Concorso per 257 dottori di ricerca (toscana) UNIVERSITA' DI SIENA

I testi riportati sono gratuiti e non hanno carattere di ufficialità: ai sensi di legge l'unico testo definitivo, che prevale in caso di discordanza, è quello pubblicato a mezzo stampa.

Concorso

Attenzione, il bando selezionato non è attivo, poichè è scaduto il termine per la presentazione della domanda


Tipologia Concorso
Tipologia Contratto Incarico
Posti 257
Fonte: Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana N. 46 del 13-06-2008
Sintesi: UNIVERSITA' DI SIENA CONCORSO   (scad.  14 luglio 2008) Concorso per l'ammissione alle scuole di dottorato di ricerca anno accademico 2008/2009 IL RETTORE Visto lo statuto dell'Univ ...
Ente: UNIVERSITA' DI SIENA
Regione: TOSCANA
Provincia: SIENA
Comune: SIENA
Data di inserimento: 25-06-2008
Data Scadenza bando 14-07-2008
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UNIVERSITA' DI SIENA
CONCORSO   (scad.  14 luglio 2008)
Concorso  per  l'ammissione  alle scuole di dottorato di ricerca anno
accademico 2008/2009
                             IL RETTORE
   Visto lo statuto dell'Universita' degli studi di Siena;
   Visto il regolamento didattico di ateneo;
   Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 382/1980 ed in
particolare gli artt. 67 e successivi;
   Vista  la  legge  30  novembre  1989,  n.398 ed in particolare gli
articoli 6 ed 8;
   Vista la legge 3 luglio 1998, n. 210, in particolare l'art. 4;
   Visto il Decreto ministeriale 224/99;
   Visto   il   regolamento   in  materia  di  dottorato  di  ricerca
dell'Universita'  degli studi di Siena, emanato con D.R. N. 951/98-99
del   5   maggio   1999  ed  integralmente  sostituito  con  D.R.  N.
1440/2006-07 del 10 agosto 2007;
   Vista la nota n. 39267-III/6 del 5 novembre 2007 avente ad oggetto
la  "valutazione  delle  Scuole  di Dottorato di ricerca per il primo
triennio  di attivita" nella quale erano indicate le modalita' per la
valutazione  da  parte  del  Comitato  Scientifico  di  Ateneo per il
dottorato  di  ricerca  e nella quale si disponeva tra l'altro che le
procedure  per  il  rinnovo  dovevano concludersi entro il 6 dicembre
2007,  termine  poi  prorogato  al  20  dicembre  2007 con nota del 4
dicembre 2007;
   Viste  le  proposte di rinnovo delle Scuole di dottorato, avanzate
dalle  strutture  scientifiche  per il triennio 2008-2011, i cui dati
sono  contenuti  nel  Sistema  informativo per i dottorati di ricerca
online (SIDRO) e la conseguente delibera del senato accademico del 17
marzo 2008 con la quale e' stata approvata l'attivazione delle Scuole
di dottorato di ricerca per il triennio 2008-2011;
   Vista  la delibera del senato accademico del 12 maggio 2008 con la
quale  e' stata approvata in via del tutto eccezionale l'attribuzione
del  finanziamento  non utilizzato per n. 1 borsa di studio nell'a.a.
2007/08   (ciclo   XXIII)   al  ciclo  XXIV  al  fine  di  aumentare,
limitatamente  all'a.a. 2008/2009, la dotazione di borse della SDR in
"Ius  publicum  Europaeum.  Teoria  e  storia  del  diritto  e  delle
istituzioni" da n. 3 a n. 4;
                              Decreta:
                               Art. 1.
                  Oggetto dell'avviso di selezione
   Sono   indette   pubbliche   selezioni   per   l'ammissione   alle
sottoelencate scuole di dottorato attivate presso l'Universita' degli
studi di Siena per l'anno accademico 2008/09. Per ogni scuola vengono
indicati i connotati essenziali:

          ---->  Vedere elenco da pag. 8 a pag. 30   <----

   Il  numero delle borse di studio potra' essere aumentato a seguito
di  finanziamenti aggiuntivi. Dette borse saranno conferite solo dopo
il   perfezionamento  degli  atti  necessari  all'acquisizione  delle
risorse  previste  per  l'attivazione  delle  stesse ed accertati dai
competenti  uffici.  In tal caso, su specifica richiesta del Collegio
dei  docenti,  si  rendera'  possibile aumentare proporzionalmente il
numero   dei  posti  non  coperti  da  borsa  di  studio.  Il  numero
complessivo  dei  posti  non  potra', comunque, eccedere la capacita'
massima recettiva di ciascuna scuola.
   L'eventuale  aumento  del  numero delle borse di studio sara' reso
noto anche attraverso l'utilizzo dei consueti supporti informatici.

        
      
                               Art. 2.
                       Requisiti di ammissione
   Possono  presentare domanda di ammissione alle scuole di dottorato
di ricerca, senza limitazioni di eta' e cittadinanza, coloro che sono
in  possesso  di  un  diploma  di laurea conseguito negli ordinamenti
previgenti il decreto ministeriale n. 509/1999 o laurea specialistica
conseguita  ai  sensi  del  decreto ministeriale n. 509/1999 o laurea
magistrale conseguita ai sensi del decreto ministeriale n. 270/2004 o
di  un  analogo titolo accademico conseguito all'estero, equiparabile
per   durata   e   contenuto   al  titolo  italiano,  preventivamente
riconosciuto    dalle   competenti   autorita'   accademiche,   anche
nell'ambito di accordi interuniversitari di cooperazione e mobilita'.
In tal caso il candidato dovra' indicare nella domanda di ammissione,
come  data  di  conseguimento  del  titolo, la data di emanazione del
provvedimento  relativo all'equipollenza e l'universita' italiana che
lo  ha  predisposto.  Nel caso, invece, in cui il titolo non sia gia'
stato dichiarato equipollente, sara' compito del collegio dei docenti
della  scuola  di dottorato, al momento della richiesta di iscrizione
degli  eventuali  aventi  diritto,  deliberare sul riconoscimento del
titolo  accademico conseguito all'estero ai soli fini dell'ammissione
ai corsi. Possono presentare domanda di ammissione coloro che sono in
possesso  del  titolo  accademico  o che lo conseguiranno entro il 30
settembre 2008.
   I candidati in possesso del prescritto titolo di studio non ancora
riconosciuto  equipollente  da  un  ateneo italiano ad uno dei titoli
accademici italiani previsti dai requisiti, dovranno presentare tutti
i  documenti  utili  al fine di consentire al collegio dei docenti di
deliberare sul riconoscimento del titolo ai soli fini dell'ammissione
alla  scuola  di  dottorato  prescelta. Tali documenti (fotocopia del
diploma  originale  del  titolo di studio conseguito e certificato di
laurea  con esami e votazioni) dovranno essere tradotti e legalizzati
dalle  competenti  rappresentanze  diplomatiche italiane all'estero e
muniti  di  idonea  dichiarazione  di  valore  "in  loco", secondo la
normativa  vigente  in materia di ammissione degli studenti stranieri
ai corsi di studio delle universita' italiane.

        
      
                               Art. 3.
                        Domanda di ammissione
   La  domanda  di  ammissione dovra' essere inoltrata utilizzando la
procedura   di   iscrizione   on-line   descritta  nelle  pagine  web
all'indirizzo  internet http://dottorati.unisi.it/domande  entro e non
oltre   il   termine  perentorio  del  14  luglio  2008.  A  conferma
dell'avvenuta  registrazione  della  domanda  verra'  automaticamente
prodotto  un  messaggio  di  posta  elettronica di conferma che sara'
inoltrato  al  candidato  all'indirizzo  da  lui  stesso indicato nel
modulo di domanda.
   Nel  caso  in  cui  non  sia  possibile utilizzare la procedura di
ammissione  on-line,  la domanda potra' essere presentata secondo una
delle seguenti modalita':
    consegna a mano entro e non oltre le ore 13.00 del 14 luglio 2008
presso  l'Ufficio  formazione  e  post-laurea  - sezione dottorati di
ricerca,  scuole  di  dottorato,  MSC,  via  dei  Termini n. 6, Siena
(Orario  di apertura al pubblico: lun/mer /ven. 9.00-13.00 - mar/giov
14.30 -16.30)
    spedizione    postale   all'indirizzo:   Ufficio   formazione   e
post-laurea - Sezione dottorati di ricerca, scuole di dottorato, MSC,
via  dei  Termini  n.  6,  53100 Siena entro e non oltre il 14 luglio
2008. A tal fine fara' fede il timbro di spedizione postale.
   Il  modulo  per  la  presentazione  della domanda di ammissione in
forma   cartacea  e'  parte  integrante  del  presente  bando  ed  e'
disponibile all'indirizzo internet http://dottorati.unisi.it/domande.
   La  domanda di ammissione (sia on-line che cartacea) dovra' essere
accompagnata  dai  documenti utili ai fini della valutazione, qualora
previsti  nella  specifica tabella (riportata all'art. 1 del bando di
concorso  per  ogni singola scuola di dottorato) alla voce "Documenti
utili  ai  fini  della  valutazione".  Questi  ultimi dovranno essere
consegnati  o  spediti con le stesse modalita' e negli stessi termini
sopra  indicati  per  la consegna/spedizione postale della domanda di
ammissione.
   Per  coloro  che presentano la domanda on- line i documenti per la
valutazione  dovranno  essere  chiusi in una busta sulla quale dovra'
essere  applicato  il  talloncino  con  i  dati  identificativi della
domanda  ricevuto  nel  messaggio  di  posta  elettronica di conferma
dell'avvenuta  registrazione.  Non  saranno  presi  in considerazione
documenti  diversi da quelli ritenuti utili secondo il presente bando
ai  fini  della valutazione o spediti oltre il termine sopra indicato
del 14 luglio 2008.
   I  candidati,  al  momento della presentazione della domanda, sono
tenuti ad esprimere l'opzione per una soltanto delle sezioni previste
nell'ambito della scuola di dottorato.
   Nel  caso  di invio tramite posta, l'Amministrazione universitaria
declina   ogni   responsabilita'   per  la  mancata  ricezione  della
documentazione  derivante  da  responsabilita'  di  terzi  o da cause
tecniche.  L'Amministrazione  universitaria  puo'  disporre  in  ogni
momento, con provvedimento motivato, l'esclusione dei candidati dalla
selezione  per  difetto  dei  requisiti  previsti dal presente bando.
Entro  novanta  giorni  dal  termine  di espletamento del concorso, i
candidati  sono tenuti a ritirare presso la direzione della scuola di
dottorato,  i  documenti eventualmente presentati per la valutazione.
Trascorso  tale  termine  questo  ateneo  non sara' piu' responsabile
della conservazione e restituzione della predetta documentazione.

        
      
                               Art. 4.
                         Prove di ammissione
   Le  date  delle prove di esame e la composizione della commissione
incaricata  della  valutazione  dei  candidati  saranno indicate alla
pagina  web  http://dottorati.unisi.it/concorsi   Prima  dell'esame di
ammissione  il  collegio  dei  docenti stabilisce la ripartizione dei
posti  e  delle  borse  di studio complessivamente disponibili tra le
sezioni  che  compongono  la  scuola.  Le  prove, intese ad accertare
l'attitudine  del  candidato alla ricerca scientifica, si svolgeranno
con  le modalita' indicate nella tabella specifica di ciascuna scuola
di  dottorato. Per sostenere le prove i candidati dovranno esibire un
idoneo  documento  di riconoscimento. La commissione giudicatrice del
concorso,  composta  da  almeno  tre  docenti  di ruolo, cui potranno
essere  aggiunti  non  piu'  di  due esperti, anche stranieri, scelti
nell'ambito  di  enti  e di strutture pubbliche e private di ricerca,
sara'  nominata  dal  Rettore,  sentito il collegio dei docenti. Essa
comprendera'  rappresentanti di ogni sezione costituente la scuola di
dottorato.
   I criteri di valutazione delle prove previste sono preventivamente
stabiliti  dalla  commissione  in  seduta plenaria. L'Amministrazione
universitaria  non  assume  alcuna  responsabilita'  per  il  caso di
dispersione  di  comunicazioni,  dipendente  da  inesatte indicazioni
della residenza e del recapito da parte dell'aspirante o da mancata o
tardiva comunicazione del cambiamento degli stessi, ne' per eventuali
disguidi    postali    o   telegrafici   non   imputabili   a   colpa
dell'amministrazione  stessa.  Non  saranno  inviate  convocazioni ai
candidati a meno che non sia prevista una preselezione da parte della
commissione  giudicatrice.  In  tal  caso  le  comunicazioni  saranno
effettuate ad opera della commissione giudicatrice.

        
      
                               Art. 5.
                  Ammissione ed iscrizione ai corsi
   La  graduatoria  finale  e'  unica;  i  posti e le borse di studio
saranno assegnati sulla base delle opzioni espresse dai candidati per
la  sezione  da  loro  prescelta  e  fino alla concorrenza del numero
stabilito   per  ciascuna  sezione  della  scuola  di  dottorato.  In
corrispondenza   di   eventuali   rinunce   degli   aventi   diritto,
subentreranno  altrettanti  candidati,  che  abbiano  optato  per  la
medesima  sezione,  secondo  l'ordine della graduatoria . Nel caso in
cui  il numero di idonei che abbiano optato per una delle sezioni sia
inferiore  al  numero  dei posti assegnati alla sezione stessa, o che
sia  inferiore  al  numero  delle borse alla medesima originariamente
destinate,  il  collegio  dei docenti decidera' a quale delle sezioni
attribuire  i  rimanenti  posti e/o borse di studio. In caso di utile
collocamento  in  piu' graduatorie di diverse scuole di dottorato, il
candidato dovra' esercitare opzione per un solo corso di dottorato.
   Gli  assegnisti  di ricerca che abbiano conseguito l'idoneita' nel
concorso  possono  essere  ammessi  ai  corsi  di  dottorato anche in
sovrannumero,  a condizione che il dottorato cui partecipano riguardi
la  stessa  area  scientifico disciplinare della ricerca per la quale
sono  destinatari  di  assegni.  Possono  altresi'  essere ammessi in
sovrannumero,  previa  delibera  del  collegio  dei docenti e purche'
risultanti   idonei   nella   graduatoria   di  merito,  i  cittadini
extracomunitari  residenti  all'estero, i titolari di borse assegnate
da   Ministeri,   Enti  pubblici  di  ricerca  o  da  altri  soggetti
espressamente ritenuti "qualificati" dal senato accademico.
   I  corsi  hanno  inizio  il  1°  ottobre  o, in alternativa, il 1°
novembre di ciascun anno, secondo quanto proposto dai singoli collegi
dei docenti e deliberato dal senato accademico.
   E'    vietata    la   contemporanea   iscrizione   a   scuole   di
specializzazione e scuole di dottorato di ricerca.
   Agli  iscritti alle scuole di specializzazione che siano ammessi a
frequentare   un   corso  di  dottorato  di  ricerca  si  applica  la
sospensione   del  corso  degli  studi  sino  alla  cessazione  della
frequenza  del  corso  di  dottorato,  ad  eccezione  dei laureati in
medicina e chirurgia iscritti alle scuole di specializzazione di area
medica di tipologia conforme alla normativa dell'Unione europea.
   Nelle  scuole di dottorato di ricerca dell'area medica il collegio
dei  docenti  puo'  proporre  al senato accademico l'eventuale deroga
alla data di inizio dei corsi limitatamente agli iscritti che debbano
concludere  il  corso  di specializzazione e comunque non oltre il 31
dicembre.
   La  graduatoria  finale  di merito di ciascuna scuola di dottorato
sara' consultabile sul sito internet
 http://dottorati.unisi.it/ graduatoriam3          |         |
   .
   Entro  e  non  oltre il 25 settembre 2008 i vincitori (con o senza
borsa  di  studio)  dovranno  far pervenire (senza ricevere ulteriore
preavviso), pena l'esclusione, all'ufficio formazione e post laurea -
sezione  dottorati di ricerca dell'Universita' degli studi di Siena -
via dei Termini n. 6 - Siena (orari di apertura al pubblico: lunedi',
mercoledi',  venerdi':  dalle  ore  9.00  alle  ore 13.00; martedi' e
giovedi':   dalle   ore   14.30   alle   ore  16.30)  la  modulistica
appositamente predisposta e disponibile alla pagina web
 http://dottorati.unisi.it/ accesso m3           |           |
   :
    ï·   domanda   di   iscrizione   in   carta   libera  contenente
dichiarazioni  sostitutive  di  certificati  ai sensi della normativa
vigente;
    ï· modulo di accettazione della borsa di studio;
    ï·  modulo  di  richiesta  della  tessera  magnetica (badge) per
l'accesso alla mensa universitaria;
    ï·  modulo  di  richiesta  di attivazione della casella di posta
elettronica universitaria;
    ï· fotocopia del documento di identita' debitamente firmata.
   La  modulistica  dovra'  essere presentata personalmente o spedita
tramite  servizio postale, e comunque pervenire entro il 25 settembre
2008.
   Gli ammessi che non ottempereranno a quanto sopra prescritto entro
il termine stabilito saranno considerati rinunciatari.
   I  posti  resisi  vacanti potranno essere messi a disposizione dei
candidati  che abbiano optato per la medesima Sezione, classificatisi
successivamente   nella   graduatoria   di   merito,   che   dovranno
perfezionare  l'iscrizione,  a pena di esclusione, entro i sei giorni
successivi  al  ricevimento della comunicazione effettuata per e-mail
da parte dell'Ufficio formazione e post-laurea.
   I  candidati aventi titolo all'iscrizione in possesso di titolo di
studio  accademico  straniero,  di  durata  almeno  quadriennale, non
ancora  riconosciuto  equipollente  da  un ateneo italiano ad uno dei
titoli   accademici   italiani   previsti   dai  requisiti,  dovranno
presentare,  unitamente  alla  domanda  di  iscrizione al primo anno,
tutti i documenti utili al fine di consentire al collegio dei docenti
di   deliberare   sul   riconoscimento   del   titolo  ai  soli  fini
dell'ammissione  alla  scuola  di dottorato prescelta. Tali documenti
(fotocopia  del  diploma  originale del titolo di studio conseguito e
certificato di laurea con esami e votazioni) dovranno essere tradotti
e  legalizzati  dalle competenti rappresentanze diplomatiche italiane
all'estero  e  muniti  di  idonea  dichiarazione di valore "in loco",
secondo  la normativa vigente in materia di ammissione degli studenti
stranieri ai corsi di studio delle universita' italiane.
   I  candidati  non  comunitari aventi titolo all'iscrizione saranno
ammessi  ai  corsi  purche'  in  regola  con  le disposizioni vigenti
relative   all'ingresso   e  al  soggiorno  in  Italia  e  legalmente
soggiornanti  in  Italia (art. 39, comma 5, del decreto legislativo25
luglio 1998 n.286, come modificato dall'art. 26 della legge 30 luglio
2002 n.189) e dovranno, pertanto, consegnare, unitamente alla domanda
di iscrizione, la copia del passaporto e del permesso di soggiorno in
corso   di   validita'  rilasciato  dalle  competenti  autorita'.  Se
residenti  all'estero,  invece,  dovranno  consegnare  la  copia  del
passaporto,  del  visto  di  ingresso  e  la  copia  del  permesso di
soggiorno per motivi di studio rilasciato dalla competente questura

        
      
                               Art. 6.
                           Borse di studio
   L'importo  annuale  della  borsa  di  studio  e' di euro 10.561,54
assoggettabile   al  contributo  previdenziale  I.N.P.S.  a  gestione
separata.  Le  borse  di studio verranno assegnate previa valutazione
comparativa  del  merito.  La  durata  della  borsa di studio e' pari
all'intera durata del corso. Qualora il dottorando rinunci, nel corso
dell'anno,  a  proseguire  il dottorato di ricerca, l'Amministrazione
non  chiedera'  la restituzione delle rate relative ai mesi nei quali
il  dottorando  ha  effettivamente  frequentato  i  corsi e svolto le
attivita'  stabilite  dal collegio dei docenti. L'importo della borsa
di   studio   e'  aumentato  per  l'eventuale  periodo  di  soggiorno
all'estero  in  misura  pari  al  cinquanta  per  cento  dell'importo
stabilito.
   La borsa di studio viene corrisposta in rate mensili.
   In  caso  di  revoca o rinuncia alla borsa di studio, quest'ultima
puo'  essere  assegnata  per  la parte residua ad un dottorando dello
stesso  ciclo  non  assegnatario  di  borsa,  previa accettazione del
medesimo, nel rispetto della graduatoria di riferimento.
   La  borsa di dottorato non puo' essere cumulata con altre borse di
studio  a  qualsiasi titolo conferite, tranne che con quelle concesse
da   Istituzioni  nazionali  o  straniere  utili  ad  integrare,  con
soggiorni  all'estero,  l'attivita'  di  formazione  o di ricerca del
borsista.
   Ai  sensi dell'art. 6, legge 30 novembre 1989, n. 398 "chi ha gia'
usufruito  di  una  borsa  di  studio non puo' usufruirne una seconda
volta allo stesso titolo".

        
      
                               Art. 7.
                    Tassa regionale e contributi
   Alla  data di pubblicazione del presente bando non sono previste a
carico  dei  dottorandi  tasse universitarie per l'accesso ai corsi e
per la relativa frequenza. L'Amministrazione universitaria si riserva
comunque di adottare disposizioni diverse in merito.
   E' previsto il pagamento della tassa regionale per il diritto allo
studio  universitario, secondo quanto stabilito dalla legge regionale
3 gennaio 2005 n. 4.

        
      
                               Art. 8.
                Obblighi di frequenza dei dottorandi
   Gli iscritti hanno l'obbligo di frequentare i corsi di dottorato e
di  compiere  continuativamente  attivita'  di  studio  e  di ricerca
secondo  quanto  previsto  dal regolamento in materia di dottorati di
ricerca consultabile all'indirizzo internet
http://www.unisi.it/santachiara/reg dottorati.htmm3      |     |
   Nel   caso  in  cui  il  dottorando  svolga  attivita'  lavorativa
(professionale,  dipendente,  di  consulenza),  la  valutazione della
compatibilita'  con  l'assolvimento  degli  obblighi  previsti per la
formazione  di  dottore  di  ricerca  e'  demandata  caso per caso al
collegio dei docenti.

        
      
                               Art. 9.
                    Master scientifico culturale
   Nelle  scuole di dottorato di ricerca che hanno attivato il master
scientifico  culturale,  al termine del primo anno della scuola, puo'
essere  conferito,  a  coloro  che  interrompono  definitivamente gli
studi,  un  "master  scientifico-culturale"  (MSC), corrispondente al
master  universitario di secondo livello disciplinato dal regolamento
didattico di ateneo.

        
      
                              Art. 10.
                            Norme finali
   Per  quanto  non previsto nel presente bando, si fa riferimento al
regolamento  in  materia  di dottorati di ricerca dell'Universita' di
Siena.
   Siena, 21 maggio 2008
                                                           Il rettore