Concorso per 12 tenenti di vascello (lazio) MINISTERO DELLA DIFESA

I testi riportati sono gratuiti e non hanno carattere di ufficialità: ai sensi di legge l'unico testo definitivo, che prevale in caso di discordanza, è quello pubblicato a mezzo stampa.

Concorso

Attenzione, il bando selezionato non è attivo, poichè è scaduto il termine per la presentazione della domanda


Tipologia Concorso
Tipologia Contratto Assunzione
Posti 12
Fonte: Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana N. 96 del 04-12-2007
Sintesi: MINISTERO DELLA DIFESA CONCORSO   (scad.  3 gennaio 2008) Concorso "interno", per titoli, per la nomina di 12 (dodici) tenenti di vascello in servizio permanente del ruolo speciale dei Corpi della Marina, di cui undici nel ...
Ente: MINISTERO DELLA DIFESA
Regione: LAZIO
Provincia: ROMA
Comune: ROMA
Data di inserimento: 13-12-2007
Data Scadenza bando 03-01-2008
Condividi

MINISTERO DELLA DIFESA
CONCORSO   (scad.  3 gennaio 2008)
Concorso  "interno", per titoli, per la nomina di 12 (dodici) tenenti
di vascello in servizio permanente del ruolo speciale dei Corpi della
Marina,  di  cui  undici  nel Corpo di stato maggiore e uno nel Corpo
delle capitanerie di porto.
                        IL DIRETTORE GENERALE
         della Direzione generale per il personale militare

                           di concerto con

                       IL COMANDANTE GENERALE
                del Corpo delle capitanerie di porto

    Vista  la  legge 19 maggio 1986, n. 224, concernente norme per il
reclutamento  degli  ufficiali  e sottufficiali piloti di complemento
delle Forze armate, e successive modificazioni ed integrazioni;
    Vista  la  legge  7 giugno 1990, n. 144, concernente l'estensione
agli  ufficiali  di  complemento del Corpo delle capitanerie di porto
della  normativa  in  materia  di  reclutamento, stato ed avanzamento
degli  ufficiali  piloti  di  complemento del Corpo di stato maggiore
della Marina militare;
    Vista  la legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente nuove norme in
materia  di  procedimento  amministrativo  e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi e successive modificazioni;
    Visto   il   decreto   ministeriale  16 settembre  1993,  n. 603,
concernente  il  regolamento recante disposizioni di attuazione degli
articoli 2  e  4  della  legge  7 agosto  1990,  n. 241,  nell'ambito
dell'Amministrazione della difesa;
    Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487,  concernente  il regolamento recante norme per l'accesso agli
impieghi   nelle   pubbliche   Amministrazioni   e  le  modalita'  di
svolgimento  dei  concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di
assunzione nei pubblici impieghi e successive modificazioni;
    Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, concernente misure urgenti
per  lo  snellimento dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti
di   decisione   e   di   controllo  e  successive  modificazioni  ed
integrazioni;
    Visto   il   decreto   legislativo   30 dicembre   1997,  n. 490,
concernente  il  riordino  del  reclutamento, dello stato giuridico e
dell'avanzamento   degli   ufficiali  e  successive  modificazioni  e
integrazioni;
    Visto  il  decreto  del  Presidente  della Repubblica 28 dicembre
2000,   n. 445,   concernente   il  testo  unico  delle  disposizioni
legislative    e   regolamentari   in   materia   di   documentazione
amministrativa;
    Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme
generali   sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze  delle
Amministrazioni pubbliche;
    Visto  il  decreto  del  Presidente  della Repubblica 14 novembre
2002,   n. 313,   concernente   il  testo  unico  delle  disposizioni
legislative  e  regolamentari in materia di casellario giudiziale, di
anagrafe  delle  sanzioni  amministrative  dipendenti  da reato e dei
relativi carichi pendenti;
    Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 2002,
n. 213,  concernente  il  regolamento  recante  la  disciplina per la
redazione  dei  documenti  caratteristici  del personale appartenente
all'Esercito, alla Marina, all'Aeronautica e all'Arma dei Carabinieri
e successive modifiche;
    Visto  il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, concernente
il codice in materia di protezione dei dati personali;
    Ravvisata l'esigenza di indire un concorso, per titoli, a tenente
di  vascello  in  servizio permanente dei ruoli speciali nei Corpi di
stato maggiore e delle capitanerie di porto, riservato agli ufficiali
piloti di complemento della Marina in ferma dodecennale;

                               DECRETA


                             Articolo 1


                          Posti a concorso

    1.  E' indetto per l'anno 2008 un concorso "interno", per titoli,
per  la  nomina  di  12  (dodici)  tenenti  di  vascello  in servizio
permanente del ruolo speciale dei Corpi della Marina, con la seguente
ripartizione di posti:
      a) 11 (undici) nel Corpo di stato maggiore;
      b) 1 (uno) nel Corpo delle capitanerie di porto.
    2.   Resta  impregiudicata  per  la  Direzione  generale  per  il
personale  militare  la  facolta' di revocare o annullare il bando di
concorso,   di   sospendere  o  rinviare  le  prove  concorsuali,  di
modificare  il  numero  dei  posti  di  cui al precedente comma 1, di
sospendere  l'ammissione  al  corso  applicativo  dei  vincitori,  in
ragione  di  esigenze  attualmente  non  valutabili  ne' prevedibili,
nonche'  in  applicazione di disposizioni di contenimento della spesa
pubblica  che  impedissero,  in  tutto  o  in  parte,  assunzioni  di
personale per l'anno 2008. In tal caso l'Amministrazione della difesa
provvede  a  dare  formale  comunicazione  mediante avviso pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale.

        
      
                             Articolo 2


                     Requisiti di partecipazione

    1.   Al   concorso  di  cui  al  precedente  articolo 1,  possono
partecipare,  per  il Corpo di appartenenza, i tenenti di vascello di
complemento, rispettivamente, del Corpo di stato maggiore e del Corpo
delle  capitanerie  di porto vincolati alla ferma di anni dodici che,
alla  data di scadenza del termine per la presentazione delle domande
indicato  nel  successivo articolo 3, abbiano compiuto undici anni di
servizio, decorrenti dalla data di inizio della ferma, ovvero abbiano
un'anzianita' nel grado non inferiore a due anni.
    2.  Gli  ufficiali dovranno essere riconosciuti in possesso della
incondizionata  idoneita' fisica al servizio in qualita' di ufficiale
in servizio permanente del ruolo speciale.
    3.  Ai  sensi  dell'articolo  2  del decreto del Presidente della
Repubblica   9 maggio   1994,   n. 487,   l'immissione  nel  servizio
permanente  e'  subordinata  all'accertamento,  anche successivo, del
possesso   dei  requisiti  di  moralita'  e  condotta  stabiliti  per
l'ammissione  ai concorsi nella magistratura, da accertarsi d'ufficio
con le modalita' previste dalla vigente normativa.

        
      
                             Articolo 3


       Domande di partecipazione - Incombenze di Reparti/Enti

    1.  Le  domande  di  partecipazione al concorso, redatte in carta
semplice  ed  in  conformita' all'Allegato "A", che costituisce parte
integrante   del   presente  decreto,  devono  essere  presentate  al
Reparto/Ente  di  appartenenza, a pena di decadenza, entro il termine
perentorio  di  trenta  giorni  a  decorrere  dal giorno successivo a
quello di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica.
    A tal fine fa fede il timbro a data del Reparto/Ente accettante.
    2.  I  Comandi  che  riceveranno  le domande di partecipazione al
concorso degli ufficiali alle loro dipendenze provvederanno a:
      a) attestare la data di presentazione, apponendo negli appositi
spazi in calce alle medesime, data e numero di protocollo;
      b) controllare  in  via  preliminare,  la loro completezza e la
conformita' al modello di cui all'Allegato "A", al bando;
      c) redigere apposito documento caratteristico, chiuso alla data
di   scadenza   dei   termini   di  presentazione  della  domanda  di
partecipazione, redatto per "Partecipazione al concorso per la nomina
a Tenente di Vascello in spe del ruolo speciale del Corpo di stato di
maggiore/capitaneria di porto della Marina - anno 2008".
    Tale documento valutativo (in calce al quale l'interessato dovra'
apporre  la propria firma per presa visione) dovra' pervenire, a cura
del  Comando  interessato,  al  Ministero  della  difesa  - Direzione
generale  per  il  personale  militare  -  I  Reparto  - 1ª Divisione
reclutamento ufficiali - 2ª Sezione, viale dell'Esercito n. 180/186 -
00143  Roma  Cecchignola,  improrogabilmente  entro  il  quindicesimo
giorno successivo alla data di cui sopra;
      d) disporre  che  gli  interessati  siano  sottoposti  a visita
medica  per l'accertamento dell'idoneita' fisica di cui al precedente
articolo 2,  comma  2,  e  comunicarne  telegraficamente  l'esito  al
Ministero della difesa - Direzione generale per il personale militare
- I Reparto - 1ª Divisione reclutamento ufficiali - 2ª Sezione, viale
dell'Esercito n. 180/186 - 00143 Roma Cecchignola, entro il 2 gennaio
2008;
      e) comunicare  telegraficamente  alla Direzione generale per il
personale  militare - I Reparto - 1ª Divisione reclutamento ufficiali
-  2ª  Sezione - Roma, il giorno successivo alla scadenza del termine
per  la presentazione delle domande, i nominativi degli ufficiali che
abbiano presentato domanda di partecipazione al concorso;
      f) far  pervenire  a mezzo corriere alla Direzione generale per
il  personale  militare  -  I  Reparto  -  1ª  Divisione reclutamento
ufficiali  -  2ª Sezione, viale dell'Esercito n. 180/186 - 00143 Roma
Cecchignola,  improrogabilmente  entro il decimo giorno successivo la
scadenza  del termine per la presentazione delle domande, la seguente
documentazione relativa a ciascun ufficiale:
        - originale della domanda di partecipazione;
        -  raccolta  documenti  personali  valutativi  (esemplare  in
possesso  del  Comando  di  appartenenza),  aggiornata  alla  data di
scadenza del termine per la presentazione delle domande (comprendente
anche il documento caratteristico di cui alla precedente lettera "c."
e la dichiarazione di completezza sottoscritta dall'interessato);
        -  originale  del  libretto  di  volo aggiornato alla data di
scadenza del termine per la presentazione delle domande;
        -  idonea  certificazione  da  cui risultino le qualifiche di
pilotaggio  possedute e il livello addestrativo raggiunto come pilota
militare,  aggiornata  alla  data  di  scadenza  del  termine  per la
presentazione delle domande;
      g) custodire la seconda copia della domanda;
      h) partecipare  agli  ufficiali  alle  proprie  dipendenze ogni
comunicazione  inviata  dalla  Direzione  generale  per  il personale
militare, redigendo apposito processo verbale;
      i) informare  tempestivamente  la  Direzione  generale  per  il
personale  militare - I Reparto - 1ª Divisione reclutamento ufficiali
-  2ª Sezione  di ogni variazione successiva riguardante la posizione
dell'ufficiale  (trasferimento,  cambiamento del recapito, invio alla
frequenza di corsi, provvedimenti medico-legali, infrazioni di natura
penale  e  disciplinare, ecc.), fino all'eventuale conferimento della
nomina.  In  particolare,  qualora  l'ufficiale  sia  stato giudicato
temporaneamente non idoneo o sia incorso nella perdita dell'idoneita'
al  servizio  militare  durante  l'espletamento  del concorso, dovra'
essere  immediatamente  inviato  il  relativo  provvedimento medico -
legale per l'adozione dei provvedimenti conseguenti;
      j) comunicare alla Direzione generale per il personale militare
-  I  Reparto - 1ª Divisione reclutamento ufficiali - 2ª Sezione, con
congruo  anticipo,  il  nominativo dell'ufficiale che stia per essere
collocato  in  congedo  per  fine  ferma dodecennale, ai fini del suo
eventuale  trattenimento  in  servizio  fino  alla  conclusione della
procedura concorsuale.
    3.  Gli  ufficiali, inoltre, consapevoli delle conseguenze che ai
sensi  dell'articolo  76  del decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre  2000, n. 445, possono derivare da dichiarazioni mendaci,
possono   dichiarare   nella   domanda  di  ammissione  al  concorso,
allegandone, ove lo gradiscono, la relativa documentazione:
      a) i  fini  della  valutazione  dei titoli di cui al successivo
articolo 6,   l'eventuale   possesso  di  benemerenze  non  riportate
dell'estratto  matricolare  ovvero di ogni altro titolo che ritengano
utile a tali fini;
      b) ai  fini  della  formazione  della  graduatoria  di  cui  al
successivo  articolo 7,  comma  2,  l'eventuale possesso di titoli di
preferenza  tra  quelli  compresi  nell'Allegato "B", che costituisce
parte integrante del presente decreto.

        
      
                             Articolo 4


                      Svolgimento del concorso

    1. Lo svolgimento del concorso prevede:
      a) accertamenti sanitari;
      b) valutazione dei titoli.

        
      
                             Articolo 5


                       Commissione valutatrice

    1.  La  commissione  valutatrice, nominata con successivo decreto
dirigenziale, sara' composta da:
      -  un  ufficiale  di  grado non inferiore a contrammiraglio, in
servizio o in ausiliaria da non oltre tre anni, Presidente;
      -  due  ufficiali di grado non inferiore a capitano di fregata,
in  servizio  o in ausiliaria da non oltre 3 anni, del Corpo di stato
maggiore,  per  la  valutazione  dei titoli e per la formazione della
graduatoria  del  concorso  per  i posti nel Corpo di stato maggiore,
membri;
      -  due  ufficiali di grado non inferiore a capitano di fregata,
in  servizio  o  in  ausiliaria  da non oltre 3 anni, del Corpo delle
capitanerie  di  porto,  per  la  valutazione  dei  titoli  e  per la
formazione della graduatoria del concorso per i posti nel Corpo delle
capitanerie di porto, membri;
      -   un  dipendente  civile  dell'Amministrazione  della  difesa
appartenente  all'area  funzionale  "C",  segretario senza diritto di
voto.

        
      
                             Articolo 6


                       Valutazione dei titoli

    1.   La  Commissione  di  cui  al  precedente  articolo 5  dovra'
valutare:
      a) i  titoli  relativi  alle  qualita' militari e professionali
desunte   dai   documenti   caratteristici  contenuti  nella  pratica
personale degli interessati;
      b) ogni  altro  titolo,  ricompensa  e  benemerenza  risultante
dall'estratto    matricolare,    dalla   pratica   personale,   dalle
dichiarazioni  contenute nelle domande di partecipazione al concorso,
ovvero dai documenti eventualmente presentati dagli ufficiali.
    2.  Per  la valutazione dei titoli di cui al precedente comma 1 -
che  dovranno  essere posseduti dagli ufficiali alla data di scadenza
del termine di presentazione delle domande - la Commissione disporra'
di un massimo di 45 punti, ripartiti nel seguente modo:
      a) 30  punti per i titoli di cui al precedente comma 1, lettera
a);
      b) 15  punti per i titoli di cui al precedente comma 1, lettera
b).
    3.  Gli ufficiali che non abbiano riportato almeno 15 punti per i
titoli  relativi  alle  qualita'  militari  e professionali di cui al
precedente comma 1, lettera a), saranno dichiarati non idonei.
    4.  Ogni  componente  la  Commissione  valutatrice  disporra' per
ciascuno  dei  complessi  di  titoli  di  cui  al precedente comma 1,
lettere  a)  e  b),  soltanto di un terzo del punteggio massimo per i
medesimi stabiliti.
    5.  Il  punteggio  per  ciascuno dei complessi di titoli valutati
sara'  costituito  dalla  somma  dei  punteggi  attribuiti da ciascun
componente la Commissione.

        
      
                             Articolo 7


                             Graduatorie

    1.  La  graduatoria  degli idonei, distinta per i Corpi di cui al
precedente  articolo 1,  sara'  formata dalla Commissione aggiungendo
alla   somma   dei  punteggi  ottenuti  da  ciascun  ufficiale  nella
valutazione  dei  titoli di cui al precedente articolo 6, comma 5, un
punto  per  ogni  anno  di  servizio prestato senza demerito in ferma
dodecennale.
    2.  La graduatoria sara' approvata con decreto interdirigenziale.
A parita' di merito, nel decreto di approvazione della graduatoria si
terra'   conto   dei   titoli   di  preferenza  tra  quelli  indicati
nell'Allegato  "B"  al presente decreto di cui i concorrenti avessero
dichiarato il possesso nella domanda di partecipazione al concorso.
    3. Saranno dichiarati vincitori gli ufficiali che, nei limiti dei
posti  disponibili, di cui al precedente articolo 1, si collocheranno
utilmente nella graduatoria di merito.
    4. Il decreto di approvazione delle graduatorie verra' pubblicato
nel   Giornale   ufficiale   del   Ministero   della   difesa.  Della
pubblicazione  sara'  data  notizia  mediante  avviso  inserito nella
Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana  e,  a  puro  titolo
informativo, nel sito web "www.difesa.it/concorsi".

        
      
                             Articolo 8


               Nomina in servizio permanente effettivo

    1.   Gli  ufficiali  idonei  che  nella  graduatoria  di  cui  al
precedente  articolo 7  saranno  compresi  nel  numero  dei  posti  a
concorso  saranno dichiarati vincitori e nominati tenenti di vascello
in servizio permanente nel ruolo speciale, rispettivamente, del Corpo
di  stato  maggiore  e  del  Corpo  delle  capitanerie  di porto, con
anzianita'  assoluta  pari a quella posseduta nel grado, diminuita di
due anni e, a parita' di anzianita' assoluta, con anzianita' relativa
secondo  l'ordine  della  rispettiva  graduatoria  di  merito, previo
accertamento,   anche   successivo  alla  nomina,  dei  requisiti  di
partecipazione  al  concorso  di  cui  al  precedente  articolo 2 del
presente decreto.

        
      
                             Articolo 9


                      Riscatto dei servizi resi

    1.   I  vincitori,  nominati  tenenti  di  vascello  in  servizio
permanente  nel  ruolo  speciale, rispettivamente, del Corpo di stato
maggiore  e del Corpo delle capitanerie di porto, possono richiedere,
producendo  apposita domanda, il riscatto dei servizi precedentemente
prestati  ai  fini  della liquidazione della indennita' di buonuscita
I.N.P.D.A.P. e dell'indennita' supplementare dalla cassa Ufficiali, a
norma  dell'articolo 20, comma 8, della legge 19 maggio 1986, n. 224,
citata nelle premesse.

        
      
                             Articolo 10


                             Esclusioni

    1.  La  Direzione  generale  per  il personale militare puo', con
provvedimento  motivato,  escludere  in  ogni  momento dal concorso i
concorrenti  che  non  fossero  ritenuti  in  possesso dei prescritti
requisiti,  nonche'  dichiarare  i  medesimi decaduti dalla nomina ad
ufficiale  in  servizio  permanente effettivo, qualora il difetto dei
requisiti venisse accertato dopo la nomina.

        
      
                             Articolo 11


                   Trattamento dei dati personali

    1.  Ai  sensi  dell'articolo  11  e  13  del  decreto legislativo
30 giugno  2003,  n. 196,  i  dati  personali forniti dai concorrenti
saranno  raccolti  presso  la  Direzione  generale  per  il personale
militare,  per  le  finalita'  di  gestione  del  concorso  e saranno
trattati  presso  una  banca dati automatizzata anche successivamente
all'eventuale  instaurazione  del rapporto di lavoro per le finalita'
inerenti alla gestione del rapporto medesimo.
    2.  Il  conferimento  di  tali dati e' obbligatorio ai fini della
valutazione dei requisiti di partecipazione. Le medesime informazioni
potranno  essere comunicate unicamente alle amministrazioni pubbliche
direttamente   interessate  allo  svolgimento  del  concorso  o  alla
posizione  giuridico - economica del concorrente, nonche', in caso di
esito positivo, ai soggetti di carattere previdenziale.
    3.  L'interessato  gode  dei  diritti  di  cui all'articolo 7 del
precitato  decreto  legislativo, tra i quali il diritto di accesso ai
dati  che  lo  riguardano,  il  diritto  di  rettificare, aggiornare,
completare  o  cancellare  i  dati  erronei, incompleti o raccolti in
termini  non  conformi  alla  legge, nonche' il diritto di opporsi al
loro trattamento per motivi legittimi.
    4.  Tali  diritti  potranno essere fatti valere nei confronti del
Direttore   generale   della  Direzione  generale  per  il  personale
militare,   titolare  del  trattamento  dei  dati.  Responsabile  del
trattamento  -  fino  al  conferimento  della  nomina ad ufficiale in
servizio  permanente  -  e'  il  Capo  del  I Reparto della Direzione
generale medesima.
    Il  presente  decreto,  sottoposto  al  controllo  ai sensi della
normativa  vigente,  sara'  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
      Roma, 19 novembre 2007
                L'Ammiraglio Ispettore Capo (CP) Raimondo Pollastrini
Il Generale di Corpo d'Armata Rocco Panunzi