Concorso per 1 notaio (campania) MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

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Concorso

Attenzione, il bando selezionato non è attivo, poichè è scaduto il termine per la presentazione della domanda


Tipologia Concorso
Tipologia Contratto Assunzione
Posti 1
Fonte: Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana N. 99 del 16-12-2022
Sintesi: MINISTERO DELLA GIUSTIZIA CONCORSO (Scad. 10-01-2023) Concorso, per esame, a quattrocento posti di notaio ...
Ente: MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Regione: CAMPANIA
Provincia: NAPOLI
Comune: NAPOLI
Data di inserimento: 16-12-2022
Data Scadenza bando 10-01-2023
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MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

CONCORSO (Scad. 10-01-2023)

Concorso, per esame, a quattrocento posti di notaio

 
                        IL DIRETTORE GENERALE 
                        degli affari interni 
                   ufficio II - reparto notariato 
 
    Vista la legge 16 febbraio 1913, n. 89, e  successive  modifiche,
«Ordinamento del notariato e degli archivi notarili»; 
    Visto  il  regio  decreto  10  settembre  1914,   n.   1326,   di
approvazione del regolamento per l'esecuzione della legge 16 febbraio
1913, n. 89, «Ordinamento del notariato e degli archivi notarili»; 
    Vista la legge 6 agosto 1926, n. 1365,  e  successive  modifiche,
«Norme per il conferimento dei posti notarili»; 
    Visto il regio decreto 14 novembre 1926, n.  1953,  e  successive
modifiche, «Disposizioni sul conferimento dei posti di notaro»; 
    Visto il regio decreto 22 dicembre 1932, n. 1728,  «Modificazioni
alle  disposizioni  regolamentari  sul  conferimento  dei  posti   di
notaio»; 
    Vista la legge 22  gennaio  1934,  n.  64,  «Norme  complementari
sull'ordinamento del notariato»; 
    Visto il regio decreto-legge 14 luglio 1937, n. 1666,  convertito
dalla legge 30 dicembre 1937, n. 2358, «Modificazioni all'ordinamento
del notariato e degli archivi notarili»; 
    Vista la legge 25 maggio 1970,  n.  358,  «Modifica  delle  norme
concernenti la documentazione delle domande di ammissione ai concorsi
per esame per la nomina a notaio»; 
    Vista la legge 18 maggio 1973, n.  239,  «Nuove  disposizioni  in
materia di assegnazione dei posti nei concorsi notarili»; 
    Visto l'art. 31 del decreto del Presidente  della  Repubblica  15
luglio 1988, n. 574, «Norme di attuazione dello statuto speciale  per
la Regione Trentino-Alto Adige in materia di uso della lingua tedesca
e della lingua ladina nei rapporti  dei  cittadini  con  la  pubblica
amministrazione e nei procedimenti giudiziari», in relazione  con  il
decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio  1976,  n.  752,  e
successive modifiche, «Norme di  attuazione  dello  Statuto  speciale
della Regione Trentino-Alto Adige in  materia  di  proporzione  negli
uffici statali siti nella Provincia di Bolzano e di conoscenza  delle
due lingue nel pubblico impiego»; 
    Visto l'art. 2, terzo  comma,  del  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri  del  21  dicembre  1990,  «Adeguamento  delle
aliquote  di  importo  fisso  di  taluni  tributi  nei  limiti  delle
variazioni percentuali del valore dell'indice dei prezzi al consumo»; 
    Visto l'art. 7, quinto comma, della legge 29  dicembre  1990,  n.
405,  «Disposizioni  per  la  formazione  del  bilancio   annuale   e
pluriennale dello Stato»; 
    Vista la legge  5  febbraio  1992,  n.  104,  «Legge  quadro  per
l'assistenza,  l'integrazione  sociale  e  i  diritti  delle  persone
portatrici di handicap»; 
    Visto l'art. 5 del decreto  del  Presidente  della  Repubblica  9
maggio  1994,  n.   487,   e   successive   modifiche,   «Regolamento
sull'accesso agli  impieghi  nelle  pubbliche  amministrazioni  e  le
modalita' di svolgimento dei concorsi, dei  concorsi  unici  e  delle
altre forme di assunzione nei pubblici impieghi»; 
    Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 23
marzo  1995,  «Determinazione  dei  compensi  da   corrispondere   ai
componenti delle commissioni esaminatrici e al personale addetto alla
sorveglianza  di   tutti   i   tipi   di   concorso   indetti   dalle
amministrazioni pubbliche»; 
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  28  dicembre
2000,  n.  445,  «Testo  unico  delle  disposizioni   legislative   e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa»; 
    Visto il decreto legislativo 22 maggio 2001, n.  263,  «Norme  di
attuazione dello statuto speciale  della  Regione  Valle  d'Aosta  in
materia di accertamento della conoscenza della  lingua  francese  per
l'assegnazione di sedi notarili»; 
    Visto  il  decreto  ministeriale  11  dicembre  2001,   n.   475,
«Regolamento concernente la valutazione del diploma conseguito presso
le scuole di specializzazione per le professioni legali ai fini della
pratica forense e notarile, ai sensi dell'art. 17, comma  114,  della
legge 15 maggio 1997, n. 127»; 
    Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,  «Codice  in
materia di protezione dei dati personali»; 
    Visto il  decreto  legislativo  7  marzo  2005,  n.  82,  «Codice
dell'amministrazione digitale»; 
    Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n.  166,  «Norme  in
materia di concorso  notarile,  pratica  e  tirocinio  professionale,
nonche' in materia di coadiutori notarili in attuazione dell'art.  7,
comma 1, della legge 28 novembre 2005, n. 246»; 
    Visto l'art. 66 della legge 18 giugno 2009, n. 69,  «Disposizioni
per lo sviluppo economico,  la  semplificazione,  la  competitivita',
nonche' in materia di processo civile»; 
    Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 233, «Disposizioni in materia
di concorso notarile»; 
    Visto l'art. 28 del decreto legislativo 3 febbraio 2011,  n.  71,
«Ordinamento e funzioni degli uffici consolari,  ai  sensi  dell'art.
14, comma 18, della legge 28 novembre 2005, n. 246»; 
    Visto il decreto-legge 24 gennaio  2012,  n.  1,  convertito  con
modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, «Disposizioni urgenti
per  la  concorrenza,  lo  sviluppo   delle   infrastrutture   e   la
competitivita'»; 
    Visto il decreto-legge 9 febbraio  2012,  n.  5,  convertito  con
modificazioni dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, «Disposizioni urgenti
in materia di semplificazione e di sviluppo»; 
    Visto il decreto-legge 18 ottobre 2012, n.  179,  convertito  con
modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, «Ulteriori misure
urgenti per la crescita del Paese»; 
    Visto il decreto interministeriale del Ministro della  giustizia,
di concerto con il Ministro dell'economia e  delle  finanze,  del  16
settembre 2014, «Determinazione delle  modalita'  di  versamento  dei
contributi per la partecipazione ai concorsi  indetti  dal  Ministero
della giustizia, ai sensi dell'art. 1, commi  da  600  a  603,  della
legge 27 dicembre 2013, n. 147»; 
    Visto l'art. 1, comma 496, della legge 27 dicembre 2017,  n.  205
«Bilancio di previsione dello Stato per  l'anno  finanziario  2018  e
bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020»; 
    Visto il decreto ministeriale 6 febbraio 2020, con  il  quale  e'
stata istituita la Direzione generale degli affari interni, cui  sono
state assegnate le  competenze  della  soppressa  Direzione  generale
della  giustizia  civile  con  riguardo,  tra  l'altro,  al   reparto
notariato e all'organizzazione del concorso notarile; 
    Vista la sentenza del 3 giugno  2021  della  Corte  di  giustizia
dell'Unione europea nella causa C 914/19 in  materia  di  parita'  di
trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro,  che
ha ritenuto non conforme al diritto dell'Unione il limite di eta'  di
cinquanta  anni  per  partecipare  al  concorso  per  l'accesso  alla
professione di notaio; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                          Posti a concorso 
 
    1. E' indetto  concorso,  per  esame,  a  quattrocento  posti  di
notaio. 
                               Art. 2 
 
                     Requisiti per l'ammissione 
 
    1. Per essere ammessi al concorso, gli aspiranti devono essere in
possesso, alla data di scadenza del termine  di  presentazione  della
domanda, dei requisiti stabiliti dall'art. 5, numeri 1), 2), 3), 4) e
5), della legge 16 febbraio 1913, n. 89, e successive modificazioni. 
    2. E' altresi' necessario che, alla data di scadenza del  termine
per la presentazione della domanda, gli  aspiranti  non  siano  stati
dichiarati non idonei in cinque precedenti  concorsi,  per  esami,  a
posti di notaio, banditi successivamente all'entrata in vigore  della
legge  18  giugno  2009,  n.  69.  Equivalgono  a  dichiarazione   di
inidoneita' l'espulsione del candidato dopo la dettatura del  tema  e
l'annullamento di una prova da parte della commissione. 
                               Art. 3 
 
          Presentazione della domanda: termini e modalita' 
 
    1. La domanda di ammissione al concorso - deve essere  presentata
o  spedita  al  Procuratore  della  Repubblica  presso  il  Tribunale
competente in relazione al luogo di residenza dell'aspirante,  previa
compilazione della domanda telematica di cui al successivo  comma  4,
entro il termine  perentorio  di  giorni  trenta  decorrenti  dal  10
gennaio 2023. 
    2. La domanda si considera formulata  in  tempo  utile  anche  se
spedita  al  suddetto  Procuratore  della  Repubblica,  a  mezzo   di
raccomandata con  avviso  di  ricevimento,  entro  il  termine  sopra
stabilito: a tal fine fa fede il timbro a data  dell'ufficio  postale
accettante. 
    3. Non sono ammessi a partecipare al concorso  gli  aspiranti  le
cui domande sono state presentate o spedite oltre  il  termine  sopra
indicato, o con modalita' diverse. 
    4. La domanda  telematica  di  partecipazione  al  concorso  deve
essere redatta utilizzando l'apposita procedura, disponibile sul sito
internet del Ministero della giustizia, «www.giustizia.it», alla voce
«Strumenti/Concorsi,  esami,  selezioni  e   assunzioni»,   tipo   di
selezione «Notaio» autenticandosi tramite SPID di secondo livello,  o
con carta di identita' elettronica (CIE), o con carta  nazionale  dei
servizi (CNS). 
    5. Il modulo sara' disponibile dal 10 gennaio 2023  e  fino  alla
scadenza del termine per la presentazione della domanda. 
    La procedura di  compilazione  e  invio  telematico  deve  essere
completata entro il termine di scadenza sopra indicato. 
    7. Allo scadere del termine suddetto, il sistema informatico  non
permette piu' l'invio della domanda di partecipazione. 
    8. Il candidato, durante la compilazione della domanda e' guidato
ad effettuare  il  versamento  online  tramite  PagoPA  di  un  unico
pagamento di euro 117,13 (importo comprensivo di euro 16,00, ai sensi
dell'art. 1 della legge 25 maggio 1970, n. 358, euro 49,58, a  titolo
di tassa di cui all'art. 4, legge 8 dicembre 1956, n. 1378, e di euro
51,55 a titolo di tassa  di  concorso  e  contributo  alle  spese  di
concorso, di cui all'art. 1 della legge 25 maggio 1970, n. 358). Solo
dopo  aver  assolto  il  pagamento  sara'  possibile  completare   la
compilazione e l'invio  telematico  della  domanda  alla  procura  di
competenza. 
    Con  l'invio  della  domanda  il  sistema  informatico   comunica
l'avvenuta acquisizione della domanda di partecipazione  via  mail  e
rende disponibili al candidato due documenti in formato PDF: 
      la ricevuta di acquisizione della domanda che riporta il codice
identificativo attribuito  dal  sistema,  comprensivo  del  codice  a
barre, tale ricevuta deve essere stampata e  conservata  a  cura  del
candidato,  nonche'  esibita   per   facilitare   le   procedure   di
identificazione per la partecipazione alle prove scritte; 
      la domanda di partecipazione. 
    9. Il candidato dopo aver stampato la domanda di  partecipazione,
che conterra' anche  tutti  gli  estremi  del  pagamento  effettuato,
dovra' consegnarla, entro il termine  di  scadenza  del  bando,  alla
Procura  della  Repubblica  competente  in  relazione  al  luogo   di
residenza; deve infine firmarla con  sottoscrizione  autenticata.  Il
funzionario della Procura che provvede alla ricezione, verificata  la
regolarita' formale della domanda,  procede  alla  validazione  della
domanda telematica e alla  trasmissione  della  domanda  cartacea  al
Ministero della giustizia, Dipartimento per gli affari di giustizia -
Direzione generale degli  affari  interni  -  ufficio  II  -  reparto
notariato - via Arenula n. 70 - 00186, Roma. 
    10. In  alternativa,  il  candidato  deve  stampare  la  domanda,
firmarla  con  sottoscrizione  autenticata   e   spedirla   a   mezzo
raccomandata con avviso di ricevimento, alla Procura della Repubblica
suddetta. 
    11. Per le domande spedite a mezzo  raccomandata  con  avviso  di
ricevimento  fa  fede  la  data   risultante   dal   timbro   apposto
dall'ufficio postale accettante. 
    12. A pena di esclusione dal concorso, le domande presentate  per
la validazione o  spedite  non  devono  riportare  cancellazioni  e/o
modifiche rispetto a quelle inserite  telematicamente.  Nel  caso  di
inserimento di piu'  domande  nel  sistema  informatico  e'  ritenuta
valida quella inserita per ultima. 
    13. Gli aspiranti devono dichiarare nella domanda: 
      a) il proprio cognome e nome; 
      b) la data e il luogo di nascita; 
      c) il codice fiscale; 
      d) il  luogo  di  residenza  (comune,  provincia,  indirizzo  e
C.A.P.); 
      e) i numeri telefonici di reperibilita'; 
      f) l'indirizzo completo di  recapito,  inteso  come  luogo  ove
desiderano ricevere eventuali comunicazioni relative al concorso, ove
diverso da quello di residenza; 
      g) il possesso della cittadinanza italiana o di un altro  Stato
membro dell'Unione europea; 
      h) il comune nella cui lista elettorale sono iscritti, ovvero i
motivi  della  non  iscrizione  o  della  cancellazione  dalla  lista
medesima; 
      i) di non aver riportato condanne penali; 
      j) l'inesistenza di  sentenze  di  fallimento,  interdizione  o
inabilitazione pronunciate nei propri confronti; 
      k) il possesso del diploma di laurea in giurisprudenza o  della
laurea specialistica o magistrale  in  giurisprudenza,  rilasciato  o
confermato da una universita' italiana, con l'esatta  menzione  della
data e dell'universita' in cui il titolo e' stato conseguito,  oppure
il possesso di un titolo riconosciuto  equipollente  ai  sensi  della
legge 11 luglio 2002, n. 148; 
      l) il compimento, entro il termine utile per  la  presentazione
della domanda di ammissione al  concorso,  della  prescritta  pratica
notarile, con l'indicazione del  relativo  periodo  e  del  consiglio
notarile  nella  cui  circoscrizione  la  pratica  stessa  e'   stata
effettuata, nonche' del titolo giustificativo della eventuale pratica
notarile ridotta, ovvero  il  conseguimento  della  idoneita'  in  un
concorso per esame per la nomina a notaio, precisandone gli estremi; 
      m)  l'inesistenza  di   difetti   che   importino   inidoneita'
all'esercizio delle funzioni notarili; 
      n) se, nel caso in cui siano  portatori  di  handicap,  abbiano
l'esigenza - ai sensi degli articoli 4 e 20 della  legge  5  febbraio
1992, n.  104  -  di  essere  assistiti  durante  le  prove  scritte,
indicando, in caso affermativo, l'ausilio necessario in relazione  al
proprio handicap, nonche' l'eventuale necessita' di tempi aggiuntivi; 
      o) gli eventuali titoli di preferenza di  cui  all'art.  5  del
decreto del Presidente  della  Repubblica  9  maggio  1994,  n.  487,
posseduti  non  oltre  la  data  di  scadenza  del  termine  per   la
presentazione delle domande di partecipazione al concorso. 
    14.  Gli  aspiranti  portatori  di  handicap  che  abbiano  fatto
richiesta di assistenza per lo svolgimento delle  prove  scritte,  ai
sensi degli articoli 4 e 20 della legge  5  febbraio  1992,  n.  104,
devono altresi' allegare  alla  domanda  di  partecipazione  apposita
certificazione rilasciata da competente struttura sanitaria. 
    15. Ai fini dell'autenticazione, la sottoscrizione in calce  alla
domanda puo' essere apposta dal candidato in presenza del  dipendente
addetto alla ricezione, ai sensi dell'art. 38, comma 3,  del  decreto
del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. 
    16. Nell'ipotesi di spedizione a mezzo raccomandata con avviso di
ricevimento  o  di  sottoscrizione  apposta  non  in   presenza   del
dipendente addetto alla ricezione, la sottoscrizione  in  calce  alla
domanda deve  essere  autenticata  da  un  notaio  o  dal  segretario
comunale del luogo di  residenza  dell'aspirante.  Per  i  dipendenti
statali e' sufficiente il  visto  del  capo  dell'ufficio  nel  quale
prestano servizio. 
    17.  Ogni  cambiamento  di  indirizzo  o  recapito  deve   essere
comunicato al Ministero della giustizia, Dipartimento per gli  affari
di giustizia - Direzione generale degli affari interni - ufficio II -
reparto notariato - via Arenula n.  70 -  00186,  Roma,  con  lettera
raccomandata o mezzo equivalente. La  comunicazione  produce  effetto
dal momento in cui essa perviene al suddetto ufficio. 
    18. I candidati che si trovino all'estero possono  assolvere  gli
adempimenti di cui sopra a mezzo delle Autorita' consolari, ai  sensi
dell'art. 28 del decreto legislativo 3 febbraio 2011, n. 71. 
    19. L'amministrazione non assume alcuna  responsabilita'  per  il
caso  di  dispersione  di  comunicazioni   dipendente   da   inesatte
indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata  oppure
tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo risultante dalla
domanda, ne' per eventuali disguidi postali non  imputabili  a  colpa
dell'amministrazione stessa. 
                               Art. 4 
 
                 Cause di non ammissione al concorso 
 
    1. Non sono ammessi al concorso: 
      a) coloro che non siano  in  possesso  di  uno  o  piu'  tra  i
requisiti di ammissione di cui all'art. 2 del presente bando; 
      b) coloro che,  alla  data  di  scadenza  del  termine  per  la
presentazione della domanda, sono  stati  dichiarati  non  idonei  in
cinque precedenti concorsi, per esami, a  posti  di  notaio,  banditi
successivamente all'entrata in vigore della legge 18 giugno 2009,  n.
69. L'espulsione del candidato dopo la dettatura del tema, durante le
prove scritte, equivale ad inidoneita'. Produce  inoltre  gli  stessi
effetti dell'inidoneita' l'annullamento di una prova da  parte  della
commissione; 
      c) coloro le cui domande  per  la  partecipazione  siano  state
presentate o spedite oltre il termine di  scadenza  di  presentazione
della domanda; 
      d) coloro le cui domande di partecipazione risultino incomplete
o irregolari; 
      e) coloro i quali abbiano inviato la domanda di  partecipazione
direttamente al Ministero della giustizia. 
    2. Tutti i candidati sono ammessi  al  concorso  con  riserva  di
accertamento del possesso dei requisiti di ammissione.  Il  direttore
generale  degli  affari  interni  puo'  disporre   l'esclusione   dei
candidati in qualsiasi momento della procedura concorsuale,  ove  sia
accertata la mancanza di  uno  o  piu'  requisiti  di  ammissione  al
concorso stesso,  nonche'  per  la  mancata  osservanza  dei  termini
perentori stabiliti nel presente bando. 
    3. L'esclusione dal concorso sara' comunicata all'interessato con
provvedimento motivato. 
                               Art. 5 
 
                          Prove di concorso 
 
    1. L'esame scritto consta di tre distinte prove teorico-pratiche,
riguardanti un atto di ultima volonta' e due atti tra  vivi,  di  cui
uno di  diritto  commerciale.  In  ciascun  tema  sono  richiesti  la
compilazione dell'atto e lo svolgimento dei principi  attinenti  agli
istituti giuridici relativi all'atto stesso. 
    2. L'esame orale consta di tre distinte prove sui seguenti gruppi
di materie: 
      a) diritto civile, commerciale e volontaria giurisdizione,  con
particolare riguardo agli istituti giuridici in rapporto ai quali  si
esplica l'ufficio di notaio; 
      b) disposizioni sull'ordinamento del notariato e degli  archivi
notarili; 
      c) disposizioni concernenti i tributi sugli affari. 
                               Art. 6 
 
                      Commissione esaminatrice 
 
    1.  Alle  operazioni  concorsuali  sovrintende  una   commissione
esaminatrice, costituita ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo
24 aprile 2006, n. 166, come modificato dall'art. 66 della  legge  18
giugno 2009, n. 69. La commissione esaminatrice  e'  nominata  almeno
dieci giorni prima dell'inizio delle prove d'esame, con  decreto  del
Ministro della giustizia. 
                               Art. 7 
 
                     Diario delle prove scritte 
 
    1. I candidati ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal
concorso  sono  tenuti  a  presentarsi,  a  pena  di  decadenza,  per
sostenere le prove scritte, nel luogo, giorno ed ora di inizio  delle
stesse, secondo quanto sara' indicato nella Gazzetta Ufficiale  della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» -  n.  20
del 14 marzo 2023. 
    2.  In  detta  Gazzetta  Ufficiale  si  dara'  comunicazione   di
eventuali rinvii di quanto previsto al comma precedente. 
    3. La pubblicazione nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana ha valore di notifica a tutti gli effetti. 
    4. I candidati, prima dello svolgimento delle prove scritte, sono
inoltre tenuti a compiere i seguenti adempimenti: 
      a) identificazione personale; 
      b) ritiro della tessera di ammissione; 
      c) consegna  dei  testi  di  consultazione  per  la  preventiva
verifica da parte della commissione esaminatrice. 
    Al predetto fine i candidati devono presentarsi nella sede e  nei
giorni ugualmente indicati nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - di cui al comma  1
o in una successiva, in caso di rinvio. 
    5. Non sono, in ogni  caso,  accettati  i  testi  presentati  nei
giorni delle prove scritte. 
    6. Ai sensi dell'art. 18, secondo comma,  del  regio  decreto  14
novembre 1926, n. 1953, e' consentita la consultazione,  in  sede  di
esame, soltanto dei testi dei codici, delle leggi e dei decreti dello
Stato. E' altresi' ammessa la consultazione di dizionari della lingua
italiana. 
    7. I predetti testi, sulla copertina esterna e anche sulla  prima
pagina interna,  dovranno  contenere,  scritto  in  modo  chiaro,  il
cognome,  il  nome  e  la  data  di  nascita  del  candidato  cui  si
riferiscono. 
    8. In sede di verifica sono esclusi tutti i testi non  consentiti
dal comma 6 del presente articolo; in particolare sono esclusi quelli
contenenti: note, commenti, annotazioni, anche a  mano,  raffronti  o
richiami diversi da quelli relativi a fonti normative. Sono  altresi'
esclusi manoscritti, dattiloscritti, fotocopie dei testi consentiti e
le riproduzioni a stampa degli stessi. E' consentita la consultazione
di   fotocopie   della   Gazzetta    Ufficiale    della    Repubblica
italiana recanti testi normativi. 
    9.   Per   i   candidati   affetti   da   patologie   limitatrici
dell'autonomia che abbiano dichiarato nella domanda di partecipazione
al  concorso  la  necessita'  di  essere   assistiti   da   personale
dell'amministrazione durante  lo  svolgimento  delle  prove  scritte,
ovvero  nel  caso   di   patologie   insorte   successivamente   alla
presentazione   o   alla   spedizione   della   stessa,   debitamente
documentate, la commissione esaminatrice, ai sensi degli articoli 4 e
20 della legge  5  febbraio  1992,  n.  104,  oltre  che  autorizzare
l'assistenza richiesta, puo' aumentare il tempo a disposizione per lo
svolgimento delle prove. 
    10. Prima delle prove scritte e  di  quella  orale,  i  candidati
devono dimostrare la propria identita' personale, presentando uno dei
documenti di cui al comma 11 e la tessera di  ammissione,  rilasciata
all'atto dell'identificazione. 
    11. I candidati, al fine di ritirare la tessera di ammissione  di
cui al precedente comma 4, lettera b), devono  presentare  un  valido
documento di identificazione, rilasciato da un'Autorita' dello Stato. 
    12. I predetti documenti di  identificazione  devono  recare,  in
ogni caso, l'effigie del candidato. 
                               Art. 8 
 
               Esame orale e attribuzione dei punteggi 
 
    1. Sono ammessi alle prove orali soltanto i concorrenti giudicati
idonei dalla commissione esaminatrice all'esito della lettura dei tre
elaborati scritti. Il giudizio di idoneita'  comporta  l'attribuzione
del voto minimo di trentacinque punti per ciascuna  delle  tre  prove
scritte. 
    2. I risultati delle prove scritte saranno affissi nei locali del
Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 23, comma 3,  del  regio
decreto 14 novembre 1926, n. 1953; dalla data di affissione decorrono
i termini di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104. 
    3. L'esame orale si intende  superato  se  il  concorrente  avra'
riportato almeno trentacinque punti in ciascun gruppo di materie. 
    4. Il voto  complessivo  assegnato  ai  concorrenti  che  avranno
conseguito in ciascuna delle prove almeno trentacinque punti e  siano
stati dichiarati idonei in uno o piu'  dei  precedenti  concorsi  per
esame a posti di notaio, e' aumentato di due punti per ciascuna delle
idoneita' precedentemente conseguite. 
    5. Il diritto di precedenza, stabilito  nell'art.  26  del  regio
decreto 14 novembre 1926, n. 1953,  e  successive  modificazioni,  e'
attribuito ai concorrenti a favore dei quali e'  applicato  l'aumento
di cui al comma 4 e solo in confronto ai concorrenti  cui  sia  stato
attribuito il medesimo aumento. 
    6. Saranno  dichiarati  idonei  coloro  che  avranno  conseguito,
nell'insieme delle prove scritte e orali, non meno  di  duecentodieci
punti su trecento. 
                               Art. 9 
 
                        Titoli di preferenza 
 
    1. Ai sensi dell'art. 5, comma  4,  del  decreto  del  Presidente
della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487,  e  successive  modifiche,  a
parita' di merito, sono preferiti: 
      a) gli insigniti di medaglia al valor militare; 
      b) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti; 
      c) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra; 
      d) i mutilati ed invalidi per servizio nel settore  pubblico  e
privato; 
      e) gli orfani di guerra; 
      f) gli orfani dei caduti per fatto di guerra; 
      g) gli orfani dei caduti per servizio nel  settore  pubblico  e
privato; 
      h) i feriti in combattimento; 
      i) gli insigniti di croce di guerra  o  di  altra  attestazione
speciale di merito di guerra, nonche' i capi di famiglia numerosa; 
      j)  i  figli  dei  mutilati  e  degli  invalidi  di  guerra  ex
combattenti; 
      k) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra; 
      l) i figli dei mutilati  e  degli  invalidi  per  servizio  nel
settore pubblico e privato; 
      m) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non  risposati  e
le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti di guerra; 
      n) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non  risposati  e
le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di
guerra; 
      o) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non  risposati  e
le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio
nel settore pubblico e privato; 
      p) coloro  che  abbiano  prestato  il  servizio  militare  come
combattenti; 
      q) coloro che abbiano prestato lodevole  servizio  a  qualunque
titolo,  per  non  meno  di  un  anno,   nell'Amministrazione   della
giustizia; 
      r) i coniugati e i non coniugati, con riguardo  al  numero  dei
figli a carico; 
      s) gli invalidi e i mutilati civili; 
      t) i militari volontari  delle  Forze  armate  congedati  senza
demerito al termine della ferma o rafferma. 
    2. A parita' di merito e di titoli, la preferenza e' determinata: 
      a) dal numero dei figli a carico  indipendentemente  dal  fatto
che il candidato sia coniugato o meno; 
      b) dall'aver prestato lodevole servizio  nelle  amministrazioni
pubbliche; 
      c) dalla minore eta'. 
                               Art. 10 
 
         Termini per la produzione dei titoli di preferenza 
 
    1. I titoli di preferenza, elencati al precedente art. 9,  devono
essere posseduti non oltre la data di scadenza  del  termine  per  la
presentazione delle domande di partecipazione al concorso. 
    2. I documenti comprovanti il possesso dei titoli di preferenza o
le relative dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli  46  e  47
del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,
accompagnati dalla fotocopia di un  documento  di  identita',  devono
essere presentati, a pena di decadenza, al Ministero della giustizia,
Dipartimento per gli affari di giustizia - Direzione  generale  degli
affari interni - ufficio II - reparto notariato - via Arenula n. 70 -
00186, Roma, entro il termine di giorni trenta, decorrenti dalla data
di notifica della richiesta degli stessi da parte della Procura della
Repubblica competente. 
                               Art. 11 
 
                    Documentazione per la nomina 
 
    1. I concorrenti che abbiano superato la  prova  orale,  al  fine
dell'accertamento dei requisiti per la nomina, devono  far  pervenire
al  Ministero  della  giustizia,  Dipartimento  per  gli  affari   di
giustizia - Direzione generale degli affari interni -  ufficio  II  -
reparto notariato - via Arenula n.  70  -  00186,  Roma,  a  pena  di
decadenza, entro il termine previsto dal secondo comma del precedente
articolo, i seguenti documenti: 
      a)  dichiarazione  sostitutiva  di  certificazione  comprovante
l'atto di nascita con indicazione eventuale di pluralita' di nomi; 
      b) dichiarazione sostitutiva di certificazione di  cittadinanza
italiana o di cittadinanza di uno stato membro dell'Unione europea; 
      c) il diploma originale di laurea in giurisprudenza o di laurea
specialistica  o  magistrale   in   giurisprudenza   o   del   titolo
riconosciuto equipollente ai sensi della legge  11  luglio  2002,  n.
148, o copia notarile di esso, ovvero, nel caso  in  cui  il  diploma
originale non sia  stato  ancora  rilasciato,  un  certificato  della
competente autorita' accademica che, menzionando tale circostanza, lo
sostituisca; 
      d) il certificato di compiuta pratica notarile e, nel  caso  di
pratica notarile ridotta, il relativo titolo giustificativo; 
      e) il certificato medico,  rilasciato  dalla  unita'  sanitaria
competente per territorio o da  un  medico  militare,  attestante  lo
stato fisico del candidato  e  quant'altro  possa  essere  utile  per
l'accertamento, da parte dell'Amministrazione,  della  esclusione  di
difetti che importino la  inidoneita'  all'esercizio  delle  funzioni
notarili. 
    2. I concorrenti che appartengono al personale di  ruolo  di  una
Amministrazione dello Stato sono dispensati dalla  presentazione  dei
documenti di cui alle lettere b) ed e) del primo comma  del  presente
articolo, ma devono  produrre  copia  autentica  del  loro  stato  di
servizio  avente  data  non  anteriore   a   quella   fissata   nella
comunicazione indicata nel comma citato. 
    3. I concorrenti che siano risultati idonei in un  concorso,  per
esame, per la nomina a notaio sono dispensati dalla presentazione del
documento relativo al compimento della pratica notarile. 
    4. Il documento di cui al primo comma, lettera e),  del  presente
articolo deve recare una data non anteriore a  tre  mesi  rispetto  a
quella fissata nella comunicazione di cui al comma medesimo. 
    5.  I  concorrenti,  all'esclusivo  fine  dell'accertamento   del
possesso dei requisiti per il decreto di nomina a notaio  e  relativa
assegnazione della sede, devono, altresi', far pervenire al Ministero
della giustizia, Dipartimento per gli affari di giustizia - Direzione
generale degli affari interni - ufficio II - reparto notariato -  via
Arenula  n.  70  -  00186,  Roma,  il   certificato   del   tirocinio
obbligatorio introdotto dal decreto legislativo 24  aprile  2006,  n.
166. Tale certificato, registrato dal Consiglio notarile  competente,
dovra' pervenire  all'indirizzo  di  cui  sopra  entro centocinquanta
giorni dalla data dell'avvenuto superamento delle prove orali. 
    6. Tutti i documenti richiesti  dal  presente  e  dal  precedente
articolo devono essere assoggettati  alla  imposta  di  bollo,  fatta
eccezione per i documenti esenti ai sensi dell'art. 7 della legge  29
dicembre 1990, n. 405. 
    7. L'Amministrazione provvede d'ufficio all'accertamento, in capo
ai concorrenti che abbiano superato la prova orale, della moralita' e
della condotta incensurabile, dell'assenza di precedenti  penali,  di
carichi pendenti, di declaratorie di fallimento, di interdizione e di
inabilitazione. 
                               Art. 12 
 
                    Formazione della graduatoria 
 
    1. In base al totale dei voti assegnati a  ciascun  candidato  e'
formata la graduatoria generale dei vincitori del  concorso  e  degli
altri concorrenti dichiarati idonei. 
                               Art. 13 
 
                   Approvazione della graduatoria 
 
    1. La graduatoria, riconosciuta la regolarita'  delle  operazioni
di concorso, e' approvata con decreto del Ministro della giustizia. 
    2. Con lo stesso decreto il numero dei posti  messi  a  concorso,
nei  limiti  dei  posti  disponibili  in  seguito  a   concorsi   per
trasferimento andati deserti, esistenti al momento  della  formazione
della  graduatoria,  puo'  essere  aumentato  nella  misura  prevista
dall'art. 1 della legge 18 maggio 1973, n. 239, come modificato dalla
legge 30 dicembre 2010, n. 233, sentito il  Consiglio  nazionale  del
notariato. 
    3. A norma dell'art. 32 della legge 18 giugno  2009,  n.  69,  la
graduatoria sara' pubblicata sul sito internet  del  Ministero  della
giustizia insieme all'elenco delle sedi da assegnare ai vincitori del
concorso. Tale pubblicazione  ha  valore  di  notifica  a  tutti  gli
effetti di legge. 
                               Art. 14 
 
                       Assegnazione delle sedi 
 
    1. Entro quindici giorni dalla data  di  pubblicazione  sul  sito
internet del Ministero della graduatoria e dell'elenco delle sedi  di
cui al precedente articolo, i vincitori  del  concorso  potranno  far
pervenire al Ministero della giustizia, Dipartimento per  gli  affari
di giustizia - Direzione generale degli affari interni - ufficio II -
reparto notariato, via Arenula n. 70 - 00186, Roma, una dichiarazione
in bollo contenente l'indicazione delle sedi alle quali  aspirano  ad
essere destinati, in ordine di preferenza. 
    2. Per ottenere l'assegnazione in una sede notarile ubicata nella
Provincia di Bolzano e' richiesta - ai sensi dell'art. 31 del decreto
del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n.  574  -  anche  la
conoscenza  della  lingua   tedesca,   accertata   ai   sensi   delle
disposizioni di cui al titolo I  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e successive  modifiche.  I  posti
notarili  ubicati  nella  Provincia  di  Bolzano  sono  assegnati  ai
vincitori del  concorso  che  siano  in  possesso  dell'attestato  di
conoscenza della lingua italiana e quella tedesca, previsto dall'art.
4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752,
modificato dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 19
novembre 1987, n. 521. Tale attestato deve essere allegato in  bollo,
in  originale  oppure  in  copia  autenticata,   alla   dichiarazione
contenente l'indicazione delle sedi prescelte. 
    3. Per ottenere l'assegnazione di una sede notarile nella Regione
Valle d'Aosta e' richiesta anche la conoscenza della lingua francese,
accertata con le modalita' di cui agli articoli 1  e  2  del  decreto
legislativo 22 maggio 2001, n. 263.  I  vincitori  del  concorso  che
aspirano a uno dei posti della Regione Valle d'Aosta devono  allegare
alla dichiarazione  contenente  l'indicazione  delle  sedi  prescelte
l'esito delle prove di accertamento  della  conoscenza  della  lingua
francese, in bollo, in originale o in copia autenticata. 
    4. Oltre all'indicazione del posto o dei posti della Provincia di
Bolzano o della Regione  Valle  d'Aosta,  i  vincitori  del  concorso
possono,  ove  occorra,  completare  la  predetta  dichiarazione  con
l'indicazione di altri posti notarili disponibili, sino a concorrenza
del numero corrispondente a quello relativo alla propria posizione in
graduatoria. 
    5. Qualora manchino le dichiarazioni di cui ai precedenti  commi,
il direttore generale  degli  affari  interni  provvedera'  d'ufficio
all'assegnazione   della   sede.    Si    procedera'    di    ufficio
all'assegnazione della sede qualora le  sedi  prescelte  non  possano
essere assegnate in base alla posizione di graduatoria o per  ragioni
di servizio. 
                               Art. 15 
 
                   Trattamento dei dati personali 
 
    1. Ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 30 giugno  2003,
n. 196, i dati personali forniti dai candidati sono  raccolti  presso
il  Ministero  della  giustizia,  Dipartimento  per  gli  affari   di
giustizia - Direzione generale degli affari interni -  ufficio  II  -
reparto notariato - via Arenula n. 70 - 00186, Roma, per le finalita'
di gestione del concorso  e  sono  trattati  presso  una  banca  dati
automatizzata. 
    2. Il conferimento di tali dati e'  obbligatorio  ai  fini  della
valutazione dei requisiti di partecipazione,  pena  l'esclusione  dal
concorso. 
    3. I predetti dati  possono  essere  comunicati  unicamente  alle
amministrazioni pubbliche direttamente interessate  allo  svolgimento
del concorso. 
    4. L'interessato gode dei diritti di cui all'art.  7  del  citato
decreto legislativo e puo' esercitarli con le modalita' di  cui  agli
articoli 8 e 9 del predetto decreto. 
    5. Tali diritti possono essere fatti  valere  nei  confronti  del
Ministero della giustizia, Dipartimento per gli affari di giustizia -
Direzione generale degli  affari  interni  -  ufficio  II  -  reparto
notariato  -  via  Arenula  n.  70  -  00186,  Roma,   titolare   del
trattamento. 
    6. Il responsabile del  trattamento  dei  dati  personali  e'  il
direttore generale degli affari interni. 
                               Art. 16 
 
                     Comunicazioni dei candidati 
 
    1. I candidati  possono  comunicare  con  l'Amministrazione,  nel
corso della procedura concorsuale, con una delle seguenti modalita': 
      dal  proprio  indirizzo   di   posta   elettronica   ordinaria,
utilizzando l'indirizzo concorsonotai@giustizia.it 
      con  posta  raccomandata  A/R  all'indirizzo:  Ministero  della
giustizia, Dipartimento  per  gli  affari  di  giustizia -  Direzione
generale degli affari interni - ufficio II - reparto notariato  - via
Arenula n. 70 - 00186, Roma; 
      da un proprio indirizzo PEC  utilizzando  l'indirizzo  PEC  del
Dipartimento per gli affari di giustizia: prot.dag@giustiziacert.it 
    2. L'Amministrazione non assume alcuna responsabilita' in caso di
mancata ricezione delle comunicazioni del candidato ovvero  nel  caso
in cui le proprie comunicazioni non siano ricevute  dal  candidato  a
causa dell'inesatta  indicazione  del  recapito  o  della  mancata  o
tardiva segnalazione del  cambiamento  di  indirizzo  indicato  nella
domanda,  ne'  per  eventuali   disguidi   informatici,   postali   o
telegrafici non imputabili a colpa dell'Amministrazione stessa. 
      Roma, 13 dicembre 2022 
 
                                         Il direttore generale: Mimmo