Concorso per 150 allievi marescialli (lazio) MINISTERO DELLA DIFESA

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Concorso

Attenzione, il bando selezionato non è attivo, poichè è scaduto il termine per la presentazione della domanda


Tipologia Concorso
Tipologia Contratto Assunzione
Posti 150
Fonte: Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana N. 40 del 22-05-2007
Sintesi: MINISTERO DELLA DIFESA CONCORSO Concorso interno, per esami e per titoli, per l'ammissione al 5° corso annuale (settembre 2008-giugno 2009) di centocinquanta allievi marescia ...
Ente: MINISTERO DELLA DIFESA
Regione: LAZIO
Provincia: ROMA
Comune: ROMA
Data di inserimento: 05-06-2007
Data Scadenza bando 21-06-2007
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MINISTERO DELLA DIFESA
CONCORSO
Concorso  interno,  per  esami  e  per  titoli,  per  l'ammissione al
5° corso  annuale  (settembre  2008-giugno  2009)  di  centocinquanta
allievi marescialli del ruolo ispettori dell'Arma dei Carabinieri.
(Decreto n. 181).

                        IL DIRETTORE GENERALE
         della Direzione generale per il personale militare

    Vista  la  legge  31 luglio 1954, n. 599 (Stato dei sottufficiali
dell'Esercito,   della   Marina   e  dell'Aeronautica)  e  successive
modificazioni;
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,
n. 3  (Testo  unico  delle  disposizioni concernenti lo statuto degli
impiegati  civili  dello Stato) e relative norme di attuazione di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;
    Vista  la  legge  18 ottobre  1961,  n. 1168  (Norme  sullo stato
giuridico  dei Vice brigadieri e dei militari di truppa dell'Arma dei
Carabinieri) ;
    Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976,
n. 752  (Norme  di  attuazione  dello  statuto speciale della Regione
Trentino  Alto Adige in materia di proporzionale negli uffici statali
siti  nella provincia di Bolzano e di conoscenza delle due lingue nel
pubblico impiego) e successive modificazioni;
    Vista  la  legge  10 maggio 1983, n. 212 (Norme sul reclutamento,
gli  organici  e l'avanzamento dei sottufficiali dell'Esercito, della
Marina, dell'Aeronautica e della Guardia di Finanza) ;
    Vista la legge 23 agosto 1988, n. 370, (Esenzione dall'imposta di
bollo   per  le  domande  di  concorso  e  di  assunzione  presso  le
Amministrazioni pubbliche) ;
    Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988,
n. 574  (Norme  di  attuazione  dello statuto speciale per la Regione
Trentino  Alto  Adige  in materia di uso della lingua tedesca e della
lingua   ladina   nei   rapporti   dei   cittadini  con  la  pubblica
amministrazione e nei procedimenti giudiziari) ;
    Vista  la  legge  1° febbraio  1989,  n. 53 (Modifiche alle norme
sullo  stato  giuridico  e  sull'avanzamento  dei Vicebrigadieri, dei
graduati  e  militari di truppa dell'Arma dei Carabinieri e del Corpo
della  Guardia  di Finanza nonche' disposizioni relative alla Polizia
di  Stato,  al  Corpo  degli  Agenti di Custodia e al Corpo Forestale
dello Stato) ;
    Vista  la  legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di
procedimento   amministrativo  e  di  diritto  accesso  ai  documenti
amministrativi e successive integrazioni) ;
    Visto  il  Regolamento  interno  per  la Scuola Sottufficiali dei
Carabinieri,  approvato  con  decreto  ministeriale  8 giugno  1993 e
successive modificazioni;
    Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487  (Regolamento  recante  norme sull'accesso agli impieghi nelle
pubbliche amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi,
dei  concorsi  unici  e  delle altre forme di assunzione nei pubblici
impieghi) e successive modificazioni;
    Visto  il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri
23 marzo  1995  (Determinazioni  dei  compensi  da  corrispondere  ai
componenti  delle  commissioni  esaminatrici  ed al personale addetto
alla   sorveglianza  di  tutti  i  tipi  di  concorso  indetti  dalle
Amministrazioni pubbliche) ;
    Visto  il  decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198 (Attuazione
dell'articolo  3  della  legge  6 marzo  1992,  n. 216, in materia di
riordino  dei  ruoli,  modifica delle norme di reclutamento, stato ed
avanzamento del personale non direttivo e non dirigente dell'Arma dei
Carabinieri)  modificato  dal  decreto  legislativo 28 febbraio 2001,
n. 83;
    Vista  la  legge 31 dicembre 1996, n. 675 (Tutela delle persone e
di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali) ;
    Vista  la  legge  15 maggio  1997,  n. 127 (Misure urgenti per lo
snellimento  dell'attivita'  amministrativa  e  dei  procedimenti  di
decisione  e  di  controllo)  modificata  ed  integrata  dalla  legge
16 giugno 1998, n. 191;
    Visto  l'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure
per   la   stabilizzazione   della  finanza  pubblica)  e  successive
modificazioni;
    Visto  il  decreto ministeriale 4 aprile 2000, n. 114, emanato in
applicazione  dell'art. 1,  comma  5,  della  legge  20 ottobre 1999,
n. 380  (Regolamento  recante norme per l'accertamento dell'idoneita'
al  servizio  militare, con particolare riferimento all'art. 2, comma
2) ;
    Viste   le  direttive  tecniche  del  Ministero  della  difesa  -
Direzione generale della Sanita' Militare, emanate per l'applicazione
dell'elenco  delle  imperfezioni e delle infermita' che sono causa di
non  idoneita'  al servizio militare nonche' per delineare il profilo
sanitario  dei  soggetti  giudicati  idonei  al  servizio militare ed
approvate con decreti datati 5 dicembre 2005;
    Visto  il  decreto  del  Presidente  della Repubblica 28 dicembre
2000,   n. 445   (testo   unico   delle  disposizioni  legislative  e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa) ;
    Visto   il  decreto  legislativo  30 marzo  2001,  n. 165  (Norme
generali   sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze  delle
Amministrazioni pubbliche) ;
    Visti  il  decreto-legge 1° dicembre 2001, n. 421, convertito con
legge  31 gennaio 2002, n. 6 e successive modificazione, integrazioni
e  proroghe,  concernente  la  partecipazione  Italiana ad operazioni
militari internazionali ;
    Visto  il  decreto  legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in
materia di protezione dei dati personali";
    Considerato  che,  alla  data del presente decreto, nell'organico
del  ruolo degli ispettori dell'Arma dei Carabinieri sono disponibili
500  posti  vacanti  da  ricoprire,  ai sensi del decreto legislativo
12 maggio  1995,  n. 198,  come  modificato  dal  decreto legislativo
28 febbraio  2001,  n. 83,  per  il  70%  corrispondente  a 350 posti
mediante  pubblico  concorso  e  superamento  di apposito corso della
durata di due anni accademici e per il restante 30%, corrispondente a
150  posti,  mediante  concorso  interno  aperto agli appartenenti al
ruolo  dei  sovrintendenti - ai quali e' riservata due terzi di detta
percentuale ed a quello degli appuntati e carabinieri per il restante
terzo  con  superamento di apposito corso di qualificazione di durata
non inferiore a sei mesi;

                              Decreta:

                               Art. 1.

                          Posti a concorso

    1.  E'  indetto  un concorso interno, per esami e per titoli, per
l'ammissione  al  5°  corso annuale (settembre 2008 - giugno 2009) di
centocinquanta  allievi marescialli del ruolo ispettori dell'Arma dei
Carabinieri, cosi' ripartiti:
      a. un terzo ai Brigadieri Capi;
      b. un terzo ai Brigadieri e Vicebrigadieri;
      c. un terzo agli appartenenti al ruolo Appuntati e Carabinieri.
    La   ripartizione  verra'  effettuata  tenendo  conto  del  grado
rivestito  dai  candidati  alla  data  di scadenza del termine per la
presentazione  delle  domande di partecipazione al concorso di cui al
successivo art. 3.
    I  posti  eventualmente rimasti scoperti in una categoria saranno
proporzionalmente  devoluti  in favore dei concorrenti delle restanti
categorie, risultati idonei ma non vincitori.
    2.  Diciotto  posti  sono  riservati  ai  candidati  in  possesso
dell'attestato  di  bilinguismo - riferito a livello non inferiore al
diploma   di  istruzione  secondaria  di  secondo  grado  -  previsto
dall'art. 4  del  decreto  del  Presidente della Repubblica 26 luglio
1976,  n. 752  e  successive modificazioni, che ne facciano esplicita
richiesta   nella  domanda,  precisando  in  quale  lingua  intendano
sostenere le prove concorsuali.
    Tale  livello  non  e'  richiesto  per  gli appartenenti al ruolo
sovrintendenti.
    3. Lo svolgimento del concorso prevede:
      a. prova preliminare di cultura generale, che l'Amministrazione
si  riserva  di  effettuare  qualora  il  numero  dei partecipanti al
concorso superi le 850 unita';
      b. prova scritta attinente ai servizi d'istituto;
      c. accertamenti psico-fisici;
      d. accertamento attitudinale di idoneita' al servizio nell'Arma
quale Maresciallo del ruolo ispettori dei Carabinieri;
      e. prova orale su argomenti riguardanti i servizi di istituto e
la cultura generale;
      f. esame facoltativo di lingua straniera.
    Il mancato superamento di una delle suddette prove o accertamenti
comporta la non ammissione alle successive fasi concorsuali.
    4.  I posti eventualmente non coperti saranno devoluti in aumento
ai  posti  assegnati  al  13°  corso biennale allievi marescialli del
ruolo ispettori 2008-2010, indetto in pari data con distinto decreto.
    5.  Resta  impregiudicata  per  l'Amministrazione  la facolta' di
revocare  il  presente  bando  di  concorso,  annullare, sospendere o
rinviare  le  prove  concorsuali,  modificare  il  numero  dei posti,
annullare,  sospendere  o  rinviare  lo  svolgimento  delle attivita'
previste  dal  concorso  nonche'  l'incorporazione  dei vincitori, in
ragione di esigenze attualmente non valutabili ne' prevedibili ovvero
in  applicazione  della  legge di bilancio dello Stato o di ulteriori
disposizioni di contenimento della spesa pubblica.

        
      
                               Art. 2.

                              Requisiti

    1. Possono partecipare al concorso:
      a.  gli  appartenenti  al  ruolo dei sovrintendenti, siano essi
Brigadieri  Capi,  Brigadieri  o  Vicebrigadieri,  che  alla  data di
scadenza dei termini per la presentazione delle domande:
        -  siano  idonei  al servizio militare incondizionato o siano
stati  giudicati  permanentemente  non  idonei  in  modo  parziale al
servizio d'istituto. Coloro che temporaneamente non sono idonei, sono
ammessi  al  concorso  con riserva, fino alla visita medica di cui al
successivo art. 11;
        -  abbiano  riportato nell'ultimo quadriennio la qualifica di
almeno "nella media" o giudizio equivalente;
        -   non   abbiano   riportato  nell'ultimo  biennio  sanzioni
disciplinari piu' gravi della consegna;
        -  non  siano  stati comunque gia' dispensati d'autorita' dal
corso per allievo maresciallo (o grado corrispondente) ;
        -  non siano stati giudicati, nell'ultimo biennio, non idonei
all'avanzamento al grado superiore;
        - non siano rinviati a giudizio o ammessi ai riti alternativi
per  delitto  non colposo o sottoposti a procedimento disciplinare da
cui   possa   derivare   una  sanzione  di  stato,  o  siano  sospesi
dall'impiego  o  dalle  attribuzioni  del  grado, o che si trovino in
aspettativa  per  qualsiasi  motivo  per  una  durata non inferiore a
sessanta giorni;
      b. gli appartenenti al ruolo degli appuntati e carabinieri che,
oltre a riunire i requisiti di cui alla precedente lettera a.:
        - abbiano compiuto 7 anni di effettivo servizio nell'Arma dei
Carabinieri, compreso il periodo trascorso presso le Scuole dell'Arma
quali allievi dell'Arma;
        -  siano  in  possesso di diploma di istruzione secondaria di
secondo   grado  o  lo  conseguano  entro  il  31 dicembre  2007.  Il
concorrente che:
          &pallino;all'atto  della  presentazione  della  domanda non
abbia ancora conseguito il titolo di studio prescritto verra' ammesso
con  riserva  al  concorso  ed avra' l'obbligo di comunicare, a mezzo
telegramma,  al  "Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri - Centro
Nazionale  di  Selezione  e  Reclutamento  -  Ufficio  Reclutamento e
Concorsi  -  viale  Tor  di  Quinto  n. 119 - 00191 Roma", l'avvenuto
conseguimento con il relativo voto;
          &pallino;abbia  conseguito  il titolo di studio all'estero,
dovra'  documentare  l'equipollenza  del medesimo a quello prescritto
per la partecipazione al concorso.
    Il  mancato  conseguimento  del  titolo  di  studio  determinera'
l'esclusione dal concorso;
    2.  I  requisiti  suindicati  debbono essere posseduti anche alla
data  d'inizio  del  corso. I vincitori del concorso che alla data di
presentazione all'Istituto di Istruzione non siano idonei al servizio
militare incondizionato per infermita' o per altre cause indipendenti
dalla  volonta'  dei medesimi e non riacquistino l'idoneita' entro il
decimo  giorno,  saranno  esclusi dal corso e potranno partecipare, a
riacquistata  idoneita'  fisica,  di  diritto, per una sola volta, al
primo analogo corso utile, purche' continuino a possedere i requisiti
di  cui  al  precedente  comma  1.  L'idoneita'  al servizio militare
incondizionato   non   e'  richiesta  per  i  vincitori  che  abbiano
partecipato  al  concorso  quali  permanentemente  non idonei in modo
parziale  al  servizio d'istituto, di cui al precedente comma 1. Alla
stessa  data,  inoltre, i vincitori di concorso non dovranno trovarsi
nella   condizione   di   imputati  per  delitti  non  colposi,  pena
l'esclusione  dal  concorso  con la procedura prevista dal successivo
art. 7.

        
      
                               Art. 3.

                      Domanda di partecipazione

    1. La domanda di partecipazione al concorso dovra' essere:
      -  redatta sull'apposito modello, come il facsimile in allegato
1, disponibile presso tutti i comandi dell'Arma;
      -   firmata   per   esteso  dal  concorrente.  La  mancanza  di
sottoscrizione comportera' la non ammissione al concorso;
      -  presentata  al  comando del reparto di appartenenza entro il
termine  di trenta giorni, a decorrere dal giorno successivo a quello
di  pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    2.  Gli  aspiranti che nel periodo di presentazione delle domande
si  trovino  per  motivi  di  servizio in territorio estero, potranno
presentare,  entro  il  medesimo  termine,  la  domanda al Comando di
appartenenza,  che provvedera' a trasmetterla immediatamente a questo
Centro,  dopo  avervi  apposto il visto di avvenuta presentazione. In
detti  casi  per  la  data  di  presentazione  fara'  fede la data di
assunzione  a protocollo della domanda da parte dell'Autorita/Comando
ricevente.
    3.  I  Comandi  dei  Reparti di appartenenza, dopo aver proceduto
alla  indicazione  della  data  di  presentazione,  provvederanno  ad
inviare i modelli in originale al rispettivo comando di corpo.

        
      
                               Art. 4.

                     Compilazione della domanda

    1. Il concorrente deve compilare correttamente e sottoscrivere il
modello  di  domanda  indicato  al precedente art. 3, dopo aver preso
visione  delle  disposizioni  indicate  nel  presente  bando  di  cui
sottoscrive la piena conoscenza. Il cambio di indirizzo ed ogni altra
variazione  delle  notizie  riportate  devono  essere tempestivamente
segnalate   con   dichiarazione   sottoscritta   (completa  di  copia
fotostatica di un documento di identita' dell'interessato) al Comando
Generale  dell'Arma dei Carabinieri - Centro Nazionale di Selezione e
Reclutamento  -  Ufficio Reclutamento e Concorsi, viale Tor di Quinto
n. 119 - 00191 Roma.
    2.  Sottoscrivendo  la domanda il concorrente, oltre ad esprimere
il  consenso  alla  raccolta  e trattazione dei dati personali che lo
riguardano,  necessari  all'espletamento  dell'iter  concorsuale  (il
conferimento   di   tali   dati  e'  imprescindibile  ai  fini  della
valutazione   dei   requisiti   di   partecipazione),  si  assume  le
responsabilita'    penali    ed    amministrative   circa   eventuali
dichiarazioni mendaci.
    3.  L'errata o mancata indicazione dei dati richiesti e' causa di
esclusione    dal    concorso,   qualora   non   si   provveda   alla
regolarizzazione entro un breve tassativo termine fissato dal Comando
Generale  dell'Arma dei Carabinieri - Centro Nazionale di Selezione e
Reclutamento  -  Ufficio  Reclutamento  e Concorsi, con comunicazione
personale.

        
      
                               Art. 5.

                    Comunicazioni agli aspiranti

    1.  Resta  a  carico  di  ogni  candidato  l'onere  di verificare
eventuali variazioni, ovvero ulteriori indicazioni per lo svolgimento
della prova, nella Gazzetta Ufficiale.
    2.   Ad  eccezione  delle  notifiche  pubblicate  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana, tutte le comunicazioni personali
agli aspiranti avverranno in forma scritta, a mezzo posta.
    3.  In  nessun  caso  l'Amministrazione si assume responsabilita'
circa  possibili  disguidi  postali  derivanti  da  errate, mancate o
tardive   segnalazioni   di  variazione  di  recapito,  da  ritardata
ricezione  da  parte  dei candidati di avvisi di convocazione o altre
comunicazioni  o ad altre cause non imputabili a propria inadempienza
o ad eventi di forza maggiore.

        
      
                               Art. 6.

          Istruttoria delle domande ed esame dei requisiti

    1. Per i candidati risultati idonei alla prova preliminare di cui
al  successivo  art. 9, i Comandi di Corpo interessati trasmetteranno
al  Comando  Generale dell'Arma dei Carabinieri - Centro Nazionale di
Selezione  e  Reclutamento  -  Ufficio  Reclutamento  e Concorsi, per
l'esame  dei  requisiti  previsti  nel  precedente  art. 2  e  per la
valutazione dei titoli previsti dal successivo art. 15:
      a.  copia  della  documentazione  matricolare e caratteristica,
completa  dello  specchio  valutativo  (o  del  rapporto informativo)
chiuso   e   redatto  alla  data  di  scadenza  dei  termini  per  la
presentazione  delle  domande con la motivazione: "per partecipazione
al  concorso per l'ammissione al 5° corso annuale allievi marescialli
del ruolo ispettori";
      b.   lo   specchio  dimostrativo  del  servizio  effettivamente
prestato  presso  Reparti  dell'Arma  (incluso  il  periodo trascorso
presso le Scuole allievi dell'Arma per la frequenza del corso allievi
dell'Arma).
    2.  Qualora  non  venga effettuata la prova preliminare di cui al
precedente   art. 1,   comma  3,  lettera  a.,  i  Comandi  di  Corpo
riceveranno   disposizioni   dal   Comando   Generale  dell'Arma  dei
Carabinieri  - Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento - Ufficio
Reclutamento   e  Concorsi,  circa  i  tempi  di  trasmissione  della
documentazione di cui al precedente comma 1.

        
      
                               Art. 7.

                       Esclusione dal concorso

    1.  Nelle  more  della verifica del possesso dei requisiti, tutti
gli   aspiranti   partecipano   "con  riserva"  alle  prove  ed  agli
accertamenti.
    2. I concorrenti che risultino, ad una verifica anche postuma, in
difetto di uno o piu' requisiti prescritti, sono esclusi dal concorso
ovvero, se vincitori, esclusi dalla relativa graduatoria o dichiarati
decaduti  dalla  nomina,  con  provvedimento  motivato  del Direttore
Generale  della  Direzione  generale  per  il Personale Militare o di
autorita' da questi delegata.

        
      
                               Art. 8.

                      Commissione esaminatrice

    1.  Con  successivi  provvedimenti  del  Direttore  generale o da
autorita' da lui delegata, saranno nominate le seguenti commissioni:
      a.  la  commissione esaminatrice per la valutazione della prova
preliminare,  per  la prova scritta di cultura generale, per le prove
orali,  per le prove facoltative di lingua estera e per la formazione
della graduatoria;
      b. la commissione tecnica per gli accertamenti psico-fisici;
      c. la commissione tecnica per lo svolgimento degli accertamenti
attitudinali.
    Le  commissioni  tecniche  per l'effettuazione degli accertamenti
psico-fisici  ed  attitudinali sono previste dall'art. 17 del decreto
legislativo  n.  198/1995,  come  risulta sostituito dall'art. 12 del
decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 83.
    2. La commissione di cui al precedente comma 1, lettera a), sara'
composta da:
      - un ufficiale generale dell'Arma dei Carabinieri, presidente;
      - un ufficiale superiore dell'Arma dei Carabinieri, membro;
      -  un  insegnante di italiano in possesso del prescritto titolo
accademico, membro;
      -   un   maresciallo   aiutante   luogotenente   dell'Arma  dei
Carabinieri, segretario senza diritto al voto.
    La  commissione esaminatrice potra' essere integrata da un numero
di  componenti  tale  che  permetta, unico restando il presidente, la
suddivisione in sottocommissioni, costituite ciascuna da un numero di
componenti pari a quello della commissione originaria, fermo restando
che  il  segretario  aggiunto  puo' rivestire il grado di Maresciallo
Aiutante  sostituto  Ufficiale  di  Pubblica  Sicurezza, nominate con
provvedimento del Direttore Generale del Personale Militare o persona
da lui delegata. La commissione, inoltre, per la vigilanza alla prova
preliminare  ed  a  quella  scritta  puo'  avvalersi  dell'ausilio di
apposito  personale  di  sorveglianza,  nominato  su disposizione del
Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri.
    3.  La Commissione tecnica (collegio medico) del Centro Nazionale
di  Selezione  e  Reclutamento  dell'Arma  dei Carabinieri, di cui al
precedente comma 1, lettera b), sara' composta da:
      -  due ufficiale superiori medici dell'Arma dei carabinieri, il
piu'  elevato  in  grado  o, a parita' di grado, il piu' anziano, con
funzioni di presidente;
      -  un ufficiale medico inferiore dell'Arma dei Carabinieri, con
funzioni di segretario.
    Detta    Commissione    si   avvarra'   di   personale   militare
infermieristico  e  tecnico  e sara' coadiuvato da medici specialisti
convenzionati.
    4.  La  Commissione  tecnica  del  Centro  Nazionale di Selezione
e Reclutamento  dell'Arma dei Carabinieri, di cui al precedente comma
1, lettera c), sara' composta da:
      - un ufficiale dell'Arma dei carabinieri di grado non inferiore
al tenente colonnello, presidente;
      -  un  ufficiale  dell'Arma  dei  carabinieri  con qualifica di
"perito selettore attitudinale", membro;
      - un ufficiale dell'Arma dei carabinieri, psicologo, membro.
    Il  meno  elevato in grado o, a parita' di grado, il meno anziano
dei membri, svolgera' anche le funzioni di segretario.
    Detta    Commissione   si   avvarra'   del   contributo   tecnico
specialistico  di  personale  del  Centro  nazionale  di  Selezione e
Reclutamento dell'Arma dei carabinieri.

        
      
                               Art. 9.

                          Prova preliminare

    1. Ferma restando la disposizione del precedente art. 1, comma 3,
lettera   a.,   i   concorrenti   che   hanno  inoltrato  domanda  di
partecipazione   al   concorso   saranno   sottoposti  ad  una  prova
preliminare,  consistente  in  test  volti  ad accertare i livelli di
cultura  generale,  di  conoscenza  di matematica, di elementi di una
lingua  straniera  a  scelta  del  concorrente tra inglese, francese,
spagnolo  e tedesco (ad eccezione dei concorrenti di cui alla riserva
del  precedente  art. 1, comma 2, che intendano sostenere la prova in
tedesco,   dovranno   limitare   la  scelta  alle  prime  tre  lingue
straniere),  di  ragionamento  logico  deduttivo, nonche' di abilita'
ortogrammaticale e sintattica e di elementi di informatica.
    2.  Sede,  data  e ora di svolgimento di tale prova, prevista nel
mese  di settembre  2007,  saranno  indicate nella Gazzetta Ufficiale
della  Repubblica  italiana - 4ª serie speciale - del 27 luglio 2007.
Sempre  nella stessa Gazzetta Ufficiale, saranno pubblicate eventuali
variazioni  del  calendario  o,  caso  di mancata effettuazione della
prova   preliminare,   sara'   fornita   indicazione  della  sede  di
svolgimento  della  prova  scritta.  Solo  tali pubblicazioni avranno
valore  di  notifica  a  tutti  gli  effetti nei confronti di tutti i
candidati.  Pertanto la mancata presentazione alla sede d'esame nella
data  e  nell'ora stabilite, viene considerata rinuncia e comporta la
non ammissione alle successive fasi concorsuali.
    Fermo restando che solo la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della  Repubblica Italiana ha valore di notifica, il calendario della
prova   preliminare   potra'  essere  consultato  sui  siti  internet
"www.persomil.difesa.it)e "www.carabinieri.it.".
    3.  All'atto  della  presentazione per la prova preliminare tutti
gli  aspiranti  dovranno  portare  al  seguito  una  penna  biro  con
inchiostro  di  colore  scuro  e  la  ricevuta  attestante l'avvenuta
presentazione della domanda.
    4.  L'Amministrazione  Militare  non  risponde di eventuali danni
agli  oggetti  personali  dei  candidati,  lasciati  eventualmente in
custodia.
    5.  Agli  adempimenti  connessi  allo  svolgimento di detta prova
provvedera'  la  commissione di cui al precedente art. 8, comma 2. Se
la  prova avra' contemporaneamente luogo in piu' sedi, per quelle ove
non  sara'  presente  la commissione, verranno nominati dal Direttore
Generale  della  Direzione  generale  per  il Personale Militare o da
autorita' da questi delegata appositi comitati di vigilanza.
    6.  Durante la prova non e' permesso ai concorrenti di comunicare
tra loro verbalmente o per iscritto, mettersi in relazione con altri,
salvo  che con gli incaricati della sorveglianza o con i membri della
commissione esaminatrice o del comitato di vigilanza, nonche' portare
carta  da  scrivere,  appunti e manoscritti, libri o pubblicazioni di
qualunque  specie,  continuare  a scrivere dopo il segnale di "ALT" e
usare apparecchi telefonici o ricetrasmittenti. La mancata osservanza
di   tale  prescrizione  nonche'  delle  disposizioni  emanate  dalla
commissione  esaminatrice  o dal comitato di vigilanza all'atto della
prova,   comporta  l'esclusione  dalla  prova  stessa,  con  apposito
provvedimento di tali organi.
    7.   La  valutazione  dell'esito  della  prova,  disciplinata  da
specifiche  norme  tecniche,  e'  affidata  alla  citata  commissione
esaminatrice    che,    per   l'approntamento,   la   revisione,   la
somministrazione  e  la  correzione  dei  test,  effettuata  in forma
automatizzata,  si avvarra' di personale tecnico del Centro Nazionale
di  Selezione  e  Reclutamento  del  Comando  Generale  dell'Arma dei
Carabinieri.
    8.  L'esito  della prova sara' reso disponibile sui siti internet
" www.persomil.difesa.it "  e  " www.carabinieri.it". L'elenco degli
ammessi  alla  successiva  prova  scritta (850 piu' i concorrenti che
occupino  la  medesima posizione di graduatoria dell'ultimo candidato
ammesso), che avra' luogo il 25 ottobre 2007, verra' pubblicato nella
Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica italiana - 4ª serie speciale -
del  2 ottobre  2007. Solo tale pubblicazione ha valore di notifica a
tutti gli effetti.
    9. L'Ente Editoriale per l'Arma dei carabinieri ha predisposto su
indicazione   del   C.N.S.R.   del  Comando  generale  dell'Arma  dei
Carabinieri  - un volume per la preparazione della prova preliminare,
contenente oltre le domande di cultura generale, anche notizie su:
      - temi svolti in precedenti, analoghi concorsi;
      - l'attivita' di selezione.
    Il testo puo' essere acquistato in contrassegno al costo di 35,00
euro, comprese le spese di spedizione all'indirizzo dell'interessato.
    La richiesta di acquisto deve essere indirizzata a:
      POSTE SHOP S.p.A. Divisione Franchising Kipoint;
      Telefono: 0668210451; fax 0668890871;
      e-mail: kirom@kipoint.net.

        
      
                              Art. 10.

                            Prova scritta

    1. La prova scritta di esame, consistente nello svolgimento di un
tema  attinente  ai  servizi  d'istituto  (sulla  base  del programma
indicato  nell'allegato 2) da svolgersi in un tempo massimo di cinque
ore,  avra'  luogo  il  25 ottobre  2007,  nella  sede e nell'ora che
verranno   pubblicati   nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana  -  4ª  serie  speciale  -  del 2 ottobre 2007 o, in caso di
mancata   effettuazione   della  prova  preliminare,  nella  Gazzetta
Ufficiale  della  Repubblica  italiana  -  4ª  serie  speciale  - del
27 luglio  2007  (art. 9,  comma  2). Solo tali pubblicazioni avranno
valore  di  notifica a tutti gli effetti nei confronti dei candidati.
Pertanto,  la  mancata  presentazione  alla sede d'esame nella data e
nell'ora  stabilite  viene  considerata  rinuncia  e  comporta la non
ammissione alle successive fasi concorsuali.
    2. I candidati, all'atto della presentazione, dovranno portare al
seguito  una  penna  biro con inchiostro di colore scuro e durante la
prova  saranno  tenuti  ad  osservare le prescrizioni di cui al sesto
comma  del  precedente art. 9, mentre potranno consultare i dizionari
della  lingua  italiana  (o  tedesca,  per  i concorrenti di cui alla
riserva  dell'art. 1,  comma 2, che intenderanno svolgere la prova in
quest'ultima lingua), eventualmente portati al seguito.
    3.  L'Amministrazione  militare  non  risponde di eventuali danni
agli  oggetti  personali  dei  candidati  lasciati  eventualmente  in
custodia.
    4.  Agli  adempimenti  connessi  allo  svolgimento di detta prova
provvedera'  la  commissione  e, in caso di svolgimento in piu' sedi,
appositi  comitati  di vigilanza nominati come indicato al precedente
art. 8, comma 5, per la prova preliminare.
    5.  La  commissione,  di  cui  al  precedente  art. 8,  comma  2,
assegnera'  a  ciascun  tema  che giudichera' sufficiente un punto di
merito da 18 a 30 trentesimi.
    6.  Non  saranno  valutati gli elaborati nei quali la commissione
rilevera'   sottoscrizioni,  contrassegni  o  altri  particolari  che
potrebbero  portare  all'identificazione  del  concorrente.  Verranno
altresi'   esclusi   tutti  i  concorrenti  che  porranno  in  essere
comportamenti idonei a rendere identificabile il proprio elaborato.
    7.  Coloro che non riceveranno alcuna comunicazione entro novanta
giorni  dalla  data  di  svolgimento  della  prova  scritta, dovranno
ritenersi  non  ammessi  alle  successive fasi concorsuali e potranno
richiedere  notizie  sull'esito  della  stessa,  trascorso il periodo
suindicato,  al  Ministero  della  Difesa - Direzione generale per il
Personale  Militare  -  Servizio  Relazioni  con  il  Pubblico  (tel.
06/51012),  o  al  Comando  Generale  dell'Arma  dei  Carabinieri - V
Reparto  -  Ufficio  Relazioni con il Pubblico - Piazza Bligny n. 2 -
00197  Roma (06/80982935 email: carabinieri@carabinieri.it), o infine
consultando     i    siti    web    "www.persomil.difesa.it    "    e
"www.carabinieri.it".

        
      
                              Art. 11.

                      Accertamenti psico-fisici

    1.  I  concorrenti  risultati idonei alla prova scritta di cui al
precedente  art. 10,  saranno  convocati  in  Roma  presso il Comando
Generale  dell'Arma dei Carabinieri - Centro Nazionale di Selezione e
Reclutamento - Ufficio Reclutamento e Concorsi, per essere sottoposti
agli   accertamenti  psico-fisici,  disciplinati  da  apposite  norme
tecniche,  da  parte  della  commissione  tecnica  (collegio  medico)
prevista   dal  precedente  art. 8,  comma  3,  il  cui  giudizio  e'
definitivo,  al fine di accertare l'assenza di infermita' invalidanti
in atto. Per coloro che entro il termine di cui al precedente art. 3,
comma  1,  siano  stati  gia' giudicati permanentemente non idonei in
modo parziale al servizio d'istituto, la visita medica e' finalizzata
ad accertare l'assenza di ulteriori infermita' invalidanti in atto.
    2. La stessa commissione tecnica, seduta stante, comunichera' per
iscritto  ai  candidati  l'esito  della visita medica con giudizio di
"idoneita"  o  di  "non  idoneita", in quest'ultimo caso indicando la
relativa diagnosi. Il giudizio di idoneita' non comporta attribuzione
di punteggio ed e' definitivo.
    3.  I concorrenti giudicati "non idonei" in sede di visita medica
non saranno ammessi alle ulteriori fasi concorsuali.

        
      
                              Art. 12.

                      Accertamento attitudinale

    1.  I  concorrenti  giudicati  idonei agli accertamenti di cui al
precedente  art. 11, saranno sottoposti da parte del Centro Nazionale
di  Selezione  e  Reclutamento  del  Comando  Generale  dell'Arma dei
Carabinieri  ad  accertamento  attitudinale  di idoneita' al servizio
quale  Maresciallo  del  ruolo  ispettori  dell'Arma dei Carabinieri,
disciplinato  da  apposite  norme  tecniche.  La  commissione tecnica
attitudinale,  prevista  dal  precedente  art. 8, comma 4, esprime un
giudizio di "idoneita" o di "non idoneita" che e' definitivo e verra'
comunicato ai candidati seduta stante.
    Il giudizio di idoneita' non comporta attribuzione di punteggio.
    2.    Ai    concorrenti   giudicati   "idonei"   all'accertamento
attitudinale,   saranno   comunicati   -   contestualmente  all'esito
dell'accertamento  -  le  modalita'  e  la  data di presentazione per
sostenere  la  prova  orale,  qualora  non  diversamente disposto con
preavviso  agli  interessati. I concorrenti "non idonei", non saranno
ammessi alle ulteriori fasi concorsuali.

        
      
                              Art. 13.

                             Prova orale

    1. La prova orale, su argomenti riguardanti i servizi di istituto
e  la cultura generale, avra' luogo sulla base dei programmi indicati
negli allegati 2 e 3.
    2.  La  commissione  esaminatrice,  prima  dell'inizio dei lavori
relativi  alla prova orale, provvedera' a predeterminare i quesiti da
porre  ai  candidati per ciascuna delle materie d'esame. I quesiti di
ciascuna materia saranno, quindi, rivolti ai candidati stessi secondo
criteri   predeterminati,   formalizzati   in   appositi   atti,  che
garantiranno l'imparzialita' della prova.
    3.  La  commissione esaminatrice assegnera' a ciascun concorrente
un   punto   di  merito  espresso  in  trentesimi.  Sara'  idoneo  il
concorrente  che  riportera'  un  punto  di merito di almeno diciotto
trentesimi.  Il  candidato  "non  idoneo"  non  sara'  compreso nella
graduatoria finale.
    4. Al termine di ogni seduta della prova sara' affisso nella sede
di esame l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione dei voti
riportati.

        
      
                              Art. 14.

                     Esame facoltativo di lingue

    1.   I   concorrenti  che  l'abbiano  chiesto  nella  domanda  di
ammissione  al  concorso,  sempreche'  abbiano  riportato l'idoneita'
nella  precedente prova orale, saranno sottoposti all'esame di lingua
prescelta,  tra  le  seguenti  (non  piu' di due): inglese, francese,
tedesca,   spagnola,  albanese,  turca,  araba,  russa  e  cinese  (i
concorrenti di cui alla riserva del precedente art. 1, secondo comma,
non  potranno scegliere l'esame facoltativo in lingua tedesca). A tal
fine  l'insegnante  di  italiano  membro  della  commissione  di  cui
all'art. 8  sara'  sostituito  dall'insegnante  della  lingua  estera
oggetto  dell'esame,  in possesso del prescritto titolo accademico o,
in  mancanza,  da  un  ufficiale qualificato conoscitore della lingua
stessa.
    2. L'esame facoltativo di lingue consistera' in una prova scritta
nella lingua prescelta il cui superamento permettera' di sostenere le
successive  prove  orali, secondo i programmi stabiliti nell'allegato
4.
    3.  La  commissione, in caso di superamento di entrambe le prove,
attribuira'  un  punteggio incrementale determinato in funzione della
media  aritmetica  della  votazione  delle citate prove. Pertanto, il
concorrente che avra' riportato in ciascuna prova un punteggio finale
compreso  tra diciotto e trenta trentesimi conseguira', ai fini della
formazione   della   graduatoria   finale   di  merito,  le  seguenti
maggiorazioni:
      a. per le lingue inglese, francese, tedesca e spagnola:
        - da 18,00 a 21,00/30: 0,20/30;
        - da 21,01 a 24,00/30: 0,40/30;
        - da 24,01 a 26,00/30: 0,60/30;
        - da 26,01 a 28,00/30: 1,00/30;
        - da 28,01 a 30,00/30: 1,50/30.
      b. per le lingue albanese, turca, araba, russa e cinese:
        - da 18,00 a 21,00/30: 0,75/30;
        - da 21,01 a 24,00/30: 1,30/30;
        - da 24,01 a 26,00/30: 2,00/30;
        - da 26,01 a 28,00/30: 2,50/30;
        - da 28,01 a 30,00/30: 3,00/30.
    4.   L'incremento   per   due   lingue   non   potra'   superare,
cumulativamente, il punteggio di 4,5/30.

        
      
                              Art. 15.

                 Graduatoria ed ammissione al corso

    1.  La  commissione  di  cui  all'art. 8  formera'  tre  distinte
graduatorie  finali  di merito, dei candidati giudicati idonei, sulla
base   della   media   aritmetica  dei  punti  attribuiti  a  ciascun
concorrente  nella  prova  scritta di cui al precedente art. 10 ed in
quella  orale  di  cui al precedente art. 13, maggiorata dai seguenti
incrementi:
      a.  per  la durata e la qualita' del servizio prestato: fino ad
un massimo di 2,5/30, cosi' ripartito:
        -  1,039/30  ai  concorrenti  che  abbiano  retto, per almeno
trenta  giorni  continuativi e senza demerito, il comando di stazione
carabinieri;
        - 0,0005/30, fino ad un massimo di 0,7305/30, per ogni giorno
di servizio prestato nell'Arma dei Carabinieri qualificato "superiore
alla media" o con giudizio equivalente, nell'ultimo quadriennio;
        -  0,001/30,  fino ad un massimo di 1,461/30, per ogni giorno
di   servizio   prestato   nell'Arma   dei   Carabinieri  qualificato
"eccellente" o con giudizio equivalente, nell'ultimo quadriennio;
      b.  per l'esame facoltativo di lingua lingua estera: i punteggi
indicati al precedente art. 14;
      c.   per   il  titolo  di  studio:  0,5  punti  per  la  laurea
magistrale/laurea  di  secondo  livello  o titolo equivalente (durata
corso 4, 5 o 6 anni), 0,3 punti per la laurea/laurea di primo livello
o titolo equivalente (durata corso 3 anni) ;
      d.  per  decorazioni  e  benemerenze:  fino  ad  un  massimo di
2,50/30, cosi' ripartito:
        - 2,50/30 per la medaglia d'oro al valore militare;
        -  2,30/30  per  la  medaglia  d'oro  al valore dell'Arma dei
Carabinieri, dell'Esercito, di Marina o Aeronautico;
        - 2,10/30 per la medaglia d'argento al valore militare;
        -  1,90/30  per la medaglia d'argento al valore dell'Arma dei
Carabinieri, dell'Esercito, di Marina o Aeronautico;
        - 1,70/30 per promozione straordinaria per merito di guerra;
        - 1,50/30 per la medaglia di bronzo al valore militare;
        -  1,30/30  per la medaglia di bronzo al valore dell'Arma dei
Carabinieri, dell'Esercito, di Marina o Aeronautico;
        - 1,15/30 per la medaglia d'oro al valore civile;
        - 1,00/30 per la medaglia d'argento al valore civile;
        - 0,85/30 per la medaglia di bronzo al valor civile;
        -  0,75/30 per la croce al valor militare, la croce al merito
di    guerra,    la    croce    d'oro   al   merito   dell'Arma   dei
Carabinieri/Esercito, la medaglia d'oro al merito Aeronautico;
        -  0,65/30  per  la  croce  d'argento al merito dell'Arma dei
Carabinieri/Esercito, la medaglia d'argento al merito Aeronautico;
        -  0,55/30  per  la  croce  di bronzo al merito dell'Arma dei
Carabinieri/Esercito, la medaglia di bronzo al merito aeronautico;
        - 0,45/30 per promozione straordinaria per meriti eccezionali
o benemerenze d'istituto;
        -  0,35/30 per anno o frazione di campagna di guerra, encomio
solenne,   attestato   di   pubblica   benemerenza  rilasciato  quale
ricompensa al valor civile (legge 2 gennaio 1958, n. 13).
    2. I titoli di cui al precedente comma 1 saranno valutati ai fini
della maggiorazione di punteggio solo se:
      a.   posseduti  alla  data  di  scadenza  del  termine  per  la
presentazione delle domande;
      b.  dichiarati  nella  domanda  di  partecipazione al concorso,
limitatamente  a quelli delle lettere c. e d., mentre quelli indicati
alla lettera a. verranno acquisiti dalla documentazione personale.
    Il   titolo  di  studio,  qualora  non  trascritto,  puo'  essere
certificato   con   dichiarazione   sostitutiva   completa  di  copia
fotostatica di un documento di identita' del concorrente.
    3.  Gli  idonei in possesso dell'attestato di bilinguismo saranno
inseriti  in un elenco compilato in ordine decrescente di punteggio e
collocati  preliminarmente,  fino  a copertura dei posti riservati di
cui  all'art. 1,  comma  2, nelle rispettive graduatorie. I rimanenti
candidati  riservatari  (in  possesso  dell'attestato di bilinguismo)
verranno  inseriti  nelle  graduatorie  di  appartenenza direttamente
nell'ordine  spettante  in  funzione del punteggio riportato, al pari
degli  idonei  non  riservatari. Questi ultimi saranno contrassegnati
con apposita annotazione, in modo da poter essere individuati in caso
di sostituzione.
    4.  A  parita'  di  punteggio,  fatte  salve  le riserve di posti
indicate  al  precedente  art. 1, sara' data precedenza, nell'ordine,
agli  orfani  di  guerra ed equiparati, ai figli di decorati al valor
militare,  di  medaglia  d'oro  al  valore dell'Arma dei Carabinieri,
dell'Esercito,  al  valor  di Marina, al valor Aeronautico o al valor
civile,  ai  figli  di vittime del dovere e di militari dell'Arma dei
Carabinieri   deceduti   in   servizio   o  per  cause  riconducibili
all'attivita'  di servizio, al candidato avente maggior anzianita' di
grado,  maggiore anzianita' di servizio nell'Arma dei Carabinieri, al
candidato  che  ha  riportato  la migliore valutazione nei titoli. In
caso  di  ulteriore  parita' e' preferito l'aspirante piu' giovane di
eta',  ai  sensi  dell'art. 3,  comma  7, della legge 15 maggio 1997,
n. 127,  come  modificato  dall'art. 2  della  legge  16 giugno 1998,
n. 191.  I  posti  eventualmente  rimasti  scoperti  in una categoria
saranno  proporzionalmente  devoluti  in favore dei concorrenti delle
restanti  categorie,  risultati  idonei  ma non vincitori, secondo le
disposizioni  di  cui al precedente art. 1, comma 1, e ferma restando
la riserva di cui al comma 2 dello stesso articolo.
    5.  Con le stesse modalita' di cui al precedente comma 2, pena il
mancato   riconoscimento,   gli   aspiranti   che  hanno  chiesto  di
beneficiare della riserva di posti di cui al precedente art. 1, comma
2,  dovranno  far  pervenire  al  Centro  nazionale  di  selezione  e
reclutamento,  qualora  non  trascritto  a  matricola, l'attestato di
bilinguismo  previsto  dall'art. 4  del  decreto del Presidente della
Repubblica 26 luglio 1976, n. 752.
    6.  L'Amministrazione  provvedera' ad effettuare idonei controlli
sulla veridicita' delle dichiarazioni sostitutive.
    7.   Le  graduatorie  dei  candidati  dichiarati  idonei  saranno
approvate  con  provvedimento  del direttore generale della Direzione
generale  per  il  personale  Militare  e  successivamente pubblicate
Giornale  Ufficiale del Ministero della Difesa. Di tale pubblicazione
sara'  data  notizia  mediante  avviso  che  sara'  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
    8.  Gli  idonei  che  nelle  rispettive  graduatorie risulteranno
compresi   nel  numero  dei  posti  a  concorso,  saranno  dichiarati
vincitori  ed  ammessi  a  frequentare  il  5°  corso annuale allievi
marescialli del ruolo ispettori.
    9. Il corso di cui al precedente punto, in relazione al programma
di  studi,  dovra' avere una durata non inferiore a sei mesi ai sensi
dell'art. 14  comma 1 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198,
modificato   dal  decreto  legislativo  28 febbraio  2001,  n. 83,  e
svolgimento presunto settembre 2008 - giugno 2009.

        
      
                              Art. 16.

                      Posizione amministrativa

    1.  Per  la  partecipazione  alle prove/accertamenti previsti dal
bando, i candidati dovranno essere iscritti sul memoriale di servizio
informatizzato  con  la  dizione  "concorso  per esami", specificando
nella  parte descrittiva il concorso al quale partecipano. I militari
che   per   partecipare   al   concorso   si  dovranno  recare  fuori
dall'ordinaria sede di servizio dovranno essere muniti di certificato
di viaggio per il tempo strettamente necessario per il raggiungimento
delle sedi concorsuali, l'espletamento delle prove/accertamenti ed il
rientro alle sedi di servizio. Perdono il diritto al rimborso ed alla
indennita'  coloro che non si presenteranno senza giustificato motivo
alle prove/accertamenti o saranno espulsi dagli stessi.

        
      
                              Art. 17.

                    Documento di identificazione

    I  candidati,  all'atto  della  presentazione  alle prove ed agli
accertamenti,    dovranno    esibire    la   tessera   personale   di
riconoscimento.

        
      
                              Art. 18.

                 Mancata presentazione del candidato

    1.  Il  candidato  che  non  si  presenta  nel  giorno e nell'ora
stabiliti  per  le  prove  preliminare  (eventuale)  o  scritta sara'
considerato  rinunciatario  e  non  sara' ammesso alle ulteriori fasi
concorsuali.
    2.   Analogamente,   non   sara'   ammesso  alle  ulteriori  fasi
concorsuali  il  concorrente  che  non  si presenta per sostenere gli
accertamenti  psico-fisici  e  attitudinali  e  la prova orale con le
modalita'   comunicategli   nell'apposita  lettera  di  convocazione.
Tuttavia,  per  questi  ultimi  accertamenti  e  la  prova  orale, in
presenza   di   comprovato   e   documentato  impedimento,  segnalato
tempestivamente  dal candidato a mezzo fax (n. 0633566948-0633566912)
-  con comunicazione completa di copia fotostatica di un documento di
identita'   dell'interessato  -  o  telegramma  al  Comando  Generale
dell'Arma   dei   Carabinieri  -  Centro  Nazionale  di  Selezione  e
Reclutamento  - Ufficio Reclutamento e Concorsi - viale Tor di Quinto
n. 119  -  00191  Roma,  potra' essere fissata compatibilmente con il
calendario  delle  prove  degli accertamenti sopraindicati, una nuova
data di presentazione, non suscettibile di ulteriore proroga.

        
      
                              Art. 19.

                     Documentazione da produrre

    1.  Qualora  non  risultante  dalla  documentazione  personale, i
militari  di  cui  all'art. 2,  lettera b., utilmente collocati nella
graduatoria  finale del concorso, all'atto della presentazione per la
frequenza  del  corso  allievi  marescialli dovranno presentare, pena
l'esclusione  dal  concorso, la documentazione attestante il possesso
del titolo di studio richiesto, ovvero dichiarazione sostitutiva.
    2.  In  caso  di  dichiarazioni  mendaci, rilascio ed uso di atti
falsi,   il   dichiarante   decade   dai   benefici   conseguenti  al
provvedimento  di  inclusione  in  graduatoria  e sara' deferito alla
competente  Autorita' Giudiziaria per le violazioni previste e punite
dal Codice Penale, dalle leggi speciali in materia, nonche' quelle di
cui  all'art. 76  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica n.
445/2000.

        
      
                              Art. 20.

                       Presentazione al corso

    1.  Il  5°  corso  annuale - che si svolgera' secondo i programmi
stabiliti  dal  Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri e le norme
contenute  nel  Regolamento  interno  per la Scuola Sottufficiali dei
Carabinieri  -  avra'  inizio  entro  la  fine  del 2008 presso il 1°
Reggimento  Allievi  Marescialli  e Brigadieri in Velletri (Roma). Al
termine  del  corso  i  militari  giudicati  idonei  saranno nominati
marescialli e destinati secondo le modalita' all'epoca vigenti.
    2.  I vincitori del concorso che non si presenteranno alla Scuola
nel  termine  fissato  saranno  considerati rinunciatari e sostituiti
dalla  Direzione  generale  per  il  Personale  Militare, o autorita'
delegata,  entro  i  primi venti giorni di corso, con altri candidati
idonei  ma  non  utilmente collocati nella medesima graduatoria o, in
mancanza,   con  altri  candidati  idonei  delle  altre  graduatorie,
nell'ordine  stabilito  all'art. 1,  comma  1. Analogamente si dovra'
procedere  per la sostituzione dei concorrenti di cui alla riserva di
posti  prevista  dall'art. 1  comma  2.  La Direzione generale per il
Personale   Militare,   o   autorita'   delegata,  potra',  comunque,
autorizzare gli aspiranti per comprovati gravi motivi, da preavvisare
tramite  il Comando di appartenenza a differire la presentazione fino
al decimo giorno dalla data di inizio del corso.
    3.  La  rinuncia  alla frequenza del corso, espressa o tacita, e'
irrevocabile.
    Il  presente  decreto sara' sottoposto a controllo ai sensi della
normativa   vigente  e  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica Italiana.
      Roma, 17 maggio 2007
                           Il Generale di Corpo d'Armata: Panunzi