saranno trattati nel rispetto della vigente normativa specifica, esclusivamente per le finalita' connesse all'espletamento della procedura stessa e per le successive attivita' inerenti all'eventuale procedimento di assunzione. 2. I dati forniti dai candidati per la partecipazione alla selezione pubblica potranno essere inseriti in apposite banche dati e potranno essere trattati e conservati, nel rispetto degli obblighi previsti dalla normativa vigente e per il tempo necessario connesso alla gestione della procedura selettiva e delle graduatorie, in archivi informatici e/o cartacei per i necessari adempimenti che competono alla Commissione RIPAM, alla commissione esaminatrice e all'amministrazione destinataria del presente bando, anche in ordine alle procedure assunzionali, nonche' per adempiere a specifici obblighi imposti da leggi, regolamenti e dalla normativa comunitaria. 3. Il conferimento dei dati e' obbligatorio e il rifiuto di fornire gli stessi comportera' l'impossibilita' di dar corso alla valutazione della domanda di partecipazione alla selezione, nonche' agli adempimenti conseguenti e inerenti alla procedura concorsuale. 4. I dati personali in questione saranno trattati, nel rispetto delle disposizioni di legge, con l'impiego di misure di sicurezza atte a garantire la riservatezza del soggetto interessato cui i dati si riferiscono. 5. Il titolare del trattamento dei dati e' l'ANAC - nella persona del dirigente dell'ufficio risorse umane e formazione pro tempore. Il responsabile del trattamento e' Formez PA, con sede legale e amministrativa in viale Marx n. 15 - 00137 Roma e, per esso, il dirigente dell'area obiettivo RIPAM. Incaricati del trattamento sono le persone preposte alla procedura di selezione individuate da Formez PA nell'ambito della procedura medesima. 6. I dati personali potranno essere comunicati ad altri soggetti, pubblici e privati, quando cio' e' previsto da disposizioni di legge o di regolamento ovvero dal presente bando. 7. I dati personali potranno essere oggetto di diffusione nel rispetto delle delibere dell'Autorita' garante per la protezione dei dati personali. Le graduatorie, approvate dagli organi competenti in esito alla selezione, verranno diffuse mediante pubblicazione nelle forme previste dalle norme in materia e, nel rispetto dei principi di pertinenza e non eccedenza, attraverso il sito internet http://riqualificazione.formez.it e/o attraverso il portale «inPA». 8. L'interessato potra' esercitare, alle condizioni e nei limiti di cui al regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo, i diritti previsti dagli articoli 15 e seguenti indicati di seguito: l'accesso ai propri dati personali, la rettifica o la cancellazione dei dati, la limitazione del trattamento, la portabilita' dei dati, l'opposizione al trattamento. L'interessato potra', altresi', esercitare il diritto di proporre reclamo all'Autorita' garante per la protezione dei dati personali.
Art. 15 Norme di salvaguardia 1. Per quanto non previsto dal presente bando trova applicazione, in quanto compatibile, la normativa nazionale vigente in materia. 2. Avverso il presente bando e' ammesso ricorso in sede giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale del Lazio entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla stessa data. 3. Resta ferma la facolta' della Commissione RIPAM di disporre con provvedimento motivato, in qualsiasi momento della procedura concorsuale, l'esclusione dal concorso per difetto dei prescritti requisiti, per la mancata o incompleta presentazione della documentazione prevista o in esito alle verifiche richieste dalla medesima procedura concorsuale. Roma, 28 novembre 2022 Per il Dipartimento della funzione pubblica Fiori Per il Ministero dell'economia e delle finanze Castaldi Per il Ministero dell'interno Perrotta