Concorso per 98 ufficiali dell'esercito (lazio) MINISTERO DELLA DIFESA
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Concorso
Attenzione, il bando selezionato non è attivo, poichè è scaduto il termine per la presentazione della domanda
Tipologia | Concorso |
Tipologia Contratto | Mobilita' |
Posti | 98 |
Fonte: | Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana N. 36 del 09-05-2008 |
Sintesi: | MINISTERO DELLA DIFESA CONCORSO (scad. 9 giugno 2008) Bando di concorso, per titoli, per il transito dai ruoli normali delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio, trasmissioni, dell'Arma dei trasporti e dei ... |
Ente: | MINISTERO DELLA DIFESA |
Regione: | LAZIO |
Provincia: | ROMA |
Comune: | ROMA |
Data di inserimento: | 27-05-2008 |
Data Scadenza bando | 09-06-2008 |
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MINISTERO DELLA DIFESA
CONCORSO (scad. 9 giugno 2008)
CONCORSO (scad. 9 giugno 2008)
Bando di concorso, per titoli, per il transito dai ruoli normali delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio, trasmissioni, dell'Arma dei trasporti e dei materiali e del Corpo di amministrazione e commissariato dell'Esercito ai corrispondenti ruoli speciali, ai sensi dell'articolo 55, comma 2 e dell'articolo 56, comma 1 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490.
IL DIRETTORE GENERALE per il personale militare Vista la legge 10 aprile 1954, n. 113 e successive modificazioni e integrazioni; Vista la legge 12 novembre 1955, n. 1137 e successive modificazioni ed integrazioni; Vista la legge 20 settembre 1980, n. 574; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni; Visto il decreto ministeriale 16 settembre 1993, n. 603; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487; Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127; Visto il decreto legislativo 28 novembre 1997, n. 464, concernente la riforma strutturale delle Forze armate, a norma dell'art. 1, comma 1, lettere a), d), ed h) della legge 18 dicembre 1995, n. 549; Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, che disciplina le funzioni dei dirigenti di uffici dirigenziali generali delle amministrazioni pubbliche; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni; Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196; Visto l'art. 55 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, ed in particolare il comma 2, che prevede la riapertura dei termini per la presentazione delle domande per il transito degli ufficiali, fino al grado di tenente colonnello, appartenenti ai ruoli normali dell'Arma dei trasporti e dei materiali e del Corpo di amministrazione e di commissariato dell'Esercito nei corrispondenti ruoli speciali; Visto l'articolo 56 deI decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, ed in particolare il comma 1, che prevede per i tenenti colonnelli ed i maggiori del ruolo normale delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio, trasmissioni la possibilita' di transitare, a domanda, nel corrispondente ruolo speciale nel numero e con le modalita' stabilite con decreto ministeriale; Viste la consistenza organica e le posizioni soprannumerarie dei predetti ruoli normali e speciali per le Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio, trasmissioni, per l'Arma dei trasporti e dei materiali e del Corpo di amministrazione e di commissariato dell'Esercito alla data del 31 dicembre 2007; Considerata la necessita', da un lato, di ripianare le deficienze organiche dei sopracitati ruoli speciali e, dall'altro, di ridurre le eccedenze organiche nei corrispondenti ruoli normali, per pervenire gradualmente alle dotazioni previste dalla tabella 1, quadri I, II, V, VI, VII e IX, allegata al citato decreto legislativo n. 490 del 1997 e successive modificazioni. Decreta: Art. 1. Transito dai ruoli normali dell'Arma dei trasporti e dei materiali e del Corpo di amministrazione e di commissariato dell'Esercito nei corrispondenti ruoli speciali 1. Sono riaperti i termini per la presentazione delle domande di transito per gli ufficiali, fino al grado di tenente colonnello, appartenenti ai ruoli normali dell'Arma dei trasporti e dei materiali e del Corpo di amministrazione e di commissariato dell'Esercito nei rispettivi ruoli speciali con le stesse modalita' previste dall'art. 53 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490. 2. Le carenze delle dotazioni organiche dei singoli gradi del ruolo speciale dell'Arma dei trasporti e dei materiali e del ruolo speciale del Corpo di amministrazione e di commissariato dell'Esercito costituiscono il limite numerico massimo per i transiti di cui al comma 1. Qualora il numero delle domande superi le dotazioni organiche dei singoli gradi, si procedera' alla formazione di graduatorie distinte per gradi, sulla base dei requisiti previsti dall'art. 26 della legge 12 novembre 1955, n. 1137 e successive modificazioni. Le graduatorie saranno predisposte da una commissione nominata dal Direttore Generale per il personale militare su proposta del Capo di Stato Maggiore dell'Esercito, composta da: a) un ufficiale che riveste il grado non inferiore a generale di brigata appartenente al ruolo normale delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio, trasmissioni in servizio permanente effettivo, con funzioni di presidente; b) tre ufficiali che rivestono il grado non inferiore a colonnello, di cui uno appartenente al ruolo normale delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio, trasmissioni in servizio permanente effettivo, uno appartenente al ruolo normale dell'Arma dei trasporti e dei materiali in servizio permanente effettivo ed uno appartenente al ruolo normale del Corpo di amministrazione e di commissariato dell'Esercito in servizio permanente effettivo, con funzioni di membri effettivi; c) un ufficiale che riveste il grado non inferiore a capitano, con funzioni di segretario. 3. Gli effetti del trasferimento nei ruoli speciali dell'Arma dei trasporti e dei materiali e del Corpo di amministrazione e di commissariato dell'Esercito decorrono dal giorno successivo a quello della scadenza del termine di presentazione delle domande. 4. Non possono transitare dal ruolo normale al ruolo speciale dell'Arma dei trasporti e dei materiali e del Corpo di amministrazione e di commissariato dell'Esercito gli ufficiali che alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande: a) frequentino o abbiano frequentato con successo il corso superiore di stato maggiore interforze, previsto dall'art. 4 del decreto legislativo 28 novembre 1997, n. 464; b) siano compresi in aliquota ai fini dell'avanzamento. 5. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente articolo, si rinvia al disposto degli articoli 53 e 55 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490.
Art. 2. Transito dal ruolo normale delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio, trasmissioni nel corrispondente ruolo speciale 1. Per l'anno 2008 il numero dei tenenti colonnelli e dei maggiori che possono transitare dal ruolo normale al ruolo speciale delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio, trasmissioni e' stabilito rispettivamente in trentotto e sessanta unita'. 2. Qualora il numero delle domande superi quello stabilito dal comma 1, si procedera' alla formazione di graduatorie distinte per gradi, sulla base dei requisiti previsti dall' articolo 26 della legge 12 novembre 1955, n. 1137 e successive modificazioni. Le graduatorie saranno predisposte da una commissione nominata dal Direttore Generale per il personale militare su proposta del Capo di Stato Maggiore dell'Esercito, composta secondo quanto stabilito dall'articolo 1, comma 2 del presente decreto. 3. Gli effetti del trasferimento nel ruolo speciale decorrono dal giorno successivo a quello della scadenza del termine di presentazione delle domande. 4. Non possono transitare dal ruolo normale al ruolo speciale delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio, trasmissioni gli ufficiali che alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande: a) frequentino o abbiano frequentato con successo il corso superiore di stato maggiore interforze, previsto dall'articolo 4 del decreto legislativo 28 novembre 1997, n. 464; b) siano compresi in aliquota ai fini dell'avanzamento. 5. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente articolo, si rinvia al disposto dell'articolo 56 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490.
Art. 3. Presentazione delle domande, termini e modalita' 1. Le domande di transito di cui ai precedenti articoli 1 e 2, redatte in carta semplice, dovranno essere presentate al Comando del Reparto/Ente presso il quale l'interessato presta servizio entro il termine perentorio di giorni trenta, decorrente dal giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica ed inoltrate a cura del citato Comando alla Direzione Generale per il personale militare - II Reparto - 5ª Divisione entro i quindici giorni successivi alla data di scadenza del suddetto termine.
Art. 4. Accertamento dei requisiti 1. Ai fini dell'accertamento dei requisiti di ammissibilita', l'Amministrazione Difesa provvedera' a richiedere alle Amministrazioni pubbliche ed Enti competenti la conferma delle dichiarazioni riportate nella domanda di partecipazione, nonche' la conferma delle dichiarazioni sostitutive eventualmente prodotte. 2. Fermo restando quanto previsto in materia di responsabilita' penale dall'articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, qualora dal controllo di cui al precedente comma 1 emerga la non veridicita' del contenuto delle dichiarazioni, il concorrente decade dai benefici eventualmente conseguiti sulla base delle dichiarazioni non veritiere.
Art. 5. Esclusioni 1. La Direzione Generale per il personale militare puo', con provvedimento motivato, escludere in ogni momento dalla presente procedura qualsiasi ufficiale che non fosse ritenuto in possesso dei prescritti requisiti, nonche' dichiarare il medesimo decaduto dal transito nei ruoli speciali, qualora il difetto dei requisiti venisse accertato successivamente
Art. 6. Trattamento dei dati personali 1. Ai sensi dell'art. 13, primo comma, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, i dati personali forniti dai concorrenti saranno raccolti presso il Ministero della difesa, Direzione Generale per il personale militare - II Reparto - 5ª Divisione per le finalita' di gestione del concorso e del rapporto. Responsabile del trattamento e' il Direttore della 5ª Divisione della Direzione Generale medesima. 2. Il conferimento di tali dati e' obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione. Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente alle Amministrazioni pubbliche direttamente interessate allo svolgimento della procedura o alla gestione della posizione giuridico-economica dell'ufficiale nonche', in caso di esito positivo, agli organismi di carattere previdenziale. Il presente decreto sara' sottoposto al controllo previsto dalla normativa vigente e trasmesso al competente ufficio del Ministero della Giustizia per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4ª serie speciale. Roma, 21 aprile 2008 Il Generale di Corpo d'armata: Rocco Panunzi