Concorso per 201 dottori di ricerca (umbria) UNIVERSITA' DI PERUGIA

I testi riportati sono gratuiti e non hanno carattere di ufficialità: ai sensi di legge l'unico testo definitivo, che prevale in caso di discordanza, è quello pubblicato a mezzo stampa.

Concorso

Attenzione, il bando selezionato non è attivo, poichè è scaduto il termine per la presentazione della domanda


Tipologia Concorso
Tipologia Contratto Incarico
Posti 201
Fonte: Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana N. 67 del 24-08-2007
Sintesi: UNIVERSITA' DI PERUGIA CONCORSO Concorso per l'ammissione al XXIII ciclo dei corsi di dottorato di ricerca, a.a. 2007/2008 IL RETTORE ...
Ente: UNIVERSITA' DI PERUGIA
Regione: UMBRIA
Provincia: PERUGIA
Comune: PERUGIA
Data di inserimento: 27-08-2007
Data Scadenza bando 15-10-2007
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UNIVERSITA' DI PERUGIA
CONCORSO
Concorso  per  l'ammissione  al XXIII ciclo dei corsi di dottorato di
ricerca, a.a. 2007/2008
                             IL RETTORE

    Visto l'art. 4 della legge 3 luglio 1998, n. 210;
    Visto   il   decreto   ministeriale   30 aprile   1999,   n. 224,
"Regolamento recante norme in materia di dottorato di ricerca";
    Visto   il   regolamento   dei  corsi  di  dottorato  di  ricerca
dell'Universita',  emanato  con  decreto rettorale n. 392 del 4 marzo
2004;
    Visto  il  decreto  del  Presidente  della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445;
    Viste  le  delibere  del Senato accademico in data 5 luglio 2007,
relativa  al riparto delle borse di dottorato tra le aree scientifico
disciplinari ed all'attribuzione delle borse di studio finanziate dal
Ministero sul fondo per il sostegno dei giovani;
    Vista  la  delibera  del  Consiglio  di  amministrazione  in data
18 luglio  2007  concernenti la copertura finanziaria di n. 102 borse
di   studio  di  dottorato,  l'attribuzione  delle  borse  di  studio
finanziate  dal  Ministero  sul  fondo  per il sostegno dei giovani e
l'autorizzazione all'emanazione del relativo bando di concorso;
    Visto l'art. 40 dello Statuto dell'Ateneo;
    Visti     i     verbali     delle    commissioni    delle    aree
scientifico-disciplinari;
    Visti  i  decreti  ministeriali n. 263/2004 e n. 492/2005 con cui
sono  state  assegnate  a  questa  Universita' le borse di studio sul
fondo di sostegno dei giovani;
    Visto  il  decreto  rettorale n. 1624 del 26 luglio 2007, con cui
sono  state  stabilite  le  fasce  di  contributo  per l'accesso e la
frequenza ai corsi a decorrere dall'a.a. 2007/2008;
    Visto il decreto rettorale n. 1711 del 27 luglio 2005, con cui e'
stato   approvato   lo   schema   tipo  di  lettera  di  impegno  per
l'attivazione,  la  regolamentazione ed il finanziamento, da parte di
enti  finanziatori,  di  borse  di  studio  per corsi di dottorato di
ricerca;
    Visto  il decreto rettorale n. 1722 del 28 luglio 2005 con cui si
autorizza  l'Ufficio  alta  formazione  -  dottorato  di  ricerca - a
bandire  corsi  di dottorato di ricerca con borse finanziate da parte
di  enti  pubblici,  previa  specifica  lettera di impegno del legale
rappresentante,  dalla  quale  risultino  gli  estremi delle delibere
adottate  dai  rispettivi  organi  deliberanti  e  da parte di enti e
soggetti  privati,  previa  sottoscrizione  dell'accordo e versamento
dell'intero  importo  finanziato  o rilascio di apposita fideiussione
bancaria o assicurativa;
    Visti  gli accordi e le comunicazioni pervenuti da enti esterni e
universita'  per il finanziamento di borse di studio aggiuntive per i
corsi di dottorato di ricerca;

                              Decreta:

                               Art. 1.

                              Indizione

    E'  istitutito  il XXIII ciclo dei corsi di dottorato di ricerca,
a.a. 2007/2008, aventi sede amministrativa presso l'Universita' degli
studi di Perugia.

         ---->  Vedere immagini da pag. 98 a pag. 114  <----

    Il numero delle borse di studio potra' essere aumentato a seguito
di  finanziamenti  aggiuntivi.  L'eventuale  aumento del numero delle
borse  di  studio  sara'  determinato  con  decreto  rettorale, prima
dell'espletamento  delle  prove  di ammissione, e pubblicato all'Albo
dell'Ateneo e nel sito web dell'Universita'.

        
      
                               Art. 2.

     Domanda di ammissione al concorso - Requisiti di ammissione

    Possono  presentare  domanda  di  partecipazione  al  concorso di
ammissione  di  cui  al  precedente  articolo coloro i quali siano in
possesso  di  diploma  di  laurea  conseguito  secondo  l'ordinamento
precedente   all'entrata   in  vigore  del  decreto  ministeriale  n.
509/1999,  come modificato dal decreto ministeriale n. 270/2004, o di
laurea  specialistica, conseguita presso universita' italiane, ovvero
di analogo titolo accademico conseguito presso universita' straniere,
riconosciuto  equipollente  o di cui si chiede l'equipollenza ai soli
fini dell'ammissione al corso.
    Per l'ammissione ad alcuni corsi sono indicate lauree specifiche,
come previsto all'art. 1 del presente bando di concorso.
    I  candidati  con  titolo di studio conseguito presso Universita'
straniere  devono allegare alla domanda di concorso i documenti utili
a consentire al Senato accademico la dichiarazione di equipollenza in
parola  e dovranno allegare alla domanda il diploma di laurea o copia
autenticata  corredato  di  traduzione  ufficiale in lingua italiana,
legalizzato  (ove  necessario)  e  dichiarato  di valore a cura della
rappresentanza   diplomatica   consolare   italiana   competente  per
territorio nel Paese di conseguimento del titolo.
    Le  domande  che  perverranno  prive  o  carenti  della  suddetta
documentazione non potranno essere considerate valide.
    Gli  interessati  devono redigere le domande secondo gli allegati
Mod.  A  e A1 (in caso di richiesta di equipollenza), che fanno parte
integrante  del  presente  bando,  con  tutti  gli  elementi  in essi
richiesti.
    Possono  partecipare  agli  esami  di ammissione anche coloro che
conseguiranno   il   diploma   di  laurea,  ovvero  l'analogo  titolo
accademico   conseguito   presso  universita'  straniere  come  sopra
disposto,  entro  il  30 novembre  2007. Qualora le prove di esame si
svolgessero  prima del 30 novembre 2007, il candidato dovra' comunque
essere  in  possesso del titolo richiesto nel presente bando a quella
data.

        
      
                               Art. 3.

                  Termini e contenuto della domanda

    La  domanda  di  ammissione  al  concorso,  intestata  al rettore
dell'Universita'  di  Perugia,  dovra'  pervenire tramite il servizio
postale oppure potra' essere presentata all'Ufficio alta formazione -
dottorato di ricerca, Universita' degli studi di Perugia, via Tuderte
n. 59 - 06125 Perugia, entro e non oltre il 15 ottobre 2007.
    Non  verranno  prese in considerazione le istanze che perverranno
oltre  tale  termine.  In  caso di spedizione fara' fede il timbro di
ricevimento  dell'Ufficio  alta formazione dottorato di ricerca e non
la data di spedizione della domanda.
    Non  verranno  inoltre accettate domande presentate tramite fax o
copie fotostatiche.
    L'omessa  apposizione  della  firma  autografa,  a sottoscrizione
della domanda, e' motivo di tassativa esclusione dal concorso.
    Nella  domanda  l'aspirante  alla  partecipazione  al concorso di
ammissione  al  dottorato  di ricerca deve dichiarare con chiarezza e
precisione sotto la propria responsabilita':
      1.  le  proprie  generalita', la data e il luogo di nascita, la
residenza   e   il   recapito   eletto   agli  effetti  del  concorso
(specificando  il  codice  di avviamento postale) e, se possibile, il
numero  telefonico e l'indirizzo di posta elettronica, impegnandosi a
comunicare  tempestivamente eventuali variazioni. Per quanto riguarda
i  cittadini  comunitari e extracomunitari, si richiede l'indicazione
di  un recapito italiano o della propria Ambasciata in Italia, eletta
quale proprio domicilio;
      2.  indicazione  del  singolo  ed  esatto  nome  del  corso  di
dottorato,  per  il  quale  presenta  domanda  di  partecipazione  al
concorso  per  l'ammissione. Qualora il candidato intenda partecipare
al concorso per diversi corsi di dottorato dovra' presentare distinte
domande per ognuno di essi;
      3. la propria cittadinanza;
      4. di possedere adeguata conoscenza della lingua italiana (solo
per i cittadini comunitari o extracomunitari);
      5.  la laurea posseduta o che si conseguira', nonche' la data e
l'universita'  presso  cui  e'  stata  conseguita o si presume verra'
conseguita  e la relativa votazione, ovvero il titolo equipollente (o
di  cui  si  chiede l'equipollenza) conseguito presso una universita'
straniera;
      6. le lingue straniere conosciute;
      7.  la  lingua  in cui si vuole sostenere le prove di esame (se
diversa da quella italiana);
      8.  di  impegnarsi  a comunicare tempestivamente ogni eventuale
cambiamento  della  propria  residenza  o  del  recapito  eletto agli
effetti del concorso;
      9. di essere/non essere titolare di assegno di ricerca;
      10. di essere/non essere cittadino extracomunitario titolare di
Borsa di studio M.A.E.;
      11.  di  optare per la cittadinanza italiana nel caso di doppia
cittadinanza, di cui una sia quella italiana.
    Alla domanda i concorrenti debbono allegare:
      fotocopia di un documento di identita' in corso di validita';
      autocertificazione   mediante   dichiarazione   sostitutiva  di
certificazione,  conformemente  all'allegato  Mod.  C,  ai  sensi del
decreto  del  Presidente  della  Repubblica  28 dicembre 2000, n. 445
attestante  il possesso del diploma di laurea con la votazione finale
e  le  votazioni  riportate  nei  singoli esami di profitto (solo per
coloro che hanno conseguito il titolo in Italia);
      eventuali  pubblicazioni,  in  originale  o in copia dichiarata
conforme   all'originale   dal   candidato   mediante   dichiarazione
sostitutiva  di  atto  di  notorieta',  resa ai sensi del decreto del
Presidente  della  Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, conformemente
all'allegato  Mod.  B;  per i lavori stampati in Italia devono essere
adempiuti    gli    obblighi   previsti   dal   Decreto   legislativo
luogotenenziale 31 agosto 1945, n. 660;
      eventuali  altri  titoli  in  carta libera o autocertificazione
mediante  dichiarazione  sostitutiva di certificazione, conformemente
all'allegato  Mod.  C  ai  sensi  del  decreto  del  Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;
      elenco  in  carta  semplice delle eventuali pubblicazioni e dei
titoli presentati in allegato alla domanda.
    Saranno  presi in considerazione solo i titoli e le pubblicazioni
prodotti,  come  sopra  descritto,  unitamente  alla  domanda  oppure
presentati  presso  questa Amministrazione, o spediti con una nota di
accompagnamento,  entro  il  termine utile per la presentazione delle
domande.
    La  mancata  produzione  dei  titoli  attestanti  i  requisiti di
partecipazione comporta l'esclusione dal concorso.
    I  portatori di handicap sono tenuti, ai sensi dell'art. 20 della
legge  5 febbraio 1992, n. 104, a richiedere l'ausilio necessario e a
indicare  gli  eventuali  tempi  aggiuntivi  per l'espletamento delle
prove.
    L'Amministrazione    universitaria    non    si   assume   alcuna
responsabilita'   per   il  caso  di  dispersione  di  comunicazioni,
dipendente  da inesatte indicazioni della residenza e del recapito da
parte  del  concorrente,  da  mancata  o  tardiva  comunicazione  del
cambiamento  degli  stessi,  ne'  per  eventuali  disguidi  postali o
telegrafici non imputabili all'Amministrazione medesima.

        
      
                               Art. 4.

                            Prove d'esame

    Gli  esami  di  ammissione  al corso consistono in due prove, una
scritta  e  una  orale,  intese  ad  accertare  la  preparazione,  le
capacita' e le attitudini del candidato alla ricerca scientifica, nel
settore   scientifico  o  nei  settori  scientifici  disciplinari  di
riferimento del dottorato. La prova orale comprende anche la verifica
della  conoscenza  di  una  o piu' lingue straniere mediante apposito
colloquio.
    Le prove di esame si svolgeranno presso l'Universita' degli studi
di  Perugia, nelle sedi che verranno indicate con le modalita' di cui
ai commi successivi.
    Il diario delle prove di esame, con l'indicazione della data e il
luogo  in  cui  le medesime verranno espletate, sara' disponibile sul
sito internet www.unipg.it/studenti, alla voce "dottorati di ricerca"
e  all'Albo  ufficiale  di  questa Universita' almeno quindici giorni
prima dell'espletamento delle prove stesse.
    Non saranno inviate comunicazioni personali in merito.
    Per  sostenere  le  prove  i  candidati  dovranno esibire uno dei
seguenti documenti di riconoscimento:
      a) carta d'identita';
      b) patente di guida;
      c) passaporto;
      d) tessere di riconoscimento, purche' munite di fotografia e di
timbro    o   di   altra   segnatura   equivalente,   rilasciate   da
un'amministrazione dello Stato;
      e) altri  documenti equipollenti ai sensi dell'art. 35, comma 2
del  decreto  del  Presidente della Repubblica n. 445 del 28 dicembre
2000.

        
      
                               Art. 5.

                      Commissioni giudicatrici

    Le  commissioni per gli esami di ammissione ai corsi di dottorato
di  ricerca  saranno formate e nominate in conformita' alla normativa
vigente nell'Universita' di Perugia.
    Le  commissioni  entro e non oltre sessanta giorni dalla notifica
della  nomina  dovranno espletare tutte le prove concorsuali previste
dal bando di concorso.

        
      
                               Art. 6.

                        Punteggio delle prove

    La  Commissione dispone di un numero complessivo di 100 punti, di
cui 20 riservati ai titoli, 40 riservati alla prova scritta e 40 alla
prova  orale.  La  valutazione  dei  titoli,  previa  indicazione dei
criteri,  sara'  effettuata dalla commissione prima dello svolgimento
della  prova  scritta.  Sono  ammessi  alla  prova  orale  soltanto i
candidati  che nella prova scritta abbiano riportato un punteggio non
inferiore  a  25/40.  La  prova  orale  si  intende  superata  con il
conseguimento di una votazione non inferiore a 25/40.
    Le  prove possono essere espletate, a richiesta del candidato, in
una  lingua  diversa  dall'italiano.  Tale possibilita' dovra' essere
subordinata  ad  un'espressa  e motivata determinazione assunta dalla
commissione  giudicatrice e comunicata ai candidati prima dell'inizio
delle prove di concorso.
    Al  termine  di  ogni  seduta  prevista  per  la  prova  orale la
commissione rende pubblici i risultati della prova orale stessa.
    Ultimata  la  prova  orale,  la commissione redige la graduatoria
generale  di  merito  sommando,  per  ciascun candidato, il punteggio
delle due prove e dei titoli.
    I     verbali    del    concorso    devono    essere    trasmessi
all'Amministrazione che, entro i quindici giorni successivi, provvede
con decreto all'approvazione degli atti del concorso ovvero al rinvio
degli  stessi  alla  commissione  per  eventuali  regolarizzazioni ed
integrazioni.  Dopo  l'approvazione le graduatorie vengono pubblicate
sul sito Web e sull'Albo dell'Universita'.
    Gli atti dei concorsi sono pubblici.
    Ai  candidati  e'  consentito  l'accesso nei modi stabiliti dalla
legge   n. 241/1990  e  dal  regolamento  di  Ateneo  in  materia  di
procedimento    amministrativo    e    di    diritto    di   accesso.
L'Amministrazione   puo'   rinviare   l'accesso   al   momento  della
conclusione del concorso.

        
      
                               Art. 7.

                          Candidati ammessi

    I candidati sono ammessi ai corsi secondo l'ordine di graduatoria
fino  alla concorrenza del numero dei posti messi a concorso per ogni
corso di dottorato.
    I  candidati  ammessi  al corso decadono qualora non esprimano la
loro   accettazione   entro   quindici   giorni  dalla  comunicazione
dell'esito del concorso. In tal caso subentra altro candidato secondo
l'ordine  della  graduatoria. Lo stesso accade qualora qualcuno degli
ammessi rinunci prima dell'inizio del corso.
    In  caso  di utile collocamento in piu' graduatorie, il candidato
deve esercitare opzione per un solo corso di dottorato.
    Il   Collegio  dei  docenti,  valutata  la  compatibilita'  delle
strutture  di  ricerca,  puo'  ammettere in soprannumero un numero di
idonei non superiore al totale dei posti messi a concorso:
      a) candidati  idonei  nella  graduatoria generale di merito che
fruiscano  di  assegni  di ricerca ai sensi della legge n. 449/1997 -
art. 51;
      b) candidati  stranieri,  idonei  nella graduatoria generale di
merito,  che  risultino assegnatari di borsa di studio finanziata dal
Ministero  degli affari esteri, ovvero di borse finanziate da Governi
di altri Paesi oppure da enti/universita' estere;
      c) candidati   appartenenti  a  Paesi  con  i  quali  esista  o
specifico  accordo  intergovernativo  seguito da apposita convenzione
con  l'Ateneo  o  specifiche  convenzioni  con  l'Ateneo (senza oneri
finanziari  obbligatori per l'Universita' di Perugia). La convenzione
determina  le  modalita' di iscrizione al dottorato e la possibilita'
che  un  anno  del  dottorato  stesso  possa  essere  compiuto presso
l'Universita'  del Paese con il quale e' stata stipulata la specifica
convenzione;  nel  caso in cui la convenzione intervenga con un Paese
della  UE,  il  titolo  cosi'  conseguito  e'  denominato  "Dottorato
europeo", se la convenzione lo prevede.

        
      
                               Art. 8.

                  Documenti per l'immatricolazione

    I  candidati  ammessi al corso devono presentare entro il termine
perentorio  di  giorni  quindici  a decorrere dal giorno successivo a
quello del ricevimento della comunicazione dell'esito del concorso, i
seguenti documenti:
      a) domanda di iscrizione al corso contenente:
        autocertificazione di cittadinanza;
        autocertificazione  del  diploma  di  laurea  con la relativa
votazione;
        in   caso   di   eventuale   iscrizione   ad  una  scuola  di
specializzazione, corso di laurea, l'impegno scritto a sospenderne la
frequenza;
        dichiarazione di non aver usufruito in precedenza di borse di
studio di dottorato.
    I cittadini comunitari devono essere in possesso, fatta eccezione
della  titolarita'  della  cittadinanza  italiana, di tutti gli altri
requisiti previsti per i cittadini della Repubblica.
      b) una  fotocopia  del  documento  di  identita'  in  corso  di
validita'.

        
      
                               Art. 9.

                           Borse di studio

    Le borse di studio il cui numero e' indicato per ciascun corso di
dottorato al precedente art. 1, vengono assegnate, previa valutazione
comparativa  del  merito e secondo l'ordine definito nelle rispettive
graduatorie  di  merito formulate dalle commissioni giudicatrici, per
un  importo  pari a quello determinato ai sensi dell'art. 1, comma 1,
lettera a)   della   legge   3 agosto   1998,   n. 315  e  successive
modificazioni.
    A  parita'  di  merito,  per  tutti coloro utilmente collocati in
graduatoria,   prevale  la  valutazione  della  situazione  economica
determinata  ai  sensi  del  decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 30 aprile 1997 e successive modificazioni.
    Nel  caso  in cui un dottorando assegnatario di borsa rinunci nel
corso  dell'anno  alla  borsa  di  studio, questa verra' assegnata al
primo  dottorando in graduatoria non borsista. La rinuncia alla borsa
di  studio  si  intende definitiva, anche se il dottorando continua a
frequentare il corso fino alla conclusione del dottorato.
    La   durata   dell'erogazione  della  borsa  di  studio  e'  pari
all'intera  durata  del  corso;  le  borse  sono  confermate  con  il
passaggio all'anno successivo.
    L'importo  della  borsa  di  studio  e' aumentato per l'eventuale
periodo  di  soggiorno all'estero nella misura del 50 per cento. Tali
periodi  non  possono complessivamente superare la meta' della durata
del  corso,  salvo  i  corsi  soggetti  a diversa disciplina legale o
convenzionale.
    Per  periodi  di  formazione  di  durata  superiore  a  sei  mesi
consecutivi  e' necessario il parere favorevole del Collegio docenti,
per periodi di durata inferiore il consenso del coordinatore.

        
      
                              Art. 10.

               Contributi per l'accesso e la frequenza

    L'ammontare  annuo  dei  contributi  per  l'accesso  ai  corsi e'
graduato secondo fasce di condizione economica definite come segue:

              ---->  Vedere immagine a pag. 118  <----

    I  dottorandi  di  cui  alla prima tabella, per poter ottenere la
riduzione  dell'importo  del  contributo devono presentare al momento
dell'iscrizione  la  documentazione  relativa  al reddito sui modelli
disponibili presso l'Ufficio alta formazione - dottorato di ricerca e
in  rete  al  sito  www.unipg.it/studenti   alla  voce  dottorati  di
ricerca.

        
      
                              Art. 11.

                      Attivita' dei dottorandi

    I  dottorandi  sono tenuti a seguire con regolarita' le attivita'
previste  per  il curriculum formativo, svolgere attivita' di ricerca
relativa  al  piano approvato dal Collegio docenti frequentando tutte
le  attivita' per loro previste, con pieno impegno e per il monte-ore
richiesto,  dedicandosi  ai  programmi  di  studio  individuale, ed a
presentare al Collegio stesso, al termine di ogni anno, una relazione
sulle attivita' e le ricerche svolte, nonche' alla fine del corso una
tesi di ricerca con contributi originali.
    Ai   dottorandi  puo'  essere  affidata  una  limitata  attivita'
didattica sussidiaria o integrativa, non eccedente le 50 ore per anno
accademico,  previo  parere favorevole del Collegio dei docenti; tale
attivita'   non  deve  in  ogni  caso  compromettere  l'attivita'  di
formazione  alla ricerca, e' facoltativa, senza oneri per il bilancio
dell'Ateneo  e non da' luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli
delle universita'.
    A seguito della valutazione dell'attivita' svolta dal dottorando,
il Collegio dei docenti puo', con motivata deliberazione, proporre al
rettore  la sospensione o l'esclusione dal proseguimento del corso di
dottorato.  Il  provvedimento  di  esclusione  per gravi inadempienze
nello  svolgimento  dell'attivita'  di  ricerca,  in  relazione  alle
modalita'  stabilite  dal  Collegio  dei  docenti, comporta la revoca
della  borsa  con  obbligo  di  restituzione dei ratei gia' percepiti
relativi  all'anno  per  cui e' stato emesso il provvedimento stesso,
qualora   l'interessato  non  abbia  ottenuto  l'ammissione  all'anno
successivo.
    Il  servizio  militare,  la  maternita'  e le assenze per grave e
documentata  malattia  possono  comportare  la sospensione dal corso,
previa   autorizzazione   del   Collegio  dei  docenti.  In  caso  di
sospensione  di  durata  superiore  a  trenta  giorni, verra' sospesa
l'erogazione  della  borsa  di  studio, che verra' ripresa al termine
della sospensione.
    E'  vietata  la  contemporanea  iscrizione  ad  un altro corso di
dottorato, ad una scuola di specializzazione o ad un corso di laurea,
fatta salva la possibilita' di partecipare a corsi presso universita'
straniere  nel  caso che cio' sia previsto in sede di convenzione con
le universita' stesse.
    E'  vietata  la contemporanea fruizione di altre borse di studio,
tranne  quelle  concesse da istituzioni italiane o straniere utili ad
integrare,  con  soggiorni all'estero, l'attivita' di formazione o di
ricerca dei dottorandi.
    Chi  ha  gia'  usufruito  di  una borsa di studio per un corso di
dottorato  anche  per  un  periodo  inferiore  al  triennio  non puo'
usufruirne una seconda volta.

        
      
                              Art. 12.

                       Conferimento del titolo

    Il  titolo  di  dottore  di ricerca e' conferito dal rettore e si
consegue all'atto del superamento dell'esame finale.
    Nelle  more della consegna del diploma originale e' rilasciata la
relativa certificazione.
    L'Universita',  successivamente  al  rilascio del titolo, cura il
deposito  della tesi finale presso le biblioteche nazionali di Roma e
Firenze.

        
      
                              Art. 13.

             Recupero titoli presentati per l'ammissione

    I  candidati  interessati dovranno provvedere entro trenta giorni
dall'espletamento  del  concorso,  e  con  gli eventuali oneri a loro
carico,   al  recupero  dei  titoli  e  delle  pubblicazioni  inviate
all'Universita' degli studi di Perugia. Trascorso il periodo indicato
l'Amministrazione  procedera' all'eliminazione dei suddetti documenti
dai propri archivi.

        
      
                              Art. 14.

                               Privacy

    Ai  sensi  dell'art. 10,  1°  comma della legge 31 dicembre 1996,
n. 675,  i  dati  personali  forniti  dai  candidati saranno raccolti
presso  l'Universita'  degli  studi  di  Perugia, per le finalita' di
gestione  del  concorso  e  saranno  trattati  presso  una banca dati
automatizzata   anche   successivamente  alla  vincita  del  concorso
medesimo.  Il conferimento di tali dati e' obbligatorio ai fini della
valutazione  dei  requisiti  di partecipazione, pena l'esclusione dal
concorso.

        
      
                              Art. 15.

                           Norma di rinvio

    Per  quanto  non  previsto  nel  presente  bando  si rimanda alla
normativa  vigente  in  materia  di  dottorati  di ricerca e a quanto
stabilito  dal regolamento per i corsi di dottorato di questo Ateneo,
emanato con decreto rettorale n. 392 del 4 marzo 2004.
    Il  responsabile  del  procedimento  amministrativo  e'  il dott.
Giovanni  Salemmi, Area alta formazione, tel. 075/585.6651-6652-6653,
e-mail: dottorato@unipg.it
      Perugia, 7 agosto 2007
                                              Il rettore: Bistoni

        
      
                              Allegato