Concorso per 1 dirigente di seconda fascia (lazio) CONSIGLIO NAZIONALE DELL'ECONOMIA E DEL LAVORO

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Concorso

Attenzione, il bando selezionato non è attivo, poichè è scaduto il termine per la presentazione della domanda


Tipologia Concorso
Tipologia Contratto Assunzione
Posti 1
Fonte: Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana N. 39 del 20-05-2008
Sintesi: CONSIGLIO NAZIONALE DELL'ECONOMIA E DEL LAVORO CONCORSO   (scad.  19 giugno 2008) Concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di dirigente di seconda fascia, a tempo indeterminato, in prova, formazione giuridico-econo ...
Ente: CONSIGLIO NAZIONALE DELL'ECONOMIA E DEL LAVORO
Regione: LAZIO
Provincia: ROMA
Comune: ROMA
Data di inserimento: 04-06-2008
Data Scadenza bando 19-06-2008
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CONSIGLIO NAZIONALE DELL'ECONOMIA E DEL LAVORO
CONCORSO   (scad.  19 giugno 2008)
Concorso  pubblico,  per titoli ed esami, ad un posto di dirigente di
seconda   fascia,   a   tempo  indeterminato,  in  prova,  formazione
giuridico-economica,   nel   ruolo  dei  dirigenti  del  segretariato
generale.
                       IL SEGRETARIO GENERALE
   Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,
n.  3,  con  il  quale  e'  stato  approvato  il  testo  unico  delle
disposizioni  concernenti  lo  Statuto  degli  impiegati civili dello
Stato e successive modificazioni ed integrazioni;
   Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n.
686,  relativo  alle  norme  di  esecuzione  del citato testo unico e
successive modificazioni ed integrazioni;
   Vista  la  legge  30  dicembre  1986,  n.  936,  recante norme sul
Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro;
   Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente norme in materia
di  procedimento  amministrativo e di diritto di accesso ai documenti
amministrativi e successive modificazioni ed integrazioni;
   Vista  la  legge  10  aprile  1991,  n.  125,  che garantisce pari
opportunita' fra uomini e donne per l'accesso al lavoro;
   Visto  l'art.  1,  comma 1, lettera a), del decreto del Presidente
del  Consiglio  dei Ministri 7 febbraio 1994, n. 174 con cui e' stato
adottato  il  regolamento  recante  norme  sull'accesso dei cittadini
degli  Stati  membri dell'Unione europea ai posti di lavoro presso le
amministrazioni pubbliche;
   Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n.
487,  concernente  norme  sull'accesso  agli impieghi nelle pubbliche
amministrazioni   e  le  modalita'  di  svolgimento  dei  concorsi  e
successive integrazioni e modificazioni;
   Vista  la  legge  12  marzo  1999,  n. 68, contenente norme per il
diritto al lavoro dei disabili;
   Visto  il  decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, concernente
il  riordino  ed  il  potenziamento  dei  meccanismi  e  strumenti di
monitoraggio  e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati
dell'attivita' svolta dalle amministrazioni pubbliche;
   Visto il decreto del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e
della  ricerca  3  novembre  1999,  n. 509, regolamento recante norme
concernenti l'autonomia didattica degli atenei;
   Vista  la  circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri -
Dipartimento  della funzione pubblica, 27 dicembre 2000, n. 6350/4.7,
concernente  la  valenza ai fini dell'accesso al pubblico impiego dei
titoli  universitari  previsti  dall'art.  3  del  citato  decreto n.
509/1999;
   Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445 "testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di documentazione amministrativa";
   Visto  il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, contenente le
norme  generali  sull'ordinamento  del  lavoro  alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche e successive modificazioni ed integrazioni;
   Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante disposizioni per il
riordino  della  dirigenza  statale  e  per  favorire  lo  scambio di
esperienze e l'interazione tra pubblico e privato;
   Visto  il  decreto  legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il
codice in materia di protezione dei dati personali;
   Visto il decreto del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e
della  ricerca  e del Ministro per la funzione pubblica 5 maggio 2004
recante  equiparazione  dei diplomi di laurea (DL) secondo il vecchio
ordinamento  alle  nuove classi di lauree specialistiche (LS) ai fini
della partecipazione ai concorsi pubblici;
   Visto il decreto del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e
della  ricerca  22  ottobre  2004,  n.  270  inerente le modifiche al
regolamento  recante  norme  concernenti  l'autonomia didattica degli
atenei, approvato con decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509 ed
in particolare l'art. 3;
   Visto  il  contratto  collettivo nazionale di lavoro del personale
dirigente  del  CNEL  relativo  al  quadriennio normativo 2002--2005,
sottoscritto in data 19 gennaio 2007;
   Vista  la  legge  29  luglio  2003,  n. 229, recante interventi in
materia   di   qualita'  della  regolazione,  riassetto  normativo  e
codificazione - legge di semplificazione 2001 - ed in particolare gli
articoli 13 e 14;
   Visto  il  decreto  del  Presidente  della Repubblica 24 settembre
2004,  n. 272 che, in applicazione dell'art. 28, comma 5, del decreto
legislativo  n.  165/2001,  disciplina  le  modalita' di accesso alla
qualifica di dirigente ed in particolare l'art. 3, commi 1 e 2;
   Vista la legge 30 dicembre 2004, n. 311 - legge finanziaria 2005;
   Vista  la  determinazione  del  presidente  del  CNEL n. 31 del 20
aprile  2005  con  la  quale  si stabilisce la dotazione organica del
personale  del  CNEL  ai  sensi dell'art. 1, comma 93, della legge n.
311/2004;
   Vista  la nota n. DFP - 0045529/1.2.3.2, del 26 novembre 2007, con
la  quale  il  Dipartimento  della  funzione  pubblica  ha comunicato
l'inesistenza di personale in disponibilita' da ricollocare nel ruolo
del  personale  dirigente  del  CNEL,  cosi'  come previsto dall'art.
34-bis del decreto legislativo n. 165/2001;
   Visto  l'art.  3,  comma 88 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 -
legge finanziaria 2008;
   Visto  il  regolamento  interno  di  organizzazione  del Consiglio
nazionale   dell'economia   e   del  lavoro  approvato  con  delibera
dall'assemblea  nella  seduta  del 22 febbraio 2006 a norma dell'art.
20, comma 1, della legge 30 dicembre 1986, n. 936;
   Visto   il   verbale  dell'Ufficio  di  presidenza  del  Consiglio
nazionale dell'economia e del lavoro del 5 dicembre 2007;
   Ravvisata la necessita' di indire un concorso pubblico, per titoli
ed  esami,  ad  un  posto  di  dirigente  di  seconda  fascia a tempo
indeterminato  in  prova - formazione giuridico economica - nel ruolo
dei  dirigenti  del  segretariato  generale  del  Consiglio nazionale
dell'economia e del lavoro;
                             Determina:
                               Art. 1.
                          Posti a concorso
   E'  indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto
di  dirigente  di  seconda  fascia  a  tempo  indeterminato in prova,
formazione   giuridico-economica,   nel   ruolo   dei  dirigenti  del
segretariato  generale  del  Consiglio  nazionale dell'economia e del
lavoro.

        
      
                               Art. 2.
                       Requisiti di ammissione
   Possono  partecipare  al  concorso,  indetto all'art. 1 coloro che
sono  in  possesso  dei  requisiti previsti dalle lettere a), b) e c)
nonche'  di uno dei seguenti requisiti previsti dalle lettere d), e),
f) e g):
    a)  cittadinanza  italiana  o  di  altro Stato membro dell'Unione
europea;
    b)  idoneita'  fisica  all'impiego,  da  accertarsi  da  parte di
istituzioni sanitarie pubbliche;
    c)  laurea  specialistica  (LS) o laurea magistrale (LM) ai sensi
dell'art. 3 del decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca
scientifica e tecnologica del 22 ottobre 2004, n. 270 appartenenti ad
una  delle seguenti classi: 22/S, 60/S, 70/S, 71/S, 88/S, 99/S, 64/S,
84/S,  91/S,  90/S,  92/S  ovvero  diploma di laurea (DL), conseguito
secondo   il  vecchio  ordinamento,  in  giurisprudenza,  economia  e
commercio,  scienze  politiche  e  scienze  statistiche. Si ritengono
equipollenti a quelli su indicati anche i titoli di studio conseguiti
all'estero  riconosciuti  secondo le vigenti disposizioni. Sara' cura
del   candidato   dimostrare   la   suddetta   equipollenza  mediante
l'indicazione degli estremi del provvedimento che la riconosca;
    d) essere dipendenti di ruolo delle pubbliche amministrazioni che
abbiano  compiuto  almeno  cinque anni di servizio, o, se in possesso
del  diploma  di  specializzazione  conseguito  presso  le  scuole di
specializzazione individuate con decreto del Presidente del Consiglio
dei   Ministri   di   concerto   con   il  Ministro  dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, almeno tre anni di servizio, svolti
in  posizioni  funzionali,  per  l'accesso alle quali e' richiesto il
possesso   del   diploma   di   laurea.   Per   i   dipendenti  delle
amministrazioni  statali  reclutati  a  seguito di corso- concorso il
periodo di servizio e' ridotto a quattro anni;
    e)  essere  in  possesso  della  qualifica di dirigente in enti e
strutture   pubbliche,  non  ricomprese  nel  campo  di  applicazione
dell'art.  1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. l65,
avendo svolto per almeno due anni le funzioni dirigenziali;
    f)   aver   ricoperto  incarichi  dirigenziali  o  equiparati  in
amministrazioni pubbliche per un periodo non inferiore a cinque anni;
    g) aver svolto, con servizio continuativo per almeno quattro anni
presso  enti  od  organismi  internazionali, esperienza lavorative in
posizioni funzionali apicali per l'accesso alle quali e' richiesto il
possesso del diploma di laurea.
   I  requisiti per l'ammissione devono essere posseduti alla data di
scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande.
   Ai  cittadini  dell'Unione  europea  e' richiesto il godimento dei
diritti  politici  nello Stato di appartenenza e un'ottima conoscenza
della lingua italiana.
   Non possono essere ammessi al concorso coloro che:
    siano esclusi dall'elettorato politico attivo;
    siano   stati  destituiti,  dispensati  dall'impiego  presso  una
pubblica  amministrazione  ovvero  siano  stati dichiarati decaduti o
licenziati  senza  preavviso  per  aver conseguito l'impiego pubblico
mediante  la  produzione  di documenti falsi o viziati da invalidita'
non sanabile o, comunque, con mezzi fraudolenti;
    abbiano  riportato  condanne  penali  passate  in giudicato e per
reati che comportano l'interdizione dai pubblici uffici.

        
      
                               Art. 3.
                     Presentazione delle domande
   La  domanda  di  ammissione  al  concorso dovra' essere redatta in
carta  semplice  secondo  lo  schema  del modulo allegato al presente
bando e firmata dal candidato, a pena di irricevibilita'.
   Copia  del  modulo  potra' essere anche stampata dal sito internet
del  Consiglio  nazionale  dell'economia  e del lavoro (http://www.cnel.it/ ).
Sulla   busta  dovra'  essere  riportata  la  dicitura  di  "concorso
pubblico,  per  titoli  ed esami, ad un posto di dirigente di seconda
fascia     a     tempo    indeterminato    in    prova,    formazione
giuridico-economica".
   La  domanda  dovra' essere spedita a mezzo raccomandata con avviso
di  ricevimento  al  Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro -
Ufficio  per la gestione delle risorse umane - Via David Lubin n. 2 -
00196 Roma, entro il termine perentorio di giorni trenta, che decorre
dal  giorno  successivo  a quello di pubblicazione del presente bando
nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana  -  4ª  serie
speciale "Concorsi ed esami".
   A  tal  fine  fara'  fede  la data del timbro dell'ufficio postale
accettante.
   Il  ritardo  nella  presentazione  della  domanda, quale ne sia la
causa,  anche  se non imputabile al candidato, impedisce l'ammissione
del candidato stesso al concorso.
   Non  saranno  accettate  domande  inviate con modalita' diverse da
quella sopra indicata.
   Nella domanda, i candidati devono dichiarare:
    1) il proprio nome e cognome;
    2) il luogo e la data di nascita;
    3) la residenza;
    4) il possesso della cittadinanza di cui all'art. 2;
    5)  il  comune  nelle  cui  liste  elettorali risultano iscritti,
ovvero  i  motivi  della  non  iscrizione o cancellazione dalle liste
medesime;
    6) se abbiano riportato condanne penali indicando gli estremi del
provvedimento  di  condanna  o  di  applicazione  dell'amnistia,  del
condono,  dell'indulto o del perdono giudiziale e il titolo del reato
(la dichiarazione va resa anche se negativa);
    7)  se  abbiano  procedimenti  penali  pendenti  a  loro  carico,
indicando  gli  estremi  del  procedimento ed il titolo del reato (la
dichiarazione va resa anche se negativa);
    8)  il  diploma di laurea posseduto, con l'indicazione della data
di  conseguimento,  del  voto  riportato  e dell'esatta denominazione
dell'universita'  che lo ha rilasciato. I titoli di studio conseguiti
all'estero saranno considerati validi soltanto se sara' allegato alla
domanda   il   provvedimento   di   riconoscimento  di  equipollenza,
rilasciato  dalla competente autorita', con l'indicazione del tipo di
laurea  corrispondente  al  titolo  estero e della votazione prevista
dall'ordinamento  universitario italiano equivalente alla valutazione
con cui e' stato conseguito il titolo estero;
    9) la posizione regolare nei riguardi degli obblighi militari per
i cittadini soggetti a tale obbligo;
    10)   i   servizi   eventualmente   prestati   presso   pubbliche
amministrazioni  e  le  cause  di  risoluzione  dei predetti rapporti
d'impiego;
    11)  le  esperienze  qualificate  -  servizi, ricerca o attivita'
professionali  documentabili  -  maturate  dopo  il conseguimento del
diploma di laurea, utili ai fini di quanto previsto dall'art. 6, cat.
A,  del  presente  bando,  precisando  per  ognuna di esse, a pena di
esclusione  dalla  valutazione delle esperienze descritte in modo non
circostanziato:
     a)  il  contenuto  dell'attivita'  e  delle  finzioni esercitate
(stesura  di  relazioni;  studio o ricerca; consulenza professionale,
specificando le discipline giuridiche di prevalente applicazione);
     b)  la  denominazione, la sede ed il settore di competenza degli
enti  o imprese o studi professionali presso i quali l'attivita' o il
servizio sono stati svolti;
     c)  la data di inizio (giorno, mese ed anno) e quella di termine
(giorno, mese ed anno) per ogni periodo di attivita';
    12)  ai fini della valutazione dell'art. 6, cat. B, l'indicazione
dei titoli professionali o di studio dovra' essere circostanziata con
elementi  idonei  a  consentire  l'esatta  individuazione dell'ente o
istituto, pubblico o privato, nazionale o estero che ha rilasciato il
titolo,  nonche'  l'attribuzione  di  un  punteggio  o valutazione di
merito;
    13)   ai   fini   della  valutazione  dell'art.  6,  cat.  C,  le
pubblicazioni  ed  i  lavori a stampa (le pubblicazioni ed i lavori a
stampa  devono  essere  allegati  alla  domanda  di partecipazione al
concorso e, nell'ipotesi che siano in corso di pubblicazione, ne deve
essere   allegato  il  dattiloscritto  corredato  da  un'attestazione
dell'editore  -  o da una circostanziata dichiarazione sostitutiva di
atto  di  notorieta'  -  dalla quale risulti che il dattiloscritto in
parola e' stato accettato per la pubblicazione);
    14)  la  lingua  straniera scelta, fra inglese e francese, per la
prova orale;
    15)  eventuali  titoli  di  precedenza  o preferenza e le riserve
stabiliti da disposizioni di legge;
    16)  di  essere consapevole che le dichiarazioni sostitutive rese
ai  sensi  degli  articoli  46  e 47 del decreto del Presidente della
Repubblica  28  dicembre  2000, n. 445, sono considerate come fatte a
pubblico  ufficiale  e  che,  nelle  ipotesi  di  falsita'  in atti e
dichiarazione  mendace, si incorre nelle sanzioni previste dal codice
penale  e  dalle  leggi  speciali  in  materia  (art.  76 decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445);
    17) di autorizzare in modo espresso gli enti privati o le persone
fisiche -   eventualmente   citati   nella  domanda  in  qualita'  di
committenti  o  datori -  a  fornire  conferma  scritta  a seguito di
specifica  richiesta  del  Consiglio  nazionale  dell'economia  e del
lavoro  volta  ad  accertare se le dichiarazioni di cui ai precedenti
punti 11, 12 e 13 sono veritiere.
   I  candidati  disabili  che intendano fruire dei benefici previsti
dall'art.  20  della legge 5 febbraio 1992, n. 104 ("Legge quadro per
l'assistenza,  l'integrazione  sociale  e  i  diritti  delle  persone
handicappate") devono allegare alla domanda di ammissione al concorso
un certificato rilasciato da apposita struttura sanitaria che indichi
gli  elementi essenziali della specifica condizione di svantaggio, al
fine di consentire al Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro,
di predisporre tempestivamente gli ausili e/o la previsione dei tempi
aggiuntivi  atti  a  garantire  ai  candidati  disabili  la  regolare
partecipazione alle prove d'esame.
   La  domanda  di partecipazione al concorso deve essere firmata dal
candidato,   a   pena   di  esclusione.  La  firma  non  deve  essere
autenticata.
   Le  indicazioni  riportate  nella  domanda  di  partecipazione  al
concorso, hanno valore:
    a) di dichiarazioni sostitutive di certificazione, se trattasi di
stati,  qualita'  personali e fatti elencati nell'art. 46 del decreto
del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;
    b)  di  dichiarazioni sostitutive di atto di notorieta', ai sensi
dell'art.  47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000,  n.  445,  se  trattasi  di stati, qualita' personali e fatti a
diretta  conoscenza  del  sottoscrittore,  non espressamente elencati
nell'art. 46 citato.
   A  tale  riguardo,  in conformita' a quanto previsto dall'art. 38,
comma  3,  del  decreto  del  Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000,  n.  445,  i  candidati sono tenuti ad allegare alla domanda di
partecipazione  al  concorso una copia fotostatica non autenticata di
un proprio documento di identita'.
   L'omissione  della  copia  fotostatica  del documento di identita'
implica  l'invalidita'  delle  dichiarazioni  sostitutive  di atto di
notorieta'  e,  conseguentemente,  la  carenza dei requisiti o titoli
attestati dal candidato con la sottoscrizione di tali dichiarazioni.
   Le  dichiarazioni  sostitutive  o  le  attestazioni  concernenti i
titoli,  eventualmente  inviate  a  parte a mezzo di raccomandata con
avviso  di  ricevimento,  saranno  prese  in  considerazione  solo se
spedite  entro  la  data  di  scadenza  del  termine stabilito per la
presentazione delle domande.
   Saranno  esclusi i candidati dalle cui domande, per incompletezza,
per  irregolarita'  o errore nei dati dichiarati, per omissione della
copia  fotostatica  del documento di identita' nei casi previsti, non
risultino   in   possesso   di   tutti  i  requisiti  prescritti  per
l'ammissione al concorso.

        
      
                               Art. 4.
                      Commissione esaminatrice
   La  commissione  esaminatrice  del  concorso  sara'  nominata  con
successiva   determinazione   e   composta  secondo  quanto  previsto
dall'art.  4 del decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre
2004, n. 272, citato nelle premesse.
   La  commissione  esaminatrice  puo' essere integrata da uno o piu'
componenti  esperti di informatica e nelle lingue straniere prescelte
dai candidati.
   Almeno  un  terzo  dei  posti  di  componente della commissione e'
riservato  alle  donne, ai sensi dell'art. 57, lettera a) del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
   Le funzioni di segretario saranno svolte da personale appartenente
all'area funzionale C.

        
      
                               Art. 5.
    Punteggi per la valutazione dei titoli e delle prove d'esame
   Per  la  valutazione dei candidati, la commissione esaminatrice di
cui all'articolo precedente disporra' di 100 punti cosi' ripartiti:
    20 punti per i titoli;
    25 punti per ciascuna delle due prove scritte;
    30 punti per la prova orale.
   La  valutazione  dei titoli, previa individuazione dei criteri, e'
effettuata  dopo  le  prove  scritte  e  prima  che  si  proceda alla
correzione dei relativi elaborati.
   Saranno  ammessi alla prova orale i candidati che ottengano almeno
13 punti in ciascuna delle due prove scritte.
   In tutti i casi in cui l'esito della prima prova dovesse risultare
insufficiente,  la  commissione  potra'  omettere la correzione della
prova scritta successiva.
   La  prova orale e' superata qualora il candidato ottenga almeno 16
punti.
   Il   punteggio  complessivo  sara'  determinato  dalla  somma  dei
punteggi  utili  riportati  nella  valutazione  dei titoli, nelle due
prove scritte e nella prova orale.

        
      
                               Art. 6.
             Titoli da valutare e criteri di valutazione
   Sono  valutabili  esclusivamente i titoli, diversi da quelli fatti
valere  come  requisito per l'ammissione al concorso, suddivisi nelle
seguenti categorie:
    Cat.  A - Titoli relativi all'esperienza qualificata post laurea:
punteggio massimo 8.
   Saranno  considerati soltanto i periodi durante i quali sono state
svolte  le  attivita'  professionali, di carriera direttiva, conformi
alle  caratteristiche descritte all'art. 2, lettere d), e), f) e g) e
risultanti   dalle   dichiarazioni   sostitutive   rese   secondo  le
indicazioni  contenute  nell'art.  3,  punto  11),  e  nel  modulo di
domanda, che ne attestino la durata ed il regolare svolgimento;
    Cat.  B  -  Ogni altro titolo, di studio o professione, attinente
all'attivita'  istituzionale  del Consiglio nazionale dell'economia e
del  lavoro  o  la conoscenza di lingue comunitarie diverse da quella
prescelta dal candidato per la prova orale: punteggio massimo 7.
   Saranno   considerati,   qualora   risultanti   da   dichiarazioni
sostitutive circostanziate secondo le indicazioni contenute nell'art.
3, punto 12), e nel modulo di domanda:
    diploma  di  dottorato  di  ricerca  o di post dottorato o titoli
equivalenti ottenuti anche presso universita' estere;
    specializzazioni  post  laurea,  della  durata  di almeno un anno
accademico,  e  master  conseguiti  presso  universita' o istituti di
istruzione  universitaria italiani o esteri, o istituti di formazione
superiore della pubblica amministrazione;
    ulteriori diplomi di laurea;
    vincita di concorsi per la carriera direttiva;
    vincita   di   altri   concorsi  per  dirigente  o  conseguimento
dell'idoneita';
    lode al voto di laurea.
   La  conoscenza delle lingue che non saranno oggetto di esame orale
dovra'  comunque  essere  dichiarata  con  riferimento  a  specifiche
attestazioni  o  diplomi  rilasciati  da  organismi, enti o istituti,
pubblici   o  privati,  nazionali  o  internazionali,  salvo  che  il
candidato non attesti trattarsi di madrelingua;
    Cat. C - Pubblicazioni a stampa: punteggio massimo 5.
   Saranno  oggetto  di  valutazione soltanto i lavori attinenti alle
materie d'esame di cui all'art. 8. I testi in corso di stampa saranno
valutati  solo  se accompagnati da una attestazione dell'editore o da
una  circostanziata  dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta',
dalla quale risulti che sono stati accettati per la pubblicazione.

        
      
                               Art. 7.
                            Preselezione
   Qualora   il  numero  delle  domande  pervenute  sia  superiore  a
duecento,  e'  facolta'  del  Consiglio nazionale dell'economia e del
lavoro  effettuare  una  prova  preselettiva,  consistente  in test a
risposta  multipla sulle materie oggetto delle prove selettive di cui
al  seguente  art. 8, per determinare l'ammissione dei candidati alle
successive   prove  d'esame.  In  caso  di  svolgimento  della  prova
selettiva,  verra'  ammesso alle prove scritte un numero di candidati
pari  a  trenta  volte  il posto messo a concorso. Per l'espletamento
delle    suddette   prove   preselettive   il   Consiglio   nazionale
dell'economia   e  del  lavoro  potra'  avvalersi  anche  di  aziende
specializzate nella selezione del personale.

        
      
                               Art. 8.
                           Prove di esame
   Il  concorso  per  esami  consiste  nello svolgimento di due prove
scritte e di una prova orale.
   La  prima  prova  scritta,  a contenuto teorico, consistera' in un
elaborato con particolare riferimento alle seguenti materie:
    1) diritto amministrativo e diritto del lavoro;
    2) economia politica e politica economica.
   La  seconda  prova  scritta, a contenuto pratico, sara' diretta ad
accertare  la  capacita'  del  candidato  di  impostare, sviluppare e
risolvere   correttamente,   sia   sotto  il  profilo  economico  che
giuridico, una o piu' questioni attinenti all'attivita' istituzionale
del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro.
   La  prova  orale  consiste  in  un  colloquio  diretto  a valutare
l'idoneita'  dei  candidati rispetto alla posizione messa a concorso,
con   riguardo  alle  loro  attitudini  e  capacita',  ed  alla  loro
preparazione  nelle  materie  oggetto  delle  due  prove scritte ed a
quelle di seguito elencate:
    1) scienza delle finanze e contabilita' pubblica;
    2) econometria e statistica;
    3) diritto dell'Unione europea;
    4) regolamenti del Consiglio nazionale dell'economia del lavoro;
    5) diritto costituzionale;
    6)  conoscenza  approfondita di una lingua straniera - francese o
inglese - scelta dal candidato.
   La commissione esaminatrice formulera', nei giorni rispettivamente
stabiliti per ciascuna delle due prove scritte, tre temi, che saranno
chiusi  in  pieghi  suggellati  e  firmati  sui lembi di chiusura dai
componenti   e   dal   segretario  della  commissione.  Un  candidato
sorteggera' il tema da svolgere durante la prova.
   Il tempo a disposizione per ciascuna delle due prove scritte sara'
di sei ore dalla dettatura del tema.

        
      
                               Art. 9.
        Diario delle prove di esame - Documenti di identita'
   Nella  Gazzetta  Ufficiale della Repubblica italiana del 30 luglio
2008  -  4ª  serie  speciale  "Concorsi  ed esami" - nonche' sul sito
internet   del   Consiglio   nazionale  dell'economia  e  del  lavoro
(www.cnel.it), sara' pubblicato il diario delle prove d'esame oppure,
qualora si proceda a preselezione, il diario di quest'ultima.
   In  quest'ultimo  caso,  lo stesso avviso indichera' la data della
successiva  Gazzetta  Ufficiale della Repubblica italiana - 4 ª serie
speciale  "Concorsi  ed  esami"  -  contenente  il diario delle prove
d'esame,  nonche' l'elenco dei candidati ammessi alle prove medesime,
per  i  quali  tale  pubblicazione  ha valore di notifica a tutti gli
effetti.
   In  assenza  di preselezione, alla prova scritta sono ammessi, con
riserva  di  accertamento dei requisiti prescritti, tutti i candidati
ai  quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso, i quali
saranno  tenuti  a  presentarsi,  senza  altro preavviso, nel giorno,
nell'ora e nel luogo indicati nell'avviso di cui al precedente comma.
   L'assenza   anche   da  una  sola  delle  prove  scritte  comporta
l'esclusione dal concorso, qualunque ne sia la causa.
   Ai   candidati  non  ammessi  al  concorso,  per  incompletezza  o
irregolarita' della domanda, carenza dei requisiti sara' data notizia
dei motivi di esclusione mediante pubblicazione sul sito internet del
Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro.
   Le due prove scritte avranno luogo in due giornate consecutive.
   All'atto di presentarsi per sostenere le prove il candidato dovra'
esibire  un  documento di riconoscimento in corso di validita' (carta
di  identita' o documenti equipollenti: passaporto, patente di guida,
tessere  di  riconoscimento  rilasciate  da  un'amministrazione dello
Stato,  purche' munite di fotografia e di timbro o di altra segnatura
equivalente).

        
      
                              Art. 10.
                        Graduatoria di merito
   La  graduatoria  di  merito  del  concorso  sara'  formata secondo
l'ordine  dei punteggi riportati nella valutazione complessiva di cui
al precedente art. 5.
   Nella formazione della graduatoria saranno applicate, a parita' di
punteggio,   le  disposizioni  vigenti  che  stabiliscono  titoli  di
preferenza nei concorsi per l'accesso al pubblico impiego.
   Tali  titoli  devono  essere  posseduti  alla data di scadenza del
termine   stabilito   per   la   presentazione   delle   domande,  ed
espressamente dichiarati come indicato all'art. 3, punto 15.
   La graduatoria del concorso sara' approvata con determinazione del
segretariato  generale  del  Consiglio  nazionale dell'economia e del
lavoro  sotto  condizione del possesso dei requisiti per l'assunzione
all'impiego e verra' pubblicata sul sito internet del CNEL.
   Di  tale  pubblicazione  verra'  data  notizia  con  avviso  nella
Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana  - 4ª serie speciale
"Concorsi  ed  esami",  e  da  tale data decorrera' il termine per le
eventuali impugnazioni.

        
      
                              Art. 11.
            Assunzione in prova e possesso dei requisiti
   Il  vincitore del concorso sara' assunto, a tempo indeterminato ed
inquadrato,  in  prova e con riserva di accertamento del possesso dei
requisiti  prescritti,  come  dirigente  nel  ruolo  dei dirigenti di
seconda fascia del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro.
   L'accettazione  dell'assunzione  non  potra'  essere in alcun modo
condizionata.
   Il   vincitore   del   concorso  decade  dalla  nomina  se,  senza
giustificato  motivo,  non assume servizio entro il termine che sara'
stabilito dal Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro.
   Al  vincitore assunto in servizio sara' corrisposto il trattamento
economico  previsto dal CCNL del personale dirigente del CNEL vigente
al momento della sottoscrizione del relativo contratto individuale di
lavoro.
   L'ufficio  per  la  gestione delle risorse umane potra' effettuare
controlli,  anche  a  campione, ai sensi dell'art. 71 del decreto del
Presidente   della   Repubblica  28  dicembre  2000,  n.  445,  sulla
veridicita'  delle  dichiarazioni rese nella domanda di ammissione al
concorso o nella eventuale dichiarazione di cui al comma precedente.
   Entro  il  termine  di  trenta  giorni dalla data di assunzione in
servizio,  il  vincitore  del  concorso dovra' comunque presentare, a
pena  di  decadenza,  all'Ufficio per la gestione delle risorse umane
del  CNEL,  un certificato rilasciato da un'azienda sanitaria locale,
da  un  medico  militare  o  da  un  ufficiale  sanitario  attestante
l'idoneita'   fisica   al  servizio  continuativo  ed  incondizionato
nell'impiego al quale il concorso si' riferisce.
   L'assunzione e' condizionata dal compimento, con esito positivo di
un periodo di prova.
   Il  periodo  di  prova  ha  la  durata di sei mesi a decorrere dal
giorno  di  effettivo  inizio  del  servizio  ed e' prolungato per un
periodo  di  tempo  eguale  a  quello  in cui il dipendente sia stato
assente, a qualunque titolo, dal servizio stesso.
   Il periodo di prova, se concluso favorevolmente, e' computato come
servizio  effettivo.  Nell'ipotesi  di  esito  sfavorevole,  esso  e'
prorogato  per  altri sei mesi, al termine dei quali, ove l'esito sia
ancora  sfavorevole,  viene  dichiarata  dal  CNEL la risoluzione del
rapporto.

        
      
                              Art. 12.
                   Accesso agli atti del concorso
   L'esercizio  del  diritto di accesso alla documentazione attinente
ai  lavori  concorsuali  puo'  essere differito fino alla conclusione
dell'iter  procedurale  curato  dalla  commissione  esaminatrice, per
esigenze di ordine e speditezza della procedura stessa.

        
      
                              Art. 13.
                   Trattamento dei dati personali
   Ai  sensi  dell'art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.
196,  si  informano i candidati che il trattamento dei dati personali
da  essi  forniti  in  sede  di partecipazione al concorso o comunque
acquisiti   a   tale   scopo   dal  CNEL  e'  finalizzato  unicamente
all'espletamento  del  concorso  medesimo  ed  avverra', a cura delle
persone  preposte  al  relativo  procedimento  e dei componenti della
commissione esaminatrice, presso il Consiglio nazionale dell'economia
e  del  lavoro - Via David Lubin n. 2 - 00196 Roma, con l'utilizzo di
procedure  anche  informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per
perseguire  le  predette  finalita', anche in caso di comunicazione a
terzi.
   Il  conferimento  di  tali  dati  e'  necessario  per  valutare  i
requisiti  di  partecipazione  al  concorso  e il possesso di titoli,
essendo   preclusa,   in   caso   di  mancata  indicazione,  la  loro
valutazione.
   Ai  candidati  sono  riconosciuti  i diritti di cui all'art. 7 del
decreto  legislativo  n.  196/2003,  in  particolare,  il  diritto di
accedere  ai  propri  dati  personali,  di  chiederne  la  rettifica,
l'aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti
in violazione della legge, nonche' di opporsi al loro trattamento per
motivi  legittimi  rivolgendo  le  richieste  al  Consiglio nazionale
dell'economia e del lavoro.
Roma, 9 maggio 2008
                                      Il segretario generale: Cervone

          Avverso  il  presente  bando  di  concorso  e'  proponibile
          ricorso   straordinario   al   Capo   dello  Stato  in  via
          amministrativa entro centoventi giorni o giurisdizionale al
          competente   tribunale   amministrativo   regionale   entro
          sessanta giorni dalla data di pubblicazione.