Concorso per 1 personale laureato (toscana) CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

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Concorso

Attenzione, il bando selezionato non è attivo, poichè è scaduto il termine per la presentazione della domanda


Tipologia Concorso
Tipologia Contratto Borsa di studio
Posti 1
Fonte: Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana N. 98 del 11-12-2007
Sintesi: CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE ISTITUTO DI GEOSCIENZE E GEORISORSE (I.G.G.) CONCORSO   (scad.  21 gennaio 2008) Selezione pubblica per il conferimento di una borsa di studio per laureati per ricerche nel campo dell'area scientifi ...
Ente: CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
Regione: TOSCANA
Provincia: PISA
Comune: PISA
Data di inserimento: 19-12-2007
Data Scadenza bando 21-01-2008
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CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE ISTITUTO DI GEOSCIENZE E GEORISORSE (I.G.G.)
CONCORSO   (scad.  21 gennaio 2008)
Selezione  pubblica  per  il  conferimento di una borsa di studio per
laureati  per ricerche nel campo dell'area scientifica "Scienze della
Terra",  da  usufruirsi  presso l'Istituto di geoscienze e georisorse
del CNR di Pisa.
(Bando n. IGG/BS/46/07).
                            IL DIRETTORE
    Visto  il  decreto  legislativo  4 giugno  2003,  n. 127  recante
"Riordino del Consiglio nazionale delle ricerche";
    Vista la deliberazione del Consiglio di Presidenza del CNR n. 225
in  data  30 aprile 1998, con la quale e' stata emanata la "direttiva
generale  per  la  predisposizione  dei bandi delle borse di studio a
livello  centrale  e  decentrato dell'ente", per le parti compatibili
con il decreto legislativo di "Riordino";
    Vista   la  delibera  del  consiglio  direttivo  n. 191  in  data
13 settembre  2001, concernente, tra l'altro, la determinazione degli
importi mensili lordi delle borse;
    Visto  il  regolamento  di organizzazione e funzionamento del CNR
D.P.  CNR  del  4 maggio  2005  pubblicato  nel supplemento ordinario
n. 101  della Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 124 del
30 maggio 2005 ed in particolare l'art. 47;
    Visto  il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, concernente
"Codice in materia di protezione dei dati personali";
    Visto  il  decreto del Presidente del CNR n. 48, prot. Presidente
n. 9877 del 6 giugno 2006 ed in particolare l'art. 3, commi 6 e 7;
    Accertata  la  copertura  degli oneri derivanti dall'attribuzione
della  borsa  sui  fondi delle disponibilita' finanziarie provenienti
dalle  ricerche  finanziante  dal  Programma nazionale di ricerche in
Antartide provvedimento n. 9722 in data 8 settembre 2006;
                              Dispone:
                               Art. 1.
    E'  indetta una pubblica selezione per titoli e colloquio, per il
conferimento  di  una  borsa  di  studio  per  laureati, per ricerche
inerenti  l'area  scientifica  "Scienze  della  Terra"  da usufruirsi
presso  l'Istituto di geoscienze e georisorse del CNR - sede di Pisa,
sotto   la   responsabilita'  scientifica  del  dott.  Gianfranco  Di
Vincenzo,   nell'ambito   delle  ricerche  finanziate  dal  Programma
nazionale   di  ricerche  in  Antartide  per  la  seguente  tematica:
"Geocronologia  e  Geochimica  Isotopica  del Basamento pre-Mesozoico
della  Terra  Vittoria  settentrionale  (Antartide)" titolo di studio
(vecchio  ordinamento):  laurea  in scienze geologiche, equiparazione
decreto ministeriale 5 maggio 2004 CLS: 86/S.
    Sara'   considerato  titolo  preferenziale  la  conoscenza  delle
metodologie   analitiche  connesse  alla  spettrometria  di  massa  e
geocronologia (in particolare metodo 40Ar - 39Ar).
    La borsa di studio dell'importo di euro 1084,56 lordi mensili, ha
durata  annuale e puo' essere o meno rinnovata (fino ad un massimo di
tre anni art. 47 del "Regolamento"(1)
              (1)   Il   costo  della  borsa  di  studio  e'  pari  a
          complessivi  euro 14.150,00 (comprensivo di IRAP e quota di
          assicurazione   contro   gli   infortuni   del   borsista) ;
          fiscalmente  disciplinate dall'art.50, comma 1, lettera c),
          del TUIR (circolare CNR n. 6/2007.

        
      
                               Art. 2.
    La  borsa  non  e'  cumulabile con altre borse di studio, ne' con
assegni o sovvenzioni di analoga natura.
    La  borsa  non  puo'  essere  cumulata  neppure  con  stipendi  o
retribuzioni  di  qualsiasi natura, derivanti dal rapporto di impiego
pubblico  o  privato,  tranne  i casi previsti dal successivo art. 3,
ultimo comma.
    A nessun titolo possono essere attribuiti all'assegnatario, oltre
l'importo  della  borsa,  ulteriori  compensi  che  facciano carico a
contributi od assegnazioni del CNR.
    La fruizione della borsa e' compatibile con la frequenza di corsi
di  dottorato  di ricerca universitari italiani senza assegni nonche'
con  la  frequenza  di  scuole  di specializzazione post-laurea senza
assegni,  previo  assenso  scritto  del  responsabile  della  sede di
fruizione della borsa medesima.
    All'assegnatario  di  borsa,  comandato  in  missione  per motivi
inerenti   all'attivita'   della  borsa  stessa,  e'  corrisposto  il
trattamento  di  missione  pari  a quello spettante ai dipendenti del
CNR,  VII livello, esclusivamente a carico dei fondi dell'Istituzione
(sia  essa  del  CNR  o diversa dal CNR) presso la quale e' fruita la
borsa.
    Il  borsista  e' assicurato, a cura del CNR, per gli infortuni in
cui  possa incorrere nell'espletamento dell'attivita' connessa con la
fruizione della borsa stessa.

        
      
                               Art. 3.
    Possono  partecipare  alla selezione i cittadini italiani e degli
Stati  membri  dell'Unione  europea  che  alla  data  di scadenza del
presente bando:
      a) abbiano  conseguito la laurea secondo la normativa in vigore
anteriormente  al  decreto  ministeriale  n. 509/1999,  equiparato ai
sensi  del  decreto  ministeriale  5 maggio  2004 (Gazzetta Ufficiale
21 agosto  2004,  n. 196)  oppure  la laurea specialistica, oppure la
laurea  magistrale  di  cui al decreto ministeriale n. 270/2004. Sono
altresi'   ammessi   i   candidati   che  abbiano  conseguito  presso
un'Universita'  straniera  una  laurea dichiarata "equivalente" dalle
competenti  Universita'  italiane  o dal Ministero dell'universita' e
della  ricerca,  comunque  che  abbiano ottenuto detto riconoscimento
secondo  la vigente normativa in materia (art. 38 decreto legislativo
n. 165/2001,  art. 1  -  decreto  legislativo  n. 115/1992 - art. 332
regio   decreto   n. 1592/1933).   E'   cura   del   candidato,  pena
l'esclusione,  dimostrare  l'"equivalenza" mediante la produzione del
provvedimento che la riconosca. (2)
      b) che non abbiano superato il trentacinquesimo anno di eta'.
    E' escluso qualsiasi beneficio di elevazione dei limiti di eta'.
    I  cittadini  dell'Unione  europea devono stabilirsi per l'intero
periodo  di  assegnazione  della  borsa nella sede di fruizione della
stessa.
    Non  possono partecipare alla selezione i professori universitari
di  prima  e  seconda fascia e categorie equiparate ne' i ricercatori
universitari e del CNR ed altri pubblici dipendenti.
    Puo'  partecipare  il  personale  insegnante  della  scuola media
secondaria   di   ruolo,   che  puo'  usufruire  della  borsa  previa
autorizzazione  del  competente Provveditorato agli studi, secondo la
specifica normativa.
              (2)     Informazioni    sul    sito    del    Ministero
          dell'universita' e della ricerca scientifica (www.miur.it)

        
      
                               Art. 4.
    La  domanda  di  partecipazione  alla selezione, redatta in carta
libera,  secondo  lo  schema,  "allegato  A" del presente bando, deve
essere  indirizzata  ed  inviata,  con  la  relativa  documentazione,
all'Istituto di geoscienze e georisorse del CNR - via G. Moruzzi, 1 -
56124  Pisa,  entro  e non oltre il quarantesimo giorno dalla data di
pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale - 4ª serie speciale - della
Repubblica italiana dell'avviso del presente bando.
    Il  plico  contenente  la  domanda  con gli allegati deve portare
sull'involucro  esterno l'indicazione del nome e cognome, l'indirizzo
del candidato e il numero del bando al quale intende partecipare.
    Qualora il termine di presentazione delle domande venga a scadere
in  un  giorno  festivo,  detto termine si intende protratto al primo
giorno non festivo immediatamente seguente.
    La domanda di partecipazione alla selezione si considera prodotta
in  tempo  utile,  anche se spedita a mezzo lettera raccomandata, con
avviso di ricevimento, entro il termine stabilito. A tal fine fa fede
il timbro a data dell'ufficio postale accettante.
    Per  le  domande  di  partecipazione alla selezione, presentate a
mano all'Istituto di geoscienze e georisorse - via Moruzzi, 1 - 56124
Pisa, durante l'orario di lavoro, sara' rilasciata ricevuta.
    Saranno  esclusi  i  candidati  che  non  hanno  sottoscritto  la
domanda.
    Alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti:
      1)  certificato  di  laurea  in  carta semplice nel quale siano
indicate  le  votazioni  riportate  nei  singoli  esami, la votazione
dell'esame di laurea e la data di quest'ultimo;
      2)  dichiarazione  di  accettazione  del candidato da parte del
direttore  dell'Istituto  di  geoscienze  e  georisorse rilasciata su
carta intestata dello stesso, (come da fac simile allegato B); (3)
      3) tesi di laurea;
      4)  i  lavori  che  il candidato presenta, con relativo elenco,
precisando se trattasi di pubblicazione o dattiloscritto e il nome di
eventuali collaboratori;
      5)  programma  particolareggiato  di studio e di ricerca che il
candidato  intende  svolgere  durante  il  periodo di fruizione della
borsa;
      6) curriculum vitae et studiorum;
      7) elenco di tutti i documenti e titoli presentati.
    I  documenti  di  cui  ai punti 5), 6) e 7) e l'elenco dei lavori
presentati  devono  essere sottoscritti dal candidato e presentati in
duplice copia.
    I documenti da allegare alla domanda possono essere prodotti:
      in originale;
      in  copia  autenticata  ai  sensi  dell'art. 18 del decreto del
Presidente della Repubblica n. 445/2000;
      in  copia  dichiarata  conforme all'originale con dichiarazione
sostitutiva  dell'atto  di  notorieta' resa ai sensi dell'art. 19 del
decreto del Presidente della Repubblica citato;
      ovvero  con  le  modalita'  di  cui  agli  articoli 46 e 47 del
predetto decreto e successive modifiche (allegato C, C1 e C2).
    Costituisce  motivo  di  non ammissione alla selezione la mancata
presentazione di uno dei documenti di cui ai punti 1), 2), 3), 5) del
presente articolo.
    Non  si  tiene  conto  dei  titoli  e  dei documenti presentati o
spediti  al  CNR  dopo  il termine di cui al primo comma del presente
articolo,  ne'  delle  domande  che,  alla  data  di scadenza di tale
termine,  risultino  sfornite della prescritta documentazione; ne' e'
infine  consentito, scaduto il termine stesso, di sostituire i titoli
e  i  documenti  gia'  presentati,  anche  se  trattasi di sostituire
dattiloscritti   o  bozze  di  stampa  con  i  corrispondenti  lavori
stampati.
    I  candidati  per  i  quali  non  sussistono motivi di esclusione
d'ufficio  sono  ammessi  con  riserva  alla  procedura selettiva. Il
direttore   dell'Istituto   puo'   disporre   in  ogni  momento,  con
provvedimento  motivato, l'esclusione dalla selezione per difetto dei
requisiti. L'esclusione verra' comunicata all'interessato.
              (3)  Delibera del Consiglio di Presidenza n. 225 del 30
          aprile   1998   che   disciplina  il  "Regolamento  per  il
          conferimento delle borse di studio"

        
      
                               Art. 5.
    I  candidati  sono  giudicati  da  una  commissione  nominata dal
direttore dell'Istituto di geoscienze e georisorse.
    Ogni membro della commissione esaminatrice dispone di dieci punti
per la valutazione di ciascun candidato.
    La  commissione  provvede,  in  via  preliminare,  a ripartire il
punteggio  a disposizione tra le categorie di titoli che essa ritenga
di individuare, curando che il punteggio massimo riservato a ciascuna
categoria non abbia una valenza eccessiva su quello complessivo.
    La  commissione  stabilisce  altresi',  in  via  preliminare,  il
punteggio  da riservare al colloquio, nonche' il punteggio minimo che
i  candidati  debbono  conseguire  nella  valutazione  dei titoli per
essere ammessi a sostenere la prova stessa.
    La commissione procede quindi a valutare i titoli di ogni singolo
candidato e a redigere una scheda contenente, oltre l'indicazione dei
titoli posseduti dal candidato, un motivato giudizio e la valutazione
attribuita ai vari titoli.
    La  commissione  provvede  a  convocare  i  candidati che abbiano
ottenuto il prescritto punteggio minimo nella valutazione dei titoli,
mediante  lettera  raccomandata con avviso di ricevimento, con almeno
venti  giorni  di  preavviso.  Nessun rimborso e' dovuto dall'ente ai
candidati  che  sostengono  il colloquio, anche se in sede diversa da
quella di residenza.
    Ai  fini  della graduatoria di merito, la commissione tiene conto
della   valutazione   dei   titoli  e  del  risultato  dell'eventuale
colloquio,  del  programma  di  studio  e  di  ricerca presentato dal
candidato,  valutando  sia  la  sua attitudine a svolgere, in genere,
compiti  di  ricerca  scientifica,  sia la sua preparazione nel campo
specifico degli studi che lo stesso propone di compiere.
    Al  termine  dei  lavori,  la commissione forma la graduatoria di
merito.
    Il  direttore  dell'Istituto  approva  la graduatoria e nomina il
vincitore/i previa verifica della regolarita' del procedimento.
    Sono  compresi  nella graduatoria di merito, secondo l'ordine del
voto   a  ciascuno  attribuito,  soltanto  i  candidati  che  abbiano
raggiunto  una votazione non inferiore ai sette decimi del totale dei
punti di cui la commissione dispone.
    Le  operazioni  compiute dalla commissione sono verbalizzate, con
sottoscrizione  in  ogni pagina, del Presidente, dei componenti e del
segretario.

        
      
                               Art. 6.
    Sono  considerati  vincitori  coloro  che nella graduatoria degli
idonei si trovano collocati in posizione corrispondente al numero dei
posti banditi.
    A parita' di punteggio complessivo la preferenza e' determinata:
      a) dalla  minore  anzianita'  di  conseguimento  del  titolo di
studio;
      b) in   caso  di  ulteriore  parita',  dalla  minore  eta'  del
candidato.
    Le  borse  che  restino  interamente  disponibili  per rinuncia o
decadenza  dei  vincitori  possono  essere  assegnate  ai  successivi
idonei,  secondo  l'ordine  della  graduatoria,  entro  un mese dalla
rinuncia  o  decadenza del vincitore e, in ogni modo, non oltre i sei
mesi dalla data d'approvazione della graduatoria.
    Qualora   il  vincitore,  entro  tre  mesi  dalla  data  d'inizio
dell'attivita'  di  ricerca, rinunci alla borsa o decada dalla stessa
per  incompatibilita'  di cui all'art. 2 del presente bando, la borsa
puo' essere conferita, per il restante periodo, al successivo idoneo,
in  base  alla  disponibilita' finanziaria residua e alla valutazione
scientifica  da  parte  del responsabile dell'istituzione scientifica
interessata circa l'attribuzione della borsa per un periodo inferiore
a quello inizialmente previsto.

        
      
                               Art. 7.
    L'Istituto  provvede  a  comunicare a ciascun concorrente l'esito
della selezione.
    I  candidati, non prima di sei mesi e non oltre dodici mesi dalla
data  di  pubblicazione  - sul sito internet del CNR www.urp.cnr.it -
del  provvedimento di approvazione della graduatoria possono chiedere
la  restituzione,  all'Istituto  del CNR, con spese a proprio carico,
dei titoli e documenti presentati ad eccezione in ogni caso di:
      1) certificato di laurea;
      2)    dichiarazione    di    accettazione    del   responsabile
dell'istituzione scientifica;
      3) programma di ricerca (una copia) ;
      4) curriculum "vitae et studiorum" (una copia) ;
      5) elenco di tutti i titoli e documenti presentati (una copia) ;
      6) elenco delle pubblicazioni e lavori presentati (una copia).
    L'Istituto   provvedera'  a  detta  restituzione  mediante  posta
ordinaria  in contrassegno, modalita' diverse devono essere richieste
espressamente dal candidato.
    Trascorso   il   suddetto  termine  l'Istituto  di  geoscienze  e
georisorse  del  CNR  non  e' piu' responsabile della conservazione e
restituzione della documentazione.
    Il CNR non assume alcuna responsabilita' sia in caso di eventuale
dispersione  di  comunicazioni  da  parte  dell'ente,  dipendente  da
inesatta o non chiara trascrizione dei dati anagrafici e del recapito
da parte dei candidati, oppure da mancata o tardiva comunicazione del
cambiamento  dell'indirizzo indicato nella domanda, sia per eventuali
disguidi postali.

        
      
                               Art. 8.
    La  data di decorrenza della borsa e' stabilita insindacabilmente
dal  direttore  dell'Istituto  di geoscienze e georisorse del CNR dal
primo o dal quindicesimo giorno del mese.
    Coloro  che  risultino  vincitori  della borsa e non diano inizio
agli  studi  e  alle ricerche in programma entro il termine stabilito
dal  direttore  dell'Istituto  di  geoscienze  e  georisorse  del CNR
decadono dalla borsa.
    La  data  di decorrenza della borsa puo' essere rinviata nel caso
che  il  titolare  debba  assentarsi per gravidanza e puerperio o per
malattia.
    La fruizione della borsa puo' essere sospesa temporaneamente solo
nel  caso che il titolare debba assentarsi per gravidanza e puerperio
o per malattia di durata superiore ad un mese.
    I   motivi   di  rinvio  o  sospensione  devono  essere  comunque
debitamente  comprovati  e  presentati  al direttore dell'Istituto di
geoscienze e georisorse del CNR.
    L'assegnatario  che  dopo  aver  iniziato  l'attivita' di ricerca
programmata  non la prosegua, senza giustificato e comprovato motivo,
regolarmente  ed ininterrottamente per l'intera durata della borsa, o
che si renda responsabile di gravi e ripetute mancanze o che, infine,
dia  prova  di non possedere sufficiente attitudine alla ricerca, per
proposta  del  responsabile della ricerca, e' dichiarato decaduto con
motivato  provvedimento  del  direttore dell'Istituto di geoscienze e
georisorse del CNR dall'ulteriore utilizzazione della borsa.
    Dell'avvio   del  relativo  procedimento  e'  data  comunicazione
all'interessato,  il quale ha la facolta' di far conoscere la propria
posizione in merito, mediante comunicazione scritta.
    Della  conclusione  del  procedimento, che potra' consistere o in
un'archiviazione   degli   atti   o  nel  predetto  provvedimento  di
decadenza, sara' data motivata comunicazione all'interessato.

        
      
                               Art. 9.
    Il pagamento della borsa e' effettuato in rate mensili.
    La  prima  rata e' erogata dopo che il responsabile della ricerca
ha  comunicato  che  il  titolare della borsa ha iniziato l'attivita'
presso la sede prescelta.
    Le  rate  successive  sono erogate anticipatamente, a meno che il
responsabile  della  ricerca non comunichi che si siano verificate le
condizioni di cui all'art. 8 del presente bando.
    Coloro  che  una  volta  iniziata  la ricerca siano incorsi nella
dichiarazione  di decadenza o abbiano rinunciato alla fruizione della
borsa sono tenuti a restituire l'importo anticipato e non maturato.
    La richiesta di restituzione della rata, dovra' essere effettuata
dal  direttore,  come  parimenti,  a cura dello stesso, dovra' essere
emesso il decreto di accertamento della somma da restituire.

        
      
                              Art. 10.
    Entro  i  sessanta  giorni  successivi alla scadenza della borsa,
l'assegnatario   deve   trasmettere   al   direttore  competente  una
particolareggiata relazione sulle ricerche compiute.
    (La relazione puo' essere pubblicata integralmente o in riassunto
in riviste a cura del CNR).

        
      
                              Art. 11.
    Ai  sensi  dell'art. 13  del  decreto legislativo 30 giugno 2003,
n. 196,  i  dati personali forniti dai candidati sono trattati per le
finalita' di gestione del presente bando e per la successiva gestione
del rapporto medesimo.
    Il  conferimento  di  tali  dati  e'  obbligatorio  ai fini della
valutazione  dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione dalla
selezione.
    L'interessato  gode  dei  diritti  di  cui  all'art. 7 del citato
decreto legislativo, tra i quali figura il diritto di accesso ai dati
che  lo  riguardano  nonche'  alcuni diritti complementari tra cui il
diritto  di  far  rettificare,  aggiornare, completare o cancellare i
dati  erronei,  incompleti  o  raccolti  in termini con conformi alla
legge,  nonche'  il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi
legittimi.
    Tali  diritti  possono  essere  fatti  valere  nei  confronti del
direttore  dell'Istituto  di  geoscienze  e georisorse del CNR che e'
anche il responsabile del procedimento e titolare del trattamento dei
dati stessi.
                                           Il direttore: Gianelli

        
      
                                                           Allegato B
Fac-simile  della  dichiarazione  di cui all'articolo 4, punto 2, del
bando  di  concorso  da  redigere su carta intestata dell'istituzione
                            scientifica.
Bando n. .....
Codice n. ..... (se previsto)
Candidato: .....
Il sottoscritto, .....
Direttore del .....
(Istituzione  scientifica) presa visione del programma di ricerca che
il  candidato  intende presentare in relazione al concorso in oggetto
dichiara  che, nel caso il candidato medesimo risulti vincitore della
selezione,  potra'  svolgere  tale  programma di ricerca presso detto
Istituto
.....  sotto  la  guida del sottoscritto o del prof./dott...... .....
(cognome,  nome e rapporto di impiego e di servizio con l'Istituzione
scientifica)
....., li'.....
                                                   Il direttore .....