Concorso per 1 ricercatore (campania) 1 ricercatore (sicilia) CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

I testi riportati sono gratuiti e non hanno carattere di ufficialità: ai sensi di legge l'unico testo definitivo, che prevale in caso di discordanza, è quello pubblicato a mezzo stampa.

Concorso

Attenzione, il bando selezionato non è attivo, poichè è scaduto il termine per la presentazione della domanda


Tipologia Concorso
Tipologia Contratto Assunzione
Posti 2
Fonte: Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana N. 38 del 16-05-2008
Sintesi: CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE CONCORSO   (scad.  16 giugno 2008) Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'assunzione con contratto a tempo indeterminato di due unita' di personale con profilo di ricercatore, ...
Ente: CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
Regione: LAZIO
Provincia: ROMA
Comune: ROMA
Data di inserimento: 29-05-2008
Data Scadenza bando 16-06-2008
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CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
CONCORSO   (scad.  16 giugno 2008)
Concorso   pubblico,  per  titoli  ed  esami,  per  l'assunzione  con
contratto  a  tempo  indeterminato  di  due  unita'  di personale con
profilo   di   ricercatore,   terzo   livello  professionale,  presso
l'istituto del Consiglio nazionale delle ricerche operanti nelle aree
del Mezzogiorno. (Bando n. 364.32/M).
                            IL PRESIDENTE
   Visto  il  testo  unico approvato con decreto del Presidente della
Repubblica  10  gennaio  1957,  n.  3,  e  successive  integrazioni e
modificazioni;
   Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n.
686, recante le norme d'esecuzione del testo unico citato;
   Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni;
   Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1991,
n. 171;
   Vista la legge 10 aprile 1991, n. 125, concernente azioni positive
per la realizzazione della parita' uomo-donna nel lavoro;
   Vista  la  legge  12  ottobre  1993,  n.  413  sulla  obiezione di
coscienza alla sperimentazione animale;
   Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n.
487, e successive modificazioni;
   Vista  la  legge  12  marzo  1999,  n. 68 riguardante norme per il
diritto al lavoro dei disabili;
   Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n.  445  concernente  "Testo  unico  delle disposizioni legislative e
regolamentari   in   materia  di  documentazione  amministrativa",  e
successive modificazioni;
   Visto  il  decreto  legislativo  30 marzo 2001, n. 165 concernente
"Norme  generali  sull'ordinamento  del  lavoro alle dipendenze delle
Amministrazioni   pubbliche",   e   successive  modificazioni  ed  in
particolare l'art. 35 c. bis per la sede di prima destinazione;
   Visto il  decreto  legislativo  30  marzo 2001, n. 165 concernente
"Norme  generali  sull'ordinamento  del  lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche", e successive modificazioni;
   Vista   la  delibera  CIPE  n.35/99  in  data  19  febbraio  1999,
registrata alla Corte dei conti in data 5 maggio 1999, che dispone la
proroga dell'intesa di programma MURST/CNR per il potenziamento della
ricerca scientifica nel Mezzogiorno;
   Vista  la  delibera  del  MIUR n. 1097 in data 1° agosto 2002, che
dispone   la   proroga  dell'intesa  di  programma  MIUR/CNR  per  il
completamento delle  assunzioni  previste  alla  data del 31 dicembre
2004;
   Viste  le  deliberazioni del Consiglio direttivo n. 414 in data 19
dicembre  2002, numeri 45, 46 e 59 rispettivamente in data 20 marzo e
23 aprile 2003;
   Visto  il  decreto  legislativo  4  giugno  2003,  n.  127 recante
"Riordino del Consiglio Nazionale delle Ricerche";
   Visto  il  decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, concernente
"Codice in materia di protezione dei dati personali";
   Visto l'art. 26 del decreto legislativo n. 215/2001 come integrate
dall'art.  11  decreto  legislativo 31 luglio 2003, n. 236 contenente
"Riserve  di  posti  per  i  volontari in ferma prefissata e in ferma
breve".
   Visto  il "Regolamento del personale del Consiglio Nazionale delle
Ricerche"  D.P.CNR  n. 0025035 in data 4 maggio 2005 e pubblicato nel
supplemento ordinario n. 101 alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana n. 124 del 30 maggio 2005;
   Vista  la  delibera del Consiglio di amministrazione n. 61 in data
11   maggio   2005   concernente  le  procedure  di  reclutamento  in
conformita' con le disposizioni del Regolamento del personale;
   Visto  il  decreto  del Presidente n. 45 prot. 33238 del 22 giugno
2005   "Attuazione   degli  articoli  5  e  11  del  Regolamento  del
personale",  come  integrato  con  decreto del Presidente n. 66 prot.
2240 in data 12 ottobre 2005;
   Visto  il  CCNL  del  Comparto  istituzione  ed  enti di ricerca e
sperimentazione vigente ed in particolare l'art. 5, comma 3;
   Vista  la  determinazione del Commissario straordinario n. 5544 in
data  18  marzo  2004  di  approvazione  del  Piano preliminare delle
attivita'  del  CNR per il 2004, con indicazioni relative al triennio
2004-2006;
   Visto il Piano triennale di attivita' del CNR 2006-2008, approvato
dal Consiglio di amministrazione in data 8 marzo 2006;
   Visto il Piano triennale di attivita' del CNR 2007-2009, approvato
dal MIUR con nota n. 597 in data 4 luglio 2007;
   Visti i bandi numeri 310.2.122/M e 310.2.123/M del 9 luglio 2004;
   Viste  le delibere del Consiglio di amministrazione del CNR n. 233
del 20 dicembre 2007 e n. 20 del 23 e 29 gennaio 2008;
                              Decreta:
                               Art. 1.
                       Posti messi a concorso
   1.  E'  indetto  un  concorso  pubblico per titoli ed esami per la
copertura  di  complessivi  due posti di terzo livello professionale,
ricercatore,  articolati  secondo  le  indicazioni  specifiche di cui
all'allegato A che costituisce parte integrante del bando.
   2. L'effettiva assunzione sara' condizionata ai limiti posti dalla
Legge finanziaria vigenti ed ai provvedimenti applicativi che saranno
conseguentemente emanati.

        
      
                               Art. 2.
                       Requisiti di ammissione
   1.  La  partecipazione al concorso e' libera, senza limitazioni in
ordine alla cittadinanza.
   2. Per l'ammissione al concorso sono richiesti:
    a)  il  possesso  dello  specifico  diploma di laurea, conseguito
secondo  la normativa in vigore anteriormente al decreto ministeriale
n.  509/1999,  oppure  della laurea specialistica/magistrale (decreto
ministeriale   5   maggio  2004)  come  richiesto  nelle  indicazioni
specifiche  di  cui all'allegato A. Sono altresi' ammessi i candidati
che  abbiano  conseguito  presso una Universita' straniera una laurea
dichiarata  "equivalente"  dalle  competenti  Universita'  italiane e
secondo  la  vigente  normativa  in  materia  (art.  38  del  decreto
legislativo  n.  165/2001). E' cura del candidato, pena l'esclusione,
dimostrare  "l'equivalenza"  mediante la produzione del provvedimento
che  la  riconosca  ovvero  della dichiarazione di aver presentato la
richiesta  di  equivalenza ai sensi delle medesime disposizioni e che
sono in corso le relative procedure;
    b)  il  possesso  del  titolo  di  dottore  di  ricerca attinente
all'attivita'  richiesta  dal  bando (allegato A), ovvero aver svolto
per   un  triennio  attivita'  di  ricerca  attinente  alla  predetta
attivita'  presso  universita' o qualificati enti, organismi o centri
di ricerca pubblici o privati ovvero nell'ambito dei contratti di cui
al  comma  3  art.  20 del decreto legislativo n. 127/2003, ovvero di
assegni  di  ricerca  banditi  dal CNR ai sensi dell'art. 51, comma 6
della legge n. 449/1997 con valutazione finale delle attivita';
    c) buona conoscenza della lingua inglese, da verificarsi ai sensi
dell'art. 7, comma 1;
    d)  la  conoscenza  della lingua italiana da verificarsi ai sensi
dell'art. 7, comma 1;
    e)   la   conoscenza  di  elementi  di  informatica  di  base  da
verificarsi ai sensi dell'art. 7, comma 1;
   3.  I  requisiti  richiesti  devono  essere posseduti alla data di
scadenza   del  termine  per  la  presentazione  della  domanda  pena
l'esclusione dal concorso.

        
      
                               Art. 3.
                       Esclusione dal concorso
   1. Saranno esclusi dalla partecipazione al concorso i candidati:
    a) la cui domanda sia stata presentata oltre il termine stabilito
dal presente bando;
    b) la cui domanda sia priva della firma autografa del candidato;
    c) la cui domanda non contenga i dati richiesti all'art. 4, comma
2, in particolare le lettere f), l);
    d)  che non abbiano i requisiti di ammissione indicati all'art. 2
del presente bando.
   2.  I candidati sono ammessi al concorso con riserva. Il Dirigente
dell'ufficio  concorsi  e borse di studio della D.C.S.G.R. - CNR puo'
disporre  in  qualunque momento l'esclusione dal concorso per difetto
dei   requisiti   prescritti.   Qualora   i  motivi  che  determinano
l'esclusione  siano  accertati  dopo  l'espletamento  del concorso il
Dirigente  dell'Ufficio  Concorsi e Borse di Studio della D.C.S.G.R -
CNR   dispone   la   decadenza   da  ogni  diritto  conseguente  alla
partecipazione  al  concorso  stesso;  sara'  ugualmente  disposta la
decadenza  dei  candidati  di  cui  risulti  non  veritiera una delle
dichiarazioni  previste nella domanda di partecipazione al concorso o
delle dichiarazioni di autocertificazione.

        
      
                               Art. 4.
                        Domanda di ammissione
   1. La domanda di ammissione al concorso, redatta in carta semplice
in  conformita'  allo schema allegato al presente bando (allegato B),
deve essere inviata direttamente all'indirizzo dell'Istituto indicato
nell'allegato  A),  entro  il  termine  perentorio  di trenta giorni,
decorrente  dal  giorno  successivo  a  quello  di  pubblicazione del
presente  bando  nella  Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana,
pena l'esclusione dal concorso. Tale termine, qualora venga a scadere
il  giorno  festivo,  si  intendera'  protratto  al  primo giorno non
festivo  immediatamente  seguente.  Si  considerano prodotte in tempo
utile  anche  le  domande  spedite a mezzo raccomandata con avviso di
ricevimento  entro il termine di cui al presente comma e pervenute al
CNR  entro e non oltre la data della prima riunione della Commissione
di  cui  all'art. 6. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio
postale  accettante.  Sulla busta contenente la domanda dovra' essere
apposta la dicitura "contiene domanda di partecipazione al concorso -
bando       n.       ............       -      area      disciplinare
................................................
   2.  Nella  domanda  di  ammissione,  da redigere secondo lo schema
allegato  al  presente  bando  (allegato  B),  gli aspiranti dovranno
dichiarare sotto la propria personale responsabilita':
    a) cognome e nome;
    b) la data ed il luogo di nascita;
    c) codice fiscale;
    d) numero del bando, area disciplinare;
    e) la cittadinanza posseduta;
    f)  se  cittadini  italiani, il comune nelle cui liste elettorali
sono  iscritti  oppure  i  motivi  della  mancata  iscrizione o della
cancellazione dalle liste medesime; se cittadini stranieri, di godere
dei  diritti  civili  e  politici  nello  Stato  di appartenenza o di
provenienza, ovvero i motivi del mancato godimento;
    g)  di  non  aver  riportato  condanne  penali  e  di  non  avere
procedimenti  penali  pendenti  a  proprio  carico oppure indicare le
eventuali  condanne  penali  riportate  nonche' i procedimenti penali
eventualmente  pendenti,  precisando gli estremi del provvedimento di
condanna o di applicazione dell'amnistia, del condono, dell'indulto o
del  perdono  giudiziale  e del titolo del reato. La dichiarazione va
resa in ogni caso anche se negativa;
    h) di possedere il titolo di studio specifico richiesto dall'art.
2,  comma  2,  lettera  a)  ed  il  requisito specifico richiesto dal
medesimo articolo, lettera b);
    i) di conoscere la lingua straniera;
    j) di conoscere l'informatica di base;
    k)    gli    eventuali    servizi   prestati   presso   Pubbliche
Amministrazioni e le eventuali cause di risoluzione;
    l)  di  non  essere  stato  destituito  o dispensato dall'impiego
presso  una Pubblica amministrazione per persistente ed insufficiente
rendimento  e  non  essere stato dichiarato decaduto da altro impiego
statale,  per  aver  conseguito  l'impiego  mediante la produzione di
documenti  falsi  o viziati da invalidita' insanabile, nonche' di non
essere  stato  interdetto  dai  pubblici  uffici  in  base a sentenza
passata in giudicato;
    m)  l'eventuale posizione di dipendente CNR con contratto a tempo
indeterminato  o determinato da far valere ai sensi dell'art. 5 comma
3 del CCNL vigente;
    n)  gli  eventuali  titoli  di  riserva  ai  sensi della legge n.
68/1999,   del   decreto   legislativo  n.  215/2001  e  del  decreto
legislativo  n.  263/2003  e  dei  titoli  di precedenza e preferenza
posseduti,  da far valere a parita' di valutazione previsti dall'art.
5  del  decreto  del  presidente  della  Repubblica  n.  487/1994,  e
successive  modificazioni,  dei  predetti  titoli  deve  essere fatta
espressa menzione pena la non valutazione dei medesimi;
    o) di avere l'idoneita' fisica all'impiego;
    p)   l'indirizzo   dove   si  desidera  che  vengano  inviate  le
comunicazioni  inerenti  il  concorso  (in  Italia  per  i  cittadini
stranieri);
    q)  per  i soli cittadini stranieri: di avere adeguata conoscenza
della lingua italiana;
    r)  di  accettare  il vincolo, in caso di vincita del concorso, a
permanere almeno cinque anni presso la sede di assegnazione.
   3.  La  firma  autografa  in calce alla domanda non e' soggetta ad
autenticazione.
   4. Alla domanda devono essere allegati:
    a)  curriculum  firmato  in  quattro copie nel quale il candidato
indichera'  gli  studi  compiuti,  i  titoli  di studio conseguiti, i
rapporti  tecnici  e/o  le  pubblicazioni e/o i brevetti, e gli altri
titoli   relativi  ai  servizi  prestati,  le  funzioni  svolte,  gli
incarichi  ricoperti ed ogni altra attivita' eventualmente esercitata
che il candidato ritiene utile menzionare ai fini della valutazione;
    b)  titoli  di  cui  al curriculum che il candidato ritiene utile
produrre ai fini della valutazione;
    c)  elenco  firmato,  in  quattro  copie,  di tutti i documenti e
titoli di cui al precedente punto b);
    d)  tra tutti quelli indicati nel curriculum e nel numero massimo
di  cinque,  le  pubblicazioni e/o i rapporti tecnici e/o i brevetti,
scelti  dal  candidato e da lui ritenuti i piu' significativi ai fini
della valutazione;
    e)  elenco in quattro copie delle pubblicazioni, rapporti tecnici
e/o e dei brevetti di cui al precedente punto d).
   I  documenti,  titoli, le pubblicazioni e/o rapporti tecnici e/o i
brevetti di cui al presente art. 4, comma 4, lettere b) e d) dovranno
essere prodotti secondo una delle seguenti modalita':
    in originale;
    in  copia  autenticata  ai  sensi  dell'art.  18  del decreto del
Presidente della Repubblica n. 445/2000;
    in  copia  dichiarata  conforme  all'originale  con dichiarazione
sostitutiva  dell'atto di notorieta' (allegato mod. C), resa ai sensi
dell'art.  19  del  citato decreto del Presidente della Repubblica n.
445/2000;
    mediante  dichiarazione  sostitutiva  di certificazione (allegato
mod.  C2)  in sostituzione delle certificazioni previste dall'art. 46
del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000;
    mediante   dichiarazione   sostitutiva  dell'atto  di  notorieta'
(allegato  mod.  C1) ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente
della  Repubblica  n.  445/2000,  per  comprovare tutti gli stati, le
qualita'  personali e i fatti non espressamente indicati nell'art. 46
del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.
   Il  curriculum  potra'  essere  valutato  solo  se compilato quale
dichiarazione  sostitutiva di certificazione ai sensi del decreto del
Presidente  della  Repubblica  n.  445/2000,  e  contenere  tutti gli
elementi  utili  per  la  valutazione;  in  questo caso il curriculum
dovra'  essere  sottoscritto e riportare prima della firma l'espressa
annotazione circa la consapevolezza delle sanzioni penali nelle quali
il candidato incorre per dichiarazioni mendaci ed essere accompagnato
da  fotocopia  di un documento di riconoscimento (art. 76 del decreto
del Presidente della Repubblica n. 445/2000).
   Alle  dichiarazioni  sostitutive dell'atto di notorieta' di cui ai
mod.  C  -  C1 dovra' essere allegata la fotocopia di un documento di
riconoscimento.
   Le  dichiarazioni  mendaci  o  la  falsita' degli atti, richiamate
dall'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica gia' citato,
sono  punite  ai  sensi  del  codice penale e delle leggi speciali in
materia.
   Le  dichiarazioni  sopra indicate, dovranno essere redatte in modo
analitico, e contenere tutti gli elementi che le rendano utilizzabili
ai  fini della selezione, affinche' la commissione esaminatrice possa
utilmente  valutare  i titoli ai quali si riferiscono. Tutti i titoli
prodotti  in  modo difforme alle modalita' sopraindicate non potranno
essere valutati.
   Le   autocertificazioni  previste  per  i  cittadini  italiani  si
applicano    ai    cittadini   dell'Unione   europea.   I   cittadini
extracomunitari   residenti   in   Italia   possono   utilizzare   le
dichiarazioni  sostitutive  limitatamente ai casi in cui si tratti di
comprovare   stati,   fatti  e  qualita'  personali  certificabili  o
attestabili da parte di soggetti pubblici o privati italiani.
   L'Amministrazione  si  riserva  la facolta' di procedere ad idonei
controlli   sulla   veridicita'  del  contenuto  delle  dichiarazioni
sostitutive.
   5.  Ai  documenti,  ai titoli ed alle pubblicazioni, se redatti in
lingua diversa dall'italiano o dall'inglese, deve essere allegata una
traduzione in lingua italiana che deve essere certificata conforme al
testo   straniero   dalla  competente  rappresentanza  diplomatica  o
consolare ovvero da un traduttore ufficiale.
   6.  Non  e'  consentito  il  riferimento  a  titoli,  documenti  o
pubblicazioni  presentati  presso  il CNR o altre amministrazioni o a
documentazione  allegata  ad  altre  procedure  concorsuali,  ne'  e'
consentito  inoltrare  ulteriore  documentazione  oltre il termine di
scadenza per la presentazione delle domande.
   7.  Ogni  eventuale  variazione del domicilio eletto ai fini delle
comunicazioni  concernenti  il  concorso  deve essere tempestivamente
segnalata  dal  candidato.  Il  CNR non assume responsabilita' per la
dispersione  di  comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del
recapito   da  parte  del  candidato  oppure  da  mancata  o  tardiva
comunicazione  del  cambiamento del domicilio indicato nella domanda,
ne'   per   eventuali  disguidi  postali  o  telegrafici  o  comunque
imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
   8.  I  diversamente  abili  devono,  altresi',  specificare  nella
domanda  di  ammissione  di quale ausilio necessitino in relazione al
proprio  handicap  nonche' l'eventuale necessita' di tempi aggiuntivi
per lo svolgimento delle prove concorsuali.

        
      
                               Art. 5.
                       Commissione di concorso
   1.  Nell'ambito del presente bando la commissione giudicatrice per
ciascuna  area scientifica e' nominata con decreto del Presidente del
CNR,  e' costituita da tre a cinque membri effettivi e due supplenti,
ed   e'   pubblicata   sulla   pagina  del  sito  Internet  del  CNR:
www.urp.cnr.it  (vedere  sezione lavoro). Di tale pubblicazione sara'
data   notizia   mediante   avviso  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana - 4ª serie speciale "Concorsi ed esami".
   2.  La  partecipazione  ai lavori della commissione costituisce un
obbligo inderogabile per i commissari.
   3.  In caso di motivata rinuncia, di decesso o di indisponibilita'
per  cause  sopravvenute di un membro effettivo subentra il supplente
nell'ordine  indicato  nel  decreto di nomina della commissione. Alla
sua  sostituzione si provvede senza alcun ulteriore decreto. Nel caso
del  Presidente  la  funzione sara' esercitata dal primo tra i membri
effettivi secondo l'ordine indicato nel decreto medesimo.
   4. Le eventuali cause di incompatibilita' e le modificazioni dello
stato  giuridico intervenute successivamente alla nomina non incidono
sulla qualita' di commissario.
   5. Eventuali istanze di ricusazione di uno o piu' componenti della
commissione giudicatrice da parte dei candidati, qualora ricorrano le
condizioni  previste  dall'art.  51  del  codice di procedura civile,
devono  essere  proposte al Presidente del CNR nel termine perentorio
di  quindici  giorni  a  decorrere  dalla data di pubblicazione nella
Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica italiana dell'avviso di cui al
precedente  comma 1. Decorso tale termine non sono ammesse istanze di
ricusazione  dei  commissari.  Il rigetto dell'istanza di ricusazione
non puo' essere dedotto come causa di successiva ricusazione.
   6.  La commissione conclude la procedura concorsuale entro quattro
mesi  dalla  data  della  prima riunione di cui al successivo art. 6,
comma  1.  Con  proprio  decreto il dirigente dell'Ufficio concorsi e
borse  di  studio  della  D.C.S.G.R  - CNR puo' prorogare il predetto
termine per una sola volta e per non piu' di due mesi. L'inosservanza
di  tale  termine  dovra'  essere  giustificata  collegialmente dalla
Commissione  esaminatrice  con  motivata  relazione  da  inoltrare al
Presidente  del  CNR  (art.  11,  del  decreto  del  Presidente della
Repubblica n. 487/1994).

        
      
                               Art. 6.
                       Valutazione dei titoli
   1.  Dopo il trentesimo ed entro il quarantacinquesimo giorno dalla
data  di  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  della Repubblica
italiana  dell'avviso  di cui all'art. 5, la commissione tiene la sua
prima  riunione,  nel  corso  della quale provvede a predeterminare i
criteri di massima per la valutazione dei titoli dei candidati.
   La  valutazione  dei  titoli, previa individuazione dei criteri ai
sensi  del  comma  precedente,  e' effettuata dopo le prove scritte e
prima che si proceda alla correzione dei relativi elaborati.
   2-bis.  Prima  della valutazione dei titoli la commissione procede
alla verifica dei requisiti di ammissione di cui all'art. 2, comma 2,
lettera  a)  e  b). Nel caso in cui riscontri motivi di esclusione la
commissione  li  comunichera'  al  responsabile  del procedimento che
provvedera' alla relativa esclusione.
   3.   Per   la  valutazione  dei  titoli,  la  commissione  dispone
complessivamente  di 30  punti.  I  titoli  valutabili  ed i relativi
punteggi massimi attribuibili sono i seguenti:
    a)  i  titoli di cui all'art. 4, comma 4, lettera b) indicati nel
curriculum, massimo punti 10;
    b)  le  pubblicazioni,  i  rapporti  tecnici  ed  i  brevetti non
compresi nella successiva lettera c), massimo punti 5;
    c)  le  pubblicazioni,  i  rapporti  tecnici ed i brevetti di cui
all'art.  4,  comma 4, lettera d), massimo punti 15 con un massimo di
punti 3 per ciascuna pubblicazione, o rapporto tecnico o brevetto.

        
      
                               Art. 7.
                                Esami
   1. Gli esami si articolano in:
    a)  due  prove scritte in lingua italiana una a carattere teorico
ed  una  a carattere applicativo dirette ad accertare il possesso, da
parte  del  candidato,  delle  competenze coerenti con la tematica di
lavoro indicata nell'all. A del bando di concorso;
    b)  una  prova  orale,  consistente  nella discussione di aspetti
scientifici  di  ordine  generale  e  specifico della tematica di cui
all'allegato   A   del   bando,  nonche'  delle  prove  scritte,  del
curriculum,  delle pubblicazioni e dei rapporti tecnici e/o brevetti.
La  prova  orale  e'  diretta  anche ad accertare la conoscenza della
lingua inglese e dell'informatica.
   2.  La  commissione  dispone,  per la valutazione, di 30 punti per
ciascuna prova scritta e di 30 punti per la prova orale.
   3.  Il  giorno  ed il luogo delle prove scritte sono comunicati ai
candidati mediante lettera raccomandata con almeno quindici giorni di
preavviso  rispetto  alla  data  in  cui devono sostenere le predette
prove.
   4. Per lo svolgimento delle prove scritte non puo' essere concesso
un tempo superiore alle sei ore.
   5. Alla prova orale sono ammessi i candidati che abbiano riportato
un punteggio non inferiore a 21/30 in ciascuna prova scritta.
   6.  Ai  candidati  che conseguono l'ammissione alla prova orale e'
data comunicazione:
    a)   del   punteggio   riportato  nelle  prove  scritte  e  nella
valutazione dei titoli;
    b) della data, ora e sede di svolgimento della prova orale.
   7.  L'avviso di convocazione alla prova orale e' dato ai candidati
ammessi,  mediante lettera raccomandata, almeno venti giorni prima di
quello in cui essi devono sostenerla.
   8.  La  prova  orale  s'intende superata dai candidati che abbiano
riportato  un punteggio non inferiore a 21/30 ed un giudizio buono in
ordine   alla   conoscenza  della/e  lingua/e  straniera/e  e  almeno
sufficiente dell'informatica.
   9. L'idoneita' e' conseguita se il punteggio risultante sommando i
punteggi  ottenuti  nella  valutazione  dei  titoli,  nelle due prove
scritte e nell'orale non e' inferiore a 84;
   10.   Al  termine  della  seduta  relativa  alla  prova  orale  la
commissione  esaminatrice  forma l'elenco dei candidati esaminati con
l'indicazione  della  votazione  da ciascuno riportata in tale prova,
elenco  che,  sottoscritto  dal  presidente  e  dal  segretario della
commissione,  e'  affisso  nel  medesimo  giorno  all'albo della sede
d'esame.
   11.  Per  essere  ammessi  alle  prove di esame i candidati devono
presentare  un  valido  documento di identita' personale. I candidati
che  non  si  presenteranno  a sostenere le prove di esame nei giorni
fissati, saranno dichiarati decaduti dal concorso.
   12.  Il Consiglio Nazionale delle Ricerche non prevede il rimborso
di eventuali spese sostenute dai candidati per la partecipazione alle
prove di concorso.
   13.  La  commissione al termine dei lavori forma la graduatoria di
merito, ottenuta sommando i punteggi conseguiti nella valutazione dei
titoli  e  nelle  singole prove di esame ed indica il vincitore nella
persona  del  candidato  che  ha conseguito il piu' elevato punteggio
finale  dato dalla somma dei punteggi; non trova applicazione ai fini
dell'attribuzione  del punteggio finale complessivo il dispositivo di
cui  all'art.  7, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica
n. 487/1994.

        
      
                               Art. 8.
                  Titoli di precedenza e preferenza
   1. I candidati che abbiano superato la prova orale e che intendono
far  valere  i titoli di precedenza e preferenza a parita' di merito,
espressamente   indicati   in   domanda,   devono  far  pervenire  al
Responsabile  del  procedimento di cui all'art. 13 del presente bando
entro il termine perentorio di quindici giorni, decorrenti dal giorno
successivo  a  quello  in  cui  hanno  sostenuto la suddetta prova, i
documenti  in  carta  semplice  attestanti  il possesso dei titoli di
precedenza  e  preferenza,  a  parita'  di valutazione, gia' indicati
nella  domanda,  dai quali risulti altresi' il possesso del requisito
alla  data  di  scadenza del termine utile per la presentazione della
domanda  di  ammissione  al  concorso.  I  documenti  si  considerano
prodotti in tempo utile se spediti a mezzo raccomandata con avviso di
ricevimento entro il termine suddetto.
   2.  E'  tuttavia, facolta' dell'interessato allegare alla domanda,
in  luogo  dei sopraelencati documenti un'autocertificazione ai sensi
dell'art.  46 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000
o  una  dichiarazione  sostitutiva  dell'atto  di notorieta' ai sensi
dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.

        
      
                               Art. 9.
Regolarita'   degli  atti,  approvazione  graduatoria  e  nomina  dei
                              vincitori
   1.  Il  Dirigente  dell'ufficio  concorsi  e  borse  di studio con
proprio  provvedimento  accerta,  entro  trenta giorni dalla consegna
degli  atti  da parte della commissione, la regolarita' formale degli
atti  medesimi e, verificata la regolarita' del procedimento, approva
con  proprio  provvedimento  la  graduatoria  di  merito  e nomina il
vincitore  secondo  la vigente normativa nonche' la graduatoria degli
idonei.  Il suddetto provvedimento sara' pubblicato sul sito Internet
del  CNR e di tale pubblicazione sara' data notizia, mediante avviso,
nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica italiana e da tale data
decorrera' il termine per le eventuali impugnative.
   2.  Nel  caso  in cui riscontri vizi di forma, il Responsabile del
procedimento,  entro il predetto termine di trenta giorni, rinvia con
provvedimento   motivato   gli   atti   alla   Commissione   per   la
regolarizzazione, stabilendone un termine.
   3.  Il  vincitore  sara'  assunto  con contratto di lavoro a tempo
indeterminato  al  terzo  livello professionale - ricercatore, con il
trattamento economico iniziale previsto dal vigente CCNL del Comparto
istituzione  ed enti di ricerca e sperimentazione, previo superamento
di un periodo di prova della durata di tre mesi.
   4. Il vincitore nominato che nel termine stabilito non avra' preso
servizio,   senza  giustificato  motivo,  sara'  dichiarato  decaduto
dall'impiego.
   5.  L'assunzione  del  vincitore  e' comunque subordinata a quanto
stabilito  dalla  Legge  Finanziaria  vigente ed eventuali successive
disposizioni in materia.

        
      
                              Art. 10.
          Restituzione dei documenti e delle pubblicazioni
   1.  Non  prima  di  sei mesi e non oltre dodici mesi dalla data di
pubblicazione   sul   sito   Internet  del  CNR:  www.urp.cnr.it   del
provvedimento  di  cui  all'art.  9,  comma  1,  i  candidati possono
chiedere  all'Istituto  presso il quale hanno inoltrato la domanda di
partecipazione al concorso, con spese di spedizione a loro carico, la
restituzione  dei  titoli  e  documenti presentati in originale. Tale
restituzione e' effettuata entro tre mesi dalla data della richiesta,
salvo  eventuale  contenzioso  in  atto.  Il  CNR provvedera' a detta
restituzione  mediante  posta  ordinaria  in  contrassegno; modalita'
diverse devono essere richieste espressamente dal candidato.
   2.   Trascorso   il   suddetto  termine  l'Istituto  non  e'  piu'
responsabile della conservazione e restituzione della documentazione.

        
      
                              Art. 11.
            Documenti di rito per la nomina dei vincitori
   1.   Il/i   vincitori/e,  cittadini  dell'Unione  europea,  devono
presentare  entro  il primo mese di servizio, a pena di decadenza, la
seguente documentazione:
    a)  autocertificazione  che  attesti  data  e  luogo  di nascita,
cittadinanza, godimento dei diritti politici, posizione nei confronti
degli  obblighi  militari,  titolo  di  studio (nel caso di titolo di
studio  conseguito  all'estero  deve  essere  presentata  copia della
dichiarazione  di  equivalenza  rilasciata dalla competente autorita'
italiana);
    b)   certificato   di  idoneita'  fisica  all'impiego  rilasciato
dall'Azienda Sanitaria Locale di appartenenza o da un medico militare
o da un ufficiale sanitario del comune di residenza;
    c)  dichiarazione  sostitutiva  dell'atto di notorieta', in carta
semplice, di non avere altri rapporti di impiego pubblico e privato e
di  non  trovarsi  in  nessuna  delle  situazioni di incompatibilita'
richiamate  dall'art.  53 del decreto legislativo n. 165/2001, ovvero
espressa  dichiarazione  di  opzione per il Consiglio Nazionale delle
Ricerche;
    d) fotocopia del tesserino di codice fiscale.
   2. I cittadini extracomunitari devono presentare, entro il termine
di cui al comma 1, i seguenti documenti:
    a) certificato di nascita;
    b) certificato attestante la cittadinanza;
    c)   certificato   il   godimento   dei   diritti   politici  con
l'indicazione  che  tale  requisito  era posseduto anche alla data di
scadenza del termine per la presentazione delle domande;
    d)   certificato   equipollente   al   certificato  generale  del
casellario  giudiziale  rilasciato  dalla  competente autorita' nello
Stato  di  cui  lo straniero e' cittadino; se residenti in Italia gli
interessati  dovranno  produrre inoltre autocertificazione attestante
l'assenza  di  condanne  penali  passate  in giudicato che comportino
l'interdizione dei pubblici uffici e l'assenza di procedimenti penali
che   comportino   la  restrizione  della  liberta'  personale  o  di
provvedimenti  di  rinvio a giudizio per fatti tali da comportare, se
accertati,    l'applicazione    della   sanzione   disciplinare   del
licenziamento;
    e) certificazione relativa alla idoneita' fisica all'impiego come
indicato nel punto 1, lettera b).

        
      
                              Art. 12.
                   Trattamento dei dati personali
   1.  Ai  sensi  dell'art.13 del decreto legislativo 30 giugno 2003,
n.196,  i  dati  personali forniti dai candidati sono trattati per le
finalita'  di  gestione  del  presente  bando  e  per  la  successiva
eventuale  instaurazione  del  rapporto di lavoro per la gestione del
rapporto medesimo.
   2.  Il  conferimento  di  tali  dati e' obbligatorio ai fini della
valutazione  dei  requisiti  di partecipazione, pena l'esclusione dal
concorso.
   3.  L'interessato  gode  dei  diritti di cui all'art. 7 del citato
decreto legislativo, tra i quali figura il diritto di accesso ai dati
che  lo  riguardano  nonche'  alcuni diritti complementari tra cui il
diritto  di  far  rettificare,  aggiornare, completare o cancellare i
dati  erronei,  incompleti  o  raccolti  in termini non conformi alla
legge,  nonche'  il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi
legittimi.
   4.  Tali  diritti  possono  essere  fatti valere nei confronti del
Consiglio  Nazionale  delle  Ricerche  nella  persona  del  Dirigente
dell'ufficio  concorsi  e  borse  di  studio della Direzione centrale
supporto alla gestione delle risorse.

        
      
                              Art. 13.
                    Responsabile del procedimento
   Il  responsabile  del  procedimento relativo al concorso di cui al
presente  bando  e'  il  Dirigente  dell'ufficio  concorsi e borse di
studio della Direzione centrale supporto alla gestione delle risorse,
piazzale  Aldo  Moro  n.  7  -  00185 Roma (te1. 06 49932172 - fax 06
49933852).

        
      
                              Art. 14.
                             Pubblicita'
   Il  presente  bando  e'  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica  italiana  - 4ª serie speciale "Concorsi ed esami" - ed in
via  telematica  sul  sito  Internet  del CNR: www.urp.cnr.it  (vedere
sezione Lavoro).

        
      
                              Art. 15.
                         Disposizioni finali
   Per  quanto non espressamente previsto dal presente bando valgono,
in  quanto  applicabili, in considerazione del decreto legislativo n.
127/2003,  le  disposizioni  previste  dalla  normativa  citata nelle
premesse del presente bando, nonche' le leggi vigenti in materia.