Concorso per 77 primi marescialli (lazio) MINISTERO DELLA DIFESA

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Concorso

Attenzione, il bando selezionato non è attivo, poichè è scaduto il termine per la presentazione della domanda


Tipologia Concorso
Tipologia Contratto Assunzione
Posti 77
Fonte: Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana N. 69 del 31-08-2007
Sintesi: MINISTERO DELLA DIFESA CONCORSO Concorso, per titoli di servizio ed esami, per l'avanzamento a scelta per esami al grado di Primo Maresciallo riservato ai Marescialli Capo dell'Esercito. ...
Ente: MINISTERO DELLA DIFESA
Regione: LAZIO
Provincia: ROMA
Comune: ROMA
Data di inserimento: 14-09-2007
Data Scadenza bando 01-10-2007
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MINISTERO DELLA DIFESA
CONCORSO
Concorso, per titoli di servizio ed esami, per l'avanzamento a scelta
per esami al grado di Primo Maresciallo riservato ai Marescialli Capo
dell'Esercito.
                        IL DIRETTORE GENERALE
                      per il personale militare

    Vista  la legge 31 luglio 1954, n. 599, recante norme sullo stato
giuridico   dei   sottufficiali   dell'Esercito,   della   Marina   e
dell'Aeronautica;
    Vista  la  legge  10  maggio  1983,  n.  212,  recante  norme sul
reclutamento,   gli   organici   e  l'avanzamento  dei  sottufficiali
dell'Esercito,  della  Marina,  dell'Aeronautica  e  della Guardia di
Finanza;
    Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni,
recante  nuove  norme  in materia di procedimento amministrativo e di
diritto di accesso ai documenti amministrativi;
    Visto il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, e successive
modificazioni,  recante  norme  in  materia  di  riordino  dei ruoli,
modifica  alle  norme  di  reclutamento,  stato  ed  avanzamento  del
personale non direttivo delle Forze Armate;
    Vista  la  legge  27  luglio  2004, n. 186, recante, fra l'altro,
norme per il riallineamento delle posizioni di carriera del personale
appartenente  ai  ruoli  marescialli  dell'Esercito,  della  Marina e
dell'Aeronautica   con  quelle  del  personale  del  ruolo  ispettori
dell'Arma dei carabinieri;
    Vista  la  legge  del  29  marzo  2007,  n.  38,  concernente  la
partecipazione  militare  italiana  alle missioni internazionali, con
particolare riferimento all'art. 4, comma 7;
    Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487,  recante  norme  per  l'accesso agli impieghi nelle pubbliche
amministrazioni  e  le  modalita'  di  svolgimento  dei concorsi, dei
concorsi  unici  e  delle  altre  forme  di  assunzione  nei pubblici
impieghi e successive modificazioni per quanto applicabili;
    Visto  il  decreto  del  Presidente  della Repubblica 28 dicembre
2000,  n.  445,  recante  disposizioni legislative e regolamentari in
materia di documentazione amministrativa;
    Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006,
n. 184,  recante  norme  per  la  disciplina in materia di accesso ai
documenti amministrativi;
    Visto  il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri
23 marzo 1995, modificato con il decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri 8 maggio 1996, recante la determinazione dei compensi da
corrispondere  ai  componenti  delle  commissioni  esaminatrici  e al
personale  addetto  alla  sorveglianza  di  tutti  i tipi di concorso
indetti dalle amministrazioni pubbliche;
    Visto  il  decreto  del  Ministro  della difesa in data 18 aprile
1996,  che  stabilisce,  ai  sensi  dell'art. 14, comma 4, del citato
decreto  legislativo  n.  196/95,  le  modalita'  e  le  procedure di
valutazione  per l'avanzamento per concorso per titoli di servizio ed
esami al grado di Primo Maresciallo;
    Visto il decreto dirigenziale n. 3289 del 19 ottobre 2006, con il
quale  e'  stato  fissato  per l'anno 2006 in settantasette unita' il
numero  delle  promozioni da conferire nel grado di Primo Maresciallo
dell'Esercito mediante concorso;
    Considerato  che  occorre  procedere all'avanzamento per concorso
per  titoli  di servizio ed esami al grado di Primo Maresciallo, come
disposto dall'art. 14, commi 1 e 2, e dall'art. 20 del citato decreto
legislativo  n.  196/95  e  secondo quanto previsto dalla tabella B/3
allegata al decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 82;
    Visto  l'art.  16  del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
concernente   le   funzioni  dei  dirigenti  di  uffici  dirigenziali
generali;
    Visto  l'art. 2, comma 3, del decreto ministeriale 1° aprile 2006
concernente   struttura   ordinativa  e  competenze  della  Direzione
generale  per il Personale Militare, per il quale il piu' anziano dei
vice  direttori militari o, in assenza di entrambi, il vice direttore
civile,  sostituisce  il  direttore  generale  in  caso  di assenza o
impedimento e ne assolve le funzioni qualora la carica sia vacante;
Decreta:
                               Art. 1.

                              Requisiti

    E'  indetto  un  concorso,  per  titoli di servizio ed esami, per
l'avanzamento  a  scelta  per  esami  al  grado  di Primo Maresciallo
riservato  ai  Marescialli  Capo  dell'Esercito  che  abbiano  almeno
quattro  anni di permanenza nel grado alla data del 1° gennaio 2006 e
che alla data di scadenza del termine di cui al successivo art. 3:
      a) siano  in possesso di un diploma di istruzione secondaria di
secondo grado;
      b) non abbiano riportato in sede di valutazione caratteristica,
riferita  all'ultimo  quinquennio,  qualifiche inferiori a "superiore
alla  media"  o giudizi equivalenti e, nell'ultimo biennio, non siano
incorsi in sanzioni disciplinari piu' gravi della "consegna";
      c) non  siano incorsi, nell'ultimo triennio, in condanne penali
per delitto non colposo;
      d) non   risultino   rinviati  a  giudizio  o  ammessi  a  riti
alternativi  per  delitto  non  colposo,  o sottoposti a procedimenti
disciplinari di stato o sospesi dall'impiego, o comunque sottoposti a
misure restrittive della liberta' personale;
      e) non  risultino  in aspettativa per qualsiasi motivo, per una
durata non inferiore a sessanta giorni.
    2.  I  requisiti sopra indicati devono essere posseduti alla data
di   scadenza   del   termine   di  presentazione  delle  domande  di
partecipazione  al  concorso.  Inoltre,  i  requisiti  previsti  alle
lettere  c),  d)  ed  e),  accertati  secondo  le modalita' stabilite
dall'amministrazione,  dovranno  essere  mantenuti fino alla chiusura
dei lavori della commissione giudicatrice.
    3.  Ai  sensi  dell'art.  20, comma 4, del decreto legislativo 12
maggio  1995, n. 196, la partecipazione al concorso e' limitata a non
piu' di due volte.

        
      
                               Art. 2.

                          Posti a concorso

    1.  Ai  sensi dell'art. 20, comma 4, e dell'art. 38, comma 3, del
d.lgs.  n.  196/95,  il numero delle promozioni da conferire a scelta
per esami per l'anno 2006 e' di settantasette unita'.
    2.  Le  promozioni, da conferire nell'ordine della graduatoria di
merito, avranno decorrenza 1° gennaio 2006.
    3.  I  Marescialli  Capo  promossi  al grado di Primo Maresciallo
tramite  il  concorso per titoli di servizio ed esami seguiranno, nel
ruolo,  i  Marescialli  Capo  promossi al precitato grado apicale con
l'aliquota di avanzamento a scelta definita al 31 dicembre 2005.

        
      
                               Art. 3.

Compilazione  e  presentazione  delle  domande  di  partecipazione al
                              concorso

    1.  Le  domande  di  partecipazione,  redatte  su  carta semplice
secondo  lo  schema  in  allegato  "A",  devono essere indirizzate al
Ministero della Difesa - Direzione generale per il Personale Militare
II  Reparto  - 6ª Divisione - Viale dell'Esercito n. 186 - 00143 Roma
Cecchignola, e presentate al comando o ente dal quale gli interessati
dipendono,  entro  il  termine di trenta giorni decorrenti dal giorno
successivo  alla  data  di  pubblicazione  del presente decreto nella
Gazzetta Ufficiale.
    2.  La Direzione generale per il Personale Militare si riserva la
facolta'  di  regolarizzare  quelle  domande  che dovessero risultare
irregolari  per  vizi  sanabili,  inesatte  o non conformi al modello
prescritto.

        
      
                               Art. 4.

                      Istruttoria della domanda

    1.  I  comandi interessati devono istruire le domande provvedendo
a:
      a.  controllarne,  in via preliminare, la validita' verificando
che  il  documento  sia  completo in tutte le sue parti e conforme al
modello di cui al citato allegato "A" al presente decreto;
      b.  certificare  la  data  di  presentazione,  apponendo, negli
appositi spazi a tergo del documento, il timbro dell'ente, la data ed
il  numero  di  protocollo e sottoporre tutte le domande al visto del
comandante.  Le  domande  presentate  fuori  termine  dovranno essere
inviate ugualmente alla Direzione generale per il Personale Militare,
che  provvedera',  con  provvedimento  motivato, all'esclusione degli
interessati  dalla  partecipazione  al  concorso.  In tale ipotesi il
comandante dell'ente dovra' menzionare, in calce alla domanda, che la
stessa e' stata presentata fuori termine. Di seguito ai dati relativi
al  protocollo  dell'istanza,  inoltre, dovra' essere apposta, a cura
del  comandante dell'ente, la dichiarazione di possesso dei requisiti
di  partecipazione,  previsti  dall'art.  1  del  bando  di  concorso
(fac-simile in annesso "1" all'allegato "A");
      c.   far   redigere   dalle  competenti  autorita'  gerarchiche
l'apposito documento caratteristico, chiuso alla data di scadenza del
termine  di presentazione delle domande di partecipazione al concorso
di  cui  al precedente art. 3, comma 1, e redatto per "partecipazione
all'11° concorso per l'avanzamento al grado di Primo Maresciallo";
      d. custodire copia integrale autenticata del foglio matricolare
dei  candidati,  parificato  alla data di scadenza del termine per la
presentazione delle domande di partecipazione al concorso, secondo le
modalita'  previste  per il caso di trasferimento, in tutti i singoli
specchi,  compresi  quelli  in  cui  non  risulti  trascritta  alcuna
variazione,  mediante apposizione della data, del bollo e della firma
dell'ufficiale    addetto   alla   matricola.   Quest'ultimo   dovra'
certificare,  con  dichiarazione  da apporre sull'ultima pagina della
copia  in parola, la conformita' del documento medesimo all'originale
custodito,  nonche'  il  suo  aggiornamento alla suddetta data. Detta
copia,  altresi',  dovra'  essere firmata dall'interessato, per presa
visione;
      e.   far   pervenire,   a  mezzo  raccomandata  con  avviso  di
ricevimento,  alla  Direzione generale per il Personale Militare - II
Reparto  -  6ª  Divisione - 2ª Sezione - Viale dell'Esercito n. 186 -
00143  Roma,  entro  il termine perentorio di dieci giorni successivi
alla  data  di scadenza del termine di presentazione delle domande di
partecipazione   al   concorso,   l'originale  di  tutte  le  domande
registrate a protocollo;
      f.   trasmettere  alla  Direzione  generale  per  il  Personale
Militare  -  II Reparto - 6ª Divisione - 2ª Sezione, limitatamente ai
nominativi   del  personale  militare  risultato  idoneo  alle  prove
scritte,  la  copia integrale autenticata del foglio matricolare e il
libretto  personale  completo  ed  aggiornato  in  tutte le sue parti
(ovvero  copia  autenticata  di questo, ove non vi sia disponibilita'
dell'originale),   corredato   della  dichiarazione  di  completezza,
sottoscritta  dall'interessato.  La  trasmissione dei detti documenti
dovra'  avvenire  entro  il  termine perentorio di sette giorni dalla
data  dell'avvenuta  ricezione  dell'elenco  nominativo del personale
sopra  indicato  che  verra' diramato a cura della Direzione generale
per il Personale Militare - II Reparto 6ª Divisione, al termine della
fase  dell'iter  concorsuale  relativo  alla  correzione  delle prove
scritte;
      g. custodire la 2ª copia della domanda;
      h.  informare  telegraficamente  la  Direzione  generale per il
Personale  Militare  -  II  Reparto  - 6ª Divisione di ogni fatto che
dovesse  intervenire  nei confronti dei candidati durante il concorso
relativamente a quanto indicato al precedente art. 1, lettere c), d),
e) e di altre eventuali variazioni rilevanti ai fini concorsuali.

        
      
                               Art. 5.

                            Prove d'esame

    1. Gli esami del concorso consistono nell'esecuzione di due test,
il  primo  composto da n. 60 domande a risposta multipla suggerita su
argomenti  di  cultura  generale  e  il  secondo  da  n. 30 domande a
risposta  libera  su  materie  professionali, secondo il programma in
allegato  "B", che costituisce parte integrante del presente decreto.
La  documentazione  necessaria  alla  preparazione al test su materie
professionali   sara'   disponibile  sul  sito  EI-NET  dell'Esercito
(https://www.sme.esercito.difesa.it/  alla pagina documenti disponibili
del Reparto affari giuridici ed economici del personale).
    2. Gli esami si svolgeranno nei giorni, nell'ora e nelle sedi che
saranno  indicati con avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª
serie  speciale  - del 30 ottobre 2007. La pubblicazione di cui sopra
avra' valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti di tutti i
candidati.
    La  stessa  Gazzetta  Ufficiale  -  4ª  serie  speciale  - potra'
contenere  l'avviso  di  rinvio  ad  altra  data  della pubblicazione
suddetta  nonche'  eventuali  comunicazioni  riguardanti  il bando di
concorso.
    3.  I  candidati  ai quali sara' notificata l'esclusione o la non
ammissione al concorso non potranno partecipare alle prove d'esame di
cui  al  presente articolo. Tutti gli altri concorrenti sono tenuti a
presentarsi  alle  prove,  almeno trenta minuti prima dell'orario che
sara'   indicato  per  lo  svolgimento  delle  prove  d'esame,  senza
attendere  alcuna  comunicazione  in proposito, indossando l'uniforme
ordinaria. Gli stessi, all'atto della presentazione presso l'aula ove
si  svolgeranno  le  prove  d'esame, dovranno esibire un documento di
riconoscimento  rilasciato  da un'amministrazione dello Stato, munito
di  fotografia  ed  in  corso  di  validita'.  I  candidati, inoltre,
dovranno  portare al seguito una penna biro con inchiostro indelebile
di colore nero.
    La mancata presentazione o la presentazione in ritardo, ancorche'
dovuta   a   causa  di  forza  maggiore,  comportera'  l'irrevocabile
esclusione dal concorso.
    A tal fine non sara' inviata alcuna comunicazione in proposito.
    4.  Durante  lo  svolgimento  delle  prove, ai concorrenti non e'
permesso  comunicare  tra  di  loro verbalmente o per iscritto ovvero
mettersi  in  relazione con altri, salvo che con gli incaricati della
vigilanza   o  con  i  membri  della  commissione  esaminatrice,  ne'
consultare  appunti, scritti o documenti di qualsiasi natura. Durante
le  prove  non  e'  consentito  l'uso  di  telefoni cellulari, agende
elettroniche,  calcolatrici  o  qualsiasi tipo di ausilio elettronico
e/o informatico.
    Gli  elaborati  dovranno  essere  scritti,  a  pena  di nullita',
esclusivamente  su carta recante il timbro d'ufficio e la firma di un
componente  della  commissione  esaminatrice. Tali elaborati dovranno
essere  posti  in appositi plichi secondo le modalita' prescritte dal
decreto  del  Presidente  della  Repubblica  9 maggio 1994, n. 487, e
successive   modificazioni.   Il   candidato  che  contravvenga  alle
disposizioni  dei  commi  precedenti  o  che risulti abbia copiato in
tutto  o  in  parte  le  prove  d'esame,  e' escluso dal concorso. La
commissione   esaminatrice   e   il   comitato  di  vigilanza  curano
l'osservanza  delle  disposizioni  stesse  ed  hanno  la  facolta' di
adottare  i  provvedimenti  necessari.  A  tale scopo, almeno due dei
rispettivi membri devono trovarsi nella sala degli esami.
    La  mancata  esclusione  all'atto  delle  prove  non  preclude la
possibilita'  che la stessa sia disposta in sede di valutazione delle
prove medesime.
    5.  Ai candidati impossibilitati a partecipare alla prova d'esame
in  quanto  impegnati nelle missioni internazionali di cui alla legge
29 marzo 2007, n. 38, si applicano le disposizioni di cui all'art. 13
del  decreto  legge  28 dicembre 2001, n. 451, convertito in legge 27
febbraio 2002, n. 15.

        
      
                               Art. 6.

                         Commissione d'esame

    1. La commissione giudicatrice del concorso, nominata con decreto
dirigenziale, sara' composta come di seguito riportato:
      presidente:  un  Generale di Brigata (o grado corrispondente) o
Colonnello dell'Esercito;
      membri:  tre  Ufficiali  Superiori  dell'Esercito  in  servizio
permanente;
      membro:  il  Primo  Maresciallo  dell'Esercito  piu' anziano in
ruolo,   non   facente   parte,  come  titolare  o  sostituto,  della
commissione di avanzamento;
      segretario  (senza  diritto  di  voto):  un Ufficiale inferiore
dell'Esercito in servizio permanente.
    2. La commissione di cui sopra avra' altresi' il compito di:
      a.  stabilire  preventivamente  i  criteri  e  le  modalita' di
valutazione  delle  prove concorsuali e dei titoli, nonche' la durata
delle prove stesse;
      b. definire i questionari delle prove d'esame;
      c. curare lo svolgimento delle prove d'esame;
      d.  valutare  i titoli, attribuendo i punteggi come indicato al
successivo art. 7;
      e.  redigere  apposito  elenco  dei  candidati  giudicati  "Non
Idonei" alle prove scritte con relativa votazione;
      f.  formare la graduatoria finale di merito degli idonei di cui
al successivo art. 8.

        
      
                               Art. 7.

            Valutazione dei titoli e delle prove scritte

    1.  Per  la  valutazione  dei  titoli  di servizio la commissione
giudicatrice  di cui al precedente art. 6, dispone di 60 punti, cosi'
ripartiti:
      a.   fino  ad  un  massimo  di  36  punti  per  le  valutazioni
caratteristiche e per le qualifiche conseguite;
      b.  fino ad un massimo di 12 punti per le benemerenze di guerra
e  di  pace  e  per  le  qualita' professionali dimostrate durante la
carriera,  con  particolare  riguardo  al  servizio  prestato  presso
Reparti  nonche' alle eventuali attivita' svolte al comando di minori
unita' ed agli incarichi ricoperti;
      c. fino ad un massimo di 12 punti per i corsi di istruzione, di
specializzazione   e  di  abilitazione  e  per  i  titoli  di  studio
posseduti.
    Dal  punteggio conseguito per i titoli di servizio la commissione
detrarra'  fino  ad un massimo di 10 punti per le sanzioni di stato e
di  corpo  riportate  nel quinquennio antecedente la data di scadenza
del  termine  di  presentazione  delle  domande  di partecipazione al
concorso,  graduando  la  detrazione  in  relazione  al  tipo ed alla
gravita' della sanzione.
    2.  Al  fine  di  snellire e rendere piu' funzionale la procedura
concorsuale,  riducendo  conseguentemente i tempi di espletamento del
concorso stesso, i titoli di cui al punto precedente saranno valutati
solo per i candidati risultati idonei ad entrambe le prove scritte.
    3.  Per  la valutazione delle prove scritte la commissione di cui
sopra dispone di:
      30  punti  per  la  prova  di  cultura  generale, attribuendo a
ciascuna risposta esatta delle 60 previste un punteggio di 0,50/30;
      30  punti per la prova di cultura tecnico/militare, attribuendo
a ciascuna risposta esatta delle 30 previste un punteggio di 1/30.
    4.  Le  prove  si  intendono superate qualora i candidati abbiano
riportato  un punteggio non inferiore a 21/30 in ciascuna di esse, in
aderenza  a  quanto  stabilito dall'art. 7 del decreto del Presidente
della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni.
    I  candidati  che  non  abbiano  conseguito  il  punteggio minimo
previsto saranno dichiarati non idonei.

        
      
                               Art. 8.

                             Graduatoria

    1.  La  commissione  di  cui al precedente art. 6 procedera' alla
formazione della graduatoria finale di merito dei candidati giudicati
idonei.
    La  graduatoria  di  merito  dei  candidati  e'  formata  secondo
l'ordine  dei  punti della votazione complessiva riportata da ciascun
candidato. A parita' di punti opera l'ordine di iscrizione in ruolo.
    2.  La  graduatoria finale di merito del concorso sara' approvata
con decreto dirigenziale. La stessa potra' essere consultata sul sito
internet  del  Ministero  della  Difesa,  nella  pagina dedicata alla
Direzione   generale   per   il  Personale  Militare,  area  concorsi
(https://www.persomil.difesa.it/ ).

        
      
                               Art. 9.

                               Nomina

    1. I vincitori saranno promossi al grado di Primo Maresciallo con
decorrenza,  a  tutti  gli effetti, 1° gennaio 2006, subordinatamente
alla   verifica,   anche   successiva,  del  possesso  dei  requisiti
richiesti.

        
      
                              Art. 10.

               Esclusione dal concorso e dalla nomina

    1.  La  Direzione  generale  per  il Personale Militare puo', con
provvedimento  motivato,  escludere  in  ogni  momento dal concorso o
dichiarare  decaduto  dalla  promozione  qualsiasi  candidato  non in
possesso dei requisiti previsti all'art. 1 del presente decreto.

        
      
                              Art. 11.

                 Disposizioni amministrative e varie

    1.  Ai  candidati,  per  la  preparazione agli esami del concorso
previsti    al   precedente   art.   5,   dovra'   essere   concessa,
compatibilmente   con   le   esigenze  di  servizio,  dagli  enti  di
appartenenza  la  licenza  straordinaria  per  esami  della durata di
giorni  quindici  da fruire in un'unica soluzione. Qualora i predetti
candidati  non  si  dovessero presentare a sostenere le prove scritte
per  motivi  dipendenti  dalla propria volonta', detta licenza dovra'
essere considerata come licenza ordinaria dell'anno in corso.
    2. Ai suddetti candidati spetta la corresponsione del trattamento
di  missione  per  il  tempo strettamente necessario all'espletamento
delle   prove  concorsuali,  il  raggiungimento  della  sede  ove  si
svolgeranno dette prove nonche' il rientro nelle sedi di servizio.
    3.  Perdono  il diritto al trattamento di missione coloro che non
si  presenteranno  a  sostenere  le prove d'esame, senza giustificato
motivo, o saranno espulsi durante lo svolgimento delle stesse.
    4.   L'Amministrazione   non   assume   responsabilita'   per  la
dispersione di comunicazioni dipendente da eventuali disguidi postali
o telegrafici o comunque imputabile a fatto di terzi, a caso fortuito
o forza maggiore.

        
      
                              Art. 12.

                   Trattamento dei dati personali

    1.  Ai sensi e per gli effetti dell'art. 13, comma 1, del decreto
legislativo  30  giugno  2003,  n.  196, i dati personali forniti dai
candidati   saranno  raccolti,  per  le  finalita'  di  gestione  del
concorso,  e  saranno  trattati  presso un'apposita banca dati, anche
successivamente    alla    conclusione   della   presente   procedura
concorsuale,   per   le  finalita'  inerenti  lo  stato  giuridico  e
l'avanzamento   del   personale  appartenente  al  ruolo  marescialli
dell'Esercito.
      Roma, 13 agosto 2007

                                    p. Il direttore generale
                            Il vice direttore generale amm. divisione
                                             Talarico