Concorso per 12 allievi ufficiali guardia di finanza (lazio) COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA

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Concorso

Attenzione, il bando selezionato non è attivo, poichè è scaduto il termine per la presentazione della domanda


Tipologia Concorso
Tipologia Contratto Assunzione
Posti 12
Fonte: Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana N. 12 del 12-02-2008
Sintesi: COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA CONCORSO   (scad.  13 marzo 2008) Concorso pubblico, per esami, per l'ammissione di dodici allievi ufficiali del ruolo aeronavale al primo anno del 7° corso aeronavale dell'Accademia d ...
Ente: COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA
Regione: LAZIO
Provincia: ROMA
Comune: ROMA
Data di inserimento: 25-02-2008
Data Scadenza bando 13-03-2008
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COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA
CONCORSO   (scad.  13 marzo 2008)
Concorso  pubblico,  per  esami,  per  l'ammissione di dodici allievi
ufficiali  del ruolo aeronavale al primo anno del 7° corso aeronavale
dell'Accademia  della  Guardia  di  finanza,  per  l'anno  accademico
2008/2009.
                       IL COMANDANTE GENERALE
    Visto  l'articolo  5,  comma 1, del regio decreto-legge 4 ottobre
1935,   n. 1961,   recante   "Modificazioni   alle  disposizioni  sul
reclutamento  degli ufficiali e dei sottufficiali della regia Guardia
di finanza", convertito nella legge 9 gennaio 1936, n. 75;
    Viste  le  leggi  21 dicembre  1948,  n. 1580,  13 ottobre  1965,
n. 1172,  e  27 febbraio  1974,  n. 68,  concernenti  il  trattamento
economico spettante agli allievi delle accademie militari;
    Vista  la  legge 31 luglio 1954, n. 599, recante "Stato giuridico
dei  sottufficiali  dell'Esercito,  della Marina e dell'Aeronautica",
estesa,  con  varianti,  alla  Guardia di finanza con legge 17 aprile
1957, n. 260;
    Vista   la   legge   23 aprile   1959,   n. 189,   e   successive
modificazioni,  recante  "Ordinamento  del  Corpo  della  guardia  di
finanza";
    Visto  il  decreto  del  Presidente  della Repubblica 14 febbraio
1964,    n. 237,    recante   "Leva   e   reclutamento   obbligatorio
nell'Esercito, nella Marina e nell'Aeronautica";
    Visti  il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972,
n. 670,   recante   "Approvazione   del   testo   unico  delle  leggi
costituzionali  concernenti  lo  statuto  speciale  del Trentino-Alto
Adige", ed il decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976,
n. 752,  recante  "Norme  di  attuazione dello statuto speciale della
regione  Trentino-Alto  Adige  in materia di proporzione negli uffici
statali  siti  nella  provincia  di Bolzano e di conoscenza delle due
lingue nel pubblico impiego";
    Visti il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 642,  recante  "Disciplina dell'imposta di bollo", e l'articolo 19
della   legge   18 febbraio   1999,   n. 28,  concernente  "Esenzione
dall'imposta di bollo per copie conformi di atti";
    Visti  gli  articoli 138,  139  e 140 della legge 19 maggio 1975,
n. 151, sulla riforma del diritto di famiglia;
    Vista la legge 31 maggio 1975, n. 191, e successive modificazioni
ed integrazioni, recante "Nuove norme sul servizio di leva";
    Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante "Istituzione del
servizio sanitario nazionale";
    Vista   la   legge   24 dicembre   1986,   n. 958,  e  successive
modificazioni  ed  integrazioni, recante "Norme sul servizio militare
di leva e sulla ferma di leva prolungata";
    Visto  l'articolo  4 del decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 22 luglio 1987, n. 411, recante "Specifici limiti di altezza
per  la  partecipazione  ai  concorsi  pubblici", come modificato dal
decreto  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri 26 giugno 2000,
n. 227;
    Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988,
n. 574,  recante  "Norme  di attuazione dello statuto speciale per la
regione  Trentino-Alto Adige in materia di uso della lingua tedesca e
della  lingua  ladina  nei  rapporti  dei  cittadini  con la pubblica
amministrazione e nei procedimenti giudiziari";
    Vista   la  legge  23 agosto  1988,  n. 370,  recante  "Esenzione
dall'imposta  di  bollo  per  le  domande di concorso e di assunzione
presso le amministrazioni pubbliche";
    Vista  la  legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche ed
integrazioni,   recante  "Nuove  norme  in  materia  di  procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
    Vista  la legge 27 dicembre 1990, n. 404, recante "Nuove norme in
materia  di  avanzamento  degli ufficiali e sottufficiali delle Forze
armate e del Corpo della guardia di finanza", e successive modifiche;
    Visto  il  decreto  legislativo  16 aprile  1994, n. 297, recante
"testo   unico   delle   disposizioni   legislative   in  materia  di
istruzione";
    Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487,  e successive modificazioni, concernente "Regolamento recante
norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le
modalita'  di  svolgimento  dei  concorsi, dei concorsi unici e delle
altre forme di assunzione nei pubblici impieghi";
    Visto  il  decreto  legislativo  12 maggio  1995, n. 199, recante
"Attuazione  dell'articolo  3  della  legge  6 marzo 1992, n. 216, in
materia  di  nuovo  inquadramento  del  personale non direttivo e non
dirigente del Corpo della guardia di finanza";
    Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni
ed   integrazioni,   recante   "Misure  urgenti  per  lo  snellimento
dell'attivita'  amministrativa  e  dei procedimenti di decisione e di
controllo";
    Vista  la  legge  16 giugno  1998,  n. 191, recante "Modifiche ed
integrazioni  alle  leggi  15 marzo  1997,  n. 59,  e 15 maggio 1997,
n. 127,   nonche'  norme  in  materia  di  formazione  del  personale
dipendente  e  di  lavoro a distanza nelle pubbliche amministrazioni.
Disposizioni in materia di edilizia scolastica";
    Vista  la legge 8 luglio 1998, n. 230, e successive modificazioni
ed  integrazioni,  recante  "Nuove  norme  in materia di obiezione di
coscienza",   nonche'  la  legge  6 marzo  2001,  n. 64,  concernente
"Istituzione del servizio civile nazionale";
    Vista  la  legge  20 ottobre  1999,  n. 380,  recante  "Delega al
Governo   per   l'istituzione   del   servizio   militare  volontario
femminile";
    Visto  il  decreto  legislativo  31 gennaio  2000, n. 24, recante
"Disposizioni  in  materia  di reclutamento su base volontaria, stato
giuridico  e avanzamento del personale militare femminile nelle Forze
armate e nel Corpo della guardia di finanza, a norma dell'articolo 1,
comma 2, della legge 20 ottobre 1999, n. 380";
    Vista   la  legge  31 marzo  2000,  n. 78,  ed,  in  particolare,
l'articolo  4,  recante  "Delega  al  Governo  in materia di riordino
dell'Arma dei carabinieri, del Corpo forestale dello Stato, del Corpo
della  guardia  di finanza e della Polizia di Stato. Norme in materia
di coordinamento delle Forze di polizia";
    Visto il decreto ministeriale 17 maggio 2000, n. 155, concernente
"Regolamento  recante  norme  per  l'accertamento  dell'idoneita'  al
servizio  nella  Guardia  di  finanza, ai sensi dell'art. 1, comma 5,
della legge 20 ottobre 1999, n. 380";
    Visto il decreto del Comandante Generale della Guardia di finanza
n. 416631,  datato  15 dicembre  2003,  e successive modificazioni ed
integrazioni,  riguardante le direttive tecniche da adottare ai sensi
dell'articolo  3,  comma  4, del decreto ministeriale 17 maggio 2000,
n. 155;
    Visto  il  decreto  del  Presidente  della Repubblica 28 dicembre
2000,  n. 445, e successive modificazioni, recante "testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa (Testo A)";
    Visto  il  decreto  legislativo  19 marzo  2001,  n. 69,  recante
"Riordino  del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento
degli   ufficiali  del  Corpo  della  guardia  di  finanza,  a  norma
dell'articolo 4 della legge 31 marzo 2000, n. 78";
    Visto  il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni    ed    integrazioni,    recante    "Norme    generali
sull'ordinamento  del  lavoro  alle  dipendenze delle amministrazioni
pubbliche";
    Visto   il  decreto  interministeriale  12 aprile  2001,  recante
"Determinazione   delle   classi   delle   lauree   e   delle  lauree
specialistiche  universitarie  nelle  scienze  della  difesa  e della
sicurezza";
    Visto   il  decreto  ministeriale  29 ottobre  2001,  concernente
l'individuazione  dei  titoli  di  studio  e  gli ulteriori requisiti
richiesti per la partecipazione ai concorsi per ufficiali del Corpo;
    Vista  la  convenzione  tra l'Universita' degli Studi di Bergamo,
l'Universita'  degli  Studi  di  Milano Bicocca e l'Universita' degli
Studi  di  Roma Tor Vergata con l'Accademia della Guardia di finanza,
datata 20 dicembre 2001;
    Visto  il  decreto  legislativo  30 giugno  2003, n. 196, recante
"Codice in materia di protezione dei dati personali";
    Visto  il  decreto  ministeriale  16 settembre  2003 e successive
modificazioni,  recante  "Elenco delle imperfezioni ed infermita' che
sono causa di non idoneita' ai servizi di navigazione aerea e criteri
da   adottare   per   l'accertamento   e   la   valutazione  ai  fini
dell'inidoneita";
    Visto  il  decreto  ministeriale  5 marzo  2004,  n. 94,  recante
"Regolamento  concernente  le  modalita'  di svolgimento dei corsi di
formazione  per  l'accesso  ai  ruoli normale, aeronavale, speciale e
tecnico-logistico-amministrativo  degli  ufficiali  della  Guardia di
finanza, ivi comprese quelle di formazione delle graduatorie, nonche'
le cause e le procedure di rinvio e di espulsione";
    Vista  la  legge  23 agosto  2004,  n. 226,  recante "Sospensione
anticipata  del  servizio  obbligatorio  di  leva  e  disciplina  dei
volontari  di  truppa  in ferma prefissata, nonche' delega al Governo
per il conseguente coordinamento con la normativa di settore";
    Vista  la determinazione del Comandante Generale della Guardia di
finanza  n. 246000, datata 28 luglio 2005, e successive modificazioni
ed integrazioni, registrata al Dipartimento Ragioneria Generale dello
Stato   -   Ufficio   Centrale   del  Bilancio  presso  il  Ministero
dell'Economia   e  delle  Finanze,  il  2 agosto  2005,  al  n. 7856,
concernente   l'attribuzione  di  specifiche  competenze  alle  varie
Autorita' gerarchiche del Corpo;
    Vista  la  legge  27 dicembre 2006, n. 296, recante "Disposizioni
per  la  formazione  del  bilancio  annuale e pluriennale dello Stato
(Legge Finanziaria 2007)";
    Vista  la  legge  24 dicembre 2007, n. 244, recante "Disposizioni
per  la  formazione  del  bilancio  annuale e pluriennale dello Stato
(Legge Finanziaria 2008)";
      Ritenuto di dover riservare uno dei posti da mettere a concorso
ai  candidati  in  possesso  dell'attestato di cui all'articolo 4 del
decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752;
    Considerata   l'opportunita'   di   prevedere   che,  alle  prove
concorsuali  successive a quella preliminare, venga ammesso un numero
di concorrenti idonei sufficiente, comunque, a garantire una adeguata
e rigorosa selezione nonche' la copertura dei posti messi a concorso,
                             Determina:
                               Art. 1.
                          Posti a concorso
    1.  E'  indetto  per  l'anno  accademico  2008/2009  un  pubblico
concorso  per  esami  per  l'ammissione  di  12 allievi ufficiali del
"ruolo   aeronavale"   al   primo   anno   del   7  corso  aeronavale
dell'Accademia della Guardia di finanza.
    2. I posti disponibili sono cosi' ripartiti:
      a) specializzazione "pilota militare" n. 8 posti;
      b) specializzazione "comandante di unita' navale" n. 4 posti.
    3.  Uno  degli  otto  posti  disponibili  per la specializzazione
"pilota  militare"  e'  riservato, subordinatamente al possesso degli
altri  requisiti prescritti dall'articolo 2, ai candidati in possesso
dell'attestato di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della
Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, riferito al diploma di istituto di
istruzione secondaria di secondo grado o superiore.
    4. I concorrenti possono presentare domanda di partecipazione per
una sola delle predette specializzazioni.
    5. Lo svolgimento del concorso comprende:
      a) una prova preliminare (test logico-matematici e culturali) ;
      b) una prova scritta di cultura generale;
      c) accertamento dell'idoneita' psico-fisica;
      d) una prova di efficienza fisica;
      e) accertamento dell'idoneita' attitudinale;
      f) tre prove orali;
      g) una prova facoltativa di una lingua straniera;
      h) una prova facoltativa di informatica;
      i) una visita medica di incorporamento.
    6.  Il corso di Accademia, che ha inizio nella data stabilita dal
Comando  Generale  della  Guardia di finanza, ha durata triennale (da
frequentare, per due anni, nella qualita' di allievo ufficiale e, per
un anno, con il grado di sottotenente).
    7.  Alla  fine del triennio, i sottotenenti sono ammessi al corso
di applicazione, di durata biennale (da frequentare, per un anno, nel
grado di sottotenente e, per un anno, nel grado di tenente).

        
      
                               Art. 2.
         Requisiti e condizioni per l'ammissione al concorso
    1. Possono partecipare al concorso:
      a) gli ispettori e i sovrintendenti del Corpo in servizio che:
        1)  alla  data  del  1° gennaio 2008, non abbiano superato il
ventottesimo anno di eta' e, quindi, siano nati in data successiva al
1° gennaio 1980 (compreso) ;
        2)  non  siano  stati  dichiarati  non idonei all'avanzamento
ovvero vi abbiano rinunciato, se in servizio permanente;
      b) i cittadini italiani che:
        1)  abbiano,  alla  data  del  1° gennaio  2008,  compiuto il
diciassettesimo  anno  di eta' e non superato il ventiduesimo, cioe',
siano  nati  nel  periodo  compreso  tra  il  1° gennaio  1986  ed il
1° gennaio 1991, estremi inclusi;
        2)  abbiano,  se  minorenni  alla data di presentazione della
domanda,  il  consenso  dei  genitori  o  del  genitore  esercente la
potesta'  o  del tutore per contrarre l'arruolamento volontario nella
Guardia di finanza;
        3) siano in possesso dei diritti civili e politici;
        4)  non  siano  stati  destituiti,  dispensati  o  dichiarati
decaduti  dall'impiego  presso  una  pubblica amministrazione, ovvero
prosciolti, d'autorita' o d'ufficio, da precedente arruolamento nelle
Forze armate e di polizia;
        5)  non  siano  stati  ammessi  a prestare il servizio civile
nazionale  quali  obiettori di coscienza, ovvero abbiano rinunziato a
tale status, ai sensi dell'art. 15, comma 7-ter, della legge 8 luglio
1998, n. 230;
        6)  non  siano  stati  dimessi, per motivi disciplinari o per
inattitudine  alla  vita  militare, da accademie, scuole, istituti di
formazione delle Forze armate e delle Forze di polizia dello Stato;
        7) non siano imputati, non siano stati condannati, ovvero non
abbiano ottenuto l'applicazione della pena ai sensi dell'articolo 444
c.p.p.  per delitti non colposi, ne' siano o siano stati sottoposti a
misure di prevenzione;
        8)  siano  in  possesso  delle  qualita' morali e di condotta
stabilite  per l'ammissione ai concorsi della magistratura ordinaria.
L'accertamento di tale requisito viene effettuato d'ufficio dal Corpo
della guardia di finanza;
        9)  qualora  gia'  sottoposti  alla visita di leva, non siano
stati riformati in quell'occasione o successivamente ad essa.
    2.  Tutti  i  candidati  devono, inoltre, possedere un diploma di
istruzione  secondaria  di  secondo grado che consenta l'iscrizione a
corsi  di  laurea  previsti  dal  decreto interministeriale 12 aprile
2001.
    3.  Possono  partecipare  anche  coloro  che,  pur non essendo in
possesso   del   previsto  diploma  alla  data  di  scadenza  per  la
presentazione  delle  domande,  lo  conseguano  nell'anno  scolastico
2007/2008.
    4.  I  requisiti di cui al comma 1, lettera b), punti 3), 4), 5),
6),  7),  8)  e 9), devono essere posseduti alla scadenza del termine
ultimo  previsto  per la presentazione della domanda e mantenuti fino
all'incorporamento, pena l'esclusione dal concorso.
    5.  Non  si applicano gli aumenti dei limiti di eta' previsti per
l'ammissione ai pubblici impieghi.

        
      
                               Art. 3.
                      Domanda di partecipazione
    1.  La  domanda  di partecipazione va presentata, possibilmente a
mano, oppure inviata a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, al
Comando  Provinciale  della  Guardia  di  finanza  del  capoluogo  di
provincia  nella cui circoscrizione l'aspirante risiede, entro trenta
giorni  decorrenti  dalla  data  di  pubblicazione del presente bando
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4ª serie speciale.
    2.  Per  i  residenti  in  Valle  d'Aosta, la domanda deve essere
presentata,  entro  il  termine e con le modalita' di cui al comma 1,
presso il locale Comando Regionale della Guardia di finanza.
    3.  I  militari  alle  armi  e  gli  appartenenti al Corpo devono
presentare  la domanda, entro il termine e con le modalita' di cui ai
commi 1 e 2, al Comando competente per il luogo di residenza.
    4.  I  cittadini  italiani residenti all'estero devono inviare la
domanda  di  partecipazione  direttamente  al  Centro di Reclutamento
della  Guardia  di finanza, via della Batteria di Porta Furba n. 34 -
00181 Roma/Appio.
    5.  La  domanda  deve  essere  redatta esclusivamente su apposito
modello,  riproducibile anche in fotocopia (fac-simile in allegato 1)
e  disponibile  presso  tutti  i  Reparti  del Corpo nonche' sul sito
internet http://www.gdf.it/ , nella sezione relativa ai concorsi.
    6.  Il  concorrente che, alla data di presentazione della domanda
di  partecipazione  al  concorso,  sia  minorenne  deve allegare alla
stessa,  a  pena  di decadenza, l'atto di assenso, in carta semplice,
conforme all'allegato 2, sottoscritto da entrambi i genitori o da uno
solo,  in  caso  di  impedimento dell'altro, o dal tutore, in caso di
mancanza  di  entrambi i genitori. Nel caso in cui l'atto sia firmato
da  uno solo dei genitori, devono essere documentati i motivi per cui
manca l'assenso dell'altro genitore. Ne sono esonerati gli aspiranti,
anche se minorenni, che rivestono la qualifica di militare alle armi.
    7.  Le  domande  di  partecipazione  al  concorso  si considerano
prodotte  in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con
avviso  di  ricevimento,  entro il termine suindicato. A tal fine, fa
fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.
    8.  Le  domande  di partecipazione al concorso che, pur inoltrate
nei termini indicati, non pervengono entro sessanta giorni decorrenti
dalla data di pubblicazione del presente bando sono archiviate. Nelle
more,   i   candidati   sono   ammessi  con  riserva  alla  procedura
concorsuale.
    9. Le domande di partecipazione al concorso prodotte nei termini,
ma   formalmente   irregolari   ovvero  incomplete  di  talune  delle
dichiarazioni   prescritte  dall'articolo  4,  sono  restituite  agli
interessati per essere successivamente regolarizzate ovvero integrate
con   le  dichiarazioni  precedentemente  omesse,  entro  il  termine
perentorio   di   cinque   giorni   dal  momento  della  restituzione
dell'istanza.  L'impossibilita',  per qualsiasi motivo, di rispettare
il predetto termine, comporta l'archiviazione dell'istanza.
    10.  Le  domande  non  sottoscritte  sono,  invece,  direttamente
archiviate.
    11.  I provvedimenti di archiviazione delle domande, ai sensi del
presente  articolo,  sono  notificati  agli  interessati, che possono
impugnarli, producendo ricorso:
      a) gerarchico,  al  Comandante  Interregionale della Guardia di
finanza dal quale dipende il Reparto che ha disposto l'archiviazione,
ovvero  al  Generale  Ispettore  per gli Istituti di Istruzione della
Guardia  di  finanza  qualora  l'archiviazione  e' stata disposta dal
Centro di Reclutamento, ex decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
entro  30  giorni  dalla  data di notifica, ai sensi dell'articolo 2,
primo  comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre
1971, n. 1199;
      b) giurisdizionale, al competente T.A.R., entro 60 giorni dalla
data di notifica, ai sensi dell'articolo 21, primo comma, della legge
6 dicembre  1971,  n. 1034,  e dell'articolo 63, comma 4, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

        
      
                               Art. 4.
                 Elementi da indicare nella domanda
    1. Il candidato deve indicare nella domanda:
      a) cognome,  nome,  codice  fiscale,  sesso,  data  e  luogo di
nascita  (i  militari  alle  armi  devono  indicare  anche  il  grado
rivestito nonche' il reparto cui sono in forza) ;
      b) la specializzazione per cui intende concorrere;
      c) il possesso della cittadinanza italiana;
      d) lo  stato  civile  e  il  numero dei figli, eventualmente, a
carico;
      e) di essere iscritto (per i candidati maggiorenni) nelle liste
elettorali del Comune di residenza e di godere dei diritti civili;
      f) di  non  essere imputato, non essere stato condannato ovvero
aver  ottenuto  l'applicazione  della pena ai sensi dell'articolo 444
c.p.p. per delitti non colposi ne' essere o essere stato sottoposto a
misure di prevenzione;
      g) il  titolo  di studio di cui e' in possesso o che presume di
conseguire nell'anno scolastico 2007/2008;
      h) la  posizione nei riguardi del servizio militare (i militari
del    Corpo   devono   obbligatoriamente   indicare   la   matricola
meccanografica, il grado e il reparto cui sono in forza) ;
      i) di  non  essere  stato ammesso a prestare il servizio civile
nazionale  quale  obiettore  di coscienza ovvero di aver rinunziato a
tale status, ai sensi dell'art. 15, comma 7-ter, della legge 8 luglio
1998, n. 230;
      l) di  non  essere  stato  destituito,  dispensato o dichiarato
decaduto  dall'impiego  presso  una  pubblica  amministrazione ovvero
prosciolto, d'autorita' o d'ufficio, da precedente arruolamento nelle
Forze armate e di polizia;
      m) l'indirizzo   proprio   ed,   eventualmente,  della  propria
famiglia,  completo del numero di codice di avviamento postale e, ove
possibile, di un recapito telefonico;
      n) il  recapito  presso  il  quale  desidera ricevere eventuali
comunicazioni;
      o) l'eventuale   possesso   dei  titoli  preferenziali  di  cui
all'articolo 6, comma 2;
      p) di  essere  disposto,  in  caso  di  nomina  a  ufficiale, a
raggiungere qualsiasi sede di servizio.
    2.  Il  candidato,  nella  domanda di partecipazione al concorso,
puo'  richiedere  di  essere  sottoposto  anche  alle  seguenti prove
facoltative:
      a) prova  di  conoscenza  di  una  lingua straniera scelta tra:
francese, inglese, spagnolo e tedesco;
      b) prova di informatica.
    3. Gli aspiranti in possesso dell'attestato di bilinguismo di cui
all'articolo   1,   comma   3,   devono   compilare   la  domanda  di
partecipazione,  precisando,  in allegato alla stessa, gli estremi ed
il  livello  del  titolo  in  base  al  quale concorrono per il posto
riservato  ed  indicando  la  lingua (italiana o tedesca) nella quale
intendono sostenere le previste prove scritta e orale.
    4.  I  candidati,  inoltre,  devono dichiarare, nella domanda, di
essere  a conoscenza che la prova preliminare si svolgera' secondo le
modalita' stabilite all'articolo 11.
    5.  La  domanda di partecipazione ha valore di autocertificazione
ed il sottoscrittore attesta, tra l'altro, di essere consapevole che,
in  caso  di false dichiarazioni, incorre nelle sanzioni previste dal
codice  penale  e  dalle leggi speciali e decadra' da ogni beneficio,
eventualmente  conseguente  al provvedimento emanato sulla base della
dichiarazione non veritiera fornita.
    6.   Ogni   variazione   di   indirizzo   deve  essere  segnalata
direttamente  e  nel  modo  piu'  celere al Comando Provinciale della
Guardia  di  finanza  competente  (ovvero al locale Comando Regionale
della  Guardia  di  finanza,  per  i residenti in Valle d'Aosta) o al
Centro  di  Reclutamento  della  Guardia  di finanza, per i residenti
all'estero,   i  quali  non  assumono  alcuna  responsabilita'  circa
possibili   disguidi   derivanti   da   errate,   mancate  o  tardive
segnalazioni di variazioni di recapito o da eventi di forza maggiore.
Gli  stessi  Reparti, inoltre, non assumono alcuna responsabilita' in
caso  di  ritardata  ricezione,  da parte dei candidati, di avvisi di
convocazione,  dovuta  a  disguidi  postali  o  ad  altre  cause  non
imputabili    a    propria   inadempienza.   Deve,   infine,   essere
tempestivamente  comunicata  agli  stessi Reparti ogni variazione che
dovesse  intervenire, concorso durante, nella posizione del candidato
ai fini del servizio militare.

        
      
                               Art. 5.
                      Istruttoria della domanda
    1.  Tutti  i  candidati,  le  cui istanze di partecipazione siano
considerate  valide,  in  quanto  complete  dei  dati richiesti, sono
ammessi   al  concorso,  con  riserva,  in  attesa  dell'accertamento
dell'effettivo possesso dei requisiti previsti.
    2.  L'ammissione  con riserva deve intendersi fino all'ammissione
al corso di formazione.

        
      
                               Art. 6.
                           Documentazione
    1.  Nei  confronti  dei  candidati  convocati  per  le  prove  di
efficienza  fisica  di  cui  all'articolo  18, il Comando Provinciale
della  Guardia  di  finanza  competente  (ovvero  il  locale  Comando
Regionale della Guardia di finanza, per i residenti in Valle d'Aosta)
o il Centro di Reclutamento della Guardia di finanza, per i residenti
all'estero, provvedono a richiedere i seguenti atti:
      a) rapporto  sul  servizio prestato, per i candidati militari o
impiegati  delle pubbliche amministrazioni, da redigersi ed annotarsi
dai  superiori  gerarchici  cui  spetti  la  compilazione  delle note
caratteristiche o di qualifica;
      b) copia  del  libretto  personale  e dello stato di servizio o
della  cartella  personale  e  del  foglio  matricolare del candidato
militare   e,   per   il   personale   di   ruolo   nelle   pubbliche
amministrazioni, copia integrale dello stato matricolare;
      c) dichiarazione del casellario giudiziale;
      d) nulla   osta  della  competente  autorita'  militare  per  i
candidati  in  servizio  militare o che abbiano gia' partecipato alla
visita  di  leva  o  siano  arruolati  senza  visita,  ai sensi degli
articoli 13  e  14  della legge 31 maggio 1975, n. 191, o che abbiano
concorso alla leva di mare.
    2. I candidati convocati per le prove di efficienza fisica devono
presentare  o  far  pervenire,  direttamente  ai  Reparti indicati al
precedente  comma,  entro  venti  giorni  dalla data di comunicazione
della convocazione stessa, i certificati, rilasciati dalle competenti
autorita' su carta semplice, ovvero le dichiarazioni sostitutive, nei
casi  previsti dalla legge, comprovanti il possesso dei requisiti che
conferiscono i titoli preferenziali stabiliti dall'articolo 38, comma
6, della legge 24 dicembre 1986, n. 958, e dal decreto del Presidente
della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.
    3.  I  candidati  utilmente  collocati  nella  graduatoria di cui
all'articolo  21  devono presentare o far pervenire ai Reparti di cui
al  comma  1,  a pena di decadenza, entro trenta giorni dalla data di
ammissione al corso di formazione:
      a) se  di  sesso  maschile,  il  foglio  di  congedo illimitato
provvisorio  o  certificato dell'esito di leva rilasciato dal Comune,
per coloro che abbiano soltanto concorso alla leva;
      b) copia  autenticata  dello  stato di servizio o del foglio di
congedo  illimitato  o del foglio matricolare, per coloro che abbiano
prestato o prestino servizio militare;
      c) domanda  diretta  al  Ministero  della  Difesa  con  cui  il
candidato,  che  riveste  lo  status  di  ufficiale  di  complemento,
ufficiale   in   ferma   prefissata   e   ufficiale  delle  forze  di
completamento,  chiede  di  rinunciarvi  per  conseguire l'ammissione
all'Accademia  della  Guardia  di  finanza  in  qualita'  di  allievo
ufficiale.
    4.  Il vincitore del posto riservato di cui all'articolo 1, comma
3,  deve, inoltre, far pervenire ai Reparti di cui al comma 1, a pena
di  decadenza,  entro trenta giorni dalla data di ammissione al corso
di formazione, l'attestato di cui al predetto articolo 1.
    5.  I  vincitori  del  concorso devono consegnare, all'atto della
presentazione  in  Accademia per l'inizio del corso di formazione, il
diploma  in  originale  ovvero  la  copia  autentica  del certificato
attestante  il  conseguimento  del  titolo  di studio, in conformita'
all'articolo   18   del   decreto  del  Presidente  della  Repubblica
28 dicembre  2000,  n. 445.  Il  titolo  originale  di  studio  deve,
comunque,  essere  fatto  pervenire  all'Accademia  entro il 31 marzo
2009.  In  caso di documentato impedimento, il vincitore del concorso
deve  presentare, entro lo stesso termine, un certificato sostitutivo
ai   sensi  dell'articolo  199,  comma  6,  del  decreto  legislativo
16 aprile 1994, n. 297.
    6. I titoli di studio prescritti non possono essere sostituiti da
certificati di iscrizione ai corsi di laurea presso le Universita'.
    7.  Il  documento  di cui al comma 3, lettera b), deve avere data
posteriore  a  quella  di  pubblicazione  del  presente  bando  nella
Gazzetta Ufficiale.
    8.  I  documenti  si considerano prodotti in tempo utile anche se
spediti  a  mezzo  raccomandata  con  avviso di ricevimento, entro il
termine  per  ciascuno indicato. A tal fine, fa fede il timbro a data
dell'ufficio postale accettante.
    9.  I  documenti,  incompleti  o  affetti da vizio sanabile, sono
restituiti agli interessati per essere successivamente regolarizzati,
entro 30 giorni dal momento della restituzione.
    10.  Il  Comando  Provinciale della Guardia di finanza competente
(ovvero  il  locale Comando Regionale della Guardia di finanza, per i
residenti  in  Valle  d'Aosta),  esclusivamente  per  i vincitori del
concorso,  ricevuti  i  suddetti  documenti,  li  trasmette, entro 10
giorni dalla ricezione, unitamente alla domanda di partecipazione, al
Centro di Reclutamento.
    11.  Il  candidato,  in  servizio nella Guardia di finanza, nelle
Forze   armate,  nelle  altre  Forze  di  polizia  e  nella  pubblica
amministrazione,  deve produrre soltanto il titolo di studio, nonche'
l'attestato di cui all'articolo 1, comma 3, se vincitore per il posto
riservato.

        
      
                               Art. 7.
                      Commissione giudicatrice
    1.  La  commissione  giudicatrice,  da  nominare  con  successiva
determinazione  del  Comandante Generale della Guardia di finanza, e'
presieduta  da  un  ufficiale  generale  della  Guardia  di finanza e
ripartita  nelle  seguenti  sottocommissioni,  ciascuna  delle  quali
presieduta  da  un  ufficiale  del  Corpo  di  grado  non inferiore a
colonnello:
      a) sottocommissione per la valutazione delle prove di esame, la
valutazione  dei  titoli  e  la formazione della graduatoria unica di
merito, costituita da due ufficiali della Guardia di finanza e da due
professori,   membri.   I   professori   devono  essere  in  possesso
dell'abilitazione   all'insegnamento   negli  istituti  superiori  di
secondo grado nelle materie oggetto di esame;
      b) sottocommissione   per   la   visita   medica   preliminare,
costituita  da  un ufficiale della Guardia di finanza e tre ufficiali
medici, membri;
      c) sottocommissione  per  la  visita  medica  di  revisione dei
candidati  giudicati  non  idonei  alla  visita  medica  preliminare,
composta da due ufficiali della Guardia di finanza e da due ufficiali
medici  (di  cui  uno  di  grado  superiore a quello dei medici della
precedente  sottocommissione  o  a  parita'  di  grado, comunque, con
anzianita' superiore), membri;
      d) sottocommissione   per   la   valutazione   della  prova  di
efficienza  fisica  e  per l'accertamento dell'idoneita' attitudinale
dei  candidati  al  servizio incondizionato nel Corpo, in qualita' di
ufficiali  in  servizio  permanente  effettivo,  composta  da quattro
ufficiali della Guardia di finanza, periti selettori, membri;
      e) sottocommissione  per  la  visita  medica di incorporamento,
composta  da  un ufficiale della Guardia di finanza e da un ufficiale
medico, membri.
    2.  La  sottocommissione esaminatrice per le prove facoltative di
lingua straniera e informatica e' quella indicata al comma 1, lettera
a), integrata da ufficiali della Guardia di finanza, rispettivamente:
      a) qualificati conoscitori della lingua stessa;
      b) in forza al Servizio informatica del Comando Generale.
    3.  Gli  ufficiali  della  Guardia  di  finanza  devono essere in
servizio  e,  se  fanno  parte  delle sottocommissioni in qualita' di
membri, devono essere di grado non inferiore a capitano.
    4.  Per  l'eventuale  valutazione delle prove scritta e orale dei
candidati  che  le  sosterranno  in  lingua  tedesca,  la  competente
sottocommissione  e'  integrata  dall'ufficiale del Corpo qualificato
conoscitore della lingua straniera di cui al comma 2, lettera a).
    5.  Le  sottocommissioni,  per i lavori di rispettiva competenza,
possono   avvalersi  dell'ausilio  di  esperti  ovvero  di  personale
specializzato  e  tecnico.  La  sottocommissione  di  cui al comma 1,
lettera   d),   puo'   avvalersi,  altresi',  durante  l'accertamento
dell'idoneita' attitudinale, dell'ausilio di psicologi.
    6.  Gli  atti  compilati  dalle  sottocommissioni sono riveduti e
controfirmati dal presidente della commissione giudicatrice.
    7.  Le  sottocommissioni  possono,  durante  lo  svolgimento  dei
lavori,  avvalersi  di personale di sorveglianza all'uopo individuato
dal Centro di Reclutamento.

        
      
                               Art. 8.
                 Adempimenti delle sottocommissioni
    1.   Le   sottocommissioni  previste  all'articolo  7,  comma  1,
lettere b),  c)  e  d),  compilano,  per  ogni  candidato, un verbale
firmato da tutti i componenti.

        
      
                               Art. 9.
                       Esclusione dal concorso
    1. Con determinazione motivata del Capo del I Reparto del Comando
Generale  della  Guardia  di  finanza,  puo' essere disposta, in ogni
momento,  l'esclusione dal concorso dei candidati non in possesso dei
requisiti di cui all'articolo 2.
    2.  Le  proposte  di  esclusione  sono  formulate  dal  Centro di
Reclutamento.
    3.  Avverso  tali  esclusioni,  gli  interessati possono produrre
ricorso:
      a) gerarchico,  al  Capo di Stato Maggiore del Comando Generale
della  Guardia  di  finanza,  ex  decreto  legislativo 30 marzo 2001,
n. 165,   entro   30   giorni   dalla  data  di  notifica,  ai  sensi
dell'articolo  2,  primo  comma,  del  decreto  del  Presidente della
Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199;
      b) giurisdizionale, al competente T.A.R., entro 60 giorni dalla
data di notifica, ai sensi dell'articolo 21, primo comma, della legge
6 dicembre  1971,  n. 1034,  e dell'articolo 63, comma 4, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

        
      
                              Art. 10.
                    Documento di identificazione
    1.  Ad ogni visita o prova d'esame, i candidati devono esibire la
carta  di  identita' oppure un documento di riconoscimento rilasciato
da  un'amministrazione  dello  Stato,  purche'  munito  di fotografia
recente.

        
      
                              Art. 11.
       Data e modalita' di svolgimento della prova preliminare
    1.  I candidati, che non abbiano ricevuto comunicazione alcuna di
esclusione  dal  concorso, sono tenuti a presentarsi per sostenere la
prova preliminare, consistente in test logico-matematici e in domande
dirette  ad  accertare  le abilita' linguistiche, orto-grammaticali e
sintattiche  della  lingua  italiana,  presso  la  Scuola Ispettori e
Sovrintendenti  della Guardia di finanza, via Fiamme Gialle, n. 3, de
L'Aquila (loc. Coppito), secondo il seguente calendario:
      a) lunedi'  26 marzo  2008,  ore 9,00: per i concorrenti il cui
cognome inizi con le lettere da A a D;
      b) lunedi'  26 marzo  2008, ore 15,00: per i concorrenti il cui
cognome inizi con le lettere da E a M;
      c) martedi'  27 marzo  2008, ore 9,00: per i concorrenti il cui
cognome inizi con le lettere da N a R;
      d) martedi'  27 marzo 2008, ore 15,00: per i concorrenti il cui
cognome inizi con le lettere da S a Z.
    2.  Il calendario di cui al comma 1 ha valore di notifica a tutti
gli effetti nei confronti dei candidati.
    3.  I  candidati  in  possesso dell'attestato di bilinguismo, che
abbiano fatto richiesta, nella domanda di partecipazione al concorso,
di  sostenere  le  previste  prove scritta e orale in lingua tedesca,
possono  richiedere, sul posto, l'assistenza di personale qualificato
conoscitore  della  lingua  stessa,  per  ottenere  chiarimenti sulle
modalita' di esecuzione della prova preliminare.
    4.  Ciascun  candidato  deve  presentarsi  per sostenere la prova
preliminare munito di:
      a) idoneo documento di riconoscimento;
      b) una penna biro ad inchiostro nero.
    5.  Nella sede di esame non possono essere introdotti vocabolari,
dizionari  dei  sinonimi  e contrari o altre pubblicazioni. Eventuali
apparecchi    telefonici    e    ricetrasmittenti    devono    essere
obbligatoriamente spenti.
    6.  La  banca dati da cui sono tratti i questionari somministrati
ai  candidati  sara'  pubblicata  sul sito internet www.gdf.it, nella
sezione relativa ai concorsi.
    7.  Al fine di agevolare il raggiungimento della sede della prova
preliminare da parte dei candidati, sara':
      a) disponibile,   sul   sito  internet  www.gdf.it,  una  mappa
dell'itinerario;
      b) allestito  un  servizio di trasporto, con bus navetta, dalla
stazione  ferroviaria  e dal terminal "Colle Maggio" de L'Aquila alla
sede di esame e ritorno.
    8.  I  concorrenti  che  non  si presentano nel giorno e nell'ora
stabiliti,  per  sostenere  la  prova  preliminare,  sono considerati
rinunciatari e, quindi, esclusi dal concorso.
    9. Allo stesso modo, sono esclusi i candidati che, avendo chiesto
ed ottenuto il differimento della prova a norma dell'articolo 20, non
si presentano nel giorno e nell'ora stabiliti.
    10.  La  somministrazione  e  la revisione dei test sono eseguite
dalla sottocommissione di cui all'articolo 7, comma 1, lettera a).
    11.  Prima dello svolgimento dei test, la sottocommissione di cui
al  comma  10 fissa, in apposito atto, i criteri cui attenersi per la
valutazione delle prove dei candidati.
    12.  Superano la prova preliminare e, pertanto, sono ammessi alla
prova  scritta,  di  cui all'articolo 12, i candidati classificatisi,
rispettivamente,  nei primi 200 posti della graduatoria relativa alla
specializzazione  per  la  quale concorrono. Sono, inoltre, ammessi i
concorrenti   che   abbiano   conseguito   lo  stesso  punteggio  del
concorrente  classificatosi,  nell'ambito delle predette graduatorie,
all'ultimo posto utile.
    13.  Gli  aspiranti che non ricevono la convocazione per la prova
scritta,  entro  il  15 aprile 2008, debbono considerarsi esclusi dal
concorso.
    14.  Avverso  le  esclusioni  di  cui  al  presente articolo, gli
interessati possono produrre ricorso:
      a) giurisdizionale, al competente T.A.R., entro 60 giorni dalla
data  di  notifica  del  provvedimento  di esclusione, se prevista, o
dalla  data  in  cui  la stessa esclusione si intendera' definita, ai
sensi  dell'articolo  21,  primo  comma, della legge 6 dicembre 1971,
n. 1034,  e  dell'articolo  63,  comma  4,  del  decreto  legislativo
30 marzo 2001, n. 165;
      b) straordinario  al  Capo  dello Stato, entro 120 giorni dalla
predetta data, ai sensi dell'articolo 9, primo comma, del decreto del
Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199.

        
      
                              Art. 12.
         Modalita' e data di svolgimento della prova scritta
    1.  La  prova scritta, della durata di sei ore, consistente nello
svolgimento  di  un  tema  di  cultura  generale,  unico  per tutti i
candidati,   adeguato  ai  programmi  degli  istituti  di  istruzione
superiore  di  secondo  grado,  ha luogo presso la Scuola Ispettori e
Sovrintendenti  della Guardia di finanza, via Fiamme Gialle, n. 3, de
L'Aquila (loc. Coppito), il giorno 17 aprile 2008, alle ore 9,00.

        
      
                              Art. 13.
           Prescrizioni da osservare per la prova scritta
    1.  Alla sottocommissione di cui all'articolo 7, comma 1, lettera
a),  e  ai candidati e' fatto obbligo di osservare le prescrizioni di
cui  agli  articoli 11,  12,  13,  14 e 15 del decreto del Presidente
della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni.

        
      
                              Art. 14.
                    Revisione della prova scritta
    1.  La  revisione  degli  elaborati  scritti  e'  eseguita  dalla
sottocommissione indicata dall'articolo 7, comma 1, lettera a).
    2. La sottocommissione assegna ad ogni tema un punto di merito da
zero a trenta.
    3.  Il  punto di merito riportato da ciascun candidato si ottiene
sommando  i punti attribuiti dai singoli esaminatori e dividendo tale
somma per il numero dei medesimi.
    4.  Conseguono  l'idoneita'  i candidati che abbiano riportato il
punteggio minimo di diciotto.
    5.  I  candidati  che  riportano  l'idoneita'  alla prova scritta
ricevono  comunicazione  del  voto  conseguito  e, nel contempo, sono
convocati  per  l'accertamento  dell'idoneita'  psico-fisica  di  cui
all'articolo 15.
    6.   Gli   aspiranti   che   non  ricevono  la  convocazione  per
l'effettuazione  dell'accertamento dell'idoneita' psico-fisica, entro
il:
      a) 14 maggio  2008,  per  coloro  che  abbiano  concorso per la
specializzazione "comandante unita' navale";
      b) 21 maggio  2008,  per  coloro  che  abbiano  concorso per la
specializzazione  "pilota  militare", debbono considerarsi non idonei
ed esclusi dal concorso.
    7.  Avverso  le  esclusioni  di  cui  al  presente  articolo, gli
interessati  possono  produrre  ricorso  secondo  le modalita' di cui
all'ultimo comma dell'articolo 11.

        
      
                              Art. 15.
              Accertamento dell'idoneita' psico-fisica
    1.  L'idoneita'  psico-fisica dei candidati e' accertata da parte
della sottocommissione indicata all'articolo 7, comma 1, lettera b).
    2. A tal fine, i candidati sono:
      a) avviati,   se   concorrenti   per  i  posti  riservati  alla
specializzazione  "pilota  militare",  a  visita  medica  preliminare
presso l'Istituto Medico Legale dell'Aeronautica Militare di Roma via
P.  Gobetti, 2, dove e' accertata l'idoneita' degli stessi ai servizi
di  navigazione  aerea  quali "piloti militari", ai sensi del decreto
ministeriale  16 settembre  2003. La sottocommissione di cui al comma
1,  acquisito  il  giudizio  medico-legale del Centro Aeromedico, nei
confronti  dei  candidati  risultati  idonei,  esprime il giudizio di
idoneita'  al  servizio  nella  Guardia  di finanza, disponendo, dove
ritenuto  necessario,  l'effettuazione  di eventuali ulteriori visite
specialistiche ed esami strumentali e di laboratorio per una migliore
valutazione  del  quadro  clinico  dell'aspirante,  sulla  base delle
previsioni  del  decreto  ministeriale  17 maggio 2000, n. 155, cosi'
come richiamato dall'articolo 16, comma 1, lettera a).
    I  concorrenti  che, durante la visita, risultano non in possesso
anche di uno solo dei requisiti prescritti per l'idoneita' ai servizi
di  navigazione  aerea  quale  "pilota  militare", sono, a cura della
competente  sottocommissione,  giudicati non idonei al servizio nella
Guardia  di  finanza,  quali  ufficiali del "ruolo aeronavale" per la
specializzazione "pilota militare", ed esclusi dal concorso;
      b) sottoposti,  se  concorrenti  per  i  posti  riservati  alla
specializzazione  "comandante  di  unita'  navale",  a  visita medica
preliminare,  comprensiva degli esami specialistici, presso il Centro
di  Reclutamento  della  Guardia  di finanza, sito in Roma, via della
Batteria di Porta Furba, n. 34.
    3.  L'accertamento  dell'idoneita'  e'  eseguito in ragione delle
condizioni del soggetto al momento della visita.
    4.  I candidati che non conseguono l'idoneita' alla visita medica
preliminare possono richiedere:
      a) se  concorrenti  per i posti riservati alla specializzazione
"pilota  militare"  e dichiarati non idonei ai servizi di navigazione
aerea  quali  "piloti  militari",  di  essere sottoposti ad ulteriori
accertamenti   tesi   ad   ottenere  la  revisione  del  giudizio  di
inidoneita'.
    La relativa istanza:
      1)  deve  essere presentata, contestualmente alla comunicazione
del  giudizio  di non idoneita', al presidente della sottocommissione
per la visita medica preliminare di cui al comma 1. Eventuali istanze
presentate successivamente sono ritenute nulle;
      2)  deve  essere  integrata,  improrogabilmente entro il decimo
giorno  successivo  a quello della comunicazione di non idoneita', da
documentazione  redatta  da  una  struttura sanitaria pubblica, anche
militare,   o   privata   convenzionata  con  il  Servizio  Sanitario
Nazionale,  relativa  alle  cause  che hanno determinato l'esclusione
(modello in allegato 3) ;
      3) non e' presa in considerazione se la prevista documentazione
non  dovesse  pervenire  entro  il termine suindicato. A tal fine, la
stessa  potra'  essere anticipata via fax al numero 0624290622 oppure
al numero 0624290676;
      4)  e'  valutata  dalla  sottocommissione di cui al comma 1, la
quale  puo'  disporre  la  convocazione  del  candidato per ulteriori
accertamenti  sanitari, a cura della Commissione Sanitaria di Appello
dell'Aeronautica  Militare, che si esprime, esclusivamente, in ordine
alle  imperfezioni  o infermita' che hanno determinato il giudizio di
non idoneita';
      b) se  concorrenti  per i posti riservati alla specializzazione
"pilota  militare"  e  giudicati non idonei a seguito delle ulteriori
visite  specialistiche ed esami strumentali e di laboratorio disposti
dalla   sottocommissione   di  cui  al  comma  1,  al  momento  della
comunicazione  del  giudizio  di  non  idoneita', di essere ammessi a
visita  medica  di  revisione, fatta eccezione per i requisiti di cui
all'articolo 17, commi 7, 10 e 11.
    La citata visita medica di revisione, il cui giudizio e' espresso
dalla sottocommissione di cui all'articolo 7, comma 1, lettera c):
      1)  e'  effettuata  non  prima  del  15  giorno successivo alla
comunicazione di non idoneita' alla visita medica preliminare;
      2)  verte soltanto sulle cause che hanno dato luogo al giudizio
di  inidoneita'  espresso dalla sottocommissione per la visita medica
preliminare;
      c) se  concorrenti  per i posti riservati alla specializzazione
"comandante  di  unita'  navale",  al momento della comunicazione del
giudizio  di  non  idoneita',  di  essere  ammessi a visita medica di
revisione,  fatta  eccezione  per i requisiti di cui all'articolo 17,
commi 7, 10 e 11.
    La  richiesta  di  ammissione  a  visita medica di revisione deve
essere  presentata  al  presidente  della  sottocommissione di cui al
comma 1.
    La citata visita medica di revisione, il cui giudizio e' espresso
dalla sottocommissione di cui all'articolo 7, comma 1, lettera c):
      1)  e'  effettuata  non  prima  del  15  giorno successivo alla
comunicazione di non idoneita' alla visita medica preliminare;
      2)  verte soltanto sulle cause che hanno dato luogo al giudizio
di  inidoneita'  espresso dalla sottocommissione per la visita medica
preliminare.
    5.  I  candidati,  che  conseguono l'idoneita' fisica alla visita
medica  preliminare  ovvero  alla  visita  medica  di revisione, sono
convocati per le successive fasi concorsuali.
    6.  I candidati risultati assenti alla visita medica preliminare,
alla  visita medica di revisione, nonche' agli ulteriori accertamenti
sanitari  presso la Commissione Sanitaria di Appello dell'Aeronautica
Militare, ovvero giudicati non idonei, sono esclusi dal concorso.
    7.   Il  giudizio  espresso  dalle  competenti  sottocommissioni,
immediatamente notificato agli interessati, e' definitivo.
    8.  Avverso  le  esclusioni  di  cui  al  presente  articolo, gli
interessati  possono  produrre  ricorso  secondo  le modalita' di cui
all'ultimo comma dell'articolo 11.

        
      
                              Art. 16.
        Requisiti psico-fisici per i candidati che concorrono
              per la specializzazione "pilota militare"
    1. Le sottocommissioni di cui all'articolo 7, comma 1, lettere b)
e c):
      a) hanno  il  compito di selezionare aspiranti che siano idonei
al   servizio   nella  Guardia  di  finanza,  ai  sensi  del  decreto
ministeriale  17 maggio  2000,  n. 155,  e, comunque, in possesso dei
requisiti  fisici  previsti per l'idoneita' ai servizi di navigazione
aerea  quali  "piloti  militari",  ai  sensi del decreto ministeriale
16 settembre 2003;
      b) prima dello svolgimento dei lavori di rispettiva competenza,
fissano, in apposito atto, i criteri cui attenersi per la valutazione
dei candidati.
    2.  I concorrenti, convocati per l'accertamento dell'idoneita' ai
servizi   di   navigazione  aerea  presso  l'Istituto  Medico  Legale
dell'Aeronautica Militare di Roma, devono presentare:
      a) certificato,  con  data  non  anteriore  a  sessanta giorni,
attestante  l'effettuazione  ed  il risultato dell'accertamento per i
markers  dell'epatite B e C, sia antigeni che anticorpali, rilasciato
da  una  struttura  sanitaria  pubblica,  anche  militare,  o privata
convenzionata con il Servizio Sanitario Nazionale;
      b) certificato,  in  originale  o  copia conforme, di idoneita'
all'attivita'  sportiva agonistica per l'atletica leggera in corso di
validita'   (anni   uno),  rilasciato  da  medici  appartenenti  alla
Federazione  Medico  Sportiva Italiana, ovvero da strutture sanitarie
pubbliche o private convenzionate con il Servizio Sanitario Nazionale
che  esercitano,  in tali ambiti, in qualita' di medici specializzati
in medicina dello sport;
      c) certificazione  che  escluda  la  presenza  di allergopatie,
anche in fase asintomatica, da accertare mediante:
        - dosaggio delle IgE totali;
        -  visita  allergologica  generale.  Il  relativo certificato
dovra'  riportare espressamente l'esito del dosaggio delle IgE totali
effettuato;
      d) referto  di  analisi  di laboratorio concernente il dosaggio
ematico  del  G6PD,  eseguito  con  metodo quantitativo ed effettuato
presso  strutture  sanitarie  pubbliche,  anche  militari,  o private
convenzionate  con  il Servizio Sanitario Nazionale, entro i sei mesi
precedenti la data della visita medica;
      e) certificato  (fac-simile  in  allegato  4),  rilasciato  dal
medico  di  fiducia  di cui all'art. 25 della legge 23 dicembre 1978,
n. 833, attestante:
        - lo stato di buona salute;
        -       la      presenza/assenza      di      deficit      di
glucosio6-fosfato-deidrogenasi (G6PD) ;
        - la presenza/assenza di pregresse manifestazioni emolitiche;
      f) certificato, rilasciato da una struttura sanitaria pubblica,
anche  militare,  o  privata  convenzionata con il Servizio Sanitario
Nazionale,  attestante  l'esito  del  test  per  l'accertamento della
positivita' per anticorpi per HIV;
      g) referto  ed  esame ecocardiogramma color doppler, effettuato
presso  strutture  sanitarie  pubbliche,  anche  militari,  o private
convenzionate  con  il Servizio Sanitario Nazionale, entro i sei mesi
precedenti la data della visita medica;
      h) esami  radiografici  del torace, della colonna in toto sotto
carico  con  reticolo, colonna lombo-sacrale in proiezione laterale e
relativi  referti.  Tali  esami strumentali devono essere effettuati,
presso  strutture  sanitarie  pubbliche,  anche  militari,  o private
convenzionate  con  il Servizio Sanitario Nazionale, entro i sei mesi
precedenti la data della visita medica;
      i) tracciato  elettroencefalografico  e  relativo  referto,  in
originale  o  copia  conforme,  eseguito  presso  strutture sanitarie
pubbliche,  anche  militari,  o private convenzionate con il Servizio
Sanitario Nazionale, avente le seguenti caratteristiche:
        1) velocita' di scorrimento 30 mm/sec;
        2) costante di tempo 0,3 microvolts/sec;
        3) filtro 70 Hertz piu' filtro di rete;
        4) prove di attivazione complete (S.L.I. - IPERPNEA) ;
        5)  tracciato  da  effettuare  sulle longitudinali (esterne -
interne), trasversali (anteriori - posteriori) ;
      l) solo per i candidati di sesso femminile:
        1) referto, in originale o copia conforme, attestante l'esito
del  test  di  gravidanza  non  anteriore  ai  5 giorni dalla data di
presentazione, che escluda la sussistenza di detto stato;
        2)  ecografia  pelvica,  con  referto,  in  originale o copia
conforme, avente data non anteriore a tre mesi.
    La  mancata  presentazione,  anche di un singolo documento, della
documentazione  medica  indicata  al presente comma, ad eccezione dei
certificati  di  cui  alla lettera c), comporta la non ammissione del
concorrente agli accertamenti sanitari e l'esclusione dal concorso.
    La  mancata  presentazione dei certificati di cui alla lettera c)
comporta  l'ammissione con riserva del candidato alle successive fasi
concorsuali  e  l'esclusione  dal  concorso,  se non presentati entro
30 giorni  dalla  data  di  notifica  dell'esito  della visita medica
preliminare.  Allo  stesso  modo,  la positivita' a tali accertamenti
allergologici comporta l'esclusione dal concorso.
    3. Per i candidati che risultano idonei ai servizi di navigazione
aerea  quali  "piloti  militari", gli esami radiografici ed i referti
sono  trattenuti  presso  l'Istituto  Medico  Legale ed eventualmente
messi  a  disposizione  della sottocommissione di cui all'articolo 7,
comma 1, lettera b), per l'espletamento delle attribuzioni di propria
competenza.
    4.  Per  le  concorrenti  che,  all'atto  delle  visite  mediche,
risultano  positive al test di gravidanza, sulla base dei certificati
prodotti  o  degli  accertamenti  svolti  in  quella  stessa sede, la
competente  sottocommissione  non  puo'  procedere  agli accertamenti
previsti  e  deve  esimersi  dalla  pronuncia  del giudizio, ai sensi
dell'articolo  3,  comma  2, del decreto ministeriale 17 maggio 2000,
n. 155,   secondo   il  quale  lo  stato  di  gravidanza  costituisce
temporaneo  impedimento  all'accertamento  dell'idoneita' al servizio
militare.  Tali  candidate  sono,  pertanto, escluse dal concorso, ai
sensi  dell'articolo  3,  comma 3, del predetto decreto ministeriale,
laddove  lo stato di temporaneo impedimento sussista ancora alla data
del 7 luglio 2008.
    5. I concorrenti, presentatisi all'accertamento dell'idoneita' ai
servizi  di navigazione aerea, sono invitati a sottoscrivere apposita
dichiarazione  di consenso informato al protocollo diagnostico in uso
presso il Centro Aeromedico, secondo il modello in allegato 5.
    6. Nel predetto allegato 5, e', altresi', riportato il protocollo
diagnostico praticato ad ogni concorrente.
    7. I candidati devono, comunque, essere in possesso dei requisiti
di  statura  previsti  dall'articolo 4 del decreto del Presidente del
Consiglio  dei  Ministri  22 luglio 1987, n. 411, come modificato dal
decreto  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri 26 giugno 2000,
n. 227, e dall'articolo 2 del decreto ministeriale 16 settembre 2003.
    8.  Per  effetto  del  combinato  disposto  delle norme di cui al
precedente comma, quindi, i candidati devono avere:
      a) statura  non inferiore a m 1,68 e non superiore a m 1,90 per
gli uomini;
      b) statura  non inferiore a m 1,65 e non superiore a m 1,90 per
le donne.
    9. Per i candidati che non risultano in possesso del requisito di
cui   al   precedente   comma,   il  Centro  Aeromedico  non  procede
all'accertamento dell'idoneita' ai servizi di navigazione aerea quali
"piloti militari".
    10.  Avverso  le  esclusioni  di  cui  al  presente articolo, gli
interessati  possono  produrre  ricorso  secondo  le modalita' di cui
all'ultimo comma dell'articolo 11.

        
      
                              Art. 17.
         Requisiti psico-fisici per i candidati che concorrono
        per la specializzazione "comandante di unita' navale"
    1. Le sottocommissioni incaricate dell'accertamento dei requisiti
psico-fisici  hanno il compito di selezionare candidati che rientrano
nei  profili  sanitari di cui al decreto ministeriale 17 maggio 2000,
n. 155,   e,   prima  dello  svolgimento  dei  lavori  di  rispettiva
competenza, fissano, in apposito atto, i criteri cui attenersi per la
valutazione dei candidati.
    2. I concorrenti convocati presso il Centro di Reclutamento della
Guardia  di  finanza,  per  sostenere gli accertamenti dell'idoneita'
psico-fisica, devono presentare la seguente documentazione sanitaria,
con data non anteriore a giorni sessanta, rilasciata da una struttura
sanitaria  pubblica,  anche  militare, o privata convenzionata con il
Servizio Sanitario Nazionale:
      a) certificato   attestante  l'effettuazione  ed  il  risultato
dell'accertamento  per i markers dell'epatite B e C, sia antigeni che
anticorpali;
      b) certificato  attestante  l'esito del test per l'accertamento
della positivita' per anticorpi per HIV;
      c) certificazione  che  escluda  la  presenza  di allergopatie,
anche in fase asintomatica, da accertare mediante:
        - dosaggio delle IgE totali;
        -  visita  allergologica  generale.  Il  relativo certificato
dovra'  riportare espressamente l'esito del dosaggio delle IgE totali
effettuato.
    3.  La positivita' ai suddetti accertamenti comporta l'esclusione
dal concorso.
    4.   In  sede  di  accertamento  dell'idoneita'  psico-fisica,  i
candidati  dovranno, altresi', produrre un certificato (fac-simile in
allegato  4),  rilasciato  dal  medico  di fiducia di cui all'art. 25
della legge 23 dicembre 1978, n. 833, attestante:
      a) lo stato di buona salute;
      b) la        presenza/assenza        di        deficit       di
glucosio6-fosfatodeidrogenasi (G6PD) ;
      c) la presenza/assenza di pregresse manifestazioni emolitiche.
    5. La mancata presentazione dei certificati di cui ai commi 2 e 4
comporta  l'ammissione con riserva del candidato alle successive fasi
concorsuali  e  l'esclusione  dal  concorso,  se non presentati entro
30 giorni  dalla  data  di  notifica  dell'esito  della visita medica
preliminare.
    6. I candidati sono sottoposti a visita:
      a) neurologica;
      b) psichiatrica;
      c) otorinolaringoiatrica;
      d) oculistica;
      e) odontostomatologica;
      f) ginecologica.
    7.  I  candidati  all'atto  della visita medica devono, comunque,
avere:
      a) statura non inferiore a m 1,68 per gli uomini;
      b) statura non inferiore a m 1,64 per le donne;
      c) acutezza visiva:
        -  uguale  o  superiore a complessivi 16/10 e non inferiore a
7/10 nell'occhio che vede meno senza correzione;
        - campo visivo e motilita' oculare normale;
      d) visione binoculare;
      e) senso cromatico normale alle tavole pseudoisocromatiche.
    8.  Sono  causa di inidoneita' le malattie dell'occhio e dei suoi
annessi che possano pregiudicare la completa funzionalita' visiva.
    9.  Per quanto riguarda la funzione uditiva, sono considerati non
idonei   i  candidati  il  cui  deficit  sia  superiore  ai  seguenti
parametri:
      a) monolaterale: 35 dB;
      b) bilaterale: P.P.T. 20%.
    10.  Sono,  inoltre, causa di inidoneita' i disturbi della parola
(balbuzie,  dislalia  e paralalia) anche se in forma lieve e l'uso di
sostanze   psico-attive   e/o   la   positivita'   ai  relativi  test
tossicologici.
    11.  La  dentatura deve essere in buone condizioni. Devono essere
presenti   almeno  24  elementi  dentari  efficienti  nella  funzione
masticatoria;  i denti mancanti, comunque, non devono riguardare piu'
di  due  coppie  masticatorie  contrapposte.  La protesi efficiente e
tollerata va considerata sostitutiva del dente mancante.
    12.  Ai  fini  del  computo del numero minimo di elementi dentari
efficienti, non sono prese in considerazione protesi mobili.
    13.Sono, inoltre, eseguiti i seguenti esami:
      a) radiografia del torace;
      b) dell'urina ed ematochimici;
      c) elettrocardiografico e visita cardiologica;
      d) test psico-clinici.
    14.  I  candidati  sono,  eventualmente,  sottoposti ad ulteriori
visite   specialistiche   ed  esami  strumentali  e  di  laboratorio,
necessari per una migliore valutazione del quadro clinico.
    15.  I  candidati  che  non raggiungono i requisiti fisici minimi
negli  accertamenti  di  cui  ai commi 7, 10 e 11 sono immediatamente
dichiarati non idonei dalla competente sottocommissione. Avverso tale
giudizio non e' ammessa visita di revisione.
    16.  Avverso  le  esclusioni  di  cui  al  presente articolo, gli
interessati  possono  produrre  ricorso  secondo  le modalita' di cui
all'ultimo comma dell'articolo 11.
    17.  Ai  soli  fini  dell'effettuazione  in  piena  sicurezza  di
eventuali  esami  radiografici, i candidati di sesso femminile devono
produrre,  in  sede  di visite mediche, un test di gravidanza di data
non  anteriore  a  cinque  giorni  dalla  data  di presentazione, che
escluda  la  sussistenza  di  detto stato. In assenza del referto, la
candidata  e',  allo  scopo  sopraindicato,  sottoposta  al  test  di
gravidanza presso il Centro di Reclutamento della Guardia di finanza.
    18.  Per  le  concorrenti  che,  all'atto  delle  visite mediche,
risultano  positive al test di gravidanza, sulla base dei certificati
prodotti  o  degli  accertamenti  svolti  in  quella  stessa sede, la
competente  sottocommissione  non  puo'  procedere  agli accertamenti
previsti  e  deve  esimersi  dalla  pronuncia  del giudizio, ai sensi
dell'articolo  3,  comma  2, del decreto ministeriale 17 maggio 2000,
n. 155,   secondo   il  quale  lo  stato  di  gravidanza  costituisce
temporaneo  impedimento  all'accertamento  dell'idoneita' al servizio
militare.  Tali  candidate  sono,  pertanto, escluse dal concorso, ai
sensi  dell'articolo  3,  comma 3, del predetto decreto ministeriale,
laddove  lo stato di temporaneo impedimento sussista ancora alla data
del 7 luglio 2008.

        
      
                              Art. 18.
Prova   di   efficienza   fisica   ed   accertamento   dell'idoneita'
                            attitudinale
    1.  I  candidati  che  conseguono  l'idoneita'  agli accertamenti
psico-fisici   sono  sottoposti  alla  prova  di  efficienza  fisica,
all'accertamento  dell'idoneita'  attitudinale,  alle  prove orali ed
alle  eventuali  prove  facoltative  presso  il  Centro  Addestrativo
Polifunzionale    della    Guardia   di   finanza   di   Roma   (loc.
Castelporziano),  via  Croviana, n. 120, nella data indicata all'atto
della convocazione di cui all'articolo 15, comma 5, dove usufruiscono
di vitto e alloggio a spese dell'Amministrazione.
    2. Gli aspiranti devono attenersi alle norme disciplinari di vita
interna dell'Istituto previste per gli allievi dell'Accademia.
    3. Le prove hanno il seguente svolgimento:
      a) 1° giorno: prova di efficienza fisica;
      b) 2° giorno: test e colloqui attitudinali;
      c) 3°  giorno:  prove  orali  e  prove  facoltative  di  lingua
straniera e di informatica, di cui all'articolo 19.
    4.  La  prova di efficienza fisica, volta ad accertare il livello
di preparazione atletica dei candidati, consiste in:
      a) prove  obbligatorie  di salto in alto, salto in lungo, getto
del peso, corsa piana 1000 m;
      b) prova facoltativa di corsa piana 100 m.
    5. L'idoneita' alla prova di efficienza fisica si consegue con un
punteggio  complessivo  minimo  di  otto  punti  nelle  quattro prove
obbligatorie, come da tabella in allegato 6.
    6.   Il   candidato  che  riporta  un  punteggio  tra  8,1  e  15
(comprensivo   dell'esito  della  prova  facoltativa)  consegue,  nel
punteggio   della   graduatoria   unica   di   merito,   le  seguenti
maggiorazioni:

      a) da 8,1 a 9                    |punti 0,10;
      b) da 9,1 a 10                   |punti 0,15;
      c) da 10,1 a 11                  |punti 0,20;
      d) da 11,1 a 12                  |punti 0,25;
      e) da 12,1 a 13                  |punti 0,30;
      f) da 13,1 a 14                  |punti 0,35;
      g) da 14,1 a 15                  |punti 0,40.

    7.  Il  mancato superamento dell'esercizio facoltativo non incide
sulla   gia'   conseguita   idoneita'   al   termine  degli  esercizi
obbligatori.
    8.  All'atto  della presentazione, i candidati devono presentare,
alla  sottocommissione di cui all'articolo 7, comma 1, lettera d), un
certificato,   in   originale   o   copia   conforme,   di  idoneita'
all'attivita'  sportiva agonistica per l'atletica leggera in corso di
validita',  rilasciato da medici appartenenti alla Federazione Medico
Sportiva  Italiana,  ovvero a strutture sanitarie pubbliche o private
convenzionate con il Servizio Sanitario Nazionale, che esercitano, in
tali  ambiti,  in  qualita' di medici specializzati in medicina dello
sport.
    9. La mancata presentazione di detto certificato determina la non
ammissione  del  concorrente  alla  prova  di  efficienza  fisica  e,
pertanto, l'esclusione dal concorso.
    10.  Il  presidente della competente sottocommissione, qualora il
candidato:
      a) presenti  idonea certificazione medica attestante postumi di
infortuni   precedentemente   subiti   o   uno  stato  di  temporanea
indisposizione;
      b) si  infortuni  prima  ovvero  durante  l'espletamento di una
delle   prove   e   lo  faccia  presente  ad  uno  dei  membri  della
sottocommissione,
sentito  il  medico  presente,  provvede,  con  giudizio  motivato ed
insindacabile,  all'eventuale  differimento  dello stesso ad una data
posteriore a quella prevista dal calendario della prova di efficienza
fisica e, comunque, non oltre 22 luglio 2008.
    11.  Ai  soli  fini  della effettuazione in piena sicurezza della
prova  di  efficienza  fisica,  i candidati di sesso femminile devono
produrre,  in  sede  di convocazione alla anzidetta prova, un test di
gravidanza  di  data  non  anteriore  a  cinque  giorni dalla data di
presentazione,  che escluda la sussistenza di detto stato. In assenza
del  referto,  la candidata e', allo scopo sopra indicato, sottoposta
al test di gravidanza a cura dell'Amministrazione.
    12.  Per  le  concorrenti  che  risultano  positive  al  test  di
gravidanza,  sulla base dei certificati prodotti o degli accertamenti
svolti,   la   competente   sottocommissione   non   puo'   procedere
all'effettuazione  della  prova  di efficienza fisica e deve esimersi
dalla  pronuncia del giudizio, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del
decreto  ministeriale  17 maggio  2000,  n. 155,  secondo il quale lo
stato    di    gravidanza    costituisce    temporaneo    impedimento
all'accertamento dell'idoneita' al servizio militare.
    13. Tali candidate sono, pertanto:
      a) ammesse,   con  riserva,  a  sostenere  le  successive  fasi
concorsuali;
      b) comunque  escluse  dal  concorso,  ai sensi dell'articolo 3,
comma  3,  del  predetto  decreto  ministeriale,  laddove lo stato di
temporaneo impedimento sussista ancora alla data del 22 luglio 2008.
    14.  I  candidati  che  hanno ottenuto il differimento, di cui al
comma  10, possono, qualora la temporanea indisposizione lo consenta,
essere    ammessi,    con   riserva,   a   sostenere   l'accertamento
dell'idoneita' attitudinale.
    15.  I candidati risultati idonei alla prova di efficienza fisica
sono  ammessi  all'accertamento dell'idoneita' attitudinale, mentre i
non idonei sono esclusi dal concorso.
    16. L'accertamento dell'idoneita' attitudinale tende a verificare
il  possesso  delle  attitudini  necessarie  per  ricoprire  il ruolo
ambito.
    17. Detto accertamento si articola in:
      a) test    intellettivi,   per   valutare   le   capacita'   di
ragionamento;
      b) test   di   personalita'   e  questionario  biografico,  per
acquisire   elementi   circa  il  carattere,  le  inclinazioni  e  le
esperienze di vita passata e presente;
      c) colloquio,  per  un  esame  diretto dei candidati, alla luce
delle risultanze dei predetti test.
    18.  Prima  dell'effettuazione della prova di efficienza fisica e
dell'accertamento   dell'idoneita'  attitudinale  dei  candidati,  la
sottocommissione di cui all'articolo 7, comma 1, lettera d), fissa in
apposito  atto  i  criteri  cui  attenersi  per  la valutazione degli
stessi.
    19.  I  candidati  risultati idonei all'accertamento attitudinale
sono  ammessi  a  sostenere  le prove orali, mentre i non idonei sono
esclusi dal concorso.
    20.  Avverso  le  esclusioni  di  cui  al  presente articolo, gli
interessati  possono  produrre  ricorso  secondo  le modalita' di cui
all'ultimo comma dell'articolo 11.

        
      
                              Art. 19.
Prove orali e prove facoltative di lingua straniera e di informatica
    1.  Le  prove  orali hanno luogo davanti alla sottocommissione di
cui all'articolo 7, comma 1, lettera a), e consistono in:
      a) un  esame  di  storia  ed  educazione civica (durata massima
15l) ;
      b) un esame di geografia (durata massima 15l) ;
      c) un esame di matematica (durata massima 15l),
nei limiti del programma riportato in allegato 7.
    2.  I  programmi  relativi alle singole materie sono suddivisi in
tesi e su due di queste, estratte a sorte, vertono gli esami.
    3.  Per  ciascuna materia la sottocommissione attribuisce ad ogni
candidato un punto di merito da zero a trenta.
    4.  Il  punto di merito di ciascuna materia si ottiene sommando i
punti  attribuiti  dai  singoli  esaminatori  per la stessa materia e
dividendo tale somma per il numero dei medesimi.
    5.  Conseguono l'idoneita' i candidati che riportano un punteggio
minimo di diciotto in ciascuna materia.
    6.  Coloro  che  riportano  un  punteggio, in almeno una materia,
inferiore  a  diciotto,  sono  dichiarati  non  idonei ed esclusi dal
concorso.
    7.  Avverso  tale  esclusione,  gli  interessati possono produrre
ricorso  secondo  le  modalita' di cui all'ultimo comma dell'articolo
11.
    8.  Al  termine  di  ogni  seduta, la competente sottocommissione
compila  l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione del voto
da  ciascuno riportato. Tale elenco, sottoscritto dal presidente e da
un  membro,  e' affisso, nel medesimo giorno, nell'albo della sede di
esame.
    9.  Il  candidato,  che ne abbia fatto richiesta nella domanda di
partecipazione  ed  abbia riportato l'idoneita' nelle prove orali, e'
sottoposto  alle  prove  facoltative  di  una  lingua  straniera e di
informatica, secondo le modalita' indicate in allegato 8.
    10.  L'aspirante  in  possesso dell'attestato di bilinguismo puo'
richiedere  di  sostenere  la  prova  di lingua straniera in inglese,
francese   o  spagnolo.  A  tal  proposito,  lo  stesso  puo'  essere
assistito,  sul  posto,  da  personale  qualificato conoscitore della
lingua  tedesca, per ottenere i chiarimenti necessari sulle modalita'
di esecuzione della prova.
    11.  Analogamente  a  quanto  previsto  nel  precedente comma, il
candidato  in  possesso  dell'attestato  di  bilinguismo  puo' essere
assistito,  nel  corso  della  prova  facoltativa  di informatica, da
personale  qualificato conoscitore della lingua tedesca, per ottenere
i chiarimenti necessari sulle modalita' di esecuzione della stessa.
    12.  Il  giudizio sulle prove di cui al comma 9 e' espresso dalla
sottocommissione esaminatrice di cui all'articolo 7, comma 1, lettera
a),  integrata  a  norma  del  comma  2 dello stesso articolo, con le
modalita' indicate al comma 4.
    13.  La  sottocommissione assegna, per ogni prova facoltativa, un
punto  di  merito da zero a trenta. Il candidato che riporta un punto
compreso   tra  diciotto  e  trenta  consegue,  nel  punteggio  della
graduatoria unica di merito, le seguenti maggiorazioni:
      a) 0,25 per i voti compresi tra 18 e 22;
      b) 0,50 per i voti compresi tra 22,1 e 26;
      c) 0,75 per i voti superiori a 26.
    14.  Prima  dell'effettuazione  delle  prove  orali e delle prove
facoltative di lingua e di informatica, la sottocommissione fissa, in
apposito  atto,  i  criteri  cui  attenersi  per la valutazione delle
stesse.

        
      
                              Art. 20.
         Mancata presentazione e differimento del candidato
    1.    Il    candidato    che,   per   cause   non   riconducibili
all'Amministrazione  che  ha  indetto  il  presente  concorso, non si
presenta per:
      a) sostenere  la  prova preliminare, prevista dall'articolo 11,
l'accertamento  dell'idoneita'  psico-fisica,  previsto dall'articolo
15,  la  prova  di efficienza fisica, prevista dall'articolo 18, e le
prove  orali, previste dall'articolo 19, e' considerato rinunciatario
e,  quindi, escluso dal concorso. Compatibilmente con i tempi tecnici
di  espletamento  delle  succitate fasi selettive, i presidenti delle
sottocommissioni di cui all'articolo 7, comma 1, lettere a), b), c) e
d),  hanno facolta', su istanza motivata, di anticipare o posticipare
la  convocazione  dei  candidati,  nel  rispetto  del  calendario  di
svolgimento  delle  stesse.  L'istanza,  inviata  presso il Centro di
Reclutamento  della  Guardia  di  finanza,  Ufficio Concorsi, Sezione
AA.UU.,  via  della Batteria di Porta Furba, n. 34, 00181 ROMA/APPIO,
deve  essere  anticipata,  via  fax,  al numero 06/24290622 oppure al
numero 06/24290676;
      b) sostenere  la  prova  scritta, prevista dall'articolo 12, e'
considerato rinunciatario e, quindi, escluso dal concorso;
      c) la  visita  medica di incorporamento, prevista dall'articolo
22,  e'  considerato  rinunciatario  e, quindi, escluso dal concorso.
Eventuali  ritardi  nella  presentazione,  dovuti  a  causa  di forza
maggiore,  comunicati  via fax, entro 24 ore, ai numeri 035/4043215 o
035/4043303,  sono valutati a giudizio discrezionale ed insindacabile
del  Comandante  dell'Accademia,  che,  sentito  il  presidente della
sottocommissione   per  la  visita  medica  di  incorporamento,  puo'
differire  la  presentazione  del  candidato,  purche' il ritardo sia
contenuto  improrogabilmente  entro  il decimo giorno dall'inizio del
corso.  I  giorni  di  assenza  maturati sono computati ai fini della
proposta  di  rinvio  d'autorita'  dal corso, secondo le disposizioni
vigenti.  Le decisioni assunte sono comunicate al candidato tramite i
Reparti di cui all'articolo 4, comma 6.

        
      
                              Art. 21.
                             Graduatoria
    1.   La   graduatoria   unica   di   merito  e'  compilata  dalla
sottocommissione di cui all'articolo 7, comma 1, lettera a).
    2.  Sono  iscritti  nella graduatoria unica di merito i candidati
che  hanno  conseguito  il  giudizio  di  idoneita'  a  tutte le fasi
concorsuali  di  cui  all'articolo  1,  comma  5, ad esclusione delle
lettere  g),  h)  ed i), con l'indicazione a fianco di ciascuno della
specializzazione per la quale ha concorso.
    3.  La graduatoria del concorso si ottiene incrementando il punto
di  merito  complessivo,  dato dalla somma della media aritmetica dei
punti di merito ottenuti nelle prove orali e del punto ottenuto nella
prova scritta, con le eventuali maggiorazioni ottenute nella prova di
efficienza  fisica e nelle prove facoltative di lingua straniera e di
informatica.
    4.   A  parita'  di  merito,  sono  osservate  le  norme  di  cui
all'articolo  38,  comma  6,  della  legge  24 dicembre 1986, n. 958,
quelle  di  cui  all'articolo  5  del  decreto  del  Presidente della
Repubblica  9 maggio  1994,  n. 487,  e quelle di cui all'articolo 2,
comma 9, della legge 16 giugno 1998, n. 191.
    5.  La graduatoria e' approvata con determinazione del Comandante
Generale.

        
      
                              Art. 22.
      Visita medica di incorporamento e ammissione in Accademia
    1.  Subordinatamente al rilascio dell'autorizzazione ad assumere,
da  parte  dell'Autorita'  di  Governo,  sono  ammessi  al  corso  di
formazione,  in qualita' di allievi ufficiali del "ruolo aeronavale",
i   candidati   che,   secondo  l'ordine  della  graduatoria  di  cui
all'articolo 21, siano compresi nel numero dei posti messi a concorso
per  ciascuna specializzazione, tenendo conto della riserva del posto
di  cui all'articolo 1, comma 3, e che abbiano conseguito il giudizio
di  idoneita'  alla  visita medica di incorporamento, alla quale sono
sottoposti  prima  della  firma  dell'atto  di arruolamento, da parte
della sottocommissione di cui all'articolo 7, comma 1, lettera e).
    2.    Prima   della   visita   medica   di   incorporamento,   la
sottocommissione fissa, in apposito atto, i criteri cui attenersi per
lo svolgimento degli accertamenti.
    3.  I  candidati  non idonei alla visita medica di incorporamento
sono esclusi dal concorso.
    4.  Avverso  tale  esclusione,  gli  interessati possono produrre
ricorso  secondo  le  modalita' di cui all'ultimo comma dell'articolo
11.
    5. Qualora il posto riservato di cui all'articolo 1, comma 3, non
possa  essere  ricoperto  per mancanza di candidati idonei, lo stesso
sara'   conferito   ad   altro   candidato   iscritto  nell'anzidetta
graduatoria,  per  la specializzazione "pilota militare", nell'ordine
del punteggio di merito conseguito.
    6. Entro trenta giorni dall'inizio del corso, il Comando Generale
della Guardia di finanza puo' dichiarare vincitori del concorso altri
candidati  idonei, nell'ordine della graduatoria, per ricoprire posti
resisi,  comunque,  disponibili  per  ciascuna specializzazione tra i
candidati   precedentemente   dichiarati   vincitori,  in  base  alle
disposizioni vigenti.
    7.  All'atto della loro ammissione in Accademia, gli ispettori, i
sovrintendenti  ed  i finanzieri del Corpo devono rinunciare al grado
rivestito per la durata del corso.
    8.  Gli  allievi  ufficiali,  ammessi  a  frequentare il corso di
Accademia,  devono  sottoscrivere,  immediatamente  dopo la visita di
incorporamento   e,   comunque,  prima  dell'inizio  del  corso,  una
dichiarazione  con cui assumono l'obbligo di rimanere in servizio per
un  periodo di tre anni a decorrere dalla data di inizio del corso di
Accademia.  All'atto  della nomina a sottotenente, hanno l'obbligo di
contrarre  una  nuova  ferma  di  dieci  anni,  che assorbe quella da
espletare.
    9.  I  vincitori  del  concorso  per  la specializzazione "pilota
militare",  convocati  presso l'Accademia della Guardia di finanza ed
acquisito   lo   status   di  "allievo  ufficiale",  sono  sottoposti
all'accertamento  dell'attitudine  al  volo  per il conseguimento del
brevetto di pilota di aeroplano.
    10.   Detto   accertamento   e'   effettuato  presso  l'Accademia
Aeronautica  e  presso  la  Scuola  di Volo dell'Aeronautica Militare
all'uopo designata, secondo i programmi di addestramento ivi in uso.
    11.  Coloro  i quali sono ritenuti non in possesso di sufficiente
attitudine  al  pilotaggio sono rinviati dal corso di Accademia della
Guardia di finanza.
    12.  Gli appartenenti al Corpo della guardia di finanza, rinviati
dal  7°  corso  "aeronavale" dell'Accademia, riassumono la precedente
posizione  di  stato,  salva  l'adozione  nei  loro  confronti  degli
ulteriori  occorrenti  provvedimenti.  Il periodo di durata del corso
e',  in  tal  caso,  computato  per intero ai fini dell'anzianita' di
servizio e di grado.

        
      
                              Art. 23.
          Spese di partecipazione al concorso e concessione
                della licenza straordinaria per esami
    1. Le spese di viaggio, vitto e alloggio, durante i periodi delle
prove selettive, sono a carico degli aspiranti ad eccezione di quelle
previste dagli articoli 18 e 19.
    2.   Per   la   partecipazione   alle  fasi  concorsuali  di  cui
all'articolo  1, comma 5, ad eccezione della lettera i), ai candidati
appartenenti  al Corpo sono concesse licenze straordinarie, per esami
militari,  per  i giorni strettamente necessari. La rimanente licenza
straordinaria  per  esami,  fino  alla concorrenza di giorni 30, puo'
essere  concessa  per  la preparazione agli esami orali solo a coloro
che  avranno conseguito il giudizio di idoneita' all'accertamento dei
requisiti psicofisici.
    3. Qualora i medesimi militari, nello stesso anno solare, abbiano
usufruito  di  analoghe  concessioni  per  altri concorsi banditi dal
Corpo,  possono  beneficiare  della  predetta licenza soltanto per la
parte residua fino alla concorrenza di giorni 30.

        
      
                              Art. 24.
            Trattamento economico degli allievi ufficiali
    1.  Durante  il  corso,  agli allievi ufficiali e' corrisposta la
paga  giornaliera  di  cui  alla  legge  24 dicembre  1986, n. 958, e
successive modificazioni ed integrazioni.
    2. Gli allievi fruiscono gratuitamente del vitto, dell'alloggio e
della    prima    vestizione,    le   cui   spese   sono   a   carico
dell'Amministrazione.
    3. Sono, invece, a carico degli allievi le spese:
      a) per la manutenzione del vestiario;
      b) relative  all'istruzione  e, cioe', all'acquisto di libri di
testo, sinossi ed oggetti di cancelleria, limitatamente alla quota da
determinarsi con provvedimento dell'Amministrazione;
      c) di carattere personale e straordinarie.
    4.  Gli allievi, inoltre, all'atto della loro ammissione al corso
di  formazione,  devono  essere  provvisti  del  corredo  indicato in
allegato 9.

        
      
                              Art. 25.
            Trattamento economico degli allievi ufficiali
                 provenienti dai militari del Corpo
    1.  Al personale proveniente, senza soluzione di continuita', dai
ruoli  ispettori, sovrintendenti, appuntati e finanzieri, qualora gli
emolumenti fissi e continuativi in godimento siano superiori a quelli
spettanti  nella  nuova posizione, e' attribuito un assegno personale
pari  alla relativa differenza, riassorbibile con i futuri incrementi
stipendiali  conseguenti  a progressione di carriera o a disposizioni
normative a carattere generale.

        
      
                              Art. 26.
                 Sito internet ed informazioni utili
    1.  Ulteriori  informazioni  sul concorso possono essere reperite
consultando  il  sito  internet  del  Corpo all'indirizzo www.gdf.it,
nella sezione relativa ai concorsi.
    2.  Parimenti,  sono  pubblicati  sul  citato  sito  internet gli
elenchi dei candidati dichiarati idonei alla prova preliminare e alla
prova scritta nonche' la graduatoria unica di merito.

        
      
                              Art. 27.
                   Trattamento dei dati personali
    1.  Ai  sensi  dell'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo
30 giugno  2003,  n. 196, i dati personali forniti dai candidati sono
raccolti  presso  il Centro di Reclutamento della Guardia di finanza,
per  le  finalita' concorsuali, e sono trattati presso una banca dati
automatizzata  anche  successivamente all'eventuale instaurazione del
rapporto  di  lavoro,  per  le  finalita'  inerenti alla gestione del
rapporto medesimo.
    I  dati  personali  forniti  dai  candidati che concorrono per la
specializzazione   "pilota  militare",  nel  corso  dell'accertamento
dell'idoneita'  ai servizi di navigazione aerea, sono raccolti presso
l'Istituto  Medico  Legale  dell'Aeronautica  Militare,  che rilascia
apposita informativa sul relativo trattamento.
    I  dati personali dei militari della Guardia di finanza, raccolti
in  sede  concorsuale,  potranno  essere  utilizzati,  a  prescindere
dall'esito  della  selezione,  anche  per  la  corretta  gestione del
rapporto di lavoro gia' instaurato.
    2.  Il  conferimento  di  tali dati e' obbligatorio ai fini della
valutazione  dei  requisiti  di  partecipazione.  Gli stessi potranno
essere   comunicati   unicamente   alle   amministrazioni   pubbliche
direttamente   interessate  allo  svolgimento  del  concorso  o  alla
posizione  giuridico-economica  del  candidato,  nonche',  in caso di
esito positivo del concorso, ai soggetti di carattere previdenziale.
    3.  L'interessato  gode  dei  diritti  di  cui all'articolo 7 del
citato  decreto  legislativo  30 giugno  2003, n. 196, tra i quali il
diritto  di  accesso  ai  dati  che  lo  riguardano,  il  diritto  di
rettificare,  aggiornare,  completare  o  cancellare  i dati erronei,
incompleti  o raccolti in termini non conformi alla legge, nonche' il
diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.
    4.  Tali diritti, relativamente ai dati raccolti presso il Centro
di Reclutamento della Guardia di finanza, possono essere fatti valere
nei confronti del Comandante del Centro, responsabile del trattamento
dei  dati.  Il  titolare  del  trattamento  dei dati e' il Comandante
Generale della Guardia di finanza.
    La   presente   determinazione   sara'  inviata  agli  organi  di
controllo.
      Roma, 2 febbraio 2008
                                       Gen. C.A.: Cosimo D'Arrigo