Concorso per 650 operatori amministrativo-contabili (lazio) MINISTERO DELL'INTERNO
I testi riportati sono gratuiti e non hanno carattere di ufficialità: ai sensi di legge l'unico testo definitivo, che prevale in caso di discordanza, è quello pubblicato a mezzo stampa.
Concorso
Attenzione, il bando selezionato non è attivo, poichè è scaduto il termine per la presentazione della domanda
Tipologia | Concorso |
Tipologia Contratto | Assunzione |
Posti | 650 |
Fonte: | Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana N. 71 del 07-09-2007 |
Sintesi: | MINISTERO DELL' INTERNO DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DEL PERSONALE DELL' AMMINISTRAZIONE CIVILE E PER LE RISORSE STRUMENTALI E FINANZIARIE CONCORSO Procedura concorsuale, per titoli ed esa ... |
Ente: | MINISTERO DELL'INTERNO |
Regione: | LAZIO |
Provincia: | ROMA |
Comune: | ROMA |
Data di inserimento: | 20-09-2007 |
Data Scadenza bando | 08-10-2007 |
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MINISTERO DELL' INTERNO DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DEL PERSONALE DELL' AMMINISTRAZIONE CIVILE E PER LE RISORSE STRUMENTALI E FINANZIARIE
CONCORSO
CONCORSO
Procedura concorsuale, per titoli ed esami, per l'assunzione di complessive 650 unita' di personale nel profilo professionale di coadiutore amministrativo contabile, area funzionale B, posizione economica B1, con contratto a tempo determinato, per le esigenze dello Sportello Unico per l'immigrazione presso le Prefetture - Uffici territoriali del Governo nonche' degli uffici delle Questure.
IL CAPO DEL DIPARTIMENTO Vista l'ordinanza n. 3551 del 9 novembre 2006 del Presidente del Consiglio dei Ministri recante "Ulteriori disposizioni urgenti di protezione civile per il contrasto e la gestione del fenomeno dell'immigrazione clandestina"; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 16 marzo 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 72 del 27 marzo 2007, con il quale e' stato prorogato lo stato di emergenza per proseguire le attivita' di contrasto all'eccezionale afflusso di extracomunitari; Vista l'ordinanza n. 3576 del 29 marzo 2007 del Presidente del Consiglio dei Ministri recante " Ulteriori disposizioni urgenti di protezione civile per il contrasto e la gestione del fenomeno dell'immigrazione clandestina"; Vista la legge 24 dicembre 1986, n. 958 recante "Norme sul servizio militare di leva e sulla ferma di leva prolungata"; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni concernente nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi; Vista la legge 28 marzo 1991, n. 120 concernente norme in favore dei privi di vista per l'ammissione ai pubblici concorsi; Vista la legge 10 aprile 1991, n. 125 concernente azioni positive per la realizzazione della parita' uomo donna nel lavoro; Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104 e successive modificazioni ed integrazioni recante "Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale ed i diritti delle persone handicappate"; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio 1994, n. 174 e successive modificazioni ed integrazioni concernente il regolamento sull'accesso dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea ai posti di lavoro presso le Amministrazioni pubbliche; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni ed integrazioni concernente il regolamento sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi; Visto il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196 recante "Modifica alle norme di reclutamento, stato ed avanzamento del personale non direttivo delle Forze armate"; Visto il Contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto Ministeri sottoscritto il 16 maggio 1995 e successivi contratti collettivi; Visto l'art. 6, comma 3, della legge 8 luglio 1998, n. 230 recante "Nuove norme in materia di obiezione di coscienza"; Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68 recante "Norme per il diritto al lavoro dei disabili"; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 concernente il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni concernente le norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche; Visto il decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368 concernente l'attuazione della direttiva 1999/70/CE relativa all'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato; Vista la legge 30 luglio 2002, n. 189 recante "Modifiche alla normativa in materia di immigrazione e di asilo"; Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni ed integrazioni concernente il codice in materia di protezione dei dati personali; Vista la legge 23 agosto 2004, n. 226 concernente le nuove norme sulla sospensione anticipata del servizio obbligatorio di leva e sulla disciplina dei volontari di truppa in ferma prefissata; Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296 recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato" (legge finanziaria 2007); Visto l'art. 12 dell'ordinanza n. 3603 del 30 luglio 2007 del Presidente del Consiglio dei Ministri concernente disposizioni urgenti di protezione civile, che prevede che "il Ministro dell'Interno procede all'espletamento di procedure selettive cui sono ammessi coloro che hanno gia' svolto attivita' connesse all'attuazione delle disposizioni vigenti in materia di immigrazione con contratto di prestazione di lavoro temporaneo presso le Amministrazioni dello Stato, in deroga all'art. 35, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Il personale cosi' reclutato e' assunto nel profilo professionale di coadiutore amministrativo contabile, posizione economica B1"; Considerata la necessita' di rafforzare in maniera adeguata ed immediata l'organizzazione dello Sportello Unico per l'immigrazione presso le Prefetture - Uffici territoriali del Governo nonche' degli uffici delle Questure e di garantire piu' efficacemente la continuita' delle attivita' relative all'espletamento delle procedure amministrative connesse all'attuazione della normativa in materia di immigrazione; Decreta: Art. 1. Posti messi a concorso 1. E' indetta una procedura concorsuale, per titoli ed esami, per l'assunzione di complessive 650 unita' di personale nel profilo professionale di coadiutore amministrativo contabile, area funzionale B, posizione economica B1, con contratto a tempo determinato, per le esigenze dello Sportello Unico per l'immigrazione presso le Prefetture - Uffici territoriali del Governo nonche' degli uffici delle Questure.
Art. 2. Requisiti per l'ammissione 1. Per l'ammissione alla procedura concorsuale e' richiesto il possesso dei seguenti requisiti: a) aver svolto, con contratto di prestazione di lavoro temporaneo, per un periodo di almeno sei mesi anche non continuativi, attivita' connesse all'attuazione delle norme in materia di immigrazione presso le Amministrazioni dello Stato; b) cittadinanza italiana; c) diploma di scuola secondaria di primo grado; d) eta' non inferiore agli anni 18; e) godimento dei diritti politici; f) qualita' morali e di condotta di cui all'art. 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; g) posizione regolare nei confronti degli obblighi militari; h) idoneita' fisica all'impiego. L'Amministrazione ha facolta' di sottoporre a visita medica i concorrenti in qualsiasi momento. 2. Non possono accedere all'impiego coloro che sono stati esclusi dall'elettorato politico attivo; coloro che sono stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento ovvero che siano stati licenziati da altro impiego statale ai sensi della vigente normativa contrattuale. 3. I requisiti richiesti per l'ammissione alla procedura concorsuale devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione alla procedura stessa. 4. I candidati sono ammessi con riserva alla procedura concorsuale. L'Amministrazione puo' disporre in ogni momento, con provvedimento motivato, l'esclusione dalla procedura per difetto dei requisiti prescritti nonche' per la mancata osservanza dei termini perentori stabiliti nel presente provvedimento.
Art. 3 Presentazione delle domande - Termini e modalita' 1. La domanda di partecipazione al concorso deve essere redatta esclusivamente sull'apposito modello "A" allegato al presente bando e deve essere indirizzata al Ministero dell'Interno - Dipartimento per le politiche del personale dell'Amministrazione civile e per le risorse strumentali e finanziarie - Direzione centrale per le risorse umane, Ufficio IV, Affari del reclutamento e della formazione, Piazza del Viminale - 00184 Roma e spedita a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, con esclusione di qualsiasi altro mezzo, entro il termine perentorio di trenta giorni che decorre dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª serie speciale "Concorsi ed esami". 2. Il predetto modello di domanda sara' disponibile altresi' nel sito del Ministero dell'Interno http://dait.interno.it 3. La mancata utilizzazione del modello sopraindicato comporta l'esclusione dal concorso. 4. I candidati dovranno compilare il modello di domanda di partecipazione in tutte le sue parti e secondo le indicazioni contenute; i candidati che compileranno il modello in modo impreciso ed incompleto ovvero privo della firma saranno esclusi con provvedimento motivato. 5. Al fine dell'accertamento della tempestivita' nella presentazione della domanda, fara' fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante. 6. Il ritardo nella presentazione delle domande, quale ne sia la causa, anche se non imputabile al concorrente, comporta l'inammissibilita' di quest'ultimo alla procedura. 7. Il candidato ha inoltre l'obbligo di comunicare, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, al Ministero dell'Interno - Dipartimento per le politiche del personale dell'Amministrazione civile e per le risorse strumentali e finanziarie - Direzione centrale per le risorse umane, Ufficio IV, Affari del reclutamento e della formazione, Piazza del Viminale - 00184 Roma, le successive eventuali variazioni di indirizzo e/o recapito. 8. Il candidato, ove riconosciuto portatore di handicap ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, dovra' fare esplicita richiesta in relazione al proprio handicap dell'ausilio necessario nonche' segnalare l'eventuale necessita' di tempi aggiuntivi per l'espletamento della prova d'esame. In ragione di cio' la domanda di partecipazione dovra' essere corredata da una certificazione rilasciata da apposita struttura sanitaria che specifichi gli elementi essenziali in ordine ai benefici di cui sopra, al fine di consentire all'Amministrazione di predisporre per tempo i mezzi e gli strumenti atti a garantire una regolare partecipazione al concorso. 9. Il candidato deve dichiarare nel modello di domanda di essere a conoscenza delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 per le ipotesi di falsita' in atti e dichiarazioni mendaci. 10. Il candidato deve dichiarare di autorizzare il trattamento dei propri dati personali, ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. 11. L'Amministrazione non assume alcuna responsabilita' per il caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte o incomplete indicazioni del recapito da parte del concorrente oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo e/o recapito indicato nella domanda, ne' per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore, ne' per la mancata restituzione dell'avviso di ricevimento della raccomandata.
Art. 4 Commissione esaminatrice 1. Con successivo provvedimento ministeriale verra' nominata la commissione esaminatrice, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni ed integrazioni.
Art. 5. Prova d'esame 1. La prova d'esame consiste nella risoluzione di quesiti a risposta multipla concernenti argomenti di cultura generale. 2. A ciascun candidato sono assegnati 60 quesiti, scelti dalla commissione esaminatrice, a ciascuno dei quali corrispondono quattro risposte, di cui solo una e' esatta. I quesiti dovranno essere risolti nel tempo massimo di cinquanta minuti. 3. L'attribuzione del punteggio alle singole risposte e' differenziata secondo l'indice statistico riportato nella tabella "C" allegata al presente provvedimento, in rapporto al grado di difficolta' della domanda che potra' essere facile, di media difficolta' o difficile. Le domande facili rappresentano il 30% del totale, quelle di media difficolta' il 50% e quelle difficili il 20%. La correzione delle risposte sara' effettuata attraverso sistemi di lettura ottica. 4. La prova d'esame si intende superata qualora il candidato abbia conseguito almeno ventisei punti nella prova stessa. 5. Nel corso della prova i candidati non possono avvalersi di codici, raccolte normative, testi, appunti, libri, periodici, riviste, quotidiani ed altre pubblicazioni di qualsiasi tipo e di strumenti idonei alla memorizzazione di informazioni o alla trasmissione di dati.
Art. 6 T i t o l i 1. Ai titoli sono riservati 26 punti. 2. I titoli valutabili, con il punteggio indicato accanto, sono i seguenti: a) aver svolto attivita' finalizzata all'attuazione delle norme in materia di immigrazione, con contratto di prestazione di lavoro temporaneo, presso le Amministrazioni dello Stato: punti 0,73 per ogni mese successivo ai primi sei mesi, di cui all'art. 2, comma 1, lettera "a". b) attestati rilasciati dalle Amministrazioni pubbliche concernenti lo svolgimento di corsi di formazione in materia di immigrazione con esami finali: punti 0,15 per ogni corso fino a un massimo di 0,45. 3. Sono esclusi dal calcolo del punteggio relativo ai titoli i primi sei mesi di attivita', che costituiscono requisito per l'ammissione al concorso. Qualora dal calcolo derivi una cifra decimale, si procede all'arrotondamento, per eccesso o per difetto, all'unita'. L'attivita' per un periodo superiore a quindici giorni viene considerata equivalente a quella svolta per un mese. 4. L'Amministrazione si riserva di verificare i periodi, dichiarati dai concorrenti, riferiti alle prestazioni svolte con contratto di prestazione di lavoro temporaneo.
Art. 7. Diario della prova d'esame 1. Nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4ª serie speciale "Concorsi ed esami" - del 25 settembre 2007 nonche' nel sito internet del Ministero dell'Interno, http://dait.interno.it saranno rese note le modalita' di pubblicazione dei quesiti oggetto della prova nonche' le modalita' di svolgimento della prova stessa.
Art. 8. Categorie riservatarie e preferenze 1. I candidati che hanno superato la prova d'esame e che intendono far valere i titoli di precedenza e preferenza di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni, riportati nella tabella "B" allegata, dovranno farne espressa menzione nella domanda di partecipazione al concorso. L'Amministrazione si riserva di richiedere i documenti in carta semplice, ovvero le autocertificazioni, comprovanti il possesso dei predetti titoli, che dovranno essere trasmessi al Ministero dell'Interno - Dipartimento per le politiche del personale dell'Amministrazione civile e per le risorse strumentali e finanziarie - Direzione centrale per le risorse umane, Ufficio IV, Affari del reclutamento e della formazione, piazza del Viminale - 00184 Roma. 2. Le riserve dei posti non potranno superare complessivamente la meta' dei posti messi a concorso. 3. Per i candidati che appartengono a piu' categorie che danno titolo a differenti riserve di posti si terra' conto prima del titolo che da' diritto ad una maggiore riserva, nell'ordine disposto dall'art. 5, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni ed integrazioni.
Art. 9 Formazione, approvazione e pubblicazione della graduatoria 1. La graduatoria sara' formata dal punteggio conseguito nella prova d'esame sommato a quello determinato dai titoli, di cui all'art. 6, indicati dal concorrente nella domanda di partecipazione. 2. Sono dichiarati vincitori della procedura concorsuale i candidati utilmente collocati nella graduatoria di merito, tenuto conto delle precedenze e delle preferenze, di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni, riportate nell'allegato "B" del presente bando. 3. La graduatoria e' approvata con provvedimento ministeriale e pubblicata nel Bollettino Ufficiale del Personale del Ministero dell'Interno nonche' nel sito internet del Ministero dell'Interno http://dait.interno.it 4. Di tale pubblicazione sara' data notizia mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4ª serie speciale "Concorsi ed esami".
Art. 10 Costituzione del rapporto di lavoro 1. L'Amministrazione si riserva di assegnare i vincitori nelle sedi di servizio che saranno individuate tenendo conto dell'esigenza di garantire la continuita' delle attivita' svolte in materia di immigrazione presso lo Sportello Unico per l'immigrazione delle Prefetture - Uffici territoriali del Governo e presso gli uffici delle Questure. 2. I vincitori del concorso sono invitati a stipulare il contratto individuale di lavoro, a tempo determinato, della durata di 36 mesi, secondo la disciplina prevista dal Contratto collettivo nazionale di lavoro vigente al momento dell'assunzione, nel profilo professionale di coadiutore amministrativo contabile, area funzionale B, posizione economica B1. 3. I vincitori del concorso assunti in servizio sono sottoposti ad un periodo di prova di due mesi. 4. Ai candidati vincitori compete il trattamento economico relativo al profilo professionale di coadiutore amministrativo contabile, secondo la disciplina contrattuale vigente al momento dell'assunzione. 5. L'Amministrazione provvede con apposita comunicazione a richiedere ai vincitori la documentazione utile ai fini dell'assunzione e ad accertare il possesso dei requisiti prescritti per l'assunzione. 6. L'Amministrazione ha facolta' di sottoporre a visita medica di controllo i candidati vincitori della procedura selettiva. 7. L'Amministrazione ha facolta' di effettuare idonei controlli della veridicita' delle dichiarazioni sostitutive prodotte dai candidati.
Art. 11. Trattamento dei dati personali 1. Ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso il Ministero dell'Interno - Dipartimento per le politiche del personale dell'Amministrazione civile e per le risorse strumentali e finanziarie - Direzione centrale per le risorse umane, Ufficio IV, Affari del reclutamento e della formazione, per le finalita' di gestione della procedura concorsuale e saranno trattati anche successivamente all'eventuale instaurazione del rapporto di lavoro per le finalita' inerenti alla gestione del rapporto medesimo. 2. L'indicazione di tali dati e' obbligatoria ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione dalla procedura. 3. L'interessato ha il diritto di accesso ai dati che lo riguardano nonche' il diritto di far rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge nonche' il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi illegittimi. 4. Tali diritti possono essere fatti valere nei confronti del Ministero dell'Interno - Dipartimento per le politiche del personale dell'Amministrazione civile e per le risorse strumentali e finanziarie - Direzione centrale per le risorse umane, Piazza del Viminale - 00184 Roma.
Art. 12 Norme di salvaguardia 1. Per quanto non previsto dal presente bando valgono le disposizioni normative e contrattuali vigenti in materia di reclutamento di personale. 2. Il presente provvedimento sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4ª serie speciale "Concorsi ed esami". Roma, 3 settembre 2007 Il capo del dipartimento: Procaccini
Tabella "B" D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni Art. 5. Categorie riservatarie e preferenze Le categorie di cittadini che nei pubblici concorsi hanno preferenza a parita' di merito e a parita' di titoli sono appresso elencate. A parita' di merito i titoli di preferenza sono: 1) Insigniti di medaglia al valor militare; 2) Mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti; 3) Mutilati ed invalidi per fatto di guerra; 4) Mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e privato; 5) Orfani di guerra; 6) Orfani di caduti per fatto di guerra; 7) Orfani di caduti per servizio nel settore pubblico e privato; 8) Feriti in combattimento; 9) Insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra nonche' i capi di famiglia numerosa; 10) Figli di mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti; 11) Figli di mutilati ed invalidi per fatto di guerra; 12) Figli di mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e privato; 13) I genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di guerra; 14) I genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti in guerra; 15) I genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio nel settore pubblico o privato; 16) Coloro che hanno prestato servizio militare come combattenti; 17) Coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno, nell'amministrazione che ha indetto il concorso; 18) I coniugati e non coniugati con riguardo al numero dei figli a carico; 19) Gli invalidi e i mutilati civili; 20) I militari volontari delle Forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma. A parita' di merito e di titoli la preferenza e' determinata: ^ a) dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto che il candidato sia coniugato o meno; ^ b) dall'aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni pubbliche; ^ c) dalla minore eta'. Tabella "C" Tabella dei punteggi (art. 5, comma 3) ========================================= | | Domanda di media | Risposta|Domanda facile| difficolta' |Domanda difficile ========================================= Giusta |1,10 |1,30 |1,70 --------------------------------------------------------------------- Errata |- 1,60 |- 1,20 |- 0,60 --------------------------------------------------------------------- Omessa |- 1,00 |- 0,70 |- 0,20