Concorso per 4 dottori di ricerca (abruzzo) UNIVERSITA' 'G. D'ANNUNZIO' DI CHIETI
I testi riportati sono gratuiti e non hanno carattere di ufficialità: ai sensi di legge l'unico testo definitivo, che prevale in caso di discordanza, è quello pubblicato a mezzo stampa.
Concorso
Attenzione, il bando selezionato non è attivo, poichè è scaduto il termine per la presentazione della domanda
Tipologia | Concorso |
Tipologia Contratto | Incarico |
Posti | 4 |
Fonte: | Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana N. 14 del 19-02-2008 |
Sintesi: | UNIVERSITA' "G. D'ANNUNZIO" DI CHIETI-PESCARA CONCORSO (scad. 20 marzo 2008) Concorso pubblico per l'ammissione al corso di dottorato di ricerca in "Storia delle dottrine economico/aziendali" / XXIII ciclo. ... |
Ente: | UNIVERSITA' 'G. D'ANNUNZIO' DI CHIETI |
Regione: | ABRUZZO |
Provincia: | CHIETI |
Comune: | CHIETI |
Data di inserimento: | 28-02-2008 |
Data Scadenza bando | 20-03-2008 |
Condividi |
Invia tramite Whatsapp
|
UNIVERSITA' "G. D'ANNUNZIO" DI CHIETI-PESCARA
CONCORSO (scad. 20 marzo 2008)
CONCORSO (scad. 20 marzo 2008)
Concorso pubblico per l'ammissione al corso di dottorato di ricerca in "Storia delle dottrine economico/aziendali" / XXIII ciclo.
IL RETTORE Visto lo statuto dell'Universita' degli studi "G. d'Annunzio"" Chieti-Pescara, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 66 del 19 marzo 1996 e successive modificazioni; Vista la legge 3 luglio 1998, n. 210, ed in particolare l'art. 4; Visto il decreto ministeriale 30 aprile 1999, n. 224, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.162 del 13 luglio 1999; Visto il decreto rettorale n. 795 del 28 luglio 1999; con cui e' stato emanato il regolamento sul dottorato di ricerca in attuazione dell'art. 4 della legge 3 luglio 1998, n. 210 e successive modificazioni; Visto il decreto rettorale n. 879 del 18 luglio 2007 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale "Concorsi ed esami" - n. 59 del 27 luglio 2007, con il quale e' stato indetto pubblico concorso, per esami, per l'ammissione a vari corsi di dottorato di ricerca - XXIII ciclo, tra i quali quello in "Storia delle dottrine economico-aziendali" con sede amministrativa presso l'Universita' " G. d'Annunzio"" Chieti-Pescara, posti: quattro, borse: due, durata anni: tre; Visto il decreto rettorale n. 120 dell'11 dicembre 2007 con il quale sono stati annullati gli atti del concorso, svoltosi in data 25 ottobre 2007, per l'ammissione al suddetto corso; Considerato che il collegio dei docenti del dottorato di ricerca in storia delle dottrine economico-aziendali", nella seduta del 20 dicembre 2007, visti gli esiti del concorso, ha deliberato di richiedere l'indizione di un nuovo bando di concorso; Ritenuto di procedere all'emissione di nuovo bando concorsuale per l'ammissione al corso di dottorato di ricerca in "Storia delle dottrine economico-aziendali" XXIII ciclo; Decreta: Art. 1. Istituzione Presso l'Universita' degli studi "G. d'Annunzio" Chieti-Pescara e' istituito, per l'anno accademico 2007/2008, il 23° ciclo del dottorato di ricerca in "Storia delle dottrine economico-aziendali"". E' pertanto indetto presso l'Universita' degli studi ""G. d'Annunzio"" Chieti-Pescara pubblico concorso, per esami, per l'ammissione al corso di dottorato in "Storia delle dottrine economico-aziendali"" di cui si indicano di seguito il dipartimento sede amministrativa del dottorato, il coordinatore, le eventuali sedi consorziate, la durata del corso, i posti messi a concorso, il numero delle borse di studio disponibili, le caratteristiche della prova concorsuale nonche' data e luogo di svolgimento: sede: Dipartimento studi aziendali - Viale Pindaro, 42 - Pescara, tel. 085/4537589; coordinatore: prof. Fiorenzo Lizza; durata: tre anni; posti: quattro; borse: due, prova scritta integrata da un colloquio sui temi oggetto del dottorato a cui fara' seguito la discussione di un progetto di ricerca da presentarsi il giorno della prova in forma scritta (max 6 cartelle). data e luogo prova concorsuale: giorno 3 aprile 2008, alle ore 10 presso la sala riunioni del Dipartimento di studi aziendali - Viale Pindaro, 42 - Pescara. Il numero delle borse di studio potra' essere aumentato a seguito di finanziamenti assicurati da strutture dell'Ateneo, ovvero dall'esterno purche' i necessari atti vengano formalizzati entro il termine di scadenza del presente bando concorsuale.
Art. 2. Convocazione esame di ammissione Il presente bando ha valore di notifica a tutti gli effetti: pertanto i candidati sono tenuti a presentarsi, senza alcun preavviso, presso la sede, nel giorno e nell'ora indicati nel precedente art. 1. L'assenza del candidato sara' considerata come rinuncia al concorso, quale ne sia la causa. Qualora impedimenti di qualsiasi natura non consentissero il rispetto del calendario della rispettiva prova indicata nel presente bando, sara' cura di questa amministrazione comunicare ad ogni singolo candidato, mediante notifica personale a mezzo raccomandata a.r., eventuali variazioni al predetto calendario.
Art. 3. Requisiti di ammissione Possono presentare domanda di ammissione al dottorato di ricerca, senza limitazioni di eta' e cittadinanza, coloro che siano in possesso di: diploma di laurea conseguito in Italia secondo l'ordinamento precedente il riordinamento didattico di cui al decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica in data 3 novembre 1999, n. 509 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 2 del 4 gennaio 2000; ovvero: diploma di laurea specialistica/magistrale conseguito in Italia; ovvero: analogo titolo accademico conseguito presso universita' estere, riconosciuto equipollente ad un titolo accademico italiano dalle competenti autorita' accademiche. Possono presentare domanda di ammissione anche coloro i quali conseguiranno il diploma di laurea o saranno in possesso della dichiarazione di equipollenza entro e non oltre la data della prova concorsuale fissata nel precedente art. 1. I cittadini italiani, comunitari ed extracomunitari in possesso di un titolo accademico straniero, che non sia gia' stato dichiarato equipollente a una laurea italiana, dovranno - unicamente ai fini dell'ammissione al dottorato al quale intendono concorrere - farne espressa richiesta nella domanda di partecipazione al concorso e corredare la domanda stessa dei documenti utili a consentire al collegio dei docenti la dichiarazione di equipollenza in parola (copia del diploma di laurea munito della dichiarazione di valore, certificato con indicazione delle prove sostenute e relativa valutazione, ecc.). I predetti documenti devono essere tradotti e legalizzati dalle competenti rappresentanze italiane secondo le norme vigenti in materia per l'ammissione di studenti stranieri ai corsi di laurea delle universita' italiane. Nel caso di richiesta di equipollenza, il titolo straniero dovra' essere stato conseguito entro la data di scadenza per la presentazione delle domande fissata nel successivo art. 4, comma 1. Gli interessati devono redigere le domande secondo il fac-simile allegato al presente bando, di cui fa parte integrante, con tutti gli elementi in esso richiesti.
Art. 4. Domande di ammissione Le domande di partecipazione al concorso, indirizzate al rettore dell'Universita' degli studi "G. d'Annunzio" Chieti-Pescara e redatte, in carta semplice, secondo lo schema allegato al presente bando, dovranno essere inviate, a pena di esclusione dal concorso, esclusivamente a mezzo raccomandata a.r. o corriere, alla medesima Universita', via dei Vestini, 31 - 66100 Chieti Scalo - entro trenta giorni decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente bando. Per il rispetto del termine predetto fara' fede la data del timbro dell'ufficio postale accettante la raccomandata ovvero la data di consegna del plico al corriere. Nella domanda l'aspirante alla partecipazione al concorso di ammissione al dottorato di ricerca dichiarera' con chiarezza e precisione (a macchina o in stampatello) sotto la propria responsabilita': le proprie generalita', la data e il luogo di nascita, il codice fiscale, la residenza e il recapito eletto agli effetti del concorso (specificando il codice di avviamento postale e, se possibile, il numero telefonico). Possibilmente, per quanto riguarda i cittadini comunitari e stranieri, un recapito italiano eletto quale proprio domicilio; l'esatta denominazione del corso; la propria cittadinanza; di avere una adeguata conoscenza della lingua italiana (solo per i cittadini comunitari e stranieri); di indicare di voler eventualmente sostenere la prova concorsuale in lingua inglese (solo per i cittadini comunitari e stranieri); la laurea posseduta o che si conseguira' entro i termini previsti dall'art. 3, secondo l'ordinamento precedente il riordinamento didattico ovvero laurea specialistica/magistrale, la data e l'universita' presso cui e' stata o si presume verra' conseguita, ovvero il titolo equipollente conseguito presso una universita' straniera, nonche' la data del provvedimento con il quale e' stata dichiarata l'equipollenza stessa ovvero quella in cui si prevede venga dichiarata, sempre comunque entro i termini previsti dal precedente art. 3; di impegnarsi a seguire con regolarita' le attivita' previste per il proprio programma formativo e a dedicarsi con pieno impegno ai programmi di studio individuale e guidato e allo svolgimento delle attivita' di ricerca assegnate; di indicare le lingue straniere conosciute; di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni eventuale cambiamento della propria residenza o del recapito. I candidati portatori di handicap dovranno specificare nella domanda di partecipazione, ai sensi della vigente normativa, l'ausilio necessario in relazione al proprio handicap, nonche' l'eventuale necessita' di tempi aggiuntivi per l'espletamento delle prove di esame. I candidati sono tenuti a versare un contributo di Euro 36,15 sul c/c postale n. 202663 intestato all'Universita' degli studi " G. d'Annunzio"" Chieti-Pescara, via dei Vestini - 6100 Chieti Scalo, indicando nella causale di versamento: "Contributo per l'ammissione al concorso di dottorato di ricerca in (indicare il titolo del dottorato) XXIII ciclo"". L'attestato del versamento del contributo dovra' essere allegato alla domanda. Il suddetto contributo non sara' in alcun caso rimborsato. L'Amministrazione universitaria non ha alcuna responsabilita' per il caso di dispersione di comunicazioni, dipendente da inesatte indicazioni della residenza e del recapito da parte dell'aspirante, da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento degli stessi, ne' per eventuali disguidi postali non imputabili a colpa dell'Amministrazione stessa. L'esclusione dal concorso puo' essere disposta in qualsiasi momento, per difetto dei requisiti di ammissione, per domanda priva di firma del candidato o per domanda spedita oltre il termine stabilito o con modalita' difforme da quella prevista dal primo comma del presente articolo.
Art. 5. Esame di ammissione Per sostenere le prove i candidati dovranno esibire uno dei seguenti documenti di riconoscimento: a) porto d'armi; b) passaporto; c) carta d'identita'; d) patente di guida. L'esame di ammissione, le cui caratteristiche sono indicate dettagliatamente nel precedente art. 1, consiste in una prova attitudinale (anche scritta) finalizzata a valutare le capacita', le conoscenze scientifiche, l'attitudine alla ricerca, la cultura e la motivazione dei candidati. Tale prova potra' essere svolta, per gli studenti stranieri e su richiesta dei medesimi, in lingua inglese. Alla fine della prova, al candidato sara' assegnato un voto in cinquantesimi. La prova si intende superata se il candidato ha conseguito una votazione di almeno 30/50. Il candidato dovra' dimostrare la buona conoscenza di almeno una lingua straniera. L'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione dei voti da ciascuno riportati nella prova stessa, sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione, e' affisso nell'albo della facolta' o del dipartimento presso cui si e' svolta la prova. In caso di parita' di voti prevale il candidato piu' giovane d'eta', ai sensi dell'art. 2, comma 9, della legge 16 giugno 1998, n. 191.
Art. 6. Commissione giudicatrice La commissione giudicatrice per gli esami di ammissione al corso di dottorato di ricerca sara' composta e nominata in conformita' alla normativa vigente.
Art. 7. Ammissione ai corsi I candidati saranno ammessi al corso secondo l'ordine di graduatoria concorsuale fino alla concorrenza del numero dei posti messi a concorso per ogni corso di dottorato. Il numero minimo di ammessi al corso di dottorato non puo' essere inferiore a tre. I candidati ammessi al corso decadono qualora non esprimano la loro accettazione entro dieci giorni decorrenti dal ricevimento della raccomandata a/r con cui si da' comunicazione dell'esito del concorso. In tal caso subentra altro candidato secondo l'ordine della graduatoria. Nel caso in cui si registri ritiro dagli studi, nel primo anno di corso del dottorato, successivamente alla data di inizio dei corsi, cosi' come comunicata da ciascun coordinatore, non si dara' luogo a scorrimento della graduatoria concorsuale. In caso di utile collocamento in piu' graduatorie, il candidato deve esercitare opzione per un solo corso di dottorato. I candidati extracomunitari, che abbiano superato le prove d'esame e siano in possesso di una borsa di studio assegnata per l'intera durata del corso dal Ministero degli affari esteri o dal Governo del Paese di provenienza, sono ammessi al dottorato, in soprannumero, nel limite della meta' dei posti attivati, con arrotondamento all'unita' per eccesso.
Art. 8. Borse di studio Le borse di studio, messe a concorso per il corso di dottorato di cui al precedente art. 1, nonche' quelle eventualmente in aggiunta ai sensi dell'ultimo comma del citato articolo, vengono assegnate secondo l'ordine di graduatoria concorsuale. In caso di parita' di posizione concorsuale, tra due o piu' candidati ed ai soli fini del conferimento della borsa di studio, prevale la valutazione della situazione economica, determinata ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 aprile 1997 e successive modificazioni. E' consentito che l'avente titolo, all'atto dell'iscrizione al primo anno del corso di dottorato, rinunzi alla borsa per l'intera durata del corso medesimo perdendone quindi la titolarita'; in tal caso la borsa e' assegnata al candidato secondo l'ordine di graduatoria, purche' cio' non comporti l'aumento del numero degli iscritti al suddetto corso di studi, rispetto ai posti messi a concorso. Le predette borse verranno pero' erogate esclusivamente a coloro che non possiedono un reddito complessivo annuo lordo superiore a Euro 10.000,00, riferito all'anno solare di maggiore erogazione delle medesime. Il superamento del limite di reddito determina la perdita del diritto alla borsa di studio per l'anno in cui si e' verificato e comporta l'obbligo di restituire le mensilita' eventualmente percepite nell'anno accademico di riferimento. L'importo annuale lordo della borsa di studio e' di Euro 10.561,54, assoggettato al contributo previdenziale I.N.P.S. a gestione separata. Le borse di dottorato non possono essere cumulate con altre borse di studio a qualsiasi titolo conferite tranne che con quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare, con soggiorni all'estero, l'attivita' di ricerca del dottorando. L'importo della borsa di studio e' aumentato per eventuali periodi di soggiorno all'estero nella misura del 50%. Il pagamento della borsa di studio viene effettuato in rate mensili posticipate. Chi abbia usufruito di una borsa di studio per un corso di dottorato, anche per un solo anno o frazione di esso, non puo' chiedere di fruirne una seconda volta.
Art. 9. Indennita' di mobilita' Agli iscritti ai corsi di dottorato di ricerca, ove non residenti in Italia, alla data d'inizio di essi, puo' essere corrisposta un'indennita' di mobilita', in misura non superiore al 50% dell'importo delle borse di studio, a condizione che alla relativa copertura finanziaria provveda il Dipartimento presso il quale si svolge l'attivita' formativa. Il suddetto Dipartimento provvedera', in tale ipotesi, direttamente all'erogazione dell'indennita'. L'indennita' di mobilita', ove erogata, non concorre alla determinazione del limite di reddito di cui al comma 3 del precedente art. 8.
Art. 10. I s c r i z i o n e I concorrenti che risultino utilmente collocati nella graduatoria di merito devono presentare o far pervenire all'Amministrazione universitaria, pena la decadenza, entro il termine perentorio di giorni dieci a decorrere dal ricevimento della raccomandata a/r con cui si da' comunicazione dell'esito del concorso, domanda di iscrizione al corso di dottorato, da compilarsi su apposito modello predisposto dall'Amministrazione universitaria, contenente le seguenti dichiarazioni, ai sensi dell'art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, relative al possesso: a) della cittadinanza; b) del diploma di scuola secondaria superiore ovvero, per i cittadini extracomunitari, del diploma che ha consentito la loro ammissione all'universita', debitamente tradotto e legalizzato dalle competenti rappresentanze italiane secondo le norme vigenti in materia per l'ammissione di studenti stranieri a corsi di laurea nelle universita' italiane; c) del diploma di laurea - conseguito secondo l'ordinamento precedente il riordinamento didattico ovvero laurea specialistica/magistrale - con la relativa votazione. Sul suddetto modulo dovranno, altresi', essere rese le seguenti dichiarazioni: 1) di non essere iscritto e di impegnarsi a non iscriversi ad altro corso di studio (corso di laurea, dottorato di ricerca, master, scuola di specializzazione) per tutta la durata del dottorato; 2) nel caso di iscrizione ad altro corso di studio, di impegnarsi a sospenderne la frequenza; 3) di impegnarsi, qualora intenda intraprendere attivita' esterne, anche occasionali e di breve durata, a non iniziarle senza aver prima acquisito la prescritta autorizzazione del Collegio dei docenti. Coloro che risultino vincitori delle borsa di studio ed intendano fruirne sono tenuti, altresi' a dichiarare: di non aver gia' usufruito (anche per un solo anno) di altre borse di studio per corsi di dottorati di ricerca; di non fruire presumibilmente di un reddito personale complessivo annuo lordo superiore a Euro 10.000,00, ovvero di rinunciare alla borsa di studio per superamento del suddetto limite di reddito (alla determinazione del reddito in oggetto concorrono redditi di origine patrimoniale nonche' emolumenti di qualsiasi altra natura; aventi carattere ricorrente con esclusione di quelli aventi natura occasionale o derivanti da servizio militare); di non cumulare la borsa di studio con altre borse a qualsiasi titolo conferite, ad eccezione di quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere, utili ad integrare, con soggiorni all'estero, l'attivita' di ricerca del dottorando. Alla domanda di iscrizione gli ammessi al corso di dottorato dovranno allegare i seguenti documenti: fotocopia di un documento di identita', debitamente firmata; una marca da bollo da Euro 14,62; ricevuta del versamento del contributo per l'accesso e la frequenza ai corsi (ad eccezione degli esonerati ai sensi del successivo art. 12) del presente bando; ricevuta del versamento del premio di assicurazione (ad eccezione dei titolari di borsa di studio di cui al precedente art. 8); quietanza del pagamento della tassa regionale per il diritto allo studio universitario (ad eccezione di degli esonerati ai sensi del successivo art. 13) del presente bando; per i portatori di handicap con invalidita' pari o superiore al 66%, documento che attesti il loro status; per gli studenti stranieri, copia del permesso di soggiorno. L'esclusione dalla partecipazione al corso puo' essere disposta, per difetto dei requisiti, in qualunque momento, con provvedimento motivato del rettore.
Art. 11. Copertura assicurativa Per l'accesso e la frequenza ai corsi i dottorandi sono tenuti a corrispondere il premio di assicurazione per infortuni e responsabilita' civile, determinato per l'anno accademico 2007/2008, in Euro 20,00. Per coloro che usufruiscono della borsa di studio l'importo verra' sottratto dal primo rateo di borsa. L'Universita' provvedera' alla stipula della suddetta polizza assicurativa.
Art. 12. Contributo per l'accesso e la frequenza Il contributo per la frequenza ai corsi di dottorato di ricerca ammonta a Euro 774,68 per ciascun anno di corso che dovra' essere versato in unica soluzione all'atto dell'iscrizione. Sono esonerati dal pagamento del suddetto contributo: a) i titolari delle borse di studio di cui al precedente art. 8; b) i portatori di handicap con grado di invalidita' pari o superiore al 66%, previa acquisizione di certificazione idonea; c) i beneficiari di borsa di studio concesse dall'Azienda regionale per il diritto agli studi universitari.
Art. 13. Tassa regionale per il diritto allo studio Tutti gli iscritti ai corsi di dottorato di ricerca, ad eccezione di quelli di cui alla lettera b) del precedente art. 12, sono tenuti al pagamento della tassa regionale per il diritto allo studio, ammontante ad annui Euro 77,47, da versarsi in unica soluzione all'atto dell'iscrizione con l'indicazione della causale: "Tassa Reg.le Az.da DSU Chieti - Universita' G. d'Annunzio - Dottorato di ricerca in ........................... 23° ciclo A.A. ..........................." e mediante la seguente modalita': con bonifico sul c/c bancario n. T20994190004, banca: Cassa di Risparmio della provincia di Chieti S.p.A., codice ABI: 06050, codice CAB: 15598. In caso di pagamento della tassa presso gli sportelli della Carichieti S.p.A. su tutto il territorio nazionale non sono dovute commissioni d'incasso.
Art. 14. Pubblico dipendente Ai sensi della legge n. 476/1984, cosi' come integrata dall'art. 52, comma 57, della legge n. 448/2001, il pubblico dipendente ammesso ad un corso di dottorato di ricerca, che ricopra un posto senza borsa di studio o che rinunci alla borsa medesima, puo' chiedere l'aspettativa conservando il trattamento economico, previdenziale e di quiescenza, erogato dall'amministrazione pubblica presso il quale e' instaurato il rapporto di lavoro.
Art. 15. Obblighi dei dottorandi Gli iscritti hanno l'obbligo di frequentare i corsi di dottorato e di compiere continuativamente attivita' di studio e di ricerca nell'ambito delle strutture destinate a tal fine secondo le modalita' che saranno fissate dal Collegio dei docenti.
Art. 16. Conseguimento del titolo Il titolo di dottore di ricerca, rilasciato dal rettore dell'Universita' degli studi "G. d'Annunzio" Chieti-Pescara, si consegue alla conclusione del ciclo di dottorato, all'atto del superamento dell'esame finale, che puo' essere ripetuto una sola volta. Per l'esame finale verra' nominata dal rettore, sentito il Collegio dei docenti, una apposita commissione, composta da tre membri effetti e tre supplenti scelti tra i professori e ricercatori universitari di ruolo esperti nelle discipline afferenti alle aree scientifiche cui si riferisce il corso. Per comprovati motivi che non consentano la presentazione della tesi nei tempi previsti, il rettore, su proposta del Collegio dei docenti, puo' ammettere il candidato all'esame finale in deroga ai termini fissati ed, in caso di mancata attivazione del corso, anche in altra sede.
Art. 17. Trattamento dei dati personali Ai sensi del decreto legislativo n. 196/2003 i dati personali forniti dai candidati saranno gestiti presso l'Universita' degli studi " G. d'Annunzio"" Chieti- Pescara e trattati in conformita' alle previsioni normative per le finalita' connesse al conferimento e alla successiva gestione delle attivita' procedurali correlate.
Art. 18. Norme finali Per tutto quanto non previsto nel presente bando si rimanda alla normativa vigente in materia ed al regolamento dell'Universita' degli studi "G. d'Annunzio" Chieti-Pescara concernente i dottorati di ricerca. Il presente bando di concorso con il fac-simile per la domanda di ammissione e' disponibile nel sito web dell'Universita' degli studi di "G. d'Annunzio" Chieti-Pescara (https://www.unich.it/ ). Ulteriori informazioni possono essere richieste direttamente alla Divisione affari generali, via dei Vestini, 31 - 66100 Chieti Scalo, tel.0871/3556075-6077. Chieti, 6 febbraio 2008 Il rettore: Cuccurullo