Concorso per 392 dottori di ricerca (lazio) UNIVERSITA' DI ROMA 'TOR VERGATA'
I testi riportati sono gratuiti e non hanno carattere di ufficialità: ai sensi di legge l'unico testo definitivo, che prevale in caso di discordanza, è quello pubblicato a mezzo stampa.
Concorso
Attenzione, il bando selezionato non è attivo, poichè è scaduto il termine per la presentazione della domanda
Tipologia | Concorso |
Tipologia Contratto | Incarico |
Posti | 392 |
Fonte: | Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana N. 43 del 01-06-2007 |
Sintesi: | UNIVERSITA' DI ROMA "TOR VERGATA" CONCORSO Concorso integrativo per i corsi di dottorato di ricerca per il XXIII ciclo IL RETTORE ... |
Ente: | UNIVERSITA' DI ROMA 'TOR VERGATA' |
Regione: | LAZIO |
Provincia: | ROMA |
Comune: | ROMA |
Data di inserimento: | 07-06-2007 |
Data Scadenza bando | 03-09-2007 |
Condividi |
Invia tramite Whatsapp
|
UNIVERSITA' DI ROMA "TOR VERGATA"
CONCORSO
CONCORSO
Concorso integrativo per i corsi di dottorato di ricerca per il XXIII ciclo
IL RETTORE Visto lo statuto dell'Universita' degli studi di Roma "Tor Vergata"; Visto l'art. 4 della legge 3 luglio 1998, n. 210, che prevede che le Universita' con proprio regolamento disciplinino l'istituzione dei corsi di dottorato, le modalita' di accesso e di conseguimento del titolo, gli obiettivi formativi ed il relativo programma di studi, la durata, il contributo per l'accesso e la frequenza, le modalita' di conferimento e l'importo delle borse di studio, nonche' le convenzioni con soggetti pubblici e privati, in conformita' ai criteri generali e ai requisiti di idoneita' delle sedi determinati con decreto del Ministro; Visto il decreto ministeriale 30 aprile 1999 con cui e' stato emanato il Regolamento in materia di dottorato di ricerca; Visti i decreti rettorali n. 1168 del 10 maggio 1999 e n. 107 del 14 gennaio 2002 con cui e' stato emanato il "Regolamento per l'istituzione e l'organizzazione del dottorato di ricerca", in attuazione delle norme previste dall'art. 4 della legge 3 luglio 1998, n. 210 e dal decreto ministeriale 30 aprile 1999; Viste le proposte di istituzione e rinnovo dei corsi di dottorato di ricerca con sede amministrativa presso l'Universita' degli studi di Roma "Tor Vergata" pervenute; Vista la delibera del Senato accademico del 3 maggio 2007 con cui viene approvata l'istituzione dei corsi di dottorato di ricerca per il XXIII ciclo; Vista la delibera del Consiglio di amministrazione dell'8 maggio 2007 con cui viene approvata l'istituzione dei corsi di dottorato di ricerca per il XXIII ciclo; Vista la delibera del Nucleo di Valutazione Interna dell'Ateneo dell'11 maggio 2007 con cui viene approvata l'istituzione dei corsi di dottorato di ricerca per il XXIII ciclo; Decreta: Art. 1. Attivazione dei corsi Sono attivati per l'a.a. 2007/2008 - XXIII ciclo - i corsi di dottorato di ricerca di seguito indicati: (le informazioni sui corsi possono anche essere reperite sulla pagina web della Scuola di dottorato al seguente indirizzo: http://dottorati.uniroma2.it - sezione corsi di dottorato). ----> Vedere immagini da pag. 58 a pag. 81 <----
Art. 2. Requisiti di ammissione La domanda di partecipazione al concorso puo' essere presentata dai candidati italiani o stranieri che siano in possesso di una laurea specialistica o in alternativa una laurea vecchio ordinamento conseguita in Italia o presso Universita' straniere e riconosciuta equivalente in Italia. Alcuni corsi prevedono per l'accesso dei laureati italiani una laurea specifica indicata nelle schede dei singoli corsi. Il candidato italiano al momento della compilazione on-line della domanda di partecipazione al concorso, non potra' procedere se la laurea in suo possesso non e' tra quelle ammissibili. Il titolo straniero non riconosciuto sara' valutato dal Collegio dei docenti del dottorato di ricerca che dichiarera' l'equipollenza solo per l'ammissione al corso. I candidati che hanno una laurea non riconosciuta in Italia dovranno inviare copia del titolo con la lista degli esami tradotta dalle ambasciate e dai consolati italiani del proprio Paese o da altra autorita' competente, secondo le norme vigenti in materia. I candidati che conseguono la laurea entro la data della prima prova concorsuale potranno partecipare all'esame di ammissione. L'ammissione sara' "con riserva" e il candidato dovra' presentare, pena l'esclusione dal concorso, alla commissione esaminatrice il giorno dell'esame l'autocertificazione della laurea conseguita.
Art. 3. Domande di ammissione La domanda di ammissione al concorso dovra' essere eseguita on line, entro la data di scadenza indicata nelle schede di ogni singolo corso di dottorato presenti in questo bando. La procedura on line si attiva tramite l'accesso al totem dell'Ateneo all'indirizzo: http://delphi.uniroma2.it o direttamente dai terminali self-service allestiti presso le segreterie studenti, secondo le seguenti modalita': 1) compilare la domanda di partecipazione al concorso sul link "Concorsi, Riconoscimenti, Selezioni, Esami di Stato", poi su "Concorsi/Riconoscimenti/test accesso", poi su "Inizia la procedura di iscrizione al concorso", e infine "concorsi dottorato" selezionando successivamente la facolta' e il corso di dottorato prescelto; la domanda e' da considerarsi a tutti gli effetti di legge come una autocertificazione dei dati anagrafici e dei titoli dichiarati ad esclusione delle pubblicazioni. Per la valutazione dei titoli dichiarati nella domanda i candidati dovranno presentare alla commissione esaminatrice il giorno della prima prova concorsuale la domanda di concorso firmata con la copia del documento di riconoscimento; 2) dopo aver inserito tutti i dati richiesti (anagrafica, titolo di laurea, voto di laurea, data del conseguimento della laurea, gli esami sostenuti con le relative votazioni, l'elenco dei titoli posseduti), annotare il codice CTRL, elencare i titoli dichiarati nella domanda di ammissione; i candidati dovranno inserire nel form on line le copie elettroniche delle pubblicazioni indicate nella domanda in formato compresso di dimensioni massime di 1 MB. Saranno valutate solo ed esclusivamente le pubblicazioni inviate in forma elettronica, stampare la domanda che riportera' i dati in precedenza inseriti e lo stampato (e' la seconda pagina della domanda di ammissione riportante il nome e cognome, il codice fiscale del candidato e l'importo di euro 55,00) della tassa di concorso. Il pagamento deve essere fatto presso le Agenzie della Banca di Roma sul territorio nazionale; 3) ricollegarsi on-line allo stesso indirizzo utilizzato per la domanda di ammissione e completare l'iscrizione inserendo: 1) il codice fiscale; 2) i codici CTRL e AUTH forniti dalla Banca di Roma sulla ricevuta di pagamento; 3) la data del versamento. Successivamente si dovra' procedere alla convalida entro la scadenza del concorso riportata nelle singole schede; i candidati che non pagano la tassa di concorso e non convalidano entro la scadenza non potranno sostenere l'esame. I titoli inseriti per un concorso di dottorato saranno validi anche per domande presentate per altri concorsi. Qualsiasi modifica apportata successivamente modifichera' anche i titoli gia' inseriti per domande precedentemente presentate; 4) coloro che non hanno indicato titoli nella domanda non dovranno inserirli. Il mancato inserimento nella domanda on line delle copie delle pubblicazioni in formato elettronico entro i termini di scadenza del bando comportera' che le stesse non verranno valutati dalla Commissione esaminatrice. La mancata presentazione alla commissione esaminatrice della domanda di partecipazione firmata con la copia del proprio documento di riconoscimento comportera' che i titoli in essa dichiarati non verranno valutati. Non saranno prese in considerazione le domande e i titoli pervenuti alla segreteria della Scuola di dottorato in altra forma. I candidati che intendono partecipare a piu' selezioni dovranno versare la somma di Euro 55,00 quale contributo per la partecipazione al concorso per ogni domanda inoltrata. La somma di Euro 55,00 non verra' restituita in nessun caso. I candidati portatori di handicap dovranno indicare nella domanda l'ausilio necessario e la eventuale necessita' di tempi aggiuntivi per le prove concorsuali.
Art. 4. Cittadini stranieri I cittadini stranieri che vogliono essere ammessi in soprannumero ai corsi di dottorato potranno essere valutati sulla base dei titoli trasmessi in forma elettronica e di un colloquio o altra prova anche a distanza decisa dalla commissione esaminatrice. I cittadini stranieri dovranno presentare la domanda di ammissione con la stessa procedura on-line dei cittadini italiani, entro la scadenza indicata nelle schede dei corsi di dottorato. Tutti i cittadini stranieri dovranno trasmette alla Segreteria della Scuola di dottorato, via Orazio Raimondo n. 8, V piano, Stanza n. 565 - entro la data di scadenza del concorso la seguente documentazione: 1) il certificato di laurea con gli esami sostenuti tradotto e legalizzato dalle rappresentanze italiane competenti per territorio; 2) la dichiarazione di valore relativa al predetto titolo. I cittadini stranieri che richiedono un posto in soprannumero dovranno presentare anche una certificazione che comprovi di poter ottenere entro l'immatricolazione una borsa di studio. La dichiarazione di valore potra' non essere inviata o presentata alla segreteria della Scuola di dottorato esclusivamente nel caso in cui il concorso di ammissione al dottorato prescelto per i cittadini extracomunitari sia regolato da apposito accordo universitario internazionale nel quale sia stabilito che il valore legale del titolo sia certificato dalle parti contraenti. I cittadini stranieri sono tenuti al versamento della tassa di partecipazione al concorso solo se ammessi al corso di dottorato e successivamente all'espletamento delle procedure concorsuali. La dichiarazione di valore non verra' restituita al candidato se non richiesta entro trenta giorni dalla conclusione della procedura concorsuale.
Art. 5. Esclusioni I candidati che non hanno rispettato una delle seguenti procedure non potranno partecipare al concorso: a) stranieri che non avranno inviato il titolo di laurea tradotto e la relativa dichiarazione di valore nel caso non siano inseriti in accordi universitari internazionali; b) candidati la cui domanda sia stata inoltrata in altra forma rispetto alla procedura on-line indicata; c) italiani che non hanno effettuato il pagamento e la convalida della tassa di partecipazione al concorso entro la data di scadenza. L'amministrazione puo' disporre in ogni momento, fino al provvedimento di nomina dei vincitori, l'esclusione dai concorsi per difetto dei requisiti. L'esclusione sara' disposta con decreto rettorale motivato. Sara' inoltre disposta la decadenza dei candidati di cui eventualmente risulti non veritiera una delle dichiarazioni previste nella domanda di partecipazione al concorso.
Art. 6. Prove di ammissione Le prove d'esame sono intese ad accertare la preparazione del candidato, la sua attitudine alla ricerca scientifica e la conoscenza di una o piu' lingue straniere. La commissione giudicatrice dispone di un punteggio massimo di 100 punti per la valutazione dei titoli e delle prove concorsuali. Il punteggio massimo attribuito alla valutazione dei titoli e' indicato nella scheda di ciascun corso di dottorato per l'esame di ammissione. L'idoneita' al concorso si consegue con un punteggio minimo di 60/100. Il punteggio minimo per essere ammessi all'orale nonche' il punteggio di ciascuna prova nel caso di concorsi che prevedano scritto e orale sara' stabilito dalla commissione giudicatrice. Se l'esame di ammissione prevede una prova scritta, la stessa dovra' essere svolta in un'unica lingua stabilita dalla commissione esaminatrice. La prova orale potra' essere svolta in lingue differenti. Le date delle prove di ammissione saranno rese pubbliche con almeno quindici giorni di anticipo attraverso una delle seguenti modalita': pubblicazione sul sito internet dell'Universita' dedicato ai dottorati di ricerca disponibile al seguente indirizzo: http://dottorati.uniroma2.it - sezione Bandi di concorso (Calendario prove). Qualora il concorso preveda il tema e il colloquio la data prevista per quest'ultimo sara' comunicata dalla commissione giudicatrice ai candidati il giorno dello svolgimento della prova scritta. Non sono previsti termini di preavviso tra la prova scritta e il colloquio.
Art. 7. Commissione giudicatrice La commissione giudicatrice del concorso per l'ammissione al dottorato di ricerca sara' composta dal coordinatore del corso o suo delegato e da altri due docenti o ricercatori appartenenti al collegio. La commissione giudicatrice prima delle prove concorsuali stabilira' i criteri per la ripartizione del punteggio assegnato ai titoli. Le graduatorie saranno rese pubbliche attraverso la pubblicazione su internet al seguente indirizzo: http://delphi.uniroma2.it/ - sezione "Concorsi riconoscimenti/test di accesso". Per visualizzare la propria posizione nonche' la graduatoria del concorso il candidato dovra' utilizzare il codice ctrl assegnato nella domanda di concorso e il proprio codice fiscale. Non saranno inviate comunicazioni a domicilio.
Art. 8. Ammissione ai corsi I candidati saranno ammessi ai corsi secondo l'ordine della graduatoria, fino alla completa copertura del numero dei posti messi a concorso. Nel caso di rinunce al dottorato o di mancata iscrizione, prima dell'inizio del corso, subentreranno gli altri candidati idonei, purche' abbiano presentato nei termini la domanda di subentro. In caso di utile collocamento in piu' graduatorie, il candidato potra' presentare domanda di iscrizione per un solo corso di dottorato. Il candidato che perfezioni la domanda di iscrizione non potra' piu' iscriversi ad altri corsi.
Art. 9. Iscrizione I concorrenti risultati vincitori dovranno compilare la domanda di immatricolazione on-line disponibile al seguente indirizzo http://delphi.uniroma2.it - Sezione "Voglio iscrivermi per la prima volta" - entro il termine perentorio che sara' indicato assieme alla pubblicazione su internet della graduatoria di concorso e consegnarla o inviarla firmata al settore dottorati dell'Ateneo. Con la compilazione della domanda il vincitore dichiarera': di non essere iscritto ed impegnarsi a non iscriversi ad altro dottorato di ricerca per tutta la durata del corso; di non avere gia' percepito in passato una borsa di studio per un corso di dottorato; di impegnarsi a richiedere al collegio dei docenti del proprio corso di dottorato l'autorizzazione per l'eventuale svolgimento di attivita' lavorative esterne o per la prosecuzione dell'attivita' lavorativa svolta al momento dell'iscrizione al corso di dottorato. Il vincitore di borsa di studio dichiarera': di non sommare la borsa con altra borsa di studio, tranne che con quelle finanziate da istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare, con soggiorni all'estero, l'attivita' di ricerca del dottorando; di essere a conoscenza che la borsa di studio viene assegnata esclusivamente a coloro che non possiedono un reddito annuo lordo superiore all'importo di Euro 13.000 e di impegnarsi a comunicare tempestivamente l'eventuale superamento del limite del reddito. I cittadini stranieri devono inoltre dichiarare il possesso dei seguenti requisiti: copia del permesso di soggiorno in corso di validita' o della richiesta dello stesso.
Art. 10. Subentri I candidati che non hanno compilato la domanda di iscrizione on line entro i termini stabiliti saranno considerati rinunciatari e i posti vacanti saranno assegnati ad altri aspiranti che hanno presentato domanda di subentro entro i termini previsti, secondo l'ordine della graduatoria. Tutti i candidati idonei che desiderino subentrare dovranno compilare la domanda di subentro on line disponibile al seguente indirizzo http://delphi.uniroma2.it - Sezione "Voglio iscrivermi per la prima volta" - entro il termine che sara' indicato assieme alla pubblicazione su internet della graduatoria di concorso. Nei giorni successivi alla scadenza del termine per la presentazione delle domande di subentro e iscrizione verra' pubblicato sul sito internet: disponibile al seguente indirizzo http://delphi.uniroma2.it - Sezione "Voglio iscrivermi per la prima volta" - l'ammissione al corso. I candidati che hanno presentato domanda di subentro e che risulteranno ammissibili al corso dovranno perfezionare la propria iscrizione entro il termine che verra' comunicato dalla Segreteria della Scuola di dottorato agli interessati via posta elettronica.
Art. 11. Borse di studio Le borse di studio vengono assegnate secondo l'ordine definito nelle rispettive graduatorie di merito formulate dalle commissioni esaminatrici. Il numero delle borse di studio potra' subire un incremento qualora, prima dell'immatricolazione vengano attivati nuovi posti aggiuntivi finanziati da enti esterni. L'eventuale incremento delle borse di studio verra' riportato sui bandi di concorso pubblicati in rete o distribuiti presso la Segreteria della Scuola di dottorato. In presenza di una o piu' borse di studio con tema di ricerca vincolato, o finanziata da enti esterni la attribuzione delle predette borse di studio e di quelle dell'ateneo ai vincitori viene definita dalla commissione esaminatrice (per esempio: la commissione puo' assegnare, in presenza di due borse complessive, di cui una dell'ateneo e una di un ente esterno, al primo in graduatoria una borsa finanziata da ente esterno e al secondo una borsa dell'ateneo). La borsa di studio viene erogata esclusivamente a coloro che non possiedono un reddito annuo superiore all'importo di Euro 13.000 lordi. La perdita del diritto alla borsa di studio decorre dal giorno del superamento del limite di reddito. L'importo annuale della borsa di studio e' di Euro 10.561,54, comprensivo del contributo previdenziale I.N.P.S. a gestione separata. L'importo della borsa di studio e' aumentato per eventuali periodi di soggiorno all'estero nella misura del 50% per un periodo massimo pari alla meta' della durata del corso di dottorato di ricerca. Il pagamento della borsa viene effettuato in rate mensili posticipate. Chi abbia avuto una borsa di studio per un corso di dottorato, non puo' chiedere di fruirne una seconda volta.
Art. 12. Contributi e quote assicurative Tutti i dottorandi borsisti ed esonerati devono versare obbligatoriamente al momento dell'immatricolazione il contributo per l'assicurazione annuale per responsabilita' civile contro terzi e infortuni nonche' l'imposta di bollo per la domanda. I dottorandi saranno poi tenuti a versare i predetti contributi al momento dell'iscrizione agli anni successivi. I dottorandi non titolari di borsa di studio e non esonerati dovranno versare i contributi indicati nelle schede dei singoli corsi di dottorato di cui all'art. 1 in un'unica soluzione comprensivi dei contributi di cui sopra. I contributi di iscrizione e frequenza dovranno essere versati tramite modulo di pagamento che sara' stampato assieme alla ricevuta della domanda di iscrizione o potra' essere stampato successivamente collegandosi al seguente indirizzo http://delphi.uniroma2.it I titolari di borsa di studio non sono tenuti al pagamento dei contributi d'iscrizione e frequenza.
Art. 13. Obblighi e diritti dei dottorandi I dottorandi hanno l'obbligo di frequentare i corsi di dottorato e di compiere attivita' di studio e di ricerca nell'ambito delle strutture indicate dal collegio dei docenti e/o dal coordinatore. Il coordinatore puo' disporre l'esclusione dal corso, con l'eventuale decadenza dalla borsa di studio dei dottorandi che sospendano l'attivita' di ricerca, di studio o la frequenza delle lezioni e/o dei seminari per un periodo superiore a trenta giorni. Il collegio dei docenti puo', inoltre, escludere dal corso i dottorandi, previa verifica dei risultati conseguiti. I dottorandi possono sospendere il dottorato di ricerca, per un periodo non superiore a un anno per maternita', servizio militare e grave e documentata malattia. I vincitori dei concorsi di dottorato hanno l'obbligo, entro quindici giorni dalla compilazione della domanda on line di iscrizione di concordare con il coordinatore l'attivita' di studio e di ricerca e l'inizio dell'attivita' pena l'esclusione dal corso. Ai sensi dell'art. 2 della legge 13 agosto 1984, n. 476, come modificato dall'art. 52, comma 57, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il pubblico dipendente ammesso a corsi di dottorato di ricerca e' collocato a domanda in congedo straordinario per motivi di studio senza assegni per il periodo di durata del corso ed usufruisce della borsa di studio ove ricorrano le condizioni richieste. Il periodo di congedo straordinario e' utile ai fini della progressione di carriera, del trattamento di quiescenza e di previdenza. In caso di ammissione a corsi di dottorato di ricerca senza borsa di studio, o di rinunzia a questa, l'interessato in aspettativa conserva il trattamento economico, previdenziale e di quiescenza in godimento da parte dell'amministrazione pubblica presso la quale e' instaurato il rapporto di lavoro. Qualora, dopo il conseguimento del dottorato di ricerca il rapporto di lavoro con l'amministrazione pubblica cessa per volonta' del dipendente nei due anni successivi e' dovuta la ripetizione degli importi corrisposti. Ai sensi dell'art. 4 u.c. della legge 3 luglio 1998, n. 210, i dottorandi possono esercitare una limitata attivita' didattica sussidiaria o integrativa, che non deve in ogni caso compromettere l'attivita' di formazione alla ricerca. La collaborazione didattica e' facoltativa, senza oneri per l'Ateneo e non da' luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli dell'Universita'. I vincitori di concorso che svolgano la loro attivita' presso cliniche universitarie potranno essere impiegati, a domanda, nell'attivita' assistenziale. In tal caso sara' richiesto l'obbligo di una copertura assicurativa contro i rischi professionali.
Art. 14. Conseguimento del titolo Al termine del periodo di formazione, i dottorandi sono tenuti a superare un esame finale tendente a dimostrare di avere ottenuto risultati di rilevante valore scientifico, presentando una dissertazione scritta o un lavoro grafico. Tali risultati vengono accertati da apposita commissione. Le commissioni giudicatrici dell'esame finale sono formate e nominate, per ogni corso di dottorato, in conformita' al regolamento di Ateneo.
Art. 15. Tutela della privacy L'amministrazione universitaria, in attuazione della legge 30 giugno 2003, n. 196, e successive integrazioni e modificazioni, recante disposizioni sulla tutela delle persone e di altri soggetti, si impegna ad utilizzare i dati personali forniti dal candidato solo per fini istituzionali e per l'espletamento delle procedure concorsuali.
Art. 16. Norme finali Per tutto cio' che non e' previsto nel presente bando si fa riferimento all'art. 4 della legge n. 210 del 3 luglio 1998, al decreto ministeriale 30 aprile 1999, regolamenti in materia di dottorato di ricerca, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 162 del 13 luglio 1999, e il decreto rettorale dell'Universita' degli studi di Roma "Tor Vergata" n. 107 del 14 gennaio 2002 - regolamento per l'istituzione e l'organizzazione dei corsi di dottorato di ricerca. Roma, 15 maggio 2007 Il rettore: Finazzi Agro