Concorso per 1 categoria d area amministrativa-gestionale (campania) UNIVERSITA' DEL SANNIO DI BENEVENTO

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Concorso

Attenzione, il bando selezionato non è attivo, poichè è scaduto il termine per la presentazione della domanda


Tipologia Concorso
Tipologia Contratto Assunzione
Posti 1
Fonte: Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana N. 40 del 22-05-2007
Sintesi: UNIVERSITA' DEL SANNIO DI BENEVENTO CONCORSO Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura, con rapporto di lavoro a tempo determinato e con regime di impegno orario a temp ...
Ente: UNIVERSITA' DEL SANNIO DI BENEVENTO
Regione: CAMPANIA
Provincia: BENEVENTO
Comune: BENEVENTO
Data di inserimento: 05-06-2007
Data Scadenza bando 21-06-2007
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UNIVERSITA' DEL SANNIO DI BENEVENTO
CONCORSO
Concorso  pubblico,  per  titoli  ed  esami,  per  la  copertura, con
rapporto di lavoro a tempo determinato e con regime di impegno orario
a  tempo  pieno,  di un posto di categoria D, posizione economica D1,
area  amministrativa-gestionale,  per le esigenze del progetto "ORIUS
Orientamento Universita' del Sannio".
(Codice concorso 2/2007).

                     IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

    Visto   lo  statuto  dell'Universita'  degli  studi  del  Sannio,
approvato  con  decreto  direttoriale  n. 615  del  4 luglio  2001  e
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie
speciale - n. 178 del 2 agosto 2001, ed, in particolare, l'art. 47;
    Visti il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,
n. 3  ed  il  decreto  del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957,
n. 686;
    Vista  la  legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modifiche ed
integrazioni;
    Vista la legge 23 agosto 1988, n. 370;
    Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
    Vista la legge 7 febbraio 1990, n. 19;
    Vista  la  legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche ed
integrazioni;
    Vista la legge 10 aprile 1991, n. 125;
    Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modifiche ed
integrazioni;
    Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992,
n. 352;
    Visto  il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri
7 febbraio 1994, n. 174;
    Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, e successive modifiche ed integrazioni;
    Vista la legge 16 giugno 1998, n. 191;
    Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68;
    Vista  la  legge  23 dicembre  1999,  n. 488, ed, in particolare,
l'art. 20, terzo comma;
    Visto  il  decreto  del  Presidente  della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, e successive modifiche ed integrazioni;
    Visto il decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368;
    Visto  il  "Contratto  collettivo nazionale di lavoro relativo al
quadriennio normativo 1998-2001 ed al biennio economico 1998-1999 del
personale del comparto universita", stipulato il 9 agosto 2000;
    Visto  il  "Contratto  collettivo nazionale di lavoro relativo al
secondo  biennio  economico  2000-2001  del  personale  del  comparto
universita", sottoscritto il 13 maggio 2003;
    Visto  il  "Contratto  collettivo nazionale di lavoro relativo al
quadriennio normativo 2002-2005 ed al biennio economico 2002-2003 del
personale del comparto universita", sottoscritto il 27 gennaio 2005;
    Visto  il  "Contratto  collettivo nazionale di lavoro relativo al
secondo  biennio  economico  2004-2005  del  personale  del  comparto
universita", sottoscritto il 28 marzo 2006;
    Visto   il   decreto  legislativo  30 marzo  2001,  n. 165,  come
integrato   e  coordinato  dalla  legge  15 luglio  2002,  n. 145,  e
successive modifiche ed integrazioni;
    Visto   il   testo  unico  sulla  privacy,  emanato  con  decreto
legislativo n. 196 del 30 giugno 2003;
    Vista  la  legge  30 dicembre  2004,  n. 311, ed, in particolare,
l'art. 1, commi 101 e 105;
    Visto  il  decreto-legge  31 gennaio  2005, n. 7, convertito, con
modificazioni, nella legge 31 marzo 2005, n. 43;
    Vista la legge 23 dicembre 2005, n. 266;
    Vista   la   deliberazione   con   la   quale   il  consiglio  di
amministrazione,  nella  seduta  del  23 ottobre  2001,  ha approvato
l'organizzazione   dell'amministrazione  centrale,  con  il  relativo
fabbisogno triennale di personale tecnico ed amministrativo;
    Vista  l'ipotesi  di riorganizzazione delle strutture decentrate,
approvata   dal   consiglio   di  amministrazione  nella  seduta  del
9 dicembre 2004;
    Visto  il decreto direttoriale del 29 dicembre 2006, n. 1367, con
il  quale  si e' proceduto alla modifica dell'assetto della struttura
organizzativa dell'amministrazione centrale;
    Visto il "Regolamento di Ateneo per la disciplina dell'accesso al
ruolo  del personale tecnico ed amministrativo dell'Universita' degli
studi  del  Sannio  a  tempo  determinato  e  a  tempo indeterminato"
approvato   dal   consiglio   di  amministrazione  nella  seduta  del
23 ottobre  2001,  aggiornata  al  26 ottobre  2001,  ed  emanato con
decreto rettorale del 31 ottobre 2001, n. 966;
    Vista  la  deliberazione con la quale, nella seduta del 27 luglio
2005,  il  consiglio  di  amministrazione  ha, tra l'altro, approvato
alcune modifiche apportate dall'articolo 8 del "Regolamento di Ateneo
per  la  disciplina  dell'accesso  al  ruolo del personale tecnico ed
amministrativo  dell'Universita'  degli  studi  del  Sannio  a  tempo
determinato e a tempo indeterminato";
    Visto  il decreto rettorale del 7 settembre 2005, n. 1154, con il
quale e' stata data attuazione alla predetta deliberazione;
    Vista  la nota del 10 gennaio 2007 assunta al protocollo generale
di  Ateneo  con il numero progressivo 505 del 12 gennaio 2007, con la
quale  il presidente della commissione rettorale per il coordinamento
delle  attivita'  di  orientamento ha chiesto "... per lo svolgimento
delle attivita' relative al Progetto ORIUS - Orientamento Universita'
del   Sannio,  nell'ambito  del  quale  si  svolge  l'iniziativa  ORI
attivita' "counseling e disabilita", l'attivazione della procedura di
selezione  pubblica  per  titoli,  per  l'assunzione di una unita' di
personale  di  categoria  D, posizione economica D1, con contratto di
lavoro a tempo determinato con scadenza 31 dicembre 2008...";
    Viste  le  note  del  28 febbraio  e  del  30 marzo  2007 assunte
rispettivamente  al  protocollo  generale  di  Ateneo  con  i  numeri
progressivi  2391  del  2 marzo  2007 e 3718 del 30 marzo 2007 con le
quali  il presidente della commissione rettorale per il coordinamento
delle  attivita'  di  orientamento  ha  successivamente  integrato la
richiesta iniziale del 12 gennaio 2007 assunta al protocollo generale
di  Ateneo  con il numero progressivo 505, indicando le materie delle
prove scritte, della prova orale ed i titoli valutabili;
    Considerato  altresi',  che  la relativa spesa gravera' sui fondi
del progetto "ORIUS";
    Attesa   pertanto,   la   necessita'  di  avviare  una  procedura
concorsuale per la copertura del posto innanzi specificato;
    Visto il bilancio annuale di previsione per il corrente esercizio
finanziario;
    Verificata la disponibilita' finanziaria;

                              Decreta:

                               Art. 1.

                          Numero dei posti

    E'  indetto  un  concorso  pubblico,  per titoli ed esami, per la
copertura, con rapporto di lavoro a tempo determinato e con regime di
impegno  orario  a tempo pieno, di un posto di categoria D, posizione
economica  D1,  area  amministrativa-gestionale,  per le esigenze del
progetto "ORIUS - Orientamento Universita' del Sannio".
    Il  rapporto  di  lavoro  avra'  inizio a decorrere dalla data di
assunzione  in  servizio,  e  la  sua  cessazione  coincidera' con la
conclusione  del  progetto  "ORIUS  -  Orientamento  Universita'  del
Sannio", prevista per il 31 dicembre 2008.
    E'  garantita  la  pari  opportunita'  fra  uomini  e  donne  per
l'accesso al lavoro ed il trattamento economico.

        
      
                               Art. 2.

                  Requisiti generali di ammissione

    Per l'ammissione al concorso si richiede il possesso dei seguenti
requisiti:
      a) la cittadinanza italiana ovvero la cittadinanza di uno Stato
membro dell'Unione europea;
      b) l'eta' non inferiore ai diciotto anni;
      c) il godimento dei diritti civili e politici;
      d) il  non  aver  riportato  condanne  penali  e  il  non avere
procedimenti penali in corso;
      e) l'idoneita'    fisica    al    servizio    continuativo   ed
incondizionato all'impiego;
      f) avere ottemperato, per i nati fino al 31 dicembre 1985, alle
norme sul reclutamento militare;
      g) il  non  essere  stato destituito o dispensato da precedente
impiego   presso   una   pubblica   amministrazione  per  persistente
insufficiente  rendimento  o  dichiarato decaduto per aver conseguito
l'impiego  mediante  produzione  di  documenti  falsi  o  viziati  da
invalidita' non sanabile;
      h) il possesso dei seguenti titoli:
        1.  diploma  di  laurea  in  psicologia conseguita secondo le
modalita'  precedenti  all'entrata in vigore del decreto ministeriale
3 novembre 1999, n. 509, o laurea specialistica in psicologia (classe
58/s) conseguita con le modalita' previste dalle vigenti disposizioni
normative;
        2. iscrizione all'albo degli psicologi, sezione A;
        3.  esperienza almeno biennale attinente al ruolo maturata in
contesti universitari e/o all'interno di enti per la quale vi sia una
certificazione comprovante l'attivita' svolta dal candidato.
    Ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri  7 febbraio  1994,  n. 174,  i  cittadini degli Stati membri
dell'Unione europea debbono:
      a) possedere  tutti  i  requisiti  richiesti ai cittadini della
Repubblica, ad eccezione della cittadinanza italiana;
      b) godere   dei  diritti  civili  e  politici  nello  stato  di
appartenenza o di provenienza;
      c) avere un'adeguata conoscenza della lingua italiana.
    Tutti  i  requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza
del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al
concorso.
    I candidati sono ammessi al concorso con riserva.
    Ai  sensi  dell'art. 3, comma 3, del decreto del Presidente della
Repubblica  9 maggio  1994,  n. 487, modificato dall'art. 3, comma 2,
del  decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 1996, n. 693,
l'esclusione  dal  concorso  per  difetto dei requisiti di ammissione
puo'  essere  disposta in ogni momento con provvedimento motivato del
Direttore Amministrativo.

        
      
                               Art. 3.

               Termine di presentazione delle domande

    Le  domande di ammissione al concorso, redatte in carta semplice,
devono  pervenire,  solo  ed  esclusivamente a mezzo raccomandata con
avviso  di  ricevimento, al direttore amministrativo dell'Universita'
degli  studi  del  Sannio  -  Divisione  II  -  Ufficio del personale
tecnico-amministrativo,  piazza  Guerrazzi  n. 1  -  82100 Benevento,
riportando  sulla busta la dicitura "Concorso pubblico, per titoli ed
esami, per la copertura, con rapporto di lavoro a tempo determinato e
con  regime di impegno orario a tempo pieno, di un posto di categoria
D,  posizione  economica  D1,  area amministrativa-gestionale, per le
esigenze  del  progetto "ORIUS - Orientamento Universita' del Sannio"
codice concorso 2/2007, entro il termine perentorio di trenta giorni,
che  decorre  dal  giorno successivo a quello della pubblicazione del
presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
    Qualora  tale termine coincida con il sabato o un giorno festivo,
la scadenza viene differita al primo giorno feriale utile.
    A  tal  fine  fa  fede  il  timbro  a  data  dell'ufficio postale
accettante.
    Non saranno accettate domande consegnate a mano.

        
      
                               Art. 4.

              Dichiarazioni da formulare nella domanda

    Nella  domanda  il  candidato  deve  dichiarare, sotto la propria
responsabilita'  e  a pena di esclusione, ai sensi degli articoli 46,
47  e  76  del  decreto  del  Presidente  della Repubblica n. 445 del
28 dicembre 2000:
      a) il  cognome,  il  nome,  il  luogo  e la data di nascita, il
codice  fiscale  e  la  residenza,  con  l'indicazione  della citta',
provincia, codice di avviamento postale, via/piazza e numero civico;
      b) di  essere  in  possesso  della cittadinanza italiana ovvero
della cittadinanza di uno degli Stati membri dell'Unione europea;
      c) di godere dei diritti civili e politici;
      d) di  essere  in  possesso  del  titolo di studio previsto dal
precedente  art. 2,  comma 1, lettera h), punto 1), con l'indicazione
dell'anno  accademico  in  cui e' stato conseguito e dell'universita'
che lo ha rilasciato;
      e) di essere iscritto all'albo degli psicologi sezione A;
      f) di   essere   in  possesso  di  esperienza  almeno  biennale
attinente  al ruolo maturata in contesti universitari e/o all'interno
di enti comprovata con le modalita' specificate nell'art. 2, comma 1,
lettera h), punto 3 del presente bando;
      g) gli   eventuali   titoli   posseduti,  valutabili  ai  sensi
dell'art. 6 del presente bando;
      h) di  essere  in  possesso  dell'idoneita'  fisica al servizio
continuativo ed incondizionato all'impiego;
      i) la  posizione  nei  riguardi  degli obblighi militari, per i
nati fino al 31 dicembre 1985;
      j) le  eventuali  condanne penali riportate (anche se sia stato
concesso  il condono, l'indulto il perdono giudiziale o l'amnistia) e
gli eventuali procedimenti penali pendenti;
      k) gli    eventuali    servizi    prestati   presso   pubbliche
amministrazioni  e  le cause di risoluzione di precedenti rapporti di
impiego (la dichiarazione e' obbligatoria anche se negativa) ;
      l) di  non  essere  stato  dispensato o destituito dall'impiego
presso  una  pubblica  amministrazione  per persistente insufficiente
rendimento e di non essere stato dichiarato decaduto da altro impiego
statale, ai sensi dell'art. 127, comma 1, lettera d), del decreto del
Presidente   della  Repubblica  10 gennaio  1957,  n. 3,  per  averlo
conseguito  mediante  la  produzione  di documenti falsi o viziati da
invalidita'  insanabile  ovvero  di  non  essere stato licenziato per
giusta  causa  o  giustificato motivo soggettivo (la dichiarazione e'
obbligatoria, anche se negativa).
    Il  candidato deve inoltre dichiarare il possesso, secondo quanto
previsto  dall'art. 8  del  presente  bando,  di  eventuali titoli di
preferenza  e/o  di  precedenza,  posseduti alla data di scadenza del
termine  utile  per  la  presentazione delle domande di ammissione al
concorso.
    La   mancata   dichiarazione  di  cui  al  precedente  comma  non
costituisce  motivo  di  esclusione  dal  concorso,  ma  preclude  la
possibilita'  di  produrre  i predetti titoli, anche se posseduti, in
caso di superamento della prova orale.
    I  cittadini  degli  Stati  membri  dell'Unione  europea  debbono
inoltre dichiarare il possesso dei requisiti previsti dall'art. 3 del
decreto  del  Presidente  del Consiglio dei Ministri 7 febbraio 1994,
n. 174, come specificati nel precedente art. 2.
    I   candidati   con  cittadinanza  non  italiana  sono  tenuti  a
presentare  la  domanda in lingua italiana, con le predette modalita'
ed entro il termine stabilito nel precedente art. 3.
    Il  candidato  e', altresi', tenuto a indicare il recapito presso
il   quale  desidera  che  vengano  inviate  eventuali  comunicazioni
relative  al  concorso e ad impegnarsi a segnalare tempestivamente le
variazioni che dovessero intervenire successivamente.
    Nella domanda di partecipazione al concorso i candidati portatori
di  handicap  sono  tenuti,  ai  sensi  della  legge 5 febbraio 1992,
n. 104,  a richiedere l'ausilio necessario e a indicare gli eventuali
tempi aggiuntivi per l'espletamento delle prove.
    Ai sensi dell'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica
n. 445/2000,  non  e' piu' richiesta l'autentica della firma in calce
alla domanda.
    La mancanza della firma, invece, costituisce motivo di esclusione
dal concorso.
    L'amministrazione  non  assume  alcuna responsabilita' in caso di
smarrimento  di  comunicazioni  dipendente  da  inesatta  indicazione
ovvero  da  mancata  o  tardiva  comunicazione  della  variazione del
recapito  da  parte  del  candidato,  nonche'  da  disguidi postali o
telegrafici  o da fatti imputabili a terzi, a caso fortuito o a forza
maggiore.
    Alla domanda di ammissione i candidati devono allegare, a pena di
esclusione,  copia  della  ricevuta  del  versamento di Euro 7,75, da
effettuarsi   sul   conto   corrente  postale  n. 13759824  intestato
all'Universita'  degli studi del Sannio, quale contributo forfettario
per  le  spese  relative  all'organizzazione  e  all'espletamento del
concorso,  riportando  nella  causale  del  versamento  la  dicitura:
partecipazione  al  concorso  pubblico,  per  titoli ed esami, per la
copertura, con rapporto di lavoro a tempo determinato e con regime di
impegno  orario  a tempo pieno, di un posto di categoria D, posizione
economica  D1,  area  amministrativa-gestionale,  per le esigenze del
progetto   "ORIUS  -  Orientamento  Universita'  del  Sannio"  codice
concorso 2/2007.
    In nessun caso si procedera' al rimborso del predetto contributo.

        
      
                               Art. 5.

                      Commissione giudicatrice

    La  commissione  giudicatrice  sara'  costituita  nel rispetto di
quanto  previsto  dall'art. 35,  comma  3,  lettera  e),  del decreto
legislativo  30 marzo  2001,  n. 165,  e  dagli  articoli 14 e 15 del
"Regolamento  di  Ateneo  per la disciplina dell'accesso al ruolo del
personale  tecnico ed amministrativo dell'Universita' degli studi del
Sannio  con  contratto  di  lavoro  a  tempo  indeterminato e a tempo
determinato".

        
      
                               Art. 6.

               Presentazione e valutazione dei titoli

    Ai  fini  della  valutazione  dei titoli culturali la commissione
giudicatrice ha a disposizione un punteggio massimo di 45 punti.
    Sulla  base  dei  documenti  prodotti  dai  candidati  in sede di
presentazione  della  domanda  di  concorso e dei criteri previamente
individuati,  la  commissione  giudicatrice,  conformemente  a quanto
previsto  dall'art. 8,  comma 2,  del  decreto  del  Presidente della
Repubblica   9 maggio   1994,   n. 487,  e  successive  modifiche  ed
integrazioni,   procedera'   alla   valutazione   dei   titoli,  dopo
l'espletamento  della  prova  scritta,  e  prima  che si proceda alla
correzione  dei relativi elaborati, nell'ambito delle categorie e dei
punteggi di seguito specificati:
      1.  fino  ad  un  massimo  di  15  punti, per le certificazioni
comprovanti  la  partecipazione a corsi di formazione per il servizio
di  counseling  nonche'  per  il  possesso  del  diploma triennale di
counselor;
      2.  fino  ad  massimo  di  10  punti,  per la valutazione delle
attivita'  svolte  e  certificate nel settore del disagio giovanile e
dell'handicap,   attivita'   che   dovranno   essere  documentate  da
attestazioni  rilasciate dalle strutture presso le quali il candidato
ha svolto la propria attivita';
      3.  fino  ad  un  massimo  di  15  punti, per la valutazione di
precedenti esperienze riguardanti le attivita' di counselor rivolte a
giovani universitari, per le quali vi sia una certificazione relativa
all'attivita' svolta;
      4.  fino  ad  un  massimo  di  5 punti per il servizio prestato
presso  l'Universita' degli studi del Sannio con rapporto di lavoro a
tempo  determinato per la durata almeno pari o superiore ad un anno e
per  l'idoneita'  in  altri  concorsi  per la medesima categoria alla
quale si concorre o per una categoria superiore.
    La   commissione   e'   tenuta  a  motivare  l'eventuale  mancata
valutazione dei titoli prodotti dal candidato.
    La  suddetta  documentazione  dovra'  attestare  il  possesso dei
predetti titoli culturali posseduti alla data di scadenza del termine
utile per la presentazione della domanda, e dovra' essere prodotta in
allegato   alla  domanda  di  concorso  secondo  una  delle  seguenti
modalita':
      in originale;
      in copia autenticata;
      in   fotocopia   con   dichiarazione  sostitutiva  di  atto  di
notorieta',  ex  articoli 19  e  47  del decreto del Presidente della
Repubblica  n. 445/2000,  e successive modifiche ed integrazioni, che
ne  attesti  la conformita' all'originale, resa in calce al documento
ovvero annessa allo stesso, unitamente alla fotocopia non autenticata
del proprio documento d'identita';
      mediante    dichiarazione,    sottoscritta    dall'interessato,
sostitutiva  di  certificazione  (ex  art. 46  del citato decreto del
Presidente  della  Repubblica)  e/o di atto di notorieta' (ex art. 47
del  citato  decreto  del  Presidente  della Repubblica) prodotta, in
quest'ultimo  caso,  unitamente  alla  fotocopia  non autenticata del
proprio documento d'identita'.

        
      
                               Art. 7.

                            Prove d'esame

    Le  prove  d'esame  consistono  in due prove scritte di cui una a
contenuto teorico-pratico e in una prova orale.
    La prima prova scritta vertera' sulle seguenti materie:
      psicologia  dell'eta'  evolutiva, con particolare riguardo alle
fasi della prima adolescenza alla prima eta' adulta;
      psicologia  clinica,  con particolare riferimento alla diagnosi
differenziale  e  al  riconoscimento  dei sintomi spia di alterazioni
psicologiche gravi.
    La  seconda  prova scritta, a contenuto teorico pratico, vertera'
sul counseling universitario.
    La   durata  della  prova  sara'  determinata  dalla  commissione
esaminatrice.
    La  prova  orale  vertera'  sulle  materie  oggetto  della  prova
scritta,  nonche'  sulla  legislazione universitaria e sara' volta ad
accertare la conoscenza della lingua inglese e dell'informatica.
    I  candidati  stranieri  dovranno  svolgere  le  prove d'esame in
lingua italiana.
    I  candidati,  durante  l'espletamento  delle prove, non potranno
consultare  appunti,  manoscritti, libri o pubblicazioni di qualunque
specie ma solo dizionari e testi di legge non commentati.
    La  data della prova scritta sara' comunicata ai candidati almeno
quindici  giorni  prima  dell'inizio  della  prova  medesima, secondo
quanto  espressamente  previsto dall'art. 6, comma 1, del decreto del
Presidente  della  Repubblica  9 maggio  1994,  n. 487,  e successive
modifiche e integrazioni.
    Conseguono  l'ammissione alla prova orale i candidati che abbiano
riportato nella suddetta prova scritta una votazione non inferiore ai
21/30 o equivalente.
    Ai  candidati  ammessi  a  sostenere  la  prova  orale sara' data
comunicazione  almeno  venti  giorni  prima  di  quello  fissato  per
l'espletamento  della  prova,  secondo  quanto  previsto dall'art. 6,
comma 3,  del  decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487 e successive modifiche ed integrazioni.
    La  predetta comunicazione conterra' anche l'indicazione del voto
riportato nelle prove scritte e del punteggio attribuito al candidato
in sede di valutazione dei titoli.
    La  prova  orale  che  si  svolgera' nel rispetto delle modalita'
previste  dall'art. 6,  comma 4 e 5, del decreto del Presidente della
Repubblica   9 maggio   1994,   n. 487,  e  successive  modifiche  ed
integrazioni,   s'intende   superata  se  il  candidato  ottiene  una
votazione non inferiore ai 21/30 o equivalente.
    Per  essere  ammessi  a  sostenere  le  prove d'esame i candidati
dovranno   essere   muniti   di   uno   dei   seguenti  documenti  di
riconoscimento:
      a) fotografia  recente  applicata su carta legale, con la firma
del candidato;
      b) tessera  di  riconoscimento  personale,  se  il candidato e'
pubblico dipendente;
      c) tessera   postale  o  porto  d'armi  o  passaporto  o  carta
d'identita' o patente, solo se rilasciata dalla Prefettura.
    La  mancata  presentazione  alle prove d'esame, sara' considerata
come rinuncia al concorso, qualunque ne sia la causa.

        
      
                               Art. 8.

                Titoli di preferenza e di precedenza

    Hanno  diritto  alla  preferenza,  a parita' di merito, in ordine
decrescente,  coloro  i quali appartengono ad una delle sottoelencate
categorie:
      1) gli insigniti di medaglia al valor militare;
      2) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
      3) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
      4) i  mutilati  ed invalidi per servizio nel settore pubblico e
privato;
      5) gli orfani di guerra;
      6) gli orfani dei caduti per fatto di guerra;
      7) gli  orfani  dei  caduti per servizio nel settore pubblico e
privato;
      8) i feriti in combattimento;
      9) gli  insigniti  di  croce  di guerra o di altra attestazione
speciale di merito di guerra, nonche' i capi di famiglia numerosa;
      10) i  figli  dei  mutilati  e  degli  invalidi  di  guerra  ex
combattenti;
      11) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;
      12) i  figli  di  mutilati  e invalidi per servizio nel settore
pubblico e privato;
      13) i  genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e
le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti in guerra;
      14) i  genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e
le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di
guerra;
      15) i  genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e
le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio
nel settore pubblico o privato;
      16) coloro   che   abbiano   prestato  servizio  militare  come
combattenti;
      17) coloro  che abbiano prestato lodevole servizio, a qualunque
titolo,  per  non meno di un anno nell'amministrazione che ha indetto
il concorso;
      18) i  coniugati  e  i non coniugati con riguardo al numero dei
figli a carico;
      19) gli invalidi e i mutilati civili;
      20) i  militari  volontari  delle  Forze armate congedati senza
demerito al termine della ferma o rafferma.
    A parita' di merito e di titoli, la preferenza e' determinata:
      1) dal  numero  dei figli a carico, indipendentemente dal fatto
che il candidato sia coniugato o meno;
      2) dall'aver  prestato  lodevole servizio nelle amministrazioni
pubbliche.
    Ai  sensi  dell'art. 3,  comma 7,  della  legge  15 maggio  1997,
n. 127,  come  modificato  dall'art. 2  della  legge  16 giugno 1998,
n. 191,  se  due  o  piu'  candidati  ottengono,  a conclusione delle
operazioni  di  valutazione  dei  titoli  e  delle prove di esame, lo
stesso punteggio, e' preferito il candidato piu' giovane d'eta'.
    I  titoli  di  preferenza  devono  essere  posseduti alla data di
scadenza  del  termine stabilito nel bando per la presentazione della
domanda di ammissione.
    L'omissione   nella   domanda  delle  dichiarazioni  relative  al
possesso    dei    suindicati    titoli   di   preferenza,   comporta
l'inapplicabilita'  dei  benefici  conseguenti al possesso del titolo
stesso.
    I  candidati  che  avranno  superato  il  colloquio  dovranno far
pervenire,  i documenti attestanti i titoli di preferenza, di propria
iniziativa,  al direttore amministrativo dell'Universita' degli studi
del    Sannio    -    Divisione    II   -   Ufficio   del   personale
tecnico-amministrativo,  piazza  Guerrazzi  n. 1  -  82100 Benevento,
entro  il termine perentorio di quindici giorni decorrenti dal giorno
successivo  a  quello  in  cui  hanno sostenuto il colloquio, pena la
mancata  applicazione  del  relativo beneficio nella formazione della
graduatoria generale di merito.
    La  suddetta  documentazione  dovra'  attestare  il  possesso dei
predetti  titoli  di  precedenza  o  preferenza,  gia' indicati nella
domanda  e gia' posseduti alla data di scadenza del termine utile per
la  presentazione  della  domanda di ammissione al concorso, e dovra'
essere prodotta secondo una delle seguenti modalita':
      in originale;
      in copia autenticata;
      in   fotocopia   con   dichiarazione  sostitutiva  di  atto  di
notorieta',  ex  articoli 19  e  47  del decreto del Presidente della
Repubblica  n. 445/2000,  e successive modifiche ed integrazioni, che
ne  attesti  la conformita' all'originale, resa in calce al documento
ovvero annessa allo stesso, unitamente alla fotocopia non autenticata
del proprio documento d'identita'.

        
      
                               Art. 9.


                        Graduatoria di merito

    Espletate  le  prove  del  concorso,  la commissione giudicatrice
redige  la  graduatoria  di merito secondo l'ordine decrescente delle
votazioni  complessive  riportate  da  ciascun  candidato, risultanti
dalla  somma  dei  voti riportati nella valutazione dei titoli, nelle
prove scritte e nella prova orale.
    Con  provvedimento del direttore amministrativo saranno approvati
gli  atti del concorso, nonche' la graduatoria finale e si procedera'
alla dichiarazione dei vincitori del concorso.
    Ai  fini della redazione della graduatoria finale si terra' conto
dei  titoli  di  preferenza  e/o  di precedenza di cui all'art. 8 del
presente bando.
    La   graduatoria   finale   sara'   affissa  nell'Albo  ufficiale
dell'Universita'   degli   studi  del  Sannio,  presso  la  sede  del
rettorato,  e  sul  sito  internet di Ateneo, nonche' mediante avviso
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.
    Dal  giorno  successivo  a quello di pubblicazione della predetta
graduatoria   nella  Gazzetta  Ufficiale,  decorrono  i  termini  per
eventuali impugnative.
    Salva  diversa  disposizione  legislativa,  la  graduatoria resta
efficace  per  un  termine  di  ventiquattro  mesi  dalla  data della
predetta   pubblicazione  per  l'eventuale  copertura  di  posti  che
dovessero risultare vacanti o rendersi successivamente disponibili.

        
      
                              Art. 10.

                 Presentazione dei documenti di rito

    Il  vincitore  del  concorso  e'  invitato a presentare, entro il
termine  di  trenta  giorni,  dalla  comunicazione  di  assunzione in
servizio   un   certificato   medico,   cosi'   come  previsto  dalla
legislazione vigente, rilasciato dall'azienda sanitaria locale, da un
medico  militare  o  da un ufficiale sanitario e attestante la sana e
robusta  costituzione,  l'idoneita'  fisica  e  psichica  al servizio
continuativo ed incondizionato all'impiego.
    L'amministrazione  si  riserva la facolta' di sottoporre a visita
medica  di  un  sanitario  di  propria fiducia il candidato vincitore
qualora lo ritenga necessario.
    Ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre  2000,  il  vincitore  del concorso dovra' attestare, nei
modi  e  nelle  forme  della  dichiarazione  sostitutiva  di  atto di
notorieta' quanto segue:
      a) di  non avere altri rapporti di impiego pubblico o privato e
di  non  trovarsi  in  nessuna  delle  situazioni  d'incompatibilita'
previste  dall'art. 53  del  decreto legislativo n. 165/2001 (in caso
contrario,  tale  dichiarazione  deve essere sostituita con quella di
opzione per il nuovo impiego) ;
      b) di  non  esser  stato  destituito,  dispensato da precedente
impiego  presso  una  pubblica  amministrazione, ovvero di non essere
stato dichiarato decaduto da un impiego statale;
      c) di  possedere  tutti  i  requisiti  richiesti  dal  bando di
concorso.
    L'amministrazione  provvedera'  ad  effettuare  idonei  controlli
sulla   veridicita'   delle   dichiarazioni   sostitutive,  ai  sensi
dell'art. 71  del  succitato  decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445.
    I  documenti  rilasciati  al  cittadino straniero dalle autorita'
competenti  dello  Stato  di  appartenenza debbono essere legalizzati
dalle autorita' consolari italiane.
    Agli  atti  e  ai  documenti  in  lingua  straniera dovra' essere
allegata  una  traduzione  in  lingua  italiana la cui conformita' al
testo    originale   deve   essere   certificata   dalla   competente
rappresentanza diplomatica o consolare.
    Scaduto  inutilmente  il  termine  di  cui al primo comma e fatta
salva la possibilita' di prorogarlo su richiesta dell'interessato nel
caso  di  comprovato  impedimento,  l'amministrazione non dara' luogo
alla  stipulazione  del  contratto ovvero provvedera', per i rapporti
eventualmente   gia'   instaurati,   all'immediata   risoluzione  dei
medesimi.
    Per   i  portatori  di  handicap  si  applicano  le  disposizioni
contenute nell'art. 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

        
      
                              Art. 11.

                      Nomina e periodo di prova

    Con  la stipula del contratto individuale di lavoro subordinato a
tempo  determinato  e  con regime di impegno orario a tempo pieno, il
vincitore  del  concorso,  che  risultera'  in  possesso  di  tutti i
requisiti  prescritti, verra' inquadrato nella categoria D, posizione
economica   D1,   area   amministrativa-gestionale,  con  diritto  al
trattamento   economico   spettante   ai   sensi  delle  disposizioni
legislative e contrattuali vigenti.
    Il rapporto di lavoro deve intendersi risolto nel caso di mancata
assunzione  del  servizio  nel  termine assegnato, salvo comprovati e
giustificati motivi di impedimento.
    In  tal  caso  l'amministrazione,  valutati i predetti motivi, si
riserva di prorogare il termine per l'assunzione, compatibilmente con
le esigenze di servizio.
    Il  periodo  di prova ha la durata di tre mesi, ad esclusione del
caso  in  cui  il  concorso sia vinto da una unita' di personale gia'
dipendente   di   questo  Ateneo  con  rapporto  di  lavoro  a  tempo
determinato  della  durata di almeno due anni. Ai fini del computo di
tale   periodo,   si   tiene   conto   esclusivamente   del  servizio
effettivamente prestato.
    Il  periodo  di  prova non puo' essere rinnovato o prorogato alla
scadenza. Decorsa la meta' del periodo di prova, ciascuna delle parti
puo',  in  qualsiasi  momento, recedere dal rapporto senza obbligo di
preavviso ne' di indennita' sostitutiva del preavviso.
    Il  recesso,  debitamente  motivato,  produce  i suoi effetti dal
momento  dell'avvenuta notifica alla controparte. In caso di recesso,
la retribuzione viene corrisposta fino all'ultimo giorno di effettivo
servizio, compresi i ratei della tredicesima mensilita'.
    Decorso  il  periodo di prova senza che il rapporto di lavoro sia
stato risolto da una delle parti, il dipendente si intende confermato
in   servizio   e  gli  viene  riconosciuta,  a  tutti  gli  effetti,
l'anzianita' dal giorno dell'assunzione.

        
      
                              Art. 12.

                   Trattamento dei dati personali

    Ai  sensi  del  testo  unico  sulla  privacy, emanato con decreto
legislativo  n. 196  del  30 giugno  2003, l'Universita' si impegna a
rispettare  il  carattere  riservato  delle  informazioni fornite dai
candidati  e  ad utilizzarle esclusivamente per le finalita' connesse
al concorso, alla stipula del contratto ed alla gestione del rapporto
di lavoro.

        
      
                              Art. 13.

                           Norme di rinvio

    Per  quanto  non  previsto  dal  presente  bando si applicano, in
quanto  compatibili,  le disposizioni vigenti in materia concorsuale,
nonche'  le  disposizioni contenute nel "Regolamento di Ateneo per la
disciplina   dell'accesso   al   ruolo   del   personale  tecnico  ed
amministrativo  dell'Universita' degli studi del Sannio con contratto
di lavoro a tempo indeterminato e a tempo determinato".
      Benevento, 24 aprile 2007
                             Il direttore ammistrativo: Rivellini