Concorso per 1 avvocato (lazio) MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

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Concorso

Attenzione, il bando selezionato non è attivo, poichè è scaduto il termine per la presentazione della domanda


Tipologia Concorso
Tipologia Contratto Abilitazione
Posti 1
Fonte: Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana N. 20 del 11-03-2008
Sintesi: MINISTERO DELLA GIUSTIZIA CONCORSO   (scad.  21 aprile 2008) Sessione di esami per l'iscrizione nell'albo speciale per il patrocinio davanti alla Corte di Cassazione ed alle altre giurisdizioni superiori per l'anno 2 ...
Ente: MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Regione: LAZIO
Provincia: ROMA
Comune: ROMA
Data di inserimento: 20-03-2008
Data Scadenza bando 21-04-2008
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MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
CONCORSO   (scad.  21 aprile 2008)
Sessione   di  esami  per  l'iscrizione  nell'albo  speciale  per  il
patrocinio   davanti   alla   Corte   di  Cassazione  ed  alle  altre
giurisdizioni superiori per l'anno 2008.
                        IL DIRETTORE GENERALE
                       della giustizia civile
    Visti   il   regio  decreto-legge  27  novembre  1933,  n.  1578,
convertito  con  modificazioni  nella  legge  22 gennaio 1934, n. 36,
sull'ordinamento  forense;  il  regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37,
contenente  le  norme  integrative e di attuazione del predetto regio
decreto; la legge 28 maggio 1936, n. 1003 sul patrocinio davanti alla
Corte  di  Cassazione ed alle altre giurisdizioni superiori; il regio
decreto-legge  9  luglio  1936,  n.  1482,  contenente  le  norme per
l'attuazione  della precedente legge n. 1003; la legge 23 marzo 1940,
n.  254,  e  il  decreto legislativo presidenziale 28 maggio 1947, n.
597,  recanti  modificazioni  sull'ordinamento  forense;  il  decreto
legislativo presidenziale 13 settembre 1946, n. 261, contenente norme
sulle  tasse  da corrispondersi all'Erario per la partecipazione agli
esami  forensi  e  il  decreto presidenziale 26 ottobre 1972, n. 642,
contenente   nuove   norme   sulle  imposte  di  bollo  e  successive
modificazioni,  la legge 24 febbraio 1997, n. 27, contenente norme in
materia di esercizio della professione forense;
    Ritenuta  l'opportunita'  di  indire  una  sessione  di esami per
l'iscrizione  nell'albo speciale per il patrocinio davanti alla Corte
di Cassazione ed alle altre giurisdizioni superiori;
    Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
    Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20;
                              Decreta:
                               Art. 1.
    1.  E'  indetta  una sessione di esami per l'iscrizione nell'albo
speciale  per  il patrocinio davanti alla Corte di Cassazione ed alle
altre giurisdizioni superiori per l'anno 2008.

        
      
                               Art. 2.
    1. Per essere ammessi all'esame gli aspiranti debbono:
      a) essere  attualmente  iscritti  nell'albo  degli  avvocati ed
avere  esercitato  la  professione  per almeno cinque anni dinanzi ai
Tribunali  ed alle Corti di Appello o per almeno un anno qualora gia'
iscritti  all'albo  degli  avvocati al momento dell'entrata in vigore
della legge 24 febbraio 1997, n. 27;
      b) aver  compiuto  lodevole e proficua pratica di almeno cinque
anni  presso  lo  studio  di un avvocato che eserciti abitualmente il
patrocinio davanti alla Corte di Cassazione.
    2.   Ai   fini  del  termine  di  cui  sopra,  l'esercizio  della
professione  di  procuratore  si considera equipollente all'esercizio
della professione di avvocato.
    3.  I candidati che alla data di entrata in vigore della legge 24
febbraio 1997, n. 27 erano iscritti all'albo degli avvocati da almeno
un  anno,  dovranno  aver  compiuto lodevole e proficua pratica di un
anno,  decorrente  dalla iscrizione a detto albo, presso lo studio di
un  avvocato  che  presti  abitualmente  il suo patrocinio dinanzi la
Corte di Cassazione.
    4.  Il  Direttore Generale delibera sulle domande di ammissione e
forma  l'elenco  dei candidati ammessi. L'elenco e' depositato almeno
quindici  giorni  liberi  prima  dell'inizio delle prove negli uffici
della segreteria della Commissione esaminatrice.
    5. A ciascun candidato e' data comunicazione della sua ammissione
agli  esami,  nonche'  del giorno, dell'ora e del luogo in cui dovra'
presentarsi per sostenere le prove.

        
      
                               Art. 3.
    1. Le domande di ammissione all'esame, redatte in carta da bollo,
corredate della documentazione di cui al successivo comma 3, dovranno
pervenire,   improrogabilmente,   al   Ministero  della  Giustizia  -
Dipartimento  per  gli Affari di Giustizia - Direzione Generale della
Giustizia  Civile - Ufficio III - Via Arenula, 70 - 00186 Roma, entro
il termine del 21 aprile 2008.
    2.  Si  considerano  prodotte in tempo utile le domande spedite a
mezzo  di  raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine di
cui  al  precedente  comma.  A  tal  fine  fa  fede  il timbro a data
dell'ufficio postale accettante.
    3.  Le  domande  stesse  dovranno  essere  corredate dei seguenti
documenti conformi alle prescrizioni delle leggi sul bollo:
      A) certificato   del   presidente   del   competente  Consiglio
dell'Ordine  dal  quale  risultino l'attuale iscrizione del candidato
nell'albo  degli  avvocati e l'anzianita' di essa, con l'attestazione
che  il  candidato  ha  esercitato per cinque anni almeno, ovvero per
almeno  un  anno  per  coloro  che si trovino nella condizione di cui
all'art. 2 comma 3, la professione davanti ai Tribunali ed alle Corti
d'Appello;
      B) certificato  di  un  avvocato,  che esercita abitualmente il
patrocinio davanti alla Corte di Cassazione, il quale:
        a) attesti  l'esercizio  abituale del patrocinio davanti alla
Corte di Cassazione di se' stesso;
        b) dichiari  che il candidato ha compiuto lodevole e proficua
pratica  di  almeno  cinque  anni,  ovvero  di  almeno  un anno per i
soggetti  di  cui  all'art.  2  comma  3,  relativa  ai  giudizi  per
cassazione,   frequentando   lo  studio  dell'avvocato  stesso.  Tale
certificato deve recare il visto del competente consiglio dell'Ordine
forense;
      c) ricevuta  della tassa di Euro 20,66 (venti//sessantasei) per
l'iscrizione agli esami da versarsi direttamente ad un concessionario
della   riscossione  o  ad  una  Banca  o  ad  una  agenzia  postale,
utilizzando  il Modulario F/23, indicando per tributo, la voce 729/T.
Allo  scopo  si  precisa  che  per "Codice Ufficio" si intende quello
dell'Ufficio   delle   Entrate  relativo  al  domicilio  fiscale  del
candidato.
    I  candidati  potranno  avvalersi  del  diritto di cui all'art. 1
lettera  a)  decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998,
n.   403   (autocertificazione)   limitatamente  alla  certificazione
dell'attuale iscrizione nell'albo degli avvocati e dell'anzianita' di
essa.
    Dovranno  invece  produrre  certificazione  per  quanto  concerne
l'attestazione  dell'esercizio della professione dinanzi ai Tribunali
e  Corti  di Appello nonche' per quanto previsto dalla lettera b) del
presente articolo.
    4.  I  candidati  che  presenteranno, entro il termine stabilito,
domande  prive  della  richiesta documentazione, o con documentazione
incompleta ovvero non corretta, risulteranno non ammessi all'esame.

        
      
                               Art. 4.
    1. Le prove dell'esame sono scritte e orali.
    2.  Le  prove  scritte  sono  tre  e  consistono  ciascuna  nella
compilazione  di  ricorsi  per  cassazione rispettivamente in materia
civile,  penale  e amministrativa. La prova in materia amministrativa
puo'  anche  consistere  in  un  ricorso al Consiglio di Stato o alla
Corte dei conti in sede giurisdizionale.
    3.  Per la compilazione dei ricorsi e' dato ai candidati, secondo
i   casi,   il   testo   di   pronunzie  giurisdizionali  o  di  atti
amministrativi  avverso  i  quali  sia  ammissibile  uno  dei ricorsi
indicati nel precedente comma.
    4.  La  scelta  delle  pronunzie  giurisdizionali  o  degli  atti
amministrativi  da darsi ai candidati per la compilazione dei ricorsi
e' fatta dal presidente della commissione.
    5.  Per  la  compilazione  di  ciascuno  dei  ricorsi costituenti
oggetto delle prove sono assegnate sette ore.
    6.  E'  inoltre  facolta'  della  commissione  di consentire, nei
giorni   delle   prove,   che   i   candidati   consultino,  ciascuno
separatamente  e  con quelle garanzie che credera' del caso, i libri,
le  pubblicazioni  e  le  riviste  che  essi  richiederanno  e che la
Commissione abbia la possibilita' di procurarsi.

        
      
                               Art. 5.
    1.  Sono  ammessi  alla prova orale i candidati dichiarati idonei
nelle  prove  scritte.  L'elenco  degli  ammessi  e' sottoscritto dal
presidente il quale fissa contemporaneamente per ciascun candidato il
giorno e l'ora della prova orale.
    2.  La  mancata  presentazione  alle prove sara' considerata come
rinuncia all'esame.

        
      
                               Art. 6.
    1.  La  prova  orale consiste nella discussione di un tema avente
per  oggetto  una  contestazione giudiziale, nella quale il candidato
dimostri la propria cultura e l'attitudine al patrocinio dinanzi alle
giurisdizioni superiori.
    2. Il presidente della Commissione assegna a ciascun candidato il
tema.
    3.  La  prova  orale e' pubblica e deve durare non meno di trenta
minuti per ciascun candidato.

        
      
                               Art. 7.
    1. Sono dichiarati idonei i candidati che conseguono una media di
otto  decimi  nelle prove scritte e in quella orale, avendo riportato
non meno di sette decimi in ciascuna di esse.
    2.  Ultimate  le  prove  orali  la Commissione forma l'elenco dei
candidati che hanno riportato l'idoneita'.

        
      
                               Art. 8.
    1.  Le  prove  scritte  si  terranno in Roma nel luogo che verra'
comunicato  a  ciascuno  dei  candidati  con  raccomandata  di questo
ufficio, nei seguenti giorni:
      16 giugno 2008 ricorso in materia civile;
      18 giugno 2008 ricorso in materia penale;
      20 giugno 2008 ricorso in materia amministrativa.
    2.  La  prova orale avra' luogo in Roma presso il Ministero della
Giustizia  nei  giorni fissati dal Presidente, a norma del precedente
articolo 5.
    3.  Si  osservano  le norme stabilite dagli artt. 19, 20, 21, 22,
23, 24 e 30 del regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37.

        
      
                               Art. 9.
    1.  I  candidati  portatori  di  handicap  debbono indicare nella
domanda  l'ausilio  necessario  in  relazione  all'handicap,  nonche'
l'eventuale necessita' di tempi aggiuntivi.
    2.  Per  i  predetti  candidati  la commissione provvede ai sensi
dell'art. 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

        
      
                              Art. 10.
    1.   Con   successivo  decreto  ministeriale  sara'  nominata  la
Commissione esaminatrice.
      Roma, 5 marzo 2008
                                      Il direttore generale: Papa