Concorso per 34 dottori di ricerca (abruzzo) UNIVERSITA' DI TERAMO

I testi riportati sono gratuiti e non hanno carattere di ufficialità: ai sensi di legge l'unico testo definitivo, che prevale in caso di discordanza, è quello pubblicato a mezzo stampa.

Concorso

Attenzione, il bando selezionato non è attivo, poichè è scaduto il termine per la presentazione della domanda


Tipologia Concorso
Tipologia Contratto Incarico
Posti 34
Fonte: Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana N. 60 del 01-08-2008
Sintesi: UNIVERSITA' DI TERAMO CONCORSO   (scad.  1 settembre 2008) Bando di concorso pubblico per l'ammissione ai corsi di dottorato di ricerca relativi al XXIV ciclo, anno accademico 2008/2009. ...
Ente: UNIVERSITA' DI TERAMO
Regione: ABRUZZO
Provincia: TERAMO
Comune: TERAMO
Data di inserimento: 25-08-2008
Data Scadenza bando 01-09-2008
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UNIVERSITA' DI TERAMO
CONCORSO   (scad.  1 settembre 2008)
Bando  di concorso pubblico per l'ammissione ai corsi di dottorato di
   ricerca relativi al XXIV ciclo, anno accademico 2008/2009.
                             IL RETTORE
   Vista la legge 13 agosto 1984, n. 476;
   Vista la legge 30 novembre 1989, n. 398;
   Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104;
   Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n.
487, e successive modificazioni;
   Vista la legge 3 luglio 1998, n. 210, e successive modificazioni;
   Visto  il  decreto  rettorale 21 dicembre 1998, n. 257, recante la
disciplina  delle  procedure di esame e di conferimento del titolo di
dottore di ricerca;
   Visto  il  decreto rettorale 6 ottobre 1998, n. 162, in materia di
tutela  delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei
dati personali;
   Visto  il  decreto ministeriale 30 aprile 1999, n. 224, recante il
regolamento in materia di dottorato di ricerca;
   Visto  il  decreto  ministeriale  3 novembre 1999, n. 509, recante
norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei;
   Visto  il  decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9
aprile 2001;
   Visto il decreto rettorale 31 luglio 2001, n. 151, con il quale e'
stato emanato il regolamento didattico di Ateneo;
   Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;
   Visto il decreto rettorale 16 luglio 2008, n. 348, con il quale e'
stato  istituito  il  XXIV  ciclo  dei corsi di dottorato di ricerca,
autorizzata  l'attivazione  mediante  concorso  pubblico dei corsi di
dottorato   di  ricerca,  nonche'  stabilito  il  limite  di  reddito
personale  complessivo  annuo  lordo  per la fruizione delle borse di
studio;
   Fatta  riserva  di eventuali e successive integrazioni al presente
bando di concorso;
                              Decreta:
                               Art. 1.
   E'  istituito  il  XXIV ciclo dei corsi di dottorato di ricerca di
seguito  elencati,  aventi  sede  amministrativa presso l'Universita'
degli  studi di Teramo, per l'ammissione ai quali e' indetto pubblico
concorso per esami.

          ---->  Vedere elenco da pag. 96 a pag. 99  <----

   Il  numero  dei  posti  e  delle  borse  di studio potranno essere
aumentati  a  seguito  di  finanziamenti ottenuti da enti pubblici di
ricerca o da qualificate strutture produttive private, fermi restando
comunque  i  termini  di  scadenza previsti dal presente bando per la
presentazione  delle domande d'ammissione. L'assegnazione dei posti e
delle  borse  di studio, in aumento, verra' effettuata utilizzando la
graduatoria di merito.

        
      
                               Art. 2.
                       Requisiti di ammissione
   Possono  presentare  domanda  di  partecipazione  al  concorso  di
ammissione  al  dottorato  di  ricerca di cui al precedente articolo,
senza  limitazioni di eta' e di cittadinanza, coloro i quali siano in
possesso  di  diploma  di laurea conseguito ai sensi dell'ordinamento
didattico  previgente il decreto ministeriale n. 509/1999 o di laurea
specialistica/magistrale.
   I  cittadini  non appartenenti all'Unione europea devono essere in
possesso   di   analogo   titolo  accademico  conseguito  all'estero,
preventivamente  riconosciuto  dalle  competenti  autorita'  ai sensi
della normativa vigente.
   La  valutazione  dei  titoli  di  studio  posseduti  dai cittadini
appartenenti   all'Unione   Europea   e',  invece,  subordinata  alla
preventiva   acquisizione   del   parere   favorevole  del  Ministero
dell'istruzione, ai sensi della legge n. 29/2006.
   Possono,  inoltre,  presentare domanda coloro che conseguiranno il
diploma  di  laurea  entro  fine ottobre 2008. Di detto conseguimento
dovranno  dare comunicazione, a pena di decadenza, al settore ricerca
scientifica  entro e non oltre il 10 novembre 2008, mediante consegna
del  certificato di laurea o della relativa dichiarazione sostitutiva
di   certificazione.  In  tal  caso,  il  candidato  potra'  servirsi
dell'allegato  B,  avendo  cura  di  unire  a  tale  dichiarazione la
fotocopia  di  un  documento di identita', in osservanza dell'art. 38
del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
   Per  difetto  dei  requisiti  puo'  essere  disposta, in qualsiasi
momento   procedurale,   l'esclusione  dalla  procedura  con  decreto
motivato  del  rettore;  l'eventuale  ammissione  si  dovra' pertanto
ritenere in ogni caso effettuata con riserva.

        
      
                               Art. 3.
                         Esame di ammissione
   L'esame di ammissione al corso consiste in una prova scritta ed in
un  colloquio.  Il  candidato  dovra',  inoltre,  dimostrare la buona
conoscenza  di  almeno una lingua straniera tra le seguenti: inglese,
francese, tedesco e spagnolo.
   Le prove d'esame sono tese ad accertare l'attitudine del candidato
alla  ricerca  scientifica nel settore scientifico-disciplinare o nei
settori  scientifico-disciplinari attinenti al dottorato per il quale
si concorre.

        
      
                               Art. 4.
                 Domanda e termine di presentazione
   Per  partecipare al concorso di cui all'art. 1 del presente bando,
l'aspirante candidato dovra' compilare l'apposita domanda seguendo lo
schema  di  cui  all'allegato  A,  fornito  anche  per via telematica
(http://www.unite.it/Ateneo/Bandi_Concorsi/Dottorati_Ricerca.htm ). La
domanda dovra', quindi, essere presentata all'Universita' degli studi
di  Teramo  -  Settore ricerca scientifica - viale F. Crucioli, 122 -
64100 Teramo, entro il termine perentorio di trenta giorni decorrenti
dal  giorno  successivo alla data di pubblicazione del presente bando
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
   La  domanda  potra'  essere consegnata a mano o spedita a mezzo di
raccomandata  con  avviso  di ricevimento o con qualsiasi altro mezzo
che  consenta  all'aspirante  candidato  di  avere  conoscenza  della
ricezione.  Nel  caso  di  spedizione,  fara'  fede  il timbro a data
dell'ufficio accettante.
   Sul  plico  contenente  la  domanda  dovra'  essere  riportata  la
dicitura  «Concorso pubblico per l'ammissione al corso di dottorato -
XXIV  ciclo  -  in  ..............»,  nonche'  il  cognome, il nome e
l'indirizzo del candidato.
   Qualora  il  candidato voglia presentare domanda di partecipazione
per  l'ammissione  a  piu'  corsi di dottorati di ricerca, dovra' far
pervenire un plico separato per ciascuna procedura concorsuale.
   Nella  domanda  di  partecipazione l'interessato dovra' dichiarare
sotto la propria responsabilita':
    a) il cognome ed il nome;
    b) la data ed il luogo di nascita;
    c) il codice di identificazione personale (codice fiscale);
    d)  la residenza, con l'indicazione della via, del numero civico,
della citta', della provincia, del codice di avviamento postale;
    e) la cittadinanza posseduta;
    f)   il  diploma  di  laurea  posseduto  o  che  si  conseguira',
l'universita' presso la quale e' stato conseguito o si presume verra'
conseguito  il  titolo,  nonche' la data del conseguimento, ovvero il
titolo  di  studio  conseguito all'estero e riconosciuto equipollente
dalle  competenti  autorita'  ai  sensi  della normativa vigente, con
l'indicazione   della   data   del  provvedimento  di  riconoscimento
dell'Autorita'   accademica.   I  cittadini  appartenenti  all'Unione
europea   dovranno   dichiarare,   inoltre,  di  aver  provveduto  ad
acquisire,  ai sensi della legge n. 29/2006, il parere favorevole del
Ministero dell'istruzione;
    g)  di  avere  adeguata  conoscenza  della  lingua italiana (tale
dichiarazione deve essere resa solo dai cittadini stranieri);
    h)  di  impegnarsi  a  frequentare  a  tempo  pieno  il  corso di
dottorato  secondo  le modalita' che saranno fissate dal collegio dei
docenti;
    i) la lingua o le lingue straniere, tra quelle indicate nell'art.
3 del presente bando, per la prova orale;
    l)  l'indirizzo dove si desidera che vengano inviate le eventuali
comunicazioni  relative al concorso oggetto della domanda, nonche' il
recapito   telefonico  e  l'impegno  a  far  conoscere  le  eventuali
successive variazioni.
   I  candidati  che intendano fruire della borsa di studio di cui al
successivo  art.  10 del presente bando dovranno presentare, inoltre,
dichiarazione  sostitutiva  dell'atto  di notorieta' per attestare il
reddito personale complessivo annuo lordo, servendosi dell'allegato C
ed  unendo  alla  dichiarazione  la  fotocopia  di  un  documento  di
identita', in osservanza dell'art. 38 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n.
445.
   Gli  aspiranti  candidati  portatori  di  handicap,  per ottenere,
secondo  quanto previsto dall'art. 20 della legge 5 febbraio 1992, n.
104,  la  concessione  degli ausili necessari in relazione al proprio
handicap, nonche' degli eventuali tempi aggiuntivi per lo svolgimento
delle prove d'esame, dovranno allegare alla domanda di partecipazione
la relativa certificazione medico-sanitaria.
   L'aspirante  candidato  dovra'  apporre,  a pena di esclusione, in
calce alla domanda la propria firma.
   Fermi  restando  i  casi  di esclusione espressamente indicati nel
bando,    potra'   essere   richiesta   in   qualsiasi   momento   la
regolarizzazione  delle  domande  che,  sottoscritte  e  spedite  nei
termini,   dovessero   risultare   formalmente  irregolari  per  vizi
sanabili,  inesatte  o non conformi al modello di domanda allegato al
presente decreto.
   L'Amministrazione   non   assume  alcuna  responsabilita'  per  la
dispersione  di  comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del
recapito  da  parte  degli  aspiranti  o  da  mancata  oppure tardiva
comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda ne'
per  eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a
fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

        
      
                               Art. 5.
                           Prove di esame
   Le  prove  di esame si svolgeranno presso la sede dell'Universita'
degli studi di Teramo.
   Il  diario  della prova scritta, con l'indicazione del giorno, del
mese e dell'ora in cui la medesima avra' luogo, sara' comunicato agli
interessati  tramite  raccomandata  con avviso di ricevimento inviata
almeno quindici giorni prima della data fissata per la prova stessa.
   Durante  lo  svolgimento  della  prova  scritta,  ai  candidati e'
permessa  unicamente  la consultazione dei dizionari ed eventualmente
dei testi di legge non commentati e non annotati.
   E'  assolutamente  vietata  l'introduzione  nell'aula  di telefoni
cellulari  e  di  qualsivoglia  strumentazione  atta  a consentire al
candidato la comunicazione con l'esterno.
   La  convocazione per il colloquio avverra' a mezzo di raccomandata
con  avviso  di  ricevimento,  almeno  venti  giorni prima della data
fissata per la prova.
   Per  sostenere le suddette prove, i candidati dovranno presentarsi
muniti di idoneo documento di riconoscimento.

        
      
                               Art. 6.
                      Commissione giudicatrice
   La Commissione giudicatrice del concorso per l'ammissione al corso
di  dottorato  di  ricerca  di  cui al presente bando sara' formata e
nominata in conformita' alla vigente normativa in materia.
   In  relazione alle qualita' accertate, la commissione dispone, per
la valutazione di ciascun candidato, di un punteggio complessivo fino
a  novanta punti, cosi' ripartito: fino a sessanta punti per la prima
prova e fino a trenta punti per la seconda prova.
   Sara'  ammesso  al  colloquio  il  candidato che avra' superato la
prova  scritta  con una votazione non inferiore a 40/60. Il colloquio
si intendera' superato solo se il candidato otterra' un punteggio non
inferiore  a 18/30 ed avra', in ogni caso, dimostrato una sufficiente
conoscenza della lingua o delle lingue straniere prescelte.
   Espletate   le  prove  di  esame,  la  Commissione  compilera'  la
graduatoria  generale  di  merito  sulla  base  dei voti ottenuti dai
candidati  nelle  singole  prove. A parita' di punteggio, si dara' la
preferenza al candidato con minore anzianita' anagrafica.

        
      
                               Art. 7.
                         Ammissione al corso
   I   candidati   saranno  ammessi  al  corso  secondo  l'ordine  di
graduatoria  fino  alla  concorrenza  del  numero  dei  posti messi a
concorso.
   Il numero minimo di ammessi al corso non potra' essere inferiore a
tre.
   I  candidati  ammessi  al  corso  dovranno,  a  pena di decadenza,
presentare  al  settore  ricerca scientifica, i moduli di iscrizione,
forniti  anche  per via telematica all'indirizzo indicato nell'art. 4
del presente bando, debitamente compilati e firmati, entro il termine
perentorio  di  quindici  giorni, a decorrere dal giorno successivo a
quello  del ricevimento del decreto di accertamento della regolarita'
degli  atti  relativi  alla  procedura  concorsuale. In caso di utile
collocamento  in  piu'  graduatorie,  il  candidato dovra' esercitare
opzione per un solo corso di dottorato.
   Coloro  che  non  regolarizzeranno  l'iscrizione entro il termine,
saranno considerati rinunciatari.
   Coloro   che  avranno  rilasciato  dichiarazioni  mendaci  saranno
dichiarati decaduti.
   In  caso di rinuncia o di decadenza, subentrera' il candidato che,
in  graduatoria,  occupera'  la  posizione  successiva  a  quella del
rinunciatario o del decaduto.
   Il  subentro  si  verifichera',  altresi',  qualora qualcuno degli
ammessi  dovesse  rinunciare entro tre mesi dall'inizio effettivo del
corso.

        
      
                               Art. 8.
                     Ammissione in soprannumero
   I  cittadini  stranieri  e  i  titolari  di  assegni  di  ricerca,
risultati  idonei  nella  graduatoria  generale  di  merito,  saranno
ammessi   al   corso   di   dottorato,  senza  borsa  di  studio,  in
soprannumero.

        
      
                               Art. 9.
          Contributo per l'accesso e la frequenza al corso
   L'ammontare  dei  contributi per l'accesso e la frequenza al corso
di  dottorato, graduato secondo fasce di condizione economica, potra'
essere    calcolato    consultando    il    sito    web   dell'Ateneo
(http://www.unite.it/Ateneo/Bandi_Concorsi/Dottorato/Determinazione.htm). 
Il pagamento del contributo per l'accesso dovra' essere effettuato all'atto di iscrizione al corso; il pagamento del contributo per la frequenza dovra' essere effettuato entro e non oltre il 30 aprile. Sono esonerati dal versamento dei contributi i fruitori della borsa di studio. Tutti gli iscritti al corso sono tenuti al versamento di euro 77,47 annui quale tassa regionale a favore dell'azienda per il diritto allo studio. Il Dipartimento, sede del corso di dottorato, provvedera' con autonome forme di controllo a verificare il regolare adempimento dei suddetti versamenti.
                              Art. 10.
                           Borsa di studio
   Le  borse  di  studio,  indicate  nel  bando  per ciascun corso di
dottorato  di  ricerca, verranno assegnate, secondo l'ordine definito
nella   graduatoria  generale  di  merito,  sulla  base  del  reddito
personale complessivo annuo lordo non superiore a euro 10.329,14.
   Alla  determinazione  di  tale  reddito,  che  e'  quello riferito
all'anno di attribuzione della borsa di studio, concorrono redditi di
origine  patrimoniale  derivanti  da  rendite  e da interessi nonche'
emolumenti di qualsiasi altra natura aventi carattere ricorrente, con
esclusione  di  quelli  aventi  natura  occasionale  o  derivanti  da
servizio militare di leva.
   Le  borse  di studio di dottorato non potranno essere cumulate con
altre  borse  di  studio  a qualsiasi titolo conferite, tranne quelle
concesse  da  istituzioni  nazionali o straniere, utili ad integrare,
con  soggiorni all'estero, l'attivita' di formazione o di ricerca del
dottorando.
   Chi  dovesse aver usufruito di una borsa di studio per un corso di
dottorato, anche per un solo anno, non potra' chiedere di fruirne una
seconda volta.
   Per  poter continuare ad usufruire della borsa di studio nel corso
del   triennio,   i   borsisti,  all'atto  di  iscrizione  agli  anni
successivi,  dovranno  dichiarare  nell'apposito  modulo  di non aver
subito modificazioni della fascia di reddito.
   Nei  casi  di rinuncia al proseguimento del corso o alla fruizione
della  borsa  di  studio,  la  medesima sara' destinata al dottorando
titolare di posto senza borsa, rispettando la graduatoria di merito.

        
      
                              Art. 11.
                       Obblighi dei dottorandi
   I  partecipanti  al  dottorato avranno l'obbligo di frequentare il
corso  di  dottorato  e  di  compiere  continuativamente attivita' di
studio e di ricerca nell'ambito delle strutture destinate a tal fine,
secondo le modalita' che saranno fissate dal Collegio dei docenti.
   Al termine di ciascun anno accademico, i partecipanti al dottorato
avranno   l'obbligo  di  presentare  al  coordinatore  una  relazione
dettagliata  delle  attivita'  e delle ricerche svolte, controfirmata
dal docente responsabile.

        
      
                              Art. 12.
                       Conferimento del titolo
   Il   titolo   di  dottore  di  ricerca  verra'  conferito,  previo
superamento  di  un  esame  finale,  a  coloro che avranno conseguito
risultati   di  rilevante  valore  scientifico,  documentati  da  una
dissertazione finale scritta e accertati da una apposita commissione.

        
      
                              Art. 13.
                   Trattamento dei dati personali
   Tutti  i  dati personali trasmessi dai candidati con le domande di
partecipazione,   ai   sensi  dell'art.  11,  comma  1,  del  decreto
legislativo  30  giugno 2003, n. 196, saranno trattati esclusivamente
per le finalita' di gestione della presente procedura.
   Il  conferimento  di  tali  dati  e' obbligatorio. Le informazioni
cosi'   acquisite  potranno  essere  comunicate  ad  altre  pubbliche
amministrazioni  e  ad  enti  competenti  in  sede di controllo delle
eventuali dichiarazioni sostitutive rese dall'aspirante candidato.
   L'interessato,  inoltre,  gode  dei  diritti di cui all'art. 7 del
citato decreto legislativo, tra i quali il diritto di accesso ai dati
che  lo riguardano, il diritto di rettificare, aggiornare, completare
o  cancellare  i  dati  erronei, incompleti o raccolti in termini non
conformi  alla  normativa  vigente,  nonche' il diritto di opporsi al
loro trattamento per motivi legittimi.
   Titolare  del trattamento, nei cui confronti potranno essere fatti
valere  i  diritti  menzionati  nel  comma  precedente, e' il Rettore
dell'Universita'  degli  Studi  di  Teramo,  nella  sua  qualita'  di
rappresentante legale dell'ente medesimo.

        
      
                              Art. 14.
                    Responsabile del procedimento
   Ai  sensi  della  legge 7 agosto 1990, n. 241, il responsabile del
procedimento  di cui al presente bando e' la dott.a Anna Pina Cipulli
-  Settore ricerca scientifica - Viale F. Crucioli 122 - 64100 Teramo
(tel. 0861/266254 - fax 0861/266271).

        
      
                              Art. 15.
                               Rinvio
   Per  quanto  non  previsto  dal  presente  bando  si  rinvia  alla
normativa attualmente vigente in materia.
                                                 Il rettore: Mattioli