Concorso per 218 dottori di ricerca (campania) SECONDA UNIVERSITA' DI NAPOLI
I testi riportati sono gratuiti e non hanno carattere di ufficialità: ai sensi di legge l'unico testo definitivo, che prevale in caso di discordanza, è quello pubblicato a mezzo stampa.
Concorso
Attenzione, il bando selezionato non è attivo, poichè è scaduto il termine per la presentazione della domanda
Tipologia | Concorso |
Tipologia Contratto | Incarico |
Posti | 218 |
Fonte: | Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana N. 64 del 14-08-2007 |
Sintesi: | SECONDA UNIVERSITA' DI NAPOLI CONCORSO Bando di concorso per l'ammissione ai corsi di dottorato di ricerca - 23° ciclo IL RETTORE ... |
Ente: | SECONDA UNIVERSITA' DI NAPOLI |
Regione: | CAMPANIA |
Provincia: | NAPOLI |
Comune: | NAPOLI |
Data di inserimento: | 27-08-2007 |
Data Scadenza bando | 28-09-2007 |
Condividi |
Invia tramite Whatsapp
|
SECONDA UNIVERSITA' DI NAPOLI
CONCORSO
CONCORSO
Bando di concorso per l'ammissione ai corsi di dottorato di ricerca - 23° ciclo
IL RETTORE Visto il vigente statuto della Seconda Universita' degli studi di Napoli; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 e successive modificazioni ed integrazioni; Vista la legge 13 agosto 1984, n. 476 recante norme in materia di borse di studio e di dottorati di ricerca nelle Universita', cosi' come integrata dall'art. 52, comma 57, della legge 28 dicembre 2001, n. 448; Vista la legge 30 novembre 1989, n. 398 recante norme in materia di borse di studio universitarie; Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni ed integrazioni; Vista la legge 3 luglio 1998, n. 210, in particolare l'art. 4, che demanda alle Universita' la possibilita' di redigere un proprio regolamento che disciplini l'istituzione dei corsi di dottorato di ricerca; Vista la legge 18 febbraio 1999, n. 28 recante disposizioni in materia tributaria ed in particolare l'art. 19; Visto il decreto MURST n. 224 del 30 aprile 1999, con il quale e' stato emanato il "Regolamento recante norme in materia di dottorato di ricerca"; Visto il decreto rettorale n. 4255 del 18 ottobre 2001 con il quale e' stato elevato, a decorrere dall'anno accademico 2001/2002 il limite di reddito personale complessivo annuo lordo, ai fini dell'erogazione della borsa di studio di dottorato di ricerca, da Euro 7.746,85 ad Euro 12.911,42; Visto il Regolamento di Ateneo di disciplina dei dottorati di ricerca il cui testo coordinato e' stato emanato con decreto rettorale n. 1015 del 1° marzo 2002 e da ultimo modificato con decreto rettorale n. 2100 dell'11 luglio 2006; Visto il decreto rettorale n. 108 del 17 gennaio 2005, da ultimo modificato con decreto rettorale n. 2018 del 3 luglio 2006 relativo all'istituzione delle scuole di dottorato di ricerca, previste dal decreto del MIUR n. 262 del 5 agosto 2004; Vista la nota prot. n. 1251 del 20 maggio 2007 con la quale il MUR ha comunicato, che, ai sensi degli articoli 3 e 6 del decreto ministeriale 23 ottobre 2003, n. 198 e decreto ministeriale 9 agosto 2004, n. 263, "Fondo per il sostegno dei giovani e per favorire la mobilita' degli studenti", e' stato stanziato un finanziamento a favore della Seconda Universita' degli studi di Napoli, per la copertura di n. 18 borse di studio per corsi di dottorato di ricerca relativi al 22° ciclo, distribuite in relazione a specifici ambiti disciplinari; Considerato che con la succitata nota il MUR ha specificato che, fatte salve eventuali priorita' e specifiche esigenze di ciascun corso di dottorato di ricerca e' possibile l'utilizzazione delle eventuali economie per il ciclo successivo a quello finanziato e a favore degli stessi corsi di dottorato assegnatari di borse aggiuntive non attribuite; Viste le proposte di istituzione e/o rinnovo dei corsi di dottorato di ricerca - 23° ciclo - con sede amministrativa presso la Seconda Universita' degli studi di Napoli, inoltrate dalle strutture proponenti ai sensi degli articoli 2 e 3 del suindicato regolamento; Vista la relazione del nucleo di valutazione Interna redatta, in data 26 giugno 2007, e relativa all'esito positivo della verifica della sussistenza dei prescritti requisiti di idoneita', con riferimento ai corsi di dottorato di ricerca - 23° ciclo, proposti dalle anzidette strutture; Viste le delibere del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione di questo Ateneo, rispettivamente n. 62 del 9 luglio 2007 e n. 100 del 12 luglio 2007, con le quali e' stata approvata l'istituzione e il rinnovo dei corsi di dottorato di ricerca - 23° ciclo - con la relativa assegnazione di borse di studio; Viste le proposte di finanziamento di borse di studio per dottorati di ricerca presentate da Enti pubblici o privati in tempo utile per l'emanazione del bando; Decreta: Art. 1. Istituzione E' istituito il 23° ciclo dei corsi di dottorato di ricerca con sede amministrativa presso la Seconda Universita' degli studi di Napoli. Sono indetti pubblici concorsi, per esami, per l'ammissione ai corsi di dottorato di ricerca, di cui all'allegato A che e' parte integrante del presente bando di concorso. Per ciascun corso di dottorato di ricerca sono indicati i posti messi a concorso, il numero delle borse di studio - ivi comprese il numero delle borse di studio finanziate da Enti pubblici e/o privati - la durata del corso, la scuola di dottorato cui afferisce il corso e le eventuali sedi consorziate, il dipartimento sede amministrativa del dottorato di ricerca, il docente coordinatore del corso, le lauree previste per l'accesso, il calendario di svolgimento delle prove di esame con valore di notifica ufficiale agli interessati che, pertanto, non riceveranno alcuna ulteriore comunicazione scritta, nonche' l'eventuale l'adesione al progetto di "Internazionalizzazione". L'anzidetto progetto di "Internazionalizzazione" che prevede sia l'incentivazione della mobilita' dei dottorandi all'estero sia la partecipazione di studenti stranieri ai corsi di dottorato della SUN, si articola nelle seguenti inziative: a) l'impegno allo svolgimento dei 2/3 dei corsi in lingua inglese (purche' almeno un allievo straniero risulti iscritto al corso), b) l'impegno allo svolgimento di almeno 3 mesi di formazione all'estero per tutti gli allievi con borsa; c) l'impegno ad utilizzare, per i dottorandi stranieri la lingua inglese per le prove del concorso di ammissione al dottorato e per la redazione della tesi. I posti ricoperti da borse di studio potranno essere aumentati a seguito di finanziamenti da parte di enti pubblici e/o privati, la cui convenzione sia stipulata entro e non oltre il termine di scadenza di presentazione delle domande di partecipazione al concorso. Detti finanziamenti aggiuntivi, pertanto, non incideranno sul numero complessivo dei posti pianificati per ciascun corso di dottorato di ricerca. Costituiranno finanziamenti aggiuntivi anche le eventuali economie di borse di studio finanziate dal MUR a valere sul "Fondo per il sostegno giovani e per favorire la mobilita' degli studenti" per quei corsi di dottorato di ricerca individuati come destinatari del finanziamento per il ciclo 22° e per i quali non e' stato possibile attribuire la borsa medesima. L'Amministrazione si riserva la facolta' di revocare il bando di concorso, di sospendere o rinviare le prove concorsuali ovvero di sospendere o non procedere all'assunzione dei vincitori ovvero di sospendere o di non attribuire tutte le borse di studio previste dal bando di concorso medesimo con conseguente riduzione dei posti senza borsa, in ragione di esigenze attualmente non valutabili ne' prevedibili. In particolare, l'Amministrazione si riserva la facolta' di sospendere o non attribuire le borse di studio non a carico del bilancio universitario a seguito dell'interruzione per qualsiasi causa dell'erogazione del relativo finanziamento.
Art. 2. Requisiti di ammissione Possono presentare domanda di partecipazione al concorso di ammissione ai corsi di dottorato di ricerca, senza limiti di eta' e di cittadinanza, coloro che siano in possesso, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda, di uno dei seguenti titoli: laurea specialistica o magistrale conseguita ai sensi del decreto ministeriale n. 270/2004 (sostitutivo del n. 509/1999) appartenente ad una delle classi indicate nell'allegato A dell'art. 1 del presente bando; diploma di laurea conseguito ai sensi dei precedenti ordinamenti didattici (il cui corso legale abbia durata almeno quadriennale) tra quelli indicati nell'allegato A dell'art. 1 del presente bando ed equipollenti; titolo accademico equipollente conseguito presso universita' straniere. Potranno partecipare agli esami di ammissione anche coloro i quali conseguiranno il diploma di laurea entro e non oltre la data di svolgimento della prima prova di ammissione (prova scritta). In tal caso, l'ammissione verra' disposta "con riserva" ed il candidato sara' tenuto a presentare, almeno 1 giorno prima della data fissata per lo svolgimento della prova anzidetta, a pena di decadenza, la dichiarazione sostitutiva di certificazione o certificato attestante l'avvenuto conseguimento del diploma di laurea. Saranno esclusi dalla partecipazione al concorso coloro il cui titolo di studio non sia pertinente con l'ambito scientifico-disciplinare del dottorato di ricerca cui si intende accedere, cosi' come risulta specificamente indicato nell'allegato A parte integrante del presente bando. Coloro i quali, italiani o stranieri fossero in possesso di un titolo di studio straniero che non sia gia' stato dichiarato equipollente alla laurea italiana, dovranno - unicamente ai fini dell'ammissione ai corsi di dottorato di ricerca per i quali intendono concorrere - farne espressa richiesta nella domanda di partecipazione al concorso e corredare la domanda stessa dei documenti utili a consentire al Collegio dei docenti la dichiarazione di equipollenza in parola, purche' tradotti e legalizzati dalle competenti rappresentanze italiane, secondo le norme vigenti in materia per l'ammissione di studenti stranieri ai corsi di laurea delle universita' italiane.
Art. 3. Domande di ammissione Le domande di ammissione, redatte su carta semplice in conformita' allo schema esemplificativo di cui all'allegato 1, debitamente firmate dagli aspiranti di proprio pugno, devono essere indirizzate al dirigente della ripartizione degli affari generali - Seconda Universita' degli studi di Napoli, piazza Luigi Miraglia, Palazzo Bideri - 80138 Napoli (sulla busta deve essere chiaramente riportata la dicitura: "Domanda di ammissione ai corsi di dottorato di ricerca") - ed inviate - a pena di esclusione dal concorso - esclusivamente a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine perentorio di quarantacinque giorni decorrente dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. A tal fine fara' fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante la raccomandata. Qualora il termine venga a scadere in un giorno festivo si intendera' prorogato al primo giorno non festivo immediatamente successivo. Per ciascuna domanda di partecipazione dovra' essere allegata, a pena di esclusione dal concorso, la ricevuta in originale dell'avvenuto versamento di Euro 100,00 (euro cento), quale contributo per la partecipazione alle prove di accesso a corsi di studio, da effettuarsi - con apposito modello PTA - presso una qualunque Agenzia del Banco di Roma. Il presente bando e la relativa modulistica (ossia il fac-simile di domanda di partecipazione ed il modello P.T.A) sono reperibili sul sito WEB della Seconda Universita' degli studi di Napoli: www.unina2.it - pagina Dottorati di ricerca - Notizie Nel caso in cui si intenda concorrere a piu' corsi di dottorato di ricerca, devono essere redatte altrettante domande ed effettuati altrettanti versamenti, secondo quanto sopra specificato. Tali domande potranno essere inviate anche con un'unica spedizione. Se nella stessa domanda venissero indicati piu' corsi di dottorato di ricerca, sara' ritenuto valido unicamente quello indicato per primo. Il contributo versato per la partecipazione alle prove di accesso al corso di studio non verra' restituito in nessun caso. Nella domanda, da redigersi in lingua italiana, i candidati dovranno dichiarare con precisione e chiarezza sotto la propria responsabilita': a) il cognome e il nome, la data e il luogo di nascita, la residenza ed il recapito eletto ai fini del concorso (specificando il codice di avviamento postale e il numero telefonico); possibilmente, per quanto riguarda i cittadini comunitari e stranieri, un recapito italiano o l'indicazione della propria ambasciata in Italia, eletta quale proprio domicilio; b) l'esatta denominazione del corso di dottorato di ricerca (con indicazione dell'eventuale indirizzo in cui si articola lo stesso, a pena di esclusione) per il quale e' presentata domanda di partecipazione al concorso; c) la cittadinanza; d) la laurea posseduta ai sensi del vecchio ordinamento con la relativa durata legale, oppure la laurea specialistica o magistrale posseduta con l'indicazione della relativa classe, purche' titoli rientranti tra quelli espressamente previsti per l'accesso ed elencati nell'allegato A dell'art. 1 del bando di concorso, con l'indicazione della data del conseguimento e dell'Universita' presso cui e' stato conseguito il titolo; ovvero il titolo equipollente conseguito presso una universita' straniera, con la data del decreto rettorale che ha dichiarato l'equipollenza stessa; f) di essere disposto a sostenere parte del colloquio nella lingua straniera indicata al precedente art. 1 del bando; g) di impegnarsi a frequentare con assiduita' il corso di dottorato di ricerca secondo le modalita' che saranno fissate dal Collegio dei docenti, nonche' di impegnarsi ad effettuare un periodo di formazione all'estero se vincitore, con borsa di studio, di un corso di dottorato che aderisce al progetto di "Internazionalizzazione". h) di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni eventuale variazione della propria residenza o del recapito eletto ai fini del concorso. Saranno esclusi dalla partecipazione al concorso di ammissione i candidati le cui domande non contengano quanto segue: la firma (di proprio pugno); il cognome e il nome; la denominazione del corso di dottorato di ricerca, nonche' l'eventuale indirizzo del corso di dottorato di ricerca cui si intende partecipare; la residenza o il recapito ove si intende ricevere le comunicazioni relative al concorso; l'indicazione del diploma di laurea posseduto, o l'indicazione di un diploma di laurea previsto dall'allegato A dell'art. 1, della sua durata legale, della data di conseguimento e dell'Universita' che lo ha rilasciato ovvero la data del decreto rettorale della dichiarazione di equipollenza; la ricevuta originale del versamento di Euro 100,00 (euro cento) quale contributo per la partecipazione alle prove di accesso a corsi di studio. Agli atti ed ai documenti redatti in lingua straniera deve essere allegata una traduzione in lingua italiana che deve essere certificata conforme al testo straniero dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare, da un traduttore ufficiale o con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta'. L'Amministrazione universitaria non assume alcuna responsabilita' per il caso di dispersione di comunicazioni, dipendente da inesatte indicazioni della residenza e del recapito da parte del candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento degli stessi, ne' per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa. I candidati portatori di handicap, ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, dovranno fare esplicita richiesta, in relazione al proprio handicap, riguardo l'ausilio necessario per poter sostenere le prove concorsuali.
Art. 4. Prove d'esame L'esame di ammissione al corso di dottorato di ricerca consiste in una prova scritta ed in un colloquio. Il candidato dovra' inoltre dimostrare la buona conoscenza di una lingua straniera secondo le indicazioni di cui al precedente art. 1. Per i candidati stranieri e' possibile sostenere le prove del concorso di ammissione ai corsi di dottorato che aderiscono al progetto di "Internazionalizzazione", in lingua inglese. Le prove d'esame sono intese ad accertare l'attitudine del candidato alla ricerca scientifica. Gli argomenti oggetto delle prove, scritte e orali, sono relativi ai settori scientifico-disciplinari di interesse del corso di dottorato di ricerca; in particolare, la prova scritta oggetto dell'esame verra' scelta da un candidato mediante estrazione a sorte tra una terna di temi proposti dalla commissione giudicatrice. Le prove di esame si svolgeranno presso le strutture e secondo i calendari stabiliti nell'allegato A dell'art. 1. Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti, pertanto, i concorrenti ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso dovranno presentarsi, senza alcun ulteriore preavviso, nella sede d'esame, nel giorno e nell'ora stabilita, indicata per ciascun corso di dottorato di ricerca, muniti di un valido documento di riconoscimento. L'assenza del candidato nel giorno, luogo ed orario di svolgimento di una delle prove sara' considerata come rinuncia alla prova medesima, qualunque ne sia la causa. Nel caso di variazione del giorno, dell'ora e del luogo in cui verranno affissi gli esiti della prova scritta, si procedera' a fornire idonea informazione mediante affissione all'albo della stessa struttura ove doveva essere affisso l'esito della predetta prova. Lo svolgimento del colloquio e' pubblico. I candidati sono ammessi, con riserva dell'accertamento dei requisiti prescritti, al concorso di ammissione al corso di dottorato di ricerca. L'Amministrazione puo' disporre in ogni momento, con provvedimento motivato del rettore, l'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti. Per sostenere le prove d'esame i candidati dovranno esibire uno dei seguenti documenti di riconoscimento in corso di validita': a) carta d'identita'; b) passaporto; c) patente di guida; d) patente nautica; e) libretto di pensione; f) patentino di abilitazione alla conduzione di impianti termici; g) porto d'armi; h) tessera di riconoscimento, purche' munita di fotografia e di timbro o di altra segnatura equivalente, rilasciata da una amministrazione dello Stato.
Art. 5. Commissioni giudicatrici e loro adempimenti Le commissioni giudicatrici dei concorsi di ammissione ai corsi di dottorato di ricerca, nominate con decreto rettorale ai sensi dell'art. 12 del regolamento di Ateneo recante norme in materia di dottorato di ricerca di cui al decreto rettorale n. 1015 del 1° marzo 2002, e successive modificazioni e integrazioni, saranno affisse all'Albo di Ateneo ubicato presso le strutture indicate al successivo art. 6 del presente bando, e saranno consultabili sul sito Web dell'Ateneo: www.unina2.it pagina Dottorati di Ricerca - Notizie. Le commissioni giudicatrici, alla prima riunione, stabiliscono i criteri e le modalita' di valutazione delle prove concorsuali, al fine di assicurare una idonea e trasparente valutazione comparativa dei candidati, secondo i principi previsti in tema di modalita' di svolgimento dei concorsi per i pubblici impieghi. Ogni commissione, per la valutazione di ciascun candidato, dispone di sessanta punti per ognuna delle due prove. E' ammesso al colloquio il candidato che abbia superato la prova scritta con una votazione non inferiore a 40/60. Il colloquio si intende superato se il candidato ottiene una votazione di almeno 40/60. Alla fine della prova orale la commissione giudicatrice forma l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione dei voti da ciascuno riportati nella prova stessa. L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione giudicatrice, e' affisso nel luogo e secondo il calendario indicato nell'allegato A dell'art. 1 del presente bando. Espletate le prove concorsuali, la commissione compila la graduatoria generale di merito sulla base della somma dei voti riportati da ciascun candidato nelle singole prove e secondo l'ordine decrescente del punteggio complessivo attribuito ad ognuno.
Art. 6. Approvazione della graduatoria Con decreto rettorale si procedera' ad approvare, per ciascun concorso, la graduatoria generale di merito formulata secondo l'ordine decrescente del punteggio complessivo riportato da ciascun candidato. In caso di parita' di punteggio tra due o piu' candidati avra' precedenza in graduatoria il candidato piu' giovane. Le suindicate graduatorie generali di merito relative ai singoli concorsi per l'ammissione ai corsi di dottorato di ricerca - 23° ciclo - saranno affisse il 3 dicembre 2007 all'albo di Ateneo ubicato presso: a) sede rettorato di Napoli, via S. Maria di Costantinopoli, 16; b) sede rettorato di Caserta, viale Beneduce, 10; c) Palazzo Bideri, piazza Luigi Miraglia - Napoli; d) Ufficio Relazioni con il pubblico, Piazza Luigi Miraglia - Palazzo Bideri - Napoli. Tale affissione avra' valore di notifica ufficiale agli interessati. Le suindicate graduatorie saranno consultabili sul sito WEB della Seconda Universita' degli studi di Napoli: www.unina2.it in Primo Piano e alla pagina Dottorati di ricerca - Notizie -
Art. 7. Ammissione ai corsi e relativa documentazione Dal 3 dicembre 2007 al 12 dicembre 2007 i candidati utilmente collocati in graduatoria dovranno presentarsi, a pena di decadenza, presso l'Ufficio dottorato di ricerca della Seconda Universita' degli studi di Napoli, sito in Caserta, via Lupoli, 24 - nei giorni dal lunedi' al venerdi' dalle ore 9 alle 12 e nei giorni di lunedi' e mercoledi' anche dalle ore 13,30 alle ore 15, per formalizzare la richiesta di iscrizione al corso in carta semplice che dovra' contenere, oltre ai propri dati anagrafici, le seguenti dichiarazioni: 1) dichiarazioni sostitutive di certificazione - rese ai sensi dell'art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 - attestante: a) la cittadinanza; b) il conseguimento del diploma di laurea con relativa votazione finale; c) il reddito personale complessivo annuo lordo ( per i soli dottorandi classificatisi su posti con borsa di studio, ai fini dell'erogazione della stessa); 2) dichiarazioni sostitutive di notorieta' - rese ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 - in ordine ai seguenti punti: a) di essere/non essere titolare di assegno di ricerca per la collaborazione ad attivita' di ricerca presso altri atenei; b) di non essere iscritto ad altri corsi di studio universitario (diploma universitario, laurea - breve o specialistica - specializzazioni, master, dottorato di ricerca) o, nel caso affermativo, l'impegno a regolarizzare la propria posizione e produrre la relativa documentazione; c) di non aver goduto di altre borse di studio erogate per seguire corsi di dottorato di ricerca; d) di non godere, in concomitanza con la borsa di dottorato di ricerca, di altre borse di studio a qualsiasi titolo conferite, ad eccezione di quelle concesse da istituzioni nazionali e straniere utili ad integrare, con soggiorni all'estero, l'attivita' di formazione o di ricerca dei borsisti (per i soli dottorandi classificatisi su posti con borsa di studio); e) di essere a conoscenza che, ai sensi della normativa vigente, non puo' essere pubblico dipendente e, pertanto, in caso affermativo, l'impegno a richiedere il collocamento in aspettativa per motivi di studio o senza assegni per tutta la durata del corso, con godimento della borsa di studio oppure se trattasi di posto senza borsa o nel caso di rinuncia alla borsa, con conservazione del trattamento economico, previdenziale e di quiescenza in godimento da parte dell'Amministrazione pubblica presso la quale e' instaurato il rapporto di lavoro; f) di essere a conoscenza che, ai sensi dell'art. 6 del decreto ministeriale 224/1999, e di quanto previsto dall'art. 15 - commi 8 e 9 - del regolamento di Ateneo recante norme in materia di dottorato di ricerca di cui al decreto rettorale n. 1015 del 1° marzo 2002 e successive modificazioni e integrazioni, il corso di dottorato di ricerca puo' essere sospeso per un periodo di tempo non superiore ad un anno, con obbligo di recupero del tempo perduto, per le ipotesi ivi previste e che la sospensione superiore a trenta giorni comporta la cessazione dell'erogazione della borsa di studio per lo stesso periodo. I candidati utilmente collocati in piu' graduatorie dovranno presentare, altresi', l'opzione a favore di un solo corso di dottorato di ricerca. Si provvedera' a notificare, per le vie brevi, l'eventuale della graduatoria di merito; in tal caso, il candidato avente successivamente titolo all'ammissione dovra' manifestare la propria volonta' di iscrizione al corso di dottorato di ricerca, a pena di decadenza. Le dichiarazioni sostitutive suindicate possono essere rese mediante compilazione di appositi modelli che saranno reperibili anche sul sito Web dell'Ateneo- www.unina2.it: alla pagina Dottorati di ricerca - Notizie - insieme alla richiesta di iscrizione e/o opzione. Alla richiesta di iscrizione dovranno essere allegati i seguenti documenti: 1) una fotocopia della carta d'identita', in carta semplice, debitamente firmata; 2) una fotocopia del codice fiscale; 3) ricevuta del versamento di Euro 710,00 - di cui Euro 648,00 quale contributo per l'eccesso e la frequenza e Euro 62,00 quale contributo regionale (per i soli dottorandi senza borsa di studio); 4) iscrizione alla "Gestione separata" dell'I.N.P.S. (per i soli dottorandi con borsa di studio). I candidati saranno ammessi ai corsi secondo l'ordine di graduatoria fino alla concorrenza del numero dei posti messi a concorso per ogni corso di dottorato. In caso di eventuali rinunce degli aventi diritto prima dell'inizio del corso, subentreranno altrettanti candidati secondo l'ordine di graduatoria, entro e non oltre il termine di trenta giorni dall'inizio dei corsi stessi. Nell'ipotesi di variazione della data di affissione all'albo di Ateneo delle graduatorie generali di merito, si provvedera' a notificare le variazioni stesse mediante affissione all'albo di Ateneo, nello stesso giorno fissato per detto adempimento.
Art. 8. Ammissioni in sovrannumero I cittadini extracomunitari che abbiano superato le prove concorsuali, ma che non siano risultati vincitori, sono ammessi, senza borsa di studio, al corso di dottorato di ricerca in sovrannumero nel limite della meta' dei posti istituti con arrotondamento all'unita' per eccesso. I titolari di assegni di ricerca che siano risultati idonei alle prove di ammissione ad un corso di dottorato di ricerca possono essere ammessi al corso anche in sovrannumero, ai sensi dell'art. 11 del regolamento di Ateneo recante norme in materia di dottorato di ricerca, citato nelle premesse del presente bando di concorso, nei limiti del numero massimo delle unita' dei dottorandi che la struttura e' in grado di formare. La richiesta di ammissione in sovrannumero al corso di dottorato di ricerca deve essere presentata entro la data di inizio del corso. Le richieste saranno accolte secondo l'ordine di presentazione, subordinatamente all'acquisizione del parere favorevole del Collegio dei docenti del dottorato circa la compatibilita' nello svolgimento delle due attivita'.
Art. 9. Borse di studio Le borse di studio di cui all'art. 1 saranno conferite secondo l'ordine della graduatoria generale di merito e fino alla concorrenza del numero di borse messe a concorso per ciascun corso di dottorato di ricerca. In caso di parita' di punteggio tra due o piu' candidati, ai soli fini del conferimento della borsa di studio, la precedenza in graduatoria sara' stabilita mediante la valutazione della situazione economica dei concorrenti determinata secondo le disposizioni vigenti per il pagamento delle tasse e contributi degli studenti di questo Ateneo. La durata dell'erogazione della borsa di studio e' pari all'intera durata del corso. L'importo annuo della borsa di studio, per l'anno accademico 2007/2008, e' pari a Euro 10.561,54. Detto importo e' comprensivo dei contributi previdenziali a carico del dottorando fissati dall'art. 2, comma 26 e seguenti, della legge n. 335/1995, e successive modificazioni ed integrazioni ed e' assoggettato, in materia fiscale, alle disposizioni di cui all'art. 4 della legge n. 476/1984, e successive modificazioni ed integrazioni. L'erogazione della borsa di studio viene effettuata in rate bimestrali posticipate alla frequenza e all'attivita' di studio e di ricerca rese. Ai fini della fruizione della borsa il limite reddituale personale complessivo annuo lordo e' fissato in Euro 12.911,42. Detto limite va riferito all'anno solare di maggiore erogazione della borsa stessa e alla determinazione di tale reddito concorrono redditi di origine patrimoniale nonche' emolumenti di qualsiasi altra natura aventi carattere ricorrente, ad esclusione di quelli aventi natura occasionale o derivanti da servizio militare di leva. Il dottorando e' tenuto a restituire, anche in caso di rinuncia al corso, i ratei della borsa di studio gia' percepiti nei soli casi in cui superi il limite di reddito fissato, o si trovi in uno dei casi di incompatibilita' previsti dalla normativa vigente e dal regolamento in materia di dottorato di ricerca. Chi ha gia' usufruito di una borsa di studio per un corso di dottorato di ricerca anche per un solo anno, non puo' chiedere di fruirne una seconda volta superando il complessivo arco temporale del ciclo di dottorato di ricerca. Le borse di studio non possono essere cumulate con altre borse di studio a qualsiasi titolo conferite, tranne che con quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare, con soggiorni all'estero, l'attivita' di formazione o di ricerca dei borsisti. L'importo della borsa di studio e' aumentato per eventuali soggiorni all'estero nella misura del 50% in proporzione della durata del soggiorno. Tali periodi non possono complessivamente superare la meta' della durata del corso di dottorato.
Art. 10. Contributo per l'accesso e la frequenza ai corsi I concorrenti risultati beneficiari della borsa di studio, a prescindere dalla natura del finanziamento della stessa, sono esonerati dal versamento del contributo per l'accesso e la frequenza. Gli ammessi ai corsi di dottorato di ricerca, senza la fruizione della borsa di studio, sono tenuti al pagamento annuale di un contributo da versare per tutti gli anni di corso. I dottorandi ammessi su posti con borsa di studio ma che rinunciano alla fruizione della borsa annualmente o per tutta la durata legale del corso di dottorato di ricerca, sono tenuti, con riferimento all'anno accademico di mancato godimento della borsa, al pagamento del contributo per l'accesso e la frequenza nella misura determinata annualmente dagli Organi di governo dell'Ateneo. Il contributo per l'accesso e la frequenza ai corsi di dottorato di ricerca - 23° ciclo - e' fissato per l'anno accademico 2007/2008, in Euro 710,00 (comprensivo del contributo regionale di Euro 62,00) e deve essere versato utilizzando il modello PTA, disponibile sul sito Web dell'Ateneo: www.unina2.it pagina Dottorati di Ricerca - Notizie.
Art. 11. Obblighi e diritti dei dottorandi I dottorandi hanno l'obbligo di frequentare con assiduita' le attivita' per loro previste dal Collegio dei docenti, di presentare relazioni orali e scritte e quant'altro sia dal Collegio richiesto e di ottemperare a quanto dal Collegio legittimamente deliberato, e di redigere alla fine del corso, la tesi di dottorato con contributi originali. I dottorandi con borsa di studio devono acquisire ogni anno almeno 60 crediti, distribuiti in base al programma concordato con il tutor e col Collegio dei docenti. L'attivita' dei dottorandi senza borsa e' disciplinata dal Collegio dei docenti, anche in deroga a quanto stabilito per i dottorandi borsisti. I dottorandi con borsa di studio, possono rinunziare al proseguimento del godimento della borsa di studio e proseguire la loro attivita' formativa secondo le modalita' di cui all'art. 15 del regolamento di Ateneo, di cui al decreto rettorale 1015 del 1° marzo 2002, e successive modificazioni e integrazioni. Alla fine di ciascun anno di corso il Collegio dei docenti, sulla base di una particolareggiata relazione sull'attivita' e le ricerche svolte da ciascun dottorando, delibera l'ammissione all'anno successivo o propone al rettore l'esclusione dal proseguimento del corso. I dottorandi hanno il diritto di chiedere la sospensione del corso per un periodo di tempo non superiore ad un anno, con obbligo di recupero del tempo perduto. La sospensione superiore a trenta giorni comporta la cessazione dell'erogazione della borsa di studio, per lo stesso periodo. Il Collegio dei docenti, al termine dell'ultimo anno di corso, stabilisce se i dottorandi, che hanno usufruito di sospensione durante il corso degli studi, abbiano recuperato il periodo di assenza o debbano obbligatoriamente differire di un anno l'esame finale. La proroga non da' comunque diritto alla borsa di studio. Ai dottorandi puo' essere affidata una limitata attivita' didattica sussidiaria o integrativa, nei corsi di laurea o di diploma, che comunque non comprometta l'attivita' di formazione alla ricerca. La collaborazione didattica e' resa volontariamente, senza oneri per il bilancio della Seconda Universita' degli studi di Napoli e non da' luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli delle universita' italiane. Le attivita' didattiche assegnate a ciascun dottorando non possono eccedere il tetto delle cinquanta ore per anno accademico; il loro svolgimento e' attestato dal componente del Collegio dei docenti a cui e' affidata la supervisione e puo' costituire crediti. Agli ammessi ai corsi di dottorato di ricerca che afferiscono alle cliniche universitarie, si applicano le disposizioni dell'art. 1, comma 25, della legge 14 gennaio 1999, n. 4. Tale attivita' assistenziale deve essere approvata dal Collegio dei docenti e dal tutor, previo nulla osta della Giunta del Dipartimento assistenziale o del primario del servizio, in mancanza di Dipartimento assistenziale. Essa viene svolta senza oneri per il bilancio della Seconda Universita' degli studi di Napoli e non da' luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli delle Universita' italiane.
Art. 12. Conseguimento del dottorato di ricerca Il dottorato di ricerca viene conferito, a conclusione del corso di dottorato di ricerca, dal rettore e si consegue all'atto del superamento dell'esame finale, che puo' essere ripetuto una sola volta.
Art. 13. Trattamento dei dati personali Ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, i dati personali forniti dai candidati e quelli che saranno raccolti in futuro durante il corso di dottorato di ricerca, saranno oggetto di trattamento, nel rispetto della predetta normativa, al fine di provvedere agli adempimenti connessi alla gestione del rapporto stesso nonche' all'assolvimento delle funzioni istituzionali della Seconda Universita' degli studi di Napoli. Il trattamento dei predetti dati avverra' mediante strumenti manuali, informatici e telematici, e con logiche strettamente correlate alle finalita' stesse e comunque in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.
Art. 14. Rinvio Per quanto non previsto dal presente bando si rinvia al regolamento di Ateneo recante norme in materia di dottorato di ricerca di cui al decreto rettorale n. 1015 del 1° marzo 2002 e da ultimo modificato con decreto rettorale n. 2844 del 19 luglio 2004, consultabile sul sito Web dell'Ateneo: www.unina2.it pagina Dottorati di Ricerca - Notizie. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Caserta, 27 luglio 2007 Il rettore: Rossi