Concorso per 4 dottori di ricerca (sardegna) UNIVERSITA' DI CAGLIARI

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Concorso

Attenzione, il bando selezionato non è attivo, poichè è scaduto il termine per la presentazione della domanda


Tipologia Concorso
Tipologia Contratto Incarico
Posti 4
Fonte: Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana N. 10 del 05-02-2008
Sintesi: UNIVERSITA' DI CAGLIARI CONCORSO   (scad.  6 marzo 2008) Concorso per l'ammissione al corso di dottorato di ricerca in scienze cardiovascolari - XXIII ciclo IL RETTORE Visto lo Statut ...
Ente: UNIVERSITA' DI CAGLIARI
Regione: SARDEGNA
Provincia: CAGLIARI
Comune: CAGLIARI
Data di inserimento: 18-02-2008
Data Scadenza bando 06-03-2008
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UNIVERSITA' DI CAGLIARI
CONCORSO   (scad.  6 marzo 2008)
Concorso per l'ammissione al corso di dottorato di ricerca in scienze
cardiovascolari - XXIII ciclo
                             IL RETTORE
    Visto lo Statuto dell'Universita' degli studi di Cagliari emanato
con   decreto   rettorale   del   18 dicembre  1995,  pubblicato  sul
supplemento  ordinario  alla  Gazzetta  Ufficiale n. 5 dell'8 gennaio
1996 e successive modificazioni;
    Vista la legge 3 luglio 1998, n. 210, ed in particolare l'art. 4,
che prevede che le Universita', con proprio regolamento, disciplinino
l'istituzione dei corsi di dottorato di ricerca;
    Visto  il  decreto del Ministero dell'Universita' e della ricerca
scientifica  e tecnologica n. 224 del 30 aprile 1999 - Regolamento in
materia di dottorato di ricerca - pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 162 del 13 luglio 1999;
    Visto  il  decreto  rettorale  n. 2216  del 26 agosto 1999 con il
quale  e'  stato  emanato  il  regolamento  del  dottorato di ricerca
dell'Universita' di Cagliari;
    Visto il decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509 relativo al
Regolamento  recante  norme  concernenti  l'autonomia didattica degli
atenei,  e  il  successivo  decreto di modifica n. 270 del 22 ottobre
2004;
    Vista la delibera del 10 febbraio 2004, con la quale il Consiglio
di  amministrazione  ha  stabilito,  a decorrere dall'anno accademico
2003/2004,  l'importo  delle  tasse  per  l'iscrizione  ai  corsi  di
dottorato di ricerca per i non beneficiari di borsa di studio;
    Visto  il  decreto  rettorale  n. 460  del 9 dicembre 2005 con il
quale  e'  stato  emanato  il  Regolamento  di Ateneo sulle scuole di
dottorato di ricerca dell'Universita' di Cagliari;
    Vista  la  proposta  di  istituzione  del  corso  di dottorato di
ricerca in scienze cardiovascolari;
    Visto  il parere espresso dal Nucleo di valutazione interna nella
seduta del 19 giugno 2007;
    Vista  la  deliberazione  del  10 ottobre  2007,  con la quale il
Senato  accademico  ha  approvato  l'istituzione  del XXIII ciclo dei
corsi  e delle scuole di dottorato di ricerca con sede amministrativa
presso  l'Universita' di Cagliari, indicato i criteri di ripartizione
e  attribuito le borse di studio per la frequenza ai suddetti corsi e
Scuole di dottotato di ricerca;
    Considerato  che non e' stato possibile attivare, unitamente agli
altri corsi di dottorato di ricerca, il corso di dottorato in scienze
cardiovascolari  esclusivamente  a  causa  della mancanza di adeguate
risorse finanziarie;
    Considerato  che  successivamente alla pubblicazione del bando di
concorso  dei  corsi/scuole di dottorato di ricerca relativi al XXIII
ciclo,  l'Istituto  San Raffaele di Roma si e' impegnato a finanziare
due   borse   di   studio  per  il  corso  di  dottorato  in  scienze
cardiovascolari;
    Vista  della  delibera'  con  la quale il Senato accademico, data
19 dicembre  2007,  ha approvato il rinnovo del corso di dottorato in
scienze  cardiovascolari  finanziato  con due borse di studio esterne
all'Universita' di Cagliari;
    Visto  il  decreto  rettorale n. 390 del 25 gennaio 2008, con cui
nelle  more  delle  decisioni  del  Consiglio  di amministrazione, si
autorizza  l'assegnazione  delle due borse di studio del San Raffaele
di Roma al corso di dottorato di ricerca in scienze cardiovascolari;
                              Decreta:
                               Art. 1.
             Istituzione corso di dottorato di ricerca.
    E'  istituito il XXIII ciclo del corso di dottorato di ricerca in
scienze  cardiovascolari. E' indetto presso l'Universita' degli studi
di  Cagliari  pubblico concorso, per esami, per l'ammissione al corso
di dottorato di ricerca in scienze cardiovascolari.
    Si  riporta  di seguito la sede del dottorato, la durata, i posti
messi a concorso, le borse di studio disponibili.
                 Area disciplinare: scienze mediche
                Dottorato in scienze cardiovascolari
    Sede: Dipartimento di scienze cardiovascolari e neurologiche;
    Durata: 3 anni;
    Posti: 4;
    Borse di studio: 2 borse finanziate dall'Istituto San Raffaele di
Roma;
    Posti senza borsa: 2;
    Prove di ammissione:
      prova  scritta  -  13 marzo  2008  ore  9,30  presso  aula  del
dipartimento  di  scienze  cardiovascolari - nuova spina didattica di
Monserrato.
      prova   orale   -   13 marzo  2008  ore  16,  presso  aula  del
dipartimento  di  scienze  cardiovascolari - nuova spina didattica di
Monserrato.
    Coordinatore:  prof  Giuseppe  Mercuro  - mercuro@pacs.unica.it -
tel. 070/6754955.
    La  retribuzione delle borse messe a disposizione da enti esterni
e'  vincolata  al trasferimento dei relativi fondi all'Universita' di
Cagliari.
    Il  numero delle borse di studio previste potra' essere aumentato
a seguito di finanziamenti di soggetti pubblici e privati.
    L'aumento  delle  borse  di  studio  puo' determinare, sulla base
delle   esigenze  delle  strutture  che  ospitano  le  attivita'  del
dottorato,  l'incremento  dei posti messi a concorso in numero doppio
rispetto al numero delle borse di studio stesse, ai sensi dell'art. 7
lettera e) del decreto ministeriale 30 aprile 1999, n. 224.

        
      
                               Art. 2.
                       Requisiti di ammissione
    Possono  presentare  domanda di partecipazione al concorso, senza
limitazioni  di  eta'  e  cittadinanza, coloro che siano in possesso,
alla  scadenza  del  termine  per  la  presentazione della domanda di
ammissione,   del   diploma   di   laurea  specialistica  ex  decreto
ministeriale  n. 509/1999,  laurea magistrale ex decreto ministeriale
270/2004  o  del  diploma  di laurea conseguito secondo l'ordinamento
previgente  il  decreto  ministeriale  3 novembre 1999, n. 509, o che
siano in possesso di titolo accademico equipollente conseguito presso
Universita'  straniere  e  riconosciuto  dalle autorita' accademiche,
anche  nell'ambito  di  accordi  interuniversitari  di cooperazione e
mobilita'.
    Possono partecipare agli esami di ammissione anche coloro i quali
conseguiranno  la  laurea  entro  la data di espletamento della prova
scritta  di  ammissione.  In  tal caso l'ammissione al concorso sara'
disposta  con  riserva  ed  il  candidato  sara'  tenuto a presentare
tempestivamente, e comunque non oltre la data della prova scritta, il
relativo  certificato  o  autocertificazione,  pena  la decadenza dal
concorso.
    Qualora  il  titolo  di studio conseguito all'estero non sia gia'
stato  riconosciuto, sara' il collegio dei docenti del dottorato, per
il    quale    il    candidato   presenta   domanda,   a   deliberare
sull'equipollenza,  ai  soli fini dell'ammissione al corso. In questo
caso  i  candidati  dovranno  allegare alla domanda di concorso tutti
quei  documenti  utili  a  consentire  al  collegio  dei  docenti  la
dichiarazione di equipollenza in parola, tradotti e legalizzati dalle
competenti  rappresentanze italiane del Paese di provenienza, secondo
le norme vigenti in materia per l'ammissione di studenti stranieri ai
corsi di laurea delle Universita' italiane.
    I   cittadini  extracomunitari  che  abbiano  superato  le  prove
dell'esame  di  ammissione,  sono ammessi al corso di dottorato senza
borsa  di  studio  ed  in  soprarumero  anche  se  non figurano tra i
vincitori.

        
      
                               Art. 3.
                        Domanda di ammissione
    Per iscriversi a un corso di dottorato e' obbligatorio utilizzare
la  procedura  on-line  disponibile  nel  sito  https://www.unica.it/ , sezione
servizi  on-line,  a  partire  dal  5 febbraio 2008 e fino al termine
previsto  del  6 marzo  2008,  tramite  un  PC  con  collegamento  ad
internet.   Le   istruzioni  per  la  registrazione  on-line  saranno
disponibili sul sito https://www.unica.it/ 
    L'Universita'  mettera' a disposizione delle postazioni presso le
aule  informatiche,  i cui indirizzi saranno disponibili sia nel sito
 https://www.unica.it/   e sia presso l'ufficio Post lauream.
    Chi si iscrive al corso, al termini della procedura stampera' una
ricevuta   comprovante  l'avvenuta  presentazione  della  domanda  di
partecipazione.  Gli studenti che utilizzano la procedura on-line non
dovranno  consegnare  alcuna  domanda  di  partecipazione  presso gli
uffici Post lauream.
    Il  candidato che presenta domanda di ammissione (da redigersi in
lingua italiana) dovra' dichiarare, ai sensi dell'art. 46 del decreto
del Presidente della Repubblica n. 445/2000:
      a)  cognome  e  nome,  codice fiscale, data e luogo di nascita,
residenza, telefono, e-mail e recapito eletto ai fini del concorso;
      b) la propria cittadinanza;
      c)  l'esatta  denominazione del corso di dottorato per il quale
presenta la domanda;
      d)  il  titolo  accademico  posseduto  con  la  data, il voto e
l'indicazione dell'Universita' presso cui e' stato conseguito;
      e) di essere a conoscenza del contenuto del bando di concorso e
dei requisiti richiesti per l'ammissione al concorso;
      f)  di  essere  a  conoscenza  dei criteri di valutazione della
selezione;
      g)  di  essere  a  conoscenza  delle  sanzioni penali per false
attestazioni  e  per  mendaci dichiarazioni previste dall'articolo 76
del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000.
    La  scadenza  per la presentazione delle domande di ammissione e'
fissata per il giorno: 6 marzo 2008
    I  candidati  stranieri,  non  in  possesso  del  codice  fiscale
italiano,  non  possono  iscriversi  on-line,  devono  presentare  la
domanda  di  ammissione al corso corredata di tutta la documentazione
richiesta  all'art. 2,  entro  i  sopra indicati termini di scadenza,
agli sportelli dell'ufficio Post lauream - ex Clinica Aresu - via San
Giorgio  n. 12 - 09124 Cagliari - o spedire la stessa, esclusivamente
per posta a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, entro i sopra
indicati  termini  di  scadenza,  al  seguente indirizzo: Universita'
degli studi di Cagliari Ufficio Post Lauream, via San Giorgio n. 12 -
ex Clinica Aresu - 09124 Cagliari.
    In  ogni  caso  tutti  i  candidati  stranieri,  qualunque sia la
modalita'   di  iscrizione  dovranno  presentare  o  spedire  con  le
modalita'  e  nei  termini sopra indicati la documentazione richiesta
dall'art. 2 necessari per l'ammissione al corso di dottorato.
    Le  domande inviate per posta dovranno ugualmente pervenire entro
il 6 marzo 2008 (non fara' fede la data del timbro postale).
    Ai   sensi  dell'art. 20  della  legge  n. 104/1992  i  candidati
portatori  di  handicap  dovranno specificare nella domanda la natura
della   disabilita',   l'ausilio   necessario,   nonche'  l'eventuale
necessita' di tempi aggiuntivi all'espletamento della prova.
    Non  saranno  ammessi alla prova concorsuale gli aspiranti le cui
domande dovessero pervenire all'ufficio successivamente alla data del
giorno 6 marzo 2008.
    Non  verra'  data comunicazione scritta ai candidati ammessi alla
selezione.
    Nel caso in cui, dalla documentazione presentata dal concorrente,
risultino  dichiarazioni  false o mendaci, ferme restando le sanzioni
penali  previste  dal codice penale e dalle leggi speciali in materia
(articoli 75  e 76 decreto del Presidente della Repubblica 445/2000),
lo  stesso  candidato decade automaticamente d'ufficio dall'eventuale
immatricolazione.
    L'Amministrazione   non  assume  alcuna  responsabilita'  per  la
dispersione  di  comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del
recapito  da  parte  del  concorrente  oppure  da  mancata  o tardiva
comunicazione  del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda di
ammissione,  ne'  per  eventuali  disguidi  postali  o  telegrafici o
comunque  imputabili  a  fatto  di  terzi,  a caso fortuito o a forza
maggiore.
    N.B.:     i     cittadini     comunitari    possono    presentare
l'autocertificazione  al  pari  dei cittadini italiani. Non e' invece
autocertificabile  la  dichiarazioni  di  valore del titolo di studio
conseguito  all'estero  che  deve  essere rilasciata dalle competenti
Autorita' diplomatiche o consolari.
    I   candidati  sono  tenuti  a  comunicare  tempestivamente  ogni
eventuale  cambiamento  della propria residenza o del recapito eletto
ai fini del concorso.

        
      
                               Art. 4.
                         Prove di ammissione
    Le  prove  d'esame  sono  intese ad accertare la preparazione del
candidato,  la  sua  attitudine alla ricerca e la conoscenza di una o
piu'  lingue  straniere.  I  candidati dovranno dichiarare, il giorno
della  prova  scritta di ammissione, le lingue straniere di cui hanno
adeguata conoscenza.
    L'esame  di  ammissione  consiste  in  una  prova scritta e in un
colloquio.
    E'  ammesso al colloquio il candidato che abbia superato la prova
scritta con una votazione non inferiore a 40/60.
    Il  presente  bando  ha valore a tutti gli effetti come avviso di
convcazione per le prove selettive.
    Il  colloquio  si  intende superato se il candidato, che comunque
dovra'  dimostrare  di  possedere  una buona conoscenza di una o piu'
lingue  straniere, ottiene una votazione di almeno 40/60. I candidati
stranieri   dovranno   inoltre   dimostrare  di  avere  una  adeguata
conoscenza della lingua italiana.
    Per  sostenere  le  prove  i  candidati  dovranno esibire uno dei
seguenti documenti:
      tessera postale;
      porto d'armi;
      carta d'identita';
      patente di guida;
      passaporto.

        
      
                               Art. 5.
                      Commissione giudicatrice
    La   Commissione  giudicatrice  del  concorso  di  ammissione  al
dottorato  di  ricerca  sara'  nominata  dal rettore, su proposta del
Collegio  dei  docenti:  sara'  composta da tre docenti di ruolo, cui
possono  essere  aggiunti  non  piu' di due esperti, anche stranieri,
scelti  nell'ambito  degli enti e delle strutture pubbliche e private
di  ricerca;  la  nomina  di tali esperti e' obbligatoria nel caso di
convenzioni od intese con piccole o medie imprese. Al termine di ogni
seduta   della  prova  orale  la  Commissione  formula  l'elenco  dei
candidati  esaminati con l'indicazione dei voti riportati da ciascuno
nella prova stessa.
    L'elenco,  sottoscritto  dal  presidente  e  dal segretario della
Commissione, e' affisso, nel medesimo giorno, nella sede d'esame.

        
      
                               Art. 6.
                             Graduatorie
    Espletate  le  prove  di  concorso,  la  Commissione  compila  la
graduatoria  generale  di  merito  sulla  base  della  somma dei voti
riportati da ciascun candidato nelle singole prove.
    In caso di pari merito prevale la minore eta' anagrafica.
    Le  graduatorie saranno rese pubbliche mediante pubblicazione sul
sito  internet https://www.unica.it/ , percorso https://www.unica.it/ >didattica >settore
post lauream>dottorati di ricerca e scuole di dottorato.
    La  pubblicazione  sul suddetto sito rappresentera' l'unico mezzo
di pubblicita' ufficiale riguardante l'esito della prova.
    Non saranno inviate comunicazioni scritte ai vincitori.
    I   candidati  saranno  ammessi  ai  corsi  secondo  l'ordine  di
graduatoria,  fino  alla  copertura  del  numero  dei  posti  messi a
concorso. In presenza di eventuali rinunce degli aventi diritto prima
dell'inizio  dei  corsi,  subentreranno altrettanti candidati secondo
l'ordine  di  graduatoria.  In  caso  di  utile  collocamento in piu'
graduatorie,  il  candidato  dovra'  optare  per  un  solo  corso  di
dottorato.
    I beneficiari di assegni di ricerca di cui alla legge 27 dicembre
1997,  art. 51,  comma  6, sono ammessi in sovrannumero, se idonei al
concorso di ammissione.

        
      
                               Art. 7.
                      Immatricolazione ai corsi
    Gli  studenti,  in posizione utile eIla graduatoria definitiva di
cui   all'articolo   precedente,  possono  immatricolarsi  compilando
on-line   la   domanda  di  immatricolazione,  disponibile  sul  sito
 https://www.unica.it/ ,  sezione  servizi  on-line,  a partire dal giorno della
pubblicazione  della  graduatoria  sul  sito  della  segreteria  Post
lauream:  https://www.unica.it/ ,  percorso https://www.unica.it/ >didattica>settore Post
lauream  dottorati di ricerca e scuole di dottorato, e fino al quinto
giorno   lavorativo  successivo  alla  data  di  pubblicazione  della
graduatoria, tramite un PC con collegamento ad internet.
    La  domanda,  compilata on-line entro il quinto giorno lavorativo
successivo  alla  data  di  pubblicazione  della  graduatoria, dovra'
essere stampata, firmata dallo studente, corredata dalla fotocopia di
un  documento  di  identita'  valido,  fotocopia  del codice fiscale,
ricevuta del pagamento dell'importo di Euro 20,12 (imposta di bollo e
copertura  di  assicurazione)  e dovra' essere consegnata a mano alla
Segreteria  Post  lauream (ex Clinica Aresu - via San Giorgio n. 12 -
09124  Cagliari)  o trasmessa tramite raccomandata A/R. In entrambi i
casi la domanda dovra' pervenire alla Segreteria Post lauream entro i
quattro  giorni  lavorativi  successivi  alla  data  di presentazione
on-line  della  domanda,  al  fine di permettere la valutazione delle
eventuali decadenze.
    La procedura di immatricolazione sara' completata in seguito alla
verifica  da  parte  della  Segreteria Post lauream dei dati inseriti
nella  domanda,  mediante il confronto con il documento d'identita' e
il   codice   fiscale   consegnato   unitamente   alla   domanda   di
immatricolazione,  del  pagamento dell'importo di Euro 20,12 (imposta
di bollo e copertura di assicurazione) da effettuarsi entro i termini
sopra indicati.
    I  candidati  vincitori  che  non ottempereranno agli adempimenti
prescritti     saranno     considerati     decaduti    dal    diritto
all'immatricolazione,  e  al  loro  posto  subentreranno  i candidati
successivi secondo l'ordine di graduatoria.
    Con   la   compilazione   della   domanda   il  vincitore  dovra'
autocertificare:
      di  non  essere  iscritto/a e di impegnarsi a non iscriversi ad
altro corso di diploma, di laurea o di dottorato o di perfezionamento
per tutta la durata del corso suindicato;
      di  non  essere iscritto/a ad una Scuola di specializzazione e,
in  caso  affermativo, di impegnarsi a sospenderne o interromperne la
frequenza prima dell'immatricolazione al corso di dottorato;
      di  non  avere  gia' usufruito in precedenza di borsa di studio
per un corso di dottorato;
      di impegnarsi a frequentare a tempo pieno il corso di dottorato
secondo le modalita' che saranno stabilite dal Collegio dei docenti;
      di  impegnarsi  a  richiedere,  qualora si renda necessario, al
Collegio  dei docenti del proprio corso di dottorato l'autorizzazione
per   lo  svolgimento  di  attivita'  lavorative  esterne  o  per  la
prosecuzione   dell'attivita'   lavorativa   in   essere  al  momento
dell'iscrizione  al  corso  (si rammenta  che  il pubblico dipendente
ammesso   ai   corsi  di  dottorato  e'  collocato,  a  domanda,  fin
dall'inizio e per tutta la durata del corso, in congedo straordinario
per  motivi  di  studio  senza  assegni  ed usufruisce della borsa di
studio  ove  ne  ricorrano  le  condizioni.  Il  periodo  di  congedo
straordinario  e'  utile ai fini della progressione di carriera e del
trattamento di quiescenza e di previdenza).
    Qualora  divenga  assegnatario della borsa di studio il vincitore
autocertifica:
      a)  di non cumulare la borsa stessa con altra borsa di studio a
qualsiasi   titolo  conferita  tranne  che  con  quelle  concesse  da
istituzioni  nazionali  o straniere utili ad integrare, con soggiorni
all'estero, l'attivita' di ricerca del dottorando;
      b)  di essere a conoscenza che la borsa di studio viene erogata
esclusivamente  a  coloro  che  possiedono un reddito annuo personale
complessivo  lordo  pari o inferiore a Euro 7746,85 e di impegnarsi a
comunicare  tempestivamente  l'eventuale  superamento  del  limite di
reddito;
      c) di impegnarsi a restituire la mensilita' (o le mensilita) di
borsa  di  studio  percepita/e  nell'anno  in cui si e' verificato il
superamento del limite di reddito.

        
      
                               Art. 8.
                     Tasse annuali e contributi
    L'ammontare  complessivo  della  tassa  annua per l'iscrizione al
corso  di  dottorato  e'  pari  a Euro 258,00 + Euro 20,12 (copertura
assicurativa  e  imposta  di  bollo)  da  versare  in  due rate cosi'
ripartite:

                | Copertura assicurativa  |
                |  euro 5,50 Imposta di   |         All'atto
Tassa iscrizione|   bollo - euro 14,62    |  dell'immatricolazione
---------------------------------------------------------------------
                |Prima rata = euro 155,00 |   Entro il 30/04/2008
---------------------------------------------------------------------
                |   Seconda rata = euro   |
                |         103,00          |   Entro il 30/09/2008

        
      
                               Art. 9.
                           Borse di studio
    Le  borse  di  studio,  il  cui  numero e' indicato al precedente
art. 1,  vengono assegnate secondo l'ordine definito nelle rispettive
graduatorie di merito formulate dalle Commissioni giudicatrici.
    In  presenza di una o piu' borse con tema di ricerca vincolato, i
vincitori,  secondo l'ordine di graduatoria, devono indicare di quale
borsa intendono risultare assegnatari.
    La  borsa di studio viene erogata esclusivamente a coloro che non
possiedono  un  reddito annuo personale complessivo lordo superiore a
Euro  7746,85.  Il  superamento  del  limite  di reddito determina la
perdita  del  diritto  alla  borsa  di studio per l'anno in cui si e'
verificato   e   comporta   l'obbligo  di  restituire  le  mensilita'
eventualmente gia' percepite.
    L'importo  annuale  della  borsa  di studio e' di Euro 10.561,54,
assoggettabile   a   contributo  previdenziale  I.N.P.S.  a  gestione
separata secondo la normativa vigente.
    Le borse di dottorato non possono essere cumulate con altre borse
di studio a qualsiasi titolo conferite tranne che con quelle concesse
da   istituzioni  nazionali  o  straniere  utili  ad  integrare,  con
soggiorni all'estero, l'attivita' di ricerca del dottorando.
    L'importo  della  borsa  di  studio  e'  aumentato  per eventuali
periodi di soggiorno all'estero nella misura del 50%.
    Il  pagamento  della  borsa  viene  effettuato in rate bimestrali
posticipate.
    Chi  abbia  usufruito  di  una  borsa  di  studio per un corso di
dottorato, non puo' chiedere di usufruirne una seconda volta.

        
      
                              Art. 10.
                 Frequenza e obblighi dei dottorandi
    I  dottorandi  sono tenuti a svolgere con assiduita' le attivita'
relative al piano di ricerca approvato dal Collegio dei docenti.
    Al  termine  di  ciascun  anno il dottorando dovra' presentare al
Collegio dei docenti, che ne curera' la custodia, una relazione sulle
attivita' e le ricerche svolte.
    A  seguito della valutazione dell'attivita' svolta dal dottorando
il Collegio dei docenti puo', con motivata deliberazione, proporre al
rettore l'esclusione dal proseguimento del corso.
    E'   prevista  la  sospensione  della  frequenza  del  corso  per
maternita',  obblighi  di  leva  e grave e documentata malattia. Tali
periodi potranno estere recuperati previa autorizzazione del Collegio
dei docenti.

        
      
                              Art. 11.
                      Conseguimento del titolo
    Il  titolo  di  dottore di ricerca si consegue con il superamento
dell'esame  finale, che puo' essere ripetuto una sola volta, vertente
sulla  discussione  di  una  tesi  scritta  con  contributi originali
presentata dal candidato.
    Le  commissioni  giuditrici  dell'esame  finale  sono  formate  e
nominate  secondo  quanto previsto dal regolamento d'Ateneo approvato
dal Senato accademico in data 28 giugno 1999.

        
      
                              Art. 12.
                      Tutela dei dati personali
    L'Informativa   sulla   tutela   dei   dati   personali  prevista
dall'art. 13 del "Codice in materia di protezione dei dati personali"
(decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196) e' consultabile presso la
Segreteria  Post  lauream, le segreterie studenti delle facolta' e su
internet all'indirizzo https://www.unica.it/ .

        
      
                              Art. 13.
Responsabile   del  procedimento  e  diritto  di  accesso  agli  atti
                           amministrativi
    Il responsabile del procedimento amministrativo e' il sig. Andrea
Damasco,  coordinatore Post lauream, della direzione per la didattica
e le attivita' Post lauream. I candidati hanno facolta' di esercitare
il  diritto di accesso agli atti del procedimento concorsuale secondo
le modalita' previste dal decreto del Presidente della Repubblica del
12 aprile  2006  n. 184 (Regolamento recante disciplina in materia di
accesso  ai  documenti  amministrativi).  La  richiesta dovra' essere
inviata  all'Ufficio  relazioni con il pubblico via Universita', 40 -
04124 Cagliari.

        
      
                              Art. 14.
                            Norme finali
    Per   tutto  quanto  non  previsto  nel  presente  bando,  si  fa
riferimento  all'art. 4  della  legge  n. 210  del  3 luglio 1998, al
decreto  ministeriale  30 aprile  1949  -  Regolamento  in materia di
dottorato di ricerca - pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 162 del
13 luglio  1999 e al decreto rettorale n. 2216 del 26 agosto 1999 con
il  quale  e'  stato  emanato il regolamento del dottorato di ricerca
dell'Universita'  di  Cagliari  e  il  regolamento  delle  scuole  di
dottorato.
      Cagliari, 25 gennaio 2008
                                            Il rettore: Mistretta