Concorso per 11 collaboratori tecnici e.r. (lazio) CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

I testi riportati sono gratuiti e non hanno carattere di ufficialità: ai sensi di legge l'unico testo definitivo, che prevale in caso di discordanza, è quello pubblicato a mezzo stampa.

Concorso

Attenzione, il bando selezionato non è attivo, poichè è scaduto il termine per la presentazione della domanda


Tipologia Concorso
Tipologia Contratto Assunzione
Posti 11
Fonte: Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana N. 94 del 27-11-2007
Sintesi: CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE CONCORSO   (scad.  27 dicembre 2007) Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'assunzione con contratto a tempo indeterminato di undici unita' di personale - VI livello professionale - c ...
Ente: CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
Regione: LAZIO
Provincia: ROMA
Comune: ROMA
Data di inserimento: 06-12-2007
Data Scadenza bando 27-12-2007
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CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
CONCORSO   (scad.  27 dicembre 2007)
Concorso   pubblico,  per  titoli  ed  esami,  per  l'assunzione  con
contratto  a  tempo  indeterminato di undici unita' di personale - VI
livello professionale - collaboratore tecnico enti di ricerca.
                         IL VICE PRESIDENTE
    Visto  il  testo unico approvato con decreto del Presidente della
Repubblica   10 gennaio  1957,  n. 3,  e  successive  integrazioni  e
modificazioni;
    Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957,
n. 686, recante le norme d'esecuzione del testo unico citato;
    Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni;
    Visto  il  decreto  del  Presidente  della Repubblica 12 febbraio
1991, n. 171;
    Vista   la  legge  10 aprile  1991,  n. 125,  concernente  azioni
positive per la realizzazione della parita' uomo-donna nel lavoro;
    Vista  la  legge  12 ottobre  1993,  n. 413  sulla  obiezione  di
coscienza alla sperimentazione animale;
    Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487 e successive modificazioni per le parti compatibili;
    Vista  la  legge  12 marzo  1999,  n. 68 riguardante norme per il
diritto al lavoro dei disabili;
    Visto  il  decreto  del  Presidente  della Repubblica 28 dicembre
2000,  n. 445 concernente "testo unico delle disposizioni legislative
e regolamentari in materia di documentazione amministrativa";
    Visto  il  decreto  legislativo 30 marzo 2001, n. 165 concernente
"Norme  generali  sull'ordinamento  del  lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni   pubbliche"   e   successive   modificazioni  ed  in
particolare l'art. 35, comma 5-bis per la sede di prima destinazione;
    Visto  il  decreto  legislativo  4 giugno  2003,  n. 127  recante
"Riordino del Consiglio nazionale delle ricerche";
    Visto  il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, concernente
"Codice in materia di protezione dei dati personali";
    Visto   l'art. 26   del   decreto  legislativo  n. 215/2001  come
integrato dall'art. 11 del decreto legislativo 31 luglio 2003, n. 236
recante  "Riserve  di  posti per i volontari in ferma prefissata e in
ferma breve".
    Visto il "Regolamento del personale del Consiglio nazionale delle
ricerche"  D.P. CNR n. 0025035 in data 4 maggio 2005 e pubblicato nel
supplemento ordinario n. 101 alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana n. 124 del 30 maggio 2005;
    Vista  la delibera del consiglio di amministrazione n. 61 in data
11 maggio   2005   concernente   le   procedure  di  reclutamento  in
conformita' con le disposizioni del Regolamento del personale;
    Visto  il  decreto del Presidente n. 45 prot. 33238 del 22 giugno
2005   "Attuazione   degli   articoli 5  e  11  del  regolamento  del
personale",  come  integrato  con decreto del Presidente n. 66, prot.
2240 in data 12 ottobre 2005;
    Visto  il  CCNL  del  comparto  istituzione  ed enti di ricerca e
sperimentazione vigente ed in particolare l'art. 5, comma 3;
    Visto il comma 645 della legge n. 296 del 27 dicembre 2006 (Legge
Finanziaria 2007);
    Esperite  le procedure di mobilita' ai sensi dell'art. 34-bis del
decreto legislativo 30 marzo 2001;
    Visto   il  Piano  triennale  di  attivita'  del  CNR  2007-2009,
approvato dal MUR con nota n. 597 in data 4 luglio 2007;
    Vista la delibera del Consiglio di amministrazione del CNR n. 125
in data 11 luglio 2007;
    Vista  la  delibera  del  Consiglio  di  amministrazione  in data
3 ottobre 2007;
                              Decreta:
                               Art. 1.
                       Posti messi a concorso
    E'  indetto,  ai  sensi  del  comma  645  della legge n. 296/2006
(Finanziaria 2007), un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura  di complessivi undici posti di sesto livello professionale
profilo di collaboratore tecnico degli enti di ricerca, articolati in
Posizioni  secondo  le  indicazioni specifiche di cui all'allegato a)
che costituisce parte integrante del bando.
    2.  Pena  l'esclusione,  la  partecipazione e' consentita per non
piu' di due posizioni.
    3. Qualora si rendesse necessario, ai sensi dell'art. 56, comma 5
del  regolamento  di  organizzazione  e  funzionamento  procedere  ad
interventi  di riorganizzazione l'Ente potra' disporre l'assegnazione
dei  vincitori  ad una sede di lavoro diversa rispetto alla Posizione
per la quale hanno concorso.
    4.  L'effettiva  assunzione  sara'  condizionata  ai limiti posti
dalla  legge  Finanziaria  vigente e ai provvedimenti applicativi che
saranno conseguentemente emanati.

        
      
                               Art. 2.
                       Requisiti di ammissione
    La  partecipazione  al  concorso  e' libera, senza limitazioni in
ordine alla cittadinanza.
    2. Per l'ammissione al concorso sono richiesti:
      a) il possesso dello specifico diploma di istruzione secondaria
di secondo grado come indicato nella ripartizione di cui all'allegato
a).  Sono  altresi'  ammessi  i  candidati  che abbiano conseguito un
titolo di studio all'estero dichiarato "equivalente" dalle competenti
autorita'  scolastiche italiane o comunque che abbiano ottenuto detto
riconoscimento  secondo  la  vigente  normativa  in materia (art. 38,
decreto  legislativo n. 165/2001). E cura del candidato dimostrare la
suddetta  "equivalenza"  mediante la produzione del provvedimento che
la  riconosca,  pena  l'esclusione ovvero della dichiarazione di aver
presentato  la  richiesta  di  equivalenza  ai  sensi  delle medesime
disposizioni e che sono in corso le relative procedure;
      b) lo  svolgimento  di  attivita'  di natura tecnica in settori
inerenti alle competenze specifiche indicate nell'allegato a);
      c) la  conoscenza  della  lingua/e  straniera/e, come richiesta
nella  ripartizione  di  cui  all'allegato  a), da valutarsi ai sensi
dell'art. 7, comma 1;
      d) la  conoscenza  della  lingua  italiana  per  i candidati di
cittadinanza straniera, da valutarsi ai sensi dell'art. 7, comma 1;
      e) la   conoscenza  di  elementi  di  informatica  di  base  da
valutarsi ai sensi dell'art. 7, comma 1.
    3.  I  requisiti  richiesti  devono essere posseduti alla data di
scadenza  del  termine ultimo per la presentazione della domanda pena
l'esclusione dal concorso.

        
      
                               Art. 3.
                       Esclusione dal concorso
    Saranno esclusi dalla partecipazione al concorso i candidati:
      a) la  cui  domanda  sia  stata  presentata  oltre  il  termine
stabilito dal presente bando;
      b) la   cui   domanda  sia  priva  della  firma  autografa  del
candidato;
      c) la  cui  domanda  non  contenga i dati richiesti all'art. 4,
comma 2, in particolare le lettere f), e);
      d) che   non   abbiano   i  requisiti  di  ammissione  indicati
all'art. 2 del presente bando;
      e) che  abbiano  presentato domanda di partecipazione a piu' di
due Posizioni nell'ambito del presente bando.
    2. I candidati sono ammessi al concorso con riserva. Il Dirigente
dell'Ufficio  concorsi e borse di studio del D.C.S.G.R. puo' disporre
in  qualunque  momento  l'esclusione  dal  concorso  per  difetto dei
requisiti  prescritti.  Qualora i motivi che determinano l'esclusione
siano   accertati  dopo  l'espletamento  del  concorso  il  Dirigente
dell'Ufficio  concorsi  e  borse  di studio del D.C.S.G.R. dispone la
decadenza da ogni diritto conseguente alla partecipazione al concorso
stesso;  sara'  ugualmente disposta la decadenza dei candidati di cui
risulti  non veritiera una delle dichiarazioni previste nella domanda
di    partecipazione   al   concorso   o   delle   dichiarazioni   di
autocertificazione.

        
      
                               Art. 4.
                        Domanda di ammissione
    La  domanda  di ammissione al concorso, redatta in carta semplice
secondo  lo  schema  allegato  al  presente  bando  (allegato  b), ed
indirizzata  al  Consiglio  nazionale  delle  ricerche - D.C.S.G.R. -
Ufficio  concorsi  e  borse  di studio - Piazzale Aldo Moro 7 - 00185
Roma,   potra'  essere  presentata  per  l'accettazione  direttamente
all'Ufficio  competente  per  l'accettazione  postale  dal lunedi' al
venerdi',  dalle  ore  8  alle ore 19, o inviata con servizio postale
mediante  raccomandata  con  avviso  di  ricevimento entro il termine
perentorio  di  trenta  giorni,  decorrente  dal  giorno successivo a
quello  di  pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale
della  Repubblica  italiana,  pena  l'esclusione  dal  concorso. Tale
termine,  qualora  venga  a  scadere il giorno festivo, si intendera'
protratto al primo giorno non festivo immediatamente seguente.
    Delle domande presentate a mano direttamente all'Ufficio suddetto
verra'  rilasciata  ricevuta.  Si considerano prodotte in tempo utile
anche   le  domande  spedite  a  mezzo  raccomandata  con  avviso  di
ricevimento  entro il termine di cui al presente comma e pervenute al
CNR  entro e non oltre la data della prima riunione della Commissione
di  cui all'art. 6. A tal fine fa fede il timbro, a data dell'ufficio
postale accettante.
    Sulla  busta  contenente  la  domanda  dovra'  essere  apposta la
dicitura  "contiene  domanda  di  partecipazione  al concorso - bando
n. ....- posizione - codice di riferimento
    2.  Nella  domanda  di  ammissione, da redigere secondo lo schema
allegato  al  presente  bando  (allegato  b),  gli aspiranti dovranno
dichiarare sotto la propria personale responsabilita':
      a) cognome e nome;
      b) la data ed il luogo di nascita;
      c) codice fiscale;
      d)  numero  del bando, posizione di cui all'allegato a), esatto
codice di riferimento;
      e) la cittadinanza posseduta;
      f)  se cittadini italiani, il comune nelle cui liste elettorali
sono  iscritti  oppure  i  motivi  della  mancata  iscrizione o della
cancellazione dalle liste medesime; se cittadini stranieri, di godere
dei  diritti  civili  e  politici  nello  Stato  di appartenenza o di
provenienza, ovvero i motivi del mancato godimento;
      g)  di  non  aver  riportato  condanne  penali  e  di non avere
procedimenti  penali  pendenti  a  proprio  carico oppure indicare le
eventuali  condanne  penali  riportate  nonche' i procedimenti penali
eventualmente  pendenti,  precisando gli estremi del provvedimento di
condanna o di applicazione dell'amnistia, del condono, dell'indulto o
del  perdono  giudiziale  e del titolo del reato. La dichiarazione va
resa in ogni caso anche se negativa;
      h)  di  possedere  il  titolo  di  studio  specifico  richiesto
dall'art. 2,  comma 2, lettera a) ed il requisito specifico richiesto
dal medesimo articolo, lettera b);
      i) di conoscere la lingua straniera;
      j) di conoscere l'informatica di base;
      k)    gli   eventuali   servizi   prestati   presso   pubbliche
amministrazioni e le eventuali cause di risoluzione;
      l)  di  non  essere  stato destituito o dispensato dall'impiego
presso  una Pubblica amministrazione per persistente ed insufficiente
rendimento  e  non  essere stato dichiarato decaduto da altro impiego
statale,  per  aver  conseguito  l'impiego  mediante la produzione di
documenti  falsi  o viziati da invalidita' insanabile, nonche' di non
essere  stato  interdetto  dai  pubblici  uffici  in  base a sentenza
passata in giudicato;
      m)   eventuali   elementi   utili   ai  fini  dell'applicazione
dell'art. 5 comma 3 del CCNL vigente;
      n)   di   non   avere  presentato  domanda  di  partecipazione,
nell'ambito del presente bando, a piu' di due posizioni;
      o)  gli  eventuali  titoli  di  riserva  ai  sensi  della legge
n. 68/1999,   del  decreto  legislativo  n. 215/2001  e  del  decreto
legislativo  n. 263/2003  ed  i  titoli  di  precedenza  e preferenza
posseduti,   da   far   valere  a  parita'  di  valutazione  previsti
dall'art. 5  del decreto del Presidente della Repubblica n. 487/1994,
per  come  modificato  dall'art. 5  del  decreto del Presidente della
Repubblica  693/1996,  dei predetti titoli deve essere fatta espressa
menzione pena la non valutazione dei medesimi;
      p) di avere l'idoneita' fisica all'impiego;
      q)   l'indirizzo  dove  si  desidera  che  vengano  inviate  le
comunicazioni  inerenti  il  concorso  (in  Italia  per  i  cittadini
stranieri);
      r) per i soli cittadini stranieri: di avere adeguata conoscenza
della lingua italiana;
      s)   di   accettare  l'eventuale  cambio  della  sede  disposto
dall'Ente ai sensi dell'art. 1, comma 3 del presente bando.
    3.  La  firma  autografa in calce alla domanda non e' soggetta ad
autenticazione.
    4. Alla domanda devono essere allegati:
      a) curriculum  firmato  in  sei  copie  nel  quale il candidato
indichera'  gli  studi  compiuti,  i  titoli  di studio conseguiti, i
rapporti  tecnici  e/o  le  pubblicazioni  e/o i brevetti e gli altri
titoli   relativi  ai  servizi  prestati,  le  funzioni  svolte,  gli
incarichi  ricoperti ed ogni altra attivita' eventualmente esercitata
che il candidato ritiene utile menzionare ai fini della valutazione;
      b) titoli  di  cui al curriculum che il candidato ritiene utile
produrre ai fini della valutazione;
      c) elenco  firmato, in sei copie, di tutti i documenti e titoli
di cui al precedente punto b);
      d)  tra  tutti  quelli  indicati  nel  curriculum  e nel numero
massimo  di  cinque,  i  rapporti  tecnici e/o le pubblicazioni e/o i
brevetti, scelti dal candidato e da lui ritenuti i piu' significativi
ai fini della valutazione;
      e) elenco in sei copie dei rapporti tecnici e/o pubblicazioni e
dei brevetti di cui al precedente punto d);
      f) supporto  informatico contenente i documenti di cui ai punti
a), b), c), e).
    I  documenti, titoli, rapporti tecnici e/o le pubblicazioni e/o i
brevetti di cui al presente art. 4, comma 4, lettere b) e d) dovranno
essere prodotti secondo una delle seguenti modalita':
      in originale;
      in  copia  autenticata  ai  sensi  dell'art. 18 del decreto del
Presidente della Repubblica n. 445/2000;
      in  copia  dichiarata  conforme all'originale con dichiarazione
sostitutiva  dell'atto di notorieta' (allegato mod. C), resa ai sensi
dell'art. 19  del  citato  decreto  del  Presidente  della Repubblica
n. 445/2000;
      mediante  dichiarazione sostitutiva di certificazione (allegato
mod.  C)  in  sostituzione delle certificazioni previste dall'art. 46
del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000;
      mediante  dichiarazione  sostitutiva  dell'atto  di  notorieta'
(allegato  mod.  C)  ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente
della  Repubblica  n.  445/2000,  per  comprovare tutti gli stati, le
qualita'  personali e i fatti non espressamente indicati nell'art. 46
del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.
    Il  curriculum  potra'  essere  valutato  solo se compilato quale
dichiarazione  sostitutiva di certificazione ai sensi del decreto del
Presidente  della  Repubblica  n. 445/2000,  e  contenere  tutti  gli
elementi  utili  per  la  valutazione;  in  questo caso il curriculum
dovra'  essere  sottoscritto e riportare prima della firma l'espressa
annotazione circa la consapevolezza delle sanzioni penali nelle quali
il candidato incorre per dichiarazioni mendaci ed essere accompagnato
da  fotocopia  di un documento di riconoscimento (art. 76 decreto del
Presidente della Repubblica n. 445/2000).
    Alle  dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorieta' di cui ai
mod. C  dovra'  essere  allegata  la  fotocopia  di  un  documento di
riconoscimento.
    Le  dichiarazioni  mendaci  o  la falsita' degli atti, richiamate
dall'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica gia' citato,
sono  punite  ai  sensi  del  codice penale e delle leggi speciali in
materia.
    Le  dichiarazioni sopra indicate, dovranno essere redatte in modo
analitico, e contenere tutti gli elementi che le rendano utilizzabili
ai  fini della selezione, affinche' la commissione esaminatrice possa
utilmente  valutare  i titoli ai quali si riferiscono. Tutti i titoli
prodotti  in  modo difforme alle modalita' sopraindicate non potranno
essere valutati.
    Le  autocertificazioni  previste  per  i  cittadini  italiani  si
applicano    ai    cittadini   dell'Unione   europea.   I   cittadini
extracomunitari   residenti   in   Italia   possono   utilizzare   le
dichiarazioni  sostitutive  limitatamente ai casi in cui si tratti di
comprovare   stati,   fatti  e  qualita'  personali  certificabili  o
attestabili da parte di soggetti pubblici o privati italiani.
    L'Amministrazione  si  riserva la facolta' di procedere ad idonei
controlli   sulla   veridicita'  del  contenuto  delle  dichiarazioni
sostitutive.
    5.  Ai  documenti, ai titoli ed alle pubblicazioni, se redatti in
lingua diversa dall'italiano o dall'inglese, deve essere allegata una
traduzione in lingua italiana che deve essere certificata conforme al
testo   straniero   dalla  competente  rappresentanza  diplomatica  o
consolare ovvero da un traduttore ufficiale.
    6.  Non  e'  consentito  il  riferimento  a  titoli,  documenti o
pubblicazioni  presentati  presso  il CNR o altre amministrazioni o a
documentazione allegata ad altre procedure concorsuali.
    7.  Ogni  eventuale variazione del domicilio eletto ai fini delle
comunicazioni  concernenti  il  concorso  deve essere tempestivamente
segnalata  dal  candidato.  Il  CNR non assume responsabilita' per la
dispersione  di  comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del
recapito   da  parte  del  candidato  oppure  da  mancata  o  tardiva
comunicazione  del  cambiamento del domicilio indicato nella domanda,
ne'   per   eventuali  disguidi  postali  o  telegrafici  o  comunque
imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
    8.  I  diversamente  abili  devono,  altresi',  specificare nella
domanda  ammissione  di  quale  ausilio  necessitino  in relazione al
proprio  handicap  nonche' l'eventuale necessita' di tempi aggiuntivi
per lo svolgimento delle prove concorsuali.

        
      
                               Art. 5.
                       Commissioni di concorso
    1.  Nell'ambito  del  presente  bando le Commissioni giudicatrici
sono  nominate  per ogni Posizione di cui all'allegato a) con decreto
del  Presidente  del  CNR  e  sono  costituite da tre a cinque membri
effettivi  e  due  supplenti,  le composizioni delle commissioni sono
pubblicate  sulla  pagina  del  sito Internet del CNR: www.urp.cnr.it
(vedere  sezione  Lavoro).  Di  tale pubblicazione sara' data notizia
mediante  avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana -
4ª serie speciale "Concorsi ed esami".
    2.  La  partecipazione ai lavori delle commissioni costituisce un
obbligo inderogabile per i commissari.
    3. In caso di motivata rinuncia, di decesso o di indisponibilita'
per  cause  sopravvenute di un membro effettivo subentra il supplente
nell'ordine  indicato  nel  decreto di nomina della commissione. Alla
sua  sostituzione si provvede senza alcun ulteriore decreto. Nel caso
del  Presidente  la  funzione sara' esercitata dal primo tra i membri
effettivi secondo l'ordine indicato nel decreto medesimo.
    4.  Le  eventuali  cause  di  incompatibilita' e le modificazioni
dello  stato  giuridico  intervenute  successivamente alla nomina non
incidono sulla qualita' di commissario.
    5.  Eventuali  istanze  di  ricusazione  di uno o piu' componenti
della  commissione  giudicatrice  da  parte  dei  candidati,  qualora
ricorrano le condizioni previste dall'art. 51 del codice di procedura
civile,  devono  essere  proposte  al  Presidente del CNR nel termine
perentorio di quindici giorni a decorrere dalla data di pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dell'avviso di cui
al  precedente comma 1. Decorso tale termine non sono ammesse istanze
di ricusazione dei commissari. Il rigetto dell'istanza di ricusazione
non puo' essere dedotto come causa di successiva ricusazione.
    6.  Ciascuna  Commissione conclude la procedura concorsuale entro
quattro  mesi  dalla  data  della prima riunione di cui al successivo
art. 6  comma  1.  Con  proprio  decreto  il  Dirigente  dell'Ufficio
concorsi  e borse di studio del D.C.S.G.R. puo' prorogare il predetto
termine per una sola volta e per non piu' di due mesi. L'inosservanza
di  tale  termine  dovra'  essere  giustificata  collegialmente dalla
Commissione  esaminatrice  con  motivata  relazione  da  inoltrare al
Presidente   del  CNR  (  art. 11  -  decreto  del  Presidente  della
Repubblica n. 487/1994).

        
      
                               Art. 6.
                       Valutazione dei titoli
    1. Dopo il trentesimo ed entro il quarantacinquesimo giorno dalla
data  di  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  della Repubblica
italiana dell'avviso di cui all'art. 5, ciascuna commissione tiene la
sua prima riunione, nel corso della quale provvede a predeterminare i
criteri di massima per la valutazione dei titoli dei candidati.
    2.  La  valutazione dei titoli, previa individuazione dei criteri
ai  sensi del comma precedente, e' effettuata dopo le prove scritte e
prima che si proceda alla correzione dei relativi elaborati.
    2-bis  Prima  della valutazione dei titoli la Commissione procede
alla  verifica dei requisiti di ammissione di cui all'art. 2, comma 2
lettera a) e b);
    3.   Per  la  valutazione  dei  titoli,  la  commissione  dispone
complessivamente  di  30  punti.  I  titoli  valutabili ed i relativi
punteggi massimi attribuibili sono i seguenti:
      a) il  curriculum,  di  cui  all'art. 4,  comma  4, lettera a),
massimo punti 25. Nell'ambito del curriculum, costituiscono titoli da
valutare  specificamente  l'attivita'  di  cui  all'art. 2,  comma 2,
lettera  b),  le pubblicazioni ed i rapporti tecnici e/o brevetti non
compresi nella successiva lettera b);
      b) le  pubblicazioni  ed  i rapporti tecnici di cui all'art. 4,
comma  4,  lettera  b), massimo punti 5 con un massimo di punti 1 per
ciascuna pubblicazione o rapporto tecnico e/o brevetti.

        
      
                               Art. 7.
                                Esami
    1. Gli esami si articolano in:
      a) una prova scritta in lingua italiana diretta ad accertare le
conoscenze  del  candidato  sugli argomenti indicati nell'allegato A)
del bando di concorso;
      b) una  prova  pratica  diretta  ad accertare le conoscenze del
candidato  sugli  argomenti  indicati  nell'allegato  A) del bando di
concorso;
      c) una  prova  orale,  consistente nella discussione di aspetti
tecnici  di  ordine  generale  e  specifico  della  Posizione  di cui
all'allegato A) prescelto dal candidato, nonche' della prova scritta,
del  curriculum, delle pubblicazioni e dei rapporti tecnici. La prova
orale  e'  diretta  anche ad accertare la conoscenza della/e lingua/e
straniera/e e dell'informatica.
    2. La commissione dispone, per la valutazione, di 20 punti per la
prova  scritta,  20  punti  per la prova pratica e di 20 punti per la
prova orale.
    3.  Il  giorno  ed  il  luogo  delle prove scritte e pratica sono
comunicati  ai  candidati  mediante  lettera  raccomandata con almeno
quindici  giorni  di  preavviso  rispetto  alla  data  in  cui devono
sostenere le predette prove.
    4.  Per  lo svolgimento della prova scritta e della prova pratica
non puo' essere concesso un tempo superiore alle sei ore per ciascuna
di esse.
    5.  Alla  prova  orale  sono  ammessi  i  candidati  che  abbiano
riportato  un  punteggio  non inferiore a 14/20 nella prova scritta e
14/20 nella prova pratica.
    6.  Ai  candidati che conseguono l'ammissione alla prova orale e'
data comunicazione:
      a) del  punteggio  riportato  nella  prova scritta, nella prova
pratica e nella valutazione dei titoli;
      b) della data, ora e sede di svolgimento della prova orale.
    7. L'avviso di convocazione alla prova orale e' dato ai candidati
ammessi,  mediante lettera raccomandata, almeno venti giorni prima di
quello in cui essi devono sostenerla.
    8.  La  prova  orale s'intende superata dai candidati che abbiano
riportato  un  punteggio  non inferiore a 14/20 ed un giudizio almeno
sufficiente  in ordine alla conoscenza della/e lingua/e straniera/e e
dell'informatica.
    9.   Al  termine  della  seduta  relativa  alla  prova  orale  la
Commissione  esaminatrice  forma l'elenco dei candidati esaminati con
l'indicazione  della  votazione  da ciascuno riportata in tale prova,
elenco  che,  sottoscritto  dal  Presidente  e  dal  Segretario della
Commissione,  e'  affisso  nel  medesimo  giorno  all'albo della sede
d'esame.
    10.  Per  essere  ammessi  alle prove di esame i candidati devono
presentare un valido documento di identita' personale i candidati che
non  si  presenteranno  a  sostenere  le  prove  di  esame nei giorni
fissati, saranno dichiarati decaduti dal concorso.
    11. Il Consiglio nazionale delle ricerche non prevede il rimborso
di eventuali spese sostenute dai candidati per la partecipazione alle
prove di concorso.
    12.  La Commissione al termine dei lavori forma la graduatoria di
merito per ciascuna Posizione ottenuta sommando i punteggi conseguiti
nella valutazione dei titoli e nelle singole prove di esame ed indica
il/i vincitore/i, in numero pari a quello dei posti messi a concorso,
nella/e  persona/e  del/i candidato/i che ha/hanno conseguito il piu'
elevato   punteggio   finale;   non   trova   applicazione   ai  fini
dell'attribuzione  del punteggio finale complessivo il dispositivo di
cui all'art. 7 comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica n.
487/1994.

        
      
                               Art. 8.
                  Titoli di precedenza e preferenza
    1.  I  candidati  che  abbiano  superato  la  prova  orale  e che
intendono far valere i titoli di precedenza e preferenza a parita' di
merito,  espressamente  indicati  in domanda, devono far pervenire al
Responsabile  del  procedimento di cui all'art. 13 del presente bando
entro il termine perentorio di quindici giorni, decorrenti dal giorno
successivo  a  quello  in  cui  hanno  sostenuto la suddetta prova, i
documenti  in  carta  semplice  attestanti  il possesso dei titoli di
precedenza  e  preferenza,  a  parita'  di valutazione, gia' indicati
nella  domanda,  dai quali risulti altresi' il possesso del requisito
alla  data  di  scadenza del termine utile per la presentazione della
domanda  di  ammissione  al  concorso.  I  documenti  si  considerano
prodotti in tempo utile se spediti a mezzo raccomandata con avviso di
ricevimento entro il termine suddetto.
    2.  E  tuttavia, facolta' dell'interessato allegare alla domanda,
in  luogo  dei sopraelencati documenti un'autocertificazione ai sensi
dell'art. 46  del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000
o  una  dichiarazione  sostitutiva  dell'atto  di notorieta' ai sensi
dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.

        
      
                               Art. 9.
Regolarita'   degli  atti,  approvazione  graduatoria  e  nomina  dei
                              vincitori
    1.  Il  Dirigente  dell'Ufficio  Concorsi  e  borse di studio con
proprio  provvedimento  accerta,  entro  trenta giorni dalla consegna
degli  atti  da parte della commissione, la regolarita' formale degli
atti  medesimi e, verificata la regolarita' del procedimento, approva
con  proprio  provvedimento  le  graduatorie  di  merito per ciascuna
posizione e nomina il/i vincitore/i in numero pari a quello dei posti
messi  a  concorso  per ciascuna di esse secondo la vigente normativa
nonche'  la graduatoria degli idonei. Il suddetto provvedimento sara'
pubblicato  sul  sito  Internet del CNR e di tale pubblicazione sara'
data   notizia,  mediante  avviso,  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica  italiana  e  da  tale  data  decorrera' il termine per le
eventuali impugnative.
    2.  Nel  caso in cui riscontri vizi di forma, il Responsabile del
procedimento,  entro il predetto termine di trenta giorni, rinvia con
provvedimento   motivato   gli   atti   alla   Commissione   per   la
regolarizzazione, stabilendone un termine.
    3.  I  vincitori  saranno assunti con contratto di lavoro a tempo
indeterminato  al sesto livello professionale - collaboratore tecnico
enti  ricerca,  con  il  trattamento  economico iniziale previsto dal
vigente   CCNL   del  Comparto  istituzione  ed  enti  di  ricerca  e
sperimentazione,  previo  superamento  di  un  periodo di prova della
durata di tre mesi.
    4.  I  vincitori  nominati  che nel termine stabilito non avranno
preso   servizio,   senza  giustificato  motivo,  saranno  dichiarati
decaduti dall'impiego.

        
      
                              Art. 10.
          Restituzione dei documenti e delle pubblicazioni
    Non  prima  di  sei  mesi  e  non oltre dodici mesi dalla data di
pubblicazione   sul   sito   Internet  del  CNR:  www.urp.cnr.it  del
provvedimento  di  cui  all'art. 9,  comma  1,  i  candidati  possono
chiedere all'Ufficio concorsi e borse di studio - DCSGR, con spese di
spedizione  a  loro  carico,  la  restituzione dei titoli e documenti
presentati  in  originale.  Tale restituzione e' effettuata entro tre
mesi dalla data della richiesta, salvo eventuale contenzioso in atto.
Il  CNR  provvedera' a detta restituzione mediante posta ordinaria in
contrassegno; modalita' diverse devono essere richieste espressamente
dal candidato.
    2.  Trascorso  il  suddetto termine l'Ufficio concorsi e borse di
studio  -  DCSGR  non  e'  piu'  responsabile  della  conservazione e
restituzione della documentazione e procedera' al macero del suddetto
materiale.

        
      
                              Art. 11.
            Documenti di rito per la nomina dei vincitori
    1.   Il/i  vincitori/e,  cittadini  dell'Unione  europea,  devono
presentare  entro  il primo mese di servizio, a pena di decadenza, la
seguente documentazione:
      a) autocertificazione  che  attesti  data  e  luogo di nascita,
cittadinanza,  godimento  dei diritti politici, titolo di studio (nel
caso di titolo di studio conseguito all'estero deve essere presentata
copia   della   dichiarazione   di   "equivalenza"  rilasciata  dalla
competente autorita' italiana);
      b) certificato  di  idoneita'  fisica  all'impiego,  rilasciato
dall'Azienda sanitaria locale di appartenenza o da un medico militare
o da un ufficiale sanitario del comune di residenza;
      c) dichiarazione  sostitutiva dell'atto di notorieta', in carta
semplice, di non avere altri rapporti di impiego pubblico e privato e
di  non  trovarsi  in  nessuna  delle  situazioni di incompatibilita'
richiamate  dall'art. 53  del decreto legislativo n. 165/2001, ovvero
espressa  dichiarazione  di  opzione per il Consiglio nazionale delle
ricerche;
      d) fotocopia del tesserino di codice fiscale.
    2.  I  cittadini  extracomunitari  devono  presentare,  entro  il
termine di cui al comma 1, i seguenti documenti:
      a) certificato di nascita;
      b) certificato attestante la cittadinanza;
      c) certificato   di   godimento   dei   diritti   politici  con
l'indicazione  che  tale  requisito  era posseduto anche alla data di
scadenza del termine per la presentazione delle domande;
      d) certificato   equipollente   al   certificato  generale  del
casellario  giudiziale  rilasciato  dalla  competente autorita' nello
Stato  di  cui  lo straniero e' cittadino; se residenti in Italia gli
interessati  dovranno  produrre inoltre autocertificazione attestante
l'assenza  di  condanne  penali  passate  in giudicato che comportino
l'interdizione dei pubblici uffici e l'assenza di procedimenti penali
che   comportino   la  restrizione  della  liberta'  personale  o  di
provvedimenti  di  rinvio a giudizio per fatti tali da comportare, se
accertati,    l'applicazione    della   sanzione   disciplinare   del
licenziamento;
      e) certificazione  relativa  alla  idoneita' fisica all'impiego
come indicato nel punto 1, lettera b).

        
      
                              Art. 12.
                   Trattamento dei dati personali
    1.  Ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003,
n. 196,  i  dati personali forniti dai candidati sono trattati per le
finalita'  di  gestione  del  presente  bando  e  per  la  successiva
eventuale  instaurazione  del  rapporto di lavoro per la gestione del
rapporto medesimo.
    2.  Il  conferimento  di  tali dati e' obbligatorio ai fini della
valutazione  dei  requisiti  di partecipazione, pena l'esclusione dal
concorso.
    3.  L'interessato  gode  dei diritti di cui all'art. 7 del citato
decreto legislativo, tra i quali figura il diritto di accesso ai dati
che  1  riguardano  nonche'  alcuni  diritti complementari tra cui il
diritto  di  far  rettificare,  aggiornare, completare o cancellare i
dati  erronei,  incompleti  o  raccolti  in termini non conformi alla
legge,  nonche'  il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi
legittimi.
    4.  Tali  diritti  possono  essere fatti valere nei confronti del
Consiglio  nazionale  delle  ricerche  nella  persona  del  Dirigente
dell'Ufficio  concorsi  e  borse  di  studio della Direzione centrale
supporto alla gestione delle risorse.

        
      
                              Art. 13.
                    Responsabile del procedimento
    Il  Responsabile  del procedimento relativo al concorso di cui al
presente  bando  e'  il  Dirigente  dell'Ufficio  concorsi e borse di
studio  della Direzione centrale supporto alla gestione delle risorse
-  Piazzale  Aldo  Moro  n. 7  -  00185  -  Roma (tel. 0649932172-fax
0649933852).

        
      
                              Art. 14.
                             Pubblicita'
    Il  presente  bando  e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica  italiana  - 4ª serie speciale "Concorsi ed esami" - ed in
via  telematica  sul  sito  Internet  del  CNR www.urp.cnr.it (vedere
sezione lavoro).

        
      
                              Art. 15.
                         Disposizioni finali
    Per  quanto non espressamente previsto dal presente bando valgono
in  quanto  applicabili,  in  considerazione  del decreto legislativo
n. 127/2003,  le  disposizioni  previste dalla normativa citata nelle
premesse del presente bando, nonche' le leggi vigenti in materia.
      Roma, 24 ottobre 2007
           Il vice presidente nelle funzioni di presidente: Rossi