Concorso per MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
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RETTIFICA
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Tipologia | RETTIFICA |
Tipologia Contratto | |
Posti | 400 |
Fonte: | Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana N. 81 del 24-10-2023 |
Sintesi: | MINISTERO DELLA GIUSTIZIA RETTIFICA Rettifica del decreto 9 ottobre 2023, concernente il concorso, per esami, a quattrocento posti di magistrato ordinario. ... |
Ente: | MINISTERO DELLA GIUSTIZIA |
Regione: | CAMPANIA |
Provincia: | NAPOLI |
Comune: | NAPOLI |
Data di inserimento: | 24-10-2023 |
Data Scadenza bando | 23-11-2023 |
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MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
RETTIFICA
Rettifica del decreto 9 ottobre 2023, concernente il concorso, per esami, a quattrocento posti di magistrato ordinario.
IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA Visto il decreto ministeriale 9 ottobre 2023 avente ad oggetto il bando di concorso, per esami, a quattrocento posti di magistrato ordinario; Visto il regolamento per il concorso in magistratura, approvato con regio decreto 15 ottobre 1925, n. 1860, e successive modificazioni; Visto il regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, ordinamento giudiziario, e successive modificazioni; Visto il decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, concernente la nuova disciplina dell'accesso in magistratura e successive modificazioni; Visto il decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144 recante Ulteriori misure urgenti in materia di politica energetica nazionale, produttivita' delle imprese, politiche sociali e per la realizzazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR); Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 2023 n. 82, recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica n. 487/1994, concernente le norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni; Rilevato che per mero errore materiale, nell'art. 10 del decreto ministeriale 9 ottobre 2023, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 78 del 13 ottobre 2023, e' stata omessa l'esatta indicazione dei titoli di preferenza in linea con il novellato art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 487/1994; Decreta: La correzione dell'art. 10 del decreto ministeriale 9 ottobre 2023, nei termini che seguono: «Art. 10. Titoli di preferenza a parita' di merito ed a parita' di merito e titoli Ai sensi dell'art. 5, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni, a parita' di merito, sono preferiti: a) gli insigniti di medaglia al valor militare e al valor civile, qualora cessati dal servizio; b) i mutilati e gli invalidi per servizio nel settore pubblico e privato; c) gli orfani dei caduti e i figli dei mutilati, degli invalidi e degli inabili permanenti al lavoro per ragioni di servizio nel settore pubblico e privato, ivi inclusi i figli degli esercenti le professioni sanitarie, degli esercenti la professione di assistente sociale e degli operatori socio-sanitari deceduti in seguito all'infezione da SarsCov-2 contratta nell'esercizio della propria attivita'; d) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno, nell'amministrazione che ha indetto il concorso, laddove non fruiscano di altro titolo di preferenza in ragione del servizio prestato; e) maggior numero di figli a carico; f) gli invalidi e i mutilati civili che non rientrano nella fattispecie di cui alla lettera b); g) militari volontari delle Forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma; h) gli atleti che hanno intrattenuto rapporti di lavoro sportivo con i gruppi sportivi militari e dei corpi civili dello Stato; i) avere svolto, con esito positivo, l'ulteriore periodo di perfezionamento presso l'ufficio per il processo ai sensi dell'art. 50, comma 1-quater, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114; l) avere completato, con esito positivo, il tirocinio formativo presso gli uffici giudiziari ai sensi dell'art. 37, comma 11, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, pur non facendo parte dell'ufficio per il processo, ai sensi dell'art. 50, comma 1-quinques, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114; m) avere svolto, con esito positivo, lo stage presso gli uffici giudiziari ai sensi dell'art. 73, comma 14, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98; n) essere titolare o avere svolto incarichi di collaborazione conferiti da ANPAL Servizi S.p.a., in attuazione di quanto disposto dall'art. 12, comma 3, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26; o) appartenenza al genere meno rappresentato nell'amministrazione che bandisce la procedura in relazione alla qualifica per la quale il candidato concorre, secondo quanto previsto dall'art. 6; p) minore eta' anagrafica.». Roma, 19 ottobre 2023 Il Ministro: Nordio