Concorso per 126 dottori di ricerca (abruzzo) UNIVERSITA' DI L'AQUILA

I testi riportati sono gratuiti e non hanno carattere di ufficialità: ai sensi di legge l'unico testo definitivo, che prevale in caso di discordanza, è quello pubblicato a mezzo stampa.

Concorso

Attenzione, il bando selezionato non è attivo, poichè è scaduto il termine per la presentazione della domanda


Tipologia Concorso
Tipologia Contratto Incarico
Posti 126
Fonte: Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana N. 66 del 21-08-2007
Sintesi: UNIVERSITA' DELL' AQUILA CONCORSO Concorso pubblico, per esami, per l'ammissione ai corsi di dottorato di ricerca XXIII ciclo, anno accademico 2007/2008 ...
Ente: UNIVERSITA' DI L'AQUILA
Regione: ABRUZZO
Provincia: L'AQUILA
Comune: L'AQUILA
Data di inserimento: 27-08-2007
Data Scadenza bando 20-09-2007
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UNIVERSITA' DELL' AQUILA
CONCORSO
Concorso  pubblico, per esami, per l'ammissione ai corsi di dottorato
di ricerca XXIII ciclo, anno accademico 2007/2008
                             IL RETTORE

    Vista  la  legge 9 maggio 1989, n. 168, riguardante l'istituzione
del   Ministero   dell'Universita'  e  della  Ricerca  Scientifica  e
Tecnologica;
    Vista  la  legge 13 agosto 1984, n. 476, recante norme in materia
di borse di studio universitarie;
    Vista la legge 30 novembre 1989, n. 398, recante norme in materia
di borse di studio universitarie;
    Visto l'art. 4 della legge 3 luglio 1998, n. 210, che prevede che
le  Universita',  con proprio regolamento, disciplinino l'istituzione
dei corsi di dottorato;
    Visto   il  decreto  ministeriale  30 aprile  1999,  n. 224,  che
regolamenta la materia del dottorato di ricerca;
    Visto  il  decreto  ministeriale  3 novembre 1999, n. 509 recante
norme concernenti l'autonomia didattica degli Atenei;
    Visto   il   Regolamento   dei  corsi  di  dottorato  di  ricerca
dell'Universita', emanato con decreto rettorale 9 agosto 2005;
    Vista la delibera del senato accademico del 29 gennaio 2001;
    Vista   la  relazione  del  nucleo  di  valutazione  Interna  del
13 giugno 2007;
    Viste  le  delibere  del  Senato  Accademico  e  del Consiglio di
Amministrazione, nelle rispettive sedute del 20 giugno 2007, relative
all'istituzione  del  XXIII  ciclo dei dottorati di ricerca ,con sede
amministrativa presso l'Universita' degli studi dell'Aquila;

                              Decreta:

                               Art. 1.
    E'  istituito  ed  attivato,  per l'anno accademico 2007/2008, il
XXIII  ciclo dei dottorati di ricerca, con sede amministrativa presso
l'Universita' degli Studi dell'Aquila.

        
      
                               Art. 2.
    Sono  indetti  pubblici  concorsi, per esami, per l'ammissione ai
corsi  di  dottorato di ricerca, di durata triennale, che si elencano
di  seguito  con l'indicazione del numero dei posti messi a concorso,
del numero delle borse di studio disponibili, delle sedi consorziate,
dei curricula, della struttura di afferenza, del coordinatore e della
data per lo svolgimento della prova scritta:

        ---->  Vedere immagini da pag. 133 a pag. 150   <----

        
      
                               Art. 3.
    Il  numero  minimo degli ammessi a ciascun corso di dottorato non
puo'  essere  inferiore  a  tre,  intendendo per "ammessi" coloro che
risultino   vincitori  del  concorso  di  ammissione  e  che  abbiano
regolarizzato la propria posizione amministrativa con l'iscrizione al
corso.
    Il numero delle borse di studio potra' essere aumentato a seguito
di    finanziamenti    di   soggetti   estranei   all'Amministrazione
universitaria, purche' resi noti dai finanziatori entro il termine di
scadenza  del  bando.  L'eventuale  aumento del numero delle borse di
studio sara' reso noto utilizzando i consueti supporti informatici.
    Il numero delle borse di studio potra', inoltre, essere aumentato
a  seguito  dell'approvazione  di  progetti  di  rilevante  interesse
nazionale, da parte del MIUR, in cui sia stata prevista l'attivazione
di borse di dottorato, anche dopo la scadenza del presente bando.
    L'aumento delle borse di studio puo' determinare l'incremento dei
posti  globalmente  messi  a  concorso, fermi restando in ogni caso i
termini  di scadenza previsti dal presente bando per la presentazione
delle domande di ammissione.

        
      
                               Art. 4.

                       Requisiti per l'accesso

    Possono  presentare  domanda  di  partecipazione  al  concorso di
ammissione  al  dottorato  di  ricerca,  senza  limitazioni di eta' e
cittadinanza,  coloro  i  quali  siano in possesso, alla scadenza del
termine  per la presentazione della domanda di ammissione, di diploma
di  laurea  specialistica,  di  diploma  di laurea conseguito secondo
l'ordinamento  previgente il decreto ministeriale 509/1999, ovvero di
titolo equipollente conseguito presso universita' straniere.
    I  cittadini comunitari ed extra comunitari in possesso di titolo
accademico  che  non  sia  gia'  stato  dichiarato  equipollente alla
laurea,  dovranno  unicamente ai fini dell'ammissione al dottorato al
quale  intendono  concorrere  fare espressa richiesta di equipollenza
nella domanda di partecipazione al concorso.
    A  tal  fine  alla  domanda  di partecipazione dovranno allegare,
tradotti   e  legalizzati  dalle  competenti  autorita'  diplomatiche
italiane, la seguente documentazione:
      originale  del  diploma di maturita' con relativa dichiarazione
di valore;
      originale  del  diploma di laurea con relativa dichiarazione di
valore;
      certificato  di laurea con indicati tutti gli esami sostenuti e
relativi programmi di studio necessari al collegio dei docenti per la
dichiarazione di equipollenza.
    Per  i  cittadini  italiani  in  possesso di un titolo accademico
straniero,  che  non  sia  gia'  stato dichiarato equipollente ad una
laurea  italiana,  valgono  le  stesse  disposizioni  di cui ai commi
precedenti.
    Possono  inoltre  presentare domanda di partecipazione i titolari
di  assegni di ricerca ed i cittadini extracomunitari se borsisti del
Governo  italiano o se titolari di borsa di studio a qualsiasi titolo
conferita.
    Possono  infine presentare domanda di partecipazione anche coloro
i  quali conseguiranno il diploma di laurea entro la data fissata per
lo  svolgimento  della prova scritta. In tal caso l'ammissione verra'
disposta  "con  riserva"  ed  il candidato sara' tenuto a consegnare,
prima  dell'inizio  della  prova  scritta,  il certificato attestante
l'avvenuto  conseguimento  del  titolo  o apposita autocertificazione
direttamente ad uno dei membri della commissione.

        
      
                               Art. 5.

                      Domanda di partecipazione

    La  domanda  di  ammissione, redatta in carta semplice, con firma
autografa  del  candidato,  secondo  il  modello allegato al presente
bando,  con  indicato  il domicilio eletto agli effetti del concorso,
puo' essere presentata al Settore II - dottorati, assegni di ricerca,
borse  di studio, tirocini di ricerca - Palazzo Baroncelli Cappa, via
Paganica, 21 - L'Aquila, o spedita a mezzo raccomandata, al Magnifico
rettore  dell'Universita'  degli  studi  dell'Aquila, piazza Vincenzo
Rivera,   1  -  67100  L'Aquila,  entro  il  termine  perentorio  del
20 settembre 2007.
    Per  il  rispetto  del  termine  predetto  fara' fede la data del
timbro dell'Ufficio postale accettante la raccomandata.
    Non  saranno prese in considerazione le domande prodotte oltre il
termine di scadenza del bando.
    La  firma  e'  obbligatoria,  pena  la  nullita'  della domanda e
l'esclusione dalla partecipazione al concorso.
    Verranno  esclusi  dal  concorso  i  candidati le cui domande non
contengano  tutte le dichiarazioni circa il possesso dei requisiti di
ammissione.
    Nella  domanda l'aspirante alla partecipazione al concorso dovra'
dichiarare    con   chiarezza   e   precisione   sotto   la   propria
responsabilita':
      a)  le  proprie  generalita', la data e il luogo di nascita, il
codice  fiscale,  la residenza ed il recapito eletto agli effetti del
concorso   (specificando  il  codice  di  avviamento  postale  e,  se
possibile, il numero telefonico e l'indirizzo e-mail). Possibilmente,
per  quanto  riguarda  i cittadini comunitari ed extra comunitari, un
recapito  italiano o l'indicazione della propria ambasciata/consolato
in Italia, eletta quale proprio domicilio;
      b) l'esatta denominazione del concorso di dottorato cui intende
partecipare;
      c)  di  possedere  un'adeguata conoscenza della lingua italiana
(per i cittadini stranieri);
      d)  la  propria cittadinanza. In caso di doppia cittadinanza di
cui una sia quella italiana, di optare per la cittadinanza italiana;
      e)  la  laurea  posseduta  o  che  si  conseguira',  la  data e
l'Universita'  presso  cui  e'  stata o si presume verra' conseguita,
ovvero  il  titolo  equipollente  conseguito  presso  una universita'
straniera,  nonche'  la  data  del  decreto rettorale con il quale e'
stato dichiarato il riconoscimento stesso;
      f)  di  impegnarsi  a  frequentare  a  tempo  pieno il corso di
dottorato  secondo  le modalita' che saranno fissate dal collegio dei
docenti;
      g) di indicare la/le lingua/e straniera/e conosciuta/e;
      h)  di non essere dipendente di amministrazioni pubbliche o, in
caso affermativo, di impegnarsi a collocarsi in congedo straordinario
per  motivi  di  studio,  per  il  periodo  di  durata  del  corso di
dottorato;
      i) di aver/non aver gia' usufruito in precedenza di altra borsa
di studio (anche per un solo anno o frazione di esso) per un corso di
dottorato;
      j)  di  impegnarsi  a comunicare tempestivamente ogni eventuale
cambiamento della propria residenza o del recapito;
      k) di essere/non essere titolare di assegno di ricerca.
    Ai  sensi  della  legge  n. 104/1992  i  candidati  portatori  di
handicap, in relazione al loro diritto a sostenere le prove di esame,
dovranno  fare  esplicita  richiesta  riguardo gli ausili necessari e
l'eventuale  necessita'  di  tempi  aggiuntivi per poter sostenere le
prove.
    L'amministrazione universitaria non assume alcuna responsabilita'
per  il  caso di dispersione di comunicazione, dipendente da inesatte
indicazioni  della residenza e del recapito da parte dell'aspirante o
da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento degli stessi,
ne'   per   eventuali  disguidi  postali  o  telegrafici  o  comunque
imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.

        
      
                               Art. 6.

                           Prove di esame

    L'esame di ammissione al corso consiste in una prova scritta e in
un colloquio.
    Le  prove  d'esame  sono  intese ad accertare la preparazione del
candidato,  la  sua attitudine alla ricerca e la conoscenza di almeno
una lingua straniera.
    Al   candidato  e'  data  la  possibilita',  in  accordo  con  la
commissione   giudicatrice   che   deve,   in  ogni  caso,  garantire
l'anonimato  dell'elaborato  scritto,  di  svolgere le prove anche in
lingua inglese
    Le  prove  d'esame si svolgeranno secondo il calendario indicato,
per ciascun dottorato, al precedente art. 2.
    Si   precisa   al   riguardo   che  nessun  ulteriore  avviso  di
convocazione verra' inviato agli interessati.
    Eventuali   variazioni   verranno   rese   note  mediante  avviso
consultabile sul sito web dell'Ateneo.
    La  mancata  presentazione  alla  prova scritta sara' considerata
come rinuncia alla prova, quale ne sia la causa.
    Prova orale:
      la  comunicazione  della  data  del  colloquio  (che  si potra'
svolgere  lo  stesso  giorno o nei cinque giorni successivi al giorno
fissato  per  la prova scritta) avverra' in sede concorsuale da parte
della commissione giudicatrice.
    Per  sostenere  le prove d'esame i candidati dovranno esibire uno
dei seguenti documenti di riconoscimento, in corso di validita':
      a)  fotografia recente applicata in carta legale, con firma del
candidato;
      b)  tessera  di  riconoscimento  personale,  se il candidato e'
pubblico dipendente;
      c)  tessera postale, porto d'armi, passaporto, patente di guida
o carta d'identita'.

        
      
                               Art. 7.

Commissioni  giudicatrici  Valutazione  delle  prove e graduatorie di
                               merito

    Le  commissioni  giudicatrici dei concorsi di ammissione ai corsi
di dottorato sono nominate con decreto del rettore e sono composte da
tre membri scelti tra professori e ricercatori universitari di ruolo.
    Ogni   commissione   dispone,   per  la  valutazione  di  ciascun
candidato, di sessanta punti per ognuna delle due prove.
    E'  ammesso al colloquio il candidato che abbia superato la prova
scritta con una votazione non inferiore a 40/60.
    I  risultati  della  prova  scritta  e  l'elenco degli ammessi al
colloquio,   sottoscritto  dal  presidente  e  dal  segretario  della
commissione,  verranno resi pubblici mediante affissione all'albo del
dipartimento presso il quale si e' svolta la prova.
    Il  colloquio  si  intende  superato  se il candidato ottiene una
votazione di almeno 40/60.
    Relativamente  al  colloquio,  la  commissione giudicatrice, alla
fine  di  ogni  seduta  forma  l'elenco  dei candidati esaminati, con
l'indicazione dei voti riportati da ciascuno di essi.
    L'elenco,  sottoscritto  dal  presidente  e  dal segretario della
commissione   e'   affisso,   nel   medesimo   giorno,  all'albo  del
dipartimento presso il quale si e' svolta la prova.
    Espletate  le  prove  del  concorso,  la  commissione  compila la
graduatoria  generale  di  merito  sulla  base  della  somma dei voti
riportati  da  ciascun  candidato nelle singole prove che verra' resa
pubblica  a cura dell'amministrazione mediante pubblicazione all'albo
ufficiale   e   sul  sito  web  dell'Universita'  successivamente  al
controllo della regolarita' degli atti.
    I  candidati  saranno ammessi ai corsi secondo l'ordine stabilito
nella  graduatoria  di  merito  fino  alla concorrenza del numero dei
posti messi a concorso per ogni corso di dottorato.
    In caso di parita' di merito prevale il candidato piu' giovane di
eta'.
    In  caso  di utile collocamento in piu' graduatorie di merito, il
candidato dovra' esercitare opzione per un solo corso di dottorato.
    I  cittadini  extra comunitari e i titolari di assegno di ricerca
che  abbiano superato le prove d'esame, sono ammessi in soprannumero,
senza  borsa  di  studio,  nel limite del 50% dei posti istituiti con
arrotondamento all'unita' per eccesso.

        
      
                               Art. 8.

                  Iscrizione ai corsi di dottorato

    I  concorrenti  risultati  vincitori  dovranno  presentare  o far
pervenire  al  Settore  II  - dottorati, assegni di ricerca, borse di
studio, tirocini di ricerca - Palazzo Baroncelli Cappa, via Paganica,
21  -  67100  L'Aquila,  entro il termine perentorio di giorni 15 che
decorrono  dal  giorno successivo a quello in cui avranno ricevuto il
relativo invito, i seguenti documenti:
      a)  domanda  di iscrizione al primo anno del corso di dottorato
per l'A.A. 2007/2008, in carta legale;
      b) autocertificazione di cittadinanza;
      c)   autocertificazione   del   diploma  di  scuola  secondaria
superiore;
      d)  autocertificazione  del  diploma  di laurea con la relativa
votazione;
      e)   una  fotocopia  del  documento  di  identita'  debitamente
firmata;
      f) fotocopia del numero di attribuzione del codice fiscale;
      g)  fotocopia  del  permesso di soggiorno (solo per i cittadini
stranieri);
      h)  dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta', ai sensi
dell'art. 47  del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445:
        di  non  essere  contemporaneamente  iscritto  ad un corso di
laurea  o di diploma universitario, ad una scuola di specializzazione
ovvero di perfezionamento, perfezionamento all'estero, master o ad un
corso di altro dottorato di ricerca;
        di impegnarsi, per tutta la frequenza del corso di dottorato,
ad  ottemperare  alla  non  contemporanea  iscrizione  ad un corso di
laurea  o di diploma universitario, ad una scuola di specializzazione
ovvero di perfezionamento, di perfezionamento all'estero, master o ad
un corso di altro dottorato di ricerca;
        di   impegnarsi  a  frequentare  continuativamente  tutte  le
attivita' del dottorato secondo le modalita' fissate dal collegio dei
docenti;
        di  impegnarsi  a  richiedere  al  collegio  dei  docenti del
proprio  corso  di  dottorato  l'autorizzazione per lo svolgimento di
attivita'  lavorative  esterne  o  per la prosecuzione dell'attivita'
lavorativa in essere al momento dell'iscrizione al dottorato;
      i) una fotografia formato tessera;
      j) ricevuta del versamento della tassa regionale per il diritto
allo  studio  universitario  di  Euro  77,47 da effettuarsi sul conto
corrente  della  CARISPAQ  n. 7100805  ABI  06040 CAB 03601 intestato
all'Azienda per il diritto agli studi universitari.
    I cittadini stranieri devono dichiarare di essere in possesso dei
seguenti requisiti:
      1)  godere  dei  diritti civili e politici anche negli stati di
appartenenza o di provenienza;
      2)  essere in possesso, fatta eccezione della titolarita' della
cittadinanza  italiana,  di  tutti gli altri requisiti previsti per i
cittadini della Repubblica Italiana.
    Coloro  che  si  sono  collocati in posizione utile per usufruire
della borsa di studio:
      1) domanda per richiedere la borsa di studio;
      2)  dichiarazione  di non aver usufruito in precedenza di altre
borse di studio di dottorato;
      3)  autocertificazione  sul reddito personale complessivo annuo
lordo;
      4)  dichiarazione  di  impegno a restituire i ratei di borsa di
studio percepiti nell'anno in cui si e' verificato il superamento del
limite di reddito;
      5)    fotocopia    modello   I.N.P.S.   attestante   l'avvenuta
costituzione  della  posizione contributiva (da consegnare al Settore
III  -  dottorati,  assegni  di ricerca, borse di studio, tirocini di
ricerca entro 15 giorni dalla data di inizio del corso).

         Coloro che non usufruiscono della borsa di studio:

      1)  ricevuta del versamento della prima rata del contributo per
l'accesso e la frequenza del corso che deve essere versata unicamente
tramite bollettino bancario;
      2)   autocertificazione   ai   fini  della  determinazione  dei
contributi  utilizzando  il  modulo  inviato unitamente all'invito di
regolarizzazione della posizione amministrativa.
    I  titolari  di  borse  di  studio  finanziate da Enti pubblici o
privati  saranno eventualmente avvisati sulle modalita' di versamento
del contributo per l'accesso e la frequenza del corso.
    Gli  assegnisti dovranno presentare documentazione che attesti di
essere  titolare  di  assegno  di ricerca. A detta certificazione gli
interessati   provvederanno   con   certificato  dell'Universita'  di
appartenenza o con autocertificazione.
    Coloro  che  non  avranno  provveduto  a regolarizzare la propria
iscrizione   entro   i   termini   sopracitati   saranno  considerati
rinunciatari  e  coloro  che avranno rilasciato dichiarazioni mendaci
saranno  dichiarati  decaduti  e i posti vacanti saranno assegnati ad
altri aspiranti che seguono nella graduatoria generale di merito.

        
      
                               Art. 9.

                           Borse di studio

    Le  borse  di studio, il cui numero e' indicato per ciascun corso
di   dottorato   al  precedente  art. 2,  vengono  assegnate,  previa
valutazione  comparativa del merito e secondo l'ordine definito nelle
rispettive   graduatorie   di   merito  formulate  dalle  commissioni
giudicatrici.
    A  parita' di merito prevale, ai soli fini del conferimento della
borsa   di   studio,   la   valutazione  della  situazione  economica
determinata  ai  sensi  del  decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 30 aprile 1997 e successive modificazioni. L'importo annuale
della  borsa  di  studio  e'  di Euro 10.561,54 ed e' assoggettato al
contributo previdenziale I.N.P.S. a gestione separata che, per l'anno
2007, e' pari al 23,50%, di cui il 7,83% e' a carico del beneficiario
della borsa di studio.
    I  vincitori  di  borsa di studio finanziata da enti esterni sono
tenuti   a  informarsi  all'atto  dell'accettazione  della  borsa  su
eventuali  particolari  condizioni  previste  dalla  convenzione  con
l'ente finanziatore.
    Le  borse  relative  al  "Fondo per il sostegno dei giovani e per
favorire  la  mobilita' degli studenti" decreto ministeriale 198/2003
verranno  assegnate  ai  vincitori  che  sceglieranno un argomento di
ricerca attinente l'ambito disciplinare indicato.
    La  durata  della  borsa  di studio e' pari all'intera durata del
corso; le borse sono confermate con il passaggio all'anno successivo,
salvo motivata delibera del collegio dei docenti.
    Il limite di reddito, requisito essenziale per godere della borsa
di  studio,  e'  fissato  in Euro 7.746,85. Eventuali aumenti di tale
limite verranno resi noti all'atto dell'attribuzione delle borse.
    L'amministrazione   universitaria  provvedera'  al  controllo,  a
campione  o  in  toto,  della  veridicita'  delle  autocertificazioni
prodotte  dagli  interessati presso i competenti uffici del Ministero
delle finanze.
    Le borse di dottorato non possono essere cumulate con altre borse
di studio a qualsiasi titolo conferite tranne che con quelle concesse
da istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare con soggiorni
all'estero l'attivita' di ricerca del dottorando.
    L'importo  della  borsa  di  studio  e'  aumentato  per eventuali
periodi  di  soggiorno  all'estero nella misura del 50% limitatamente
alla  loro durata. Tali periodi non possono in alcun caso superare la
meta' della durata dell'intero corso di dottorato.
    La  richiesta  ai  fini  dell'incremento di cui sopra deve essere
diretta dal coordinatore del corso al rettore e deve essere corredata
da  attestazione  che l'attivita' per la quale si chiede la mobilita'
del  dottorando  rientra nell'ambito dell'attuazione del programma di
studi e di ricerca a suo tempo formulati.
    Il  pagamento  della  borsa  viene  effettuato in rate bimestrali
posticipate.
    Chi  abbia  usufruito  di  una  borsa  di  studio per un corso di
dottorato  anche  per  un solo anno, non puo' chiedere di fruirne una
seconda volta.
    I  titolari di assegni di ricerca vincitori del concorso, vengono
ammessi  al dottorato di ricerca senza borsa di studio anche nel caso
in   cui   il  dottorato  prosegua  oltre  il  periodo  di  godimento
dell'assegno di ricerca.

        
      
                              Art. 10.

          Contributo per l'accesso e la frequenza ai corsi

    Il  contributo per l'accesso e la frequenza ai corsi di dottorato
ammonta  a  Euro  104,00 annui, graduato secondo le seguenti fasce di
condizione  economica  definite  in  analogia  con tasse e contributi
studenteschi:

================================================
      Indicatore della condizione economica       |Importo contributi
================================================
  fino a Euro 25.306,39                           |    Euro 52,00
---------------------------------------------------------------------
  superiore a Euro 25.306,39   e inferiore a Euro |
51.645,69                                         |    Euro 78,00
---------------------------------------------------------------------
  superiore a Euro 51.645,69                      |   Euro 104,00

    Per  indicatore  della condizione economica si intende il reddito
equivalente  calcolato,  secondo  quanto  previsto  dal  decreto  del
Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri 30 aprile 1997 e successive
modificazioni  ed integrazioni, sulla base della condizione economica
riferita all'anno solare 2006.
    Il  versamento  del  contributo  per  l'accesso e la frequenza ai
corsi e' suddiviso in due rate:
      1ª rata: Euro 52,00 - all'atto dell'iscrizione;
      2ª  rata:  parte  rimanente,  a  seconda della fascia in cui e'
inserito il dottorando, entro il 30 aprile 2008.
    Il  bollettino  bancario  per  il  versamento della 2ª rata sara'
inviato all'indizzo indicato nella domanda di immatricolazione.
    Sono  esonerati preventivamente dal contributo per l'accesso e la
frequenza ai corsi i dottorandi titolari di borse di studio conferite
su  fondi ripartiti dai decreti del Ministro di cui all'art. 4, comma
3,   della  legge  3 luglio  1998,  n. 210,  su  fondi  derivanti  da
convenzioni  con  enti  pubblici  o  privati  e  gli  extracomunitari
borsisti del Governo italiano.
    Tutti   i  dottorandi  sono  tenuti  al  versamento  della  tassa
regionale  per  il  diritto  allo studio universitario da effettuarsi
tramite  bonifico bancario di Euro 77,47 a favore dell'azienda per il
diritto  allo studio universitario, sul conto corrente bancario della
Carispaq n. 7100805 ABI 06040 - CAB 03601.

        
      
                              Art. 11.

                   Diritti e doveri dei dottorandi

    1. I  dottorandi  hanno  l'obbligo  di  frequentare  i  corsi  di
dottorato  e  di  compiere continuativamente attivita' di studio e di
ricerca  nell'ambito delle strutture destinate a tal fine, secondo le
modalita' che saranno fissate dal collegio dei docenti.
    2. L'Universita'   garantisce   la   copertura  assicurativa  dei
dottorandi  per  responsabilita'  civile  ed infortunio, per l'intera
durata  del  corso, per le sole attivita' che si riferiscono al corso
di dottorato.
    3. E'  consentito  l'esercizio  di eventuali attivita' lavorative
compatibili,  previa  autorizzazione  del  collegio dei docenti. Tali
attivita'  anche  di  breve  durata non devono in alcun modo porsi in
conflitto con l'attivita' svolta dal dottorando.
    4. Eventuali  differimenti  della  data  di inizio o interruzioni
verranno  consentiti ai dottorandi che dimostrino di dover soddisfare
gli  obblighi  militari  o  che  si trovino nelle condizioni previste
dalla decreto legislativo 26 marzo 2001 n. 151, oppure che si trovino
nella condizione di malattia grave e prolungata.
    5. Nel  caso  di  assenza ingiustificata o di inadempimento degli
obblighi,  il  collegio  dei  docenti  proporra' con propria delibera
l'esclusione  del  dottorando dal corso. In tal caso il dottorando e'
obbligato  alla  restituzione per intero, con riferimento all'anno in
questione,  della  borsa  di  studio  oppure delle rate eventualmente
riscosse.
    6. Gli  iscritti  ai  corsi  di  dottorato  di  ricerca  con sede
amministrativa  presso  l'Universita'  degli  studi  dell'Aquila  e a
quelli  di  cui  quest'ultima  e'  sede consorziata, possono svolgere
limitata  attivita'  didattica  rivolta  agli  studenti  dei corsi di
laurea  e/o  diploma, nell'ambito della programmazione effettuata dal
collegio   dei   docenti,   d'intesa   con  la  facolta'  interessata
dell'Universita' degli studi dell'Aquila.

        
      
                              Art. 12.

                      Conseguimento del titolo

    Il  titolo  di  dottore  di  ricerca  si  consegue  all'atto  del
superamento dell'esame finale, e puo' essere ripetuto una sola volta.
La  tesi  finale puo' essere redatta anche in lingua straniera previa
autorizzazione  del  collegio  dei docenti. Per comprovati motivi che
non consentano la presentazione della tesi entro il termine previsto,
il Rettore su proposta del collegio dei docenti, ammette il candidato
agli esami previsti per il ciclo successivo.
    Non sara' consentita una proroga superiore ad un anno. La proroga
non da' comunque diritto alla borsa di studio.
    L'Universita',   a  richiesta  degli  interessati,  certifica  il
conseguimento  del  titolo e successivamente al rilascio dello stesso
cura  il  deposito  di  copia della tesi finale presso le biblioteche
nazionali  di  Roma  e  Firenze assicurando la pubblicita' degli atti
delle  procedure  di  valutazione, ivi compresi i giudizi sui singoli
candidati.
    Le  commissioni  giudicatrici dell'esame finale saranno formate e
nominate,  per ogni corso di dottorato, in conformita' al regolamento
di ateneo.

        
      
                              Art. 13.

                        Norme di riferimento

    Per  tutto  cio'  che non e' previsto o disciplinato nel presente
bando,  si  fa  riferimento  alla  legge n. 210 del 3 luglio 1998, al
decreto  ministeriale  30  aprile 1999 e al "Regolamento dei corsi di
dottorato di ricerca" di questo Ateneo.
    Il presente bando di concorso e' disponibile sul sito:
    https://www.univaq.it/ricerca/dott-ric.htm 
    Ulteriori  informazioni  possono essere richieste direttamente al
Settore II - dottorati, assegni di ricerca, borse di studio, tirocini
di ricerca tel. 0862/43-2032/2061.
      L'Aquila, 31 luglio 2007
                                              Il rettore: di Orio