Concorso per 650 operatori amministrativo-contabili (lazio) MINISTERO DELL'INTERNO

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Concorso

Attenzione, il bando selezionato non è attivo, poichè è scaduto il termine per la presentazione della domanda


Tipologia Concorso
Tipologia Contratto Assunzione
Posti 650
Fonte: Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana N. 71 del 07-09-2007
Sintesi: MINISTERO DELL' INTERNO DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DEL PERSONALE DELL' AMMINISTRAZIONE CIVILE E PER LE RISORSE STRUMENTALI E FINANZIARIE CONCORSO Procedura concorsuale, per titoli ed esa ...
Ente: MINISTERO DELL'INTERNO
Regione: LAZIO
Provincia: ROMA
Comune: ROMA
Data di inserimento: 20-09-2007
Data Scadenza bando 08-10-2007
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MINISTERO DELL' INTERNO DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DEL PERSONALE DELL' AMMINISTRAZIONE CIVILE E PER LE RISORSE STRUMENTALI E FINANZIARIE
CONCORSO
Procedura  concorsuale,  per  titoli  ed  esami,  per l'assunzione di
complessive  650  unita'  di  personale  nel profilo professionale di
coadiutore  amministrativo  contabile,  area  funzionale B, posizione
economica  B1,  con  contratto  a  tempo determinato, per le esigenze
dello  Sportello  Unico  per  l'immigrazione  presso  le Prefetture -
Uffici territoriali del Governo nonche' degli uffici delle Questure.
                      IL CAPO DEL DIPARTIMENTO

    Vista  l'ordinanza n. 3551 del 9 novembre 2006 del Presidente del
Consiglio  dei  Ministri  recante  "Ulteriori disposizioni urgenti di
protezione  civile  per  il  contrasto  e  la  gestione  del fenomeno
dell'immigrazione clandestina";
    Visto  il  decreto  del Presidente del Consiglio dei Ministri del
16 marzo 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 72 del 27 marzo
2007,  con  il  quale  e'  stato  prorogato lo stato di emergenza per
proseguire  le  attivita'  di  contrasto  all'eccezionale afflusso di
extracomunitari;
    Vista  l'ordinanza  n. 3576  del 29 marzo 2007 del Presidente del
Consiglio  dei  Ministri  recante " Ulteriori disposizioni urgenti di
protezione  civile  per  il  contrasto  e  la  gestione  del fenomeno
dell'immigrazione clandestina";
    Vista  la  legge  24 dicembre  1986,  n. 958  recante  "Norme sul
servizio militare di leva e sulla ferma di leva prolungata";
    Vista  la  legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni
ed  integrazioni  concernente  nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
    Vista  la legge 28 marzo 1991, n. 120 concernente norme in favore
dei privi di vista per l'ammissione ai pubblici concorsi;
    Vista la legge 10 aprile 1991, n. 125 concernente azioni positive
per la realizzazione della parita' uomo donna nel lavoro;
    Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104 e successive modificazioni
ed    integrazioni    recante   "Legge   quadro   per   l'assistenza,
l'integrazione sociale ed i diritti delle persone handicappate";
    Visto  il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri
7 febbraio  1994,  n. 174  e successive modificazioni ed integrazioni
concernente  il  regolamento  sull'accesso  dei cittadini degli Stati
membri   dell'Unione   europea   ai   posti   di   lavoro  presso  le
Amministrazioni pubbliche;
    Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487  e  successive  modificazioni  ed  integrazioni concernente il
regolamento    sull'accesso    agli    impieghi    nelle    pubbliche
amministrazioni  e  le  modalita'  di  svolgimento  dei concorsi, dei
concorsi  unici  e  delle  altre  forme  di  assunzione  nei pubblici
impieghi;
    Visto  il  decreto  legislativo  12 maggio  1995,  n. 196 recante
"Modifica  alle  norme  di  reclutamento,  stato  ed  avanzamento del
personale non direttivo delle Forze armate";
    Visto  il  Contratto  collettivo  nazionale di lavoro relativo al
personale  del  comparto  Ministeri  sottoscritto il 16 maggio 1995 e
successivi contratti collettivi;
    Visto  l'art. 6,  comma  3,  della  legge  8 luglio  1998, n. 230
recante "Nuove norme in materia di obiezione di coscienza";
    Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68 recante "Norme per il diritto
al lavoro dei disabili";
    Visto  il  decreto  del  Presidente  della Repubblica 28 dicembre
2000,   n. 445   concernente   il   testo  unico  delle  disposizioni
legislative    e   regolamentari   in   materia   di   documentazione
amministrativa;
    Visto  il  decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive
modificazioni   ed   integrazioni   concernente   le  norme  generali
sull'ordinamento  del  lavoro  alle  dipendenze delle Amministrazioni
pubbliche;
    Visto il decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368 concernente
l'attuazione  della  direttiva 1999/70/CE relativa all'accordo quadro
sul lavoro a tempo determinato;
    Vista  la  legge  30 luglio  2002, n. 189 recante "Modifiche alla
normativa in materia di immigrazione e di asilo";
    Visto  il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive
modificazioni  ed  integrazioni  concernente  il codice in materia di
protezione dei dati personali;
    Vista  la legge 23 agosto 2004, n. 226 concernente le nuove norme
sulla  sospensione  anticipata  del  servizio  obbligatorio di leva e
sulla disciplina dei volontari di truppa in ferma prefissata;
    Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296 recante "Disposizioni per
la  formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato" (legge
finanziaria 2007);
    Visto  l'art. 12  dell'ordinanza  n. 3603  del 30 luglio 2007 del
Presidente   del  Consiglio  dei  Ministri  concernente  disposizioni
urgenti   di   protezione   civile,  che  prevede  che  "il  Ministro
dell'Interno procede all'espletamento di procedure selettive cui sono
ammessi   coloro   che   hanno   gia'   svolto   attivita'   connesse
all'attuazione  delle disposizioni vigenti in materia di immigrazione
con   contratto   di  prestazione  di  lavoro  temporaneo  presso  le
Amministrazioni  dello Stato, in deroga all'art. 35, comma 1, lettera
b), del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Il personale cosi'
reclutato   e'   assunto  nel  profilo  professionale  di  coadiutore
amministrativo contabile, posizione economica B1";
    Considerata  la  necessita'  di rafforzare in maniera adeguata ed
immediata  l'organizzazione  dello Sportello Unico per l'immigrazione
presso  le Prefetture - Uffici territoriali del Governo nonche' degli
uffici   delle   Questure   e  di  garantire  piu'  efficacemente  la
continuita' delle attivita' relative all'espletamento delle procedure
amministrative  connesse all'attuazione della normativa in materia di
immigrazione;

                              Decreta:

                               Art. 1.

                       Posti messi a concorso

    1. E' indetta una procedura concorsuale, per titoli ed esami, per
l'assunzione  di  complessive  650  unita'  di  personale nel profilo
professionale di coadiutore amministrativo contabile, area funzionale
B,  posizione economica B1, con contratto a tempo determinato, per le
esigenze   dello   Sportello   Unico  per  l'immigrazione  presso  le
Prefetture  -  Uffici  territoriali  del Governo nonche' degli uffici
delle Questure.

        
      
                               Art. 2.

                     Requisiti per l'ammissione

    1.  Per  l'ammissione  alla procedura concorsuale e' richiesto il
possesso dei seguenti requisiti:
      a) aver   svolto,   con  contratto  di  prestazione  di  lavoro
temporaneo, per un periodo di almeno sei mesi anche non continuativi,
attivita'   connesse   all'attuazione   delle  norme  in  materia  di
immigrazione presso le Amministrazioni dello Stato;
      b) cittadinanza italiana;
      c) diploma di scuola secondaria di primo grado;
      d) eta' non inferiore agli anni 18;
      e) godimento dei diritti politici;
      f) qualita' morali e di condotta di cui all'art. 35 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
      g) posizione regolare nei confronti degli obblighi militari;
      h) idoneita'  fisica all'impiego. L'Amministrazione ha facolta'
di sottoporre a visita medica i concorrenti in qualsiasi momento.
    2. Non possono accedere all'impiego coloro che sono stati esclusi
dall'elettorato  politico  attivo; coloro che sono stati destituiti o
dispensati  dall'impiego  presso  una  pubblica  amministrazione  per
persistente   insufficiente   rendimento   ovvero   che  siano  stati
licenziati  da altro impiego statale ai sensi della vigente normativa
contrattuale.
    3.   I   requisiti  richiesti  per  l'ammissione  alla  procedura
concorsuale devono essere posseduti alla data di scadenza del termine
utile  per  la  presentazione  delle  domande  di partecipazione alla
procedura stessa.
    4.   I   candidati   sono  ammessi  con  riserva  alla  procedura
concorsuale.  L'Amministrazione  puo'  disporre  in ogni momento, con
provvedimento  motivato, l'esclusione dalla procedura per difetto dei
requisiti  prescritti  nonche'  per la mancata osservanza dei termini
perentori stabiliti nel presente provvedimento.

        
      
                               Art. 3


          Presentazione delle domande - Termini e modalita'

    1.  La  domanda di partecipazione al concorso deve essere redatta
esclusivamente sull'apposito modello "A" allegato al presente bando e
deve  essere indirizzata al Ministero dell'Interno - Dipartimento per
le  politiche  del  personale  dell'Amministrazione  civile  e per le
risorse strumentali e finanziarie - Direzione centrale per le risorse
umane, Ufficio IV, Affari del reclutamento e della formazione, Piazza
del  Viminale  - 00184 Roma e spedita a mezzo raccomandata con avviso
di  ricevimento,  con  esclusione  di qualsiasi altro mezzo, entro il
termine perentorio di trenta giorni che decorre dal giorno successivo
alla  data  di  pubblicazione  del  presente  decreto  nella Gazzetta
Ufficiale  della Repubblica italiana - 4ª serie speciale "Concorsi ed
esami".
    2.  Il predetto modello di domanda sara' disponibile altresi' nel
sito del Ministero dell'Interno http://dait.interno.it 
    3.  La  mancata  utilizzazione del modello sopraindicato comporta
l'esclusione dal concorso.
    4.  I  candidati  dovranno  compilare  il  modello  di domanda di
partecipazione  in  tutte  le  sue  parti  e  secondo  le indicazioni
contenute;  i candidati che compileranno il modello in modo impreciso
ed   incompleto   ovvero   privo  della  firma  saranno  esclusi  con
provvedimento motivato.
    5.   Al   fine   dell'accertamento   della   tempestivita'  nella
presentazione della domanda, fara' fede il timbro a data dell'ufficio
postale accettante.
    6.  Il ritardo nella presentazione delle domande, quale ne sia la
causa,   anche   se   non   imputabile   al   concorrente,   comporta
l'inammissibilita' di quest'ultimo alla procedura.
    7.  Il  candidato  ha  inoltre  l'obbligo  di comunicare, a mezzo
raccomandata  con  avviso di ricevimento, al Ministero dell'Interno -
Dipartimento  per  le  politiche  del  personale dell'Amministrazione
civile  e  per  le  risorse  strumentali  e  finanziarie  - Direzione
centrale  per le risorse umane, Ufficio IV, Affari del reclutamento e
della  formazione,  Piazza  del  Viminale - 00184 Roma, le successive
eventuali variazioni di indirizzo e/o recapito.
    8.  Il candidato, ove riconosciuto portatore di handicap ai sensi
della  legge 5 febbraio 1992, n. 104, dovra' fare esplicita richiesta
in  relazione  al  proprio  handicap  dell'ausilio necessario nonche'
segnalare    l'eventuale   necessita'   di   tempi   aggiuntivi   per
l'espletamento  della prova d'esame. In ragione di cio' la domanda di
partecipazione   dovra'   essere   corredata  da  una  certificazione
rilasciata   da  apposita  struttura  sanitaria  che  specifichi  gli
elementi  essenziali  in  ordine ai benefici di cui sopra, al fine di
consentire all'Amministrazione di predisporre per tempo i mezzi e gli
strumenti atti a garantire una regolare partecipazione al concorso.
    9.  Il candidato deve dichiarare nel modello di domanda di essere
a  conoscenza  delle  sanzioni  penali  previste dall'articolo 76 del
decreto  del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 per
le ipotesi di falsita' in atti e dichiarazioni mendaci.
    10.  Il  candidato  deve dichiarare di autorizzare il trattamento
dei  propri  dati  personali,  ai sensi e per gli effetti del decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
    11.  L'Amministrazione  non  assume alcuna responsabilita' per il
caso  di  dispersione  di  comunicazioni  dipendenti  da  inesatte  o
incomplete  indicazioni  del recapito da parte del concorrente oppure
da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo e/o
recapito indicato nella domanda, ne' per eventuali disguidi postali o
telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o
forza  maggiore,  ne'  per  la  mancata  restituzione  dell'avviso di
ricevimento della raccomandata.

        
      
                               Art. 4


                      Commissione esaminatrice

    1.  Con  successivo provvedimento ministeriale verra' nominata la
commissione  esaminatrice,  ai sensi del decreto del Presidente della
Repubblica  9 maggio  1994,  n. 487  e  successive  modificazioni  ed
integrazioni.

        
      
                               Art. 5.

                            Prova d'esame

    1.  La  prova  d'esame  consiste  nella  risoluzione di quesiti a
risposta multipla concernenti argomenti di cultura generale.
    2.  A  ciascun  candidato sono assegnati 60 quesiti, scelti dalla
commissione  esaminatrice, a ciascuno dei quali corrispondono quattro
risposte,  di  cui  solo  una  e'  esatta.  I quesiti dovranno essere
risolti nel tempo massimo di cinquanta minuti.
    3.   L'attribuzione   del  punteggio  alle  singole  risposte  e'
differenziata secondo l'indice statistico riportato nella tabella "C"
allegata   al   presente  provvedimento,  in  rapporto  al  grado  di
difficolta'   della  domanda  che  potra'  essere  facile,  di  media
difficolta'  o  difficile. Le domande facili rappresentano il 30% del
totale, quelle di media difficolta' il 50% e quelle difficili il 20%.
La  correzione  delle risposte sara' effettuata attraverso sistemi di
lettura ottica.
    4.  La  prova  d'esame  si  intende superata qualora il candidato
abbia conseguito almeno ventisei punti nella prova stessa.
    5.  Nel  corso  della  prova i candidati non possono avvalersi di
codici,   raccolte   normative,  testi,  appunti,  libri,  periodici,
riviste,  quotidiani  ed  altre  pubblicazioni di qualsiasi tipo e di
strumenti   idonei   alla   memorizzazione  di  informazioni  o  alla
trasmissione di dati.

        
      
                               Art. 6


                             T i t o l i

    1. Ai titoli sono riservati 26 punti.
    2. I titoli valutabili, con il punteggio indicato accanto, sono i
seguenti:
      a) aver svolto attivita' finalizzata all'attuazione delle norme
in  materia  di  immigrazione, con contratto di prestazione di lavoro
temporaneo,  presso  le  Amministrazioni  dello Stato: punti 0,73 per
ogni  mese  successivo ai primi sei mesi, di cui all'art. 2, comma 1,
lettera "a".
      b) attestati   rilasciati   dalle   Amministrazioni   pubbliche
concernenti  lo  svolgimento  di  corsi  di  formazione in materia di
immigrazione  con  esami  finali: punti 0,15 per ogni corso fino a un
massimo di 0,45.
    3.  Sono  esclusi  dal calcolo del punteggio relativo ai titoli i
primi   sei  mesi  di  attivita',  che  costituiscono  requisito  per
l'ammissione  al  concorso.  Qualora  dal  calcolo  derivi  una cifra
decimale,  si  procede all'arrotondamento, per eccesso o per difetto,
all'unita'.  L'attivita'  per  un periodo superiore a quindici giorni
viene considerata equivalente a quella svolta per un mese.
    4.   L'Amministrazione   si  riserva  di  verificare  i  periodi,
dichiarati  dai  concorrenti,  riferiti  alle  prestazioni svolte con
contratto di prestazione di lavoro temporaneo.

        
      
                               Art. 7.

                     Diario della prova d'esame

    1.  Nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4ª serie speciale
"Concorsi ed esami" - del 25 settembre 2007 nonche' nel sito internet
del Ministero dell'Interno, http://dait.interno.it  saranno rese note
le modalita' di pubblicazione dei quesiti oggetto della prova nonche'
le modalita' di svolgimento della prova stessa.

        
      
                               Art. 8.

                 Categorie riservatarie e preferenze

    1.  I  candidati  che  hanno  superato  la  prova  d'esame  e che
intendono  far  valere  i  titoli  di  precedenza e preferenza di cui
all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487  e  successive  modificazioni,  riportati  nella  tabella  "B"
allegata,   dovranno   farne   espressa  menzione  nella  domanda  di
partecipazione al concorso.
    L'Amministrazione  si  riserva di richiedere i documenti in carta
semplice,  ovvero  le autocertificazioni, comprovanti il possesso dei
predetti   titoli,   che   dovranno  essere  trasmessi  al  Ministero
dell'Interno   -   Dipartimento   per   le  politiche  del  personale
dell'Amministrazione   civile   e   per   le  risorse  strumentali  e
finanziarie  -  Direzione  centrale per le risorse umane, Ufficio IV,
Affari  del  reclutamento  e  della formazione, piazza del Viminale -
00184 Roma.
    2. Le riserve dei posti non potranno superare complessivamente la
meta' dei posti messi a concorso.
    3.  Per  i  candidati che appartengono a piu' categorie che danno
titolo a differenti riserve di posti si terra' conto prima del titolo
che  da'  diritto  ad  una  maggiore  riserva,  nell'ordine  disposto
dall'art. 5,  comma  3,  del  decreto del Presidente della Repubblica
9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni ed integrazioni.

        
      
                               Art. 9


     Formazione, approvazione e pubblicazione della graduatoria

    1.  La  graduatoria  sara' formata dal punteggio conseguito nella
prova  d'esame  sommato  a  quello  determinato  dai  titoli,  di cui
all'art. 6, indicati dal concorrente nella domanda di partecipazione.
    2.  Sono  dichiarati  vincitori  della  procedura  concorsuale  i
candidati  utilmente  collocati  nella  graduatoria di merito, tenuto
conto  delle  precedenze  e  delle  preferenze, di cui all'art. 5 del
decreto  del  Presidente  della  Repubblica  9 maggio  1994, n. 487 e
successive  modificazioni,  riportate  nell'allegato "B" del presente
bando.
    3.  La  graduatoria e' approvata con provvedimento ministeriale e
pubblicata  nel  Bollettino  Ufficiale  del  Personale  del Ministero
dell'Interno  nonche'  nel  sito  internet del Ministero dell'Interno
 http://dait.interno.it 
    4. Di tale pubblicazione sara' data notizia mediante avviso nella
Gazzetta  Ufficiale della Repubblica - 4ª serie speciale "Concorsi ed
esami".

        
      
                               Art. 10


                 Costituzione del rapporto di lavoro

    1.  L'Amministrazione  si  riserva di assegnare i vincitori nelle
sedi  di servizio che saranno individuate tenendo conto dell'esigenza
di  garantire  la  continuita'  delle  attivita' svolte in materia di
immigrazione  presso  lo  Sportello  Unico  per  l'immigrazione delle
Prefetture  -  Uffici  territoriali  del  Governo e presso gli uffici
delle Questure.
    2.  I  vincitori  del  concorso  sono  invitati  a  stipulare  il
contratto individuale di lavoro, a tempo determinato, della durata di
36  mesi,  secondo  la  disciplina  prevista dal Contratto collettivo
nazionale  di  lavoro vigente al momento dell'assunzione, nel profilo
professionale di coadiutore amministrativo contabile, area funzionale
B, posizione economica B1.
    3.  I  vincitori del concorso assunti in servizio sono sottoposti
ad un periodo di prova di due mesi.
    4.  Ai  candidati  vincitori  compete  il  trattamento  economico
relativo   al  profilo  professionale  di  coadiutore  amministrativo
contabile,  secondo  la  disciplina  contrattuale  vigente al momento
dell'assunzione.
    5.   L'Amministrazione  provvede  con  apposita  comunicazione  a
richiedere   ai   vincitori   la   documentazione   utile   ai   fini
dell'assunzione  e  ad accertare il possesso dei requisiti prescritti
per l'assunzione.
    6. L'Amministrazione ha facolta' di sottoporre a visita medica di
controllo i candidati vincitori della procedura selettiva.
    7.  L'Amministrazione  ha facolta' di effettuare idonei controlli
della   veridicita'  delle  dichiarazioni  sostitutive  prodotte  dai
candidati.

        
      
                              Art. 11.

                   Trattamento dei dati personali

    1. Ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 i dati
personali  forniti dai candidati saranno raccolti presso il Ministero
dell'Interno   -   Dipartimento   per   le  politiche  del  personale
dell'Amministrazione   civile   e   per   le  risorse  strumentali  e
finanziarie  -  Direzione  centrale per le risorse umane, Ufficio IV,
Affari  del  reclutamento  e  della  formazione,  per le finalita' di
gestione   della  procedura  concorsuale  e  saranno  trattati  anche
successivamente  all'eventuale  instaurazione  del rapporto di lavoro
per le finalita' inerenti alla gestione del rapporto medesimo.
    2.  L'indicazione  di  tali  dati  e'  obbligatoria ai fini della
valutazione  dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione dalla
procedura.
    3.  L'interessato  ha  il  diritto  di  accesso  ai  dati  che lo
riguardano   nonche'  il  diritto  di  far  rettificare,  aggiornare,
completare  o  cancellare  i  dati  erronei, incompleti o raccolti in
termini non conformi alla legge nonche' il diritto di opporsi al loro
trattamento per motivi illegittimi.
    4.  Tali  diritti  possono  essere fatti valere nei confronti del
Ministero  dell'Interno - Dipartimento per le politiche del personale
dell'Amministrazione   civile   e   per   le  risorse  strumentali  e
finanziarie  -  Direzione  centrale  per le risorse umane, Piazza del
Viminale - 00184 Roma.

        
      
                               Art. 12


                        Norme di salvaguardia

    1.  Per  quanto  non  previsto  dal  presente  bando  valgono  le
disposizioni   normative   e   contrattuali  vigenti  in  materia  di
reclutamento di personale.
    2.  Il  presente  provvedimento  sara'  pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica - 4ª serie speciale "Concorsi ed esami".
      Roma, 3 settembre 2007
                             Il capo del dipartimento: Procaccini

        
      
                                                          Tabella "B"


       D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni

                               Art. 5.

                 Categorie riservatarie e preferenze

    Le  categorie  di  cittadini  che  nei  pubblici  concorsi  hanno
preferenza  a  parita'  di merito e a parita' di titoli sono appresso
elencate. A parita' di merito i titoli di preferenza sono:
      1) Insigniti di medaglia al valor militare;
      2) Mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
      3) Mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
      4)  Mutilati  ed  invalidi  per servizio nel settore pubblico e
privato;
      5) Orfani di guerra;
      6) Orfani di caduti per fatto di guerra;
      7)  Orfani  di  caduti  per  servizio  nel  settore  pubblico e
privato;
      8) Feriti in combattimento;
      9)  Insigniti  di  croce  di  guerra  o  di  altra attestazione
speciale di merito di guerra nonche' i capi di famiglia numerosa;
      10) Figli di mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
      11) Figli di mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
      12)  Figli  di  mutilati  ed  invalidi per servizio nel settore
pubblico e privato;
      13)  I genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e
le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di
guerra;
      14)  I genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e
le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti in guerra;
      15)  I genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e
le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio
nel settore pubblico o privato;
      16)   Coloro   che   hanno   prestato  servizio  militare  come
combattenti;
      17)  Coloro  che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque
titolo,  per non meno di un anno, nell'amministrazione che ha indetto
il concorso;
      18)  I  coniugati  e  non  coniugati con riguardo al numero dei
figli a carico;
      19) Gli invalidi e i mutilati civili;
      20)  I  militari  volontari  delle Forze armate congedati senza
demerito al termine della ferma o rafferma.
    A  parita'  di merito e di titoli la preferenza e' determinata: ^
      a)  dal  numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto
che  il candidato sia coniugato o meno; ^       b) dall'aver prestato
lodevole  servizio  nelle amministrazioni pubbliche; ^       c) dalla
minore eta'.

                                                          Tabella "C"


               Tabella dei punteggi (art. 5, comma 3)

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        |              |     Domanda di media      |
Risposta|Domanda facile|        difficolta'        |Domanda difficile
=========================================
Giusta  |1,10          |1,30                       |1,70
---------------------------------------------------------------------
Errata  |- 1,60        |- 1,20                     |- 0,60
---------------------------------------------------------------------
Omessa  |- 1,00        |- 0,70                     |- 0,20