Concorso per 392 dottori di ricerca (lazio) UNIVERSITA' DI ROMA 'TOR VERGATA'

I testi riportati sono gratuiti e non hanno carattere di ufficialità: ai sensi di legge l'unico testo definitivo, che prevale in caso di discordanza, è quello pubblicato a mezzo stampa.

Concorso

Attenzione, il bando selezionato non è attivo, poichè è scaduto il termine per la presentazione della domanda


Tipologia Concorso
Tipologia Contratto Incarico
Posti 392
Fonte: Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana N. 43 del 01-06-2007
Sintesi: UNIVERSITA' DI ROMA "TOR VERGATA" CONCORSO Concorso integrativo per i corsi di dottorato di ricerca per il XXIII ciclo IL RETTORE ...
Ente: UNIVERSITA' DI ROMA 'TOR VERGATA'
Regione: LAZIO
Provincia: ROMA
Comune: ROMA
Data di inserimento: 07-06-2007
Data Scadenza bando 03-09-2007
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UNIVERSITA' DI ROMA "TOR VERGATA"
CONCORSO
Concorso integrativo per i corsi di dottorato di ricerca per il XXIII
ciclo
                             IL RETTORE

    Visto  lo  statuto  dell'Universita'  degli  studi  di  Roma "Tor
Vergata";
    Visto l'art. 4 della legge 3 luglio 1998, n. 210, che prevede che
le Universita' con proprio regolamento disciplinino l'istituzione dei
corsi  di  dottorato,  le modalita' di accesso e di conseguimento del
titolo, gli obiettivi formativi ed il relativo programma di studi, la
durata,  il  contributo per l'accesso e la frequenza, le modalita' di
conferimento   e   l'importo   delle  borse  di  studio,  nonche'  le
convenzioni  con  soggetti  pubblici  e  privati,  in  conformita' ai
criteri  generali  e ai requisiti di idoneita' delle sedi determinati
con decreto del Ministro;
    Visto  il  decreto  ministeriale  30 aprile 1999 con cui e' stato
emanato il Regolamento in materia di dottorato di ricerca;
    Visti i decreti rettorali n. 1168 del 10 maggio 1999 e n. 107 del
14 gennaio  2002  con  cui  e'  stato  emanato  il  "Regolamento  per
l'istituzione  e  l'organizzazione  del  dottorato  di  ricerca",  in
attuazione  delle  norme  previste  dall'art. 4  della legge 3 luglio
1998, n. 210 e dal decreto ministeriale 30 aprile 1999;
    Viste le proposte di istituzione e rinnovo dei corsi di dottorato
di  ricerca  con sede amministrativa presso l'Universita' degli studi
di Roma "Tor Vergata" pervenute;
    Vista la delibera del Senato accademico del 3 maggio 2007 con cui
viene  approvata  l'istituzione dei corsi di dottorato di ricerca per
il XXIII ciclo;
    Vista  la delibera del Consiglio di amministrazione dell'8 maggio
2007  con cui viene approvata l'istituzione dei corsi di dottorato di
ricerca per il XXIII ciclo;
    Vista  la  delibera del Nucleo di Valutazione Interna dell'Ateneo
dell'11 maggio  2007  con cui viene approvata l'istituzione dei corsi
di dottorato di ricerca per il XXIII ciclo;

                              Decreta:

                               Art. 1.

                        Attivazione dei corsi

    Sono  attivati  per  l'a.a.  2007/2008 - XXIII ciclo - i corsi di
dottorato di ricerca di seguito indicati:
      (le  informazioni sui corsi possono anche essere reperite sulla
pagina   web   della  Scuola  di  dottorato  al  seguente  indirizzo:
http://dottorati.uniroma2.it - sezione corsi di dottorato).

         ---->  Vedere immagini da pag. 58 a pag. 81  <----

        
      
                               Art. 2.

                       Requisiti di ammissione

    La  domanda  di partecipazione al concorso puo' essere presentata
dai  candidati  italiani  o  stranieri  che  siano in possesso di una
laurea  specialistica o in alternativa una laurea vecchio ordinamento
conseguita  in  Italia  o presso Universita' straniere e riconosciuta
equivalente in Italia.
    Alcuni  corsi  prevedono  per l'accesso dei laureati italiani una
laurea   specifica  indicata  nelle  schede  dei  singoli  corsi.  Il
candidato  italiano  al  momento  della  compilazione  on-line  della
domanda  di  partecipazione  al  concorso, non potra' procedere se la
laurea in suo possesso non e' tra quelle ammissibili.
    Il  titolo straniero non riconosciuto sara' valutato dal Collegio
dei  docenti  del dottorato di ricerca che dichiarera' l'equipollenza
solo  per l'ammissione al corso. I candidati che hanno una laurea non
riconosciuta in Italia dovranno inviare copia del titolo con la lista
degli  esami  tradotta  dalle ambasciate e dai consolati italiani del
proprio  Paese  o  da  altra  autorita'  competente, secondo le norme
vigenti in materia.
    I  candidati  che  conseguono la laurea entro la data della prima
prova  concorsuale  potranno  partecipare  all'esame  di  ammissione.
L'ammissione  sara'  "con  riserva" e il candidato dovra' presentare,
pena  l'esclusione  dal  concorso,  alla  commissione esaminatrice il
giorno dell'esame l'autocertificazione della laurea conseguita.

        
      
                               Art. 3.

                        Domande di ammissione

    La  domanda  di  ammissione al concorso dovra' essere eseguita on
line, entro la data di scadenza indicata nelle schede di ogni singolo
corso  di dottorato presenti in questo bando. La procedura on line si
attiva   tramite   l'accesso   al  totem  dell'Ateneo  all'indirizzo:
 http://delphi.uniroma2.it   o  direttamente dai terminali self-service
allestiti   presso   le  segreterie  studenti,  secondo  le  seguenti
modalita':
      1)  compilare la domanda di partecipazione al concorso sul link
"Concorsi,   Riconoscimenti,  Selezioni,  Esami  di  Stato",  poi  su
"Concorsi/Riconoscimenti/test  accesso",  poi su "Inizia la procedura
di   iscrizione   al   concorso",   e   infine  "concorsi  dottorato"
selezionando  successivamente  la  facolta'  e  il corso di dottorato
prescelto; la domanda e' da considerarsi a tutti gli effetti di legge
come   una  autocertificazione  dei  dati  anagrafici  e  dei  titoli
dichiarati  ad esclusione delle pubblicazioni. Per la valutazione dei
titoli  dichiarati nella domanda i candidati dovranno presentare alla
commissione  esaminatrice  il giorno della prima prova concorsuale la
domanda   di   concorso   firmata  con  la  copia  del  documento  di
riconoscimento;
      2)  dopo  aver  inserito  tutti  i  dati richiesti (anagrafica,
titolo  di  laurea,  voto  di  laurea,  data  del conseguimento della
laurea,  gli  esami sostenuti con le relative votazioni, l'elenco dei
titoli  posseduti),  annotare  il  codice  CTRL,  elencare  i  titoli
dichiarati nella domanda di ammissione; i candidati dovranno inserire
nel  form  on line le copie elettroniche delle pubblicazioni indicate
nella  domanda  in  formato  compresso di dimensioni massime di 1 MB.
Saranno  valutate  solo ed esclusivamente le pubblicazioni inviate in
forma  elettronica,  stampare  la  domanda  che  riportera' i dati in
precedenza inseriti e lo stampato (e' la seconda pagina della domanda
di  ammissione  riportante  il  nome e cognome, il codice fiscale del
candidato  e  l'importo  di  euro  55,00) della tassa di concorso. Il
pagamento deve essere fatto presso le Agenzie della Banca di Roma sul
territorio nazionale;
      3) ricollegarsi on-line allo stesso indirizzo utilizzato per la
domanda di ammissione e completare l'iscrizione inserendo:
        1) il codice fiscale;
        2)  i  codici  CTRL  e AUTH forniti dalla Banca di Roma sulla
ricevuta di pagamento;
        3) la data del versamento.
    Successivamente  si  dovra'  procedere  alla  convalida  entro la
scadenza del concorso riportata nelle singole schede; i candidati che
non  pagano  la tassa di concorso e non convalidano entro la scadenza
non potranno sostenere l'esame.
    I  titoli  inseriti  per  un concorso di dottorato saranno validi
anche  per  domande presentate per altri concorsi. Qualsiasi modifica
apportata  successivamente  modifichera' anche i titoli gia' inseriti
per domande precedentemente presentate;
      4)  coloro  che  non  hanno  indicato  titoli nella domanda non
dovranno inserirli.
    Il  mancato  inserimento  nella domanda on line delle copie delle
pubblicazioni  in formato elettronico entro i termini di scadenza del
bando   comportera'   che  le  stesse  non  verranno  valutati  dalla
Commissione  esaminatrice.  La mancata presentazione alla commissione
esaminatrice della domanda di partecipazione firmata con la copia del
proprio  documento di riconoscimento comportera' che i titoli in essa
dichiarati non verranno valutati.
    Non  saranno  prese  in  considerazione  le  domande  e  i titoli
pervenuti alla segreteria della Scuola di dottorato in altra forma.
    I  candidati  che intendono partecipare a piu' selezioni dovranno
versare la somma di Euro 55,00 quale contributo per la partecipazione
al  concorso  per  ogni domanda inoltrata. La somma di Euro 55,00 non
verra' restituita in nessun caso.
    I candidati portatori di handicap dovranno indicare nella domanda
l'ausilio  necessario  e  la eventuale necessita' di tempi aggiuntivi
per le prove concorsuali.

        
      
                               Art. 4.

                         Cittadini stranieri

    I cittadini stranieri che vogliono essere ammessi in soprannumero
ai  corsi di dottorato potranno essere valutati sulla base dei titoli
trasmessi  in forma elettronica e di un colloquio o altra prova anche
a distanza decisa dalla commissione esaminatrice.
    I   cittadini   stranieri   dovranno  presentare  la  domanda  di
ammissione  con  la  stessa procedura on-line dei cittadini italiani,
entro la scadenza indicata nelle schede dei corsi di dottorato.
    Tutti  i  cittadini  stranieri dovranno trasmette alla Segreteria
della  Scuola di dottorato, via Orazio Raimondo n. 8, V piano, Stanza
n. 565  -  entro  la  data  di  scadenza  del  concorso  la  seguente
documentazione:
      1)  il certificato di laurea con gli esami sostenuti tradotto e
legalizzato dalle rappresentanze italiane competenti per territorio;
      2) la dichiarazione di valore relativa al predetto titolo.
    I  cittadini  stranieri  che  richiedono un posto in soprannumero
dovranno  presentare  anche  una certificazione che comprovi di poter
ottenere entro l'immatricolazione una borsa di studio.
    La dichiarazione di valore potra' non essere inviata o presentata
alla  segreteria della Scuola di dottorato esclusivamente nel caso in
cui  il concorso di ammissione al dottorato prescelto per i cittadini
extracomunitari   sia  regolato  da  apposito  accordo  universitario
internazionale  nel  quale  sia  stabilito  che  il valore legale del
titolo sia certificato dalle parti contraenti.
    I  cittadini  stranieri  sono tenuti al versamento della tassa di
partecipazione  al  concorso  solo se ammessi al corso di dottorato e
successivamente all'espletamento delle procedure concorsuali.
    La  dichiarazione di valore non verra' restituita al candidato se
non  richiesta  entro trenta giorni dalla conclusione della procedura
concorsuale.

        
      
                               Art. 5.

                             Esclusioni

    I candidati che non hanno rispettato una delle seguenti procedure
non potranno partecipare al concorso:
      a) stranieri  che  non  avranno  inviato  il  titolo  di laurea
tradotto  e  la  relativa  dichiarazione di valore nel caso non siano
inseriti in accordi universitari internazionali;
      b) candidati  la cui domanda sia stata inoltrata in altra forma
rispetto alla procedura on-line indicata;
      c) italiani   che  non  hanno  effettuato  il  pagamento  e  la
convalida  della tassa di partecipazione al concorso entro la data di
scadenza.
    L'amministrazione   puo'   disporre  in  ogni  momento,  fino  al
provvedimento  di nomina dei vincitori, l'esclusione dai concorsi per
difetto dei requisiti.
    L'esclusione sara' disposta con decreto rettorale motivato.
    Sara'   inoltre  disposta  la  decadenza  dei  candidati  di  cui
eventualmente  risulti non veritiera una delle dichiarazioni previste
nella domanda di partecipazione al concorso.

        
      
                               Art. 6.

                         Prove di ammissione

    Le  prove  d'esame  sono  intese ad accertare la preparazione del
candidato, la sua attitudine alla ricerca scientifica e la conoscenza
di una o piu' lingue straniere.
    La  commissione  giudicatrice  dispone di un punteggio massimo di
100 punti per la valutazione dei titoli e delle prove concorsuali. Il
punteggio  massimo attribuito alla valutazione dei titoli e' indicato
nella scheda di ciascun corso di dottorato per l'esame di ammissione.
    L'idoneita'  al  concorso  si consegue con un punteggio minimo di
60/100.  Il  punteggio minimo per essere ammessi all'orale nonche' il
punteggio  di  ciascuna  prova  nel  caso  di  concorsi che prevedano
scritto e orale sara' stabilito dalla commissione giudicatrice.
    Se  l'esame  di  ammissione  prevede una prova scritta, la stessa
dovra'  essere  svolta in un'unica lingua stabilita dalla commissione
esaminatrice.   La   prova  orale  potra'  essere  svolta  in  lingue
differenti.  Le date delle prove di ammissione saranno rese pubbliche
con  almeno quindici giorni di anticipo attraverso una delle seguenti
modalita':
      pubblicazione  sul  sito  internet dell'Universita' dedicato ai
dottorati    di    ricerca   disponibile   al   seguente   indirizzo:
 http://dottorati.uniroma2.it - sezione Bandi di concorso (Calendario
prove).
    Qualora  il  concorso  preveda  il  tema  e  il colloquio la data
prevista   per   quest'ultimo   sara'  comunicata  dalla  commissione
giudicatrice  ai  candidati  il  giorno dello svolgimento della prova
scritta.  Non sono previsti termini di preavviso tra la prova scritta
e il colloquio.

        
      
                               Art. 7.

                      Commissione giudicatrice

    La  commissione  giudicatrice  del  concorso  per l'ammissione al
dottorato  di ricerca sara' composta dal coordinatore del corso o suo
delegato  e  da  altri  due  docenti  o  ricercatori  appartenenti al
collegio.
    La   commissione   giudicatrice  prima  delle  prove  concorsuali
stabilira'  i  criteri per la ripartizione del punteggio assegnato ai
titoli.
    Le graduatorie saranno rese pubbliche attraverso la pubblicazione
su  internet  al  seguente  indirizzo:  http://delphi.uniroma2.it/   -
sezione  "Concorsi  riconoscimenti/test di accesso". Per visualizzare
la propria posizione nonche' la graduatoria del concorso il candidato
dovra'  utilizzare il codice ctrl assegnato nella domanda di concorso
e il proprio codice fiscale.
    Non saranno inviate comunicazioni a domicilio.

        
      
                               Art. 8.

                         Ammissione ai corsi

    I  candidati  saranno  ammessi  ai  corsi  secondo l'ordine della
graduatoria,  fino alla completa copertura del numero dei posti messi
a concorso. Nel caso di rinunce al dottorato o di mancata iscrizione,
prima  dell'inizio  del  corso,  subentreranno  gli  altri  candidati
idonei,   purche'  abbiano  presentato  nei  termini  la  domanda  di
subentro.
    In  caso  di utile collocamento in piu' graduatorie, il candidato
potra'  presentare  domanda  di  iscrizione  per  un  solo  corso  di
dottorato.  Il  candidato che perfezioni la domanda di iscrizione non
potra' piu' iscriversi ad altri corsi.

        
      
                               Art. 9.

                             Iscrizione

    I  concorrenti  risultati vincitori dovranno compilare la domanda
di   immatricolazione   on-line  disponibile  al  seguente  indirizzo
http://delphi.uniroma2.it  -  Sezione "Voglio iscrivermi per la prima
volta"  - entro il termine perentorio che sara' indicato assieme alla
pubblicazione su internet della graduatoria di concorso e consegnarla
o inviarla firmata al settore dottorati dell'Ateneo.
    Con la compilazione della domanda il vincitore dichiarera':
      di  non essere iscritto ed impegnarsi a non iscriversi ad altro
dottorato di ricerca per tutta la durata del corso;
      di  non avere gia' percepito in passato una borsa di studio per
un corso di dottorato;
      di  impegnarsi a richiedere al collegio dei docenti del proprio
corso  di  dottorato  l'autorizzazione per l'eventuale svolgimento di
attivita'  lavorative  esterne  o  per la prosecuzione dell'attivita'
lavorativa svolta al momento dell'iscrizione al corso di dottorato.
    Il vincitore di borsa di studio dichiarera':
      di  non  sommare la borsa con altra borsa di studio, tranne che
con  quelle  finanziate da istituzioni nazionali o straniere utili ad
integrare,  con  soggiorni  all'estero,  l'attivita'  di  ricerca del
dottorando;
      di  essere  a conoscenza che la borsa di studio viene assegnata
esclusivamente  a  coloro  che  non possiedono un reddito annuo lordo
superiore  all'importo  di  Euro  13.000 e di impegnarsi a comunicare
tempestivamente l'eventuale superamento del limite del reddito.
    I  cittadini  stranieri devono inoltre dichiarare il possesso dei
seguenti requisiti:
      copia  del  permesso di soggiorno in corso di validita' o della
richiesta dello stesso.

        
      
                              Art. 10.

                              Subentri

    I  candidati  che non hanno compilato la domanda di iscrizione on
line  entro  i termini stabiliti saranno considerati rinunciatari e i
posti   vacanti  saranno  assegnati  ad  altri  aspiranti  che  hanno
presentato  domanda  di  subentro  entro  i termini previsti, secondo
l'ordine della graduatoria.
    Tutti  i  candidati  idonei  che  desiderino  subentrare dovranno
compilare  la  domanda  di  subentro  on line disponibile al seguente
indirizzo  http://delphi.uniroma2.it  - Sezione "Voglio iscrivermi per
la  prima  volta"  - entro il termine che sara' indicato assieme alla
pubblicazione su internet della graduatoria di concorso.
    Nei   giorni   successivi   alla  scadenza  del  termine  per  la
presentazione   delle   domande   di  subentro  e  iscrizione  verra'
pubblicato  sul  sito  internet:  disponibile  al  seguente indirizzo
 http://delphi.uniroma2.it   -  Sezione "Voglio iscrivermi per la prima
volta" - l'ammissione al corso.
    I  candidati  che  hanno  presentato  domanda  di  subentro e che
risulteranno  ammissibili  al  corso dovranno perfezionare la propria
iscrizione  entro  il  termine che verra' comunicato dalla Segreteria
della Scuola di dottorato agli interessati via posta elettronica.

        
      
                              Art. 11.

                           Borse di studio

    Le  borse  di  studio vengono assegnate secondo l'ordine definito
nelle  rispettive  graduatorie  di merito formulate dalle commissioni
esaminatrici.
    Il  numero  delle  borse  di  studio  potra' subire un incremento
qualora,  prima  dell'immatricolazione  vengano  attivati nuovi posti
aggiuntivi finanziati da enti esterni.
    L'eventuale incremento delle borse di studio verra' riportato sui
bandi  di  concorso  pubblicati  in  rete  o  distribuiti  presso  la
Segreteria della Scuola di dottorato.
    In  presenza  di  una  o piu' borse di studio con tema di ricerca
vincolato,  o  finanziata  da  enti  esterni  la  attribuzione  delle
predette  borse  di studio e di quelle dell'ateneo ai vincitori viene
definita  dalla commissione esaminatrice (per esempio: la commissione
puo'  assegnare,  in  presenza  di  due borse complessive, di cui una
dell'ateneo  e  una  di  un ente esterno, al primo in graduatoria una
borsa finanziata da ente esterno e al secondo una borsa dell'ateneo).
    La  borsa di studio viene erogata esclusivamente a coloro che non
possiedono  un  reddito  annuo  superiore  all'importo di Euro 13.000
lordi. La perdita del diritto alla borsa di studio decorre dal giorno
del  superamento del limite di reddito. L'importo annuale della borsa
di   studio   e'   di  Euro  10.561,54,  comprensivo  del  contributo
previdenziale I.N.P.S. a gestione separata.
    L'importo  della  borsa  di  studio  e'  aumentato  per eventuali
periodi  di  soggiorno all'estero nella misura del 50% per un periodo
massimo  pari  alla  meta'  della  durata  del  corso di dottorato di
ricerca.  Il  pagamento  della borsa viene effettuato in rate mensili
posticipate.
    Chi  abbia  avuto  una borsa di studio per un corso di dottorato,
non puo' chiedere di fruirne una seconda volta.

        
      
                              Art. 12.

                   Contributi e quote assicurative

    Tutti   i   dottorandi   borsisti  ed  esonerati  devono  versare
obbligatoriamente  al momento dell'immatricolazione il contributo per
l'assicurazione  annuale  per  responsabilita'  civile contro terzi e
infortuni nonche' l'imposta di bollo per la domanda.
    I  dottorandi  saranno poi tenuti a versare i predetti contributi
al momento dell'iscrizione agli anni successivi.
    I  dottorandi  non  titolari  di  borsa di studio e non esonerati
dovranno versare i contributi indicati nelle schede dei singoli corsi
di  dottorato di cui all'art. 1 in un'unica soluzione comprensivi dei
contributi di cui sopra.
    I  contributi  di  iscrizione e frequenza dovranno essere versati
tramite  modulo di pagamento che sara' stampato assieme alla ricevuta
della  domanda di iscrizione o potra' essere stampato successivamente
collegandosi al seguente indirizzo http://delphi.uniroma2.it 
    I  titolari  di  borsa di studio non sono tenuti al pagamento dei
contributi d'iscrizione e frequenza.

        
      
                              Art. 13.

                  Obblighi e diritti dei dottorandi

    I  dottorandi hanno l'obbligo di frequentare i corsi di dottorato
e  di  compiere  attivita'  di  studio e di ricerca nell'ambito delle
strutture  indicate dal collegio dei docenti e/o dal coordinatore. Il
coordinatore  puo'  disporre  l'esclusione dal corso, con l'eventuale
decadenza  dalla  borsa  di  studio  dei  dottorandi  che  sospendano
l'attivita'  di  ricerca,  di studio o la frequenza delle lezioni e/o
dei seminari per un periodo superiore a trenta giorni.
    Il  collegio  dei  docenti  puo',  inoltre, escludere dal corso i
dottorandi, previa verifica dei risultati conseguiti.
    I  dottorandi  possono sospendere il dottorato di ricerca, per un
periodo  non  superiore a un anno per maternita', servizio militare e
grave e documentata malattia.
    I  vincitori  dei  concorsi  di  dottorato hanno l'obbligo, entro
quindici   giorni   dalla  compilazione  della  domanda  on  line  di
iscrizione  di concordare con il coordinatore l'attivita' di studio e
di ricerca e l'inizio dell'attivita' pena l'esclusione dal corso.
    Ai  sensi  dell'art. 2  della  legge 13 agosto 1984, n. 476, come
modificato  dall'art. 52,  comma  57,  della  legge 28 dicembre 2001,
n. 448,  il  pubblico  dipendente  ammesso  a  corsi  di dottorato di
ricerca e' collocato a domanda in congedo straordinario per motivi di
studio senza assegni per il periodo di durata del corso ed usufruisce
della  borsa  di  studio  ove  ricorrano  le condizioni richieste. Il
periodo  di congedo straordinario e' utile ai fini della progressione
di  carriera,  del trattamento di quiescenza e di previdenza. In caso
di  ammissione a corsi di dottorato di ricerca senza borsa di studio,
o  di  rinunzia  a  questa,  l'interessato in aspettativa conserva il
trattamento  economico, previdenziale e di quiescenza in godimento da
parte  dell'amministrazione pubblica presso la quale e' instaurato il
rapporto  di  lavoro. Qualora, dopo il conseguimento del dottorato di
ricerca  il  rapporto  di lavoro con l'amministrazione pubblica cessa
per  volonta'  del  dipendente  nei  due anni successivi e' dovuta la
ripetizione degli importi corrisposti.
    Ai  sensi  dell'art. 4  u.c. della legge 3 luglio 1998, n. 210, i
dottorandi   possono  esercitare  una  limitata  attivita'  didattica
sussidiaria  o  integrativa,  che non deve in ogni caso compromettere
l'attivita'  di  formazione alla ricerca. La collaborazione didattica
e' facoltativa, senza oneri per l'Ateneo e non da' luogo a diritti in
ordine all'accesso ai ruoli dell'Universita'.
    I  vincitori  di  concorso  che svolgano la loro attivita' presso
cliniche   universitarie   potranno   essere  impiegati,  a  domanda,
nell'attivita'  assistenziale.  In tal caso sara' richiesto l'obbligo
di una copertura assicurativa contro i rischi professionali.

        
      
                              Art. 14.

                      Conseguimento del titolo

    Al  termine del periodo di formazione, i dottorandi sono tenuti a
superare  un  esame  finale  tendente  a dimostrare di avere ottenuto
risultati   di   rilevante   valore   scientifico,   presentando  una
dissertazione  scritta  o  un  lavoro grafico. Tali risultati vengono
accertati da apposita commissione.
    Le  commissioni  giudicatrici  dell'esame  finale  sono formate e
nominate,  per ogni corso di dottorato, in conformita' al regolamento
di Ateneo.

        
      
                              Art. 15.

                        Tutela della privacy

    L'amministrazione   universitaria,   in  attuazione  della  legge
30 giugno  2003,  n. 196,  e successive integrazioni e modificazioni,
recante  disposizioni sulla tutela delle persone e di altri soggetti,
si  impegna ad utilizzare i dati personali forniti dal candidato solo
per   fini   istituzionali   e  per  l'espletamento  delle  procedure
concorsuali.

        
      
                              Art. 16.

                            Norme finali

    Per  tutto  cio'  che  non  e'  previsto nel presente bando si fa
riferimento  all'art. 4  della  legge  n. 210  del  3 luglio 1998, al
decreto  ministeriale  30 aprile  1999,  regolamenti  in  materia  di
dottorato  di ricerca, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 162 del
13 luglio  1999,  e il decreto rettorale dell'Universita' degli studi
di  Roma  "Tor  Vergata" n. 107 del 14 gennaio 2002 - regolamento per
l'istituzione e l'organizzazione dei corsi di dottorato di ricerca.
      Roma, 15 maggio 2007
                                         Il rettore: Finazzi Agro