Concorso per 3 guardiamarina (lazio) MINISTERO DELLA DIFESA

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Concorso

Attenzione, il bando selezionato non è attivo, poichè è scaduto il termine per la presentazione della domanda


Tipologia Concorso
Tipologia Contratto Assunzione
Posti 3
Fonte: Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana N. 62 del 07-08-2007
Sintesi: MINISTERO DELLA DIFESA CONCORSO Concorso straordinario, per titoli ed esami, per il reclutamento di tre guardiamarina in servizio permanente del ruolo speciale del Corpo sanitario militare ...
Ente: MINISTERO DELLA DIFESA
Regione: LAZIO
Provincia: ROMA
Comune: ROMA
Data di inserimento: 09-08-2007
Data Scadenza bando 06-09-2007
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MINISTERO DELLA DIFESA
CONCORSO
Concorso  straordinario,  per titoli ed esami, per il reclutamento di
tre guardiamarina in servizio permanente del ruolo speciale del Corpo
sanitario militare marittimo, laureati in psicologia e odontoiatria.
                        IL DIRETTORE GENERALE
         della Direzione generale per il personale militare
    Vista  la  legge  10 aprile  1954,  n. 113,  concernente lo stato
giuridico    degli    ufficiali   dell'Esercito,   della   Marina   e
dell'Aeronautica e successive modificazioni;
    Vista   la   legge   20 settembre   1980,   n. 574,   concernente
l'unificazione  e  il  riordinamento dei ruoli normali, speciali e di
complemento   degli   ufficiali   dell'Esercito,   della   Marina   e
dell'Aeronautica, e successive modificazioni;
    Vista  la legge 22 agosto 1985, n. 444, concernente provvedimenti
intesi  al  sostegno  dell'occupazione  mediante  copertura dei posti
disponibili  nelle  Amministrazioni  statali,  anche  ad  ordinamento
autonomo e negli enti locali;
    Vista   la   legge   13 dicembre   1986,  n. 874,  recante  norme
concernenti  i  limiti  di  altezza per la partecipazione ai concorsi
pubblici;
    Visto  il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri
22 luglio  1987,  n. 411,  con cui sono stati fissati, tra gli altri,
limiti  di  altezza  per  l'ammissione  ai  concorsi per la nomina ad
ufficiale della Marina;
    Vista  la legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente nuove norme in
materia  di  procedimento  amministrativo  e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi, e successive modificazioni;
    Visto   il   decreto   ministeriale  16 settembre  1993,  n. 603,
concernente  il  regolamento recante disposizioni di attuazione degli
articoli 2  e  4  della  legge  7 agosto  1990,  n. 241,  nell'ambito
dell'Amministrazione della difesa;
    Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487,  concernente  il  regolamento recante norme sull'accesso agli
impieghi   nelle   pubbliche   amministrazioni   e  le  modalita'  di
svolgimento  dei  concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di
assunzione nei pubblici impieghi e successive modificazioni;
    Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, concernente misure urgenti
per  lo  snellimento dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti
di decisione e di controllo, e successive modificazioni;
    Visto   il   decreto   legislativo   30 dicembre   1997,  n. 490,
concernente  il  riordino  del  reclutamento, dello stato giuridico e
dell'avanzamento  degli  ufficiali,  e  successive  modificazioni  ed
integrazioni, in particolare, l'art. 58;
    Visto  il  decreto  interministeriale 30 marzo 1999, concernente,
fra l'altro, requisiti di partecipazione, titoli di studio, tipologia
e modalita' di svolgimento dei concorsi e delle prove di esame per la
nomina  ad  ufficiale  in  servizio  permanente  effettivo  dei ruoli
speciali  della Marina militare, emanato in applicazione dell'art. 3,
comma  2,  del  sopracitato  decreto  legislativo  30 dicembre  1997,
n. 490, e successive modificazioni ed integrazioni;
    Vista  la  legge  20 ottobre  1999, n. 380, concernente delega al
Governo per l'istituzione del servizio militare volontario femminile;
    Visto  il decreto legislativo 31 gennaio 2000, n. 24, concernente
disposizioni  in  materia  di  reclutamento su base volontaria, stato
giuridico  e avanzamento del personale militare femminile nelle Forze
armate e nel Corpo della guardia di finanza;
    Visto  il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri
16 marzo   2000,   n. 112,   recante  modificazioni  al  decreto  del
Presidente del Consiglio dei Ministri 22 luglio 1987, n. 411, con cui
sono stati fissati, tra gli altri, limiti di altezza per l'ammissione
ai concorsi per la nomina ad ufficiale della Marina;
    Visto  il  decreto ministeriale 4 aprile 2000, n. 114, emanato in
applicazione  dell'art. 1,  comma 5, della precitata legge 20 ottobre
1999,   n. 380,   concernente   il   regolamento  recante  norme  per
l'accertamento  dell'idoneita'  al  servizio  militare,  con  annesso
elenco  delle  imperfezioni  ed  infermita'  che  sono  causa  di non
idoneita',  che prevede, tra l'altro, che, in relazione alle esigenze
di  impiego, nei bandi di concorso possano essere richiesti specifici
requisiti psico-fisici;
    Visto  il  decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, concernente
il  testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e
sostegno  della  maternita'  e della paternita', a norma dell'art. 15
della legge 8 marzo 200, n. 53;
    Visto  il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 380, concernente
il   codice  delle  pari  opportunita'  tra  uomo  e  donna  a  norma
dell'art. 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246;
    Vista   la  direttiva  tecnica  in  data  5 dicembre  2005  della
Direzione  generale della sanita' militare riguardante l'accertamento
delle  imperfezioni  che  sono  causa  di  non  idoneita' al servizio
militare;
    Vista   la  direttiva  tecnica  in  data  5 dicembre  2005  della
Direzione  generale  della  sanita' militare per delineare il profilo
sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare;
    Visto  il  decreto  del  Presidente  della Repubblica 28 dicembre
2000,   n. 445,   concernente   il  testo  unico  delle  disposizioni
legislative    e   regolamentari   in   materia   di   documentazione
amministrativa;
    Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme
generali   sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze  delle
amministrazioni pubbliche;
    Visto  il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, concernente
codice in materia di protezione dei dati personali;
    Vista  la legge 23 agosto 2004, n. 226, concernente, tra l'altro,
disposizioni  sulla  sospensione anticipata del servizio obbligatorio
di leva e disciplina dei volontari di truppa in ferma prefissata;
    Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della  ricerca  22 ottobre 2004, n. 270, recante modifiche al decreto
del   Ministro   dell'universita'   e  della  ricerca  scientifica  e
tecnologica   3 novembre   1999,  concernente  norme  in  materia  di
autonomia didattica degli atenei;
    Vista    la   legge   27 dicembre   2006,   n. 296,   concernente
"Disposizioni  per  la  formazione del bilancio annuale e pluriennale
dello Stato (legge finanziaria 2007)";
    Vista  la legge 27 dicembre 2006, n. 298, concernente il bilancio
di  previsione dello Stato per l'anno finanziario 2007 ed il bilancio
pluriennale per il triennio 2007-2009;
    Visto  l'art. 16  del  decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
concernente le funzioni di dirigenti di uffici dirigenziali generali;
    Ravvisata  la  necessita  di  indire  per l'anno 2008, al fine di
soddisfare    specifiche   esigenze   dalla   Marina,   un   concorso
straordinario,  per titoli ed esami, per la nomina di 3 guardiamarina
in  servizio  permanente  nel  ruolo  speciale  del  Corpo  sanitario
militare marittimo;
                              Decreta:
                             Articolo 1.
                          Posti a concorso
    1.  E'  indetto  per  l'anno 2008, un concorso straordinario, per
titoli  ed  esami,  per  il  reclutamento di 3 (tre) guardiamarina in
servizio  permanente  nel ruolo speciale del Corpo sanitario militare
marittimo, con la seguente ripartizione di posti:
      a. 1 (uno) per laureati in odontoiatria;
      b. 2 (due) per laureati in psicologia.
    2.   Resta  impregiudicata  per  la  Direzione  generale  per  il
personale  militare  la  facolta' di revocare o annullare il bando di
concorso,   di   sospendere  o  rinviare  le  prove  concorsuali,  di
modificare  il  numero  dei  posti  di  cui al precedente comma 1, di
sospendere  l'ammissione  al  corso  applicativo  dei  vincitori,  in
ragione  di  esigenze  attualmente  non  valutabili  ne' prevedibili,
nonche'  in  applicazione di disposizioni di contenimento della spesa
pubblica  che  impedissero,  in  tutto  o  in  parte,  assunzioni  di
personale per l'anno 2008. In tal caso l'amministrazione della difesa
provvede  a  dare  formale  comunicazione  mediante avviso pubblicato
sulla Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale.
                             Articolo 2.
                     Requisiti di partecipazione
    1.  Al  concorso  di cui al precedente art. 1 possono partecipare
concorrenti  di  sesso  sia  maschile che femminile, che alla data di
scadenza  del  termine  di  presentazione  delle  domande indicato al
successivo art. 3, comma 1, siano in possesso dei seguenti requisiti:
      a. essere in possesso della cittadinanza italiana;
      b. non aver superato il trentaduesimo anno di eta'.
    Eventuali  aumenti  dei  limiti  di  eta'  previsti dalle vigenti
disposizioni  di  legge  per l'ammissione ai pubblici impieghi non si
cumulano con i limiti di eta' sopraindicati;
      c.   essere   in   possesso   di   una  delle  seguenti  lauree
specialistiche   e   diplomi   di  abilitazione  all'esercizio  della
professione:
        -  per  i posti di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera
a),  laurea  specialistica  in odontoiatria e diploma di abilitazione
all'esercizio della professione di odontoiatra;
        -  per  i posti di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera
b),  laurea  specialistica  in  psicologia  e diploma di abilitazione
all'esercizio della professione di psicologo.
    Saranno   considerati  validi  i  diplomi  di  laurea  conseguiti
all'estero,   sempreche'   gli   stessi  risultino  riconosciuti  dal
competente   Ministero   dell'Istruzione,  dell'Universita'  e  della
Ricerca  equipollenti  a  quelli  prescritti per la partecipazione al
concorso indetto con il presente decreto. Allo scopo, gli interessati
avranno  cura  di allegare alla domanda di partecipazione la relativa
attestazione di equipollenza;
      d. godere dei diritti civili e politici;
      e.   non  essere  stati  destituiti,  dispensati  o  dichiarati
decaduti  dall'impiego  presso  una  pubblica  amministrazione ovvero
prosciolti,  d'autorita'  o  d'ufficio,  da  precedente  arruolamento
volontario in accademie o istituti di formazione delle Forze armate o
delle  Forze  di  polizia  dello  Stato  per motivi disciplinari o di
inattitudine   alla  vita  militare  o  per  perdita  permanente  dei
requisiti di idoneita' fisica;
      f.  non  essere stati collocati in congedo a seguito di riforma
nel  corso di precedente arruolamento volontario nelle Forze armate o
di polizia;
      g.  non essere stati dichiarati "obiettori di coscienza" ovvero
ammessi  a  prestare  "servizio civile" ai sensi della legge 8 luglio
1998, n. 230 (solo se di sesso maschile).
    Il  conferimento  della  nomina ai vincitori del concorso indetto
con  il  presente  decreto  e l'ammissione dei medesimi ai prescritti
corsi applicativi sono subordinati:
      -  al  possesso della idoneita' psico-fisica ed attitudinale al
servizio  incondizionato  quale  ufficiale in servizio permanente dei
ruoli   speciali   della  Marina,  da  accertarsi  con  le  modalita'
prescritte dai successivi articoli 8, 9 e 10;
      -  all'accertamento,  anche  successivo  alla  nomina, ai sensi
dell'art. 2  del  decreto  del  Presidente  della Repubblica 9 maggio
1994,  n. 487,  del  possesso  dei  requisiti di moralita' e condotta
stabiliti   per  l'ammissione  ai  concorsi  nella  magistratura,  da
accertare   d'ufficio   con   le  modalita'  previste  dalla  vigente
normativa.
    2. I requisiti di partecipazione al concorso di cui al precedente
comma  1  - ad eccezione di quello di cui alla lettera b. -, dovranno
essere mantenuti sino al conferimento della nomina a Guardiamarina in
servizio permanente e per tutta la durata del corso applicativo.
                             Articolo 3.
                      Domande di partecipazione
    1.  Le  domande  di  partecipazione  al  concorso dovranno essere
redatte  in carta semplice, secondo lo schema riportato nell'Allegato
"A" che costituisce parte integrante del presente decreto.
    Le domande dovranno essere spedite con raccomandata con avviso di
ricevimento  al  Ministero  della  difesa - Direzione generale per il
personale  militare - I Reparto - 1ª Divisione reclutamento ufficiali
-  2ª  Sezione - Casella postale 15317, a pena di decadenza, entro il
termine   perentorio   di  trenta  giorni,  a  decorrere  dal  giorno
successivo  a  quello  di  pubblicazione  del  presente decreto nella
Gazzetta  Ufficiale  della Repubblica italiana. A tal fine fara' fede
il timbro a data dell'ufficio postale accettante.
    I  concorrenti  avranno  cura  di  conservare copia della domanda
nonche'  la  ricevuta  di  spedizione della raccomandata che dovranno
essere  esibite, a richiesta, all'atto della presentazione alla prima
prova scritta d'esame, come indicato nel successivo art. 6, comma 3.
    2.  Il personale in servizio puo', in alternativa alla spedizione
della  domanda  a  mezzo raccomandata con avviso di ricevimento (come
indicato  al  precedente  comma  1), presentare la stessa nel termine
sopraindicato  al  Comando  del  Reparto/Ente di appartenenza. Questo
dovra'  apporre  in  calce  alla  sola  domanda il visto e la data di
presentazione  della  medesima  e dovra' provvedere a trasmetterla al
suindicato  indirizzo  improrogabilmente  entro il terzo giorno dalla
data di presentazione. In tal caso per la data di presentazione fara'
fede  la  data  di assunzione a protocollo della domanda da parte del
Comando   ricevente.  Qualora  impiegati  all'estero  la  domanda  di
partecipazione   dovra'   essere   trasmessa   dal   Reparto/Ente  di
appartenenza al medesimo indirizzo.
    I concorrenti residenti all'estero potranno inoltrare la domanda,
entro   il   termine   sopraindicato,   anche  tramite  le  Autorita'
diplomatiche  o  consolari  che,  dopo  aver  attestato in calce alla
stessa  la  data  di  presentazione, ne cureranno l'immediato inoltro
all'indirizzo sopraindicato.
    Il  personale  di cui al presente comma avra' comunque anche esso
cura  di  conservare copia della domanda, recante in calce il visto e
la data di presentazione dell'Autorita' competente, che dovra' essere
esibita,  a  richiesta, all'atto della presentazione alla prima prova
scritta d'esame, come indicato nel successivo art. 6, comma 3.
    3.  Il  concorrente,  consapevole delle conseguenze che, ai sensi
dell'art. 76  del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000,  n. 445,  possono  derivare  da  dichiarazioni  mendaci, dovra'
dichiarare nella domanda:
      a) i  propri  dati  anagrafici  (cognome, nome, luogo e data di
nascita) e il codice fiscale;
      b) il possesso della cittadinanza italiana.
    In  caso  di  doppia  cittadinanza,  dovra' indicare, in apposita
dichiarazione da allegare alla domanda, la seconda cittadinanza ed in
quale  Stato  e'  soggetto,  se  di  sesso  maschile,  agli  obblighi
militari;
      c) il proprio stato civile;
      d) il  comune  nelle cui liste elettorali e' iscritto, ovvero i
motivi  della  non  iscrizione  o  della  cancellazione  dalle  liste
medesime;
      e) il  possesso della laurea specialistica di cui al precedente
art. 2,  comma  1, lettera c), l'universita' presso la quale e' stata
conseguita, data di conseguimento e voto;
      f) il  possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della
professione  di  cui  al  gia'  citato  art. 2,  comma 1, lettera c),
l'universita' presso la quale e' stato conseguito e la relativa data;
      g) di non aver riportato condanne penali o applicazioni di pena
ai  sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale e di non avere
in  corso procedimenti penali ed amministrativi per l'applicazione di
misure  di  sicurezza  o  di prevenzione, ne' che risultino a proprio
carico  precedenti  penali  iscrivibili  nel casellario giudiziale ai
sensi   dell'art. 3  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
14 novembre  2002,  n. 313.  In  caso  contrario  dovra'  indicare le
condanne  e  i  procedimenti  a  carico  ed ogni eventuale precedente
penale,   precisando   la   data   del  provvedimento  e  l'Autorita'
giudiziaria  che lo ha emanato ovvero quella presso la quale pende un
eventuale  procedimento  penale  per  aver  acquisito la qualifica di
imputato. Il concorrente dovra' impegnarsi, altresi', a comunicare al
Ministero della difesa - Direzione generale per il personale militare
-  I  Reparto  -  1ª  Divisione reclutamento ufficiali - 2ª Sezione -
Viale  dell'Esercito  180/186  -  00143  Roma  Cecchignola, qualsiasi
variazione   della   sua   posizione   giudiziaria   che   intervenga
successivamente  alla  dichiarazione di cui sopra fino alla nomina ad
ufficiale in servizio permanente;
      h) il  distretto  militare  ovvero  la  capitaneria di porto di
appartenenza.   Per  il  servizio  militare  prestato  dovra'  essere
indicata la durata ed il grado rivestito;
      i) di  non  essere  stato  dichiarato  "obiettore di coscienza"
ovvero  ammesso  a  prestare  "servizio  civile" ai sensi della legge
8 luglio 1998, n. 230 (solo se di sesso maschile). Tale dichiarazione
va resa anche se negativa;
      l) gli   eventuali   servizi   prestati   presso  una  pubblica
amministrazione  e  di  non  essere  stato  destituito,  dispensato o
dichiarato decaduto dall'impiego. Tale dichiarazione va resa anche se
negativa;
      m) di  non  essere  stato  destituito,  dispensato o dichiarato
decaduto  dall'impiego  presso una pubblica amministrazione ovvero di
non  essere  stato  dimesso  d'autorita'  o  d'ufficio  da accademie,
scuole,  istituti  di  formazione delle Forze armate o delle Forze di
polizia  dello  Stato, per motivi disciplinari o di inattitudine alla
vita  militare,  o  per perdita permanente dei requisiti di idoneita'
fisica. Tale dichiarazione va resa anche se negativa;
      n) la  lingua  straniera (non piu' di due a scelta fra inglese,
francese,  tedesco o spagnolo) nella quale intenda sostenere la prova
orale facoltativa;
      o) l'eventuale possesso di titolo/i di merito ritenuti utili ai
fini della valutazione dei titoli di cui al successivo art. 7;
      p) l'eventuale  possesso di uno o piu' dei titoli di preferenza
di cui all'Allegato "C" che costituisce parte integrante del presente
decreto;
      q) l'ultima  residenza  in  Italia  della famiglia e la data di
espatrio (solo se cittadino italiano residente all'estero);
      r) il   recapito   al   quale   desidera   ricevere   tutte  le
comunicazioni  relative al concorso, completo di codice di avviamento
postale  e,  possibilmente,  il  numero telefonico ed un indirizzo di
posta elettronica, se posseduto.
    Il  concorrente  dovra',  altresi',  segnalare tempestivamente, a
mezzo  telegramma  o  fax (06/517052774), al Ministero della difesa -
Direzione  generale  per  il  personale  militare  -  I  Reparto - 1ª
Divisione  reclutamento  ufficiali - 2ª Sezione - Viale dell'Esercito
n. 180/186  -  00143  Roma Cecchignola - ogni variazione del recapito
indicato nella domanda che venga a verificarsi durante l'espletamento
del concorso.
    L'Amministrazione   non   assume   alcuna   responsabilita'   per
l'eventuale  dispersione  di  comunicazioni  dipendente  da  inesatta
indicazione del recapito da parte del concorrente ovvero da mancata o
tardiva  comunicazione  del  cambiamento del recapito stesso indicato
nella  domanda,  ne'  per  eventuali disguidi postali o telegrafici o
comunque  imputabili  a  fatto  di  terzi,  a  caso  fortuito o forza
maggiore;
      s) di  essere  a conoscenza dell'obbligo, qualora vincitore, di
contrarre la ferma di cui al successivo art. 13;
      t) di  accettare,  qualora  vincitore,  di prestare servizio in
qualunque  sede  e  di impegnarsi a frequentare i corsi specialistici
eventualmente previsti per il Corpo sanitario militare marittimo;
      u) di  prestare  il  proprio  consenso  al trattamento dei dati
personali   necessari   per  lo  svolgimento  del  concorso  (decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196).
    4. Il concorrente dovra' apporre in calce alla domanda la propria
firma.  La  mancata  sottoscrizione della domanda determinera' il non
accoglimento  della  medesima.  Ai  sensi  dell'art. 38, comma 3, del
decreto  del  Presidente della Repubblica 25 dicembre 2000, n. 445, i
concorrenti dovranno allegare alla domanda di partecipazione copia di
un documento di riconoscimento in corso di validita'.
    5.  Il  concorrente,  qualora  lo  desideri, potra' allegare alla
domanda  la  documentazione  dei  titoli  di studio, di merito e/o di
preferenza  di  cui  al  precedente comma 3, lettere e), f), o) e p),
anche  sotto  forma di dichiarazione sostitutiva, rilasciata ai sensi
delle  disposizioni  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445. Detti titoli dovranno essere posseduti alla
data  di  scadenza  del termine per la presentazione delle domande di
partecipazione al concorso.
    6.  Fermo restando il mancato accoglimento delle domande nei casi
previsti   nel  presente  articolo,  la  Direzione  generale  per  il
personale   militare  potra'  richiedere  la  regolarizzazione  delle
domande  che, sottoscritte e spedite nei termini, dovessero risultare
formalmente  irregolari per vizi sanabili, inesatte o non conformi al
modello riportato nel gia' citato Allegato "A" al presente decreto.
                             Articolo 4.
                      Svolgimento del concorso
    1. Lo svolgimento del concorso prevede:
      a) due  prove  scritte, una di cultura generale, una di cultura
tecnico-professionale;
      b) valutazione dei titoli;
      c) accertamenti psico-fisici e attitudinali;
      d) prove di efficienza fisica;
      e) prova orale;
      f) prova orale facoltativa di lingua straniera.
    2. Alle prove ed agli accertamenti di cui al precedente comma 1 i
concorrenti  dovranno  esibire la carta d'identita' o altro documento
di  riconoscimento, provvisto di fotografia ed in corso di validita',
rilasciato da una Amministrazione dello Stato.
    3.  A  mente  dell'art. 3,  comma  3,  del  decreto  ministeriale
4 aprile  2000,  n. 114,  i  concorrenti  -  compresi quelli di sesso
femminile  che  si  siano trovati nelle condizioni di cui all'art. 3,
comma  2,  del  citato  decreto  ministeriale 4 aprile 2000, n. 114 -
all'atto  dell'approvazione  della graduatoria di merito del concorso
con  il  decreto  dirigenziale  di cui al successivo art. 12, comma 2
(presumibilmente  entro il 31 luglio 2008), dovranno essere risultati
idonei  in  tutte  le prove ed in tutti gli accertamenti previsti nel
precedente comma 1.
                             Articolo 5.
                             Commissioni
    1. Con successivi decreti dirigenziali saranno nominate:
      a) la  Commissione  esaminatrice per la valutazione dei titoli,
per  le  prove  scritte, per le prove orali e per la formazione della
graduatoria generale di merito;
      b) la Commissione per gli accertamenti psico-fisici;
      c) la Commissione per gli ulteriori accertamenti sanitari;
      d) la Commissione per l'accertamento attitudinale;
      e) la Commissione per le prove di efficienza fisica.
    2.  La  Commissione  esaminatrice,  di cui al precedente comma 1,
lettera a), sara' composta da:
      -  un  ufficiale  di  grado non inferiore a Contrammiraglio del
Corpo sanitario militare marittimo in servizio o in ausiliaria da non
oltre tre anni, Presidente;
      - due ufficiali del Corpo sanitario militare marittimo di grado
non  inferiore  a  Capitano di Fregata in servizio o in ausiliaria da
non  oltre  3  anni,  uno  specialista  in  odontostomatologia ed uno
specialista in psichiatria, membri;
      -  un  docente o esperto, che potra' essere diverso in funzione
della  lingua prescelta dai concorrenti, membro aggiunto per la prova
orale facoltativa di lingua straniera;
      -  un  ufficiale  di  grado  non  inferiore  a  Sottotenente di
Vascello  ovvero  un  dipendente  civile  dell'Amministrazione  della
difesa appartenente all'area funzionale "C", segretario senza diritto
di voto.
    3.  La  Commissione  per gli accertamenti psico-fisici, di cui al
precedente comma 1, lettera b), sara' composta da:
      -  un  ufficiale  di grado non inferiore a Capitano di Vascello
del Corpo sanitario militare marittimo, Presidente;
      -   due   ufficiali  superiori  del  Corpo  sanitario  militare
marittimo, membri.
    Detta  Commissione  si  avvarra' del supporto di ufficiali medici
specialisti della Marina militare o di medici specialisti esterni.
    4. La Commissione per gli ulteriori accertamenti sanitari, di cui
al precedente comma 1, lettera c), sara' composta da:
      -  un  ufficiale  di grado non inferiore a Capitano di Vascello
del Corpo sanitario militare marittimo, Presidente;
      -   due   ufficiali  superiori  del  Corpo  sanitario  militare
marittimo, membri.
    Gli  ufficiali  del  Corpo  sanitario  militare marittimo facenti
parte  di  detta  Commissione  dovranno  essere diversi da quelli che
hanno fatto parte della Commissione per gli accertamenti psico-fisici
di cui al precedente comma 3.
    5.  La  Commissione  per gli accertamenti attitudinali, di cui al
precedente comma 1, lettera d), sara' composta da:
      -  un  ufficiale di grado non inferiore a Capitano di Vascello,
Presidente;
      - due ufficiali della Marina, membri.
    Detta Commissione si avvarra' del supporto di ufficiali del Corpo
sanitario  militare  marittimo  laureati  in  psicologia e di esperti
periti selettori della Forza armata ovvero di psicologi esterni.
    6.  La  Commissione  per le prove di efficienza fisica, di cui al
precedente comma 1, lettera e), sara' composta da:
      -  un ufficiale di grado non inferiore a Capitano di Fregata in
servizio o in ausiliaria da non oltre tre anni, Presidente;
      -   due  ufficiali  in  servizio,  di  grado  non  inferiore  a
Sottotenente di Vascello, membri, dei quali il meno anziano svolgera'
le funzioni di Segretario.
    Detta  Commissione  si  avvarra'  del  supporto  di Ufficiali e/o
Sottufficiali esperti di settore della Forza armata ovvero di esperti
di settore esterni alla Forza Armata.
                             Articolo 6.
                            Prove scritte
    1. Le prove scritte che i concorrenti saranno ammessi a sostenere
-  con  riserva  di  accertamento  dei requisiti di partecipazione al
concorso - consisteranno in:
      a) una  prova scritta di cultura generale, della durata massima
di  sei  ore,  consistente in una trattazione scritta su argomenti di
carattere  generale e/o attinente alle discipline storiche, sociali e
politico-geografiche,   secondo   i   programmi   previsti   per   il
conseguimento  del diploma di istruzione secondaria di secondo grado,
nonche' su argomenti tratti dalle materie riportate nell'Allegato "B"
che costituisce parte integrante del presente decreto;
      b) una  prova  scritta  di cultura tecnico-professionale, della
durata  massima di sei ore, consistente in una trattazione scritta su
argomenti  previsti nei programmi delle materie tecnico-professionali
riportati nel citato Allegato "B" al presente decreto.
    2.  Le  prove  scritte avranno luogo, a cura della Commissione di
cui  al  precedente  art. 5,  comma 1, lettera a), presso l'Accademia
navale  di  Livorno  - Viale Italia n. 72, con inizio non prima delle
ore 8,30 dell'orario ufficiale, secondo il seguente calendario:
      a) prova scritta di cultura generale: 17 ottobre 2007;
      b) prova  scritta  di cultura tecnico-professionale: 18 ottobre
2007.
    Eventuali  modificazioni  della  sede o delle date di svolgimento
delle  prove  scritte  saranno  pubblicate nella Gazzetta Ufficiale -
4ª serie  speciale  -  del  2 ottobre  2007.  Nella  stessa  Gazzetta
Ufficiale   del  2 ottobre  2007  tale  pubblicazione  potra'  essere
rinviata ad una data successiva.
    3.  I  concorrenti ai quali non sia stata comunicata l'esclusione
dal concorso sono tenuti a presentarsi presso la suddetta sede, entro
le  ore 7,30 dei giorni suindicati, muniti di carta di identita' o di
altro  documento di riconoscimento provvisto di fotografia rilasciato
da     un'Amministrazione     dello     Stato.     Essi,     all'atto
dell'identificazione,  dovranno  esibire,  a  richiesta,  copia della
domanda  di  partecipazione al concorso e ricevuta della raccomandata
di spedizione della domanda medesima.
    4.  Essi  dovranno  portare  una  penna  a  sfera  ad  inchiostro
indelebile blu o nero, mentre la carta sara' loro fornita sul posto.
    5. I concorrenti assenti al momento dell'inizio di ciascuna prova
saranno considerati rinunciatari e quindi esclusi dal concorso, quali
che  siano le ragioni dell'assenza, comprese quelle dovute a causa di
forza maggiore.
    6.  Per  quanto  concerne le modalita' di svolgimento delle prove
scritte  saranno osservate le disposizioni degli articoli 11, 12, 13,
14  e  15,  comma  1,  del  decreto  del  Presidente della Repubblica
9 maggio 1994, n. 487.
    7.  Saranno  giudicati idonei i concorrenti che in ciascuna delle
prove scritte abbiano riportato una votazione non inferiore a 21/30i.
    8.  I  concorrenti  che non avranno superato le prove scritte non
riceveranno  comunicazione del mancato superamento di dette prove, ma
potranno  richiedere  informazioni sull'esito delle stesse, a partire
dal  quarantacinquesimo  giorno  successivo  alla data di svolgimento
della  seconda  prova  scritta, al Ministero della difesa - Direzione
generale  per il personale militare U.D.G. - Sezione Relazioni con il
Pubblico    -    Viale    dell'Esercito   180/186   -   00143   Roma,
tel. 06/517051012,  oppure  al  Ministero della difesa Stato Maggiore
della  Marina  -  Ufficio relazioni con il pubblico - Piazzale Marina
n. 4  - 00196 Roma - Tel. 06.3680.4442, ovvero consultare il sito web
"www.difesa.it/concorsi/".
                             Articolo 7.
                       Valutazione dei titoli
    1.   La  Commissione  di  cui  al  precedente  art. 5,  comma  1,
lettera a), dopo le prove scritte di cui al precedente art. 6 e prima
della  relativa  correzione,  procedera' a valutare i titoli dei soli
concorrenti che si siano presentati ad entrambe le prove scritte.
    Il  risultato  della  valutazione  dei  titoli sara' reso noto ai
concorrenti prima dell'effettuazione della prova orale.
    2.  La  Commissione  esaminatrice  provvedera'  ad  attribuire  a
ciascun concorrente fino ad un massimo di 10 punti, secondo quanto di
seguito riportato:
      a) attivita'   professionale  svolta  presso  enti  pubblici  o
assimilati: fino ad un massimo di 3 punti;
      b) titoli  accademici posseduti in aggiunta al titolo di studio
richiesto  per  la  partecipazione al concorso: fino ad un massimo di
3 punti;
      c) corsi  di  formazione  in  tecniche  odontostomatologiche  o
psicodiagnostiche  di durata almeno biennale: fino ad un massimo di 2
punti;
      d) attivita'  svolta  senza demerito nell'ambito delle FF.AA. o
Corpi  militari  dello  Stato  o  in  altre  strutture  pubbliche e/o
private: fino ad un massimo di 2 punti.
    3.  E'  onere  dei  concorrenti  fornire informazioni dettagliate
circa   ciascuno  dei  titoli  posseduti,  tra  quelli  indicati  nel
precedente comma 2 del presente articolo, ai fini della loro corretta
valutazione  da  parte  della  Commissione esaminatrice. A tal fine i
concorrenti   potranno   produrre   a   corredo   della   domanda  di
partecipazione al concorso eventuale documentazione probatoria ovvero
una  o  piu'  dichiarazioni  sostitutive  rilasciate  ai  sensi delle
disposizioni  del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445.
    4.  Formeranno  oggetto di valutazione da parte della Commissione
esclusivamente i titoli di merito posseduti alla data di scadenza del
termine  per  la  presentazione  delle  domande  di partecipazione al
concorso   per  i  quali  siano  state  fornite  dai  concorrenti  le
necessarie dettagliate informazioni.
                             Articolo 8.
                      Accertamenti psico-fisici
    1.  I  concorrenti  che avranno superato le prove scritte saranno
sottoposti ad accertamenti psico-fisici presso il Centro di selezione
della   Marina  militare  di  Ancona,  presumibilmente  nel  mese  di
febbraio/marzo  2008  (durata  presunta  3-4  giorni).  A  tal fine i
concorrenti  riceveranno  la  relativa  convocazione  a mezzo lettera
raccomandata   o   telegramma.   Detta  comunicazione  potra'  essere
anticipata,  a  puro titolo informativo, anche con messaggio di posta
elettronica.
    Essi dovranno presentarsi alle ore 7,30 dell'orario ufficiale del
giorno   indicato  nella  predetta  convocazione,  muniti  di  valido
documento  di  riconoscimento  provvisto di fotografia, rilasciato da
una amministrazione dello Stato.
    I concorrenti che non si presentino per essere sottoposti a detti
accertamenti  saranno  considerati  rinunciatari e, pertanto, esclusi
dal  concorso,  salvo  grave  impedimento  che,  documentato entro il
giorno  stesso  di  presentazione a mezzo fax alla Direzione generale
per  il  personale  militare  - I Reparto - 1ª Divisione reclutamento
ufficiali  -  2ª sezione  (n. 06/517052774),  sara'  valutato ai fini
dell'eventuale  ammissione  a  sostenere  gli  accertamenti  in  data
diversa  da  quella per essi prevista, ricadente comunque nel periodo
di svolgimento degli accertamenti da parte di tutti i concorrenti.
    2.  I  concorrenti  convocati  per  gli accertamenti previsti dal
presente  articolo,  all'atto della presentazione, dovranno produrre,
pena l'esclusione dal concorso:
      a) certificato  di  idoneita'  ad attivita' sportiva agonistica
per  l'atletica  leggera ed il nuoto in corso di validita' rilasciato
da  medici  appartenenti  alla  Federazione  Medico Sportiva Italiana
ovvero  da  strutture  sanitarie  pubbliche o private con specialista
accreditato  (in possesso di relativo codice regionale), che eserciti
in  tali ambiti in qualita' di medico specializzato in medicina dello
sport;
      b) libretto sanitario emesso dall'A.S.L. di appartenenza;
      c) certificato  anamnestico  rilasciato  da struttura sanitaria
pubblica riportante le vaccinazioni effettuate;
      d) esame   radiografico  del  torace  in  due  proiezioni,  con
relativo  referto  in  originale, effettuato in data non anteriore ai
sei  mesi  precedenti la visita presso strutture sanitarie pubbliche,
anche  militari,  o  private convenzionate col S.S.N. In quest'ultimo
caso dovra' essere prodotto anche certificato in originale attestante
che trattasi di struttura sanitaria convenzionata con il S.S.N.
    Sara' altresi' ritenuta valida, in alternativa, copia autenticata
del  referto  relativo  all'esame  effettuato,  nei  medesimi  limiti
temporali di cui sopra, in occasione di un precedente concorso presso
una struttura sanitaria militare;
      e) referto  originale degli esami di cui al sottostante elenco,
effettuati  in  data  non  anteriore ai tre mesi precedenti la visita
presso  strutture  sanitarie  pubbliche,  anche  militari,  o private
convenzionate  con  il  S.S.N.  In  quest'ultimo caso dovra' altresi'
essere  prodotto  certificato in originale attestante che trattasi di
struttura sanitaria convenzionata con il S.S.N.;
        - analisi completa delle urine con esame del sedimento;
        - emocromo completo;
        - VES;
        - glicemia;
        - azotemia;
        - creatininemia;
        - trigliceridemia;
        - colesterolemia;
        - bilirubinemia totale e frazionata;
        - gammaGT;
        - transaminasemia (GOT e GPT);
        - markers dell'epatite B e C;
        - G6PDH (metodo quantitativo).
    Sara'  altresi' ritenuta valida in alternativa, copia autenticata
del  referto  relativo  agli  esami  effettuati,  nei medesimi limiti
temporali di cui sopra, in occasione di un precedente concorso presso
una struttura sanitaria militare.
    La  mancata presentazione dei suddetti certificati comportera' la
non ammissione dei concorrenti agli accertamenti psico-fisici;
      f) Il  personale  di  sesso  femminile  dovra'  presentare,  in
aggiunta a quanto sopra:
        - ecografia   pelvica  con  relativo  referto  in  originale,
eseguita,  in  data  non  anteriore ai tre mesi precedenti la visita,
presso  strutture  sanitarie  pubbliche,  anche  militari,  o private
convenzionate  con  il  S.S.N.  In  quest'ultimo  caso  dovra' essere
prodotto  anche  certificato  in originale attestante che trattasi di
struttura sanitaria convenzionata col S.S.N.
    Sara' altresi' ritenuta valida, in alternativa, copia autenticata
del  referto  relativo  all'esame  effettuato,  nei  medesimi  limiti
temporali di cui sopra, in occasione di un precedente concorso presso
una struttura sanitaria militare;
        - referto  originale  di test di gravidanza eseguito, in data
non  anteriore  a dieci giorni precedenti la visita, presso strutture
sanitarie  pubbliche,  anche militari, o private convenzionate con il
S.S.N.  In quest'ultimo caso dovra' essere prodotto anche certificato
in   originale   attestante   che  trattasi  di  struttura  sanitaria
convenzionata.
    La  mancata presentazione dei suddetti certificati comportera' la
non  ammissione  dei concorrenti di sesso femminile agli accertamenti
psico-fisici.
    3.  La  Commissione di cui al precedente art. 5, comma 1, lettera
b), prima di eseguire la visita medica generale:
      a) acquisira'  i  documenti indicati nel precedente comma 2 del
presente  articolo,  necessari  all'effettuazione  degli accertamenti
psico-fisici ed attitudinali, verificandone la validita';
      b) (per   i   concorrenti   di  sesso  femminile)  in  caso  di
positivita'  del  test di gravidanza non procedera' agli accertamenti
psico-fisici  e  si  asterra'  dalla  pronuncia del giudizio, a mente
dell'art. 3, comma 2, del decreto ministeriale 4 aprile 2000, n. 114,
secondo  il  quale  lo  stato  di  gravidanza  costituisce temporaneo
impedimento all'accertamento dell'idoneita' al servizio militare;
      c) disporra'  quindi per tutti i concorrenti, tranne quelli per
cui  ricorra  il  caso del precedente alinea, i seguenti accertamenti
specialistici e di laboratorio:
        - visita cardiologia con ECG;
        - visita oculistica;
        - visita otorinolaringoiatrica con esame audiometrico;
        - visita odontoiatrica;
        - visita psichiatrica;
        -  ricerca  nelle  urine di eventuali cataboliti di oppiacei,
cocaina,    cannabinoidi   e   anfetamine;   valutazione   dell'abuso
sistematico di alcol mediante ricerca quantitativa della CDT. In caso
di  positivita',  disporra'  sul  medesimo  campione test di conferma
(gascromatografia   con   spettrometria  di  massa  per  le  sostanze
stupefacenti o HPLC per l'abuso sistematico di alcol).
    La   Commissione  potra'  inoltre  procedere  ad  ogni  ulteriore
indagine ritenuta utile per consentire adeguata valutazione clinica e
medico-legale.
    Gli   interessati,   all'atto   della   presentazione,   dovranno
rilasciare    apposita    dichiarazione    di    consenso   informato
all'effettuazione del predetto protocollo diagnostico, secondo quanto
riportato  nell'Allegato  "D",  che  costituisce parte integrante del
presente   decreto,   nonche'  ulteriore  dichiarazione  di  consenso
informato  al  protocollo  vaccinale  che,  ai  sensi della normativa
vigente,   sara'  loro  praticato  all'atto  della  presentazione  in
servizio  dopo la nomina e periodicamente, ad intervalli programmati,
per  conservare  lo  stato di immunizzazione, secondo quanto indicato
nel medesimo Allegato "D" al presente decreto.
    4.  Sulla  scorta  del vigente "Elenco delle imperfezioni e delle
infermita'  che  sono  causa di non idoneita' al servizio militare" e
delle  vigenti direttive applicative emanate dalla Direzione generale
della  sanita'  militare,  la Commissione di cui al precedente art. 5
comma  1,  lettera  b)  dovra'  accertare  il  possesso  dei seguenti
specifici requisiti:
      1) dati somatici:
        statura  non  inferiore a m 1,65 ne' superiore a m 1,95 per i
concorrenti  di  sesso maschile; per i concorrenti di sesso femminile
statura non inferiore a m 1,61 e non superiore a m 1,95;
      2) apparato visivo:
        visus  corretto non inferiore a 10/10 in ciascun occhio, dopo
aver  corretto con lenti ben tollerate il vizio di rifrazione che non
dovra'  superare le 3 diottrie per la miopia e l'astigmatismo miopico
composto,   le   3   diottrie  per  l'ipermetropia  e  l'astigmatismo
ipermetropico  composto,  le 2 diottrie per l'astigmatismo miopico ed
ipermetropico  semplice, le 1,5 diottrie per la componente cilindrica
negli astigmatismi composti, le 3 diottrie per l'astigmatismo misto o
per  l'anisometropia sferica ed astigmatica purche' siano presenti la
fusione  e  la  visione binoculare. Senso cromatico normale accertato
alle lane.
    L'accertamento  allo  stato  refrattivo, ove occorra, puo' essere
eseguito  con  l'autorefrattometro, o in cicloplegia, o con il metodo
dell'annebbiamento;
      3) apparato uditivo:
        la   funzionalita'   uditiva   sara'   saggiata   con   esame
audiometrico tonale liminare in camera silente.
    Potra' essere tollerata una perdita uditiva bilaterale con P.P.T.
compresa  entro  il  20%.  I  deficit  neurosensoriali  isolati sulle
frequenze  da 6000 a 8000 Hz saranno valutati secondo quanto previsto
dalle  predette  direttive  tecniche  della  Direzione generale della
sanita' Militare;
      4) dentatura:
        la   dentatura  dovra'  essere  in  buone  condizioni;  sara'
consentita  la mancanza di un massimo di otto denti non contrapposti,
purche'  non  associati  a  paradontopatia giovanile, non tutti dallo
stesso  lato  e  tra i quali non figurino piu' di un incisivo e di un
canino;  nel  computo  dei mancanti non dovranno essere conteggiati i
terzi  molari;  gli  elementi mancanti dovranno essere sostituiti con
moderna  protesi  fissa  che assicuri la completa funzionalita' della
masticazione;  i  denti  cariati devono essere opportunamente curati.
Non  sara'  comunque  consentita  la  presenza  di granulomi dentari,
otturazioni  difettose,  periodontiti e disodontiasi clinicamente e/o
radiologicamente rilevanti, protesi mobili.
    5. La Commissione provvedera' a definire per ciascun concorrente,
secondo  i  criteri  stabiliti  dalla  normativa  e  dalle  direttive
vigenti,  il profilo sanitario che terra' conto delle caratteristiche
somatofunzionali nonche' degli specifici requisiti fisici suindicati.
      a.  Saranno  giudicati  "idonei"  i concorrenti in possesso dei
requisiti  sopracitati  cui  sia stato attribuito il seguente profilo
sanitario   minimo:   psiche   PS  2;  costituzione  CO  2;  apparato
cardiocircolatorio AC 2; apparato respiratorio AR 2; apparati vari AV
2;   apparato   osteo-artromuscolare   superiore   LS   2;   apparato
osteo-artro-muscolare  inferiore LI 2; per l'apparato visivo VS e per
l'apparato uditivo AU valgono gli specifici requisiti precedentemente
indicati;
      b.  Saranno  giudicati  "non  idonei"  i  concorrenti risultati
affetti da:
        - imperfezioni ed infermita' previste dalla vigente normativa
in materia di inabilita' al servizio militare di leva;
        -  imperfezioni  ed  infermita'  per  le  quali  e'  prevista
l'attribuzione  del  coefficiente  uguale  o  superiore  a  3,  nelle
caratteristiche somato-funzionali del profilo sanitario dalle vigenti
direttive  per  delineare il profilo sanitario dei soggetti giudicati
idonei  al  servizio  militare  di leva (fermi restando gli specifici
requisiti prescritti dal presente decreto);
        -  abuso  sistematico  di  alcool,  uso,  anche  saltuario od
occasionale, di sostanze stupefacenti, nonche' l'utilizzo di sostanze
psicotrope a scopo non terapeutico;
        -  malattie  o lesioni acute per le quali sono previsti tempi
lunghi  di  recupero  dello stato di salute e dei requisiti necessari
per la frequenza del corso;
        -   tutte   le   malattie   dell'occhio   e   degli   annessi
manifestamente  croniche  o di lunga durata o di incerta prognosi; la
presenza  di  alterazioni dei mezzi diottrici o del fondo oculare che
possono  pregiudicare, anche nel tempo, la funzione visiva primaria o
quelle  collaterali;  gli  strabismi  manifesti anche alternanti; gli
esiti  di  cheratotomia radiale; gli esiti di laserterapia correttiva
in  presenza  di  alterazioni della corioretina o di evidenti lesioni
corneali;
        -  disturbi  dell'eloquio  tali da renderlo non chiaramente e
prontamente intellegibile;
        -  tutte  quelle  malformazioni ed infermita' non contemplate
dai  precedenti  alinea,  comunque incompatibili con la frequenza del
corso  e  con  il  successivo  impiego  quale  ufficiale  in servizio
permanente del ruolo speciale della Marina;
      c) La  Commissione  medica,  seduta  stante,  comunichera'  per
iscritto  al  concorrente l'esito della visita medica sottoponendogli
per presa visione, il verbale contenente uno dei seguenti giudizi:
        -  "Idoneo  quale  ufficiale in servizio permanente del ruolo
speciale della Marina", con indicazione del profilo sanitario;
        -  "Non  idoneo  quale  ufficiale  in servizio permanente del
ruolo  speciale  della  Marina",  con  indicazione della causa di non
idoneita'.
    I  concorrenti che all'atto degli accertamenti sanitari venissero
riconosciuti   affetti   da  malattie  o  lesioni  acute  di  recente
insorgenza  e  di  presumibile  breve durata, per le quali risultasse
clinicamente  probabile  un'evoluzione  migliorativa, tale da lasciar
prevedere  il  possibile  recupero  dei  requisiti richiesti in tempi
contenuti,   la   Commissione  non  esprimera'  alcun  giudizio,  ne'
definira' il relativo profilo sanitario; tuttavia fissera' il termine
dei  suddetti accertamenti, che non potra' in alcun modo oltrepassare
la  data prevista per il completamento delle prove per l'accertamento
dell'idoneita' psico-fisica da parte di tutti i concorrenti. Entro il
suddetto  periodo  la  Commissione  sottoporra'  detti concorrenti ad
ulteriori  accertamenti  sanitari,  per  la  verifica  dell'eventuale
recupero dell'idoneita' fisica.
      d) Il   giudizio   riportato  negli  accertamenti  sanitari  e'
definitivo.  Pertanto,  i  concorrenti giudicati "non idonei" saranno
esclusi dal concorso senza ulteriori comunicazioni.
      e) I  concorrenti  giudicati "non idonei" potranno tuttavia far
pervenire  al  Ministero  della  difesa  -  Direzione generale per il
personale  militare - I Reparto - 1ª Divisione reclutamento ufficiali
- 2ª Sezione - Casella postale 15317, anticipandola via fax al numero
06/517052774,  improrogabilmente  entro il decimo giorno successivo a
quello  della  visita  medica, specifica istanza, corredata di idonea
documentazione    rilasciata   da   struttura   sanitaria   pubblica,
relativamente  alle  cause  che  hanno determinato il giudizio di non
idoneita'.  Tale  documentazione verra' valutata dalla Commissione di
cui  al precedente art. 5, comma 1, lettera c) la quale, solo qualora
lo ritenga necessario, potra' sottoporre gli interessati ad ulteriori
accertamenti sanitari prima di emettere il giudizio definitivo.
      f) Non  saranno  prese  in  considerazione  istanze prive della
prevista  documentazione  ovvero  pervenute oltre i termini perentori
sopraindicati.
      g) In  caso  di mancato accoglimento dell'istanza i concorrenti
riceveranno comunicazione che il giudizio di non idoneita', riportato
al termine degli accertamenti sanitari, dovra' intendersi confermato.
      h) In   caso   di   accoglimento   dell'istanza  i  concorrenti
riceveranno  formale  comunicazione da parte della Direzione generale
per il personale militare.
      i) I  concorrenti  dichiarati  non idonei anche a seguito della
valutazione  sanitaria  di  cui  alla  precedente  lettera e) o degli
ulteriori   accertamenti   sanitari   disposti,  ovvero  che  abbiano
rinunciato ai medesimi saranno esclusi dal concorso.
    6.  I  verbali  degli  accertamenti  psico-fisici dovranno essere
inviati  dalla  Commissione,  a  mezzo  corriere,  per il tramite del
Centro  di selezione della Marina militare, al Ministero della difesa
-  Direzione  generale  per  il  personale  militare - I Reparto - 1ª
Divisione  reclutamento  ufficiali - 2ª Sezione - Viale dell'Esercito
n. 180/186  -  00143  Roma  Cecchignola,  entro il terzo giorno dalla
conclusione degli accertamenti di tutti i concorrenti.
                             Articolo 9.
                      Accertamenti attitudinali
    1.   Al  termine  degli  accertamenti  psico-fisici,  di  cui  al
precedente   art. 8,   i   concorrenti   giudicati   idonei,  saranno
sottoposti,  a  cura  della  Commissione  di cui all'art. 5, comma 1,
lettera   d),   agli  accertamenti  attitudinali,  consistenti  nello
svolgimento  di  una  serie  di  prove  (test,  questionari, prove di
performance,  colloquio  individuale) volte a valutare oggettivamente
il   possesso   dei  requisiti  necessari  al  fine  di  un  positivo
inserimento   in  Forza  Armata.  Tale  valutazione,  svolta  con  le
modalita' indicate nelle apposite Norme emanate dall'Ufficio generale
del   personale   della  marina,  si  articola  nelle  seguenti  aree
d'indagine:
      a) Area del pensiero: capacita' critica e di giudizio autonomo,
tipo  di  pensiero  prevalente (astratto e concreto), elasticita' del
pensiero,   capacita'  di  attenzione/concentrazione,  progettazione,
apprendimento;
      b) Area della modulazione affettiva e relazionale: capacita' di
modulare  la  sfera  affettiva in modo maturo ed autonomo, livelli di
autostima,   capacita'   relazionali   e   prevalenti   modalita'  di
rapportarsi  con  gli  altri, con il gruppo, con l'autorita' e con il
ruolo istituzionale;
      c) Area  della  produttivita'  e  delle  competenze gestionali:
livelli  di attivita', di rendimento, di iniziativa e di aspirazione,
tolleranza  allo  stress,  capacita'  di  lavorare per obiettivi e di
gestire le risorse, senso di autoefficacia;
      d) Area  motivazionale:  aspettative  professionali, livello di
partecipazione  all'assunzione  di  ruolo,  flessibilita' adattativa,
disponibilita' a sviluppare le proprie competenze professionali nello
specifico processo di formazione.
    2.   Il   giudizio   espresso  dalla  Commissione,  adeguatamente
motivato,   sara'   comunicato  seduta  stante,  per  iscritto,  agli
interessati  ed e' definitivo; Pertanto, i concorrenti giudicati "non
idonei" saranno esclusi dal concorso senza ulteriori comunicazioni.
    I verbali dell'accertamento attitudinale dovranno essere inviati,
dalla  Commissione,  a  mezzo  corriere, per il tramite del Centro di
selezione   della  Marina  militare,  al  Ministero  della  difesa  -
Direzione  generale  per  il  personale  militare  -  I  Reparto - 1ª
Divisione  reclutamento  ufficiali - 2ª Sezione - Viale dell'Esercito
n. 180/186  -  00143  Roma  Cecchignola,  entro il terzo giorno dalla
conclusione degli accertamenti di tutti i concorrenti.
                            Articolo 10.
                     Prova di efficienza fisica
    1.   Al  termine  degli  accertamenti  attitudinali,  di  cui  al
precedente art. 9, i concorrenti giudicati idonei saranno sottoposti,
a cura della Commissione di cui all'art. 5, comma 1, lettera e), alle
prove  di  efficienza  fisica, che si svolgeranno presso il Centro di
Selezione Volontari della Marina militare di Ancona e/o presso idonee
strutture sportive nella sede di Ancona.
    Detta  Commissione  si  potra'  avvalere,  per l'esecuzione delle
singole prove, del supporto di Ufficiali e/o Sottufficiali esperti di
settore  della Forza armata ovvero di esperti di settore esterni alla
Forza armata.
    2.  Alle  prove  di  efficienza  fisica  i  concorrenti  dovranno
presentarsi  muniti di tuta da ginnastica, idonee scarpette ginniche,
costume da bagno, accappatoio, ciabatte e cuffia da piscina (in gomma
o altro materiale idoneo), occhialini da piscina (facoltativi).
    3. Le prove, consisteranno:
      a) nell'esecuzione obbligatoria dei seguenti esercizi:
        - nuoto 25 mt (qualunque stile);
        - piegamenti sulle braccia.
      b) nell'esecuzione facoltativa di uno dei seguenti esercizi;
        - addominali;
        - corsa piana 1000 mt.
    Il  prospetto  delle  prove  di  efficienza  fisica,  le relative
modalita' di svolgimento, le prestazioni fisiche minime da conseguire
in   ciascuna   prova  ed  i  comportamenti  che  dovranno  tenere  i
concorrenti  nell'ipotesi  di  momentanea  indisposizione  fisica, di
esiti  di  precedente  infortunio  o  di  infortunio che si verifichi
durante  l'effettuazione  degli esercizi sono riportati nell'Allegato
"E", che costituisce parte integrante del presente decreto.
    4.  Al  termine  delle  prove  di  efficienza fisica previste per
ciascuna giornata, la Commissione di cui all'art. 5, comma 1, lettera
e), redigera' il relativo verbale.
    5. Per essere giudicato idoneo alle prove di efficienza fisica il
concorrente  dovra'  essere risultato idoneo in entrambi gli esercizi
obbligatori  e  nell'esercizio  facoltativo  da  lui scelto tra i due
previsti.  In  caso  contrario sara' emesso giudizio di non idoneita'
alle  prove di efficienza fisica. Tale giudizio, che sara' comunicato
per  iscritto  ai concorrenti interessati a cura della Commissione di
cui  all'art. 5,  comma 1, lettera e), e' definitivo ed inappellabile
e, pertanto, i concorrenti giudicati "non idonei" saranno esclusi dal
concorso senza ulteriori comunicazioni.
    6.  I  verbali  delle  prove di efficienza fisica dovranno essere
inviati,  dalla  Commissione,  a  mezzo  corriere, per il tramite del
Centro  di selezione della Marina militare, al Ministero della difesa
-  Direzione  generale  per  il  personale  militare - I Reparto - 1ª
Divisione  reclutamento  ufficiali - 2ª Sezione - Viale dell'Esercito
n. 180/186  -  00143  Roma  Cecchignola,  entro il terzo giorno dalla
conclusione degli accertamenti di tutti i concorrenti.
                            Articolo 11.
                             Prova orale
    1. I concorrenti risultati idonei agli accertamenti psico-fisici,
agli  accertamenti  attitudinali  ed  alle prove di efficienza fisica
saranno  ammessi  a  sostenere  la  prova  orale di cui al precedente
art. 4,  comma 1, lettera e). A tal fine essi riceveranno la relativa
convocazione  a  mezzo  lettera  raccomandata  o telegramma. La prova
orale,  che  avra' luogo presso l'accademia Navale di Livorno - Viale
Italia n. 72, presumibilmente a maggio/giugno 2008, consistera' in un
colloquio,  della  durata  massima di quarantacinque minuti, vertente
sugli  argomenti  previsti  dai  programmi  riportati nel gia' citato
Allegato "B" al presente decreto.
    2.  I  concorrenti  che  non  dovessero  presentarsi  nel  giorno
stabilito  saranno  considerati  rinunciatari  e  quindi  esclusi dal
concorso. La Direzione generale per il personale militare si riserva,
compatibilmente  con  i  tempi di svolgimento della prova da parte di
tutti i concorrenti e nel rispetto della data indicata nel precedente
art. 4,  comma  3,  la  facolta'  di  riconvocare  ad  altra  data  i
concorrenti  che,  per  documentata  causa  di  forza  maggiore,  non
potessero   presentarsi   nel   giorno  stabilito.  A  tal  fine  gli
interessati  dovranno far pervenire la richiesta di riconvocazione (a
mezzo  lettera  raccomandata,  anticipandola  via  telegramma  o  fax
06/517052774),  al massimo entro il giorno di prevista presentazione,
inviando   documentazione   probatoria  del  motivo  dell'assenza.  I
concorrenti  che,  riconvocati,  non dovessero presentarsi nel giorno
stabilito  saranno  considerati  rinunciatari  e  quindi  esclusi dal
concorso.
    3.  La prova orale si intendera' superata se il concorrente avra'
ottenuto una votazione di almeno 21/30i.
    4.  I  concorrenti idonei alla prova orale, sempreche' lo abbiano
richiesto  nella  domanda  di partecipazione al concorso, sosterranno
una  prova  orale  facoltativa  di  lingua straniera (non piu' di due
lingue  scelte  fra  inglese,  francese,  spagnolo  o tedesco), della
durata massima di quindici minuti per ognuna delle lingue scelte, che
sara' svolta con le seguenti modalita':
      - breve colloquio di carattere generale;
      -  lettura di un brano di senso compiuto, sintesi e valutazione
personale;
      - conversazione guidata che abbia come spunto il brano.
    5.  Ai concorrenti che sosterranno detta prova sara' assegnato un
punteggio  aggiuntivo  in  relazione  al  voto conseguito in ciascuna
delle lingue prescelte, cosi' determinato:
      - fino a 20/30i: 0 punti;
      - 21/30i: 0,05 punti;
      - 22/30i: 0,10 punti;
      - 23/30i: 0,15 punti;
      - 24/30i: 0,20 punti;
      - 25/30i: 0,25 punti;
      - 26/30i: 0,30 punti;
      - 27/30i: 0,35 punti;
      - 28/30i: 0,40 punti;
      - 29/30i: 0,45 punti;
      - 30/30i: 0,50 punti.
                            Articolo 12.
                             Graduatoria
    1.  La  graduatoria degli idonei nel concorso sara' formata dalla
Commissione  esaminatrice, tenendo conto della ripartizione dei posti
di   cui  all'art. 1  del  presente  decreto,  secondo  l'ordine  del
punteggio conseguito da ciascun concorrente ottenuto sommando:
      - la media dei punti riportati nelle prove scritte;
      - il punteggio riportato nella prova orale;
      - l'eventuale punteggio attribuito per i titoli di merito;
      -  l'eventuale  punteggio  assegnato  per  ciascuna prova orale
facoltativa di lingua straniera.
    2.  La  graduatoria  sara' approvata con decreto dirigenziale. Il
decreto  di  approvazione  della  graduatoria  sara'  pubblicato  nel
Giornale   Ufficiale   del   Ministero   della   difesa  consultabile
esclusivamente        on        line        nel        sito       web
"www.difesa.it/Segretario-SGD-DNA/SGD-DNA/giornale-ufficiale/".    Di
detta  pubblicazione sara' dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica.  Esso sara' inoltre pubblicato nel F.O.M. della Marina e,
a puro titolo informativo, nel sito web "www.difesa.it/concorsi/".
    3. Nel decreto di approvazione della graduatoria si terra' conto,
a  parita'  di  merito,  dei titoli di preferenza per l'ammissione ai
pubblici  impieghi  di  cui  al  gia' citato Allegato "C" al presente
decreto,  eventualmente  dichiarati  dai concorrenti nella domanda di
partecipazione o in dichiarazione sostitutiva alla stessa allegata.
                            Articolo 13.
                               Nomina
    1.  Gli idonei che nella graduatoria di cui al precedente art. 12
saranno  compresi  nel numero dei posti a concorso saranno dichiarati
vincitori e - acquisito l'atto autorizzativo eventualmente prescritto
-  nominati  guardiamarina  in servizio permanente del ruolo speciale
del  Corpo  sanitario militare marittimo, con anzianita' assoluta nel
grado  stabilita  nel  decreto  di  nomina  che  sara' immediatamente
esecutivo.
    2.  I  vincitori - sempreche' non siano sopravvenuti gli elementi
impeditivi di cui al precedente art. 1, comma 2 - saranno invitati ad
assumere servizio in via provvisoria, sotto riserva dell'accertamento
del possesso dei requisiti prescritti per la nomina e del superamento
del corso applicativo di cui al successivo comma.
    3.  Dopo la nomina essi frequenteranno un corso applicativo della
durata  e  con  le  modalita'  stabilite  dall'Ufficio  generale  del
personmmmale  della Marina. All'atto della presentazione al corso gli
ufficiali   dovranno  contrarre  arruolamento  volontario  nel  Corpo
Equipaggi  Militari Marittimi con una ferma di anni cinque decorrente
dalla  data  di  inizio  del corso che avra' pieno effetto, tuttavia,
solo  all'atto  del  superamento  del  corso applicativo medesimo. Il
rifiuto di sottoscrivere la ferma comportera' la revoca della nomina.
    La  mancata  presentazione  al  corso  applicativo comportera' la
decadenza  dalla  nomina,  ai  sensi  dell'art. 17  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.
    In  caso  di  rinuncia  o  decadenza  di  vincitori, la Direzione
generale per il personale militare potra' procedere all'ammissione al
corso,  entro  1/12  della  durata  del  corso stesso, di altrettanti
candidati  idonei,  secondo  l'ordine  della  graduatoria  di  cui al
precedente art. 12.
    4.  Il  concorrente  di sesso femminile nominato guardiamarina in
servizio  permanente  del  Corpo  sanitario  militare  marittimo che,
trovandosi   nelle   condizioni  previste  dall'art. 10  del  decreto
legislativo  26 marzo  2001,  n. 151,  non possa frequentare il corso
applicativo, sara' rinviato d'ufficio al corso successivo.
    5.  Per  gli  ufficiali  che  supereranno  il  corso  applicativo
l'anzianita'  relativa  verra'  rideterminata  in base alla media del
punteggio  ottenuto  nella  graduatoria  del  concorso  e  di  quello
conseguito  nella  graduatoria  di  fine  corso. Allo stesso modo, al
superamento  del  corso  applicativo frequentato, sara' rideterminata
l'anzianita'  relativa  degli ufficiali di cui al precedente comma 4,
ferma restando l'anzianita' assoluta di nomina.
    6.  Nei  confronti  degli  ufficiali  che  non  supereranno o non
porteranno  a  compimento  il  corso  applicativo  si procedera' alla
revoca  della nomina ed al proscioglimento dalla ferma contratta. Gli
interessati:  se  provenienti dal personale in servizio, rientreranno
nella  categoria di provenienza. Il periodo di durata del corso sara'
in  tale  caso  computato  per  intero  ai  fini  dell'anzianita'  di
servizio;  se  provenienti  dalla  vita  civile, saranno collocati in
congedo.
                            Articolo 14.
                     Accertamento dei requisiti
    1.  Ai  fini dell'accertamento dei requisiti di cui al precedente
art. 2  del  presente decreto, la Direzione generale per il personale
militare  provvedera'  a richiedere alle amministrazioni pubbliche ed
enti  competenti  la  conferma  di quanto dichiarato nelle domande di
partecipazione   al   concorso   e  nelle  dichiarazioni  sostitutive
eventualmente  rese  dai concorrenti risultati vincitori del concorso
medesimo.
    Il   certificato   del   casellario  giudiziale  sara'  acquisito
d'ufficio.
    2.  Fermo  restando quanto previsto in materia di responsabilita'
penale  dall'art. 76  del  decreto  del  Presidente  della Repubblica
28 dicembre  2000, n. 445, qualora dal controllo di cui al precedente
comma  1 emerga la non veridicita' del contenuto della dichiarazione,
il  dichiarante  decadra'  dai  benefici  eventualmente conseguiti al
provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.
                            Articolo 15.
                             Esclusioni
    1.  La  Direzione  generale  per  il personale militare puo', con
provvedimento  motivato,  escludere  in  ogni  momento dal concorso i
concorrenti  che  non  fossero  ritenuti  in  possesso dei prescritti
requisiti,  nonche'  dichiarare  i  medesimi  decaduti dalla nomina a
guardiamarina   in   servizio  permanente,  qualora  il  difetto  dei
requisiti venisse accertato dopo la nomina.
                            Articolo 16.
                     Spese di viaggio - Licenza
    1.  Le  spese  sostenute per i viaggi necessari per completare le
varie  fasi  concorsuali  (da  e  per  le  sedi  delle  prove e degli
accertamenti  di  cui  al  precedente  art. 4  del  presente decreto)
nonche' quelle sostenute per la permanenza presso le relative sedi di
svolgimento sono a carico dei concorrenti.
    2.  I  concorrenti che siano militari in servizio potranno fruire
della   licenza  straordinaria  per  esami,  compatibilmente  con  le
esigenze  di  servizio, sino a un massimo di trenta giorni, nei quali
dovranno  essere  computati  i  giorni  di  svolgimento  delle  prove
previste  dal  precedente art. 4 del presente decreto, nonche' quelli
necessari  per  il raggiungimento della sede ove si svolgeranno dette
prove  e  per  il  rientro  in  sede.  In  particolare detta licenza,
cumulabile   con   la   licenza  ordinaria,  potra'  essere  concessa
nell'intera  misura  prevista di norma per la preparazione alla prova
orale  oppure  frazionata  in due periodi, di cui uno non superiore a
dieci  giorni,  per  le  prove  scritte.  Qualora  il concorrente non
sostenga le prove d'esame per motivi dipendenti dalla sua volonta' la
licenza  straordinaria sara' computata in licenza ordinaria dell'anno
in corso.
                            Articolo 17.
                   Trattamento dei dati personali
    1.  Ai  sensi  degli  articoli 11  e  13  del decreto legislativo
30 giugno  2003,  n. 196,  i  dati  personali forniti dai concorrenti
saranno  raccolti  presso  il  Ministero  della  difesa  -  Direzione
generale  per  il  personale  militare  -  I  Reparto  - 1ª Divisione
reclutamento  ufficiali  per  le finalita' di gestione del concorso e
saranno   trattati   presso   una   banca  dati  automatizzata  anche
successivamente  all'eventuale  instaurazione del rapporto di impiego
per le finalita' inerenti alla gestione del rapporto medesimo.
    2.  Il  conferimento  di  tali dati e' obbligatorio ai fini della
valutazione dei requisiti di partecipazione. Le medesime informazioni
potranno  essere comunicate unicamente alle Amministrazioni pubbliche
direttamente   interessate  allo  svolgimento  del  concorso  o  alla
posizione  giuridico-economica  del  concorrente,  nonche' in caso di
esito positivo, ai soggetti di carattere previdenziale.
    3.  L'interessato  gode  dei diritti di cui all'art. 7 del citato
decreto legislativo, tra i quali il diritto di accesso ai dati che lo
riguardano,  il  diritto  di  rettificare,  aggiornare,  completare o
cancellare  i  dati  erronei,  incompleti  o  raccolti in termini non
conformi   alla   legge,  nonche'  il  diritto  di  opporsi  al  loro
trattamento per motivi legittimi.
    4.  Tali  diritti  potranno essere fatti valere nei confronti del
direttore   generale   della  Direzione  generale  per  il  personale
militare,  titolare  del trattamento. Responsabile del trattamento e'
il  Direttore  pro  tempore della 1ª Divisione reclutamento ufficiali
della Direzione generale medesima.
    Il  presente  decreto,  sottoposto  al  controllo  ai sensi della
normativa  vigente,  sara'  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
      Roma, 27 luglio 2007
                        Generale di Corpo d'Armata: Rocco Panunzi