Concorso per 35 dirigenti di ii^ fascia (lazio) MINISTERO DELL'INTERNO

I testi riportati sono gratuiti e non hanno carattere di ufficialità: ai sensi di legge l'unico testo definitivo, che prevale in caso di discordanza, è quello pubblicato a mezzo stampa.

Concorso

Attenzione, il bando selezionato non è attivo, poichè è scaduto il termine per la presentazione della domanda


Tipologia Concorso
Tipologia Contratto Assunzione
Posti 35
Fonte: Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana N. 39 del 18-05-2007
Sintesi: MINISTERO DELL' INTERNO DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DEL PERSONALE DELL' AMMINISTRAZIONE CIVILE E PER LE RISORSE STRUMENTALI E FINANZIARIE CONCORSO Concorso pubblico, per esami, per la copertu ...
Ente: MINISTERO DELL'INTERNO
Regione: LAZIO
Provincia: ROMA
Comune: ROMA
Data di inserimento: 23-05-2007
Data Scadenza bando 18-06-2007
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MINISTERO DELL' INTERNO DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DEL PERSONALE DELL' AMMINISTRAZIONE CIVILE E PER LE RISORSE STRUMENTALI E FINANZIARIE
CONCORSO
Concorso  pubblico, per esami, per la copertura di trentacinque posti
di    dirigente    di    II    fascia   del   ruolo   del   personale
dell'Amministrazione civile dell'Interno.
                      IL CAPO DEL DIPARTIMENTO

    Visto  il  decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive
modificazioni    ed    integrazioni,    recante    "Norme    generali
sull'ordinamento  del  lavoro  alle  dipendenze delle amministrazioni
pubbliche"  ed,  in particolare, l'art. 28 concernente l'accesso alla
qualifica di dirigente;
    Visto  il  decreto  del  Presidente della Repubblica 24 settembre
2004,  n. 272,  recante  "Regolamento  di  disciplina  in  materia di
accesso  alla qualifica di dirigente, ai sensi dell'art. 28, comma 5,
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165";
    Vista  la  legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni
ed  integrazioni,  concernente nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
    Vista la legge 28 marzo 1991, n. 120, concernente norme in favore
dei privi di vista per l'ammissione ai pubblici concorsi;
    Vista   la  legge  10 aprile  1991,  n. 125,  concernente  azioni
positive per la realizzazione della parita' uomo donna nel lavoro;
    Vista la legge 5 febbraio 1994, n. 104 e successive modificazioni
ed    integrazioni,   recante   "Legge   quadro   per   l'assistenza,
l'integrazione sociale ed i diritti delle persone handicappate";
    Visto  il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri
7 febbraio  1994,  n. 174 e successive modificazioni ed integrazioni,
concernente  il  regolamento recante norme sull'accesso dei cittadini
degli  Stati  membri dell'Unione europea ai posti di lavoro presso le
amministrazioni pubbliche;
    Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487  e  successive modificazioni ed integrazioni concernente norme
sull'accesso  agli  impieghi  nelle  pubbliche  amministrazioni  e le
modalita' di svolgimento dei concorsi;
    Vista  la legge 15 maggio 1997, n. 127 e successive modificazioni
ed   integrazioni   recante   "Misure   urgenti  per  lo  snellimento
dell'attivita'  amministrativa  e  dei procedimenti di decisione e di
controllo";
    Vista  la  legge  23 agosto  1998, n. 370 concernente l'esenzione
dall'imposta di bollo;
    Vista  la  legge  12 marzo  1999,  n. 68,  recante  "Norme per il
diritto al lavoro dei disabili";
    Visto  il  decreto  del Ministro dell'universita' e della ricerca
scientifica  e  tecnologica  3 novembre  1999,  n. 509  e  successive
modificazioni ed integrazioni, recante "Norme concernenti l'autonomia
didattica degli Atenei";
    Visto  il  decreto  del Ministro dell'universita' e della ricerca
scientifica  e  tecnologica  28 novembre 2000 recante "Determinazione
delle classi delle lauree universitarie specialistiche";
    Visto  il  decreto  del  Presidente  della Repubblica 28 dicembre
2000,  n. 445,  recante "Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa";
    Visto  il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive
modificazioni   ed   integrazioni,  recante  "Codice  in  materia  di
protezione dei dati personali";
    Visto  il  decreto del Ministro dell'interno 4 dicembre 2003, con
il  quale  sono  stati  individuati  i  posti  di funzione di livello
dirigenziale     del     personale     appartenente     all'Area    I
dell'Amministrazione  civile  dell'Interno e successive modificazioni
ed integrazioni;
    Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2004,
n. 108,  recante "Norme regolamentari che disciplinano l'istituzione,
l'organizzazione  ed  il funzionamento del ruolo dei dirigenti presso
le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo";
    Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della  ricerca  e  del Ministro della funzione pubblica 5 maggio 2004
recante  "Equiparazione  dei  diplomi  di  laurea  secondo il vecchio
ordinamento  alle  nuove  classi delle lauree specialistiche, ai fini
della partecipazione ai concorsi pubblici";
    Visto  il  Contratto collettivo nazionale di lavoro del personale
dirigente  dell'Area  I per il quadriennio 2002-2005, sottoscritto il
21 aprile 2006;
    Vista  la  legge  23 dicembre 2005, n. 266, recante "Disposizioni
per  la  formazione  del  bilancio annuale e pluriennale dello Stato"
(legge finanziaria 2006) ;
    Visto  il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri
16 gennaio  2007,  con  il  quale  il Ministero dell'interno e' stato
autorizzato  ad  avviare  la  procedura  pubblica  concorsuale per la
copertura di trentacinque posti di dirigente di seconda fascia;

                              Decreta:

                               Art. 1.

                          Posti a concorso

    1.  E'  indetto un concorso pubblico, per esami, per la copertura
di  trentacinque  posti  di  dirigente  di  II  fascia  del ruolo del
personale  dell'Amministrazione  civile dell'Interno, per le esigenze
degli  uffici  centrali  e periferici del Ministero dell'Interno, che
verranno  individuati  in  relazione ai posti di funzione che saranno
disponibili   alla  conclusione  del  ciclo  di  attivita'  formative
previsto  dall'art. 6  del  decreto  del  Presidente della Repubblica
24 settembre 2004, n. 272.
    2.   Il  30  per  cento  dei  posti  e'  riservato  al  personale
appartenente  ai  ruoli  dell'Amministrazione civile dell'Interno, ai
sensi   dell'art. 3  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
24 settembre 2004, n. 272.
    3.  I  posti  riservati,  se  non  utilizzati,  sono conferiti ai
candidati idonei secondo l'ordine di graduatoria.

        
      
                               Art. 2.

                   Candidati ammessi a partecipare

    1.  Al  concorso  sono  ammessi  a partecipare i candidati che si
trovano nelle seguenti posizioni:
      a) dipendenti  di ruolo delle pubbliche amministrazioni, muniti
di  laurea,  che  abbiano  almeno  cinque  anni di servizio svolti in
posizioni  funzionali  per  l'accesso  alle  quali  e'  richiesto  il
possesso del diploma di laurea;
      b) dipendenti  di ruolo delle pubbliche amministrazioni, muniti
di  laurea  ed in possesso del diploma di specializzazione conseguito
presso  le  scuole  di  specializzazione  individuate con decreto del
Presidente  del  Consiglio  dei Ministri, di concerto con il Ministro
dell'istruzione,   dell'universita'  e  della  ricerca,  che  abbiano
compiuto  almeno tre anni di servizio, svolti in posizioni funzionali
per  l'accesso  alle  quali  e'  richiesto il possesso del diploma di
laurea;
      c) dipendenti   di   ruolo   delle   pubbliche  amministrazioni
reclutati  a  seguito  di  corso  -  concorso,  muniti di laurea, che
abbiano  compiuto  almeno  quattro  anni  di  servizio,  in posizioni
funzionali  per  l'accesso  alle  quali  e' richiesto il possesso del
diploma di laurea;
      d) soggetti   in  possesso  della  qualifica  di  dirigente  in
servizio  presso  enti e strutture pubbliche non ricomprese nel campo
di  applicazione  dell'articolo  1,  comma 2, del decreto legislativo
30 marzo  2001,  n. 165,  muniti  del  diploma di laurea, che abbiano
svolto per almeno due anni le funzioni dirigenziali;
      e) coloro   che   hanno   ricoperto  incarichi  dirigenziali  o
equiparati  in amministrazioni pubbliche per un periodo non inferiore
a cinque anni, purche' muniti del diploma di laurea;
      f) cittadini  italiani,  forniti  di  idoneo  titolo  di studio
universitario,  che  abbiano  maturato, con servizio continuativo per
almeno   quattro   anni   presso  enti  o  organismi  internazionali,
esperienze  lavorative  in posizioni funzionali apicali per l'accesso
alle quali e' richiesto il possesso del diploma di laurea.

        
      
                               Art. 3.

                     Requisiti per l'ammissione

    1.  Per  l'ammissione  al  concorso  e' richiesto il possesso dei
seguenti requisiti:
      a) cittadinanza italiana;
      b) laurea   specialistica   conseguita   presso  universita'  o
istituti  di istruzione universitaria equiparati, appartenente ad una
delle  seguenti  classi di laurea: finanza, giurisprudenza, relazioni
internazionali,   scienze   dell'economia,  scienze  della  politica,
scienze  delle pubbliche amministrazioni, scienze per la cooperazione
allo  sviluppo,  scienze  economiche aziendali, statistica economica,
finanziaria  ed  attuariale,  studi europei; sono altresi' ammesse le
seguenti   lauree:  giurisprudenza,  scienze  politiche,  economia  e
commercio e lauree equipollenti ovvero altro diploma di laurea la cui
equiparazione  alle  classi di lauree specialistiche e' stabilita dal
decreto interministeriale del 5 maggio 2004 pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale del 21 agosto 2004, n. 196;
      c) godimento  dei  diritti  politici.  Non  possono accedere al
concorso  coloro  che  siano  esclusi dall'elettorato politico attivo
nonche'  coloro  che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego
presso  una  pubblica  amministrazione  per persistente insufficiente
rendimento,  ovvero  siano  stati  dichiarati  decaduti da un impiego
statale,  ovvero  siano  stati licenziati ai sensi delle disposizioni
dei Contratti collettivi nazionali di lavoro relativi al personale di
vari comparti;
      d) idoneita'  fisica all'impiego. L'Amministrazione ha facolta'
di  sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso,
in base alla normativa vigente;
      e) posizione regolare nei confronti degli obblighi militari;
      f) possesso   delle  qualita'  morali  e  di  condotta  di  cui
all'art. 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
    2.  I  candidati in possesso di laurea specialistica, di laurea o
di altro titolo accademico equivalente che sia stato rilasciato da un
Paese   dell'Unione   europea,  possono  essere  ammessi  alle  prove
concorsuali  purche'  i  titoli  suddetti  siano stati equiparati con
decreto   del   Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  ai  sensi
dell'art. 38, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
Il  candidato  e' ammesso con riserva alle prove del concorso qualora
tale decreto non sia stato ancora emanato ma sussistano i presupposti
per l'attivazione della procedura medesima.
    3.  I  requisiti  prescritti devono essere posseduti alla data di
scadenza  del termine stabilito per la presentazione della domanda di
partecipazione al concorso.
    4.  I candidati sono ammessi con riserva. L'Amministrazione, puo'
disporre  in  ogni  momento, con provvedimento motivato, l'esclusione
dal  concorso  per  difetto  dei  requisiti prescritti nonche' per la
mancata   sottoscrizione   autografa   della  domanda  e  la  mancata
osservanza    dei    termini   perentori   stabiliti   nel   presente
provvedimento.

        
      
                               Art. 4.

          Presentazione delle domande. Termini e modalita'.

    1.  La  domanda di partecipazione al concorso deve essere redatta
esclusivamente   sull'apposito  modello  "A",  allegato  al  presente
provvedimento  e  dovra'  essere presentata oppure spedita a mezzo di
raccomandata  postale,  con  avviso di ricevimento, alla Prefettura -
Ufficio  Territoriale del Governo della provincia di residenza, entro
il  termine  perentorio  di  trenta  giorni,  che  decorre dal giorno
successivo  alla  data  di  pubblicazione  del presente decreto nella
Gazzetta Ufficiale, 4ª serie speciale "Concorsi ed esami".
    2.  I  candidati  residenti  nelle province di Trento e Bolzano e
nella   regione   Valle   D'Aosta   dovranno  presentare  le  domande
rispettivamente  al  Commissariato  del  Governo  per la provincia di
Trento  o  di  Bolzano  o  al Presidente della Giunta regionale della
Valle D'Aosta.
    3. Il modello di domanda e gli indirizzi cui inoltrare le domande
di  partecipazione al concorso sono disponibili nel sito internet del
Ministero dell'interno: "http://dait.interno.it"
    4.  La  mancata  utilizzazione del modello sopraindicato comporta
l'esclusione dal concorso.
    5.  I  candidati  dovranno  compilare  il  modello  di domanda di
partecipazione  in  tutte  le  sue  parti  secondo le indicazioni ivi
contenute;  i candidati che compileranno il modello in modo impreciso
ed   incompleto   ovvero  privo  della  firma,  saranno  esclusi  con
provvedimento motivato.
    6.   Al   fine   dell'accertamento   della   tempestivita'  nella
presentazione della domanda, fara' fede il timbro a data dell'ufficio
ricevente  per  le domande presentate a mano, ovvero il timbro a data
dell'ufficio  postale  accettante  per  le  domande  spedite  a mezzo
raccomandata  postale  con  avviso  di ricevimento, cui dovra' essere
allegata fotocopia di un documento in corso di validita'.
    7.  Il ritardo nell'inoltro delle domande, quale ne sia la causa,
anche  se non imputabile al candidato, comporta l'inammissibilita' di
quest'ultimo al concorso.
    8. Delle domande presentate a mano sara' rilasciata ricevuta.
    9.  Il candidato, ove riconosciuto portatore di handicap ai sensi
della legge 5 febbraio 1992, n. 104, dovra' fare esplicita richiesta,
in  relazione  al  proprio  handicap, dell'ausilio necessario nonche'
segnalare    l'eventuale   necessita'   di   tempi   aggiuntivi   per
l'espletamento  delle prove d'esame. In ragione di cio' la domanda di
partecipazione   dovra'   essere   corredata  da  una  certificazione
rilasciata  da  apposita  struttura  sanitaria  che ne specifichi gli
elementi  essenziali  in  ordine ai benefici di cui sopra, al fine di
consentire all'Amministrazione di predisporre per tempo i mezzi e gli
strumenti atti a garantire una regolare partecipazione al concorso.
    10.  Il candidato deve dichiarare nel modello di domanda in quale
lingua  straniera,  tra  quelle  indicate  nell'articolo  8, comma 4,
intende sostenere la prova orale.
    11. Il candidato deve dichiarare che e' disposto a raggiungere la
sede di servizio assegnata dall'Amministrazione.
    12.  Il  candidato  ha  inoltre  l'obbligo  di comunicare a mezzo
raccomandata  con  avviso di ricevimento, all'ufficio presso il quale
e'  stata  presentata  la  domanda  di  partecipazione, le successive
eventuali variazioni di indirizzo e/o recapito.
    13.  L'Amministrazione  non  assume alcuna responsabilita' per il
caso  di  dispersione  di  comunicazioni  dipendenti  da  inesatte  o
incomplete  indicazioni  del recapito da parte del concorrente oppure
da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo e/o
recapito indicato nella domanda, ne' per eventuali disguidi postali o
telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o
forza  maggiore,  ne'  per  la  mancata  restituzione  dell'avviso di
ricevimento della raccomandata.
    14. Il candidato deve dichiarare nel modello di domanda di essere
a  conoscenza  delle  sanzioni  penali  previste dall'articolo 76 del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, per
le ipotesi di falsita' in atti e dichiarazioni mendaci.
    15.  Il  candidato  deve dichiarare di autorizzare il trattamento
dei  propri  dati  personali,  ai sensi e per gli effetti del decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

        
      
                               Art. 5.

                      Commissione esaminatrice

    1.  Con  successivo provvedimento ministeriale verra' nominata la
commissione  esaminatrice  ai  sensi  dell'articolo 4 del decreto del
Presidente della Repubblica 24 settembre 2004, n. 272.

        
      
                               Art. 6.

                         Prova preselettiva

    1.  Qualora  il  numero  delle  domande  lo  renda necessario, e'
facolta'  dell'Amministrazione  di  far precedere le prove d'esame da
una   prova   preselettiva.   L'Amministrazione   potra'  affidare  a
qualificati  istituti  pubblici  e  privati  la  predisposizione  dei
quesiti.  La  prova preselettiva puo' essere gestita con l'ausilio di
societa' specializzate.
    2.  La prova preselettiva consiste nella risoluzione di quesiti a
risposta multipla riguardanti argomenti scelti tra le materie oggetto
delle prove scritte e delle prove orali.
    3.  Ciascun  quesito  consiste  in  una domanda seguita da almeno
quattro risposte, delle quali solo una e' esatta.
    4.  A ciascun candidato sono assegnati novanta quesiti, in numero
proporzionale  alle  materie  scelte, i quali dovranno essere risolti
nel  tempo  massimo  di  un'ora. I quesiti da sottoporre ai candidati
sono   individuati  dalla  Commissione  esaminatrice,  tenendo  conto
dell'esigenza  di  ripartire  egualmente  l'incidenza  del  grado  di
difficolta' della domanda. A tal fine le domande facili rappresentano
il  30%  del  totale,  quelle  di  media  difficolta' il 50% e quelle
difficili il 20%.
    5.   I   candidati   non  possono  avvalersi,  durante  la  prova
preselettiva   di  codici,  raccolte  normative,  testi,  appunti  di
qualsiasi  natura  e  di  strumenti  idonei  alla  memorizzazione  di
informazioni o alla trasmissione di dati.
    6.  Per  essere  ammessi a sostenere le prove d'esame i candidati
dovranno  esibire  un idoneo documento di riconoscimento, in corso di
validita'.
    7.  Nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4ª serie speciale
"Concorsi  ed  esami" - del 10 luglio 2007, nonche' nel sito internet
del  Ministero  dell'interno  "http://dait.interno.it", verranno date
comunicazioni  riguardo  alla  eventuale  pubblicazione  dei  quesiti
nonche'  alle modalita' di svolgimento della prova preselettiva. Tale
pubblicazione  ha  valore  di  notifica  a  tutti  gli  effetti e nei
confronti di tutti i candidati.

        
      
                               Art. 7.

                Valutazione della prova preselettiva

    1.  Sono  ammessi a sostenere le prove scritte di cui all'art. 8,
un  numero  di candidati pari a dieci volte i posti messi a concorso.
Sono  comunque  ammessi i candidati che hanno conseguito un punteggio
uguale  al piu' basso risultato utile ai fini dell'ammissione secondo
il suddetto criterio.
    2.  Il punteggio conseguito nella prova preselettiva non concorre
alla formazione del voto finale di merito.
    3.  La  correzione  degli  elaborati  viene effettuata attraverso
procedimenti  automatizzati.  L'attribuzione  del  relativo punteggio
viene  differenziata  secondo  l'indice  statistico  riportato  nella
tabella  "C" allegata al presente provvedimento, in rapporto al grado
di difficolta' della domanda.
    4. L'elenco dei candidati ammessi a sostenere le prove scritte e'
pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  - 4ª serie
speciale  "Concorsi  ed  esami"  -  nonche'  nel  sito  internet  del
Ministero  dell'Interno http://dait.interno.it  Tale pubblicazione ha
valore di notifica a tutti gli effetti.

        
      
                               Art. 8.

                            Prove d'esame

    1.  Le prove d'esame consistono in due prove scritte ed una prova
orale.
    2.  La  prima  prova  scritta,  a  contenuto teorico, verte sulle
seguenti   materie:   economia   politica,   politica  economica  con
lineamenti  di  storia  economica, diritto costituzionale e/o diritto
amministrativo,   amministrazione   del   patrimonio  e  contabilita'
generale dello Stato.
    3.  La  seconda prova scritta, a contenuto pratico, e' diretta ad
accertare  l'attitudine  dei candidati alla soluzione corretta, sotto
il  profilo  della legittimita', della convenienza e della efficienza
ed  economicita' organizzativa, di questioni connesse con l'attivita'
istituzionale del Ministero dell'Interno.
    4.  La prova orale consiste in un colloquio che mira ad accertare
la   preparazione   e   la  professionalita'  del  candidato  nonche'
l'attitudine  all'espletamento  delle  funzioni  dirigenziali e verte
sulle  materie  previste per le prove scritte e sulle seguenti altre:
nozioni  generali  di diritto del lavoro, nozioni generali di scienza
dell'organizzazione,  diritto  civile, scienza delle finanze, diritto
comunitario,  ordinamento del personale e organizzazione degli uffici
centrali  e  periferici  del  Ministero dell'Interno. Nel corso della
prova  orale,  al  fine  di  valutare  la  conoscenza,  da  parte del
candidato, della lingua straniera ad un livello avanzato, e' prevista
la  lettura,  la  traduzione di testi e la conversazione in una delle
seguenti lingue, a scelta del candidato: inglese, francese, tedesco e
spagnolo.   Nell'ambito   del   colloquio  e'  inoltre  accertata  la
conoscenza  a  livello avanzato dell'utilizzo del personal computer e
dei  software  applicativi piu' diffusi da realizzarsi anche mediante
una  verifica  pratica,  nonche'  la conoscenza delle problematiche e
delle  potenzialita'  connesse all'uso degli strumenti informatici in
relazione  ai  processi  comunicativi  in  rete, all'organizzazione e
gestione  delle  risorse  e  al  miglioramento  dell'efficienza degli
uffici e dei servizi.
    5.  La  commissione  esaminatrice,  prima dell'inizio di ciascuna
sessione  della  prova orale, determina i quesiti da porre ai singoli
candidati  per  ciascuna  delle  materie sopra indicate. Tali quesiti
sono proposti a ciascun candidato con estrazione a sorte.

        
      
                               Art. 9.

                       Svolgimento delle prove

    1.  Per  lo  svolgimento  di  ciascuna  delle  prove  scritte,  i
candidati dispongono di otto ore.
    2.  Nel corso delle prove scritte i candidati potranno consultare
esclusivamente  codici  e  testi  di  legge  non commentati. Non sono
ammessi  nelle  aule  d'esame  computer portatili o palmari, telefoni
cellulari o altri mezzi di comunicazione.
    3.  Ciascuna  prova scritta e orale e' valutata in centesimi e si
intende superata con un punteggio non inferiore a settanta centesimi.
Il   punteggio  complessivo  e'  determinato  dalla  somma  dei  voti
riportati  in ciascuna prova scritta e del voto riportato nella prova
orale.
    4.  Il  calendario ed il luogo di svolgimento delle prove scritte
saranno  resi  noti  almeno  quindici giorni prima delle prove stesse
nella  Gazzetta  Ufficiale  - 4ª serie speciale "Concorsi ed esami" -
nonche'    nel    sito    internet    del   Ministero   dell'interno:
" http://dait.interno.it ".  Tale pubblicazione ha valore di notifica a
tutti  gli  effetti  e  nei  confronti di tutti i candidati. Pertanto
coloro  che  non  hanno  ricevuto comunicazione dell'esclusione dalle
prove  d'esame  sono  tenuti  a  presentarsi  nei giorni, nel luogo e
nell'ora  prestabiliti.  L'assenza  anche  da  una  sola  delle prove
scritte  comporta  l'esclusione  dal  concorso,  qualunque  ne sia la
causa.
    5.  Ai  candidati  che  conseguano  l'ammissione alla prova orale
sara'   data  apposita  comunicazione  della  data  in  cui  dovranno
sostenere la stessa prova orale, almeno venti giorni prima.
    6.  Le  sessioni  delle prove orali sono pubbliche. Al termine di
ognuna  la  commissione  esaminatrice  compila l'elenco dei candidati
esaminati,  con  l'indicazione  del  voto da ciascuno riportato; tale
elenco,   sottoscritto   dal   presidente   e  dal  segretario  della
commissione, e' affisso nella sede d'esame.

        
      
                              Art. 10.

                 Categorie riservatarie e preferenze

    1.  I candidati che hanno superato la prova orale e che intendono
far  valere i titoli di preferenza e precedenza di cui all'art. 5 del
decreto  del  Presidente  della  Repubblica  9 maggio  1994,  n. 487,
indicati  nella  tabella  "B"  allegata,  e nell'art. 1, comma 2, del
presente  provvedimento,  devono far pervenire i documenti, ovvero le
autocertificazioni,   attestanti   detti  titoli,  entro  il  termine
perentorio  di quindici giorni dalla data del colloquio, al Ministero
dell'Interno   -   Dipartimento   per   le  politiche  del  personale
dell'amministrazione   civile   e   per   le  risorse  strumentali  e
finanziarie  - Direzione centrale per le risorse umane - Ufficio VI -
affari  del  reclutamento  e della formazione - Piazza del Viminale -
00184 Roma.
    2.  I  documenti  devono  essere  prodotti  in  carta semplice ed
inoltrati  entro  il  termine  sopra citato. A tal fine fara' fede il
timbro a data dell'ufficio postale accettante.
    3.  Le riserve dei posti non possono superare complessivamente la
meta' dei posti messi a concorso.

        
      
                              Art. 11.

     Formazione, approvazione e pubblicazione della graduatoria

    1.   La  graduatoria  di  merito  e'  formata  dalla  commissione
esaminatrice  secondo  l'ordine  derivante  dal punteggio complessivo
conseguito da ciascun candidato ai sensi dell'art. 9, comma 3.
    2.  Sono  dichiarati vincitori del concorso i candidati utilmente
collocati  nella  graduatoria di merito, tenuto conto delle riserve e
delle preferenze di cui all'art. 10.
    3.  La  graduatoria e' approvata con provvedimento ministeriale e
pubblicata  nel  Bollettino  Ufficiale  del  personale  del Ministero
dell'Interno  nonche'  nel  sito  internet del Ministero dell'Interno
" http://dait.interno.it ".
    4.  Di  tale  pubblicazione e' data notizia mediante avviso nella
Gazzetta  Ufficiale  della Repubblica - 4ª serie speciale - "Concorsi
ed esami".

        
      
                              Art. 12.

                 Costituzione del rapporto di lavoro

    1.   L'Amministrazione   provvede,  anteriormente  alla  data  di
assunzione,  con apposita comunicazione, a richiedere ai vincitori la
documentazione   utile   ad   accertare  il  possesso  dei  requisiti
prescritti per l'assunzione.
    2. Le sedi di servizio verranno individuate in relazione ai posti
di  funzione  che  saranno  disponibili alla conclusione del ciclo di
attivita'  formative  previsto dall'art. 6 del decreto del Presidente
della  Repubblica  24 settembre  2004,  n. 272  e  rese note mediante
pubblicazione   nel   sito   internet   del   Ministero  dell'interno
" http://dait.interno.it ".
    3.  Al  termine  del ciclo di attivita' formative i vincitori del
concorso verranno convocati, secondo l'ordine di graduatoria, al fine
dell'indicazione  della  sede  di  servizio  tra  quelle  individuate
dall'Amministrazione,  nella  quale dovranno permanere per un periodo
non inferiore a cinque anni.
    4.  I  vincitori  del  concorso  sono  invitati  a  stipulare  il
contratto  individuale  di  lavoro, a tempo indeterminato, secondo la
disciplina  prevista  dal  Contratto  collettivo  nazionale di lavoro
vigente  al  momento  dell'assunzione  nel  ruolo dei dirigenti di II
fascia  del  personale dell'Amministrazione civile dell'Interno. Agli
stessi compete il relativo trattamento economico.
    5.  I  vincitori  del  concorso  sono sottoposti ad un periodo di
prova  di  sei  mesi. Possono essere esonerati dal periodo di prova i
dirigenti  che lo abbiano gia' superato nella stessa qualifica presso
altra pubblica amministrazione.

        
      
                              Art. 13.

                   Trattamento dei dati personali

    1.  Ai  sensi  del  decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, i
dati  personali  forniti  dai  candidati  saranno  raccolti presso il
Ministero  dell'Interno,  Dipartimento per le politiche del personale
dell'amministrazione   civile   e   per   le  risorse  strumentali  e
finanziarie  -  Direzione centrale per le risorse umane - Ufficio VI,
per  le  finalita'  di gestione del concorso e saranno trattati anche
successivamente  all'eventuale  rapporto  di  lavoro per le finalita'
inerenti alla gestione del rapporto medesimo.
    2.  L'indicazione  di  tali  dati  e'  obbligatoria ai fini della
valutazione  dei  requisiti  di partecipazione, pena l'esclusione dal
concorso.
    3.  L'interessato  ha  il  diritto  di  accesso  ai  dati  che lo
riguardano   nonche'  il  diritto  di  far  rettificare,  aggiornare,
completare  o  cancellare  i  dati  erronei, incompleti o raccolti in
termini non conformi alla legge nonche' il diritto di opporsi al loro
trattamento per motivi illegittimi.
    4.  Tali  diritti  possono  essere fatti valere nei confronti del
Ministero  dell'Interno - Dipartimento per le politiche del personale
dell'amministrazione   civile   e   per   le  risorse  strumentali  e
finanziarie  -  Direzione  centrale  per le risorse umane, Piazza del
Viminale - 00184 Roma.

        
      
                              Art. 14.

                        Norme di salvaguardia

    1.  Per  quanto  non  previsto  dal  presente  bando,  valgono le
disposizioni   normative   e   contrattuali  vigenti  in  materia  di
reclutamento di personale.
    2.  Il  presente  provvedimento  sara'  pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale  della  Repubblica italiana - 4ª serie speciale - "Concorsi
ed esami".
      Roma, 14 maggio 2007
                             Il capo del dipartimento: procaccini