Concorso per 1 odontoiatra (lazio) 1 farmacista (lazio) 1 veterinario (lazio) 1 tecnologo alimentare (lazio) 1 professionista in discipline statistiche (lazio) MINISTERO DELL'ISTRUZIONE,DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

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Concorso

Attenzione, il bando selezionato non è attivo, poichè è scaduto il termine per la presentazione della domanda


Tipologia Concorso
Tipologia Contratto Abilitazione
Posti 1
Fonte: Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana N. 15 del 22-02-2008
Sintesi: MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA CONCORSO Prima e seconda sessione degli esami di Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni non disciplinate dal decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, relative all ...
Ente: MINISTERO DELL'ISTRUZIONE,DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Regione: LAZIO
Provincia: ROMA
Comune: ROMA
Data di inserimento: 29-02-2008
Data Scadenza bando 31-10-2008
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MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
CONCORSO
Prima  e  seconda  sessione  degli  esami  di  Stato  di abilitazione
all'esercizio  delle  professioni  non  disciplinate  dal decreto del
Presidente  della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, relative all'anno
2008.
            IL MINISTRO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
    Vista  la  legge  9 maggio  1989,  n. 168,  con la quale e' stato
istituito il Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e
tecnologica;
    Visto  il  testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione  superiore
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
    Visto  il  regolamento approvato con regio decreto 4 giugno 1938,
n. 1269;
    Visto  l'ordinamento  didattico universitario approvato con regio
decreto 10 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
    Vista  la  legge  8 dicembre  1956, n. 1378, che reca norme sugli
esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio delle professioni;
    Visto  il  regolamento sugli esami di Stato approvato con decreto
ministeriale 9 settembre 1957, e successive modificazioni;
    Vista  la  legge 2 aprile 1958, n. 323, recante norme sugli esami
di abilitazione all'esercizio delle professioni;
    Visto  il  decreto  ministeriale  3 dicembre 1985 con il quale e'
stato approvato il regolamento per gli esami di Stato di abilitazione
all'esercizio della professione di odontoiatra;
    Vista  la legge 18 gennaio 1994, n. 59, concernente l'ordinamento
della professione di tecnologo alimentare;
    Visto  il  decreto  ministeriale 18 novembre 1997, n. 470, con il
quale  e'  stato  approvato  il regolamento per gli esami di Stato di
abilitazione all'esercizio della professione di tecnologo alimentare;
    Udito  il  parere  del Consiglio universitario nazionale espresso
nell'adunanza del 14 novembre 2007;
                               Ordina:
                               Art. 1.
    Sono  indette  nei  mesi  di giugno e novembre 2008 la prima e la
seconda  sessione  degli esami di Stato di abilitazione all'esercizio
delle  professioni di odontoiatra, farmacista, veterinario, tecnologo
alimentare e per l'abilitazione nelle discipline statistiche.
    Alle  predette sessioni possono presentarsi i candidati che hanno
conseguito  il titolo accademico richiesto entro il termine stabilito
per  ciascuna  sessione  dai  Rettori  delle  singole  universita' in
relazione alle date fissate per le sedute di laurea.

        
      
                               Art. 2.
    I  candidati possono presentare l'istanza ai fini dell'ammissione
agli  esami  di  Stato  in  una sola delle sedi elencate per ciascuna
professione nella tabella annessa alla presente ordinanza.

        
      
                               Art. 3.
    I  candidati  agli esami di Stato devono presentare la domanda di
ammissione  alla  prima  sessione  non oltre il 30 maggio 2008 e alla
seconda  sessione  non  oltre il 31 ottobre 2008 presso la segreteria
dell'universita'  o  istituto  di istruzione universitaria presso cui
intendono sostenere gli esami.
    In  ciascuna  sessione  non  puo'  essere  sostenuto  l'esame per
l'esercizio  di  piu' di una delle professioni indicate nell'articolo
1.
    Coloro che hanno chiesto di partecipare alla prima sessione e che
sono  stati  assenti  alle  prove  possono  presentarsi  alla seconda
sessione  producendo  a tal fine nuova domanda entro la suddetta data
del  31 ottobre  2008  facendo  riferimento  alla documentazione gia'
allegata alla precedente istanza.
    La  domanda,  in  carta semplice, con l'indicazione della data di
nascita e di residenza, deve essere corredata dai seguenti documenti:
      a) diploma   di   laurea   specialistica   conseguita  in  base
all'ordinamento  introdotto  in  attuazione  dell'art. 17,  comma 95,
della  legge  15 maggio  1997,  n. 127, e successive modificazioni, o
diploma  di  laurea  conseguita  secondo  l'ordinamento previgente in
originale o in copia autentica o in copia notarile;
      b) ricevuta  dell'avvenuto versamento della tassa di ammissione
agli  esami nella misura di   49,58 fissata dall'articolo 2, comma 3,
del  decreto  del  Presidente  del Consiglio dei Ministri 21 dicembre
1990, salvi gli eventuali successivi adeguamenti.
    I   richiedenti  sono  inoltre  tenuti  a  versare  all'economato
dell'universita'  il  contributo  stabilito da ogni singolo ateneo ai
sensi  dell'articolo  5  della  legge  24 dicembre  1993,  n. 537. La
relativa ricevuta va allegata alla documentazione di cui sopra.
    Il  candidato  puo'  presentare  un  certificato  sostitutivo del
titolo originale rilasciato dalla competente Universita'.
    La documentazione relativa al conseguimento del titolo accademico
e'   inserita  nel  fascicolo  del  candidato  a  cura  degli  uffici
dell'universita'   o   dell'istituto   di   istruzione  universitaria
competente  per  coloro  i  quali  dichiarano  nella  domanda di aver
conseguito  il  predetto  titolo  accademico  nella  stessa  sede ove
chiedono di sostenere gli esami di Stato.
    I  candidati  agli  esami  di Stato per medico veterinario devono
produrre, entro i termini indicati al primo comma rispettivamente per
la  prima  e  per  la  seconda  sessione,  un  certificato rilasciato
dall'universita'   presso   la   quale  hanno  conseguito  il  titolo
accademico  attestante  il compimento del tirocinio effettuato presso
le strutture autorizzate dalle competenti universita'.
    Detta  certificazione  e'  inserita nel fascicolo del candidato a
cura dell'ufficio competente.
    I  laureati  in  chimica e tecnologie farmaceutiche che intendono
sostenere  gli  esami  di  Stato  di abilitazione all'esercizio della
professione  di farmacista devono presentare un certificato dal quale
risulti  che,  dopo  il  conseguimento  del  titolo accademico, hanno
effettuato il tirocinio prescritto dal vigente ordinamento didattico.
    I  candidati  che al momento della presentazione della domanda di
ammissione  non  abbiano  completato  il tirocinio ma che comunque lo
completeranno  entro  la data di inizio degli esami devono dichiarare
nella  istanza  medesima  che  produrranno  l'attestato di compimento
della pratica professionale prima dell'inizio dello svolgimento degli
esami.
    In  luogo  dei  documenti  di  cui  alla  lettera  a) nonche' dei
certificati  attestanti  il  compimento  del  tirocinio  previsti dal
presente articolo, i richiedenti possono presentare, sotto la propria
responsabilita',  una  dichiarazione sostitutiva ai sensi del decreto
del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403.
    I  candidati che non hanno provveduto a presentare la domanda nei
termini  sopraindicati,  sono  esclusi dalla sessione degli esami cui
abbiano chiesto di partecipare.
    Le  domande  di  ammissione agli esami si considerano prodotte in
tempo  utile  anche  se  spedite  a  mezzo raccomandata con avviso di
ricevimento  entro  il prescritto termine. A tal fine fa fede la data
dell'ufficio postale accettante.
    Sono  altresi'  accolte  le  domande  di  ammissione  agli  esami
presentate oltre i termini di cui al primo comma qualora il Rettore o
il  Direttore,  a  suo insindacabile giudizio, ritenga che il ritardo
nella  presentazione delle domande medesime sia giustificato da gravi
motivi.

        
      
                               Art. 4.
    I  candidati  che conseguono il titolo accademico successivamente
alla  scadenza  del  termine  per  la  presentazione  delle domande e
comunque entro quello fissato dai singoli Atenei per il conseguimento
del  titolo  stesso,  sono  tenuti  a  produrre l'istanza nei termini
prescritti  con  l'osservanza  delle medesime modalita' stabilite per
tutti  gli  altri  candidati,  allegando  un  certificato  ovvero una
dichiarazione  dalla quale risulti che hanno presentato la domanda di
partecipazione agli esami di laurea .

        
      
                               Art. 5.
    I  candidati cittadini italiani della regione Trentino-Alto Adige
che chiedono di sostenere l'esame in lingua tedesca devono presentare
la   domanda   di   ammissione   agli   esami   di   Stato   relativi
all'abilitazione all'esercizio delle professioni sottoelencate presso
le seguenti sedi:


Odontoiatra                Milano
Farmacista                 Bologna
Veterinario                Bologna
Discipline statistiche     Roma
Tecnologo alimentare       Udine

        
      
                               Art. 6.
    Gli  esami  di  Stato  hanno inizio in tutte le sedi per la prima
sessione il giorno 26 giugno 2008 e per la seconda sessione il giorno
27 novembre  2008.  Le  prove successive si svolgono secondo l'ordine
stabilito  per  le  singole  sedi  dai  Presidenti  delle commissioni
esaminatrici,  reso  noto  con  avviso  nell'albo  dell'universita' o
istituto di istruzione universitaria sede di esami.
                                               Roma, 11 febbraio 2008
                                               Il Ministro: Mussi