Concorso per 40 dirigenti di seconda fascia (lazio) AGENZIA DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE DIPERTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

I testi riportati sono gratuiti e non hanno carattere di ufficialità: ai sensi di legge l'unico testo definitivo, che prevale in caso di discordanza, è quello pubblicato a mezzo stampa.

Concorso

Attenzione, il bando selezionato non è attivo, poichè è scaduto il termine per la presentazione della domanda


Tipologia Concorso
Tipologia Contratto Assunzione
Posti 40
Fonte: Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana N. 102 del 28-12-2007
Sintesi: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO CONCORSO   (scad.  27 gennaio 2008) Concorso pubblico, per titoli ed esami, a quaranta posti per l'accesso alla qualifica di dirigente ...
Ente: AGENZIA DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE DIPERTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO
Regione: LAZIO
Provincia: ROMA
Comune: ROMA
Data di inserimento: 16-01-2008
Data Scadenza bando 27-01-2008
Condividi

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO
CONCORSO   (scad.  27 gennaio 2008)
Concorso  pubblico,  per  titoli  ed  esami,  a  quaranta  posti  per
l'accesso  alla  qualifica  di dirigente di seconda fascia, in prova,
nel  ruolo dei dirigenti del Ministero dell'economia e delle finanze,
da  assegnare  al  Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato
negli uffici centrali e periferici.
                 IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO
    Visto  il  decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive
modificazioni   ed   integrazioni,   concernente  le  norme  generali
sull'ordinamento  del  lavoro  alle  dipendenze delle amministrazioni
pubbliche  ed  in  particolare  l'art.  28  relativo all'accesso alla
qualifica  di  dirigente  e l'art. 35 riguardante il reclutamento del
personale nelle amministrazioni pubbliche;
    Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487  e  successive  modificazioni  ed  integrazioni, recante norme
sull'accesso  agli  impieghi  nelle  pubbliche  amministrazioni  e le
modalita'  di  svolgimento  dei  concorsi, dei concorsi unici e delle
altre forme di assunzione nei pubblici impieghi;
    Visto  il  decreto-legge  30 settembre  2005,  n. 203, convertito
nella  legge  2 dicembre  2005,  n. 248,  recante misure di contrasto
all'evasione  fiscale  e disposizioni urgenti in materia tributaria e
finanziaria,   che   contempla,   in  sede  di  ripartizione  tra  le
articolazioni  dell'Amministrazione dell'economia e delle finanze del
contingente  di  personale  ivi previsto, la possibilita' di adottare
modalita' anche speciali per il reclutamento;
    Vista  la  legge 15 luglio 2002, n. 145, concernente disposizioni
per  il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di
esperienze e l'interazione tra pubblico e privato;
    Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2004,
n. 108,   concernente   il   regolamento   recante   disciplina   per
l'istituzione,  l'organizzazione  ed  il  funzionamento del ruolo dei
dirigenti presso le Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento
autonomo;
    Visto  il  decreto  del  Presidente della Repubblica 24 settembre
2004,  n. 272, concernente il regolamento di disciplina in materia di
accesso  alla  qualifica di dirigente, ai sensi dell'art. 28, comma 5
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
    Vista  la legge 10 aprile 1991, n. 125 e successive modificazioni
ed  integrazioni,  concernente  "Azioni positive per la realizzazione
della  parita'  uomo-donna  nel  lavoro"  con  riferimento  anche  al
contenuto  degli  articoli 35  e  57  del  citato decreto legislativo
n. 165/2001 al fine di garantire pari-opportunita' tra uomini e donne
per l'accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro;
    Visto  il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri
7 febbraio  1994, n. 174 e successive modificazioni, con cui e' stato
adottato  il  regolamento  recante  norme  sull'accesso dei cittadini
degli  Stati  membri dell'Unione europea ai posti di lavoro presso le
amministrazioni pubbliche;
    Vista  la  legge 8 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni
ed  integrazioni,  concernente nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
    Vista   la  legge  11 febbraio  2005,  n. 15,  recante  ulteriori
modifiche  ed  integrazioni  alla  suddetta  legge  n. 241  del 1990,
concernenti  norme  generali  sull'azione amministrativa e successive
modificazioni  ed integrazioni, concernente nuove norme in materia di
procedimento  amministrativo  e  di  diritto  di accesso ai documenti
amministrativi;
    Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992,
n. 352,  recante  il regolamento per la disciplina delle modalita' di
esercizio  e  dei  casi  di  esclusione  del  diritto  di  accesso ai
documenti  amministrativi,  in  attuazione  del comma 2, dell'art. 24
della citata legge n. 241/1990 e il successivo decreto del Presidente
della  Repubblica  12 aprile 2006, n. 184, recante il regolamento per
la disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi;
    Visto  il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive
modificazioni  ed  integrazioni,  concernente il codice in materia di
protezione dei dati personali;
    Vista  la direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri -
Dipartimento della funzione pubblica n. 1/2005 dell'11 febbraio 2005,
concernente  le  misure  finalizzate  all'attuazione  nelle pubbliche
amministrazioni  delle  disposizioni  contenute  nel suddetto decreto
legislativo n. 196/2003;
    Vista  la legge 28 marzo 1991, n. 120, concernente norme a favore
dei privi della vista per l'ammissione ai concorsi;
    Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104 e successive modificazioni
ed   integrazioni,  legge  quadro  per  l'assistenza,  l'integrazione
sociale e i diritti delle persone handicappate;
    Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68 e successive modificazioni ed
integrazioni, recante norme per il diritto al lavoro dei disabili;
    Visto  il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri
23 marzo    1995   e   successive   modificazioni,   concernente   la
determinazione  dei  compensi  da  corrispondere  ai componenti delle
commissioni  esaminatrici e al personale addetto alla sorveglianza di
tutti i tipi di concorso indetti dalle amministrazioni pubbliche;
    Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59 e successive modificazioni ed
integrazioni, concernente la delega al Governo per il conferimento di
funzioni  e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della
pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa;
    Vista  la legge 15 maggio 1997, n. 127 e successive modificazioni
ed  integrazioni,  concernente  misure  urgenti  per  lo  snellimento
dell'attivita'  amministrativa  e  dei procedimenti di decisione e di
controllo;
    Vista  la  legge 16 giugno 1998, n. 191, concernente modifiche ed
integrazioni  alle  leggi  15 marzo  1997,  n. 59  e  15 maggio 1997,
n. 127;
    Visto  il  decreto  del  Presidente  della Repubblica 28 dicembre
2000,  n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni, concernente
il  testo  unico  delle  disposizioni  legislative e regolamentari in
materia di documentazione amministrativa;
    Visto  il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, concernente il
codice dell'amministrazione digitale;
    Vista  la  legge 16 gennaio 2003, n. 3 e successive modificazioni
ed  integrazioni, contenente disposizioni ordinamentali in materia di
pubblica amministrazione;
    Vista  la  Circolare  n. 69  del 6 agosto 1998, del Ministero del
tesoro,  del bilancio e della programmazione economica - dipartimento
della  Ragioneria  generale  dello Stato concernente l'individuazione
degli  atti soggetti alla verifica di legalita' degli Uffici centrali
del bilancio e delle ragionerie provinciali dello Stato;
    Vista  la  legge  27 dicembre 1997, n. 449, recante misure per la
stabilizzazione   della   finanza   pubblica  (collegato  alla  legge
finanziaria 1998);
    Vista  la  legge  23 dicembre  1998,  n. 448,  recante  misure di
finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo (collegato alla
legge finanziaria 1999);
    Vista la legge 23 dicembre 1999, n. 488, recante disposizioni per
la  formazione  del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 2000);
    Vista la legge 23 dicembre 2000, n. 388, recante disposizioni per
la  formazione  del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 2001);
    Vista la legge 28 dicembre 2001, n. 448, recante disposizioni per
la  formazione  del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 2002);
    Vista la legge 27 dicembre 2002, n. 289, recante disposizioni per
la  formazione  del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 2003);
    Vista la legge 24 dicembre 2003, n. 350, recante disposizioni per
la  formazione  del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 2004);
    Vista la legge 30 dicembre 2004, n. 311, recante disposizioni per
la  formazione  del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 2005);
    Vista la legge 23 dicembre 2005, n. 266, recante disposizioni per
la  formazione  del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 2006);
    Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante disposizioni per
la  formazione  del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 2007);
    Visto  l'art.  7 della legge 3 aprile 1997, n. 94 che ha disposto
l'accorpamento  del Ministero del tesoro e del Ministero del bilancio
e  della  programmazione  economica,  nonche'  i  successivi  decreti
legislativi  e  regolamentari,  fra i quali il decreto del Presidente
della  Repubblica 20 febbraio 1998, n. 38 ed in particolare l'art. 12
istitutivo del ruolo unico del personale;
    Visto  il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernente
la   riforma  dell'organizzazione  del  Governo  e,  in  particolare,
l'art. 55  che  prevede  l'istituzione  del Ministero dell'economia e
delle finanze e la contestuale soppressione del Ministero del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica;
    Vista  la  legge 17 luglio 2006, n. 233, concernente "conversione
in  legge,  con  modificazioni,  del  decreto-legge  18 maggio  2006,
n. 181,  recante  disposizioni  urgenti  in materia di riordino delle
attribuzioni  della  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri  e dei
Ministeri.  Delega al Governo per il coordinamento delle disposizioni
in   materia  di  funzioni  e  organizzazione  della  Presidenza  del
Consiglio dei Ministri e dei Ministeri";
    Vista  la legge 25 giugno 2005, n. 109 "Conversione in legge, con
modificazioni,  del  decreto-legge  26 aprile  2005,  n. 63,  recante
disposizioni  urgenti  per  lo  sviluppo  e la coesione territoriale,
nonche'  per la tutela del diritto d'autore. Disposizioni concernenti
l'adozione  di testi unici in materia di previdenza obbligatoria e di
previdenza complementare";
    Vista  la  nota  n. 9058  del  28 aprile  2005,  con  la quale il
Ministero  dell'economia e delle finanze ha trasmesso alla Presidenza
del  Consiglio  dei Ministri la proposta della rideterminazione della
dotazione  organica  dello  stesso  dicastero,  ai sensi dell'art. 1,
comma 93 della legge 30 dicembre 2004, n. 311;
    Visto  il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri
8 febbraio  2006  concernente  la  rideterminazione  delle  dotazioni
organiche  del  personale  appartenente alle qualifiche dirigenziali,
alle  aree  funzionali  ed  alle  posizioni  economiche del Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  e dell'Amministrazione autonoma dei
monopoli di Stato;
    Vista  la  legge 19 novembre 1990, n. 341, concernente la riforma
degli  ordinamenti  didattici universitari e successive modificazioni
ed integrazioni;
    Visto  il  decreto del Ministero dell'universita' e della ricerca
scientifica   e   tecnologica   28 novembre   2000,   concernente  la
determinazione    delle    classi    delle    lauree    universitarie
specialistiche;
    Vista  la circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri -
Dipartimento  della  funzione pubblica 27 dicembre 2000, n. 6350/4.7.
concernente  la  valenza ai fini dell'accesso al pubblico impiego dei
titoli  universitari  previsti dall'art. 3 del regolamento in materia
di  autonomia  didattica  degli  atenei,  adottato  con  decreto  del
Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnogica del
3 novembre 1999, n. 509;
    Visto  il  decreto del Ministero dell'universita' e della ricerca
scientifica  e tecnologica di concerto con il Ministro della funzione
pubblica  5 maggio  2004,  concernente l'equiparazione dei diplomi di
lauree  (DL)  secondo  il vecchio ordinamento alle nuove classi delle
lauree  specialistiche (LS), ai fini della partecipazione ai concorsi
pubblici;
    Visto  il  decreto del Ministero dell'universita' e della ricerca
scientifica e tecnologica 22 ottobre 2004, n. 270, che sostituisce il
decreto  ministeriale  3 novembre 1999, n. 509, concernente modifiche
al  regolamento  recante norme relative all'autonomia didattica degli
atenei;
    Visto  il  Contratto collettivo nazionale di lavoro del 21 aprile
2006  relativo  al personale dirigente Area 1 - quadriennio normativo
2002/2005  biennio  economico 2002/2003 nonche' il C.C.N.L. 21 aprile
2006 per il secondo biennio economico 2004/2005;
    Vista  la  nota  n. 13927  del  23 giugno  2005,  con la quale il
Ministro  dell'economia  e  delle  finanze ha trasmesso, tra l'altro,
alla  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri  - Dipartimento della
funzione  pubblica  la richiesta di autorizzazione a bandire concorsi
per l'accesso alla qualifica dirigenziale;
    Visto  il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri
4 agosto 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica -
serie  generale  -  n. 224  del  26 settembre  2005,  con il quale il
Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  e'  stato  autorizzato a
bandire, tra l'altro, la procedura concorsuale per il reclutamento di
personale da inquadrare nella qualifica dirigenziale;
    Vista  la  nota  n. 94447  del  18 dicembre 2006, con la quale il
Ministero    dell'economia    e    delle   finanze   -   Dipartimento
dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi del tesoro
ha   trasmesso   alla   Presidenza   del  Consiglio  dei  Ministri  -
Dipartimento  della  funzione  pubblica  -  Ufficio P.P.A. - Servizio
mobilita'  -  la  richiesta di autorizzazione ad avviare le procedure
concorsuali  in  mancanza  di  personale da trasferire in eccedenza o
disponibilita',  ai  sensi degli articoli 33, 34 e 34-bis del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
    Vista  la nota n. 007609-21 febbraio 2007-1.2.3.2 del 21 febbraio
2007,  con  la  quale  la  Presidenza  del  Consiglio  dei Ministri -
Dipartimento  della  Funzione  pubblica  -  Ufficio P.P.A. - Servizio
mobilita'  ha  comunicato  di  non  avere  allo  stato  personale  da
assegnare, ai sensi dell'art. 34-bis del suddetto decreto legislativo
n. 165/2001;
    Visto  l'art.  2  del  decreto  ministeriale  3 maggio  2006  del
Ministero  dell'economia  e delle finanze concernente il reclutamento
di  personale  con  qualifica  dirigenziale  emanato sulla base della
citata  legge n. 248/2005 che consente la possibilita' di ricorrere a
forme di reclutamento speciale;
    Considerato   le   gravi  carenze  di  organico  nella  qualifica
dirigenziale    delle    varie   articolazioni   dell'amministrazione
dell'Economia   e   delle   finanze  e  la  necessita'  di  sopperire
tempestivamente  alle  stesse  al  fine  di  assicurare  la  regolare
funzionalita' degli uffici;
    Ritenuto   pertanto,  opportuno  procedere  all'indizione  di  un
concorso  pubblico,  per  titoli  ed esami, per il reclutamento di un
contingente  di personale dirigenziale fissato nel numero di quaranta
unita', per le esigenze del Ministero dell'economia e delle finanze -
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato;
    Considerato   inoltre,   che   dei  suddetti  quaranta  posti  la
percentuale   del   50%   e'   destinata  al  personale  appartenente
all'Amministrazione, ai sensi dell'art. 22 del decreto del Presidente
della  Repubblica n. 272 del 2004 e dell'art. 2 comma 2, del suddetto
decreto ministeriale 3 maggio 2006;
    Considerato  infine,  che  i vincitori del concorso sono tenuti a
frequentare un ciclo di attivita' formative, organizzate dalla Scuola
superiore  della  pubblica  amministrazione, ai sensi dell'art. 6 del
citato decreto del Presidente della Repubblica n. 272/2004;
                              Decreta:
                               Art. 1.
                  Numero dei posti messi a concorso
    E'  indetto  il  primo  concorso pubblico, per titoli ed esami, a
quaranta  posti  per l'accesso alla qualifica di dirigente di seconda
fascia, in prova, nel ruolo dei dirigenti del Ministero dell'economia
e  delle  finanze  da  assegnare  al  Dipartimento  della  ragioneria
generale dello Stato negli uffici centrali e periferici.
    Il  50% dei suddetti posti e' riservato al personale di ruolo del
Ministero dell'economia e delle finanze. In particolare:
      1)  il  30%  dei  posti messi a concorso e' riservato, ai sensi
dell'art. 22,  secondo  comma  -  del  decreto  del  Presidente della
Repubblica  24 settembre  2004,  n. 272,  al  personale  di ruolo del
Ministero  dell'economia  e delle finanze, che, alla data di scadenza
del bando, appartenga da almeno quindici anni alla qualifica apicale,
comunque denominata, della carriera direttiva.
    Qualora  i posti riservati di cui al punto 1 non dovessero essere
coperti da aventi titolo andranno corrispondentemente ad incrementare
la riserva di cui al successivo punto 2.
      2)  il  20%  dei  posti  messi a concorso e' riservato ai sensi
dell'art. 2,  comma  2  del  decreto  ministeriale  3 maggio 2006, al
personale  di  ruolo  del  Ministero  dell'economia  e delle finanze,
posizioni  economiche  C2  e  C3,  che  abbia  maturato  alla data di
scadenza  del  bando,  anche  complessivamente,  almeno  otto anni di
servizio nelle suddette posizioni economiche.
    La  riserva  del  50% dei posti che non dovesse essere coperta in
mancanza  di aventi titolo sara' conferita ai concorrenti che abbiano
superato le prove secondo l'ordine di graduatoria.
    Gli aspiranti alla suddetta riserva devono essere in possesso del
prescritto titolo di studio di cui al successivo art. 2.
    Le  assunzioni  in  servizio  dei  vincitori del concorso saranno
subordinate  alle  autorizzazioni  concesse, con appositi decreti del
Presidente  della Repubblica, su proposta del Ministro per le riforme
e  le  innovazioni  nella  pubblica  amministrazione  e  del Ministro
dell'economia e delle finanze.
    Al  fine  di  consentire  ai  soggetti  disabili di concorrere in
effettive  condizioni  di  parita' con gli altri candidati ammessi al
concorso in questione, l'Amministrazione, preso atto delle domande di
partecipazione  che  perverranno  da parte degli stessi, predisporra'
adeguate modalita' di svolgimento delle prove di esame.
    Coloro  che  intendano  avvalersi  di una delle preferenze di cui
all'art. 5  del  decreto del Presidente della Repubblica n. 487/1994,
dovranno farne espressa dichiarazione nella domanda di partecipazione
al concorso.

        
      
                               Art. 2.
                     Requisiti per l'ammissione
    Al concorso sono ammessi a partecipare:
      a) i  dipendenti  di  ruolo  delle  pubbliche  amministrazioni,
muniti  di  laurea, che hanno compiuto almeno cinque anni di servizio
o,  se  in  possesso  del diploma di specializzazione (DS) conseguito
presso  le  scuole  di  specializzazione  individuate con decreto del
Presidente  del  Consiglio  dei ministri, di concerto con il Ministro
dell'universita'  e  della  ricerca,  almeno tre anni di servizio; il
servizio,  in  entrambe  le  ipotesi,  deve  essere  stato  svolto in
posizioni  funzionali  per  l'accesso  alle  quali  e'  richiesto  il
possesso  del  diploma di laurea. Il periodo di servizio richiesto e'
ridotto a quattro anni per i dipendenti delle amministrazioni statali
che  siano  stati  reclutati a seguito di corso-concorso nelle citate
posizioni funzionali;
      b) i  soggetti in possesso della qualifica di dirigente in enti
e  strutture  pubbliche  non  ricomprese  nel  campo  di applicazione
dell'art. 1,  comma 2 del decreto legislativo n. 165/2001, muniti del
diploma di laurea, che abbiano svolto per almeno due anni le funzioni
dirigenziali;
      c) coloro   che   hanno   ricoperto  incarichi  dirigenziali  o
equiparati  in amministrazioni pubbliche per un periodo non inferiore
a cinque anni, purche' muniti del diploma di laurea;
      d) i  cittadini italiani che hanno svolto servizio continuativo
per  almeno  quattro  anni presso enti od organismi internazionali in
posizioni funzionali apicali per l'accesso alle quali e' richiesto il
possesso del diploma di laurea ;
    Per  l'ammissione  al  concorso  e'  richiesto  il  possesso  dei
seguenti requisiti:
    1. Possesso dei titoli previsti in una delle seguenti lettere:
      a) aver  conseguito "laurea specialistica" (LS), ora denominata
"laurea   magistrale"   (LM),   ai   sensi  dell'art. 3  del  decreto
ministeriale  22 ottobre  2004,  n. 270,  appartenente  ad  una delle
seguenti classi:
        finanza (19-S);
        scienze dell'economia (64-S);
        scienze economico aziendali (84-S);
        giurisprudenza (22-S);
        scienze della politica (70-S);
        scienze delle pubbliche amministrazioni (71-S);
        sociologia (89-S);
        statistica demografica e sociale (90-S);
        statistica economica, finanziaria ed attuariale (91-S);
        statistica per la ricerca sperimentale (92-S);
        teoria   e  tecniche  della  normazione  e  dell'informazione
giuridica (102-S);
      b) aver  conseguito  diploma di laurea (DL), conseguito secondo
il   vecchio   ordinamento,  in  economia  e  commercio,  statistica,
giurisprudenza ed equipollenti, ovvero altro diploma di laurea la cui
equiparazione  alle  su  elencate  classi di lauree specialistiche e'
determinata   dal   decreto   interministeriale  del  5 maggio  2004,
pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  del 21 agosto 2004 n. 196. Si
ritengono  equipollenti  a  quelli  sopra  indicati anche i titoli di
studio   conseguiti   all'estero   riconosciuti  secondo  le  vigenti
disposizioni.   Sara'  cura  del  candidato  dimostrare  la  suddetta
equipollenza  mediante  l'indicazione degli estremi del provvedimento
che la riconosca;
      c) aver  conseguito "laurea specialistica" (LS), ora denominata
"laurea magistrale" (LM) ai sensi del decreto ministeriale 22 ottobre
2004,  n. 270,  ovvero  il diploma di laurea (DL), secondo il vecchio
ordinamento,   ed   essere   dipendenti   di   ruolo   del  Ministero
dell'economia  e  delle  finanze,  in servizio presso il Dipartimento
della  ragioneria  generale  dello  Stato  alla  data di scadenza del
presente  bando,  avendo maturato alla stessa data almeno cinque anni
di servizio nelle posizioni economiche C2 e C3;
    2. cittadinanza italiana (ai sensi del decreto del Presidente del
Consiglio  dei  Ministri  n. 174/1994  non  si  puo'  prescindere dal
possesso della cittadinanza italiana);
    3. godimento dei diritti politici;
    4. idoneita' fisica all'impiego. L'Amministrazione ha la facolta'
di  sottoporre  a visita medica di controllo i vincitori di concorso,
in base alla normativa vigente.
    Non possono essere ammessi al concorso coloro che:
      siano esclusi dall'elettorato politico attivo;
      siano  stati  destituiti  o  dispensati dall'impiego presso una
pubblica amministrazione, per persistente insufficiente rendimento;
      siano  stati licenziati da altro impiego statale ai sensi della
vigente  normativa  contrattuale,  per  aver  conseguito  l'impiego a
seguito della presentazione di documenti falsi e, comunque, con mezzi
fraudolenti.
    I  requisiti  prescritti  debbono  essere  posseduti alla data di
scadenza  del  termine  utile  per  la presentazione delle domande di
ammissione  al  concorso,  indicato  al  secondo comma del successivo
art. 3.

        
      
                               Art. 3.
          Presentazione della domanda. Termini e modalita'
    Il candidato dovra' produrre domanda di ammissione al concorso in
via  telematica,  compilando  l'apposito  modulo,  entro  la  data di
scadenza  indicata  nel  comma  successivo, utilizzando una specifica
applicazione       di       Internet       all'indirizzo      http://www.concorsi.mef.gov.it
    La  procedura  di  compilazione  ed  invio  on-line della domanda
dovra'  essere  completata entro la mezzanotte del trentesimo giorno,
compresi  i giorni festivi, decorrenti dal giorno successivo a quello
di  pubblicazione  del  presente bando nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª serie speciale "Concorsi ed esami".
    Dopo   aver  inserito  i  dati  richiesti,  il  candidato  dovra'
effettuare  la  stampa della domanda che, debitamente firmata, dovra'
essere  spedita  esclusivamente  tramite  servizio  postale  a  mezzo
raccomandata   con  avviso  di  ricevimento  al  seguente  indirizzo:
Ministero   dell'economia   e  delle  finanze  -  Dipartimento  della
ragioneria  generale  dello  Stato  -  S.D.A.G.  -  Ufficio  I  - via
XX settembre  n. 97  -  00187 Roma entro il terzo giorno successivo a
quello stabilito dal precedente comma.
    In  fase di stampa verra' automaticamente attribuito un numero di
protocollo  necessario  per  le  operazioni  d'ufficio.  Tale numero,
unitamente  al  codice  concorso 20001, dovra' essere riportato sulla
busta contenente la copia cartacea della domanda da spedire.
    La  data  di  invio del modulo cartaceo dell'istanza e' stabilita
dal timbro a data apposto dall'ufficio postale accettante.
    Il termine per l'invio della domanda cartacea, ove cada in giorno
festivo, sara' prorogato di diritto al giorno successivo non festivo.
    Non   saranno  prese  in  considerazione  candidature  presentate
esclusivamente  on-line  e,  quindi,  senza  la trasmissione cartacea
della   domanda.  Ugualmente  non  saranno  prese  in  considerazione
candidature  per  le  quali  risulta  esclusivamente  l'inoltro della
domanda cartacea.
    Non  sono  ammesse  altre  forme  di  produzione o di invio delle
domande di partecipazione al concorso.
    La  data di presentazione on-line della domanda di partecipazione
al  concorso e' certificata dal sistema informatico che, allo scadere
del  termine  utile  per  la  sua presentazione, non permettera' piu'
l'accesso e l'invio del modulo elettronico.
    Nella  domanda  l'aspirante  deve  dichiarare,  sotto  la propria
responsabilita', ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica
n. 445/2000, quanto segue:
      a) il cognome ed il nome;
      b) la data ed il luogo di nascita e di residenza;
      c) il codice fiscale;
      d) la cittadinanza italiana;
      e) il comune nelle cui liste elettorali e' iscritto;
      f)   le  eventuali  condanne  penali  riportate  in  Italia  od
all'estero; la dichiarazione deve essere resa anche se negativa;
      g)  il  diploma  di  laurea  posseduto, tra quelli previsti dal
presente  bando,  con l'esatta indicazione dell'Universita' che lo ha
rilasciato e dell'anno accademico in cui e' stato conseguito, nonche'
gli  estremi  del provvedimento di riconoscimento di equipollenza con
uno  dei  titoli di studio richiesti qualora il diploma di laurea sia
stato conseguito all'estero;
      h)  il  possesso  di  una  delle  condizioni  di cui al comma 1
dell'art. 2  del  presente bando, indicando, espressamente, a seconda
dei casi:
        essere  dipendente  di  ruolo in servizio presso una pubblica
amministrazione  da  almeno cinque anni svolti in una delle posizioni
funzionali  per  l'accesso  alle  quali  e' richiesto il possesso del
diploma di laurea;
        essere  dipendente  di  ruolo in servizio presso una pubblica
amministrazione  da  almeno  tre anni svolti in una delle sunnominate
posizioni  funzionali  e di essere inoltre in possesso del diploma di
specializzazione  (DS) rilasciato da istituti universitari italiani o
stranieri;
        essere  dipendente  di  ruolo in servizio presso una pubblica
amministrazione  da  almeno  quattro  anni  reclutato  in  una  delle
suddette   posizioni   funzionali   a   seguito   di  superamento  di
corso-concorso;
        essere  in  possesso  della  qualifica di dirigente presso un
ente   e/o  una  struttura  pubblica  non  ricompresa  nel  campo  di
applicazione dell'art. 1, comma 2 del decreto legislativo n. 165/2001
e di aver svolto, per almeno due anni, le funzioni dirigenziali;
        aver   ricoperto   incarichi  dirigenziali  o  equiparati  in
amministrazioni pubbliche per un periodo non inferiore a cinque anni;
        aver  maturato,  con  servizio continuativo da almeno quattro
anni  presso  enti od organismi internazionali, esperienze lavorative
in posizioni funzionali apicali per l'accesso alle quali e' richiesto
il possesso del diploma di laurea;
      i)  di  non  essere  stato destituito o dispensato dall'impiego
presso  una  pubblica  amministrazione  per persistente insufficiente
rendimento ne' di essere stato licenziato da altro impiego statale ai
sensi  della  vigente  normativa  contrattuale,  per  aver conseguito
l'impiego  mediante la produzione di documenti falsi e, comunque, con
mezzi fraudolenti;
      j) il candidato disabile deve dichiarare di essere portatore di
handicap  e,  qualora  lo ritenga opportuno, al fine di avvalersi dei
benefici  previsti dall'art. 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 e
dell'art. 16,  comma  1, della legge 12 marzo 1999, n. 68, richiedere
gli  ausili  e  gli  eventuali  tempi  aggiuntivi  necessari  per  lo
svolgimento delle prove; in tal caso, anche successivamente all'invio
della   domanda  cartacea,  il  medesimo  dovra'  trasmettere  idonea
certificazione medica rilasciata da apposita struttura sanitaria, che
specifichi gli elementi essenziali dell'handicap e giustifichi quanto
richiesto nella domanda; sulla busta contenente il citato certificato
dovra'  essere  riportato  il  numero  di  protocollo attribuito alla
domanda   on-line.  Al  fine  di  consentire  all'Amministrazione  di
predisporre  per  tempo  i  mezzi  e gli strumenti, la certificazione
medica dovra' pervenire entro un congruo termine e comunque non oltre
trenta   giorni   successivi   dal   termine   di  scadenza  previsto
dell'art. 3, secondo comma, del presente bando;
      k)  di essere fisicamente idoneo all'esercizio delle funzioni a
cui il concorso si riferisce;
      l) di conoscere la lingua inglese o francese;
      m)  di saper utilizzare a livello avanzato il personal computer
ed   i   software  applicativi  piu'  diffusi  nonche'  di  conoscere
problematiche   e  potenzialita'  connesse  all'uso  degli  strumenti
informatici;
      n)  di  aver  diritto a beneficiare della riserva dei posti del
50%, prevista dall'art. 1, secondo comma, del presente bando;
      o)  di  aver diritto di beneficiare dei titoli di preferenza da
far   valere,   a   parita'  di  punteggio,  nella  formazione  della
graduatoria  di  merito,  cosi' come previsto dall'art. 5 del decreto
del  Presidente  della  Repubblica  n. 487  del 1994, successivamente
modificato ed integrato;
      p)  di  essere  a conoscenza che dovra' permanere nella sede di
prima  destinazione  per  un  periodo  non inferiore a cinque anni ai
sensi dell'articolo 35 comma 5-bis - del decreto legislativo 30 marzo
2001,  n. 165  (comma  aggiunto  dall'art. 1,  comma  230 della legge
23 dicembre 2005, n. 266, legge finanziaria 2006);
      q)  il  domicilio,  compreso  il numero di codice di avviamento
postale,  qualora  diverso  dalla residenza, presso il quale desidera
siano   indirizzate   le  comunicazioni  relative  al  concorso,  con
l'impegno  di  farne  conoscere le successive variazioni; l'eventuale
numero telefonico fisso e/o mobile.
    Alla  domanda  cartacea,  a  pena  di  esclusione,  dovra' essere
allegato  un  curriculum vitae, redatto in lingua italiana, in cui il
candidato  dichiara  di  essere  consapevole  delle  sanzioni  penali
previste  dall'art. 76  del  decreto  del Presidente della Repubblica
28 dicembre  2000, n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni,
per  le  ipotesi  di  falsita'  in atti e dichiarazioni mendaci. Tale
curriculum  vitae,  datato  e  debitamente  firmato, dovra' contenere
l'elenco  dettagliato di tutti i titoli di formazione professionale e
di  servizio  utili  ai  fini  della valutazione di cui al successivo
art. 8.  I  titoli  indicati  nel  predetto  curriculum  vitae  e non
prodotti  non  saranno  oggetto di valutazione. Parimenti non saranno
valutati  i  titoli  prodotti  successivamente  ma  non  indicati nel
curriculum vitae.
    La  Commissione  esaminatrice  procedera'  alla  valutazione  dei
titoli  dopo  lo  svolgimento  della  prova  scritta  e  prima  della
correzione  dei relativi elaborati. Pertanto, i candidati che avranno
sostenuto  la  prova scritta dovranno far pervenire, esclusivamente a
mezzo  raccomandata,  nel  termine  perentorio  di  15  giorni  dallo
svolgimento della stessa e all'indirizzo riportato all'art. 3 comma 3
-, i titoli dichiarati nel curriculum vitae.
    I  titoli  posseduti  alla  data  di  scadenza del bando dovranno
essere  prodotti  in  originale  o  in  copia autenticata, o in copia
dichiarata  conforme all'originale mediante dichiarazione sostitutiva
dell'atto  di  notorieta'  resa ai sensi dell'art. 47 del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
    L'Amministrazione   non  assume  alcuna  responsabilita'  per  la
mancata  ricezione  della  domanda  cartacea,  dipendente da inesatta
indicazione  del  recapito  da  parte del candidato ne' per eventuali
disguidi  postali  o  comunque  imputabili  a  fatto di terzi, a caso
fortuito  o  forza maggiore, ne' per mancata restituzione dell'avviso
di ricevimento.
    Ai  sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, le dichiarazioni rese nella domanda di ammissione e nel
curriculum  vitae  hanno  valore  di  autocertificazione; nel caso di
falsita'  in  atti  e  dichiarazioni mendaci si applicano le sanzioni
penali  previste  dall'art. 76  del  suddetto  decreto del Presidente
della Repubblica n. 445/2000.
    Il candidato deve, peraltro, dichiarare di essere consapevole:
      delle  sanzioni  penali  previste  dall'art. 76 del decreto del
Presidente  della  Repubblica  28 dicembre  2000, n. 445 e successive
modificazioni  ed  integrazioni, per le ipotesi di falsita' in atti e
dichiarazioni mendaci;
      che  le  assunzioni  in  servizio  dei  vincitori  del concorso
saranno  subordinate  alle  autorizzazioni  ad assumere concesse, con
apposito decreto del Presidente della Repubblica.
    L'aspirante,  infine, dovra' esprimere il consenso al trattamento
dei dati personali per le finalita' e con le modalita' di cui decreto
legislativo  30 giugno  2003,  n.  196, e successive modificazioni ed
integrazioni.

        
      
                               Art. 4.
                       Restituzione dei titoli
    Entro  sei  mesi  dalla  data  di  pubblicazione  nella  Gazzetta
Ufficiale  della Repubblica italiana dell'avviso di cui al successivo
art. 9, i candidati possono chiedere all'Ufficio del Ministero presso
il quale hanno inoltrato la domanda di partecipazione al concorso, la
restituzione,  con spese di spedizione a loro carico, dei documenti e
delle pubblicazioni presentate.

        
      
                               Art. 5.
  Irricevibilita' delle domande e cause di esclusione dal concorso
    Non saranno prese in considerazione:
      a) le   domande   non  inviate  secondo  le  modalita'  di  cui
all'articolo 3 del presente bando;
      b) le  domande  cartacee  che  presentano correzioni rispetto a
quanto trasmesso con il modulo on-line;
      c) le  domande  cartacee  non  firmate dal candidato in maniera
autografa ed in originale;
      d) le  domande  cartacee spedite oltre il termine di tre giorni
decorrenti  dal  giorno  successivo  a  quello di scadenza dell'invio
on-line del modulo di domanda.
    Tutti  i  candidati  sono  ammessi  al  concorso  con  riserva di
accertamento    del    possesso    dei   requisiti   di   ammissione.
L'Amministrazione   puo'   disporre,   con   provvedimento  motivato,
l'esclusione  dei  candidati in qualsiasi momento della procedura del
concorso ove venga accertata la mancanza dei richiesti requisiti.
    La  mancata  esclusione  dall'eventuale  test di preselezione non
costituisce    garanzia    della   regolarita'   della   domanda   di
partecipazione al concorso, ne' sana la eventuale irregolarita' della
domanda stessa.

        
      
                               Art. 6.
                      Commissione esaminatrice
    Con     successivo     decreto     dell'Organo     di     governo
dell'Amministrazione,  in armonia con quanto disposto dall'art. 4 del
decreto  del  Presidente  della Repubblica 24 settembre 2004, n. 272,
sara'  nominata  la  Commissione esaminatrice, garantendo il rispetto
delle   situazioni   di  incompatibilita'  previste  dalla  normativa
vigente.
    La  Commissione  sara' composta: da un Magistrato amministrativo,
ordinario  o  contabile,  Avvocato  dello  Stato,  dirigente di prima
fascia,  professore di prima fascia di universita' pubblica o privata
designato  nel  rispetto  delle  norme  dei rispettivi ordinamenti di
settore,  con  funzioni  di  presidente,  e da due dirigenti di prima
fascia delle amministrazioni pubbliche, professori di prima fascia di
universita'  pubbliche  o  private  nonche'  scelti  tra  esperti  di
comprovata  qualificazione  nelle  materie  oggetto  del concorso; le
funzioni  di segretario saranno svolte da un funzionario appartenente
all'area professionale C.
    La  Commissione  potra' essere integrata da componenti esperti di
lingua inglese, francese ed informatica.

        
      
                               Art. 7.
               Programma e diario delle prove d'esame
    Gli  esami  consisteranno  in  una  prova scritta ed in una prova
orale.
    Qualora il numero delle domande pervenute sia superiore di almeno
dieci  volte  il  numero  dei  posti  messi  a  concorso  e' facolta'
dell'Amministrazione  effettuare  una  prova preselettiva finalizzata
all'ammissione  alla  prova  scritta  -  consistente  in una serie di
domande  a  risposta  multipla  sulle materie oggetto delle prove del
concorso.
    Saranno ammessi alla prova scritta un numero di candidati che, in
base  al  punteggio  riportato  nella  prova  preselettiva,  si siano
collocati   entro  il  duecentesimo  posto  in  graduatoria;  saranno
altresi'  ammessi  coloro  che  oltre il duecentesimo posto, si siano
classificati ex-aequo all'ultimo posto utile della graduatoria.
    L'esito della prova preselettiva non concorre alla formazione del
voto finale di merito.
    Per  l'espletamento  e  la  gestione  della  prova  preselettiva,
l'Amministrazione  potra'  avvalersi di qualificati istituti pubblici
e/o societa' private specializzate.
    La prova scritta consistera' nello svolgimento di quesiti teorici
a  risposta  sintetica  e  in  un  quesito di contenuto pratico ed e'
diretta  ad  accertare  le  conoscenze  possedute  e l'attitudine dei
candidati   alla   soluzione   corretta,   sotto   il  profilo  della
legittimita',  della  convenienza  e della efficienza ed economicita'
organizzativa di questioni connesse con l'attivita' istituzionale del
Dipartimento  della  Ragioneria  Generale  dello  Stato del Ministero
dell'economia e delle finanze, con particolare riguardo alle seguenti
aree tematiche:
      Finanza pubblica;
      controllo  di regolarita' amministrativa e contabile negli enti
e nelle pubbliche amministrazioni;
      metodologie  di  redazione  e  tecniche di valutazione sotto il
profilo economico-finanziario di testi normativi;
      bilancio dello stato;
      contabilita' finanziaria e contabilita' economica;
      legislazione  sociale  e strumenti di monitoraggio e previsione
della  spesa  sociale nell'ambito della predisposizione dei documenti
di finanza pubblica;
      disciplina del lavoro alle dipendenze della P. A.;
      bilancio dell'Unione Europea;
      tecniche    organizzative    e    gestionali   della   Pubblica
Amministrazione;
      ordinamento  e attribuzioni del Ministero dell'Economia e delle
Finanze  con particolare riferimento al Dipartimento della Ragioneria
Generale dello Stato.
    La  prova  orale  vertera', oltre che, sugli argomenti delle aree
tematiche oggetto della prova scritta, sulle seguenti discipline:
      diritto amministrativo;
      politica economica;
      contabilita' di stato;
      scienza delle finanze;
      economia politica;
    La  prova orale mira, altresi', ad accertare la preparazione e la
professionalita'  del candidato nonche' l'attitudine all'espletamento
delle funzioni dirigenziali.
    Nell'ambito  di  tale  prova,  al  fine di valutare la conoscenza
della  lingua  prescelta,  e'  prevista  la lettura, la traduzione di
testi e la conversazione nella suddetta lingua straniera.
    Nel   corso   della   prova  orale,  altresi',  e'  accertata  la
conoscenza, a livello avanzato, dell'utilizzo del personal computer e
dei  software  applicativi piu' diffusi da realizzarsi anche mediante
una  verifica  pratica,  nonche'  la conoscenza delle problematiche e
delle  potenzialita'  connesse all'uso degli strumenti informatici in
relazione  ai  processi  comunicativi  in  rete, all'organizzazione e
gestione  delle  risorse  e  al  miglioramento  dell'efficienza degli
uffici e dei servizi.
    Nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica italiana - 4ª serie
speciale  "Concorsi ed esami" - del 22 aprile 2008 verra' dato avviso
della  sede  e  della  data  di  svolgimento  della  eventuale  prova
preselettiva o della prova scritta.
    Tale  comunicazione  avra' valore di notifica a tutti gli effetti
e,  pertanto,  i candidati che non avranno ricevuto alcuna tempestiva
comunicazione  di  esclusione dal concorso sono tenuti a presentarsi,
senza  alcun  altro  preavviso,  all'indirizzo, nei giorni e nell'ora
indicati nella predetta Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
    L'assenza   dalle   suddette   prove  comporta  l'esclusione  dal
concorso, qualunque ne sia la causa.
    Per  aver  accesso  all'aula  degli  esami  i candidati ammessi a
sostenere   le   prove   dovranno  esibire  un  idoneo  documento  di
riconoscimento, in corso di validita'.
    La  mancata  presentazione,  comunque giustificata ed a qualsiasi
causa  dovuta,  nel  giorno, ora e sede stabiliti per ciascuna prova,
comporta  l'esclusione  dal  concorso;  pertanto nessuna richiesta di
differimento verra' concessa.
    Per l'espletamento della prova i concorrenti non potranno portare
con  se' libri, periodici, giornali quotidiani ed altre pubblicazioni
di  alcun  tipo  ne'  potranno  portare  borse, cellulari o strumenti
informatici,  che  dovranno  in  ogni  caso  essere  consegnati prima
dell'inizio  delle  prove  al  personale  di  sorveglianza,  il quale
provvedera'  a  restituirle al termine delle stesse, senza, peraltro,
assumere alcuna responsabilita'.
    I  candidati potranno consultare soltanto i dizionari, i testi di
legge  ed i codici non commentati. Durante lo svolgimento della prova
i  candidati  non  potranno  comunicare  tra loro in alcun modo, pena
l'immediata espulsione dall'aula degli esami.
    Il  colloquio avra' luogo a Roma e si svolgera' in un'aula idonea
ad assicurare la partecipazione del pubblico.
    Le  prove  sono valutate in centesimi e si intendono superate con
un punteggio non inferiore a settanta centesimi.
    Pertanto,  al  colloquio  saranno ammessi i candidati che avranno
riportato  nella  prova  scritta  una  votazione  di  almeno settanta
centesimi.
    I  candidati  ammessi al colloquio saranno avvertiti almeno venti
giorni  prima  della  data  fissata per sostenere la prova stessa. Ai
medesimi  sara' contemporaneamente comunicato il voto riportato nella
valutazione dei titoli ed il voto riportato nella prova scritta.
    Il   punteggio  complessivo  sara'  dato  dalla  somma  del  voto
conseguito  nella  valutazione  dei  titoli, dal voto riportato nella
prova scritta e dal voto riportato nella prova orale.

        
      
                               Art. 8.
                       Valutazione dei titoli
    La  valutazione  dei  titoli,  previa  individuazione dei criteri
stabiliti dalla Commissione esaminatrice, e' effettuata dopo la prova
scritta e prima che si proceda alla correzione degli elaborati.
    Per  i titoli non puo' essere attribuito un punteggio complessivo
superiore a 15.
    La  Commissione esaminatrice individua il punteggio da attribuire
ai singoli titoli nell'ambito delle sotto indicate categorie, tenendo
conto  dell'attinenza  degli  stessi  con il profilo professionale da
conferire, nel limite dei seguenti punteggi massimi attribuibili:
      a) Incarichi dirigenziali fino a un massimo di punti 8;
    presso  il  Dipartimento  della  Ragioneria generale dello Stato,
punti 1 per anno o frazione di anno, superiore a sei mesi;
    presso Amministrazioni pubbliche punti 0,5 per anno o frazione di
anno, superiore a sei mesi;
      b) Altri incarichi professionali: fino a un massimo di punti 7;
    presso  il  Dipartimento  della  Ragioneria Generale dello Stato,
fino a un massimo di punti 4;
    presso  altre  Amministrazioni  pubbliche,  fino  a un massimo di
punti 3;

        
      
                               Art. 9.
           Titoli di precedenza e/o preferenza, formazione
      approvazione e pubblicazione della graduatoria di merito
    Ai   fini  della  formazione  della  graduatoria  finale,  per  i
candidati  che  abbiano  superato  il  colloquio  con esito positivo,
l'Amministrazione  provvedera'  d'ufficio,  ai  sensi del decreto del
Presidente  della  Repubblica  28 dicembre  2000, n. 445 e successive
modificazioni ed integrazioni, a verificare il possesso dei requisiti
dichiarati dai candidati nella domanda di partecipazione al concorso.
    Coloro  che  abbiano  superato la prova orale e che intendano far
valere  i  titoli  di  preferenza  di  cui all'art. 5 del decreto del
Presidente  della  Repubblica  n.  487/1994, dovranno far pervenire a
questa  Amministrazione,  entro  il  termine perentorio di 15 giorni,
decorrenti  dal  giorno successivo a quello in cui hanno sostenuto il
colloquio,  i  documenti in carta semplice attestanti il possesso dei
suddetti   titoli,   purche'   gia'   dichiarati   nella  domanda  di
partecipazione.
    La   graduatoria   di  merito  sara'  formata  dalla  Commissione
esaminatrice secondo l'ordine decrescente della votazione complessiva
conseguita  da ciascun candidato, tenendo conto delle riserve e degli
eventuali titoli di preferenza di cui all'art. 1 del presente bando.
rati  vincitori,  sotto condizione dell'accertamento del possesso dei
requisiti   prescritti   per   l'ammissione,  nel  limite  dei  posti
conferibili, i candidati utilmente collocati in graduatoria.
    La  graduatoria  di  merito  sara' approvata con apposito decreto
ministeriale  e  notificata  ai  candidati  inclusi nella graduatoria
stessa.
    Nel  bollettino  ufficiale  del  Ministero  dell'economia e delle
finanze e, successivamente, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana  -  4ª  serie  speciale  "Concorsi  ed  esami" -, sara' data
notizia  dell'approvazione della graduatoria mediante appositi avvisi
e tale pubblicazione ha valore di notifica.
    Dalla  pubblicazione  dell'avviso  nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica   decorre  il  termine  per  le  eventuali  impugnative  e
decorrono,   altresi',   i   ventiquattro  mesi  di  efficacia  della
graduatoria.

        
      
                              Art. 10.
 Stipula del contratto individuale di lavoro da parte dei vincitori
    I candidati dichiarati vincitori del concorso, per i quali verra'
disposta   l'assunzione   in   servizio,   prima  di  procedere  alla
stipulazione   del   contratto   individuale   di   lavoro   ai  fini
dell'assunzione stessa, dovranno far pervenire all'indirizzo indicato
all'art. 3   terzo   comma  del  presente  bando,  entro  il  termine
perentorio  di  trenta  giorni  decorrenti  dalla data di ricevimento
dell'apposita   comunicazione,   un  certificato  medico,  rilasciato
dall'Azienda  sanitaria  locale  competente  per  territorio  o da un
medico  militare  in servizio permanente effettivo, dal quale risulti
che  il  candidato  e'  fisicamente  idoneo  all'impiego;  qualora il
candidato  sia  affetto  da  una  qualsiasi  imperfezione  fisica, il
certificato  medico deve farne menzione ed indicare se l'imperfezione
stessa menomi l'attitudine al servizio.
    Per  quanto  riguarda  i candidati disabili il certificato medico
deve  contenere,  oltre  ad  una  esatta descrizione delle condizioni
attuali, risultanti da un esame obiettivo, anche la dichiarazione che
il  medesimo non ha perduto ogni capacita' lavorativa e che egli, per
la  natura  ed il grado della sua invalidita' o mutilazione, non puo'
riuscire  di  danno  alla  salute ed alla incolumita' dei compagni di
lavoro  ed alla sicurezza degli impianti e che il suo stato fisico e'
compatibile con le funzioni del posto cui aspira.
    L'Amministrazione ha la facolta' di sottoporre a visita medica di
controllo i vincitori del concorso.
    La capacita' lavorativa del candidato disabile e' accertata dalla
Commissione di cui all'art. 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
    Inoltre,  l'Amministrazione  ha  la facolta' di effettuare idonei
controlli,  anche  a  campione, sulla veridicita' delle dichiarazioni
rese nella domanda di ammissione al concorso.

        
      
                              Art. 11.
                       Assunzione in servizio
    Le  assunzioni  in  servizio  dei vincitori del concorso verranno
subordinate ai vincoli di finanza pubblica e condizionate ad apposite
autorizzazioni concesse con decreti del Presidente della Repubblica.
    I  candidati  dichiarati vincitori del concorso, che risulteranno
in  possesso  dei prescritti requisiti ed in regola con la necessaria
documentazione,  dovranno stipulare apposito contratto individuale di
lavoro, secondo le modalita' previste dalla normativa contrattuale.
    I   vincitori,  per  i  quali  verra'  disposta  l'assunzione  in
relazione  a  quanto  previsto  dal presente bando, saranno assunti a
tempo  indeterminato  ed  inquadrati,  in  prova,  nella qualifica di
dirigente  nel  ruolo  dei  dirigenti di seconda fascia del Ministero
dell'Economia  e  delle  Finanze e, anteriormente al conferimento del
primo incarico dirigenziale, saranno tenuti a frequentare un ciclo di
attivita'   formative,   organizzato  dalla  Scuola  superiore  della
pubblica  amministrazione,  ai  sensi  dell'art. 6  del  decreto  del
Presidente della Repubblica n. 272/2004.
    La  partecipazione  alle  iniziative di formazione e' considerata
servizio utile a tutti gli effetti.
    I  vincitori,  assunti in servizio a tempo indeterminato, saranno
soggetti  ad  un  periodo  di prova della durata di sei mesi, che non
puo'  essere  rinnovato  o  prorogato alla scadenza, con le modalita'
stabilite dalle vigenti norme contrattuali.
    I  vincitori  dovranno permanere nella sede di prima destinazione
per  un periodo non inferiore a cinque anni ai sensi dell'articolo 35
comma  5-bis  -  del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (comma
aggiunto dall'art. 1, comma 230 della legge 23 dicembre 2005, n. 266,
legge finanziaria 2006).

        
      
                              Art. 12.
                   Accesso agli atti del concorso
    L'accesso  alla documentazione attinente ai lavori concorsuali e'
escluso  fino  alla  conclusione  dell'iter  procedurale curato dalla
Commissione esaminatrice.

        
      
                              Art. 13.
                   Trattamento dei dati personali
    Ai  sensi dell'art. 13 della legge 30 giugno 2003, n. 196, i dati
personali  forniti dai candidati saranno raccolti presso il Ministero
dell'Economia   e  delle  finanze  -  Dipartimento  della  Ragioneria
generale dello Stato Servizio dipartimentale per gli affari generali,
il  personale e la qualita' dei processi e dell'organizzazione per le
finalita'   di  gestione  del  concorso  e  saranno  trattati,  anche
successivamente  all'eventuale  instaurazione del rapporto di lavoro,
per le finalita' inerenti alla gestione del rapporto medesimo.
    Il  conferimento  di  tali  dati  e'  obbligatorio  ai fini della
valutazione   dei   requisiti  richiesti  per  la  partecipazione  al
concorso, pena l'esclusione dallo stesso.
    Gli  stessi  dati potranno essere comunicati a soggetti terzi che
forniranno specifici servizi elaborativi strumentali allo svolgimento
della procedura concorsuale.
    Ogni  candidato  gode  dei  diritti di cui all'art. 7 della legge
n. 196/2003  tra  i  quali  figura  quello  di accesso ai dati che lo
riguardano, nonche' il diritto di rettificare, aggiornare, completare
o  cancellare  i  dati  erronei, incompleti o raccolti in termini non
conformi  alla legge ed il diritto di opporsi al loro trattamento per
motivi illegittimi.
    Tali  diritti  potranno  essere  fatti  valere  nei confronti del
Ministero   dell'economia   e  delle  finanze  -  Dipartimento  della
Ragioneria  generale  dello  Stato  servizio  dipartimentale  per gli
affari   generali,   il  personale  e  la  qualita'  dei  processi  e
dell'organizzazione.

        
      
                              Art. 14.
                        Norme di salvaguardia
    Nel  caso in cui, nel corso dell'iter concorsuale, sopraggiungano
nuove  discipline  normative  o  contrattuali,  le  stesse troveranno
immediata   applicazione,   restando  preclusa  la  possibilita'  per
l'Amministrazione  di  emanare  un  provvedimento finale sulla scorta
delle leggi previgenti.
    Per   quanto   non   previsto   dal  presente  bando  valgono  le
disposizioni   normative   e   contrattuali  vigenti  in  materia  di
reclutamento di personale.
      Roma, 28 novembre 2007
                       Il ragioniere generale dello Stato: Canzio
    Avverso  il  presente  bando  di  concorso e' proponibile ricorso
giurisdizionale  al  competente  tribunale  amministrativo  regionale
ovvero  ricorso  straordinario  al  Capo  dello Stato, da presentarsi
entro  il termine perentorio di sessanta e di centoventi giorni dalla
data di pubblicazione.