Concorso per 40 dirigenti di seconda fascia (lazio) MINISTERO DELLA GIUSTIZIA DIPARTIMENTO DELL'ORGANIZZAZIONE GIUDIZIARIA DEL PERSONALE E DEI SERVIZI

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Concorso

Attenzione, il bando selezionato non è attivo, poichè è scaduto il termine per la presentazione della domanda


Tipologia Concorso
Tipologia Contratto Assunzione
Posti 40
Fonte: Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana N. 39 del 18-05-2007
Sintesi: MINISTERO DELLA GIUSTIZIA DIPARTIMENTO DELL'ORGANIZZAZIONE GIUDIZIARIA DEL PERSONALE E DEI SERVIZI CONCORSO Concorso, per esami, per la copertura di quaranta posti di dirigente di seconda fa ...
Ente: MINISTERO DELLA GIUSTIZIA DIPARTIMENTO DELL'ORGANIZZAZIONE GIUDIZIARIA DEL PERSONALE E DEI SERVIZI
Regione: LAZIO
Provincia: ROMA
Comune: ROMA
Data di inserimento: 23-05-2007
Data Scadenza bando 18-06-2007
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MINISTERO DELLA GIUSTIZIA DIPARTIMENTO DELL'ORGANIZZAZIONE GIUDIZIARIA DEL PERSONALE E DEI SERVIZI
CONCORSO
Concorso,  per esami, per la copertura di quaranta posti di dirigente
di  seconda  fascia  del  personale  del  Ministero della giustizia -
Amministrazione giudiziaria.
                        IL DIRETTORE GENERALE

    Visto  il  decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, concernente
le  norme  generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche ed in particolare l'art. 28;
    Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487  e  successive  modificazioni  ed integrazioni, concernente il
regolamento    sull'accesso    agli    impieghi    nelle    pubbliche
amministrazioni  e  le  modalita'  di  svolgimento  dei concorsi, dei
concorsi  unici  e  delle  altre  forme  di  assunzione  nei pubblici
impieghi;
    Vista  la  legge  10 aprile  1991,  n. 125,  che  garantisce pari
opportunita' fra uomini e donne per l'accesso al lavoro;
    Vista   la  legge  5 febbraio  1992,  n. 104  (legge  quadro  per
l'assistenza,  l'integrazione  sociale  e  i  diritti  delle  persone
handicappate) e successive modificazioni ed integrazioni;
    Visto  il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri
7 febbraio  1994, n. 174, e successive modificazioni ed integrazioni,
recante   norme   sull'accesso   dei  cittadini  degli  Stati  membri
dell'Unione  europea  ai  posti  di  lavoro presso le amministrazioni
pubbliche, ed in particolare l'art. 1, comma 1, lettera a) ;
    Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68, recante norme per il diritto
al lavoro dei disabili;
    Vista  la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni
ed  integrazioni,  concernente nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
    Visto  il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, concernente
il codice in materia di protezione dei dati personali;
    Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, concernente misure urgenti
per  lo  snellimento dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti
di decisione e di controllo, cosi' come modificata ed integrata dalla
legge 16 giugno 1998, n. 191;
    Visto  il decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre
2000,   n. 445,   concernente   il  testo  unico  delle  disposizioni
legislative    e   regolamentari   in   materia   di   documentazione
amministrativa;
    Vista  la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante "Disposizioni per
il  riordino  della  dirigenza  statale  e per favorire lo scambio di
esperienze  e l'interazione tra pubblico e privato" ed in particolare
l'art. 3, comma 5;
    Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2004,
n. 108,  concernente il regolamento per la disciplina delle modalita'
di  istituzione, organizzazione e funzionamento nelle amministrazioni
dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, del ruolo dei dirigenti;
    Visto  il  decreto  del Presidente della Repubblica 6 marzo 2001,
n. 55,  concernente  il  regolamento  di organizzazione del Ministero
della giustizia;
    Visto  il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri
27 ottobre  2005, con il quale, tra l'altro, sono state rideterminate
le  dotazioni  organiche  delle qualifiche dirigenziali del Ministero
della giustizia;
    Visto  l'art. 1,  comma  404  lettera  a) della legge 27 dicembre
2006,   n. 296  che  stabilisce,  tra  l'altro,  di  provvedere  alla
riorganizzazione  degli  uffici di livello dirigenziale non generale,
procedendo  alla  loro  riduzione  in  misura  non inferiore al 5 per
cento;
    Visto  il  decreto  del  Presidente della Repubblica 24 settembre
2004,  n. 272,  pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale del 13 novembre
2004  n. 267, che, in applicazione dell'art. 28, comma 5, del decreto
legislativo  30 marzo  2001,  n. 165  e  successive  modificazioni ed
integrazioni,  disciplina  le  modalita' di accesso alla qualifica di
dirigente;
    Vista  la  legge 27 dicembre 1997, n. 449, concernente misure per
la stabilizzazione della finanza pubblica ed in particolare l'art. 39
come successivamente modificato ed integrato;
    Vista la legge 30 dicembre 2004, n. 311, recante disposizioni per
la  formazione  del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 2005) ;
    Visto  il  vigente  C.C.N.L.  del personale dirigente dell'area I
dipendente  dalle  amministrazioni  pubbliche  comprese nel "Comparto
Ministeri";
    Vista  la direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri -
Dipartimento   della  funzione  pubblica  3 novembre  2005,  n. 3/05,
pubblicata   nella   Gazzetta  Ufficiale  19 dicembre  2005,  n. 294,
relativa  agli adempimenti delle pubbliche amministrazioni in materia
di avvio delle procedure concorsuali;
    Visto  il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri
16 gennaio  2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 23 febbraio
2007  n. 45, con il quale il Ministero della giustizia e' autorizzato
ad  avviare  procedure  pubbliche  concorsuali per reclutare quaranta
dirigenti amministrativi di seconda fascia;
    Vista   la   nota   23 marzo   2007,   n. 342,   con   la   quale
l'Amministrazione    giudiziaria    ha   effettuato   la   prescritta
comunicazione  al  Dipartimento  della  funzione  pubblica  ai  sensi
dell'art. 34-bis del decreto legislativo n. 165/2001;
    Visto  il  nulla  osta  ai  sensi  dell'art. 34-bis  del  decreto
legislativo  30 marzo 2001, n. 165, rilasciato dal Dipartimento della
funzione pubblica con nota 6 aprile 2007 n. 14311;
    Considerato che, in relazione a quanto sopra, si rende necessario
indire  un  concorso  pubblico,  per esami, per il reclutamento di 40
dirigenti  amministrativi  da  impiegare per le esigenze degli uffici
appartenenti   alle   diverse   articolazioni   del  Ministero  della
giustizia;
    Rilevato   che   il   decreto  del  Presidente  della  Repubblica
24 settembre  2004,  n. 272,  prevede  che  il  30% dei posti messi a
concorso  e'  riservato  al personale dipendente dell'amministrazione
che  lo  indice  (art. 3, comma 2) stabilendo che, in occasione della
sua  prima applicazione, la predetta percentuale sia invece riservata
al  personale  dipendente della medesima amministrazione appartenente
da  almeno 15 anni alla qualifica apicale, comunque denominata, della
carriera direttiva;
    Vista  la  circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri,
Dipartimento   della  funzione  pubblica  8 novembre  2005,  n. 4/05,
pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  19 dicembre  2005, n. 294, in
materia  di  riconoscimento dei titoli di studio ai fini dell'accesso
nelle pubbliche amministrazioni;
    Ritenuto  di  dover  precisare  che ai fini del presente bando si
intende:
      per  diploma di laurea (DL) il titolo accademico, di durata non
inferiore   a   quattro  anni,  conseguito  secondo  gli  ordinamenti
didattici previgenti al decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509;
      per  laurea  (L)  il titolo accademico di durata triennale; per
laurea  specialistica  (LS), ora denominata laurea magistrale (LM) ai
sensi  dell'art. 3,  comma  1,  lettera  b), del decreto ministeriale
22 dicembre  2004, n. 270, il titolo accademico, di durata normale di
due anni, conseguito dopo la laurea (L) di durata triennale;
      per  diploma  di  specializzazione (DS) il titolo accademico di
cui  all'art. 3,  comma  2,  del  decreto  ministeriale  n. 270/2004,
conseguito  presso  le  scuole  di  specializzazione  individuate con
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca;
      per  dottorato  di  ricerca  (DR)  il  titolo accademico di cui
all'art. 3, comma 2, del decreto ministeriale n. 270/2004, conseguito
ai sensi della legge 3 luglio 1998, n. 210;
    Ritenuto   che   l'Amministrazione  si  riserva  la  facolta'  di
revocare,  sospendere o modificare il presente bando, dandone notizia
agli  interessati  mediante  pubblicazione  di  apposito avviso nella
Gazzetta  Ufficiale,  senza che gli stessi possano per questo vantare
diritti nei confronti dell'Amministrazione stessa.
                               Art. 1.

                       Posti messi a concorso

    1.  E'  indetto  un  concorso,  per esami, per il conferimento di
quaranta  posti  di  dirigente  di seconda fascia del Ministero della
giustizia, Amministrazione giudiziaria.
    2.  Il  30  per  cento dei posti messi a concorso e' riservato al
personale  dell'Amministrazione  giudiziaria  appartenente  da almeno
quindici  anni  alla  qualifica  apicale  comunque  denominata, della
carriera  direttiva (posizione economica C3), purche' in possesso dei
requisiti richiesti dal successivo art. 2.
    3.  Qualora  la  quota  di  cui  al  comma  precedente  non venga
interamente  ricoperta  da personale avente i requisiti sopra citati,
la  parte  rimanente, fino alla concorrenza del 30% dei posti messi a
concorso,  e'  riservata  al personale dipendente del Ministero della
giustizia,  Amministrazione  giudiziaria,  purche'  in  possesso  dei
requisiti richiesti dal successivo art. 2.
    4.  Coloro  che  intendono  avvalersi  della  suddetta riserva ne
devono fare espressa dichiarazione nella domanda di partecipazione al
concorso, secondo quanto specificato nel successivo art. 3.
    5.  I  posti  riservati,  se  non utilizzati, sono conferiti agli
idonei secondo l'ordine di graduatoria.

        
      
                               Art. 2.

                       Requisiti di ammissione

    1.  Per  l'ammissione  al  concorso  e' richiesto il possesso dei
seguenti requisiti:
      A)  essere  in  possesso di uno dei titoli di studio di seguito
indicati:
        a1)  diploma  di  laurea  (DL)  in giurisprudenza, economia e
commercio,  scienze  politiche, ovvero titolo di studio equipollente,
conseguito   presso  una  delle  Universita'  o  uno  degli  istituti
superiori della Repubblica;
        a2)  laurea specialistica (LS), attualmente denominata laurea
magistrale  (LM),  tra  quelle  appartenenti  alle  classi  di lauree
specialistiche in: finanza, giurisprudenza, relazioni internazionali,
scienze   dell'economia,   scienze   della  politica,  scienze  delle
pubbliche  amministrazioni,  scienze  economiche  per l'ambiente e la
cultura,  scienze  economiche-aziendali,  scienze per la cooperazione
allo  sviluppo,  sociologia,  teoria  e  tecniche  della normazione e
dell'informazione giuridica;
        a3)  una  delle  lauree  (L)  di  durata triennale di seguito
indicate:  scienze  dei  servizi giuridici, scienze politiche e delle
relazioni  internazionali,  scienze  dell'economia  e  della gestione
aziendale,  scienze dell'amministrazione, scienze economiche, scienze
giuridiche,   scienze   sociologiche   e   scienze   sociali  per  la
cooperazione lo sviluppo e la pace.
    I  titoli  accademici  rilasciati  all'estero saranno considerati
utili purche' riconosciuti equipollenti alle lauree suddette ai sensi
dell'art. 38, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
A  tal fine, nella domanda di concorso devono essere indicati, a pena
di  esclusione,  gli  estremi  del  provvedimento  di  riconoscimento
dell'equipollenza al corrispondente titolo di studio italiano in base
alla  normativa vigente. Le equipollenze devono esistere alla data di
scadenza per la presentazione delle domande;
      B) trovarsi in una delle seguenti posizioni:
        b1)  dipendenti  di ruolo delle pubbliche amministrazioni, in
possesso  di  laurea  triennale,  del  diploma  di laurea o di laurea
specialistica,  che  abbiano compiuto almeno cinque anni di servizio,
o,  se  in  possesso  del  dottorato  di  ricerca  o  del  diploma di
specializzazione,  almeno  tre  anni di servizio, svolti in posizioni
funzionali  per  l'accesso  alle  quali  e' richiesto il possesso del
diploma di laurea;
        b2) soggetti in possesso della qualifica di dirigente in enti
e   strutture  pubbliche  non  comprese  nel  campo  di  applicazione
dell'art. 1,  comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
muniti  di  diploma di laurea, che abbiano svolto per almeno due anni
le funzioni dirigenziali;
        b3)  coloro  che  abbiano  ricoperto incarichi dirigenziali o
equiparati  in amministrazioni pubbliche per un periodo non inferiore
a  cinque  anni,  purche'  muniti di diploma di laurea, ovvero, se in
possesso  di  diploma  di  laurea  e  dottorato triennale di ricerca,
coloro  che  hanno  ricoperto  incarichi dirigenziali o equiparati in
amministrazioni pubbliche per un periodo non inferiore a due anni;
        b4)  cittadini  italiani,  forniti  di diploma di laurea, che
abbiano  maturato,  con servizio continuativo per almeno quattro anni
presso  enti  od  organismi  internazionali, esperienze lavorative in
posizioni funzionali apicali per l'accesso alle quali e' richiesto il
possesso del diploma di laurea;
      C) conoscenza, a livello avanzato, di una delle seguenti lingue
straniere: inglese, francese, tedesco, spagnolo;
      D)  conoscenza,  a  livello avanzato, dell'utilizzo dei sistemi
informatici;
      E) cittadinanza italiana;
      F) idoneita' fisica alle funzioni dirigenziali;
      G) moralita' e condotta incensurabili;
      H)  posizione regolare nei confronti del servizio di leva per i
cittadini soggetti a tale obbligo;
      I) godimento dei diritti politici;
      J)  essere  nelle condizioni previste dall'art. 1, commi 2 e 3,
del presente bando ai fini della riserva dei posti.

        
      
                               Art. 3.

    Presentazione delle domande - Termini, contenuti e modalita'

    1.  La  domanda  di  ammissione  al  concorso,  redatta  in carta
semplice,  deve  essere  indirizzata  e  presentata, direttamente o a
mezzo  raccomandata  con  avviso  di  ricevimento, al Ministero della
giustizia   -   Dipartimento   dell'Organizzazione  giudiziaria,  del
personale  e  dei  servizi - Direzione generale del personale e della
formazione,  Ufficio  III  Concorsi e assunzioni, via Arenula n. 70 -
00186  Roma,  nel  termine  perentorio di giorni trenta dalla data di
pubblicazione  del  presente  provvedimento  nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica.
    2.  Per  le  domande  spedite  a mezzo raccomandata con avviso di
ricevimento  fara'  fede,  relativamente  all'osservanza del suddetto
termine, il timbro a data dell'ufficio postale accettante.
    3.  Il  candidato  ha  inoltre  l'obbligo  di comunicare, a mezzo
raccomandata  con  avviso  di  ricevimento,  le  successive eventuali
variazioni di indirizzo e/o di recapito.
    4.  L'Amministrazione  non assume alcuna responsabilita' nel caso
di  dispersione  di  comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni
del  recapito  da  parte  del  candidato  oppure da mancata o tardiva
comunicazione  del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda,
ne'   per   eventuali  disguidi  postali  o  telegrafici  o  comunque
imputabili  a  fatto  di terzi, a caso fortuito o forza maggiore, ne'
per  mancata  restituzione  dell'avviso  di  ricevimento  in  caso di
spedizione per raccomandata.
    5.  La  domanda  deve  essere  redatta secondo l'allegato schema,
parte  integrante  del  presente  provvedimento  (allegato A), che e'
reperibile  anche nel sito internet www.giustizia.it  e nel quale sono
riportate  tutte  le  indicazioni  che,  secondo  le norme vigenti, i
candidati sono tenuti a fornire.
    6.  Nella  domanda il candidato deve dichiarare, sotto la propria
responsabilita':
      a) le  proprie  generalita' (le donne coniugate devono indicare
il cognome da nubile) ;
      b) la data ed il luogo di nascita;
      c) il  domicilio  o  il  recapito, con l'esatta indicazione del
numero  del  codice  di  avviamento  postale,  cui  si desidera siano
trasmesse le eventuali comunicazioni e il recapito telefonico;
      d) l'amministrazione  o  l'ente  o  l'impresa di appartenenza e
l'attuale sede di servizio;
      e) l'area   di  appartenenza  e  l'indicazione  della  data  di
inquadramento;
      f) gli  estremi  dei provvedimenti relativi alla concessione di
periodi di aspettativa che determinano l'interruzione dell'anzianita'
di  servizio  (per  motivi di famiglia, personali o altro), la durata
dei  periodi stessi nonche' ogni altro provvedimento interruttivo del
computo  dell'effettivo servizio. Tale dichiarazione deve essere resa
anche se negativa;
      g) qualora ricorra l'ipotesi:
        di  essere in possesso della qualifica di dirigente in enti o
strutture   pubbliche   non  ricomprese  nel  campo  di  applicazione
dell'art. 1,  comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
e  di  avere svolto, senza valutazione negativa, le relative funzioni
dirigenziali  per almeno due anni e di essere in possesso del diploma
di laurea;
        di  avere  ricoperto,  senza  valutazione negativa, incarichi
dirigenziali o equiparati in amministrazioni pubbliche per un periodo
non  inferiore  a  cinque anni e di essere in possesso del diploma di
laurea;
        di  essere  cittadino  italiano,  fornito di idoneo titolo di
studio  universitario,  e di aver maturato, con servizio continuativo
per  almeno  quattro  anni  presso  enti od organismi internazionali,
esperienze   lavorative   in   posizioni  funzionali  apicali,  senza
valutazione  negativa,  per  l'accesso  alle  quali  e'  richiesto il
possesso del diploma di laurea;
      h) il  titolo  di  studio  posseduto  con la precisazione della
relativa  data  di  conseguimento  e dell'universita' presso la quale
esso  e'  stato  conseguito e, in caso di titolo di studio conseguito
all'estero,   gli   estremi   del   provvedimento   che   ne  dispone
l'equipollenza;
      i) di essere cittadino italiano;
      j) di godere dei diritti civili e politici;
      k) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
      l) di  non  aver  riportato  condanne  penali  o  le  eventuali
condanne  penali  riportate  e  i procedimenti penali eventualmente a
proprio carico;
      m) di  non  essere  stato  destituito o dispensato dall'impiego
presso  una  pubblica  amministrazione  per persistente insufficiente
rendimento,  ovvero  dichiarato  decaduto  da  un  impiego statale, o
licenziato  ai  sensi  dei  Contratti  collettivi nazionali di lavoro
relativi al personale dei vari comparti;
      n) se  si  trova  o meno nelle condizioni previste dall'art. 1,
commi 2 e 3, del presente bando ai fini della riserva di posti;
      o) gli  eventuali titoli di preferenza posseduti da far valere,
cosi'  come previsto dall'articolo 5 del decreto del Presidente della
Repubblica   n. 487  del  1994,  a  parita'  di  punteggio,  indicati
nell'allegato B del presente bando;
      p) in   quale   lingua   straniera,  tra  quelle  indicate  nel
successivo  art. 8,  intende  sostenere  il colloquio nel corso della
prova orale;
      q) di  essere  idoneo al servizio continuativo e incondizionato
all'impiego;
      r) la  propria disponibilita', in caso di nomina, a raggiungere
qualsiasi   sede   di  servizio  gli  venga  assegnata  in  relazione
all'incarico conferito.
    Le  dichiarazioni  mendaci,  la  falsita' in atti ovvero l'uso di
atti  falsi sono penalmente sanzionati come previsto dall'articolo 76
del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
    Il   candidato   portatore  di  handicap,  ai  fini  delle  prove
concorsuali,  deve  specificare,  nella  domanda di partecipazione al
concorso,  l'ausilio  necessario  in  relazione  al  proprio handicap
nonche'  l'eventuale  necessita'  di  tempi aggiuntivi ai sensi della
vigente normativa.

        
      
                               Art. 4.

    Termini per il possesso dei requisiti e motivi di esclusione

    1.  I requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del
termine  utile  per  la  presentazione della domanda di ammissione al
concorso.
    2.  Non  possono partecipare al concorso coloro che siano esclusi
dall'elettorato  attivo,  nonche' coloro che siano stati destituiti o
dispensati  dall'impiego  presso  una  pubblica  amministrazione  per
persistente,  insufficiente rendimento, oppure siano stati dichiarati
decaduti  da  un  impiego  statale  ai  sensi  dell'art. 127, comma 1
lettera  d),  del  decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio
1957,  n. 3, oppure che siano stati licenziati ai sensi dei Contratti
collettivi  nazionali  di  lavoro  relativi  al  personale  dei  vari
comparti.
    3.   L'Amministrazione  provvedera'  d'ufficio  ad  accertare  le
eventuali  cause  di  risoluzione  di precedenti rapporti di pubblico
impiego,  nonche' il requisito della condotta e delle qualita' morali
incensurabili.

        
      
                               Art. 5.

                       Esclusione dal concorso

    1.  Per  difetto dei requisiti prescritti, l'Amministrazione puo'
disporre,   in   ogni   momento,   l'esclusione   dal   concorso  con
provvedimento motivato.

        
      
                               Art. 6.

                    Irricevibilita' delle domande

    1. Non si terra' conto delle domande che non conterranno tutte le
indicazioni  precisate nel precedente art. 3 e riportate nello schema
allegato al bando.
    2.  Le  domande  non  firmate  dal  candidato sono irricevibili e
quelle  presentate oltre il termine di cui al primo comma dell'art. 3
del presente bando saranno archiviate senza ulteriore valutazione.

        
      
                               Art. 7.

                             Commissione

    1.  Alle  operazioni di concorso procedera' apposita commissione,
nominata   con   successivo   provvedimento  e  costituita  ai  sensi
dell'art. 4  del decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre
2004, n. 272.

        
      
                               Art. 8.

                          Prove concorsuali

    1.  Le prove d'esame consistono in due prove scritte ed una prova
orale.
    2.   Qualora  ne  ravvisi  la  necessita',  l'Amministrazione  ha
facolta'  di  effettuare  una  preselezione del cui svolgimento viene
data  comunicazione  con avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale -
4ª serie speciale "Concorsi ed esami" - del 16 novembre 2007.
    3. In caso di svolgimento della prova preselettiva, viene ammesso
alle  prove scritte un numero di candidati pari a dieci volte i posti
messi  a concorso. L'eventuale preselezione viene effettuata mediante
una  serie  di  quesiti  a  risposta  multipla vertenti sulle materie
oggetto  delle  prove  scritte  e  orali. Alle risposte dei candidati
sara'  attribuito  il  seguente  punteggio:  +1  (piu'  uno) per ogni
risposta  esatta,  -0,50  (meno  zero,cinquanta)  per  ogni  risposta
errata,  0  (zero)  per  ogni risposta non data o risposta plurima. I
candidati  eventualmente  classificatisi  con  il  medesimo punteggio
dell'ultimo  candidato  ammissibile vengono tutti ammessi a sostenere
le prove scritte.
    Nella Gazzetta Ufficiale di cui al comma 2 sara' indicata la data
in cui si dara' comunicazione, nella medesima Gazzetta Ufficiale, del
giorno  in  cui  avverra' l'affissione nei locali del Ministero della
graduatoria  della  prova  preselettiva.  Inoltre,  ciascun candidato
potra'   consultare   la   medesima  graduatoria  sul  sito  internet
 www.giustizia.it  digitando il proprio cognome ed il codice fiscale.
    4.  Il  punteggio  conseguito  nella  prova  di  preselezione non
concorre alla formazione del voto finale di merito.
    5.  Per  l'espletamento della preselezione l'Amministrazione puo'
avvalersi anche di procedure automatizzate gestite da enti o societa'
specializzate in selezione del personale.
    6.  La  prima  prova  scritta,  a  contenuto  teorico,  verte  su
tematiche,  aventi riflesso su materie attinenti lo svolgimento delle
funzioni  dirigenziali  nell'Amministrazione  giudiziaria, di diritto
amministrativo, costituzionale e di contabilita' di Stato.
    7.  La  seconda prova scritta, a contenuto pratico, e' diretta ad
accertare  l'attitudine dei candidati alla soluzione corretta - sotto
il  profilo  della legittimita', della convenienza e della efficienza
ed economicita' organizzativa - di questioni connesse con l'attivita'
istituzionale   dell'Amministrazione   giudiziaria   con  riferimento
all'organizzazione  del  lavoro  nei sistemi complessi, ai principi e
alle   tecniche   di   direzione  del  personale  e  ai  processi  di
comunicazione.
    8.  La prova orale consiste in un colloquio che mira ad accertare
la  preparazione  e la professionalita' del candidato, nonche' la sua
attitudine all'espletamento delle funzioni dirigenziali. Il colloquio
verte  sulle  materie  oggetto  delle  prove scritte ed inoltre sulle
seguenti  materie:  diritto  del lavoro pubblico e privato, procedura
civile  e  procedura  penale,  diritto  commerciale  e  fallimentare,
statistica giudiziaria e servizi di cancelleria.
    9.  Nell'ambito  della  prova  orale,  al  fine  di  valutare  la
conoscenza  da  parte  del  candidato  di  una lingua straniera ad un
livello avanzato, e' prevista la lettura, la traduzione di testi e la
conversazione  in  una  lingua  straniera scelta dal candidato tra le
seguenti:  francese,  inglese,  tedesco  o  spagnolo. Nel corso della
prova  orale  e'  accertata  anche la conoscenza, a livello avanzato,
dell'utilizzo  del  personal computer e dei software applicativi piu'
diffusi,  da realizzarsi anche mediante una verifica pratica, nonche'
la  conoscenza  da  parte  del  candidato delle problematiche e delle
potenzialita'   connesse   all'uso  degli  strumenti  informatici  in
relazione  ai  processi  comunicativi  in  rete, all'organizzazione e
gestione  delle  risorse  e  al  miglioramento  dell'efficienza degli
uffici e dei servizi.
    10.  Ciascuna  prova  di  cui  ai  commi  6, 7 e 8 e' valutata in
centesimi  e  si  intende  superata con una votazione non inferiore a
70/100.
    11.  Il  punteggio  complessivo  e'  determinato  sommando i voti
riportati in ciascuna prova di esame.

        
      
                               Art. 9.

                          Modalita' d'esame

    1. Nel caso in cui non si proceda alla preselezione, le date e le
sedi  di  svolgimento delle prove scritte saranno indicate con avviso
che  sara'  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale -
del 16 novembre 2007.
    2.  La  pubblicazione  di  cui  al  comma precedente ha valore di
notifica  a  tutti  gli  effetti.  I candidati ai quali non sia stata
comunicata  l'esclusione  dal  concorso saranno tenuti a presentarsi,
senza  alcun  preavviso,  nei  giorni,  nell'ora e nel luogo indicati
nella  predetta  Gazzetta  Ufficiale. Analogo avviso sara' reperibile
sul sito internet www.giustizia.it 
    3.  I  candidati che conseguono l'ammissione alla prova orale, di
cui al precedente art. 8 saranno informati con comunicazione scritta,
almeno  venti giorni prima della data della prova stessa. Il suddetto
avviso   conterra',   altresi',   l'indicazione  del  voto  riportato
dall'interessato  in  ciascuna  delle  prove scritte. Le sedute delle
prove orali si svolgeranno in un'aula aperta al pubblico.
    4.  Per essere ammessi a sostenere le prove d'esame i concorrenti
dovranno essere muniti di un valido documento di riconoscimento.

        
      
                              Art. 10.

               Presentazione dei titoli di preferenza

    1.  I  candidati che abbiano superato la prova orale ed intendano
far  valere  i  titoli  validi  ai fini della preferenza a parita' di
merito,  gia'  indicati  nella  domanda,  dovranno  presentare  o far
pervenire a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento al Ministero
della  giustizia  -  Dipartimento dell'Organizzazione giudiziaria del
personale  e  dei  servizi - Direzione generale del personale e della
formazione  -  Ufficio III Concorsi e assunzioni, via Arenula n. 70 -
00186 Roma, entro il termine perentorio di giorni quindici decorrenti
dal giorno successivo a quello in cui hanno sostenuto la prova orale,
la   documentazione   comprovante  il  possesso  dei  titoli  di  cui
all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 487/94,
e  da  cui  risulti, altresi', il possesso del requisito alla data di
scadenza  del  termine  utile  per  la presentazione della domanda di
ammissione   al   concorso   ovvero   dichiarazione   sostitutiva  di
certificazione  ai  sensi del decreto del Presidente della Repubblica
n. 445/2000.
    2.  Il  ritardo  nella  presentazione  dei documenti comportera',
senza necessita' di avviso, la decadenza dai relativi benefici.

        
      
                              Art. 11.

                Graduatoria di merito e dei vincitori

    1. La graduatoria di merito e dei vincitori sara' formata secondo
l'ordine  decrescente  della  valutazione  complessiva  riportata  da
ciascun  candidato,  con  l'osservanza,  a  parita'  di  punti, delle
preferenze  previste  dall'art. 5  del  decreto  del Presidente della
Repubblica  9 maggio  1994, n. 487; se a conclusione delle operazioni
di  valutazione  dei  titoli  preferenziali, indicati nella domanda e
successivamente  documentati,  due  o piu' candidati permangono nella
stessa  posizione, e' preferito, ai sensi dell'art. 2, comma 9, della
legge  n. 191/1998,  modificativo  dell'art. 3,  comma 7, della legge
n. 127/1997, quello piu' giovane di eta'.
    2.  Saranno  dichiarati  vincitori,  nei limiti dei posti messi a
concorso,  i  candidati  utilmente  collocati  nella  graduatoria  di
merito, tenuto conto della riserva di cui al precedente art. 1, commi
2 e 3.
    3.  La graduatoria di merito e quella dei vincitori del concorso,
saranno   approvate   con  successivo  provvedimento  pubblicato  nel
Bollettino  ufficiale del Ministero della giustizia, nonche' nel sito
internet www.giustizia.it 
    4.  Di  tale  pubblicazione  verra'  data notizia mediante avviso
nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana  -  4ª  serie
speciale.

        
      
                              Art. 12.

Presentazione della documentazione e stipula del contratto di lavoro

    1.   La   vincita   del   concorso   non   costituisce   garanzia
dell'assunzione.   La   costituzione   del   rapporto  di  lavoro  e'
subordinata    all'autorizzazione   all'assunzione   prevista   dalla
legislazione vigente.
    2.   I   concorrenti  utilmente  collocati  nella  graduatoria  e
dichiarati  vincitori  del concorso, dovranno far pervenire, entro il
termine  perentorio indicato in apposita comunicazione, sotto pena di
decadenza,  la  documentazione  che  sara'  loro  richiesta  e, se in
possesso  dei  prescritti  requisiti, saranno chiamati a stipulare un
contratto  individuale  di lavoro secondo le previsioni del Contratto
collettivo   nazionale   di   lavoro   del  personale  con  qualifica
dirigenziale vigente all'atto dell'immissione in servizio.
    3.  La  mancata  presentazione  dei vincitori del concorso, senza
giustificato motivo, nel giorno indicato per la stipula del contratto
individuale   di   lavoro,   comporta   la   decadenza   dal  diritto
all'assunzione.
    4.  I vincitori del concorso assunti in servizio sono soggetti ad
un  periodo  di  prova  di sei mesi ai sensi dell'art. 18 del vigente
C.C.N.L. del personale con qualifica dirigenziale. Decorso il periodo
di  prova  senza  che  il  rapporto  di lavoro sia stato risolto, gli
interessati  saranno  confermati in ruolo dalla data di assunzione in
servizio.
    5.  Possono essere esonerati dal periodo di prova i dirigenti che
lo  abbiano  gia'  superato  nella  stessa  qualifica,  presso  altra
pubblica amministrazione.
    6.   Al   momento  dell'assunzione,  il  vincitore  deve  inoltre
presentare  una  dichiarazione circa l'insussistenza delle situazioni
di   incompatibilita'   richiamata   dall'articolo   53  del  decreto
legislativo  30 marzo  2001,  n. 165  e  successive  modificazioni  e
integrazioni.
    7. Anteriormente al conferimento del primo incarico dirigenziale,
i  vincitori  del  concorso  sono  tenuti  a  frequentare un ciclo di
attivita' formative ai sensi della vigente normativa.
    8.  Il  trattamento economico spettante per il ciclo di attivita'
formative  e'  quello  previsto  dall'art. 24 del decreto legislativo
30 marzo  2001,  n. 165,  fatta  eccezione  per  la  retribuzione  di
posizione, parte fissa e parte variabile, nonche' per la retribuzione
di  risultato,  secondo la disciplina contrattuale vigente al momento
dell'assunzione.
    9.  A  completamento  del  ciclo  di attivita' formative, saranno
conferiti  gli incarichi relativi alle posizioni dirigenziali vacanti
individuate   secondo   le   prioritarie   esigenze  organizzative  e
gestionali dell'Amministrazione.

        
      
                              Art. 13.

                   Trattamento dei dati personali

    1.  Ai  sensi  dell'art. 13,  comma  1,  del  decreto legislativo
30 giugno  2003, n. 196, e del decreto ministeriale 12 dicembre 2006,
n. 206,  i  dati personali forniti dai candidati sono raccolti presso
il  Ministero  della  giustizia  -  Dipartimento  dell'organizzazione
giudiziaria,  del  personale  e  dei servizi - Direzione generale del
personale e della formazione - Ufficio III concorsi e assunzioni, per
le finalita' di gestione del concorso (gestione che l'Amministrazione
si  riserva  di  affidare ad una societa' specializzata, a seguito di
sottoscrizione  di  regolare  contratto)  e  sono trattati presso una
banca   dati   automatizzata   anche   successivamente  all'eventuale
instaurazione  del rapporto di lavoro, per le finalita' inerenti alla
gestione del rapporto medesimo.
    2.  Il  conferimento  di  tali dati e' obbligatorio ai fini della
valutazione  dei  requisiti  di partecipazione, pena l'esclusione dal
concorso.
    3. Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente
alle   amministrazioni   pubbliche   direttamente   interessate  allo
svolgimento  del  concorso  o  al  trattamento  dei  dati conseguenti
all'assunzione.
    4.  L'interessato  gode  dei diritti di cui all'art. 7 del citato
decreto  legislativo  n. 196/2003,  tra  i quali figura il diritto di
accesso  ai dati che lo riguardano e alcuni diritti complementari tra
cui   il   diritto  di  far  rettificare,  aggiornare,  completare  o
cancellare  i  dati  erronei,  incompleti  o  raccolti in termini non
conformi  alla  legge,  nonche'  il  diritto  di  opporsi, per motivi
legittimi, al loro trattamento.
    5.  Tali  diritti  possono  essere fatti valere nei confronti del
Ministero   della   giustizia   -   Dipartimento  dell'organizzazione
giudiziaria,  del  personale  e  dei servizi - Direzione generale del
personale e della formazione - Ufficio III concorsi e assunzioni, via
Arenula 70 - 00186 Roma, titolare del trattamento.
    6.  Il  responsabile del trattamento e' il direttore del suddetto
Ufficio III.

        
      
                              Art. 14.

                        Norme di salvaguardia

    1.  Per quanto non previsto dal presente bando trova applicazione
la normativa vigente in materia, in quanto compatibile.
      Roma, 10 maggio 2007
                                Il direttore generale: Fontecchia