Concorso per 4 dottori di ricerca (sardegna) UNIVERSITA' DI CAGLIARI
I testi riportati sono gratuiti e non hanno carattere di ufficialità: ai sensi di legge l'unico testo definitivo, che prevale in caso di discordanza, è quello pubblicato a mezzo stampa.
Concorso
Attenzione, il bando selezionato non è attivo, poichè è scaduto il termine per la presentazione della domanda
Tipologia | Concorso |
Tipologia Contratto | Incarico |
Posti | 4 |
Fonte: | Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana N. 10 del 05-02-2008 |
Sintesi: | UNIVERSITA' DI CAGLIARI CONCORSO (scad. 6 marzo 2008) Concorso per l'ammissione al corso di dottorato di ricerca in scienze cardiovascolari - XXIII ciclo IL RETTORE Visto lo Statut ... |
Ente: | UNIVERSITA' DI CAGLIARI |
Regione: | SARDEGNA |
Provincia: | CAGLIARI |
Comune: | CAGLIARI |
Data di inserimento: | 18-02-2008 |
Data Scadenza bando | 06-03-2008 |
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UNIVERSITA' DI CAGLIARI
CONCORSO (scad. 6 marzo 2008)
CONCORSO (scad. 6 marzo 2008)
Concorso per l'ammissione al corso di dottorato di ricerca in scienze cardiovascolari - XXIII ciclo
IL RETTORE Visto lo Statuto dell'Universita' degli studi di Cagliari emanato con decreto rettorale del 18 dicembre 1995, pubblicato sul supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 5 dell'8 gennaio 1996 e successive modificazioni; Vista la legge 3 luglio 1998, n. 210, ed in particolare l'art. 4, che prevede che le Universita', con proprio regolamento, disciplinino l'istituzione dei corsi di dottorato di ricerca; Visto il decreto del Ministero dell'Universita' e della ricerca scientifica e tecnologica n. 224 del 30 aprile 1999 - Regolamento in materia di dottorato di ricerca - pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 162 del 13 luglio 1999; Visto il decreto rettorale n. 2216 del 26 agosto 1999 con il quale e' stato emanato il regolamento del dottorato di ricerca dell'Universita' di Cagliari; Visto il decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509 relativo al Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, e il successivo decreto di modifica n. 270 del 22 ottobre 2004; Vista la delibera del 10 febbraio 2004, con la quale il Consiglio di amministrazione ha stabilito, a decorrere dall'anno accademico 2003/2004, l'importo delle tasse per l'iscrizione ai corsi di dottorato di ricerca per i non beneficiari di borsa di studio; Visto il decreto rettorale n. 460 del 9 dicembre 2005 con il quale e' stato emanato il Regolamento di Ateneo sulle scuole di dottorato di ricerca dell'Universita' di Cagliari; Vista la proposta di istituzione del corso di dottorato di ricerca in scienze cardiovascolari; Visto il parere espresso dal Nucleo di valutazione interna nella seduta del 19 giugno 2007; Vista la deliberazione del 10 ottobre 2007, con la quale il Senato accademico ha approvato l'istituzione del XXIII ciclo dei corsi e delle scuole di dottorato di ricerca con sede amministrativa presso l'Universita' di Cagliari, indicato i criteri di ripartizione e attribuito le borse di studio per la frequenza ai suddetti corsi e Scuole di dottotato di ricerca; Considerato che non e' stato possibile attivare, unitamente agli altri corsi di dottorato di ricerca, il corso di dottorato in scienze cardiovascolari esclusivamente a causa della mancanza di adeguate risorse finanziarie; Considerato che successivamente alla pubblicazione del bando di concorso dei corsi/scuole di dottorato di ricerca relativi al XXIII ciclo, l'Istituto San Raffaele di Roma si e' impegnato a finanziare due borse di studio per il corso di dottorato in scienze cardiovascolari; Vista della delibera' con la quale il Senato accademico, data 19 dicembre 2007, ha approvato il rinnovo del corso di dottorato in scienze cardiovascolari finanziato con due borse di studio esterne all'Universita' di Cagliari; Visto il decreto rettorale n. 390 del 25 gennaio 2008, con cui nelle more delle decisioni del Consiglio di amministrazione, si autorizza l'assegnazione delle due borse di studio del San Raffaele di Roma al corso di dottorato di ricerca in scienze cardiovascolari; Decreta: Art. 1. Istituzione corso di dottorato di ricerca. E' istituito il XXIII ciclo del corso di dottorato di ricerca in scienze cardiovascolari. E' indetto presso l'Universita' degli studi di Cagliari pubblico concorso, per esami, per l'ammissione al corso di dottorato di ricerca in scienze cardiovascolari. Si riporta di seguito la sede del dottorato, la durata, i posti messi a concorso, le borse di studio disponibili. Area disciplinare: scienze mediche Dottorato in scienze cardiovascolari Sede: Dipartimento di scienze cardiovascolari e neurologiche; Durata: 3 anni; Posti: 4; Borse di studio: 2 borse finanziate dall'Istituto San Raffaele di Roma; Posti senza borsa: 2; Prove di ammissione: prova scritta - 13 marzo 2008 ore 9,30 presso aula del dipartimento di scienze cardiovascolari - nuova spina didattica di Monserrato. prova orale - 13 marzo 2008 ore 16, presso aula del dipartimento di scienze cardiovascolari - nuova spina didattica di Monserrato. Coordinatore: prof Giuseppe Mercuro - mercuro@pacs.unica.it - tel. 070/6754955. La retribuzione delle borse messe a disposizione da enti esterni e' vincolata al trasferimento dei relativi fondi all'Universita' di Cagliari. Il numero delle borse di studio previste potra' essere aumentato a seguito di finanziamenti di soggetti pubblici e privati. L'aumento delle borse di studio puo' determinare, sulla base delle esigenze delle strutture che ospitano le attivita' del dottorato, l'incremento dei posti messi a concorso in numero doppio rispetto al numero delle borse di studio stesse, ai sensi dell'art. 7 lettera e) del decreto ministeriale 30 aprile 1999, n. 224.
Art. 2. Requisiti di ammissione Possono presentare domanda di partecipazione al concorso, senza limitazioni di eta' e cittadinanza, coloro che siano in possesso, alla scadenza del termine per la presentazione della domanda di ammissione, del diploma di laurea specialistica ex decreto ministeriale n. 509/1999, laurea magistrale ex decreto ministeriale 270/2004 o del diploma di laurea conseguito secondo l'ordinamento previgente il decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, o che siano in possesso di titolo accademico equipollente conseguito presso Universita' straniere e riconosciuto dalle autorita' accademiche, anche nell'ambito di accordi interuniversitari di cooperazione e mobilita'. Possono partecipare agli esami di ammissione anche coloro i quali conseguiranno la laurea entro la data di espletamento della prova scritta di ammissione. In tal caso l'ammissione al concorso sara' disposta con riserva ed il candidato sara' tenuto a presentare tempestivamente, e comunque non oltre la data della prova scritta, il relativo certificato o autocertificazione, pena la decadenza dal concorso. Qualora il titolo di studio conseguito all'estero non sia gia' stato riconosciuto, sara' il collegio dei docenti del dottorato, per il quale il candidato presenta domanda, a deliberare sull'equipollenza, ai soli fini dell'ammissione al corso. In questo caso i candidati dovranno allegare alla domanda di concorso tutti quei documenti utili a consentire al collegio dei docenti la dichiarazione di equipollenza in parola, tradotti e legalizzati dalle competenti rappresentanze italiane del Paese di provenienza, secondo le norme vigenti in materia per l'ammissione di studenti stranieri ai corsi di laurea delle Universita' italiane. I cittadini extracomunitari che abbiano superato le prove dell'esame di ammissione, sono ammessi al corso di dottorato senza borsa di studio ed in soprarumero anche se non figurano tra i vincitori.
Art. 3. Domanda di ammissione Per iscriversi a un corso di dottorato e' obbligatorio utilizzare la procedura on-line disponibile nel sito https://www.unica.it/ , sezione servizi on-line, a partire dal 5 febbraio 2008 e fino al termine previsto del 6 marzo 2008, tramite un PC con collegamento ad internet. Le istruzioni per la registrazione on-line saranno disponibili sul sito https://www.unica.it/ L'Universita' mettera' a disposizione delle postazioni presso le aule informatiche, i cui indirizzi saranno disponibili sia nel sito https://www.unica.it/ e sia presso l'ufficio Post lauream. Chi si iscrive al corso, al termini della procedura stampera' una ricevuta comprovante l'avvenuta presentazione della domanda di partecipazione. Gli studenti che utilizzano la procedura on-line non dovranno consegnare alcuna domanda di partecipazione presso gli uffici Post lauream. Il candidato che presenta domanda di ammissione (da redigersi in lingua italiana) dovra' dichiarare, ai sensi dell'art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000: a) cognome e nome, codice fiscale, data e luogo di nascita, residenza, telefono, e-mail e recapito eletto ai fini del concorso; b) la propria cittadinanza; c) l'esatta denominazione del corso di dottorato per il quale presenta la domanda; d) il titolo accademico posseduto con la data, il voto e l'indicazione dell'Universita' presso cui e' stato conseguito; e) di essere a conoscenza del contenuto del bando di concorso e dei requisiti richiesti per l'ammissione al concorso; f) di essere a conoscenza dei criteri di valutazione della selezione; g) di essere a conoscenza delle sanzioni penali per false attestazioni e per mendaci dichiarazioni previste dall'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000. La scadenza per la presentazione delle domande di ammissione e' fissata per il giorno: 6 marzo 2008 I candidati stranieri, non in possesso del codice fiscale italiano, non possono iscriversi on-line, devono presentare la domanda di ammissione al corso corredata di tutta la documentazione richiesta all'art. 2, entro i sopra indicati termini di scadenza, agli sportelli dell'ufficio Post lauream - ex Clinica Aresu - via San Giorgio n. 12 - 09124 Cagliari - o spedire la stessa, esclusivamente per posta a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, entro i sopra indicati termini di scadenza, al seguente indirizzo: Universita' degli studi di Cagliari Ufficio Post Lauream, via San Giorgio n. 12 - ex Clinica Aresu - 09124 Cagliari. In ogni caso tutti i candidati stranieri, qualunque sia la modalita' di iscrizione dovranno presentare o spedire con le modalita' e nei termini sopra indicati la documentazione richiesta dall'art. 2 necessari per l'ammissione al corso di dottorato. Le domande inviate per posta dovranno ugualmente pervenire entro il 6 marzo 2008 (non fara' fede la data del timbro postale). Ai sensi dell'art. 20 della legge n. 104/1992 i candidati portatori di handicap dovranno specificare nella domanda la natura della disabilita', l'ausilio necessario, nonche' l'eventuale necessita' di tempi aggiuntivi all'espletamento della prova. Non saranno ammessi alla prova concorsuale gli aspiranti le cui domande dovessero pervenire all'ufficio successivamente alla data del giorno 6 marzo 2008. Non verra' data comunicazione scritta ai candidati ammessi alla selezione. Nel caso in cui, dalla documentazione presentata dal concorrente, risultino dichiarazioni false o mendaci, ferme restando le sanzioni penali previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia (articoli 75 e 76 decreto del Presidente della Repubblica 445/2000), lo stesso candidato decade automaticamente d'ufficio dall'eventuale immatricolazione. L'Amministrazione non assume alcuna responsabilita' per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte del concorrente oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda di ammissione, ne' per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore. N.B.: i cittadini comunitari possono presentare l'autocertificazione al pari dei cittadini italiani. Non e' invece autocertificabile la dichiarazioni di valore del titolo di studio conseguito all'estero che deve essere rilasciata dalle competenti Autorita' diplomatiche o consolari. I candidati sono tenuti a comunicare tempestivamente ogni eventuale cambiamento della propria residenza o del recapito eletto ai fini del concorso.
Art. 4. Prove di ammissione Le prove d'esame sono intese ad accertare la preparazione del candidato, la sua attitudine alla ricerca e la conoscenza di una o piu' lingue straniere. I candidati dovranno dichiarare, il giorno della prova scritta di ammissione, le lingue straniere di cui hanno adeguata conoscenza. L'esame di ammissione consiste in una prova scritta e in un colloquio. E' ammesso al colloquio il candidato che abbia superato la prova scritta con una votazione non inferiore a 40/60. Il presente bando ha valore a tutti gli effetti come avviso di convcazione per le prove selettive. Il colloquio si intende superato se il candidato, che comunque dovra' dimostrare di possedere una buona conoscenza di una o piu' lingue straniere, ottiene una votazione di almeno 40/60. I candidati stranieri dovranno inoltre dimostrare di avere una adeguata conoscenza della lingua italiana. Per sostenere le prove i candidati dovranno esibire uno dei seguenti documenti: tessera postale; porto d'armi; carta d'identita'; patente di guida; passaporto.
Art. 5. Commissione giudicatrice La Commissione giudicatrice del concorso di ammissione al dottorato di ricerca sara' nominata dal rettore, su proposta del Collegio dei docenti: sara' composta da tre docenti di ruolo, cui possono essere aggiunti non piu' di due esperti, anche stranieri, scelti nell'ambito degli enti e delle strutture pubbliche e private di ricerca; la nomina di tali esperti e' obbligatoria nel caso di convenzioni od intese con piccole o medie imprese. Al termine di ogni seduta della prova orale la Commissione formula l'elenco dei candidati esaminati con l'indicazione dei voti riportati da ciascuno nella prova stessa. L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della Commissione, e' affisso, nel medesimo giorno, nella sede d'esame.
Art. 6. Graduatorie Espletate le prove di concorso, la Commissione compila la graduatoria generale di merito sulla base della somma dei voti riportati da ciascun candidato nelle singole prove. In caso di pari merito prevale la minore eta' anagrafica. Le graduatorie saranno rese pubbliche mediante pubblicazione sul sito internet https://www.unica.it/ , percorso https://www.unica.it/ >didattica >settore post lauream>dottorati di ricerca e scuole di dottorato. La pubblicazione sul suddetto sito rappresentera' l'unico mezzo di pubblicita' ufficiale riguardante l'esito della prova. Non saranno inviate comunicazioni scritte ai vincitori. I candidati saranno ammessi ai corsi secondo l'ordine di graduatoria, fino alla copertura del numero dei posti messi a concorso. In presenza di eventuali rinunce degli aventi diritto prima dell'inizio dei corsi, subentreranno altrettanti candidati secondo l'ordine di graduatoria. In caso di utile collocamento in piu' graduatorie, il candidato dovra' optare per un solo corso di dottorato. I beneficiari di assegni di ricerca di cui alla legge 27 dicembre 1997, art. 51, comma 6, sono ammessi in sovrannumero, se idonei al concorso di ammissione.
Art. 7. Immatricolazione ai corsi Gli studenti, in posizione utile eIla graduatoria definitiva di cui all'articolo precedente, possono immatricolarsi compilando on-line la domanda di immatricolazione, disponibile sul sito https://www.unica.it/ , sezione servizi on-line, a partire dal giorno della pubblicazione della graduatoria sul sito della segreteria Post lauream: https://www.unica.it/ , percorso https://www.unica.it/ >didattica>settore Post lauream dottorati di ricerca e scuole di dottorato, e fino al quinto giorno lavorativo successivo alla data di pubblicazione della graduatoria, tramite un PC con collegamento ad internet. La domanda, compilata on-line entro il quinto giorno lavorativo successivo alla data di pubblicazione della graduatoria, dovra' essere stampata, firmata dallo studente, corredata dalla fotocopia di un documento di identita' valido, fotocopia del codice fiscale, ricevuta del pagamento dell'importo di Euro 20,12 (imposta di bollo e copertura di assicurazione) e dovra' essere consegnata a mano alla Segreteria Post lauream (ex Clinica Aresu - via San Giorgio n. 12 - 09124 Cagliari) o trasmessa tramite raccomandata A/R. In entrambi i casi la domanda dovra' pervenire alla Segreteria Post lauream entro i quattro giorni lavorativi successivi alla data di presentazione on-line della domanda, al fine di permettere la valutazione delle eventuali decadenze. La procedura di immatricolazione sara' completata in seguito alla verifica da parte della Segreteria Post lauream dei dati inseriti nella domanda, mediante il confronto con il documento d'identita' e il codice fiscale consegnato unitamente alla domanda di immatricolazione, del pagamento dell'importo di Euro 20,12 (imposta di bollo e copertura di assicurazione) da effettuarsi entro i termini sopra indicati. I candidati vincitori che non ottempereranno agli adempimenti prescritti saranno considerati decaduti dal diritto all'immatricolazione, e al loro posto subentreranno i candidati successivi secondo l'ordine di graduatoria. Con la compilazione della domanda il vincitore dovra' autocertificare: di non essere iscritto/a e di impegnarsi a non iscriversi ad altro corso di diploma, di laurea o di dottorato o di perfezionamento per tutta la durata del corso suindicato; di non essere iscritto/a ad una Scuola di specializzazione e, in caso affermativo, di impegnarsi a sospenderne o interromperne la frequenza prima dell'immatricolazione al corso di dottorato; di non avere gia' usufruito in precedenza di borsa di studio per un corso di dottorato; di impegnarsi a frequentare a tempo pieno il corso di dottorato secondo le modalita' che saranno stabilite dal Collegio dei docenti; di impegnarsi a richiedere, qualora si renda necessario, al Collegio dei docenti del proprio corso di dottorato l'autorizzazione per lo svolgimento di attivita' lavorative esterne o per la prosecuzione dell'attivita' lavorativa in essere al momento dell'iscrizione al corso (si rammenta che il pubblico dipendente ammesso ai corsi di dottorato e' collocato, a domanda, fin dall'inizio e per tutta la durata del corso, in congedo straordinario per motivi di studio senza assegni ed usufruisce della borsa di studio ove ne ricorrano le condizioni. Il periodo di congedo straordinario e' utile ai fini della progressione di carriera e del trattamento di quiescenza e di previdenza). Qualora divenga assegnatario della borsa di studio il vincitore autocertifica: a) di non cumulare la borsa stessa con altra borsa di studio a qualsiasi titolo conferita tranne che con quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare, con soggiorni all'estero, l'attivita' di ricerca del dottorando; b) di essere a conoscenza che la borsa di studio viene erogata esclusivamente a coloro che possiedono un reddito annuo personale complessivo lordo pari o inferiore a Euro 7746,85 e di impegnarsi a comunicare tempestivamente l'eventuale superamento del limite di reddito; c) di impegnarsi a restituire la mensilita' (o le mensilita) di borsa di studio percepita/e nell'anno in cui si e' verificato il superamento del limite di reddito.
Art. 8. Tasse annuali e contributi L'ammontare complessivo della tassa annua per l'iscrizione al corso di dottorato e' pari a Euro 258,00 + Euro 20,12 (copertura assicurativa e imposta di bollo) da versare in due rate cosi' ripartite: | Copertura assicurativa | | euro 5,50 Imposta di | All'atto Tassa iscrizione| bollo - euro 14,62 | dell'immatricolazione --------------------------------------------------------------------- |Prima rata = euro 155,00 | Entro il 30/04/2008 --------------------------------------------------------------------- | Seconda rata = euro | | 103,00 | Entro il 30/09/2008
Art. 9. Borse di studio Le borse di studio, il cui numero e' indicato al precedente art. 1, vengono assegnate secondo l'ordine definito nelle rispettive graduatorie di merito formulate dalle Commissioni giudicatrici. In presenza di una o piu' borse con tema di ricerca vincolato, i vincitori, secondo l'ordine di graduatoria, devono indicare di quale borsa intendono risultare assegnatari. La borsa di studio viene erogata esclusivamente a coloro che non possiedono un reddito annuo personale complessivo lordo superiore a Euro 7746,85. Il superamento del limite di reddito determina la perdita del diritto alla borsa di studio per l'anno in cui si e' verificato e comporta l'obbligo di restituire le mensilita' eventualmente gia' percepite. L'importo annuale della borsa di studio e' di Euro 10.561,54, assoggettabile a contributo previdenziale I.N.P.S. a gestione separata secondo la normativa vigente. Le borse di dottorato non possono essere cumulate con altre borse di studio a qualsiasi titolo conferite tranne che con quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare, con soggiorni all'estero, l'attivita' di ricerca del dottorando. L'importo della borsa di studio e' aumentato per eventuali periodi di soggiorno all'estero nella misura del 50%. Il pagamento della borsa viene effettuato in rate bimestrali posticipate. Chi abbia usufruito di una borsa di studio per un corso di dottorato, non puo' chiedere di usufruirne una seconda volta.
Art. 10. Frequenza e obblighi dei dottorandi I dottorandi sono tenuti a svolgere con assiduita' le attivita' relative al piano di ricerca approvato dal Collegio dei docenti. Al termine di ciascun anno il dottorando dovra' presentare al Collegio dei docenti, che ne curera' la custodia, una relazione sulle attivita' e le ricerche svolte. A seguito della valutazione dell'attivita' svolta dal dottorando il Collegio dei docenti puo', con motivata deliberazione, proporre al rettore l'esclusione dal proseguimento del corso. E' prevista la sospensione della frequenza del corso per maternita', obblighi di leva e grave e documentata malattia. Tali periodi potranno estere recuperati previa autorizzazione del Collegio dei docenti.
Art. 11. Conseguimento del titolo Il titolo di dottore di ricerca si consegue con il superamento dell'esame finale, che puo' essere ripetuto una sola volta, vertente sulla discussione di una tesi scritta con contributi originali presentata dal candidato. Le commissioni giuditrici dell'esame finale sono formate e nominate secondo quanto previsto dal regolamento d'Ateneo approvato dal Senato accademico in data 28 giugno 1999.
Art. 12. Tutela dei dati personali L'Informativa sulla tutela dei dati personali prevista dall'art. 13 del "Codice in materia di protezione dei dati personali" (decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196) e' consultabile presso la Segreteria Post lauream, le segreterie studenti delle facolta' e su internet all'indirizzo https://www.unica.it/ .
Art. 13. Responsabile del procedimento e diritto di accesso agli atti amministrativi Il responsabile del procedimento amministrativo e' il sig. Andrea Damasco, coordinatore Post lauream, della direzione per la didattica e le attivita' Post lauream. I candidati hanno facolta' di esercitare il diritto di accesso agli atti del procedimento concorsuale secondo le modalita' previste dal decreto del Presidente della Repubblica del 12 aprile 2006 n. 184 (Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi). La richiesta dovra' essere inviata all'Ufficio relazioni con il pubblico via Universita', 40 - 04124 Cagliari.
Art. 14. Norme finali Per tutto quanto non previsto nel presente bando, si fa riferimento all'art. 4 della legge n. 210 del 3 luglio 1998, al decreto ministeriale 30 aprile 1949 - Regolamento in materia di dottorato di ricerca - pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 162 del 13 luglio 1999 e al decreto rettorale n. 2216 del 26 agosto 1999 con il quale e' stato emanato il regolamento del dottorato di ricerca dell'Universita' di Cagliari e il regolamento delle scuole di dottorato. Cagliari, 25 gennaio 2008 Il rettore: Mistretta