Concorso per 34 dottori di ricerca (abruzzo) UNIVERSITA' DI TERAMO
I testi riportati sono gratuiti e non hanno carattere di ufficialità: ai sensi di legge l'unico testo definitivo, che prevale in caso di discordanza, è quello pubblicato a mezzo stampa.
Concorso
Attenzione, il bando selezionato non è attivo, poichè è scaduto il termine per la presentazione della domanda
Tipologia | Concorso |
Tipologia Contratto | Incarico |
Posti | 34 |
Fonte: | Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana N. 60 del 01-08-2008 |
Sintesi: | UNIVERSITA' DI TERAMO CONCORSO (scad. 1 settembre 2008) Bando di concorso pubblico per l'ammissione ai corsi di dottorato di ricerca relativi al XXIV ciclo, anno accademico 2008/2009. ... |
Ente: | UNIVERSITA' DI TERAMO |
Regione: | ABRUZZO |
Provincia: | TERAMO |
Comune: | TERAMO |
Data di inserimento: | 25-08-2008 |
Data Scadenza bando | 01-09-2008 |
Condividi |
Invia tramite Whatsapp
|
UNIVERSITA' DI TERAMO
CONCORSO (scad. 1 settembre 2008)
CONCORSO (scad. 1 settembre 2008)
Bando di concorso pubblico per l'ammissione ai corsi di dottorato di ricerca relativi al XXIV ciclo, anno accademico 2008/2009.
IL RETTORE Vista la legge 13 agosto 1984, n. 476; Vista la legge 30 novembre 1989, n. 398; Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni; Vista la legge 3 luglio 1998, n. 210, e successive modificazioni; Visto il decreto rettorale 21 dicembre 1998, n. 257, recante la disciplina delle procedure di esame e di conferimento del titolo di dottore di ricerca; Visto il decreto rettorale 6 ottobre 1998, n. 162, in materia di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali; Visto il decreto ministeriale 30 aprile 1999, n. 224, recante il regolamento in materia di dottorato di ricerca; Visto il decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 aprile 2001; Visto il decreto rettorale 31 luglio 2001, n. 151, con il quale e' stato emanato il regolamento didattico di Ateneo; Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196; Visto il decreto rettorale 16 luglio 2008, n. 348, con il quale e' stato istituito il XXIV ciclo dei corsi di dottorato di ricerca, autorizzata l'attivazione mediante concorso pubblico dei corsi di dottorato di ricerca, nonche' stabilito il limite di reddito personale complessivo annuo lordo per la fruizione delle borse di studio; Fatta riserva di eventuali e successive integrazioni al presente bando di concorso; Decreta: Art. 1. E' istituito il XXIV ciclo dei corsi di dottorato di ricerca di seguito elencati, aventi sede amministrativa presso l'Universita' degli studi di Teramo, per l'ammissione ai quali e' indetto pubblico concorso per esami. ----> Vedere elenco da pag. 96 a pag. 99 <---- Il numero dei posti e delle borse di studio potranno essere aumentati a seguito di finanziamenti ottenuti da enti pubblici di ricerca o da qualificate strutture produttive private, fermi restando comunque i termini di scadenza previsti dal presente bando per la presentazione delle domande d'ammissione. L'assegnazione dei posti e delle borse di studio, in aumento, verra' effettuata utilizzando la graduatoria di merito.
Art. 2. Requisiti di ammissione Possono presentare domanda di partecipazione al concorso di ammissione al dottorato di ricerca di cui al precedente articolo, senza limitazioni di eta' e di cittadinanza, coloro i quali siano in possesso di diploma di laurea conseguito ai sensi dell'ordinamento didattico previgente il decreto ministeriale n. 509/1999 o di laurea specialistica/magistrale. I cittadini non appartenenti all'Unione europea devono essere in possesso di analogo titolo accademico conseguito all'estero, preventivamente riconosciuto dalle competenti autorita' ai sensi della normativa vigente. La valutazione dei titoli di studio posseduti dai cittadini appartenenti all'Unione Europea e', invece, subordinata alla preventiva acquisizione del parere favorevole del Ministero dell'istruzione, ai sensi della legge n. 29/2006. Possono, inoltre, presentare domanda coloro che conseguiranno il diploma di laurea entro fine ottobre 2008. Di detto conseguimento dovranno dare comunicazione, a pena di decadenza, al settore ricerca scientifica entro e non oltre il 10 novembre 2008, mediante consegna del certificato di laurea o della relativa dichiarazione sostitutiva di certificazione. In tal caso, il candidato potra' servirsi dell'allegato B, avendo cura di unire a tale dichiarazione la fotocopia di un documento di identita', in osservanza dell'art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Per difetto dei requisiti puo' essere disposta, in qualsiasi momento procedurale, l'esclusione dalla procedura con decreto motivato del rettore; l'eventuale ammissione si dovra' pertanto ritenere in ogni caso effettuata con riserva.
Art. 3. Esame di ammissione L'esame di ammissione al corso consiste in una prova scritta ed in un colloquio. Il candidato dovra', inoltre, dimostrare la buona conoscenza di almeno una lingua straniera tra le seguenti: inglese, francese, tedesco e spagnolo. Le prove d'esame sono tese ad accertare l'attitudine del candidato alla ricerca scientifica nel settore scientifico-disciplinare o nei settori scientifico-disciplinari attinenti al dottorato per il quale si concorre.
Art. 4. Domanda e termine di presentazione Per partecipare al concorso di cui all'art. 1 del presente bando, l'aspirante candidato dovra' compilare l'apposita domanda seguendo lo schema di cui all'allegato A, fornito anche per via telematica (https://www.unite.it/Ateneo/Bandi_Concorsi/Dottorati_Ricerca.htm ). La domanda dovra', quindi, essere presentata all'Universita' degli studi di Teramo - Settore ricerca scientifica - viale F. Crucioli, 122 - 64100 Teramo, entro il termine perentorio di trenta giorni decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. La domanda potra' essere consegnata a mano o spedita a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento o con qualsiasi altro mezzo che consenta all'aspirante candidato di avere conoscenza della ricezione. Nel caso di spedizione, fara' fede il timbro a data dell'ufficio accettante. Sul plico contenente la domanda dovra' essere riportata la dicitura «Concorso pubblico per l'ammissione al corso di dottorato - XXIV ciclo - in ..............», nonche' il cognome, il nome e l'indirizzo del candidato. Qualora il candidato voglia presentare domanda di partecipazione per l'ammissione a piu' corsi di dottorati di ricerca, dovra' far pervenire un plico separato per ciascuna procedura concorsuale. Nella domanda di partecipazione l'interessato dovra' dichiarare sotto la propria responsabilita': a) il cognome ed il nome; b) la data ed il luogo di nascita; c) il codice di identificazione personale (codice fiscale); d) la residenza, con l'indicazione della via, del numero civico, della citta', della provincia, del codice di avviamento postale; e) la cittadinanza posseduta; f) il diploma di laurea posseduto o che si conseguira', l'universita' presso la quale e' stato conseguito o si presume verra' conseguito il titolo, nonche' la data del conseguimento, ovvero il titolo di studio conseguito all'estero e riconosciuto equipollente dalle competenti autorita' ai sensi della normativa vigente, con l'indicazione della data del provvedimento di riconoscimento dell'Autorita' accademica. I cittadini appartenenti all'Unione europea dovranno dichiarare, inoltre, di aver provveduto ad acquisire, ai sensi della legge n. 29/2006, il parere favorevole del Ministero dell'istruzione; g) di avere adeguata conoscenza della lingua italiana (tale dichiarazione deve essere resa solo dai cittadini stranieri); h) di impegnarsi a frequentare a tempo pieno il corso di dottorato secondo le modalita' che saranno fissate dal collegio dei docenti; i) la lingua o le lingue straniere, tra quelle indicate nell'art. 3 del presente bando, per la prova orale; l) l'indirizzo dove si desidera che vengano inviate le eventuali comunicazioni relative al concorso oggetto della domanda, nonche' il recapito telefonico e l'impegno a far conoscere le eventuali successive variazioni. I candidati che intendano fruire della borsa di studio di cui al successivo art. 10 del presente bando dovranno presentare, inoltre, dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' per attestare il reddito personale complessivo annuo lordo, servendosi dell'allegato C ed unendo alla dichiarazione la fotocopia di un documento di identita', in osservanza dell'art. 38 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. Gli aspiranti candidati portatori di handicap, per ottenere, secondo quanto previsto dall'art. 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, la concessione degli ausili necessari in relazione al proprio handicap, nonche' degli eventuali tempi aggiuntivi per lo svolgimento delle prove d'esame, dovranno allegare alla domanda di partecipazione la relativa certificazione medico-sanitaria. L'aspirante candidato dovra' apporre, a pena di esclusione, in calce alla domanda la propria firma. Fermi restando i casi di esclusione espressamente indicati nel bando, potra' essere richiesta in qualsiasi momento la regolarizzazione delle domande che, sottoscritte e spedite nei termini, dovessero risultare formalmente irregolari per vizi sanabili, inesatte o non conformi al modello di domanda allegato al presente decreto. L'Amministrazione non assume alcuna responsabilita' per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte degli aspiranti o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda ne' per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
Art. 5. Prove di esame Le prove di esame si svolgeranno presso la sede dell'Universita' degli studi di Teramo. Il diario della prova scritta, con l'indicazione del giorno, del mese e dell'ora in cui la medesima avra' luogo, sara' comunicato agli interessati tramite raccomandata con avviso di ricevimento inviata almeno quindici giorni prima della data fissata per la prova stessa. Durante lo svolgimento della prova scritta, ai candidati e' permessa unicamente la consultazione dei dizionari ed eventualmente dei testi di legge non commentati e non annotati. E' assolutamente vietata l'introduzione nell'aula di telefoni cellulari e di qualsivoglia strumentazione atta a consentire al candidato la comunicazione con l'esterno. La convocazione per il colloquio avverra' a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, almeno venti giorni prima della data fissata per la prova. Per sostenere le suddette prove, i candidati dovranno presentarsi muniti di idoneo documento di riconoscimento.
Art. 6. Commissione giudicatrice La Commissione giudicatrice del concorso per l'ammissione al corso di dottorato di ricerca di cui al presente bando sara' formata e nominata in conformita' alla vigente normativa in materia. In relazione alle qualita' accertate, la commissione dispone, per la valutazione di ciascun candidato, di un punteggio complessivo fino a novanta punti, cosi' ripartito: fino a sessanta punti per la prima prova e fino a trenta punti per la seconda prova. Sara' ammesso al colloquio il candidato che avra' superato la prova scritta con una votazione non inferiore a 40/60. Il colloquio si intendera' superato solo se il candidato otterra' un punteggio non inferiore a 18/30 ed avra', in ogni caso, dimostrato una sufficiente conoscenza della lingua o delle lingue straniere prescelte. Espletate le prove di esame, la Commissione compilera' la graduatoria generale di merito sulla base dei voti ottenuti dai candidati nelle singole prove. A parita' di punteggio, si dara' la preferenza al candidato con minore anzianita' anagrafica.
Art. 7. Ammissione al corso I candidati saranno ammessi al corso secondo l'ordine di graduatoria fino alla concorrenza del numero dei posti messi a concorso. Il numero minimo di ammessi al corso non potra' essere inferiore a tre. I candidati ammessi al corso dovranno, a pena di decadenza, presentare al settore ricerca scientifica, i moduli di iscrizione, forniti anche per via telematica all'indirizzo indicato nell'art. 4 del presente bando, debitamente compilati e firmati, entro il termine perentorio di quindici giorni, a decorrere dal giorno successivo a quello del ricevimento del decreto di accertamento della regolarita' degli atti relativi alla procedura concorsuale. In caso di utile collocamento in piu' graduatorie, il candidato dovra' esercitare opzione per un solo corso di dottorato. Coloro che non regolarizzeranno l'iscrizione entro il termine, saranno considerati rinunciatari. Coloro che avranno rilasciato dichiarazioni mendaci saranno dichiarati decaduti. In caso di rinuncia o di decadenza, subentrera' il candidato che, in graduatoria, occupera' la posizione successiva a quella del rinunciatario o del decaduto. Il subentro si verifichera', altresi', qualora qualcuno degli ammessi dovesse rinunciare entro tre mesi dall'inizio effettivo del corso.
Art. 8. Ammissione in soprannumero I cittadini stranieri e i titolari di assegni di ricerca, risultati idonei nella graduatoria generale di merito, saranno ammessi al corso di dottorato, senza borsa di studio, in soprannumero.
Art. 9. Contributo per l'accesso e la frequenza al corso L'ammontare dei contributi per l'accesso e la frequenza al corso di dottorato, graduato secondo fasce di condizione economica, potra' essere calcolato consultando il sito web dell'Ateneo (https://www.unite.it/Ateneo/Bandi_Concorsi/Dottorato/Determinazione.htm).
Il pagamento del contributo per l'accesso dovra' essere effettuato all'atto di iscrizione al corso; il pagamento del contributo per la frequenza dovra' essere effettuato entro e non oltre il 30 aprile. Sono esonerati dal versamento dei contributi i fruitori della borsa di studio. Tutti gli iscritti al corso sono tenuti al versamento di euro 77,47 annui quale tassa regionale a favore dell'azienda per il diritto allo studio. Il Dipartimento, sede del corso di dottorato, provvedera' con autonome forme di controllo a verificare il regolare adempimento dei suddetti versamenti.
Art. 10. Borsa di studio Le borse di studio, indicate nel bando per ciascun corso di dottorato di ricerca, verranno assegnate, secondo l'ordine definito nella graduatoria generale di merito, sulla base del reddito personale complessivo annuo lordo non superiore a euro 10.329,14. Alla determinazione di tale reddito, che e' quello riferito all'anno di attribuzione della borsa di studio, concorrono redditi di origine patrimoniale derivanti da rendite e da interessi nonche' emolumenti di qualsiasi altra natura aventi carattere ricorrente, con esclusione di quelli aventi natura occasionale o derivanti da servizio militare di leva. Le borse di studio di dottorato non potranno essere cumulate con altre borse di studio a qualsiasi titolo conferite, tranne quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere, utili ad integrare, con soggiorni all'estero, l'attivita' di formazione o di ricerca del dottorando. Chi dovesse aver usufruito di una borsa di studio per un corso di dottorato, anche per un solo anno, non potra' chiedere di fruirne una seconda volta. Per poter continuare ad usufruire della borsa di studio nel corso del triennio, i borsisti, all'atto di iscrizione agli anni successivi, dovranno dichiarare nell'apposito modulo di non aver subito modificazioni della fascia di reddito. Nei casi di rinuncia al proseguimento del corso o alla fruizione della borsa di studio, la medesima sara' destinata al dottorando titolare di posto senza borsa, rispettando la graduatoria di merito.
Art. 11. Obblighi dei dottorandi I partecipanti al dottorato avranno l'obbligo di frequentare il corso di dottorato e di compiere continuativamente attivita' di studio e di ricerca nell'ambito delle strutture destinate a tal fine, secondo le modalita' che saranno fissate dal Collegio dei docenti. Al termine di ciascun anno accademico, i partecipanti al dottorato avranno l'obbligo di presentare al coordinatore una relazione dettagliata delle attivita' e delle ricerche svolte, controfirmata dal docente responsabile.
Art. 12. Conferimento del titolo Il titolo di dottore di ricerca verra' conferito, previo superamento di un esame finale, a coloro che avranno conseguito risultati di rilevante valore scientifico, documentati da una dissertazione finale scritta e accertati da una apposita commissione.
Art. 13. Trattamento dei dati personali Tutti i dati personali trasmessi dai candidati con le domande di partecipazione, ai sensi dell'art. 11, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, saranno trattati esclusivamente per le finalita' di gestione della presente procedura. Il conferimento di tali dati e' obbligatorio. Le informazioni cosi' acquisite potranno essere comunicate ad altre pubbliche amministrazioni e ad enti competenti in sede di controllo delle eventuali dichiarazioni sostitutive rese dall'aspirante candidato. L'interessato, inoltre, gode dei diritti di cui all'art. 7 del citato decreto legislativo, tra i quali il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, il diritto di rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla normativa vigente, nonche' il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi. Titolare del trattamento, nei cui confronti potranno essere fatti valere i diritti menzionati nel comma precedente, e' il Rettore dell'Universita' degli Studi di Teramo, nella sua qualita' di rappresentante legale dell'ente medesimo.
Art. 14. Responsabile del procedimento Ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, il responsabile del procedimento di cui al presente bando e' la dott.a Anna Pina Cipulli - Settore ricerca scientifica - Viale F. Crucioli 122 - 64100 Teramo (tel. 0861/266254 - fax 0861/266271).
Art. 15. Rinvio Per quanto non previsto dal presente bando si rinvia alla normativa attualmente vigente in materia. Il rettore: Mattioli