Concorso per 98 ufficiali dell'esercito (lazio) MINISTERO DELLA DIFESA

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Concorso

Attenzione, il bando selezionato non è attivo, poichè è scaduto il termine per la presentazione della domanda


Tipologia Concorso
Tipologia Contratto Mobilita'
Posti 98
Fonte: Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana N. 36 del 09-05-2008
Sintesi: MINISTERO DELLA DIFESA CONCORSO   (scad.  9 giugno 2008) Bando di concorso, per titoli, per il transito dai ruoli normali delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio, trasmissioni, dell'Arma dei trasporti e dei ...
Ente: MINISTERO DELLA DIFESA
Regione: LAZIO
Provincia: ROMA
Comune: ROMA
Data di inserimento: 27-05-2008
Data Scadenza bando 09-06-2008
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MINISTERO DELLA DIFESA
CONCORSO   (scad.  9 giugno 2008)
Bando  di  concorso,  per  titoli,  per il transito dai ruoli normali
delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio, trasmissioni,
dell'Arma   dei   trasporti   e   dei   materiali   e  del  Corpo  di
amministrazione e commissariato dell'Esercito ai corrispondenti ruoli
speciali,  ai  sensi  dell'articolo  55,  comma 2 e dell'articolo 56,
comma 1 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490.
                        IL DIRETTORE GENERALE
                      per il personale militare


   Vista la legge 10 aprile 1954, n. 113 e successive modificazioni e
integrazioni;
   Vista   la   legge   12   novembre  1955,  n.  1137  e  successive
modificazioni ed integrazioni;
   Vista la legge 20 settembre 1980, n. 574;
   Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed
integrazioni;
   Visto il decreto ministeriale 16 settembre 1993, n. 603;
   Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n.
487;
   Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127;
   Visto il decreto legislativo 28 novembre 1997, n. 464, concernente
la riforma strutturale delle Forze armate, a norma dell'art. 1, comma
1, lettere a), d), ed h) della legge 18 dicembre 1995, n. 549;
   Visto  il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, che disciplina
le  funzioni  dei  dirigenti  di  uffici  dirigenziali generali delle
amministrazioni pubbliche;
   Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445;
   Visto  il  decreto  legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive
modificazioni ed integrazioni;
   Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;
   Visto  l'art. 55 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490,
ed  in  particolare il comma 2, che prevede la riapertura dei termini
per  la  presentazione delle domande per il transito degli ufficiali,
fino  al  grado  di tenente colonnello, appartenenti ai ruoli normali
dell'Arma   dei   trasporti   e   dei   materiali   e  del  Corpo  di
amministrazione  e  di commissariato dell'Esercito nei corrispondenti
ruoli speciali;
   Visto  l'articolo  56 deI decreto legislativo 30 dicembre 1997, n.
490,  ed  in  particolare  il  comma  1,  che  prevede  per i tenenti
colonnelli  ed  i  maggiori del ruolo normale delle Armi di fanteria,
cavalleria,  artiglieria,  genio,  trasmissioni  la  possibilita'  di
transitare, a domanda, nel corrispondente ruolo speciale nel numero e
con le modalita' stabilite con decreto ministeriale;
   Viste  la  consistenza organica e le posizioni soprannumerarie dei
predetti   ruoli   normali  e  speciali  per  le  Armi  di  fanteria,
cavalleria,   artiglieria,   genio,   trasmissioni,  per  l'Arma  dei
trasporti  e  dei  materiali  e  del  Corpo  di  amministrazione e di
commissariato dell'Esercito alla data del 31 dicembre 2007;
   Considerata  la necessita', da un lato, di ripianare le deficienze
organiche dei sopracitati ruoli speciali e, dall'altro, di ridurre le
eccedenze  organiche  nei corrispondenti ruoli normali, per pervenire
gradualmente  alle  dotazioni previste dalla tabella 1, quadri I, II,
V,  VI,  VII  e IX, allegata al citato decreto legislativo n. 490 del
1997 e successive modificazioni.
                              Decreta:

                               Art. 1.

Transito  dai ruoli normali dell'Arma dei trasporti e dei materiali e
del  Corpo  di  amministrazione  e di commissariato dell'Esercito nei
                    corrispondenti ruoli speciali


   1.  Sono  riaperti i termini per la presentazione delle domande di
transito  per  gli  ufficiali,  fino  al grado di tenente colonnello,
appartenenti ai ruoli normali dell'Arma dei trasporti e dei materiali
e  del  Corpo di amministrazione e di commissariato dell'Esercito nei
rispettivi  ruoli speciali con le stesse modalita' previste dall'art.
53 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490.
   2.  Le  carenze  delle  dotazioni  organiche dei singoli gradi del
ruolo  speciale  dell'Arma  dei trasporti e dei materiali e del ruolo
speciale   del   Corpo   di   amministrazione   e   di  commissariato
dell'Esercito costituiscono il limite numerico massimo per i transiti
di  cui  al  comma  1.  Qualora  il  numero  delle  domande superi le
dotazioni  organiche dei singoli gradi, si procedera' alla formazione
di  graduatorie distinte per gradi, sulla base dei requisiti previsti
dall'art.  26  della  legge  12  novembre  1955, n. 1137 e successive
modificazioni.  Le graduatorie saranno predisposte da una commissione
nominata dal Direttore Generale per il personale militare su proposta
del Capo di Stato Maggiore dell'Esercito, composta da:
    a)  un ufficiale che riveste il grado non inferiore a generale di
brigata  appartenente  al  ruolo  normale  delle  Armi  di  fanteria,
cavalleria,  artiglieria,  genio, trasmissioni in servizio permanente
effettivo, con funzioni di presidente;
    b)   tre  ufficiali  che  rivestono  il  grado  non  inferiore  a
colonnello,  di  cui  uno appartenente al ruolo normale delle Armi di
fanteria,  cavalleria,  artiglieria,  genio, trasmissioni in servizio
permanente effettivo, uno appartenente al ruolo normale dell'Arma dei
trasporti  e  dei  materiali  in servizio permanente effettivo ed uno
appartenente  al  ruolo  normale  del  Corpo  di amministrazione e di
commissariato  dell'Esercito  in  servizio  permanente effettivo, con
funzioni di membri effettivi;
    c)  un  ufficiale  che riveste il grado non inferiore a capitano,
con funzioni di segretario.
   3.  Gli effetti del trasferimento nei ruoli speciali dell'Arma dei
trasporti  e  dei  materiali  e  del  Corpo  di  amministrazione e di
commissariato  dell'Esercito decorrono dal giorno successivo a quello
della scadenza del termine di presentazione delle domande.
   4.  Non  possono  transitare  dal  ruolo normale al ruolo speciale
dell'Arma   dei   trasporti   e   dei   materiali   e  del  Corpo  di
amministrazione  e  di  commissariato dell'Esercito gli ufficiali che
alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande:
    a)  frequentino  o  abbiano  frequentato  con  successo  il corso
superiore  di  stato  maggiore  interforze,  previsto dall'art. 4 del
decreto legislativo 28 novembre 1997, n. 464;
    b) siano compresi in aliquota ai fini dell'avanzamento.
   5.  Per  tutto  quanto  non  espressamente  previsto  nel presente
articolo,  si  rinvia  al disposto degli articoli 53 e 55 del decreto
legislativo 30 dicembre 1997, n. 490.

        
      
                               Art. 2.

Transito  dal  ruolo  normale  delle  Armi  di  fanteria, cavalleria,
 artiglieria, genio, trasmissioni nel corrispondente ruolo speciale


   1. Per l'anno 2008 il numero dei tenenti colonnelli e dei maggiori
che possono transitare dal ruolo normale al ruolo speciale delle Armi
di   fanteria,   cavalleria,   artiglieria,  genio,  trasmissioni  e'
stabilito rispettivamente in trentotto e sessanta unita'.
   2.  Qualora  il  numero  delle domande superi quello stabilito dal
comma  1,  si  procedera' alla formazione di graduatorie distinte per
gradi,  sulla  base  dei  requisiti  previsti dall' articolo 26 della
legge  12  novembre  1955,  n.  1137  e  successive modificazioni. Le
graduatorie  saranno  predisposte  da  una  commissione  nominata dal
Direttore  Generale per il personale militare su proposta del Capo di
Stato  Maggiore  dell'Esercito,  composta  secondo  quanto  stabilito
dall'articolo 1, comma 2 del presente decreto.
   3.  Gli effetti del trasferimento nel ruolo speciale decorrono dal
giorno   successivo   a   quello   della   scadenza  del  termine  di
presentazione delle domande.
   4.  Non  possono  transitare  dal  ruolo normale al ruolo speciale
delle  Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio, trasmissioni
gli  ufficiali che alla data di scadenza del termine di presentazione
delle domande:
    a)  frequentino  o  abbiano  frequentato  con  successo  il corso
superiore  di stato maggiore interforze, previsto dall'articolo 4 del
decreto legislativo 28 novembre 1997, n. 464;
    b) siano compresi in aliquota ai fini dell'avanzamento.
   5.  Per  tutto  quanto  non  espressamente  previsto  nel presente
articolo,   si  rinvia  al  disposto  dell'articolo  56  del  decreto
legislativo 30 dicembre 1997, n. 490.

        
      
                               Art. 3.

          Presentazione delle domande, termini e modalita'


   1.  Le  domande  di  transito di cui ai precedenti articoli 1 e 2,
redatte  in carta semplice, dovranno essere presentate al Comando del
Reparto/Ente  presso  il quale l'interessato presta servizio entro il
termine perentorio di giorni trenta, decorrente dal giorno successivo
a  quello  della  data  di  pubblicazione  del  presente  bando nella
Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica ed inoltrate a cura del citato
Comando  alla  Direzione  Generale  per  il  personale  militare - II
Reparto -  5ª  Divisione entro i quindici giorni successivi alla data
di scadenza del suddetto termine.

        
      
                               Art. 4.

                     Accertamento dei requisiti


   1.  Ai  fini  dell'accertamento  dei  requisiti di ammissibilita',
l'Amministrazione    Difesa    provvedera'    a    richiedere    alle
Amministrazioni  pubbliche  ed  Enti  competenti  la  conferma  delle
dichiarazioni  riportate  nella domanda di partecipazione, nonche' la
conferma delle dichiarazioni sostitutive eventualmente prodotte.
   2.  Fermo  restando  quanto previsto in materia di responsabilita'
penale  dall'articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, qualora
dal  controllo di cui al precedente comma 1 emerga la non veridicita'
del contenuto delle dichiarazioni, il concorrente decade dai benefici
eventualmente   conseguiti   sulla   base   delle  dichiarazioni  non
veritiere.

        
      
                               Art. 5.

                             Esclusioni


   1.  La  Direzione  Generale  per  il  personale militare puo', con
provvedimento  motivato,  escludere  in  ogni  momento dalla presente
procedura  qualsiasi ufficiale che non fosse ritenuto in possesso dei
prescritti  requisiti,  nonche'  dichiarare  il medesimo decaduto dal
transito nei ruoli speciali, qualora il difetto dei requisiti venisse
accertato successivamente

        
      
                               Art. 6.

                   Trattamento dei dati personali


   1.  Ai sensi dell'art. 13, primo comma, del decreto legislativo 30
giugno 2003, n. 196, i dati personali forniti dai concorrenti saranno
raccolti  presso il Ministero della difesa, Direzione Generale per il
personale  militare  - II  Reparto - 5ª Divisione per le finalita' di
gestione del concorso e del rapporto. Responsabile del trattamento e'
il Direttore della 5ª Divisione della Direzione Generale medesima.
   2.  Il  conferimento  di  tali  dati e' obbligatorio ai fini della
valutazione dei requisiti di partecipazione. Le medesime informazioni
potranno  essere comunicate unicamente alle Amministrazioni pubbliche
direttamente  interessate  allo  svolgimento  della  procedura o alla
gestione  della posizione giuridico-economica dell'ufficiale nonche',
in caso di esito positivo, agli organismi di carattere previdenziale.
   Il  presente  decreto sara' sottoposto al controllo previsto dalla
normativa  vigente  e  trasmesso  al competente ufficio del Ministero
della  Giustizia  per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica - 4ª serie speciale.
Roma, 21 aprile 2008
                        Il Generale di Corpo d'armata:  Rocco Panunzi