Concorso per MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

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RETTIFICA

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Tipologia RETTIFICA
Tipologia Contratto
Posti 400
Fonte: Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana N. 81 del 24-10-2023
Sintesi: MINISTERO DELLA GIUSTIZIA RETTIFICA Rettifica del decreto 9 ottobre 2023, concernente il concorso, per esami, a quattrocento posti di magistrato ordinario. ...
Ente: MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Regione: CAMPANIA
Provincia: NAPOLI
Comune: NAPOLI
Data di inserimento: 24-10-2023
Data Scadenza bando 23-11-2023
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MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

RETTIFICA

Rettifica del decreto 9 ottobre 2023, concernente il concorso, per esami, a quattrocento posti di magistrato ordinario.

 
 
                     IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA 
 
    Visto il decreto ministeriale 9 ottobre 2023 avente ad oggetto il
bando di concorso, per esami,  a  quattrocento  posti  di  magistrato
ordinario; 
    Visto il regolamento per il concorso in  magistratura,  approvato
con  regio  decreto  15  ottobre  1925,   n.   1860,   e   successive
modificazioni; 
    Visto il regio  decreto  30  gennaio  1941,  n.  12,  ordinamento
giudiziario, e successive modificazioni; 
    Visto il decreto legislativo 5 aprile 2006, n.  160,  concernente
la  nuova  disciplina  dell'accesso  in  magistratura  e   successive
modificazioni; 
    Visto  il  decreto-legge  23  settembre  2022,  n.  144   recante
Ulteriori misure urgenti in materia di politica energetica nazionale,
produttivita' delle imprese, politiche sociali e per la realizzazione
del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR); 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16  giugno  2023
n. 82, recante modifiche al decreto del Presidente  della  Repubblica
n. 487/1994, concernente le norme sull'accesso  agli  impieghi  nelle
pubbliche amministrazioni; 
    Rilevato che per mero errore materiale, nell'art. 10 del  decreto
ministeriale 9 ottobre  2023,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed  esami»  -
n. 78 del 13 ottobre 2023, e' stata omessa l'esatta  indicazione  dei
titoli di preferenza in linea con il novellato art. 5 del decreto del
Presidente della Repubblica n. 487/1994; 
 
                              Decreta: 
 
    La correzione dell'art. 10 del  decreto  ministeriale  9  ottobre
2023, nei termini che seguono: 
 
                              «Art. 10. 
Titoli di preferenza a parita' di merito ed a  parita'  di  merito  e
                               titoli 
 
    Ai sensi dell'art. 5, comma 4, del decreto del  Presidente  della
Repubblica 9 maggio 1994,  n.  487,  e  successive  modificazioni,  a
parita' di merito, sono preferiti: 
      a) gli insigniti di medaglia  al  valor  militare  e  al  valor
civile, qualora cessati dal servizio; 
      b) i mutilati e gli invalidi per servizio nel settore  pubblico
e privato; 
      c) gli orfani dei caduti e i figli dei mutilati, degli invalidi
e degli inabili permanenti al lavoro  per  ragioni  di  servizio  nel
settore pubblico e privato, ivi inclusi i figli  degli  esercenti  le
professioni sanitarie, degli esercenti la professione  di  assistente
sociale  e  degli  operatori  socio-sanitari  deceduti   in   seguito
all'infezione da SarsCov-2  contratta  nell'esercizio  della  propria
attivita'; 
      d) coloro che abbiano prestato lodevole  servizio  a  qualunque
titolo, per non meno di un anno, nell'amministrazione che ha  indetto
il concorso, laddove non fruiscano di altro titolo di  preferenza  in
ragione del servizio prestato; 
      e) maggior numero di figli a carico; 
      f) gli invalidi e i mutilati civili  che  non  rientrano  nella
fattispecie di cui alla lettera b); 
      g)  militari  volontari  delle  Forze  armate  congedati  senza
demerito al termine della ferma o rafferma; 
      h)  gli  atleti  che  hanno  intrattenuto  rapporti  di  lavoro
sportivo con i gruppi sportivi militari  e  dei  corpi  civili  dello
Stato; 
      i) avere svolto, con esito  positivo,  l'ulteriore  periodo  di
perfezionamento presso l'ufficio per il processo ai  sensi  dell'art.
50,  comma  1-quater,  del  decreto-legge  24  giugno  2014,  n.  90,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114; 
      l) avere completato, con esito positivo, il tirocinio formativo
presso gli uffici giudiziari ai sensi dell'art.  37,  comma  11,  del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,  convertito,  con  modificazioni,
dalla  legge  15  luglio  2011,  n.  111,  pur  non   facendo   parte
dell'ufficio  per  il  processo,  ai  sensi   dell'art.   50,   comma
1-quinques, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito,  con
modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114; 
      m) avere svolto, con esito positivo, lo stage presso gli uffici
giudiziari ai sensi dell'art. 73,  comma  14,  del  decreto-legge  21
giugno 2013, n. 69, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  9
agosto 2013, n. 98; 
      n) essere titolare o avere svolto incarichi  di  collaborazione
conferiti da ANPAL Servizi S.p.a., in attuazione di  quanto  disposto
dall'art. 12, comma 3, del  decreto-legge  28  gennaio  2019,  n.  4,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26; 
      o)    appartenenza     al     genere     meno     rappresentato
nell'amministrazione che bandisce  la  procedura  in  relazione  alla
qualifica per la quale il candidato concorre, secondo quanto previsto
dall'art. 6; 
      p) minore eta' anagrafica.». 
        Roma, 19 ottobre 2023 
 
                                                  Il Ministro: Nordio