Concorso per 8 sottotenenti di vascello (lazio) MINISTERO DELLA DIFESA

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Concorso

Attenzione, il bando selezionato non è attivo, poichè è scaduto il termine per la presentazione della domanda


Tipologia Concorso
Tipologia Contratto Assunzione
Posti 8
Fonte: Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana N. 8 del 29-01-2008
Sintesi: MINISTERO DELLA DIFESA CONCORSO   (scad.  28 febbraio 2008) Concorsi, per titoli ed esami, per la nomina di 4 (quattro) sottotenenti di vascello in servizio permanente effettivo nel ruolo normale del Corpo del genio navale ...
Ente: MINISTERO DELLA DIFESA
Regione: LAZIO
Provincia: ROMA
Comune: ROMA
Data di inserimento: 12-02-2008
Data Scadenza bando 28-02-2008
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MINISTERO DELLA DIFESA
CONCORSO   (scad.  28 febbraio 2008)
Concorsi,  per  titoli  ed  esami,  per  la  nomina  di  4  (quattro)
sottotenenti  di  vascello in servizio permanente effettivo nel ruolo
normale  del  Corpo del genio navale e di 4 (quattro) sottotenenti di
vascello in servizio permanente effettivo nel ruolo normale del Corpo
delle capitanerie di porto.
                        IL DIRETTORE GENERALE
                      per il personale militare
                           di concerto con
                       IL COMANDANTE GENERALE
                del Corpo delle capitanerie di porto
    VISTA  la legge 10 aprile 1954, n. 113, recante norme sullo stato
degli  ufficiali  dell'Esercito,  della  Marina  e dell'Aeronautica e
successive modificazioni;
    Vista   la   legge   13 dicembre  1966,  n. 1111,  recante  norme
concernenti    gli    ufficiali   medici   in   servizio   permanente
dell'Esercito,  della  Marina,  dell'Aeronautica  e  del  Corpo della
Guardia di Pubblica Sicurezza;
    VISTA  la  legge  11 luglio  1978,  n. 382,  concernente norme di
principio sulla disciplina militare;
    VISTA   la   legge   20 settembre   1980,   n. 574,   concernente
l'unificazione  e  il  riordinamento dei ruoli normali, speciali e di
complemento   degli   ufficiali   dell'Esercito,   della   Marina   e
dell'Aeronautica e successive modificazioni;
    VISTA la legge 22 dicembre 1980, n. 912, concernente gli obblighi
di  servizio  per  gli  ufficiali in servizio permanente del servizio
sanitario   dell'Esercito   e  dei  Corpi  sanitari  della  Marina  e
dell'Aeronautica;
    VISTA  la legge 22 agosto 1985, n. 444, concernente provvedimenti
intesi  al  sostegno  dell'occupazione  mediante  copertura dei posti
disponibili  nelle  Amministrazioni  statali,  anche  ad  ordinamento
autonomo, e negli enti locali;
    VISTA   la   legge   13 dicembre   1986,  n. 874,  recante  norme
concernenti  i  limiti  di  altezza per la partecipazione ai concorsi
pubblici;
    VISTO  il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri
22 luglio  1987,  n. 411,  con cui sono stati fissati, tra gli altri,
limiti  di  altezza  per  l'ammissione  ai  concorsi per la nomina ad
ufficiale della Marina;
    VISTO  il decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio 1989,
concernente  modificazioni  all'ordinamento  didattico  universitario
relativamente  ai  corsi  di  laurea  della  facolta' di ingegneria e
successive modificazioni;
    VISTA  la legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente nuove norme in
materia  di  procedimento  amministrativo  e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi e successive modificazioni ed integrazioni;
    VISTA  la  legge  5 febbraio 1992, n. 91, concernente nuove norme
sulla cittadinanza;
    VISTO   il   decreto   ministeriale  16 settembre  1993,  n. 603,
concernente  il  regolamento recante disposizioni di attuazione degli
articoli 2  e  4  della  legge  7 agosto  1990,  n. 241,  nell'ambito
dell'Amministrazione della difesa;
    VISTO  il  decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487,  concernente  il  regolamento recante norme sull'accesso agli
impieghi   nelle   pubbliche   amministrazioni   e  le  modalita'  di
svolgimento  dei  concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di
assunzione  nei  pubblici  impieghi  e  successive  modificazioni  ed
integrazioni;
    VISTO   il   decreto   legislativo   30 dicembre   1997,  n. 490,
concernente  il  riordino  del  reclutamento, dello stato giuridico e
dell'avanzamento   degli  ufficiali  e  successive  modificazioni  ed
integrazioni;
    VISTA  la legge 8 luglio 1998, n. 230, concernente nuove norme in
materia  di  obiezione  di  coscienza  e  successive modificazioni ed
integrazioni;
    VISTO  il  decreto  interministeriale 30 marzo 1999, concernente,
tra l'altro, requisiti di partecipazione, titoli di studio, tipologia
e  modalita' di svolgimento dei concorsi e delle prove d'esame per il
reclutamento  degli ufficiali nei ruoli normali della Marina, emanato
in  applicazione  dell'articolo  3,  comma 2, del decreto legislativo
30 dicembre 1997, n. 490, e successive modificazioni e integrazioni;
    VISTA  la  legge  20 ottobre  1999, n. 380, concernente delega al
Governo per l'istituzione del servizio militare volontario femminile;
    VISTO  il  decreto  del Ministro dell'universita' e della ricerca
scientifica  e  tecnologica  3 novembre  1999, n. 509, concernente il
regolamento  recante  norme  in  materia di autonomia didattica degli
atenei e successive modificazioni ed integrazioni;
    VISTO  il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri
16 marzo   2000,   n. 112,   recante  modificazioni  al  decreto  del
Presidente del Consiglio dei Ministri 22 luglio 1987, n. 411, con cui
sono stati fissati, tra gli altri, limiti di altezza per l'ammissione
ai concorsi per la nomina ad ufficiale della Marina;
    VISTO  il  decreto ministeriale 4 aprile 2000, n. 114, emanato in
applicazione   dell'articolo   1,  comma  5,  della  precitata  legge
20 ottobre 1999, n. 380, concernente il regolamento recante norme per
l'accertamento  dell'idoneita'  al  servizio  militare,  con  annesso
elenco  delle  imperfezioni  ed  infermita'  che  sono  causa  di non
idoneita',  che prevede, tra l'altro, che, in relazione alle esigenze
di  impiego, nei bandi di concorso possano essere richiesti specifici
requisiti psico-fisici;
    VISTO  il  decreto  del  Presidente  della Repubblica 28 dicembre
2000,   n. 445,   concernente   il  testo  unico  delle  disposizioni
legislative    e   regolamentari   in   materia   di   documentazione
amministrativa e successive modificazioni ed integrazioni;
    VISTO  il  decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, concernente
il  testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e
sostegno  della  maternita' e della paternita', a norma dell'articolo
15 della legge 8 marzo 2000, n. 53;
    VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme
generali   sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze  delle
amministrazioni pubbliche e successive modificazioni ed integrazioni;
    VISTO  il  decreto  legislativo  8 maggio  2001,  n. 215, recante
disposizioni  per  disciplinare  la  trasformazione progressiva dello
strumento  militare  in professionale, a norma dell'articolo 3, comma
1,  della  legge 14 novembre 2000, n. 331, e successive modificazioni
ed integrazioni;
    VISTO  il  decreto  del  Presidente  della Repubblica 14 novembre
2002,   n. 313,   concernente   il  testo  unico  delle  disposizioni
legislative  e  regolamentari in materia di casellario giudiziale, di
anagrafe  delle  sanzioni  amministrative  dipendenti  da reato e dei
relativi carichi pendenti;
    VISTO  il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, concernente
il  codice  in  materia di protezione dei dati personali e successive
modificazioni ed integrazioni;
    VISTA   la  direttiva  tecnica  in  data  5 dicembre  2005  della
Direzione  generale  della Sanita' militare, integrata con il decreto
dirigenziale   30 agosto   2007,   riguardante  l'accertamento  delle
imperfezioni  e  delle  infermita' che sono causa di non idoneita' al
servizio   militare,   di  cui  all'annesso  al  sopracitato  decreto
ministeriale 4 aprile 2000, n. 114;
    VISTA   la  direttiva  tecnica  in  data  5 dicembre  2005  della
Direzione  generale  della  Sanita' militare per delineare il profilo
sanitario   dei  soggetti  giudicati  idonei  al  servizio  militare,
integrata con il decreto dirigenziale 20 settembre 2007;
    VISTA  la  direttiva applicativa del decreto 30 agosto 2007 e del
decreto  20 settembre  2007  per  la  selezione,  l'arruolamento,  il
reclutamento  e  l'impiego  dei  volontari  in ferma prefissata e del
personale  in  servizio  permanente  nelle  Forze armate dei soggetti
affetti  da  deficit  di G6PD, emanata dalla Direzione generale della
Sanita'  militare  in data 11 gennaio 2008, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale, serie prima, n. 15 del 18 gennaio 2008;
    VISTO  il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, concernente
il  codice  delle  pari  opportunita'  tra  uomo  e  donna,  a  norma
dell'articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246;
    VISTA la legge 24 dicembre 2007, n. 244, concernente disposizioni
per  la  formazione  del  bilancio  annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2008) ;
    VISTA  la legge 24 dicembre 2007, n. 245, concernente il bilancio
di  previsione dello Stato per l'anno finanziario 2008 ed il bilancio
pluriennale per il triennio 2008-2010;
    RAVVISATA  l'esigenza  di  indire  per  il 2008 due concorsi, per
titoli  ed  esami,  per  la  nomina  di  sottotenenti  di vascello in
servizio permanente nei ruoli normali, rispettivamente, del Corpo del
genio navale e del Corpo delle capitanerie di porto;
                              Decreta:
                             Articolo 1.
                          Posti a concorso
    1.  Sono  indetti,  per  l'anno 2008, i sottonotati concorsi, per
titoli ed esami, per la nomina a sottotenente di vascello in servizio
permanente effettivo nei ruoli normali della Marina militare:
      a.  concorso  per  la  nomina  di  4  (quattro) sottotenenti di
vascello in servizio permanente nel ruolo normale del Corpo del genio
navale;
      b.  concorso  per  la  nomina  di  4  (quattro) sottotenenti di
vascello  in  servizio  permanente  nel ruolo normale del Corpo delle
capitanerie di porto, di cui:
        1)  1  (uno)  posto  per i concorrenti in possesso di uno dei
seguenti  titoli  di studio: laurea specialistica in ingegneria delle
telecomunicazioni;  laurea  specialistica  in ingegneria elettronica;
laurea specialistica in ingegneria informatica;
        2)  1  (uno) posto per i concorrenti in possesso del seguente
titolo di studio: laurea specialistica in ingegneria gestionale;
        3)  2  (due)  posti  per i concorrenti in possesso di uno dei
seguenti titoli di studio: laurea specialistica in ingegneria civile;
laurea specialistica in ingegneria per l'ambiente e il territorio.
    2.  I  concorrenti,  qualora  in possesso dei requisiti di cui al
successivo art. 3, presentando distinte domande, potranno chiedere di
partecipare ad entrambi i concorsi di cui al precedente comma 1.
    3.  In  caso  di  mancata copertura dei posti in una o piu' delle
categorie  di  cui  al  precedente  art. 1,  comma 1, lettera b), per
mancanza   di  concorrenti  idonei,  la  Direzione  generale  per  il
personale militare si riserva la facolta', in relazione alle esigenze
del Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto, di portare
i  posti  non  ricoperti  in  aumento  ad  una o piu' delle rimanenti
categorie  di  cui al precedente art. 1, comma 1, lettera b), secondo
la relativa graduatoria di merito.
    4.   Resta  impregiudicata  per  la  Direzione  generale  per  il
personale  militare  la  facolta' di revocare o annullare il bando di
concorso,   di   sospendere  o  rinviare  le  prove  concorsuali,  di
modificare  il  numero  dei  posti  di  cui al precedente comma 1, di
sospendere  l'ammissione  dei  vincitori  alla  frequenza  del  corso
applicativo  in  ragione  di  esigenze attualmente non valutabili ne'
prevedibili,  nonche' in applicazione di disposizioni di contenimento
della spesa pubblica che impedissero, in tutto o in parte, assunzioni
di  personale  per  l'anno  2008. In tal caso l'Amministrazione della
difesa   provvede   a  dare  formale  comunicazione  mediante  avviso
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale.
                             Articolo 2.
                          Riserva di posti
    1.  Dei  posti a concorso di cui all'articolo 1, comma 1, lettera
a,  3  (tre) sono riservati agli ufficiali ausiliari della Marina che
abbiano  prestato servizio senza demerito, sempreche' in possesso dei
requisiti  prescritti  dal  successivo  art. 3  del presente decreto,
ossia:  agli  ufficiali  di  complemento che abbiano completato senza
demerito  il  servizio  di  prima  nomina  nella  Marina, a quelli in
costanza  di ferma biennale non rinnovabile nella Marina, a quelli in
congedo  per  aver  prestato  senza  demerito servizio, in tutto o in
parte,  in  detta  ferma,  agli ufficiali piloti di complemento della
Marina,  nonche'  agli  ufficiali ausiliari in ferma prefissata della
Marina  e agli ufficiali inferiori delle forze di completamento della
Marina che abbiano prestato servizio senza demerito.
    2.  Dei  posti a concorso di cui all'articolo 1, comma 1, lettera
b,  3  (tre) sono riservati agli ufficiali ausiliari della Marina che
abbiano  prestato servizio senza demerito, sempreche' in possesso dei
requisiti  prescritti  dal  successivo  art. 3  del presente decreto,
ossia, alle categorie di ufficiali indicate nel precedente comma 1.
    3.  In  ciascuno dei concorsi di cui ai precedenti commi 1 e 2, i
posti  riservati  agli ufficiali ausiliari della Marina eventualmente
non  ricoperti  per  mancanza  di riservatari idonei saranno devoluti
agli  altri  concorrenti  idonei,  secondo  l'ordine  della  relativa
graduatoria di merito.
                             Articolo 3.
                     Requisiti di partecipazione
    1.  Ai  concorsi  di  cui  al precedente art. 1, comma 1, possono
partecipare concorrenti sia di sesso maschile che di sesso femminile.
Detti concorrenti, alla data di scadenza del termine di presentazione
delle domande indicato nel successivo art. 4, comma 1, devono:
      a.  non  aver superato il 32° anno di eta' (il 40° se ufficiali
inferiori   appartenenti   alle   Forze   di   completamento  di  cui
all'articolo  25  del  decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215 o se
ufficiali  in  ferma  prefissata,  in  servizio o in congedo, purche'
abbiano  completato  un  anno  di  servizio alla data di scadenza del
termine di presentazione delle domande) ;
      b. essere cittadini italiani;
      c. essere in possesso di uno dei seguenti titoli di studio:
        1)  per  il  concorso  a  sottotenente  di vascello nel ruolo
normale del Corpo del genio navale:
          laurea  specialistica  in  ingegneria edile o in ingegneria
civile o in ingegneria per l'ambiente ed il territorio;
        2)  per  il  concorso  a  sottotenente  di vascello nel ruolo
normale del Corpo delle capitanerie di porto:
          laurea specialistica in ingegneria delle telecomunicazioni,
ingegneria    elettronica,    ingegneria    informatica,   ingegneria
gestionale,   ingegneria  civile,  ingegneria  per  l'ambiente  e  il
territorio.
    Saranno  ritenuti  validi  anche  i  diplomi di laurea conseguiti
secondo   il   precedente   ordinamento  e  sostituiti  dalle  lauree
specialistiche  suindicate. Saranno inoltre ritenute valide le lauree
specialistiche  che,  per la partecipazione ai concorsi per l'accesso
al   pubblico   impiego,   siano  dichiarate  equipollenti  a  quelle
suindicate  con  provvedimento  legislativo  o  amministrativo.  Allo
scopo,  gli  interessati  avranno  cura  di  allegare alla domanda di
partecipazione la relativa attestazione di equipollenza.
    La   partecipazione  al  concorso  dei  concorrenti  che  abbiano
conseguito  all'estero  il titolo di studio prescritto e' subordinata
al  riconoscimento,  da  parte del Ministero dell'universita' e della
ricerca,  dell'equipollenza  del  titolo  stesso  ad  uno  dei titoli
precedentemente  elencati.  All'uopo  gli interessati avranno cura di
allegare  alla  domanda di partecipazione al concorso attestazione di
equipollenza al titolo di studio previsto in Italia;
      d. godere dei diritti civili e politici;
      e.   non  essere  stati  destituiti,  dispensati  o  dichiarati
decaduti  dall'impiego  presso  una  pubblica  amministrazione ovvero
prosciolti,  d'autorita'  o  d'ufficio,  da  precedente  arruolamento
volontario in accademie o istituti di formazione delle Forze armate o
delle  Forze  di  polizia  dello  Stato  per motivi disciplinari o di
inattitudine   alla  vita  militare  o  per  perdita  permanente  dei
requisiti di idoneita' fisica;
      f.  non essere stati dichiarati "obiettori di coscienza" ovvero
ammessi  a  prestare  "servizio civile" ai sensi della legge 8 luglio
1998, n. 230 (per i soli concorrenti di sesso maschile).
    2. Il conferimento della nomina ai vincitori dei concorsi indetti
con  il  presente  decreto  e  l'ammissione  dei  medesimi  ai  corsi
applicativi sono subordinati:
      a.  al possesso della idoneita' psico-fisica ed attitudinale al
servizio  incondizionato  quale  ufficiale in servizio permanente nei
ruoli  normali  della Marina militare, da accertarsi con le modalita'
prescritte dai successivi articoli 9 e 10;
      b.  all'accertamento,  anche  successivo  alla nomina, ai sensi
dell'articolo  2 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio
1994,  n. 487,  del  possesso  dei  requisiti di moralita' e condotta
stabiliti   per  l'ammissione  ai  concorsi  nella  magistratura,  da
accertarsi con le modalita' previste dalla vigente normativa.
    3.  I  requisiti  di partecipazione di cui al precedente comma 1,
devono  essere  posseduti  alla  data  di  scadenza  del  termine  di
presentazione  delle  domande di partecipazione al concorso, indicata
nel  successivo  art. 4, comma 1, lettera c. Gli stessi, ad eccezione
di  quello  di cui al comma 1, lettera a,devono essere mantenuti fino
alla  nomina  ad  ufficiale  in  servizio  permanente  e  durante  il
successivo iter formativo.
                             Articolo 4.
                      Domande di partecipazione
    1. I concorrenti dovranno:
      a.  redigere  la domanda di partecipazione al concorso in carta
semplice,   secondo   lo  schema  riportato  nell'Allegato  "A",  che
costituisce parte integrante del presente decreto;
      b.  firmare  per  esteso  la  domanda  (la  firma,  da  apporre
necessariamente  in  forma autografa, non richiede l'autenticazione).
La   mancata   sottoscrizione   della  domanda  determinera'  il  non
accoglimento della medesima;
      c.  spedire  la  domanda  a  mezzo raccomandata con ricevuta di
ritorno  al  Ministero  della  difesa  -  Direzione  generale  per il
personale  militare - I Reparto - 1ª Divisione reclutamento ufficiali
-  4ª  Sezione  Casella  Postale  15317  - 00143 Roma Laurentino, con
esclusione di qualsiasi altro mezzo o procedura, a pena di decadenza,
entro  il  termine perentorio di trenta giorni a decorrere dal giorno
successivo  a  quello  di  pubblicazione  del  presente decreto nella
Gazzetta  Ufficiale  della Repubblica Italiana. A tal fine fara' fede
il timbro a data dell'ufficio postale accettante.
    Il  concorrente avra' cura di conservare copia della domanda e la
ricevuta di spedizione della raccomandata che dovranno essere esibite
all'atto  della  presentazione alla prima prova scritta d'esame, come
indicato nel successivo art. 7, comma 1.
    I  militari  in servizio dovranno, prima dell'invio della domanda
con  le  modalita' suindicate, far vistare la stessa dal Reparto/Ente
di appartenenza.
    I  concorrenti residenti all'estero potranno inoltrare la domanda
entro   il   termine   sopraindicato,   anche  tramite  le  Autorita'
diplomatiche o consolari.
    I militari in servizio, impiegati all'estero in localita' ove non
vi siano le predette Autorita', potranno presentare la domanda sempre
entro   il   medesimo   termine,  al  Comando  di  appartenenza,  che
provvedera' a trasmetterla immediatamente al predetto indirizzo, dopo
avervi apposto il visto di avvenuta presentazione.
    In  detti casi per la data di presentazione fara' fede la data di
assunzione  a protocollo della domanda da parte dell'Autorita/Comando
ricevente.
    2.  Il  concorrente, consapevole delle conseguenze penali che, ai
sensi  dell'articolo  76  del decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre  2000, n. 445, possono derivare da dichiarazioni mendaci,
dovra' dichiarare nella domanda:
      a.   il   concorso   al  quale  chiede  di  essere  ammesso.  I
concorrenti,  qualora  in possesso dei requisiti di cui al precedente
art. 3,   presentando   distinte   domande,   potranno   chiedere  di
partecipare ad entrambi i concorsi di cui al precedente art. 1, comma
1;
      b.  la/e  lingua/e  straniera/e  (massimo  due)  in cui intenda
eventualmente  sostenere  la  prova  orale  facoltativa, scelta/e tra
inglese, francese, tedesco e spagnolo;
      c.  i  propri  dati  anagrafici (cognome, nome, luogo e data di
nascita) e il codice fiscale;
      d. la residenza ed il recapito al quale desidera ricevere tutte
le   comunicazioni  relative  al  concorso,  completi  di  codice  di
avviamento postale e, possibilmente, il numero telefonico.
    Il  concorrente  dovra',  altresi',  segnalare tempestivamente, a
mezzo telegramma o fax (n. 06/517052774), al Ministero della difesa -
Direzione  generale  per  il  personale  militare  -  I  Reparto - 1ª
Divisione  reclutamento  ufficiali - 4ª Sezione - viale dell'Esercito
186  -  00143  Roma  -  ogni  variazione  del recapito indicato nella
domanda  che venga a verificarsi durante l'espletamento del concorso.
L'Amministrazione  non  assume alcuna responsabilita' per l'eventuale
dispersione  di  comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del
recapito  da  parte  del  concorrente  ovvero  da  mancata  o tardiva
comunicazione  del  cambiamento  del  recapito  stesso indicato nella
domanda,  ne' per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque
imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore;
      e.  la  laurea  specialistica  posseduta,  la durata legale del
corso di studi universitari seguito, l'Universita' presso la quale e'
stata conseguita, la data di conseguimento e la votazione riportata;
      f.  il possesso della cittadinanza italiana ed il godimento dei
diritti  civili  e  politici.  In caso di doppia cittadinanza, dovra'
indicare,  in  apposita  dichiarazione  da  allegare alla domanda, la
seconda cittadinanza ed in quale Stato e' soggetto (o ha assolto), se
di sesso maschile, agli obblighi militari;
      g. lo stato civile;
      h.  il  comune nelle cui liste elettorali e' iscritto, ovvero i
motivi  della  non  iscrizione  o  della  cancellazione  dalle  liste
medesime;
      i. di non aver riportato condanne penali o applicazioni di pena
ai  sensi  dell'articolo  444 del codice di procedura penale e di non
aver in corso procedimenti penali ne' procedimenti amministrativi per
l'applicazione  di  misure  di  sicurezza  o  di prevenzione, ne' che
risultino   a   proprio  carico  precedenti  penali  iscrivibili  nel
casellario  giudiziale  ai  sensi  dell'articolo  3  del  decreto del
Presidente    della   Repubblica   14 novembre   2002,   n. 313.   La
dichiarazione   dovra'   essere  resa  anche  se  negativa.  In  caso
contrario, dovra' indicare in apposita dichiarazione da allegare alla
domanda  le  condanne  e  le applicazioni di pena ed i procedimenti a
carico  ed ogni altro eventuale precedente penale, precisando la data
del provvedimento e l'Autorita' giudiziaria che lo ha emanato, ovvero
presso  la  quale  pende  un  eventuale procedimento penale per avere
assunto la qualifica di imputato.
    Dovra'  impegnarsi,  altresi',  a  comunicare  al Ministero della
difesa  -  Direzione generale per il personale militare - I Reparto -
1ª   Divisione   reclutamento   ufficiali   -   4ª  Sezione  -  viale
dell'Esercito  186  -  00143  Roma  -  qualsiasi variazione della sua
posizione    giudiziaria    che   intervenga   successivamente   alla
dichiarazione di cui sopra;
      l.  gli  eventuali  servizi  prestati come impiegato presso una
pubblica amministrazione e di non essere stato destituito, dispensato
o    dichiarato    decaduto    dall'impiego   presso   una   pubblica
amministrazione   ovvero  prosciolto,  d'autorita'  o  d'ufficio,  da
precedente   arruolamento  volontario  in  accademie  o  istituti  di
formazione  delle  Forze  armate o delle Forze di polizia dello Stato
per  motivi  disciplinari  o di inattitudine alla vita militare o per
perdita   permanente   dei   requisiti   di  idoneita'  fisica.  Tale
dichiarazione va resa anche se negativa;
      m. solo se concorrente di sesso maschile:
        1)  il  distretto  militare ovvero la capitaneria di porto di
appartenenza;
        2)  di  non  essere stato dichiarato "obiettore di coscienza"
ovvero  ammesso  a  prestare  "servizio  civile" ai sensi della legge
8 luglio 1998, n. 230. Tale dichiarazione va resa anche se negativa;
      n. solo se militare in servizio o in congedo:
        1) Forza armata o Corpo armato di appartenenza;
        2)  grado,  posizione  di stato, ruolo/categoria ed eventuale
corso (A.U.C./A.U.F.P.) di provenienza e Corpo di appartenenza;
        3)  data di inizio della ferma volontaria o del richiamo e di
eventuale previsto congedo (se ufficiale delle Forze di completamento
dovra'  indicare il/i periodo/i di richiamo e l'esigenza per la quale
e' stato richiamato) ;
        4) denominazione e sede del Reparto/Ente di servizio;
      o.  solo  se  cittadino italiano residente all'estero, l'ultima
residenza in Italia della famiglia, la data di espatrio e di essere a
conoscenza  che dovra' sostenere le prove nelle sedi previste per gli
altri concorrenti;
      p.  l'eventuale  possesso  di  uno  o piu' dei titoli di merito
indicati  nell'Allegato  "D",  che  costituisce  parte integrante del
presente decreto.
    E'  onere  del concorrente fornire informazioni dettagliate circa
ciascuno dei titoli posseduti ai fini della loro corretta valutazione
da  parte  della  Commissione  esaminatrice. A tal fine potra' essere
prodotta,  a  corredo  della  domanda  di partecipazione al concorso,
eventuale   documentazione   probatoria   ovvero   una  dichiarazione
sostitutiva  rilasciata  ai  sensi delle disposizioni del decreto del
Presidente    della   Repubblica   28 dicembre   2000,   n. 445.   Le
pubblicazioni   di   carattere  tecnico-scientifico  dovranno  essere
necessariamente  allegate  alla  domanda ai fini della loro eventuale
valutazione;
      q.  l'eventuale possesso di uno o piu' dei titoli di preferenza
tra   quelli   indicati  nell'Allegato  "E",  che  costituisce  parte
integrante  del  presente  decreto. Tali titoli potranno essere anche
analiticamente   indicati   in  apposita  dichiarazione  sostitutiva,
rilasciata  ai  sensi  delle  disposizioni del decreto del Presidente
della  Repubblica  28 dicembre 2000, n. 445, da allegare alla domanda
di partecipazione;
      r.  di  essere a conoscenza dell'obbligo, qualora vincitore, di
contrarre la ferma di cui al successivo art. 14, comma 6;
      s.  di  accettare,  qualora  vincitore, di prestare servizio in
qualunque  sede  e  di impegnarsi a frequentare i corsi specialistici
eventualmente previsti per il Corpo di appartenenza;
      t.  di  aver  preso  conoscenza  del  bando  di  concorso  e di
acconsentire, senza riserve, a tutto cio' che in esso e' stabilito;
      u.  di  prestare  il  proprio  consenso al trattamento dei dati
contenuti  nella  domanda,  ai  sensi  delle disposizioni del decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196;
      v.  se  alla  domanda di partecipazione alleghi, elencandoli in
caso affermativo, documenti o dichiarazioni sostitutive.
    3.  Fermo restando il mancato accoglimento delle domande nei casi
espressamente  previsti  nel presente articolo, la Direzione generale
per il personale militare potra' richiedere la regolarizzazione delle
domande  che,  purche'  sottoscritte e spedite nei termini, dovessero
risultare  formalmente  irregolari  per vizi sanabili, inesatte o non
conformi  al modello di domanda di cui al gia' citato Allegato "A" al
presente decreto.
                             Articolo 5.
                      Svolgimento dei concorsi
    1.  Lo  svolgimento di ciascuno dei concorsi di cui al precedente
art. 1, comma 1, prevede:
      a. due prove scritte;
      b. valutazione dei titoli di merito;
      c. accertamenti psico-fisici;
      d. accertamenti attitudinali;
      e. prove di efficienza fisica;
      f. prova orale;
      g. prova orale facoltativa di lingua straniera.
    2.  I  concorrenti ammessi alle prove ed agli accertamenti di cui
al   precedente   comma  1.  dovranno  presentarsi  muniti  di  carta
d'identita'  o  di  altro  documento  di  riconoscimento provvisto di
fotografia  rilasciato da un'amministrazione dello Stato, in corso di
validita'.
    3.  A  mente  dell'articolo  3, comma 3, del decreto ministeriale
4 aprile  2000,  n. 114,  i  concorrenti  -  compresi quelli di sesso
femminile  che  si siano trovati nelle condizioni di cui all'articolo
3,  comma  2, del citato decreto ministeriale 4 aprile 2000, n. 114 -
all'atto  dell'approvazione  della graduatoria di merito del concorso
cui  partecipano  (presumibilmente  entro  il  mese  di luglio 2008 )
dovranno  essere  risultati  idonei in tutte le prove ed in tutti gli
accertamenti previsti nel precedente comma 1.
                             Articolo 6.
                             Commissioni
    1. Con successivi decreti dirigenziali saranno nominate:
      a.  la Commissione per gli accertamenti psico-fisici, unica per
i due concorsi;
      b.  la  Commissione  per  gli  ulteriori accertamenti sanitari,
unica per i due concorsi;
      c.  la Commissione per gli accertamenti attitudinali, unica per
i due concorsi;
      d.  la Commissione per le prove di efficienza fisica, unica per
i due concorsi;
      e.  la  Commissione per la valutazione dei titoli, per le prove
scritte   -  pratiche,  per  la  prova  orale,  per  la  prova  orale
facoltativa   di   lingua   straniera   e  per  la  formazione  della
graduatoria, distinta per ciascun concorso.
    2.  La  Commissione  per gli accertamenti psico-fisici, di cui al
precedente comma 1, lettera a, sara' composta da:
      -  un  ufficiale  di grado non inferiore a Capitano di Vascello
del Corpo sanitario militare marittimo, presidente;
      -   due   ufficiali  superiori  del  Corpo  sanitario  militare
marittimo, membri;
      - un sottufficiale della Marina militare di grado non inferiore
a maresciallo, segretario senza diritto a voto.
    Detta  Commissione  si  avvarra' del supporto di ufficiali medici
specialisti della Marina militare o di medici specialisti esterni.
    3. La Commissione per gli ulteriori accertamenti sanitari, di cui
al precedente comma 1, lettera b, sara' composta da:
      -  un  ufficiale  di grado non inferiore a Capitano di Vascello
del Corpo sanitario militare marittimo, presidente;
      -   due   ufficiali  superiori  del  Corpo  sanitario  militare
marittimo, membri;
      - un sottufficiale della Marina militare di grado non inferiore
a maresciallo, segretario senza diritto a voto.
    Detta  Commissione  si  avvarra' del supporto di ufficiali medici
specialisti della Marina militare o di medici specialisti esterni.
    Gli  ufficiali medici facenti parte di detta Commissione dovranno
essere diversi da quelli che abbiano fatto parte della Commissione di
cui al precedente comma 2.
    4.  La  Commissione  per gli accertamenti attitudinali, di cui al
precedente comma 1, lettera c, sara' composta da:
      -  un  ufficiale di grado non inferiore a Capitano di Vascello,
presidente;
      - due ufficiali specialisti della Marina militare, membri;
      - un sottufficiale della Marina militare di grado non inferiore
a maresciallo, segretario senza diritto a voto.
    Detta  Commissione  si  avvarra'  del  supporto  di  ufficiali ed
esperti periti selettori.
    5.  La  Commissione  per le prove di efficienza fisica, di cui al
precedente comma 1, lettera d, sara' composta da:
      -  un ufficiale di grado non inferiore a Capitano di Fregata in
servizio o in ausiliaria da non oltre tre anni, presidente;
      -   due  ufficiali  in  servizio,  di  grado  non  inferiore  a
Sottotenente di Vascello, membri, dei quali il meno anziano svolgera'
le mansioni di segretario.
    Detta  Commissione  si  avvarra'  del  supporto  di ufficiali e/o
sottufficiali esperti di settore della Forza armata ovvero di esperti
di settore esterni alla Forza armata.
    6.  La  Commissione  esaminatrice,  di cui al precedente comma 1,
lettera e, sara' composta da:
      -  un  ufficiale  di  grado  non inferiore a Contrammiraglio in
servizio  permanente  o in ausiliaria da non oltre tre anni del Corpo
per cui e' indetto il concorso, presidente;
      -  almeno  due  ufficiali  di grado non inferiore a Capitano di
Fregata  in servizio permanente o in ausiliaria da non oltre tre anni
del Corpo per cui e' indetto il concorso, membri;
      -  un  docente  o  esperto  nelle  materie oggetto d'esame, che
potra'  essere  diverso  in  funzione  delle materie medesime, membro
aggiunto;
      -  un  docente o esperto, che potra' essere diverso in funzione
della  lingua prescelta dai concorrenti, membro aggiunto per la prova
orale facoltativa di lingua straniera;
      -  un  ufficiale  di  grado  non  inferiore  a  Sottotenente di
Vascello,  ovvero  un  dipendente  civile della Amministrazione della
difesa,   appartenente  all'area  funzionale  "C",  segretario  senza
diritto al voto.
    I membri aggiunti avranno diritto di voto per le sole materie per
le quali sono aggregati.
                             Articolo 7.
                       Prove scritte-pratiche
    1.  I  concorrenti  che,  in  possesso  dei  requisiti  di cui al
precedente art. 3, abbiano inoltrato domanda di partecipazione ad uno
dei  concorsi  indetti  con  il  presente  decreto  e che non abbiano
ricevuto  comunicazione  di  esclusione,  dovranno sostenere le prove
scritte-pratiche,  con  inizio  non  prima  delle  ore  08,30, presso
l'Accademia navale di Livorno, viale Italia n. 72 nei giorni appresso
indicati:
      a.  concorso  per  la  nomina di 4 sottotenenti di vascello nel
ruolo normale del Corpo del genio navale: 26 e 27 marzo 2008;
      b.  concorso  per  la  nomina di 4 sottotenenti di vascello nel
ruolo  normale  del  Corpo  delle  capitanerie di porto: 1 e 2 aprile
2008.
    Eventuali modificazioni del diario o della sede di svolgimento di
dette  prove  saranno  rese  note  mediante  avviso  pubblicato nella
Gazzetta  Ufficiale  -  4ª serie speciale - del giorno 11 marzo 2008,
che  avra'  valore  di  notifica  a  tutti  gli effetti e per tutti i
concorrenti.
    Nella  stessa  Gazzetta  Ufficiale - 4ª serie speciale del giorno
11 marzo  2008 la pubblicazione di tale avviso potra' essere rinviata
ad una data successiva.
    I  concorrenti  sono  tenuti a presentarsi, senza attendere alcun
avviso, nella sede e nei giorni sopra indicati, entro le ore 07,30.
    Essi   dovranno   essere   muniti   di  copia  della  domanda  di
partecipazione  al  concorso,  della  ricevuta della spedizione della
medesima  a mezzo raccomandata e dovranno portare al seguito soltanto
una penna ad inchiostro indelebile nero o blu. La carta e quant'altro
occorrente sara' loro fornito sul posto dall'Amministrazione.
    Coloro   che  risulteranno  assenti  al  momento  dell'inizio  di
ciascuna  prova,  quali  che  siano le ragioni dell'assenza, comprese
quelle   dovute  a  causa  di  forza  maggiore,  saranno  considerati
rinunciatari e quindi esclusi dal concorso.
    2.  I  concorrenti presenti nella sede e nei giorni prestabiliti,
dovranno sostenere le seguenti prove scritte-pratiche:
      a.  per il concorso per la nomina di 4 sottotenenti di vascello
nel ruolo normale del Corpo del genio navale:
        1ª  prova:  svolgimento, nel tempo massimo di otto ore, di un
progetto  preliminare  su  argomenti  tratti dalle tesi del programma
della prova orale della materia "Fisica tecnica";
        2ª  prova:  svolgimento, nel tempo massimo di otto ore, di un
progetto  preliminare  su  argomenti  tratti dalle tesi del programma
della prova orale della materia "Tecnica delle costruzioni";
      b.  per il concorso per la nomina di 4 sottotenenti di vascello
nel ruolo normale del Corpo delle capitanerie di porto:
        1ª  prova:  svolgimento, nel tempo massimo di otto ore, di un
elaborato pertinente la materia: "Diritto amministrativo";
        2ª  prova:  svolgimento, nel tempo massimo di otto ore, di un
elaborato  pertinente la materia: "Diritto della navigazione" - parte
marittima - o, in alternativa, "Matematica".
    I  programmi  delle  prove  scritte e le modalita' di svolgimento
delle  prove pratiche sono riportati, rispettivamente, negli Allegati
"B" e "C", che costituiscono parte integrante del presente decreto.
    3. Per ciascuna prova scritta la Commissione di cui al precedente
art. 6,  comma  1, lettera e, formulera' preventivamente, in adunanza
segreta,  tre  tracce concernenti la prova da svolgere e le chiudera'
in   plichi   sigillati.   Prima  dell'inizio  della  prova  uno  dei
concorrenti  sara'  invitato  a  scegliere,  mediante  sorteggio,  la
traccia da svolgere.
    Per  quanto  concerne  le  modalita'  di svolgimento delle prove,
saranno  osservate le disposizioni degli articoli 13 e 14 del decreto
del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.
    Le  prove scritte e le prove pratiche si intenderanno superate se
il  concorrente avra' conseguito in ciascuna di esse un punteggio non
inferiore a 21/30i.
    Tale  punteggio  sara'  utile  per la formazione della rispettiva
graduatoria di merito di cui al successivo art. 13.
    4.  I  concorrenti  risultati  idonei  riceveranno da parte della
Direzione generale per il personale militare apposita comunicazione a
mezzo  lettera  raccomandata  o telegramma contenente indicazione del
giorno   e   dell'ora  nei  quali  dovranno  presentarsi  per  essere
sottoposti  agli  accertamenti  sanitari,  alle prove attitudinali ed
alle prove di efficienza fisica di cui ai successivi articoli 9, 10 e
11. L'elenco dei concorrenti idonei alle prove scritte-pratiche sara'
inoltre   pubblicato,   a  puro  titolo  informativo,  sul  sito  web
"www.persomil.difesa.it".
    5.   I   concorrenti   che   non   avranno   superato   le  prove
scritte-pratiche    non   riceveranno   comunicazione   del   mancato
superamento  di  dette  prove,  ma  potranno  richiedere informazioni
sull'esito delle stesse, a partire dal 30 giorno successivo alla data
di  svolgimento  delle  prove,  al Ministero della difesa - Direzione
generale  per  il  personale  militare  -  Ufficio  Relazioni  con il
Pubblico  -  Viale dell'Esercito 186 - 00143 Roma - tel. 06517051012,
ovvero     consultando    la    casella    di    posta    elettronica
"urp@persomil.difesa.it".
    6.    I   verbali   relativi   allo   svolgimento   delle   prove
scritte-pratiche   di   ciascun   concorso  dovranno  pervenire  alla
Direzione  generale  per  il  personale  militare  -  I  Reparto - 1ª
Divisione  reclutamento  ufficiali  entro  il terzo giorno lavorativo
dalla data di effettuazione della seconda prova.
                             Articolo 8.
                       Valutazione dei titoli
    1.  Le  Commissioni  esaminatrici  di ciascun concorso, di cui al
precedente art. 6, comma 1, lettera e, dopo le prove scritte-pratiche
di cui all'articolo 7 e prima della relativa correzione, procederanno
alla  valutazione  dei  titoli  di merito dei concorrenti che abbiano
sostenuto  entrambe  le  prove.  L'esito della valutazione sara' reso
noto agli stessi prima dell'effettuazione della prova orale. I titoli
valutabili  sono  indicati  nel  gia' citato Allegato "D" al presente
decreto.
    2. Le Commissioni disporranno di un punteggio complessivo massimo
di  10  punti, ripartiti secondo quanto riportato nel citato Allegato
"D".
    3.  A  ciascun  concorrente non potra' essere attribuito, in ogni
caso,  per  singole categorie di titoli o per il complesso dei titoli
posseduti, un punteggio superiore a quello sopra indicato.
    4.  Formeranno  oggetto  di  valutazione  solo i titoli di merito
posseduti  alla  data  di scadenza del termine di presentazione delle
domande di partecipazione al concorso indicato nel precedente art. 4,
comma  1,  lettera  c,  e  per  i quali i concorrenti abbiano fornito
analitiche  e  complete  informazioni  nelle domande stesse ovvero in
apposite dichiarazioni sostitutive ad esse allegate. Le pubblicazioni
di   carattere   tecnico-scientifico   potranno  formare  oggetto  di
valutazione,  a mente di quanto indicato nel precedente comma 2, solo
se allegate alle domande.
    5.  Entro  il  terzo  giorno  lavorativo  dalla conclusione delle
operazioni   di   valutazione   dei  titoli,  degli  elaborati  e  di
identificazione degli autori degli stessi, la Commissione provvedera'
a  trasmettere,  a  mezzo  corriere,  i relativi verbali al Ministero
della difesa - Direzione generale per il personale militare I Reparto
- 1ª Divisione reclutamento ufficiali.
                             Articolo 9.
                      Accertamenti psico-fisici
    1.  I  concorrenti che abbiano riportato giudizio di idoneita' in
ciascuna   delle   prove   scritte-pratiche  saranno  invitati  dalla
Direzione   generale   per   il   personale   militare,  con  lettera
raccomandata   o  telegramma,  a  presentarsi  presso  il  Centro  di
Selezione Volontari della Marina Militare, via delle Palombare n. 3 -
Ancona,   per   essere  sottoposti  -  presumibilmente  nel  mese  di
aprile/maggio 2008 - ad accertamenti psico-fisici ed attitudinali.
    2.  I concorrenti medesimi - che durante il periodo di permanenza
presso  il Centro (durata presunta giorni tre - quattro) fruiranno di
vitto  ed alloggio a proprio carico - dovranno presentarsi muniti dei
documenti  indicati  nel  successivo  comma  3.  Coloro  che  non  si
presenteranno  nel  giorno  indicato  nella  lettera  o telegramma di
convocazione   saranno   considerati   rinunciatari  ed  esclusi  dal
concorso,  salvo  grave  impedimento che, documentato entro il giorno
stesso  di  presentazione  a mezzo fax alla Direzione generale per il
personale  militare - I Reparto - 1ª Divisione reclutamento ufficiali
- 4ª Sezione (n. 06/517052774), sara' valutato ai fini dell'eventuale
riconvocazione.  Tuttavia  la  riconvocazione  potra' essere disposta
solo  se  la  stessa  risulti compatibile con la data di approvazione
della  graduatoria  finale  del  concorso  cui  partecipano di cui al
successivo art. 13.
    3.  All'atto della presentazione i concorrenti dovranno produrre,
pena  la  non  ammissione  agli  accertamenti  psico  -  fisici  e la
conseguente esclusione dal concorso, i seguenti documenti:
      a.  certificato, in originale o in copia conforme, di idoneita'
ad  attivita' sportiva agonistica per l'atletica leggera ed il nuoto,
in  corso  di  validita',  rilasciato  da  medici  appartenenti  alla
Federazione  Medico  Sportiva  Italiana ovvero da strutture sanitarie
pubbliche  o private convenzionate che esercitano, in tali ambiti, in
qualita' di medici specializzati in medicina dello sport;
      b. certificato, in originale o in copia conforme, rilasciato da
struttura sanitaria pubblica attestante le vaccinazioni effettuate;
      c.  esame  radiografico del torace in due proiezioni, corredato
di  referto  in originale o copia conforme, eseguito entro i sei mesi
antecedenti  la  data  di  presentazione  presso  strutture sanitarie
pubbliche, anche militari, o private convenzionate con il S.S.N.;
      d.   ecografia   pelvica  (solo  per  i  concorrenti  di  sesso
femminile)  corredata  di  referto  in  originale  o  copia conforme,
eseguita entro i tre mesi antecedenti la data di presentazione presso
strutture    sanitarie   pubbliche,   anche   militari,   o   private
convenzionate con il S.S.N.;
      e. referto in originale o copia conforme di test di gravidanza,
eseguito  presso  strutture  sanitarie  pubbliche,  anche militari, o
private convenzionate con il S.S.N., entro i dieci giorni antecedenti
la data di presentazione;
      f. referto in originale o copia conforme relativo alle seguenti
analisi,   effettuate  entro  i  tre  mesi  antecedenti  la  data  di
presentazione:
      analisi completa delle urine con esame del sedimento;
        * emocromo completo;
        * VES;
        * glicemia;
        * azotemia;
        * creatininemia;
        * trigliceridemia;
        * colesterolemia;
        * bilirubinemia totale e frazionata;
        * Gamma GT;
        * transaminasemia (GOT e GPT) ;
        * markers dell'epatite B e C;
        * G6PD (metodo quantitativo).
    I  soggetti  affetti  da  deficit di G6PD dovranno consegnare, in
sede  di  selezione,  un  certificato medico, in originale o in copia
conforme, attestante lo stato di buona salute, nonche' la presenza di
deficit  di  "G6PD" e di manifestazioni emolitiche o meno, rilasciato
dal  medico di fiducia di cui all'articolo 25 della legge 23 dicembre
1978, n. 833 e controfirmato dall'interessato, conforme al modello in
Allegato  "F", che costituisce parte integrante del presente decreto.
Tale certificato medico avra' validita' di sei mesi.
    4.  La  Commissione  medica  accertera'  inoltre  direttamente il
possesso dei seguenti ulteriori specifici requisiti:
      a. dati somatici:
        statura non inferiore a m. 1,65, ne' superiore a m. 1,95, per
i  concorrenti  di  sesso  maschile;  non  inferiore  a  m. 1,61, ne'
superiore a m. 1,95, per i concorrenti di sesso femminile;
      b. apparato visivo:
        visus  corretto  non inferiore a 10/10 in ciascun occhio dopo
aver  corretto con lenti ben tollerate il vizio di rifrazione che non
dovra'  superare le 3 diottrie per la miopia e l'astigmatismo miotico
composto,   le   3   diottrie  per  l'ipermetropia  e  l'astigmatismo
ipermetropico  composto,  le 2 diottrie per l'astigmatismo miopico ed
ipermetropico  semplice, le 1,5 diottrie per la componente cilindrica
negli astigmatismi composti, le 3 diottrie per l'astigmatismo misto o
per  l'anisometropia sferica ed astigmatica purche' siano presenti la
fusione  e  la  visione binoculare. Senso cromatico normale accertato
alle  lane.  L'accertamento  allo stato refrattivo, ove occorra, puo'
essere  eseguito  con  l'autorefrattometro  o in cicloplegia o con il
metodo dell'annebbiamento;
      c. apparato uditivo:
        la   funzionalita'   uditiva   sara'   saggiata   con   esame
audiometrico   tonale  liminare  in  camera  silente.  Potra'  essere
tollerata   una  perdita  uditiva  monolaterale  di  35db  fino  alla
frequenza  di  4000  Hz  ed una perdita uditiva bilaterale con P.P.T.
compresa  entro  il  20%.  I  deficit  neurosensoriali  isolati sulle
frequenze  da 6000 a 8000 Hz saranno valutati di volta in volta dallo
specialista,   secondo   quanto   previsto  dalle  vigenti  direttive
tecniche;
      d. dentatura:
        dentatura  in  buone condizioni; sara' consentita la mancanza
di un massimo di otto denti non contrapposti, purche' non associati a
paradontopatia  giovanile e non tutti dallo stesso lato e tra i quali
non  figurino  piu'  di  un  incisivo e di un canino; nel computo dei
mancanti non dovranno essere conteggiati i terzi molari; gli elementi
mancanti  dovranno  essere  sostituiti  con moderna protesi fissa che
assicuri  la  completa  funzionalita'  della  masticazione;  i  denti
cariati devono essere opportunamente curati.
    5.   La  medesima  Commissione  disporra'  inoltre  per  tutti  i
concorrenti le seguenti visite specialistiche e accertamenti:
      - cardiologica con E.C.G;
      - oculistica;
      - otorinolaringoiatrica;
      - odontoiatrica;
      - psichiatrica;
      -  esame  di  screening  delle  urine  per ricerca di eventuali
cataboliti  di  oppiacei, cocaina, cannabinoidi, anfetamine e test di
conferma  (spettrometria  con  gascromatografia  di massa) in caso di
positivita' all'esame di screening.
    La  Commissione  medica  potra'  inoltre  procedere  ad ulteriori
accertamenti  specialistici  o  strumentali  nei  casi  meritevoli di
approfondimento diagnostico.
    6.   Gli  interessati,  all'atto  della  presentazione,  dovranno
rilasciare    apposita    dichiarazione    di    consenso   informato
all'effettuazione del predetto protocollo diagnostico, secondo quanto
riportato  nell'Allegato  "H",  che  costituisce parte integrante del
presente   decreto,   nonche'  ulteriore  dichiarazione  di  consenso
informato  al  protocollo  vaccinale  che,  ai  sensi della normativa
vigente,   sara'  loro  praticato  all'atto  della  presentazione  in
servizio  dopo la nomina e periodicamente, ad intervalli programmati,
per  conservare  lo  stato di immunizzazione, secondo quanto indicato
nel medesimo Allegato "H" al presente decreto.
    7. La Commissione provvedera' a definire per ciascun concorrente,
secondo  i  criteri  stabiliti  dalla  normativa  e  dalle  direttive
vigenti,  il profilo sanitario che terra' conto delle caratteristiche
somato-funzionali  nonche'  degli  specifici  requisiti  psico-fisici
suindicati.
    8. La Commissione medica giudichera' "idonei" i concorrenti se:
      -  non  affetti  da  alcuna  delle  imperfezioni  o  infermita'
previste  dall'"Elenco delle imperfezioni e delle infermita' che sono
causa  di  non  idoneita'  al  servizio militare", annesso al decreto
ministeriale  n. 114  del 4 aprile 2000, e dalla correlata "direttiva
tecnica   riguardante   l'accertamento  delle  imperfezioni  e  delle
infermita'  che  sono  causa  di non idoneita' al servizio militare",
emanata  dalla  Direzione  generale  della  Sanita'  militare in data
5 dicembre 2005 e successive modificazioni ed integrazioni;
      -  ritenuti  altresi'  in  possesso  di  un  profilo  somato  -
funzionale  minimo  pari  a  "2"  in  tutti gli apparati in base alla
"direttiva  tecnica  per  delineare il profilo sanitario dei soggetti
giudicati  idonei  al  servizio  militare",  emanata  dalla Direzione
generale  della Sanita' militare in data 5 dicembre 2005 e successive
modificazioni ed integrazioni.
    I  concorrenti  affetti  da deficit di "G6PD", giudicati idonei a
seguito  dell'attribuzione  del  coefficiente  2 nella caratteristica
somato  funzionale AV, nel corso della visita medica effettuata dalla
Commissione  per gli accertamenti psico-fisici dovranno sottoscrivere
la  dichiarazione  di ricevuta informazione e di responsabilizzazione
di cui all'Allegato "G" al presente decreto.
    Gli  originali  delle  dichiarazioni  dovranno  essere conservati
nella documentazione personale degli interessati.
    Le   copie   delle   dichiarazioni,  unitamente  alle  copie  dei
certificati  di  stato  di  buona  salute, dovranno essere conservate
negli  archivi  della  struttura  sanitaria  ed annotate nel libretto
sanitario individuale o documento elettronico equivalente.
    9.  La  Commissione  medica  giudichera'  comunque "non idonei" i
concorrenti per i quali siano comprovati:
      -   stato   di  tossicodipendenza,  tossicofilia  o  assunzione
occasionale o saltuaria di droghe o di sostanze psicoattive;
      -  malattie  o  lesioni  acute per le quali sono previsti tempi
lunghi  di  recupero  dello stato di salute e dei requisiti necessari
per la frequenza del corso;
      -  malformazioni  ed  infermita'  comunque incompatibili con la
frequenza  del  corso  e  con  successivo  impiego quale ufficiale in
servizio permanente nei ruoli normali della Marina Militare.
    10.   La  Commissione  medica,  seduta  stante,  comunichera'  al
concorrente  l'esito  degli  accertamenti sanitari sottoponendogli il
verbale contenente uno dei seguenti giudizi:
      -  "Idoneo  quale  ufficiale  nel  ruolo normale del Corpo (del
genio  navale  o  delle capitanerie di porto) in servizio permanente,
con  l'indicazione  del  profilo sanitario di cui al precedente comma
7";
      -  "Non idoneo quale ufficiale nel ruolo normale del Corpo (del
genio  navale  o  delle capitanerie di porto) in servizio permanente,
con l'indicazione della causa di non idoneita".
    11. Nei confronti dei concorrenti che all'atto degli accertamenti
psico-fisici  venissero  riconosciuti  affetti  da malattie o lesioni
acute  di  recente  insorgenza  e di presumibile breve durata, per le
quali    risultasse    scientificamente    probabile    un'evoluzione
migliorativa,  tale  da  lasciar  prevedere il possibile recupero dei
requisiti richiesti in tempi contenuti, la Commissione non esprimera'
giudizio,  ne' definira' il profilo sanitario, ma fissera' il termine
- che non potra' superare la data prevista per il completamento della
prova  orale  da  parte  di  tutti  i  concorrenti  -  entro il quale
sottoporra'  detti concorrenti ad ulteriori accertamenti sanitari per
verificare l'eventuale recupero dell'idoneita' fisica.
    12.  Il  giudizio  riportato  negli  accertamenti psico-fisici e'
definitivo.  Pertanto,  i  concorrenti  giudicati  "non  idonei"  non
saranno ammessi a sostenere le ulteriori prove concorsuali.
    13.  I  concorrenti  giudicati  "non  idonei" potranno, tuttavia,
spedire   con  lettera  raccomandata  al  Ministero  della  difesa  -
Direzione  generale  per  il  personale  militare  -  I  Reparto - 1ª
Divisione  reclutamento  ufficiali - 4ª Sezione - viale dell'Esercito
186  -  00143  Roma  - improrogabilmente entro il quindicesimo giorno
successivo  alla  data  degli  accertamenti  psico-fisici,  specifica
istanza  di  riesame  del giudizio di non idoneita'. L'istanza dovra'
essere  corredata  da  idonea  documentazione rilasciata da struttura
sanitaria  pubblica, ovvero privata convenzionata, relativamente alle
cause  che  hanno determinato il giudizio di non idoneita'. L'istanza
dovra' essere anticipata alla predetta Direzione generale a mezzo fax
(n. 06.517052774).
    Non  saranno prese in considerazione istanze prive della prevista
documentazione    ovvero    spedite   oltre   i   termini   perentori
sopraindicati.
    In  caso  di accoglimento dell'istanza, i concorrenti riceveranno
dalla  Direzione  generale  per  il  Personale  Militare  la relativa
comunicazione.
    In  caso  di  mancato  accoglimento  dell'istanza,  i concorrenti
riceveranno  comunicazione che il giudizio di non idoneita' riportato
al   termine   degli   accertamenti   psico-fisici   deve  intendersi
confermato.
    Il giudizio circa l'idoneita' psico-fisica dei concorrenti di cui
al  presente  comma,  in  caso  di  accoglimento  dell'istanza  sara'
espresso  dalla  Commissione  medica  di cui all'articolo 6, comma 1,
lettera  b,  a  seguito  di valutazione della documentazione allegata
all'istanza,  ovvero,  solo  qualora  detta  Commissione lo ritenesse
necessario, a seguito di ulteriori accertamenti sanitari. Il giudizio
espresso da detta Commissione e' definitivo.
    Pertanto,  i  concorrenti  giudicati "non idonei" anche a seguito
degli  ulteriori  accertamenti  sanitari disposti, nonche' quelli che
abbiano rinunciato ai medesimi, verranno esclusi dal concorso.
    14.  La  Commissione per gli accertamenti psico-fisici dovra' far
pervenire, a mezzo corriere, alla Direzione generale per il personale
militare - I Reparto - 1ª Divisione reclutamento ufficiali, i verbali
dei predetti accertamenti entro il terzo giorno lavorativo dalla data
di completamento dei medesimi.
                            Articolo 10.
                      Accertamenti attitudinali
    1.   Al   termine  degli  accertamenti  psico-fisici  di  cui  al
precedente art. 9, i candidati giudicati idonei saranno sottoposti, a
cura  della  Commissione  di cui all'articolo 6, comma 1, lettera c),
agli  accertamenti attitudinali, consistenti nello svolgimento di una
serie  di  prove  (test, questionari, prove di performance, colloquio
individuale)   volte   a  valutare  oggettivamente  il  possesso  dei
requisiti  necessari  al  fine  di  un  positivo inserimento in Forza
Armata.  Tale  valutazione che sara' svolta con le modalita' indicate
nelle  "Norme  del  concorso  per  ufficiali  in  servizio permanente
effettivo nel ruolo normale (N.D.)", ed in riferimento alla direttiva
tecnica  "Profili  attitudinali del personale della Marina Militare",
si articolera' sulle seguenti aree e sottoaree di indagine:
      1) Area del pensiero
        a) Capacita' di critica e di giudizio
        b) Elasticita' del pensiero
        c) Apprendimento
      2) Area affettiva/relazionale
        a) Maturita' ed autonomia
        b) Autocontrollo
        c) Autostima
        d) Socializzazione
        e) Lavoro di gruppo
        f) Rapporto con l'autorita'
      3) Area della produttivita' e delle competenze gestionali
        a) Livelli di attivita'
        b) Costanza nel rendimento
        c) Tolleranza alla frustrazione ed allo stress
        d) Approccio gestionale al lavoro
        e) Autoefficacia
        f) Iniziativa
        g) Ambizione
      4) Area motivazionale
        a) Bisogni    ed   aspettative   connesse   con   l'attivita'
professionale
        b) Plasticita' adattativa
    2.  A  ciascuna delle sopradescritte caratteristiche attitudinali
verra' attribuito un punteggio di livello, la cui assegnazione terra'
conto della seguente scala di valori:
      > Punteggio  0:  assenza  o  forte carenza dell'indice in esame
(livello molto scarso) ;
      > Punteggio 1: livello scarso dell'indice in esame;
      > Punteggio 2: livello sufficiente/medio dell'indice in esame;
      > Punteggio 3: livello discreto dell'indice in esame;
      > Punteggio 4: livello buono/ottimo dell'indice in esame.
    E' consentita altresi' l'attribuzione di punteggi intermedi.
    3. La Commissione assegnera' il punteggio finale sulla scorta dei
punteggi attribuiti nella sintesi psicologica dei test e dei punteggi
assegnati   in  sede  di  intervista  attitudinale  e  sara'  diretta
espressione   degli  elementi  preponderanti  emergenti  dai  diversi
momenti valutativi (non quindi una mera media aritmetica).
    Al   termine  delle  procedure  e  della  valutazione  svolte  in
conformita'   alle  normative  richiamate,  la  Commissione  per  gli
accertamenti  attitudinali  provvedera'  alla definizione del proprio
giudizio;  il  giudizio  di "non idoneita" verra' espresso qualora il
concorrente  dovesse  riportare  un punteggio di livello attitudinale
globale  inferiore a 21/72i, oppure laddove si dovesse verificare una
delle seguenti condizioni:
      *  il  punteggio dell'area del pensiero e' insufficiente (ossia
inferiore o uguale a 4/12i) ;
      *  il     punteggio     delle     altre    tre    aree    (area
affettiva/relazionale,  area  della  produttivita' e delle competenze
gestionali,  area  motivazionale) e' insufficiente (ossia inferiore o
uguale a 16/60i).
    Il  giudizio,  che sara' comunicato per iscritto agli interessati
seduta  stante, e' definitivo. Pertanto, i concorrenti giudicati "non
idonei" saranno esclusi dal concorso.
    4.  A detti accertamenti saranno sottoposti, con riserva, anche i
concorrenti di cui al precedente art. 9, comma 11, e quelli di cui al
precedente  art. 9,  comma  13, in caso di accoglimento dell'istanza.
Tali  concorrenti,  qualora  giudicati  non  idonei  al termine degli
accertamenti  attitudinali,  non  saranno  ammessi  a  sostenere  gli
ulteriori accertamenti sanitari eventualmente disposti di cui al gia'
citato art. 9.
    5.  La  Commissione  per gli accertamenti attitudinali dovra' far
pervenire, a mezzo corriere, alla Direzione generale per il personale
militare  -  I  Reparto 1ª Divisione reclutamento ufficiali i verbali
dei predetti accertamenti entro il terzo giorno lavorativo dalla data
di completamento dei medesimi.
                            Articolo 11.
                     Prove di efficienza fisica
    1.   Al   termine  degli  accertamenti  attitudinali  di  cui  al
precedente art. 10 i concorrenti giudicati idonei saranno sottoposti,
a  cura  della Commissione di cui all'articolo 6, comma 1, lettera d,
alle  prove di efficienza fisica, che si svolgeranno presso il Centro
di  Selezione  Volontari  della  Marina Militare di Ancona e/o presso
idonee strutture sportive nella sede di Ancona.
    Detta  Commissione  si  potra'  avvalere,  per l'esecuzione delle
singole prove, del supporto di ufficiali e/o sottufficiali esperti di
settore  della Forza Armata ovvero di esperti di settore esterni alla
Forza Armata.
    2.  Alle  prove  di  efficienza  fisica  i  concorrenti  dovranno
presentarsi muniti di tuta da ginnastica, scarpette ginniche, costume
da bagno, accappatoio, ciabatte e cuffia da piscina (in gomma o altro
materiale idoneo), occhialini da piscina (facoltativi).
    3. Le prove consisteranno:
      a. nell'esecuzione obbligatoria dei seguenti esercizi:
        - nuoto 25 m. (qualunque stile) ;
        - piegamenti sulle braccia;
      b. nell'esecuzione facoltativa di uno dei seguenti esercizi:
        - addominali;
        - corsa piana 1000 m.
    Il  prospetto  delle  prove  di  efficienza  fisica,  le relative
modalita' di svolgimento, le prestazioni fisiche minime da conseguire
in   ciascuna   prova  ed  i  comportamenti  che  dovranno  tenere  i
concorrenti  nell'ipotesi  di  momentanea  indisposizione  fisica, di
esiti  di  precedente  infortunio  o  di  infortunio che si verifichi
durante  l'effettuazione  degli esercizi sono riportati nell'Allegato
"I", che costituisce parte integrante del presente decreto.
    4.  Al  termine  delle  prove  di  efficienza fisica previste per
ciascuna  giornata,  la  Commissione  di cui all'articolo 6, comma 1,
lettera d, redigera' il relativo verbale.
    Per  essere  giudicato  idoneo alle prove di efficienza fisica il
concorrente dovra' essere risultato idoneo alle prove obbligatorie ed
in una di quelle facoltative. In caso contrario sara' emesso giudizio
di  non idoneita' alle prove di efficienza fisica. Tale giudizio, che
sara'   comunicato   per  iscritto  agli  interessati  a  cura  della
Commissione di cui all'articolo 6, comma 1, lettera d, e' definitivo.
Pertanto,  i  concorrenti  giudicati "non idonei" saranno esclusi dal
concorso senza ulteriori comunicazioni.
                            Articolo 12.
                             Prove orali
    1. I concorrenti risultati idonei agli accertamenti psico-fisici,
a  quelli  attitudinali  ed  alle prove di efficienza fisica, saranno
ammessi alle prove orali che avranno luogo - presumibilmente nel mese
di giugno  2008 - presso l'Accademia navale di Livorno - Viale Italia
n. 72.
    A  tal  fine i concorrenti riceveranno la relativa convocazione a
mezzo lettera raccomandata o telegramma.
    Essi  sono  tenuti a presentarsi alle predette prove orali muniti
di  idoneo documento di riconoscimento che la Commissione provvedera'
a  fotocopiare,  per  inviarne  copia  alla Direzione generale per il
personale militare.
    2.  Coloro  che risulteranno assenti al momento dell'inizio della
prova saranno considerati rinunciatari e quindi esclusi dal concorso.
La  Direzione  generale  per  il  personale  militare  si  riserva la
facolta'  di  riconvocare  ad  altra  data  i  concorrenti  che,  per
documentata  causa  di  forza maggiore, non potessero presentarsi nel
giorno  stabilito.  A tal fine gli interessati dovranno far pervenire
richiesta   di   riconvocazione   a   mezzo   lettera   raccomandata,
anticipandola via fax (n. 06.517052774) al massimo entro il giorno di
prevista presentazione, inviando documentazione probatoria del motivo
dell'assenza.  Tuttavia la riconvocazione potra' essere disposta solo
se  la  stessa  risulti compatibile con la data di approvazione della
graduatoria  finale del concorso cui partecipano di cui al successivo
art. 13.
    3.  Le  modalita' di svolgimento ed i programmi delle prove orali
sono  riportati  nei  gia'  citati  Allegati  "B"  e  "C" al presente
decreto.
    4.  La prova orale si intendera' superata se il concorrente avra'
ottenuto  in ciascuna delle materie oggetto della prova una votazione
non  inferiore a 21/30i, utile per la formazione della graduatoria di
merito  di  cui  al  successivo  art. 13.  Il  punteggio  della prova
risultera' dalla media dei voti riportati in ciascuna materia.
    5.  I concorrenti idonei nella prova orale, sempreche' lo abbiano
richiesto nella domanda di partecipazione al concorso, sosterranno la
prova orale facoltativa di lingua straniera in non piu' di due lingue
scelte fra inglese, francese, tedesco e spagnolo.
    La  prova, della durata massima di 15 minuti, si svolgera' con le
seguenti modalita':
      a. breve colloquio a carattere generale;
      b. lettura di un brano di senso compiuto, sintesi e valutazione
personale;
      c. conversazione guidata che abbia come spunto il brano.
    Ai concorrenti che supereranno la prova orale di lingua straniera
sara'  assegnato  un  punteggio,  in  relazione al voto conseguito in
ciascuna delle lingue prescelte, cosi' determinato:
      - 20/30i o voto inferiore: 0,00 punti;
      - 21/30i: 0,05 punti;
      - 22/30i: 0,10 punti;
      - 23/30i: 0,15 punti;
      - 24/30i: 0,20 punti;
      - 25/30i: 0,25 punti;
      - 26/30i: 0,30 punti;
      - 27/30i: 0,35 punti;
      - 28/30i: 0,40 punti;
      - 29/30i: 0,45 punti;
      - 30/30i: 0,50 punti.
    6.  La  Commissione  dovra' far pervenire alla Direzione generale
per  il  personale  militare  - I Reparto - 1ª Divisione reclutamento
ufficiali   entro   il   terzo   giorno   lavorativo  dalla  data  di
completamento delle prove orali i verbali delle prove medesime.
                            Articolo 13.
                             Graduatorie
    1.  I  concorrenti  giudicati  idonei  in  tutte  le  prove e gli
accertamenti  previsti  dal presente decreto saranno iscritti, a cura
della rispettiva Commissione esaminatrice, in graduatorie generali di
merito  distinte  per  ciascuno  dei  concorsi  di  cui al precedente
art. 1,  comma 1, ed in particolare per il Corpo delle capitanerie di
porto  anche  secondo la ripartizione di cui all'articolo 1, comma 1,
lettera b).
    2.  Tali  graduatorie  generali di merito saranno formate secondo
l'ordine dei punteggi conseguiti dai concorrenti ottenuti sommando:
      a.    la    media   dei   punteggi   conseguiti   nelle   prove
scritte-pratiche;
      b. il punteggio conseguito nella prova orale;
      c. l'eventuale punteggio riportato per i titoli di merito;
      d.  l'eventuale  punteggio  incrementale  ottenuto  in ciascuna
prova orale facoltativa di lingua straniera.
    3.  Le  graduatorie  dei  concorrenti  idonei in ciascun concorso
saranno  approvate  con  distinti  decreti  dirigenziali nei quali si
terra' conto della riserva di posti prevista a favore degli ufficiali
ausiliari  della  Marina  di  cui  al  precedente art. 2 del presente
decreto.  Detti  posti,  qualora  non  ricoperti per insufficienza di
riservatari  idonei,  saranno  devoluti agli altri concorrenti idonei
compresi  nella rispettiva graduatoria di merito del concorso secondo
l'ordine della graduatoria medesima.
    4.  Fermo  restando  quanto  indicato nel precedente comma 3, nei
decreti  di approvazione delle graduatorie si terra' conto, a parita'
di  merito,  dei  titoli di preferenza posseduti dai concorrenti alla
data   di  scadenza  del  termine  di  presentazione  delle  domande,
sempreche'  siano stati dichiarati nella domanda di partecipazione al
concorso  o  in  apposita  dichiarazione  sostitutiva  allegata  alla
medesima.
    5.   Saranno   dichiarati   vincitori   -  sempreche'  non  siano
sopravvenuti  gli elementi impeditivi di cui all'articolo 1, comma 3,
del  presente  decreto  -  i concorrenti che, per quanto indicato nei
commi   precedenti,   si  collocheranno  utilmente  nelle  rispettive
graduatorie di merito.
    6. I decreti di approvazione delle graduatorie saranno pubblicati
nel   Giornale   Ufficiale  del  Ministero  della  difesa.  Di  detta
pubblicazione  sara'  dato  avviso  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica  Italiana. I decreti saranno inoltre pubblicati nel Foglio
d'ordini della Marina militare e, a puro titolo informativo, nel sito
web "www.persomil.difesa.it".
                            Articolo 14.
                               Nomina
    1.  I  concorrenti  che  nelle  graduatorie  di cui al precedente
art. 13,  comma  5.,  risulteranno  compresi  nel  numero dei posti a
concorso,   saranno   dichiarati   vincitori  e  -  acquisito  l'atto
autorizzativo  eventualmente  prescritto - nominati, rispettivamente,
sottotenenti di vascello in servizio permanente nel ruolo normale del
Corpo  del  genio  navale e del Corpo delle capitanerie di porto, con
anzianita'  assoluta  nel  grado  stabilita  nei  rispettivi  decreti
Presidenziali di nomina che saranno immediatamente esecutivi.
    2.  Il conferimento della nomina e' subordinato all'accertamento,
anche  successivo  alla  nomina  medesima, del possesso del requisito
della  condotta  e  delle qualita' morali di cui al precedente art. 3
del presente decreto.
    3.  I  vincitori - sempreche' non siano sopravvenuti gli elementi
impeditivi  di  cui al precedente art. 1, comma 3. - saranno invitati
ad    assumere   servizio   in   via   provvisoria,   sotto   riserva
dell'accertamento del possesso dei requisiti prescritti per la nomina
e del superamento del corso applicativo di cui al successivo comma 4.
    4.   Dopo   la   nomina   essi   frequenteranno,   come  previsto
dall'articolo  4,  comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1997,
n. 490,  e  successive modificazioni, un corso applicativo, di durata
non  superiore  ad  un  anno  accademico,  con le modalita' stabilite
dall'Ispettorato delle Scuole della Marina militare.
    5.  La  mancata presentazione al corso applicativo comportera' la
decadenza  dalla  nomina,  ai  sensi dell'articolo 17 del decreto del
Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.
    6.  All'atto  della presentazione al corso gli ufficiali dovranno
contrarre   arruolamento  volontario  nel  Corpo  Equipaggi  Militari
Marittimi,  con  una  ferma  di  anni cinque decorrente dalla data di
inizio  del  corso  medesimo  che avra' pieno effetto, tuttavia, solo
all'atto  del  superamento  del  corso  applicativo.  Il  rifiuto  di
sottoscrivere detta ferma comportera' la revoca della nomina.
    7.  Il  concorrente  di  sesso femminile nominato sottotenente di
vascello  in  servizio  permanente  che,  trovandosi nelle condizioni
dell'articolo  10  del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, non
possa  frequentare  il  corso applicativo sara' rinviato d'ufficio al
corso successivo.
    8.  Nel  caso  in cui alcuni dei posti risultassero non ricoperti
per  rinuncia o decadenza dei vincitori, la Direzione generale per il
personale  militare  potra'  procedere all'ammissione al corso, con i
criteri indicati nel precedente art. 13, entro la data corrispondente
ad  1/12  della  durata  del corso stesso, di altrettanti concorrenti
idonei secondo l'ordine della rispettiva graduatoria di merito.
    9.  Nei  confronti  degli  ufficiali  che  supereranno  il  corso
applicativo  la riserva di cui al precedente comma 3 verra' sciolta e
l'anzianita'  relativa  verra'  rideterminata  in base alla media del
punteggio  ottenuto  nella  graduatoria  del  concorso  e  di  quello
conseguito  nella  graduatoria  di  fine  corso. Allo stesso modo, al
superamento  del  corso  applicativo frequentato, sara' rideterminata
l'anzianita'  relativa  degli ufficiali di cui al precedente comma 7,
ferma  restando  l'anzianita'  assoluta  di nomina. Per gli ufficiali
appartenenti   alle   forze  di  completamento  si  applicheranno  le
disposizioni   previste   dall'articolo  25,  comma  4,  del  decreto
legislativo 8 maggio 2001, n. 215.
    10.  Per  gli  ufficiali  che  non supereranno o non porteranno a
compimento  il  corso  applicativo  verranno disposti la revoca della
nomina,  a  decorrere  dalla data di conferimento della stessa, ed il
proscioglimento   dalla  ferma  contratta.  Gli  interessati  saranno
collocati  in  congedo  ovvero restituiti ai ruoli di provenienza. Il
periodo  di  durata  del  corso  e'  computato  per  intero  ai  fini
dell'anzianita' di servizio per i militari in servizio permanente.
                            Articolo 15.
                     Accertamento dei requisiti
    1.  Ai  fini dell'accertamento dei requisiti di cui al precedente
art. 3  del  presente decreto, la Direzione generale per il personale
militare  provvedera'  a richiedere alle amministrazioni pubbliche ed
enti  competenti la conferma di quanto dichiarato dai vincitori nelle
domande   di   partecipazione   al  concorso  e  nelle  dichiarazioni
sostitutive eventualmente rese.
    2.  Fermo  restando quanto previsto in materia di responsabilita'
penale  dall'articolo  76 del decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre  2000, n. 445, qualora dal controllo di cui al precedente
comma   1   emergesse   la   non   veridicita'  del  contenuto  della
dichiarazione,  il  dichiarante  decadra'  dai benefici eventualmente
conseguiti   con   il   provvedimento   emanato   sulla   base  della
dichiarazione non veritiera.
    3.  Il  certificato  del  casellario  giudiziale verra' acquisito
d'ufficio.
                            Articolo 16.
                             Esclusioni
    1.  La  Direzione  generale  per  il personale militare puo', con
provvedimento  motivato,  escludere  in  ogni  momento  dal  concorso
qualsiasi   concorrente  che  non  fosse  ritenuto  in  possesso  dei
prescritti  requisiti,  nonche' dichiarare il medesimo decaduto dalla
nomina  ad  ufficiale  in servizio permanente, qualora il difetto dei
requisiti venisse accertato dopo la nomina.
                            Articolo 17.
                     Spese di viaggio - Licenza
    1. Le spese sostenute per i viaggi da e per le sedi delle prove e
degli  accertamenti  di cui al precedente art. 5 del presente decreto
(compresi quelli eventualmente necessari per completare le varie fasi
concorsuali)  nonche'  quelle  sostenute  per la permanenza presso le
relative sedi di svolgimento sono a carico dei concorrenti.
    2.  I  concorrenti che siano militari in servizio potranno fruire
della   licenza  straordinaria  per  esami,  compatibilmente  con  le
esigenze  di servizio, sino ad un massimo di trenta giorni, nei quali
dovranno essere computati i giorni di svolgimento delle prove e degli
accertamenti  previsti  dal  precedente  art. 5 del presente decreto,
nonche'  quelli  necessari  per  il  raggiungimento della sede ove si
svolgeranno  dette  prove ed accertamenti e per il rientro nella sede
di servizio, per i quali non sara', dunque, rilasciato il certificato
di  viaggio.  In particolare detta licenza, cumulabile con la licenza
ordinaria,  potra'  essere  concessa  nell'intera  misura prevista di
norma  per la preparazione della prova orale oppure frazionata in due
periodi,  di  cui  uno,  non  superiore  a dieci giorni, per le prove
scritte-pratiche.
    Qualora  il  concorrente non sostenga le prove e gli accertamenti
per  motivi  dipendenti  dalla sua volonta', la licenza straordinaria
sara' commutata in licenza ordinaria dell'anno in corso.
                            Articolo 18.
                   Trattamento dei dati personali
    1.  Ai  sensi dell'articolo 13, comma 1., del decreto legislativo
30 giugno  2003,  n. 196,  i  dati  personali forniti dai concorrenti
saranno  raccolti  presso  il  Ministero  della  difesa  -  Direzione
generale  per  il  personale  militare  -  I  Reparto  - 1ª Divisione
reclutamento  ufficiali,  per le finalita' di gestione del concorso e
saranno   trattati   presso   una   banca  dati  automatizzata  anche
successivamente  all'eventuale  instaurazione del rapporto di impiego
per le finalita' inerenti alla gestione del rapporto medesimo.
    2.  Il  conferimento  di  tali dati e' obbligatorio ai fini della
valutazione dei requisiti di partecipazione. Le medesime informazioni
potranno  essere comunicate unicamente alle amministrazioni pubbliche
direttamente   interessate  allo  svolgimento  del  concorso  o  alla
posizione  giuridico-economica  del  concorrente, nonche', in caso di
esito positivo, ai soggetti di carattere previdenziale.
    3.  L'interessato  gode  dei  diritti  di  cui all'articolo 7 del
citato decreto legislativo, tra i quali il diritto di accesso ai dati
che  lo riguardano, il diritto di rettificare, aggiornare, completare
o  cancellare  i  dati  erronei, incompleti o raccolti in termini non
conformi   alla   legge,  nonche'  il  diritto  di  opporsi  al  loro
trattamento per motivi legittimi.
    4.  I  diritti di cui al precedente comma 3 potranno essere fatti
valere  nei confronti del Direttore Generale della Direzione generale
per il personale militare, titolare del trattamento. Responsabile del
trattamento  -  fino  al  definitivo  conferimento  della  nomina  ad
ufficiale in servizio permanente - e' il Direttore della 1ª Divisione
reclutamento ufficiali della Direzione generale medesima.
                            Articolo 19.
                         Profilo di carriera
    1.  Gli  ufficiali  in  servizio permanente nei ruoli normali del
Corpo del genio navale e del Corpo delle capitanerie di porto possono
raggiungere,  nel  rispettivo  ruolo,  il grado vertice di Ammiraglio
Ispettore  Capo  nel  numero,  con  le modalita' e nei tempi previsti
dalla normativa vigente in materia di avanzamento degli ufficiali.
    Il  presente  decreto,  sottoposto  al  controllo  ai sensi della
normativa  vigente,  sara'  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana.
      Roma, 23 gennaio 2008
Il Generale di Corpo d'Armata: Panunzi
                        L'Ammiraglio Ispettore Capo (CP): Pollastrini