Concorso per 1 personale laureato (lazio) MINISTERO DELL'ISTRUZIONE,DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

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Concorso

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Tipologia Concorso
Tipologia Contratto Abilitazione
Posti 1
Fonte: Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana N. 74 del 18-09-2007
Sintesi: MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA CONCORSO Concorso per l'accesso alle scuole di specializzazione per le professioni legali. Anno accademico 2007-2008 ...
Ente: MINISTERO DELL'ISTRUZIONE,DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Regione: LAZIO
Provincia: ROMA
Comune: ROMA
Data di inserimento: 27-09-2007
Data Scadenza bando 05-10-2007
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MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
CONCORSO
Concorso  per  l'accesso  alle  scuole  di  specializzazione  per  le
professioni legali. Anno accademico 2007-2008
                     (Decreto 5 settembre 2007).
                    IL MINISTRO DELL'UNIVERSITA'
                           E DELLA RICERCA
                           di concerto con
                     IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA
    Visto  il  testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
    Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
    Visto  l'art. 117,  commi  113 e 114, della legge 15 maggio 1997,
n. 127 e le successive modificazioni;
    Visto  il  decreto  legislativo  17 novembre  1997, n. 398, ed in
particolare l'art. 16, recante modifiche alla disciplina del concorso
per  uditore giudiziario e norme sulle scuole di specializzazione per
le professioni legali;
    Visto  il  decreto  del  Ministro dell'universita', della ricerca
scientifica e tecnologica di concerto con il Ministro della giustizia
21 dicembre  1999,  n. 537,  concernente il regolamento recante norme
per l'istituzione e l'organizzazione delle scuole di specializzazione
per le professioni legali;
    Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della  ricerca  di  concerto con il Ministro della giustizia 10 marzo
2001, n. 120, recante modifiche al decreto 21 dicembre 1999, n. 537;
    Visto  l'art. 2,  comma  146,  del  decreto-legge 3 ottobre 2006,
n. 262,  convertito,  con  modificazioni,  in legge 24 novembre 2006,
n. 286,  che  ha  sostituito  l'articolo 16, comma 2-ter, del decreto
legislativo 17 novembre 1997, n. 398;
    Visto  il  decreto  del Ministro dell'universita' e della ricerca
scientifica   e   tecnologica  di  concerto  con  il  Ministro  della
giustizia,  con  il quale, ai sensi dell'art. 3, comma 1, del decreto
n. 537 del 1999, e' stato definito il numero complessivo dei laureati
in    giurisprudenza   da   ammettere   alle   predette   scuole   di
specializzazione nell'anno accademico 2007-2008;
    Considerata la necessita' di provvedere, ai sensi dell'art. 4 del
decreto  n. 537  del  1999, all'indizione del concorso nazionale, per
titoli  ed  esame,  per  l'accesso  alle  scuole nell'anno accademico
2007-2008 per il numero complessivo di 5030 posti;
                              Decreta:
                               Art. 1.
                       Indizione del concorso
    1.  Per  l'anno  accademico  2007-2008  e'  indetto  un  concorso
pubblico,  per  titoli  ed  esame,  per  l'ammissione  alle scuole di
specializzazione  per  le professioni legali ai sensi dell'art. 4 del
regolamento adottato con decreto 21 dicembre 1999, n. 537.
    2.  Il  numero  complessivo  dei  laureati  in  giurisprudenza da
ammettere alle scuole, determinato ai sensi dell'art. 3, comma 1, del
decreto n. 537 del 1999, e' pari a 5030 unita'.
    3. Il concorso si svolgera' il giorno 31 ottobre 2007 su tutto il
territorio  nazionale  presso  le  universita'  sedi  di  facolta' di
giurisprudenza  indicate  nel  prospetto  allegato 1, che costituisce
parte  integrante  del  presente  decreto. I posti disponibili presso
ciascuna scuola sono indicati nel predetto allegato.
    4.  Con  successivo decreto del Ministro dell'universita' e della
ricerca sara' rideterminato, per gli eventuali Atenei richiedenti, il
numero dei posti assegnati al fine di compensare le eventuali carenze
di  posti  disponibili  nelle  singole  sedi  che risultino a seguito
dell'espletamento  della  prova  di ammissione, con quelli in esubero
presso altri atenei.

        
      
                               Art. 2.
                     Presentazione della domanda
    1.  Al  concorso  sono ammessi coloro i quali hanno conseguito il
diploma  di laurea in giurisprudenza secondo il vecchio ordinamento e
coloro  che  hanno conseguito la laurea specialistica o magistrale in
giurisprudenza  sulla  base  degli ordinamenti adottati in esecuzione
del  regolamento  di  cui  al decreto del Ministro dell'universita' e
della ricerca scientifica e tecnologica del 3 novembre 1999, n. 509 e
successive  modificazioni,  in  data anteriore al 31 ottobre 2007. La
domanda  di  partecipazione al concorso dovra' essere presentata alla
segreteria  della  facolta'  di giurisprudenza di uno degli atenei di
cui all'allegato 1 entro il 5 ottobre 2007.
    Puo'  essere presentata domanda di partecipazione con riserva ove
il candidato non sia in possesso del titolo accademico prescritto nel
predetto  termine,  ma  lo  consegua  comunque in data anteriore alla
prova d'esame. Alla domanda di partecipazione i candidati allegano la
documentazione  comprovante  l'avvenuto  versamento della tassa a tal
fine stabilita dalla competente universita'.
    2.  Per  l'ammissione  al  concorso dei candidati di cittadinanza
straniera si applicano le norme vigenti in materia.
    3. E' in facolta' dell'ateneo disporre l'esclusione dei candidati
dal  concorso  in  qualsiasi  fase  del  procedimento concorsuale con
motivato provvedimento del direttore amministrativo.

        
      
                               Art. 3.
                            Prova d'esame
    1. La prova di esame consiste nella soluzione a cinquanta quesiti
a  risposta multipla, di contenuto identico sul territorio nazionale,
su   argomenti   di   diritto   civile,   diritto   penale,   diritto
amministrativo,  diritto  processuale  civile  e  procedura penale. I
quesiti  sono  segreti  e  ne  e' vietata la divulgazione. E' altresi
vietata  l'introduzione  nell'aula  di  telefoni portatili e di altri
strumenti  di  riproduzione  e comunicazione di testi sotto qualsiasi
forma.
    2.   Il   tempo   massimo   a   disposizione  dei  candidati  per
l'espletamento della prova e' di novanta minuti.
    3. Durante la prova non e' ammessa la consultazione di testi e di
codici commentati e annotati con la giurisprudenza.

        
      
                               Art. 4.
                      Commissione giudicatrice
    1.  Con  decreto  rettorale  e'  costituita presso ciascuno degli
atenei  di  cui  all'allegato  1  una  commissione  giudicatrice  del
concorso,  composta  da  due  professori universitari di ruolo, da un
magistrato  ordinario, da un avvocato e da un notaio e presieduta dal
componente  avente  maggiore anzianita' di ruolo ovvero, a parita' di
anzianita'  di  ruolo,  dal  piu'  anziano di eta'. La commissione e'
incaricata di assicurare la regolarita' dell'espletamento delle prove
di  esame  ivi  compresa  la  consegna  e  il ritiro degli elaborati,
nonche'  la  verbalizzazione.  La  commissione  provvede inoltre alla
formulazione  della  graduatoria dei candidati ai sensi dell'articolo
5.  Con  lo  stesso  decreto  e'  nominato  un  apposito  comitato di
vigilanza ed il responsabile del procedimento.
    2.  Il  giorno  dello  svolgimento  delle  prove, alle ore 10, la
commissione   giudicatrice   costituita   presso   la   facolta'   di
giurisprudenza  dell'Universita' "La Sapienza" di Roma invita uno dei
candidati presenti ad estrarre a sorte una delle tre buste contenenti
gli  elaborati  ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto n. 537
del  1999.  A  tal  fine  la  commissione  controlla  preliminarmente
l'integrita' dei plichi contenenti i tre elaborati.
    3.  Il  numero  dell'elaborato  sorteggiato e' comunicato per via
telematica ai responsabili del procedimento di ciascun ateneo al fine
dell'immediato  espletamento  della prova di esame. La consegna degli
elaborati  e' effettuata contestualmente a tutti i candidati presenti
nella  sede  di esame. Il tempo a disposizione decorre dal momento in
cui  la  commissione autorizza l'apertura dei questionari. E' in ogni
caso disposta l'esclusione dalla prova del candidato che abbia aperto
il  plico  contenente il questionario prima dell'autorizzazione della
commissione.
    4.  Per  i  fini  di  cui  ai  precedenti  commi  si applicano le
disposizioni   di   cui   all'art. 9   del   decreto   del   Ministro
dell'universita'  e della ricerca scientifica e tecnologica 11 maggio
2001,  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 119 del 24 maggio 2001.
I  responsabili  del  procedimento di ciascuna sede, o loro delegati,
provvedono   a   ritirare   gli   elaborati   presso   il   consorzio
interuniversitario  CINECA  il  giorno 29 ottobre 2007. L'esito della
correzione  degli  elaborati  e'  comunicato  dal  CINECA  stesso  ai
responsabili  del  procedimento  di  ciascun  ateneo  ai  fini  della
valutazione   di   cui   all'art. 5   da   parte   della  commissione
giudicatrice.

        
      
                               Art. 5.
                Valutazione della prova e dei titoli
    1.  Ai  fini della formulazione della graduatoria in relazione ai
posti disponibili, la commissione giudicatrice di cui all'art. 4 ha a
disposizione  per ciascun candidato 60 punti, dei quali cinquanta per
la  valutazione  della  prova  d'esame, cinque per la valutazione del
curriculum e cinque per il voto di laurea.
    2.  La  valutazione  del  curriculum e del voto di laurea avviene
secondo  i criteri stabiliti dalla commissione di cui all'articolo 4,
comma 3, del decreto n. 537 del 1999, risultanti nell'allegato 2, che
costituisce parte integrante del presente decreto.
    Il  presente  decreto  sara'  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
      Roma, 5 settembre 2007
                   Il Ministro dell'universita' e della ricerca Mussi
Il Ministro della giustizia Mastella