Concorso per 1 dottore di ricerca (veneto) UNIVERSITA' DI VERONA

I testi riportati sono gratuiti e non hanno carattere di ufficialità: ai sensi di legge l'unico testo definitivo, che prevale in caso di discordanza, è quello pubblicato a mezzo stampa.

Concorso

Attenzione, il bando selezionato non è attivo, poichè è scaduto il termine per la presentazione della domanda


Tipologia Concorso
Tipologia Contratto Borsa di studio
Posti 1
Fonte: Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana N. 1 del 04-01-2008
Sintesi: UNIVERSITA' DI VERONA CONCORSO   (scad.  24 gennaio 2008) Conferimento di un posto con borsa per l'ammissione al corso di dottorato di ricerca in diritto costituzionale italiano ed europeo, anno 2008, per la copertura del numero ...
Ente: UNIVERSITA' DI VERONA
Regione: VENETO
Provincia: VERONA
Comune: VERONA
Data di inserimento: 23-01-2008
Data Scadenza bando 24-01-2008
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UNIVERSITA' DI VERONA
CONCORSO   (scad.  24 gennaio 2008)
Conferimento  di  un  posto  con  borsa  per l'ammissione al corso di
dottorato  di  ricerca in diritto costituzionale italiano ed europeo,
anno  2008, per la copertura del numero minimo di posti messi a bando
con decreto rettorale n. 2254 del 2 luglio 2007.
                               Art. 1.

                          Bando di concorso

    E'   indetta  presso  l'Universita'  degli  studi  di  Verona  la
selezione  pubblica  per  il  "Conferimento di un posto con borsa per
l'ammissione   al   Corso   di   dottorato   di  ricerca  in  Diritto
costituzionale  italiano ed europeo - Anno 2008" per la coperture del
numero  minimo  di  posti messi a bando con decreto rettorale n. 2254
del 2 luglio 2007.
    Le  informazioni  relative  all'offerta  formativa,  alle date di
espletamento delle prove di ammissione, alla conoscenza di una lingua
straniera  ed  ad  altre eventuali modalita' per lo svolgimento della
selezione, sono riportate nell'Allegato 1.

        
      
                               Art. 2.

                 Requisiti di ammissione al concorso

    Potranno  presentare  domanda  di  partecipazione ai concorsi per
l'ammissione  al  Corso di dottorato di ricerca, senza limitazioni di
eta'  e  cittadinanza,  coloro  che  siano  in possesso di diploma di
laurea     del     previgente     ordinamento     o     di     laurea
specialistica/magistrale  del nuovo ordinamento conseguita in Italia,
o   di   analogo  titolo  accademico  conseguito  presso  Universita'
straniere  e  riconosciuto  idoneo dalle autorita' accademiche, anche
nell'ambito di accordi interuniversitari di cooperazione e mobilita'.
    Potranno   presentare  domanda  per  partecipare  agli  esami  di
ammissione  anche coloro che conseguiranno il diploma di laurea entro
e  non  oltre  la  data  prevista  per  lo svolgimento degli esami di
ammissione. In tal caso la partecipazione al Bando di concorso verra'
disposta  "con riserva" ed i candidati saranno tenuti a presentare il
giorno dell'esame alla commissione giudicatrice, a pena di decadenza,
il  relativo  certificato  di  laurea  o autocertificazione di laurea
(prevista ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445
del 28 dicembre 2000 per i soli cittadini comunitari).
    I  candidati  sono  ammessi al concorso con riserva. L'esclusione
dal  concorso,  per  difetto  dei  requisiti  prescritti  puo' essere
disposta in qualsiasi momento, anche successivamente allo svolgimento
delle  prove,  con  motivato  provvedimento. Sara' inoltre esclusa la
domanda  presentata  o  pervenuta  oltre il termine stabilito o priva
dell'esatta  denominazione della Scuola/Corso di dottorato di ricerca
per cui si concorre.

        
      
                               Art. 3.

                      Domanda di partecipazione

    La    domanda   di   partecipazione,   indirizzata   al   rettore
dell'Universita'  degli  studi  di Verona, via dell'Artigliere n. 8 -
37129  Verona  (Italia),  redatta  in  carta libera secondo lo schema
riportato  nell'Allegato 2, corredata dagli eventuali titoli previsti
dal  bando,  dovra'  essere presentata entro 24 gennaio 2008, secondo
una delle seguenti modalita':
      consegna   a   mano   (specificando  sulla  busta  "Domanda  di
partecipazione  al concorso per l'ammissione al Corso di dottorato in
........................)  presso  l'Area ricerca - Ufficio dottorati
di  ricerca,  via  dell'Artigliere n. 8 - Verona, nei seguenti orari:
dal lunedi' al venerdi' dalle ore 10 alle ore 13;
      spedizione     tramite    posta    indirizzata    al    rettore
dell'Universita'  degli  studi  di Verona, via dell'Artigliere n. 8 -
37129   Verona   (Italia)   (specificando  sulla  busta  "Domanda  di
partecipazione  al concorso per l'ammissione al Corso di dottorato in
........................).
    Sara'  considerata  prodotta  in  tempo utile anche la domanda di
ammissione  spedita  entro  il  termine sopra indicato. A tal fine fa
fede  il timbro a data dell'ufficio postale accettante. Resta esclusa
qualsiasi diversa forma di presentazione delle domande.
    L'Amministrazione universitaria non assume alcuna responsabilita'
in   caso   di  dispersione  di  comunicazioni  causata  da  inesatte
indicazioni  del domicilio da parte del candidato o da mancata oppure
tardiva comunicazione del cambiamento dello stesso, ne' per eventuali
disguidi postali imputabili a terzi.
    Alle  domande  di  ammissione, sottoscritta in originale da parte
del  candidato, dovra' essere allegata la fotocopia, fronte retro, di
un valido documento di riconoscimento.
    Nella  domanda  il  candidato dovra' dichiarare, sotto la propria
responsabilita':
      a) il  cognome  ed  il  nome,  il codice fiscale, la data ed il
luogo  di  nascita,  la  residenza, il numero telefonico, il recapito
eletto ai fini del concorso e l'indirizzo e-mail;
      b) la cittadinanza;
      c) diploma  di  laurea  (previgente  ordinamento)  o diploma di
laurea  specialistica/magistrale  (nuovo ordinamento) posseduto o che
si  conseguira'  entro i termini di cui all'art. 3, nonche' la data e
l'universita'  presso  cui  e'  stata o si presume verra' conseguita,
ovvero   il  titolo  equipollente  conseguito  presso  un'universita'
straniera,  nonche'  la  data  del  decreto rettorale con il quale e'
stata  dichiarata  l'equipollenza  stessa  oppure, nel caso in cui il
titolo  straniero non sia stato dichiarato equipollente, la richiesta
di  dichiarazione  di  equipollenza  corredata  dai documenti utili a
consentire  al  Collegio  dei  docenti  la  medesima,  ai  soli  fini
dell'ammissione al Corso di dottorato;
      d) diploma  di  laurea  (previgente  ordinamento)  o diploma di
laurea  specialistica/magistrale  (nuovo ordinamento) posseduto o che
si conseguira' entro i termini di cui all'art. ..........;
      e) una lingua straniera;
      f) l'impegno   a   comunicare  tempestivamente  ogni  eventuale
cambiamento di residenza o di recapito.
    I   candidati  nella  domanda  di  ammissione  dovranno  altresi'
autorizzare  gli uffici competenti al trattamento dei dati personali,
ai  sensi  del decreto legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 ("Codice
in materia di protezione dei dati personali").
    I   candidati   disabili,   ai  sensi  della  legge  n. 104/1992,
nell'apposita  sezione  contenuta  all'interno  del modulo di domanda
dovranno  fare esplicita richiesta, in relazione al proprio handicap,
dell'ausilio  necessario  nonche'  all'eventuale  necessita' di tempi
aggiuntivi per l'espletamento delle prove.

        
      
                               Art. 4.

Disposizioni  per  i  candidati  in  possesso  di  titolo  accademico
                              straniero

    I  candidati  in possesso di titolo accademico straniero dovranno
allegare  alla domanda di partecipazione un certificato di laurea con
l'indicazione  degli  esami  sostenuti  e relativa votazione ed una o
piu'  lettere  di  presentazione  dell'Universita' presso la quale e'
stato conseguito il titolo.
    I   cittadini   stranieri   dovranno  allegare  alla  domanda  un
certificato di cittadinanza (in carta libera).
    Se  il  titolo  accademico  e' gia' stato dichiarato equipollente
alla  laurea italiana (diploma di laurea del vecchio ordinamento o di
laurea  specialistica/magistrale  del nuovo ordinamento), i candidati
dovranno  indicare  obbligatoriamente  l'Universita'  italiana  e gli
estremi  del  decreto rettorale a mezzo del quale e' stata dichiarata
l'equipollenza  stessa. Qualora il titolo, conseguito all'estero, non
sia   gia'   stato  riconosciuto,  il  Collegio  dei  docenti  dovra'
deliberare  sull'idoneita' dei titoli ai soli fini dell'ammissione al
concorso.
    I  documenti  ufficiali  allegati  alla  domanda  (certificato di
laurea,  esami  sostenuti  e votazione, certificato di cittadinanza),
dovranno,  pena  l'esclusione dal concorso, essere tradotti in lingua
italiana  o inglese e legalizzati dalle rappresentanze diplomatiche o
consolari italiane.

        
      
                               Art. 5.

                Valutazione e selezione dei candidati

    L'esame  di  ammissione  consiste  in una procedura selettiva per
soli  esami  tesa  ad  accertare  la preparazione e le attitudini del
candidato  alla  ricerca  scientifica e volta ad assicurare un'idonea
valutazione comparativa dei candidati.
    Prima  di  accedere alle prove, i candidati dovranno esibire alla
Commissione giudicatrice uno dei seguenti documenti di riconoscimento
in   corso   di  validita':  carta  d'identita',  patente  di  guida,
passaporto.
    Il  concorso  si  intende  superato se in ciascuna prova prevista
sara' raggiunta una votazione di almeno 40/60.
    La  graduatoria  finale per l'ammissione dei candidati, approvata
con  decreto  rettorale,  sara'  resa  nota  esclusivamente  mediante
affissione   all'Albo  ufficiale  dell'Ateneo  e  sul  sito  internet
www.univr.it (Ricerca - Scuole e Corsi di Dottorato - il Dottorato di
Ricerca presso l'Ateneo di Verona).
    I  candidati  non  riceveranno  pertanto  alcuna  comunicazione a
domicilio.
    Gli  atti  dei  concorsi sono pubblici; agli stessi e' consentito
l'accesso ai sensi della legge n. 241/1990 e successive modificazioni
ed integrazioni.

        
      
                               Art. 6.

                      Commissioni giudicatrici

    La  commissione  giudicatrice  del  concorso  per  gli  esami  di
ammissione  e'  nominata  con  decreto  del  rettore  su proposta del
Collegio  dei  docenti  ed  e'  composta  da  tre membri scelti tra i
professori  di ruolo e ricercatori anche non confermati, appartenenti
ai  settori  scientifico-disciplinari ai quali si riferisce il Corso.
La  commissione  potra'  essere integrata da non piu' di due esperti,
anche  stranieri,  appartenenti  a  strutture  pubbliche e private di
ricerca.  La commissione nomina al proprio interno il presidente e il
segretario.

        
      
                               Art. 7.

                         Ammissione ai corsi

    I  candidati  saranno ammessi secondo l'ordine della graduatoria,
fino  alla  concorrenza  dei  posti disponibili. In caso di eventuali
rinunce,  entro tre mesi dall'inizio del corso, da parte degli aventi
diritto  subentrera'  il  candidato che segue in graduatoria, secondo
l'ordine  della  stessa.  Il  Collegio  dei  docenti puo' determinare
l'ammissione  in  soprannumero,  senza  borsa di studio, di candidati
stranieri  e/o  residenti  all'estero, qualora risultati idonei nella
graduatoria  di  merito, in numero non superiore alla meta' dei posti
istituiti.
    Potranno  essere  riservati  a  studenti  stranieri e/o residenti
all'estero  posti coperti da borsa di studio nell'ambito di programmi
di  internazionalizzazione  o di accordi di cooperazione sostenuti da
Ministeri ed Istituzioni italiane o straniere.
    I  candidati,  gia'  titolari  di  assegni  di ricerca, che nella
graduatoria di merito risultino vincitori con borsa potranno:
      mantenere   l'assegno   di  ricerca  e  rinunciare  alla  borsa
triennale di dottorato;
      rinunciare all'assegno e chiedere l'iscrizione con borsa.
    In entrambi i casi l'opzione e' irrevocabile.
    I  candidati,  gia'  titolari  di  assegni  di ricerca, che nella
graduatoria  di  merito  risultino  idonei  potranno iscriversi senza
borsa,  in soprannumero, al relativo Corso di dottorato previo parere
del  Collegio  dei  docenti.  Gli  stessi  continueranno  a percepire
l'assegno sino alla naturale scadenza, salvo rinnovo; l'iscrizione al
Corso  di  dottorato  non  da'  diritto  all'erogazione  di ulteriori
finanziamenti da parte dell'Ateneo.

        
      
                               Art. 8.

                        Domanda di iscrizione

    I   concorrenti   risultati   vincitori   del  concorso  dovranno
presentare   o   far  pervenire  la  propria  domanda  di  iscrizione
(disponibile sul sito internet www.univr.it (Ricerca - Scuole e Corsi
di Dottorato - il Dottorato di Ricerca presso l'Ateneo di Verona), Al
Rettore  dell'Universita'  degli Studi di Verona, via dell'Artigliere
n. 8  -  37129  Verona (Italia), entro il termine perentorio di dieci
giorni,  pena  la  decadenza,  dalla  pubblicazione delle graduatorie
finali  di ammissione all'Albo ufficiale dell'Ateneo, corredata dalla
ricevuta   attestante   l'avvenuto   versamento  delle  tasse  e  dei
contributi  per  l'accesso e la frequenza ai corsi di cui all'art. 11
del presente Bando e dal modello DAF.
    La mancata iscrizione entro i termini stabiliti sara' considerata
rinuncia  al  posto  che  verra'  assegnato al candidato che segue in
graduatoria,  secondo  l'ordine  della  stessa.  La comunicazione, al
candidato  successivo,  verra'  inviata  a  mezzo telegramma postale.
Entro  i  tre  giorni  successivi  al  ricevimento  dello  stesso, il
candidato dovra' iscriversi presentando la documentazione prevista.
    La   domanda   di   iscrizione   dovra'   contenere  le  seguenti
dichiarazioni:
      a) di  non  essere iscritto/a ed impegnarsi a non iscriversi ad
altro Corso di dottorato per tutta la durata del Corso suindicato;
      b) di  non  essere  iscritto/a  contemporaneamente  ad un'altra
Universita'  italiana  o  estera o a questa assimilabile o a un altro
corso di studio di questa Universita' o ad una delle Scuole superiori
per  interpreti  e  traduttori  (ora  denominate Scuole superiori per
mediatori linguistici) riconosciute ai sensi del decreto ministeriale
10 gennaio  2002, n. 38, o infine ad un Istituto dell'Alta Formazione
Artistica  e Musicale (Accademie e Conservatori di musica) e, in caso
affermativo, di impegnarsi a sospenderne o interromperne la frequenza
prima dell'inizio del Corso di dottorato;
      c) di  non  essere  iscritto  ad una Scuola di specializzazione
ovvero  di  essere  iscritto  ad una Scuola di specializzazione ma di
sospenderne  o interromperne la frequenza prima dell'inizio dei corsi
di  Dottorato  di  ricerca,  ad  eccezione degli iscritti alle Scuole
mediche   disciplinate   dal   decreto   legislativo   n. 257/1991  e
n. 368/1999  per i quali la frequenza non puo' essere ne' sospesa ne'
interrotta;
      d) di  non avere gia' usufruito in precedenza di altra borsa di
studio per un Corso di dottorato;
      e) di  impegnarsi  a  richiedere  al  Collegio  dei docenti del
proprio   Corso   di   dottorato   l'autorizzazione  per  l'eventuale
svolgimento  di  attivita'  lavorative  esterne o per la prosecuzione
dell'attivita'  lavorativa  in  essere  al momento dell'iscrizione al
dottorato;
      f) di  non  cumulare  la  borsa di dottorato con altra borsa di
studio  a  qualsiasi titolo conferita ad eccezione di quelle concesse
da   istituzioni  nazionali  o  straniere  utili  ad  integrare,  con
soggiorni all'estero, l'attivita' di ricerca;
      g) di  aprire  una  posizione  Inps, ai fini del versamento dei
contributi.
    Nel   caso  in  cui  dalla  documentazione  presentata  risultino
dichiarazioni  false  o  mendaci, ferme restando le sanzioni previste
dal codice penale e dalle leggi speciali in materia (articoli 75 e 76
del   decreto   del  Presidente  della  Repubblica  n. 445/2000),  il
candidato decade automaticamente d'ufficio dall'eventuale iscrizione.
L'Amministrazione   universitaria   provvedera'   al  recupero  degli
eventuali   benefici  concessi  (quali  borsa  di  studio,  riduzione
contribuzione studentesca) e non procedera' ad alcun tipo di rimborso
delle  tasse  versate.  La  dichiarazione  mendace comportera' infine
l'esposizione   all'azione   di   risarcimento  danni  da  parte  dei
controinteressati.

        
      
                               Art. 9.

                           Borse di studio

    L'importo  della  borsa di studio e' pari ad Euro 10.561,54 annui
al  lordo  degli  oneri  previdenziali  e sara' adeguata agli aumenti
previsti  dalle  disposizioni  di legge. La borsa di studio e' esente
dal  pagamento  dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRE -
Imposta sul reddito).
    La  durata  della  borsa  di studio e' pari all'intera durata del
corso  di  dottorato  e  le  rate sono erogate con cadenza bimestrale
posticipata.  L'importo  della  borsa  di  dottorato  e'  elevato del
cinquanta  per  cento in proporzione ed in relazione agli autorizzati
periodi di permanenza all'estero. In caso di sospensione o esclusione
dal  dottorato,  la  borsa di studio e' corrisposta in proporzione ai
periodi di frequenza.
    Le  borse  di  studio vengono assegnate secondo l'ordine definito
nelle rispettive graduatorie di merito. A parita' di merito prevarra'
la valutazione della situazione economica, determinata ai sensi della
normativa  vigente  statale  e  regionale  in materia di diritto allo
studio.
    Il numero delle borse di studio potra' essere aumentato a seguito
di  finanziamenti di soggetti pubblici e privati, fino alla copertura
dei posti messi a concorso.
    Le  borse di studio finanziate da enti esterni verranno assegnate
subordinatamente   al   buon  fine  dell'atto  convenzionale  che  ne
regolamenta il finanziamento.
    Le  borse non possono essere cumulate con altre borse di studio a
qualsiasi  titolo  conferite,  eccetto quelle concesse da istituzioni
nazionali  o  straniere utili ad integrare, con soggiorni all'estero,
l'attivita' di formazione o di ricerca dei borsisti.

        
      
                              Art. 10.

      Tasse e contributi per l'accesso e la frequenza ai corsi

    I  versamenti  di  tasse  e  contributi per gli studenti iscritti
all'anno  2008 dovranno essere effettuati mediante accreditamento sul
conto corrente n. 000003487138 (307599) - ABI 02008 - CAB 11725 - CIN
T, Unicredit Banca S.p.A. - Dipendenza di piazza Renato Simoni n. 8 -
Verona,  intestato  all'Universita'  degli  studi  di Verona, come di
seguito   stabilito   (per   i   bonifici   dall'estero  codice  IBAN
IT71T0200811725000003487138  -  Swift  Code: UNCRIT2B). In entrambi i
casi  dovra'  essere  indicata  come  causale o motivo del versamento
"Tassa  di iscrizione primo anno del corso di dottorato di ricerca in
- anno 2008".
    I  dottorandi  titolari di borsa di studio/titolari di assegni di
ricerca  dovranno  versare  un'unica rata al momento dell'iscrizione,
per  un  totale complessivo di Euro 116,82, composta da Euro 101,00 a
titolo  di  tassa regionale diritto allo studio, Euro 1,20 per premio
assicurazione  infortuni,  Euro 14,62 per imposta di bollo assolta in
modo virtuale.
    I  dottorandi  titolari di borsa di studio/titolari di assegni di
ricerca  sono  esonerati dal pagamento dei contributi per l'accesso e
la  frequenza  a  norma  dell'art. 7, comma 1, lettera c) del decreto
ministeriale  n. 224/1999  e dell'art. 10, comma 2 del regolamento di
Ateneo per i dottorati di ricerca.
    Sono  esonerati  totalmente  dai  contributi  per  l'accesso e la
frequenza dei corsi:
      h) i  dottorandi  con invalidita' riconosciuta pari o superiore
al 66%;
      i) i titolari di borsa di studio del Governo italiano (nel caso
di  studenti stranieri, il bando annuale e' consultabile sul sito del
Ministero degli affari esteri, www.esteri.it) ;
      j) il vincitore della borsa di studio regionale.
    I   dottorandi  interessati  all'offerta  di  prestiti  fiduciari
Unicredit  ad  honorem  potranno  a tal fine consultare la pagina del
diritto     allo     studio    sul    sito    web    dell'Universita'
www.univr.it/benefici.

        
      
                              Art. 11.

                  Diritti e obblighi dei dottorandi

    I  dottorandi hanno l'obbligo di frequentare i corsi di dottorato
e  di  compiere  continuativamente  attivita'  di studio e di ricerca
nell'ambito   delle  strutture  destinate  a  tal  fine,  secondo  le
modalita' che saranno fissate dal collegio dei docenti.
    Gli  iscritti  possono  essere  impegnati in attivita' didattiche
sussidiarie  o integrative approvate dal collegio dei docenti secondo
quanto  previsto  dal  regolamento  del  dottorato  di ricerca presso
l'Universita' di Verona.
    Nel   caso   di   impedimenti  giustificati  che  non  consentano
l'effettiva  frequenza (malattia, maternita' e puerperio, servizio di
leva  o  ulteriori  gravi  e  documentati motivi), il dottorando puo'
richiedere  la  sospensione della frequenza ai corsi, con conseguente
interruzione  dell'erogazione della borsa e prolungamento del periodo
di  formazione.  Sulla  sospensione  si  pronuncera' caso per caso il
Collegio dei docenti.
    Gli  iscritti  ai  corsi di dottorato possono espletare attivita'
lavorative  esterne, o proseguire l'attivita' lavorativa in essere al
momento  dell'iscrizione  al  corso  di dottorato, purche' questa non
comprometta la partecipazione alle attivita' complessive dei corsi di
dottorato, previa autorizzazione del collegio dei docenti.
    Ai sensi della legge 28 dicembre 2001, n. 448, art. 52, comma 57,
il  pubblico dipendente, ammesso ai corsi di dottorato di ricerca che
non  goda  di alcuna borsa di studio e posto in aspettativa, conserva
il  trattamento economico, previdenziale e di quiescenza in godimento
da  parte dell'amministrazione pubblica presso la quale e' instaurato
il rapporto di lavoro.

        
      
                              Art. 12.

                      Conseguimento del titolo

    Il  titolo  di dottore di ricerca e' conferito, a conclusione del
corso,  dal rettore e si consegue all'atto del superamento dell'esame
finale, che puo' essere ripetuto una sola volta. Tale esame si svolge
sulla  base di un colloquio con il candidato, avente per tema la tesi
finale   previamente   esaminata   e   valutata   dalla   commissione
giudicatrice.
    La   commissione   giudicatrice   sara'  formata  e  nominata  in
conformita' a quanto previsto dal regolamento di Ateneo dei dottorati
di ricerca.

        
      
                              Art. 13.

                            Norme finali

    Per  quanto non esplicitamente riportato nel presente bando si fa
riferimento alle norme contenute nel decreto ministeriale n. 224/1999
nonche'  alle  altre  disposizioni  legislative  e  regolamentari  in
materia di dottorato di ricerca.
    Ulteriori  informazioni  potranno  essere  richieste direttamente
all'area  ricerca  -  U.O.  dottorati di ricerca, via dell'Artigliere
n. 8  (ricevimento pubblico: dal lunedi', mercoledi' e venerdi' dalle
ore  10 alle ore 13), tel. 00 39 045 8028608/8609/8092, fax 00 39 045
8028411,    e-mail:   dottorati.ricerca@univr.it   e   saranno   rese
disponibili  sul  sito internet all'indirizzo www.univr.it (Ricerca -
Scuole e corsi di dottorato - il dottorato di ricerca presso l'Ateneo
di Verona).
                                             Il rettore: Mazzucco