Concorso per 1 categoria d area amministrativa-gestionale (campania) UNIVERSITA' DEL SANNIO DI BENEVENTO
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Concorso
Attenzione, il bando selezionato non è attivo, poichè è scaduto il termine per la presentazione della domanda
Tipologia | Concorso |
Tipologia Contratto | Assunzione |
Posti | 1 |
Fonte: | Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana N. 40 del 22-05-2007 |
Sintesi: | UNIVERSITA' DEL SANNIO DI BENEVENTO CONCORSO Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura, con rapporto di lavoro a tempo determinato e con regime di impegno orario a temp ... |
Ente: | UNIVERSITA' DEL SANNIO DI BENEVENTO |
Regione: | CAMPANIA |
Provincia: | BENEVENTO |
Comune: | BENEVENTO |
Data di inserimento: | 05-06-2007 |
Data Scadenza bando | 21-06-2007 |
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UNIVERSITA' DEL SANNIO DI BENEVENTO
CONCORSO
CONCORSO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura, con rapporto di lavoro a tempo determinato e con regime di impegno orario a tempo pieno, di un posto di categoria D, posizione economica D1, area amministrativa-gestionale, per le esigenze del progetto "ORIUS Orientamento Universita' del Sannio".
(Codice concorso 2/2007). IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO Visto lo statuto dell'Universita' degli studi del Sannio, approvato con decreto direttoriale n. 615 del 4 luglio 2001 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie speciale - n. 178 del 2 agosto 2001, ed, in particolare, l'art. 47; Visti il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 ed il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686; Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modifiche ed integrazioni; Vista la legge 23 agosto 1988, n. 370; Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168; Vista la legge 7 febbraio 1990, n. 19; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche ed integrazioni; Vista la legge 10 aprile 1991, n. 125; Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modifiche ed integrazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio 1994, n. 174; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modifiche ed integrazioni; Vista la legge 16 giugno 1998, n. 191; Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68; Vista la legge 23 dicembre 1999, n. 488, ed, in particolare, l'art. 20, terzo comma; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modifiche ed integrazioni; Visto il decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368; Visto il "Contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al quadriennio normativo 1998-2001 ed al biennio economico 1998-1999 del personale del comparto universita", stipulato il 9 agosto 2000; Visto il "Contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al secondo biennio economico 2000-2001 del personale del comparto universita", sottoscritto il 13 maggio 2003; Visto il "Contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al quadriennio normativo 2002-2005 ed al biennio economico 2002-2003 del personale del comparto universita", sottoscritto il 27 gennaio 2005; Visto il "Contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al secondo biennio economico 2004-2005 del personale del comparto universita", sottoscritto il 28 marzo 2006; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come integrato e coordinato dalla legge 15 luglio 2002, n. 145, e successive modifiche ed integrazioni; Visto il testo unico sulla privacy, emanato con decreto legislativo n. 196 del 30 giugno 2003; Vista la legge 30 dicembre 2004, n. 311, ed, in particolare, l'art. 1, commi 101 e 105; Visto il decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, nella legge 31 marzo 2005, n. 43; Vista la legge 23 dicembre 2005, n. 266; Vista la deliberazione con la quale il consiglio di amministrazione, nella seduta del 23 ottobre 2001, ha approvato l'organizzazione dell'amministrazione centrale, con il relativo fabbisogno triennale di personale tecnico ed amministrativo; Vista l'ipotesi di riorganizzazione delle strutture decentrate, approvata dal consiglio di amministrazione nella seduta del 9 dicembre 2004; Visto il decreto direttoriale del 29 dicembre 2006, n. 1367, con il quale si e' proceduto alla modifica dell'assetto della struttura organizzativa dell'amministrazione centrale; Visto il "Regolamento di Ateneo per la disciplina dell'accesso al ruolo del personale tecnico ed amministrativo dell'Universita' degli studi del Sannio a tempo determinato e a tempo indeterminato" approvato dal consiglio di amministrazione nella seduta del 23 ottobre 2001, aggiornata al 26 ottobre 2001, ed emanato con decreto rettorale del 31 ottobre 2001, n. 966; Vista la deliberazione con la quale, nella seduta del 27 luglio 2005, il consiglio di amministrazione ha, tra l'altro, approvato alcune modifiche apportate dall'articolo 8 del "Regolamento di Ateneo per la disciplina dell'accesso al ruolo del personale tecnico ed amministrativo dell'Universita' degli studi del Sannio a tempo determinato e a tempo indeterminato"; Visto il decreto rettorale del 7 settembre 2005, n. 1154, con il quale e' stata data attuazione alla predetta deliberazione; Vista la nota del 10 gennaio 2007 assunta al protocollo generale di Ateneo con il numero progressivo 505 del 12 gennaio 2007, con la quale il presidente della commissione rettorale per il coordinamento delle attivita' di orientamento ha chiesto "... per lo svolgimento delle attivita' relative al Progetto ORIUS - Orientamento Universita' del Sannio, nell'ambito del quale si svolge l'iniziativa ORI attivita' "counseling e disabilita", l'attivazione della procedura di selezione pubblica per titoli, per l'assunzione di una unita' di personale di categoria D, posizione economica D1, con contratto di lavoro a tempo determinato con scadenza 31 dicembre 2008..."; Viste le note del 28 febbraio e del 30 marzo 2007 assunte rispettivamente al protocollo generale di Ateneo con i numeri progressivi 2391 del 2 marzo 2007 e 3718 del 30 marzo 2007 con le quali il presidente della commissione rettorale per il coordinamento delle attivita' di orientamento ha successivamente integrato la richiesta iniziale del 12 gennaio 2007 assunta al protocollo generale di Ateneo con il numero progressivo 505, indicando le materie delle prove scritte, della prova orale ed i titoli valutabili; Considerato altresi', che la relativa spesa gravera' sui fondi del progetto "ORIUS"; Attesa pertanto, la necessita' di avviare una procedura concorsuale per la copertura del posto innanzi specificato; Visto il bilancio annuale di previsione per il corrente esercizio finanziario; Verificata la disponibilita' finanziaria; Decreta: Art. 1. Numero dei posti E' indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura, con rapporto di lavoro a tempo determinato e con regime di impegno orario a tempo pieno, di un posto di categoria D, posizione economica D1, area amministrativa-gestionale, per le esigenze del progetto "ORIUS - Orientamento Universita' del Sannio". Il rapporto di lavoro avra' inizio a decorrere dalla data di assunzione in servizio, e la sua cessazione coincidera' con la conclusione del progetto "ORIUS - Orientamento Universita' del Sannio", prevista per il 31 dicembre 2008. E' garantita la pari opportunita' fra uomini e donne per l'accesso al lavoro ed il trattamento economico.
Art. 2. Requisiti generali di ammissione Per l'ammissione al concorso si richiede il possesso dei seguenti requisiti: a) la cittadinanza italiana ovvero la cittadinanza di uno Stato membro dell'Unione europea; b) l'eta' non inferiore ai diciotto anni; c) il godimento dei diritti civili e politici; d) il non aver riportato condanne penali e il non avere procedimenti penali in corso; e) l'idoneita' fisica al servizio continuativo ed incondizionato all'impiego; f) avere ottemperato, per i nati fino al 31 dicembre 1985, alle norme sul reclutamento militare; g) il non essere stato destituito o dispensato da precedente impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento o dichiarato decaduto per aver conseguito l'impiego mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidita' non sanabile; h) il possesso dei seguenti titoli: 1. diploma di laurea in psicologia conseguita secondo le modalita' precedenti all'entrata in vigore del decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, o laurea specialistica in psicologia (classe 58/s) conseguita con le modalita' previste dalle vigenti disposizioni normative; 2. iscrizione all'albo degli psicologi, sezione A; 3. esperienza almeno biennale attinente al ruolo maturata in contesti universitari e/o all'interno di enti per la quale vi sia una certificazione comprovante l'attivita' svolta dal candidato. Ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio 1994, n. 174, i cittadini degli Stati membri dell'Unione europea debbono: a) possedere tutti i requisiti richiesti ai cittadini della Repubblica, ad eccezione della cittadinanza italiana; b) godere dei diritti civili e politici nello stato di appartenenza o di provenienza; c) avere un'adeguata conoscenza della lingua italiana. Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso. I candidati sono ammessi al concorso con riserva. Ai sensi dell'art. 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, modificato dall'art. 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 1996, n. 693, l'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti di ammissione puo' essere disposta in ogni momento con provvedimento motivato del Direttore Amministrativo.
Art. 3. Termine di presentazione delle domande Le domande di ammissione al concorso, redatte in carta semplice, devono pervenire, solo ed esclusivamente a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, al direttore amministrativo dell'Universita' degli studi del Sannio - Divisione II - Ufficio del personale tecnico-amministrativo, piazza Guerrazzi n. 1 - 82100 Benevento, riportando sulla busta la dicitura "Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura, con rapporto di lavoro a tempo determinato e con regime di impegno orario a tempo pieno, di un posto di categoria D, posizione economica D1, area amministrativa-gestionale, per le esigenze del progetto "ORIUS - Orientamento Universita' del Sannio" codice concorso 2/2007, entro il termine perentorio di trenta giorni, che decorre dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Qualora tale termine coincida con il sabato o un giorno festivo, la scadenza viene differita al primo giorno feriale utile. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante. Non saranno accettate domande consegnate a mano.
Art. 4. Dichiarazioni da formulare nella domanda Nella domanda il candidato deve dichiarare, sotto la propria responsabilita' e a pena di esclusione, ai sensi degli articoli 46, 47 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000: a) il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita, il codice fiscale e la residenza, con l'indicazione della citta', provincia, codice di avviamento postale, via/piazza e numero civico; b) di essere in possesso della cittadinanza italiana ovvero della cittadinanza di uno degli Stati membri dell'Unione europea; c) di godere dei diritti civili e politici; d) di essere in possesso del titolo di studio previsto dal precedente art. 2, comma 1, lettera h), punto 1), con l'indicazione dell'anno accademico in cui e' stato conseguito e dell'universita' che lo ha rilasciato; e) di essere iscritto all'albo degli psicologi sezione A; f) di essere in possesso di esperienza almeno biennale attinente al ruolo maturata in contesti universitari e/o all'interno di enti comprovata con le modalita' specificate nell'art. 2, comma 1, lettera h), punto 3 del presente bando; g) gli eventuali titoli posseduti, valutabili ai sensi dell'art. 6 del presente bando; h) di essere in possesso dell'idoneita' fisica al servizio continuativo ed incondizionato all'impiego; i) la posizione nei riguardi degli obblighi militari, per i nati fino al 31 dicembre 1985; j) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stato concesso il condono, l'indulto il perdono giudiziale o l'amnistia) e gli eventuali procedimenti penali pendenti; k) gli eventuali servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di impiego (la dichiarazione e' obbligatoria anche se negativa) ; l) di non essere stato dispensato o destituito dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento e di non essere stato dichiarato decaduto da altro impiego statale, ai sensi dell'art. 127, comma 1, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per averlo conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidita' insanabile ovvero di non essere stato licenziato per giusta causa o giustificato motivo soggettivo (la dichiarazione e' obbligatoria, anche se negativa). Il candidato deve inoltre dichiarare il possesso, secondo quanto previsto dall'art. 8 del presente bando, di eventuali titoli di preferenza e/o di precedenza, posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso. La mancata dichiarazione di cui al precedente comma non costituisce motivo di esclusione dal concorso, ma preclude la possibilita' di produrre i predetti titoli, anche se posseduti, in caso di superamento della prova orale. I cittadini degli Stati membri dell'Unione europea debbono inoltre dichiarare il possesso dei requisiti previsti dall'art. 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio 1994, n. 174, come specificati nel precedente art. 2. I candidati con cittadinanza non italiana sono tenuti a presentare la domanda in lingua italiana, con le predette modalita' ed entro il termine stabilito nel precedente art. 3. Il candidato e', altresi', tenuto a indicare il recapito presso il quale desidera che vengano inviate eventuali comunicazioni relative al concorso e ad impegnarsi a segnalare tempestivamente le variazioni che dovessero intervenire successivamente. Nella domanda di partecipazione al concorso i candidati portatori di handicap sono tenuti, ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, a richiedere l'ausilio necessario e a indicare gli eventuali tempi aggiuntivi per l'espletamento delle prove. Ai sensi dell'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, non e' piu' richiesta l'autentica della firma in calce alla domanda. La mancanza della firma, invece, costituisce motivo di esclusione dal concorso. L'amministrazione non assume alcuna responsabilita' in caso di smarrimento di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione ovvero da mancata o tardiva comunicazione della variazione del recapito da parte del candidato, nonche' da disguidi postali o telegrafici o da fatti imputabili a terzi, a caso fortuito o a forza maggiore. Alla domanda di ammissione i candidati devono allegare, a pena di esclusione, copia della ricevuta del versamento di Euro 7,75, da effettuarsi sul conto corrente postale n. 13759824 intestato all'Universita' degli studi del Sannio, quale contributo forfettario per le spese relative all'organizzazione e all'espletamento del concorso, riportando nella causale del versamento la dicitura: partecipazione al concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura, con rapporto di lavoro a tempo determinato e con regime di impegno orario a tempo pieno, di un posto di categoria D, posizione economica D1, area amministrativa-gestionale, per le esigenze del progetto "ORIUS - Orientamento Universita' del Sannio" codice concorso 2/2007. In nessun caso si procedera' al rimborso del predetto contributo.
Art. 5. Commissione giudicatrice La commissione giudicatrice sara' costituita nel rispetto di quanto previsto dall'art. 35, comma 3, lettera e), del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dagli articoli 14 e 15 del "Regolamento di Ateneo per la disciplina dell'accesso al ruolo del personale tecnico ed amministrativo dell'Universita' degli studi del Sannio con contratto di lavoro a tempo indeterminato e a tempo determinato".
Art. 6. Presentazione e valutazione dei titoli Ai fini della valutazione dei titoli culturali la commissione giudicatrice ha a disposizione un punteggio massimo di 45 punti. Sulla base dei documenti prodotti dai candidati in sede di presentazione della domanda di concorso e dei criteri previamente individuati, la commissione giudicatrice, conformemente a quanto previsto dall'art. 8, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modifiche ed integrazioni, procedera' alla valutazione dei titoli, dopo l'espletamento della prova scritta, e prima che si proceda alla correzione dei relativi elaborati, nell'ambito delle categorie e dei punteggi di seguito specificati: 1. fino ad un massimo di 15 punti, per le certificazioni comprovanti la partecipazione a corsi di formazione per il servizio di counseling nonche' per il possesso del diploma triennale di counselor; 2. fino ad massimo di 10 punti, per la valutazione delle attivita' svolte e certificate nel settore del disagio giovanile e dell'handicap, attivita' che dovranno essere documentate da attestazioni rilasciate dalle strutture presso le quali il candidato ha svolto la propria attivita'; 3. fino ad un massimo di 15 punti, per la valutazione di precedenti esperienze riguardanti le attivita' di counselor rivolte a giovani universitari, per le quali vi sia una certificazione relativa all'attivita' svolta; 4. fino ad un massimo di 5 punti per il servizio prestato presso l'Universita' degli studi del Sannio con rapporto di lavoro a tempo determinato per la durata almeno pari o superiore ad un anno e per l'idoneita' in altri concorsi per la medesima categoria alla quale si concorre o per una categoria superiore. La commissione e' tenuta a motivare l'eventuale mancata valutazione dei titoli prodotti dal candidato. La suddetta documentazione dovra' attestare il possesso dei predetti titoli culturali posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda, e dovra' essere prodotta in allegato alla domanda di concorso secondo una delle seguenti modalita': in originale; in copia autenticata; in fotocopia con dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta', ex articoli 19 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, e successive modifiche ed integrazioni, che ne attesti la conformita' all'originale, resa in calce al documento ovvero annessa allo stesso, unitamente alla fotocopia non autenticata del proprio documento d'identita'; mediante dichiarazione, sottoscritta dall'interessato, sostitutiva di certificazione (ex art. 46 del citato decreto del Presidente della Repubblica) e/o di atto di notorieta' (ex art. 47 del citato decreto del Presidente della Repubblica) prodotta, in quest'ultimo caso, unitamente alla fotocopia non autenticata del proprio documento d'identita'.
Art. 7. Prove d'esame Le prove d'esame consistono in due prove scritte di cui una a contenuto teorico-pratico e in una prova orale. La prima prova scritta vertera' sulle seguenti materie: psicologia dell'eta' evolutiva, con particolare riguardo alle fasi della prima adolescenza alla prima eta' adulta; psicologia clinica, con particolare riferimento alla diagnosi differenziale e al riconoscimento dei sintomi spia di alterazioni psicologiche gravi. La seconda prova scritta, a contenuto teorico pratico, vertera' sul counseling universitario. La durata della prova sara' determinata dalla commissione esaminatrice. La prova orale vertera' sulle materie oggetto della prova scritta, nonche' sulla legislazione universitaria e sara' volta ad accertare la conoscenza della lingua inglese e dell'informatica. I candidati stranieri dovranno svolgere le prove d'esame in lingua italiana. I candidati, durante l'espletamento delle prove, non potranno consultare appunti, manoscritti, libri o pubblicazioni di qualunque specie ma solo dizionari e testi di legge non commentati. La data della prova scritta sara' comunicata ai candidati almeno quindici giorni prima dell'inizio della prova medesima, secondo quanto espressamente previsto dall'art. 6, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modifiche e integrazioni. Conseguono l'ammissione alla prova orale i candidati che abbiano riportato nella suddetta prova scritta una votazione non inferiore ai 21/30 o equivalente. Ai candidati ammessi a sostenere la prova orale sara' data comunicazione almeno venti giorni prima di quello fissato per l'espletamento della prova, secondo quanto previsto dall'art. 6, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive modifiche ed integrazioni. La predetta comunicazione conterra' anche l'indicazione del voto riportato nelle prove scritte e del punteggio attribuito al candidato in sede di valutazione dei titoli. La prova orale che si svolgera' nel rispetto delle modalita' previste dall'art. 6, comma 4 e 5, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modifiche ed integrazioni, s'intende superata se il candidato ottiene una votazione non inferiore ai 21/30 o equivalente. Per essere ammessi a sostenere le prove d'esame i candidati dovranno essere muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento: a) fotografia recente applicata su carta legale, con la firma del candidato; b) tessera di riconoscimento personale, se il candidato e' pubblico dipendente; c) tessera postale o porto d'armi o passaporto o carta d'identita' o patente, solo se rilasciata dalla Prefettura. La mancata presentazione alle prove d'esame, sara' considerata come rinuncia al concorso, qualunque ne sia la causa.
Art. 8. Titoli di preferenza e di precedenza Hanno diritto alla preferenza, a parita' di merito, in ordine decrescente, coloro i quali appartengono ad una delle sottoelencate categorie: 1) gli insigniti di medaglia al valor militare; 2) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti; 3) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra; 4) i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e privato; 5) gli orfani di guerra; 6) gli orfani dei caduti per fatto di guerra; 7) gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato; 8) i feriti in combattimento; 9) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, nonche' i capi di famiglia numerosa; 10) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti; 11) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra; 12) i figli di mutilati e invalidi per servizio nel settore pubblico e privato; 13) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti in guerra; 14) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di guerra; 15) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio nel settore pubblico o privato; 16) coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti; 17) coloro che abbiano prestato lodevole servizio, a qualunque titolo, per non meno di un anno nell'amministrazione che ha indetto il concorso; 18) i coniugati e i non coniugati con riguardo al numero dei figli a carico; 19) gli invalidi e i mutilati civili; 20) i militari volontari delle Forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma. A parita' di merito e di titoli, la preferenza e' determinata: 1) dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto che il candidato sia coniugato o meno; 2) dall'aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni pubbliche. Ai sensi dell'art. 3, comma 7, della legge 15 maggio 1997, n. 127, come modificato dall'art. 2 della legge 16 giugno 1998, n. 191, se due o piu' candidati ottengono, a conclusione delle operazioni di valutazione dei titoli e delle prove di esame, lo stesso punteggio, e' preferito il candidato piu' giovane d'eta'. I titoli di preferenza devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel bando per la presentazione della domanda di ammissione. L'omissione nella domanda delle dichiarazioni relative al possesso dei suindicati titoli di preferenza, comporta l'inapplicabilita' dei benefici conseguenti al possesso del titolo stesso. I candidati che avranno superato il colloquio dovranno far pervenire, i documenti attestanti i titoli di preferenza, di propria iniziativa, al direttore amministrativo dell'Universita' degli studi del Sannio - Divisione II - Ufficio del personale tecnico-amministrativo, piazza Guerrazzi n. 1 - 82100 Benevento, entro il termine perentorio di quindici giorni decorrenti dal giorno successivo a quello in cui hanno sostenuto il colloquio, pena la mancata applicazione del relativo beneficio nella formazione della graduatoria generale di merito. La suddetta documentazione dovra' attestare il possesso dei predetti titoli di precedenza o preferenza, gia' indicati nella domanda e gia' posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso, e dovra' essere prodotta secondo una delle seguenti modalita': in originale; in copia autenticata; in fotocopia con dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta', ex articoli 19 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, e successive modifiche ed integrazioni, che ne attesti la conformita' all'originale, resa in calce al documento ovvero annessa allo stesso, unitamente alla fotocopia non autenticata del proprio documento d'identita'.
Art. 9. Graduatoria di merito Espletate le prove del concorso, la commissione giudicatrice redige la graduatoria di merito secondo l'ordine decrescente delle votazioni complessive riportate da ciascun candidato, risultanti dalla somma dei voti riportati nella valutazione dei titoli, nelle prove scritte e nella prova orale. Con provvedimento del direttore amministrativo saranno approvati gli atti del concorso, nonche' la graduatoria finale e si procedera' alla dichiarazione dei vincitori del concorso. Ai fini della redazione della graduatoria finale si terra' conto dei titoli di preferenza e/o di precedenza di cui all'art. 8 del presente bando. La graduatoria finale sara' affissa nell'Albo ufficiale dell'Universita' degli studi del Sannio, presso la sede del rettorato, e sul sito internet di Ateneo, nonche' mediante avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. Dal giorno successivo a quello di pubblicazione della predetta graduatoria nella Gazzetta Ufficiale, decorrono i termini per eventuali impugnative. Salva diversa disposizione legislativa, la graduatoria resta efficace per un termine di ventiquattro mesi dalla data della predetta pubblicazione per l'eventuale copertura di posti che dovessero risultare vacanti o rendersi successivamente disponibili.
Art. 10. Presentazione dei documenti di rito Il vincitore del concorso e' invitato a presentare, entro il termine di trenta giorni, dalla comunicazione di assunzione in servizio un certificato medico, cosi' come previsto dalla legislazione vigente, rilasciato dall'azienda sanitaria locale, da un medico militare o da un ufficiale sanitario e attestante la sana e robusta costituzione, l'idoneita' fisica e psichica al servizio continuativo ed incondizionato all'impiego. L'amministrazione si riserva la facolta' di sottoporre a visita medica di un sanitario di propria fiducia il candidato vincitore qualora lo ritenga necessario. Ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, il vincitore del concorso dovra' attestare, nei modi e nelle forme della dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' quanto segue: a) di non avere altri rapporti di impiego pubblico o privato e di non trovarsi in nessuna delle situazioni d'incompatibilita' previste dall'art. 53 del decreto legislativo n. 165/2001 (in caso contrario, tale dichiarazione deve essere sostituita con quella di opzione per il nuovo impiego) ; b) di non esser stato destituito, dispensato da precedente impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero di non essere stato dichiarato decaduto da un impiego statale; c) di possedere tutti i requisiti richiesti dal bando di concorso. L'amministrazione provvedera' ad effettuare idonei controlli sulla veridicita' delle dichiarazioni sostitutive, ai sensi dell'art. 71 del succitato decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. I documenti rilasciati al cittadino straniero dalle autorita' competenti dello Stato di appartenenza debbono essere legalizzati dalle autorita' consolari italiane. Agli atti e ai documenti in lingua straniera dovra' essere allegata una traduzione in lingua italiana la cui conformita' al testo originale deve essere certificata dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare. Scaduto inutilmente il termine di cui al primo comma e fatta salva la possibilita' di prorogarlo su richiesta dell'interessato nel caso di comprovato impedimento, l'amministrazione non dara' luogo alla stipulazione del contratto ovvero provvedera', per i rapporti eventualmente gia' instaurati, all'immediata risoluzione dei medesimi. Per i portatori di handicap si applicano le disposizioni contenute nell'art. 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
Art. 11. Nomina e periodo di prova Con la stipula del contratto individuale di lavoro subordinato a tempo determinato e con regime di impegno orario a tempo pieno, il vincitore del concorso, che risultera' in possesso di tutti i requisiti prescritti, verra' inquadrato nella categoria D, posizione economica D1, area amministrativa-gestionale, con diritto al trattamento economico spettante ai sensi delle disposizioni legislative e contrattuali vigenti. Il rapporto di lavoro deve intendersi risolto nel caso di mancata assunzione del servizio nel termine assegnato, salvo comprovati e giustificati motivi di impedimento. In tal caso l'amministrazione, valutati i predetti motivi, si riserva di prorogare il termine per l'assunzione, compatibilmente con le esigenze di servizio. Il periodo di prova ha la durata di tre mesi, ad esclusione del caso in cui il concorso sia vinto da una unita' di personale gia' dipendente di questo Ateneo con rapporto di lavoro a tempo determinato della durata di almeno due anni. Ai fini del computo di tale periodo, si tiene conto esclusivamente del servizio effettivamente prestato. Il periodo di prova non puo' essere rinnovato o prorogato alla scadenza. Decorsa la meta' del periodo di prova, ciascuna delle parti puo', in qualsiasi momento, recedere dal rapporto senza obbligo di preavviso ne' di indennita' sostitutiva del preavviso. Il recesso, debitamente motivato, produce i suoi effetti dal momento dell'avvenuta notifica alla controparte. In caso di recesso, la retribuzione viene corrisposta fino all'ultimo giorno di effettivo servizio, compresi i ratei della tredicesima mensilita'. Decorso il periodo di prova senza che il rapporto di lavoro sia stato risolto da una delle parti, il dipendente si intende confermato in servizio e gli viene riconosciuta, a tutti gli effetti, l'anzianita' dal giorno dell'assunzione.
Art. 12. Trattamento dei dati personali Ai sensi del testo unico sulla privacy, emanato con decreto legislativo n. 196 del 30 giugno 2003, l'Universita' si impegna a rispettare il carattere riservato delle informazioni fornite dai candidati e ad utilizzarle esclusivamente per le finalita' connesse al concorso, alla stipula del contratto ed alla gestione del rapporto di lavoro.
Art. 13. Norme di rinvio Per quanto non previsto dal presente bando si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni vigenti in materia concorsuale, nonche' le disposizioni contenute nel "Regolamento di Ateneo per la disciplina dell'accesso al ruolo del personale tecnico ed amministrativo dell'Universita' degli studi del Sannio con contratto di lavoro a tempo indeterminato e a tempo determinato". Benevento, 24 aprile 2007 Il direttore ammistrativo: Rivellini