Concorso per 35 dirigenti di ii^ fascia (lazio) MINISTERO DELL'INTERNO
I testi riportati sono gratuiti e non hanno carattere di ufficialità: ai sensi di legge l'unico testo definitivo, che prevale in caso di discordanza, è quello pubblicato a mezzo stampa.
Concorso
Attenzione, il bando selezionato non è attivo, poichè è scaduto il termine per la presentazione della domanda
Tipologia | Concorso |
Tipologia Contratto | Assunzione |
Posti | 35 |
Fonte: | Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana N. 39 del 18-05-2007 |
Sintesi: | MINISTERO DELL' INTERNO DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DEL PERSONALE DELL' AMMINISTRAZIONE CIVILE E PER LE RISORSE STRUMENTALI E FINANZIARIE CONCORSO Concorso pubblico, per esami, per la copertu ... |
Ente: | MINISTERO DELL'INTERNO |
Regione: | LAZIO |
Provincia: | ROMA |
Comune: | ROMA |
Data di inserimento: | 23-05-2007 |
Data Scadenza bando | 18-06-2007 |
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MINISTERO DELL' INTERNO DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DEL PERSONALE DELL' AMMINISTRAZIONE CIVILE E PER LE RISORSE STRUMENTALI E FINANZIARIE
CONCORSO
CONCORSO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di trentacinque posti di dirigente di II fascia del ruolo del personale dell'Amministrazione civile dell'Interno.
IL CAPO DEL DIPARTIMENTO Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" ed, in particolare, l'art. 28 concernente l'accesso alla qualifica di dirigente; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 2004, n. 272, recante "Regolamento di disciplina in materia di accesso alla qualifica di dirigente, ai sensi dell'art. 28, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165"; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni, concernente nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi; Vista la legge 28 marzo 1991, n. 120, concernente norme in favore dei privi di vista per l'ammissione ai pubblici concorsi; Vista la legge 10 aprile 1991, n. 125, concernente azioni positive per la realizzazione della parita' uomo donna nel lavoro; Vista la legge 5 febbraio 1994, n. 104 e successive modificazioni ed integrazioni, recante "Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale ed i diritti delle persone handicappate"; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio 1994, n. 174 e successive modificazioni ed integrazioni, concernente il regolamento recante norme sull'accesso dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea ai posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni ed integrazioni concernente norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi; Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127 e successive modificazioni ed integrazioni recante "Misure urgenti per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo"; Vista la legge 23 agosto 1998, n. 370 concernente l'esenzione dall'imposta di bollo; Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68, recante "Norme per il diritto al lavoro dei disabili"; Visto il decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509 e successive modificazioni ed integrazioni, recante "Norme concernenti l'autonomia didattica degli Atenei"; Visto il decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica 28 novembre 2000 recante "Determinazione delle classi delle lauree universitarie specialistiche"; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa"; Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni ed integrazioni, recante "Codice in materia di protezione dei dati personali"; Visto il decreto del Ministro dell'interno 4 dicembre 2003, con il quale sono stati individuati i posti di funzione di livello dirigenziale del personale appartenente all'Area I dell'Amministrazione civile dell'Interno e successive modificazioni ed integrazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2004, n. 108, recante "Norme regolamentari che disciplinano l'istituzione, l'organizzazione ed il funzionamento del ruolo dei dirigenti presso le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo"; Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e del Ministro della funzione pubblica 5 maggio 2004 recante "Equiparazione dei diplomi di laurea secondo il vecchio ordinamento alle nuove classi delle lauree specialistiche, ai fini della partecipazione ai concorsi pubblici"; Visto il Contratto collettivo nazionale di lavoro del personale dirigente dell'Area I per il quadriennio 2002-2005, sottoscritto il 21 aprile 2006; Vista la legge 23 dicembre 2005, n. 266, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato" (legge finanziaria 2006) ; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 gennaio 2007, con il quale il Ministero dell'interno e' stato autorizzato ad avviare la procedura pubblica concorsuale per la copertura di trentacinque posti di dirigente di seconda fascia; Decreta: Art. 1. Posti a concorso 1. E' indetto un concorso pubblico, per esami, per la copertura di trentacinque posti di dirigente di II fascia del ruolo del personale dell'Amministrazione civile dell'Interno, per le esigenze degli uffici centrali e periferici del Ministero dell'Interno, che verranno individuati in relazione ai posti di funzione che saranno disponibili alla conclusione del ciclo di attivita' formative previsto dall'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 2004, n. 272. 2. Il 30 per cento dei posti e' riservato al personale appartenente ai ruoli dell'Amministrazione civile dell'Interno, ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 2004, n. 272. 3. I posti riservati, se non utilizzati, sono conferiti ai candidati idonei secondo l'ordine di graduatoria.
Art. 2. Candidati ammessi a partecipare 1. Al concorso sono ammessi a partecipare i candidati che si trovano nelle seguenti posizioni: a) dipendenti di ruolo delle pubbliche amministrazioni, muniti di laurea, che abbiano almeno cinque anni di servizio svolti in posizioni funzionali per l'accesso alle quali e' richiesto il possesso del diploma di laurea; b) dipendenti di ruolo delle pubbliche amministrazioni, muniti di laurea ed in possesso del diploma di specializzazione conseguito presso le scuole di specializzazione individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, che abbiano compiuto almeno tre anni di servizio, svolti in posizioni funzionali per l'accesso alle quali e' richiesto il possesso del diploma di laurea; c) dipendenti di ruolo delle pubbliche amministrazioni reclutati a seguito di corso - concorso, muniti di laurea, che abbiano compiuto almeno quattro anni di servizio, in posizioni funzionali per l'accesso alle quali e' richiesto il possesso del diploma di laurea; d) soggetti in possesso della qualifica di dirigente in servizio presso enti e strutture pubbliche non ricomprese nel campo di applicazione dell'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, muniti del diploma di laurea, che abbiano svolto per almeno due anni le funzioni dirigenziali; e) coloro che hanno ricoperto incarichi dirigenziali o equiparati in amministrazioni pubbliche per un periodo non inferiore a cinque anni, purche' muniti del diploma di laurea; f) cittadini italiani, forniti di idoneo titolo di studio universitario, che abbiano maturato, con servizio continuativo per almeno quattro anni presso enti o organismi internazionali, esperienze lavorative in posizioni funzionali apicali per l'accesso alle quali e' richiesto il possesso del diploma di laurea.
Art. 3. Requisiti per l'ammissione 1. Per l'ammissione al concorso e' richiesto il possesso dei seguenti requisiti: a) cittadinanza italiana; b) laurea specialistica conseguita presso universita' o istituti di istruzione universitaria equiparati, appartenente ad una delle seguenti classi di laurea: finanza, giurisprudenza, relazioni internazionali, scienze dell'economia, scienze della politica, scienze delle pubbliche amministrazioni, scienze per la cooperazione allo sviluppo, scienze economiche aziendali, statistica economica, finanziaria ed attuariale, studi europei; sono altresi' ammesse le seguenti lauree: giurisprudenza, scienze politiche, economia e commercio e lauree equipollenti ovvero altro diploma di laurea la cui equiparazione alle classi di lauree specialistiche e' stabilita dal decreto interministeriale del 5 maggio 2004 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 21 agosto 2004, n. 196; c) godimento dei diritti politici. Non possono accedere al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato politico attivo nonche' coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento, ovvero siano stati dichiarati decaduti da un impiego statale, ovvero siano stati licenziati ai sensi delle disposizioni dei Contratti collettivi nazionali di lavoro relativi al personale di vari comparti; d) idoneita' fisica all'impiego. L'Amministrazione ha facolta' di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso, in base alla normativa vigente; e) posizione regolare nei confronti degli obblighi militari; f) possesso delle qualita' morali e di condotta di cui all'art. 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. 2. I candidati in possesso di laurea specialistica, di laurea o di altro titolo accademico equivalente che sia stato rilasciato da un Paese dell'Unione europea, possono essere ammessi alle prove concorsuali purche' i titoli suddetti siano stati equiparati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'art. 38, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Il candidato e' ammesso con riserva alle prove del concorso qualora tale decreto non sia stato ancora emanato ma sussistano i presupposti per l'attivazione della procedura medesima. 3. I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso. 4. I candidati sono ammessi con riserva. L'Amministrazione, puo' disporre in ogni momento, con provvedimento motivato, l'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti nonche' per la mancata sottoscrizione autografa della domanda e la mancata osservanza dei termini perentori stabiliti nel presente provvedimento.
Art. 4. Presentazione delle domande. Termini e modalita'. 1. La domanda di partecipazione al concorso deve essere redatta esclusivamente sull'apposito modello "A", allegato al presente provvedimento e dovra' essere presentata oppure spedita a mezzo di raccomandata postale, con avviso di ricevimento, alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo della provincia di residenza, entro il termine perentorio di trenta giorni, che decorre dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale, 4ª serie speciale "Concorsi ed esami". 2. I candidati residenti nelle province di Trento e Bolzano e nella regione Valle D'Aosta dovranno presentare le domande rispettivamente al Commissariato del Governo per la provincia di Trento o di Bolzano o al Presidente della Giunta regionale della Valle D'Aosta. 3. Il modello di domanda e gli indirizzi cui inoltrare le domande di partecipazione al concorso sono disponibili nel sito internet del Ministero dell'interno: "http://dait.interno.it" 4. La mancata utilizzazione del modello sopraindicato comporta l'esclusione dal concorso. 5. I candidati dovranno compilare il modello di domanda di partecipazione in tutte le sue parti secondo le indicazioni ivi contenute; i candidati che compileranno il modello in modo impreciso ed incompleto ovvero privo della firma, saranno esclusi con provvedimento motivato. 6. Al fine dell'accertamento della tempestivita' nella presentazione della domanda, fara' fede il timbro a data dell'ufficio ricevente per le domande presentate a mano, ovvero il timbro a data dell'ufficio postale accettante per le domande spedite a mezzo raccomandata postale con avviso di ricevimento, cui dovra' essere allegata fotocopia di un documento in corso di validita'. 7. Il ritardo nell'inoltro delle domande, quale ne sia la causa, anche se non imputabile al candidato, comporta l'inammissibilita' di quest'ultimo al concorso. 8. Delle domande presentate a mano sara' rilasciata ricevuta. 9. Il candidato, ove riconosciuto portatore di handicap ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, dovra' fare esplicita richiesta, in relazione al proprio handicap, dell'ausilio necessario nonche' segnalare l'eventuale necessita' di tempi aggiuntivi per l'espletamento delle prove d'esame. In ragione di cio' la domanda di partecipazione dovra' essere corredata da una certificazione rilasciata da apposita struttura sanitaria che ne specifichi gli elementi essenziali in ordine ai benefici di cui sopra, al fine di consentire all'Amministrazione di predisporre per tempo i mezzi e gli strumenti atti a garantire una regolare partecipazione al concorso. 10. Il candidato deve dichiarare nel modello di domanda in quale lingua straniera, tra quelle indicate nell'articolo 8, comma 4, intende sostenere la prova orale. 11. Il candidato deve dichiarare che e' disposto a raggiungere la sede di servizio assegnata dall'Amministrazione. 12. Il candidato ha inoltre l'obbligo di comunicare a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, all'ufficio presso il quale e' stata presentata la domanda di partecipazione, le successive eventuali variazioni di indirizzo e/o recapito. 13. L'Amministrazione non assume alcuna responsabilita' per il caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte o incomplete indicazioni del recapito da parte del concorrente oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo e/o recapito indicato nella domanda, ne' per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore, ne' per la mancata restituzione dell'avviso di ricevimento della raccomandata. 14. Il candidato deve dichiarare nel modello di domanda di essere a conoscenza delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, per le ipotesi di falsita' in atti e dichiarazioni mendaci. 15. Il candidato deve dichiarare di autorizzare il trattamento dei propri dati personali, ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
Art. 5. Commissione esaminatrice 1. Con successivo provvedimento ministeriale verra' nominata la commissione esaminatrice ai sensi dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 2004, n. 272.
Art. 6. Prova preselettiva 1. Qualora il numero delle domande lo renda necessario, e' facolta' dell'Amministrazione di far precedere le prove d'esame da una prova preselettiva. L'Amministrazione potra' affidare a qualificati istituti pubblici e privati la predisposizione dei quesiti. La prova preselettiva puo' essere gestita con l'ausilio di societa' specializzate. 2. La prova preselettiva consiste nella risoluzione di quesiti a risposta multipla riguardanti argomenti scelti tra le materie oggetto delle prove scritte e delle prove orali. 3. Ciascun quesito consiste in una domanda seguita da almeno quattro risposte, delle quali solo una e' esatta. 4. A ciascun candidato sono assegnati novanta quesiti, in numero proporzionale alle materie scelte, i quali dovranno essere risolti nel tempo massimo di un'ora. I quesiti da sottoporre ai candidati sono individuati dalla Commissione esaminatrice, tenendo conto dell'esigenza di ripartire egualmente l'incidenza del grado di difficolta' della domanda. A tal fine le domande facili rappresentano il 30% del totale, quelle di media difficolta' il 50% e quelle difficili il 20%. 5. I candidati non possono avvalersi, durante la prova preselettiva di codici, raccolte normative, testi, appunti di qualsiasi natura e di strumenti idonei alla memorizzazione di informazioni o alla trasmissione di dati. 6. Per essere ammessi a sostenere le prove d'esame i candidati dovranno esibire un idoneo documento di riconoscimento, in corso di validita'. 7. Nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4ª serie speciale "Concorsi ed esami" - del 10 luglio 2007, nonche' nel sito internet del Ministero dell'interno "http://dait.interno.it", verranno date comunicazioni riguardo alla eventuale pubblicazione dei quesiti nonche' alle modalita' di svolgimento della prova preselettiva. Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti e nei confronti di tutti i candidati.
Art. 7. Valutazione della prova preselettiva 1. Sono ammessi a sostenere le prove scritte di cui all'art. 8, un numero di candidati pari a dieci volte i posti messi a concorso. Sono comunque ammessi i candidati che hanno conseguito un punteggio uguale al piu' basso risultato utile ai fini dell'ammissione secondo il suddetto criterio. 2. Il punteggio conseguito nella prova preselettiva non concorre alla formazione del voto finale di merito. 3. La correzione degli elaborati viene effettuata attraverso procedimenti automatizzati. L'attribuzione del relativo punteggio viene differenziata secondo l'indice statistico riportato nella tabella "C" allegata al presente provvedimento, in rapporto al grado di difficolta' della domanda. 4. L'elenco dei candidati ammessi a sostenere le prove scritte e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4ª serie speciale "Concorsi ed esami" - nonche' nel sito internet del Ministero dell'Interno http://dait.interno.it Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti.
Art. 8. Prove d'esame 1. Le prove d'esame consistono in due prove scritte ed una prova orale. 2. La prima prova scritta, a contenuto teorico, verte sulle seguenti materie: economia politica, politica economica con lineamenti di storia economica, diritto costituzionale e/o diritto amministrativo, amministrazione del patrimonio e contabilita' generale dello Stato. 3. La seconda prova scritta, a contenuto pratico, e' diretta ad accertare l'attitudine dei candidati alla soluzione corretta, sotto il profilo della legittimita', della convenienza e della efficienza ed economicita' organizzativa, di questioni connesse con l'attivita' istituzionale del Ministero dell'Interno. 4. La prova orale consiste in un colloquio che mira ad accertare la preparazione e la professionalita' del candidato nonche' l'attitudine all'espletamento delle funzioni dirigenziali e verte sulle materie previste per le prove scritte e sulle seguenti altre: nozioni generali di diritto del lavoro, nozioni generali di scienza dell'organizzazione, diritto civile, scienza delle finanze, diritto comunitario, ordinamento del personale e organizzazione degli uffici centrali e periferici del Ministero dell'Interno. Nel corso della prova orale, al fine di valutare la conoscenza, da parte del candidato, della lingua straniera ad un livello avanzato, e' prevista la lettura, la traduzione di testi e la conversazione in una delle seguenti lingue, a scelta del candidato: inglese, francese, tedesco e spagnolo. Nell'ambito del colloquio e' inoltre accertata la conoscenza a livello avanzato dell'utilizzo del personal computer e dei software applicativi piu' diffusi da realizzarsi anche mediante una verifica pratica, nonche' la conoscenza delle problematiche e delle potenzialita' connesse all'uso degli strumenti informatici in relazione ai processi comunicativi in rete, all'organizzazione e gestione delle risorse e al miglioramento dell'efficienza degli uffici e dei servizi. 5. La commissione esaminatrice, prima dell'inizio di ciascuna sessione della prova orale, determina i quesiti da porre ai singoli candidati per ciascuna delle materie sopra indicate. Tali quesiti sono proposti a ciascun candidato con estrazione a sorte.
Art. 9. Svolgimento delle prove 1. Per lo svolgimento di ciascuna delle prove scritte, i candidati dispongono di otto ore. 2. Nel corso delle prove scritte i candidati potranno consultare esclusivamente codici e testi di legge non commentati. Non sono ammessi nelle aule d'esame computer portatili o palmari, telefoni cellulari o altri mezzi di comunicazione. 3. Ciascuna prova scritta e orale e' valutata in centesimi e si intende superata con un punteggio non inferiore a settanta centesimi. Il punteggio complessivo e' determinato dalla somma dei voti riportati in ciascuna prova scritta e del voto riportato nella prova orale. 4. Il calendario ed il luogo di svolgimento delle prove scritte saranno resi noti almeno quindici giorni prima delle prove stesse nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale "Concorsi ed esami" - nonche' nel sito internet del Ministero dell'interno: " http://dait.interno.it ". Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti e nei confronti di tutti i candidati. Pertanto coloro che non hanno ricevuto comunicazione dell'esclusione dalle prove d'esame sono tenuti a presentarsi nei giorni, nel luogo e nell'ora prestabiliti. L'assenza anche da una sola delle prove scritte comporta l'esclusione dal concorso, qualunque ne sia la causa. 5. Ai candidati che conseguano l'ammissione alla prova orale sara' data apposita comunicazione della data in cui dovranno sostenere la stessa prova orale, almeno venti giorni prima. 6. Le sessioni delle prove orali sono pubbliche. Al termine di ognuna la commissione esaminatrice compila l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione del voto da ciascuno riportato; tale elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione, e' affisso nella sede d'esame.
Art. 10. Categorie riservatarie e preferenze 1. I candidati che hanno superato la prova orale e che intendono far valere i titoli di preferenza e precedenza di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, indicati nella tabella "B" allegata, e nell'art. 1, comma 2, del presente provvedimento, devono far pervenire i documenti, ovvero le autocertificazioni, attestanti detti titoli, entro il termine perentorio di quindici giorni dalla data del colloquio, al Ministero dell'Interno - Dipartimento per le politiche del personale dell'amministrazione civile e per le risorse strumentali e finanziarie - Direzione centrale per le risorse umane - Ufficio VI - affari del reclutamento e della formazione - Piazza del Viminale - 00184 Roma. 2. I documenti devono essere prodotti in carta semplice ed inoltrati entro il termine sopra citato. A tal fine fara' fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante. 3. Le riserve dei posti non possono superare complessivamente la meta' dei posti messi a concorso.
Art. 11. Formazione, approvazione e pubblicazione della graduatoria 1. La graduatoria di merito e' formata dalla commissione esaminatrice secondo l'ordine derivante dal punteggio complessivo conseguito da ciascun candidato ai sensi dell'art. 9, comma 3. 2. Sono dichiarati vincitori del concorso i candidati utilmente collocati nella graduatoria di merito, tenuto conto delle riserve e delle preferenze di cui all'art. 10. 3. La graduatoria e' approvata con provvedimento ministeriale e pubblicata nel Bollettino Ufficiale del personale del Ministero dell'Interno nonche' nel sito internet del Ministero dell'Interno " http://dait.interno.it ". 4. Di tale pubblicazione e' data notizia mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4ª serie speciale - "Concorsi ed esami".
Art. 12. Costituzione del rapporto di lavoro 1. L'Amministrazione provvede, anteriormente alla data di assunzione, con apposita comunicazione, a richiedere ai vincitori la documentazione utile ad accertare il possesso dei requisiti prescritti per l'assunzione. 2. Le sedi di servizio verranno individuate in relazione ai posti di funzione che saranno disponibili alla conclusione del ciclo di attivita' formative previsto dall'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 2004, n. 272 e rese note mediante pubblicazione nel sito internet del Ministero dell'interno " http://dait.interno.it ". 3. Al termine del ciclo di attivita' formative i vincitori del concorso verranno convocati, secondo l'ordine di graduatoria, al fine dell'indicazione della sede di servizio tra quelle individuate dall'Amministrazione, nella quale dovranno permanere per un periodo non inferiore a cinque anni. 4. I vincitori del concorso sono invitati a stipulare il contratto individuale di lavoro, a tempo indeterminato, secondo la disciplina prevista dal Contratto collettivo nazionale di lavoro vigente al momento dell'assunzione nel ruolo dei dirigenti di II fascia del personale dell'Amministrazione civile dell'Interno. Agli stessi compete il relativo trattamento economico. 5. I vincitori del concorso sono sottoposti ad un periodo di prova di sei mesi. Possono essere esonerati dal periodo di prova i dirigenti che lo abbiano gia' superato nella stessa qualifica presso altra pubblica amministrazione.
Art. 13. Trattamento dei dati personali 1. Ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso il Ministero dell'Interno, Dipartimento per le politiche del personale dell'amministrazione civile e per le risorse strumentali e finanziarie - Direzione centrale per le risorse umane - Ufficio VI, per le finalita' di gestione del concorso e saranno trattati anche successivamente all'eventuale rapporto di lavoro per le finalita' inerenti alla gestione del rapporto medesimo. 2. L'indicazione di tali dati e' obbligatoria ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione dal concorso. 3. L'interessato ha il diritto di accesso ai dati che lo riguardano nonche' il diritto di far rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge nonche' il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi illegittimi. 4. Tali diritti possono essere fatti valere nei confronti del Ministero dell'Interno - Dipartimento per le politiche del personale dell'amministrazione civile e per le risorse strumentali e finanziarie - Direzione centrale per le risorse umane, Piazza del Viminale - 00184 Roma.
Art. 14. Norme di salvaguardia 1. Per quanto non previsto dal presente bando, valgono le disposizioni normative e contrattuali vigenti in materia di reclutamento di personale. 2. Il presente provvedimento sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª serie speciale - "Concorsi ed esami". Roma, 14 maggio 2007 Il capo del dipartimento: procaccini