Concorso per 18 dottori di ricerca (puglia) UNIVERSITA' DI LECCE

I testi riportati sono gratuiti e non hanno carattere di ufficialità: ai sensi di legge l'unico testo definitivo, che prevale in caso di discordanza, è quello pubblicato a mezzo stampa.

Concorso

Attenzione, il bando selezionato non è attivo, poichè è scaduto il termine per la presentazione della domanda


Tipologia Concorso
Tipologia Contratto Incarico
Posti 18
Fonte: Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana N. 7 del 25-01-2008
Sintesi: UNIVERSITA' DEL SALENTO CONCORSO   (scad.  25 febbraio 2008) Concorso pubblico, per esami, per l'ammissione ai corsi di dottorato di ricerca in "Conoscenza e valorizzazione del patrimonio culturale" e "Diritto dell'eco ...
Ente: UNIVERSITA' DI LECCE
Regione: PUGLIA
Provincia: LECCE
Comune: LECCE
Data di inserimento: 06-02-2008
Data Scadenza bando 24-02-2008
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UNIVERSITA' DEL SALENTO
CONCORSO   (scad.  25 febbraio 2008)
Concorso  pubblico, per esami, per l'ammissione ai corsi di dottorato
di  ricerca in "Conoscenza e valorizzazione del patrimonio culturale"
e  "Diritto  dell'economia  e  del mercato" ISUFI - XXIII ciclo - III
bando
                             IL RETTORE
    Visto  lo  statuto  dell'Universita' degli studi di Lecce emanato
con  decreto  rettorale  n. 231  del  19 febbraio  2004  e per ultimo
modificato  con  decreto  rettorale  n. 2443  del  10 novembre 2006 a
seguito  del  quale  l'Universita' degli studi di Lecce ha assunto la
denominazione di Universita' del Salento;
    Vista la legge 3 luglio 1998, n. 210 in particolare l'art. 4;
    Visto  il  decreto del Ministero dell'universita' e della ricerca
scientifica   e   tecnologica   in   data   30 aprile  1999,  n. 224,
"Regolamento recante norme in materia di dottorato di ricerca";
    Visto  il  regolamento  per  l'istituzione e l'organizzazione dei
corsi  di  dottorato  di ricerca emanato con decreto rettorale n. 622
del 16 marzo 2007;
    Visto  il  regolamento  didattico dell'Universita' degli studi di
Lecce emanato con decreto rettorale n. 1127 dell'11 maggio 2006;
    Viste  le  proposte  di  istituzione  dei  corsi  di dottorato di
ricerca  con  sede  amministrativa  presso  l'Universita' del Salento
avanzate dai consigli di Dipartimento;
    Viste  le  delibere  n. 110  del  26 giugno  2007  e  n. 245  del
27 giugno 2007, rispettivamente del senato accademico e del consiglio
di amministrazione, con le quali si e' deliberato di bandire il XXIII
ciclo dei dottorati di ricerca;
                              Decreta:
                               Art. 1.
    Sono  indetti presso l'Universita' del Salento pubblici concorsi,
per esami, per l'ammissione ai corsi di:

                  ---->   Vedere a pag. 58   <----

    Il  presente  bando  ha  valore  di notifica a tutti gli effetti:
pertanto  i  candidati ai quali non sia stata comunicata l'esclusione
dal  concorso  ai  sensi  dell'art. 4  di cui al presente bando, sono
tenuti  a  presentarsi  senza  alcun  preavviso,  presso la sede, nel
giorno e nell'ora indicati al presente art. 1.
    L'assenza del candidato, quale ne sia la causa, sara' considerata
come  rinuncia  al  concorso. Qualora impedimenti di qualsiasi natura
non  consentissero  il rispetto del calendario delle rispettive prove
indicate  nel  presente  bando,  questa amministrazione pubblichera',
entro  tre  giorni  prima  della  data  fissata  per  la prima prova,
esclusivamente  sul  sito  dell'Universita' del Salento all'indirizzo
www.unile.it  nella finestra scorrevole "Altre notizie" nonche' nella
sezione  dedicata  ai dottorati di ricerca del link bandi e concorsi,
le  eventuali variazioni del diario d'esame. Tanto varra' a tutti gli
effetti quale notifica agli interessati.

        
      
                               Art. 2.
                  Requisiti per l'accesso ai corsi
    Possono  presentare  domanda di partecipazione al concorso di cui
al  precedente  art. 1,  senza  limiti  di eta' e di cittadinanza, in
godimento dei diritti civili e politici negli Stati di appartenenza o
provenienza,  coloro  che,  alla data di scadenza del bando, siano in
possesso  del  diploma  di  laurea  conseguito  secondo l'ordinamento
previsto   dalla   legge   n. 341/1990   o   del  diploma  di  laurea
specialistica   conseguito   ai   sensi   del   decreto  ministeriale
n. 509/1999  ovvero  del  diploma  di laurea magistrale conseguito ai
sensi  del  decreto  ministeriale  n. 270/2004  o  di  analogo titolo
accademico  conseguito  all'estero,  preventivamente riconosciuto dal
collegio dei docenti per l'ammissione al dottorato, anche nell'ambito
di accordi interuniversitari di cooperazione e mobilita'.
    Coloro  i  quali  fossero  in  possesso  di  un  titolo di studio
conseguito  presso una Universita' straniera e che non sia gia' stato
dichiarato  equipollente  alla  laurea italiana, dovranno richiederne
l'equipollenza  unicamente  ai  fini  dell'ammissione al dottorato al
quale intendono concorrere.
    In   tal   caso,  la  domanda  di  partecipazione  dovra'  essere
corredata,   al  fine  di  consentire  al  collegio  dei  docenti  la
valutazione del titolo posseduto, dalla seguente documentazione:
      certificato  attestante  il  titolo  di  studio  straniero  con
l'indicazione  degli  esami  sostenuti  e  delle  relative  votazioni
unitamente  alla  traduzione in lingua italiana. La traduzione dovra'
essere  sottoscritta  sotto  la  propria  responsabilita'  al fine di
consentire il riconoscimento del titolo.
    In   caso   di  ammissione  al  dottorato  i  candidati  dovranno
presentare,  entro  novanta  giorni  dalla  data  di  iscrizione,  la
seguente documentazione:
      titoli  tradotti  e legalizzati dalle competenti rappresentanze
diplomatiche o consolari italiane all'estero;
      dichiarazione   di  valore  del  titolo  conseguito  all'estero
rilasciata  dalle  competenti rappresentanze diplomatiche o consolari
all'estero.

        
      
                               Art. 3.
                      Domande di partecipazione
    La domanda di partecipazione al concorso dovra' pervenire, a pena
di  esclusione,  entro  e  non  oltre le ore 13 del trentesimo giorno
successivo  a  quello di pubblicazione dell'avviso del presente bando
nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana  -  4ª  serie
speciale  "Concorsi  ed  esami". L'Universita' del Salento non terra'
conto delle domande pervenute dopo la data e l'orario sopra indicati,
anche  se  spedite  prima.  Questa  amministrazione  non  risponde di
eventuali disguidi postali o tecnici.
    La    citata    domanda,   indirizzata   al   magnifico   rettore
dell'Universita' del Salento, redatta in carta libera e sottoscritta,
secondo  lo  schema  allegato  al  presente  bando,  di  cui e' parte
integrante,  potra' essere spedita al magnifico rettore - Universita'
del Salento Chiostro di Santa Maria del Carmine, piazza Tancredi, 7 -
73100   Lecce.   La   domanda,   inoltre,  potra'  essere  presentata
direttamente  al  servizio  posta dell'Universita' del Salento, viale
Gallipoli 49 - Lecce.
    Sulla  busta  dovranno essere chiaramente riportati il mittente e
la   seguente  dicitura:  Selezione  per  l'ammissione  al  corso  di
dottorato  di  ricerca  in  (riportare  la denominazione del corso di
dottorato).
    Nella  domanda  l'aspirante  dovra'  dichiarare  con  chiarezza e
precisione   (a   macchina   o   a   stampatello)  sotto  la  propria
responsabilita':
      le  proprie  generalita',  la  data  ed il luogo di nascita, la
residenza,  il  numero  telefonico ed il recapito eletto agli effetti
del concorso;
      l'esatta  denominazione  del  corso di dottorato di ricerca cui
intende partecipare;
      la propria cittadinanza;
      la  laurea posseduta, con la data e l'universita' presso cui e'
stata  conseguita,  oppure  il  titolo  accademico  conseguito presso
un'Universita' straniera;
      la lingua straniera conosciuta;
      di impegnarsi a frequentare il corso di dottorato e di svolgere
le  attivita'  di  studio  e  di  ricerca  previste  dal collegio dei
docenti;
      di  impegnarsi  a  comunicare  tempestivamente  ogni  eventuale
cambiamento della propria residenza o del recapito.
    I  candidati  in  possesso  di  titolo  accademico straniero, non
ancora  dichiarato  equipollente  alla laurea, dovranno allegare alla
domanda  i  documenti  utili  a consentire al collegio dei docenti la
dichiarazione  di  equipollenza  (certificato  di  laurea con esami e
votazioni  e  dichiarazione  di  valore).  I  documenti  di cui sopra
dovranno    essere    tradotti   e   legalizzati   dalle   competenti
rappresentanze  italiane  all'estero, secondo la normativa vigente in
materia  di  ammissione  degli  studenti stranieri ai corsi di laurea
delle universita' italiane.
    L'amministrazione universitaria non assume alcuna responsabilita'
per  il  caso  di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte
indicazioni  della residenza e del recapito da parte dell'aspirante o
da  mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento degli stessi
ne'  per  eventuali  disguidi  postali o telegrafici non imputabili a
colpa dell'amministrazione stessa.
    I  candidati  portatori  di handicap, riconosciuti ai sensi della
legge   n. 104  del  5 febbraio  1992,  dovranno,  nella  domanda  di
partecipazione  al  concorso,  fare esplicita richiesta, in relazione
alla  propria  menomazione, dell'ausilio necessario, nonche' indicare
l'eventuale  necessita' di tempi aggiuntivi, per l'espletamento delle
prove.

        
      
                               Art. 4.
                             Esclusioni
    Saranno esclusi dalla partecipazione al concorso i candidati:
      a) la  cui  domanda  sia  stata  presentata  oltre  il  termine
stabilito dal presente bando;
      b) la cui domanda sia priva della firma del candidato;
      c) la  cui  domanda  sia priva della denominazione del corso di
dottorato cui si intende partecipare.
    Ai  candidati  la  cui domanda sia stata dichiarata inammissibile
sara'   comunicata   l'esclusione   dal   concorso  mediante  lettera
raccomandata con avviso di ricevimento.
    L'amministrazione   puo'   disporre   in   ogni   momento,   fino
all'approvazione  della  graduatoria,  l'esclusione  dal concorso per
difetto dei requisiti prescritti.
    Qualora  i  motivi  che  determinano  l'esclusione  ai  sensi del
presente  articolo  siano accertati dopo l'espletamento del concorso,
il  rettore con decreto motivato dispone la decadenza da ogni diritto
conseguente  alla  partecipazione al concorso secondo le modalita' di
cui al precedente comma.
    Parimenti  sara'  disposta  la  decadenza  dei  candidati  di cui
eventualmente  risulti non veritiera una delle dichiarazioni previste
nella domanda di partecipazione al concorso.

        
      
                               Art. 5.
              Prove d'ammissione al corso di dottorato
    Le  prove  d'esame  saranno tese ad accertare la preparazione del
candidato e la sua attitudine alla ricerca scientifica.
    L'ammissione  ai  corsi  di dottorato avviene sulla base di prove
scritte   ed   orali,  a  giudizio  insindacabile  della  commissione
giudicatrice.  Su  esplicita  proposta  del  collegio dei docenti, le
prove  scritte possono essere svolte anche in lingua straniera. Nella
prova  orale  e'  compresa una verifica della conoscenza della lingua
straniera  o  delle lingue straniere indicate dal candidato, comunque
congruenti agli obiettivi formativi del dottorato.
    In relazione alle qualita' accertate, la commissione giudicatrice
attribuisce  a  ogni candidato fino a 60 punti per ciascuna delle due
prove.  Ciascun  commissario attribuisce al candidato fino a 20 punti
per ciascuna prova.
    E  'ammesso  alla  prova  orale il candidato che abbia conseguito
nella prova scritta un punteggio non inferiore a 40/60.
    Il  colloquio si intende superato solo se il candidato ottenga un
punteggio non inferiore a 40/60.
    La  prova  orale si svolgera' in un'aula aperta al pubblico. Alla
fine  di ogni seduta, dedicata alla prova orale, la commissione forma
l'elenco  dei  candidati  esaminati,  con  l'indicazione  dei voti da
ciascuno  riportati  nella  prova  stessa.  L'elenco sottoscritto dal
Presidente  e dal segretario della commissione e' affisso all'esterno
dell'aula ove si e' svolta la prova orale.

        
      
                               Art. 6.
    Commissione giudicatrice per l'accesso e relativa graduatoria
    Il  rettore  nomina  la  commissione  giudicatrice  in  base alla
normativa vigente.
    La  commissione  incaricata  della  valutazione  comparativa  dei
candidati  e' composta da tre membri (o piu' di tre in presenza di un
numero  di indirizzi superiore) scelti tra i professori o ricercatori
universitari  di  ruolo  nell'ambito  dei  settori disciplinari degli
afferenti  al  dottorato ai quali possono essere aggiunti non piu' di
due  esperti.  Tali  esperti  devono appartenere a universita', anche
straniere,  non  partecipanti  al  dottorato,  a strutture di ricerca
pubbliche  e private, anche straniere, e non devono essere componenti
del collegio dei docenti.
    Nel  caso  di  dottorati  articolati in indirizzi, la commissione
deve  comprendere  almeno  un componente del settore di pertinenza di
ciascun  indirizzo  indicato  nel  bando. Le prove di accesso saranno
differenziate  per  ciascun  indirizzo.  La  graduatoria finale sara'
unica.
    Al  termine  delle  prove  d'esame,  la  commissione  compila  la
graduatoria  generale  di  merito  per l'ammissione al corso e per il
conferimento delle borse di studio.
    Il  candidato che, in base alla graduatoria finale, sia risultato
tra  gli  ammessi al corso decade qualora non si iscriva al dottorato
entro  quindici giorni dal ricevimento della comunicazione dell'esito
del concorso.
    In  caso  di  decadenza  o di rinunzia di uno o piu' degli aventi
diritto  subentrano  uno  o  piu'  dei candidati non ammessi, secondo
l'ordine  della graduatoria di merito. Ove la decadenza o la rinunzia
si  verifichino  in data successiva all'inizio del corso, il collegio
dei docenti decide sulla ammissibilita' degli eventuali subentranti.

        
      
                               Art. 7.
                   Modalita' d'iscrizione al corso
    I  candidati che avranno superato le prove di concorso, utilmente
collocati  nella  graduatoria  di merito e chiamati a coprire i posti
disponibili per il corso di dottorato, entro il termine perentorio di
giorni   15  (quindici),  pena  decadenza,  che  decorre  dal  giorno
successivo  a  quello  in  cui  avranno  ricevuto il relativo invito,
dovranno  inviare  al  magnifico  rettore  -  Universita' del Salento
Chiostro di Santa Maria del Carmine, piazza Tancredi, 7 - 73100 Lecce
o  presentata  direttamente  al  servizio posta di questa Universita'
sito  presso  l'edificio ex Principe Umberto in viale Gallipoli, 49 -
73100  Lecce  -  entro  il  citato termine di giorni 15 (quindici), i
seguenti documenti:
      fotocopia   di   un  documento  di  riconoscimento  debitamente
firmata;
      domanda  (in  bollo)  di  iscrizione al primo anno del corso di
dottorato, contenente quanto segue:
      a) dichiarazione di cittadinanza;
      b) dichiarazione  di  laurea  posseduta, con relativa votazione
finale;
      c) dichiarazione di non frequentare altro corso di dottorato di
ricerca presso Universita' italiane o straniere;
      d) dichiarazione  di  non  essere  iscritto  ad  altro corso di
laurea  o  scuola  di  specializzazione presso Universita' italiane o
straniere;
      e) dichiarazione di possedere il codice fiscale.
    Coloro  che  non  sono  vincitori della borsa di studio conferita
dall'Universita'  sui fondi ripartiti dai decreti del Ministro di cui
all'art. 4,  comma 3, della legge 3 luglio 1998, n. 210 sono tenuti a
presentare quanto segue:
      attestazione  ISEEU  rilasciata da uno dei Centri di Assistenza
Fiscale  (CAF)  autorizzati  e  convenzionati  con  l'Universita' del
Salento;
      ricevuta  di versamento del contributo annuo per l'accesso e la
frequenza del corso di dottorato.
      ricevuta di versamento del contributo annuo per il diritto agli
studi  universitari,  ex  legge  regionale  12/96,  art. 16 comma 2 e
successive modificazioni ed integrazioni.
    Coloro  che  sono  vincitori  della  borsa di studio ed intendono
fruirne sono tenuti a dichiarare quanto segue:
      di non aver usufruito in precedenza di altre borse di studio di
dottorato di ricerca;
      i  impegnarsi a non cumulare la borsa di studio con altre borse
di  studio  a  qualsiasi  titolo  conferite,  tranne  che  con quelle
esplicitamente  concesse da istituzioni nazionali o internazionali ad
integrazione,  per  consentire l'attivita' di formazione o di ricerca
all'estero o comunque fuori della sede del dottorato;
      di   impegnarsi  a  non  svolgere  attivita'  lavorative  o  di
formazione esterne al dottorato di ricerca.
    In   caso  di  rinuncia  degli  aventi  diritto,  espressa  prima
dell'inizio  delle  attivita' didattiche, subentra un altro candidato
secondo  l'ordine  della  graduatoria  generale  di  merito.  Ove  la
decadenza  o la rinunzia si verifichino in data successiva all'inizio
del  corso, il collegio dei docenti decide sulla ammissibilita' degli
eventuali subentranti.

        
      
                               Art. 8.
          Contributi per l'accesso e la frequenza dei corsi
    Gli  iscritti  che  non fruiscano della borsa di studio conferita
dall'Universita'  sui fondi ripartiti dai decreti del Ministro di cui
all'art. 4,  comma  3, della legge 3 luglio 1998, n. 210, sono tenuti
al pagamento del contributo annuo di Euro 1.549,37, ridotto secondo i
criteri  e  i  parametri del decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 9 aprile 2001 e successive modificazioni.
    Tutti  i dottorandi iscritti ai corsi di dottorato sono tenuti al
pagamento  della  tassa  regionale  annuale per il diritto agli studi
universitari,  fissata  in Euro 77,47, ex legge regionale n. 12/1996,
art. 16, comma 2 e successive modificazioni ed integrazioni.

        
      
                               Art. 9.
         Borse di studio - Obblighi e diritti dei dottorandi
    Ai candidati che avranno superato le prove di concorso, utilmente
collocati nella graduatoria generale di merito, e' conferita la borsa
di studio, fino alla concorrenza del numero di borse disponibili.
    L'importo  delle  borse  di  studio  di  cui all'art. 1 e' pari a
quello determinato dal decreto del Ministero dell'universita' e della
ricerca scientifica e tecnologica dell'11 settembre 1998.
    La  durata dell'erogazione della borsa e' pari a quella del corso
(tre anni).
    Il pagamento della borsa di studio avviene con cadenza mensile.
    L'importo della borsa di studio e' aumentata di almeno il 50% per
eventuali periodi di soggiorno all'estero superiori al mese.
    Gli  iscritti  ai  corsi  di  dottorato  per  periodi  di stage o
comunque  per  periodi di attivita' formative e di ricerca fuori sede
(in  Italia  o  all'estero)  possono ricevere rimborsi delle spese di
viaggio  e  di  soggiorno  (vitto  e  alloggio)  previa  delibera del
collegio  dei  docenti, su fondi di ricerca o quelli di funzionamento
assegnati al dottorato.
    Per  il  primo  anno le borse di studio sono assegnate sulla base
della graduatoria di merito formulata dalla commissione di ammissione
e,  a  parita'  di  merito,  sulla  base  della valutazione economica
determinata  ai  sensi  del  decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 9 aprile 2001 e successive modificazioni ed integrazioni. La
conferma  o  l'assegnazione per gli anni successivi e' effettuata dal
collegio dei docenti sulla base della valutazione di fine anno.
    I dottorandi hanno l'obbligo di frequentare i corsi e svolgere le
attivita' di studio e di ricerca previste dal collegio dei docenti. I
titolari  di  borsa decadranno dal diritto di godimento della stessa,
qualora non rispettino gli obblighi di frequenza.
    In  caso di violazione degli obblighi di frequenza dei corsi e di
svolgimento  delle attivita' di ricerca, il collegio dei docenti puo'
richiedere  al  rettore  la  sospensione, comunque non superiore a un
anno,  o  l'esclusione  dal  corso  con  motivata  decisione,  previa
verifica dei risultati conseguiti e fatti salvi i casi di maternita',
di grave e documentata malattia e di servizio militare.
    In  caso  di  sospensione  di durata superiore a trenta giorni la
borsa  non  puo'  essere  erogata.  In  caso di sospensione superiore
all'anno,  il  perpetuarsi  della violazione degli obblighi stabiliti
dal  collegio  dei  docenti  comporta  l'irrevocabile  esclusione dal
corso.
    Le borse di studio non possono essere cumulate con altre borse di
studio  tranne  che con quelle esplicitamente concesse da istituzioni
nazionali   o   internazionali   ad   integrazione,   per  consentire
l'attivita'  di  formazione  o di ricerca all'estero o comunque fuori
della sede del dottorato.
    Le  borse  di studio non danno in nessun caso luogo a valutazioni
giuridiche ed economiche ai fini di carriera.

        
      
                              Art. 10.
                Documenti redatti in lingua straniera
    Gli  atti  ed  i  documenti,  redatti in lingua straniera, devono
essere   tradotti   e  legalizzati  dalle  competenti  rappresentanze
diplomatiche o consolari italiane all'estero e devono essere conformi
alle disposizioni vigenti nello Stato stesso.

        
      
                              Art. 11.
                          Incompatibilita'
    Gli  iscritti  al  corso  di dottorato di ricerca, titolari o non
titolari   di   borsa  di  studio,  non  possono  svolgere  attivita'
lavorative  o  di  formazione  esterne  al  dottorato  di ricerca che
costituiscano   impedimento  al  regolare  svolgimento  del  percorso
formativo,  pena  la decadenza dal dottorato. Le attivita' esterne al
dottorato  non  potranno  comportare  la sottrazione, anche parziale,
all'obbligo di partecipazione a tutte le iniziative del dottorato.
    Agli  iscritti ad un dottorato di ricerca, compresi i titolari di
borsa  di studio su proposta del tutor, successivamente approvata dal
collegio   dei   docenti,   e'   consentito   svolgere  attivita'  di
collaborazione  per  attivita'  di  ricerca purche' la stessa rientri
nell'ambito  delle attivita' formative previste dal dottorato. In tal
caso  le  borse  di  studio  sono  compatibili con eventuali compensi
derivanti  dall'attivita'  di  ricerca, ad eccezione dei compensi per
assegni  di ricerca di cui alla legge n. 449/1997, art. 6, cosi' come
sono  compatibili  con  eventuali  compensi  derivanti  da attivita',
preventivamente  autorizzate dal collegio dei docenti, che permettano
di approfondire gli obiettivi di formazione e l'esperienza di ricerca
del dottorato.
    L'iscrizione   ai  corsi  di  dottorato  e'  incompatibile,  pena
l'esclusione  dal  corso,  con  l'iscrizione  in  contemporanea  alla
seconda   laurea,  a  un  master  universitario,  ad  una  scuola  di
specializzazione,  ai  diplomi  universitari di specializzazione o ad
altro  dottorato  di  ricerca,  fatti  salvi gli accordi espliciti di
cotutela.  Ove il vincitore di un posto di dottorato, risultasse gia'
iscritto  alla seconda laurea, alla laurea specialistica, a un master
universitario,   ad   una  scuola  di  specializzazione,  ai  diplomi
universitari  di  specializzazione o ad altro dottorato di ricerca si
impegna  a  rinunciare  alla frequenza degli stessi prima dell'inizio
del corso di dottorato.

        
      
                              Art. 12.
     Modalita' di conseguimento del titolo di dottore di ricerca
    Il   titolo   di  dottore  di  ricerca,  rilasciato  dal  rettore
dell'Universita'  del  Salento,  si consegue all'atto del superamento
dell'esame finale, secondo quanto prevede la normativa vigente.

        
      
                              Art. 13.
                         Dipendente pubblico
    In  caso di ammissione al corso di dottorato di ricerca con borsa
di  studio,  il pubblico dipendente e' collocato a domanda in congedo
straordinario  per  motivi  di studio senza assegni per il periodo di
durata  del  corso; in caso di ammissione senza borsa di studio, o di
rinuncia a questa, conserva il trattamento economico, previdenziale e
di  quiescenza  in  godimento  da parte dell'amministrazione pubblica
presso la quale e' instaurato il rapporto di lavoro. Qualora, dopo il
conseguimento  del  dottorato  di  ricerca, il rapporto di lavoro con
l'amministrazione  pubblica cessi per volonta' del dipendente nei due
anni successivi, e' dovuta la ripetizione degli importi corrisposti.
    Il  periodo  di  congedo  straordinario  e'  utile  ai fini della
progressione   di  carriera,  del  trattamento  di  quiescenza  e  di
previdenza.

        
      
                              Art. 14.
                   Trattamento dei dati personali
    Ai  sensi  dell'art. 13  del  decreto legislativo 30 giugno 2003,
n. 196,  si  informano  i  candidati  che  il  trattamento  dei  dati
personali  da  essi  forniti  in sede di partecipazione al concorso o
comunque  acquisiti  a tal fine dall'amministrazione universitaria e'
finalizzato  unicamente  per  fini istituzionali e per l'espletamento
delle attivita' concorsuali ed avverra' a cura delle persone preposte
al   procedimento  concorsuale,  anche  da  parte  della  commissione
esaminatrice,   presso  l'Universita'  del  Salento,  Centro  servizi
gestione  scuola  di  dottorato  (CGSD),Viale Gallipoli n. 49 - 73100
Lecce,  con  l'utilizzo di procedure anche informatizzate, nei modi e
nei  limiti  necessari per perseguire le predette finalita', anche in
caso di eventuale comunicazione a terzi. Il conferimento di tali dati
e'  necessario  per  valutare  i  requisiti  di  partecipazione  e il
possesso di titoli e la loro mancata indicazione puo' precludere tale
valutazione.
    Ai  candidati  sono  riconosciuti i diritti di cui all'art. 7 del
citato decreto legislativo n. 196/2003, in particolare, il diritto di
accedere  ai  propri  dati  personali,  di  chiederne  la  rettifica,
l'aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti
in violazione della legge, nonche' di opporsi al loro trattamento per
motivi   legittimi  rivolgendo  le  richieste  al  magnifico  rettore
dell'Universita' del Salento, Piazza Tancredi, 7 - 73100 Lecce.

        
      
                              Art. 15.
                    Responsabile del procedimento
    Il  Centro  gestione  scuola  di  dottorato  dell'Universita' del
Salento  -  viale  Gallipoli  n. 49  -  73100  Lecce, e' responsabile
dell'istruttoria  e di ogni altro adempimento procedimentale inerente
al  presente bando. Il responsabile del procedimento amministrativo e
del  trattamento  dei dati e' il dott. C. Dario De Pascali, direttore
del Centro gestione scuola di dottorato - tel. 0832-293399-293332.

        
      
                              Art. 16.
                           Norme di rinvio
    Per  quanto  non  previsto  nel presente bando, si fa riferimento
alla normativa attualmente vigente in materia.
    Il  presente  bando sara' inviato al Ministero dell'universita' e
della ricerca scientifica e tecnologica.
    Il presente bando sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Il  presente bando sara' inoltre reso pubblico per via telematica
nel  sito  www.unile.it  nella  finestra  scorrevole  "Altre notizie"
nonche' nella sezione dedicata ai dottorati di ricerca del link bandi
e concorsi.
      Lecce, 14 gennaio 2008
                                             Il rettore: Laforgia