Concorso per 6 dottori di ricerca (lazio) LIBERA UNIVERSITA' DEGLI STUDI 'S. PIO V' DI ROMA
I testi riportati sono gratuiti e non hanno carattere di ufficialità: ai sensi di legge l'unico testo definitivo, che prevale in caso di discordanza, è quello pubblicato a mezzo stampa.
Concorso
Attenzione, il bando selezionato non è attivo, poichè è scaduto il termine per la presentazione della domanda
Tipologia | Concorso |
Tipologia Contratto | Incarico |
Posti | 6 |
Fonte: | Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana N. 85 del 26-10-2007 |
Sintesi: | LIBERA UNIVERSITA' 'S. PIO V' DI ROMA CONCORSO Dottorato di ricerca in "Economia e diritto nell'ambito delle relazioni internazionali" - XXIII ciclo (Decreto n. 431/07 del 17 ottobre 2007). ... |
Ente: | LIBERA UNIVERSITA' DEGLI STUDI 'S. PIO V' DI ROMA |
Regione: | LAZIO |
Provincia: | ROMA |
Comune: | ROMA |
Data di inserimento: | 30-10-2007 |
Data Scadenza bando | 26-11-2007 |
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LIBERA UNIVERSITA' 'S. PIO V' DI ROMA
CONCORSO
CONCORSO
Dottorato di ricerca in "Economia e diritto nell'ambito delle relazioni internazionali" - XXIII ciclo
(Decreto n. 431/07 del 17 ottobre 2007). IL RETTORE Vista la legge 13 agosto 1984, n. 476, e successive modifiche; Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168; Vista la legge 30 novembre 1989, n. 398, e successive modificazioni ed integrazioni; Visto l'art. 4 della legge 3 luglio 1998, n. 210, che prevede che le universita', con proprio regolamento, disciplinino l'istituzione dei corsi di dottorato, le modalita' di accesso e di conseguimento del titolo, gli obiettivi formativi ed il relativo programma di studi, la durata, il contributo per l'accesso e la frequenza, le modalita' di conferimento e l'importo delle borse di studio, nonche' le convenzioni con soggetti pubblici e privati; Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni ed integrazioni; Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modificazioni ed integrazioni; Visto il decreto ministeriale 30 aprile 1999, n. 224, con cui e' stato emanato il regolamento in materia di dottorato di ricerca; Visto il decreto ministeriale n. 509 del 3 novembre 1999; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa; Visto il vigente Statuto di autonomia della Libera Universita' degli studi "S. Pio V", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 100 del 30 aprile 2002; Visto il regolamento di Ateneo per il dottorato di ricerca della Libera Universita' degli studi "S. Pio V", in attuazione delle norme previste dall'art. 4 della legge 3 luglio 1998, n. 210 e dal decreto ministeriale 30 aprile 1999; Vista la delibera del consiglio di facolta' n. 64 del 10 luglio 2007 di attivazione del corso di dottorato di ricerca in economia e diritto nell'ambito delle relazioni internazionali; Vista la riunione del senato accademico della Libera Universita' degli studi "S. Pio V" del 14 settembre 2007 in cui e' stata disposta l'attivazione del corso di dottorato di ricerca in economia e diritto nell'ambito delle relazioni internazionali; Vista la delibera del consiglio di amministrazione del 18 settembre 2007, con cui e' stata approvata l'attivazione del corso di dottorato di ricerca in economia e diritto nell'ambito delle relazioni internazionali; Decreta: Art. 1. Attivazione E' attivato il XXIII ciclo del corso di dottorato di ricerca (anno accademico 2007/2008) in economia e diritto nell'ambito delle relazioni internazionali.
Art. 2. Indizione del concorso E' indetto il concorso pubblico, per esami ai fini dell'ammissione, per l'anno accademico 2007/2008 (XXIII ciclo) al seguente corso di dottorato di ricerca: economia e diritto nell'ambito delle relazioni internazionali di cui si indicano afferenza, durata, posti e borse di studio messi a concorso. Afferenza: facolta' di scienze politiche; durata: 3 anni; posti complessivi sei di cui tre con borsa di studio finanziata dall'Ateneo. Senza borsa di studio tre posti.
Art. 3. Requisiti di ammissione Possono presentare domanda di partecipazione al concorso, senza limitazioni di eta' e di cittadinanza, coloro che sono in possesso di diploma di laurea specialistica o di diploma di laurea conseguito secondo l'ordinamento anteriore all'entrata in vigore del decreto ministeriale 30 novembre 1999, n. 509, ovvero di analogo titolo accademico conseguito all'estero, preventivamente riconosciuto dalle autorita' accademiche, anche nell'ambito di accordi interuniversitari di cooperazione e mobilita'. Ai fini del predetto riconoscimento il candidato dovra' farne espressa richiesta nella domanda di partecipazione al concorso e corredare la stessa con i documenti utili al fine di consentire al collegio dei docenti la relativa dichiarazione di equipollenza (tradotti e legalizzati dalle competenti rappresentanze diplomatiche o consolari italiane all'estero secondo la normativa vigente). Possono presentare la domanda di partecipazione anche coloro i quali conseguiranno la laurea entro la data della prima prova concorsuale del dottorato al quale s'intende partecipare. In tal caso l'ammissione verra' disposta "con riserva" il candidato sara' tenuto a presentare, a pena di esclusione dal concorso, alla commissione giudicatrice, il giorno della prima prova concorsuale, la relativa autocertificazione della laurea conseguita.
Art. 4. Domanda di ammissione La domanda di partecipazione al concorso, compilate in carta libera, a macchina o in stampatello, con firma autografa del candidato, deve essere indirizzata al magnifico rettore della Libera Universita' degli studi "S. Pio V" - Via Cristoforo Colombo, 200 - 00145 Roma, entro il termine perentorio di trenta giorni successivi alla data di pubblicazione del presente bando di concorso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Per il rispetto del termine predetto fara' fede la data del timbro dell'ufficio postale accettante la raccomandata. Qualora il termine medesimo venga a scadere in un giorno festivo, esso s'intendera' protratto al primo giorno non festivo immediatamente successivo. L'amministrazione universitaria non assume alcuna responsabilita' per il caso di dispersione di domande di concorso e/o di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte dell'aspirante o di mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento degli stessi, ne' per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa o comunque imputabili di fatto a terzi, a caso fortuito o forza maggiore ne' per mancata restituzione dell'avviso di ricevimento. Nella domanda il candidato deve indicare sotto la propria responsabilita', ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000, quanto segue: 1) il cognome ed il nome, la data ed il luogo di nascita, la residenza ed il codice fiscale; 2) la propria cittadinanza; 3) la laurea posseduta, completa di titolo e data del conseguimento, ovvero il titolo equipollente conseguito presso una universita' straniera, allegando un certificato di esami sostenuti; 4) le lingue straniere conosciute ai fini della prova orale; 5) di possedere un'adeguata conoscenza della lingua italiana (per i cittadini stranieri) ; 6) di trovarsi in regola riguardo agli obblighi militari; 7) di essere o meno titolari di assegno di ricerca; 8) di impegnarsi a frequentare a tempo pieno il corso di dottorato secondo le modalita' che saranno fissate dal collegio docenti; 9) di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso; 10) di non essere dipendente di amministrazioni pubbliche o, in caso affermativo, di impegnarsi a collocarsi in aspettativa senza assegni, per il periodo di durata del corso; 11) di non avere gia' usufruito in precedenza di altra borsa di studio (anche per un solo anno) per un corso di dottorato di ricerca conseguito in Italia o all'estero; 12) d'impegnarsi a non usufruire contemporaneamente, ove risultasse vincitore del presente concorso, di altre borse di studio a qualsiasi titolo conferite, ad eccezione di quelle concesse da istituzioni nazionale e straniere utili ad integrare, con soggiorni all'estero l'attivita' di formazione o di ricerca del titolare della borsa; 13) d'impegnarsi a non superare durante il periodo di fruizione della borsa il reddito personale complessivo indicato all'art. 8 del presente bando. Alla determinazione del reddito concorrono redditi di origine patrimoniale, nonche' emolumenti di qualsiasi altra natura aventi carattere ricorrente, con esclusione di quelli aventi natura occasionale; 14) di essere a conoscenza e di accettare tutte le norme contenute nel bando di concorso e nel regolamento di ateneo in materia di dottorati di ricerca; 15) di non essere iscritto ad altro corso di studio universitario; 16) di non essere iscritto ad un master universitario e, in caso affermativo, di impegnarsi a sospendere la frequenza, ove risultasse vincitore del presente concorso; 17) il recapito eletto ai fini del concorso (specificando il codice di avviamento postale ed il numero telefonico) con espressa menzione dell'impegno di comunicare tempestivamente ogni variazione dello stesso. L'omessa apposizione della firma autografa a sottoscrizione della domanda, nonche' l'invio della domanda stessa oltre il termine di scadenza sono motivo di tassativa esclusione dal concorso. Tutti i titoli devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso ad eccezione di quanto previsto all'art. 3 del presente bando. Tutti i candidati sono ammessi con riserva sino all'accertamento dei requisiti prescritti che la Libera Universita' degli studi "S. Pio V" e' tenuta ad effettuare ai sensi dell'art. 43 del testo unico n. 445/2000. Puo' essere disposta l'esclusione in qualsiasi momento con provvedimento amministrativo motivato. La domanda deve essere redatta nel rispetto del modello allegato al presente bando e deve contenere obbligatoriamente tutte le dichiarazioni su indicate. Ai candidati, la cui domanda e' stata dichiarata inammissibile, sara' data comunicazione dall'esclusione del concorso mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Alla domanda di partecipazione al concorso il candidato dovra' allegare i seguenti documenti: a) la fotocopia fronte-retro, debitamente firmata, di un valido documento di riconoscimento; b) il curriculum vitae; c) per i titolari di assegni di ricerca, il certificato di conseguimento dell'assegno di ricerca; d) per i cittadini italiani e per quelli stranieri che abbiano conseguito all'estero il titolo accademico, il certificato di laurea con l'indicazione degli esami sostenuti (o relativa autocertificazione prevista, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, per i soli cittadini comunitari) tradotto e legalizzato dalle competenti rappresentanze diplomatiche o consolari italiane all'estero e la dichiarazione di valore del titolo conseguito all'estero rilasciate dalle competenti rappresentanze diplomatiche o consolari italiane all'estero. Le domande che perverranno incomplete di tale documentazione non potranno essere considerate valide. Ai sensi della legge n. 104/1992, art. 20, nonche', dalla legge n. 68/1999 art. 16, comma 1, i candidati riconosciuti portatori di handicap dovranno fare esplicita richiesta, allegata alla domanda di ammissione ai concorsi, riguardo l'ausilio e i tempi aggiuntivi eventualmente necessari per poter sostenere le prove. A tale riguardo, i dati sensibili saranno custoditi e trattati con la riservatezza prevista dalla normativa vigente in materia di tutela dei dati personali. L'elenco dei candidati ammessi a sostenere le prove sara' disponibile sul sito internet dell'Ateneo www.luspio.it.
Art. 5. Prove d'esame L'esame di ammissione al corso consiste in due prove una scritta ed una orale, volte a garantire un'idonea valutazione comparativa dei candidati. Il candidato dovra' inoltre dimostrare la buona conoscenza di almeno una lingua straniera. Le prove d'esame sono intese ad accertare la preparazione del candidato e la sua attitudine alla ricerca scientifica e riguardano argomenti propri della tematica generale del dottorato. Il diario della prova scritta, con l'indicazione della sede, della data e dell'ora in cui la medesima avra' luogo, sara' comunicato agli interessati tramite lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, almeno quindici giorni prima della data fissata per la prova. La convocazione alla prova orale avverra' con le stesse modalita' a coloro che avranno superato la prova scritta, almeno venti giorni prima della data fissata per il colloquio, ovvero a mezzo di comunicazione in sede concorsuale da parte della commissione esaminatrice, nella ipotesi di rinuncia ai termini di preavviso espressa da tutti i candidati presenti alla prova scritta. Per sostenere le prove i candidati dovranno esibire un valido documento di riconoscimento. La mancata presentazione alle prove sara' considerata come rinuncia al concorso.
Art. 6. Commissione giudicatrice e relativi adempimenti La commissione giudicatrice del concorso, nominata con decreto del rettore della Libera Universita' degli studi "S. Pio V", sentito il collegio dei docenti, sara' composta con le modalita' previste dal decreto ministeriale 30 aprile 1999, n. 224, e art. 5, comma 4, e successive modifiche ed integrazioni e nel rispetto del regolamento di Ateneo in materia di dottorati di ricerca art. 7. Ai sensi del decreto ministeriale n. 224 del 30 aprile 1999, la commissione per la valutazione comparativa e' tenuta a concludere le operazioni concorsuali entro e non oltre novanta giorni dalla data del decreto rettorale di nomina. In occasione della prima seduta la commissione procede alla nomina del presidente e del segretario. La commissione di concorso, per la valutazione di ciascun candidato, dispone di: prova scritta: 60 punti (minimo 40 punti per l'ammissione al colloquio) ; colloquio: 60 punti (minimo 40 punti per il superamento). I risultati della prova scritta sono affissi all'albo di ateneo contemporaneamente all'elenco degli ammessi al colloquio orale e devono essere sottoscritti dal presidente e dal segretario della commissione. Alla fine di ogni seduta dedicata alla prova orale la commissione di concorso forma l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione dei punteggi da ciascuno riportati nella prova stessa. L'elenco sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione sara' affisso nel medesimo giorno nel luogo in cui si e' svolta la prova. Espletate le prove di concorso la graduatoria generale di merito sara' formulata sulla base della somma dei punteggi ottenuti da ciascun candidato nelle singole prove. Eventuali casi di parita' di merito saranno regolati ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 aprile 1997, e successive modificazioni ed integrazioni. La graduatoria degli idonei, sottoscritta dal presidente e dal segretario della commissione, sara' pubblicata sul sito internet www.luspio.it e affissa all'albo generale di ateneo.
Art. 7. Ammissione al corso I candidati saranno ammessi al corso secondo l'ordine stabilito nella graduatoria finale di merito, fino alla concorrenza del numero dei posti messi a concorso. In corrispondenza di eventuali rinunce degli aventi diritto entro e non oltre un (1) mese dall'inizio del corso, subentreranno altrettanti candidati secondo l'ordine della graduatoria. I candidati ammessi riceveranno invito tramite telegramma a presentare formale domanda di accettazione ed iscrizione al corso di dottorato. La domanda di iscrizione dovra' essere presentata con le modalita' di cui al successivo art. 8. Il vincitore che non provvedera' ad iscriversi entro il termine stabilito sara' considerato rinunciatario, perdendo irrevocabilmente il diritto all'iscrizione ed in tal caso subentra il candidato che segue secondo l'ordine della graduatoria. In caso di utile collocamento in piu' graduatorie il candidato dovra' esercitare opzione per un solo corso di dottorato. Il subentro dopo l'inizio del corso puo' essere consentito, su parere positivo insindacabile del collegio dei docenti, entro e non oltre due mesi dall'inizio del corso stesso, con la eventuale erogazione della quota di borsa non ancora utilizzata.
Art. 8. Domanda di iscrizione I candidati ammessi devono presentare o far pervenire all'ufficio dottorati di ricerca via Cristoforo Colombo, 200 - 00145 Roma, entro il termine perentorio di giorni venti, che decorrono dal giorno successivo a quello in cui avranno ricevuto il relativo invito tramite telegramma, domanda d'iscrizione al corso di dottorato, in carta libera, allegando: a) fotocopia del documento di identita', in carta libera, debitamente firmata nonche' una fotocopia del codice fiscale; b) autocertificazione di cittadinanza; c) diploma documento originale di scuola secondaria superiore; d) certificato di laurea con la relativa votazione; e) dichiarazione, in carta libera, di non essere iscritti ad altra scuola di specializzazione ovvero di perfezionamento o, in caso contrario, l'impegno scritto a sospendere la frequenza; f) dichiarazione di non aver usufruito in precedenza di altre borse di studio di dottorato; g) di non usufruire contemporaneamente di altre borse di studio a qualsiasi titolo conferite; h) di non essere iscritto ad un master universitario e, in caso affermativo, di impegnarsi a sospendere la frequenza, ove risultasse vincitore del presente concorso; i) di non essere iscritto ad altro corso di studio universitario; j) autocertificazione sul reddito personale complessivo annuo che, per l'eventuale concessione di borsa di studio, non dovra' essere superiore a Euro 10.561,54, tale reddito si evince dalla dichiarazione dei redditi presentata nell'anno precedente di assegnazione della borsa, nel quadro riepilogativo rigo "imponibile IRPEF". Alla determinazione del reddito concorrono redditi di origine patrimoniale, nonche' emolumenti di qualsiasi altra natura aventi carattere ricorrente, con esclusione di quelli aventi natura occasionale. Il suddetto requisito dovra' essere posseduto per l'intero periodo del corso. L'eventuale superamento del limite suddetto dovra' essere tempestivamente comunicato all'ufficio dottorati dell'Ateneo; k) di optare, in caso di ammissione a piu' dottorati per il dottorato oggetto del presente bando; l) di essere/non essere in servizio presso una pubblica amministrazione e, in caso affermativo, di avere richiesto il collocamento in aspettativa senza assegni a decorrere dalla data di inizio del corso e per tutta la sua durata; m) di impegnarsi a richiedere al collegio docenti del proprio corso di dottorato l'autorizzazione per lo svolgimento di attivita' lavorative esterne o per la prosecuzione dell'attivita' lavorativa in essere al momento dell'iscrizione al corso di dottorato. In relazione alle lettere c) e d) si potra' presentare una autocertificazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, riservandosi di consegnare, nel piu' breve tempo possibile, la documentazione originale. La domanda dovra' inoltre riportare le seguenti indicazioni: dati anagrafici, residenza e recapito, numeri telefonici e indirizzo di posta elettronica; numero di conto corrente con i codici CIN, ABI e CAB per l'accreditamento dell'importo della borsa di studio (per i borsisti) ;
Art. 9. Posti a concorso, borse di studio contributo per l'accesso e la frequenza ai corsi Le borse di studio saranno attribuite in base alla graduatoria della valutazione comparativa dei candidati ex art. 6 del presente bando. L'importo annuale di ogni singola borsa, determinato ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera a), della legge 3 agosto 1998, n. 315, e successive modificazioni ed integrazioni, e' pari a Euro 10.561,54 (diecimilacinquecentosessantuno/54) ed e' assoggettato al contributo previdenziale I.N.P.S. a gestione separata di cui all'art. 2, e seguenti, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive modificazioni ed integrazioni. La durata dell'erogazione della borsa di studio e' pari all'intera durata del corso e sara' confermata dalla verifica annuale del lavoro svolto effettuata dal collegio dei docenti, ferma restando la permanenza dei requisiti per il godimento della stessa. La cadenza del pagamento della borsa di studio sara' in rate bimestrali posticipate. Previa autorizzazione del collegio dei docenti l'importo della borsa di studio e' aumentato nella misura non inferiore al 50% per eventuali periodi di soggiorno all'estero, tali periodi non possono in alcun caso superare la meta' della durata dell'intero corso di dottorato. La richiesta di cui sopra, presenta dal dottorando al collegio, deve essere inoltrata dal coordinatore del corso al rettore e deve essere corredata da una dichiarazione che attesti che l'attivita' per la quale si chiede la mobilita' del dottorando stesso rientra nell'ambito dell'attuazione del programma di studi e di ricerca. E' prevista la sospensione della frequenza al corso e dall'erogazione della borsa di studio, nei casi di maternita', di servizio militare e civile e nel caso di grave e documentata malattia superiore ai trenta giorni. In questi casi la borsa di studio relativa al periodo corrispondente alla sospensione potra' essere corrisposta a condizione che il beneficiario recuperi, secondo i tempi e le modalita' stabilite dal collegio dei docenti, l'attivita' non svolta nel periodo predetto. Le borse di studio non sono cumulabili con altre borse di studio a qualsiasi titolo conferite, tranne con quelle esplicitamente concesse da istituzioni nazionali o internazionali utili ad integrare, con soggiorni all'estero, l'attivita' di formazione o di ricerca dei borsisti. A chi abbia usufruito di una borsa di studio per un corso di dottorato di ricerca, anche solo per un anno, non puo' essere concesso di fruirne una seconda volta. La borsa di studio e' altresi' incompatibile con un reddito personale complessivo annuo superiore a Euro 10.561,54. Tale reddito si evince dalla dichiarazione dei redditi, presentata nell'anno precedente di assegnazione della borsa, nel quadro riepilogativo, rigo "Imponibile IRPEF". Alla determinazione del reddito concorrono redditi di origine patrimoniale, nonche' emolumenti di qualsiasi altra natura aventi carattere ricorrente, con esclusione di quelli aventi natura occasionale. L'erogazione della borsa di studio esclude nel modo piu' categorico l'instaurarsi di un rapporto di lavoro subordinato con l'universita'.
Art. 10. Obblighi e diritti dei dottorandi I dottorandi hanno l'obbligo di frequentare i corsi di dottorato e di compiere continuativamente attivita' di studio e di ricerca nell'ambito delle strutture destinate a tal fine, secondo le modalita' che saranno fissate dal collegio dei docenti. Alla fine di ciascun anno gli iscritti ai corsi di dottorato hanno l'obbligo di presentare una particolareggiata relazione sull'attivita' e le ricerche svolte al collegio dei docenti che ne curera' la conservazione e che, previa valutazione della assiduita' e dell'operosita' dimostrata dall'iscritto al corso, proporra' al rettore il proseguimento del dottorato di ricerca ovvero, in caso di valutazione negativa, la cessazione. I dottorandi, in qualunque momento, possono essere sospesi o anche esclusi dal corso con provvedimento amministrativo, su motivata deliberazione unanime del collegio dei docenti. I dottorandi hanno l'obbligo di richiedere al collegio docenti l'autorizzazione per lo svolgimento di attivita' lavorative esterne o per la prosecuzione dell'attivita' lavorativa in essere al momento dell'iscrizione. Dopo il primo anno di corso, ai dottorandi puo' essere affidata una limitata attivita' didattica sussidiaria o integrativa, previo parere favorevole del collegio docenti; tale attivita' non deve in ogni caso compromettere l'attivita' di formazione alla ricerca, e' facoltativa, senza oneri per il bilancio dell'ateneo e non da' luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli dell'universita'. Nei casi di maternita', di grave e documentata malattia, di servizio militare, su proposta del collegio dei docenti, il titolo puo' essere conseguito in data successiva a quella stabilita. Ai sensi dell'art. 2 della legge 13 agosto 1984, n. 476, come modificato dall'art. 52, comma 57, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il pubblico dipendente ammesso a corsi di dottorato di ricerca e' collocato a domanda in congedo straordinario per motivi di studio senza assegni per il periodo di durata del corso ed usufruisce della borsa di studio ove ricorrano le condizioni richieste. Il periodo di congedo straordinario e' utile ai fini della progressione di carriera, del trattamento di quiescenza e previdenza. In caso di ammissione a corsi di dottorato di ricerca senza borsa di studio, o di rinunzia a questa, l'interessato in aspettativa conserva il trattamento economico, previdenziale e di quiescenza in godimento da parte dell'amministrazione pubblica presso la quale e' instaurato il rapporto di lavoro. Qualora, dopo il conseguimento del dottorato di ricerca, il rapporto di lavoro con l'amministrazione pubblica cessa per volonta' del dipendente nei due anni successivi, e' dovuta la ripetizione degli importi corrisposti. L'assenza non giustificata da comprovati impedimenti per oltre un terzo delle presenza previste comporta l'esclusione del dottorato e, per chi abbia fruito della borsa di studio, la restituzione di quanto percepito.
Art. 11. Conseguimento titoli Il titolo di dottore di ricerca si consegue all'atto del superamento dell'esame finale che puo' essere ripetuto per una sola volta. La tesi finale puo' essere redatta anche in lingua straniera previa autorizzazione del collegio dei docenti. L'esame finale ha luogo in un'unica sessione al termine del corso di dottorato di ricerca e consiste in una presentazione del proprio lavoro di tesi di dottorato effettuata dal candidato di fronte alla commissione per l'esame finale. Le modalita' di presentazione della tesi finale sono disciplinate in conformita' agli artt. 11, 12 e 13 del titolo V del regolamento di Ateneo in materia di dottorati di ricerca. Per comprovati motivi che non consentono la presentazione della tesi nei termini previsti, il rettore, su proposta del collegio dei docenti, puo' ammettere il candidato all'esame finale, in deroga ai termini fissati e in caso di mancata attivazione, anche in altra sede. Il titolo e' rilasciato dal rettore della Libera Universita' degli studi "S. Pio V", che, a richiesta dell'interessato, ne certifica il conseguimento. Successivamente al rilascio del titolo, l'universita' cura il deposito di copia della tesi finale presso le biblioteche nazionali di Roma e Firenze.
Art. 12. Commissioni per il conseguimento del titolo La commissione giudicatrice finale e' nominata dal rettore sentito il collegio dei docenti ed e' composta da tre membri scelti tra i professori e ricercatori universitari di ruolo, specificamente qualificati nelle discipline attinenti alle aree scientifiche a cui si riferisce il corso. Almeno due membri devono appartenere a universita', anche straniere, non partecipanti al dottorato e non devono essere componenti del collegio dei docenti. La commissione puo' essere integrata da non piu' di due esperti appartenenti a strutture di ricerca pubbliche e private, anche straniere. Le commissioni devono completare, a pena di decadenza, i propri lavori entro novanta giorni dalla data del decreto rettorale di nomina. Decorso tale termine, la commissione che non abbia concluso i suoi lavori decade e il rettore nomina una nuova commissione, escludendo i componenti decaduti.
Art. 13. Trattamento dei dati personali I dati personali trasmessi dai candidati, ai sensi del decreto legislativo n. 196/2003, sono trattati esclusivamente per le finalita' di gestione del presente bando. Il conferimento di tali dati e' obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione dalla procedura di valutazione comparativa. L'interessato gode dei diritti di cui all'art. 7 del citato decreto legislativo, tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, nonche' alcuni diritti complementari tra cui il diritto di far rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge.
Art. 14. Responsabile del procedimento Ai sensi di quanto disposto dall'art. 5 della legge 7 agosto 1990, n. 241, il responsabile del procedimento di cui al presente bando e' il direttore amministrativo, dott. Cristiano Nicoletti. Sul sito internet www.luspio.it sono liberamente consultabili tutte le informazioni circa lo stato di avanzamento dei lavori delle commissioni giudicatrici e le relative scadenze.
Art. 15. Norme di riferimento Per quanto non previsto dal presente bando, si fa riferimento all'art. 4 della legge 3 luglio 1998, n. 210, al decreto ministeriale 30 aprile 1999 ed al regolamento di Ateneo per il dottorato di ricerca della Libera Universita' degli studi "S. Pio V". Gli obiettivi formativi ed i programmi di studio del corso di dottorato verranno pubblicati a cura dell'Ateneo. Il presente bando sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 17 ottobre 2007 Il rettore: Parlato